dto 15-2016 requisiti minimi di prestazione energetica ... 15... · nel secondo decreto sono...

30
Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 1 di 30 I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE E ENERGETICA DEGLI EDIFICI. GLI OBBLIGHI DI PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) (Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 967) Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 15/2016) 1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) LE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI: Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i tre decreti ministeriali 2 , del Ministero dello Sviluppo Economico, che riscrivono completamente le norme sull’efficienza energetica degli edifici, relativi ai 1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 2 1. Decreto 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". 2. Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"; Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 15/2016

Upload: phamnhu

Post on 15-Feb-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 1 di 30

     

 I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE E ENERGETICA DEGLI EDIFICI. GLI OBBLIGHI DI PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI (FER) (Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 967) 

 

Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 15/2016)1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) 

 

LE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI: Sulla Gazzetta Ufficiale del 15  luglio 2015  sono  stati pubblicati  i  tre decreti ministeriali2,  del Ministero dello Sviluppo Economico, che riscrivono completamente le norme sull’efficienza energetica degli edifici, relativi ai 

1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 2 1. Decreto 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". 2. Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";

Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza

Settore IV: Sviluppo Urbano 

N. 15/2016 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 2 di 30

requisiti  minimi  di  prestazione  energetica  degli  edifici  ed  alla  certificazione  energetica.  Con  questi provvedimenti anche in Italia trova piena attuazione la Direttiva 2010/31/UE3, così come previsto dal Decreto Legislativo 192/20054, modificato ed integrato con la Legge 90/2013.  Il primo decreto modifica il D.M. 26 giugno 2009 ed introduce le nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Per evitare la frammentazione a livello locale delle regole sulla certificazione energetica degli edifici, il nuovo modello di APE è uguale per tutto il territorio nazionale.  Con  le nuove  linee guida diventa più  facile  il confronto tra unità  immobiliari e orientare  il mercato verso un nuovo concetto di qualità, che intende prendere in grande considerazione le prestazioni energetiche. Le classi energetiche sono dieci. Dalla A4, la migliore, si passa via via alla G, la peggiore. Il  certificatore deve effettuare almeno un  sopralluogo presso  l’edificio o  l’unità  immobiliare e deve  indicare nell’APE  le  proposte  per  migliorare  l’efficienza  energetica,  consigliando  ad  esempio  interventi  di ristrutturazione  o  di  riqualificazione  energetica  ed  informando  l’interessato  sugli  incentivi  disponibili  per realizzarli. Tra gli allegati al decreto c’è infine uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE). Nel secondo decreto sono definite le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Vengono rafforzati gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, in modo da arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE. Gli  edifici  di  nuova  costruzione  e  quelli  sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti  saranno  confrontati  con  un “edificio di  riferimento”,  identico per geometria, orientamento, ubicazione e destinazione d’uso. Sarà quindi più facile accertare il rispetto dei requisiti minimi. 

                    

                            Il  terzo  decreto,  infine,  introduce  degli  schemi  di  riferimento  per  la  compilazione  della  relazione  tecnica  di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli  schemi  sono  diversi  in  base  alle  diverse  tipologie  di  opere  eseguite:  nuove  costruzioni,  ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.  

3. Decreto 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici"; I primi due decreti sono entrati in vigore il 1° ottobre 2015. Quello relativo alla relazione di progetto è invece entrato in vigore il 16 luglio 2015. 3 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia. 4 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 3 di 30

LE CONSEGUENTI NUONE DISPOSIZIONI REGIONALI: Tuttavia,  in base alla cosiddetta “clausola di cedevolezza”,  le disposizioni nazionali  si applicano solo a quelle regioni  che  non  provvedono  autonomamente  al  recepimento  e  attuazione  della  Direttiva.  Si  ricorda  a proposito che, attraverso la profonda revisione della Legge Regionale Emilia Romagna n. 26/2004 operata con la  Legge  Regionale  n.  7/2014  “Comunitaria  2014”,  la  Regione  Emilia‐Romagna  aveva  già  provveduto  al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 2010/31/UE: l’art. 25 della “nuova” Legge Regionale n. 26/20045  prevede  che  la  Regione  adotti  un  Atto  di  coordinamento  tecnico mediante  il  quale  disciplinare  i requisiti minimi di prestazione energetica che devono essere rispettati  in caso di  intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica. Successivamente infatti, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia‐Romagna n. 184 del 24 luglio 2015 è stata pubblicata  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  967  del  20  luglio  "Approvazione  dell’Atto  di  coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici", derivata proprio in seguito alla Direttiva 2010/31/UE e all'emanazione dei tre citati provvedimenti nazionali relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e alle linee guida nazionali sulla certificazione energetica.  La Regione Emilia‐Romagna ha quindi provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia, che modifica radicalmente la previgente disciplina, dettata dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.6, adeguando in tal modo la propria normativa a quella comunitaria e nazionale in materia di requisiti minimi di  prestazione energetica degli  edifici.  In particolare,  con questa Delibera  la Regione  si  allinea  ai  tre decreti  nazionali  sull’efficienza  energetica  degli  edifici  sopra  citati,  che  disciplinano  l’APE  (Attestazione  di Prestazione Energetica) 2015, i requisiti minimi e la compilazione della relazione tecnica di progetto. Tale aggiornamento ha trovato completezza con la successiva emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1275, del 07.09.2015 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25‐ter L.R. 26/2004 e s.m.)”. L’obbligo di  rispetto dei nuovi  requisiti di prestazione energetica decorre dal 1° ottobre 2015, evitando così l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali: i progettisti della Regione si trovano quindi a operare avendo a disposizione un quadro normativo completo, organico e sistematico di requisiti da rispettare per il calcolo delle 

5 Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”: Art. 25 Attuazione della direttiva 2010/31/UE 1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di: a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati; b) nuovi impianti installati in edifici esistenti; c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti. 2. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico: a) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione; b) individua le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici; c) individua i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti. 3. Per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al comma 2, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione nazionale in materia, l'atto di coordinamento tecnico tiene conto dei seguenti elementi: a) condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici; b) valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento; c) valutazione preventiva, ai fini di cui alla lettera b), della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza; d) determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati; e) previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti; f) valutazione del livello ottimale di prestazione energetica in funzione dei costi, ovvero del livello che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato. 4. L'atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013. 6 Delibera Assemblea Legislativa n. 156, del 04.03.2008 “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 4 di 30

