i procedimenti disciplinari nelle aziende sanitarie chieti, 5 ottobre 2012

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I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012

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I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012. FONTI NORMATIVE. artt. 2104, 2105 e 2106 codice civile art. 28 Costituzione art. 7 L. 300/1070 - Statuto dei lavoratori Legge 604/1966 Legge 108/1990 art. 55 d.lgs. 29/1993 - PowerPoint PPT Presentation

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I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE

AZIENDE SANITARIE

Chieti, 5 ottobre 2012

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FONTI NORMATIVE• artt. 2104, 2105 e 2106 codice civile• art. 28 Costituzione• art. 7 L. 300/1070 - Statuto dei lavoratori • Legge 604/1966• Legge 108/1990• art. 55 d.lgs. 29/1993• CCNL del 1.9.1995 comparto – artt. 28-32• Codice di comportamento – DM 28.11.2000• CCNL del 19.4.2004 comparto – artt. 10-16• artt. 68-70 d.lgs. 150/2009• CCNL del 10.5.2010 aree dirigenziali - artt. 5-15

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NORME SPECIALI • art. 15-ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992• art. 1, comma 61 della l. 662/1996• art. 5, comma 4 della l. 97/2001• art. 32-quinquies del codice penale

Sostanziale ripubblicizzazione del rapporto di lavoro pubblico (quantomeno nella materia

disciplinare: “costituiscono norme imperative”)Competenze residuali della contrattazione

collettiva

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DEFINIZIONIIl procedimento disciplinare è una procedura

regolamentata, con norme di legge o negoziali, volta ad accertare – ed eventualmente a sanzionare – una o più determinate condotte tenute da un lavoratore subordinato, in quanto considerate non conformi ad una regola o ad un insieme di regole prestabilite

Differenze pubblico/privatoobbligatorio facoltativo “doveri/obblighi”

Atto negoziale e non provvedimento amministrativo

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PRINCIPI GENERALI

• TASSATIVITA’• PUBBLICITA’• GRADUALITA’ E PROPORZIONALITA’• IMMEDIATEZZA E TEMPESTIVITA’• SPECIFICITA’ E IMMUTABILITA’• CONTRADDITTORIO• BUONA FEDE• IRRIPETIBILITA’

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CRITERI DI GRADUALITA’ E PROPORZIONALITA’

• l’ intenzionalità del comportamento• il grado di negligenza imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto anche conto

della prevedibilità dell’evento• la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate• le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda• entità del danno o pericolo provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti ovvero al disservizio determinatosi• l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse

al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente ai precedenti disciplinari nel biennio , al comportamento verso gli utenti o al concorso nella violazione di più persone

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Principio gradualità

Sentenza Corte Cassazione penale n. 35472 del 14.9.2012

«Ricostruzione personalità dell’indagato»

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GIURISPRUDENZA

• Cassazione, sez. lav., 8.6.2009, n.13167• Cassazione, sez. lav., 7.4.1999, n.3373• Cassazione, sez. lav., n. 15932/2004• Cassazione, sez. lav., 28.7.2003, n.11589• Cassazione, sez. lav., 10.1.2007, n. 247• Cassazione, sez. lav., 3.10.2007, n. 20733• Cassazione, sez. lav. 23.10.2006, n. 22708• Cassazione, sez. lav., 27.11.2006, n. 25099

Page 9: I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012

…segue•Cassazione, sez. lav., n. 17969/2010•Cassazione, sez. lav., n. 21967/2010•Cassazione, sez. lav., 14.10.2010, n. 21203•Cassazione, sez. lav., 21.10.2010, n. 22621•Cassazione, sez. lav., 22.10.2010, n. 21749•Cassazione, sez. lav., 18.11.2010, n. 23303•Cassazione, sez. lav., 1.7.2011, n. 14517•Cassazione, sez. lav., 25.7.2011, n.16190•Cassazione, sez. lav., 25.7.2011, n.16192

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RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

La responsabilità consiste nelle conseguenze personali e/o patrimoniali a cui va incontro il soggetto che assume un comportamento attivo (azione) o passivo (omissione) lesivo di un interesse tutelato dalla legge

