SINTESI PRINCIPI FONDAMENTALI ED
ORGANI COSTITUZIONALI
Principi fondamentali e organi costituzionali: STATO .................................................................................................................................................. 2
La Separazione dei Poteri – Montesquieu ........................................................................................ 2
Costituzione Italiana e Principi Fondamentali (Art. 1-12) ................................................................... 4
Struttura Costituzione....................................................................................................................... 4
Principi costituzionali ...................................................................................................................... 4
Analisi nel dettaglio articoli ............................................................................................................. 4
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI LIBERTA’ ..................................................................... 6
Gli Organi Costituzionali ..................................................................................................................... 7
CORPO ELETTORALE: ..................................................................................................................... 8
I Sistemi Elettorali ........................................................................................................................... 8
Partiti politici come associazioni ..................................................................................................... 8
Sistemi elettorali nel dettaglio .......................................................................................................... 9
Il PARLAMENTO ............................................................................................................................. 10
Meccanismi costituzionali di tutela dell'autonomia del parlamento .............................................. 10
Gli interventi diretti del corpo elettorale sulla funzione legislativa ............................................... 11
Le funzioni del Parlamento ............................................................................................................ 12
IL GOVERNO ................................................................................................................................... 12
Ruolo e collocazione costituzionale ............................................................................................... 12
LA COMPOSIZIONE E IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: .......................................... 13
CRISI DI GOVERNO .................................................................................................................... 14
Funzioni del Governo e le sue competenze Legislative ................................................................. 14
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ....................................................................................... 15
Dettaglio, funzioni e poteri del PDR nei rapporti con i diversi poteri ........................................... 16
LA CORTE COSTITUZIONALE ..................................................................................................... 17
Composizione e durata: .................................................................................................................. 17
Funzioni: ........................................................................................................................................ 17
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E LA MAGISTRATURA .................................................... 18
Principi costituzionali sulla giurisdizione ...................................................................................... 18
Nella I parte – Diritti dei cittadini .................................................................................................. 18
Nella II parte – Organizzazione e funzionamento della giurisdizione ........................................... 18
MAGISTRATURA : Organizzazione ordine giudiziario .............................................................. 19
STRUTTURA DEL PROCESSO .................................................................................................. 19
PROCESSO CIVILE: .................................................................................................................... 19
PROCESSO AMMINISTRATIVO: ............................................................................................... 20
PROCESSO PENALE: .................................................................................................................. 20
STATO
La Separazione dei Poteri – Montesquieu
1748 – Lo spirito delle leggi: la separazione dei poteri come garanzia contro l'assolutismo,
1787 - Costituzione americana e attuata la separazione dei poteri anche come rimedio contro la
dittatura della maggioranza e per rendere impossibile un controllo totalitario ed incontrollato della
sovranità.
La separazione dei poteri si basa infatti su due meccanismi:
− la sovranità viene frammentata ed assegnata a diversi organi/poteri/ordini
− è previsto un sistema di bilanciamenti e controlli reciproci. “checks and balances”
Il primo potere a “staccarsi” dalla concentrazione del potere assoluto è stato il legislativo con
l'attribuzione alle camere elettive del potere di fare le leggi (rimanendo il potere di “sanzione” al
Re).
Il potere esecutivo viene “staccato” dal re nel momento in cui viene prevista la fiducia al governo
da parte del parlamento, inoltre il potere esecutivo può avere un significato riduttivo (la semplice
messa in esecuzione delle leggi) o un significato più ampio (l'attuazione e decisione della politica
dello stato).
A parte le questioni politiche in senso stretto l'intervento dello stato nell'economia nel corso del '900
ha comportato una ripresa del ruolo del potere esecutivo e nuovi significati al termine.
Una commistione tra legislativo ed esecutivo si ha con le “leggi-provvedimento” cioè con delle
leggi che intervengono su determinati settori in modo specifico e concreto (mentre la legge
dovrebbe essere generale ed astratta).
Il potere giurisdizionale (giudiziario) viene attribuito ai giudici (magistratura: un ordine e non un
organo) progressivamente sempre più indipendenti dal re. Viene definito anche come “diffuso” in
quanto non vi è un'organizzazione gerarchica tra gli organi giudiziari e ogni organo può considerarsi
rappresentante del potere.
Il potere giudiziario ha però come compito unicamente il giudizio sul passato per reintegrare un
ordine giuridico violato e non l'attuazione della legge per il futuro come l'esecutivo.
LO STATO Per forma di stato si intende l'analisi del rapporto tra governanti e governati o, in altri
termini, l'analisi delle fonti della sovranità e del rapporto tra chi attribuisce la sovranità e chi la
esercita. “L'Italia è una Repubblica Democratica […] la sovranità appartiene al popolo che la
esercita nei limiti della costituzione.” Nell'art.1 ciò che definisce la forma di stato è l'aggettivo
“Democratico” e il riferimento alla sovranità popolare, però è altrettanto fondamentale il richiamo
ai limiti della costituzione. Per converso lo Stato Assoluto presenta un sovrano non espressione
della volontà popolare e sciolto da ogni limite e vincolo (ab solutus – legibus solutus). Le Forme di
Governo L'analisi relativa alle forme di governo è trasversale rispetto alle forme di stato e riguarda i
modi in cui la sovranità si distribuisce tra gli organi dello stato. I modelli base nelle repubbliche
sono: − la repubblica parlamentare, dove solo il parlamento è eletto dal popolo − la repubblica
presidenziale, dove sia il parlamento che il presidente della repubblica sono eletti dai cittadini − la
repubblica semipresidenziale (Francia) è un ibrido tra i primi due.
