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Obblighi connessi ai contraA d’appalto o d’opera o di somministrazione:
a) Verifica idoneità professionale b) Cooperazione e coordinamento c) Duvri d) Contra:o d’appalto e cos< della sicurezza e) Tesserino di riconoscimento
L’ART. 26 DEL D. LGS. 81/08
L’ART. 26 DEL D. LGS. 81/08
Committente/datore di lavoro
Contratto di appalto, subappalto
o d’opera
Appaltatore/datore di lavoro/lavoratore
autonomo
ART. 26
D.Lgs 81/2008
L’arPcolo 26 D. Lgs. 81/2008 si applica se:
a) il commi:ente è datore di lavoro b) il commi:ente affida lavori/aAvità a imprese, servizi,
forniture o lavoratori autonomi c) il luogo di lavoro è l’azienda, una unità produAva o
comunque è nell’ambito del ciclo produAvo del commi:ente
CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 26 DEL D. LGS. 81/08
IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI CAMPO DI APPLICAZIONE
Qualunque luogo in cui si effeVuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X
ALLEGATO X § Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristru:urazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanen< o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee ele:riche e le par< stru:urali degli impian< ele:rici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, mariAme, idroele:riche e, solo per la parte che comporta lavori edili i di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
§ Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elemen< prefabbrica< u<lizza< per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
NOTA: ciò che discrimina il Titolo IV dall’art. 26 è il <po di aAvità svolta nell’appalto
PROBLEMA LUOGHI E LAVORAZIONI
Conta:o tra il personale del commi:ente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale e che può comportare rischi; § derivan< da sovrapposizioni di più aAvità svolte da operatori di
appaltatori diversi; § immessi nel luogo di lavoro del commi:ente dalle lavorazioni
dell’appaltatore “esisten< nel luogo di lavoro del commi:ente, ulteriori rispe:o a quelli specifici dell’aAvità propria dell’appaltatore;
§ derivan< da modalità di esecuzione par<colari richieste esplicitamente dal commi:ente (che compor<no pericoli aggiun<vi rispe:o a quelli specifici dell’aAvità appaltata.
COS’E’ UN’INTERFERENZA
Affidamento di lavori a soggeA terzi comporta una serie di conseguenze: A. GesPone della prevenzione (art. 26 D. Lgs. 81/08)
-‐ Scambio di informazioni -‐ Obbligo di cooperazione e coordinamento -‐ Obbligo di verifica dell’idoneità dei soggeA
B. Redazione DUVRI se interferenze C. Indicazione cosP sicurezza D. Responsabilità commiVente / appaltatore per:
AFFIDAMENTO DI LAVORI IN AZIENDA
2. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) Cooperano all’a:uazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro inciden< sull’aAvità lavora<va ogge:o dell’appalto;
b) Coordinano gli interven< di protezione e prevenzione dai rischi cui sono espos< i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovu< alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
ART. 26 -‐ OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE
COMMA 2
a) Cooperare ovvero “contribuire aAvamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione” (Cassazione penale, Sez. IV, 20 se4embre 2002, n. 31459)
b) Coordinare ovvero “collegare razionalmente le varie fasi dell’aAvità in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possano accrescere notevolmente i pericoli per tuA coloro che operano nel medesimo ambiente” (Cassazione penale, Sez. IV, 20 se4embre 2002, n. 31459)
ART. 26 -‐ OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE
COMMA 2 GIURISPRUDENZA
b) Fornisce agli stessi soggeA deVagliate informazioni sui rischi specifici esisten< nell’ambiente in cui sono des<na< ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza ado:ate in relazione alla propria aAvità.
ART. 26 -‐ OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE
COMMA 1b
Il datore di lavoro dell’azienda commi:ente per garan<re l’informazione dei subappaltatori potrebbe: § predisporre l’accoglienza della di:a appaltatrice informando un referente interno e gli addeA all’emergenza;
§ fornire il piano di emergenza aziendale e le istruzioni per l’evacuazione;
§ durante il sopralluogo far visionare le vie di fuga e il luogo sicura in caso di evacuazione
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
E’ buona norma che il datore di lavoro dell’impresa commi:ente me:a a disposizione aree o armadi idonei nel caso in cui l’impresa appaltatrice u<lizzi materiali, sostanze o a:rezzature specifiche, o che, quanto meno, ci sia una ges<one ada:a a prevenire eventuali rischi derivan< da tale presenza presso la propria sede
LUOGHI A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produAva della stessa, nonché nell’ ambito dell’intero ciclo produAvo dell’azienda medesima: § verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’ar<colo
6, comma 8, le:era g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contra:o d’opera o di somministrazione.
