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I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE E ENERGETICA DEGLI EDIFICI. GLI OBBLIGHI DI PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI (FER) (Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 967)
Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 15/2016)1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)
LE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI: Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i tre decreti ministeriali2, del Ministero dello Sviluppo Economico, che riscrivono completamente le norme sull’efficienza energetica degli edifici, relativi ai
1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 2 1. Decreto 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". 2. Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza
Settore IV: Sviluppo Urbano
N. 15/2016
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requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ed alla certificazione energetica. Con questi provvedimenti anche in Italia trova piena attuazione la Direttiva 2010/31/UE3, così come previsto dal Decreto Legislativo 192/20054, modificato ed integrato con la Legge 90/2013. Il primo decreto modifica il D.M. 26 giugno 2009 ed introduce le nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Per evitare la frammentazione a livello locale delle regole sulla certificazione energetica degli edifici, il nuovo modello di APE è uguale per tutto il territorio nazionale. Con le nuove linee guida diventa più facile il confronto tra unità immobiliari e orientare il mercato verso un nuovo concetto di qualità, che intende prendere in grande considerazione le prestazioni energetiche. Le classi energetiche sono dieci. Dalla A4, la migliore, si passa via via alla G, la peggiore. Il certificatore deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare e deve indicare nell’APE le proposte per migliorare l’efficienza energetica, consigliando ad esempio interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica ed informando l’interessato sugli incentivi disponibili per realizzarli. Tra gli allegati al decreto c’è infine uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE). Nel secondo decreto sono definite le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Vengono rafforzati gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, in modo da arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti saranno confrontati con un “edificio di riferimento”, identico per geometria, orientamento, ubicazione e destinazione d’uso. Sarà quindi più facile accertare il rispetto dei requisiti minimi.
Il terzo decreto, infine, introduce degli schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono diversi in base alle diverse tipologie di opere eseguite: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
3. Decreto 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici"; I primi due decreti sono entrati in vigore il 1° ottobre 2015. Quello relativo alla relazione di progetto è invece entrato in vigore il 16 luglio 2015. 3 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia. 4 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.
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LE CONSEGUENTI NUONE DISPOSIZIONI REGIONALI: Tuttavia, in base alla cosiddetta “clausola di cedevolezza”, le disposizioni nazionali si applicano solo a quelle regioni che non provvedono autonomamente al recepimento e attuazione della Direttiva. Si ricorda a proposito che, attraverso la profonda revisione della Legge Regionale Emilia Romagna n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 “Comunitaria 2014”, la Regione Emilia‐Romagna aveva già provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 2010/31/UE: l’art. 25 della “nuova” Legge Regionale n. 26/20045 prevede che la Regione adotti un Atto di coordinamento tecnico mediante il quale disciplinare i requisiti minimi di prestazione energetica che devono essere rispettati in caso di intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica. Successivamente infatti, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia‐Romagna n. 184 del 24 luglio 2015 è stata pubblicata la Delibera di Giunta Regionale n. 967 del 20 luglio "Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici", derivata proprio in seguito alla Direttiva 2010/31/UE e all'emanazione dei tre citati provvedimenti nazionali relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e alle linee guida nazionali sulla certificazione energetica. La Regione Emilia‐Romagna ha quindi provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia, che modifica radicalmente la previgente disciplina, dettata dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.6, adeguando in tal modo la propria normativa a quella comunitaria e nazionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. In particolare, con questa Delibera la Regione si allinea ai tre decreti nazionali sull’efficienza energetica degli edifici sopra citati, che disciplinano l’APE (Attestazione di Prestazione Energetica) 2015, i requisiti minimi e la compilazione della relazione tecnica di progetto. Tale aggiornamento ha trovato completezza con la successiva emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1275, del 07.09.2015 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25‐ter L.R. 26/2004 e s.m.)”. L’obbligo di rispetto dei nuovi requisiti di prestazione energetica decorre dal 1° ottobre 2015, evitando così l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali: i progettisti della Regione si trovano quindi a operare avendo a disposizione un quadro normativo completo, organico e sistematico di requisiti da rispettare per il calcolo delle
5 Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”: Art. 25 Attuazione della direttiva 2010/31/UE 1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di: a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati; b) nuovi impianti installati in edifici esistenti; c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti. 2. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico: a) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione; b) individua le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici; c) individua i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti. 3. Per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al comma 2, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione nazionale in materia, l'atto di coordinamento tecnico tiene conto dei seguenti elementi: a) condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici; b) valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento; c) valutazione preventiva, ai fini di cui alla lettera b), della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza; d) determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati; e) previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti; f) valutazione del livello ottimale di prestazione energetica in funzione dei costi, ovvero del livello che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato. 4. L'atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013. 6 Delibera Assemblea Legislativa n. 156, del 04.03.2008 “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”.