Nel modello presidenziale vi è un sistema duale di poteri facenti capo al legislativo e all'esecutivo
(congresso e presidente), entrambi eletti dai cittadini. Anche il potere giudiziario, in parte, riceve
con le elezioni di alcune cariche un' “investitura” popolare. Il sistema parlamentare è invece
sostanzialmente unitario con al centro il parlamento (in questo caso il bilanciamento dei poteri
dovrebbe avvenire all'interno del parlamento stesso nel gioco maggioranze/minoranze, oltre a
meccanismi istituzionali previsti dalla Costituzione). Il governo nella repubblica parlamentare deve
avere la fiducia del parlamento, in quella presidenziale è semplicemente il gruppo dei collaboratori
del presidente. I ministri sono tali finché godono della fiducia del presidente (nella repubblica
parlamentare invece per sfiduciare un ministro occorre un voto di sfiducia del parlamento). La
Repubblica semipresidenziale è un ibrido perché il presidente della repubblica è a capo del governo
ma vi è un primo ministro e il governo deve avere la fiducia delle camere. In genere il sistema può
essere “armonico” quando maggioranza parlamentare e base elettorale del presidente coincidono
oppure “dissonante” nella situazione della coabitazione, cioè maggioranze diverse che hanno
espresso il presidente e il parlamento. Il problema si è sfumato quando è stata ridotta la durata della
carica del presidente della repubblica portandola a cinque anni, cioè la stessa delle camere. La
Separazione dei Poteri – Montesquieu 1748 – Lo spirito delle leggi: la separazione dei poteri come
garanzia contro l'assolutismo, 1787 - Costituzione americana e attuata la separazione dei poteri
anche come rimedio contro la dittatura della maggioranza e per rendere impossibile un controllo
totalitario ed incontrollato della sovranità.
Costituzione Italiana e Principi Fondamentali (Art. 1-12) Struttura Costituzione
Parte Prima: Diritti e Doveri dei Cittadini (Art. 13-54)
(Si divide in quattro Titoli:)
- Rapporti Civili,
- Rapporti Etico-Sociali,
- Rapporti Economici,
- Rapporti Politici Parte
Seconda: Ordinamento della Repubblica (Art. 55-139)
(Si divide in sei Titoli:)
– il Parlamento,
- il Presidente della Repubblica,
- il Governo,
- la Magistratura,
- le Regioni, le Province ed i Comuni,
- Garanzie Costituzionali.
– Infine vi sono XVIII disposizioni transitorie e finali).
Principi costituzionali
I Principi Fondamentali sono una specie di “Supercostituzione”, cioè l'essenza di quello che è il
nostro ordinamento, il suo nocciolo fondamentale.
Dal complesso dei primi dodici articoli si possono enucleare dei principi trasversali, ulteriormente
essenziali:
• Principio democratico => forma di stato e di governo (Art. 1)
• Diritti inviolabili=> diritti inviolabili (Art. 2)
• Principi di uguaglianza => formale e sostanziale
• Principio lavorista (Art. 1 e Art. 4)
• Principio internazionalista =>
• - adesione ad organizzazioni internazionali
• - ripudio della guerra d'offesa (Art. 11)
Principio Personalista: la persona umana in quanto tale ha dei diritti inviolabili ed è alla base
dell'ordinamento statale.
Principio Pluralista: la tutela dei soggetti collettivi e la competizione delle idee e delle
organizzazioni come modo per determinare la vita politica. Questa situazione vale anche nelle
formazioni sociali.
Principio Lavorista: dovrebbe essere il lavoro (capacità individuale) il criterio per il riconoscimento
e la valorizzazione sociale, economica e politica delle persone.
Principio Democratico: sottolinea vari profili. - Le decisioni si prendono votando – Tutti possono
partecipare alle decisioni – Le condizioni per assicurare il “gioco democratico” devono essere
tutelate dallo stato anche con interventi positivi e anche nelle formazioni sociali e politiche.
Analisi nel dettaglio articoli
Art. 1 – 2 – 3
Art. 1 =>definisce la forma di stato e forma di governo, lavoro come criterio di promozione e limiti
anche alla sovranità popolare.
L'Art. 1 definisce la forma di stato e la forma di governo (La sovranità è attribuita al popolo ma
nelle forme e nei limiti della costituzione, ossia la sovranità popolare non è “assoluta” in senso
tecnico, sciolta da ogni vincolo, ma incanalata in dette forme e limiti).
