e-commerce a norma di legge

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E-Commerce a norma di legge Giovanni Maria Riccio

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Marketing


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E-Commerce a norma di legge

Giovanni Maria Riccio

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Cinque anni fa scrivevo…

• “C’è un approccio spesso dilettantistico della piccola e media imprenditoria nazionale, che non ha saputo sfruttare appieno la possibilità di aperture di nuovi mercati, né i vantaggi offerti dalla riduzione dei costi transattivi, né, tanto meno, forme non convenzionali di comunicazione e di marketing”

Cos’è cambiato negli ultimi cinque anni?

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Successful innovation is normally a source of

temporary market power, eroding the profits

and position of old firms, yet ultimately

succumbing to the pressure of new inventions commercialized by competing entrants

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Il cerchio dell’innovazione

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Contratto a distanza

• Art. 45 lett. g) Codice del consumo:• “qualsiasi contratto concluso tra il professionista

e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”

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Caratteristiche

• Contratti di massa/per adesione• Redatti unilateralmente, favoriscono la parte

imprenditoriale• Vantaggi imprenditore:

- costi della contrattazione di massa < singola contrattazione- asimmetria informativa (hidden information)

• Funzione della normativa consumeristica

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Obblighi di informazione

• Riequilibrano le asimmetrie informative tra consumatore e professionista

• Es. prezzo totale del prodotto, identità del venditore, caratteristiche del prodotto, modalità di pagamento (art. 48 Cod. cons.)

• Consentono una migliore valutazione del prodotto/servizio acquistato

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Recesso

14 giorni• contratti di servizi dal giorno della conclusione

del contratto• contratti di vendita dal giorno in cui il

consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni

• Esclusioni

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Costi del recesso

• Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto

• il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista

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Esclusioni

• fornitura di prodotti e servizi relativi al tempo libero per i quali il fornitore si impegna a fornire questi ultimi ad una data o in un periodo di esecuzione specifici

• beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati

• beni che rischiano di deteriorarsi o scadere• audio/video/software sigillati e aperti• giornali e riviste (tranne abbonamento)• fornitura di alloggi o noleggio autovetture

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Crowdfunding

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Aste on line

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Conclusione del contratto

firma elettronicafirma elettronica avanzatafirma elettronica qualificatafirma digitale

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Sufficiente un click?• Sì, per la conclusione del contratto• No, per approvazione ex art. 1341 c.c. – le clausole non

hanno effetto “se non sono specificatamente approvate per iscritto”

• Trib. Catanzaro, Sez. I, 30 aprile 2012: Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa, da assolversi con l’impiego della firma digitale da parte dell’aderente

• Corte d’Appello Pau, 23 marzo 2012, Sébastien R. c. Facebook

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Forma e…

• Non è sufficiente un click, che non è riconducibile ad alcuna firma elettronica/digitale del CAD

• Firma elettronica avanzata/firma digitale sono equivalenti alla sottoscrizione autografa

• Il click non è firma elettronica semplice – insieme dei dati in forma elettronica che sono associati ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica

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…sostanza

• Obiettivo della sottoscrizione è rendere edotto/consapevole il contraente

• Il click potrebbe non garantire questo livello di consapevolezza

• Anche la semplice apposizione “tipografica” del proprio nome e cognome potrebbe assolvere a tale funzione

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