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prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle diverse tipologie di intervento. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi requisiti continuavano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti di cui alla D.A.L. n. 156/2008, ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche alle varianti in corso d’opera e alle variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del nuovo atto. Con l’emanazione di questo nuovo provvedimento si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 ‐ e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale ‐ i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2017. Diverse ed importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della D.A.L .n. 156/2008 e s.m.i. Con particolare riferimento al sistema di classificazione, si sottolinea che il sistema finora applicato, basato su classi “fisse” di prestazione energetica (8 classi: A+/A/B/C/D/E/F/G) determinate sulla base di un range costante di valori dell’indice EP (Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale) espresso in kWh/mq, viene sostituito da un nuovo sistema basato su classi “scorrevoli” (10 classi: A4/A3/A2/A1/B/C/D/E/F/G), determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di riferimento “virtuale”: per edificio di riferimento, come già accennato, si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento, determina il limite tra la classe A1 e B, mentre gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore EPgl,nr,Lst. La prestazione energetica verrà misurata per tutti i servizi energetici presenti (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di ACS (acqua calda sanitaria), e ‐ per gli edifici del settore terziario ‐ illuminazione e trasporto). Per gli immobili privi di impianto termico la determinazione della classe avverrà simulando la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE (attestato di prestazione energetica) emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste. A partire dalla stessa data, verrà inoltre reso obbligatorio il versamento di un contributo da parte dei soggetti certificatori in occasione della registrazione di ciascun APE: con successivo atto verrà stabilito l’ammontare di tale contributo. Nessuna novità invece in merito ai requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti certificatori, che erano già stati allineati a quanto previsto dal D.P.R. n. 75/20137. Sono già state completate le attività finalizzate alla modifica dell'applicativo informatico SACE (Sistema Regionale di Attestazione della Prestazione Energetica) per adeguarlo in tempi utili alle nuove disposizioni. In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche. Analogamente a quanto previsto dalla attuale normativa regionale, il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria totale, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.
7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
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Importanti novità anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria: anche in questi casi, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, riferiti però solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall’intervento. È inoltre prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW. Sono definite infine le metodologie di calcolo e previsti schemi diversificati per la Relazione Tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica. Le nuove norme impongono un cambiamento radicale nei livelli di prestazione energetica altresì per gli edifici e disciplinano i diversi gradi di applicabilità dei requisiti, in base al tipo di intervento edilizio, ponendo una serie di obblighi anche per interventi sull’edilizia esistente. Si tratta di un cambio culturale importante, coerente con le politiche europee per il 2050 verso un’economia decarbonizzata, che richiede di essere accompagnato e sostenuto a partire dagli enti pubblici direttamente coinvolti nella promozione e controllo dell’attuazione. Sotto questo aspetto, rispetto al tema dei controlli della documentazione fornita dai progettisti, si evidenzia il ruolo del tecnico comunale, responsabile del procedimento, che non deve sostituirsi al progettista che effettua i calcoli e le verifiche assumendosene la responsabilità, ma la necessità che lo stesso tecnico comunale sia dotato di strumenti per valutare la completezza e coerenza delle informazioni ricevute. Allo stato dunque, la normativa di riferimento in tema di requisiti di prestazione energetica degli edifici è la seguente: a) Legge regionale 23.12.2004, n. 26; b) D.Lgs 19.8.2005, n. 192 modificato dal D.Lgs 20.12.2006, n. 311; c) Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna, n. 156 del 2008, modificata e integrata
dalla D.G.R. n. 967/2015; d) Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1275/2015.
L’atto di coordinamento regionale in commento individua dunque le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 9 della Direttiva 2010/31/UE (NZEB) entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà delle stesse, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici.
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In tal modo l’atto di indirizzo regionale anticipa di due anni gli obblighi per le nuove costruzioni stabiliti dalla disciplina nazionale8. Si considerano “edifici ad energia quasi zero” quelli che rispettano i requisiti minimi cogenti previsti per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2019. L’Atto di indirizzo regionale specifica le definizioni degli interventi sugli edifici, definendo requisiti che comportano un impegno gradualmente variabile, in relazione alla tipologia di intervento. Vengono individuati i seguenti casi generali: a) nuova costruzione; b) demolizione e ricostruzione; c) ampliamento/sopraelevazione; d) ristrutturazione importante di primo livello; e) ristrutturazione importante di secondo livello; f) riqualificazione energetica.
Edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo abilitativo, comunque denominato (Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sia stata presentata successivamente al 01.10.2015. Esempio: un edificio di nuova costruzione con richiesta di titolo abilitativo presentata il 30.01.2015, dichiarazione di fine dei lavori presentata il 15.10.2015:
rispetto dei requisiti minimi ed Attestato di Qualificazione Energetica redatto secondo i criteri vigenti alla data della richiesta del titolo edilizio (D.A.L. n. 156/2008);
Attestato di Prestazione Energetica redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato.
