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A cura di Antonio Marchini GUIDA AGLI INFORTUNI SUL LAVORO, ALLE MALATTIE PROFESSIONALI E ALLA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Premessa Il diritto alla integrità fisica dei lavoratori è previsto: dagli articoli 32 e 41 della Costituzione che tutelano la salute non solo in quanto fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ma anche come limite al libero esercizio dell'iniziativa economica privata; dall'art. 2087 del Codice Civile che richiama la responsabilità dell'imprenditore tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile; dall'art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori ( Legge n. 300/70) che sancisce il diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Il Decreto Legislativo n. 81/2008 recante Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ha dettato non solo una serie di importanti e specifiche misure di sicurezza, ma ha anche modificato gli obblighi generali del datore di lavoro e di altre figure aziendali cambiando l'approccio al problema sicurezza. L'azione del datore di lavoro non deve risolversi in interventi episodici e frammentari, ma deve costituire una funzione istituzionalizzata. Con questa normativa, infatti, si è teso ad istituire nei luoghi di lavoro un sistema di gestione permanente ed organico diretto all'individuazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel corso del rapporto di lavoro i lavoratori possono subire un infortunio o essere colpiti da malattia professionale. Gli intenti sottesi a questa guida sono di offrire, alle delegati e ai delegati delle RSU/RSA, componenti i Comitati degli Iscritti, ai RLS, gli strumenti necessari per orientarsi nelle prestazioni previdenziali, economiche e sanitarie, previste dal nostro ordinamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, e sugli attori e gli strumenti in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La guida si suddivide in tre par: prima parte: si occupa degli infortuni e delle malae professionali, descrivendo regole, diri procedure ecc. seconda parte: si occupa delle prestazioni che l’INIAL eroga agli assicura: sanitarie, economiche, ecc. terza parte: in questa parte sono riportare le specificità per i dipenden pubblici in materia di inabilità al lavoro quarta parte: In questa terza parte forniamo alcune indicazioni di massima su un tema vasto e talvolta complesso come la tutela della salute, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 1

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Page 1: GUIDA AGLI INFORTUNI SUL LAVORO, ALLE MALATTIE ... · 2.2 Denuncia dell’infortunio da parte del datore di lavoro 2.3 Trasporto al pronto soccorso 3. OBBLIGO ASSICURATIVO 3. Obbligo

A cura di Antonio Marchini

GUIDA AGLI INFORTUNI SUL LAVORO, ALLE MALATTIE PROFESSIONALI E ALLATUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

PremessaIl diritto alla integrità fisica dei lavoratori è previsto:

dagli articoli 32 e 41 della Costituzione che tutelano la salute non solo in quantofondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ma anche come limite allibero esercizio dell'iniziativa economica privata;

dall'art. 2087 del Codice Civile che richiama la responsabilità dell'imprenditore tenuto adadottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale deilavoratori secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile;

dall'art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori ( Legge n. 300/70) che sancisce il diritto deilavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per laprevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la lorointegrità fisica.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 recante Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ha dettatonon solo una serie di importanti e specifiche misure di sicurezza, ma ha anche modificato gliobblighi generali del datore di lavoro e di altre figure aziendali cambiando l'approccio al problemasicurezza. L'azione del datore di lavoro non deve risolversi in interventi episodici e frammentari, ma devecostituire una funzione istituzionalizzata. Con questa normativa, infatti, si è teso ad istituire nei luoghi di lavoro un sistema di gestionepermanente ed organico diretto all'individuazione, riduzione e controllo costante dei fattori dirischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.L’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali.Nel corso del rapporto di lavoro i lavoratori possono subire un infortunio o essere colpiti damalattia professionale. Gli intenti sottesi a questa guida sono di offrire, alle delegati e ai delegati delle RSU/RSA,componenti i Comitati degli Iscritti, ai RLS, gli strumenti necessari per orientarsi nelle prestazioniprevidenziali, economiche e sanitarie, previste dal nostro ordinamento in caso di infortunio sullavoro o di malattia professionale, e sugli attori e gli strumenti in tema di sicurezza e salute neiluoghi di lavoro.La guida si suddivide in tre parti:

prima parte: si occupa degli infortuni e delle malattie professionali, descrivendo regole, dirittiprocedure ecc.

seconda parte: si occupa delle prestazioni che l’INIAL eroga agli assicurati: sanitarie, economiche,ecc.

terza parte: in questa parte sono riportare le specificità per i dipendenti pubblici in materia diinabilità al lavoro

quarta parte: In questa terza parte forniamo alcune indicazioni di massima su un tema vasto etalvolta complesso come la tutela della salute, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

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INDICE

PRIMA PARTEINFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. INFORTUNIO SUL LAVORO1.1 Definizione.1.2 Occasione di lavoro1.3 Nesso causale1.4 Lavoratori in trasferta o missione 1.5 Causa violenta2. DENUNCIA DELL’INFORTUNIO2. Denuncia dell’infortunio da parte del lavoratore 2.2 Denuncia dell’infortunio da parte del datore di lavoro2.3 Trasporto al pronto soccorso3. OBBLIGO ASSICURATIVO3. Obbligo assicurativo3.1 Le attività lavorative rischiose3.2 I lavoratori assicurati3.3 Soggetti non assicurati4. ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO4.1 Assistenti contrari4.2 Collaborazioni coordinate e continuative4.3 Lavoro a chiamata (lavoratori intermittenti4.4 Somministrazione lavoro4.5 Studenti4.6 Tirocinanti5. PREMIO ASSICURATIVO5.1 Denuncia della retribuzioni5.2 Busta paga del lavoratore5.3 Omissioni evasione contributiva6. OBBLIGHI E RESPONSSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO6.1 Denuncia degli assicurati6.2 Misure di sicurezza6.3 Il risarcimento dei danni e la responsabilità civile6.4 La responsabilità per omicidio colposo e lesioni7. INFORTUNIO IN ITINERE7.1 Definizione7.2 Riconoscimento7.3 La casistica giurisprudenziale8. DIRITTI DEL LAVORATORE8.1 Conservazione del posto di lavoro8.2 Retribuzione8.3 I CCNL8.4 Fasce orarie di reperibilità dipendenti pubblici8.5 Fasce orarie di reperibilità dipendenti privati8.6 Trasmissione del certificato

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8.7 Registro infortuni

9 ADEMPIMENTI9.1 Accesso alle prestazioni INAIL10 MALATTIA PROFESSIONALE10.1 Definizione10.2 Il sistema tabellare 10.3 Le tabelle10.4 Malattie professionali non tabellate10.5 Onere della prova a carico del lavoratore10.6 Decorrenza10.7 La denuncia di malattia professionale10.8 La procedura di aggravamento della malattia10.9 Adempimenti

11 MOBBING: PATOLOGIA PROFESSIONALE PERSEGUIBILE E RISARCIBILE11.1 I fattori di rischio11.2 elenco delle “costrittività organizzative”

12 TUTELA CONTRO I RAGGI X E SOSTANZE RADIOATTIVE12.1 I rischi assicurati12.2 Campo di applicazione12.3 Denuncia all’INAIL12.4 Eventi tutelati12.4 Obblighi del datore di lavoro, Dirigenti e preposti12.5 Obblighi del lavoratore12.6 Disposizioni particolari per le lavoratrici12.7 Interruzione del lavoro12.8 Prestazioni economiche12.9 Danno biologico

SECONDA PARTE PRESTAZIONI INAIL13.1 Eventi indennizzabili13.2 Le prestazioni sanitarie 13.3 Cure termali13.4 Ticket13.5 Pagamento ricette14 PROTESI E A AUSILI14.1 Fornitura di dispositivi tecnici14.2 Fornitura di dispositivi tecnici, training riabilitativo per il corretto utilizzo e supporto psicosociale 15 PRESTAZIONI PER LAVORATORI MIGRANTI

16 PRESTAZIONI ECONOMICHE16.1 Inabilità temporanea assoluta 16.2 Retribuzione media16.3 Esempio16.4. Inabilità permanente16.5 Danno biologico16.6 Indennizzo16.7 Assenza di postumi indennizzabili16.8 Postumi indennizzati in capitale

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16.9 Postumi indennizzati in rendita16.10 Rendita ai superstiti16.11 Assegno funerario.16.12 Assegno continuativo mensile16.13 Assegno per l’assistenza personale continuativa16.14 Assegno di incollocabilità16.15 L’assicurazione a tutela del lavoro domestico16.16 Le vittime del dovere

TERZA PARTE INABILITA’ DIPENDENTI PUBBLICI18. Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro18.1 Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte18.2 Calcolo della prestazione18.3 Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa18.4 La domanda18.5 Calcolo18.6 Incompatibilità18.7 Causa si servizio

QUARTA PARTE LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO17 GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE17.1 Datore di lavoro17.2 Dirigente 17.3 I compiti (a titolo indicativo)17.4 Preposto. 17.5 I compiti( a titolo indicativo)18 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE19.1 I compiti (a titolo indicativo19 MEDICO COMPETENTE19.1 Gli obblighi (a titolo indicativo)20. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA20.1 Amministrazioni pubbliche o unità lavorative fino a quindici dipendenti. 20.2 Amministrazioni pubbliche o unità lavorative con più di quindici dipendenti. 20.3 Accesso ai luoghi di lavoro20.4 Strumenti per l'espletamento delle funzioni20.5 Formazione20.6 Riunione periodica20.7 Come rispondere alle segnalazioni dei lavoratori e come segnalare i problemi20.8 I compiti21 LAVORATORE21.1 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 21.2 Diritti dei lavoratori22 RESPONSABILE DELLE EMERGENZE

23 ADDETTI ANTINCENDIO23.1 I compiti (a titolo indicativo)

24 ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO

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26. L’INFORMAZIONE

27. LA FORMAZIONE27.1 Formazione dei lavoratori27.2 Formazione per gli addetti al pronto soccorso e antincendio27.3 Formazione dei RLS28. RAPPORTO RLS/RSU

29 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

30 RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO30.1 Partecipazione dei lavoratori30.2 Il ruolo del RLS30.3 Il Burnout30.4 Il mobbing30.5 Il Bournout e il Mobbin nel valutazione del rischio da stress correlato31 RISCHIO BIOLOGICO31.1 La sorveglianza sanitaria31.2 Gli accertamenti e le visite32 RISCHIO CHIMICO32.1 Esempi situazioni nelle quali un lavoratore può trovarsi in presenza di rischio chimico 32.2 La sorveglianza Sanitaria33 RISCHI FISICI33.1 Il rumore33.2 Le Vibrazioni33.3 Microclima33.4 Illuminazione33.5 Ultrasuoni33.6 Radiazioni ionizzanti33.7 Zone controllate e sorvegliate33.8 Radiazioni non ionizzanti33.9 Risonanza magnetica33.11 Radiazioni ultraviolette occhiali o schermi per il viso.

34 RISCHIO MECCANICO

35 RISCHIO ELETTRICO

36 RISCHIO AMIANTO

37 RISCHIO INCENDIO37.1 La classificazione degli incendi37.2 Cause di incendio più comuni e comportamenti conseguenti37.3 Il piano di emergenza38 RISCHI PER LA SALUTE LEGATI A STAMPANTI LASER, FOTOCOPIATRICI E TONER38.1 Raccomandazioni 39 RISCHIO DI MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

40. USO DI ATTREZZATURE MINUTE DI VIDEO TERMINALI

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40.1 Sorveglianza sanitaria

41 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)41.1 Obbligo di uso42 LA SEGNALETICA DI SICUREZZA42.1 Segnali temporanei42.3 Segnali luminosi42.4 Segnaletica per gli utenti42.5 Colori di sicurezza43 PERSONALE NON DIPENDENTE

44 IMPRESE ESTERNE

45 LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

GLOSSARIO

PRIMA PARTEINFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. INFORTUNIO SUL LAVORO

1.1 Definizione. L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto dilavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attivitàlavorativa per più di tre giorni. Si tratta del sintomo più evidente del mancato rispetto degli obblighi di prevenzione previsti per tutelare lasalute dei lavoratori.La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno diquesti eventi e che copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsisul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere).Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione del lavoratore originata in occasione di lavoro, da causaviolenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro che può essere:

permanente, a sua volta può essere assoluta o parziale temporanea, che comporta l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni

L’infortunio sul lavoro può comportare anche la morte.1.2 Occasione di lavoro. Per occasione di lavoro deve intendersi tutte quelle condizioni, comprese quelleambientali, in cui l’attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore,sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fattori e situazioni propriedel lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell’attiività lavorativa in mododiretto o indiretto.1.3 Nesso causale. Deve sussistere un nesso causale, quanto meno mediato o indiretto, tra l’attivitàlavorativa e l’evento, non è sufficiente che l’infortunio avvenga durante e sul luogo di lavoro. Il nesso causale, fondamentale per il riconoscimento degli indennizzi previsti per l’infortunio sul lavoro, èpresente quando si verificano i seguenti tipi di rischio:

tipico, cioè proprio della prestazione lavorativa ambientale, che riguarda i soggetti che, pur non essendo addetti a lavorazioni pericolose, svolgono

in modo costante ma non quotidianamente attività lavorativa in connessione ambientale con lalavorazione protetta

improprio, cioè l’infortunio occorso durante un’attività lavorativa o, comunque, strumentale allosvolgimento delle mansioni

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generico aggravato, vale a dire occorso indipendentemente dalle condizioni peculiari del lavoro main presenza di determinate circostanze, idonee a causare al lavoratore l’aggravamento del rischionel senso di renderlo più intenso e frequente

Il nesso causale invece manca nei seguenti tipi di rischio: elettivo, causato dalla condotto del lavoratore che sia allo stesso tempo volontaria ed arbitraria,

eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute extraprofessionale, quando occorso per motivi che vanno al di fuori dello svolgimento della

prestazione lavorativa generico, occorso indipendentemente dalle condizioni peculiari del lavoro

1.4 Lavoratori in trasferta o missione . Si considerano avvenuti in occasione di lavoro e non in itinere gliinfortuni occorsi ai lavoratori in missione o trasferta. In particolare si tratta degli eventi verificatesi:

durante il tragitto dall’abitazione al luogo dove in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa eviceversa

durante il tragitto dall’albergo del luogo in cui la missione o trasferta deve essere svolta al luogo incui deve essere prestata l’attività lavorativa

all’interno della stanza d’albergoE’, invece, esclusa l’indennizzabilità dell’infortunio quando l’evento:si verifica nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazionelavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoroè riconducibile a scelte personali del lavoratore irragionevoli e prive di alcun collegamento con laprestazione lavorativa, tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte1.5 Causa violenta. E’ violenta la causa che con un’azione rapida e concentrata nel tempo è in grado divincere la resistenza dell’organismo umano provocando una lesione. La causa violenta dell’infortunio nella maggioranza dei casi, è una causa traumatica , ma può essere anchedi altra natura:

termica (colpo di solo o calore) elettrica o elettromagnetica psichica, da sforzo da sostanze tossiche microclima o virale

2. DENUNCIA DELL’INFORTUNIO

2. Denuncia dell’infortunio da parte del lavoratore. Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia diqualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità al proprio datore di lavoro (anche al Dirigente e alPreposto).Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorniantecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell’infortunio. Il lavoratore è altresì tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio (anchequello rilasciato dal pronto soccorso), la continuazione e la guarigione dell’infortunio. 2.2 Denuncia dell’infortunio da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve presentare all’Inail eall’Autorità di Pubblica Sicurezza la denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla data in cui ha ricevuto il primocertificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a 3 giorni. Non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio di durata inferiore a tre giorni; se però la prognosisi prolunga oltre il terzo giorno, la denuncia deve essere inviata entro 2 giorni dalla ricezione del nuovocertificato.In caso di infortunio che abbia comportato la morte o il pericolo di morte, la denuncia deve essereeffettuata all’Inail per telegramma entro 24 ore dall’infortunio (all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro duegiorni dal verificarsi dell’evento).

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Se il termine di presentazione della denuncia coincide con un giorno festivo, il medesimo slitta al primogiorno successivo non festivo, mentre se coincide con la giornata del sabato la denuncia deve comunqueessere presentata.2.3 Trasporto al pronto soccorso. Il datore di lavoro deve provvedere a proprie spese al trasportodell’infortunato al pronto soccorso.

3. OBBLIGO ASSICURATIVO

3. Obbligo assicurativo. Il Rapporto assicurativo intercorre tra: assicuratore, costituito dall’INAIL assicurati, in generale di datori di lavoro sui quali gravano i costi dell’assicurazione (pagamento dei

premi) assicurati, cioè i lavoratori soggetti a rischio di infortunio o di malattia professionale.

3.1 Le attività lavorative rischiose. L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione ditecnologie sempre più avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo INAIL a quasi tutte leattività della produzione e dei servizi.La legge, nell’individuare le attività rischiose, le suddivide in due grandi gruppi: quelle svolte mediante l’usodi macchine, apparecchi o impianti ed altre che sono tassativamente elencate.Vi sono altre attività lavorative che, per loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche senzal’uso di macchine, apparecchi ed impianti.Anche per queste attività, tassativamente elencate dalla legge e di seguito riportate, è obbligatorial’assicurazione INAIL.3.2 I lavoratori assicurati. Il lavoratore è il soggetto tutelato dall’assicurazione in quanto è il destinatariodelle prestazioni previste al momento del verificarsi dell’infortunio sul lavoro o del manifestarsi dellamalattia professionale.Sono soggetti assicurati in linea generale:essere adibito ad una delle lavorazioni che la legge definisce rischiose

coloro che prestano attività lavorativa in modo permanente o avventizio percepire una retribuzione, in qualunque forma, anche i natura svolgere un’attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui prestare un’opera manuale

Sono altresì assicurati i lavoratori parasubordinati e i socio lavoratori di cooperativa3.3 Soggetti non assicurati . Essendo obbligatorio assicurare anche attività a scarso rischio di infortunio,sono pochi i casi di lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL, fra questi i Vigili del Fuoco per i quali ilTesto Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali stabilisceespressamente l'esclusione della tutela Inail, ma è comunque possibile avanzare la richiesta diriconoscimento di “causa di servizio” all'Amministrazione di appartenenza.La legge n. 214/2011, pur avendo disposto l'abrogazione degli istituti relativi all'accertamento delladipendenza delle infermità da causa di servizio, ha salvaguardato i dipendenti appartenenti al compartosicurezza e difesa del soccorso pubblico, ovvero i militari, la polizia di stato, i vigili del fuoco, ecc. che,qualora subiscano un danno a causa del lavoro, possono continuare a richiedere il riconoscimento dellacausa di servizio.

4. ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

4.1 Assistenti contrari. Gli assistenti contrari sono i dipendenti che i datori di lavoro, committenti di opereche comportano lavorazioni soggette all’obbligo assicurativo, inviano presso l’appaltatore per controllarel’esecuzione dell’appalto. Questi lavoratori, per le loro funzioni di controllo nel luogo ove si svolgono lelavorazioni appaltate, devono essere assicurati all’INAIL.

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4.2 Collaborazioni coordinate e continuative. I collaboratori che svolgono attività protette indicate dallalegge per i lavoratori dipendenti, sono obbligatoriamente iscritti all’INAIL.Sono escluse le prestazioni rese da liberi professionisti iscritti ad albi nell’ambito della professioneesercitata. Con riguardo alle prestazioni erogate dall’INAIL, si applicano gli istituti giuridici previsti per i lavoratoridipendenti. L’unica specificità riguarda la determinazione della base di calcolo dell’indennità di inabilità temporaneaassoluta e della rendita (diretta o a superstiti).Per il calcolo della rendita si seguono questi criteri:

nel caso di collaboratori con compenso fisso, continuativo o accertabile, si considera il corrispettivoeffettivo, fermo il rispetto del minimale e massimale di rendita

nel caso di collaboratori con compenso non fisso, continuativo o accertabile, devono essereapplicate le disposizioni in materia di retribuzione a conguaglio, prendendo in considerazione ilminimale della rendita.

4.3 Lavoro a chiamata (lavoratori intermittenti). L’obbligo assicurativo per i lavoratori assunti con contrattodi lavoro a chiamata (intermittente) viene assolto, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi perl’applicazione dell’assicurazione obbligatoria INAIL. L’indennità di disponibilità paga il premio INAIL, ma non contribuisce alla determinazione della base dicalcolo delle prestazioni spettanti ai lavoratori infortunati.In tale ipotesi, vale il criterio applicato ai lavoratori ai lavoratori che prestano opera saltuariamente. Quindi,hai fini del calcolo delle prestazioni erogate dall’INAIL, si tiene conto della retribuzione media giornalierapercepita nei periodi di effettiva prestazione anche quando debba essere applicata in periodi in cui laprestazione non è effettuata.4.4 Somministrazione lavoro. L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattiaprofessionale ricade sul somministratore. Di conseguenza il lavoratore deve comunicare immediatamentel’infortunio – o denunciare la malattia professionale – all’agenzia stessa, alla quale dovrà essere trasmessala certificazione medica.4.5 Studenti. L’INAIL ha chiarito che gli alunni e gli studenti dei corsi professionali beneficiano della tutelaantinfortunistica se svolgono esercitazioni pratiche. Ciò vale anche per corsi di alfabetizzazione automatica edi lingua straniera, attuati con l’ausilio di video terminali per le prove pratiche.4.6 Tirocinanti. Il soggetto promotore il tirocinio è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nellaconvenzione con il soggetto ospitante, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni pressol’INAIL, oltre che per responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicurativa.

