dr nasello confindustria lecco dic 2012 · l’art.3 del reach definisce sostanza...
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RESTRIZIONI
REACH
CLP
relative alla fabbricazione,
all’immissione sul mercato e all’uso di
talune sostanze e preparati pericolosi.
Dott. Chim. Mario Nasello Laboratorio Sanità Pubblica Dott. Chim. Mario Nasello Laboratorio Sanità Pubblica
CONFINDUSTRIA LECCO 04 DIC 2012
IL REACH si occupa di IL REACH si occupa di :
• in QUANTO TALISOSTANZE
• in MISCELESOSTANZE
LA PROTAGONISTA E’ LA SOSTANZALA PROTAGONISTA E’ LA SOSTANZA
• in MISCELESOSTANZE
• in ARTICOLISOSTANZE
“Ogni cosa è veleno: non esiste nulla senza veleno. Solo la “Ogni cosa è veleno: non esiste nulla senza veleno. Solo la “Ogni cosa è veleno: non esiste nulla senza veleno. Solo la “Ogni cosa è veleno: non esiste nulla senza veleno. Solo la
dose decide che non sia veleno”dose decide che non sia veleno”dose decide che non sia veleno”dose decide che non sia veleno”
OmniaOmnia venenumvenenum suntsunt:: necnec sinesine venenumvenenumquicquamquicquam existitexistit.. DosaDosa solasola facitfacit,, ututvenenumvenenum nonnon fitfit””
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastusvon Hohenheim detto Paracelsus
L’aforisma di Paracelso, volgarizzato in
““““…solo…solo…solo…solo la dose fa il veleno” è il concetto base della tossicologia generale.la dose fa il veleno” è il concetto base della tossicologia generale.la dose fa il veleno” è il concetto base della tossicologia generale.la dose fa il veleno” è il concetto base della tossicologia generale.
Platone, nel “Platone, nel “FileboFilebo”, fa dire a Socrate:”, fa dire a Socrate:
6 se per esempio uno separasse da
tutte le arti, l'arte del contare, quella del
misurare e quella del pesare, sarebbe
insignificante quel che resterebbe di
ciascuna arte.ciascuna arte.
E’un inno alla chimica !
Dal punto di vista tossicologico la presenza di unasostanza in qualsiasi matrice rappresenta un rischio per lasalute soltanto in funzione della quantità che si puòassumere (dose).
L’art.3 del REACH definisceL’art.3 del REACH definisceL’art.3 del REACH definisceL’art.3 del REACH definisce
SOSTANZA
Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturaleo ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione,compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità ele impurità derivanti dal procedimento utilizzato, maesclusi i solventi che possono essere separati senzacompromettere la stabilità della sostanza o modificarne lacompromettere la stabilità della sostanza o modificarne lacomposizione
MISCELA una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze
ARTICOLO
un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica
Gli obiettivi del REACHGli obiettivi del REACH
• Migliorare la cononoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici, in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente
• Migliorare la cononoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici, in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente
• Promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle
• Promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle sostanzel’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle sostanze
;
• Mantenere e rafforzare la competitività a la capacità dell’industria chimica europea
• Mantenere e rafforzare la competitività a la capacità dell’industria chimica europea
• Sostenere l’eventuale sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti
• Sostenere l’eventuale sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti
Con il “REACH” si generano:Con il “REACH” si generano:
� Nuove informazioni sui pericoli intrinseci
delle sostanze
� Nuovi canali di comunicazione dell’informazione lungo la catena di approvvigionamento
� Procedure di autorizzazione/restrizione
Autorizzazione/restrizione e sostituzioneAutorizzazione/restrizione e sostituzione
� Il REACH ha definito il nuovo strumento
dell’autorizzazione per le SVHC, secondo il
meccanismo dell’inclusione prima nella
“Candidate List” e poi, dopo la valutazione,“Candidate List” e poi, dopo la valutazione,
nell’Allegato XIV
� La Direttiva delle sostanze sottoposte a
restrizione è invece transitata direttamente
nell’Allegato XVII dal 1/6/2009
Struttura del regolamento REACHStruttura del regolamento REACH
� TITOLO I: Questioni generali
� TITOLO II: Registrazione delle sostanze
� TITOLO III: Condivisione dei dati e disposizioni per evitare
sperimentazioni superflue
� TITOLO IV: Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento
� TITOLO V: Utilizzatori a valle
� TITOLO VI: Valutazione
� TITOLO VII: Autorizzazione
� TITOLO VIII: Restrizioni
� TITOLO IX: Tariffe
� TITOLO X: Agenzia
� TITOLO XI: Inventario delle classificazioni ed etichettature
� TITOLO XII: Informazioni
� TITOLO XIII: Autorità competenti
� TITOLO XIV: Applicazione e controlli
� •TITOLO XV: Disposizioni transitorie e finali
Allegati al regolamento REACHAllegati al regolamento REACH
� Allegato I Valutazione e Relazione sulla sicurezza chimica
� Allegato II Guida per le Schede di dati di sicurezza
� Allegato III Sostanze escluse dall’esenzione di cui all’art.12.1 lettera b)
� Allegato IV Sostanze esentate dall’obbligo di registrazione (art.2.7 lett.a)
� Allegato V Sostanze esentate dall’obbligo di registrazione (art.2.7 lett.b)
� AllegatoVI Informazioni di base
� Allegato VII Informazioni per sostanze > 1 tonnellata/anno� Allegato VII Informazioni per sostanze > 1 tonnellata/anno
� Allegato VIII Informazioni aggiuntive per sostanze > 10 tonn/anno
� Allegato IX Informazioni aggiuntive per sostanze > 100 tonn/anno
� Allegato X Informazioni aggiuntive per sostanze > 1000 tonn/anno
� Allegato XI Prescrizioni generali sugli studi sperimentali
� Allegato XII Guida per “utilizzatori a valle” Relazione sicurezza chimica
� Allegato XIII Criteri per identificazione sostanze PBT e vPvB
� Allegato XIV Sostanze soggette ad autorizzazione
� Allegato XV Caratteristiche dei fascicoli presentati da SM e/o Agenzia
� Allegato XVI “Analisi socio-economica”: informazioni da considerare
� Allegato XVII Elenco delle “Restrizioni” in vigore
RESTRIZIONERESTRIZIONE
Reg. REACH Titolo VIII art 67Reg. REACH Titolo VIII art 67--73 73
Elementi chiaveElementi chiave
� È entrata in vigore il 01 giugno 2009
� Per RESTRIZIONE si intende qualsiasicondizione, limitazione o divieto riguardanti lacondizione, limitazione o divieto riguardanti lafabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercatodi una sostanza o di una miscela
� La restrizione è concepita come una”rete disicurezza” per gestire i rischi
� Si prescinde dal limite quantitativo di 1 t/anno
RESTRIZIONE
Reg. REACH Titolo VIII art 67-73
Elementi chiave
� Una restrizione può essere adottata in relazione alleconclusioni della valutazione
� In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate,incluse le sostanze per le quali nessuna impresa haincluse le sostanze per le quali nessuna impresa harichiesto un’autorizzazione specifica (in questo caso tutti gliusi della sostanza sono vietati)
� Rappresenta la trasposizione nel REACH delle
disposizioni della direttiva 76/769/CEE _ attualmente
abrogata _
� Correlata alla sostanza e non a chi la registra.