Sono completamente assimilati agli edifici di nuova costruzione: a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sdia il titolo edilizio abilitativo necessario; b) gli ampliamenti degli edifici esistenti, dotati di nuovi impianti tecnici, per i quali valga almeno una delle
seguenti due condizioni: 1. nuovo volume lordo climatizzato > 15% di quello esistente; 2. nuovo volume lordo climatizzato > 500,00 mc.
8 La Direttiva EPBD (Direttiva 2010/31/UE) dispone infatti che, a partire dal 31.12.2020, tutte le nuove costruzioni dovranno essere edifici NZEB. Con tale locuzione si intendono gli edifici ad altissima prestazione energetica che minimizzano i consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando energia da fonti rinnovabili, elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, sistemi di ombreggiamento e garantendo un’idonea qualità dell’aria interna e un’adeguata illuminazione naturale in accordo con le caratteristiche architettoniche dell’edificio. In essi il fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
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Rientra in questa categoria anche il mutamento di destinazione d’uso di locali esistenti non climatizzati, trasformati in locali climatizzati.
Sono parzialmente assimilati agli edifici di nuova costruzione: a) gli ampliamenti degli edifici esistenti, collegati ad impianti tecnici esistenti, per i quali valga almeno una
delle seguenti due condizioni: 1. Nuovo volume lordo climatizzato > 15% di quello esistente; 2. Nuovo volume lordo climatizzato > 500,00 mc. Rientra in questa categoria anche il mutamento di destinazione d’uso di locali esistenti non climatizzati, trasformati in locali climatizzati.
Ristrutturazione importante di I livello: una ristrutturazione edilizia che prevede contemporaneamente: a) un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza >50% della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio; b) la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito
all’intero edificio. Con “superficie disperdente lorda complessiva” si intende la superficie disperdente di tutti gli elementi opachi e trasparenti che separano il volume climatizzato dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, quali le pareti esterne verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture in genere. Il “volume climatizzato” è definito come il volume lordo delle parti di edificio climatizzate, perciò se ne deduce che la superficie disperdente è sempre la superficie esterna. Con “ristrutturazione dell’impianto termico” si intendono le opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione, sia di distribuzione ed emissione del calore. Esempio: l’impianto di un edificio esistente viene sottoposto ai seguenti interventi: a) sostituzione di tutti i corpi scaldanti; b) nuova rete di distribuzione; c) sostituzione dei circolatori in centrale termica. L’intervento non si configura come ristrutturazione in quanto i sistemi di produzione non vengono modificati.
Rientra nell’ambito della “ristrutturazione dell’impianto termico” anche: a) La trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali; b) L’installazione di un impianto termico individuale in una unità immobiliare che si distacca dall’impianto
centralizzato. Ristrutturazione importante di II livello: una ristrutturazione edilizia che: a) interessa l’involucro edilizio con un’incidenza >25% della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio; b) può (facoltativamente) interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. Riqualificazione energetica: si definiscono di “riqualificazione energetica” quegli interventi non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Riqualificazione energetica dell’involucro: interventi sull’involucro che coinvolgono una superficie ≤25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Dagli interventi sull’involucro sono esclusi solamente due casi: a) gli interventi sull’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni,
ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura); b) il rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie ≤10% della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio. Riqualificazione energetica con interventi sull’impianto: a) nuova installazione di impianto:
gli interventi di nuova installazione di impianto termico asservito all’edificio per i servizi di riscaldamento, di raffrescamento e di produzione di ACS;
b) ristrutturazione di impianto: gli interventi di ristrutturazione di impianto termico asservito all’edificio per i servizi di riscaldamento, di raffrescamento e di produzione di ACS;
c) sostituzione del generatore:
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gli interventi di sostituzione del solo generatore ed installazione di generatori e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio.
Deroghe: risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente stirati di finitura, interni o
esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o il rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
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LA DIMOSTRAZIONE DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI: viene effettuata con la predisposizione della seguente triplice documentazione: a) LA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO:
D.G.R. 967/2015, art. 8, c. 2 e 3: Art. 8 Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti ….. 2. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Decreto, il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze, edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono predisporre una relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici di cui al presente atto, tenuto conto delle eventuali eccezioni puntualmente indicate in Allegato 2. 3. La relazione tecnica di progetto di cui al comma 2 tiene luogo a tutti gli effetti della documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere predisposta sulla base dello schema riportato in Allegato 4, con riferimento alla tipologia di intervento prevista, e contiene la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera che l'intervento da realizzare: a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 3; b) è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all’Allegato 2 applicabili.