Art. 2 => diritti inviolabili (non comprimibili neppure dalla volontà popolare) e doveri inderogabili
(non rinunciabili): ossia ogni uomo (non solo ogni cittadino) in quanto tale ha dei diritti inviolabili
fin dalla nascita e ha anche dei doveri a cui non si può sottrarre. La Repubblica riconosce e
garantisce questi diritti inviolabili. Viene introdotto il richiamo alle formazioni sociali e anche
all'interno delle stesse i diritti inviolabili devono essere riconosciuti.
Art. 3 => principi di uguaglianza formale e sostanziale
Principio di Uguaglianza:
- afferma il principio di uguaglianza sotto un duplice profilo: l'uguaglianza formale
(uguaglianza davanti alla legge e pari dignità sociale) e l'uguaglianza sostanziale (dal punto
di vista pratico non tutti sono uguali e lo stato deve intervenire per rimuovere quelle
condizioni che limitano la libertà e l'uguaglianza dando per quanto possibile le stesse
opportunità a tutti).
- questo principio comporta che le situazioni uguali devono essere trattate in modo uguale
mentre situazioni diverse vanno trattate in modo diverso, quindi trattare in modo uguale
situazioni diverse è discriminatorio allo stesso modo in cui è discriminatorio trattare in
modo diverso situazioni uguali (interpretazione conforme anche da parte della Corte
Costituzionale – vedi)
Art. 4 => diritto al lavoro ma non obbligo al lavoro
Art. 5 => indivisibilità (non posso spezzare l'Italia in aree e neppure farla diventare uno stato
federale, é stata inserita questa indivisibilità perché alcune aree avevano volontà di staccarsi, es.
L'Alto Adige voleva unirsi all'Austria ma promozione delle autonomie)
Autonomia = capacità parziale di autogoverno attribuita direttamente
Decentramento= attribuzione alla periferia di competenze (quindi sempre ritirabili)
2001 riforma delle autonomie regionali
Art. 6 => minoranze linguistiche
Art. 7 e 8 => Stato e Chiesa cattolica + Stato e altre confessioni
(Art.7) Le revisioni non concordate dei patti lateranensi sono subordinate ad un processo si
revisione costituzionale.
Concordato del 29, fascismo e chiesa cattolica sanano i loro rapporto, diventa religione di stato. I
patti lateranensi (patti tra Mussolini e la Chiesa)erano composti pricipalmente da trattato,
concordato, convenzione finanziaria. E nel 1984 concordato Craxi
Trattato => tra l'Italia e la Chiesa cattolica ha regolato i rapporti tra l'italia e la città del Vaticano
(San Pietro é della citta del vaticano, ma il colonnato é sotto la giurisdizione italiana)
Concordato => definiva i rapporti tra stato e chiesa come organizazione che agisce anche nello
stato (es. Matrimonio, cappellani militari, visita in carcere dei preti)
Convenzione finanziaria => regolava i rapporti economici
Es. I funzionari della chiesa musulmana non possono andare a fare visite in carcere.
(art.8) sono egualmente libere, non uguali, quindi si dà più importanza alla religione cattolica.
Rapporti tra stato e altre religioni sono regolati da intese/accordi.
Es. Gli ebrei possono non venire a scuola il sabato.
Art. 9 => cultura e ricerca scientifica, tutela il paesaggio (non ancora l'ambiente => nel 1986 nasce
il ministero dell'ambiente, dopo il disastro di Chernobyl)
Art. 10 e 11 => rapporti internazionali.
10 => Italia e cittadini di altri stati.
condizione dello straniero, accettazione dei principi internazionali generalmente riconosciuti. Non è
ammessa l estradizione per i reati politici (es stranieri perseguitati dai propri paesi per un opinione
contraria)
Estradizione: La consegna, da parte di uno stato a un altro stato (per lo più legati da un preciso
accordo internazionale), di un individuo che si trovi nel territorio del primo e contro il quale sia
stata intentata nel secondo un'azione penale o pronunciata una condanna.
Nei regimi non democratici => I reati politici sono i reati di contenuto esclusivamente politico (es.
reati di opinione, criticare il governo in carica) ma non i reati per movimenti politici (es. Uccidere
un esponente politico)
Primo Comma 10 e 11 => Italia e altri paesi
Riferimento alle norme internazionali generalmente riconosciute (es. Non si spara sugli
ambasciatori, rispettare gli accordi internazionali)
11 => ripudio della guerra come strumento di offesa (è ammessa di difesa) e limitazione del potere
= l'Italia può accettare delle limitazioni di sovranità. (ad es. Abbiamo l'euro)
Art. 12 => bandiera tricolore
Tre bande verticali perché tipiche delle bandiere repubblicane (come la Francia), se avesse vinto la
monarchia sarebbe stata azzurra, colore dei Savoia.
Rosso bianco richiamano appunto il tricolore francese mentre, secondo alcune ricostruzioni verde
sarebbe riconducibile a colore tipico della carboneria e delle società segrete.
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI LIBERTA’
Libertà negative = essere lasciato libero, che lo Stato né stia fuori e mi lasci fare.
