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I compensi dei commercialisti definiti sulla base dei parametri
ex DM n.140/2012
8 maggio 2018
Dott.ssa Chiara Gonnelli Dott.ssa Laila Gregorin
CAPO I: disposizioni generali (art. 1)
CAPO III: disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (artt. da 15 a 29)
CAPO III: disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (artt. da 15 a 29)
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 19 AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA
Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di
amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla
sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e
il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal
riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Si ricorda che il compenso riguardante l’incarico di amministratore di
società di capitali deve essere deliberato in assemblea. Tale compenso si
riferisce ad una durata annuale dell’incarico. I valori delle «attività» cui
applicare il parametro sono quelli della situazione patrimoniale di fine
incarico o di fine esercizio se l’incarico è protratto nel tempo. Esempi di
incarichi:
- Amministrazione di azienda
- Amministrazione di beni/patrimoni
- Custodia di azienda
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 20 LIQUIDAZIONI DI AZIENDE
Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di
liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del
codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla
sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e
sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura
pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C
- Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Non applicabile al liquidatore giudiziale del concordato preventivo (al quale si
applica il DM 25.01.2012, n. 30). Esempi di incarichi:
- Liquidatore per il realizzo delle attività aziendali, estinzione delle passività
e riparto agli aventi diritto
- Liquidatore nell’accordo di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977
C.C.
- Liquidatore su nomina del Tribunale (ex art. 2275 C.C. per s.s., art. 2309
C.C. per s.n.c., art. 2487 C.C. per società di capitali)
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 21 VALUTAZIONI, PERIZIE E PARERIIl valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri
motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni,
di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di
partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle
relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è
determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla
valutazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato
dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il DM 140 non contiene alcuna disposizione riguardante le
attestazioni di piani (concordati preventivi, accordi di
ristrutturazione dei debiti, piani ex art. 67 L.F.); applicazione
analogica art. 15, comma 2, DM 140 limitatamente alla fattibilità e
non alla veridicità.
Esempi di incarichi:
- Perizie
- Pareri motivati
- Consulenze tecniche di parte
- Valutazioni d’azienda e rami d’azienda e Valutazioni di partecipazioni sociali
non quotate (valore della pratica costituito dalla differenza tra attivo e
passivo)
- Perizia di stima ex art. 2465 C.C.
Tariffa vs Parametri DM140/2012
Redazione di una perizia su ramo di azienda, asseverazione della stessa. Si ipotizzino i seguenti valori: Attivo € 3.150.000,00; Passivo € 2.650.000,00; Netto € 500.000,00; due incontri preliminari in studio per complessive 2 h; un accesso in azienda per stima del ramo di azienda di complessive 6 h; redazione perizia 10 facciate; accesso al Tribunale per asseverazione, ore 1,5.
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 22 REVISIONI CONTABILI
Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni
amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di
contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla
legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa,
anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche
comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione
dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei
componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di
regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori
commercialisti ed esperti contabili.
Il problema della revisione legale dei bilanci non viene affrontato dal DM 140,
forse perché in questo caso è necessario un accordo scritto. I parametri del
DM 140 potrebbero essere utilizzati per l’attestazione di veridicità dei dati
aziendali (concordati preventivi, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani ex
art. 67 L.F.). Esempi di incarichi:
- Revisione contabile
- Riordino della contabilità
- Accertamento attendibilità bilanci per erogazione contributi
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 23 TENUTA DELLA CONTABILITA’
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di
tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in
funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività
e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il
compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal
riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 23 TENUTA DELLA CONTABILITA’
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di
tenuta della contabilità semplificata, è determinato in
funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il
compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal
riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
Non viene previsto alcun compenso per le situazioni contabili infrannuali, per
la redazione dell’inventario, per la tenuta del libro beni ammortizzabili, per
l’impianto e l’organizzazione della contabilità, comprese le sessioni con i
clienti. Assume grande rilevanza l’ammontare dei componenti positivi di
reddito lordi (definizione art. 16). Esempi di incarichi:
- Riordino contabilità per ottenere finanziamenti
- Impianto della contabilità
- Tenuta della contabilità e fornitura periodica di situazioni contabili
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 24 FORMAZIONE DEL BILANCIO
Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la
formazione del bilancio, è determinato in funzione
dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle
passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo
quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori
commercialisti ed esperti contabili.
L’attivo sul quel applicare i parametri è quello del bilancio UE, quindi al netto
delle poste rettificative (definizione art. 16). I componenti positivi di reddito
lordi non comprendono il valore delle rimanenze con rilevante decurtazione
(definizione art. 16). Stessi compensi per il bilancio di società di capitali,
società di persone e imprese individuali. Sono escluse dal DM 140 le
prestazioni accessorie (relazione sulla gestione, verbali assemblea, deposito
bilancio, …).