5. PREMIO ASSICURATIVO

Il premio INAIL rappresenta il corrispettivo dovuto dal datore di lavoro all’Istituto. Esso è calcolato in base alrischio assunto dal datore di lavoro con l’esercizio della specifica attività: il calcolo del premio si effettuamoltiplicando le retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori per il tasso applicato dall’INAIL alla specificalavorazione, con un’addizionale dell’1%.5.1 Denuncia della retribuzioni. Il datore di lavoro deve trasmette in via telematica all’INAIL la dichiarazionedelle retribuzioni relative all’anno precedente, entro il 28 febbraio (29 se bisestile) di ogni anno.5.2 Busta paga del lavoratore. Nella busta paga del lavoratore deve essere indicato il numero dellaposizione assicurativa territoriale (PAT) INAIL.Il lavoratore non ha alcuna trattenuta in busta paga per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ele malattie professionali.5.3 Omissioni evasione contributiva. Il sistema sanzionatorio prevede due diverse tipologie di sanzioni:quelle civili, che variano a seconda del debito, e le sanzioni penali.Al fine di stabilire l’entità delle sanzioni applicabili, la giurisprudenza distingue due diverse ipotesi:Omissione contributiva: si verifica ogniqualvolta vi sia un ritardato pagamento dei contributi, risultantedalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro: in talicasi, le sanzioni previste sono di minore entità;

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Evasione contributiva: ravvisabile ogniqualvolta le predette registrazioni o le denunce contributive mensilisiano state del tutto omesse o occultate dal datore di lavoro (si pensi al fenomeno del cd. “lavoro nero”): intali casi, le sanzioni civili irrogate per l’omesso versamento dei contributi non possono essere inferiori a €.3.000 per ciascun lavoratore, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa.Per quanto concerne la sanzioni penali, si configura il reato di omesso versamento ogniqualvolta il datore dilavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi omessi entro il termine di tre mesi dallacontestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, ovvero qualora lo stesso abbiacorrisposto il pagamento delle retribuzioni “in nero”: il reato in questione peraltro, non viene meno nel casoin cui il datore di lavoro abbia demandato a terzi (quali il proprio commercialista o altri professionisti)l’incarico di provvedere al versamento dei contributi, poiché la responsabilità di tale versamento grava inogni caso su quest’ultimo.

6. OBBLIGHI E RESPONSSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

6.1 Denuncia degli assicurati. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL generalità, qualifiche e codicefiscale dei lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro sia iniziato cessato nel precedente periodoassicurativo. E’ anche obbligato a comunicare alla sede INAIL, entro 30 giorni dal verificarsi, tutte le variazioni delrapporto assicurativo, tra cui il rischio delle lavorazioni che comportano dirette conseguenze sul premio.6.2 Misure di sicurezza. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutela l’integritàfisica e la personalità morale dei lavoratori previste dalla normativa in materia di sicurezza e igiene dellavoro.Per essere esentato da responsabilità in ordine ad un infortunio, il datore di lavoro deve dimostrare diavere:

messo a disposizione dei lavoratori gli strumenti idonei a prevenire ogni sinistro sorvegliato d preso le opportune misure antinfortunistiche

Pertanto, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore quando omette diadottare misure protettive, oppure non accerta e vigila che il lavoratore effettivamente utilizzi tali misure.6.3 Il risarcimento dei danni e la responsabilità civile. La mancata cura da parte del datore di lavoro degliobblighi di sicurezza può essere rilevante anche sotto l’aspetto del diritto al risarcimento in favore dellavoratore.Il Codice Civile impone al datore di lavoro di adottare (nell’esercizio della propria attività di impresa) tutte lemisure che – considerate le specifiche caratteristiche dell’attività lavorativa – sono (secondo l’esperienza e latecnica) necessarie per evitare danni all’integrità fisica e psicologica del lavoratore.In caso di malattia professionale o infortunio, quindi, al lavoratore spetterà una somma a titolo dirisarcimento del danno che comprenderà:

il danno patrimoniale: ovverosia tutti i danni che consistono in una perdita economica (come lespese sostenute per le cure, le perizie, gli eventuali mancati guadagni ecc.)

il danno non patrimoniale: ovverosia, in primo luogo, il danno alla salute (fisica e psicologica).6.4 La responsabilità per omicidio colposo e lesioni. Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce una lunga serie diobblighi che sono finalizzati a rimuovere i pericoli per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori nel momentoin cui svolgono la loro attività alle dipendenze del datore di lavoro.Quando si verifica un infortunio sul lavoro oppure un lavoratore contrae una malattia professionale econtemporaneamente risulta che il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza e che lamalattia o l’infortunio si sono verificati proprio a causa dell’inosservanza di questi obblighi, il datore dilavoro (insieme agli altri soggetti che ha eventualmente delegato a seguire la sicurezza) può andare incontroalle pene previste dalla legge penale per i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose.Questi reati, peraltro, prevedono delle aggravanti (cioè degli aumenti della pena che viene poi stabilita dalGiudice) quanto appunto il fatto si è verificato in seguito alla violazione delle regole in materia diprevenzione degli infortuni.

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7. INFORTUNIO IN ITINERE

7.1 Definizione. L'infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normalepercorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorsoche collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.Esulano dall’infortunio in itinere e rientrano invece in quella tradizionale di infortunio sul lavoro tutti glieventi lesivi occorsi sulla strada a soggetti tenuti per ragioni professionali a far uso dell’autovettura o di altromezzo di trasporto. Sono tutelati solo i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gliinfortuni sul lavoro.7.2 Riconoscimento. Sono indennizzabili, secondo una consolidata giurisprudenza, gli infortuni in itinerequando esiste:

1. un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisce perl’assicurato l’iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla sua abitazione (criterio speciale)

2. un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che ilprimo non deve essere percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non ricollegabili allaseconda (criterio temporale)

3. la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazionee luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei servizi pubblici di trasporto tenuto conto dellafacoltà del lavoratore di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro, purchè la distanza tra taliluoghi appaia ragionevole

7.3 La casistica giurisprudenziale. Riportiamo a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che la giurisprudenzaha considerato o meno infortunio in itinere:

Ipotesi incidente Infortunio in itinereDurante il ritorno a casa dopo un turno di lavoro SI, sebbene l’incidente fosse dovuto a colpa del

lavoratore per mancato rispetto dello stopDurante il rientro a casa dopo che il lavoratore si ètrattenuto sul luogo di lavoro oltre la fine del turno

SI, se si è trattenuto per ragioni connessi l’attivitàlavorativa

Durante l’ingresso in azienda – tra due sentieri diaccesso – il lavoratore ha scelto quello più scosceso

SI, anche se il comportamento del lavoratore è statoimprudente, l’infortunio è collegabile alle finalitàaziendali

Durante il tragitto per recarsi a casa per consumareil pranzo, durante la sospensione del lavoro

SI

Scivolamento sulle strisce pedonali dopo essereuscito dall’azienda

SI, perché il lavoratore era scivolato su di unattraversamento pedonale mentre si recava allapropria autovettura per portarsi fuori città permotivi di lavoro

Occorso nell’abitazione del lavoratore e nelle suepertinenze ed arre e comuni

NO, l’infortunio in itinere deve verificarsi nellapubblica strada o, comunque, in luoghi non diesclusiva o comune proprietà del lavoratore

Discesa in garage NO, per le stesso motivazioni di cui sopraUso della bicicletta per recarsi al lavoro NO, quando la distanza tra l’abitazione e il luogo di

lavoro è così esigua da rendere superfluo l’uso dellabicicletta

La casistica giurisprudenziale è molto vasta e non sempre lineare; del resto l’INAIL è molto “parca” nelriconoscimento dell’infortunio in itinere, in ragione di tutto ciò consigliamo di rivolgersi al PATRONATOINCA della CGIL presente in tutte le Camere del Lavoro, per la necessaria assistenza.

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8. DIRITTI DEL LAVORATORE

8.1 Conservazione del posto di lavoro. Al verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale, il datoredi lavoro è tenuto a garantire al lavoratore la conservazione del posto di lavoro per il tempo previsto daiCCNL (periodo di comporto), sempre che non si tratti di eventi ascrivibili a colpa del datore di lavoro.Se l’infermità è causata da nocività o dall’ambiente di lavoro o da comportamenti di cui il datore di lavoro èresponsabile, il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per il superamento del periodo di comporto.Mentre può recedere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo vale a dire per sopravvenutaimpossibilità della prestazione, previo obbligo di ricercare altre mansioni compatibili con lo stato di salutedel lavoratore.8.2 Retribuzione. Durante l’assenza il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore il trattamentoeconomico integrativo dell’indennità INAIL nella misura stabilita dalla legge e dai CCNL.8.3 I CCNL. Il periodo di conservazione del posto di lavoro, la retribuzione spettante e l’eventuale anticipoda parte del datore di lavoro dell’indennità a carico dell’INAIL, è regolato dai CCNL a cui si fa rinvio.8.4 Fasce orarie di reperibilità dipendenti pubblici. L'art. 2, del DM 18 dicembre 2009 n. 206, escludevaesplicitamente dall'obbligo di rispettare le fasce orarie per quanti fossero in infortunio, riconosciutodall'INAIL. Tale DM è stato abrogato dall' art. 10, comma 1, D.M. 17. ottobre 2017, n. 206.Ne consegue che a partire dal 17 gennaio 2018, sussiste l'obbligo di essere reperibili al proprio domicilioanche in caso di assenza per infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tutti i giorni, festivi compresi,dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.8.5 Fasce orarie di reperibilità dipendenti privati. In via generale anche il lavoratore dipendete di settoriprivati non soggetto all’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste per le assenze per malattia (tutti igiorni 10/12-15/18). Su questo punto la giurisprudenza purtroppo non è uniforme, infatti alcune sentenze della Cassazione(5414/1998, 1452/1999, 1247/2002) avevano espressamente affermato che diversamente dal dipendenteassente per malattia, il lavoratore non presente sul lavoro a causa di un infortunio non ha l’obbligo dirispettare le fasce orarie previste per le di visite di controllo medico.Sempre la Cassazione nel 2002 con una nuova sentenza della Cassazione la n. 15773 dichiarava legittimi iprovvedimenti disciplinari comminati ad un lavoratore assente per infortunio sul lavoro, risultatoirreperibile alle visite di controllo, disposte dal datore di lavoro.Le motivazioni addotte da quest’ultima sentenza non sono condivisibili perché giustificano un attoillegittimo che non tiene conto della diversità del concetto di inabilità per malattia e per infortunio in virtùdella quale la normativa in materia di controlli differisce totalmente.Il Testo Unico 1124/65 definisce infatti l’infortunio come un evento “…da cui derivi una inabilità temporaneaassoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni…” mentre l’assenza per malattia è riferita aduna generica “incapacità temporanea al lavoro”.Le distinzioni in questo caso sono palesi. L’inabilità assoluta è una condizione che implica uno status diversorispetto all’incapacità lavorativa tanto è vero che è diverso anche lo stesso Ente preposto ad accertarnel’indennizzabilità e la durata (l’INAIL). Nel caso della malattia generica infatti essa viene certificata dalmedico di famiglia (Servizio Sanitario nazionale) e successivamente indennizzata dall’INPS.Ma ancor più paradossale è, a nostro avviso, la situazione del lavoratore che “si deve rendere disponibileper l’accertamento del suo stato di salute”, accettando inutili controlli da parte del datore di lavoro ovverodi colui che, nella maggior parte dei casi, ne ha determinato, con comportamenti omissivi e/o negligenti,l’infortunio stesso.Ne consegue, che in caso di provvedimenti disciplinari ovvero di riduzione della parte economica a caricodel datore di lavoro, è opportuno recarsi agli uffici vertenze della CGIL.8.6 Trasmissione del certificato. A decorrere dal 22 marzo 2016 ogni certificato di infortunio o di malattiaprofessionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica direttamente dal medico o dallastruttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua applicazione. 8.7 Registro infortuni. Dal 1à dicembre 2015 è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

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9 ADEMPIMENTI

9.1 Accesso alle prestazioni INAIL. Per consentire l’accesso alle prestazioni INAIL, occorre che il lavoratore,datore di lavoro e medico competente pongano in essere descritti nella tabella che segue.

Soggetto obbligato AdempimentoLavoratore a) informare immediatamente il datore di

lavoro di qualsiasi infortunio (1)b) sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle

cure mediche e chirurgiche ritenutenecessarie dall’INAIL; l’ingiustificato rifiutocomporta una penalizzazione delleprestazioni economiche (2)

c) rendersi reperibile nelle fasce orarie direperibilità se previste dai CCNL (settoriprivati)

Datore di lavoro a) denunciare all’INAIL l’infortunio conprognosi superiore a 3 giorni; 2 giorni daquello da quello di ricezione del certificatomedico; 24 ore dall’evento in caso di morteo pericolo di morte

b) denunciare l’infortunio all’autorità locale dipubblica sicurezza, caso di infortuniomortale o con prognosi superiore a 30 giorni

c) provvedere ai soccorsi d’urgenza e altrasporto dell’infortunato

d) consentire l’accesso in azienda agli ispettoriMedico a) visitare il lavoratore infortunato e rilasciare

il certificato medicob) trasmettere detto certificato all’INAIL per via

telematica

1)Se l’obbligo non viene rispettato e il datore di lavoro, non avendo conoscenza dell’infortunio, nonpresenta nei termini la denuncia all’INAIL, il lavoratore perde il diritto alle indennità di legge per i giorniantecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.2)In caso di simulazione dell’infortunio il lavoratore perde il diritto ad ogni prestazione, fermo restando lepene previste dalla legge.

10 MALATTIA PROFESSIONALE

10.1 Definizione. La malattia professionale è uno stato patologico del soggetto, determinato da causa lenta(spesso subdola) e contratta nell’esercizio e a causa (nesso di causalità diretto) di un’attività lavorativamorbigena, che può esserne esclusiva o concorrente.10.2 Il sistema tabellare. Sono malattie professionali quelle causate o concausate dal lavoro per l’azione diagenti nocivi di natura fisica, chimica e biologica. Le malattie professionali riconoscibili come professionali ele lavorazione che potevano esserne la causa, sono definite da apposite tabelle, ma sussistono anchemalattie professionali non tabellate.L’impetuoso sviluppo tecnologico e scientifico provoca sempre nuovi fattori di rischio per i lavoratori. Da quil’esigenza gli elenchi delle malattie professionali tipiche siano aggiornati con adeguata frequenza.Nel sistema tabellare c’è l’aspetto negativo della rigidità, ma nel contempo un elemento di chiarezza ai finidell’indennizabilità per le malattie professionali: la presunzione d’origine.

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Se il lavoratore ha contratto la malattia in una delle lavorazioni indicate nelle tabelle, quella malattia è fino aprova contraria professionale e, come tale, indennizzabile. 10.3 Le tabelle. ll Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 ha aggiornato l’elenco delle patologie che sonosoggette a comunicazione obbligatoria (articolo 139 del T.U. INAIL, il DPR n. 1124 del 1965), indicate in unelenco previsto dal Ministro del Lavoro. La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmettecopia all’Ufficio del medico provinciale. Le segnalazioni confluiscono nel Registro Nazionale delle malattie causate da lavoro ovvero a esse correlateistituito presso l’INAIL.10.4 Malattie professionali non tabellate. Accanto alle malattie indicate nelle tabelle e per le quali vige lapresunzione assoluta, sono indennizzabili tutte le malattie causate dal lavoro. Quando non sono compresenelle tabelle, l’onere di provare l’origine lavorativa delle stesse grava sul lavoratore.10.5 Onere della prova a carico del lavoratore. A tale fine il lavoratore deve produrre, caso per caso, idoneadocumentazione che attesti la natura lavorativa della malattia, con riscontri obiettivi circa l’esposizione alrischio che ha causato la patologia.In particolare è necessario avvalersi di certificazioni mediche e sanitarie per provare l’esistenza dellamalattia, e prove, soprattutto testimoniali, rese da colleghi di lavoro e, se il caso dallo stesso datore dilavoro, tese a dimostrare la relazione eziologica tra la malattia e la lavorazione svolta.Per tali ragioni è opportuno che la persona interessata si rechi preso il Patronato INCA della CGIL, presentein tutte le Camere del Lavoro, così da ricevere l’assistenza, anche di tipo medico, necessaria.10.6 Decorrenza. Al fine di ottenere l’indennizzo, la decorrenza della malattia professionale coincide con:

il primo giorno di astensione , se la malattia determina la completa astensione dal lavoro il giorno in cui è presentata all’INAIL la denuncia corredata dal certificato medico, se la malattia

determina una temporanea assenza assoluta dal lavoro10.7 La denuncia di malattia professionale. Per ottenere le prestazioni da parte dell’INAIL in caso dimalattia professionale è necessario effettuare una denuncia.In particolare il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avere contratto la malattia professionaleentro 15 giorni dal momento in cui questa si manifesta.Il datore di lavoro, a sua volta, deve inviare all’INAIL la relativa denuncia entro i successivi 5 giorni.L’invio va effettuato alla sede INAIL competente per territorio, ovverosia quella in cui l’assicurato ha ildomicilio. Alla denuncia va allegato il certificato medico che a sua volta deve specificare:

il domicilio dell’ammalato il luogo dove si trova ricoverato una relazione dei sintomi della malattia

10.8 La procedura di aggravamento della malattia. All’atto dell’erogazione della prestazione l’INAILstabilisce l’entità della malattia che, tuttavia, con il passare del tempo può aggravarsi (oppure in partediventare meno grave).Per questo motivo il lavoratore può inviare all’INAIL una domanda di aggravamento, detta anche domandadi revisione, richiedendo una nuova visita di verifica. Anche l’INAIL può, dal canto suo, effettuare la stessarichiesta. La prima domanda può essere effettuata:

dopo 6 mesi dal momento in cui è terminato il periodo di inabilità temporanea assoluta dopo 1 anno dal momento in cui si è manifestata la malattia (se il lavoratore non si è mai assentato

dal lavoro) Le domande successive non possono essere presentate prima di un anno dal momento in cui è statapresentata la precedente.L’ultima domanda, infine, deve essere presentata entro i 15 anni dal momento della decorrenza dellarendita INAIL e la richiesta deve essere inoltrata non oltre un anno dopo la scadenza del quindicesimo anno.Sulla richiesta, visti gli esiti della visita, l’INAIL effettua le opportune valutazioni e comunica la propriadecisione al lavoratore attraverso una lettera.Se la decisione è sfavorevole (cioè se l’INAIL ritiene che non vi sia stato un aggravamento) il lavoratore puòpresentare un ricorso alla stessa sede INAIL alla quale ha presentato la domanda contestando le conclusionie chiedendo una revisione della decisione.

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10.9 AdempimentiSoggetto obbligato Adempimento

Lavoratore a) dare notizia al datore di lavoro dellamalattia entro 15 giorni dal suomanifestarsi; dalla violazione deriva laperdita dell’indennizzo per tutto il periodoprecedente la denuncia.

b) Per il riconoscimento delle malattietabellate occorre produrre tutta ladocumentazione acquisibile sulle condizionidi rischio e sull’esistenza della malattia. Ladocumentazione si ritiene probante quandoè:

- Dimostrata l’esposizione al rischio conriferimento alle mansioni svolte, allecondizioni di lavoro, alla durata ed intensitàdell’esposizione

- Provata dall’esistenza della malattia con lapresentazione della certificazione sanitaria

- Attestata dal primo certificato medico, lapresunta origine professionale della malattia

Datore di lavoro Denunciare all’INAIL entro i 5 giorni successivi allacomunicazione della malattia da parte del lavoratorePer tutti gli altri aspetti valgono le disposizionirelative agli infortuni sul lavoro

11 MOBBING: PATOLOGIA PROFESSIONALE PERSEGUIBILE E RISARCIBILE

Il mobbing consiste in un insieme di comportamenti violenti perpetrati da parte di superiori e/o colleghi neiconfronti di un lavoratore, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonchédella salute psicofisica dello stesso.Nel nostro Paese non è esiste una Legge che regolamenta il fenomeno del Mobbing, occorre rifarsinecessariamente ed esclusivamente alla giurisprudenza. Tuttavia, alcuni CCNL prevedono norme e regole, anche di carattere preventivo, a cui si rimanda.L'INAIL con circolare 71/2003 definisce le modalità del trattamento delle pratiche di danno da mobbing sullavoro, con particolare riferimento alla descrizione, alla collocazione, alla diagnosi ed alla risarcibilità diquesta patologia.11.1 I fattori di rischio. La posizione assunta dall’INAIL sul tema delle patologie psichiche determinate dallecondizioni organizzativo/ ambientali di lavoro trova il suo fondamento giuridico nella Sentenza della CorteCostituzionale n. 179/ 1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/ 2000 (art. 10, comma 4), in base ai quali sonomalattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, m a anche tutte le altre dicui sia dimostrata la causa lavorativa.La nozione di causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui sisviluppa il ciclo produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibileall’organizzazione aziendale delle attività lavorative.I disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, oconcausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione dellavoro.Tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle scelte in ambitoorganizzativo, situazioni definibili con l’espressione “costrittività organizzativa”.Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti sono riportate di seguito, in un elenco che rivesteun imprescindibile valore orientativo per eventuali situazioni assimilabili.