RESTRIZIONERESTRIZIONE
Reg. REACH Titolo VIII art 67Reg. REACH Titolo VIII art 67--73 73
Elementi chiave Elementi chiave
Sostanze utilizzate per
attività di ricerca e sviluppo
Sostanze utilizzate in
prodotti cosmetici (per vale la dir. 76/768/CEE)
Sostanze utilizzate per essere
trasformate mediante processo chimico in
altre sostanze (intermedi isolati in
sito)
Le RESTRIZIONI non si applicano
“Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato aseguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE,
le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla
conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al
trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate
all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia
proibita”
RESTRIZIONERESTRIZIONE
Reg. REACH Titolo VIII art 67Reg. REACH Titolo VIII art 67--73 73
Elementi chiave Elementi chiave
proibita”
Quando la fabbricazione o l’uso di una sostanza comporta un
rischio per la salute umana o per l’ambiente, possono essere
adottate a livello europeo nuove restrizioni o modificate quelle
esistenti, indicate nell’allegato XVII del regolamento REACH.
Ad esempio sono soggette a restrizioni le sostanze CMR
(cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).
Procedura per l’adozione di una Procedura per l’adozione di una
restrizione ai sensi del restrizione ai sensi del
Reg. REACH Titolo VIII art.67Reg. REACH Titolo VIII art.67--73)73)
Se la Commissione Europea o uno Stato membro ritengono che la
fabbricazione o l’uso di una sostanza presentino un rischio non
adeguatamente controllato per la salute umana o per l’ambiente possono:
FASCICOLO
predisposto
secondo
le prescrizioni
dell’allegato XV
Procedura per l’adozione di una Procedura per l’adozione di una
restrizione ai sensi del restrizione ai sensi del
Reg. REACH Titolo VIII art.67Reg. REACH Titolo VIII art.67--7373
l’identità della sostanza
Il fascicolo predisposto dall’ECHA o dallo Stato Membroconterrà informazioni su:
la/le restrizioni proposte per la fabbricazione, l’immissionesul mercato e l’uso della sostanza
motivazioni della proposta di restrizione
una valutazione socioeconomica in cui sono posti aconfronto i vantaggia per la salute umana e l’ambiente con i costiche la restrizione comporta
le consultazioni delle parti interessate e il modo in cui si ètenuto conto delle loro osservazioni
Procedura per l’adozione di una Procedura per l’adozione di una
restrizione ai sensi del restrizione ai sensi del
Reg. REACH Titolo VIII art. 67Reg. REACH Titolo VIII art. 67--7373
Il processo di restrizione ha diversi attori e Il processo di restrizione ha diversi attori e stepstep. .
Questo grafico fornisce una panoramica del processo. Questo grafico fornisce una panoramica del processo.
L’elenco delle sostanze contenute nell’allegato XVII del
Regolamento Reach può essere continuamente
modificato ed integrato.
In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate,In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate,incluse le sostanze per le quali non è stata richiestaautorizzazione specifica (in questo caso tutti gli usi dellasostanza sono vietati).
Ad oggi è stato modificato introducendo nuove
restrizioni e variando quelle esistenti.
ATTUALMENTE CONTIENE “63 voci”
Allegato XVII e i suoi
aggiornamenti
Regolamento REACH MODIFICA
Regolamento CE 552/2009
Regolamento UE 276/2010
Regolamento UE 207/2011
ALLEGATO XVII
ELENCO DELLE RESTRIZIONI
Regolamento UE 207/2011
Regolamento UE 207/2011
Regolamento UE 366/2011
Regolamento UE 494/2011
Regolamento UE 412/2011
Regolamento UE 836/2012
Regolamento UE 847/2012
Regolamento UE 848/2012
Regolamento UE 853/2012
Fabbricante, importatore, rappresentante
esclusivo o utilizzatore a valle
Violazione D Lgs 133/09 REACH
Che fabbrica,immette sul mercato outilizza una sostanza inquanto tale o in quanto
art.16 comma 1
TITOLO VIIIRestrizioni relative alla fabbricazione, quanto tale o in quanto
componente di un preparatoo di un articolo nonconformemente allecondizioni di RESTRIZIONIpreviste dall’allegato XVII(fatte salve le deroghepreviste dall’art.67)
Arresto fino a tre mesi
o ammenda compresa
fra 40.000 e 150.000
Euro
fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e miscele pericolose
Art.67 ( All.XVII )
Allegato XVII Allegato XVII –– 1. PCB/PCT1. PCB/PCT
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
Policlorodifenili e policlorotrifenili; PCB,PCT� cristalli solidi incolori;
� bassa solubilità in acqua ed solubilità in sostanze idrofobe come oli e grassi;
� bassa volatilità;� bassa volatilità;
� le miscele di uso industriale sono liquidi viscosi di colore giallo, la cui viscosità è generalmente proporzionale al numero di atomi di cloro presente;
� impiegati come isolanti termici per condensatori, trasformatori e interruttori, come fluidi per scambio termico, per circuiti idraulici, lubrificanti e oli da taglio, nonché come additivi in vernici, carte copiative, adesivi, sigillanti, ritardanti di fiamma e fissanti per microscopia;
� messi al bando con l’approvazione della Convenzione di Stoccolma(2001); nonostante ciò, per l’uso massiccio che ne è stato fatto in passato,essi sono ancora considerati tra gli inquinanti più pericolosi per la lorotossicità nei confronti dell’uomo e dell’ambiente.
RESTRIZIONI
Non sono ammessi come sostanze e nelle miscele, inclusi oli usati
Allegato XVII Allegato XVII –– 1. PCB/PCT1. PCB/PCT
come da modifica reg.552/09come da modifica reg.552/09
Non sono ammessi come sostanze e nelle miscele, inclusi oli usatio apparecchi in conc.>50ppm (0.005% peso)
Tuttavia gli apparecchi, gli impianti e fluidi già in uso alla datadel 30 giugno 1986 possono essere usati sino al momento in cuiverranno eliminati o raggiungeranno la fine della loro durataoperativa:- Apparecchi elettrici a sistema chiuso; trasformatori, resistenzee induttanze; grandi e piccoli condensatori; fluiditermocconvettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso; fluidiidraulici per l’equipaggiamento sotterraneo delle miniere
Non più nel
Reg. 552/09
Allegato XVII Allegato XVII –– 2. 2. CloroeteneCloroetene
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
� Il cloruro di vinile, detto anche VCM o CVM, da cloruro di vinile� Il cloruro di vinile, detto anche VCM o CVM, da cloruro di vinile
monomero; è un composto organico clorurato.
� A temperatura e pressione ambiente, è un gas incolore dal tipicoodore dolciastro, insolubile in acqua. Trova principalmente impiegonella produzione di polimeri come il PVC, come adesivo dellaplastica, nelle lavorazioni della gomma e della carta, usato anchecome refrigerante;
Allegato XVII Allegato XVII –– 2. 2. CloroeteneCloroetene
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONIRESTRIZIONI
Chi processa il CVM in Italia ?Chi processa il CVM in Italia ?
Aziende italiane suddivise per RegioneAziende italiane suddivise per Regione
Polimeri: Art.2.9 – campo di applicazione
I Polimeri sono esentati dalla Registrazione e dalla Valutazione
I Polimeri non sono esentati dall’Autorizzazione
non si applicano i TITOLI II e VI
Ogni fabbricante o importatore di un Polimero presenta unaRegistrazione all’Agenzia per la/le Sostanze Monomeriche oper qualsiasi altra sostanza non ancora registrata da un attorea monte della catena d’approvvigionamento, se sonosoddisfatte le due seguenti condizioni:
Monomeri: Art.6.3 – obbligo generale di Registrazione
soddisfatte le due seguenti condizioni:
1. Il Polimero contiene il 2% o più in p/p di tali sostanzemonomeriche o altre sostanze in forma di unitàmonomeriche e sostanze chimicamente legate;
2. Il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altresostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all’anno
Allegato XVII 4. Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)
come da modifica reg.552/09
UTILIZZO
Ritardante di fiamma – Additivo per fibre tessili sintetiche, materie plastiche,
vernici, resine fenoliche, rivestimenti per carta, gomma e schiume
poliuretaniche.
Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice
EINECS
C9H15Br6O4P Esteri fosforici 126-72-7 2A 204-799-9
poliuretaniche.
Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo.La somministrazione per via orale produce nel topo tumori dello stomaco,del polmone, del rene e della pelle.
RESTRIZIONIRESTRIZIONI
Allegato XVII – 5. Benzene
come da modifica reg.552/09
Formula bruta Famiglia
chimicaCodice CAS Classe IARC Codice
EINECS
C6H6 Idrocarburi aromatici
71-43-2 1 200-753-7
� conosciuto anche come benzolo
� definito come il composto base della classe degli idrocarburi aromatici
� a temp.ambiente si presenta come liquido incolore che però evapora� a temp.ambiente si presenta come liquido incolore che però evapora
velocemente
� caratterizzato da un odore pungente e dolciastro
� altamente infiammabile
� noto cancerogeno riconosciuto per l’uomo
UTILIZZO
Intermedio di sintesi per produrre altri composti chimici come stirene, cumene
(per realizzare varie resine), cicloesano (per creare il nylon e molte fibre
sintetiche); solvente produrre alcuni tipi di gomme, lubrificanti, coloranti,
inchiostri, collanti, detergenti, pesticidi.
Allegato XVII Allegato XVII –– 5. Benzene5. Benzene
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
Allegato XVII Allegato XVII –– 5. Benzene5. Benzene
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
Il benzene è inoltre un componente
delle benzine, fino all’1% in volume,
dove conferisce potere antidetonante.
Questo limite massimo ammissibileQuesto limite massimo ammissibile
viene stabilito dalla Direttiva del
Parlamento Europeo e del CONSIGLIO
98/70/CE
Dir.98/70/CE relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel e
recante modificazioni della direttiva
93/12/CEE
Allegato XVII Allegato XVII –– 5. Benzene5. Benzene
come da modifica reg.552/09come da modifica reg.552/09
a confronto con la dir.98/70/CE a confronto con la dir.98/70/CE
La DIRETTIVA 98/70/CE all’ALLEGATO I stabilisce le:
Allegato XVII Allegato XVII –– 5. Benzene5. Benzene
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
Allegato XVII Allegato XVII –– 6. Fibre d’6. Fibre d’AMIANTOAMIANTO
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI
1. La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli
articoli contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
Tuttavia, gli Stati Membri possono concedere una deroga per l’immissione
sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti
Allegato XVII Allegato XVII –– 6. Fibre d’6. Fibre d’AMIANTOAMIANTO
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti
di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a
quando siano disponibili sostituti non contenenti fibre.
2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al par. 1 e che sono già
installati e/o in servizio prima del 1°gen 2005 è consentito fino alla data della
loro eliminazione o fine della loro vita utile.
Tuttavia, gli Stati Membri possono, per motivi di tutela della salute umana,
limitare, vietare e sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima
della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.
� È in corso di approvazione da parte della Commissione Ue unregolamento (D022847/02 del 28 settembre 2012) che introdurrà nuovemodifiche all'allegato XVII del cd. Reach (regolamento 1907/2006/CE),in particolare con riguardo all'amianto.
� Per tale materiale, infatti, il regolamento in fase di approvazioneprevede il divieto di fabbricazione e immissione sul mercato anche
Allegato XVII Allegato XVII –– 6. Fibre d’6. Fibre d’AMIANTOAMIANTO
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
delle miscele che ne contengono le fibre, oltre al divieto già previstoper le fibre singolarmente considerate e per i prodotti che lecontengono.
IN PRATICAIIIII
Nell’allegato XVII nella voce 6, colonna 2, paragrafo 1, il primo commaverrà sostituito dal seguente:
"La fabbricazione, immissione sul mercato e l'uso di queste fibre diarticoli e miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sonovietati. "
Allegato XVII
come da reg.552/09
16.Carbonati di Pb
17.Solafti di Pb
Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice EINECS
PbCO3
PbSO4Sali inorganici
598-63-07446-14-2
2A209-943-4231-198-9
16. Carbonato di 16. Carbonato di PbPb _ PbCO_ PbCO33 17. Solfato di 17. Solfato di PbPb _ PbSO_ PbSO44
UTILIZZI
come pigmento bianco coprente per
vernici a base di olio di lino e per
vernici ad acqua, nelle ceramiche
smaltate, nello stucco (mastice), nei
cementi, come componente di un
lubrificante stabilizzante per PVC,
come componente nella fabbricazione
di termistori, come componente in cere
anti-slittamento per cavi d'acciaio allo
scopo di fornire una più alta resistenza
al logoramento.
UTILIZZI
in modo massiccio nelle vernici, anche
se negli ultimi anni tale applicazione si è
notevolmente ridotta.
Usato inoltre come stabilizzante per
prevenire la degradazione di materiali
costruiti in PVC.
Tali materiali trovano impiego in
tubazioni e grondaie resistenti alla
corrosione negli impianti industriali,
nelle tubazioni per l’acqua e nei
serramenti.
Allegato XVII Allegato XVII
come da reg.552/09 come da reg.552/09
16.Carbonati16.Carbonati di di PbPb
17.Solafti di 17.Solafti di PbPb
RESTRIZIONINon sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o
in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.
Tuttavia, gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla
convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 13 sull’uso della
biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territoriobiacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio
l’uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e
di edifici storici e dei loro interni.
È in corso di approvazione da parte della CommissioneUE un regolamento (D022847/02 del 28 settembre 2012)che introdurrà nuove modifiche all'allegato XVII del Reach,in particolare la proposta di regolamento prevede perla biacca di piombo e i solfati di piombo, che ne possaessere autorizzata l'immissione sul mercato, in deroga, daparte dei singoli Stati (finora era prevista solo la derogaper l'uso sul territorio dei singoli Stati).
Allegato XVII Allegato XVII –– 18 e 18 bis. Mercurio18 e 18 bis. Mercurio
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
Il Hg e' l'unico metallo comune che e' liquido a temperatura ordinaria.È un metallo, liquido, pesante e bianco-argenteo. Si unisce facilmente in leghe con molti metalli, come oro, argento e stagno. Queste leghe sono denominate amalgami.La sua elevata densità ne permette l’uso in barometri, manometri e termometri.termometri.
I più importanti sali di mercurio sono:1. cloruro mercurico HgCl2 (sublimato corrosivo - un potente veleno usato
come insetticida, nel veleno per topi, e come disinfettante);2. cloruro mercurioso Hg2Cl2 (usato come campione in misure
elettrochimiche e come un purgativo in medicina);3. fulminato di mercurio (Hg(ONC)2, un detonatore usato in esplosivi;4. solfato mercurico (HgS, vermilio, un pigmento rosso per la pittura di
grande diffusione commerciale)
Allegato XVII Allegato XVII –– 18 e 18 bis. Mercurio18 e 18 bis. Mercurio
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI
18. Composti del mercurioNon sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele
destinate a essere utilizzate per:
a) impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:— carene di imbarcazioni,— carene di imbarcazioni,— gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impiantoutilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,— qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmentesommerso;b) la protezione del legno;c) l’impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati utilizzatiper la loro fabbricazione;d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loroutilizzazione
Allegato XVII – 18 e 18 bis. Mercurio
come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI18. Bis MercurioNon sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele
destinate a essere utilizzate per:
1. Non è consentita l’immissione sul mercato:a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;b) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grandeb) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grandepubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometridiversi da quelli per la temperatura corporea).