Libertà positive = lo Stato deve fare qualcosa
Es. Libertà di parola = sia negativa (non essere arrestato)
= sia positiva (In passato andare in tv per parlare essere ascoltato)
Es. Scuola = positiva
Riserva di legge assoluta = solo la legge puo intervenire (es. Casi in cui una persona puo essere
messa in carcere, la pubblica amministrazione non può fare modifiche)
Viene scritto "tassativamente" "nei soli limiti imposti dalla legge"
Riserva di legge relativa = La legge determina i criteri generali (es. Sanzione per il fumo da un
minimo a un massimo, poi il giudice decide)
Può essere scritto "in base alla legge" "sulla base di.." (es. Art. 21 costituzione)
Riserva di giurisdizione = es. Art. 13 "se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria", solo un
giudice può limitare la liberta
Riserva di legge rinforzata= la costituzione fissaa una riserva di legge (solo una legge può limitare
questa liberta) e detta dei principi sul contenuto normativo della legge almeno essenziale. La
cosriruzfu0one mette dei paletti alla legge. Es. Art 16 le limitazioni devono essere in via generale.
Non specifica le varie malattie.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche (Art. 16)
Le limitazioni nell'articolo 16 sono = Solo in via generale e solo per motivi di sanita e sicurezza
Analizzare principi fondamentali e diritti e doveri dei cittadini
Libertà di pensiero e manifestazione, il primo problema venuto fuori nel 700 libertà di manifestare
il pensiero, gli oppositori venivano eleminati.
Nello stato democratico tutti possono parlare ma in realtà pochi possono essere davvero sentiti
(avere il controllo di giornali, televisioni...). Ci deve essere anche pluralismo (diritti di quarta
generazione, lo stato deve darti la possibilità di comunica, assicurare il pluralismo della
comunicazione).
Ormai non ha più senso che lo stato controlli i giornali per garantire il pluralismo della
comunicazione in un epoca in cui internet è accessibile a tutti. La capacità di influenzare le persone
passa ormai da canali diversi da quelli tradizionali
Gli Organi Costituzionali
CORPO ELETTORALE:
Rappresenta i titolari del potere elettivo, ossia i soggetti che godono del diritto di elettorato attivo
(votare). Vi è inoltre il diritto di elettorato passivo (essere votati).
Requisiti dell'elettorato attivo:
− La cittadinanza (i cittadini europei possono votare per il parlamento europeo e per le
elezioni comunali dove risultano residenti).
− Maggiore età (regola generale, ma per votare al senato bisogna avere 25 anni)
− godimento dei diritti civili e politici (in pratica non aver subito condanne che privano della
capacità elettorale).
− Dal 1978 con la legge 180 l'incapacità e l'interdizione non sono più formalmente ragioni
impeditive del voto.
Requisiti dell'elettorato passivo:
− età base 18 anni, ma necessari 40 per il senato, 25 per la camera dei deputati e 50 come
Presidente della Repubblica.
− Assenza di cause di ineleggibilità (il soggetto non può neppure candidarsi e se viene eletto la
sua elezione è nulla, es magistrati, prefetti, militari) e, dopo l'elezione, di cause di
incompatibilità (situazione di impossibilità di coesistenza di cariche o di funzioni: si deve
scegliere).
Il Diritto di Voto: è definito nell'articolo 48 della costituzione che lo definisce un dovere civico (è
un dovere del buon cittadino ma non può essere imposto dalla legge.
Esiste nell'interpretazione costituzionale -non di tutti- un caso in cui l'astensione dal voto è ritenuta
una modalità di esercizio del diritto: nel referendum) e lo qualifica come personale (non è
delegabile in nessun modo, è possibile soltanto l'accompagnamento di chi abbia un impedimento
certificato, e l'accompagnatore può esserlo per una sola persona), uguale (i voti si contano e non si
pesano), libero (il voto non dev'essere condizionato. La libertà vale anche nei confronti della stessa
persona che non può autolimitarsi) e segreto (le modalità di espressione devono assicurarne la
segretezza, anche contro la volontà del diretto interessato, questo a tutela in via indiretta della
libertà del voto perché più il mio voto è segreto e meno è controllabile).
I Sistemi Elettorali
Partiti politici come associazioni
Partiti politici: sono regolati in via specifica dall'Art.49 della costituzione e in via indiretta dall'Art.
18 sulla libertà di associazione.
L'Art.49 prevede che i cittadini si possano associare ai partiti per concorrere con metodo
democratico alla vita politica, quindi:
− i Partiti sono associazioni
− le modalità di competizione devono basarsi sul metodo democratico (il voto), possibilmente
anche all'interno del partito.
I partiti si sono mantenuti come associazioni non riconosciute per evitare di essere assoggettati ai
controlli.
