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Gruppo di Studio PROBLEMATICHE PRATICO OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (POST DECRETO CORRETTIVO D. LGS. N. 169/2007 pubblicato in G.U. 16 ottobre 2007 n. 241 entrato in vigore il 1° gennaio 2008) ≈≈≈ Sottogruppo ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

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Gruppo di Studio

PROBLEMATICHE PRATICO OPERATIVEDI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

DELLA LEGGE FALLIMENTARE

(POST DECRETO CORRETTIVO D. LGS. N. 169/2007 pubblicato in G.U. 16 ottobre 2007 n. 241 entrato in vigore il 1° gennaio 2008)

≈≈≈

Sottogruppo

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 2

GRUPPO DI LAVORO ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

ELENCO DEI COLLEGHI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

BULLIO ValterCAPPONAGO MariagloriaDOLZA COGNI GiuseppeFERRARI LORANZI FilibertoGENINATTI CesareGOTTA PierluigiLA FERLA AlessandroMIGLIA AlbertoMOSI CarolaPAGLIERO IvanoREMMERT RenatoROSSOTTO VittoriaRUGGERI CeciliaSCAGNELLI StefanoSERRA Furio

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 3

Lettera/fax/e-mail1

Torino, lì Spett.le

______________ ______________

______________

Vi comunico che il Tribunale di Torino , con sentenza in data ______________ ha dichiarato il fallimento della società/ditta individuale _________ con sede ___________ e codice fiscale n° ________________ (nonché dei soci illimitatamente responsabili…), nominando Giudice Delegato il/la dott. / dott.ssa …………….... e curatore lo/la scrivente.I creditori e i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili del fallito possono partecipare al concorso e per far valere i propri diritti devono depositare apposita domanda - redatta ai sensi dell’art. 93 L.F. - presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare entro il termine perentorio di almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Le domande presentate dopo tale termine e non oltre dodici (diciotto) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell’art. 101 L.F..Le stesse verranno esaminate in apposite udienze fissate con cadenza quadrimestrale a partire dalla data di esecutività del medesimo decreto.L'udienza per l'esame dello stato passivo avrà luogo dinnanzi al Giudice Delegato il giorno ……………….h……Vi avviso fin d’ora (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 c. 2 L.F.) che questa Curatela provvederà al deposito del progetto di stato passivo (relativo soltanto alle domande depositate nel termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza) nella Cancelleria del Tribunale quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, con successiva Vostra facoltà di esaminarlo e presentare le osservazioni scritte sino all’udienza di esame dello stato passivo.2Vi avviso che nel medesimo termine dovranno essere prodotti tutti i documenti idonei a provare l’esistenza del diritto reale, del credito e del privilegio richiesto.

Vi avviso infine che con la domanda in esame o comunque in forma scritta potrete manifestare la disponibilità ad assumere l’ufficio di componente del comitato dei creditori.

Il Curatore (……………………..)

1 Dal tenore dell'art. 92 L.F. sembra evidenziarsi che non ci sia l'obbligo di avvisare i creditori e gli altri titolari di diritti personali o reali su beni immobili di proprietà o in possesso del fallito, con raccomandata (laddove il Curatore invii le comunicazioni a mezzo posta ).2 Si specifica che il paragrafo evidenziato è da ritenersi facoltativo poiché il correttivo ha eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione del deposito del progetto di stato passivo ai creditori ed al fallito, in precedenza prevista ai sensi dell’art. 95 comma 2 L.F. Di conseguenza, non si rende necessario effettuare alcuna comunicazione ai creditori insinuati che non sono stati avvisati dal Curatore ai sensi dell’art. 92 L.F.

1 AVVISO AI CREDITORI EX ART. 92 L.F.

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 4

Art. 93 L.F. - Domanda di ammissione al passivo La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibìle fornire la prova della ricezione . Il ricorso contiene: 1· l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;2 la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3 la succinta esposizione dei fatti degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;4 l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 5. l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle. predette modalità .Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma.Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario .Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. II ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori .Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione della avvenuta domanda di ammissione al passivo.

DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE ( elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo ) Spese di giustizia:- verbale di pignoramento mobiliarePrestatori di lavoro subordinato:- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla sommarivalutata, alla stessa data.Prestatori di opera intellettuale:- nota spese e competenze per l’ammontare del credito con l’indicazione degli acconti in precedenza ricevuti.- lettera d’incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento.- dettagliata relazione ell’attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere.Rapporti di agenzia:- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite .- estratto conto delle singole voci creditorieColtivatori diretti:- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento- copia del “Modello Unico” relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del creditoArtigiani:- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all’albo delle imprese artigiane- copia del “Modello Unico”(quadro relativo al volume d’affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito- dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all’epoca in cui sono sorte le ragioni del credito- dichiarazione attestante l’uso di beni strumentali nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all’impresaEnti o cooperative di produzione:- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;- copia integrale dell’atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell’insorgere del credito, con l’elenco dei soci dipendenti della cooperativa;- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;- copia del “Modello Unico” relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;Cooperative agricole:- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;- copia integrale dell’atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell’insorgere del credito, con l’elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo.- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito.- copia del “Modello Unico” relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.Società di fornitura di lavoro temporaneo:- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;- copia dei cedolini paga dei lavoratori;Fornitori:- copia delle fatture di vendita e delle bolle di consegna;- copia delle fatture delle prestazioni effettuate;

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 5

- documenti di trasporto delle merci;- estratto conto delle operazioni intervenute;Società di leasing concedenti:- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;- documenti attestanti l’eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;Istituti di credito:- copia del contratto di conto corrente;- copia degli estratti conto delle operazioni compiute nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento;Creditori ipotecari:- copia della nota di iscrizione ipotecaria;- copia del contratto o dell’atto che ha originato l’iscrizione ipotecaria;- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.Proprio a questo fine si raccomandano ai creditori ipotecari di indicare, nella domanda di ammissione, in voci distinte: a) il capitale da ammettere in via ipotecaria e, quindi, le quote di capitale delle rate insolute nonché il capitale residuo dopo l’ultima rata insoluta;b) l’ammontare degli interessi corrispettivi iscritti maturati nel triennio;c) gli interessi da ammettere in via chirografaria, e quindi gli interessi (corrispettivi e moratori) maturati prima del triennio, gli interessi maturati nel triennio sulle quote di capitale delle rate insolute e sul capitale residuo.Per tanto, qualora vi siano semestralità scadute e non pagate, il creditore dovrà indicare la composizione delle anzidette semestralità, cioè dovrà indicare la parte imputabile a capitale, quella imputabile ad interessi convenzionali e quella imputabile ad interessi moratori.Creditori pignoratizi:- copia del contratto o dell’atto di pegno- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegnoDomande di rivendica:- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.

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TRIBUNALE DI TORINOSEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO ………………………………..

GIUDICE DELEGATO : Dott./Dott.ssa ………………………………

CURATORE : …………………………

PROGETTO di STATO PASSIVO predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 95 comma 2 L.F.

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il/la sottoscritto/a dott. , curatore del fallimento su indicato,

premesso

- che in data Codesto Onorevole Tribunale dichiarava il fallimento della Sas

ed in proprio del socio accomandatario , nominando curatore il/la

sottoscritto/a;

- che l’ adunanza per l’esame dello stato passivo è fissata al ore ;

- che in data è scaduto il termine per il deposito tempestivo delle domande di insinuazione

al passivo, ex art. 93 L.F.;

- che in data scade il termine per il deposito del progetto di stato passivo predisposto dal

curatore, ex art. 95, L.F.;

deposita

il progetto di stato passivo relativo al fallimento in oggetto predisposto come segue:

2 PROGETTO DI STATO PASSIVO EX ART. 95 L.F.

………/…

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 7

MASSA SOCIALE

N. CREDITORE IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMESSO NOTE

DAL CURATORE conclusioni curatore +

natura privilegio

chirografo privilegio chirografo privilegio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RIEPILOGOCREDITICHIROGRAFARI #RIF!CREDITIPRIVILEGIATI #RIF!

TOTALE 0,00

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 8

MASSA PERSONALE

N. CREDITORE IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMESSO NOTE

DAL CURATORE conclusioni curatore +

natura privilegio

chirografo privilegio chirografo privilegio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RIEPILOGOCREDITICHIROGRAFARI #RIF!CREDITIPRIVILEGIATI #RIF!

TOTALE 0,00

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 9

Con osservanza.