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi dimisura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. GliStati membri possono tuttavia limitare o vietare l’immissione sulmercato di tali dispositivi di misura.
3. La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a:a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre2007.
Allegato XVII Allegato XVII –– 18 e 18 bis. Mercurio18 e 18 bis. Mercurio
modifica del reg. 552/09 modifica del reg. 552/09
con il reg.847/2012 con il reg.847/2012
RESTRIZIONI
Con il REGOLAMENTO (UE) N. 847/2012 DELLA COMMISSIONE del 19
settembre 2012 si modifica l’allegato XVII del regolamento per quanto riguarda
il mercurio:
• si stabilisce che i seguenti dispositivi di misura contenenti mercurio non sonocommercializzabili dopo il 10 aprile 2014 :commercializzabili dopo il 10 aprile 2014 :
1. Barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri, tensiometri, termometri,
picnometri al mercurio e i dispositivi di misura da utilizzare per la
determinazione del punto di rammollimento.
Il divieto, comunque, non si applica ai:
� dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;
� dispositivi di misura esposti al pubblico per fini storici e culturali
Allegato XVII Allegato XVII –– 19. Composti dell’arsenico 19. Composti dell’arsenico
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
CARATTERISTICHE GENERALI
L'arsenico e i suoi composti inorganicisono stati utilizzati sin dal 1800 comepesticidi. Dal 1970 sono stati ancheusati in medicina per curare psoriasi,usati in medicina per curare psoriasi,asma e leucemia. Attorno agli anni '80l'uso principale di questi composti era
come conservante del legno.
Altri usi comprendono la preparazionedi vetri e leghe non ferrose.Per quanto riguarda gli effetti sullasalute, tali composti sin dagli anni '80sono classificati cancerogeni certi perl'uomo.
As2O3 (Triossido di As detta anche anidride arseniosa)
As2O5 (Pentaossido di As detta anche anidride arsenica)
Classe IARC 1
Allegato XVII Allegato XVII –– 19. Composti dell’arsenico 19. Composti dell’arsenico
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI
1. Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o inmiscele destinate ad essere utilizzate per prevenire l’incrostazione da partedi microrganismi, piante o animali su:— carene di imbarcazioni,— gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impiantoutilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,— qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmentesommerso.
2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o inmiscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per usoindustriale, a prescindere dal loro uso.
3. Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subitotale trattamento non può essere immesso sul mercato. Per tale paragrafosono consentite deroghe.
Allegato XVII Allegato XVII –– 19. Composti dell’arsenico 19. Composti dell’arsenico
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
UN ESEMPIO DI SOSTITUZIONE:
I COMPOSTI DELL’ARSENICO NEL VETRO DI MURANO
La realizzazione del vetro di Muranorappresenta un’attività specifica in linea conla tradizione made in Italy, trattandosi diun’attività artigianale di fama internazionale.un’attività artigianale di fama internazionale.
Da cosa e’ composto il vetro di Murano?
�sabbia di silice; Soda Solvay; marmo; potassa; borace pentaidrato; ossido di arsenico; nitrati; altro.
Quali sostituti dell’ossido di arsenico sono stati selezionati:Solfato di sodio (come affinante) - Ossido di cerio (decolorante e affinante)Loppa d’altoforno o scoria d’altoforno (sottoprodotto del processo di lavorazionedella ghisa contenente silicio, alluminio, calcio e magnesio)
Allegato XVII Allegato XVII –– 20. Composti 20. Composti organostanniciorganostannici
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
I composti organostannici sono composti organici checontengono almeno un legame fra carbonio e stagno.
Di questi composti, quello di gran lunga più noto è il TBT
CARATTERISTICHE GENERALI
Di questi composti, quello di gran lunga più noto è il TBT[tributilstagno], impiegato su vasta scala nelle verniciantivegetative usate per le imbarcazioni.
I dati disponibili mostrano che i composti organostannici sonotossici anche a livelli relativamente bassi d'esposizione e non soloper gli organismi invertebrati marini, ma anche per i mammiferi; èinoltre dimostrata la tossicità degli organostannici per il sistemaimmunitario.
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in
miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera.
2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in
miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di
RESTRIZIONI
Allegato XVII – 20. Composti organostannici
come da modifica reg.552/09
miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di
microrganismi, piante o animali su:
a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la
navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;
b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto
utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;
c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente
sommerso.
3. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in
miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque
industriali.
Con il REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010
si modifica l’allegato XVII del regolamento per quanto riguarda i composti
organostannici.
Al punto 20 si aggiungono i seguenti paragrafi 4, 5 e 6 dove si specifica che:
4. i TBT (tributilstagno) e i TPT (trifenilstagno) non possono essere utilizzati dopo il
01 luglio 2012
Allegato XVII Allegato XVII –– 20. Composti 20. Composti organostanniciorganostannici
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
01 luglio 2012
5. i DBT(dibutilstagno) non possono essere utilizzati in miscele ed articoli se la
miscela è superiore all’equivalente dello 0.1% in peso dello stagno.
In via Derogatoria le restrizioni di cui sopra non si applicano fino al 1 gennaio
2015 ai seguenti articoli: adesivi sigillanti mono e bicomponenti, pitture e
rivestimenti, profili in PVC, tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’acqua
piovana, nonché meteriali di copertura per tetti e facciate
6. i DOT (dioctilstagno) non possono più essere utilizzati a far data dal 1 giugno 2012
se la concentrazione begli articoli è superiore allo 0.1% in peso dello stagno.
La Coca-Cola ritira
88 mila bicchieri al
McDonald, bicchieri di Shrek tossici:
Potrei avere un bicchiere di Potrei avere un bicchiere di
6666666666.CADMIO.CADMIO
88 mila bicchieri al
cadmio.
di Shrek tossici:
ritiratiMcDonald’s ha ritirato dai
mercati 12 milioni di bicchieri dicon l’immagine di Shrek.
Il materiale utilizzato per ildisegno contiene una sostanzatossica: il cadmio
Allegato XVII Allegato XVII –– 23. CADMIO23. CADMIO
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
CARATTERISTICHE GENERALI
Codice CAS 7440-43-9Classe IARC 1
Allegato XVII Allegato XVII –– 23. CADMIO23. CADMIO
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
I più importanti composti del cadmio sono:
� ossido di cadmio (utilizzato nelle batterie come intermedio e come catalizzatore)� solfuro di cadmio (utilizzato come pigmento)� solfato di cadmio (utilizzato nell’elettrodeposizione)nell’elettrodeposizione)� stearato di cadmio (utilizzato come stabilizzante per la plastica)
RESTRIZIONI1. Non sono ammessi per colorare fabbricati partendo dalle sostanze e dalle miscele quali : PVC, PUR, LDPE, CA, Resine epossidiche, MF, PET, Polistirene, PE, PP. 2. Nelle pitture la % di Cd non deve essere superiore allo 0.1 p/p.3. Non sono ammessi per stabilizzare le miscele o gli articoli fabbricati, a partire da polimeri o copolimeri del cloruro di vinile, contenuti di Cd >0.01% in peso del polimero.
IIsegue4. Tuttavia sono ammessi per colorare articoli utili per motivi di sicurezza.
5. Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componentiimpiegati per le applicazioni nei settori seguenti:
a) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione di alimenti, perl’agricoltura, per la refrigerazione ed il congelamento
Allegato XVII Allegato XVII –– 23. CADMIO23. CADMIO
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI
l’agricoltura, per la refrigerazione ed il congelamento
b) nelle attrezzature e macchine per la produzione di articoli per la casa,dell’arredamento, degli impianti sanitari, del riscaldamento e delcondizionamento d’aria, di carta e cartone, di prodotti tessili e diabbigliamento.
Tuttavia le restrizioni non si applicano agli articoli e ai loro componentiimpiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, “offshore” enucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonchéagli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile enelle imbarcazioni.
Allegato XVII Allegato XVII –– 23. CADMIO23. CADMIO
modifica del reg. 552/09 modifica del reg. 552/09
con il reg.835/2012 con il reg.835/2012
RESTRIZIONI
Con il REGOLAMENTO (UE) N. 835/2012 DELLA COMMISSIONE del 18
settembre 2012 si modifica l’allegato XVII del regolamento per
quanto riguarda il Cadmio:• si sostituiscono i paragrafi 1 e 2
All’interno del paragrafo 1 viene inserito:
È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dallematerie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) èpari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.»
All’interno del paragrafo 2 viene inserito:
«Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiedeall’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conformealle prescrizioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottoposto arestrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse daquelle elencate al primo paragrafo.»
Allegato XVII Allegato XVII –– 27. Nickel 27. Nickel
come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09
Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice
EINECS
Ni Metalli 7440-02-0 2B 231-111-4
UTILIZZO
Additivo nell’acciaioProduzione monete, utensili, gioielli ebigiotteria,metalli e altre leghe, batterie,accessori elettronici, candele per auto –catalizzatore per idrogenazione
RESTRIZIONI
Allegato XVII Allegato XVII –– 27. Nickel 27. Nickel
come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09
1. Non è consentito l’uso:a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforatio in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso dicessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 µg/cm 2per settimana (limite di migrazione);per settimana (limite di migrazione);b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con lapelle, quali:— orecchini,— collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,— casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,— bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchimetallici,se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione dinickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto eprolungato con la pelle è superiore a 0,5 µ/cm 2 /settimana
I coloranti azoici sono caratterizzatidalla presenza del gruppocromoforo azo –N=N- che può esserepresente più volte nella stessamolecola di colorante. Spesso sitrovano legati ad ammine aromatiche.
Allegato XVII Allegato XVII –– 43. Coloranti azoici43. Coloranti azoici
come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09
Essi rappresentano la classe piùimportante dei coloranti sintetici siaper il numero che per la varietà diapplicazioni.
Sono ancora molto utilizzati per latinta dei vestiti e del cuoio, comecoloranti alimentari e quali pigmenti divernici.
Inoltre impiegati negli inchiostri distampa ed in alcuni procedimenti perstampe a colori.
Allegato XVII Allegato XVII –– 43. Coloranti azoici43. Coloranti azoici
come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09
RESTRIZIONI1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono
rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in
concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) non
vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in
contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad
esempio:esempio:
— capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci,
parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo
— calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli,
cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo
— giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio
— filati e tessuti destinati al consumatore finale.
Allegato XVII Allegato XVII –– 43. Coloranti azoici43. Coloranti azoici
come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09
RESTRIZIONI2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessisul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, “lista dei coloranti azoici” nonpossono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessilie in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni > 0.1% in peso.e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni > 0.1% in peso.
Coloranti azoici in appendice 9Coloranti azoici in appendice 9
Miscela di :
trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-
2-(3,5-dinitro-2-ossido-fenilazo)-1-
naftolato)cromato(1-)
trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-
2-(3,5-dinitro-2-ossido-fenilazo)-1-
naftolato)cromato(1-)
� sostanze vPvB che non si trovano in natura.
� gruppo chimico molto vasto, gli alchilfenoli etossilati
� vengono spesso impiegati in vari processi industriali fra cui il tessile
il materiale può danneggiare il sistema ormonale, lo sviluppo
Allegato XVII Allegato XVII
46. 46. NonilfenoloNonilfenolo e e nonilfenolinonilfenoli etossilatietossilati
come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09
COSA SONO I NONILFENOLI e NONIFENOLI ETOSSILATI?
� il materiale può danneggiare il sistema ormonale, lo sviluppo sessuale e il sistema riproduttivo
� le quantità presenti in abiti e scarpe non sono dannose direttamente per l’uomo. Ma l’uso continuo e l’esposizione diretta della pelle al prodotto potrebbero avere riflessi problematici
� inoltre è stato dimostrato che i veri rischi si avrebbero durante i lavaggi in lavatrice. Durante questo processo, infatti, una parte di NPE si scioglie nell’acqua per finire poi nel sistema fognario, nelle falde acquifere e quindi nel ciclo dell’acqua.
Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze o miscele con
concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:
1. pulizie industriali e civili, tranne:
— sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene
riciclato o incenerito,
RESTRIZIONI
Allegato XVII Allegato XVII
46. 46. NonilfenoloNonilfenolo e e nonilfenolinonilfenoli etossilatietossilati
come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09
riciclato o incenerito,
— sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene
riciclato o incenerito;
2. pulizie domestiche
3. trattamento tessile e di pellame, tranne:
— trattamento senza rilascio in acque di scarico,
— sistemi con trattamento speciale in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata
per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle
acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);
4. emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;
5. lavorazione dei metalli, tranne: impieghi in sistemi chiusi controllati in cui
il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;
6. industria della pasta di carta e della carta;
segue6666..RESTRIZIONI
Allegato XVII Allegato XVII
46. 46. NonilfenoloNonilfenolo e e nonilfenolinonilfenoli etossilatietossilati
come da modifica reg. 552/09 come da modifica reg. 552/09
6. industria della pasta di carta e della carta;
7. prodotti cosmetici;
8. altri prodotti per la cura personale, tranne: spermicidi;
9. coformulanti nei pesticidi e nei biocidi.
Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro
scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o
biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state
rilasciate prima del 17 luglio 2003.
Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
CARATTERISTICHE GENERALI
Classe IARC 1
Il Cromo(III) è da considerarsi, in tracce essenziale alla vita umana e animale, mentre i
composti del Cromo (VI) sono riconosciuti tossici e cancerogeni.
La maggiore esposizione si ha durante la produzione di cromati e di pigmenti al
cromo nei processi saldatura, di placcatura, di verniciatura a spruzzo, nella concia
delle pelli e nell’edilizia in cui il cromo è presente nel cemento.
1. Il cemento e le miscele contenenti
cemento non possono essere immessi sul
mercato o utilizzati se contengono, una
Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI
mercato o utilizzati se contengono, una
volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg
(0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul
peso totale secco del cemento.
2. III.
2. Qualora si impieghino agenti riducenti i fornitori
devono garantire prima dell’immissione sul mercato
che l’imballaggio del cemento o delle miscele
contenenti cemento rechi informazioni visibili,
Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI
contenenti cemento rechi informazioni visibili,
leggibili e indelebili riguardanti la data di
confezionamento, così come le condizioni di
conservazione e il periodo di conservazione adeguati
a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il
contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite
indicato al paragrafo 1.
3. 666
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano
all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti
fabbricati mediante processi controllati chiusi e
interamente automatizzati, in cui il cemento e le
Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI
interamente automatizzati, in cui il cemento e le
miscele contenenti cemento sono manipolati
unicamente da macchinari e nei quali non esiste
alcuna possibilità di contatto con la pelle.
6666
I.e il CLINKER di CEMENTO Portland?
Allegato XVII Allegato XVII –– 47. Composti del cromo 47. Composti del cromo VIVI
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
• è il componente idraulicamente attivo in un cemento• è una SOSTANZA e non un semilavorato• in quanto menzionato nell’allegato V è esentato dalla
registrazione
• deve essere classificato, etichettato ed accompagnato da
Il CLINKER
• deve essere classificato, etichettato ed accompagnato daSDS
• le C&L andavano notificate ad ECHA entro il 01 dic. 2010
6666666666666. è le tracce di Cr VI
Il CEMENTO
• è un PREPARATO• in quanto tale non è soggetto a registrazione• deve essere classificato, etichettato ed accompagnato daSDS con e-SDS
• la C&L non è da fare• le restrizioni per il CROMO VI restano cogenti
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, non possono
essere immessi sul mercato o utilizzati per la
produzione di pneumatici o parti di pneumatici
gli olii diluenti aventi un contenuto: di BaP
Allegato XVII Allegato XVII –– 50. IPA50. IPA
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI
superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o un
contenuto complessivo di tutti gli IPA, elencati in
allegato, superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
2. Inoltre, non possono essere immessi sul
mercato pneumatici e battistrada per
rigenerazione fabbricati dopo il 1 o o
gennaio 2010 se contengono oli diluenti in
quantitativi superiore ai limiti fissati nel
paragrafo 1.
Allegato XVII Allegato XVII –– 51. e 52. FTALATI51. e 52. FTALATI
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
In Europa, circa il 90% della produzione annuale di ftalati viene utilizzata nel processo di produzione del PVC, al quale non si legano chimicamente, ma agiscono da additivi che conferiscono flessibilità al polimero. Sono impiegati anche per altri polimeri plastici, pitture, vernici e cosmetici (smalti per unghia).
L’85% degli ftalati impiegati nella produzione industriale è rappresentato da:
a) Ftalato di bis(2-etilesile) [DEHP];b) Dibutilftlalto [DBP]c) Benzilbutilftalato [BBPd) Diisononilftalato [DINP]e) Diisodeciftalato [DIDP]f) Ftalato di diottile [DNOP]
Diffusione e tossicologia degli FTALATI
Sono classificabili Persistent Organic Pollulants (POPs):
1. persistenti nell’ambiente (aria, acqua, suolo);
determinano effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente;
Allegato XVII Allegato XVII –– 51. e 52. FTALATI51. e 52. FTALATI
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
2. determinano effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente;
3. sono interferenti endocrini (endocrine disruptor
compounds_EDCs) quindi classificati tossici per la
riproduzione categoria 1B;
4. il loro bioaccumulo avviene, principalmente, attraverso la
catena alimentare ma anche attraverso inalazione, ingestione o
contatto con la pelle e le mucose.
Il Il RapexRapex ((EuropeanEuropean RapidRapid AlertAlert System System forfor
nonnon--foodfood consumer consumer productsproducts))
Allegato XVII Allegato XVII –– 51. e 52. FTALATI51. e 52. FTALATI
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
Allegato XVII Allegato XVII –– 51. e 52. FTALATI51. e 52. FTALATI
come da modifica reg.552/09 come da modifica reg.552/09
RESTRIZIONI
Allegato XVII Allegato XVII –– 59. 59. DiclorometanoDiclorometano
come da modifica reg. 276/2010 come da modifica reg. 276/2010
Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice
EINECS
CH2Cl2 Organo alogenati 75-09-2 2B 200-838-9
UTILIZZO
Sgrassante per motori, Sverniciatori, Sostituto dei fluorocarburinelle bombolette spray per insetticidi, Lacche per capelli,Produzione schiume poliuretaniche, Solvente per applicazioniFarmaceutiche e da Laboratorio, Componente dei prodottiignifughi, Fumigante e Insetticida.
Attività in Attività in corso in ITALIAcorso in ITALIA
Deroga sulla restrizione dDeroga sulla restrizione d’’uso uso
del CHdel CH22ClCl22
REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII
Nuovo Punto 59 nell’Allegato XVII del REACH: DICLOROMETANO
Paragrafo 1.
Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o
superiore allo 0,1 %, in peso:
a) non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al
pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010;
b) non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli
operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011;
c) non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.
REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII
Nuovo Punto 59 nell’Allegato XVII del REACH: DICLOROMETANO
Attività in Attività in corso in ITALIAcorso in ITALIA
Deroga sulla restrizione dDeroga sulla restrizione d’’uso uso
del CHdel CH22ClCl22
Paragrafo 2.
In deroga al paragrafo 1,
gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate
attività l’impiego da parte di operatori professionali, aventi una preparazione
specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare
l’immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori
professionali.
Possibilità diPossibilità di
derogaderoga
REGOLAMENTO (UE) N. 366/2011 del 14 aprile 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII
Nuovo Punto 60 nellNuovo Punto 60 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH
ACRILAMMIDEACRILAMMIDE
Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Cod. EINECS
C3H5NO Ammidi 79-06-1 2A 201-173-7
UtilizzoMonomero (usato soprattutto per la produzione di poliacrilammidi), additivo perMonomero (usato soprattutto per la produzione di poliacrilammidi), additivo perintonaci, addensante per lattice, stabilizzante per inchiostri.I polimeri sono usati come: agglomerante e additivo per carta e pasta di legno,agente ritardante della disidratazione del cemento, nella preparazione deicosmetici, stabilizzante del suolo, disperdente delle vernici, agente per iltrattamento delle fibre tessili, additivo nei processi di formatura delle anime difonderia.
Non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o
componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0.1% in peso
per applicazioni di consolidamento del suolo dopo il 5 novembre 2012
RESTRIZIONE
Nuovo Punto 61 nellNuovo Punto 61 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH
DIMETILFUMARATODIMETILFUMARATO
Nella puntata del 17 aprile 2009 di "Mi mandaRaitre" fece scalpore la notizia:Compra un paio di scarpe in un negozio e,
dopo averle indossate, si ritrova con un ustione
REGOLAMENTO (UE) N. 412/2012 del 15 maggio 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII
di secondo grado ai piedi. Sotto accusa le
calzature di produzione cinese e una sostanza
pericolosa: il dimetilfumarato (DMF).
Il DMF è una sostanza con azione biocida che contrasta efficacementel'azione di muffe che deteriorano la pelle di mobili (divani) o di calzaturedurante lo stoccaggio o il trasporto in un clima umido.Nella maggior parte dei casi il DMF era contenuto in piccoli sacchettifissati all'interno dei mobili o inseriti nelle scatole delle calzature.
Nuovo Punto 61 nellNuovo Punto 61 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH
DIMETILFUMARATODIMETILFUMARATO
REGOLAMENTO (UE) N. 412/2012 del 15 maggio 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII
A differenza dei paesi monsonici (Cina e Vietnam) le
bustine di "silica gel" che vengono prodotte in Italia e in
L'importazione e la commercializzazione del DMF è vietata in ambitocomunitario perchè la sostanza risulta gravemente nociva per la salutepubblica.
bustine di "silica gel" che vengono prodotte in Italia e in
Europa non contegono (DMF).
Il DMF evapora e impregna il cuoio proteggendolo dalle muffe.E' stato accertato che questo materiale ha prodotto gravi conseguenze permolti consumatori che vi sono venuti a contatto, che vanno da prurito cutaneoa irritazione, arrossamenti, ustioni e, in certi casi, gravi difficoltà respiratorie.
RESTRIZIONE
Non può essere utilizzato in articoli o loro parti in concentrazioni
superiori a 0,1 mg/kg. Non possono essere commercializzati articoli o
loro parti contenenti DMF in concentrazioni superiori 0,1 mg/kg.»
