e-commerce a norma di legge
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E-Commerce a norma di legge
Giovanni Maria Riccio
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Cinque anni fa scrivevo…
• “C’è un approccio spesso dilettantistico della piccola e media imprenditoria nazionale, che non ha saputo sfruttare appieno la possibilità di aperture di nuovi mercati, né i vantaggi offerti dalla riduzione dei costi transattivi, né, tanto meno, forme non convenzionali di comunicazione e di marketing”
Cos’è cambiato negli ultimi cinque anni?
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Successful innovation is normally a source of
temporary market power, eroding the profits
and position of old firms, yet ultimately
succumbing to the pressure of new inventions commercialized by competing entrants
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Il cerchio dell’innovazione
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Contratto a distanza
• Art. 45 lett. g) Codice del consumo:• “qualsiasi contratto concluso tra il professionista
e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”
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Caratteristiche
• Contratti di massa/per adesione• Redatti unilateralmente, favoriscono la parte
imprenditoriale• Vantaggi imprenditore:
- costi della contrattazione di massa < singola contrattazione- asimmetria informativa (hidden information)
• Funzione della normativa consumeristica
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Obblighi di informazione
• Riequilibrano le asimmetrie informative tra consumatore e professionista
• Es. prezzo totale del prodotto, identità del venditore, caratteristiche del prodotto, modalità di pagamento (art. 48 Cod. cons.)
• Consentono una migliore valutazione del prodotto/servizio acquistato
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Recesso
14 giorni• contratti di servizi dal giorno della conclusione
del contratto• contratti di vendita dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni
• Esclusioni
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Costi del recesso
• Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto
• il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista
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Esclusioni
• fornitura di prodotti e servizi relativi al tempo libero per i quali il fornitore si impegna a fornire questi ultimi ad una data o in un periodo di esecuzione specifici
• beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
• beni che rischiano di deteriorarsi o scadere• audio/video/software sigillati e aperti• giornali e riviste (tranne abbonamento)• fornitura di alloggi o noleggio autovetture
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Crowdfunding
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Aste on line
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Conclusione del contratto
firma elettronicafirma elettronica avanzatafirma elettronica qualificatafirma digitale
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Sufficiente un click?• Sì, per la conclusione del contratto• No, per approvazione ex art. 1341 c.c. – le clausole non
hanno effetto “se non sono specificatamente approvate per iscritto”
• Trib. Catanzaro, Sez. I, 30 aprile 2012: Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa, da assolversi con l’impiego della firma digitale da parte dell’aderente
• Corte d’Appello Pau, 23 marzo 2012, Sébastien R. c. Facebook
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Forma e…
• Non è sufficiente un click, che non è riconducibile ad alcuna firma elettronica/digitale del CAD
• Firma elettronica avanzata/firma digitale sono equivalenti alla sottoscrizione autografa
• Il click non è firma elettronica semplice – insieme dei dati in forma elettronica che sono associati ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
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…sostanza
• Obiettivo della sottoscrizione è rendere edotto/consapevole il contraente
• Il click potrebbe non garantire questo livello di consapevolezza
• Anche la semplice apposizione “tipografica” del proprio nome e cognome potrebbe assolvere a tale funzione
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