Si tratta della ex “Relazione tecnica di progetto” ex art. 28, c. 19, della Legge n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. E’ il documento, con valore di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio10, che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. E’ redatto sulla base del modello‐schema riportato in Allegato 4 alla D.G.R. n. 967/2015. In realtà, allo scopo di facilitare l’utilizzo dello schema da parte dei soggetti interessati, esso viene proposto in due versioni, di cui: ‐ la prima (Modello 1) è utilizzabile nel caso di: a) edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) dell’Atto; b) edifici esistenti oggetto di ristrutturazione importante di primo livello cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i.
dell’Atto; c) interventi di ampliamento di edifici esistenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i. dell’Atto; d) edifici ad energia quasi zero di cui all’art. 7 dell’Atto; ‐ la seconda (Modello 2) è utilizzabile nel caso di: a) edifici esistenti oggetto di ristrutturazione importante di secondo livello cui all’art. 3 comma 2 lett. b)
punto ii. dell’Atto; b) edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica; c) interventi di ampliamento di edifici esistenti di cui all’art. 3 comma 3 punto ii. dell’Atto. Essa contiene la dichiarazione asseverata11 rispetto a:
9 Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. Nella vigenza della D.A.L. n. 156/2008, tale Relazione Tecnica era espressamente quella prevista dall’art. 28 della L. 10/1991, ed il modello era riportato in Allegato 4 alla delibera stessa. In tal senso essa era espressamente denominata “RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10”. Oggi invece, con la D.G.R. n. 967/2015 tale Relazione Tecnica, il cui schema è riportato in Allegato 4 alla delibera, viene denominata “RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA DEGLI EDIFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI TERMICI”, eliminando così ogni riferimento all’art. 28 della Legge n. 10/1991. 10 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”: Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 11 Il tecnico asseverante, prende atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359
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l’identificazione e la tipologia dell’intervento (art. 3);
la conformità ai requisiti minimi (Allegato 2 “Requisiti minimi di prestazione energetica”). Viene redatta dal progettista (o dai progettisti), nell’ambito delle proprie competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche ed illuminotecniche. La relazione tecnica di progetto va allegata, a cura del proprietario dell’edificio o da chi ne ha titolo (art. 8, c. 5):
alla richiesta del Permesso di Costruire o alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
alla Comunicazione di Inizio Attività (CIL). Nel caso di attività edilizia libera, ovvero eseguibile senza comunicazione (art. 7, c. 1, L.R. n. 15/2013), la Relazione (se necessaria in relazione alla natura delle opere da eseguire) deve essere conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo, tra cui l’amministratore di condominio. Su tali disposizioni occorre osservare quanto segue:
la modulistica edilizia unificata regionale è giunta al suo terzo adeguamento, emanata con Determinazione Dirigenziale n. 8822, del 14.07.2015;
la D.G.R. n. 967/2015 è immediatamente successiva a tale emanazione;
la Regione Emilia Romagna non ha ancora provveduto alla emanazione di un quarto aggiornamento della modulistica edilizia unificata che tenga conto di quanto stabilito dalla nuova D.G.R. n. 967/2015;
modulo unificato regionale per la richiesta del Permesso di Costruire: nel “Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata”, in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio, viene riportata la seguente casella:
che evidentemente non risulta aggiornata con le nuove disposizioni sopravvenute. Tale casella deve ovviamente essere intesa con riferimento alla Relazione Tecnica di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 967/2015.
anche il modulo regionale di asseverazione alla richiesta di Permesso di Costruire non risulta aggiornato:
modulo unificato regionale per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
nel “Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata”, in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio, viene riportata la seguente casella:
che evidentemente non risulta aggiornata con le nuove disposizioni sopravvenute. Tale casella dovrà anch’essa essere intesa con riferimento alla Relazione Tecnica di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 967/2015.
anche il modulo regionale di asseverazione alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività non risulta aggiornato:
e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità.
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modulo unificato per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori:
non contiene l’obbligo di alcuna allegazione; è evidente che la D.G.R. n. 967/2015 introduce invece un nuovo obbligo di allegazione della Relazione Tecnica che in precedenza non era previsto e non compare nell’attuale modulistica edilizia unificata regionale. E’ evidente che anche in questo caso, ed a maggior ragione, si rende necessario un rapido e puntuale aggiornamento della modulistica edilizia regionale.
Deroghe: In luogo della Relazione Tecnica è data facoltà della presentazione della Dichiarazione di Conformità, di cui al D.M. n. 37/200812, da presentare alla fine dei lavori, esclusivamente nei seguenti casi:
sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW;
installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW. La Relazione Tecnica va comunque predisposta nell’eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (come, ad esempio, nel caso di sostituzione di una caldaia a gas metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili). b) L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE):
D.G.R. 967/2015, art. 8, c. 9 e 10: Art. 8 Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti ….. 9. Al termine dei lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a), di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i, e di ampliamenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i, deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l’Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente. 10. L’Attestato di Qualificazione Energetica, redatto in conformità allo schema di cui all’Allegato 5, attesta il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti e riporta i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.