prestazioni  energetiche  e  l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  negli  edifici,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di intervento. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  nuovi  requisiti  continuavano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni precedentemente  vigenti  di  cui  alla  D.A.L.  n.  156/2008,  ed  in  particolare  quelle  riportate  ai  punti  1,  3  e  4 nonché negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche alle varianti in corso d’opera e alle variazioni essenziali  relative a  titoli edilizi  in corso di validità alla data di entrata  in vigore del nuovo atto. Con  l’emanazione  di  questo  nuovo  provvedimento  si  compie  un  passo  importante  verso  l’incremento  degli edifici ad energia quasi zero: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 ‐ e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale ‐ i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in  modo  tale  da  ridurre  al  minimo  i  consumi  energetici  coprendoli  in  buona  parte  con  l’uso  delle  fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2017. Diverse  ed  importanti  le  modifiche  introdotte,  in  coerenza  con  le  disposizioni  nazionali,  che  modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della D.A.L .n. 156/2008 e s.m.i. Con particolare riferimento al sistema di classificazione, si sottolinea che il sistema finora applicato, basato su classi  “fisse”  di  prestazione  energetica  (8  classi:  A+/A/B/C/D/E/F/G)  determinate  sulla  base  di  un  range costante di valori dell’indice EP (Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale) espresso in kWh/mq,  viene  sostituito  da  un  nuovo  sistema  basato  su  classi  “scorrevoli”  (10  classi: A4/A3/A2/A1/B/C/D/E/F/G), determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di riferimento “virtuale”: per edificio di riferimento, come già accennato, si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. In pratica, nel nuovo sistema,  il valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio  di  riferimento,  determina  il  limite  tra  la  classe  A1  e  B,  mentre  gli  intervalli  di  prestazione  che identificano  le  altre  classi  sono  ricavati  attraverso  coefficienti  moltiplicativi  di  riduzione/maggiorazione  del suddetto valore EPgl,nr,Lst. La  prestazione  energetica  verrà misurata  per  tutti  i  servizi  energetici  presenti  (climatizzazione  invernale  ed estiva,  produzione  di  ACS  (acqua  calda  sanitaria),  e  ‐  per  gli  edifici  del  settore  terziario  ‐  illuminazione  e trasporto).  Per  gli  immobili  privi  di  impianto  termico  la  determinazione  della  classe  avverrà  simulando  la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE  (attestato di prestazione energetica)  emessi,  anche ai  fini della  irrogazione delle  sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste. A partire dalla stessa data, verrà inoltre reso  obbligatorio  il  versamento  di  un  contributo  da  parte  dei  soggetti  certificatori  in  occasione  della registrazione di ciascun APE: con successivo atto verrà stabilito l’ammontare di tale contributo. Nessuna novità invece in merito ai requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti certificatori, che erano già stati allineati a quanto previsto dal D.P.R. n. 75/20137. Sono  già  state  completate  le  attività  finalizzate  alla  modifica  dell'applicativo  informatico  SACE  (Sistema Regionale di Attestazione della Prestazione Energetica) per adeguarlo in tempi utili alle nuove disposizioni. In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche. Analogamente a quanto previsto dalla attuale normativa regionale, il fabbisogno energetico annuale globale si calcola  per  singolo  servizio  energetico,  espresso  in  energia  primaria  totale,  su  base mensile.  Con  le  stesse modalità  si  determina  l'energia  rinnovabile  prodotta  all'interno  del  confine  del  sistema,  e  si  opera  la compensazione  tra  i  fabbisogni  energetici  e  l'energia  rinnovabile  prodotta  on  site,  per  vettore  energetico  e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore. 

7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 5 di 30

Importanti novità anche per quanto  riguarda gli  interventi minori  sugli edifici esistenti,  inquadrati  in genere come  manutenzione  ordinaria:  anche  in  questi  casi,  la  nuova  normativa  prevede  l’obbligatorio  rispetto  di requisiti minimi, riferiti però solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall’intervento. È inoltre prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW. Sono definite infine le metodologie di calcolo e previsti schemi diversificati per la Relazione Tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica. Le nuove norme impongono un cambiamento radicale nei livelli di prestazione energetica altresì per gli edifici e  disciplinano  i  diversi  gradi  di  applicabilità  dei  requisiti,  in  base  al  tipo di  intervento  edilizio,  ponendo una serie di obblighi anche per interventi sull’edilizia esistente. Si tratta di un cambio culturale importante, coerente con le politiche europee per il 2050 verso un’economia decarbonizzata,  che  richiede  di  essere  accompagnato  e  sostenuto  a  partire  dagli  enti  pubblici  direttamente coinvolti nella promozione e controllo dell’attuazione. Sotto questo aspetto, rispetto al tema dei controlli della documentazione fornita dai progettisti, si evidenzia il ruolo del tecnico comunale, responsabile del procedimento, che non deve sostituirsi al progettista che effettua i  calcoli  e  le  verifiche  assumendosene  la  responsabilità, ma  la  necessità  che  lo  stesso  tecnico  comunale  sia dotato di strumenti per valutare la completezza e coerenza delle informazioni ricevute. Allo stato dunque,  la normativa di  riferimento  in  tema di  requisiti di prestazione energetica degli edifici è  la seguente: a) Legge regionale 23.12.2004, n. 26; b) D.Lgs 19.8.2005, n. 192 modificato dal D.Lgs 20.12.2006, n. 311; c) Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna, n. 156 del 2008, modificata e integrata 

dalla D.G.R. n. 967/2015; d) Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1275/2015. 

 L’atto di coordinamento regionale in commento individua dunque le modalità per assicurare che gli edifici di nuova  realizzazione abbiano  le  caratteristiche di  cui  all’articolo 9 della Direttiva 2010/31/UE  (NZEB)  entro  il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà delle stesse, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici. 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 6 di 30

In tal modo l’atto di indirizzo regionale anticipa di due anni gli obblighi per le nuove costruzioni stabiliti dalla disciplina nazionale8. Si  considerano  “edifici  ad  energia  quasi  zero”  quelli  che  rispettano  i  requisiti minimi  cogenti  previsti  per  gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2019. L’Atto  di  indirizzo  regionale  specifica  le  definizioni  degli  interventi  sugli  edifici,  definendo  requisiti  che comportano un impegno gradualmente variabile, in relazione alla tipologia di intervento. Vengono individuati i seguenti casi generali: a) nuova costruzione; b) demolizione e ricostruzione; c) ampliamento/sopraelevazione; d) ristrutturazione importante di primo livello; e) ristrutturazione importante di secondo livello; f) riqualificazione energetica. 

 Edificio di nuova costruzione: edificio  per  la  realizzazione  del  quale  la  richiesta  del  titolo  abilitativo,  comunque  denominato  (Permesso  di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sia stata presentata successivamente al 01.10.2015. Esempio: un edificio di nuova costruzione con richiesta di titolo abilitativo presentata il 30.01.2015, dichiarazione di fine dei lavori presentata il 15.10.2015: 

rispetto dei requisiti minimi ed Attestato di Qualificazione Energetica redatto secondo i criteri vigenti alla data della richiesta del titolo edilizio (D.A.L. n. 156/2008); 

Attestato  di  Prestazione  Energetica  redatto  seguendo  la  legislazione  e  la  normativa  in  vigore  al  momento  della  produzione dell’attestato. 

Sono completamente assimilati agli edifici di nuova costruzione: a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sdia il titolo edilizio abilitativo necessario; b) gli ampliamenti degli edifici esistenti, dotati di nuovi  impianti  tecnici, per  i quali  valga almeno una delle 

seguenti due condizioni: 1. nuovo volume lordo climatizzato > 15% di quello esistente; 2. nuovo volume lordo climatizzato > 500,00 mc. 

8 La Direttiva EPBD (Direttiva 2010/31/UE) dispone infatti che, a partire dal 31.12.2020, tutte le nuove costruzioni dovranno essere edifici NZEB. Con tale locuzione si intendono gli edifici ad altissima prestazione energetica che minimizzano i consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando energia da fonti rinnovabili, elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, sistemi di ombreggiamento e garantendo un’idonea qualità dell’aria interna e un’adeguata illuminazione naturale in accordo con le caratteristiche architettoniche dell’edificio. In essi il fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 7 di 30

Rientra  in questa categoria anche  il mutamento di destinazione d’uso di  locali esistenti non climatizzati, trasformati in locali climatizzati. 