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11.2 elenco delle “costrittività organizzative”• Marginalizzazione dalla attività lavorativa• Svuotamento delle mansioni• Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata• Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro• Ripetuti trasferimenti ingiustificati• Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto• Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni dihandicap psico-fisici• Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie• Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro• Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamentoprofessionale• Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.Nel rischio tutelato può essere compreso anche il cosiddetto “mobbing strategico” specificamentericollegabile a finalità lavorative. Le incongruenze organizzative, inoltre, devono avere caratteristiche strutturali, durature ed oggettive e,come tali, verificabili e documentabili tramite riscontri altrettanto oggettivi e non suscettibili didiscrezionalità interpretativa.Sono invece esclusi dal rischio tutelato:• i fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuova assegnazione,trasferimento, licenziamento)• le situazioni indotte dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quellidi vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili acomportamenti puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente a discrezionalitàinterpretative).Le complessità che derivano dall’assenza di quadro legislativo e la dimostrazione fattuale che la malattiaprofessionale derivi dal mobbing, suggerisce di rivolgersi al Patronato INCA della CGIL presente in tutte leCamere del Lavoro.

12 TUTELA CONTRO I RAGGI X E SOSTANZE RADIOATTIVE

12.1 I rischi assicurati. I rischi assicurati sono connessi al possesso, a qualunque titolo, di apparecchiradiologici o di sostanza radioattive naturali di uso. Gli apparecchi radiologici considerati sono quelli di diagnostica, comprese le unità terapeutiche,componenti isotopi, radioattivi indivisibili.Le sostanze radioattive in uso sono distinte in:sostanze radioattive naturalisostanza radioattive artificiali sciolte12.2 Campo di applicazione. L’obbligo assicurativo all’INAIL grava sugli enti e sui privati in possesso aqualunque titolo, di apparecchi radiologici. Sono obbligatoriamente assicurati tutti i medici e gli altrisoggetti tutelati contro le malattie e lesioni causate da raggi x e dalle sostanze radioattive.12.3 Denuncia all’INAIL. La denuncia di malattia o di lesione deve essere presentata entro 5 giorni dallavisita del medico che per primo ha visitato l’ammalato. In caso di morte o pericolo di morte, la denuncia vapresentata entro le 24 ore.12.4 Eventi tutelati. Oggetto dell’assicurazione sono tutti i casi di malattia o lesione da radiazioni da cui siaderivata la morte o un’inabilità permanente assoluta o parziale (in misura superiore al 10%. Il periodomassimo di indennizzabilità è di 10 anni dalla data di cessazione dell’esposizione al rischio.12.4 Obblighi del datore di lavoro, Dirigenti e preposti . I Datori di Lavoro i Dirigenti ed i Preposti devonoattuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal D.Lgs.230/95 e sue applicazioni. I Datori di Lavoro prima dell'inizio dell'attività debbono acquisire da un Esperto Qualificato una relazionescritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. La relazione

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costituisce il documento di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94 per gli aspetti concernenti il rischio daradiazioni ionizzanti.Devono provvedere affinché gli ambienti in cui sussiste il rischio da RX vengano individuati, delimitati,segnalati, classificati in zone e che l'accesso sia regolamentato.Provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati dall'Esperto Qualificato.Predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio e curare che siano consultabile neiluoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate.Fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione in relazione ai rischicui sono esposti.Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici; delle norme di protezione; delle conseguenze derivanti dallamancata osservazione delle prescrizioni; delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne.Provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i mezzi di cui sopra ed osservino lemodalità di esecuzione del lavoro.Provvedere affinché siano indicate mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fattaeccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazioneFornire ai lavoratori i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica che lo riguardano direttamentePer gli obblighi di cui sopra, escluso quelli relativi al comportamento degli operatori, i Datori di Lavoro iDirigenti ed i Preposti devono avvalersi degli Esperti Qualificati e per gli aspetti medici dei Medici Autorizzatie Competenti12.5 Obblighi del lavoratore

osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezioneindividuale e collettiva e della sicurezza.

usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione usare i mezzi di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di

sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza. non rimuovere ne modificare i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione

e di misurazione. non compiere operazioni o manovre che possono compromettere la protezione e la sicurezza; sottoporsi alla sorveglianza medica

I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongono al rischio da radiazioni ionizzanti,devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri.12.6 Disposizioni particolari per le lavoratrici. Le donne gestanti non possono svolgere attività in zoneclassificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSvdurante il periodo della gravidanza. È fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appenaaccertato. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.12.7 Interruzione del lavoro. L’interruzione del lavoro è considerata periodo lavorativi a tutti gli effetti,anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti. Se il soggetto interessato presenta lesioni che,pur non determinando inabilità permanente assoluta, non permettono la continuazione della specificaattività, il datore di lavoro deve adibirlo ad analoghe funzioni sino a raggiungimento dei limiti di età.12.8 Prestazioni economiche. Quando dalla malattia o dalla lesione deriva un’inabilità permanente alalavoro in misura superiore al 10%, viene corrisposta una rendita rapportata al grado di inabilità sulla base dialiquote di contribuzione:

per inabilità di grado dall’11% al 64%, aliquota crescente dal 50% al 98% per inabilità di grado dal 65% al 100%, aliquota pari al 100%

Le revisioni al grado di inabilità non sono soggette a termine.12.9 Danno biologico. Alle lesioni o alle malattie professionali si applica il sistema indennitario del dannobiologico.

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Secondo l’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 38/2000 il danno biologico è definito come la lesione all’integritàpsicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il risarcimento sonodeterminate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

SECONDA PARTEPRESTAZIONI INAIL

Al verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale, quando gli eventi sono riconosciuti indennizzabilial lavoratore spettano prestazioni di natura sanitaria ed economica.13.1 Eventi indennizzabili. L’infortunio o la malattia professionale sono indennizzabili quando abbianoprovato al lavoratore:a) la morteb) l’inabilità temporanea assoluta al lavoro, cioè l’impedimento assoluto ed oggetto a svolgere la propriaattività lavorativa dal momento degli infortunio e sino a guarigione clinica della lesione. In tal caso, è assicurata al lavoratore l’assistenza sanitaria ed economica, per tutta la sua durata e senzalimite di tempo.c)l’inabilità permanente parziale assoluta al lavoro, cioè la perdita parziale o completa dell’attitudine allavoro in modo permanente.Tale condizione è valutata con criteri medico legali ed espressa in gradi percentuali d’invalidità dall1% al100%.L’assistenza economica è rapportata ai gradi di danno permanente.13.2 Le prestazioni sanitarie comprendono le cure mediche e chirurgiche con onere a carico dell’INAIL e lafornitura degli apparecchi e delle protesi.L’INAIL è tenuto a garantire le cure per tutta la durata dell’inabilità temporanea e anche dopo la guarigioneclinica, in quanto necessarie al recupero della capacità lavorativa.Il lavoratore infortunato non può ingiustificatamente rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche,pena la perdita o la riduzione delle prestazioni economiche.13.3 Cure termali. Nei limiti delle disposizioni generali, per finalità terapeutiche possono essere erogatecure idrofangotermali e climatiche o stabili interventi riabilitativi presso stabilimenti balneari ai seguentisoggetti:infortunati e affetti da malattie professionali, durante il periodo di inabilità assoluta al lavorotitolari di rendita per inabilità permanente, entro i termini di revisione della stessaDurante il periodo delle cura al lavoratore spetta l’indennità per inabilità temporanea assoluta ol’integrazione della rendita e il rimborso delle spese di viaggio, del soggiorno in albergo convenzionato,comprese quelle sostenute per l’accompagnatore, sempreché l’INAIL abbia accertato la necessità. Dal 1° gennaio 2016 l’INAIL (ma anche l’INPS) riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di curetermali le prestazioni economiche accessorie solo al fine di prevenire patologie che possono dar luogo ainvalidità o per evitare l’aggravamento d’invalidità.13.4 Ticket. Tutte le prestazioni sanitarie necessarie per la cura dell’infortunio e delle malattie professionalisono esenti da ticket.I titolari di rendita hanno forme di esonero così differenziate in relazione al punteggio ricevuto:

esenzione generale per la riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi esenzione per la sola cura del danno infortunistico per punteggi fino al 66%

La quota fissa di 25 euro per prestazioni erogate in pronto soccorso non si applica agli infortunati sul lavoro.13.5 Pagamento ricette. I certificati dei medici di famiglia, per infortunio sul lavoro e per malattiaprofessionale sono redatti senza che il medico chieda l’onorario.

14 PROTESI E AUSILI

In conseguenza dei postumi dell’infortunio o della malattia professionale il lavoratore ha diritto allafornitura di apparecchi di protesi.14.1 Fornitura di dispositivi tecnici. L’INAIL fornisce dispositivi tecnici (protesi, ortesi e ausili) elencati nel

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Nomenclatore tariffario (decreto del Ministero della sanità 332/1999) e personalizzati non compresi nelsuddetto nomenclatore tariffario, altri dispositivi, accessori, prestazioni e servizi finalizzati al recuperodell’autonomia personale, al miglioramento dell'accessibilità ambientale e abitativa che consentano ilreinserimento nella vita di relazione.L’INAIL interviene nella realizzazione di opere di abbattimento e superamento delle barriere architettonichein ambiente domestico; effettua la fornitura o il rimborso delle spese di acquisto di comandi speciali eadattamenti o modifiche di autoveicoli di assistiti o di familiari che li abbiano fiscalmente a carico; nellafornitura di ausili informatici, sistemi domotici e altra strumentazione tecnologica; nell’adattamento tecnicodell’attrezzatura sportiva al fine di consentirne l’uso alle persone con disabilità nonché nella fornitura diausili appositamente realizzati per la persona con disabilità che ne faccia richiesta per l’esercizio di unadisciplina sportiva . Oltre alla fornitura, l’Inail provvede alla manutenzione, riparazione e al rinnovo deldispositivo tecnico fornito.Nessuno, eccetto i casi in cui il costo del dispositivo erogato all’assicurato da un fornitore esterno risultisuperiore a quello autorizzato dall’Inail. In tale ipotesi la differenza di importo sarà a carico del lavoratore.14.2 Fornitura di dispositivi tecnici, training riabilitativo per il corretto utilizzo e supporto psicosociale . Nesono destinatari gli infortunati sul lavoro e/o affetti da malattia professionale assistiti dall’Inail; cittadiniitaliani e stranieri assistiti dal Servizio sanitario nazionale; cittadini italiani e stranieri provenienti da Paesidella UE o da altri Paesi con i quali esistano accordi di reciprocità; stranieri presenti in Italia non assistiti dalServizio sanitario nazionale; cittadini italiani e stranieri assistiti dal Servizio sanitario nazionale cheintendono fruire di prestazioni non erogate da quest’ultimo.Per gli infortunati sul lavoro e/o affetti da malattia professionale: le prestazioni erogate sono a carico delladell’INAIL.Per gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale: le prestazioni previste dal Nomenclatore tariffario sono acarico del Servizio sanitario nazionale, previa autorizzazione della ASL competente. Le prestazioni non previste dal Nomenclatore o integrative di quelle previste dallo stesso sono a caricodell’assistito.Per le persone non assistite dal Servizio sanitario nazionale: le prestazioni erogate sono a carico delrichiedente.

15 PRESTAZIONI PER LAVORATORI MIGRANTI

Le tutele e, quindi, le prestazioni per i lavoratori migranti che subiscono infortuni sul lavoro o sono affetti damalattia professionale sono stati estesi secondo un principio di bidirezionalità. I regolamenti e le leggipromossi dall’Unione Europea e gli accordi siglati con alcuni paesi extraeuropei hanno portato infattiall’estensione delle garanzie sia ai lavoratori italiani che per motivi di lavoro si trasferiscono all’estero sia ailavoratori stranieri che si trovano a vivere una situazione analoga nel nostro Paese. Per i lavoratoriextracomunitari o per gli italiani che si recano a lavorare in Paesi con i quali non è stata siglata unaconvenzione, invece, vige il l’obbligatorietà dell’assicurazione.Le prestazioni economiche ai lavoratori migranti all’interno dell’Unione Europea sono pagate dall’Inail,quale istituzione competente per i lavoratori assicurati presso l’Ente (a meno che non siano stati sottoscrittiaccordi o convenzioni che disciplinano diversamente).Le prestazioni sanitarie, invece, sono erogate:

dall’istituzione dello Stato membro presso il quale il lavoratore ha la propria residenza o dimora, percui se il lavoratore è assicurato presso l’Inail, gli accertamenti medico legali e le prestazioni sanitarie(quali protesi, ausili ortopedici e altri dispositivi particolari) sono a carico dell'Istituto in qualità diistituzione competente

dall’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora per conto dell’istituzione competente,se il lavoratore risiede o dimora in uno Stato diverso da quello presso il quale è assicurato.

Per le malattie professionali causate da esposizione al rischio per attività esercitate in più Stati membri, ècompetente l’istituto assicuratore dello Stato membro in cui si è verificata l’ultima attività che può averlaprovocata.

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In linea generale le convenzioni stipulate con i paesi extraeuropei riguardano prestazioni previdenziali eassicurative (quali ad esempio quelle per invalidità, vecchiaia, malattia, superstiti, disoccupazione,maternità). Per quanto attiene alle prestazioni che riguardano gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali, il lavoratore ha diritto a continuare a beneficiare delle stesse all’estero, mediante l’erogazionediretta delle prestazioni economiche, mentre l’erogazione delle prestazioni sanitarie (quali ad esempioprotesi, accertamenti medico-legali, grandi apparecchi) avverrà tramite l’Istituzione del luogo di residenza osoggiorno.Se l’attività è esercitata in qualità di distaccato, il lavoratore riceverà le prestazioni dall’ente assicuratore delPaese di appartenenza.

16 PRESTAZIONI ECONOMICHE

16.1 Inabilità temporanea assoluta. Nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale abbianoprovocato uno stato di inabilità temporanea assoluta, la normativa prevede che la retribuzione debbaessere corrisposta:

datore di lavoro per i primi 4 giorni INAIL per i successivi giorni. Fatto salvo quanto previsto dai CCNL a cui si fa rinvio

Nella tabella è riepilogata la misura e la ripartizione tra datore di lavoro e INAIL del trattamento economicodovuto.

Giornate di assenza Datore di lavoro INAILGiorno dell’infortunio o in cui simanifesta la malattiaprofessionale

100% della retribuzione mediagiornaliera

Dal 1° al 3° giorno successivi(periodo di carenza) (*)

60% della retribuzione mediagiornaliera

Dal 4° al 90° giorno (anche noncontinuativi) (*)

60% della retribuzione mediagiornaliera

Dal 91° giorno alla guarigione (*) 75% della retribuzione mediagiornaliera

(*) Si intendono i giorni di calendario compresi sabato, domenica e festività.Il periodo di carenza del trattamento economico a carico dell’INAIL si applica esclusivamente al primoperiodo di inabilità temporanea assoluta successivo all’evento. Sono esclusi i periodi di ricaduta o diricovero per accertamenti. Pertanto, la carenza è operante anche quando il lavoratore per la prima voltaabbandona il lavoro in data successiva all’evento.Si ricorda che i CCNL prevedono che i periodi di carenza sono retribuiti con quota a carico del datore dilavoro.Per le festività cadenti durante il periodo di carenza il lavoratore percepisce il 100% della retribuzione mediagiornaliera. 16.2 Retribuzione media. L’indennità viene liquidata sulla base della retribuzione media giornaliera (rmg)degli ultimi 15 giorni immediatamente antecedenti l’infortunio o la malattia professionale. In caso di retribuzione mensile fissa o mensilizzata, la rmg è data dal rapporto tra la retribuzione stessa – e,in questo caso, nella misura intera prevista dal CCNL – del mese precedente l’evento e 25 (300 giornilavorativi annui diviso 12).16.3 EsempioI 15 giorni immediatamente il giorno in cui si è verificato l’evento sono quelli compresi tra il 16 novembre eil 30 novembre.La rmg è determinata dividendo per 25 la retribuzione lorda mensile prevista dal CCNL:

euro 1864.93:25 = 74.60 europer quanto attiene l’accredito dei compensi per ferie e permessi retribuiti, ipotizzando che il CCNL preveda26 giorni di ferie e 88 ore di permesso retribuito (comprese le festività), pari a 11 giornate si ha:

37:300=012

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Con conseguente accredito per ferie pari a: 74.60x01.12=8.95

L’accredito della 13° ed, eventualmente, della 14° si ottiene moltiplicando l’8.33% della retribuzione mediagiornaliera ordinaria:

74.60x8.33= 6.21 tredicesima 74.60x8.33= 6.21 quattordicesima (se prevista dal CCNL)

La retribuzione media giornaliera utile ai fini del calcolo dell’indennità INAIL ammonta quindi a: 74.60 + 8.95 (ferie e permessi) + 6.21 (13°) + 6.21 (14°) = 95.97 euro

Poiché dal 4° giorno successivo a quello dell’evento e fino al 90° giorno l’indennità INAIL per inabilitàtemporanea assoluta è pari al 60% della retribuzione media giornaliera 95.97x60%=57.58L’INAIL indennizza a partire dal 4° giorno successivo l’evento, quindi dal 5° giorno. L’indennità è pari a :euro 1036.44 (euro 57.58 x 18 giorni.La parte restante, compresi i primi 3 giorni di carenza sono retribuiti al 100% a carico del datore di lavoro eper il periodo di comporto previsto dal CCNL.16.4. Inabilità permanente. In premessa occorre dire che fino al luglio 2000 l’inabilità permanente eradisciplinata dalla “rendita diretta”. Successivamente l’indennizzo è determinato dal cosiddetto dannobiologico.16.5 Danno biologico. Il danno biologico è il danno rappresentato dalle lesioni dell'integrità psicofisica ecioè come danno riferito alla persona, in sè e per sè considerata, e ricadente, quindi, sul "valore uomo" intutta la sua concreta dimensione, sicché rilevano in termini di danno menomazioni deturpazioni, impotenzesessuali, malattie nervose , insonnia, malattie mentali, ed ogni altro genere di lesioni dell'integrità corporalee mentale della persona.Esso ricomprende inoltre le limitazioni che il soggetto subisce nell'esplicare della vita nei suoi vari interessi.La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo,anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle"(elaborate da alcun uffici giudiziari, tra quelle più usate quelle del Tribunale di Milano). Nel concreto il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:

la invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritornoalla normale attività

la invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al "danno biologico",uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età delladanneggiata e nel grado di invalidità permanente.

16.6 Indennizzo. L’indennizzo del danno biologico viene determinato senza alcun riferimento allaretribuzione dell’infortunato ed erogato sotto forma di capitale o in rendita:

Grado di invalidità indennizzoInferiore al 6% FranchigiaPari o superiore al 6% e inferioreal 16%

Capitale

Pari o superiore al 16% Rendita 16.7 Assenza di postumi indennizzabili. Gli infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiorial 6% non hanno diritto ad indennizzo. In caso però di aggravamento tali soggetti, entro 10 anni dalla data didell’infortunio o 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale, possono richiedere:

l’indennizzo in capitale , se la menomazione si è aggravata raggiungendo o superando il 6% senzaarrivare al 16%

la liquidazione della rendita, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado superioreal 16%

La revisione dell’indennizzo in capitale può avvenire una sola volta.16.8 Postumi indennizzati in capitale. Gli infortunati e tecnopatici con postumi di grado pari o superiore al6% ed inferiore al 16% hanno diritto soltanto all’indennizzo in capitale del danno biologico; una voltaaccertata la persistenza dei postumi al lavoratore viene liquidato l’indennizzo in capitale.

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16.9 Postumi indennizzati in rendita. Gli infortunati e tecnopatici con postumi di grado pari o superiore al al16% hanno diritto all’indennizzo del danno biologico e ad un ulteriore indennizzo per le conseguenzepatrimoniali della menomazione. Entrambi sono corrisposti in forma di rendita vitalizia.16.10 Rendita ai superstiti. L’infortunio o la malattia professionale possono avere come conseguenza lamorte del lavoratore. In questo caso, a favore dei superstiti, spetta una rendita rapportata alla retribuzioneannua del lavoratore deceduto. La rendita è calcolata sul massimale corrispondente a 300 volte laretribuzione media giornaliera.

Beneficiari Ammontare annuo della rendita% della retribuzione

Durata del beneficio e condizioni

Coniuge (1) 50% Fino alla morte o nuovomatrimonio

Figli nati nel matrimonio o fuori,riconosciuti o riconoscibili,adottivi, affiliati, affidati

20% Fino a 18 anniFino a 21 anni se studenti discuolaFino a 26 anni se universitariFino alla morte se inabili

Orfani di entrambi i genitori odell’unico genitore naturale che liha riconosciutiOrfani di un solo genitorenaturaleOrfani di genitore divorziato

40% Fino a 18 anniFino a 21 anni se studenti discuolaFino a 26 anni se universitariFino alla morte se inabili

Ascendenti in mancanza diconiuge e figli

20% Fino alla morte se provata lavivenza a carico del defunto

Fratelli o sorelle in mancanza diconiuge e figli

20% Nei limiti previsti per i figli e seprovata la vivenza a carico deldefunto

(1) Anche se legalmente separato al momento dell’infortunio ed indipendentemente dal fatto che fossedestinatario di un assegno di mantenimento

16.11 Assegno funerario. Oltre alla rendita l’INAIL eroga un assegno funerario ai superstiti di deceduti perinfortunio o malattia professionale o chiunque dimostri di avere sostenuto spese funerarie.16.12 Assegno continuativo mensile. In caso di titolare di rendita permanente di grado non inferiore al65% morto per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, al coniuge e ai figlisuperstiti spetta uno speciale assegno continuativo mensile, pari ad una quota parte della rendita.