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RESPONSABILITA’ PENALE

RESPONSABILITA’ CIVILE

RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA

R. PATRIMONIALER. CONTABILER. DISCIPLINARER. DIRIGENZIALE

RESPONSABILITA’

PROFESSIONALE

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ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’

MANCANZA DI PUNIBILITA’ O DI COLPEVOLEZZA SECONDO LE ESIMENTI GENERALI PREVISTE DAL CODICE PENALE:

       art. 45 caso fortuito       art. 46 costringimento fisico       art. 47 errore di fatto       art. 48 errore su altrui inganno       art. 49 reato supposto e reato impossibile       art. 50 consenso dell’interessato       art. 51 esercizio di un diritto o adempimento di un dovere       artt. 52, 53 difesa legittima (2044 cc)       art. 54 stato di necessità (2045 cc)

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MANCANZA TOTALE DI IMPUTABILITA’

incapacità di intendere e di volere per:

Ø     vizio totale di menteØ     età inferiore ai 14 anniØ   sordomutismo senza istruzione elementareØ  ubriachezza o tossicodipendenza non autoprovocate

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ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTAELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA

DOLOSODOLOSO o secondo l’intenzione o secondo l’intenzionePRETERINTENZIONALE o oltre l’intenzionePRETERINTENZIONALE o oltre l’intenzione COLPOSOCOLPOSO o contro l’intenzione o contro l’intenzione

• Negligenza• Imprudenza• Imperizia• Non osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

GRADO DELLA COLPA

lievissimalievegravegravissima

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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE ISCRITTI AD ALBI

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE ISCRITTI AD ALBI

• Avvertimento• Censura• Sospensione• Radiazione

• Avvertimento• Censura• Sospensione• Radiazione

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I limiti al dovere di obbedienzaL’art. 17 del TU del 1957La sua disapplicazione nei confronti del

comparto e il recepimento del principio nel codice disciplinare

Piena vigenza per la dirigenza

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“L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.”

Art. 18….. “Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato

ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.” …..

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CCNL del 6 maggio 2010art. 5, comma 2

“Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 15/ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest’ ultima viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005. “

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RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI

• Rispondere del risultato dell’attività svolta• Assumere funzioni di direzione ed organizzazione rispondendo dell’andamento complessivo della struttura• Adottare le decisioni necessarie al corretto espletamento del servizio

e all’appropriatezza • Negoziare annualmente il budget funzionale• Rispondere dell’efficace e efficiente gestione delle risorse attribuite• Rispettare e far rispettare le direttive aziendali• Attuare le deleghe di cui al d.lgs. 81/2008

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NUOVE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI D.LGS. 150

• Art. 34 = modifica all’art. 5, c.2 – declaratoria poteri dirigenziali “in via esclusiva” e “fatta salva la sola informazione ai

sindacati”• Art. 35 = modifica all’art. 6

– piano del fabbisogno di personale proposto dai dirigenti che individuano “i profili professionali necessari”

• Art. 49 = modifica all’art. 30– trasferimento previo parere favorevole dei dirigenti sulla professionalità in relazione al posto ricoperto o da

ricoprire• Art. 50 = modifica all’art. 33

– mancata individuazione di eccedenze comporta responsabilità erariale

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RESPONSABILITA’DISCIPLINARE COMPARTO

RESPONSABILITA’DISCIPLINARE COMPARTO

       

Rimprovero verbale        Rimprovero scritto         Multa (max. 4 ore)         Sospensione (max. 10 gg)         Sospensione (max 6 mesi)         Licenziamento con preavviso         Licenziamento senza preavviso  

       

Rimprovero verbale        Rimprovero scritto         Multa (max. 4 ore)         Sospensione (max. 10 gg)         Sospensione (max 6 mesi)         Licenziamento con preavviso         Licenziamento senza preavviso  

Censura         Riduzione stipendio         Sospensione dalla

qualifica         Destituzione

Censura         Riduzione stipendio         Sospensione dalla

qualifica         Destituzione

Nel TU del 1957

 

     

Nel CCNL del 2004

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RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

DIRIGENZA

Fino al 6.5.2010

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

DIRIGENZA

Fino al 6.5.2010

Specifica valutazione nell’ambito del sistema delle verifiche dei fatti che concretizzano violazione dei doveri

