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FAQ Antiriciclaggio
al 12-03-2019
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INDICE 1 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA .................................................................................... 1
1.1 FONDO DI GARANZIA ......................................................................................................... 1 1.1.1 Quali sono gli adempimenti operativi relativi ai Fondi di Garanzia? ................... 1
1.2 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ............................................................................................ 2 1.2.1 Come si gestiscono le registrazioni in A.U.I. di P.A. passate da regime di Adeguata Verifica semplificata ad Adeguata Verifica ordinaria ed ora nuovamente in Adeguata Verifica semplificata? ........................................................................................ 2 1.2.2 In corso d'anno è stato variato il regime di adeguata verifica dell'anagrafica da semplificata a ordinaria, essendo il Tribunale rientrante nella categoria delle Pubbliche amministrazioni dovrei riportare il regime in adeguata verifica semplificata?
........................................................................................................................................ 2 1.2.3 Si chiede se la mancata somministrazione dell’adeguata verifica possa riferirsi anche a comuni in dissesto finanziario ................................................................................... 2
1.3 QUOTATE .............................................................................................................................. 2 1.3.1 Come devono essere valorizzate le società in anagrafica? ................................ 2 1.3.2 Come posso effettuare il KYC per le società quotate in regime di Adeguata Verifica semplificata? Devo modificare il flag anagrafico a “N”? ..................................... 3
1.4 AZIENDA SPECIALE .............................................................................................................. 3 1.4.1 Quando si definisce un Ente come “Azienda speciale” di cui al D. Lgs. n. 267/2000 devo applicare il regime di Adeguata Verifica ordinaria o semplificata? ...... 3
1.5 ADEGUATA VERIFICA INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI ......................................... 3 1.5.1 Si chiede se si debba far sottoscrivere il questionario prodotto dalla procedura dal delegato firmatario del contratto e raccogliere i dati del titolare effettivo in presenza del cliente o tramite procedure alternative, ad es. posta elettronica? ................................................................................................................................. 3 1.5.2 Si chiede se è necessario far sottoscrivere il questionario anche verso controparti che intrattengono esclusivamente rapporti di garanzia per conto della nostra clientela (es. confidi) ancorché classificata dalla nostra banca a sofferenza? .. 3 1.5.3 Nei casi di esecuzione immobiliare e amministrazione giudiziaria è applicabile l’esimente indicata in assenza del titolare effettivo? ........................................................... 4
2 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA ...................................................................................... 4 2.1 PEP ......................................................................................................................................... 4
2.1.1 Sono da riprendere nella definizione di PEP i soggetti che rivestono la carica di componente della Giunta delle Camere di Commercio? ............................................. 4 2.1.2 I genitori del coniuge di una PEP diretta, assumono la qualifica di PEP indiretta? ..................................................................................................................................... 5
2.2 FIDUCIARIE, TRUST E SOCIETA’ ANONIME ......................................................................... 5 2.2.1 Quali comportamenti sono da tenere con fiduciarie, trust, società anonime aventi sede in Paesi ad alto rischio e non? Nei confronti di tali clienti l'applicazione degli obblighi di Adeguata Verifica rafforzata ed il monitoraggio costante è sufficiente al mantenimento in essere di tali rapporti? ......................................................... 5
3 ADEGUATA VERIFICA PER CONTO TERZI ............................................................................... 6 3.1.1 Abbiamo posizioni di finanziamento a clienti in cui partecipiamo attraverso un POOL, per alcune posizioni siamo sprovvisti di Adeguata Verifica del cliente. Essendo tutte pratiche in cui risulta CCB S.p.A. la Capofila, sarà CCB S.p.A. che ci invierà l’idonea attestazione? .............................................................................................................. 6
4 ADEGUATA VERIFICA ............................................................................................................. 7 4.1 CENSIMENTO SOGGETTO RIFUGIATO ............................................................................... 7
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4.1.1 Il soggetto rifugiato politico può essere censito unicamente con il permesso di soggiorno o ci si deve astenere dal censirlo, anche se risulta dipendente di un cliente della banca ed il nominativo non risulta presente nelle liste? ............................................ 7
4.2 CONTI OMNIBUS .................................................................................................................. 8 4.2.1 È consentita l’apertura di un c/c OMNIBUS a fiduciaria? ..................................... 8
5 TITOLARE EFFETTIVO ................................................................................................................ 8 5.1 TITOLARE EFFETTIVO DI EREDITA’ GIACENTE ..................................................................... 8
5.1.1 Nel caso di eredità giacente con codice fiscale numerico di cliente persona non fisica qualora sia aperto un rapporto continuativo intestato a detta eredità giacente-cliente il curatore dell’eredità giacente ne sarà l’apritore/esecutore e il delegato ad operare. ............................................................................................................... 8
5.2 TITOLARE EFFETTIVO DI FONDAZIONE IN LIQUIDAZIONE ................................................. 9 5.2.1 È possibile considerare una Fondazione tuttora in liquidazione alla stregua dei fallimenti e pertanto non procedere all’identificazione del titolare effettivo? ................ 9
5.3 TITOLARE EFFETTIVO CON CRITERIO RESIDUALE ............................................................... 9 5.3.1 Può essere identificato quale titolare effettivo il soggetto persona fisica amministratore di una società che detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una controllata? ........................................................................ 9 5.3.2 Vorrei chiarimenti in merito all’individuazione del Titolare Effettivo per la casistica seguente: la società B ha delle quote diffuse sotto il 25% e amministratore unico Tizio: in base al criterio residuale il titolare effettivo della società B è Tizio. Viene aperto un nuovo rapporto alla nuova società cliente A che come amministratore ha Caio ed è posseduta al 100% dalla precedente società B. Se consideriamo il principio che i 3 nuovi criteri di individuazione del TE (partecipativo, controllo, residuale) devono essere letti in modo separato il TE della società A è l'amministratore Caio, mentre se consideriamo il principio che il TE di una società è anche TE della società partecipata il TE della società B è Tizio. ................................................................................ 10
5.4 TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST - FIDUCIARIE ..................................................................... 11 5.4.1 La nostra società cliente è partecipata da un trust. La compagine societaria è la seguente: nostro cliente: proprietà: 32% società A srl, 32% società B srl, 32% società C srl, 4% persona fisica. La società B è partecipata al 100% da società X srl, la quale è di proprietà al 100% del Trust Z. All'apertura dei rapporti era stata fornita la dichiarazione del trustee relativamente ai TE, ora per aggiornare la situazione ci stiamo interrogando a chi formalmente dobbiamo inviare la richiesta per avere la dichiarazione da parte del trustee. ....................................................................................... 11 5.4.2 Per quanto riguarda l’attività di verifica della corretta applicazione dei criteri per l’individuazione del titolare effettivo si chiedono chiarimenti in merito a società clienti che risultano partecipate, con quote superiori al 25%, da società con sede in Svizzera il cui capitale è costituito da azioni al portatore. ................................................. 12 5.4.3 Come vengono gestite operativamente le società fiduciarie presenti nella compagine societaria di un cliente? .................................................................................... 12
6 LISTE WORLD CHECK ............................................................................................................ 13 6.1.1 In Sib2000 la transazione ABY15 estrae gli incroci tra le nostre anagrafiche con i nominativi presenti nelle liste sensibili ai fini AML/CFT. In particolare, risulta presente il signor XY, segnalato dalla procedura come PEP in quanto consigliere di amministrazione dell’azienda X. Vi chiediamo se dobbiamo annoverare detta azienda quale "impresa controllata anche indirettamente ovvero partecipata, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazioni complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti", come previsto dalla normativa antiriciclaggio ai fini della attribuzione della qualifica di PEP al soggetto estratto............................................................................ 13
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6.1.2 Abbiamo come cliente il Presidente della Corte d'Appello di XX che le liste PEP segnalano come Persona politicamente esposta. Vi chiediamo se tale evidenza sia da considerarsi corretta e di conseguenza classificare il cliente come PEP. ........... 15
7 LIMITAZIONE USO CONTANTE .............................................................................................. 16 7.1 LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE .............................................................................. 16