Beneficiari Ammontare annuo della rendita% della retribuzione

Durata del beneficio e condizioni

Coniuge (1) (2) 50% Fino alla morte o nuovomatrimonio

Figli inabili 50% Finché dura l’inabilitàFigli riconosciuti, adottivi, affiliati,affidati

20% Fino a 18 anniFino a 21 anni se studenti discuola superiore viventi a carico esenza lavoro retribuitoFino a 26 anni se universitariviventi a carico e senza lavororetribuito

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Orfani di entrambi i genitori 40% Fino a 18 anniFino 21 anni se studenti di scuolasuperioreFino a 26 anni se universitariFino alla morte se inabili

(1) L’assegno non spetta al coniuge con sentenza passata in giudicato o divorziato, tranne il caso in cuila sentenza di separazione o divorzio non ponga l’obbligo del mantenimento o degli alimenti acarico dell’altro coniuge

(2) Tali soggetti non devono avere titolo a rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi(escluso il reddito della casa di abitazione) di importo superiore a quello dell’assegno.

16.13 Assegno per l’assistenza personale continuativa. Nei casi di invalidità permanente assoluta al lavoro(valutata nella misura del 100%) conseguente a menomazioni elencate all’allegato 3 del DPR 1124/1965 e,purché sia indispensabile un’assistenza personale continuativa, la rendita viene integrata da un assegnomensile per la durata dell’assistenza.16.14 Assegno di incollocabilità. E’ corrisposto un assegno mensile e soggetto a revisione periodica agliassicurati con riduzione dell’integrità psicofisica (danno biologico) di grado superiore al 20%:

di età non superiore ai limiti pensionabili riconosciuti incollocabili dalla DTL

16.15 L’assicurazione a tutela del lavoro domestico. La L. n. 493 del 3 dicembre 1999 ha introdotto nelnostro ordinamento l’assicurazione contro gli infortuni domestici.Si tratta di un’assicurazione obbligatoria, gestita dall’Inail ed istituita per la tutela del lavoro svoltonell’ambiente abitativo, la quale copre gli infortuni occorsi in occasione o a causa dello svolgimento di tuttequelle attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, prestate in tale ambito, senzavincolo di subordinazione ed a titolo gratuito.L’obbligo di iscrizione all'assicurazione ricade sulle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgonoin via esclusiva attività di lavoro domestico, mentre non sono tenuti all’iscrizione coloro che sono iscrittipresso forme obbligatorie di previdenza sociale.Per quanto riguarda la prestazione economica, l’assicurato avrà diritto ad una rendita vitalizia liquidata sullabase della retribuzione minima convenzionale stabilite per le rendite del settore industria, quandodall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%, ovvero la morte, sel’evento dannoso è avvenuto a partire dal 1 gennaio 2007, mentre per gli infortuni avvenuti prima di taledata la percentuale di invalidità permanente richiesta ai fini della tutela è del 33%.Se dall’infortunio deriva la morte dell’assicurato, i superstiti avranno diritto ad una rendita calcolata con lestesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché di unassegno funerario, inoltre potranno beneficiare del Fondo vittime gravi infortuni.L’iscrizione avviene attraverso il pagamento di un premio assicurativo annuo, da effettuare entro il 31gennaio, pari a 12,91 euro, il quale sarà a carico dello Stato se il soggetto da tutelare possiede un redditoinferiore a quello stabilito dalla legge.16.16 Le vittime del dovere. Per “vittime del dovere” si intendono “i magistrati ordinari, i militari dell'Armadei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpodegli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, ilpersonale del Corpo di polizia femminile, il personale civile della Amministrazione degli istituti diprevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordinepubblico o di soccorso ed in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invaliditàpermanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioniriportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento diservizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; inattività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiegointernazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. Ad essi sono equiparati coloro cheabbiano contratto infermità.

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permanentemente invalidanti o siano deceduti, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura,effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per leparticolari condizioni ambientali od operative.La materia è disciplinata dalla L. n. 266 del 2005, la quale è volta ad ampliare il campo applicativo delleprestazioni previste dalla L. 302 del 1990 a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo ed è voltaad elargire un beneficio economico alle vittime, a prescindere dal vincolo assicurativo.Per beneficiare delle prestazioni occorre che l’evento lesivo ovvero la morte siano occorsi a soggettiqualificati, specifici, individuati dall’art. 1, co. 563 della L. n. 266/2005 e sia avvenuto svolgendo attività diservizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.I benefici previsti dalla legge a loro favore sono diversi ed essi non sono disciplinati in modo organico.Non si tratta tuttavia di benefici erogati per “causa di servizio”, ossia quando l'invalidità o inabilità sia dipesada un rischio professionale per cui l'art. 6 della L. n. 222 del 1984 prevede un assegno privilegiato diinvalidità o la pensione privilegiata di inabilità, riconosciuti quando l'evento lesivo sia avvenuto in rapportocausale diretto con le finalità di servizio, non cumulabili con altre prestazioni a carattere continuativoassistenziali o previdenziali.

TERZA PARTE INABILITA’ DIPENDENTI PUBBLICI

18. Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Inabilità non assolutamente invalidante ma tale daimpedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico. Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione delrapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di talestato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che ildipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa

almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per idipendenti degli Enti locali o Sanità

risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuolavoro.

18.1 Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte. I dipendenti pubblici (in modo differente fradipendenti statali e quegli degli enti locali) possono richiedere il “prepensionamento” nel caso abbiamoun’infermità permanente, fisica o mentale che incide sulle mansioni lavorative assegnate.Accertata questa condizione, l’amministrazione deve tentare di collocare il lavoratore in un’altra mansionedello stesso livello, anche retributivo. Se non viene trovata un’altra mansione idonea, il lavoratore vienedispensato dal servizio o collocato a riposo.La relativa pensione viene erogata solo se sussistono determinati requisiti contributivi.I dipendenti degli enti locali devono contare su contributi almeno pari a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni dicontribuzione. I dipendenti delle amministrazioni statali devono contare su contributi almeno pari a 14 anni,11 mesi e 16 giorni. In entrambi i casi si prescinde dall’età anagrafica.18.2 Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione vadeterminata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivoalla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.18.3 Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti èstata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per ilavoratori del settore privato iscritti all’INPS .Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti: riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il

dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difettofisico o mentale

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anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenzadella pensione di inabilità

risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determinauno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

18.4 La domanda. Con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente asvolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o haprestato l'ultimo servizio.Ricevuta la domanda, l’ente:

dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolaregravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare

ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivitàlavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provincialedell’INPDAP alla liquidazione della pensione.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dallavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data dipresentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dàluogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedurecontrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzionedel rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisitocontributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.18.5 Calcolo. La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di unanormale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva deldipendente: per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata viene

maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’etàpensionabile

per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturatouna quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.

In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo dellapensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o deltrattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applicacome coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419). Nel sistema retributivo è previstal’integrazione al trattamento minimo.18.6 Incompatibilità. La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, conl'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatoridiretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.18.7 Causa si servizio. L'articolo 6 del D.L. 201/2011 ha abrogato esplicitamente le norme sulla causa diservizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici, per i quali permaneunicamente il diritto a richiedere l'aggravamento per patologie già riconosciute.Non rientrano nelle disposizioni dell'art. 6 i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco per iquali rimane in vigore la normativa vigente. I dipendenti pubblici rientrando in tali categorie che hannosubito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti dal servizioprestato, possono avvalersi dell’attività di tutela del patronato INCA che potrà tutelarli attraverso la sua retelegale e medico-legale di qualità.

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QUARTA PARTELA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In questa terza parte forniamo alcune indicazioni di massima su un tema vasto e talvolta complesso comela tutela della salute. la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.Un campo che troppo spesso viene delegato ai Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza, figura moltoimportante ma che non ha ruoli di contrattazione che, invece, sono in campo alle RSU/RSA, così comeprevisto dai CCNL e dalle Leggi a cominciare dallo Statuto dei Lavoratori.Il ruolo negoziale non può che appartenere al Sindacato e ciò sarà tanto più efficace e credibile, quantopiù avrà saputo utilizzare le conoscenze, l’esperienza, le informazioni di cui il RLS è portatore.

17 GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE

17.1 Datore di lavoro. Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza neiluoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che aseconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unitàproduttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.Differente è la definizione di datore di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In questo ambito tale figuracoincide con il dirigente dotato di poteri gestionali, oppure può essere rappresentato da un funzionario chenon ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioniha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell’apparato chedirige. Se i vertici non nominano un dirigente ad hoc, il ruolo di datore di lavoro è svolto da chi rappresentail vertice stesso.Una disciplina a parte è quella che è stata riconosciuta valida per gli Enti Locali. Una circolare del Ministerodegli Interni ha stabilito che queste amministrazioni periferiche dello Stato godono di ampia autonomia dinomina in quanto devono osservare e rispettare il Regolamento organico del Personale e lo StatutoComunale.Nelle aziende sanitarie il datore di lavoro è individuato nella figura del Direttore Generale.Il datore di lavoro è il garante strutturale della sicurezza; definisce la politica aziendale in materia disicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, organizza le attività conseguenti edesercita le attività di competenza comprese quelle non delegabili.Queste ultime sono: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) la designazione dell’ esperto qualificato .Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:

sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e ledisposizioni aziendali in materia;

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei datidi sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire lorodi acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previaverifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.17.2 Dirigente E’ la persona che, in ragione delle competenze professionali o di poteri gerarchici e funzionalialla natura dell’incarico conferitegli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa evigilando su di essa.Quindi il dirigente è:• l’alter ego del datore di lavoro• ha autonomia decisionale e ampi margini di discrezionalità

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• ha la possibilità di influenzare l’organizzazione del lavoro17.3 I compiti (a titolo indicativo)Secondo la delega scritta ricevuta dal datore di lavoro ai Dirigenti spettano i seguenti compiti:

nell’affidare i compiti ai lavoratori, tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi inrapporto alla loro salute e alla sicurezza;

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabiledel servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioniaziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e deidispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazionevigente;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circail rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste unpericolo grave e immediato;

consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questie per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi.

Restano in capo al Dirigente le competenze del Preposto qualora quest’ultimo non sia stato individuato mediante delega scritta. 17.4 Preposto. Il Preposto è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina econtrolla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute,grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.17.5 I compiti( a titolo indicativo)I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi diprotezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso dipersistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zoneche li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza edare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandoninoil posto di lavoro o la zona pericolosa;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circail rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delleattrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericoloche si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazionericevuta;

18 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E’ Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni finalizzati all’attività di prevenzione e protezionedei rischi professionali dei lavoratori.19.1 I compiti (a titolo indicativo). Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

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all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misureper la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sullabase della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive mirate alla valutazionedei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;

ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre al Direttore Generale i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla

riunione periodica; fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e le conseguenti misure di

contenimento/abbattimento degli stessiIl responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è nominato dal datore di lavoro qualepersona in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, ossia persona che possiede le cognizionie l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico,tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, siaper fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica dellaprotezione dei lavoratori e della popolazione.

19 MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti glialtri compiti fissati dalla legge.19.1 Gli obblighi (a titolo indicativo)

collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione deirischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, allapredisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisicadei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte dicompetenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi dilavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre allaattuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principidella responsabilità sociale;

programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzionedei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischioper ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suopossesso e di fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e,nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi adaccertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dellostesso, di rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in basealla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve esserecomunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008.

20. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA

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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diversi compiti, primo fra tutti, quello di salvaguardare lasalute e la sicurezza dei lavoratori. Questo è un principio che deve sempre essere presente onde evitare di cadere nelle trappole che verrannotese dalle varie amministrazioni. La tendenza delle amministrazioni è quella di convincere gli RLS di esseredelle figure tecniche e non sindacali, di essere delle persone che devono collaborare con l'azienda erendersi conto delle difficoltà oggettive che essa incontra.Per evitarlo é fondamentale innanzitutto conoscere quali sono i diritti del rappresentante dei lavoratori perla sicurezza.La durata dell'incarico è di tre anni.20.1 Amministrazioni pubbliche o unità lavorative fino a quindici dipendenti. Per le Amministrazioni ounità lavorative aventi fino a quindici dipendenti il rappresentante della sicurezza si eletto dai lavoratori alloro interno.L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per le candidature concorrenti.Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dellospoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo aldatore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione nonché nelfunzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomiagestionale.Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori - non in prova con contratto atempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta losvolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle Amministrazioni o unità lavorative.Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art.19 del d. lgs. 19settembre 1994. n. 626, appositi permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle Amministrazioni o unitàlavorative che occupano fini a 6 dipendenti nonché pari a 30 ore annue nelle Amministrazioni o unitàlavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.20.2 Amministrazioni pubbliche o unità lavorative con più di quindici dipendenti. Amministrazioni o U.L.da 16 a 200 dipendentiNelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per lasicurezza si individua nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

Amministrazioni o U.L. da 201 a 1000 dipendentiNelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i rappresentanti per lasicurezza sono 3 nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.Amministrazioni o unità lavorative con più di 1000 dipendenti

Nelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano più di 1000 dipendenti il numero deirappresentanti per la sicurezza è pari a 6.

I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti. 20.3 Accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto nelrispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezzasegnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione eprotezione o ad un addetto a questi incaricato.20.4 Strumenti per l'espletamento delle funzioni . In conformità dal Dlgs 81/2008 il rappresentante allasicurezza può essere autorizzato all’utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura.In tali strumenti rientrano in particolare l'utilizzo del locale a disposizione della rappresentanza sindacale, laconsultazione delle pubblicazioni nella specifica materia.20.5 Formazione. L'RLS deve ricevere un'adeguata formazione sui problemi di salute e sicurezza a spesedell'azienda per un totale di ore non inferiore a 32 ovvero a quanto indicato nei singoli CCNL.La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgeràmediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività

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Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle Amministrazioni ounità lavorative con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma devecomprendere:

conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime delle comunicazioni.

Il datore di lavoro ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.20.6 Riunione periodica. L'RLS deve partecipare a tutte le riunioni indette in materia di prevenzione esicurezza ed in particolare l'azienda è tenuta a fare almeno una riunione periodica all'anno.20.7 Come rispondere alle segnalazioni dei lavoratori e come segnalare i problemi. Quando un lavoratorepone un problema, lo si ascolta con attenzione, si prende nota di tutte le informazioni che è in grado difornire e gli si pongono domande per completare il quadro della situazione. Occorre però tenere conto dialcune cose: 1 - non sempre il lavoratore ha ragione, per cui occorre spiegargli dove sbaglia e come correggerel'eventuale comportamento sbagliato,2 - spesso i lavoratori mescolano i problemi legati alla salute e sicurezza con quelli sindacali, in questo casobisogna chiarire loro la differenza e programmare un incontro con il sindacato. Come e se agire, dovrebbe essere deciso nella riunione settimanale, in caso d'urgenza può avvenire unaconsultazione telefonica o via internet. Come primo intervento, se lo si ritiene opportuno, si programma un'ispezione; successivamente si mandauna segnalazione scritta al datore di lavoro, al Servizio di Protezione e Prevenzione aziendale ed al medicocompetente dando un limite al tempo di attesa per la risposta. Se l'amministrazione non risponde si manda un'ulteriore comunicazione tipo diffida e se anche così nondovesse funzionare si chiama l'organo di vigilanza (unità operativa nei luoghi di lavoro).Altre segnalazioni possono partire direttamente dagli RLS senza che il lavoratore li abbia consultati. Si può venire a conoscenza di un problema o pensare che un luogo di lavoro sia a rischio, in questo caso simanda una segnalazione con le stesse modalità riportate sopra, chiedendo spiegazioni ed informazioni.Se l'atteggiamento dovesse persistere sulle posizioni di ostruzionismo, occorre coinvolgere lerappresentanze sindacali unitarie aziendali. L'RLS infatti non ha il potere di trattare con l'amministrazione, ma i sindacati aziendali sì. E' in questo senso che va ricercato una relazione tra le due strutture, l'RSU deve anche fare in modo che gliRLS siano in condizione di lavorare, siano dati loro i mezzi e le strutture per assolvere il proprio compito.Anche la semplice assegnazione di una stanza provvista di telefono, un computer con collegamentointernet, possono risultare importanti.Se alcuni RLS non dovessero funzionare o "remassero contro", le segnalazione o le richieste di dati edinformazioni possono essere fatte anche dal singolo.Se tutti gli RLS dovessero essere inattivi ed i lavoratori dovessero trovarsi in situazioni a rischio per lapropria salute, possono mandare loro stessi delle segnalazioni ai sensi dell'Art.9 dello Statuto dei Lavoratorie del D.Lvo 81/2008.Se non ottengono risposta, possono rivolgersi all'Organo di Vigilanza.Alcune modalità di lavoro consigliabili sono l'apertura di uno sportello per raccogliere le segnalazioni deilavoratori o semplicemente fornire loro informazioni e la distribuzione di un questionario da far circolare trai lavoratori per conoscere a fondo le problematiche dei singoli settori e valutare il grado di conoscenza inmateria di salute e sicurezza.Fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è un compito facile se lo si vuole affrontare concoscienza e serietà, presuppone un notevole dispendio di tempo ed energie spesso anche fuori dall'orario dilavoro. E' capitato che alcuni RLS alle prime esperienze si sentissero come dei "vigilantes" sia nei confrontidell'amministrazione che in quelli dei lavoratori. E' chiaro che molti lavoratori abituati a svolgere le proprie mansioni in modo non appropriato si sentanoirritati dal dover modificare le modalità di lavoro, ma anzichè aggredirli occorre fare un lavoro di

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sensibilizzazione, far capire loro che se si ostinano a non usare i dispositivi di protezione individuale ne vadella loro salute e possono anche essere soggetti a sanzioni disciplinari da parte dell'Azienda, non dovrà maiessere l'RLS a segnalare all'amministrazione il cattivo comportamento di un lavoratore.Può succedere comunque che i dispositivi di protezione individuale siano un palliativo per non modificarel'ambiente circostante. Per esempio chi lavora in una falegnameria con macchinari estremamente rumorosi, con dispersione dipolveri e segatura nell'ambiente si troverà ad operare in un luogo a rischio se:non ci sono i dispositivi diprotezione sulle macchine (per evitare di tagliarsi) non si è provveduto a rendere più silenziosa possibile lamacchina non è stato installato un impianto d'aspirazione delle polveriE' chiaro che il datore di lavoro può aver fornito ai lavoratori le cuffie per non danneggiare l'udito; le tute, lescarpe, gli occhiali ed i guanti per evitare scivolamenti, schegge negli occhi ecc. ma se non si è provveduto asanare l'ambiente nel suo complesso, il lavoratore ha tutti i diritti di lamentarsi che le cuffie ti isolano e tirimbambiscono, i guanti sono poco pratici ecc. L'RLS, in questo caso, deve attivarsi affinchè si raggiunga la sicurezza massima dell'ambiente, e verificare chei dispositivi di protezione delle macchine siano sempre inseriti.20.8 I compiti. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unitàproduttiva;

sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, allaattività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e delmedico competente;

sono consultati in merito all’organizzazione della formazione; ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, allemacchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattieprofessionali;

ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; ricevono una formazione adeguata; promuovono l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle

quali è, di norma,sentito; partecipano alla riunione periodica; fanno proposte in merito all’attività di prevenzione; avvertono il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarlenon siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

21 LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambitodell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo di finedi apprendere un mestiere o una professione (il socio lavoratore di cooperativa, i tirocinanti, allievi ecc.)Sono esclusi i volontari.Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presentisul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla suaformazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:

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contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighiprevisti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, aifini della protezione collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi ditrasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalareimmediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e deidispositivi di protezione collettiva ed individuale, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolodi cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delleproprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave eincombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o dicontrollo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovveroche possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente o comunque disposti dal medico

competente.21.1 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dalposto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protettoda qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare ilcompetente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, nonpuò subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

21.2 Diritti dei lavoratori. I diritti dei lavoratori in diversi casi corrispondono agli obblighi per il datore di lavoro. In particolare:

Diritto ad avere un RLS che tuteli la loro sicurezza e li rappresenti Diritto di utilizzare i dispositivi individuali di protezione conformi alle norme di legge e alle mansioni

che svolgono Diritto di lavorare in un ambiente i cui rischi siano stati adeguatamente valutati e dove siano state

adottate tutte le misure necessarie affinché i pericoli siano evitati, arginati o affrontanti in manieraadeguata

Diritto di utilizzare in maniera limitata agenti fisici, chimici e biologici Diritto di ricevere informazione e formazione, di partecipare ed essere consultati

Inoltre, in caso di pericolo grave, i lavoratori hanno la facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro sia per intervenire per ridurre il rischio per se e per gli altri, anche senza le competenze necessaria, ma solo se impossibilitato a contattare il superiore gerarchico.Sempre in caso di pericolo grave, immediato che non può essere evitato, il lavoratore può allontanarsi dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa, senza subire alcun pregiudizio o conseguenze dannose.