E’ il documento, con valore di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: a) che attesta il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalla D.G.R. 967/2015;
12 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”: Art. 7. Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
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b) che riporta i fabbisogni di energia primaria di calcolo e la classe energetica. E’ redatto sulla base del modello‐schema riportato in Allegato 5 alla D.G.R. n. 967/2015. La sua redazione è obbligatoria nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di I livello; c) edifici esistenti soggetti ad ampliamenti. E’ predisposto, in forma asseverata, da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’intervento. Non deve prevedere oneri aggiuntivi e specifici per il committente. L’Attestato deve essere predisposto alla fine dei lavori. L’Attestato deve essere allegato alla richiesta di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, ovvero, per le opere soggette a Comunicazione di Inizio Attività (CIL), alla comunicazione di fine dei lavori. Nel caso di intervento di attività edilizia libera non soggetto a CIL la stessa documentazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo. Sotto questo aspetto si deve considerare:
che l’attuale modello regionale unificato di richiesta di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, anch’esso fermo al terzo adeguamento e quindi non aggiornato con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 967/2015, costituisce anche comunicazione di fine dei lavori per le opere soggette a PdC e SCIA, mentre non è obbligatorio per le opere soggette a CIL;
nel “Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata”, in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio, viene riportata la seguente casella:
che evidentemente non risulta aggiornata con le nuove disposizioni sopravvenute. Tale casella dovrà essere intesa con riferimento all’Attestato di Qualificazione Energetica di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 967/2015.
anche il modello di asseverazione al CCEA non risulta aggiornato:
l’attuale modulo unificato per la comunicazione di fine dei lavori relativamente alla CIL:
non contiene l’obbligo di alcuna allegazione; è evidente che la D.G.R. n. 967/2015 introduce invece un nuovo obbligo di allegazione dell’AQE che in precedenza non era previsto e non compare nell’attuale modulistica edilizia unificata regionale. E’ evidente che anche in questo caso, ed a maggior ragione, si rende necessario un rapido e puntuale aggiornamento della modulistica edilizia regionale.
Nel casi di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, nel caso in cui l’intervento preveda la mera sostituzione di elementi edilizi o di sistemi tecnici per l’edilizia funzionalmente autonomi e dotati di caratteristiche prestazionali certificate, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto è attestata, dall’impresa esecutrice, in luogo quindi del rilascio dell’AQE (art. 8, c. 12). Anche in questo caso si rende necessario un rapido e puntuale aggiornamento della modulistica edilizia regionale.
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C. L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): E’ disciplinato dalla D.G.R. n. 1275, del 07.09.2015 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25‐ter L.R. 26/2004 e s.m.)”. Deve essere predisposto e rilasciato da un soggetto certificatore accreditato dalla Regione Emilia Romagna, con le modalità di cui all’art. 5 della stessa delibera. E’ obbligatorio procedere alla attestazione della prestazione energetica nel caso di: a) edifici di nuova costruzione, ivi compresi tutti i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o di
edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, o derivanti dalla ristrutturazione o completamento degli immobili di cui all’art. 1, comma 5, lett. e) ed f);
b) edifici esistenti, nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, ove l'edificio o l’unità immobiliare non ne sia già dotato;
c) edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq, ove l'edificio non ne sia già dotato.
Nel caso a), la produzione dell’APE è onere del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente, che deve provvedere in merito prima del rilascio del CCEA: in tal caso, l’Attestato è allegato alla relativa richiesta presentata al Comune. Sotto questo aspetto si deve considerare che l’attuale modello regionale unificato di richiesta di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, anch’esso fermo al terzo adeguamento e quindi non aggiornato con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 967/2015, nel “Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata”, in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio, viene riportata la seguente casella:
Anche in questo caso si rende necessario un rapido e puntuale aggiornamento della modulistica edilizia regionale, in ragione del fatto che il campo di applicazione dell’APE si è notevolmente ampliato. Nel caso b), per gli edifici esistenti la produzione dell’APE, qualora prevista ai sensi del comma 2, è onere del proprietario. Nel caso di edifici esistenti privi del CCEA, l’Attestato è allegato alla relativa richiesta presentata al Comune. L’attestato di prestazione energetica comprende i dati di cui all’Allegato A‐4 della D.G.R. 1275/2015, ed è redatto in conformità al modello predisposto dall’Organismo Regionale di Accreditamento nell’ambito del sistema informativo regionale. L’attestato di prestazione energetica assume validità a seguito della sua registrazione nel sistema informativo regionale di cui al successivo art. 7, attestata dalla presenza del relativo codice univoco assegnato dal sistema stesso: a tal fine, il soggetto certificatore provvede alla trasmissione telematica dei dati e dell’attestato medesimo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con le modalità previste dalla normativa vigente. La validità dell’attestato di prestazione energetica ha una durata temporale di dieci anni a partire dalla data di registrazione. L’attestato di prestazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica che comporta la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare: l’eventuale aggiornamento di un attestato di prestazione energetica non incide sulla sua validità temporale. La validità dell’attestato di prestazione energetica è subordinata al rispetto delle disposizioni e delle scadenze relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, previste dalla normativa vigente, comprese le eventuali prescrizioni di adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di tali condizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini i libretti di impianto di cui alla DGR 1578/2014 sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, anche se rilasciato in conformità alle norme vigenti precedentemente all’entrata in vigore della D.G.R. 1275/2015 e comunque denominato. Transazioni immobiliari:
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in caso di vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare il proprietario dell'immobile è inoltre tenuto a rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica, in originale o in copia autenticata, al potenziale acquirente o al nuovo locatario, all'avvio delle rispettive trattative e a consegnarlo alla fine delle medesime.