7.1.1 Nel caso in cui un soggetto, che risulti possessore di un libretto al portatore, sia impossibilitato ad estinguere lo stesso entro il 31/12/2018, si chiede se può essere ammissibile l'estinzione con delega conferita ad un soggetto terzo senza che la Banca debba effettuare la segnalazione di infrazione. .................................................... 16 7.1.2 I libretti di deposito bancari o postali al portatore sono estinti dal portatore entro il 31/12/2018; ciò significa che la violazione, con conseguente obbligo della Banca di segnalazione, si configura nel momento in cui il soggetto possessore dovesse presentarsi per l'estinzione dopo la data limite. Si chiede pertanto conferma del fatto che la Banca non debba effettuare segnalazione nel caso in cui i libretti al portatore non siano estinti entro il 31/12/2018 e non vengano presentati per l'estinzione successivamente. ..................................................................................................................... 16 7.1.3 Se per l'estinzione di un DR al portatore, movimentato per l’ultima volta nel 2005 da un esibitore diverso dal possessore originario, si può accettare l'autodichiarazione del cliente con la quale dichiara il trasferimento del DR avvenuto ad una data (anno 2006) antecedente all'entrata della normativa per esonerare la Banca dalla comunicazione al MEF per l'avvenuta infrazione di cui all'art. 49, comma 12? o tutti i trasferimenti dovevano essere comunicati entro il 4 agosto 2017? ............. 17 7.1.4 Vi è la possibilità di rimborsare/estinguere il deposito a risparmio a soggetto diverso dall'ultimo possessore registrato? ............................................................................. 17 7.1.5 La banca ha la possibilità di estinguere d’iniziativa i libretti al portatore di importo inferiore ad Euro 100? ............................................................................................... 17 7.1.6 Si configura ugualmente una violazione alla normativa antiriciclaggio (art. 49 co. 12 Decreto AML), qualora il DR al portatore sia smarrito e la denuncia di smarrimento è stata eseguita entro il 31/12/18 ma procedura di ammortamento non è ancora avviata oppure non ancora conclusa? ................................................................. 18 7.1.7 In caso di dr al portatore estinto per dormienza, saldo devoluto al Fondo: se si presenta un soggetto con il libretto, la Banca consegna al cliente l'attestazione di avvenuta devoluzione e poi il cliente si rivolge direttamente alla Consap per il rimborso della somma. La Banca deve comunque eseguire segnalazione di infrazione antiriciclaggio art. 49 c. 12? ................................................................................................... 18 7.1.8 Qualora si presentasse il cliente con il libretto la Banca deve segnalare l'infrazione dell'art. 49 co. 12 e anche la possibile violazione per saldo superiore ad euro 999,99. Quale sanzione potrebbe essere applicata al cliente? .............................. 18 7.1.9 Si richiede se è necessario inviare alla Ragioneria Territoriale la segnalazione di infrazione nel caso in cui il cliente abbia fatto denuncia di smarrimento del titolo al portatore ante fine 2018 e contestualmente abbia presentato alla Banca formale richiesta di blocco del titolo. La procedura di ammortamento del titolo in parola non è tuttavia stata avviata dalla Banca entro la data limite del 31.12.2018 a causa di tempi tecnici troppo stretti. Possiamo esimerci dall'inoltro della segnalazione?............ 19 7.1.10 Entro dicembre 2018 un cliente ha estinto il proprio libretto di deposito al portatore. Il saldo sul libretto era sotto i mille euro ma con i movimenti sospesi di capitalizzazione è passato ad un saldo superiore ad euro 1.000. Ritenete opportuno/necessario fare la comunicazione al MEF? Ci potete indicare un documento o riferimento certo che affronti questa problematica? ............................... 20
8 AUI ......................................................................................................................................... 20
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8.1.1 Recentemente la nostra banca ha messo a disposizione una macchina self service che permette ai clienti di eseguire in autonomia operazioni di versamento e prelevamento di contante. Abbiamo osservato che la procedura registra le operazioni mettendo come esecutore l'intestatario del rapporto o la persona fisica titolare dell'azienda. Si chiede se tale modo di operare sia corretto o se le operazioni dovrebbero venir trattate senza la registrazione dell'esecutore, così come avviene per le operazioni effettuate a mezzo di cassa continua. Inoltre si chiede come la banca si debba comportare in merito agli obblighi di Adeguata Verifica sull'operatività della clientela (ad esempio nel caso di versamenti di contante considerevoli, o eseguiti con banconote di grosso taglio, ecc…). ..................................................................................... 20
9 GESTIONE DATI CONTROPARTE BONIFICI ........................................................................... 22 9.1.1 Riguardo i bonifici disposti da clienti, tramite inbank, privi dell'indirizzo della controparte, ai fini dell'esecuzione dei bonifici tale anomalia non è bloccante, mentre la procedura antiriciclaggio ci segnala l'anomalia e ci obbliga a richiedere al cliente l'indirizzo controparte. Phoenix ci dice che è possibile modificare un parametro antiriciclaggio in modo tale che i dati della controparte diventino facoltativi se assenti e pertanto tali dati verrebbero inseriti nelle registrazioni AUI sono se presenti. Tale impostazione è in linea con la normativa? .......................................................................... 22
10 SARA .................................................................................................................................. 22 10.1 Invio flussi, rilievi e attività del Referente ........................................................................ 22
10.1.1 La gestione dei flussi SARA come avviene operativamente? ............................ 22 10.1.2 L’invio dei flussi SARA e i Rilievi UIF da chi sono gestiti? ........................................ 23
11 SOS .................................................................................................................................... 23 11.1.1 In considerazione della complessità dell'attivazione del processo workflow con la presente si richiede se sia possibile, nelle more dello sviluppo di un processo target di segnalazione automatizzato (come indicato nella circ. 549/2018), continuare ad utilizzare il modello cartaceo? ......................................................................................... 23
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1 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
1.1 FONDO DI GARANZIA
1.1.1 Quali sono gli adempimenti operativi relativi ai Fondi di Garanzia?
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
In anagrafica si mantiene il flag di Adeguata Verifica semplificata.
Si somministra per corrispondenza al “cliente” FGD BCC il questionario di Adeguata Verifica
attivandolo manualmente attraverso le funzionalità attualmente presenti nella procedura.
Fondo di Garanzia Obbligazionisti
In anagrafica si mantiene il flag di Adeguata Verifica semplificata.
Si somministra per corrispondenza al “cliente” FGO il questionario di Adeguata Verifica
attivandolo manualmente attraverso le funzionalità attualmente presenti nella procedura.
Fondo Temporaneo di Garanzia del Credito Cooperativo
In anagrafica si mantiene il flag di Adeguata Verifica semplificata.
Si somministra per corrispondenza al “cliente” FGT il questionario di Adeguata Verifica
attivandolo manualmente attraverso le funzionalità attualmente presenti nella procedura.
Fondo di Garanzia per la Prima Casa
Ai sensi dell’art. 2, del D.M. 31 luglio 2014 il Fondo di garanzia per la prima casa è istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è destinato alle finalità indicate dall'art.
1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. L’amministrazione responsabile dell'intervento
pubblico è il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, il quale si
avvale del Gestore (CONSAP) per la gestione del Fondo, affidandone a quest'ultimo
l'esecuzione delle relative attività.
Si ritiene che le previsioni di “Fondo” istituito presso il MEF (amministrazione centrale statale)
e di MEF quale “amministrazione responsabile”, pongano detto Fondo, qualora “cliente”,
nel regime di Adeguata Verifica semplificata in quanto “pubblica amministrazione” ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera dd), del vigente D. Lgs. n. 231/2007.
In anagrafica si mantiene il flag di Adeguata Verifica semplificata e, in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti attuativi, si richiama quanto indicato nella citata ns.
circolare n. 439/2018 per gli enti qualificati “pubbliche amministrazioni” art. 1, co.2, D. Lgs.
n. 165/2001 circa la non somministrazione del questionario di Adeguata Verifica.
Fondo di Garanzia PMI
È disciplinato dall’art. 1, comma 100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
È costituito presso il (ed è gestito da) Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare
una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese.
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Mediocredito Centrale Spa ha come socio unico Invitalia S.p.a. di proprietà del MEF. Il
Fondo di garanzia ha propri organi ai sensi dell’art. 47 del TUB ed è assoggettato alle norme
in tema di “amministrazione trasparente”1.
Si ritiene che per la sua natura detto Fondo di garanzia, qualora “cliente”, sia
assoggettabile ad un regime di Adeguata Verifica semplificata in quanto “pubblica
amministrazione” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera dd), del vigente D. Lgs. n. 231/2007.
In anagrafica si mantiene il flag di Adeguata Verifica semplificata e, in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti attuativi, si richiama quanto indicato nella citata ns.
circolare n. 439/2018 per gli enti qualificati “pubbliche amministrazioni” art. 1, co.2, D. Lgs.
n. 165/2001 circa la non somministrazione del questionario di Adeguata Verifica.
1.2 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1.2.1 Come si gestiscono le registrazioni in A.U.I. di P.A. passate da regime di Adeguata
Verifica semplificata ad Adeguata Verifica ordinaria ed ora nuovamente in
Adeguata Verifica semplificata?
Le pubbliche amministrazioni passate da regime di Adeguata Verifica semplificata ad
ordinaria devono restare in regime ordinario, come da circolare n. 439/2018 (nota 15), sino
a diverse indicazioni della Capogruppo che faranno seguito all’entrata in vigore dei
Provvedimenti attuativi.
1.2.2 In corso d'anno è stato variato il regime di adeguata verifica dell'anagrafica da
semplificata a ordinaria, essendo il Tribunale rientrante nella categoria delle
Pubbliche amministrazioni dovrei riportare il regime in adeguata verifica
semplificata?
Con riferimento alla ns. citata circolare n. 439/2018 (nota 15 a pié di pagina) le Banche
affiliate che abbiano già attivato su tali tipologie di controparti (pubbliche amministrazioni)
un regime di adeguata verifica ordinaria mantengono tale impostazione sino a diverse
indicazioni della Capogruppo che faranno seguito all’entrata in vigore dei Provvedimenti
attuativi.