Sono parzialmente assimilati agli edifici di nuova costruzione: a) gli ampliamenti degli edifici esistenti,  collegati ad  impianti  tecnici esistenti, per  i quali valga almeno una 

delle seguenti due condizioni: 1. Nuovo volume lordo climatizzato > 15% di quello esistente; 2. Nuovo volume lordo climatizzato > 500,00 mc. Rientra  in questa categoria anche  il mutamento di destinazione d’uso di  locali esistenti non climatizzati, trasformati in locali climatizzati. 

Ristrutturazione importante di I livello: una ristrutturazione edilizia che prevede contemporaneamente: a) un  intervento  che  interessa  l’involucro edilizio  con un’incidenza >50% della  superficie disperdente  lorda 

complessiva dell’edificio; b) la  ristrutturazione  dell’impianto  termico  per  il  servizio  di  climatizzazione  invernale  e/o  estiva  asservito 

all’intero edificio. Con “superficie disperdente lorda complessiva” si intende la superficie disperdente di tutti gli elementi opachi e trasparenti che separano il volume climatizzato dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, quali le pareti esterne verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture in genere. Il “volume climatizzato” è definito come il volume lordo delle parti di edificio climatizzate, perciò se ne deduce che la superficie disperdente è sempre la superficie esterna. Con “ristrutturazione dell’impianto termico” si intendono le opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione, sia di distribuzione ed emissione del calore. Esempio: l’impianto di un edificio esistente viene sottoposto ai seguenti interventi: a) sostituzione di tutti i corpi scaldanti; b) nuova rete di distribuzione; c) sostituzione dei circolatori in centrale termica. L’intervento non si configura come ristrutturazione in quanto i sistemi di produzione non vengono modificati. 

Rientra nell’ambito della “ristrutturazione dell’impianto termico” anche: a) La trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali; b) L’installazione  di  un  impianto  termico  individuale  in  una  unità  immobiliare  che  si  distacca  dall’impianto 

centralizzato. Ristrutturazione importante di II livello: una ristrutturazione edilizia che: a) interessa  l’involucro  edilizio  con  un’incidenza  >25%  della  superficie  disperdente  lorda  complessiva 

dell’edificio; b) può (facoltativamente) interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. Riqualificazione energetica: si definiscono di “riqualificazione energetica” quegli interventi non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Riqualificazione energetica dell’involucro: interventi  sull’involucro che coinvolgono una superficie ≤25% della  superficie disperdente  lorda complessiva dell’edificio. Dagli interventi sull’involucro sono esclusi solamente due casi: a) gli  interventi  sull’involucro  edilizio  che  coinvolgono  unicamente  strati  di  finitura,  interni  o  esterni, 

ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura); b) il rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie ≤10% della superficie disperdente lorda 

complessiva dell’edificio. Riqualificazione energetica con interventi sull’impianto: a) nuova installazione di impianto: 

gli interventi di nuova installazione di impianto termico asservito all’edificio per i servizi di riscaldamento, di raffrescamento e di produzione di ACS; 

b) ristrutturazione di impianto: gli  interventi di ristrutturazione di  impianto termico asservito all’edificio per  i servizi di riscaldamento, di raffrescamento e di produzione di ACS; 

c) sostituzione del generatore: 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 8 di 30

gli interventi di sostituzione del solo generatore ed installazione di generatori e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio. 

Deroghe: risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli  interventi  di  ripristino  dell’involucro  edilizio  che  coinvolgono  unicamente  stirati  di  finitura,  interni  o 

esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o il rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda dell’edificio; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.  

  

 

  

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 9 di 30

 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 10 di 30

 

LA DIMOSTRAZIONE DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI: viene effettuata con la predisposizione della seguente triplice documentazione:   a) LA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO: 

D.G.R. 967/2015, art. 8, c. 2 e 3: Art. 8 Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti ….. 2.  Ai  sensi  dell’art.  8  comma  1  del  Decreto,  il  progettista  o  i  progettisti,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono predisporre una relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici di cui al presente atto, tenuto conto delle eventuali eccezioni puntualmente indicate in Allegato 2. 3. La relazione tecnica di progetto di cui al comma 2 tiene luogo a tutti gli effetti della documentazione progettuale di cui all’articolo 28,  comma 1, della  legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere predisposta sulla base dello  schema riportato  in Allegato 4,  con  riferimento alla  tipologia di  intervento prevista, e contiene  la dichiarazione con cui  il progettista abilitato assevera che l'intervento da realizzare: a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 3; b) è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all’Allegato 2 applicabili. 

Si  tratta  della  ex  “Relazione  tecnica  di  progetto”  ex  art.  28,  c.  19,  della  Legge  n.  10/1991  “Norme  per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. E’  il  documento,  con  valore  di  Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio10,  che  attesta  la  rispondenza  alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. E’ redatto sulla base del modello‐schema riportato in Allegato 4 alla D.G.R. n. 967/2015. In realtà, allo scopo di facilitare l’utilizzo dello schema da parte dei soggetti interessati, esso viene proposto in due versioni, di cui: ‐ la prima (Modello 1) è utilizzabile nel caso di: a) edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) dell’Atto; b) edifici esistenti oggetto di ristrutturazione importante di primo livello cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i. 

dell’Atto; c) interventi di ampliamento di edifici esistenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i. dell’Atto; d) edifici ad energia quasi zero di cui all’art. 7 dell’Atto; ‐ la seconda (Modello 2) è utilizzabile nel caso di: a) edifici  esistenti  oggetto  di  ristrutturazione  importante  di  secondo  livello  cui  all’art.  3  comma  2  lett.  b) 

punto ii. dell’Atto; b) edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica; c) interventi di ampliamento di edifici esistenti di cui all’art. 3 comma 3 punto ii. dell’Atto. Essa contiene la dichiarazione asseverata11 rispetto a: 

9 Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. Nella vigenza della D.A.L. n. 156/2008, tale Relazione Tecnica era espressamente quella prevista dall’art. 28 della L. 10/1991, ed il modello era riportato in Allegato 4 alla delibera stessa. In tal senso essa era espressamente denominata “RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10”. Oggi invece, con la D.G.R. n. 967/2015 tale Relazione Tecnica, il cui schema è riportato in Allegato 4 alla delibera, viene denominata “RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA DEGLI EDIFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI TERMICI”, eliminando così ogni riferimento all’art. 28 della Legge n. 10/1991. 10 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”: Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 11 Il tecnico asseverante, prende atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 11 di 30

l’identificazione e la tipologia dell’intervento (art. 3); 

la conformità ai requisiti minimi (Allegato 2 “Requisiti minimi di prestazione energetica”). Viene  redatta  dal  progettista  (o  dai  progettisti),  nell’ambito  delle  proprie  competenze  edili,  impiantistiche termotecniche, elettriche ed illuminotecniche. La relazione tecnica di progetto va allegata, a cura del proprietario dell’edificio o da chi ne ha titolo (art. 8, c. 5): 