Nuovo Punto 62 nellNuovo Punto 62 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH
COMPOSTI COMPOSTI DIDI FENILMERCURIOFENILMERCURIO
REGOLAMENTO (UE) N. 848/2012 del 19 settembre 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII
Acetato di fenilmercurio
Propionato di fenilmercurio
2-Etilesanoato di fenilmercurio
Ottanoato di fenilmercurio
I cinque composti del fenilmercuriosono utilizzati soprattutto comecatalizzatori nei sistemi poliuretaniciutilizzati per rivestimenti, adesivi,
Neodecanoato di fenilmercurio sigillanti e applicazioni elastomeriche.
I composti di fenilmercurio generano prodotti didegradazione, compreso il metilmercurio.Il metilmercurio tende a bioaccumularsi nellacatena alimentare acquatica.
1. Dal 10 ottobre 2017 è vietata la fabbricazione, l'immissione
sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele di alcuni
tipi di fenilmercuri se la concentrazione di mercurio nelle
miscele è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
Nuovo Punto 62 nellNuovo Punto 62 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH
COMPOSTI COMPOSTI DIDI FENILMERCURIOFENILMERCURIO
RESTRIZIONE
2. Così come è vietata l'immissione sul mercato di articoli o
loro parti contenenti una o più di queste sostanze se la
concentrazione di mercurio negli articoli o nelle loro parti
è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
Nuovo Punto 63 nellNuovo Punto 63 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH
PIOMBOPIOMBO
REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 del 18 settembre 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII
Nuovo Punto 63 nell’Allegato XVII del REACH: PIOMBO
Paragrafo 1.
1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di
gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale
parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.
2. Ai fini del paragrafo 1:
“articoli di gioielleria” comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria
e gli accessori per capelli, inclusi: a) braccialetti, collane e anelli; b)
articoli di gioielleria per piercing; c) orologi da polso e bracciali da
uomo; d) spille e gemelli per polsini.
3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o
utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.
Nuovo Punto 63 nellNuovo Punto 63 nell’’Allegato XVII del REACHAllegato XVII del REACH
PIOMBOPIOMBO
REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 del 18 settembre 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII
Nuovo Punto 63 nell’Allegato XVII del REACH: PIOMBO
4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) al vetro cristallo
b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche
d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione,
vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di
almeno 500 °C.
5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria
immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli
articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.
Proposte di restrizioni attuali sul Proposte di restrizioni attuali sul
sito dell’ECHAsito dell’ECHA
Proposte di restrizioni attuali sul Proposte di restrizioni attuali sul
sito dell’ECHAsito dell’ECHA
il Cromo VI non viene intenzionalmente utilizzato nei processi di lavorazione
della pelle, tuttavia può formarsi durante il processo di ossidazione del
Cromo III che viene utilizzato durante la concia delle pelli.
Questo accade nonostante siano state implementate misure per prevenire la
formazione di Cromo VI nelle concerie di tutta Europa.
I pareri finali dei due comitati saranno finalizzati entro Marzo 2013. Sulla
base di questi pareri la Commissione europea prenderà una decisione se
introdurre questa nuova restrizione nel Regolamento REACH.
Il controllo delle SDS per la Il controllo delle SDS per la
verifica delle restrizioniverifica delle restrizioni
Lo strumento che l’utilizzatore a valle deve utilizzare al fine diverificare se i prodotti acquistati contengano sostanze presentinegli allegati 14 e 17 del Regolamento REACH e nella CandidateList è costituito dalla Scheda Dati di Sicurezza.
Per le sostanze/miscele pericolose utilizzate in azienda
l’utilizzatore a valle:
1. raccoglie e verifica l’aggiornamento e la redazione in lingua
italiana di tutte le schede dati di sicurezza (SDS) già disponibili in
azienda
2. se necessario, richiede ai fornitori le SDS in lingua italiana e
aggiornate
3. estrae dalle SDS (alla sezione 3) Composizione/ Informazione sugli
ingredienti
4. l’identificativo (numero CAS o CE), il nome chimico e la classificazione
di tutte le sostanze con particolare rischio per l’uomo e l’ambiente
Il controllo delle SDS per la Il controllo delle SDS per la
verifica delle restrizioniverifica delle restrizioni
5. trasferisce tali informazioni (numeri CAS/CE, nome chimico e
classificazione) nel proprio elenco delle sostanze/miscele acquistate
6. consulta la sezione 15 della SDS, che potrebbe già evidenziare la
presenza nel prodotto di sostanze incluse negli allegati 14 e 17
7. una volta completato l’elenco dei prodotti chimici con le informazioni
estratte dalle SDS, verifica se ci sono sostanze contenute negli elenchi
suddetti (allegati 14 e 17 del Regolamento REACH e Candidate List).
Il controllo delle SDS per la Il controllo delle SDS per la
verifica delle restrizioniverifica delle restrizioni
Predisporre e fornire le nuove Predisporre e fornire le nuove
Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di SicurezzaL’azienda che acquista ed utilizza sostanze chimiche può a sua volta immetterlesul mercato tal quali o in miscela (nel ruolo di formulatore o riempitore disostanze/miscele).
Il regolamento REACH ha introdotto nuovi obblighi sulla redazionedella scheda dati di sicurezza, che sono stati integrati ed aggiornati dalRegolamento (UE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, ancheRegolamento (UE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anchealla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, ledisposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II.
Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuoviformati di SDS differenti che devono essere adottati sia per sostanzeche per miscele secondo tempistiche differenti.
Dal 1 dicembre 2010 le SDS devono essere conformi all’allegato I del
Reg.453/10 (modifica all’allegato II del REACH).
Dal 1 giugno 2015 le SDS dovranno essere conformi all’allegato II del
Reg.453/10
Alcune importanti novità sono già in vigore da 1 giugno 2007(allegato II del REACH):
� Inversione delle sezioni 3 e 2 della SDS
� Inserimento dell’indirizzo e-mail del tecnico competente responsabiledella compilazione
Predisporre e fornire le nuove Predisporre e fornire le nuove
Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di Sicurezza
della compilazione
� Per le sostanze PBT e vPvB è previsto che la scheda dati di
sicurezza indichi tali caratteristiche
� Se è richiesta una CSR (relazione sulla sicurezza chimica), sonopredisposti gli scenari di esposizione rilevanti che coprono tutti gli usiidentificati
� L’allegato 13 del REACH definisce i criteri per l’identificazione delle
sostanze PBT (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e delle
sostanze vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili).
Deroga al 1 giugno 2017 per le miscele immesse sul mercato prima del 1
giugno 2015
L’azienda che immette sul mercato prodotti chimici deve fornire la scheda
dati di sicurezza nei seguenti casi (art. 31 par. 1 del REACH):
1. Alla prima fornitura di:
- sostanze o miscele pericolose
- sostanze PBT o vPvB
- sostanze incluse nella candidate list
Predisporre e fornire le nuove Predisporre e fornire le nuove
Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di Sicurezza
- sostanze incluse nella candidate list
2. Su richiesta del cliente in caso di vendita di:
-miscele non pericolose ma contenenti piccole concentrazioni (indicate all’art.31 par. 3 del REACH) di sostanze pericolose o PBT, vPvB o sostanze conlimiti di esposizione professionale.
Nel caso in cui la scheda dati di sicurezza non sia obbligatoria, il fornitore
è comunque tenuto a trasmettere, se pertinenti, le informazioni di cui
all’articolo 32 del REACH, relative a:
- eventuale presenza nel prodotto di sostanze soggette ad autorizzazione o a
restrizioni; ogni altro dato disponibile per consentire l'identificazione el'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.