1.2.3 Si chiede se la mancata somministrazione dell’adeguata verifica possa riferirsi
anche a comuni in dissesto finanziario
In anagrafica si mantiene il flag di adeguata verifica semplificata e, in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti attuativi, si richiama quanto indicato nella citata ns.
circolare n. 439/2018 per gli enti qualificati “pubbliche amministrazioni” art. 1, co.2, D. Lgs.
n. 165/2001 circa la non somministrazione del questionario di adeguata verifica.
1.3 QUOTATE
1.3.1 Come devono essere valorizzate le società in anagrafica?
Si valorizzano con le seguenti modalità:
1 http://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente
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Mediante il flag “S” gli intermediari finanziari e assicurativi in regime di Adeguata
Verifica semplificata, per cui non sono previste registrazioni in AUI ed il KYC andrà
richiamato manualmente;
Mediante il flag “Q” le società quotate su un mercato regolamentato con
registrazione in A.U.I. apposite e il KYC andrà richiamato manualmente;
Mediante il flag “N” le società in Adeguata Verifica ordinaria per cui è prevista la
generazione automatica del KYC.
1.3.2 Come posso effettuare il KYC per le società quotate in regime di Adeguata Verifica
semplificata? Devo modificare il flag anagrafico a “N”?
Le società quotate mantengono il flag anagrafico “Q” ed il regime di Adeguata Verifica
semplificata. Il KYC andrà richiamato manualmente.
1.4 AZIENDA SPECIALE
1.4.1 Quando si definisce un Ente come “Azienda speciale” di cui al D. Lgs. n. 267/2000
devo applicare il regime di Adeguata Verifica ordinaria o semplificata?
L’art. 1, comma 560, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede per le cd. aziende speciali
l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese. A detto Ente si rende applicabile il regime di
Adeguata Verifica ordinaria come da indicazioni fornite con la ns. circolare n. 439 del 28
settembre 2018.
1.5 ADEGUATA VERIFICA INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI
1.5.1 Si chiede se si debba far sottoscrivere il questionario prodotto dalla procedura dal
delegato firmatario del contratto e raccogliere i dati del titolare effettivo in presenza
del cliente o tramite procedure alternative, ad es. posta elettronica?
Nella ns. circ. n. 439 del 28 settembre 2018 (par. 4) abbiamo precisato che il Questionario
può essere somministrato all’intermediario cliente ed acquisito anche a mezzo posta
elettronica semplice ovvero certificata purché rechi la firma autografa del soggetto che
detiene i poteri di rappresentanza.
1.5.2 Si chiede se è necessario far sottoscrivere il questionario anche verso controparti che
intrattengono esclusivamente rapporti di garanzia per conto della nostra clientela
(es. confidi) ancorché classificata dalla nostra banca a sofferenza?
In attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di Banca d’Italia attualmente in
consultazione (chiusa) e conformemente alle previsioni di Policy (allegato 1 alla citata ns.
circolare n. 439/2018) le BCC aderenti al Gruppo CCB si avvalgono dell’Archivio Unico
Informatico (AUI) quale archivio standardizzato (già istituito alla data di entrata in vigore
del D. Lgs. n. 90/2017) ai fini dell’assolvimento degli obblighi di conservazione dei dati e
delle informazioni concernenti l’operatività, soggetta ad obblighi antiriciclaggio, della
propria clientela. Ai sensi dell’art. 3, co.2, del provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013
(A.U.I.) le garanzie acquisite dalla Banca non sono rapporti continuativi e pertanto per le
stesse non vi è somministrazione di questionario di adeguata verifica.
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1.5.3 Nei casi di esecuzione immobiliare e amministrazione giudiziaria è applicabile
l’esimente indicata in assenza del titolare effettivo?
Le procedure di esecuzione immobiliare sono disciplinate dal codice di procedura civile. In
particolare l’art. 591-bis c.p.c. disciplina i poteri di delega del giudice dell’esecuzione a
professionisti delegati o il suo procedere direttamente e il rapporto di deposito intestato alla
procedura.
Le procedure di amministrazione giudiziaria e di custodia giudiziaria sono disciplinate dal
codice di procedura civile (procedure esecutive immobiliari) e dal codice di procedura
penale (sequestro) in base alla natura del procedimento.
Si ritiene che a dette procedure (rapporti e/o operazioni) non sia applicabile l’esimente già
indicata di assenza del titolare effettivo del cliente soggetto fallito intestatario del conto di
curatela fallimentare in quanto per gli obblighi di adeguata verifica dette procedure non
sono assimilabili tout court a detta procedura di curatela fallimentare.
Al fine di svolgere compiutamente l’adeguata verifica del cliente, dell’esecutore e del
titolare effettivo si rende, pertanto, necessario l’esame della documentazione della singola
procedura esecutiva in relazione alle previsioni delle disposizioni impartite dall’autorità
competente circa le modalità di apertura, intestazione e di gestione del rapporto e delle
relative operazioni.
Banca d’Italia, con propria FAQ, ha precisato che nell'ambito delle procedure concorsuali
ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi
a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
Con riferimento al custode giudiziario in caso di sequestro il MEF ha chiarito (vedasi lettera
circolare ABI 15 aprile 2011 prot. ULG749) che ''l'individuazione del cliente e del titolare
effettivo, effettuata dalle banche al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo,
esclude che il custode giudiziario possa, a seguito del sequestro, essere individuato quale
titolare effettivo del/i conto/i corrente/i già intestato/i alla società".
2 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
2.1 PEP
2.1.1 Sono da riprendere nella definizione di PEP i soggetti che rivestono la carica di
componente della Giunta delle Camere di Commercio?
Le Camere di Commercio sono enti pubblici rientranti:
nelle amministrazioni pubbliche (art. 1, c.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165);
nella definizione di pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 1, c.2, lett. hh), del
decreto antiriciclaggio D. Lgs. n. 231/2007 (così come modificato dal D. Lgs. n.
90/2017);
nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (amministrazioni locali)2.
2 http://www.istat.it/it/archivio/190748
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Sono enti pubblici che non rientrano nel perimetro normativo delle PEP (art. 1, comma 2,
lett. dd), del decreto antiriciclaggio n. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017)
in quanto in esso non contemplati.
2.1.2 I genitori del coniuge di una PEP diretta, assumono la qualifica di PEP indiretta?
Il coniuge di una PEP diretta è PEP indiretta. I genitori di una PEP indiretta non sono “familiari”
della PEP diretta, pertanto la propagazione di PEP indiretta si ferma al coniuge.
2.2 FIDUCIARIE, TRUST E SOCIETA’ ANONIME
2.2.1 Quali comportamenti sono da tenere con fiduciarie, trust, società anonime aventi
sede in Paesi ad alto rischio e non? Nei confronti di tali clienti l'applicazione degli
obblighi di Adeguata Verifica rafforzata ed il monitoraggio costante è sufficiente al
mantenimento in essere di tali rapporti?
L’art. 42, comma 2 del decreto antiriciclaggio prevede che “I soggetti obbligati si
astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni
professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già
in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società
anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti
denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare
effettivo né Verificarne l'identità”.
Quanto disciplinato in Policy al par. 2.2, primo alinea, richiama questo obbligo di astensione
non derogabile in quanto previsto in normativa primaria.
Il primo periodo del citato comma 2 dell’art. 42 va declinato con questa lettura: i soggetti
obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o
prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione
professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società
fiduciarie aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio o trust aventi sede in Paesi terzi ad alto
rischio o società anonime aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio o società controllate
attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
Pertanto, ad esempio, la società fiduciaria avente sede in Paese terzo non ad alto rischio
o avente sede in Italia non rientra nel citato obbligo di astensione.
La lettura del comma 2 dell’art. 42 risponde anche al Vs. quesito n. 2 in quanto il limite
operativo di cui al citato par. 2.2 della Policy dell’”apertura di rapporti con: trust, fiduciarie,
società anonime o controllate attraverso azioni al portatore insediati in Paesi terzi”
subordinato ad apposita autorizzazione si riferisce a “Paesi terzi” diversi dai “Paesi ad alto
rischio” come da definizione contenuta nel par. 1.1 della Policy (allegato 1 alla circolare).
Nella definizione di “Paesi terzi” non rientra l’Italia né i paesi appartenenti allo Spazio
Economico Europeo (SEE).
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Come precisato in circolare, in conformità alle previsioni dell’emanando Provvedimento di
Banca d’Italia in tema di Adeguata Verifica e ai principi generali della Policy (par. 4.2.2),
alle società fiduciarie si rendono applicabili misure rafforzate di Adeguata Verifica (sia nel
caso di società fiduciaria cliente che nel caso di cliente partecipato da società fiduciaria)
con alimentazione dell’A.U.I..
3 ADEGUATA VERIFICA PER CONTO TERZI
3.1.1 Abbiamo posizioni di finanziamento a clienti in cui partecipiamo attraverso un POOL,
per alcune posizioni siamo sprovvisti di Adeguata Verifica del cliente. Essendo tutte
pratiche in cui risulta CCB S.p.A. la Capofila, sarà CCB S.p.A. che ci invierà l’idonea
attestazione?
Ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del decreto antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007 modificato
dal D. Lgs. n. 90/2017):
gli obblighi di Adeguata Verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio
di idonea attestazione da parte di altro intermediario bancario (terzo) che abbia
provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo;
l'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere
trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella
medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli
obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di Verifica effettuate
nonché la coincidenza tra il cliente Verificato dal terzo e il soggetto a cui
l'attestazione si riferisce.
Il Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013 (Adeguata Verifica) disciplina l’idonea
attestazione con le seguenti previsioni:
l'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti
idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con
sistemi informatici, ecc.) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal
cliente;
al fine di standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, l'intermediario
responsabile può predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle
attestazioni;
l'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli
obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività
effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di
Adeguata Verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:
i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la
Verifica dell'identità;
7
le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e
dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo
obbligo;
copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in
sede di Verifica da parte dell'intermediario responsabile (ove la Verifica non sia
effettuata dal terzo secondo la lettera b) ovvero inviata tempestivamente da parte
dei terzi su richiesta dell'intermediario responsabile dell'Adeguata Verifica);
l'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e in via autonoma
ovvero in connessione con specifiche operazioni.
E’ opportuno pertanto contattare l’ufficio di CCB competente per la gestione della pratica
di finanziamento in pool per richiedere la citata attestazione la quale potrà consistere
anche nel rilascio della copia del questionario KYC di CCB del cliente finanziato
contenente la seguente dichiarazione di CCB: “Si conferma il corretto adempimento degli
obblighi antiriciclaggio in relazione alle attività di Verifica effettuate nonché la coincidenza
tra il cliente Verificato e il soggetto a cui la presente attestazione si riferisce.”. Tale
dichiarazione potrà essere contenuta nell’apposita sezione del Quadro H del questionario
KYC “Adeguata Verifica svolta quale “terzo” del seguente intermediario: …CR/BCC …”.
Così come precisatoci dall’Ufficio Crediti la richiesta dell’attestazione è prevista per il c.d.
“pool interno”, con mandato “senza rappresentanza” reso a CCB e valorizzazione del
campo PUMA 109 a “3”. Per il “pool esterno”, “con rappresentanza” e valorizzazione del
campo PUMA 109 a “1”, l’Adeguata Verifica è svolta in proprio dalla Banca partecipante.
Con riferimento alla ns. circ. n. 439 del 28 settembre 2018 si evidenzia la necessità di
esaminare le posizioni in essere prive di titolare effettivo predisponendo un piano di raccolta
dei questionari antiriciclaggio aggiornati.
4 ADEGUATA VERIFICA
4.1 CENSIMENTO SOGGETTO RIFUGIATO
4.1.1 Il soggetto rifugiato politico può essere censito unicamente con il permesso di
soggiorno o ci si deve astenere dal censirlo, anche se risulta dipendente di un cliente
della banca ed il nominativo non risulta presente nelle liste?
Al titolare dello "status di rifugiato" la Questura rilascia un permesso con motivo “asilo
politico”. Il primo rilascio deve essere chiesto presso la Questura, il rinnovo avviene tramite
procedura postale.
Il permesso per asilo politico:
ha una durata di 5 anni;
è rinnovabile;
consente l’accesso allo studio;
consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);
consente l’accesso al pubblico impiego;
8
consente l’iscrizione al servizio sanitario;
dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (assegno sociale e pensione agli
invalidi civili) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
La Commissione territoriale rilascia al rifugiato un certificato che attesta il suo status di
rifugiato.
Il titolare dello status di rifugiato può richiedere al Comune di residenza anche il rilascio della
carta di identità.
Qualora il cliente sia classificabile quale rifugiato politico in base alla documentazione
prodotta e sopra riepilogata, nulla osta il censimento con carta di identità e permesso di
soggiorno per "asilo politico".
4.2 CONTI OMNIBUS
4.2.1 È consentita l’apertura di un c/c OMNIBUS a fiduciaria?
Si richiama quanto previsto dal par. 3.2.2. (Identificazione del titolare effettivo: modalità e
criteri) delle Linee Guida per l’adeguata verifica della clientela pubblicate nel portale di
Cassa Centrale Banca alla voce di menu “Antiriciclaggio - Normativa interna” (vedasi ns.
circ. n. 586 del 21 dicembre 2018):
Nel caso di cliente società fiduciaria si distinguono i due seguenti casi:
se la società agisce in nome e per conto proprio, ai fini dell’identificazione del titolare
effettivo si applicano i criteri della proprietà diretta / indiretta ovvero del controllo e
nel caso in cui tali criteri non trovino applicazione si prevede l’applicazione del
criterio residuale,
se la società agisce per conto del fiduciante che gli ha conferito il mandato senza
rappresentanza di operare per suo conto, il titolare effettivo è individuato nel
fiduciante per il quale la fiduciaria agisce; si precisa che il rapporto intrattenuto dalla
società fiduciaria cliente dovrà essere riconducibile ad un solo fiduciante (rapporto
monomandato);
Pertanto, la Banca affiliata del Gruppo consentirà al cliente società fiduciaria l’apertura di
rapporti monomandato e non “omnibus”.
5 TITOLARE EFFETTIVO
5.1 TITOLARE EFFETTIVO DI EREDITA’ GIACENTE
5.1.1 Nel caso di eredità giacente con codice fiscale numerico di cliente persona non
fisica qualora sia aperto un rapporto continuativo intestato a detta eredità giacente-
cliente il curatore dell’eredità giacente ne sarà l’apritore/esecutore e il delegato ad
operare.
L’eredità giacente è disciplinata dal Capo VIII, Titolo I disposizioni generali sulle successioni,
del codice civile e dagli artt. 781 e ss. del c.p.c.. Tale istituto mira ad assicurare la
conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il
9
momento dell'apertura della successione e quello dell'eventuale accettazione da parte
del chiamato.
L’eredità giacente si configura come un patrimonio separato, che non ha personalità
giuridica e che viene affidata ad un amministratore, titolare di un ufficio di diritto privato,
incaricato di svolgere una attività (amministrare il patrimonio ereditario) nell'interesse altrui
su specifico incarico dell'Autorità Giudiziaria, da cui proviene la legittimazione ad agire.
Fiscalmente è prevista l’assimilazione dell’eredità giacente (art. 187 TUIR) alla custodia
giudiziaria (amministrazione dei beni sequestrati) con riguardo alla comune presenza di un
patrimonio separato.
Si ritiene che non vi sia titolarità effettiva per il cliente “eredità giacente” in quanto non si
rendono applicabili i criteri oggettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 20 del decreto
antiriciclaggio e non si rende applicabile il criterio residuale di cui al comma 4 di detto art.
20 in capo al curatore per l’assimilazione della custodia dell’eredità giacente alla custodia
giudiziaria.
L’indicazione fornita con la nota a pié di pagina n. 5 al par. 6 della ns. circ. n. 542 del 30
novembre 2018 è funzionale a consentire che la procedura di adeguata verifica gestisca
l’esimente in commento (assenza di titolarità effettiva) a fronte della disponibilità, al
momento, del solo tipo legame interanagrafico 68.
5.2 TITOLARE EFFETTIVO DI FONDAZIONE IN LIQUIDAZIONE
5.2.1 È possibile considerare una Fondazione tuttora in liquidazione alla stregua dei
fallimenti e pertanto non procedere all’identificazione del titolare effettivo?
Non si ritiene di assimilare tout court la procedura di liquidazione con provvedimento
dell’autorità (coatta) alla curatela fallimentare per gli obblighi di identificazione del titolare
effettivo (del cliente soggetto fallito) rendendosi necessario l’esame della documentazione
della singola procedura di liquidazione. La disciplina dell’art. 34 della L.F. rimane circoscritta
alla “procedura fallimentare” in quanto non è presente alcuna estensione ad altre
procedure concorsuali.
Pertanto l’identificazione del titolare effettivo del cliente in liquidazione volontaria o coatta
o in concordato preventivo va condotta con i criteri di cui all’art. 20 del decreto
antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017). Trattandosi
di Fondazione si richiama il comma 5 di detto art. 20 del decreto antiriciclaggio.
5.3 TITOLARE EFFETTIVO CON CRITERIO RESIDUALE
5.3.1 Può essere identificato quale titolare effettivo il soggetto persona fisica
amministratore di una società che detiene la maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria di una controllata?
Qualora in tutta la catena societaria non risulti soddisfatto il criterio oggettivo ai fini
dell’identificazione del titolare effettivo si rende applicabile il criterio residuale per il quale
10
si identifica come titolare effettivo la persona che detiene i poteri di amministrazione o
direzione nella società cliente (interpretazione letterale) di cui al comma 4 dell’art. 20.
In attesa del Provvedimento attuativo definitivo di Banca d’Italia (in tema di Adeguata
Verifica) si chiede di proseguire con l’indicazione fornita nella ns. circolare n. 439/2018 e,
quindi, con l’applicazione del criterio residuale alla società cliente.
5.3.2 Vorrei chiarimenti in merito all’individuazione del Titolare Effettivo per la casistica
seguente: la società B ha delle quote diffuse sotto il 25% e amministratore unico Tizio:
in base al criterio residuale il titolare effettivo della società B è Tizio. Viene aperto un
nuovo rapporto alla nuova società cliente A che come amministratore ha Caio ed è
posseduta al 100% dalla precedente società B. Se consideriamo il principio che i 3
nuovi criteri di individuazione del TE (partecipativo, controllo, residuale) devono
essere letti in modo separato il TE della società A è l'amministratore Caio, mentre se
consideriamo il principio che il TE di una società è anche TE della società partecipata
il TE della società B è Tizio.
