il contratto d’appalto art. dal 1655 al 1677
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IL CONTRATTO D’APPALTO Art. Dal 1655 al 1677. Fabio Didoni Beatrice Mannavola Alice Roffinoli. NOZIONE Art.1655. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
IL CONTRATTO D’APPALTO
Art. Dal 1655 al 1677
Fabio DidoniBeatrice Mannavola
Alice Roffinoli
NOZIONE Art.1655
L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con l’organizzazione di mezzi necessari e
con gestione a proprio rischio, il compimento di un’ opera o di un
servizio a favore dell’altra (committente) verso il corrispettivo in
danaro.
CARATTERISTICHE
• consensuale
• essenzialmente oneroso
• a prestazioni corrispettive
• ad effetti obbligatori
• di durata
SOGGETTI DEL CONTRATTO D’APPALTO:
Appaltatore: un imprenditore (società o persona fisica) che organizza i mezzi necessari per la
realizzazione dell’opera e la gestisce a proprio rischio.
Committente: chiunque affida ad altri la realizzazione dell’opera o del servizio che non può o
non vuole realizzare direttamente.
Direttore dei lavori: per conto del committente è responsabile del risultato, per conto dell’appaltatore è responsabile dello svolgimento dei lavori che l’impresa
deve svolgere.
Progettista: colui che viene incaricato di creare il progetto per conto del committente o dell’appaltatore.
APPALTO PUBBLICO: postula (pretendere) che il committente sia la
pubblica amministrazione e che persegua interessi pubblici. Le norme che regolano e disciplinano gli appalti pubblici sono state raccolte in un testo unico, denominato Codice degli appalti pubblici
( D.L. 12 aprile 2006, n. 163)
APPALTO PRIVATO: è un contratto di appalto concluso tra soggetti
privati per il soddisfacimento di interessi privati.
CAUSA DELL’APPALTO: è il compimento di un opera o di un servizio
OGGETTO DELL’APPALTO: si concretizza nell’effettivo compimento dell’opera
o servizio
• eseguire l’opera o fornire il servizio• eseguirla a perfetta regola d’arte • assumersi i rischi per eventuali vizi e difetti• eseguirla con la propria organizzazione• consegnarla allorché è terminata• garantire per le difformità e i vizi dell’opera
OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE :
OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE :
• porre in essere tutti i comportamenti perché l’appaltatore possa adempiere alla propria obbligazione (documenti, permessi, terreni, ecc.)
• pagare il corrispettivo alla scadenza• presentarsi per ricevere l’opera in consegna
a lavori ultimati
SUBAPPALTO Art. 1656 L’appaltatore non può dare in subappalto
l’esecuzione dell’opera o del servizio , se non è stato autorizzato dal committente
IL CORRISPETTIVO NELL’APPALTO
L’appalto è un contratto oneroso.Il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge solo
dopo l’esecuzione.Le varie modalità di determinazione del corrispettivo,
anche detto prezzo, dell’appalto:
Prezzo a forfait (fisso): al momento della conclusione del contratto viene stabilito un prezzo
complessivo invariabile dell’intera opera (o servizio).
Prezzo variabile: è in relazione alle quantità di materiali impiegati o lavorazioni compiute, individuati
per prezzi unitari ; la precisa quantificazione verrà stabilita in corso d'opera o a lavori ultimati.
Art.1657 C.C.Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo
di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in
mancanza è determinata dal giudice.
ELASTICITA’ DEL CONTRATTO DI APPALTO
L’appalto è un contratto di durata. Può succedere che a causa di circostanze imprevedibili nel corso dell’opera il suo prezzo aumenti o diminuisca e
quindi vi sia necessità di stipulare un nuovo corrispettivo diverso dall’originale.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
I lavori sono eseguiti dall'appaltatore, ma in corso d'opera il committente ha diritto di controllare lo
svolgimento dilavori e di verificarne lo stato.
Può sorgere il bisogno di effettuare varianti al progetto, quali:
• varianti concordate tra appaltatore e committente: richiesta dall'appaltatore e approvata dal committente;
• varianti necessarie: imposte dall'esecuzione a regola d'arte dell'opera;
• varianti ordinate dal committente.
LA CONSEGNATerminata l’opera l’appaltatore la deve
consegnare al committente. Prima di riceverla in consegna il committente ha il diritto di verificare l’opera compiuta appena l’appaltatore lo mette in
condizione di poterla eseguire.
L’ACCETTAZIONECompiuta la verifica, se non vi sono giustificate
riserve sull’esecuzione dei lavori, l’opera è accettata dal committente.
( a voce la spiegazione dell’Accettazione tacita)
GARANZIE E VIZI Artt.1667-1668
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
L’accettazione comporta che l’appaltatore sia esonerato da ogni responsabilità per i vizi conosciuti ed il diritto al
pagamento del prezzo.Se l’opera presenta difetti ed il committente, non
essendone a conoscenza, accetta l’opera allora egli successivamente può :
-Chiedere che le difformità siano eliminate a spese dell’appaltatore
-Il prezzo dell’opera sia proporzionalmente diminuito -La risoluzione del contratto se tali vizi rendono
inutilizzabile l’opera
IMPOSSIBILITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA
Art.1672
Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già
compiuta, nei limiti in cui è per lui utile in proporzione del prezzo pattuito .
RECESSO UNILATERALEArt. 1671
Il committente può se vuole recedere dal contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione; a patto che rimborsi le spese sostenute dall’appaltatore, paghi
i lavori eseguiti e gli corrisponda il mancato guadagno.
CLAUSOLA PENALE
La clausola penale predetermina il risarcimento del danno in caso di ritardo o
inadempimento.La penale è dovuta indipendentemente dalla
prova del danno.La clausola è volta a rafforzare il vincolo
contrattuale e a liquidare preventivamente la prestazione.
SENTENZA D’APPALTOLa responsabilità del costruttore per i vizi occulti
dell’immobile.
Tribunali di Bari,sez.II,3 Luglio 2008 – L.E., F.A.c.CO.S.p.A.
MASSIMASe i difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’articolo 1669 c.c. non si
identificano soltanto con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi
alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell’immobile, menomando in modo
apprezzabile il godimento dell’opera medesima è pur tuttavia necessario che si tratti di gravi difetti.
SOGGETTI COINVOLTI
• CONIUGI L.E. & F.A.
• Società costruttrice Co.S.p.A.
FATTO
I coniugi citano in giudizio la società costruttrice, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per
l’eliminazione delle cause di infiltrazioni d’acqua verificatesi nel loro appartamento.
La società in causa contesta la domanda invocando l’art. 1667, comma 3, che sancisce l’azione di
garanzia. Il tribunale rigetta la domanda della società facendo riferimento alla gravità del difetto costruttivo che fa
rientrare il caso specifico nella regolamentazione dell’articolo 1669 e non più del 1667.
QUADRO NORMATIVOArt. 1667 c.c. DIFFORMITA’ E VIZI D’OPERA
comma 3
L’azione contro l’appaltato si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.
Art. 1669 c.c. ROVINE E DIFETTI DI COSE IMMOBILI
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinateper la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalladenunzia.