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DISCIPLINARE DI INCARICO E TECNICO PRESTAZIONALE Disciplinare per il conferimento d’incarico professionale per la Verifica di vulnerabilità sismica e relative indagini da eseguirsi su “Torre Savelli’ – Belvedere Giardino degli Aranciin piazza Pietro D’Illiria 00153 Roma. L’anno ___________il giorno _________del mese di ___________in Roma TRA Ing. Fatello Antonello, nato a Roma il 22/03/1961, Direttore della Direzione Interventi su edilizia monumentale e domicilato per la carica, in Roma 00154 – Circonvallazione Osteinse n.9 - 15 in nome e nell'interesse esclusivo di Roma Capitale (cod. fiscale: 02438750586) che rappresenta ai sensi dell'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma e dell'art. 107 - comma 3) - lett: b) e c) del T.U.E.L. E Il Sig……………………..professionista iscritto all’Albo degli ……………………………..della Provincia di ……………………..al n° …………, C.F…………………… P.IVA ………………….., con studio professionale in ……………………. via …………………………………………n …………….. PREMESSO CHE Con nota acquisita in data 4 settembre 2019 al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto della Sindaca con n. RA/ 54249 - e successivamente inoltrata a questa Direzione con nota prot. RA/55400 - la Fondazione Sorgente Group, che ha in adozione l’area verde di Pregio del Giardino degli Aranci, aveva segnalato la sussistenza di un grave stato di pericolo per la stabilità dell’immobile (casotto) adiacente il muro perimetrale del Giardino sul lato destro della Terrazza; il Dip. Tutela Ambientale, acquisita la comunicazione aveva provveduto alla messa in sicurezza dell’immobile e per estensione anche dell’intera Terrazza - Belvedere del Giardino degli Aranci, la cui conservazione e valorizzazione rientra tra i compiti istituzionali della Sovrintendenza Capitolina, interdicendo di fatto, mediante l’apposizione di transenne, l’accesso a tutto il Belvedere; la Sovrintendenza ha tra i suoi compiti istituzionali le attività concernenti la valorizzazione, la conservazione, il restauro, la manutenzione e le attività volte al mantenimento delle condizioni di accessibilità in sicurezza del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico di Roma ad essa affidato (D. lgs. 61/2012);

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DISCIPLINARE DI INCARICO E TECNICO PRESTAZIONALE

Disciplinare per il conferimento d’incarico professionale per la Verifica di vulnerabilità sismica e relative indagini da eseguirsi su “Torre Savelli’ – Belvedere Giardino degli Aranci” in piazza Pietro D’Illiria 00153 Roma.

L’anno ___________il giorno _________del mese di ___________in Roma

TRAIng. Fatello Antonello, nato a Roma il 22/03/1961, Direttore della Direzione Interventi su edilizia monumentale e domicilato per la carica, in Roma 00154 – Circonvallazione Osteinse n.9 - 15 in nome e nell'interesse esclusivo di Roma Capitale (cod. fiscale: 02438750586) che rappresenta ai sensi dell'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma e dell'art. 107 - comma 3) - lett: b) e c) del T.U.E.L.

E

Il Sig……………………..professionista iscritto all’Albo degli ……………………………..della Provincia di……………………..al n° …………, C.F…………………… P.IVA ………………….., con studio professionale in ……………………. via …………………………………………n ……………..

PREMESSO CHE

Con nota acquisita in data 4 settembre 2019 al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto della Sindaca con n. RA/ 54249 - e successivamente inoltrata a questa Direzione con nota prot. RA/55400 - la Fondazione Sorgente Group, che ha in adozione l’area verde di Pregio del Giardino degli Aranci, aveva segnalato la sussistenza di un grave stato di pericolo per la stabilità dell’immobile (casotto) adiacente il muro perimetrale del Giardino sul lato destro della Terrazza;

il Dip. Tutela Ambientale, acquisita la comunicazione aveva provveduto alla messa in sicurezza dell’immobile e per estensione anche dell’intera Terrazza - Belvedere del Giardino degli Aranci, la cui conservazione e valorizzazione rientra tra i compiti istituzionali della Sovrintendenza Capitolina, interdicendo di fatto, mediante l’apposizione di transenne, l’accesso a tutto il Belvedere;

la Sovrintendenza ha tra i suoi compiti istituzionali le attività concernenti la valorizzazione, la conservazione, il restauro, la manutenzione e le attività volte al mantenimento delle condizioni di accessibilità in sicurezza del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico di Roma ad essa affidato (D. lgs. 61/2012);

che questa Direzione preso atto, tramite la nota prot. RA/55400, dell’accaduto ed effettuato con sollecitudine il sopralluogo tecnico, aveva disposto di eliminare le transenne che interdicevano l’accesso al Belvedere (non rilevando condizioni di rischio imminente) e contestualmente aveva dato avvio alle attività propedeutiche finalizzate ad attuare la verifica di stabilità e di vulnerabilità sismica della Torre che sottostà al Belvedere;

l’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003 stabilisce che “è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;

occorre pertanto procedere all’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura finalizzato alla “Verifica di vulnerabilità sismica di Torre Savelli – Belvedere in Giardino degli Aranci” in Roma;

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con Determinazione Dirigenziale rep. RI/751 del 09/12/2020 sono stati nominati il RUP e il gruppo di lavoro;con nota prot. RI/31429 del 07/12/2020 è stata effettuata una ricognizione del personale interno all’Amministrazione idoneo ad assumere l’incarico professionale finalizzato alla verifica di vulnerabilità sismica di livello 1 e 2 ai sensi dell’OPCM 3274/03 e indicazione degli interventi necessari al miglioramento sismico nei termini del NTC 2018, senza alcun riscontro;con Determinazione Dirigenziale rep. RI/………. del …………….si è stabilito di contrarre ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e di affidare l’appalto ad un operatore economico ritenuto idoneo;è stato richiesto all’operatore economico individuato di formulare un’offerta per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto;il servizio in oggetto è stato affidato al Sig. ………………..........rappresentante dell’RTP………..……………che ha proposto un ribasso del……………% per un totale pari ad €…………….compresi oneri previdenziali e IVA;il professionista ha accettato un tempo per l’Esecuzione della prestazione pari a 150 giorni;l’edificio per il quale sarà reso il servizio professionale d’ingegneria e architettura è conosciuto dal tecnico professionista;il professionista ha effettuato il sopralluogo obbligatorio; per l’affidamento del suddetto incarico è stato approvato il presente Disciplinare di incarico e tecnico prestazionale;con Determinazione Dirigenziale rep. RI/… è stato affidato il servizio in oggetto all’Operatore Economico ………………..;che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Vincenza Cinzia Farina.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1(Oggetto dell’incarico)

L’incarico ha per oggetto il servizio (CPV 71312) di ingegneria e architettura per la Verifica di vulnerabilità sismica di livello 1 e 2 ai sensi dell’OPCM 3274/03 e indicazione degli interventi necessari al miglioramento sismico nei termini del NTC 2018, specificando per essi, in via preliminare, i relativi costi di realizzazione da eseguirsi relativamente all’edificio “Torre Savelli’ – Belvedere Giardino degli Aranci” in Roma”.L’incarico s’intende comprensivo di tutte le prestazioni professionali ed accessorie (indagini strutturali, geognostiche e prove in situ e di laboratorio).

DATI IDENTIFICATIVINome del bene TORRE SAVELLI - GIARDINO DEGLI ARANCITipologia del bene EdificioComplesso di appartenenza Parco Savello – Giardino degli AranciDati catastali f. 506 part. 105

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LOCALIZZAZIONE

Municipio IXRione/Quartiere XII RipaIndirizzo Piazza Pietro D’Illiria 00153

VINCOLI

Vincolo ai sensi del D:LGS 42/2004 Sì X No☐art. 10, comma 4, lett.f)

ALTRI VINCOLI L. 1089 del 01/06/1939

Vincolo monumentale Indiretto

Vincolo Archeologico Indiretto

DATI PATRIMONIALI E GESTIONALI

PROPRIETA’ Comune Roma

GESTIONE Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC.

USO ATTUALE Spazio pubblico - Belvedere

USO PREVISTO Sì ☐ No ☐ Quale: quello attuale

DESCRIZIONE

La costruzione della rocca medioevale fu iniziata probabilmente da Cencio Savelli (noto anche come Cencio Camerario e per essere stato papa con il nome di Onorio III) e proseguì lungo tutto l'arco del Duecento, tanto da arrivare, con varie fortificazioni, fino alla Marmorata. La rocca controllava il passaggio attraverso il "ponte S.Maria" (oggi ponte Rotto) e la strada di accesso all'Aventino dal Tevere, oggi nota con il nome di Clivo di Rocca Savella ma in passato conosciuta con il nome di "vicolo di S.Sabina" (perchè conduce alla chiesa di S.Sabina). Del castello rimane solo la cinta muraria, costruita con piccoli tufelli e con torri squadrate disposte a distanze regolari. La rocca terminò il suo ruolo di fortificazione intorno al XVI secolo per divenire un ampio giardino racchiuso da mura, anche se la zona, a causa della sua posizione strategica, non perse mai completamente la sua vocazione bellica. Infatti la rocca fu utilizzata dai romani durante la difesa della Repubblica Romana del 1849 per cannoneggiare le milizie francesi posizionate a porta San Pancrazio. Il parco, noto anche con il nome di "parco Savelli", fu realizzato nel 1932 su disegno di Raffaele De Vico ed è denominato "Parco (o Giardino) degli Aranci" per la presenza di numerosi alberi di melangoli.TIPOLOGIA STRUTTURALE Muratura

ANNO / PERIODO DI COSTRUZIONE

XII - XIX

RILIEVO GEOMETRICO Esistente ☐ da effettuare X

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RILIEVO TECNOLOGICO E STRUTTURALE

Esistente☐ da effettuare X

RILIEVO DELLO STATO FESSURATIVO E DI DEGRADO

Esistente☐ da effettuare X

Possesso di una relazione geologica realizzata nell’ultimo decennio dalla data di emissione della RdO e firmata da un geologo regolarmente iscritto all’albo

NO

Data presunta inizio attività di indagine

febbraio 2021

Importo a base di gara per l’affidamento del servizio al Fornitore (escluso costi della sicurezza da interferenze e al netto di CNPAIA e IVA)

€ 27.456,84

Costo della sicurezza da interferenze € 520Data del sopralluogo obbligatorio da concordare con la S.A.

Articolo 2(Valore stimato della procedura e importo a base d’asta)

L’importo dell’incarico, posto a base d’asta, è pari ad euro 27.976,84 (ad esclusione di IVA e CNPAIA) di cui € 520, relativi ai costi per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso e € 27.456,84 soggetti a ribasso.

DESCRIZIONE Importo netto

CNPAIA4%

Sub totale IVA22%

IVA 10% Importo lordo

A - SOMME A BASE D’APPALTOServizi soggetti a ribassoPrestazione professionale € 17.236,84 € 689,47 € 17.926,31 € 3.943,79 € 21.870,1Lavori soggetti a ribassoIndagini e prove €10.220 € 1022 € 11.242Costi non soggetti a ribassoCosto della sicurezza da interferenze (5% spese indagini)

€ 520 € 52 € 572

Importo base d’asta € 27.976,84 € 33.684,1B – SOMME A DISPOSIZIONEContributo ANAC Esonero fino

al 31 dic 2020

Imprevisti € 3.000 € 300 € 3.300TOTALE A + B € 30.976,84 € 36.984,1

Il compenso relativo alla prestazione professionale oggetto del presente affidamento pari ad € 17.236,84 è stato calcolato applicando le aliquote di cui al D.M. 17/2016 al Valore (V) dell’opera per lavori di consolidamento strutturale e miglioramento sismico stimato in € 150.000;

Id Opera Categoria Costo opera (V) Parametro Opere (P)

Grado di complessità (G)

Prestazioni(Q)

Compenso (Cp)

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S.04 Strutture (B) € 150.000 11.502830%

0.90 QaI.01QbI.01QbI.02QbI.05Qbll.02Qbll.07Qbll.09Qbll.12Qbll.13Qbll.14Qbll.15Qbll.16

€ 13.789,59

Spese 25% € 3.447,25Tot. € 17.236,84

e le prestazioni lavorative accessorie all’espletamento dell’incarico (indagini strutturali, indagini geognostiche e prove), stimate in €10.220, con riferimento alla Tariffa Prezzi vigente e, per le voci in questa mancanti, con riferimento al Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia 2018.L’importo totale delle prestazioni e dei lavori sarà quello risultante dall’offerta, inclusi gli oneri di legge. La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie.Tale importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni elencate. Le eventuali ulteriori o diverse prestazioni accessorie correlate alla campagna d’indagini e prove saranno, previa approvazione del RUP, compensate applicando al tariffario vigente la medesima percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 3(Normativa di riferimento del servizio e modalità esecutive)

Il Servizio in questione è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. (di seguito denominato “Codice”), comprese tutte le disposizioni attuative dello stesso, dal D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; dal D.M. n. 154/2017, dalle Norme tecniche delle Costruzioni, Direttive, Ordinanze, Circolari e Linee guida emanate dal PCM, dal MIT e del MIBACT sulla valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e dalle disposizioni del presente Disciplinare tecnico, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto. Si elencano, in maniera non esaustiva, gli atti e le norme ritenute principali:

- la Circolare MIBACT n. 15 del 5 aprile 2018, relativa alla programmazione e prevenzione del rischio sismico-indicazioni tecniche per il patrimonio culturale;

- il D.M.I.T. del 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni” (NTC 2018) e relativa Circolare applicativa;

- la Circolare MIBACT n.18 del 25/3/2016. Guida breve alla Direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle NTC 2008;

- il DPCM 9 febbraio 2011: Linee guida per la Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008;

- il D.M.I.T. del 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni” (NTC 2008) e relativa Circolare applicativa;

- D.M. Infrastrutture n. 58 del 28 febbraio 2017 come modificato dal D.M. 07 marzo 2017 n. 65 e ss.mm.ii. “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;

- O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 e ss.mm.ii. - l’O.P.C.M. n. 3362/2004 e ss.mm.i;- O.P.C.M. 3274/2003 e ss.mm.ii.