22 RESPONSABILE DELLE EMERGENZE

Trattasi di soggetto, incaricato dal datore di lavoro, con idonea preparazione tecnica, formazione edaggiornamento in tema di gestione delle emergenze, compreso il rischio antincendio. Ad esso è affidata lapiena titolarità e responsabilità di:

verifica periodica dell’adeguatezza delle iniziative poste in essere in rispetto alla normativa vigente; collaborazione alla pianificazione, aggiornamento ed implementazione, se necessario, degli

interventi in modo da ridurre il rischio al più basso livello possibile;

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coordinamento ed acquisizione della registrazione di alcune attività di supporto (es. verifica deimezzi di protezione attiva di prevenzione degli incendi, degli ascensori, etc) svolte da ditte esterne;

acquisizione e coordinamento delle iniziative di emergenza/antincendio poste in essere da ditteche a qualsiasi titolo operano all’interno dell’Azienda;

formazione, coordinamento e gestione dei dipendenti individuati come addetti all’emergenza. Qualora si trattasse di un soggetto esterno al Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario che

collabori con tale Servizio per un proficuo e coordinato scambio di modalità operative specificheper ogni ambiente di lavoro, in particolare riguardanti la pianificazione e la gestione delleemergenze anche al fine di un continuo aggiornamento del DVR.

23 ADDETTI ANTINCENDIO

Gli Addetti Antincendio sono un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l’insorgere di incendi e, incaso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone. Infatti svolgono un importante ruolo nellaprevenzione antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione alResponsabile del Centro di Spesa di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso diincendio, di facilitare la propagazione dello stesso. Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori in caso diemergenza.Infatti, in caso di emergenza, intervengono sull’evento in corso per controllarne l’evoluzione, per allertare lepersone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano, per assicurare un esodo sicurodi tutte le persone presenti in sede ed impedire che persone vadano verso la zona interessatadall’emergenza in atto. Inoltre, agli Addetti Antincendio è affidata anche la funzione di intervenire sugli impianti di servizio, al soloscopo di interrompere l’erogazione, e sugli impianti antincendio al fine di azionarli manualmente (ovedisposto), nonché di indirizzare eventuali Enti Esterni (VVF, Assistenza Medica, ecc.) verso i luoghi in stato diemergenza. Gli Addetti Antincendio vengono designati dal Datore di Lavoro, il quale provvede alla loro formazione e/oaddestramento attraverso corsi specifici ed esercitazioni23.1 I compiti (a titolo indicativo). Le funzioni principali dell’Addetto Antincendio, in relazione all’entitàdell’evento, sono: una volta avvisato, qualora non fosse ancora stato fatto, deve attivare lo stato di preallarme (vocale otelefonico);

deve recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l’entità dello stesso; deve verificare l’effettiva presenza di una situazione di emergenza; in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire in quanto addestrato all’uso degli

estintori;Nel caso non sia sicuro di poter controllare l’incendio o comunque di intervenire sul pericolo, l’Addetto Antincendio deve evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle procedure di evacuazione, provvedendo immediatamente a:

attivare il dispositivo acustico per la divulgazione dell’allarme o, alternativamente, chiedere ad altridi provvedere, fornendo precise istruzioni in merito, previa autorizzazione del Responsabile delCentro di Spesa a cui afferiscono;

isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l’incendio o altra anomalia, chiudendo le porte diaccesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all’interno;

occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di raccoltapiù vicino;

in caso di emergenza confermata, un Addetto Antincendio dovrà recarsi presso i locali con presenzadi persone disabili e, in caso di necessità di evacuazione dovrà:

per persone con visibilità menomata o limitata, guidarle verso il punto di ritrovo esterno; per persone con udito menomato o limitato, occuparsi di allertarle;

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per persone con mobilità ridotta o su sedia a rotelle, con l’aiuto di un altro Addetto Antincendio,provvedere ad assisterle, aiutandole a raggiungere il punto di ritrovo esterno;

verificare l’avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto che indiretto (es:tramite compilazione modulo di evacuazione; mediante interrogazione delle persone evacuate);

in caso di persone non presenti alla verifica finale, l’Addetto Antincendio informerà le squadre disoccorso esterne per iniziare le ricerche;

24 ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO

Il Decreto Legislativo 81/08, definito anche Testo Unico sulla Sicurezza, impone l'obbligo di nominare alcunefigure che hanno lo scopo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra queste, rientra anchel'addetto al servizio di Primo Soccorso, figura che entra in azione nel caso in cui si verifichi un infortunio oun malore improvviso di un lavoratore o un visitatore, nell'attesa che intervenga una figura sanitaria di pronto soccorso.Definizione dei terminiA) primo soccorso: si intende “l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone indifficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza avervalutato la scena dell’evento”. Inoltre appena è possibile, “dopo aver compiuto un esame primario inerentei parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso,adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzatoe l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero”;B) pronto soccorso: si intende “l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito”,personale che “opera prevalentemente in strutture ospedaliere predisposte ad accogliere casi diurgenza/emergenza in quanto dotati di attrezzature e spazi specificamente dedicati alla breve osservazione(medicina/chirurgia d’urgenza) ove poter prestate le prime cure prima del ricovero presso repartispecialistici”.Si ricorda poi che il Testo Unico per la sicurezza “non prevede rigidamente l’istituzione, dovunque ecomunque, di un generico servizio di ‘ primo soccorso’ interno, ma guarda all’assistenza sanitaria diemergenza come ad una ‘funzione’ che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori nei modi e nei tempidi volta in volta più idonei, con procedure chiare, ben definite e congrue per la propria realtà produttiva,tenuto conto degli specifici rischi lavorativi presenti”.L’emergenza sanitaria fa parte dell’insieme dei provvedimenti di sicurezza previsti nel documento divalutazione del rischio e si colloca nel “ piano delle emergenze”: il datore di lavoro infatti “deve ideare egestire un modello organizzativo finalizzato a garantire un sistema di gestione della salute e sicurezza deipropri dipendenti per quanto attiene la possibilità di avere incidenti interni con ‘ lavoratori feriti o colpiti damalore improvviso che necessitino di essere soccorsi prima dell’arrivo dell’intervento del 118.In particolare un “piano di primo soccorso” deve contenere:

la documentazione relativa ai luoghi di lavoro e alle persone presenti; i dati della valutazione dei rischi e del fenomeno infortunistico; I criteri adottati nell’organizzazione del servizio; la determinazione quantitativa e la dislocazione dei presidi e le modalità per la loro gestione (NB:

prevedere standardizzazione delle modalità d’uso e stato delle dotazioni dei presidi contenutinel pacchetto di medicazione o cassetta);

le procedure di allertamento del sistema di soccorso interno e del 118; l’elenco nominativo dei lavoratori designati al primo soccorso; le procedure di gestione e trattamento dell’ infortunato (o del soggetto colpito da malore); i piani previsti per la formazione e l’addestramento dei lavoratori designati; le procedure previste per la registrazione degli interventi

25. RIUNIONE PERIODICA.Il datore di lavoro deve convocare, almeno una volta all’anno, una riunione a cui partecipano:

il datore di lavoro o un suo rappresentante Il resposonsabile del Servizio di prevenzione e protezione

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Il medico competente Il RLS

Nel corso della riunionei il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: Il documento di valutazione dei rischi L’idonità dei dispositivi di prevenzione e protezione I programmi di formazione e informazione dei lavoratori

La riunione periodica ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni9 diesposizione al rischio compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessisulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

26. L’INFORMAZIONE

L’attività di prevenzione non può essere limitata ad una generica informazione statica di uno o più elementidi rischio presenti nel luogo di lavoro, ma deve avere un andamento dinamico che interessa le variecomponenti del rischio stesso, descrivendone i comportamenti da attuare affinché le probabilità d’incidentesiano ridotte al minimo.L’informazione rappresenta un diritto primario ed individuale e quindi irriducibile ed inalienabile.L’informazione deve essere fornita ad ogni lavoratore non solo con riguardo ai rischi specifici cui sonoesposti in rapporto all’attività svolta, ma anche a quelli connessi all’attività in generale.Deve, quindi, essere attuata un’informazione dettagliata, metodica e documentata, ripetuta nel tempo inmaniera da consentire alle lavoratrici e lavoratori di potersi inserire negli ambienti di lavoro previaconoscenza dei relativi rischi.Ad un’attività informativa va accompagnato, in modo non disgiunto, la formazione che non si esaurisce inmodo definitivo, bensì deve essere ripetuta, specifica e documentata.

27. LA FORMAZIONE

27.1 Formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro, i Dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettiveattribuzioni, assicurano a ciascun lavoratore una formazione “sufficientemente adeguata” in materi disicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.La formazione deve avvenire al momento dell’assunzione, del trasferimento o del cambiamento dimansioni, dell’introduzione di nuove tecnologie o attrezzature di lavoro, di nuove sostanze e preparatipericolosi.Rispetto a questa prima parte si può osservare come la formazione non riguardi solo i nuovi assunti, maanche i lavoratori già occupati, allorché vi siano variazioni delle situazioni di lavoro.L’indicazione di una formazione sufficientemente adeguata, va rapportata al posto di lavoro e alle mansionisvolte dai singoli lavoratori. Ciò significa che occorre favorire una formazione “sul campo”, rispetto a quellad’aula, in quanto più rispondente ai fattori di rischio realmente esistenti, in grado, per questa via, di cogliereanche le specificità esistenti.La formazione, quindi, non può ridursi a mera informazione, richiedendo processi interattivi ed una verificadella presa di coscienza del comportamento conseguente.Gli strumenti da mettere in campo possono essere diversi:

esercitazioni per l’uso di sistemi e procedure di sicurezza predisposizione di schede di verifica e controllo di macchine, impianti, strumenti di lavoro simulazione di interventi in caso d’urgenza motivazione e addestramento all’uso dei dispositivi individuali di protezione addestramento pratico sulle corrette norme di movimentazione di carichi e sugli atteggiamenti

posturali e dinamici più adatti per ridurre il rischioE’ bene ricordare, inoltre, che le normative di legge indicano i contenuti minimi della formazione, pertantosoggetti a possibili ampliamenti fin dalla predisposizione dei programmi di formazione.

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I programmi di formazione per i lavoratori, devono essere preventivamente illustrati e discussi con i RLS iquali, fra l’altro, dovranno verificare che il datore di lavoro abbia provveduto ad adeguati stanziamenti dibilancio per questo capitolo.Nessun contributo economico diretto o indiretto può gravare sui lavoratori, anzi i corsi di formazionedevono svolgersi durante il normale orario di lavoro, tantomeno vanno utilizzati gli istituti contrattuali comeferie, permessi ecc. Anche eventuali spese di trasferta, mensa, materiali didattici non possono essere messe a carico deilavoratori.27.2 Formazione per gli addetti al pronto soccorso e antincendio. Anche in questo caso le norme di leggeparlano di una formazione minima e adeguata, in rapporto alla dimensione dell’azienda/ente ovveroall’unità produttiva.Questo non significa che ci si debba accontentare di una generica formazione che illustri, ad esempio, le viedi fuga, l’allocazione delle misure antincendio, il luogo dove è riposta la cassetta del pronto soccorso.E’ necessario, al contrario, che siano anche illustrare le caratteristiche strutturali, impiantistiche e materialidegli ambienti di lavoro, le sostanze usate e i loro depositi, fornire conoscenze di base sulla fisiologiaumana, assicurare esercitazioni pratiche e simulazione non in misura una tantum.27.3 Formazione dei RLS. La formazione deve essere di carattere generale e specifica, evitando di peròd’immaginare che il RLS debba diventare un “piccolo medico del lavoro” o “un piccolo ingegnere”. Ad essonon spetta il compito di indicare soluzioni, ma quello di porre le domande giuste e di sapere interagire congli atri attori della prevenzione nella ricerca delle risposte.Occorre precisare che la formazione per i RLS non può e non deve essere effettuata una tantum, devonoessere previsti incontri periodi di aggiornamento anche in rapporto all’evoluzione organizzativa negliambienti di lavoro, della giurisprudenza, delle innovazioni scientifiche.Non sono consigliabili pacchetti formativi standard, uguali per tutte le situazioni in quanto ogni luogo dilavoro può presentare problemi e soluzioni diverse. Anche per tale ragione l’affidarsi a servizi esterni nonsempre è utile. Possono certamente proporre prodotti di alta qualità ma che non necessariamente colgonole necessità, le esigenze dello specifico luogo di lavoro, soprattutto in strutture complesse come quellesanitarie dove, peraltro, esistono eccellenze professionali a cui affidare il compito della formazione.In ogni caso, nell’ipotesi che la formazione venga affidata a soggetti esterni, è necessario conoscere ilcurriculum delle esperienze, l’ambito territoriale in cui opera, gli ambienti lavorativi in cui a operato.Una pratica formativa che non parta prima dalla realtà prima ancora che costituire uno spreco di risorse, èinutile.

28. RAPPORTO RLS/RSU

In questo paragrafo non ci soffermiamo sulle attribuzioni del RLS che sono trattate in altra parte di questoopuscolo, può, invece, essere utile definire “passaggi” che egli è chiamato ad assolvere per un efficace evisibile ruolo, per che una volta in carica (tre anni) il nostro RLS si senta isolato.Il RLS rappresenta tutte le lavoratrici e i lavoratori per ciò che attiene la sicurezza e la salute; questo è unprimo punto che deve sempre avere bene in mente, un fatto dal quale prendere le mosse per essere sicurod’interpretare correttamente il proprio ruolo.La domanda che si deve porre e, quindi, “cosa significa rappresentare i lavoratori”? Tra le risposte possibili,quelle più coerenti ci sembrano essere:

comprendere quali nuovi compiti e quali responsabilità la normativa pone in capo sia ai datori dilavoro e ai lavoratori in termini di obblighi e diritti

parlare con loro di tutto questo ma anche dei proprio compiti e responsabilitàCosa consente questo modo d’agire? Permette di mettere in rilievo le reciproche responsabilità, evita a tuttidelusioni, frustrazioni ed errori che non potrebbero che avere ricadute negative sui diretti interessati.E’ altresì opportuno individuare un metodo che consenta di mantenere costante il contatto con i lavoratori,ciò potrà, ad esempio, consentire un continuo flusso d’informazioni sui rischi di ciascuna situazionelavorativa. Inoltre, il RLS potrà agire con ‘informazione precisa e puntuale sui problemi della prevenzionespecifici e sui diritti alla salute e sicurezza nel lavoro.

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In sostanza il RLS potrà svolgere con maggiore efficacia e soddisfazione il proprio ruolo se i lavoratorisaranno a conoscenza del fatto che il RLS è un loro strumento per intervenire sulle condizioni di lavoro e disicurezza.Il RLS non ha, fra i vari compiti, quello della contrattazione che resta in capo alle Rappresentanze sindacalipresenti in azienda e alle Organizzazioni sindacali.Proprio per tale e non ultima ragione il RLS deve ricercare e costruire un coordinamento, un raccordo con leRSU. In questo modo, fra l’altro, egli si pone nelle condizioni di conoscere i processi di trasformazionedell’organizzazione del lavoro, che tanta parte avranno nella sua attività.Attraverso la RSU il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, potrà formulare proposte e costruire unvero e proprio programma d’intervento, definendo priorità e possibili soluzioni: una vera e propriapiattaforma rivendicativa. Proviamo a sviluppare due esempiGli orari di lavoro. Il tempo di lavoro non è dato soltanto dalle ore lavorative d’ogni giorno. Se vogliamoavere una visione completa di quest’aspetto del lavoro, dobbiamo considerare la ripartizione di questo cheinveste la vita professionale, la carriera: c’è una bella differenza tra il lavorare 10 anni o 30 nelle stessecondizioni.Nel determinare un certo tipo di orario di lavoro a turni, ad esempio, vanno considerati molteplici fattori: ladistanza dal luogo fisico di lavoro e quindi i trasporti e della mobilità urbana (che sovente sono, a loro volta,fattori di stress), l’incidenza che possono avere nell’organizzazione della vita quotidiana, l’ora dei pasti, iritmi di lavoro, l’eventuale rapporto con l’utenza, la necessità di formazione e aggiornamento professionale,e così via elencando.L’orario, quindi, può influenzare la salute in quanto diventa elemento regolatore della quantità e qualità delsonno; incide sull’alimentazione, nel sistema delle pause mensa ecc. L’orario di lavoro a turni, in particolarequello notturno, poi, influisce sul ritmo biologico delle lavoratrici e dei lavoratori con effetti negativisull’umore, sull’efficienza; può provocare, nel lungo periodo, disturbi cardiovascolari, neuro-psichici,gastrointestinali.Ecco, dunque, che contrattare gli orari, le pause, gli ambienti in cui si lavora, diventa dirimente perun’efficace politica del lavoro, della sicurezza e della salute delle donne e degli uomini, e questa funzionedeve essere svolta in sinergia fra la RSU e i RLS presenti nel luogo di lavoro.Reparto di un ospedale. Ipotizziamo che il personale infermieristico abbia camici che s’insudiciano connotevole frequenza a causa del loro lavoro; di conseguenza sarebbe necessario cambiarli molto spesso.Sfortunatamente, la frequenza del cambio è però del tutto insufficiente.D’altra parte la lavanderia non potrebbe sostenere dei ritmi più elevati per scarsità di personale, perattrezzature obsolete e quant’altro.Infine, la direzione decide di mettere a disposizione del personale infermieristico dei camici di plastica.In conclusione, la situazione di disagio, ma anche di rischio vero e proprio, non è stata eliminata ma solotrasformata.Quest’esempio, se si vuole banale, da un lato chiarisce l’insuccesso di una decisione che è stata assuntasenza verificare le ripercussioni su tutti i soggetti interessati, dall’altro evidenzia come una situazioneevidenziata dal RLS per essere positivamente risolta, richieda interventi che chiamano in causa la capacità dianalisi e di proposta dei RLS e l’azione del Sindacato.

29 VALUTAZIONE DEL RISCHIOPer tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria “la valutazione globale e documentatadi tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure diprevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento neltempo dei livelli di salute e sicurezza” (D. Lgs. n. 81/2008, art. 2).La valutazione dei rischi (che costituisce un obbligo non delegabile del datore di lavoro) e la conseguenteelaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:

individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presentinella propria azienda,

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definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile), fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e

l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.Dopo questa fase si individuano le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a diminuire lapresenza dei rischi per tutto il personale.

30 RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresiquelli collegati allo stress lavoro. Lo stress da lavoro correlato è quella condizione che può essereaccompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale, in cui si trovano taluniindividui che non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro; non sitratta di una malattia ma di una situazione di prolungata tensione, che può ridurre l’efficienza sul lavoro epuò determinare un cattivo stato di salute. Detto stress può potenzialmente colpire in qualunque luogo dilavoro o qualunque lavoratore, a prescindere dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto dilavoro. Le difficoltà connesse alla valutazione del rischio da stress occupazionale in sanità sono attribuibili allacomplessità ed alla multifattorialità del rischio stesso, ed inoltre alla disomogeneità dei modelli valutativiper l’esperienza tuttora non consolidata nella loro applicazione.30.1 Partecipazione dei lavoratori. I lavoratori rappresentano degli “osservatori privilegiati”dell’organizzazione del lavoro in quanto ne sono parte e la vivono direttamente. D’altra parte i rischicollegati allo stress-correlato sono riconducibili a due ambiti interagenti tra loro:

le potenzialità stressogene del lavoro le percezioni dei lavoratori rispetto alle proprie capacità di adattarsi alle condizioni di lavoro

Pertanto non vi è altro modo di valutare i fattori di contesto e di contenuto se non coinvolgendo i lavoratori.Affinché il coinvolgimento sia efficace è opportuno che vi sia un’adeguata informazione sulla natura delrischio, sugli effetti negativi prodotto sui singoli lavoratori e sull’organizzazione aziendale, e sullametodologia scelta per la valutazione.La partecipazione dei lavoratori deve essere assicurata sia in fase preliminare che approfondita, seppurecon modalità diverse. Per quanto attiene la fase preliminare, la compilazione delle check list osservazionali non può essereconsiderata attendibile senza il coinvolgimento dei lavoratori e degli RLS. In relazione alle fasi del processo valutativo si possono distinguere tre livelli di partecipazione:• consultazione degli RSL nella fase di definizione del processo valutativo, in merito alla pianificazionedella valutazione, scelta degli strumenti, individuazione dei gruppi omoegeni/partizioni organizzative ecc.• consultazione dei lavoratori e degli RLS nella fase preliminare con check liest osservazionali, perquanto riguarda l’analisi dei fattori di contesto e di contenuto (come stabilito dalla Commissione consultiva).La modalità con cui vengono sentiti i lavoratori è scelta dal datore di lavoro, ma in ogni caso questi devegarantire che i lavoratori siano a conoscenza delle realtà esaminate, che siano rappresentativi del gruppoomogeneo di lavoratori cui è riferita la valutazione, che il loro parere venga sentito preventivamente inmodo da poterne tenere conto per l’espressione dei giudizi in riferimento ai fattori di rischio di contenuto edi contesto e che rimanga traccia documentale della consultazione e delle osservazioni espresseNella fase di valutazione approfondita gli strumenti adottati (questionari, focus group, interviste semistrutturate) garantiscono di per sé la partecipazione dei lavoratori. L’individuazione dei gruppi omogeneispetta alla direzione in collaborazione con RSPP, MC RLS\RLST. I criteri cui riferirsi sono ad esempio:

divisione per attività (sedi, strutture, reparti) divisione per mansioni divisione per attività con esposizione a rischio noto divisione per tipologia contrattuale.