L'Art.18 in linea generale vieta le associazioni:
− segrete (l'elenco dei membri deve essere disponibile alle autorità)
− a delinquere
− con scopi politici e organizzate militarmente (i partiti non si possono organizzare
militarmente perché ciò sarebbe una riproduzione dei fasci del combattimento, delle SA e
delle SS)
Il finanziamento pubblico dei partiti
il finanziamento pubblico dei partiti avrebbe come scopo di evitare che i partiti dipendano da
finanziamenti illeciti. Fu abrogato da un referendum, ma fu reintrodotto come Rimborso elettorale
proporzionale ai voti ottenuti, e fu imposto anche di comunicare i finanziatori privati.
Sistemi elettorali nel dettaglio
Il Sist. Elettorale serve a trasformare i voti in seggi, cioè a stabilire in base ai voti dei cittadini chi
dev'essere eletto.
Ci sono due modelli base : il PROPORZIONALE e il MAGGIORITARIO.
− PROPORZIONALE = è basato sulla proporzione tra il numero dei voti ottenuti e il numero
di candidati eletti.
− MAGGIORITARIO = chi prende più voti vince, chi vince prende tutto. Il partito che ottiene
la maggioranza dei voti ottiene la totalità o quasi degli eletti.
Vantaggi e svantaggi
.
Il sistema proporzionale ha il vantaggio di rispettare alla lettera le scelte degli elettori, ma come
svantaggio la frammentazione dei partiti e quindi (frequentemente) la difficoltà di assicurare un
governo stabile.
. Il sistema maggioritario ha come vantaggio di delineare subito una maggioranza solida e quindi
favorire la governabilità. Ma ha come svantaggio la compressione delle minoranze, i partiti più
piccoli vengono cancellati, costringe a scegliere tra il meno peggio.
Come funzionano
- il proporzionale = 500 elettori / 5 eletti
A = 230 B= 140 C = 100 D = 30
230 = X = 500 = 5
Si usano due metodi :
− il metodo del quoziente elettorale = si ottiene dividendo i voti espressi diviso il numero degli
eletti e si ottiene il numero necessario per avere un posto.
voti/seggi = numero di voti per un seggio (che è il quoziente elettorale) in seguito il quoziente
elettorale viene applicato ai voti ottenuti su un partito, bisogna quindi vedere quante volte il q.
elettorale “sta” nei voti ottenuti da un partito. Il quoz. elettorale puro crea spesso dei resti molto
grandi, per evitare il problema si adottano i quozienti corretti. Consistono nell'aggiungere un più
uno o più due nel momento in cui si fa la divisione per trovare il quoziente elettorale.
− il metodo D'hondt (o dei divisori). Si prende il numero dei voti ottenuto da ciascun partito e
si divide per 1, 2, 3, 4, 5......fino al numero di seggi da assegnare, e poi si evidenziano in
ogni colonna i numeri più grandi. Quello sarà il numero di seggi assegnati.
1200 A B
A 800 800 400
B 400 400 200
266 133
200 100
Questo metodo è proporzionale ma a differenza del proporzionale puro favorisce i partiti più grandi.
Per un approfondimento sui sistemi elettorali, con esempi numerici, vedi la relativa voce su
Wikipedia.
L'attuale sistema elettorale del parlamento
Vedi materiale specifico fornito a suo tempo
Tipologie di sistema maggioritario
Il sistema maggioritario è suddivisibile in diverse tipologie. La prima suddivisione è quella in
collegi uninominali o plurinominali anche detti maggioritari di lista.
I collegi uninominali prevedono un unico eletto per ogni zona, questo unico eletto può essere
individuato in un unico turno di votazione (maggioritario secco): chi prende più voti vince, i
secondi non esistono.
L'alternativa è il maggioritario con ballottaggio (o a doppio turno). In questo caso se al primo turno
nessuno raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno (se la raggiunge non ha senso andare al
ballottaggio) i due o più candidati che hanno preso più voti vanno al ballottaggio, una seconda
elezione in cui chi prende più voti vince.
A proposito del maggioritario di lista, i meccanismi sono uguali ma anziché per un singolo si vota
per un gruppo di persone.
Il sistema maggioritario, può prestarsi ad operazioni di ritaglio pilotato delle circoscrizioni elettorali
(operazione Gerrymandering / Gerry salamandra).
Il PARLAMENTO
A livello di costituzione formale è ancora il fulcro del nostro sistema politico.
A livello di costituzione sostanziale, cioè di definizione dei luoghi di effettiva decisione, il
Parlamento ormai ha oggettivamente perso questa collocazione (non ultimo in ragione del
meccanismo delle liste bloccate).
Inoltre, a partire dal 1993 i sistemi elettorali hanno comunque creato delle maggioranze abbastanza
nette, dei blocchi omogenei, quindi il dibattito in parlamento è oggettivamente sminuito.
Meccanismi costituzionali di tutela dell'autonomia del parlamento
La nostra Costituzione nel mettere al centro il parlamento ha anche previsto degli strumenti di tutela
dei parlamentari.
− Il divieto di mandato imperativo: il parlamentare, una volta eletto, non è più vincolato ai
suoi elettori, al partito ed eventualmente al mandato ricevuto; non è quindi un semplice
portavoce.