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- D.P.C.M. 21 ottobre 2003 “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»”;

- Nuova Classificazione Sismica della Regione Lazio – Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 22.05.2009 (BUR Lazio n. 24 del 27.06.2009);

- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, C.S.LL.PP “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

- Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. - Linee Guida Consip “SERVIZI PROFESSIONALI” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI E SERVIZI

ALLA CATEGORIA 2. DIAGNOSTICA DEGLI EDIFICI_VULNERABILITÀ SISMICA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’affidatario si dovrà impegnare a rispettare le suddette norme, anche se non espressamente richiamate nel seguito, nonché le norme nazionali e/o regionali applicabili non esplicitamente menzionate.Gli elaborati provvisori prodotti dall’affidatario durante l’esecuzione dell’incarico potranno essere condivisi a mezzo e-mail ordinaria, con il Responsabile del Procedimento e/o con il Direttore dell’Esecuzione affinché quest’ultimo possa fornire all’affidatario, in itinere, le indicazioni correttive che riterrà opportune. Anche successivamente alla consegna della versione definitiva degli elaborati il Responsabile del Procedimento si riserva di richiedere ogni integrazione o sostituzione, a carico dell’affidatario, degli elaborati che non presentino, a insindacabile giudizio dello stesso RUP, carattere di esaustività o di completezza.

Articolo 4(Descrizione della prestazione da affidare ed elaborati richiesti)

Il Servizio tecnico da affidare dovrà accertare le condizioni di sicurezza statica e sismica dell’edificio attraverso una sistematica attività d’indagine e di diagnosi, che consentirà all’Affidatario di formulare un giudizio critico sulle condizioni strutturali dello stesso e permettere di definire una valutazione di massima degli eventuali interventi di messa in sicurezza e miglioramento sismico necessari, anche con riferimento al sistema fondazioni- terreno.Le indagini e la verifica strutturale, miranti a definire il livello di vulnerabilità sismica delle strutture, dovranno essere conformi a quelli indicati dalle normative nazionali, privilegiando, per quanto possibile, le prove non distruttive.Si fa presente che la campagna diagnostica potrà essere avviata solo previa redazione del Piano delle indagini, corredato da opportuno Cronoprogramma, e relativa condivisione e approvazione di questi da parte del Direttore dell’esecuzione e del RUP della Stazione Appaltante, riservandosi questa di richiedere, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali integrazioni. Il suddetto Piano sarà sottoposto al parere della competente Soprintendenza, trattandosi di edificio di valore storico artistico su cui grava un vincolo monumentale indiretto ai sensi dell’art. 10 co. 4 del D. lgs 42/2004. Il Servizio oggetto del presente Disciplinare dovrà essere svolto, sommariamente, secondo le seguenti quattro fasi:

I. FASE - ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA CAMPAGNA D’INDAGINI E PROVE Sopralluoghi, ricerca e raccolta della documentazione esistente e predisposizione del cronoprogramma delle attività da svolgersi nelle successive fasi per conseguire un livello di conoscenza dell’edificio pari a LC2. Prime indicazioni e definizione delle metodologie da impiegare nello svolgimento delle attività previste. II. FASE – ATTIVITA’ CONOSCITIVA E PREDISPOSIZIONE DEL ‘PIANO DELLE INDAGINI’Analisi storico – critica della costruzione dell’edificio.Rilievo geometrico strutturale.Redazione del ‘Piano d’indagini’ da sottoporre ad approvazione della S.A.

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III. FASE – ESECUZIONE DELLE INDAGINI Esecuzione delle indagini e delle prove, sulla base del ‘Piano’ redatto in fase II e approvato dalla S.A.;

IV. FASE - ANALISI E VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICAEsecuzione, sulla base del livello di conoscenza raggiunto nelle fasi precedenti, delle modellazioni strutturali e della verifica sismica di livello LV2 dell’edificio, ai sensi dell’OPCM 3274 del 20/3/2003, in ottemperanza del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e relativa Circolare Min.2/2/2009 n.617;

V. FASE – CONCLUSIVA E INVIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALIElaborazione, sulla base dei risultati della IV fase di analisi, della fase finale di sintesi, valutazione dei risultati, individuazione delle criticità rilevanti e dei corrispondenti criteri d'intervento, al fine della riduzione della vulnerabilità dell’edificio nei confronti delle azioni sismiche attraverso la previsione di interventi di miglioramento sismico - come previsto dalle normative vigenti nel caso di immobili sottoposti a tutela - e redatti a livello di progettazione preliminare.

FASE I: ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA CAMPAGNA D’INDAGINI E PROVEQuesta fase costituisce quella preliminare alla campagna d’indagini e prove, ed è caratterizzata dalla pianificazione delle attività previste nelle successive fasi dell’incarico, e che sono strumentali allo svolgimento della verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio, e dalla definizione delle modalità con le quali queste verranno svolte.In questo primo momento conoscitivo verrà programmata e attuata l’indagine diretta dell’edifico, attraverso sopralluoghi da concordarsi con la S.A., e quella indiretta mediante la ricerca e la raccolta della documentazione storica, iconografica e di progetto, disponibile presso gli Archivi (Archivio di Stato, , Archivio della Soprintendenza, Archivio storico capitolino, ecc.), e di tutti i documenti di rilievo e progettuali, nonché dei certificati di prove sui materiali, certificati di collaudo, ecc. inerenti eventuali ristrutturazioni, o consolidamenti, presso le amministrazioni competenti (Genio Civile, Provveditorato alle Opere Pubbliche, ecc), al fine della ricostruzione delle fasi costruttive dell’edificio succedutesi nel corso del tempo. Al termine di tale fase dovrà essere prodotto un Sommario della ricerca documentale svolta ed i documenti rintracciati, adeguatamente scansionati dovranno essere consegnati in copia alla stazione appaltante su supporto informatico CD o DVD (numero 2 copie). II. FASE – ATTIVITA’ CONOSCITIVA E PREDISPOSIZIONE DEL ‘PIANO DELLE INDAGINI’2.1 Analisi storico-criticaLa prima parte di questa fase, relativa all’analisi storico-critica, è finalizzata alla comprensione dell’organismo inteso nella sua unità architettonica e strutturale e consisterà nella analisi della documentazione storica, iconografica e di progetto, raccolta nella fase I, eventualmente integrata con rilievi e indagini finalizzate alla conoscenza della storia della costruzione, della sua geometria, dei suoi dettagli costruttivi e delle proprietà dei materiali che la compongono. In ogni caso l’epoca di realizzazione delle strutture dovrà essere condotta caratterizzando tecnologicamente ogni componente strutturale (cronotipologia delle strutture verticali ed orizzontali, comprese le fondazioni e le coperture). Tramite l’analisi storico-critica l’affidatario dovrà, pertanto, individuare tutti i possibili aspetti che possono nel tempo aver modificato il comportamento strutturale. Fondamentale è la ricostruzione della storia strutturale dell’edificio al fine di rilevare eventuali danni che possono aver compromesso la struttura, quali ad esempio:

- presenza di quadri fessurativi;- cedimenti di fondazione;- deformazioni eccessive degli orizzontamenti;- sganciamenti nelle pareti murarie;- altre anomalie.