Con riferimento a quanto indicato nella ns. circ. n. 439 del 28 settembre 2018 (allegato 4) e
alle Linee Guida per l’adeguata verifica della clientela (ns. circ. n. 586 del 21 dicembre
2018) che hanno ripreso dette indicazioni, a fronte della seguente casistica:
- società cliente A partecipata al 100% dalla società B;
- nella società B controllante non sono identificabili titolari effettivi (PF in ultima istanza) con
criterio oggettivo (art. 20, commi 1, 2 e 3);
alla società cliente A si rende applicabile il criterio residuale di cui all’art. 20, comma 4, e,
quindi, con titolare effettivo il titolare di poteri di amministrazione Caio.
L’applicazione di detto criterio residuale (con interpretazione letterale e non sistematica)
alla società cliente A non è condizionata dalla titolarità effettiva (con criterio residuale)
della società B (che è anche cliente) in quanto detto criterio residuale si ritiene applicabile
alla sola società cliente e non trasponibile come criterio “oggettivo” nel ruolo di società
controllante B di altra società cliente (nel nostro caso società A).
Qualora la società B esprimesse titolare/i effettivo/i PF (in ultima istanza) con criterio
oggettivo lo stesso/gli stessi sarebbe/ro titolare/i effettivo/i anche della società cliente A
controllata rendendosi inapplicabile il criterio residuale di cui al citato comma 4 dell’art. 20
(sia alla società cliente A sia alla società cliente B).
11
5.4 TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST - FIDUCIARIE
5.4.1 La nostra società cliente è partecipata da un trust. La compagine societaria è la
seguente: nostro cliente: proprietà: 32% società A srl, 32% società B srl, 32% società
C srl, 4% persona fisica. La società B è partecipata al 100% da società X srl, la quale
è di proprietà al 100% del Trust Z. All'apertura dei rapporti era stata fornita la
dichiarazione del trustee relativamente ai TE, ora per aggiornare la situazione ci
stiamo interrogando a chi formalmente dobbiamo inviare la richiesta per avere la
dichiarazione da parte del trustee.
La ns. circ. n. 439 del 28 settembre 2018 prevede l’acquisizione di copia dell’atto istitutivo
del trust (vedasi Policy allegato 1 nota a pié di pagina n. 15 e Allegato 4 nota a pié di
pagina n. 3).
Tale acquisizione è altresì prevista dal Provvedimento di Banca d’Italia in tema di adeguata
verifica attualmente in consultazione (chiusa) (PARTE SECONDA – OBBLIGHI DI ADEGUATA
VERIFICA, Sezione III. L’identificazione del cliente e dell’esecutore): “in caso di trust, i
destinatari acquisiscono copia dell’ultima versione dell’atto istitutivo, al fine di raccogliere
e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite,
all’identità dei beneficiari e del trustee, alle modalità di esecuzione del trust e a ogni altra
caratteristica del medesimo”.
La società cliente, ai sensi della citata Policy (par. 4.2.2) è a rischio “alto” in quanto
partecipata da trust.
La società cliente è tenuta:
- ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3, del vigente decreto antiriciclaggio D. Lgs. n. 231/2007,
quale adempimento societario autonomo, a ottenere e conservare, per un periodo non
inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria
titolarità effettiva, acquisite a cura degli amministratori della società e da fornire ai soggetti
obbligati (quale è la Banca di cui la società è cliente) in occasione degli adempimenti
strumentali all'adeguata verifica della clientela;
- ai sensi dell’art. 22, comma 1, del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto, sotto la sua
responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di
adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- ai sensi dell’art. 21 del decreto antiriciclaggio, a comunicare le informazioni relative ai
propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo,
al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso
riservato; tale adempimento non è attualmente esercitabile in quanto la citata sezione del
Registro imprese non è stata istituita per la mancata emanazione del previsto D.M. il quale
disciplinerà i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità
giuridica da comunicare a detto Registro delle imprese.
12
La richiesta di copia dell’atto istitutivo del trust è rivolta alla società cliente la quale si farà
tramite per richiederla al trustee.
5.4.2 Per quanto riguarda l’attività di verifica della corretta applicazione dei criteri per
l’individuazione del titolare effettivo si chiedono chiarimenti in merito a società clienti
che risultano partecipate, con quote superiori al 25%, da società con sede in Svizzera
il cui capitale è costituito da azioni al portatore.
Tale casistica pone il cliente a rischio alto con regime autorizzativo di cui al par. 2.2 della
policy di cui alla ns. circ. n. 439 del 28 settembre 2018 e al par. 4.4.2 delle Linee Guida per
l’adeguata verifica della clientela. Dovranno pertanto essere svolti i necessari
approfondimenti sul cliente e sulla sua struttura proprietaria e relativamente allo scopo e
natura dei rapporti da intrattenere e sull’origine dei fondi impiegati in detti rapporti.
Ai sensi degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica (art. 19, co.1, lett. b), artt. 20 e 22
del vigente D. Lgs. n. 231/2007) si indica di richiedere e acquisire:
- dichiarazione da parte del legale rappresentante della società anonima svizzera di chi
sono i soci persone fisiche in ultima istanza con relative informazioni di proprietà diretta e/o
indiretta della società anonima (percentuale di voti e di capitale) alla data dichiarata
dell’ultimo evento societario che li ha rivelati (quali aumento di capitale o partecipazione
assembleare);
- copia validata (apostille o autorità consolare) dell’elenco detenuto presso la società
anonima dei detentori delle azioni al portatore e degli aventi diritto economico annunciati
alla società.
Si richiamano gli obblighi di astensione di cui all’art. 42 del vigente D. Lgs. n. 231/2007.
5.4.3 Come vengono gestite operativamente le società fiduciarie presenti nella
compagine societaria di un cliente?
Il censimento di una società fiduciaria avviene in maniera distinta a seconda che si tratti di
fiduciaria che agisce in conto proprio o fiduciaria che agisce in virtù di un mandato per
conto terzi.
Nel primo caso: la gestione sarà la medesima prevista per le persone giuridiche.
Nel secondo caso: la società fiduciaria è presente nella compagine societaria del cliente
e dovrà essere censita la fiduciaria in anagrafe e collegata alla società cliente con il
legame di “socio” all’anagrafe del cliente. Dovrà essere inoltre censito il mandato
opportunamente legato al cliente e alla fiduciaria, in modo da garantire l’oscuramento del
fiduciante in qualità di titolare effettivo.
PHOENIX:
La fiduciaria, trust e/o società estera presente nella compagine societaria del cliente dovrà
essere censita in anagrafe e collegata con il legame – 30.
13
In merito alla società fiduciaria presente nella compagine societaria del cliente: la gestione
avviene con il legame - 8U (legame che collega la società cliente al mandato) e con il
legame 8V (legame che collega la fiduciaria al mandato).
IBT:
In merito alla società fiduciaria presente nella compagine societaria del cliente: possibilità
di oscurare il “Quadro B” contenente il nominativo del Fiduciante, nel caso in cui il rapporto
sia intestato ad una fiduciaria statica singolo rapporto.
La procedura infatti, se l'operatore non ha il potere “QUEST.DL231: Oscuramento quadro
titolare”, permetterà la visualizzazione del Quadro B solo con apposite forzature “MF-
0155 TIT EFF OSCURATO, PRESENTE NEI COLL INTERANAGRAFICI” o “MF-0156 TIT EFF
OSCURATO, NON PRESENTE NEI COLL INTERANAGRAFICI”, di livello 3.
6 LISTE WORLD CHECK
6.1.1 In Sib2000 la transazione ABY15 estrae gli incroci tra le nostre anagrafiche con i
nominativi presenti nelle liste sensibili ai fini AML/CFT. In particolare, risulta presente
il signor XY, segnalato dalla procedura come PEP in quanto consigliere di
amministrazione dell’azienda X. Vi chiediamo se dobbiamo annoverare detta
azienda quale "impresa controllata anche indirettamente ovvero partecipata, in
misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e
città metropolitane e da comuni con popolazioni complessivamente non inferiore a
15.000 abitanti", come previsto dalla normativa antiriciclaggio ai fini della
attribuzione della qualifica di PEP al soggetto estratto.
Il punto 1.7 dell’art. 1, comma 2, lett. dd), del decreto antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2017
modificato dal D. Lgs. n. 90/2017) prevede la seguente definizione di PEP:
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di
occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e
coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di
seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche
coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: (…)
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese
controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero
partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di
provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non
inferiore a 15.000 abitanti;(…).
Ai sensi dell’art. 20 del decreto antiriciclaggio, con criterio oggettivo, l’azienda in oggetto
ha un solo socio con proprietà diretta superiore al 25%: AZIENDA X HOLDING (83,87%).
Con criterio oggettivo, AZIENDA X HOLDING ha un solo socio con proprietà diretta superiore
al 25%: Azienda Y al 47,77%.