alla richiesta del Permesso di Costruire o alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 

alla Comunicazione di Inizio Attività (CIL). Nel  caso  di  attività  edilizia  libera,  ovvero  eseguibile  senza  comunicazione  (art.  7,  c.  1,  L.R.  n.  15/2013),  la Relazione  (se  necessaria  in  relazione  alla  natura  delle  opere  da  eseguire)  deve  essere  conservata  dal proprietario o da chi ne ha titolo, tra cui l’amministratore di condominio. Su tali disposizioni occorre osservare quanto segue: 

la modulistica edilizia unificata regionale è giunta al suo terzo adeguamento, emanata con Determinazione Dirigenziale n. 8822, del 14.07.2015; 

la D.G.R. n. 967/2015 è immediatamente successiva a tale emanazione; 

la Regione Emilia Romagna non ha ancora provveduto alla emanazione di un quarto aggiornamento della modulistica edilizia unificata che tenga conto di quanto stabilito dalla nuova D.G.R. n. 967/2015; 

modulo unificato regionale per la richiesta del Permesso di Costruire: nel “Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata”, in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio, viene riportata la seguente casella: 

 che  evidentemente  non  risulta  aggiornata  con  le  nuove  disposizioni  sopravvenute.  Tale  casella  deve ovviamente essere intesa con riferimento alla Relazione Tecnica di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 967/2015. 

anche il modulo regionale di asseverazione alla richiesta di Permesso di Costruire non risulta aggiornato: 

  modulo unificato regionale per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività: 

nel “Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata”, in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio, viene riportata la seguente casella: 

 che  evidentemente  non  risulta  aggiornata  con  le  nuove  disposizioni  sopravvenute.  Tale  casella  dovrà anch’essa essere intesa con riferimento alla Relazione Tecnica di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 967/2015. 

anche  il  modulo  regionale  di  asseverazione  alla  presentazione  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio Attività non risulta aggiornato: 

e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 12 di 30

  modulo unificato per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori: 

non  contiene  l’obbligo  di  alcuna  allegazione;  è  evidente  che  la  D.G.R.  n.  967/2015  introduce  invece  un nuovo obbligo di allegazione della Relazione Tecnica che  in precedenza non era previsto e non compare nell’attuale modulistica  edilizia  unificata  regionale.  E’  evidente  che  anche  in  questo  caso,  ed  a maggior ragione, si rende necessario un rapido e puntuale aggiornamento della modulistica edilizia regionale. 

Deroghe: In luogo della Relazione Tecnica è data facoltà della presentazione della Dichiarazione di Conformità, di cui al D.M. n. 37/200812, da presentare alla fine dei lavori, esclusivamente nei seguenti casi: 

sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW; 

installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW. La Relazione Tecnica va comunque predisposta nell’eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (come, ad esempio, nel caso di sostituzione di una caldaia a gas metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili).  b) L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE): 

D.G.R. 967/2015, art. 8, c. 9 e 10: Art. 8 Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti ….. 9. Al termine dei lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a), di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i, e di ampliamenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i, deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l’Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente. 10.  L’Attestato di Qualificazione Energetica,  redatto  in  conformità allo  schema di  cui all’Allegato 5, attesta  il  rispetto dei requisiti  minimi  di  prestazione  energetica  previsti  e  riporta  i  fabbisogni  di  energia  primaria  di  calcolo,  la  classe  di appartenenza  dell'edificio,  o  dell'unità  immobiliare,  in  relazione  al  sistema  di  certificazione  energetica  in  vigore,  ed  i corrispondenti valori massimi ammissibili  fissati dalla normativa  in vigore per  il  caso specifico o, ove non siano  fissati  tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. 

E’ il documento, con valore di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: a) che attesta il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalla D.G.R. 967/2015; 

12 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”: Art. 7. Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 13 di 30

b) che riporta i fabbisogni di energia primaria di calcolo e la classe energetica. E’ redatto sulla base del modello‐schema riportato in Allegato 5 alla D.G.R. n. 967/2015. La sua redazione è obbligatoria nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di I livello; c) edifici esistenti soggetti ad ampliamenti. E’  predisposto,  in  forma  asseverata,  da  un  professionista  abilitato,  non  necessariamente  estraneo  alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’intervento. Non deve prevedere oneri aggiuntivi e specifici per il committente. L’Attestato deve essere predisposto alla fine dei lavori. L’Attestato  deve  essere  allegato  alla  richiesta  di  rilascio  del  Certificato  di  Conformità  Edilizia  ed  Agibilità, ovvero, per le opere soggette a Comunicazione di Inizio Attività (CIL), alla comunicazione di fine dei lavori. Nel caso di intervento di attività edilizia libera non soggetto a CIL la stessa documentazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo. Sotto questo aspetto si deve considerare: 

che  l’attuale  modello  regionale  unificato  di  richiesta  di  Certificato  di  Conformità  Edilizia  ed  Agibilità, anch’esso  fermo  al  terzo  adeguamento  e  quindi  non  aggiornato  con  quanto  stabilito  dalla  D.G.R.  n. 967/2015, costituisce anche comunicazione di fine dei  lavori per  le opere soggette a PdC e SCIA, mentre non è obbligatorio per le opere soggette a CIL; 

nel “Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata”, in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio, viene riportata la seguente casella: 

 che  evidentemente  non  risulta  aggiornata  con  le  nuove  disposizioni  sopravvenute.  Tale  casella  dovrà essere  intesa  con  riferimento  all’Attestato  di  Qualificazione  Energetica  di  cui  all’art.  8  della  D.G.R.  n. 967/2015. 

anche il modello di asseverazione al CCEA non risulta aggiornato: 

  l’attuale modulo unificato per la comunicazione di fine dei lavori relativamente alla CIL: 

non  contiene  l’obbligo  di  alcuna  allegazione;  è  evidente  che  la  D.G.R.  n.  967/2015  introduce  invece  un nuovo  obbligo  di  allegazione  dell’AQE  che  in  precedenza  non  era  previsto  e  non  compare  nell’attuale modulistica  edilizia  unificata  regionale.  E’  evidente  che  anche  in  questo  caso,  ed  a maggior  ragione,  si rende necessario un rapido e puntuale aggiornamento della modulistica edilizia regionale. 

Nel  casi  di  interventi  di  riqualificazione energetica  di  edifici  esistenti,  nel  caso  in  cui  l’intervento preveda  la mera  sostituzione  di  elementi  edilizi  o  di  sistemi  tecnici  per  l’edilizia  funzionalmente  autonomi  e  dotati  di caratteristiche  prestazionali  certificate,  la  conformità  delle  opere  realizzate  rispetto  al  progetto  è  attestata, dall’impresa  esecutrice,  in  luogo  quindi  del  rilascio  dell’AQE  (art.  8,  c.  12).  Anche  in  questo  caso  si  rende necessario un rapido e puntuale aggiornamento della modulistica edilizia regionale.  