Torino, lì ……………..

Il Curatore

(…………………..)

Allegato:

1. prospetto consulente del lavoro.

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 10

TRIBUNALE DI TORINOSEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO ………………………………..

GIUDICE DELEGATO : Dott./ Dott.ssa ………………………………

Curatore : …………………………

PRIMO VERBALE UDIENZA ESAME STATO PASSIVO

Il giorno ……………….. alle ore ……….. in un’aula del Tribunale di Torino, Sezione Fallimenti,

il Giudice Delegato Dott./ Dott.ssa …………………, avuta la presenza del Curatore

……………………., dato atto che:

− presente/i

− il Curatore ha provveduto al deposito del progetto di stato passivo entro il termine previsto

dall’art. 95, comma 2, L.F.

− non risulta che il fallito abbia chiesto di essere sentito;

− non sono pervenute osservazioni in merito al progetto di stato passivo predisposto dal

Curatore;

oppure

− sono pervenute osservazioni in merito al progetto di stato passivo predisposto dal Curatore, da

3 FORMAZIONE E VERIFICA DELLO STATO PASSIVO EX ART. 95

L.F.

………/…

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 11

parte dei creditori in relazione alle domande di ammissione di seguito indicate:

70) ………….

71) ………….

72) …………

Il Giudice Delegato, esaminate le domande di ammissione al passivo rubricate sino alla n° ….,

lette le conclusioni del Curatore esposte nel progetto di stato passivo, nonché le sopra citate

osservazioni presentate dai creditori, ……….

oppure

………, nonché le osservazioni scritte presentate all’odierna udienza dai creditori:

predispone, limitatamente alle domande esaminate, lo stato passivo provvisorio che si allega al

presente verbale.

A questo punto il Giudice Delegato, rinvia le operazioni di formazione dello Stato Passivo

all’udienza del …………………., ore …………..

Torino, lì ……………..

IL GIUDICE DELEGATO

……..……………………..

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 12

4 ESECUTIVITA’ DELLO STATO PASSIVO EX ART. 96 L.F.

TRIBUNALE DI TORINOSEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO ………………………………..

GIUDICE DELEGATO : Dott./ Dott.ssa ………………………………

CURATORE : …………………………

VERBALE DI VERIFICA DEI CREDITI

FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO DEFINITIVO

PROVVEDIMENTI INERENTI LA NOMINA DEL COMITATO DEI

CREDITORI

L’anno …….. addi’ …. del mese di …….. alle ore ……….. in una sala dell’intestato

Tribunale, in seguito a sentenza dichiarativa di fallimento che fissava questo giorno, ora e luogo è

comparso il Curatore ………………… ed il Consulente del Lavoro della Procedura

…………………….. nonché alcuni creditori.

Il Giudice Delegato

- visto il progetto di stato passivo depositato dal Curatore nei termini previsti

dall’art. 95 L.F.

- esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute, preso atto della

documentazione presentata nei termini previsti dall’art. 93 L.F. ,

- preso atto delle osservazioni scritte ex art. 95 L.F. ;

- udite le osservazioni dei presenti, forma il seguente

………/…

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 13

Stato Passivo Definitivo

come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale,

dichiarandolo esecutivo a decorrere da oggi e ordinandone il deposito in Cancelleria ai sensi

dell’art. 96 L.F. ;

manda al curatore per darne comunicazione ai creditori che hanno presentato domanda

tempestiva di insinuazione al passivo;

Il Giudice Delegato, dà atto che nessun creditore ha manifestato la disponibilità a far parte

del Comitato Definitivo dei Creditori e pertanto non risulta possibile procedere alla nomina

dell’organo.

Il Giudice Delegato, dato atto che il Curatore rappresenta che allo stato sono state

depositate n. … domande di insinuazione tardiva, fissa udienza per la trattazione delle

domande tardive allì … alle ore…, mandando al curatore per darne avviso ai

ricorrenti 3.

Torino, lì ……………..

IL GIUDICE DELEGATO

...…..……………………

3 Si specifica altresì che la richiesta di fissazione d'udienza per la trattazione delle domande tardive, nel termine previsto di quattro mesi, contestualmente al verbale di formazione dello stato passivo definitivo, è facoltativa. In alternativa , il Curatore potrà presentare istanza ad hoc, in epoca successiva alla formazione dello stato passivo definitivo ( vedere a tal proposito facsimile n. 6 ).