Esempi di incarichi:
- Redazione bilancio di esercizio con documenti allegati
- Bilanci infrannuali
- Bilanci straordinari
- Bilancio consolidato
Tariffa vs Parametri DM140/2012
Attività svolta per predisposizione di un bilancio di società di capitali, partecipazione all’assemblea, deposito al Registro delle imprese. Si ipotizzino i seguenti valori: Ricavi € 2.000.000,00; Attivo € 3.200.000,00; Passivo € 2.900.000,00; due incontri con cliente di 1 h ognuno; partecipazioneall’assemblea durata 1 h., redazione verbale 2 facciate.
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 25 OPERAZIONI SOCIETARIE
1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la
costituzione e per le successive variazioni dello statuto
sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società,
ente o associazione, è determinato in funzione del
capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto
indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori
commercialisti ed esperti contabili.
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 25 OPERAZIONI SOCIETARIE
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni,
scissioni e altre operazioni straordinarie di
qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in
funzione del totale delle attività delle situazioni
patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il
compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato
dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
La differenziazione delle percentuali minime e massime consente di
determinare compensi che tengano conto delle effettive prestazioni rese e
dell’impegno profuso anche in termini di tempo.
La percentuale massima vale quando, ad esempio, in sede di costituzione di
società di capitali vengano elaborati complessi patti sociali, oppure in caso di
fusioni/scissioni con particolare impegno di tempo. Esempi di incarichi:
- Costituzione società, enti, associazioni: consulenza per la scelta del tipo di
società, per la stesura delle bozze di atto costitutivo e di statuto, per la
stesura di patti parasociali, relative trasferte
- Variazioni dello statuto sociale
- Trasformazione di società
- Scissione parziale
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 26 CONSULENZA E ASSISTENZA CONTRATTUALE E CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di
consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di
contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è
determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle
eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato,
di regola, secondo quanto indicato dal riquadro
8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 26 CONSULENZA E ASSISTENZA CONTRATTUALE E CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti
di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono
determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è
liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C -
Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza
economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori
economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di
regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori
commercialisti ed esperti contabili.
Per la concreta determinazione del compenso è determinante provare
l’effettiva prestazione erogata chiarendo attraverso i documenti in maniera
indiscutibile tutti gli aspetti della prestazione resa.
Esempi di incarichi:
- Compravendite di beni mobili, immobili, ecc…, cessione di azienda e/o di
beni singoli
- Cessione quote di società
- Comodato, locazione e/o affitto di azienda, beni mobili e/o immobili
- Consulenza per ricevere contributi
- Consulenza economico-finanziaria (business plan, piani industriali, analisi
di bilancio, analisi dei costi industriali, ecc…)
- Consulenza piano di ristrutturazione del debito
- Consulenza continuativa aziendale e/o societaria
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 27 ASSISTENZA IN PROCEDURE CONCORSUALI1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al
debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una
procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione
di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in
funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola,
secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori
commercialisti ed esperti contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1
sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con
esito negativo.
Esempi di attività nel concordato preventivo:
- Stesura del piano concordatario
- Istanza di ammissione alla procedura ex art. 160 L.F.
- Per tutte le altre attività (attestazione del piano e perizie di supporto al
piano) si applica art. 21 del DM 140
Esempi di attività nell’accordo di ristrutturazione del debito:
- Attività propedeutica al deposito della documentazione
- Per tutte le altre attività (attestazione dell’accordo e perizie di supporto
alla documentazione) si applica art. 21 del DM 140
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 28 ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA TRIBUTARIA 1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 28 ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA TRIBUTARIA 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 28 ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA TRIBUTARIA 3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Tariffa vs Parametri DM140/2012
Redazione modelli dichiarativi società di capitali con i seguenti valori: sezione redditi ricavi € 2.000.000,00; sezione IVA (operazioni imponibili + non imponibili + esenti) € 2.000.000,00; sezione IRAP valore della produzione € 600.000,00; sezione sostituti d’imposta ritenute operate € 130.000,00; studi di settore; comunicazione annuale dati IVA; invii tel.
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 29 SINDACO DI SOCIETA’ 1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C –Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Commento Articoli 19-29 DM 140/2012
Art. 29 SINDACO DI SOCIETA’ 2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.
3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella perl'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente delcollegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50per cento.
Tariffa vs Parametri DM140/2012
Compenso per Collegio sindacale in una società avente sede legale al di fuori del comune dove è ubicato lo studio del professionista. Si ipotizzino i seguenti valori: Ricavi di esercizio € 36.882.746,00 Patrimonio netto ad inizio esercizio € 30.616.665,00 Totale attività € 40.893.228,00 Capitale sociale € 2.600.000,00 Partecipazioni a c.d.a. e assemblee (esclusa approvazione bilancio), n. 5. Controllo contabile.