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 14 di 30

C. L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): E’  disciplinato  dalla  D.G.R.  n.  1275,  del  07.09.2015  “Approvazione  delle  disposizioni  regionali  in  materia  di attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici  (certificazione  energetica)  (art.  25‐ter  L.R.  26/2004  e s.m.)”. Deve essere predisposto e  rilasciato da un  soggetto  certificatore accreditato dalla Regione Emilia Romagna, con le modalità di cui all’art. 5 della stessa delibera. E’ obbligatorio procedere alla attestazione della prestazione energetica nel caso di: a) edifici di nuova costruzione, ivi compresi tutti i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o di 

edifici  sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti,  o  derivanti  dalla  ristrutturazione  o  completamento  degli immobili di cui all’art. 1, comma 5, lett. e) ed f); 

b) edifici esistenti, nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, ove l'edificio o l’unità immobiliare non ne sia già dotato; 

c) edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq, ove l'edificio non ne sia già dotato. 

Nel caso a), la produzione dell’APE è onere del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente, che deve provvedere  in merito prima del  rilascio del CCEA:  in  tal  caso, l’Attestato è allegato alla relativa richiesta presentata al Comune. Sotto questo aspetto si deve considerare che l’attuale modello regionale unificato di richiesta di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità,  anch’esso  fermo al  terzo adeguamento e quindi non aggiornato con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 967/2015, nel “Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata”, in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio, viene riportata la seguente casella: 

 Anche  in  questo  caso  si  rende  necessario  un  rapido  e  puntuale  aggiornamento  della  modulistica  edilizia regionale, in ragione del fatto che il campo di applicazione dell’APE si è notevolmente ampliato. Nel caso b), per gli edifici esistenti la produzione dell’APE, qualora prevista ai sensi del comma 2, è onere del proprietario. Nel caso di edifici esistenti privi del CCEA, l’Attestato è allegato alla relativa richiesta presentata al Comune. L’attestato  di  prestazione  energetica  comprende  i  dati  di  cui  all’Allegato  A‐4  della  D.G.R.  1275/2015,  ed  è redatto  in  conformità  al  modello  predisposto  dall’Organismo  Regionale  di  Accreditamento  nell’ambito  del sistema informativo regionale. L’attestato di prestazione energetica assume validità a seguito della sua registrazione nel sistema informativo regionale di cui al successivo art. 7, attestata dalla presenza del relativo codice univoco assegnato dal sistema stesso:  a  tal  fine,  il  soggetto  certificatore  provvede  alla  trasmissione  telematica  dei  dati  e  dell’attestato medesimo  in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  con  le  modalità  previste  dalla  normativa vigente. La validità dell’attestato di prestazione energetica ha una durata temporale di dieci anni a partire dalla data di registrazione.  L’attestato  di  prestazione  energetica  è  aggiornato  ad  ogni  intervento  di  ristrutturazione  o riqualificazione  energetica  che  comporta  la  modifica  della  classe  energetica  dell'edificio  o  dell'unità immobiliare: l’eventuale aggiornamento di un attestato di prestazione energetica non incide sulla sua validità temporale. La validità dell’attestato di prestazione energetica è subordinata al rispetto delle disposizioni e delle scadenze relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, previste dalla normativa vigente, comprese le eventuali prescrizioni di adeguamento. Nel caso di mancato  rispetto  di  tali  condizioni,  l'attestato  di  prestazione  energetica  decade  il  31  dicembre  dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica.  A  tali  fini  i  libretti  di  impianto  di  cui  alla  DGR  1578/2014  sono  allegati,  in  originale  o  in  copia, all'attestato di prestazione energetica. L'obbligo di dotare  l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove  sia già disponibile un attestato in corso di validità, anche se rilasciato in conformità alle norme vigenti precedentemente all’entrata in vigore della D.G.R. 1275/2015 e comunque denominato. Transazioni immobiliari: 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 15 di 30

in  caso  di  vendita  o  locazione  di  un  edificio  o  unità  immobiliare  il  proprietario  dell'immobile  è  inoltre tenuto a  rendere disponibile  l’Attestato di  Prestazione Energetica,  in originale o  in  copia  autenticata,  al potenziale acquirente o al nuovo locatario, all'avvio delle rispettive trattative e a consegnarlo alla fine delle medesime. 

in caso di vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o locatario  fornisce  evidenza  della  prestazione  energetica  attesa  sulla  base  dei  dati  di  progetto, esplicitamente evidenziandola come tale, e produce  l'attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla data di richiesta di rilascio del CCEA. 

nei contratti di compravendita  immobiliare, negli atti di  trasferimento di  immobili a  titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di  locazione  di  edifici  o  di  singole  unità  immobiliari  soggetti  a  registrazione  è  inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette alle sanzioni previste dalla legge vigente. 

nel caso di offerta di vendita o di  locazione,  i corrispondenti annunci commerciali tramite tutti  i mezzi di comunicazione riportano gli  indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità  immobiliare,  e  la  classe  energetica  corrispondente.  A  tal  fine  è  fatto  obbligo  dell’utilizzo,  con l’esclusione  degli  annunci  via  internet  e  a  mezzo  stampa,  del  format  di  cui  all’Allegato  A‐4  alla  D.G.R. 1275/2015. Nel  caso di annunci  relativi alla vendita o  locazione di un edificio o unità  immobiliare prima della sua costruzione,  l’annuncio deve riportare i valori della prestazione energetica attesa sulla base dei dati di progetto. 

 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 16 di 30

 

GLI  ADEMPIMENTI  A  CARICO  DEL  COMUNE,  TRAMITE  LO  SPORTELLO  UNICO  PER L’EDILIZIA:  1. LA RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE: a) Relazione tecnica: in allegato ai titoli edilizi, PdC e SCIA, e CIL; b) Attestato  di  qualificazione  energetica,  o,  nei  casi  pertinenti,  l’attestazione  dell’impresa  esecutrice:  in 

allegato alla richiesta di CCEA, per PdC e SCIA, ed alla comunicazione di fine dei lavori per la CIL; c) Attestato di Prestazione Energetica: in allegato alla richiesta di CCEA.  2. L’ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: Una  copia  della  Relazione  Tecnica,  dell’AQE  e  dell’APE  è  conservata  dal  Comune.  Nel  nostro  Comune esclusivamente in modalità informatizzata.  3. IL CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI E DELLE OPERE: La verifica dei requisiti di prestazione energetica è svolta nell’ambito dei controlli sui titoli edilizi e sulle opere eseguite (L.R. n. 15/2013 e D.G.R. n. 76/2014). Si rimanda in proposito alla Disposizione Tecnico Organizzativa n. 4/2016. 

