fasi delle spese art. 182 tuel impegno: a seguito di unobbligazione determinata vengono individuati...
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Fasi delle spese art. 182 tuel
• Impegno: a seguito di un’obbligazione determinata vengono individuati il soggetto creditore, la somma da pagare e la causale del pagamento
• È vietata la possibilità da parte dell’ente di impegnare somme che non costituiscono debiti effettivi nei confronti di terzi
L’impegno deve avere copertura finanziaria
• È il responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
• Per gli impegni relative a spese di natura pluriennale (frazionate in più esercizi) l’obbligo della copertura finanziaria deve essere previsto anche per gli esercizi futuri
Gli impegni di spesa possono essere automatici oppure
derivanti da determinazioni
• Gli impegni automatici sono assunti dal responsabile del servizio finanziario
• Riguardano le spese per il personale, i rimborsi di rate di mutui e le spese derivanti da contratti o disposizioni di legge
Gli impegni derivanti da determinazioni
• Derivano dall’attività negoziale dell’ente
• Vengono assunti con un atto di determinazione
• Riguardano i contratti ad evidenza pubblica, ossia i contratti stipulati dalla PA retti da norme di diritto privato
L’evidenza pubblica comporta che alcune fasi contrattuali siano disciplinate da norme del diritto
pubblico• La determinazione a contrattare è un atto
interno all’amministrazione disciplinato da norme del diritto pubblico
• L’atto deve indicare il fine, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente
Nei contratti ad evidenza pubblica il soggetto creditore e la somma da pagare sono noti solo
al termine della procedura• In questi casi affinchè il responsabile del
servizio possa comunque attuare i programmi di spesa si ricorre alla prenotazione d’impegno
• La prenotazione permette di prenotare la spesa sin dal momento in cui si dà avvio alla procedura di scelta del contraente
La liquidazione consente di determinare la somma certa da pagare nei limiti dell’impegno
• È comprovata da documenti aventi rilevanza giuridica e fiscale (per esempio la fattura)
• Il responsabile del servizio dopo aver verificato la regolarità della prestazione della fornitura sottoscrive l’atto di liquidazione
L’atto di liquidazione è inviato al responsabile del servizio
finanziario
• Il responsabile del servizio finanziario con un atto scritto (mandato) prescrive al tesoriere di pagare la somma
• Con il mandato di pagamento si realizza la fase dell’ordinazione e, successivamente, quella del pagamento
Risultati di gestione
• Residui attivi = accertamenti – riscossioni
• Residui passivi = impegni – pagamenti
• Risultato di amministrazione: fondo cassa + residui attivi – residui passivi
Art. 151 comma 4 tuel
I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’approvazione del visto attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile
Visto di copertura finanziaria
• È obbligatorio solo sulle determinazioni che comportano impegni di spesa
• Rende efficace l’atto di impegno emesso dal responsabile del servizio competente
• Mira al controllo delle autorizzazioni e a garantire gli equilibri di bilancio durante la gestione
• Si effettua mediante verifica della capienza dell’impegno rispetto alla somma stanziata nel relativo intervento e mediante controllo degli equilibri di bilancio alla data di sottoscrizione del visto
Parere di regolarità contabile
• È richiesto, in forma scritta, sulle deliberazioni della giunta e del consiglio; è obbligatorio ma non vincolante
• Con esso il responsabile del servizio finanziario verifica:
- il rispetto dei principi contabili e di quanto previsto dall’ordinamento dell’ente, nonchè dalle nome fiscali;
- La regolarità della documentazione e la corretta imputazione al bilancio della spesa
Controllo finanziario della gestione
• È un controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147 comma 1 tuel)
• È inteso come l’insieme degli atti e delle verifiche effettuati durante e dopo la gestione tendenti a mantenere gli equilibri di bilancio
• Compete al responsabile del servizio finanziario e all’organo di revisione
Il controllo finanziario si svolge sia in fase preventiva che
consuntiva
• Fase preventiva verifica della veridicità delle previsioni e della compatibilità delle previsioni di spesa relative ai vari servizi con gli obiettivi programmati (coerenza delle previsioni)
• Fase consuntiva- monitoraggio degli equilibri di bilancio
Una tecnica per rendere operativo il controllo finanziario consiste
nella costruzione di specifici indicatori
• Tasso di variazione delle previsioniPrevisioni finali – previsioni iniziali--------------------------------------------- x 100 Previsioni inizialiIndica gli scostamenti percentuali tra stanziamenti iniziali e
finali. La situazione ottimale si verifica se l’indice tende a zero. Deve essere costruito sia per le entrate che per le spese
Grado di realizzazione delle entrate /spese
Accertamenti /impegni
-------------------------------------------- %
Previsioni finali di entrata/ spesa
È un indice di efficienza gestionale. In situazioni ottimali l’indice tende al 100%.