2.2 Rilievo geometrico-strutturale Al fine di individuare l’organismo resistente della costruzione, l’affidatario dovrà acquisire, se non disponibili da rilievi precedenti, i dati di conoscenza relativi alla geometria delle fondazioni ed alla relativa quota

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d’imposta e, inoltre, i dati geometrici di tutte le strutture in elevazione, inclusi i solai e i carichi permanenti non strutturali agenti sugli stessi. Dovranno, inoltre, essere acquisite le necessarie informazioni rispetto ai criteri di valutazione della vulnerabilità sismica indicati nelle N.T.C. 2018 e s.m.i. In tutti i casi in cui è disponibile la documentazione originaria, l’affidatario dovrà valutare tramite rilievo visivo eventuali difformità rispetto a questa, aggiornando il rilievo geometrico-strutturale, ed eseguire verifiche a campione dei dati geometrici e di carico necessari alla valutazione di vulnerabilità. Nel caso degli edifici in muratura è necessario acquisire anche informazioni che consentano di individuare la tipologia muraria, la sua tessitura, le eventuali connessioni trasversali, i dettagli degli ammorsamenti negli incroci tra muri portanti, l’esistenza di architravi efficienti e di elementi atti a eliminare le spinte eventualmente presenti o di catene volte a stabilizzare le facciate. Inoltre, devono essere rilevate eventuali nicchie, cavità, e vani preesistenti chiusi in seguito all’edificazione del fabbricato; analogamente dovranno essere rilevate eventuali volte (spessore e forma) ed eventuali connessioni tra muri e impalcati (loro tipologia e loro stato di conservazione). Nel caso siano presenti elementi lignei dovrà essere verificato con opportune indagini il loro stato di conservazione con particolare riferimento alla parti delle travi interne ai muri. Il rilievo deve fornire informazioni sulla natura e l’entità di eventuali danni subiti in precedenza dall’edificio e sulle riparazioni effettuate, su quadri fessurativi rilevanti e su possibili difetti locali dei materiali.Rilevato l’eventuale quadro fessurativo, si dovrà classificare, se del caso, ciascuna fessura secondo la tipologia del meccanismo associato (distacco, rotazione, scorrimento, spostamenti fuori piano, ecc.). La finalità dell’analisi del quadro fessurativo è quella di consentire l’individuazione dell’origine e delle possibili evoluzioni delle problematiche strutturali dell’edificio e di valutare l’opportunità di un monitoraggio di spostamenti e/o fessure. Analogamente agli elementi strutturali dovranno essere individuati anche i dettagli costruttivi relativi agli elementi non strutturali di interesse per una verifica di vulnerabilità sismica, quali ad esempio la tipologia e la geometria delle finestre, dei controsoffitti e loro connessioni ai solai, degli ancoraggi alle strutture di elementi impiantistici. I risultati del rilievo, che dovranno consentire il raggiungimento del Livello di conoscenza LC2, dovranno essere riportati in un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi sia in formato vettoriale (sia in formato .pdf che .dwg) che su supporto cartaceo con opportuna scala di rappresentazione. I suddetti elaborati dovranno comprendere almeno una pianta per ogni livello (scala 1:100/50), i prospetti di tutte le facciate (scala 1:100/50), un numero di sezioni architettoniche longitudinali e trasversali, in numero tale da descrivere esaustivamente il manufatto indagato (scala 1:100/50), le carpenterie di tutti i livelli, le fondazioni; particolari costruttivi rilevanti ai fini del servizio affidato. Gli elaborati grafici dovranno essere accompagnati da una breve relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie del rilievo adoperate e sull’esito dello stesso. Dovrà, altresì essere prodotto il rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente, restituito in un numero adeguato di elaborati (prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate le tipologie di lesioni, ecc…) in scale opportune che restituisca eventuali dissesti rilevati, specificando la tipologia e la localizzazione delle lesioni, associate a problemi statici e non dovute a semplici fenomeni di degrado, questi ultimi da descrivere nella relazione tecnica a corredo della verifica di vulnerabilità sismica. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie.

2.3 Redazione del ‘Piano delle indagini’ Al termine di questa fase l’Affidatario dovrà predisporre il Piano delle indagini (Documento di progetto per l’esecuzione delle indagini e delle prove) con l’indicazione del numero, della tipologia e della localizzazione delle indagini e delle prove in situ e in laboratorio, nonché le modalità di esecuzione e ogni dettaglio utile per la loro corretta effettuazione, comprese le indicazioni circa il ripristino dello stato dei luoghi. Dovranno altresì essere allegati i necessari elaborati tecnici, sia grafici che descrittivi, in formato immediatamente cantierabile per l’esecuzione delle prove. Il suddetto Piano, unitamente agli Elaborati grafici e descrittivi e al Cronoprogramma delle indagini, dovrà essere trasmesso alla S.A. e da questa condiviso e validato e, in ragione del carattere storico artistico dell’edificio oggetto di verifica, essere sottoposto al parere della competente Soprintendenza.I tempi necessari per l’acquisizione del nulla osta da parte della Soprintendenza (trattandosi di bene tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004), decorrenti dalla data di presentazione del Piano delle indagini da parte

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dell’Affidatario fino alla suddetta autorizzazione e comunicazione della Stazione Appaltante allo stesso Affidatario, in relazione all’avvio della campagna diagnostica, non verranno computati ai fini della durata contrattuale nè compensati. Eventuali criticità legate all’esecuzione di prove sull’area di sedime dovranno essere risolte preliminarmente dall’affidatario, il quale si atterrà a quanto eventualmente prescritto dalla competente Soprintendenza senza che ciò possa costituire motivo di doglianza nei confronti della stazione appaltante o di richiesta di incremento del prezzo della prestazione.Rientra tra i compiti dell’affidatario la supervisione e il coordinamento delle indagini diagnostiche ai fini del rispetto del piano.Il livello di conoscenza del manufatto, almeno LC2, la quantità, la tipologia e la localizzazione delle indagini, saranno definite dall’Affidatario, che se ne assume la responsabilità; le indagini dovranno, inoltre, permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla verifica di vulnerabilità sismica ed alle relative verifiche previste dalle norme tecniche. L’affidatario dovrà, pertanto, redigere in tale fase il Piano delle indagini che sarà pertanto indicativamente composto da:

- Relazione generale contenente il numero, la tipologia e le modalità di esecuzione delle indagini e delle prove e quant’altro si ritenga necessario alla migliore definizione dell’attività e comunque al raggiungimento del livello minimo di conoscenza LC2;

- Elaborati grafici con l’individuazione dell’ubicazione delle indagini; - Capitolato tecnico degli interventi di ripristino non solo strutturale ma anche con riferimento alle

finiture; - Misure per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08;

- Cronoprogramma delle indagini.