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 14

Racc.r.r./fax/e-mail4

Torino, lì Spett.le

______________ ______________

______________

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO – SEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO N.

COMUNICAZIONE DEL CURATORE AI CREDITORIAI SENSI DELL’ART. 97 L.F.

DI AVVENUTO DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO DEFINITIVO

In relazione alla domanda di credito da Voi presentata, Vi informo che il Giudice Delegato, con

provvedimento emesso in data ____________ ha disposto come segue:

N. CREDITORE PRIVILEGIO CHIROGRAFO ESCLUSI OSSERVAZIONI

Contro la suddetta decisione è possibile proporre opposizione secondo le disposizioni di cui agli

artt. 98 e 99 L.F. entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento della presente

comunicazione.

Eventuali errori materiali contenuti nello stato passivo potranno invece essere corretti ai sensi

dell'art. 98 ultimo comma L.F. , indirizzando una apposita istanza al Giudice Delegato.

Distinti saluti.

Il Curatore

(………………………)

4 La disposizione di cui all'art. 97 L.F. impone la raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero il telefax o la posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.

5 COMUNICAZIONI DELL’ESITO DEL PROCEDIMENTO DI

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO EX ART. 97 L.F.

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 15

TRIBUNALE DI TORINOSEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO ………………………………..

GIUDICE DELEGATO : Dott./ Dott.ssa ………………………………

Curatore : …………………………

ISTANZA PER L’ESAME DELLE INSINUAZIONI TARDIVE EX ART. 101 L.F.

Ill.mo Sig. Giudice Delegato

il/la sottoscritto/a ………………………….., Curatore del fallimento in epigrafe

considerato che

- dopo il termine previsto dal primo comma dell’art. 93 L.F. è pervenuta n. …..

domanda di credito, presentata da ……………, di importo complessivo pari a €

……………. sub 1);

- ai sensi dell’art. 101 L.F. , dovendosi svolgere l’esame della stessa nelle

medesime forme di cui all’art. 95 L.F. e soprattutto dovendo il Curatore

procedere al progetto di stato passivo, si rende necessario conoscere il giorno in

cui la S.V. Ill.ma intende esaminare le insinuazioni tardive pervenute.

6 ISTANZA PER LA FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER L’ESAME

DELLE INSINUAZIONI TARDIVE EX ART. 101 L.F.

………/…

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 16

INSTA

presso la S.V. Ill.ma affinché stabilisca un giorno per l’esame delle insinuazioni tardive

depositate entro il trentesimo giorno antecedente la stessa data.

Con osservanza .

Torino, lì ……………..

Il Curatore

(………………………)

Il Giudice Delegato

vista l’istanza del Curatore, stabilisce quale giorno per l’esame delle insinuazioni tardive del

fallimento in oggetto il _____________ alle ore ___________.5

Torino, lì ……………..

IL GIUDICE DELEGATO

……………………………..

5 Si rammenta che nel caso in cui vi siano creditori in via tardiva, il Curatore è tenuto a ripercorrere le stesse incombenze previste per la formazione dello stato passivo definitivo (deposito del progetto di stato passivo, comunicazione ai creditori tardivi del deposito dello stato passivo definitivo ad essi relativo).

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 17

Lettera/fax/e-mail

Torino, lì

Spett.le ______________

______________ ______________

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO – SEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO N.

La presente per comunicare che il Giudice Delegato alla procedura in epigrafe, con

provvedimento emesso in data _______ ha stabilito quale giorno per l’esame delle

insinuazioni tardive ex art. 101 L.F. del fallimento in oggetto il giorno _____________ alle

ore ___________.

Vi avviso fin d’ora (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 comma 2 L.F.) che questa Curatela

provvederà al deposito del progetto di stato passivo (relativo soltanto alle domande depositate nel

termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza) nella Cancelleria del Tribunale quindici giorni

prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, con successiva Vostra facoltà di

esaminarlo e presentare le osservazioni scritte sino all'udienza stessa.

Distinti saluti.

Il Curatore

(……………………..)

7 COMUNICAZIONE DELLA DATA DELL’UDIENZA PER L’ESAME DELLE INSINUAZIONI TARDIVE EX ART. 101 L.F.

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 18

TRIBUNALE DI TORINOSEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO ………………………………..