Recesso per giustificato motivo Recesso per giusta causa

Specifica valutazione nell’ambito del sistema delle verifiche dei fatti che concretizzano violazione dei doveri

Recesso per giustificato motivo Recesso per giusta causa

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LA LEGGE DELEGA 15 DEL 2009art. 7

“Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici”

La delega in 14 punti è finalizzata a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di

potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed

assenteismo

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CRITICITA’ DEL PASSATO

Debolezza sanzionatoriaIngerenza completa della contrattazione

Tolleranza datore di lavoroDeresponsabilizzazione

Assenza sanzioni conservative per i dirigentiMezzi di impugnazione

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decreto delegato

ex lege 15/2009

titolo IV capo V

interventi su sanzioni e responsabilità

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CARATTERISTICHE DELLE NUOVE NORME

• rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato

• sono imperative• non possono essere modificate dalla contrattazione collettiva se non nei casi espressamente indicati dalla legge

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PRINCIPALI NOVITÀ• pubblicazione del codice disciplinare sul sito web aziendale• tutti i termini sono perentori (meno i 5 gg ex comma 3)

• procedibilità anche in caso di connessione con il penale• nuova ripartizione di competenza (< 10 gg di sospensione)

• sanzione concordemente determinata che sostituisce il patteggiamento

• reintroduzione delle sanzioni conservative per i dirigenti• catalogo di licenziamenti disciplinari• tassatività ed esclusività delle legge sulla materia rispetto alla

contrattazione• false attestazioni e certificazioni • controlli sulle assenze• semplificazione e maggiore esigibilità di aspetti procedurali

(audizione, prosecuzione, notizie da altre PA, impugnazioni)• permanente inidoneità psico-fisica• identificazione del personale

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Art. 68 = sostituzione art. 55 del 165– disposizioni imperative anche ai sensi degli artt. 1339 e

1419 cc– codice disciplinare sul sito web– sanzione “concordemente determinata”– no a forme di impugnazione (anche arbitro unico)

– sanzioni ascrivibili ai dirigenti (55-bis, c. 7 e 55-sexies, c. 3

– difficoltà applicative (vuoto normativo patteggiamento > concordamento) direttiva 9/2009

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Art. 69 = inserimento altri 8 artt. dopo il 5555-bis = cambio competenza (da UPD a dirigente)– abbreviazione termini - perentorietà– memoria scritta e grave impedimento– comunicazioni via posta elettronica o a mano e alternative– richiesta notizie ad altre PA– sanzione specifica (nuova) per rifiuto di collaborare– continuità in caso di trasferimento e dimissioni

55-ter = prosecuzione anche in pendenza del proc. penale– riapertura all’esito del proc. penale (in duplice senso)

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55-quater = catalogo fattispecie comunque oggetto di licenziamento (7 di cui 5 senza preavviso)

– licenziamento per insufficiente rendimento

55-quinquies = nuovo reato di falsa attestazione di presenza– obbligo di risarcimento del danno– radiazione e licenziamento per il medico anche per mancata

constatazione diretta e riscontri oggettivi

55-sexies = nuova sanzione (sospensione da 3 gg a 3 mm)– collocamento in disponibilità per inefficienza o incompetenza

professionale– sanzione (max 3 mesi e niente risultato) per inerzia del

dirigente

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FNOMCEOCODICE di DEONTOLOGIA MEDICA

ART. 24Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti

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comparto dirigenza

Rimprovero verbale ---------- Rimprovero scritto (censura) Censura scritta Multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione

Sanzione pecuniaria € 200-500

Sospensione dal servizio s.r. max 15 gg Sospensione dal servizio s.r. max 15 gg Sospensione dal servizio s.r. max 3 mm Sospensione dal servizio s.r. max 3 mm +

no retr. risultato per periodo doppio Sospensione dal servizio s.r. 3 gg – 3 mm Sospensione dal servizio s.r. 3 gg – 3 mm Sospensione dal servizio s.r. fino a dieci giorni Sospensione dal servizio s.r. (con assegno pari al 50%) da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi

Sospensione dal servizio s.r. 3 gg – 6 mm

Collocamento in disponibilità ---------- Licenziamento con preavviso Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso Licenziamento senza preavviso Note: s.r. = con privazione della retribuzione per la dirigenza le sanzioni di sospensione possono essere differite per motivi assistenziali ovvero, con il consenso del dirigente, trasformate in sanzione pecuniaria che prevede il servizio attivo

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infrazione norma sanzione destinatari 8 specifiche fattispecie

art. 55-quater, c. 1 e 2

Licenziamento (in 4 casi senza preavviso)

tutti

Rifiuto di collaborare (omertà, dichiarazioni false, reticenza)

art. 55-bis, c. 7 sospensione con privazione graduata della retribuzione max 15 gg

tutti

Inerzia (omissione o ritardo ingiustificati dell’azione disciplinare)

art. 55-sexies, c. 3 sospensione max 3 mm con privazione graduata della retribuzione + no risultato per periodo doppio della sospensione

tutti (con la precisazione di cui all’ultimo periodo del c. 3)

Risarcimento del danno (da condanna per violazione di obblighi contrattuali)

art. 55-sexies, c. 2 Sospensione con privazione totale della retribuzione 3 gg-3 mm Fatta salva altra sanzione

tutti

Omessa vigilanza (mancata prevenzione e contrasto dell’assenteismo)

art. 55-septies, c. 6 sospensione max 3 mm con privazione graduata della retribuzione + no risultato per periodo doppio della sospensione

tutti

Inosservanza obbligo dell’invio del certificato per via telematica

art. 55-septies, c. 4 licenziamento, se reiterato dirigenti medici

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55-septies = controlli sulle assenze (art. 71, comma 2)– certificati solo in via telematica, senza oneri aggiuntivi– sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo– controlli e fasce di reperibilità per decreto– responsabilità del capo della struttura e del direttore del

personale55-octies = risoluzione del rapporto per inidoneità psicofisica– procedura di attuazione solo per le amministrazioni centrali

per decreto 55-novies = obbligo cartellino o targa dal 13 febbraio 2010 e

deroghe direttiva 3/2010

Art. 70 = comunicazione della sentenza in via telematica entro 30 gg dal deposito

Art. 73 = superamento dei collegi arbitrali

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Le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri

- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

16 settembre 2009, n. 4 (risoluzione unilaterale)27 novembre 2009 n. 9 (procedimento disciplinare)17 febbraio n. 3 (identificazione del personale)28 aprile 2010 n. 5 (responsabilità per i medici)

19 luglio 2010 n. 8 (assenze dal servizio)22 luglio 2010, parere n. 7 (impugnazioni)

28 settembre 2010 n. 2 (trasmissione telematica certificato) 23 dicembre 2010, n. 14 (problematiche sanzioni disc.)

17 gennaio 2011 nota Ispettorato (trasm. telem. certificato)23 febbraio 2011 n. 1 (trasmissione telematica certificato)

24 luglio 2012 – parere (indicazioni sul certificato)

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TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

• Rimprovero verbalerinvio alla contrattazione collettiva

• Minore gravità (con dirigente) procedura ex comma 2

• Minore gravità (senza dirigente) procedura ex comma 2 - UPD

• Maggiore gravità procedura ex comma 4 - UPD

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LA PROCEDURA

• la pubblicazione del Codice sul sito aziendale• i termini indicati sono quelli standard• per le sanzioni maggiori sono raddoppiati• la forma del rimprovero verbale• il rifiuto di accettare la contestazione• l’assistenza nell’audizione• il differimento dell’audizione• la prosecuzione del procedimento• la perentorietà dei termini

Page 38: I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012

• Pubblicazione Codice disciplinare (affissione)

• Contestazione entro 20 gg perentori dalla conoscenza

• Eventuale segnalazione all’UPD entro 5 gg. dalla conoscenza

• Audizione con preavviso di almeno 10 gg. (non prima di 5 gg. lavorativi)

• Irrogazione della sanzione o archiviazione entro 60 gg. dalla contestazione (nei successivi 15 gg.)

(Termine perentorio per la conclusione: 120 gg.)