Si riassumono gli elaborati da consegnare alla fine della Fase II:

- Relazione sull’analisi storico-critica delle strutture esistenti

- Rilievo geometrico-architettonico del manufatto architettonico e rilievo del quadro fessurativo, con allegata documentazione fotografica;

- Piano delle Indagini con allegati.

III. FASE – ESECUZIONE DELLE INDAGINI Alla luce delle attività di conoscenza svolte e sulla base di quanto predisposto nel Piano delle indagini, nonché di quanto autorizzato dalla Stazione Appaltante e dalla competente Soprintendenza, l’Affidatario procederà alla campagna diagnostica prevista, in collaborazione con I dipendenti dell’Amministrazione Comunale incaricati. Il servizio di indagine e prove necessarie per effettuare la valutazione di vulnerabilità strutturale e sismica sarà a carico dell’Affidatario, che provvederà all’ esecuzione di quelle autorizzate. L’effettuazione delle indagini dovrà tenere in considerazione i seguenti aspetti, come sarà riportato nel Piano delle indagini:

- eventuali interventi locali di messa in sicurezza, finalizzati alla libera e sicura fruizione dei luoghi da parte di tecnici e maestranze impiegate per le analisi (puntellamenti / piani di lavoro ecc.);

- l’assistenza alle prove in sito per lavorazioni finalizzate a mettere in vista le strutture da indagare, con il ripristino delle porzioni di edificio e/o struttura investigate (saggi stratigrafici, rimozioni di intonaci per la verifica dell’organizzazione muraria e degli ammorsamenti tra le strutture murarie, ecc.);

- la trasmissione dei risultati delle indagini e delle relative prove di laboratorio, con certificazioni emesse da laboratori accreditati in conformità della vigente normative.

L’eventuale assistenza archeologica, qualora sulla base delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza dovesse rendersi necessaria, sarà fornita dalla S.A. A completamento della fase III dovrà essere predisposta una Relazione finale sulle indagini, nella quale

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confluiranno gli output ottenuti da ogni fase della campagna di indagini. Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari sarà descritto l’edificio nel suo complesso sulla base delle informazioni raccolte con particolare riferimento alla rappresentazione della struttura. Per quanto riguarda le fasi relative alle prove non distruttive e distruttive, finalizzate alla caratterizzazione dei materiali, confluiranno nella relazione finale gli output ottenuti da ciascuna prova con la relativa interpretazione. Per ciascuna prova, inoltre, il tecnico (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ciascun tecnico per le prove e gli elaborati di propria competenza) deve descrivere le procedure e i metodi utilizzati per la definizione delle proprietà dei materiali in sito. La relazione in particolare conterrà le seguenti informazioni:

- descrizione delle tipologie delle indagini e delle prove, della modalità di esecuzione e della strumentazione utilizzata in fase esecutiva;

- localizzazione dei punti di indagine realmente effettuati, documentata attraverso opportuni elaborati grafici e fotografici;

- documentazione delle indagini che hanno riguardato la ricerca di informazioni sul sistema di fondazione e relativa descrizione;

- documentazione sull’esecuzione delle prove distruttive e non distruttive, comprensive dei certificati relativi alle prove di laboratorio;

- documentazione sulla caratterizzazione delle murature, con espressione di un giudizio sulla qualità della malta, sullo spessore dei giunti di malta, sul grado di connessione tra i paramenti murari, sulla presenza di listature, sulla consistenza del nucleo interno ai paramenti, ecc.;

- documentazione sull’esecuzione delle indagini strumentali sui terreni, per la caratterizzazione geotecnica dei terreni fondali compresi gli esiti delle prove di laboratorio;

- valutazione critica delle risultanze delle indagini eseguite.

Si riassumono le Relazioni da consegnare alla fine della Fase III: - Relazione finale sulle indagini, riepilogativa delle indagini eseguite e dei risultati ottenuti; - Relazione geologica, redatta ai sensi del § 6.2.1 delle NTC 2018, che include il modello geologico del terreno e la caratterizzazione sismica, finalizzata all’attribuzione della categoria sismica di suolo; - Relazione geotecnica, redatta ai sensi del § 6.2.2 delle NTC 2018.

IV. FASE - ANALISI E VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICATutti i risultati conseguiti, riassunti nelle Relazioni geologica, geotecnica e finale di cui alla fase precedente, ed analizzati, porteranno il tecnico ad esprimere la valutazione di vulnerabilità statica e sismica dell’edificio, con I metodi di analisi di cui alle NTC18 e alla Circolare esplicativa.Nello specifico questa IV fase sarà contraddistinta dalle seguenti attività:

- Modellazione strutturale e valutazione del modello strutturale;- Valutazione della idoneità statica;- Verifiche di vulnerabilità.

4.1 Modellazione strutturale e valutazione del modello strutturaleSulla base del livello di conoscenza raggiunto nella fase conoscitiva, si procederà, in questa quarta fase, alla costruzione di un modello numerico della struttura che rappresenti il più fedelmente possibile le distribuzioni di massa e rigidezza effettiva e che permetta la valutazione e la quantificazione del comportamento statico e sismico della struttura, affiancata dallo studio di meccanismi locali di collasso in relazione a specifiche condizioni di vulnerabilità considerando, altresì, l’interazione con gli elementi non strutturali. Si procederà pertanto ad eseguire quanto di seguito riportato:

- modellazione strutturale con definizione dei dati di base, dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilità statica e sismica dell’edificio analizzato nonché definizione dei metodi di analisi adottati previsti dalla normativa vigente;

- valutazione del modello strutturale (intesa ai sensi del capitolo 10 delle N.T.C. 2018 come “giudizio motivato di accettabilità dei risultati”);

- valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle N.T.C. 2018;

- per le costruzioni in muratura si dovrà procedere all’individuazione, analisi e valutazione dei