in caso di vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della prestazione energetica attesa sulla base dei dati di progetto, esplicitamente evidenziandola come tale, e produce l'attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla data di richiesta di rilascio del CCEA.
nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette alle sanzioni previste dalla legge vigente.
nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all’Allegato A‐4 alla D.G.R. 1275/2015. Nel caso di annunci relativi alla vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare prima della sua costruzione, l’annuncio deve riportare i valori della prestazione energetica attesa sulla base dei dati di progetto.
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GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE, TRAMITE LO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA: 1. LA RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE: a) Relazione tecnica: in allegato ai titoli edilizi, PdC e SCIA, e CIL; b) Attestato di qualificazione energetica, o, nei casi pertinenti, l’attestazione dell’impresa esecutrice: in
allegato alla richiesta di CCEA, per PdC e SCIA, ed alla comunicazione di fine dei lavori per la CIL; c) Attestato di Prestazione Energetica: in allegato alla richiesta di CCEA. 2. L’ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: Una copia della Relazione Tecnica, dell’AQE e dell’APE è conservata dal Comune. Nel nostro Comune esclusivamente in modalità informatizzata. 3. IL CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI E DELLE OPERE: La verifica dei requisiti di prestazione energetica è svolta nell’ambito dei controlli sui titoli edilizi e sulle opere eseguite (L.R. n. 15/2013 e D.G.R. n. 76/2014). Si rimanda in proposito alla Disposizione Tecnico Organizzativa n. 4/2016.
4. VALUTAZION DI FATTIBILITA’ DI SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA: (art. 8, c. 7, D.G.R. n. 967/20015) Nel caso di edifici di nuova costruzione, di cui all’art. 3, comma 2 lett. a)13, e di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello, di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), punto i14, nell'ambito della Relazione Tecnica è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile,
13 Edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta di titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 967/2015. Sono considerati tali anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario. 14 Ristrutturazioni importanti di primo livello.
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cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. Si deve comunque far osservare come nel modulo di schema di Relazione Tecnica, di cui all’Allegato 4 alla D.G.R. n. 967/2015, non vi sia riportata alcuna evidenza dell’obbligo di effettuazione di tale valutazione. Tale valutazione deve comunque essere documentata e disponibile al fine delle verifiche comunali. 5. LE SANZIONI:
D.G.R. n. 967/2015 ‐ Art. 9 “Sanzioni”;
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, art. 15 (come sostituto dall'art. 12 della legge n. 90 del 2013). L'attestato di prestazione energetica, la relazione tecnica e l'attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune, tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia, effettua i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44515, e applica le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44516, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nella D.G.R. n. 967/2015, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui alla D.G.R. n. 1275/2015, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. Il Comune dà comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'attestato di qualificazione energetica, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il Comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il Comune comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1 del D.Lgs.
15 Art. 71 (R) Modalità dei controlli 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. 16 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Art. 76 (L) Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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n. 192/2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 192/2005, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. Ai sensi dell’art. 8, c. 5, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto, ed effettua accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale; tali verifiche sono svolte anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni è posto a carico dei richiedenti.
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I NUOVI REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI: Una delle più rilevanti novità introdotte dalla Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” è il superamento del sistema del sistema basato sui cosiddetti “requisiti tecnici cogenti e facoltativi” delle opere edilizie. La L.R. n. 15/2013 infatti, all’articolo 59, ha provveduto ad abrogare le seguenti disposizioni regionali: a) deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 1995, n. 593 (Approvazione dello schema di
Regolamento edilizio tipo (Art. 2 legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni));
b) deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2000, n. 268 (Schema di Regolamento edilizio tipo ‐aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. n. 33/90);
c) deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'allegato b) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95)).