ART. 26 -‐ OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE
COMMA 1a
§ acquisizione del cer<ficato di iscrizione alla camera di commercio, industria e ar<gianato;
§ acquisizione dell’autocer<ficazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisi< di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
ART. 26 – VERIFICA IDONEITA’ PROFESSIONALE
3. Il datore di lavoro commi:ente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indiche le misure ado:ate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
[con<nua]
ART. 26 -‐ OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE
COMMA 3a
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica § ai servizi di natura intelleVuale, § alle mere forniture di materiali o a:rezzature § nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore
ai 5 uomini giorno, sempre che essi non compor<no rischi derivan< dalla presenza di agen< cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi par<colari di cui all’allegato XI.
ART. 26 -‐ OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE
COMMA 3bis
3-‐bis.
1. Iden<ficazione dei criteri u<lizza< per valutare i rischi (metodologia);
2. Descrizione dell’azienda commiVente, delle aree di lavoro, delle aAvità svolte presso i repar< interessa< dai lavori in appalto;
3. Descrizione delle aAvità svolte dagli appaltatori; 4. Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di
sicurezza: § Iden<ficazione dei locali a disposizione dell’appaltatore § Servizi igienici § Refe:ori § Viabilità interna
CONTENUTI DEL DUVRI
5. Misure di coordinamento rela<ve all’uso comune di apprestamen<, a:rezzature, infrastru:ure, mezzi e servizi di protezione;
6. Rischi negli ambienP di lavoro (rischio chimico, cancerogeno, biologico, rumore, vibrazioni, incendio, esplosione);
7. Cronoprogramma dei lavori per l’iden<ficazione delle sovrapposizioni temporali (nei singoli luoghi di lavoro
CONTENUTI DEL DUVRI
«Decreto del FARE» (Legge 98/2013) In sos<tuzione del DUVRI nelle aAvità a basso rischio di infortuni e malaAe professionali, è prevista una figura preposta al controllo delle aAvità “interferen<” il “SOGGETTO INCARICATO” che dovrà essere in possesso di formazione e di competenze professionali specifiche per lo svolgimento dell’incarico. A tu:’oggi devono ancora essere individuate quali sono le aAvità a
basso rischio, poi è probabile che in alcuni casi non sarà più necessario redigere il DUVRI.
IL SOGGETTO INCARICATO
……devono essere specificamente indica< a pena di nullità ai sensi dell’ar<colo 1418 del Codice civile i cos? delle misure ado4ate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivan? dalle interferenze delle lavorazioni. I cos? di cui al primo periodo non sono soggeH a ribasso.
ART. 26 – I COSTI DELLA SICUREZZA
COMMA 5
Nell’ambito dello svolgimento di aAvità in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
ART. 26 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO
COMMA 8
§ Informare sempre i lavoratori dell’azienda commi:ente delle aAvità in essere presso la propria sede
§ Segnalare pavimen< bagna< con idonea cartellonis<ca
MISURE DI PREVENZIONE SCIVOLAMENTO
§ Dovrà essere sempre vietato lasciare incustodi< materiali e altre a:rezzature u<lizzate nelle operazioni di pulizia evitando quindi di creare ostacoli lungo i percorsi di passaggio.
§ Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate, lungo i corridoi di esodo o davan< alle uscite di emergenza.
§ Segnalare in maniera idonea le aree in lavorazione o gli ostacoli che possono cos<tuire pericolo.
MISURE DI PREVENZIONE URTI E INCIAMPO
§ Informare sempre i lavoratori dell’azienda delle aAvità in essere presso la propria sede e della presenza di sostanze pericolose.
§ Fare divieto ai propri lavoratori di entrare in conta:o con tali sostanze.
§ Fornire, ove possibile, all’azienda appaltatrice idonee aree o armadi per la conservazione delle sostanze pericolose.
§ Assicurarsi della presenza delle schede di sicurezza a cura dell’impresa appaltatrice
MISURE DI PREVENZIONE: SOSTANZE PERICOLOSE
Deve essere, inoltre, evitato l’u<lizzo di sostanze o materiali classifica< come pericolosi per la salute, la
sicurezza o l’ambiente. Qualora non fosse possibile evitarlo, l’u<lizzo di tali sostanze o materiali deve essere rido:o al minimo
tecnicamente possibile
MISURE DI PREVENZIONE: SOSTANZE PERICOLOSE
§ Privilegiare i processi lavora<vi e le a:rezzature meno rumorosi.
§ Le sorgen< rumorose devono essere tenute il più possibile separate e distan< dagli altri lavoratori.
§ Le zone cara:erizzate da eleva< livelli di rumorosità devono essere segnalate.
§ Se necessario, dovranno essere forni< idonei disposi<vi di protezione individuale (tappi)
MISURE DI PREVENZIONE: RUMORE