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meccanismi locali di collasso. Sulla base dei risultati delle prove condotte l’affidatario dovrà esprimersi anche in merito all’idoneità statica delle strutture dell’edificio, segnalando eventuali criticità e, laddove ritenuto necessario, interventi urgenti alla struttura.In particolare per tale aspetto sarà necessario produrre una Relazione d’idoneità statica. I risultati delle elaborazioni dovranno essere sottoposti a controlli che ne comprovano l’attendibilità; sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si dovrà valutare la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quando dedotto come “giudizio motivato di accettabilità dei risultati” a cura dell’Affidatario, dovrà essere asserito che l’elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

4.2 Verifiche di vulnerabilità La valutazione di vulnerabilità deve consentire la stima degli indici di rischio intesi come rapporti tra l’azione sismica che provoca il superamento di un assegnato “Stato Limite” e l’azione sismica di progetto relativa al sito di costruzione (eventualmente modificata da un’analisi di risposta sismica locale) per ciascun elemento strutturale e per ogni possibile modalità di crisi (ad esempio flessione, pressoflessione, taglio, instabilità). In relazione dovranno chiaramente essere indicati gli indici di rischio minimi tra tutti quelli valutati per gli “Stati Limite” considerati per ciascun elemento strutturale. Gli elementi costruttivi senza funzione strutturale il cui danneggiamento può provocare danni a persone, devono essere verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per l’azione sismica corrispondente a ciascuno degli “Stati Limite” considerati. Pertanto anche gli indici di rischio relativi agli elementi non strutturali devono essere inclusi nella relazione. Nel caso degli edifici in muratura la valutazione della vulnerabilità sismica deve sempre tener conto dell’esistenza di possibili meccanismi locali. In molti casi, infatti, l’analisi globale del fabbricato può perdere di significato per la mancanza di collegamenti di piano (catene, cordoli, impalcati opportunamente connessi alle murature verticali). In questi casi è necessario valutare la vulnerabilità sismica anche con riferimento a tutti i meccanismi potenzialmente attivabili nella costruzione tenendo conto degli effetti spingenti di archi, volte e coperture e della presenza di impalcati non connessi alle murature perimetrali. In definitiva nel caso degli edifici in muratura o di edifici misti con struttura in muratura cui si affidano le azioni orizzontali, la relazione con i risultati delle verifiche di vulnerabilità dovrà contenere gli indici di rischio riferiti a tutti i possibili meccanismi locali di collasso e alle verifiche allo stato limite ultimo delle fasce di piano (se considerate nella modellazione) e dei maschi murari per sollecitazioni nel piano, e fuori dal piano.La verifica di vulnerabilità, condotta sia in termini globali che locali ed in relazione alla specifica tipologia costruttiva e strutturale rilevata, si articolerà nei seguenti passaggi specifici:

- verifiche di vulnerabilità degli elementi strutturali e non strutturali; - determinazione degli indicatori di rischio (IR) in riferimento alla tipologia strutturale dell’immobile ed

in conformità ai criteri riportati nella vigente normativa; - valutazione critica dell’indice di rischio determinato per le varie tipologie strutturali; - valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi sulla base delle risultanze

della fase conoscitiva e sulle analisi strutturali svolte, relazionate ai fenomeni di danno ed alle carenze strutturali rilevate, alla vulnerabilità statica e sismica analiticamente determinata.

In tale fase l’affidatario dovrà relazionare sia in merito alla modellazione strutturale effettuata sia in merito alle verifiche di vulnerabilità condotte, illustrando i meccanismi globali e locali conseguenti alle modellazioni strutturali effettuate. In sede di verifica di vulnerabilità sismica condotta sugli elementi non strutturali, l’affidatario dovrà fornirne gli elaborati grafici con l’individuazione degli elementi analizzati e dei collegamenti, degli elementi verificati, con le strutture dell’edificio.

4.3 Predisposizione delle schede di sintesi di livello 1, 2 Al termine della fase di verifica l’affidatario dovrà predisporre “la schede di sintesi della verifica sismica di livello 1 e 2” sulla base del modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, secondo quanto indicato nell’OPCM n. 3274/2003 art. 2, commi 3 e 4 e della

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circolare DPC/SISM n. 31471 del 21/04/2010 e ss.mm.ii.In sintesi i documenti che dovranno essere redatti e trasmessi alla Stazione Appaltante nel corso della Fase IV di modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità sismica del fabbricato in oggetto sono:

- Relazione sull’idoneità statica dell’edificio; - Relazione sulle verifiche di vulnerabilità sismica, con attribuzione degli Indicatori di Rischio globali e

per i vari meccanismi locali di collasso;- Scheda di sintesi della verifica sismica dell’opera.

V. FASE – CONCLUSIVA E INVIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALIIn quest’ultima fase l’affidatario dovrà indicare, per l’edificio oggetto del presente appalto e sulla base delle analisi condotte nella fase precedente e delle criticità strutturali rilevate se:

- lo stesso presenta livelli di sicurezza tali da non necessitare di interventi di miglioramento; - sia necessario aumentare la sicurezza strutturale dell’edificio.

Nel primo caso l’Affidatario dovrà riportare le risultanze della verifica in una breve Relazione finale. Nel secondo caso lo stesso dovrà indicare gli eventuali interventi di consolidamento necessari per la mitigazione delle vulnerabilità riscontrate (interventi di miglioramento, riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti) necessari per il raggiungimento di un rapporto tra accelerazione al suolo sopportabile dall’edificio (SLV) e quella sopportabile da un edificio nuovo di pari caratteristiche > a 0,6.Le ipotesi di intervento strutturale dovranno essere argomentate dall’affidatario in un’apposita Relazione di Progetto di fattibilità tecnica economica, corredata da elaborati grafici, da una stima preliminare dei costi degli interventi proposti e dalla tempistica realizzativa. Nella relazione andranno motivate le scelte tecniche d’intervento a garanzia di un rapporto ottimale costi/benefici e costi/miglioramento dell’indice di sicurezza/rischio degli interventi ipotizzati, nonché indicata la Classe di Rischio allo stato di fatto e quella attribuibile a seguito degli interventi ipotizzati. Per i beni di interesse culturale ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” gli interventi dovranno tener conto delle esigenze della tutela e pertanto assicurare prioritariamente la conservazione dei contesti monumentali.

Elenco degli elaborati richiesti:

FASE I: ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA CAMPAGNA D’INDAGINI E PROVE

- Relazione programmatica e sommario della ricerca documentale svolta

II. FASE – ATTIVITA’ CONOSCITIVA E PREDISPOSIZIONE DEL ‘PIANO DELLE INDAGINI’- Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti- Rilievo geometrico-strutturale- ‘Piano elle Indagini’

III. FASE – ESECUZIONE DELLE INDAGINI - Relazione finale sulle indagini;- Relazione geologica;- Relazione geotecnica;

IV. FASE - ANALISI E VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA- Relazione sull’idoneità statica delle strutture;- Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica e individuazione delle carenze strutturali;- Scheda di sintesi della verifica sismica ai sensi dell’OPCM 3274/2003;

V. FASE – CONCLUSIVA E INVIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI- Relazione finale

o

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- Relazione tecnica illustrativa delle ipotesi di miglioramento sismico e relativi elaborati progettuali (planimetrie, calcolo sommario della spesa, capitolato descrittivo prestazionale, schema di contratto, ecc.) redatti a livello di fattibilità tecnica ed economica.