  4. VALUTAZION DI FATTIBILITA’ DI SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA: (art. 8, c. 7, D.G.R. n. 967/20015) Nel  caso  di  edifici  di  nuova  costruzione,  di  cui  all’art.  3,  comma  2  lett.  a)13,  e  di  edifici  esistenti  soggetti  a ristrutturazioni  importanti  di  primo  livello,  di  cui  all’art.  3,  comma  2,  lett.  b),  punto  i14,  nell'ambito  della Relazione  Tecnica  è  prevista  una  valutazione  della  fattibilità  tecnica,  ambientale  ed  economica  per l'inserimento  di  sistemi  alternativi  ad  alta  efficienza,  tra  i  quali  sistemi  di  fornitura  di  energia  rinnovabile, 

13 Edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta di titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 967/2015. Sono considerati tali anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario. 14 Ristrutturazioni importanti di primo livello.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 17 di 30

cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo  dei  consumi.  La  valutazione  della  fattibilità  tecnica  di  sistemi  alternativi  deve  essere  documentata  e disponibile a fini di verifica. Si  deve  comunque  far  osservare  come nel modulo  di  schema  di  Relazione  Tecnica,  di  cui  all’Allegato  4  alla D.G.R. n. 967/2015, non vi sia riportata alcuna evidenza dell’obbligo di effettuazione di tale valutazione. Tale valutazione deve comunque essere documentata e disponibile al fine delle verifiche comunali.  5. LE SANZIONI: 

D.G.R. n. 967/2015 ‐ Art. 9 “Sanzioni”; 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, art. 15 (come sostituto dall'art. 12 della legge n. 90 del 2013). L'attestato di prestazione energetica, la relazione tecnica e l'attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  ai  sensi  dell'articolo  47,  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune, tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia, effettua i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44515, e applica le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44516, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. Il  professionista  qualificato  che  rilascia  la  relazione  tecnica,  compilata  senza  il  rispetto  degli  schemi  e  delle modalità  stabilite  nella  D.G.R.  n.  967/2015,  o  un  attestato  di  prestazione  energetica  degli  edifici  senza  il rispetto  dei  criteri  e  delle  metodologie  di  cui  alla  D.G.R.  n.  1275/2015,  è  punito  con  una  sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. Il Comune dà comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il direttore dei  lavori  che omette di presentare al Comune  l'attestato di qualificazione energetica, prima del rilascio del  certificato di  agibilità,  è punito  con  la  sanzione amministrativa non  inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.  Il Comune che applica  la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.  Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se  ne  è  assunta  la  responsabilità,  qualora  non  provveda  alle  operazioni  di  controllo  e  manutenzione  degli impianti di climatizzazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non  inferiore  a  1.000  euro  e  non  superiore  a  6.000  euro.  Il  Comune  comunica  alla  camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  dotare  di  un  attestato  di  prestazione  energetica  gli  edifici  di  nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 

15 Art. 71 (R) Modalità dei controlli 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. 16 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Art. 76 (L) Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 18 di 30

n. 192/2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  dotare  di  un  attestato  di  prestazione  energetica  gli  edifici  o  le  unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  dotare  di  un  attestato  di  prestazione  energetica  gli  edifici  o  le  unità immobiliari  nel  caso  di  nuovo  contratto  di  locazione,  come  previsto  dall'articolo  6,  comma  2  del  D.Lgs.  n. 192/2005, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  riportare  i  parametri  energetici  nell'annuncio  di  offerta  di  vendita  o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 192/2005, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. Ai sensi dell’art. 8, c. 5, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il Comune, anche avvalendosi di esperti o  di  organismi  esterni,  qualificati  e  indipendenti,  definisce  le modalità  di  controllo,  ai  fini  del  rispetto  delle prescrizioni del decreto, ed effettua accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data  di  fine  lavori  dichiarata  dal  committente,  volte  a  verificare  la  conformità  alla  documentazione progettuale;  tali  verifiche  sono  svolte  anche  su  richiesta  del  committente,  dell'acquirente  o  del  conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni è posto a carico dei richiedenti. 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 19 di 30

I NUOVI REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI: Una  delle  più  rilevanti  novità  introdotte  dalla  Legge  Regionale  n.  15  del  30.07.2013  “Semplificazione  della disciplina  edilizia”  è  il  superamento del  sistema del  sistema basato  sui  cosiddetti  “requisiti  tecnici  cogenti  e facoltativi” delle opere edilizie. La L.R. n. 15/2013 infatti, all’articolo 59, ha provveduto ad abrogare le seguenti disposizioni regionali: a) deliberazione  della  Giunta  Regionale  28  febbraio  1995,  n.  593  (Approvazione  dello  schema  di 

Regolamento  edilizio  tipo  (Art.  2  legge  regionale  26  aprile  1990,  n.  33  e  successive  modificazioni  ed integrazioni)); 

b) deliberazione  della  Giunta  Regionale  22  febbraio  2000,  n.  268  (Schema  di  Regolamento  edilizio  tipo  ‐aggiornamento  dei  requisiti  cogenti  (Allegato  A)  e  della  parte  quinta,  ai  sensi  comma  2,  art.  2,  L.R.  n. 33/90); 

c) deliberazione  della  Giunta  regionale  16  gennaio  2001,  n.  21  (Requisiti  volontari  per  le  opere  edilizie. Modifica  e  integrazione  dei  requisiti  raccomandati  di  cui  all'allegato  b)  al  vigente  Regolamento  edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95)). 

La precedente delibera regionale  in  tema di prestazione energetica degli edifici, ovvero  la D.G.R. n. 156, del 04.03.2008,  si  inseriva  nel  sistema  dei  requisiti  tecnici  cogenti  degli  edifici,  ed  andava  quindi  a  definire, all’Allegato 3, assumendone la relativa numerazione, i seguenti requisiti minimi di prestazione energetica: 1. requisito 6.1.1. “Prestazione energetica degli edifici” (nuovi edifici ed interventi rilevanti sull’esistente); 2. requisito 6.1.2. “Prestazione energetica degli edifici” (interventi su edifici esistenti); 3. requisito 6.2. “Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico”; 4. requisito 6.3. “Controllo della condensazione”; 5. requisito 6.4. “Contenimento dei consumi energetici in regime estivo”; 6. requisito  6.5.  “Sistemi  e  dispositivi  per  la  regolazione  degli  impianti  termici  e  per  l'uso  razionale 

dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)”; 7. requisito 6.6. “Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate”. La  nuova  delibera  regionale  n.  967/2015  abbandona  tale  numerazione  e,  all’Allegato  2,  ridefinisce completamente  i  requisiti  minimi  di  prestazione  energetica.  I  nuovi  requisiti,  ed  i  relativi  codici,  sono  i seguenti: 

A. Requisiti comuni a tutti gli interventi: 

A.1  Controllo della condensazione 

A.2  Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo 

A.3  Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici 

A.4.1  Requisiti degli impianti: Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili 

A.4.2  Requisiti degli impianti: Requisiti delle unità di micro cogenerazione 

A.4.3  Requisiti degli impianti: Requisiti per impianti di sollevamento 

A.5.1  Requisiti minimi degli impianti per il riconoscimento quota FER: impianti a biomassa 

A.5.2  Requisiti minimi degli impianti per il riconoscimento quota FER: pompe di calore 

B. Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importanti di primo livello e requisiti degli edifici ad energia quasi zero 

B.1.1  Controllo delle perdite per trasmissione: coefficiente globale di scambio termico 

B.1.2 Controllo  delle  perdite  per  trasmissione:  trasmittanza  termica  dei  componenti  edilizi:  pareti  di separazione 

B.2  Prestazione energetica globale e parziale: 

B.3.1.a Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo ‐ Protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento solare: adozione di schermi per le chiusure trasparenti (serramenti) 

B.3.1.b Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo ‐ Protezione delle chiusure maggiormente esposte  all’irraggiamento  solare:  fattore  solare  (g)  del  vetro  nel  caso  di  chiusure  trasparenti  non protette da sistemi di ombreggiamento  

B.3.2 Controllo  degli  apporti  di  energia  termica  in  regime  estivo  ‐  Controllo  dell’area  solare  equivalente estiva 