GIUDICE DELEGATO : Dott./ Dott.ssa ………………………………

Curatore : …………………………

PROGETTO del 1° STATO PASSIVO delle DOMANDE TARDIVE predisposto dal

curatore ai sensi dell’art. 95 comma 2 L.F.

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il/la sottoscritto/a , Curatore del fallimento su indicato,

premesso

- che in data ___________ è stato depositato lo stato passivo definitivo ai sensi dell’art. 96 L.F.

- che con decreto del __________ stabiliva quale giorno per l’esame delle insinuazioni tardive

del fallimento in oggetto il giorno ____________ alle ore____;

- che in data _________ scade il termine per il deposito del progetto di stato passivo delle

domande tardive predisposto dal curatore, ex art. 95, L.F. ;

deposita

il progetto del 1° stato passivo delle domande tardive relativo al fallimento in oggetto predisposto

come segue:

8 PROGETTO DI STATO PASSIVOEX ART. 95 L.F. PER LE DOMANDE

TARDIVE

………/…

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 19

Con osservanza.

Torino, lì ……………..

Il Curatore

(……………………..)

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 20

TRIBUNALE DI TORINOSEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO ………………………………..

GIUDICE DELEGATO : Dott./ Dott.ssa ………………………………

Curatore : …………………………

VERBALE DI VERIFICA DEI CREDITI EX ART.101 L.F.

FORMAZIONE DEL 1° STATO PASSIVO DEFINITIVO

DELLE DOMANDE TARDIVE

Il giorno ……………….. alle ore ……….. in un’aula del Tribunale di Torino, Sezione Fallimenti,

il Giudice Delegato Dott./Dott.ssa …………………, alla presenza del Curatore

……………………., dato atto che:

− presente/i

− che in data ___________ è stato depositato lo stato passivo definitivo ai sensi dell’art. 96 L.F.

che accoglie le domande presentate nei termini previsti dall’art. 93 L.F. ;

− che con decreto del __________ si fissava in questa data, ora e luogo l’esame delle domande

presentate ai sensi dell’art. 101 L.F. ;

− il Curatore ha provveduto al deposito del progetto di stato passivo entro il termine previsto

dall’art. 95, comma 2, L.F. ;

− non risulta che il fallito abbia chiesto di essere sentito;

9 VERBALE DI VERIFICA DEI CREDITI TARDIVI E FORMAZIONE

DI STATO PASSIVOPER LE DOMANDE TARDIVE

………/…

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 21

− non sono pervenute osservazioni in merito al progetto di stato passivo predisposto dal

Curatore;

oppure

− sono pervenute osservazioni in merito al progetto di stato passivo predisposto dal Curatore, da

parte dei creditori in relazione alle domande di ammissione di seguito indicate:

………….

Il Giudice Delegato, esaminate le domande di ammissione al passivo rubricate sino alla n° …., lette

le conclusioni del Curatore esposte nel progetto di stato passivo, nonché le sopra citate osservazioni

presentate dai creditori, predispone il seguente

Stato Passivo Definitivo delle domande tardive

come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale,

dichiarandolo esecutivo a decorrere da oggi e ordinandone il deposito in Cancelleria ai sensi

dell’art. 96 L.F.

Il Giudice Delegato, dato atto che il Curatore rappresenta che allo stato sono state

depositate n.…domande di insinuazione tardiva oltre il termine perentorio di trenta

giorni precedenti l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo in virtù del combinato

disposto degli art. 92 e 101 comma 2 L.F. , fissa udienza per la trattazione delle

domande tardive allì …alle ore ..., mandando al Curatore per darne avviso ai

ricorrenti.6

Torino, lì ……………..

IL GIUDICE DELEGATO

….………………………..

6 Si rinvia alla nota 3

Page 22: Gruppo di Studio postcorr - odcec.torino.it del passivo (dal... · Vi avviso che nel medesimo termine dovranno essere prodotti tutti i documenti idonei a provare l’esistenza del

Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 22

Racc. r.r./fax/e-mail7

Torino, lìSpett.le

______________ ______________

______________

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO – SEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO N.

COMUNICAZIONE DEL CURATORE AI CREDITORI TARDIVI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 101 E 97 L.F.