30.2 Il ruolo del RLSAl momento della pianificazione della valutazione:

deve essere consultato preventivamente nella individuazione del percorso e dei metodi valutativi38

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contribuisce alla pianificazione della valutazione con particolare riguardo alla individuazione deigruppi omogenei o delle partizioni organizzative

Nella fase di valutazione preliminare Contribuisce attivamente (come osservatore) alla valutazione attraverso check-list Raccoglie informazioni dai lavoratori sui fattori di contesto/contenuto (non la percezione soggettiva,

ma il riscontro oggettivo degli elementi valutati dalla check-list Partecipa alla individuazione delle soluzioni

Rispetto ai passaggi precedenti la sua partecipazione è garanzia della correttezza della valutazione.Nella fase di valutazione approfondita

Favorisce la partecipazione dei lavoratori Partecipa alla individuazione delle soluzioni

30.3 Il Burnout. Il termine burnout indica il lavoratore “bruciato”, “fuso” e descrive il quadrosintomatologico individuale conseguente a condizioni di stress occupazionale prolungato caratterizzato daprogressivo ritiro dalla vita relazione organizzativa, distacco e disaffezione accompagnata da sviluppo disindromi organiche e funzionali.Il fenomeno è stato per lungo tempo collegato quasi esclusivamente alle professioni di aiuto (Infermieri,OSS, Psicologi, Psichiatri ecc.), esposte alla relazione con utenti in condizioni disagiate.Studi più recenti hanno portato alla ridefinizione del burnout quale sindrome che può colpire il singolo inrelazione ad ogni tipo di organizzazione del lavoro.Se si interviene per valutare il rischio stress da lavoro correlato, occupandosi delle condizioni organizzativedel lavoro che lo favoriscono, si concorre alla prevenzione delle condizioni individuali di sviluppo dellasindrome di burnout.30.4 Il mobbing. Il mobbing è una forma di molestia o violenza psicologica esercitata quasi sempre conintenzionalità lesiva, ripetuta in modo iterativo con modalità poliforme.Le molestie avvengono quando uno o più lavoratori o dirigenti sono ripetutamente e deliberatamentemaltrattati, minacciati e/o umiliati in circostanze connesse al lavoro. La violenza interviene quando uno più lavoratori o dirigenti sono aggrediti in circostanze connesse allavoro. Molestie e violenza possono essere esercitato da uno o più lavoratori o dirigenti, allo scopo e conl’effetto di ferire la dignità della persona interessata, nuocere alla sua salute e/o creare un ambiente dilavoro ostile.30.5 Il Bournout e il Mobbin nel valutazione del rischio da stress correlato. Per quanto riguarda il burnoutla valutazione dello stress lavoro-correlato comprende anche tale fenomeno in quanto esso rappresentauna forma particolarmente esasperata di stress da disfunzione organizzativa. Per quanto riguarda il mobbing, nell’accordo quadro europeo del 2004 si afferma esplicitamente che “…ilpresente accordo non concerne la violenza, le molestie e lo stress post – traumatico”, pur riconoscendo lemolestie e la violenza come fattori di stress lavoro-correlato e rimandandone la regolamentazione ad unospecifico accordo.Trattandosi di comportamenti individuali, volontari, illeciti e dolosi, il mobbing non può essere oggetto divalutazione del rischio in senso stretto. Tuttavia nel valutare il rischio da stress lavoro correlato si prendonoin considerazione aspetti dell’organizzazione del lavoro (di contenuto o di contesto) che possonorappresentare elementi di attacco a una o più persone come atti vessatori, o che possono costituire unterreno favorevole. Allo stesso modo la presenza di casi di mobbing in azienda (istanze giudiziarie) va considerata come eventosentinella, indicatore di possibile stress lavoro-correlato. Individuare le disfunzioni organizzative èimportante per la valutazione dello stress, ma non esaurisce l’azione di prevenzione e contrasto alfenomeno del mobbing, il quale presuppone una volontà lesiva da parte del mobber. Il fatto che alla base del mobbing vi sia una precisa volontarietà lesiva e tale azione vessatoria vengacondotta non sulla generalità dei lavoratori, ma in maniera mirata su singoli o su gruppi circoscritti, richiedela messa in atto di azioni preventive e di contrasto aggiuntive o comunque indipendenti rispetto a quelledello stress lavoro-correlato.

31 RISCHIO BIOLOGICO

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Tranne poche eccezioni legate ad alcune attività lavorative tra cui gli ambienti sanitari, il rischio biologico èspesso poco conosciuto e presumibilmente sottostimato in molti luoghi di lavoro. In realtà dimostrare chenessun ambiente può considerarsi esente dalla presenza di agenti biologici. Infatti, sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il tipo diattività, il processo o la fase lavorativa, le materie utilizzate, il contatto con fluidi biologici umani o animalipotenzialmente infetti, la presenza di polvere, la scarsa igiene, il cattivo funzionamento e la manutenzionedegli impianti aeraulici, la presenza ed il numero di occupanti, il microclima, ecc.Il rischio biologico può essere definito trasversale e presente tanto in attività lavorative in cui“tradizionalmente” è riconosciuta la presenza di agenti biologici, quanto in attività caratterizzate sempre piùspesso da rischi “emergenti”, a ciò va sicuramente aggiunto anche quel mondo professionale, in crescitaesponenziale negli ultimi anni, che riguarda l’assistenza familiare ad anziani, disabili e malati, negli asili enelle scuole.31.1 La sorveglianza sanitaria. E’ il controllo sanitario in funzione dei rischi specifici presenti nell’ambientedi lavoro. E’ necessaria per:

tenere sotto controllo la salute del lavoratore scoprire il più precocemente possibile eventuali effetti di fattori di rischio prevenire ulteriori danni alla salute

E’ anche estremamente importante per codificare i soggetti che per cause patologiche o genetichepresentano anomalie a carico delle varie funzioni (ipersuscettibili) Prevede un complesso di indagini cliniche cui devono essere sottoposti i lavoratori che svolgono attività perle quali è riconosciuta una esposizione a particolari rischi per la salute, nella fattispecie dei lavoratori dellasanità per la loro esposizione lavorativa a rischio biologi.31.2 Gli accertamenti e le visite. Il D.Lgs81/2008 stabilisce che è obbligo dei lavoratori sottoporsi ai controllisanitari previsti nei loro confronti.Si distinguono tre eventualità di visite mediche per i lavoratori esposti:

preventive: effettuate prima della loro immissione al lavoro, per constatare se sussistano i requisitidi idoneità al lavoro al quale sono destinati;

periodiche: effettuate successivamente, per verificare lo stato di salute; straordinarie: richieste in qualsiasi momento dal lavoratore e correlate ai rischi professionali.

Gli accertamenti consistono in esami ematochimici e strumentali finalizzati a esplorare la funzionalità degliapparati più sensibili ( ad esempio fegato, rene, sangue). Per il rischio di trasmissione della tubercolosi èprevista l’esecuzione dell’indagine tubercolinica.

32 RISCHIO CHIMICO

Molte sostanze, anche detergenti e disinfettanti possono presentare rischi per la salute o la sicurezza,possono anche essere allergizzanti, sensibilizzanti.Il rischio chimico è causato dalla possibilità di contatto, inalazione, o ingestione di prodotti irritanti, nocivi otossici. Gli effetti possono essere immediati o tardivi e, lavorando in modo non appropriato con determinatiprodotti, si possono avere effetti dovuti ad accumulo o, anche, insorgenza di malattie croniche.Una prima informazione sul tipo di rischio si può ricavare dai simboli di pericolo e dalle scritte (frasi dirischio e consigli di prudenza) riportati sull’etichetta apposta sui contenitori; prima di impiegarli omanipolarli occorre consultare la scheda di sicurezza, nella quale, oltre le frasi di rischio (frasi R) e i consiglidi prudenza (frasi S), sono riportate altre informazioni indispensabili per un impiego sicuro (proprietàchimico fisiche, rischi di incendio, modalità di stoccaggio, dispositivi di protezione, ecc.).Particolare attenzione meritano i prodotti aventi frasi di rischio R45 o R49, sostanze cancerogene e quelliaventi la frase di rischio R46, sostanze mutagene: il loro impiego richiede una specifica formazione e unaprocedura di lavoro codificata.Polveri di “legno duro”: sono cancerogene. (“legno duro”- “hardwood” indica legni quali: acero, betulla,carpino bianco, castagno, ciliegio, faggio, frassino, noce, noce am., olmo, ontano, pioppo, platano, quercia,

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salice, tiglio, afromosia, ebano, iroko, legno di balsa, mogano, palissandro, pino rosso,teak ...). In generaleangiosperme, latifoglie.32.1 Esempi situazioni nelle quali un lavoratore può trovarsi in presenza di rischio chimico sono:

l’uso di disinfettanti (in particolare le soluzioni di acido peracetico); il lavoro nelle sale operatorie, per la presenza di gas anestetici; il lavoro nei laboratori e in anatomia patologica; la verniciatura; le operazioni di pulizia, per l’uso di prodotti che possono essere irritanti; la manutenzione del motore di automezzi;

Per ridurre il rischio chimico occorre: conoscere le caratteristiche delle sostanze con le quali si opera rispettare le procedure di lavoro impartite, laddove queste sianonecessarie (operazioni sotto cappa

nei laboratori, uso di strumenti meccanici per travasare i prodotti, ecc.); impiegare sempre i dispositivi di protezione individuale necessari per quello specifico compito

lavorativo32.2 La sorveglianza Sanitaria. La sorveglianza sanitaria nel rischio chimico deve essere attivata secondoquanto definito, all'interno del D.V.R. e cioè quando si è in presenza di un rischio classificato come NON"basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" . Spesso si sbaglia, confondendo lo scarso utilizzo di unprodotto o la modica quantità con le condizioni sopra citate. Alcune sostanze (ad es. sensibilizzanti per la cute) sebbene utilizzate in modiche quantità, possonodeterminare un rischio basso per la sicurezza ma sicuramente non irrilevante per la salute, in quanto, anchequelle modiche quantità possono avere un’alta probabilità di determinare l'effetto (sensibilizzante) e quindiil rischio. Per questo occorre attivare la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata:

prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione; con periodicità decisa dal medico competente nel corso degli anni successivi in funzione della

valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli originali delle cartelle sanitarie (quelle inserite nella busta contraddistinta dalla dicitura “soggetto asegreto professionale”) devono conservate per almeno 10 anni. Nel caso in cui a seguito della sorveglianza sanitaria si evidenzi, per un lavoratore o un gruppo di lavoratoriesposti ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la loro salute o il superamento di unvalore limite biologico, il medico competente deve darne informazione sia a ciascuno dei lavoratoriinteressati che al datore di lavoro.

33 RISCHI FISICI

33.1 Il rumore. Il rumore (che può essere genericamente definito come un suono inutile o fastidioso), negliambienti di lavoro è ormai diventato uno dei problemi più importanti. È causa di danno (ipoacusia, sordità)e comporta la malattia professionale statisticamente più significativa. Gli effetti nocivi che il rumore puòcausare sull'uomo dipendono da tre fattori:• intensità del rumore• frequenza del rumore• durata nel tempo dell'esposizione al rumore33.2 Le Vibrazioni. Un'oscillazione rapida e di piccola ampiezza produce una vibrazione. Le vibrazioni sonodifferenziate in funzione della frequenza, della lunghezza d'onda, dell'ampiezza, della velocità edell'accelerazione.In relazione alle lavorazioni, è possibile distinguere due criteri di rischio:

vibrazioni con bassa frequenza (si riscontrano ad esempio nei conducenti di veicoli vibrazioni con alta frequenza (si riscontrano nelle lavorazioni che utilizzano attrezzi manuali a

percussione)

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33.3 Microclima. Con il termine comfort ambientale (microclima) si intendono quei parametri ambientaliche influenzano gli scambi termici tra soggetto e ambiente negli spazi confinati e che determinano ilcosiddetto "benessere termico". Indispensabile è inoltre la purezza dell'aria. In particolare il comfort microclimatico è quindi definito dai seguenti parametri:

temperatura dell'aria umidità relativa purezza dell'aria livello di inquinamento dell'aria velocità dell'aria

33.4 Illuminazione. Il grado d'illuminazione influisce sulla fatica visiva, sull'attività in generale, sullasicurezza e sul benessere delle persone: è indispensabile pertanto che soddisfi le specifiche esigenze deglioperatori. Gli obbiettivi da perseguire sono:

una piacevole varietà di luminanze e di colori per contribuire al benessere degli occupanti e allariduzione dello stress da lavoro

un'adeguata luminosità dello spazio in modo che si possano percepire con chiarezza gli oggetti condizioni di sicurezza e di facilità di movimento

È sempre preferibile sfruttare l'illuminazione naturale e solo quando ciò non è possibile ricorrere, comecompletamento o in totale sostituzione, all'illuminazione artificiale.33.5 Ultrasuoni. Gli ultrasuoni sono suoni con frequenza superiore a 20 KHz, non sono udibili dall'orecchioumano in quanto mancano nell'organo del Corti recettori idonei ad essere stimolati da frequenze cosìelevate.Si distinguono in:

Ultrasuoni a bassa frequenza (20-100 KHz) usati per scopi industriali (pulitura di metalli e vetro); Ultrasuoni a media frequenza (100 KHz-1MHz) utilizzati in applicazioni terapeutiche in quanto

produttori di ipertermia); Ultrasuoni ad alta frequenza (1-10MHz) impiegati in applicazioni mediche (ecografia e

velocimetria). Gli ultrasuoni a bassa frequenza sono responsabili di effetti diversi a seconda che sianotrasmessi al corpo umano attraverso la mano (riscaldamento locale e danno meccanico allasuperficie epidermica; degenerazione della superficie ossea per esposizioni particolarmenteintense e prolungate) o per via aerea con l'insorgenza di una sintomatologia di tipo generalecaratterizzata da astenia, nausea, vomito, vertigini, reazioni psicologiche.

33.6 Radiazioni ionizzanti. Il rischio da radiazioni ionizzanti è fra quelli a cui, in ambito ospedaliero, si èprestato, già nel passato, molta attenzione. Gli operatori che lavorano con radiazioni ionizzati sonoclassificati esposti di categoria A, di categoria B o non esposti , secondo la quantità di dose che la leggepermette che possano ricevere. Le dosi di radiazioni effettivamente ricevute dagli operatori in Ospedalesono nella grande maggioranza dei casi al di sotto dei limiti fissati dalla legge.Il tipo di materiale per la schermatura e lo spessore dipendono dalle caratteristiche della sorgente diradiazioni e dalla diminuzione del valore di dose che si vuole ottenere.Le radiazioni ionizzanti possono essere prodotte con macchine radiogene (macchine a raggi X o acceleratoridi particelle) o possono essere presenti nell’ambiente di lavoro come sorgenti sigillate o non sigillate.Le macchine radiogene comportano un rischio radiologico esclusivamente nel momento in cui l’operatoreaddetto comanda l’emissione dei raggi.Una sostanza radioattiva (radionuclide, isotopo radioattivo, ecc.) è invece un materiale che emetteradiazioni senza nessun tipo di intervento esterno.Ogni sostanza radioattiva ha delle caratteristiche fisiche che la distinguono e che comportano una“pericolosità” diversa per l’uomo. Le radiazioni emesse si distinguono in g, a e b (gamma, alfa e beta).E’ necessario che siano opportunamente schermate in quanto non è possibile interrompere l’emissionedella radiazione.

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33.7 Zone controllate e sorvegliate. Una zona controllata o sorvegliata è un luogo ad accessoregolamentato (quindi accessibile solo al personale autorizzato e con determinate cautele) in cui ènecessario effettuare determinate procedure radio protezionistiche (sorveglianza fisica).Le zone dove esiste rischio radiologico sono delimitate, indicate con segnaletica di pericolo specifica e peroperare nelle stesse occorre applicare le norme di radioprotezione impartite.L’individuazione delle zone e le misure di protezione sono stabilite dall’esperto qualificato.Esempio di situazioni nelle quali può essere presente un rischio di esposizioni a radiazioni ionizzanti sono:

lavoro con apparecchi a raggi X; servizi di Medicina nucleare e di Radioterapia locale della centrale termica posto in corrispondenza al bunker dell’acceleratore “Elekta Synergy”

(Servizio di Radioterapia); vespaio praticabile sottostante le Strutture Complesse di Radioterapia e Medicina Nucleare (vasche

di raccolta escreti); degenza di Medicina Nucleare depositi dei rifiuti radioattivi bunker vasche raccolta escreti Medicina Nucleare Degenza; laboratori RIA

33.8 Radiazioni non ionizzanti. Le radiazioni non ionizzanti, sono quelle radiazioni elettromagnetiche il cuimeccanismo di interazione con la materia non consiste nella ionizzazione.Le radiazioni non ionizzanti sono generalmente prodotte in ambito ospedaliero sono prodotte daapparecchiature di terapia fisico-riabilitativa generanti radiofrequenze (marconi terapia), laser e microonde(radar terapia) e da apparecchiature a raggi ultravioletti (lampade germicide, apparecchi per fototerapia -malattie della pelle, ittero neo-natale e per indurimento di gessi in ortopedia e resine in odontoiatria),centrali di sterilizzazione.Il personale addetto è opportuno che limiti la sosta e i tempi di permanenza nelle aree dove sono infunzione tali apparecchiature, oltre ad usare i D.P.I.33.9 Risonanza magnetica. La Risonanza Magnetica Nucleare è quella tecnica radiologica che, utilizzandoproprietà di alcuni nuclei atomici di emettere radiazioni elettromagnetiche, fornisce immagini di sezionitrasverse dell’organismo umano secondo una rappresentazione morfologica della distribuzione dell’acqua.33.10 Laser. Il laser, come sopra specificato, è incluso fra le sorgenti di radiazione non ionizzante e per il suoimpiego massiccio e diffuso ormai a tutti i livelli della sperimentazione scientifica, merita senz’altro unaconsiderazione particolare. I rischi connessi all’uso del laser sono sia quelli relativi alle caratteristicheintrinseche del fascio, sia quelli derivanti dalle apparecchiature che permettono di creare e mantenerequesto tipo di radiazione.33.11 Radiazioni ultraviolette. Per i raggi UV è necessario schermare la sorgente, minimizzare le riflessionied allontanare le sorgenti dagli operatori. In tutti gli ambienti le luci UV non schermate devono essereaccese solo quando non vi è presenza di personale. In caso di esposizione professionale prolungate, sipossono proteggere mani e braccia con guanti e maniche e gli occhi con occhiali o schermi per il viso.

34 RISCHIO MECCANICO

Le attrezzature devono essere adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tale scopo edidonee ai fini della sicurezza e della salute.Le nuove macchine che vengono acquistate devono avere i requisiti previsti dal D.P.R. 459/96,senza apporvi modifiche che ne diminuiscano la sicurezza. Per le macchine già esistenti, invece, ci si deve accertare che siano comunque sicure. I lavoratoriche utilizzano attrezzature o macchine devono disporre delle informazioni sul loro uso, dei DPInecessari e ricevere adeguata formazione. I rischi connessi all’uso delle macchine sono principalmente di due tipi:a) riguardanti gli organi in movimento: urti, trascinamenti, schiacciamenti;b) riguardanti la possibile proiezione di materiali.

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E’ importante che gli utilizzatori di macchine o apparecchiature, di qualsiasi genere esse siano,leggano e tengano ben conservato il manuale di istruzioni, nel quale sono normalmente riportate lemodalità d’uso e manutenzione, gli eventuali rischi ancora presenti durante l’utilizzo e leprecauzioni che devono essere adottate. E’ compito dell’utilizzatore e del preposto verificarnel’avvenuta manutenzione periodica.