Bisogna considerare e valutare con attenzione il titolo II dell’entrata (trasferimenti dallo stato) in quanto
l’eventuale situazione di inefficienza è indipendente dalla struttura organizzativa dell’ente
Velocità di riscossione o di pagamento
Riscossioni (titoli I + III) / pagamenti----------------------------------------------- %Accertamenti (titoli I + III) / impegni
Misura la velocità di riscossione delle entrate proprie o di pagamento delle spese . E’ espressivo del grado di “burocratizzazione” della struttura organizzativa dell’ente. La spesa dovrebbe essere calcolata con due sub indicatori: uno relativo alla parte corrente e l’altro relativo alla parte in c/capitale
Tasso di smaltimento dei residui
Riscossioni / pagamenti in c/residui
-------------------------------------------- %
Massa residui attivi / passivi
È speculare alla velocità di riscossione. Indica il grado di monetizzazione dei crediti e dei debiti ma allo stesso tempo evidenzia indirettamente il grado di accumulazione dei residui nel tempo
Composizione strutturale delle entrate
• Indice di autonomia finanziaria
Entrate tributarie + extratributarie
----------------------------------------- %
Entrate correnti• Indice di dipendenza finanziaria
Trasferimenti correnti
--------------------------- %
Entrate correnti
Analisi della spesa
• Analisi funzionale : rapporto tra singole funzioni e totale della spesa corrente
Esempio:
Istruzioni pubblica
------------------------%
Spesa corrente
Analisi strutturale della spesa
• Spesa corrente
------------------------------------- %
Totale spese (titoli I + II + III)
• Spesa in c/capitale
--------------------------------------- %
Totale spese (titoli I + II + III)
Indicatori di rigidità della spesa
Spesa per il personale + rate di mutui
---------------------------------------------- %
Entrate correnti
Indica la parte di entrate correnti che è assorbita dalla copertura di spese “rigide”, ossia predeterminate e ineliminabili nel breve periodo
Integrazione degli indici con dati extrabilancio
• Entrate tributarie ------------------------: pressione tributaria pro capiteAbitanti • Spesa corrente / spesa in c/capitale---------------------------------------------Abitanti Indica gli interventi di spesa corrente o per
investimenti in rapporto ai residenti
Fattori di squilibrio finanziario
• Disavanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio passato
• Mancata realizzazione di entrate correnti o inesigibilità di residui attivi
• Pagamenti di somme non previste in bilancio, stanziamenti insufficienti al fondo di riserva
• Perdite si spa controllate dall’ente o disavanzi di aziende speciali o di consorzi
Art. 191- comma 5 tuel
• Nel caso di disavanzo finanziario risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, è fatto divieto di assumere nuovi impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge.
Questa norma si applica a prescindere dall’importo del disavanzo. Rafforza il visto di copertura finanziaria
La verifica degli equilibri di bilancio è obbligatoria almeno una volta l’anno entro il 30/09
L’organo consiliare con apposita deliberazione deve:
- constatare il permanere degli equilibri di bilancio- effettuare la ricognizione dello stato di attuazione
dei programmi- Adottare i provvedimenti per la copertura
dell’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall’esercizio precedente
Art. 193 comma 4 tuel
• La mancata adozione da parte del consiglio di provvedimenti di riequilibrio del bilancio comporta lo scioglimento del consiglio stesso da parte del Presidente della repubblica su proposta del ministro dell’economia e delle finanze
• Per il ripianamento del bilancio l’ente deve utilizzare tutte le entrate correnti.