• Eventuale impugnazione solo dinanzi all’AGO(tre forme di impugnazione)

Page 39: I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012

Conoscenza del fatto

entro 20 gg.

Contestazione e convocazione

preavviso almeno 10 gg.

Trasmissione UPDentro 40 gg.

Contestazione e convocazione

Preavviso almeno 20 gg.

Comunicazione all’interessato

Conclusioneentro 60 gg. dalla

contestazioneConclusioneentro 120 gg. dalla

contestazione

entro 5 gg.

Competenza capo della struttura

Competenza dell’ UPD

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ADEMPIMENTI AZIENDALIIMMEDIATI

• informativa/direttiva a tutto il personale• verifiche incompatibilità (art. 52)• modifiche al regolamento di disciplina• individuazione UPD dirigenza e

soggetto che adotta la sanzione • inserimento del codice disciplinare sul sito• definizione procedura per inidoneità psicofisica• eventuale adozione Codice di comportamento az.

Page 41: I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012

• Individuazione del responsabile (tabella nel regolam.)

• Notifica della contestazione• Potere sostitutivo in caso di inerzia• Segnalazione da parte della direzione aziendale (“…

altrimenti acquisito notizia”)

• Utilizzo terminologia impropria• Differimento o trasformazione sanzione• Sanzione pecuniaria (multa?) svalutata• Qualificazione di “grave” fatto illecito

ASPETTI PARTICOLARI – 1di dettaglio

Page 42: I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012

ASPETTI PARTICOLARI – 1di dettaglio … segue

• Art. 73 del decreto 150 = soppressione Collegi arbitrali

• Conseguentemente l’unica forma di impugnazione è il ricorso all’AGO

• Ripristino conciliazione sulle sanzioni disciplinari

interpello MinLav n. 11 del 10.4.2012

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ASPETTI PARTICOLARI – 2di carattere generale

• Cartellino identificativo (circolare FP n. 3 del 17.2.2010)

• Inidoneità psico-fisica (art. 55-octies)

• Collocamento in disponibilità (art. 55-sexies, c. 2)

• Licenziamento per insufficiente rendimento (art. 55-quater, c. 2)

• Disallineamento contratti• Recidiva nel biennio (art. 7, c. 6 CCNL 6.5.2010)

• Strumenti paradisciplinari• Comitato dei garanti

Page 44: I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012

NODI IRRISOLTI• perentorietà termine 5 gg (55-bis, c. 3)• “senza indugio “ termine 40 gg• inerzia del responsabile (eccesso di delega – 6, c.2., lett. E)• parametri di ragionevolezza sulle decisioni di merito (55-sexies, c. 3)• riparto delle competenze• licenziamento disciplinare e licenziamento per GC o GM• l’obbligatorietà delle 7 (+ 1) fattispecie edittali di licenziamento • complessità e condizioni per applicare il 55-quater, c. 2 (insuff. rend.)• contraddittorietà sul danno all’immagine (55-quinquies, c. 2)• irrealtà della prescrizione dell’ultimo periodo del 55-quinquies, c. 3 • difficoltà applicative 56-sexies

• c. 1 si tratta di una sanzione autonoma – solo condanna ?• c. 2 collocamento in disponibilità: solo comparto ? - eccesso di delega

Page 45: I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012

UPDufficio procedimenti disciplinari

• UPD unico e separato comparto/dirigenza• composizione

• monocratica o collegiale• collegio perfetto o imperfetto• presenza di professionisti (dichiarazione congiunta n. 3• presenza di esterni

• compensi• immodificabilità • durata

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COMITATO DEI GARANTIL’art. 22 del d.lgs. 165/2001 novellato stabilisce almeno tre

importanti principi che superano i contenuti dell’art. 23 del CCNL dell’8.6.2000:1. i componenti devono tutti essere soggetti terzi2. il parere è obbligatorio ma non vincolante (“i provvedimenti

….. sono adottati sentito il Comitato dei Garanti”)3. il parere è rilasciato soltanto su ipotesi di recesso derivanti

da responsabilità dirigenziale, facendo salva la responsabilità disciplinare

Il successivo art. 27 impone alle Regioni di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nel Capo II del decreto legislativo e, nei fatti, detto adeguamento sembra essere avvenuto all’epoca mediante gli indirizzi del Comitato di Settore alla contrattazione collettiva nazionale.