35 RISCHIO ELETTRICO

Il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano (elettrocuzione) può costituire pericolodi morte: ciò può verificarsi tutte le volte che l’uomo viene a contatto in modo diretto o indiretto(tramite altre persone omateriali conduttori) con parti elettricamente non protette di impianti e di apparecchiature. Inoltre, iguasti di apparecchi ed impianti elettrici sono spesso causa di incendio.È perciò essenziale che tutti gli impianti, apparecchi elettrici ed elettromedicali, venganoregolarmente verificati e tenuti in manutenzione solamente da personale qualificato e autorizzato:nessun operatore può “improvvisare” collegamenti elettrici e manutenzioni.Situazioni di rischio possono verificarsi per:

presenza di superfici umide o bagnate in prossimità di apparati elettrici; distacco di spine dalla presa effettuato “strappando” il cavo e non afferrando la spina; isolante dei cavi logorato o sottoposto all’azione di sostanze corrosive; sovraccarico dei circuiti per uso di moltiplicatori (ciabatte, prese multiple); archi elettrici (scintille) prodotti da distacco di spine, rotori elettrici non protetti o grossi

interruttori in prossimità di materiali e vapori infiammabili o comburenti; apparecchiature elettriche lasciate accese senza controllo; uso del mezzo estinguente sbagliato (acqua o schiuma invece di CO2 o polvere) su incendi

di apparecchi elettrici.36 RISCHIO AMIANTO

L’amianto (o asbesto) è un insieme di minerali del gruppo dei silicati, appartenente alle seriemineralogiche del serpentino e degli anfiboli.La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa l’hanno reso adatto come materiale perindumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per lasalute ha portato a vietarne l’uso in molti paesi.L’amianto è stato soprattutto utilizzato, fino agli anni ottanta, per produrre, in forma di matricecompatta, la miscela cemento-amianto , per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni e comemateriale vario per l’edilizia (tegole, pavimenti, tubazioni …). Esisteva anche un’altra forma di amianto utilizzato nella coibentazione e nella produzione dimateriali isolanti definito amianto friabile; nel contesto sanitario era presente, ad esempio, nelle :centrali termiche, sterilizzatrici, stufette, muffole e retine per Bunsen. In Italia la produzione di amianto ed il relativo impiego è vietato da una norma specifica a partiredal 1992.

37 RISCHIO INCENDIO

L’incendio è la combustione sufficientemente rapida e non controllata che si sviluppa senza limitazioni di tempo.37.1 La classificazione degli incendi. Gli incendi vengono classificati in quattro classi, secondo lo stato fisico dei materiali combustibili; vi è un ulteriore categoria, non considerata dalla normativa italiana, riguardante gli incendi di natura elettrica. Tale classificazione consente l’identificazione della classe di rischio incendio a cui corrisponde una precisa azione antincendio ovvero un’opportuna scelta del tipo di estingente.37.2 Cause di incendio più comuni e comportamenti conseguenti

Deposito di sostanze infiammabili o facilmente conbustibili

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Ridurre il quantitativo a quello strettamente necessario alla conduzione dell'attività. Tenere lontano dalle vie d'esodo.

37.3 Il piano di emergenza. Le situazione di pericolo, con rischio per le persone (utenti ricoverati e non,visitatori, accompagnatori, lavoratori dell’Azienda o di ditte esterne, ecc.) o per i beni dell’Azienda (edifici,attrezzature, materiali in deposito).Situazioni di emergenza considerate:

Incendio (caso generale, di natura elettrica, di una bombola); Fumi in ambiente; Perdita di gas (protossido, ossigeno, ecc.); Emergenza in locali con radiazioni ionizzanti (Radiologia) o non ionizzanti (Risonanza Magnetica

Nucleare); Rottura di recipiente contenente sostanza tossica; Allagamento; Terremoto

Nel rispetto della Legge, in ogni azienda devono essere individuati lavoratori che, opportunamente especificamente addestrati, costituiscono la squadra di emergenza.In particolare il Datore di lavoro deve (art. 18 D.Lgs. 81/08):

organizzare le attività di primo soccorso, di salvataggio e di prevenzione incendi; designare i lavoratori incaricati di attuare le procedure di sicurezza previste; informare tutti i lavoratori esposti a pericolo grave sulle misure predisposte e i comportamenti da

adottare.

38 RISCHI PER LA SALUTE LEGATI A STAMPANTI LASER, FOTOCOPIATRICI E TONER

Da qualche anno le polveri di toner, i composti organici volatili e l’ozono emessi nell’aria all’interno deilocali attraverso la manipolazione e l’uso di stampanti laser e fotocopiatrici, sono stati messi in relazionecon alcuni disturbi.Nel processo di stampa e di fotocopia si svolgono processi chimici e fisici complessi, nel corso dei quali icomponenti di toner e carta reagiscono sotto l’effetto della luce e di temperature elevate. Queste reazionipossono liberare composti organici volatili di diverse classi chimiche, particelle piccolissime di toner e dicarta, ma anche gas, che vengono rilasciati nell’aria all’interno dei locali. La qualità e la quantità di sostanzeemesse sono determinate dal procedimento tecnico, dal tipo di toner e di carta utilizzato, dal modello edall’età dell’apparecchio, dalla manutenzione e dalle condizioni ambientali.38.1 Raccomandazioni Misure generali

Rispettare scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale d’uso del fabbricante Collocare gli apparecchi in un locale ampio e ben ventilato Installare le apparecchiature di elevata potenza in un ambiente separato e, se necessario, dotare

questo ambiente di un impianto di aspirazione locale Non direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso le persone Sottoporre gli apparecchi a manutenzione regolare Optare per sistemi di toner chiusi Sostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del fabbricante e non aprirle a forza Rimuovere la sporcizia provocata dal toner con un panno umido; lavare le parti principali imbrattate

dal toner con acqua e sapone; se il toner viene a contatto con gli occhi, lavare con acqua per 15minuti. Se il toner viene a contatto con la bocca, sciacquarla con grandi quantità di acqua fredda. Inlinea di massima, non utilizzare acqua calda o bollente (i toner diventano appiccicosi).

Eliminare scrupolosamente e con cautela la carta inceppata per non sollevare inutilmente polvere. Utilizzare guanti monouso per riempire la polvere di toner o i toner liquidi.

39 RISCHIO DI MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

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Sollevare o spostare carichi, eccessivamente pesanti o difficilmente afferrabili, può produrre danni alsistema muscolo-scheletrico, soprattutto alla colonna.All’interno di un’attività lavorativa di tipo sanitario questa tipologia di rischio si presenta in manieraevidente nelle attività svolte dal personale sanitario: Infermieri, Tencini, O.S.S, Fisioterapisti, ecc. Molto importante è l’utilizzo in modo appropriato degli ausili (sollevatori, teli ad alto scorrimento, barelledoccia, ecc), che devono essere adeguatamente presenti e, in caso di carenza, vanno decisamenterivendicate. Occorre, però, considerare che non sempre è possibile l’utilizzo degli ausili, in particolare in di assistenza dipazienti acuti.Nel caso in cui la movimentazione manuale del carico non può essere evitata, il datore di lavoro organizza illavoro i modo più sicuro e sano. Quindi deve adottare preliminarmente, se possibile, quelle condizioni di sicurezza in cui l'infermiere durantela movimentazione manuale, deve avvicinare il tronco il più possibile al carico, evitando così torsioni oinclinazioni. Il carico deve essere non molto ingombrante o difficile da afferrare, con un contenuto stabile.L'ambientazione (spazio, pavimenti, temperatura, ecc.) è molto importante in quanto lo spazio deve essereil più libero possibile, quindi la distanza per sollevare, abbassare o trasportare un ammalato deve essere piùesigua; con una pavimentazione adeguata, in modo da non scivolare e con una circolazione dell'aria piùsicura. Il tutto diventa ancora più grave quando gli sforzi fisici sono più frequenti e si prolungano nel tempo,con dei riposi o recuperi insufficienti.

40. USO DI ATTREZZATURE MINUTE DI VIDEO TERMINALI

L’uso dei videoterminali (VDT) è ormai in costante crescita in tutte le attività d’ufficio e una così ampiadiffusione ha focalizzato l’attenzione nell’individualizzazione di ogni possibile rischio connesso con lespecifiche modalità operative.Si definisce videoterminalista, il lavoratore che utilizza in modo sistematico e abituale per 20 ore settimanalidedotte le interruzioni 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro.Gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolte portano ad escludere, per i videoterminali, rischispecifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico del lavoratore che della prole.Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza della marcatura CE sul Videoterminalecomporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuniambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive.40.1 Sorveglianza sanitaria. I lavoratori addetti al videoterminale sono sottoposti a visita medica preventiva e a controlli periodici:

esame della vista e degli occhi alla colonna vertebrale e agli arti superioriA. biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e/o con più di 50 anniB. tutti gli altri ogni 5 anni

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41 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Si definisce Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) quell’attrezzatura che ha il compito di salvaguardarela salute e/o la sicurezza della persona che li indossa o li utilizza ovvero: qualsiasi attrezzatura destinata aessere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili diminacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato atale scopo.I DPI ricoprono un ruolo fondamentale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 41.1 Obbligo di uso. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati osufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono da impiegarsi in funzione dei rischi dai quali il dispositivodeve proteggere l’operatore. I DPI devono essere singolarmente marcati “CE” e sono suddivisi in 3categorie; poiché quelli che appartengono alla seconda sono individuati per esclusione, si esaminanonell’ordine le categorie 1 - 3 - 2. ( salvo alcune particolari eccezioni: marcatura sulla confezione)1a categoria: sono destinati a proteggere da rischi fisici di lieve entità; la persona che li impiega puòvalutarne l’efficacia e percepire, prima di averne danno, il progressivo verificarsi degli effetti lesivi.

Servono a proteggere da:a) azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici;b) azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti;c) contatto o urto con oggetti caldi, a temperatura inferiore a 50°C;d) fenomeni atmosferici ordinari;e) urti lievi e vibrazioni che non raggiungano organi vitali e che non provochino lesionipermanenti;f) azione lesiva dei raggi solari.

3a categoria: sono destinati a proteggere da rischi di morte o da lesioni gravi e permanenti; la persona cheli impiega non ha la possibilità di percepire in tempo il verificarsi istantaneo degli effetti lesivi.

Servono a proteggere da:a) inquinamento dell’atmosfera respirabile (per aerosol, gas, polveri, ecc.) o carenza diossigeno nella stessa;b) aggressione da agenti chimici - radiazioni ionizzantic) temperatura dell’aria inferiore a -50°C o superiore a 100°C;e) cadute dall’altof) tensioni elettriche pericolose.

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2a categoria: tutti gli altri tipi di rischi, non rientranti nelle categorie precedenti. Ciascun lavoratore devesapere che:

è necessario leggere le istruzioni di impiego, seguendole puntualmente è necessario, prima di ogni impiego, un esame visivo che verifichi l’integrità e la funzionalità del

dispositivo.Per impiegare dispositivi di categoria 3 (ad esempio le maschere antigas) occorre uno specificoaddestramento. Esiste a livello aziendale una procedura che individua i DPI più adatti per ogni attività.Qualora vi fossero difficoltà d’uso di un DPI assegnato bisogna rivolgersi nell’ordine:

al proprio responsabile; al medico competente; al Servizio di Prevenzione e Protezione.

I più comuni dispositivi di protezione individuale sono: Imbracature di sicurezza Guanti Elmetto Occhiali Grembiuli Calzature di sicurezza Maschere di protezione delle vie respiratorie Visiere e schermi

42 LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro viene definita come una segnaletica che, riferita adun oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce o una prescrizione concernente lasicurezza e la salute, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso oacustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.Si può intendere come un mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori da utilizzarsi in tutte quellecondizioni, metodo o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva.La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido, efficace e di facile interpretazione,l’attenzione del lavoratore e dell’utenza su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul luogodi lavoro, utilizzando cartelli (costituiti da combinazione di forme, colori e di pittogrammi), colori disicurezza, segnali luminosi o acustici, segnalazioni verbali/gestuali.42.1 Segnali temporanei. Per segnalare rischi di urto contro ostacoli o rischi di caduta (delle persone o dioggetti sulle persone) si usano strisce che alternano bande di colore bianco e rosso oppure giallo e nero.Queste segnalazioni, frequenti intorno a cantieri e zone in cui si stanno effettuando lavori di manutenzione,non devono essere oltrepassate dai non addetti.42.3 Segnali luminosi. Talora per indicare pericoli si usano segnali luminosi, di colore giallo o rosso; il codicedei colori e i simboli usati sono gli stessi dei segnali non luminosi. In questi segnali la luce intermittenteindica un livello di pericolo maggiore rispetto a quella indicata dalla luce continua. Talvolta, insieme aisegnali luminosi si usano segnali acustici e questo avviene in particolare quando si hanno pericoli nonpercettibili con i nostri sensi. Un esempio: sugli apparecchi radiografici l’erogazione dei raggi X è segnalatada una spia luminosa.42.4 Segnaletica per gli utenti. Nei luoghi di lavoro ci sono molti altri cartelli indicatori questi cartelli, utiliper gli utenti, non costituiscono segnali di sicurezza.

42.5 Colori di sicurezzaColore Significato e scopo Indicazioni e precisazioniRosso Segnali di divieto

Pericolo allarme

Pericolo e allarme

Alt, arresto, dispositivi di

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Materiali attrezzatureantincendio

interruzione d’emergenza,sgombero

Identificazione Ubicazione

Giallo o Giallo arancio Segnali di avvertimento Attenzione. Cautela. VerificaAzzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione

specificaObbligo di portare un mezzo disicurezza personale

Verde Segnali di salvataggio e soccorso

Situazioni di sicurezza

Porte, uscite, percorsi, materiali,postazioni, locali

Ritorno alla normalità

43 PERSONALE NON DIPENDENTE

Oltre al personale dipendente nei luoghi di lavoro è presente anche altro personale non dipendente che avario titolo svolge un'attività in modo più o meno continuativo (es. volontari, borsisti, lavoratorisomministrati, liberi professionisti, studenti, tirocinanti, dipendenti di ditte esterne ecc.)Il D.Lgs. 81/2008 all'art. 2, comma 1 definisce come lavoratore la persona che, indipendentemente dallatipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoropubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o unaprofessione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, chepresta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e diorientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delleleggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare lescelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzioneed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite divideoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ailaboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; ilvolontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, esuccessive modificazioni.Pertanto, sulla base delle indicazioni sopra esposte, tale personale, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavorodeve fare riferimento al proprio Tutor o al Responsabile del Servizio e attenersi ai regolamenti del servizio eaziendali.

44 IMPRESE ESTERNE

Imprese con contratti d'appalto e contratti d'opera. Sono molteplici le ragioni per le quali si può presentarericorso ad imprese esterne: per attività periferiche dell’impresa (manutenzione, pulizia, vigilanza, trasporto,ecc.) per far fronte a punte di attività in occasioni di operazioni di rinnovo o di sistemazione dei localiL’intervento di queste imprese presenta delle caratteristiche particolari, in materia di rischi professionali,legati alla:

non conoscenza dei locali, dell’ambiente, delle attività delle imprese, ecc... interferenza di attività, materiali, impianti mancanza di preparazione a causa dei tempi di intervento molto ravvicinati

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S’impongono quindi delle misure di prevenzione per ridurre questi rischi specifichi, anche con unaconcertazione preventiva allo svolgimento dei lavori. I datori di lavoro delle ditte devono pertantocooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivitàlavorativa oggetto dell’appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sonoesposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze trai lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.È necessario:

conoscere i modi operativi di ciascuna delle imprese informare l’impresa appaltatrice e i lavoratori impegnati nella prestazione, sugli eventuali rischi

legati alle attività presenti sul luogo di lavoro, sulle misure preventive da porre in atto e sulleattrezzature da utilizzare

cooperare nella valutazione dei rischi legati all’interferenza dell’attività coordinare le misure di prevenzione dei rischi generici o specifici connesse all’attività delle imprese informare i lavoratori dei pericoli specifici dei lavori da eseguire.

45 LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Il decreto legislativo 81/2008 innova profondamente l’approccio alla valutazione dei rischi legati alledifferenze di genere. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivicompresi i rischi da stress da lavoro correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelliconnessi:

alle differenze di genere età alla provenienza dei paesi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio sono soggette a particolaretutela della loro salute e sicurezza, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 26/03/2001 n. 151:“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.Tale decreto prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici, che hannoinformato il datore di lavoro del proprio stato conformemente alle disposizioni vigentiNota Bene: Le misure di tutela si applicano anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione oin affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età degli stessi.La tutela si esplica con le seguenti modalità:a) Le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio non possono essereadibite al trasporto e sollevamento di pesi né a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri; tali lavori sono quelliriportati nell’allegato A del decreto legislativo 151/2001, integrati con quelli che comportano il rischio diesposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicati nell’allegato B del medesimo decreto.Inoltre non possono essere adibite al lavoro notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00), dall’accertamento dellostato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.Le lavoratrici devono essere addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.b) Fatto salvo quanto indicato alla precedente lettera a), nell’ambito della valutazione effettuata ai sensidell’articolo 17, comma 1 lettera a, del decreto legislativo 81/08, devono essere valutati anche i rischi per lasicurezza e la salute delle lavoratrici e in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,a processi o condizioni di lavoro, di cui all'allegato C del decreto legislativo 151/2001, individuando lemisure di prevenzione e protezione da adottare.Se tale valutazione evidenzia un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, devono essere adottatele misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandonetemporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.Qualora la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi oproduttivi, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni, che ovviamente non devono esporre a rischiper la sicurezza e la salute; tale fatto deve essere comunicato al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e

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della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio (ex IspettoratoProvinciale del Lavoro).c) E’ previsto che la lavoratrice sia spostata ad altre mansioni anche nel caso in cui i servizi ispettivi delMinistero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientalisiano pregiudizievoli alla salute della donna.d) Se non è possibile adottare le misure indicate in precedenza, il servizio ispettivo del Ministero del lavorocompetente per territorio può disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

PROCEDURA PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

→ La lavoratrice, non appena accertato lo stato di gravidanza, deve informare il Direttore/ Responsabile e ilcoordinatore e/o referente della Struttura cui è assegnata.→ Il personale sanitario del comparto deve informare anche la Direzione infermieristica, tecnica eriabilitativa aziendale (D.I.T.R.A.).→ Lo stato di gravidanza deve essere documentato tramite certificato del ginecologo, da consegnare alDirettore/Responsabile o al coordinatore e/o referente della Struttura.

→ Il Responsabile della Struttura cui è assegnata la lavoratrice, dopo avere effettuato la valutazione deicompiti assegnati alla stessa, comunicherà per iscritto alla lavoratrice le misure di tutela necessarie.→ Qualora il Direttore/Responsabile ravvisi, nelle mansioni assegnate, compiti lavorativi incompatibili con lostato di gravidanza, la lavoratrice dovrà attenersi alle disposizioni che prevedono l’eliminazione di talicompiti.→ Se necessario per la tutela propria e del nascituro, alla lavoratrice potranno essere assegnate altremansioni nell’ambito della Struttura di appartenenza o in un’altra Struttura.

→ Per alcuni rischi specifici, l’interdizione è prevista anche per il periodo di allattamento al seno ecomunque fino a 7 mesi dopo la nascita del bambino; pertanto anche in questo periodo occorrerà astenersidai compiti che, a giudizio del Direttore/Responsabile, possano costituire un rischio.→ Alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento di età inferiore a 7 mesi siapplicano le misure di tutela previste per il periodo dopo il parto, fino al compimento del settimo mese dietà del bambino.

→ Se per motivi organizzativi e/o ambientali dovesse risultare impossibile un’idonea collocazione lavorativa,l’Azienda inoltrerà istanza al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro per l’interdizione dal lavoro,corredata dall’attestazione dell’impossibilità di idonea collocazione lavorativa.→ La lavoratrice può inoltrare istanza al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, per chiedere lospostamento ad altre mansioni o l’astensione dal lavoro anche:- quando ritenga che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla sua salute;- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possanoessere aggravate dallo stato di gravidanza.In caso di interruzione per qualsiasi motivo della gravidanza, la lavoratrice dovrà darne tempestivacomunicazione, anche verbale:- al Direttore/Responsabile, al coordinatore e/o referente della Struttura cui è assegnata- alla S.C. Gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane- alla Direzione infermieristica, tecnica e riabilitativa aziendale (D.I.T.R.A.) (personale del ruolo sanitario delcomparto).Procedura per la tutela dalle lavoratrici in gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.La procedura deve essere applicata dal Responsabile di Struttura, Servizio, Ufficio, o, in caso di assenza deltitolare, dal suo sostituto.

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Il Responsabile, non appena abbia avuto notizia, sotto qualsiasi forma, dello stato di gravidanza, deveimmediatamente mettere la lavoratrice in condizioni di tutela (allontanandola dai compiti lavorativiincompatibili) e contestualmente attivare quanto previsto dalla procedura .Nella tabella sono elencati i principali compiti lavorativi incompatibili, che devono essere integrati con quelliriportati nel documento di valutazione dei rischi. Nessuno dei compiti/attività indicati può essere svoltodalle lavoratrici in questione.

