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1 Dipartimento del territorio Divisione dell’ambiente Incentivi cantonali nel settore dell’energia solare Francesca Trenkwald – UACER Bellinzona-03 luglio 2014 Dipartimento del territorio Divisione dell’ambiente Scenario per il futuro 2035-2050

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Dipartimento del territorioDivisione dell’ambiente

Incentivi cantonali nel settore dell’energia solareFrancesca Trenkwald – UACERBellinzona-03 luglio 2014

Dipartimento del territorioDivisione dell’ambiente

Scenario per il futuro 2035-2050

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Obiettivi PEC al 2050 per l’energia solare

- Fotovoltaico• 250 MW di potenza installata (nel 2008: 1 MW)• 280 GWh di produzione annua media di

elettricità (nel 2008: 1 GWh)costruire in media 120 impianti all’anno da 50 kW (= ca. 500 m²) per i prossimi 40 anni

- Solare termico• 140 GWh di produzione annua media di

energia termica (nel 2008: 4 GWh)

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Mappatura solare cantonale www.oasi.ti.ch

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Strumenti di applicazione della politica energetica

– Leggi, regolamenti, direttive, linee guida– Incentivi– Tasse– Informazione, sensibilizzazione e formazione

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Incentivi per impianti solari termici

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Il 14 ottobre è entrato in vigore il Decreto esecutivorelativo ad un credito quadro di 30.5 mio per il

periodo 2011-2015

8.5 mio per energie rinnovabili, tra cui il solare termico

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Condizioni per l'ottenimento degli incentivi• Certificazione Solarkeymark

• Superficie tot. min. di collettori: 3m²

• licenza edilizia oppure annuncio al comune

Ammontare degli incentivi• contributo forfetario per tutti gli impianti fino a 10 m²:

fr. 2'500.-

• oltre i 10 m²: da 175 a 300 CHF/m² superficie d’apertura

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www.ti.ch/incentivi

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• Inoltrare la richiesta incentivi (Modulo 6) prima diiniziare i lavori e aspettare la concessione

• L’incarto dev’essere completo di tutti gli allegati richiesti

• Finiti i lavori inoltrare il modulo di richiesta di versamento (Modulo 6D)

Procedura

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Modifica RUEn• Mozione del 6.6.2011 “Promozione sistematica del

solare termico”

• Il Gran Consiglio ha approvato il Rapporto della Commissione speciale energia al M6586 del CdS:

- Obbligo solare termico per stabili con 3+ appartamenti (nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni importanti) per produrre almeno 30% del fabbisogno in acqua calda sanitaria

inserito nella prossima modifica RUEn (1.1.2015): cap. III (“Esigenze accresciute a favore dell’uso di energia rinnovabile”)

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Incentivi per impianti fotovoltaici

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• accettazione popolare del 5.6.2011: controprogetto all’iniziativa popolare "Per un'AET senza carbone!”

• finanzia: - impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili - progetti di ricerca/consulenza nel settore dell’elettricità - attività comunali nell’ambito dell’efficienza energetica

• è garantito dal prelievo di: - 0,6 cts/kWh sulla produzione (quote AET in centrali a carbone)- 0,2 cts/kWh sul consumo a favore delle attività cantonali e di 1 cts/kWh a favore delle attività comunali.

Messaggio 6773 e relativo RapportoFondo energie rinnovabili FER

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www.ti.ch/fer

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Impianti fotovoltaici privati < 10 kW

• RU (rimunerazione unica federale) concessa da Swissgrid: vedi calcolo Appendice 1.8 dell’OEn

+

• CU (contributo unico cantonale) = 1/3 della RUfederale, max. 5’000.-

La promessa di concessione del CU cantonale èsubordinata alla richiesta della RU federale

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Esempio CUImpianto fotovoltaico “integrato” di 5 kW messo in esercizio il 1.4.2014:

• RU federale: contributo di base: 1’800.-

+contributo legato alla potenza: 5kW x 1’050.- (= 5’250.-)

= 7’050.-

• CU cantonale: 1/3 della RU (max. 5’000.-) = 2’350.-

Totale RU + CU = 9’400.-

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Condizioni CU

• Impianti non ancora in fase di realizzazione

• Impianti che saranno allacciati alla rete

• Obbligo dell’autoconsumo

• L’energia elettrica prodotta al netto dell’autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti a prezzo di mercato all’AET

• Impianti che permettono di ottenere la certificazione Minergie-A di un edificio non possono accedere al CU

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Impianti privati da 10 a 50 kW

RIC-TI:

stessi importi della RIC federale (Appendice 1.2 dell’OEn) ma per una durata di 16 anni (e non 20)

Per impianti che beneficiano di altri contributi (per es. impianti tra 10-30 kW con RU federale) l’importo RIC-TI sarà ridotto ad effettiva copertura dei costi d’investimento riconosciuti

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Condizioni RIC-TI

• Richiesta inoltrata prima dei lavori di realizzazione

• Impianti che beneficiano della RIC federale (hanno già ricevuto una decisione di concessione) non possono ottenere la RIC-TI

• Impianti che sono in lista d’attesa della RIC federale (non hanno ancora una decisione) possono rinunciare e scegliere di chiedere la RIC-TI

• La RIC-TI viene riconosciuta unicamente per l’elettricità fisicamente immessa in rete

• L’elettricità immessa in rete e le relative garanzie d’origine sono acquistate dal Cantone che le cede gratuitamente ad AET

• Impianti che permettono di ottenere la certificazione Minergie-A di un edificio non possono accedere alla RIC-TI

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• Impianti, di qualsiasi potenza, di AET da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi :

CU cantonale (= 2/3 della RU max. 250.000.-)+ RIC-TI

• Impianti, di qualsiasi potenza, di enti di diritto pubblico ticinesi o con sede sociale in TI, il cui capitale sociale è detenuto per almeno il 50% da enti di diritto pubblico ticinesi:

RIC-TI

Impianti pubblici

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Procedura

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Gestione FER - impianti fotovoltaici

• Ufficio dell’Energia (del DFE): riceve e gestisce le richieste di incentivo (CU e RIC-TI)

• AET: esegue l’analisi tecnica dei progetti

• CC-FER (Commissione consultiva): emana un preavviso all’autorità decisionale

L’ufficio dell’Energia rilascia la decisione

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Grazie per l’attenzione!

Informazioni:

- Ufficio dell’energia, 091/814 39 88, www.ti.ch/fer (incarti/info gen.)

- Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili, 091/814 29 44, www.ti.ch/incentivi (info gen.)