Tutte le Relazioni dovranno essere corredate di elaborati grafici esplicativi.Tutti gli elaborati di cui alla fasi precedentemente descritte dovranno essere prodotti in 3 copie cartacee e 3 in formato editabile Word, Excel, AutoCad (.dwg) su supporto informatico. Tutti gli elaborati descrittivi dovranno essere rilegati nel formato UNI A4 o A3 e, analogamente, tutti gli elaborati grafici dovranno essere piegati nel formato UNI più adatto. Su tutti gli elaborati dovrà essere indicato il nominativo del tecnico incaricato, che li sottoscriverà per l’assunzione della piena ed incondizionata responsabilità. Tutti gli elaborati, come impaginati nella versione finale, dovranno essere anche riprodotti su file formato PDF.

Articolo 5(Struttura operativa)

L’unità minima stimata per lo svolgimento del Servizio, dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali: - n. 1 Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale, in qualità di strutturista oltreché responsabile del coordinamento delle attività e della redazione della documentazione necessaria all’espletamento del servizio, di comprovata esperienza nel settore oggetto dell’incarico e con curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali; - n. 1 Architetto iscritto all’Ordine professionale, di comprovata esperienza nel settore oggetto dell’incarico e con curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali; - n. 1 Geologo iscritto all’Ordine professionale, in qualità di Coordinatore delle attività di rilievo ed analisi del suolo, tenendo conto di quanto disposto nelle Linee Guida n.1 dell’ANAC nel capo II, punto 3.1.lett. b). In aggiunta alle competenze minime inderogabili di cui sopra è ammessa la partecipazione di altre professionalità tecniche. Eventuali dipendenti o collaboratori dovranno risultare graditi alla Stazione Appaltante, che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più;- n.1 un professionista abilitato al coordinamento della sicurezza ex D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. In aggiunta alle competenze minime inderogabili di cui sopra è ammessa la partecipazione di altre professionalità tecniche. Eventuali dipendenti o collaboratori dovranno risultare graditi alla Stazione Appaltante, che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più. Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell’Affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della Stazione Appaltante; la stessa rimane esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell’Affidatario, essendo responsabile nei loro confronti solamente l’Affidatario stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 6(Oneri a carico dell’affidatario)

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese necessarie al completo espletamento del servizio quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- spese per la riproduzione degli elaborati, diritti di segreteria per accesso ad eventuale documentazione conservata presso Enti diversi dal Comune;

- spese di trasferta; - spese per l’esecuzione delle indagini strutturali, comprensive delle spese occorrenti per le opere di

ripristino strutturale ed edile degli elementi e delle zone indagate compresa l’assistenza edile necessaria nelle varie fasi di espletamento delle prove e del conseguente ripristino;

- spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori; - spese per eventuali opere provvisionali, noli a caldo/freddo di piattaforme elevatrici, spese per

carico/scarico movimentazione e trasporto di eventuali materiali di risulta prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica;

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- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante; - idonea dotazione di attrezzature, mezzi d’opera e personale esperto necessari per l’espletamento

del servizio; - spese relative all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i

i rischi specifici connessi alle attività svolte. L’operatore economico dovrà tenere conto, in sede di formulazione dell’offerta economica, gli oneri sopra elencati e di eventuali altri oneri non indicati ma necessari per l’esecuzione del servizio da intendersi quale parte integrante dell’offerta stessa e non come corrispettivo aggiunto.

Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso. Il Professionista è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il quotidiano uso dello spazio pubblico.

Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al R.U.P. per l’ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, il Committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Articolo 7(Oneri a carico del Committente)

La S.A. si impegna a garantire all’affidatario il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalle indagini, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. Si impegna altresì a fornire l’assistenza archeologica qualora, sulla base delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza, la suddetta prestazione di servizio dovesse rendersi necessaria.

Articolo 8(Tempi di esecuzione del servizio)

Il tempo massimo di esecuzione della prestazione dei servizi di cui trattasi è previsto in riferimento alle attività indicate nel presente disciplinare pari a 150 (centocinquanta) giorni dalla sottoscrizione dello stesso ed articolato secondo il seguente cronoprogramma:I FASE 30 giorniII FASE 30 giorniIII FASE 30 giorniI V FASE 30 giorniV FASE 30 giorni

Il cronoprogramma delle diverse fasi potrà essere modificato con proposta da presentare al Direttore dell’esecuzione del contratto/ RUP, nel rispetto della prevista durata massima.Questa Amministrazione si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l’Affidatario del Servizio abbia nulla a pretendere al riguardo. Nella durata delle attività non vengono computati i giorni intercorrenti fra la consegna del Piano delle Indagini e la ripresa del Servizio, dopo l’acquisizione del N.O. della Soprintendenza Statale, per i quali nulla è dovuto all’Affidatario.

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Articolo 9(Obblighi e responsabilità dell’affidatario)

L’Affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui ai DD. Lgs. 50/2016 e 81/2008 e ss. mm. e ii. ed alle altre disposizioni vigenti in materia; l’Affidatario dovrà rispettare, inoltre, le istruzioni e prescrizioni dell’Amministrazione, con impegno ad eseguire le modifiche eventualmente richieste, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere ed entità che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico, compreso il danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, connesse all’esecuzione di saggi, indagini e ripristini, che l’Affidatario avrà l’onere di condurre all’interno dell’edificio e nell’area di sedime. All’atto della stipulazione del contratto Il Professionista, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, trasmette alla Stazione Appaltante apposita e adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale, come previsto dall’art. 24, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza; tale polizza avrà efficacia per tutta la durata del Servizio, sino alla data di emissione del Certificato finale di verifica di conformità del Servizio prestato/regolare esecuzione. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. L’affidatario terrà comunque indenne il Comune e si assumerà ogni responsabilità per danni a terzi, a cose e a persone derivanti dallo svolgimento delle attività dedotte in contratto, escludendo sin da ora ogni diritto di rivalsa e/o franchigia nei confronti del Comune stesso. Qualora l'Amministrazione dovesse, quindi, subire dei danni, per cause imputabili a negligenze, errori professionali od omissioni derivanti dall'attività dell'Affidatario, avrà diritto al risarcimento del danno subito. L'affidatario risponde dei danni causati nell'espletamento del Servizio di cui al presente contratto, anche se rilevati dopo la scadenza dello stesso. La copertura delle garanzie assicurative possedute dall’Affidatario decorre dalla data di consegna del Servizio e cessa nel giorno di emissione del Certificato finale di verifica di conformità del Servizio prestato e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dello stesso. L’Affidatario allega al presente Disciplinare la polizza sopra descritta e, ai sensi dell’art. 80 del Codice, la documentazione idonea a dimostrare la regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza. L’Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente Disciplinare, anche a: - effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi, secondo quanto precisato nel presente Disciplinare; - verificare i rischi e le interferenze presenti nei siti di prova e considerando anche il numero dei soggetti che intervengono nelle fasi di rilievo e di indagine ad approntare i documenti per la sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi compreso, ove dovesse risultare necessario il PSC di cui al D. Lgs. 81/2008;- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza, manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia; - osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione, attraverso il RUP, il Direttore dell’Esecuzione ed il Referente storico-architettonico; - comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; - mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefono, e-mail e pec utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento del presente Servizio.