La precedente delibera regionale in tema di prestazione energetica degli edifici, ovvero la D.G.R. n. 156, del 04.03.2008, si inseriva nel sistema dei requisiti tecnici cogenti degli edifici, ed andava quindi a definire, all’Allegato 3, assumendone la relativa numerazione, i seguenti requisiti minimi di prestazione energetica: 1. requisito 6.1.1. “Prestazione energetica degli edifici” (nuovi edifici ed interventi rilevanti sull’esistente); 2. requisito 6.1.2. “Prestazione energetica degli edifici” (interventi su edifici esistenti); 3. requisito 6.2. “Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico”; 4. requisito 6.3. “Controllo della condensazione”; 5. requisito 6.4. “Contenimento dei consumi energetici in regime estivo”; 6. requisito 6.5. “Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale
dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)”; 7. requisito 6.6. “Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate”. La nuova delibera regionale n. 967/2015 abbandona tale numerazione e, all’Allegato 2, ridefinisce completamente i requisiti minimi di prestazione energetica. I nuovi requisiti, ed i relativi codici, sono i seguenti:
A. Requisiti comuni a tutti gli interventi:
A.1 Controllo della condensazione
A.2 Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo
A.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici
A.4.1 Requisiti degli impianti: Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili
A.4.2 Requisiti degli impianti: Requisiti delle unità di micro cogenerazione
A.4.3 Requisiti degli impianti: Requisiti per impianti di sollevamento
A.5.1 Requisiti minimi degli impianti per il riconoscimento quota FER: impianti a biomassa
A.5.2 Requisiti minimi degli impianti per il riconoscimento quota FER: pompe di calore
B. Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importanti di primo livello e requisiti degli edifici ad energia quasi zero
B.1.1 Controllo delle perdite per trasmissione: coefficiente globale di scambio termico
B.1.2 Controllo delle perdite per trasmissione: trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione
B.2 Prestazione energetica globale e parziale:
B.3.1.a Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo ‐ Protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento solare: adozione di schermi per le chiusure trasparenti (serramenti)
B.3.1.b Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo ‐ Protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento solare: fattore solare (g) del vetro nel caso di chiusure trasparenti non protette da sistemi di ombreggiamento
B.3.2 Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo ‐ Controllo dell’area solare equivalente estiva
B.3.3 Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo – protezione delle chiusure opache
B.4 Allacciamento a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento
B.5 Adozione di sistemi di regolazione e controllo
B.6 Configurazione dell’impianto termico
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B.7.1 Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili
B.7.2 Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
B.7.3 Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): condizioni applicative
B.7.4.1 Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione ‐ potenza delle unità di cogenerazione
B.7.4.2 Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione ‐ rendimento energetico minimo delle unita’ di micro‐cogenerazione
B.7.4.3 Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione ‐ rendimento energetico minimo per la cogenerazione e la piccola cogenerazione
B.7.4.4
Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione ‐ misura e verifica a consuntivo dell’indice PES per le tecnologie di cogenerazione e microcogenerazione con possibilità di modulazione del carico e/o di dissipazione dell’energia termica
B.7.4.5
Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione ‐ misura e verifica a consuntivo dell’indice PES per impianti di cogenerazione e micro cogenerazione costituiti da unità di cogenerazione funzionanti esclusivamente a punto fisso, ovvero senza possibilità di modulazione del carico e/o di dissipazione dell’energia termica
B.7.4.6 Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione ‐ limiti alle emissioni degli inquinanti in atmosfera
B.8 Requisiti degli edifici ad energia quasi zero
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REQUISITO B.7: GLI OBBLIGHI DI PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER): FINALITA’: Il requisito si riferisce all’obbligo di prevedere nella progettazione energetica di un intervento edilizio l’adozione di impianti o sistemi tecnici di produzione di energia mediante sfruttamento da fonti rinnovabili (autoproduzione). CAMPO DI APPLICAZIONE ‐ INTERVENTI EDILIZI: Il requisito si applica esclusivamente: a) agli edifici di nuova costruzione, sono considerati tali anche gli edifici sottoposti a demolizione e
ricostruzione; b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero relativa a quegli edifici aventi
superficie utile superiore a 1.000 mq soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro.
N.B. rispetto al vecchio requisito il campo di applicazione si è ristretto:
in precedenza erano ricompresi gli interventi di “ristrutturazione integrale di edifici”, a prescindere dalle dimensioni dell’edificio;
scompare il caso relativo alla nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, tranne quanto si dirà in seguito relativamente al requisito B.7.1.
CAMPO DI APPLICAZIONE ‐ DESTINAZIONI D’USO: a) Edifici adibiti a residenza e assimilabili: abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali
abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
b) Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
c) Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico‐dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
d) Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; quali bar, ristoranti, sale da ballo;
e) Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
f) Edifici adibiti ad attività sportive: piscine, saune e assimilabili; palestre e assimilabili; servizi di supporto alle attività sportive;
g) Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; h) Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. PRESTAZIONI: Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettati i livelli di produzione di energia da FER indicati ai successivi punti B.7.1 per quanto riguarda la copertura del fabbisogno di energia termica dell’edificio (autoconsumo), e B.7.2 per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. Sono altresì previste modalità e condizioni alternative di soddisfacimento del requisito. Le modalità attraverso cui viene assicurato il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 devono essere dettagliatamente illustrate nella Relazione Tecnica di cui all’art. 8 comma 2 della D.G.R. n. 967/2015: in mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. A questo proposito, lo “Schema di Relazione Tecnica” riportato in Allegato 4 della delibera regionale, è proposto in due versioni: 1) MODELLO 1:
relativo a: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di I livello, ampliamenti ed edifici ad energia quasi zero;
2) MODELLO 2: relativo a: ristrutturazioni importanti di II livello, riqualificazione energetica ed ampliamenti minori;
ed occorre fare riferimento, rispettivamente, alla Sezione n. 9 del Modello 1 ed alla Sezione n. 6 del Modello 2, che si riportano di seguito (unitamente ad un esempio di compilazione):
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Il rispetto dei requisiti B.7.1. e B.7.2 è altresì condizione necessaria per il rilascio/efficacia del titolo abilitativo. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai requisiti B.7.1. e B.7.2 devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica, e dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPgl,tot) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPgl,tot,limite) determinati conformemente a quanto indicato al precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula:
Dove:
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Requisito B.7.1: apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili E’ fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell’edificio. A tal fine, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico‐sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: a) del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria; b) e delle seguenti percentuali del fabbisogni di energia primaria per la produzione di energia termica:
b.1) del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2016;
b.2) del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017.