− Insindacabilità: fa riferimento alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle
funzioni che non possono essere fonte di responsabilità (insindacabili= non contestabili). In
ogni caso la questione (in esercizio delle funzioni) risolta a livello pratico dal fatto che è il
Parlamento stesso poi a valutare se il comportamento rientri o meno nell'esercizio delle
funzioni.
− Immunità dall'arresto, dalle perquisizioni e dalle intercettazioni (dai provvedimenti limitativi
della libertà personale): la reclusione sulla base di una sentenza definitiva non è però coperta
dall'immunità. Prima del 1993 le immunità erano invece totali e si riferivano quindi anche
alla possibilità di procedere penalmente nei confronti di un parlamentare. Questa immunità è
stata tolta con una legge costituzionale. Il significato storico dell'immunità è collegato alla
stessa evoluzione della separazione dei poteri. Il problema delle intercettazioni è ovviamente
collegato a CHI si intercetta: l'utenza del parlamentare non è intercettabile, quella
dell'interlocutore si.
− L'indennità: delle somme di denaro corrisposte al parlamentare per l'esercizio della sua
funzione e questo anche per compensare quello che poteva essere l'interruzione di attività
personali in favore dell'attività parlamentare. Dallo scorso anno le indennità dei parlamentari
europei sono state unificate, per evitare delle differenze tra i vari stati.
Gli interventi diretti del corpo elettorale sulla funzione legislativa
Referendum ordinario (abrogativo) e costituzionale (confermativo)
Il primo è regolato dall'Art. 75 della costituzione e prevede che i cittadini possano abrogare una
legge già esistente (mentre non è invece previsto il referendum approvativo o plebiscitario).
Il referendum costituzionale invece è approvativo, confermativo e può essere chiesto nei confronti
di una legge costituzionale che non abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi nella seconda
votazione.
Non è previsto un quorum minimo, il referendum costituzionale è valido qualunque sia la
partecipazione al voto.
Procedimento referendario ordinario
C'è una prima fase: l'iniziativa, in cui vale la regola del 5 (chi può intraprendere l'iniziativa sono
500.000 elettori o 5 consigli regionali). Raccolte le firme c'è una seconda fase che è quella della
Verifica della Ammissibilità dove intervengono prima la Corte di Cassazione (che controlla le firme
sotto profilo formale) e poi la Corte Costituzionale che è invece chiamata alla verifica della
ammissibilità del Referendum, cioè al controllo di due elementi:
a) che il Referendum non tocchi le materie che ne sono escluse sulla base della Costituzione
b) è un limite implicito elaborato dalla giurisprudenza della corte e che riguarda due cose: la
congruenza interna del quesito referendario e l'assenza di un vuoto normativo successivo.
(questi profili sono l’oggetto di una delle competenze della Corte Costituzionale – vedi infra)
La terza fase è quella del Voto: il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi
diritto (se non si raggiunge il quorum il Referendum non ha effetto) e la legge è abrogata se i “sì”
sono la maggioranza dei voti validi quindi, se si raggiunge il quorum: gli assenti, le schede bianche
e le schede nulle vanno a favore dei “sì”. La pubblicazione degli esiti del Referendum determina poi
l'eventuale perdita di efficacia della legge.
Esiste anche una terza forma di referendum previsto dal titolo V della costituzione in materia di
accorpamenti tra enti territoriali (passaggio di comuni da una regione all'altra).
Iniziativa di legge popolare
E' una proposta di legge redatta in articoli e sottoscritta da almeno 50.000 elettori. Il Parlamento la
deve prendere in esame ma non è assolutamente tenuto ad approvarla. Art. 71
Petizione
Art. 50
E' una richiesta che i cittadini possono rivolgere alle camere del Parlamento per chiedere un
provvedimento legislativo o per esporre comuni necessità (Art. 50). Non esiste nessun obbligo del
Parlamento di provvedere in merito.
Le funzioni del Parlamento
− Funzione legislativa (ordinaria e costituzionale)
− Funzione di indirizzo politico e di controllo = strategie su come va gestito il paese
− Funzione di nomina
1. Aspetto del parlamento in seduta comune (presieduto dal presidente della camera)
il Parlamento è basato su un potere bicamerale perfetto (stesso potere), ma il Parlamento opera
anche insieme, in seduta comune, per esercitare la funzione di nomina del Presidente della
Repubblica (in questo caso intervengono anche i delegati regionali), per eleggere un 1/3 della
Corte Costituzionale, cioè 5 giudici (e individuare i giudici aggiunti), per eleggere 1/3 del CSM
(consiglio superiore della magistratura) di 8 eletti, per il giuramento del Presidente della
Repubblica (i delegati regionali qui non sono richiesti ma vengono invitati per cortesia). Messa
in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla
costituzione; in questo caso il parlamento si riunisce in seduta comune anche per individuare
l'elenco dei giudici aggiunti alla Corte Costituzionale.