14
Azienda Y ha tre soci:
A (Comune di Trento) (33,33%);
B (Comune di Rovereto) (33,33%);
C (con socio unico la PAT al 100%) (33,33%).
Il Comune di Trento ha anche il 5,83% di AZIENDA X HOLDING.
Il Comune di Rovereto ha anche il 4,34% di AZIENDA X HOLDING.
Il cliente Azienda X è partecipata indirettamente e in misura prevalente da Comuni con
popolazione complessivamente superiore a 15.000 abitanti.
La definizione di cui al citato punto 1.7 contempla il controllo (anche) indiretto solo con
riferimento allo Stato italiano o estero mentre non prevede la partecipazione indiretta (in
misura prevalente o totalitaria) degli Enti locali in essa previsti.
Attenendosi all’interpretazione letterale del dettato normativo, le partecipazioni delle
Regioni, dei Comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e dei Comuni con
popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti non rilevano se presenti
indirettamente ma solo nel caso in cui si situino al primo livello della catena partecipativa
(partecipazione diretta).
I componenti del CdA, del collegio sindacale e la direzione di Azienda X non sono PEP ai
sensi della normativa primaria in quanto non risulta impresa partecipata ai sensi della citata
definizione di cui al punto 1.7 e, pertanto, non si rende applicabile l’Adeguata Verifica
rafforzata ex lege con il cliente e/o titolare effettivo a rischio alto prevista per la carica di
PEP (art. 24, comma 5, lett. c) del decreto antiriciclaggio) né è richiesta l’autorizzazione
“plus” prevista dall’art. 25, comma 4, lett. a) del decreto antiriciclaggio per avviare o
proseguire o intrattenere il rapporto continuativo e/o per effettuare operazioni occasionali.
Nel questionario di AV il cliente persona fisica che riveste una delle citate cariche in Azienda
X (e non rientra in nessun’altra definizione di PEP) dichiarerà:
Persona Politicamente Esposta residente all’estero NO
Persona Politicamente Esposta residente in Italia NO
Altra carica rivestita: Amministrazione Locale (dichiarazione del tipo di carica rivestita con
evidenza della partecipazione indiretta di EE.LL…)
Ancorché non sia riscontrabile la condizione di PEP la Banca deve comunque valutare la
congruità della classe di rischio assegnata al cliente tenendo conto delle previsioni del
Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Adeguata Verifica in consultazione (chiusa)3
il quale individua tra i fattori di rischio elevati (allegato 2, par. A), n. 8) il “cliente o titolare
effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma
per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa
3 Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Adeguata Verifica in consultazione (chiusa) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-adeguata-Verifica/index.html
15
riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica
amministrazione N.d.R. la definizione di “pubblica amministrazione” ricomprende anche le
società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate o in enti
pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;”.
Si ritiene che l’evidenza della procedura (matching con liste del fornitore WC) del soggetto
PEP MARIO ROSSI sia relativa alla carica pubblica (rivestita anche indirettamente) senza
però distinguere se la tipologia di carica rientri o meno nella citata definizione di normativa
primaria (italiana) di PEP.
Con riguardo alle indicazioni fornite con la nostra circolare n. 439 del 28 settembre 2018 la
struttura societaria del cliente Azienda X evidenzia, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del
decreto antiriciclaggio, una titolarità effettiva in capo all’amministratore delegato (LUIGI
BIANCHI), il quale è PEP non per la carica in detta società (per le ragioni sopra addotte)
ma per la carica di consigliere di amministrazione in Z S.p.A. controllata direttamente
(56,628%) dal Comune di Riva del Garda (comune con pop. sup. a 15.000 abitanti).
La condizione di PEP di (LUIGI BIANCHI), titolare effettivo di Azienda X, attribuisce rischio alto
al cliente persona fisica (LUIGI BIANCHI) e al cliente Azienda X. Per entrambi i clienti (se
clienti) è richiesta l’autorizzazione “plus” prevista dall’art. 25, comma 4, lett. a) del decreto
antiriciclaggio per avviare o proseguire o intrattenere il rapporto continuativo e/o per
effettuare operazioni occasionali.
6.1.2 Abbiamo come cliente il Presidente della Corte d'Appello di XX che le liste PEP
segnalano come Persona politicamente esposta. Vi chiediamo se tale evidenza sia
da considerarsi corretta e di conseguenza classificare il cliente come PEP.
L’esercizio/svolgimento di detta carica non rientra letteralmente nella seguente definizione
di PEP diretta di cui al punto 1.4 dell’art. 1, comma 2, lett. dd), del vigente D. Lgs. n. 231/2007:
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte
dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per
la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri.
Ai sensi dell’art. 188 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) “Le promozioni
a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del
Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati
aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato
scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti
di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma
anche particolarmente adatti a funzioni direttive”.
Con riferimento al citato grado di consigliere di Cassazione rivestito dal Presidente della
Corte d’Appello si ritiene di far rientrare detta carica nella citata definizione di PEP diretta
di “magistrato della Corte di Cassazione” per la carica (grado) ricoperta(o).
16
7 LIMITAZIONE USO CONTANTE
7.1 LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
7.1.1 Nel caso in cui un soggetto, che risulti possessore di un libretto al portatore, sia
impossibilitato ad estinguere lo stesso entro il 31/12/2018, si chiede se può essere
ammissibile l'estinzione con delega conferita ad un soggetto terzo senza che la
Banca debba effettuare la segnalazione di infrazione.
Considerando che il possessore richiedente l’estinzione sia l’ultimo possessore censito dalla
Banca si ritiene di indicare le seguenti alternative modalità:
il possessore conferisce procura a soggetto terzo formata o certificata presso
l’autorità consolare italiana di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), n. 3), del vigente D.
Lgs. n. 231/2007 e art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. Detta procura
dovrà prevedere la presentazione del libretto alla Banca a mezzo di detto
procuratore e le disposizioni relative alla somma derivante dall’estinzione dello
stesso;
il possessore invia disposizioni a mezzo raccomandata alla Banca di estinzione del
libretto al portatore con presentazione dello stesso (materialità) e con disposizione
di bonifico della somma a favore di se stesso su proprio conto corrente a lui intestato
e, quindi, in qualità di ordinante e beneficiario del bonifico stesso.
7.1.2 I libretti di deposito bancari o postali al portatore sono estinti dal portatore entro il
31/12/2018; ciò significa che la violazione, con conseguente obbligo della Banca di
segnalazione, si configura nel momento in cui il soggetto possessore dovesse
presentarsi per l'estinzione dopo la data limite. Si chiede pertanto conferma del fatto
che la Banca non debba effettuare segnalazione nel caso in cui i libretti al portatore
non siano estinti entro il 31/12/2018 e non vengano presentati per l'estinzione
successivamente.
Così come già chiarito con Circolare n. 439 del 28 settembre 2018 per i d/r al portatore
ancora in essere al 31.12.2018 “il momento della notizia della violazione è individuato
nell’atto di presentazione, in banca, del libretto al portatore escludendo, quindi, un
obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari”
attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche”. Pertanto, successivamente al
31.12.2018, in assenza di detta presentazione non vige alcun obbligo di comunicazione (art.
51, comma 1, del decreto antiriciclaggio) alla RGS/MEF competente.
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7.1.3 Se per l'estinzione di un DR al portatore, movimentato per l’ultima volta nel 2005 da
un esibitore diverso dal possessore originario, si può accettare l'autodichiarazione
del cliente con la quale dichiara il trasferimento del DR avvenuto ad una data (anno
2006) antecedente all'entrata della normativa per esonerare la Banca dalla
comunicazione al MEF per l'avvenuta infrazione di cui all'art. 49, comma 12? o tutti i
trasferimenti dovevano essere comunicati entro il 4 agosto 2017?
Nella Circolare n. 439 del 28 settembre 2018 (par. 9, nota 27) abbiamo indicato
l’orientamento prudenziale di effettuare la comunicazione alla RGS/MEF competente
relativa all’estinzione del LR al portatore indicando l’acquisizione dell’autodichiarazione.
7.1.4 Vi è la possibilità di rimborsare/estinguere il deposito a risparmio a soggetto diverso
dall'ultimo possessore registrato?
Nella Circolare n. 439 del 28 settembre 2018 (par. 9, nota 27) si indica l’orientamento
prudenziale di comunicare alla RGS/MEF competente detta estinzione con possessore
diverso. A fronte delle previsioni normative di cui al vigente comma 12 dell’art. 49 del
decreto antiriciclaggio, all’atto della presentazione del libretto da parte del portatore la
Banca richiamerà detto portatore all’obbligo di estinzione del libretto e quindi ad astenersi
dal movimentarlo facilitando e promuovendo l’estinzione di tali titoli entro la scadenza
prevista.
7.1.5 La banca ha la possibilità di estinguere d’iniziativa i libretti al portatore di importo
inferiore ad Euro 100?
Nessuna previsione normativa antiriciclaggio consente alla Banca di estinguere d’iniziativa
libretti al portatore. Il rapporto continuativo di libretto al portatore è un contratto a tempo
indeterminato, pertanto è possibile che la Banca operi un recesso contrattuale unilaterale
(estinzione d’iniziativa) in ottemperanza alla normativa applicabile.