Articolo 10(Garanzie e coperture assicurative)

L’Affidatario deve produrre, a pena di decadenza dall’incarico, copia della polizza di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a euro 500.000,00.

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All’atto della stipulazione del contratto, l’Affidatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. lgs. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Articolo 11(Penali)

L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e dall’esecuzione delle attività appaltate.Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito è fissata una penale pari all’1 per mille del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’Affidatario da parte dell’Ente; l’Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate dall’Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’Affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione del servizio.L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’Affidatario del Servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.L’Affidatario del servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 12(Liquidazione)

Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi onere, esso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. I pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte del Direttore per l’esecuzione dell’avvenuto completamento di tutte le attività. Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto, comprese le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dietro presentazione di regolare fattura. Ai sensi del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013 e dell’art. 1, commi da 209 a 213 della L. 224/2007 – “Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni”, l’Appaltatore ha l’obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI). L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione della relativa parcella, con la seguente articolazione: 1. entro 15 gg. dall’effettivo inizio dell’espletamento del Servizio ai sensi dell’art. 35, c. 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.,viene erogata l’anticipazione pari al 30% dell’importo offerto; 2. a far data dall’Approvazione del Piano delle Indagini e allegati, da parte della competente Soprintendenza (Fasi I, II, III), previa verifica di conformità e proposta di liquidazione da parte del Direttore dell’esecuzione,

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viene erogato un importo pari al 30% dell’importo offerto; 3. a far data dall’Approvazione degli elaborati previsti a corredo della Relazione finale (Fasi IV e V), previa verifica di conformità finale e proposta di liquidazione da parte del Direttore dell’esecuzione, viene erogato il restante importo pari al 40% dell’importo offerto. 4. A far data dall’emissione del Certificato finale di verifica di conformità del Servizio prestato/Regolare esecuzione del Servizio, verrà svincolata la rata a saldo, trattenuta in ogni certificato di pagamento, ai sensi di legge. Nulla sarà dovuto all’Affidatario per il prolungamento dei tempi relativo alle fasi di acquisizione del nulla osta della competente Soprintendenza e di effettuazione delle necessarie indagini. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione dell’acconto e/o del saldo sino all’approvazione delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione, attraverso la Verifica di conformità e la proposta di liquidazione. Nel caso di impiego di collaboratori non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo l’Affidatario unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di far eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno dell’Affidatario ai sensi del successivo art. 16, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 13(Corrispettivo – Cessione del credito – Procura all’incasso)

Il corrispettivo, dovuto da Roma Capitale all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è fissato in euro … . L’ affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e, pertanto, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari e/o postali dedicati alle commesse pubbliche.Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 7 - comma 1 del D.L. n. 187/2010, convertito in Legge n. 217/2010.La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi di tracciabilità.In particolare l'appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone, contestualmente, Roma Capitale e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente. L’affidatario ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Eventuali atti di cessione di credito e procure all'incasso saranno regolati ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/1/1996.L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che il conto corrente dedicato ai rapporti finanziari inerenti il contratto di appalto in parola è il seguente: …Le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono le seguenti: …

Articolo 14(Clausola di riservatezza)

L’Affidatario sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE n.679 del 2016 e dal D. Lgs. n. 101 del 2018, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. Tutti i professionisti che collaboreranno per l'esecuzione degli incarichi oggetto del presente

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Disciplinare dovranno impegnarsi a non utilizzare ed a non divulgare a terzi fatti documenti, informazioni, conoscenze o altro di cui venga a conoscenza, o che gli venga rivelato intenzionalmente prima, durante e dopo l'esecuzione dell'incarico. Il vincolo d’impegno per tutta la durata del contratto perdura anche in seguito alla scadenza del medesimo.

Articolo 15(Proprietà dei documenti presentati)

Tutta la documentazione grafica e descrittiva predisposta per l’incarico, anche in caso di revoca o di esecuzione parziale dell’incarico, resterà di proprietà esclusiva dell’Ente Committente in tutti i suoi originali, il quale potrà apportare tutte le modifiche che riterrà opportune e necessarie, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio.

Articolo 16(Registrazione)

Il presente Disciplinare verrà registrato soltanto in caso di uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le spese di contratto sono a carico del progettista.

Articolo 17(Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia)

E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere a modifiche del contratto, ove si verificasse una delle ipotesi previste all’articolo 106 del Codice e alle condizioni ivi prescritte.

Articolo 18(Tutela delle persone – Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003, con la sottoscrizione del presente disciplinare entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate. Tali dati personali potranno essere comunicati ad Enti Pubblici e/o Privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto dell'incarico per le medesime finalità. La comunicazione può avvenire solo ai sensi del citato D. lgs.. n. 196/2003. Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal più volte citato D. lgs. n. 196/2003. L’affidatario è responsabile del trattamento dei dati in proprio possesso.

Articolo 19(Risoluzione del contratto)

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il presente contratto, nei seguenti casi: - grave ritardo nell’esecuzione del Servizio, come descritto all’art. 16; - mancato rispetto nei confronti del personale coinvolto nel Servizio, nonché di tutte le norme assicurative, previdenziali e di sicurezza; - sopravvenuta incapacità in capo all’Affidatario di contrattare con la pubblica Amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 14 novembre 1981 n.689. La risoluzione del contratto, determinata dall’occorrenza delle situazioni sopra descritte non comporta alcun indennizzo a favore dell’Affidatario; quest’ultimo è comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni occorsi. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento. La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può

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recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l’affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

Articolo 20(Controversie)

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Roma.Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni di cui al D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 21(Subappalto)

Non è ammesso il ricorso al subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.mm.ii. fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell’esecutore del servizio.

Articolo 22(Spese, imposte e tasse)

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico dell'Affidatario, mentre rimarrà a carico di Roma Capitale l'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dalle norme correnti al momento della prestazione.

Visto, letto e sottoscrittoRoma, lì

PER L’AMMINISTRAZIONE L’AFFIDATARIO Il Direttore ……………….

della Direzione Interventi su edilizia monumentale