DI AVVENUTO DEPOSITO DEL 1° STATO PASSIVO DEFINITIVO DELLE INSINUAZIONI TARDIVE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 101 e 97 L.F. si comunica che il Giudice

Delegato al predetto fallimento , con decreto in data _________ ha dichiarato l'esecutività dello

stato passivo, ordinandone il deposito nella cancelleria fallimentare, dove si potrà prenderne

visione.

In relazione alla domanda di credito da Voi presentata, Vi informo che il Giudice Delegato, con

provvedimento emesso in data ____________ ha disposto come segue:

N. CREDITORE PRIVILEGIO CHIROGRAFO ESCLUSI OSSERVAZIONI

7 Si rinvia alla nota 4

10 COMUNICAZIONI AI CREDITORI TARDIVI DI AVVENUTO DEPOSITO

DELLO STATO PASSIVO DEFINITIVO DELLE INSINUAZIONI

TARDIVE EX ART. 97 L.F.

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 23

Contro la suddetta decisione è possibile proporre opposizione secondo le disposizioni di cui agli

artt. 98 comma 3 e 99 L.F. entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento della presente

comunicazione.

Eventuali errori materiali contenuti nello stato passivo potranno invece essere corretti ai sensi

dell'art. 98 ultimo comma L.F. , indirizzando una apposita istanza al Giudice Delegato.

Distinti saluti.

Il Curatore

(………….….)

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 24

Lettera/fax/e-mail

Torino, lì Spett.le

______________ ______________

______________

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO – SEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO N.

COMUNICAZIONE DEL CURATORE AI CREDITORI AMMESSITEMPESTIVAMENTE AI SENSI DEGLI ART. 97, 98 E 101 L.F.

Spettabile Creditore,

la presente per comunicare che il Giudice Delegato alla procedura in epigrafe, con provvedimento

emesso in data _______ ha disposto l’ammissione dei creditori che hanno presentato insinuazione

tardiva ai sensi degli art. 101 L.F. e correlati.

Si allega, ai sensi degli artt. 93 e seguenti L.F. , l’elenco dei creditori tardivamente ammessi.

Contro la suddetta decisione è possibile proporre opposizione secondo le disposizioni di cui agli

artt. 98 comma 3 e 99 L.F. entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento della presente

comunicazione.8

Distinti saluti.

Il Curatore

(……………………..)

8 Si ritiene che anziché inviare la suddetta comunicazione, si possa seguire la prassi già consolidata ante riforma, che prevede di indicare le variazioni dello stato passivo nella prima comunicazione che il Curatore deve ex lege inviare a tutti i creditori (ordinariamente la comunicazione ex art. 110 comma 2 per i riparti parziali o quella ex art. 116 comma 3 per il rendiconto finale ).

11 COMUNICAZIONI AI CREDITORI AMMESSI TEMPESTIVAMENTE

DELL’AMMISSIONE DEI CREDITORI TARDIVI

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Accertamento del passivo (post decreto correttivo) 25

TRIBUNALE DI TORINOSEZIONE FALLIMENTI

FALLIMENTO ………………………………..

GIUDICE DELEGATO : Dott./ Dott.ssa ………………………………

Curatore : …………………………

Ill.mo Tribunale ,

Il/la sottoscritto/a _______________ , Curatore del Fallimento in epigrafe ,

rappresenta

• Che in data 13 marzo 2007 si è proceduto alla seconda udienza di formazione dello stato

passivo terminata con il decreto di esecutività emesso dal Giudice Delegato poi

depositato in cancelleria ;

• Che allo stato risulta depositata una domanda di insinuazione tardiva;

• Che dalle informazioni raccolte risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ,

stante ( indicare i motivi che inducono a fare l’istanza ad es. : …il rifiuto

dell’amministratore della società fallita a fornire la documentazione contabile e la

mancanza totale di beni , mobili ed immobili , iscritti in pubblici registri a nome della

medesima società “ )

Chiede

di non farsi luogo ad ulteriori procedimenti di accertamento del passivo relativamente ai crediti

concorsuali .

Con osservanza

Torino, lì ……………..Il Curatore

(……………………..)

12 ISTANZA DI DECLARATORIA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER PREVISIONE DI INSUFFICIENTE

REALIZZO EX ART.102 L.F.

………/…