B.3.3  Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo – protezione delle chiusure opache 

B.4  Allacciamento a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento 

B.5  Adozione di sistemi di regolazione e controllo 

B.6  Configurazione dell’impianto termico 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 20 di 30

B.7.1 Produzione  e  utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER):  apporto  di  energia  termica  da  fonti energetiche rinnovabili 

B.7.2 Produzione e utilizzo di  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER): produzione di  energia elettrica da  fonti energetiche rinnovabili 

B.7.3  Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER): condizioni applicative 

B.7.4.1 Produzione  e  utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER):  caratteristiche  minime  delle  unità  di microcogenerazione ‐ potenza delle unità di cogenerazione 

B.7.4.2 Produzione  e  utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER):  caratteristiche  minime  delle  unità  di microcogenerazione ‐ rendimento energetico minimo delle unita’ di micro‐cogenerazione 

B.7.4.3 Produzione  e  utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER):  caratteristiche  minime  delle  unità  di microcogenerazione ‐ rendimento energetico minimo per la cogenerazione e la piccola cogenerazione 

B.7.4.4 

Produzione  e  utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER):  caratteristiche  minime  delle  unità  di microcogenerazione ‐ misura e verifica a consuntivo dell’indice PES per le tecnologie di cogenerazione e  microcogenerazione  con  possibilità  di  modulazione  del  carico  e/o  di  dissipazione  dell’energia termica 

B.7.4.5 

Produzione  e  utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER):  caratteristiche  minime  delle  unità  di microcogenerazione ‐ misura e verifica a consuntivo dell’indice PES per  impianti di cogenerazione e micro  cogenerazione  costituiti  da unità di  cogenerazione  funzionanti  esclusivamente a punto  fisso, ovvero senza possibilità di modulazione del carico e/o di dissipazione dell’energia termica 

B.7.4.6 Produzione  e  utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER):  caratteristiche  minime  delle  unità  di microcogenerazione ‐ limiti alle emissioni degli inquinanti in atmosfera 

B.8  Requisiti degli edifici ad energia quasi zero 

  

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 21 di 30

REQUISITO  B.7:  GLI  OBBLIGHI  DI  PRODUZIONE  E  UTILIZZO  DI  FONTI  ENERGETICHE RINNOVABILI (FER): FINALITA’: Il  requisito  si  riferisce  all’obbligo  di  prevedere  nella  progettazione  energetica  di  un  intervento  edilizio l’adozione  di  impianti  o  sistemi  tecnici  di  produzione  di  energia mediante  sfruttamento  da  fonti  rinnovabili (autoproduzione).  CAMPO DI APPLICAZIONE ‐ INTERVENTI EDILIZI: Il requisito si applica esclusivamente: a) agli  edifici  di  nuova  costruzione,  sono  considerati  tali  anche  gli  edifici  sottoposti  a  demolizione  e 

ricostruzione; b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero relativa a quegli edifici aventi 

superficie utile superiore a 1.000 mq soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro. 

N.B. rispetto al vecchio requisito il campo di applicazione si è ristretto: 

in precedenza erano ricompresi gli  interventi di “ristrutturazione  integrale di edifici”, a prescindere dalle dimensioni dell’edificio; 

scompare il caso relativo alla nuova installazione o ristrutturazione di  impianti termici  in edifici esistenti, tranne quanto si dirà in seguito relativamente al requisito B.7.1. 

CAMPO DI APPLICAZIONE ‐ DESTINAZIONI D’USO: a) Edifici  adibiti  a  residenza  e  assimilabili:  abitazioni  adibite  a  residenza  con  carattere  continuativo,  quali 

abitazioni  civili  e  rurali,  collegi,  conventi,  case  di  pena,  caserme;  abitazioni  adibite  a  residenza  con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;  

b) Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività  industriali  o  artigianali,  purché  siano  da  tali  costruzioni  scorporabili  agli  effetti  dell'isolamento termico;  

c) Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico‐dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 

d) Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; quali bar, ristoranti, sale da ballo;  

e) Edifici  adibiti  ad  attività  commerciali  e  assimilabili:  quali  negozi,  magazzini  di  vendita  all'ingrosso  o  al minuto, supermercati, esposizioni; 

f) Edifici  adibiti  ad attività  sportive: piscine,  saune e  assimilabili;  palestre e assimilabili;  servizi  di  supporto alle attività sportive;  

g) Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;  h) Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.  PRESTAZIONI: Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettati i livelli di produzione di energia da FER indicati ai successivi punti B.7.1 per quanto riguarda la copertura del fabbisogno di energia termica dell’edificio (autoconsumo), e B.7.2 per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. Sono altresì previste modalità e condizioni alternative di soddisfacimento del requisito. Le modalità  attraverso  cui  viene  assicurato  il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  ai  precedenti  punti  B.7.1.  e  B.7.2 devono  essere  dettagliatamente  illustrate  nella  Relazione  Tecnica  di  cui  all’art.  8  comma  2  della  D.G.R.  n. 967/2015: in mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. A  questo  proposito,  lo  “Schema  di  Relazione  Tecnica”  riportato  in  Allegato  4  della  delibera  regionale,  è proposto in due versioni: 1) MODELLO 1: 

relativo a: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di I livello, ampliamenti ed edifici ad energia quasi zero; 

2) MODELLO 2: relativo a: ristrutturazioni importanti di II livello, riqualificazione energetica ed ampliamenti minori; 

ed occorre fare riferimento, rispettivamente, alla Sezione n. 9 del Modello 1 ed alla Sezione n. 6 del Modello 2, che si riportano di seguito (unitamente ad un esempio di compilazione): 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 22 di 30

 

   

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 23 di 30

 

   

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 24 di 30

 

   

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 25 di 30

 

    

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 26 di 30

 

  

 Il rispetto dei requisiti B.7.1. e B.7.2 è altresì condizione necessaria per il rilascio/efficacia del titolo abilitativo. Le  valutazioni  concernenti  il  dimensionamento  ottimale  dell'impianto  e  l'eventuale  impossibilità  tecnica  di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai requisiti B.7.1. e B.7.2 devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica, e dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPgl,tot) che risulti  inferiore  rispetto  al  corrispondente  valore  limite  (EPgl,tot,limite)  determinati  conformemente  a  quanto indicato al precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula: 

  Dove: 

 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 27 di 30

 

Requisito B.7.1: apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili E’  fatto obbligo  in sede progettuale di prevedere  l’utilizzo di  fonti  rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell’edificio.  A tal fine, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico‐sanitario deve essere progettato e realizzato in modo  da  garantire  il  contemporaneo  rispetto  della  copertura,  tramite  il  ricorso  ad  energia  prodotta  da impianti alimentati da fonti rinnovabili: a) del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria; b) e delle seguenti percentuali del fabbisogni di energia primaria per la produzione di energia termica: 

b.1)   del  35%  della  somma  dei  consumi  complessivamente  previsti  per  l’acqua  calda  sanitaria,  il riscaldamento  e  il  raffrescamento  per  gli  interventi  per  i  quali  la  richiesta  di  titolo  edilizio  è presentata fino al 31 dicembre 2016; 

b.2)  del  50%  della  somma  dei  consumi  complessivamente  previsti  per  l’acqua  calda  sanitaria,  il riscaldamento  e  il  raffrescamento,  per  gli  interventi  per  i  quali  la  richiesta  di  titolo  edilizio  è presentata a partire dal 1° gennaio 2017. 