Tali limiti sono: ‐ ridotti del 50% per gli edifici situati nelle zone storiche, come delimitate dai vigenti strumenti urbanistici; ‐ incrementati del 10% per gli edifici pubblici. Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. In deroga al generale campo di applicazione dei requisiti B. 7, nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, che siano comunque sottoposti a interventi di riqualificazione energetica di cui alla categoria 4 dell’art. 1, dell’Allegato 2 alla delibera regionale17, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico‐sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei fabbisogni di energia primaria previsto per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale requisito non si applica nel caso di edifici esistenti il cui consumo standard di acqua calda sanitaria sia minore di 40 litri/giorno. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, a prescindere dalla zona urbanistica ove sono collocati ed alla funzione privata o pubblica dell’edificio. Gli obblighi di cui sopra si intendono soddisfatti anche: a) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento, che copra l’intero fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria, definita dai Comuni, singoli o associati, nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica;
b) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato al requisito B.7.4.
N.B. rispetto al vecchio requisito:
sono stati introdotti i limiti minimi di prestazione energetica da fonti rinnovabili anche per la produzione di energia termica e non più solo per la produzione di ACS;
17 Ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 967/2015, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili alle categorie precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. In relazione all’applicazione di taluni requisiti, possono essere di volta in volta puntualmente specificati limiti ed eccezioni delle categorie sopra indicate, così come possono essere considerate fattispecie diverse di interventi edilizi, come nel caso degli interventi di “ristrutturazione rilevante”. Sono comunque esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al presente Allegato gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
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è stato introdotto l’incremento richiesto per gli edifici pubblici;
l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare i limiti minimi previsti andava obbligatoriamente sopperita con l'adozione di impianti di micro‐cogenerazione, con l'acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali;
è scomparso l’obbligo della predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione.
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Requisito B.7.2: apporto di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili E’ fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio. A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti: a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di superficie
utile energetica di edifici ad uso non residenziale; b) potenza elettrica P installata non inferiore a P=Sq/50, dove Sq è la superficie coperta del fabbricato
misurata in mq. Tali limiti sono: ‐ ridotti del 50% per gli edifici situati nelle zone storiche, come delimitate dai vigenti strumenti urbanistici; ‐ incrementati del 10% per gli edifici pubblici. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, a prescindere dalla zona urbanistica ove sono collocati ed alla funzione privata o pubblica dell’edificio. Gli obblighi di cui sopra si intendono soddisfatti anche: a) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica,
anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi, definiti dai Comuni, singoli o associati, nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica;
b) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato nel requisito B.7.4, o con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU)18, come definito in Allegato 1 alla D.G.R. 967/2015, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento.
N.B. rispetto al vecchio requisito:
è stato introdotto l’ulteriore criterio relativo alla superficie coperta del fabbricato;
sono state introdotte le riduzioni/incrementi in relazione alle zone storiche ed edifici pubblici;
l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare i limiti minimi previsti andava obbligatoriamente sopperita con l'adozione di impianti di micro‐cogenerazione, con l'acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali;
è scomparso l’obbligo della predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione.
Castel San Giovanni, giovedì 8 settembre 2016
19
18 sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente. 19 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore IV –
Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell’originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale in tutte le sue componenti.
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BIBLIOGRAFIA: Associazione Intercomunale Terre d’Acqua-Unione Reno Galliera-ANCI Emilia Romagna: Corso in house “Le novità
introdotte dalle recenti normative regionali sui requisiti minimi di efficienza e certificazione energetica degli edifici. Obblighi ed adempimenti a carico dei Comuni e indirizzi per la verifica di conformità”, Ricerca e Progetto, Galassi, Mingozzi edAssociati;
Università di Bologna-ERVET-Regione Emilia Romagna: Convegno “I nuovi requisiti minimi di prestazione energetica: metodologie di calcolo e modalità di verifica” (G.L. Morini).