Qualora il rapporto di deposito risultasse prescritto, la Banca potrebbe procedere ad una
estinzione d’iniziativa mantenendone evidenza interna. Se il libretto estinto dovesse essere
presentato, la Banca potrebbe decidere comunque di rimborsare il cliente; se detta
presentazione dovesse avvenire dopo il 31.12.2018, la Banca procederà alla
comunicazione della notizia di infrazione entro 30 gg. al MEF/RGS competente ai sensi
dell’art. 51, co.1, del vigente D. Lgs. n. 231/2007.
Per i libretti al portatore con saldo superiore ad Euro 100 si indica di non procedere ad un
recesso in corso di dormienza in quanto detta estinzione potrebbe inficiare l’aspettativa
erariale del Fondo dormienti. Detti libretti al maturare della dormienza saranno comunicati
e versati al Fondo dormienti.
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7.1.6 Si configura ugualmente una violazione alla normativa antiriciclaggio (art. 49 co. 12
Decreto AML), qualora il DR al portatore sia smarrito e la denuncia di smarrimento è
stata eseguita entro il 31/12/18 ma procedura di ammortamento non è ancora
avviata oppure non ancora conclusa?
Si richiama quanto indicato nel par. 9 della ns. circolare n. 439 del 28 settembre 2018
(capoverso annotato con la nota a pié di pagina n. 26). Pertanto, si ritiene non dovuta la
comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, del vigente D. Lgs. n. 231/2007 per l'estinzione
del LR al portatore ammortato avvenuta successivamente al 31.12.2018 con procedura di
ammortamento avviata ante detta scadenza, escludendo la presenza di altre notizie di
infrazione per le quali la citata comunicazione fosse eventualmente e cautelativamente
da inviare.
Oltre alla presentazione della denuncia di smarrimento è necessario che la Banca abbia
evidenza che la procedura di ammortamento sia stata formalmente avviata.
Nel caso questo formale avvio della procedura di ammortamento ante 31.12.2018 non sia
presente si ritiene di indicare di effettuare la citata comunicazione nella quale si darà conto
compiutamente della specifica casistica gestita.
7.1.7 In caso di dr al portatore estinto per dormienza, saldo devoluto al Fondo: se si
presenta un soggetto con il libretto, la Banca consegna al cliente l'attestazione di
avvenuta devoluzione e poi il cliente si rivolge direttamente alla Consap per il
rimborso della somma. La Banca deve comunque eseguire segnalazione di
infrazione antiriciclaggio art. 49 c. 12?
La richiesta di rimborso presentata a Consap successivamente al 31.12.2018 corredata
della attestazione della Banca di devoluzione della relativa somma al fondo dormienti
costituisce notizia di infrazione che la Banca comunicherà entro 30 giorni al MEF/RGS
competente per territorio ai sensi dell'art. 51 comma 1 del vigente Dlg. n. 231/2007
ancorché il rapporto non sia più intrattenuto in quanto estinto per dormienza e
coerentemente con la seguente previsione dichiarativa della Banca contenuta in detta
attestazione di “aver adempiuto agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 231/2007”.
Si cautela l’indicazione di effettuare la comunicazione qualora non abbiate evidenza che
la domanda di rimborso sia stata presentata a Consap (inserita tramite portale Consap o
inviata con raccomandata A/R) entro il 31.12.2018
In detta comunicazione si darà conto delle specifiche circostanze di cui sopra. Sarà
competenza del MEF/RGS valutare la sussistenza dell'infrazione.
7.1.8 Qualora si presentasse il cliente con il libretto la Banca deve segnalare l'infrazione
dell'art. 49 co. 12 e anche la possibile violazione per saldo superiore ad euro 999,99.
Quale sanzione potrebbe essere applicata al cliente?
Distinguiamo la casistica.
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3.1 presentazione di LR al portatore con saldo “librettizzato” pari o superiore a 1.000 euro
avvenuta entro il 31.12.2018: si richiama quanto già indicato nel par. 9 della ns. circolare n.
439 del 28 settembre 2018 (capoverso annotato con la nota a pié di pagina n. 27) circa
l’orientamento prudenziale di comunicare al MEF/RGS la notizia di infrazione (nello
specifico caso la mancata regolarizzazione del saldo entro il 31.3.2012) ancorché riferita ad
una previsione normativa del D. Lgs. n. 231/2007 ante modifiche del D. Lgs. n. 90/2017 (art.
49, comma 13 previgente).
3.2 presentazione di LR al portatore con saldo “librettizzato” pari o superiore a 1.000 euro
avvenuta successivamente al 31.12.2018: costituisce infrazione ai sensi dell’art. 49, comma
12, del vigente D. Lgs. n. 231/2007. La Banca, pertanto, comunicherà questa notizia di
infrazione senza necessità di evidenziare anche l’infrazione di mancata regolarizzazione del
saldo entro il 31.3.2012 ai sensi del citato art. 49, comma 13 previgente.
La sanzione prevista per l’infrazione al citato vigente art. 49, comma 12, prevista dall’art.
63, comma 2, del vigente D. Lgs. n. 231/2007, è la seguente (non oblabile): “La violazione
della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 250 euro a 500 euro”.
7.1.9 Si richiede se è necessario inviare alla Ragioneria Territoriale la segnalazione di
infrazione nel caso in cui il cliente abbia fatto denuncia di smarrimento del titolo al
portatore ante fine 2018 e contestualmente abbia presentato alla Banca formale
richiesta di blocco del titolo. La procedura di ammortamento del titolo in parola non
è tuttavia stata avviata dalla Banca entro la data limite del 31.12.2018 a causa di
tempi tecnici troppo stretti. Possiamo esimerci dall'inoltro della segnalazione?
Si richiama quanto indicato nel par. 9 della ns. circolare n. 439 del 28 settembre 2018
(capoverso annotato con la nota a pié di pagina n. 26). Pertanto, si ritiene non dovuta la
comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, del vigente D. Lgs. n. 231/2007 per l'estinzione
del LR al portatore ammortato avvenuta successivamente al 31.12.2018 con procedura di
ammortamento avviata ante detta scadenza, escludendo la presenza di altre notizie di
infrazione per le quali la citata comunicazione fosse eventualmente e cautelativamente
da inviare.
Oltre alla presentazione della denuncia di smarrimento è necessario che la Banca abbia
evidenza che la procedura di ammortamento sia stata formalmente avviata.
Nello specifico caso indicatoci questo formale avvio della procedura di ammortamento
ante 31.12.2018 non è presente e pertanto si ritiene di indicare di effettuare la citata
comunicazione nella quale si darà conto compiutamente della specifica casistica gestita.
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7.1.10 Entro dicembre 2018 un cliente ha estinto il proprio libretto di deposito al portatore. Il
saldo sul libretto era sotto i mille euro ma con i movimenti sospesi di capitalizzazione
è passato ad un saldo superiore ad euro 1.000. Ritenete opportuno/necessario fare
la comunicazione al MEF? Ci potete indicare un documento o riferimento certo che
affronti questa problematica?
Il MEF con comunicazione d.d. 31 gennaio 2005, prot. 9001, indirizzata all’ABI (lettera-
circolare ABI Prot. LG/000619 del 10 febbraio 2005) ha chiarito che “il saldo dei titoli in
oggetto avente rilevanza ai fini degli adempimenti in parola è quello riportato sul titolo”
N.d.R. cosiddetto “saldo librettizzato”. Nel caso in cui il saldo diventi superiore a N.d.R. nel
2005, a 12.500 euro in ragione dell’accreditamento degli interessi al momento della
presentazione del libretto allo sportello, l'operatore non dovrà effettuare la segnalazione se
il cliente provvederà alla contestuale regolarizzazione del titolo N.d.R. ora, estinzione”.
Pertanto, si ritiene non dovuta la comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, del vigente
D. Lgs. n. 231/2007 per l'estinzione del LR al portatore con saldo “librettizzato” inferiore a
1.000 euro avvenuta entro il 31.12.2018, escludendo la presenza di altre notizie di infrazione
per le quali la citata comunicazione fosse eventualmente e cautelativamente da inviare
(si richiama quanto indicato nel par. 9 della ns. circolare n. 439 del 28 settembre 2018,
capoverso annotato con la nota a pié di pagina n. 26).
8 AUI
8.1.1 Recentemente la nostra banca ha messo a disposizione una macchina self service
che permette ai clienti di eseguire in autonomia operazioni di versamento e
prelevamento di contante. Abbiamo osservato che la procedura registra le
operazioni mettendo come esecutore l'intestatario del rapporto o la persona fisica
titolare dell'azienda. Si chiede se tale modo di operare sia corretto o se le operazioni
dovrebbero venir trattate senza la registrazione dell'esecutore, così come avviene
per le operazioni effettuate a mezzo di cassa continua. Inoltre si chiede come la
banca si debba comportare in merito agli obblighi di Adeguata Verifica
sull'operatività della clientela (ad esempio nel caso di versamenti di contante
considerevoli, o eseguiti con banconote di grosso taglio, ecc…).