Tali limiti sono: ‐ ridotti del 50% per gli edifici situati nelle zone storiche, come delimitate dai vigenti strumenti urbanistici; ‐ incrementati del 10% per gli edifici pubblici. Tali  obblighi  non possono essere assolti  tramite  impianti  da  fonti  rinnovabili  che producano esclusivamente energia  elettrica  utilizzata  per  la  produzione  diretta  di  energia  termica  (effetto  Joule)  per  la  produzione  di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.  In deroga al generale campo di applicazione dei requisiti B. 7, nel caso di  interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, che siano comunque sottoposti a interventi  di  riqualificazione  energetica  di  cui  alla  categoria  4  dell’art.  1,  dell’Allegato  2  alla  delibera regionale17,  l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico‐sanitario deve essere progettato e realizzato in  modo  da  garantire  la  copertura,  tramite  il  ricorso  ad  energia  prodotta  da  impianti  alimentati  da  fonti rinnovabili, del 50% dei fabbisogni di energia primaria previsto per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale requisito non si applica nel caso di edifici esistenti il cui consumo standard di acqua calda sanitaria sia minore di 40 litri/giorno. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della  falda,  a  prescindere  dalla  zona  urbanistica  ove  sono  collocati  ed  alla  funzione  privata  o  pubblica dell’edificio. Gli obblighi di cui sopra si intendono soddisfatti anche: a) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento, che copra l’intero fabbisogno di calore per il 

riscaldamento  degli  ambienti  e  la  fornitura  di  acqua  calda  sanitaria, definita  dai  Comuni,  singoli  o associati, nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica; 

b) con  l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato al requisito B.7.4. 

N.B. rispetto al vecchio requisito: 

sono stati introdotti i limiti minimi di prestazione energetica da fonti rinnovabili anche per la produzione di energia termica e non più solo per la produzione di ACS; 

17 Ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 967/2015, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili alle categorie precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. In relazione all’applicazione di taluni requisiti, possono essere di volta in volta puntualmente specificati limiti ed eccezioni delle categorie sopra indicate, così come possono essere considerate fattispecie diverse di interventi edilizi, come nel caso degli interventi di “ristrutturazione rilevante”. Sono comunque esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al presente Allegato gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 28 di 30

è stato introdotto l’incremento richiesto per gli edifici pubblici; 

l'eventuale  impossibilità  tecnica di  rispettare  i  limiti minimi previsti  andava obbligatoriamente  sopperita con  l'adozione  di  impianti  di micro‐cogenerazione,  con  l'acquisizione  di  quote  equivalenti  in  potenza  di impianti  a  fonti  rinnovabili  siti  nel  territorio  del  comune  dove  è  ubicato  l'immobile  ovvero  con  il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali; 

è  scomparso  l’obbligo  della  predisposizione  delle  opere  necessarie  a  favorire  il  collegamento  a  reti  di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri  1000  ovvero  in  presenza  di  progetti  previsti  dai  vigenti  strumenti  di  pianificazione  territoriale  ed urbanistica e in corso di realizzazione. 

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 29 di 30

 

Requisito B.7.2: apporto di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili E’ fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio. A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti: a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di superficie 

utile energetica di edifici ad uso non residenziale; b) potenza  elettrica  P  installata  non  inferiore  a  P=Sq/50,  dove  Sq  è  la  superficie  coperta  del  fabbricato 

misurata in mq. Tali limiti sono: ‐ ridotti del 50% per gli edifici situati nelle zone storiche, come delimitate dai vigenti strumenti urbanistici; ‐ incrementati del 10% per gli edifici pubblici. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della  falda,  a  prescindere  dalla  zona  urbanistica  ove  sono  collocati  ed  alla  funzione  privata  o  pubblica dell’edificio. Gli obblighi di cui sopra si intendono soddisfatti anche: a) mediante la partecipazione in quote equivalenti  in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, 

anche nella  titolarità di  un  soggetto diverso dall'utente  finale,  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  ovvero da impianti  di  cogenerazione  ad  alto  rendimento,  siti  nel  territorio  del  comune  dove  è  ubicato  l'edificio medesimo  o  in  un  ambito  territoriale  sovracomunale  nel  caso  di  specifici  accordi,  definiti  dai  Comuni, singoli o associati, nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica; 

b) con  l'installazione nell'edificio o nel  complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento  in  grado  di  coprire  quote  equivalenti  in  potenza  elettrica  di  impianti  alimentati  da  fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato nel requisito B.7.4, o con  la copertura di una quota equivalente  in potenza elettrica mediante  il  collegamento ad un  sistema efficiente di  utenza (SEU)18,  come  definito  in  Allegato  1  alla  D.G.R.  967/2015,  alimentate  da  fonti  rinnovabili  o  da  unità  di cogenerazione ad alto rendimento. 

N.B. rispetto al vecchio requisito: 

è stato introdotto l’ulteriore criterio relativo alla superficie coperta del fabbricato; 

sono state introdotte le riduzioni/incrementi in relazione alle zone storiche ed edifici pubblici; 

l'eventuale  impossibilità  tecnica di  rispettare  i  limiti minimi previsti  andava obbligatoriamente  sopperita con  l'adozione  di  impianti  di micro‐cogenerazione,  con  l'acquisizione  di  quote  equivalenti  in  potenza  di impianti  a  fonti  rinnovabili  siti  nel  territorio  del  comune  dove  è  ubicato  l'immobile  ovvero  con  il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali; 

è  scomparso  l’obbligo  della  predisposizione  delle  opere  necessarie  a  favorire  il  collegamento  a  reti  di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri  1000  ovvero  in  presenza  di  progetti  previsti  dai  vigenti  strumenti  di  pianificazione  territoriale  ed urbanistica e in corso di realizzazione. 

Castel San Giovanni, giovedì 8 settembre 2016 

19

18 sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente. 19 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore IV – 

Sviluppo  Urbano  –  Sportello  Unico  dell’Edilizia  del  Comune  di  Castel  San  Giovanni.  Ogni  duplicazione  del  documento  originale,  anch’essa  sottoscritta  con  firma  digitale,  costituisce  originale.  SI ATTESTA che, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010),  la presente copia su supporto analogico dell’originale  in formato elettronico, ha  la stessa efficacia probatoria dell’originale in tutte le sue componenti.

Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia

Pagina 30 di 30

BIBLIOGRAFIA: Associazione Intercomunale Terre d’Acqua-Unione Reno Galliera-ANCI Emilia Romagna: Corso in house “Le novità

introdotte dalle recenti normative regionali sui requisiti minimi di efficienza e certificazione energetica degli edifici. Obblighi ed adempimenti a carico dei Comuni e indirizzi per la verifica di conformità”, Ricerca e Progetto, Galassi, Mingozzi edAssociati;

Università di Bologna-ERVET-Regione Emilia Romagna: Convegno “I nuovi requisiti minimi di prestazione energetica: metodologie di calcolo e modalità di verifica” (G.L. Morini).