2. Funzione di controllo = esercitata dal Parlamento con varianti :
− in via ordinaria e periodica (annuale) con l'approvazione del bilancio e della legge
finanziaria, nell'approvare il bilancio indirettamente esercita il suo controllo sul governo e
gli conferma la fiducia (è chiaro che un voto contrario sul bilancio o sul rendiconto
comporta le dimissioni del governo). Il bilancio è sia preventivo che consultivo, quindi
anche in sede di rendiconto il Parlamento potrebbe intervenire. Inoltre con la mozione di
sfiducia e la questione di fiducia il Parlamento può essere chiamato in causa a confermare o
meno l'appoggio al governo (la mozione è una proposta sottoposta al parlamento per
sfiduciare il governo o un singolo ministro, la questione invece è una alternativa posta al
governo su provvedimento del parlamento, che blocca il dibattito e che dichiara che in caso
contrario il governo si intenderà sfiduciato).
In occasione:
a) della fiducia iniziale al governo
b) nel caso di mozioni di sfiducia
c) questione di fiducia
d) con interrogazioni, interpellanze e mozioni
[rinvio ai contenuti di presentazione You Tube Rai Parlamento – come visti in classe]
IL GOVERNO
Ruolo e collocazione costituzionale
Il governo dal punto di vista costituzionale ha una disciplina abbastanza stringata infatti è trattato
dall'art 92 al 96.
Si tratta per certi versi di una diretta conseguenza dell'ipertrofia del periodo precedente; non vi è
una espressa definizione dei compiti del governo anche se è sottinteso che i suoi compiti sono quelli
di attuazione dell'indirizzo politico cioè il potere esecutivo.
Nel nostro ordinamento il Governo ha sostanzialmente il compito di attuare la politica definita
dall'indirizzo politico generale che condivide con il Parlamento (nei primi 40 anni della repubblica
l'indirizzo era definito dal Parlamento e attuato dal Governo negli ultimi 20 è definito dalla
maggioranza e dal Governo e sottoposto alla ratifica del Parlamento).
https://youtu.be/X-aUS2IhR7c https://youtu.be/iFStsAQrc7k https://youtu.be/b2jVwlrmQMMhttps://youtu.be/7ecyBuVwisc
https://youtu.be/-4UiC8ia9o4
LA COMPOSIZIONE E IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
Il Governo si presenta come un organo collegiale:è composto dal Presidente del consiglio e dai
ministri che insieme formano il Consiglio dei Ministri art 92.
La nomina avviene con la seguente successione:
dopo le consultazioni il P.d.R. nomina il Presidente del Consiglio, e su proposta di questo, i ministri.
Si presenta come un organo collegiale per due principali ragioni:
a) Le decisioni del Governo (ad esempio i decreti legge) sono adottate collegialmente cioè in una
riunione del consiglio dei ministri.
b) Il Presidente del Consiglio (almeno formalmente) non è sovraordinato ai ministri ma presiede e
coordina e dirige la politica generale in una posizione di primus inter pares (primo fra i pari).
Da questa situazione e dall'assenza di sovra ordinazione deriva che l'unico soggetto che può
sfiduciare un ministro è il P.d.R per decisione del Parlamento.
All'interno del Governo abbiamo ancora delle distinzioni: ministri con e senza portafoglio, vice
presidente o vice presidenti del consiglio, comitati interministeriali e Consiglio di Gabinetto.
Il Governo, dopo la legge 400 dell'88 esprime anche degli organi accessori: i sottosegretari e i vice-
ministri (il sottosegretario non partecipa al consiglio dei ministri ed è normalmente incaricato di un
settore dell'amministrazione, mentre i vice-ministri partecipano al consiglio dei ministri però in
sostituzione del ministro e possono aver deleghe più ampie). I sottosegretari sono nominati dal
primo consiglio dei ministri e giurano dopo la nomina. Uno dei modi per distribuire le cariche tra le
varie correnti dei partiti è appunto quello di tenere conto anche dei sottosegretari nella nomina dei
ministri e nella distribuzione delle cariche.
Un'altra distinzione è quella tra i ministri con e senza portafoglio. I ministri con portafoglio sono a
capo di un Ministero, cioè di un'organizzazione di uffici, con disponibilità di spesa. I ministri senza
portafoglio invece sono addetti ad un compito specifico ma non a capo di una serie di uffici. I
ministeri devono essere istituiti con legge perché l'articolo 97 della costituzione dice che i pubblici
uffici sono organizzati dalla legge. I ministri senza portafoglio, invece, non necessitano di questo
passaggio e possono più facilmente variare da governo a governo. I ministeri sono normalmente
articolati su due livelli: il livello centrale (quello delle Direzioni Generali, che hanno sede a Roma)
ed il livello locale (regionale o provinciale, in relazione ai diversi ministeri). L'ufficio
rappresentativo del Governo a livello locale è l'UTG – Prefettura, che ha anche un compito
trasversale ed, ormai in misura più limitata, anche una collocazione gerarchicamente sovraordinata
rispetto alle articolazioni dei singoli ministeri.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.
Il P.d.R. dovendo nominare un nuovo Governo consulta i partiti presenti in Parlamento, i due
Presidenti delle Camere e gli ex Presidenti della Repubblica (Consuetudine Costituzionale).