Il compito lavorativo comporta Azioni da intraprendere Periodo di tutelaEsposizione a radiazioni ionizzanti Eliminare i compiti in “zone

classificate” (zona controllata ezona sorvegliata)

Eliminare i compiti lavorativi che potrebbero esporre il nascituro ad una dose superiore a un millisivert durante la gravidanza

Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

Per attività comportanti un potenziale rischio di contaminazione: periodo di allattamento al seno

Esposizione a radiazioni non ionizzanti:- laser di classe 3b o 4- risonanza magnetica

Eliminare il compito lavorativo che richiede la presenza nei locali durante l’uso del laser

Eliminare il compito lavorativo che comporta esposizione

Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlioGravidanza, periodo di allattamento al seno e comunque fino a sette mesi di età del figlio

Rischio biologico/infettivo(per contatto con liquidi biologici o per via aerea, comprese le malattie esantematiche infantili)

Eliminare il compito lavorativo che comporta potenziale esposizioneVedi nota 1

Per toxolasma e virus della rosalia: lavoratrici in gravidanza (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunazione

Utilizzo di sostanze o preparati etichettati come pericolosi e in particolare:-tossici o molto tossici-corrosivi-esplosivi-estremamente infiammabili-nocivi-irritanti

Eliminare il compito lavorativo che comporta rischio di esposizione, manipolazione di tali prodotti e dei loro contenitori

Gravidanza, periodo di allattamento al seno e comunque fino a sette mesi di età del figlio

Esposizione a gas anestetici Eliminare il compito che comporta esposizione

Gravidanza, periodo di allattamento al seno e comunque fino a sette mesi di età del figlio

Preparazione di farmaci Eliminare il compito che comporta esposizione

Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

Preparazione e/o somministrazione di farmaci antitumorali, medicamenti antimiotici o a base di mercurio o dei sui derivati

Eliminare il compito operativo Gravidanza, periodo di allattamento al seno e comunque fino a sette mesi di età del figlio

Rischio traumi (pazienti psichiatrici, ippoterapia)

Eliminare il compito operativo

Degenze psichiatriche, CPS, Centri diurni, CRT, comunità protette o semi protette, comunità alloggio

Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

Prolungata esposizione a vibrazioni (guida automezzi, interventi con

Eliminare il compito operativo Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

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trasporto in elicottero)Stazione eretta per oltre 4 ore giornaliere

Modificare le condizioni di lavoro o l’orario di lavoro in modo da limitare il compito da svolgere in ortostatismo a non più di 4 ore

Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

Movimentazione manuale dei carichi odi pazienti

Escludere compiti lavorativi che rechiedono:-movimentazione manuale di pazienti-movimentazione manuale di carichi-operazioni di traino/spinta

(In caso di dubbi consultare il medico competente o il SPP)

Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

Lavoro in ambienti in sovrapressione (Camere imperbariche)

Eliminare il compito operativo GravidanzaVedi nota 2

Lavoro in videoterminale per oltre 20 ore settimanali

Modificare le condizioni di lavoro o l’orario di lavoro, in modo da consentire cambiamenti frequenti delle posture

Gravidanza

Lavoro stressante, con pause fisse e predeterminate (centralino, prenotazioni, accettazioni, cassa)

Organizzare il lavoro in modo da consentire di assentarsi a seconda delle necessità; se questo è impossibile assegnaread altro compito lavorativo

Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

Turno notturno Escludere dal turno notturno Gravidanza e fino ad un anno di età del bambino

Altri potenziali rischiSpecificare

Nota 1 Relativamente al rischio biologico/infettivo, devono essere evitati:a) Lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle aree sanitarie delle seguenti Strutture:- Malattie infettive- Pediatria (sezione infettivi)- UOT-TBC/CRR- Pronto Soccorso- laboratori di batteriologia/microbiologia- ambulatori in cui si eseguono broncoscopia, broncolavaggio, induzione dell’espettorato- blocchi operatori- altre attività con livello di rischio analogo a quello delle situazioni sopra evidenziate.b) I compiti lavorativi che possono comportare un rischio infortunistico (prelievi e/o attività con uso di aghi e taglienti;attività con rischio di schizzi di sangue o liquidi biologici; ecc.).c) Le attività che espongano ad un rischio per via aerea (TBC, malattie esantematiche dell’infanzia o altro agenteinfettante per via aerea) ragionevolmente superiore a quello della popolazione generale. Per quanto riguarda questoaspetto, a parte le situazioni di rischio conclamato (reparti infettivi o a maggior rischio infettivologico per situazioniparticolari in corso; stanze con degenti sicuramente infetti o con sospetto di patologia trasmissibile per via aerea),possono essere trovate delle soluzioni che permettano la permanenza della lavoratrice nella sua normale attività,come ad esempio:- l’uso di un facciale filtrante di protezione di tipo FFP2 (per cui, ad esempio, sarà possibile compiere attività disupporto al medico durante la visita, distribuire il vitto e/o terapie orali, ecc.);- domande che possono essere utilizzate come "filtro" per escludere il rischio biologico trasmissibile per via aerea neipazienti che accedono alla Struttura (degenza, ambulatorio, day hospital):

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1) Presenta, o ha presentato negli ultimi mesi, sintomi persistenti (per più di 2-3 settimane), quali: febbre, tosse,espettorato, sudorazione profusa, dimagrimento immotivato ?2) Ha avuto contatti con malati di TBC o di altre malattie polmonari trasmissibili ?3) Ha avuto recenti contatti con bambini (o adulti) malati di malattie esantematiche, quali: rosolia, morbillo, varicella,ecc.?Nota 2 In caso di allattamento al seno, dovrà essere verificata col Medico competente l’eventuale incompatibilità deicompiti lavorativi.

GLOSSARIOADDESTRAMENTO: L’addestramento è inteso come il complesso delle attività dirette a fare apprenderel’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e leprocedure di lavoro. L’addestramento non può prescindere da una preventiva informazione e formazione.AGENTE: sostanza chimica, biologica, fisica che può avere degli effetti sulla salute del lavoratore.AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare edendoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.AGENTE CANCEROGENO:1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabilitiai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o piùdelle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di unpreparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997,n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'ALLEGATO XLII, nonchè una sostanza od un preparatoemessi durante un processo previsto dall' ALLEGATO XLIIAGENTE MUTAGENO:1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti daldecreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piùdelle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di unpreparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.AGENTI CHIMICI : Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale oottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa,siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.AGENTI CHIMICI PERICOLOSI:1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,e successive modificazioni, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanzepericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, esuccessive modificazioni, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparatipericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possonocomportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche,chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agentichimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.AGENTI FISICI. Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche,i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbaricheche possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.AMBIENTE DI LAVORO: L’insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, organizzativi, sociali e culturali checircondano una persona nel suo spazio e tempo di lavoro.ANTINFORTUNISTICA: Riguarda tutto quanto viene fatto per ridurre la probabilità di incidente o infortuniosul lavoro.

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ATTREZZATURA: Un’attrezzatura di lavoro è una qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto,inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processoproduttivo, destinato a essere usato durante il lavoro.DATORE DI LAVORO: Nelle aziende private, il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con illavoratore o, in ogni caso, colui che ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva in quantotitolare dei poteri decisionali e di spesa. In un’azienda fatta da più soci, il datore di lavoro è il rappresentantelegale della società. Nelle pubbliche amministrazioni, il datore di lavoro è il dirigente che ha i poteri digestione o il funzionario preposto ad un ufficio dotato di autonomia gestionale.DENUNCIA DI INFORTUNIO/DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE: Comunicazione che il datore deveinviare all’INAIL quando un lavoratore presenta un certificato di malattia professionale o di infortunio sullavoro. Una denuncia simile deve essere inviata anche all’organo di vigilanza per gli eventuali adempimentidi polizia giudiziaria.DIRIGENTE: Il dirigente è la persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attivitàlavorativa e vigilando su di essa per garantire che si svolga in sicurezza. Per fare questo deve possederespecifiche competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico.DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHO PER LA SICUREZZA E SALUTE: È il documento che il datore dilavoro predispone per effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute in azienda e ne contiene imetodi utilizzati e i risultati. Riporta le strategie, le misure di prevenzione e di protezione attuate e daattuare per eliminare o ridurre al minimo i rischi e per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli disicurezza. Sono anche indicati i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI: I disturbi muscolo-scheletrici sono disturbi che colpiscono determinatestrutture del corpo quali muscoli, articolazioni, tendini, legamenti, nervi, ossa e il sistema circolatorio locale.DPI (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE): Dispositivo utilizzato per la protezione della salute di unsingolo individuo (individuale), contrariamente ai dispositivi di protezione collettivi che proteggono piùindividui (ad esempio un parapetto di protezione contro le cadute). Il DPI è destinato a essere indossato otenuto dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro. Sono dispositivi di protezionepersonale (DPI) ad esempio: i caschi, i tappi o le cuffie per le orecchie, i guanti, i grembiuli, le scarpeantinfortunistiche, gli stivali, le maschere eccetera.ERGONOMIA: La scienza che studia come adattare il lavoro all’uomo in relazione alle condizioni ambientali,strumentali e organizzative in cui si svolge, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro.ESPOSIZIONE: Si dice esposizione quando c’è un contatto tra un agente chimico o fisico e il lavoratore. Peres.: quando lavora in un ambiente rumoroso si dice che il lavoratore è esposto a rumore, quando manipolasostanze chimiche si dice che è esposto a queste... Si dice esposizione acuta quando avviene in un tempobreve o con alte dosi: gli effetti nocivi che possono esserci si dicono effetti acuti. Si parla di esposizionecronica invece quando il contatto avviene durante un tempo lungo: gli effetti sono effetti cronici. FATTORE DI RISCHIO: tutto ciò che può produrre danno per la salute. I fattori di rischio presenti sul lavoropossono essere di vario tipo, di cui alcuni misurabili con strumenti: rumore, inquinanti chimici, polveri, ecc..Altri, individuabili per mezzo della "osservazione" e della discussione tra i lavoratori stessi e con i tecnicidella prevenzione, sono: cattiva organizzazione del lavoro, fatica fisica, ritmi di lavoro, ecc..FORMARE: Fornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività,predisporre un processo attraverso il quale trasmettere l’uso degli attrezzi del mestiere, o di parte di essi,incidendo nella sfera del sapere, del saper fare e del saper essere, con l’obiettivo di conseguire modalità dicomportamento e di lavoro che mettano in pratica le regole ed i principi della sicurezza.FORMAZIONE: Per formazione si intende il processo educativo attraverso il quale si trasferiscono allepersone conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza deirispettivi compiti in azienda, compresa l‘identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi. GIUDIZIO DI IDONEITÀ: Giudizio che il medico competente dà dopo aver effettuato la visita medica e gliesami, in cui si specifica se il lavoratore è idoneo a svolgere una determinata mansione.IGIENE SUL LAVORO: Branca della medicina che si occupa della salubrità degli ambienti di lavoro.INAIL: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Agisce come un ente assicuratore deidatori di lavoro, i quali pagano una quota proporzionale al livello di pericolosità delle lavorazione chesvolgono. E’ l’ente che paga al lavoratore i giorni di assenza per infortunio o per malattia di origine

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lavorativa e che eroga la "pensione" di invalidità nei casi in cui gli infortuni o la malattia professionaleabbiano provocato al lavoratore una invalidità.INFORMAZIONE: Per informazione si intende il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili allaidentificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Rispetto alla formazionel’informazione quindi non è sufficiente all’acquisizione di competenze per comportarsi in sicurezza maconsente invece l’individuazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.INFORTUNIO SUL LAVORO: Evento (danno) che si produce alla persona (lavoratore) e che avviene per causaviolenta (= azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro), inoccasione di lavoro. Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale oassoluta, un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione dal lavoro, ma che siconclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,in Italia, è gestita dall’INAIL. INFORTUNIO IN ITINERE: Con l'articolo n. 12 del decreto legislativo n. 38/2000 viene introdotta, frutto diuna vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratoriassicurati: durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusidalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel casodi rapporti di lavoro plurimi; durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti, qualora non esistauna mensa aziendale. Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, conalcune eccezioni.INTERVENTI ORGANIZZATIVI DI PROTEZIONE: Interventi finalizzati a ridurre i rischi fatti attraversomodificazioni dell’organizzazione del lavoro. Ad esempio: quando un utensile sia fonte di rischio per chi lousa e non possa essere modificato può essere fatto usare per un tempo minore a ciascun lavoratore,alternandoli nell’uso.INTERVENTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE: Interventi di prevenzione dai rischi che agiscono sui modi dilavorare, cioè sulle procedure. Per es.: si stabilisce qual è il modo più sicuro per utilizzare un utensile o unasostanza e si prescrive che tutti seguano quella procedura.INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE/PREVENZIONE TECNICA: Interventi che possono essere fatti sullestrutture di un ambiente di lavoro (es. creazione di muri separatori tra lavorazioni diverse, trattamentoantiscivolo di pavimenti ecc.), sulle macchine e sugli utensili (es. dotazione di fotocellule per l’arresto dellamacchina in caso di pericolo, sostituzione di macchine o utensili rumorosi con macchine silenziate), sullesostanze utilizzate (es. sostituzione di sostanze pericolose con altre che lo sono meno, dotazione di sistemidi aspirazione vicino ai punti di emissione delle sostanze ecc.). In questi casi si dice che la prevenzione vienefatta "alla fonte", cioè proprio dove il rischio si produce.INVALIDITA’: Ridotta capacità di vita o di lavoro. Se è dovuta ad infortunio o malattia da lavoro vienericonosciuta dall'INAIL. ISPETTORATO DEL LAVORO: E' un ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza su alcuniaspetti della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Un tempo gestiva tutta la vigilanza ma da anni lagran parte delle sue funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono passate ai servizi di medicinadel lavoro e di prevenzione infortuni delle USL.ISPETTORE DEL LAVORO: Un tecnico dell’organo di vigilanza che ha il compito di controllare che lecondizioni di igiene e di sicurezza negli ambienti di lavoro siano rispondenti alle leggi e alle norme. Sichiamano ispettori del lavoro sia i tecnici dei servizi dell'USL che quelli dell'Ispettorato del lavoro delMinistero.ISPEZIONE: Intervento dell’ispettore del lavoro sul luogo di lavoro con lo scopo di verificare il rispetto dellenorme di igiene e sicurezza del lavoro.KNOWLEDGE MANAGEMENT: Espressione inglese che tradotta significa "direzione delle conoscenze",indica una nuova concezione dello sviluppo aziendale basato sulle conoscenze anziché sui prodotti o servizi.LAVORATORE: Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addettiai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale. Sono equiparati i socilavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e

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degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria eprofessionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi diformazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoroin genere, agenti chimici, fisici e biologici.LAVORATORE AUTONOMO O PRESTATORE D’OPERA: Colui che mette a disposizione del committente,dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne èanche titolare, è l’unico prestatore d’opera della ditta.LAVORATORE DIPENDENTE O SUBORDINATO: Qualsiasi persona che svolge il proprio lavoro alle dipendenzedi un datore di lavoro, con rapporto di lavoro anche speciale. Sono lavoratori dipendenti anche: i socilavoratori di cooperative e di società anche di fatto, quando prestano attività per la società stessa; gli utentidei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori dilavoro; gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionalenei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,fisici e biologici.LAVORATORI INDICATI PER PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZE: Lavoratori che sonoincaricati ed addestrati per queste emergenze all’interno dell’azienda.LAVORATORI SENSIBILI: Lavoratori che per la loro conformazione fisica o il loro stato di salute ma anche persituazioni temporanee, come ad esempio le donne in gravidanza, possono reagire maggiormenteall’esposizione ai rischi.LUOGHI DI LAVORO: Luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovverodell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttivacomunque accessibile per il lavoro.MALATTIA PROFESSIONALE: Alterazione dell’organismo contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioniche può determinare la morte o invalidità/inabilità (temporanee o permanenti) e la cui causa determinalentamente il proprio effetto con azione ripetuta e prolungata.MEDICINA DEL LAVORO: Branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della curadelle malattie da lavoro.MEDICO COMPETENTE: Medico specialista in medicina del lavoro che viene nominato dal datore di lavoroper fare le visite e gli esami ai lavoratori esposti a determinati rischi. Deve conoscere l'ambiente di lavoro edoccuparsi anche di altri aspetti della salute in azienda.MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: Sono le operazioni di trasporto, sollevamento, spinta,trascinamento, spostamento di pesi durante il lavoro. La legge pone dei limiti e delle norme per quelleoperazioni che per il peso stesso o per le modalità con cui viene fatto, possono portare un rischio di lesionidorso-lombari o di altri danni ai lavoratori.PERICOLO: Il pericolo è tutto ciò che può causare un danno: la proprietà o la qualità di una fonte (processo,attrezzatura, strumento, sostanza, agente chimico o fisico, ecc.) in grado di causare un danno alle cose o agliindividui.PIANO D'EMERGENZA: strumento della politica ambientale e di sicurezza, consistente in un programmapreorganizzato, avente lo scopo di ridurre le conseguenze dannose per i lavoratori, la popolazione el’ambiente, di un evento accidentale originato da installazioni o da attività in corso. Esso coordina edottimizza le capacità e le risorse disponibili, nelle sedi principali e in quelle periferiche. Un piano diemergenza deve includere le responsabilità e le autorità, le azioni da intraprendere nelle diverse situazioni ei piani di comunicazione interna ed esterna.POSTURA: Il complesso delle posizioni e dei movimenti utilizzati per compiere la sequenza di azionitecniche che caratterizzano un’attività.PREPOSTO: Il preposto (capo U.d.B./Reparto, responsabile ufficio, ecc) è la persona che sovrintendeall’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dai dirigenti o dal datore di lavorocontrollandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Anche il preposto, per adempiere a questicompiti compiere, deve possedere poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico e specifichecompetenze professionali, quindi deve ricevere un'adeguata e specifica formazione.

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PREVENZIONE: Per prevenzione si intende il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare odiminuire i rischi nei luoghi di lavoro.PROTEZIONE: Per protezione si intende il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare cheun rischio non eliminabile causi dei danni alle persone presenti nei luoghi di lavoro.RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): Persona eletta o designata per rappresentarei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (denominatoanche rappresentante per la sicurezza). Viene eletto o nominato dai lavoratori stessi e deve ricevere daldatore di lavoro una formazione specifica.REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE: I requisiti essenziali di sicurezza sono irequisiti minimi di sicurezza e di tutela della salute definiti dalle direttive europee di prodotto cheun’attrezzatura di lavoro deve rispettare al fine di garantire che la macchina sia sicura nelle condizioni di usopreviste e ragionevolmente prevedibili.RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): Persona designata dal datore dilavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. Coordina la strategia aziendale finalizzata allaeliminazione o riduzione dei rischi, alla prevenzione delle patologie correlate al lavoro, alla promozionedella salute dei lavoratori.RISCHI PSICOSOCIALI: Sono gli aspetti di progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro,compresi i rispettivi contesti ambientali e sociali, che possono arrecare danni fisici o psicologici.RISCHIO: Il rischio è la probabilità che il pericolo possa causare dei danni. Più precisamente, per rischios’intende il prodotto dell’entità di un pericolo per la probabilità che l’evento pericoloso si verifichi, quindi laprobabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione alpericolo.RISCHIO ELETTRICO: Combinazione della probabilità e della gravità del possibile infortunio di una personaesposta a pericoli elettrici: shock elettrico e arco elettrico.RISCHIO DI INCENDIO: Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e chesi verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.RADIAZIONE OTTICA COERENTE: Radiazione ottica prodotta da un Laser.RADIAZIONE OTTICA NON COERENTE: Qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser.RADIAZIONI IONIZZANTI: Tutte le radiazioni e i campi dello spettro elettromagnetico che hanno un’energiasufficiente per produrre la ionizzazione nella materia.RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR, Non Ionizing Radiation): Tutte le radiazioni e i campi dello spettroelettromagnetico che non hanno normalmente un’energia sufficiente per produrre la ionizzazione nellamateria.RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE: Radiazioni elettromagnetiche con lunghezza compresa tra 100 e i 400 nm (trala luce visibile e i Raggi X).SALUTE: Condizione di benessere fisico e psichico; normalità strutturale e funzionale dell’organismo.L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1946, definisce: "… stato di benessere fisico, psichico e socialedell’individuo"; il che non può essere garantito dalla semplice assenza di malattia. Più completa è laseguente definizione: condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo,dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Servizio interno dell'azienda costituito dalle persone che sioccupano della prevenzione dai rischi in azienda, per mandato del datore di lavoro (al quale rimanecomunque la responsabilità). In molte situazioni può essere costituito anche da una sola persona. In altri è ildatore di lavoro stesso a svolgere le funzioni del servizio.SORVEGLIANZA SANITARIA: Attività svolta dal medico competente, su incarico del datore di lavoro, checonsiste nell’esecuzione di visite mediche e nella valutazione di accertamenti sanitari complementari, comeesami strumentali e di laboratorio, finalizzata alla diagnosi precoce di eventuali tecnopatie e allavalutazione, attraverso il giudizio di idoneità alla mansione specifica, della capacità del lavoratore disopportare l’esposizione a rischi specifici.STRESS: complesso di reazioni individuali provocati da fattori ambientali e sociali a motivo dei quali possonoscatenarsi nel soggetto alterazioni del comportamento e disturbi psicosomatici. Secondo recenti statisticheil 60% dei lavoratori sono colpiti da stress.

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USO DI ATTREZZATURA DI LAVORO: Per uso di una attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi operazionelavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, iltrasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tuttii rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’azienda. Nella valutazione dei rischi sicercheranno tutti i possibili pericoli presenti, valutando come questi pericoli si possono trasformare in rischie individuando quali lavoratori, possono subire conseguenze da questi rischi. Lo scopo della valutazione deirischi è di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di elaborare il programma dellemisure necessarie per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in unasituazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza (Norma UNI EN 292/1991). VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: Procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo dilavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.VIDEOTERMINALISTA: Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modosistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del D.Lgs.81/2008.ZONA PERICOLOSA: Una zona pericolosa è qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzaturadi lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sua salute o sicurezza.

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