Il par. 2, lettera c), Parte IV (obblighi rafforzati di Adeguata Verifica), Sez. II, del
Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013 (Adeguata Verifica) prevede che: “2. Gli
obblighi di Adeguata Verifica si intendono assolti, anche senza la presenza fisica del cliente,
nei seguenti casi: (…) c) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di
sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di
trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al
soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono, a meno che ricorrano circostanze a ciò
ostative, come ad esempio nel caso in cui la documentazione dispositiva, ove prevista, non
sia stata sottoscritta dal cliente o dal soggetto autorizzato a rappresentarlo (esecutore);”.
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La comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 in materia di obblighi antiriciclaggio
per gli intermediari bancari e finanziari ha precisato che le norme di cui alla Parte IV del
citato Provvedimento 3 aprile 2013 rimangono applicabili fino all’entrata in vigore dei nuovi
provvedimenti attuativi di competenza della Banca d’Italia.
L’operatività indicata di sportello self gestisce operazioni di versamento e di prelevamento
quali operazioni di sportelli automatici e, pertanto, imputabili al soggetto titolare del
rapporto al quale ineriscono. Tale previsione di imputazione presuppone un’esimente
dall’identificazione e registrazione del soggetto esecutore. Per tali operazioni è previsto il
valore 13 (registrazione operazione senza identificazione di alcun esecutore) per l’attributo
A52 degli standard AUI quale archivio informatizzato e standardizzato già istituito presso la
Banca (art. 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio D. Lgs. n. 231/2007 modificato dal D.
Lgs. n. 90/2017 di seguito “decreto antiriciclaggio” e Provvedimento in consultazione di
Banca d’Italia relativo agli obblighi di conservazione)4.
Alle operazioni con banconote di grosso taglio (Euro 200 o 500) d’importo pari o superiore
a 2.500 Euro si rendono applicabili gli obblighi di Adeguata Verifica rafforzata di cui alla Sez.
V Operatività con banconote di grosso taglio, Parte IV, del citato Provvedimento di Banca
d’Italia 3 aprile 2013: “in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di
qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 Euro e 200 Euro)
per importi unitari superiori a 2.500 Euro - indipendentemente dalla circostanza che
l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli - i destinatari devono effettuare
specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di Verificare che le ragioni alla base
di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la
connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio”.
Detti obblighi di Adeguata Verifica rafforzata sono applicabili anche alle operazioni
effettuate con sistemi di cassa continua o di sportello automatico. In questi casi gli
approfondimenti con il cliente (questionario KYC) sono necessariamente effettuati
successivamente alla consegna materiale delle banconote.
L’art. 35, comma 1, secondo periodo, del decreto antiriciclaggio prevede che “il ricorso
frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di
cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non
coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto”.
Gli obblighi di Adeguata Verifica ordinaria con questionario KYC per le operazioni con
contante effettivo (senza banconote di grosso taglio di cui ai citati obblighi ex lege di
Adeguata Verifica rafforzata) saranno disciplinati dalle linee guida di cui all’impianto
normativo di Gruppo in corso di definizione (par. 3 Circolare n. 439 del 28 settembre 2018). 4http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-conservazione-dati/index.html
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9 GESTIONE DATI CONTROPARTE BONIFICI
9.1.1 Riguardo i bonifici disposti da clienti, tramite inbank, privi dell'indirizzo della
controparte, ai fini dell'esecuzione dei bonifici tale anomalia non è bloccante,
mentre la procedura antiriciclaggio ci segnala l'anomalia e ci obbliga a richiedere
al cliente l'indirizzo controparte. Phoenix ci dice che è possibile modificare un
parametro antiriciclaggio in modo tale che i dati della controparte diventino
facoltativi se assenti e pertanto tali dati verrebbero inseriti nelle registrazioni AUI sono
se presenti. Tale impostazione è in linea con la normativa?
L’A.U.I. è archivio informatizzato già istituito presso la Banca aderente al Gruppo CCB (art.
34, comma 3, del vigente decreto antiriciclaggio D. Lgs. n. 231/2007) e che sarà disciplinato,
quale archivio standardizzato con vigenza in continuità, dal provvedimento di Banca
d’Italia relativo agli obblighi di conservazione attualmente in consultazione (chiusa).
In attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di Banca d’Italia attualmente in
consultazione (chiusa) le Banche aderenti al Gruppo CCB si avvalgono dell’Archivio Unico
Informatico (A.U.I.) quale archivio standardizzato (già istituito alla data di entrata in vigore
del D. Lgs. n. 90/2017) ai fini dell’assolvimento degli obblighi di conservazione dei dati e
delle informazioni concernenti l’operatività, soggetta ad obblighi antiriciclaggio, della
propria clientela.
L’art. 7, comma 2, del Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013 (A.U.I.) prevede che:
“nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento, le informazioni aggiuntive da
registrare, rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o
denominazione sociale del beneficiario e, ove noti, il numero del rapporto, l’indirizzo e la
sede o il paese estero del beneficiario nonché denominazione e paese estero o comune
del punto operativo dell’intermediario che effettua l’accredito dell’importo o il pagamento
al soggetto beneficiario”.
Infatti, coerentemente con tale previsione, l’indicazione dell’indirizzo nell’attributo F15
“DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO” (soggetto controparte; Tipo Informazione 5) degli Standard
tecnici dell’A.U.I. (Allegato 2 del citato Provvedimento 3 aprile 2013) non è obbligatoria;
pertanto, laddove tale dato generi una anomalia bloccante ostativa alla registrazione, è
opportuno che lo rendiate facoltativo.
10 SARA
10.1 Invio flussi, rilievi e attività del Referente
10.1.1 La gestione dei flussi SARA come avviene operativamente?
La gestione dei flussi Sara rimarrà, al momento, in gestione alle Banche. Come riportato al
punto 2.b della circolare 549/2018 "il referente interno Antiriciclaggio della Banca Affiliata
(eventualmente previo censimento in caso di nuova utenza) dovrà provvedere a
richiedere delega operativa per l'invio alla UIF dei flussi SARA. Eventuali ulteriori sub-deleghe
a suo tempo concesse continueranno a restare attive (Cfr. manuale uif...)".
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In conseguenza di ciò, una volta completata tale procedura, per la parte Sara la Banca
affiliata sarà perfettamente in grado di gestire la risposta ai rilievi UIF.
10.1.2 L’invio dei flussi SARA e i Rilievi UIF da chi sono gestiti?
Nella prima fase di avvio del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, l’invio dei flussi Sara
alla UIF continuerà ad essere gestito singolarmente dalle Banche affiliate, come indicato
nella Circolare Prot. 549/2018 dd. 5 dicembre 2018 con oggetto: “Indicazioni operative
relative al nuovo processo di segnalazione di operazione sospette (SOS) e gestione flussi
“Sara” a livello di Gruppo” al punto 2.b Procedura S.AR.A. – Segnalazioni AntiRiciclaggio
Aggregate.
L’attività del referente interno, indicata al punto 3 dell’Allegato D dell’accordo di
esternalizzazione nella Circolare Prot. 564/2018 prevede anche l’attività di analisi e
trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni in Archivio Unico
Informatico e la gestione dei rilievi.
Inoltre, qualora non fosse stata ancora richiesta la registrazione Infostat-UIF, è prevista la
registrazione e la richiesta di delega alla Capogruppo inserendo nella maschera di richiesta
di delega il codice: 0+ABI+CIN (cfr. al riguardo manuale UIF “Istruzioni per la gestione delle
autorizzazioni” disponibile sul portale Infostat-Uif).
11 SOS
11.1.1 In considerazione della complessità dell'attivazione del processo workflow con la
presente si richiede se sia possibile, nelle more dello sviluppo di un processo target
di segnalazione automatizzato (come indicato nella circ. 549/2018), continuare ad
utilizzare il modello cartaceo?
Nelle more del passaggio al processo Workflow è possibile gestire le S.O.S di Gruppo tramite
il Dataentry di SIB 2000.
Nella circolare nr. 549/2018 è così indicato: le banche che ad oggi utilizzano la modalità di
Data Entry di Sib2000 (funzione HUS06FCS – tasto “nuovo”) dovranno contattare l’assistenza
SIb2000 (tramite richiesta di assistenza sul portale My Phoenix) per concordare le modalità
e tempistiche di passaggio al nuovo sistema di Workflow (le tempistiche verranno gestite
dall’Outsourcer in base alle priorità fissate). In attesa dell’installazione del nuovo sistema, il
processo interno di segnalazione di operazione sospetta rimarrà inalterato.
Le Banche che non utilizzano un sistema informatizzato (modulo cartaceo interno e
successivo carico sulla piattaforma Infostat UIF), ai fini della corretta attivazione del
processo di segnalazione di operazione sospetta, dovranno immediatamente passare
all’utilizzo della funzione “HUS06FCS - Data Entry SOS” di SIb2000.
Per la procedura operativa della Segnalazione di operazione sospetta si rimanda al
manuale utente rilasciato da Phoenix in data 31/12/2018.
Resta inteso che a target tutte le banche del Gruppo dovranno utilizzare il processo
Workflow.
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Le segnalazioni non gestite mediante tali funzionalità non potranno essere perfezionate e
prese in carico dal Servizio Segnalazione di operazioni sospette di Capogruppo.