Page 47: I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLE AZIENDE SANITARIE Chieti, 5 ottobre 2012
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• considerato che le controdeduzioni prodotte ed i chiarimenti esposti in sede di udienza dal dipendente Dott. ……………e dal proprio difensore Avv. ……….., non sono stati ritenuti completamente sufficienti per l’archiviazione del procedimento;

• ritenuto, pertanto, che l’Ufficio rileva nel comportamento tenuto dal dipendente una fattispecie riferibile all'art. 6 del CCNL 6.5.2010, ed in particolare al comma 3 lettera c), in quanto il citato comportamento tenuto nei confronti dell’utente, come espressamente rilevato ed evidenziato nell’atto di contestazione, ha nuociuto all’immagine dell’Azienda USL 3 sia nei confronti dell’utente stesso, che in relazione al clima interno della struttura di appartenenza. Infatti, l’utente ha manifestato il proprio disagio in uno specifico incontro con la Direzione della U.F.C Salute Mentale Adulti, Zona/Distretto Pistoiese unitamente al Responsabile del Dipartimento Salute Mentale;

• ritenuto, inoltre, che l’Ufficio rileva nel sopra indicato comportamento tenuto dal dipendente una fattispecie riferibile all'art. 6, del più volte citato CCNL 6.5.2010, con riferimento al comma 3 lettera i), in quanto il Dr. …….. non ha operato per garantire all’assistito dalla struttura U.F.C Salute Mentale Adulti, Zona/Distretto Pistoiese, una continuità nell’assistenza tale da consentire una corretta presa in carico dell’utente, limitandosi ad effettuare una prescrizione farmacologica senza effettuare un colloquio diretto con l’assistito in modo da fornire una risposta puntuale al bisogno sanitario espresso al momento dall’assistito;

• considerato, di conseguenza, che da parte del dirigente Dott. ……………… è stata tenuta una condotta durante l’esercizio del proprio lavoro non del tutto conforme ai principi di correttezza che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 4, lettera b) e lettera c) del sopracitato Codice Disciplinare, è considerata disciplinarmente sanzionabile;

• valutato, pertanto, che i fatti citati - in relazione al grado di negligenza dimostrata, alla rilevanza della infrazione, alla entità del danno nonché alla sussistenza della circostanza attenuante del comportamento dell’utente - inducono ad individuare la sanzione minore tra quelle previste dall’art. 8, comma 4 del CCNL del 6.5.2012;

• visto l’art. 12, comma 5 del “Regolamento per i procedimenti disciplinari” adottato con deliberazione AUSL 3 n. 568 del 28.10.2010;

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D I S P O N E Per le motivazioni in narrativa rilevate, all’unanimità dei presenti: Che al Dott. ……………., dipendente di questa Azienda USL 3 di Pistoia, per le considerazioni e le motivazioni sopra indicate, è irrogata la sanzione della CENSURA SCRITTA, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera b) e lettera c) del Codice Disciplinare, CCNL 6.5.2010, Area Dirigenza Medica e Veterinaria, a seguito del comportamento tenuto nei confronti di un’utente presso la UFC Salute Mentale Adulti nel pomeriggio del giorno 22 novembre 2011. Che il dipendente può presentare ricorso, contro questa sanzione disciplinare, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 165/01 e smi, dal D.Lgs 150/09 e smi, dalla L. 183/10, dal C.P.C. con le procedure ivi indicate, nonché in applicazione di quanto stabilito dalla normativa in vigore. Che la U.O. Gestione Risorse Umane provveda agli adempimenti conseguenti applicativi del presente provvedimento nei confronti del dipendente Dott. …………., ovvero l’inserimento nel fascicolo personale del presente atto. Che al presente provvedimento è unita la contestazione di addebito prot. n. 56820 del 6/12/2011 che ne forma parte integrante e sostanziale; Che per economia procedurale, alle strutture aziendali indicate in indirizzo, il presente provvedimento sarà trasmesso privo della contestazione di addebito e suoi allegati, presenti agli atti di questo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.