La SDS deve essere aggiornata (e ridistribuita a tutti i clienti, a cui è
stata consegnata la sostanza/miscela nei dodici mesi precedenti) nelleseguenti circostanze (art. 31 paragrafo 9 del REACH):
a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possonoincidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni suipericoli;
Predisporre e fornire le nuove Predisporre e fornire le nuove
Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di Sicurezza
pericoli;
b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
c) allorché è stata imposta una restrizione
Le schede date di sicurezza devono essere fornite nella lingua dello
stato membro in cui è il prodotto venduto (art. 31 par. 5 del REACH).
Le schede dati di sicurezza devono contenere la data di redazione e
devono essere divise in 16 sezioni (art. 31 par. 6 del REACH).
La scheda non deve contenere sottosezioni privi di testo.
Un utilizzatore a valle include nelle proprie schede dati sicurezza i pertinenti
scenari di esposizione allegate alle SDS ricevute dai fornitori (art. 31 par. 7 delREACH).
L’utilizzatore a valle deve rispettare gli usi previsti dalla Scheda dati
sicurezza e dagli eventuali scenari di esposizione allegati (in questo caso le
SDS vengono definite SDS estese).
Verifica degli usi consentiti per le sostanze Verifica degli usi consentiti per le sostanze
concon
Schede Dati di SicurezzaSchede Dati di Sicurezza
SDS vengono definite SDS estese).
Tali scenari sono previsti solo per le sostanze pericolose registrate e
prodotte o importate in quantità superiore a 10 ton/anno (per tali tonnellaggi
il produttore/importatore ha l’obbligo di effettuare una valutazione sullasicurezza chimica con redazione degli scenari).
Può essere molto utile leggere la sezione 15.2 della SDS per capire se è stata
fatta una Valutazione della sicurezza chimica e se sono quindi previsti anche
gli scenari di esposizione.
Nel caso di sostanza già registrata, l’utilizzatore potrebbe averricevuto dal produttore anche gli scenari di esposizione, allegati allaSDS, in cui sono descritti dettagliatamente gli unici usi consentiti equindi sicuri delle sostanze.
In questi casi l’utilizzatore a valle deve verificare che i propri usi
Verifica degli usi consentiti per le sostanze Verifica degli usi consentiti per le sostanze
in presenza di SCENARI in presenza di SCENARI DIDI ESPOSIZIONEESPOSIZIONE
In questi casi l’utilizzatore a valle deve verificare che i propri usisiano previsti dagli scenari di esposizione allegati alla scheda
dati di sicurezza.
Negli scenari sono riportati le condizioni operative e le misure di gestione del rischio e, in cui è possibile utilizzare la sostanza.
AzioniAzioni dada svolgeresvolgere perper lala verificaverifica cheche
ii propripropri usiusi delladella sostanzasostanza sianosiano coperticoperti daglidagli
scenariscenari didi esposizioneesposizione allegatiallegati allaalla SDSSDS..
1. Raccogliere informazioni sulla modalità di utilizzo della sostanza in
azienda e presso i propri clienti. Si consiglia di identificare e
codificare gli usi utilizzando il “sistema di descrittori degli usi”standardizzato dall’ECHA
2. Verificare che tali usi siano coperti dagli scenari di esposizione (gli usi2. Verificare che tali usi siano coperti dagli scenari di esposizione (gli usiconsentiti sono sintetizzati nella sezione 1.2 della scheda dati di sicurezza);
3. Valutare l’esistenza di un’incongruenza evidente tra gli usi e quelli previstidagli scenari di esposizione. Per esempio: i prodotti sono destinati almercato dei consumatori, ma il fornitore non ha inserito gli usi da partedei consumatori negli scenari di esposizione.
4. Si consiglia di verificare che negli usi consigliati della sostanza non siariportato l’uso come sostanza intermedia.
5. Se gli usi sono previsti, confrontare le condizioni di uso sicuro descritte
negli scenari di esposizione con le condizioni effettive di utilizzo in
azienda;
6. Valutare l’esistenza di un’incongruenza evidente tra le condizioni d’uso e
AzioniAzioni dada svolgeresvolgere perper lala verificaverifica cheche
ii propripropri usiusi delladella sostanzasostanza sianosiano coperticoperti daglidagli
scenariscenari didi esposizioneesposizione allegatiallegati allaalla SDSSDS..
6. Valutare l’esistenza di un’incongruenza evidente tra le condizioni d’uso e
quelle descritte negli scenari di esposizione. Ad esempio: il prodotto
contiene al massimo il 20% della sostanza, ma lo scenario di esposizionecopre solamente una concentrazione massima del 5%;
7. Nel caso di difficoltà nel valutare se il proprio uso sia effettivamente consentito,si può far riferimento alla sezione 5 e 6 della “Guida per gli utilizzatori a valle”dell’ECHA (Sez.5 Verifica della conformità con lo scenario d’esposizione Sez.6
Decidere se l’uso non è coperto dallo scenario d’esposizione).
NelNel casocaso didi utilizzoutilizzo diverso,diverso, dada quelloquello previstoprevisto
daglidagli scenariscenari didi esposizioneesposizione allegatiallegati allaalla schedascheda
datidati didi sicurezzasicurezza
L’utilizzatore a valle può:
1. chiedere subito al fornitore di sviluppare un nuovo scenario di
esposizione in modo tale da rendere l’uso previsto un uso identificato.esposizione in modo tale da rendere l’uso previsto un uso identificato.I fornitori dovranno valutare tale richiesta entro 1 mese al massimodalla sua presentazione o un mese prima della fornitura successiva,considerando quale tra le due date è posteriore,
2. sostituire la sostanza scelta con una sostanza meno pericolosa;
3. rivolgersi ad un altro fornitore, che sia munito di uno scenario
comprensivo dell’uso previsto.
� Nel caso in cui non attui nessuna delle precedenti soluzioni, l’utilizzatore
a valle sarà tenuto a compilare personalmente la relazione sulla
sicurezza chimica (CSR) (art.37 par. 4 del REACH), in conformitàall’allegato XII del regolamento REACH (entro 12 mesi dal ricevimento dellaSDS aggiornata con il numero di registrazione).
In questo caso, l’utilizzatore crea uno scenario di esposizione, in cui è incluso
NelNel casocaso didi utilizzoutilizzo diverso,diverso, dada quelloquello previstoprevisto
daglidagli scenariscenari didi esposizioneesposizione allegatiallegati allaalla schedascheda
datidati didi sicurezzasicurezza
In questo caso, l’utilizzatore crea uno scenario di esposizione, in cui è inclusol’uso previsto. L’utilizzatore allega tale scenario alla propria SDS e comunicaall’ECHA le informazioni di cui art. 38 paragrafo 2 del REACH (entro 6 mesidal ricevimento della SDS aggiornata con il numero di registrazione).
� In alcuni casi, in particolare se la sostanza è usata per attività di ricercaorientate ai prodotti o se la quantità utilizzata sono inferiori a 1 tonnellatal’anno, l’utilizzatore può essere esentato dall’elaborazione della CSR, ma nondall’obbligo di notifica all’ECHA.
Elementi “critici” e conclusioniElementi “critici” e conclusioni
� Rispetto degli standard di sicurezza previsti dal REACH per i
prodotti provenienti dai paesi extra-europei ⇨⇨⇨⇨ controllo e
vigilanza
� Individuazione di misure di gestione del rischio/scenari di
esposizione ⇨⇨⇨⇨ Sviluppo di professionalità e know how
tuttora scarsamente presenti.
⇨⇨⇨⇨
tuttora scarsamente presenti.
Necessità di:
1. Informazione
2. Formazione
3. Incentivi per le attività di ricerca e sviluppo