Una volta rilevate le posizioni dei partiti dà l'incarico al Presidente, il Presidente del consiglio
incaricato, dopo aver sentito i membri della sua maggioranza, successivamente presenta la lista dei
ministri al P.d.R. e viene nominato insieme agli stessi.
L'attività del P.d.R è legata alle proposte del Presidente del Consiglio incaricato, ma non è
totalmente vincolata, la nomina è cioè un atto congiunto (e complesso).
Dopo la nomina vi è il giuramento in cui il Presidente del Consiglio ed i ministri davanti al Capo
dello Stato, giurano fedeltà alla Costituzione; dal momento del giuramento il Governo è pienamente
in carica, ma deve presentarsi entro 10 giorni per ottenere la fiducia dal Parlamento, dalle due
Camere separatamente.
Nel caso in cui non si ottenga la fiducia, il Governo si deve dimettere (ma sarà comunque già in
carica - es governi balneari).
Con i sistemi elettorali introdotti a partire dall'inizio degli anni Novanta le maggioranze si
prefigurano già in sede elettorale, infatti questa attività è brevissima e la fiducia del Parlamento è
quasi automatica, dopo do essa il Governo rimane in carica fino alla scadenza naturale delle Camere
(5 anni). In realtà, più recentemente, la costruzione delle maggioranze è nuovamente avvenuta in
Parlamento, o quantomeno non è stata direttamente determinata dai risultati elettorali.
CRISI DI GOVERNO
Nel frattempo si possono verificare due situazioni formali di possibile crisi:
1) La mozione di sfiducia, presentata almeno da 1/10 dei componenti di una Camera (che non può
essere votata prima di tre giorni). La mozione di sfiducia non richiede la maggioranza assoluta,ma
comporta le dimissioni del Governo anche se approvata con la sola maggioranza semplice.
2) Questione di fiducia: il Governo su un proprio provvedimento pone una questione di fiducia
chiedendo implicitamente un giudizio sul proprio operato, il risultato è che su quel provvedimento
vengono bloccati tutti gli emendamenti, ma se la questione di fiducia ottiene un voto negativo il
Governo è obbligato e dimettersi.
Normalmente invece il voto contrario del Parlamento su un disegno di legge del Governo o anche
su un decreto non comporta l'obbligo delle dimissioni
CRISI EXTRAPARLAMENTARI
Non sempre il governo si dimette per un voto espresso (o una mozione o un voto negativo di
fiducia). La crisi parlamentare può nascere da ragioni varie che vanno da morte o malattia del
presidente del consiglio al ritiro di partiti dalla maggioranza che sostiene il governo (compagine
governativa).
La crisi di governo non comporta assolutamente l'obbligo di nuove elezioni (almeno nel sistema
precedente delineato dalla Costituzione), se però a seguito della crisi il parlamento non è più in
grado di funzionare e di esprimere un'altra maggioranza il presidente della repubblica può indire
delle nuove elezioni. A volte il presidente della repubblica ha rinviato il governo alle camere dopo
una crisi extraparlamentare per verificare se la fiducia era effettivamente venuta meno.
Funzioni del Governo e le sue competenze Legislative
Le funzioni del governo sono, insieme al parlamento quella di indirizzo politico.
La funzione di indirizzo politico costituisce la funzione di gestione delle scelte strategiche
sull'andamento dello stato. Questa funzione è esercitata su delega del parlamento.
Il parlamento nel conferire la fiducia infatti incarica il governo di attuare il programma.
Rimane comunque il controllo del parlamento.
I momenti di controllo sono: iniziale (la fiducia), annuale (il bilancio), eventualmente la sfiducia o per deliberazioni specifiche (esempio invio truppe).
Il governo partecipa alla funzione legislativa sempre sotto controllo del parlamento nei due casi
(art 76 e 77:
− dei decreti legge(è un atto di normazione “emergenziale”, cioè in casi straordinari di
necessità e urgenza in cui il governo prende l'iniziativa; il controllo del parlamento è
successivo. I decreti legge entrano subito i vigore e devono essere convertiti entro 60 giorni,
altrimenti perdono effetto fin dall'inizio, come se non fossero mai esistiti; il parlamento può
regolare con la legge di conversione la sorte dei rapporti nel frattempo modificati);
− dei decreti legislativi (sono il modello opposto, non c'è una situazione di emergenza ma vi è
una legislazione specifica tecnica che non può essere affrontata e discussa in parlamento; es.
il codice della strada. Qui vi è una legge delega del parlamento che definisce oggetto, tempi
e principi e criteri direttivi che devono essere seguiti. Art. 76. il governo quindi emanerà il
decreto senza più sottoporlo all'approvazione del parlamento, e questo entrerà in vigore. Se
non rispetta i limiti, non rispetta legge delega ed opera fuori da limiti dell'art. 76 Cost.,
quindi è anticostituzionale ed interviene la corte costituzionale) . Il decreto legislativo è
emanato previa autorizzazione delle camere sotto forma di legge-delega che stabilisce anche
i principi e i criteri direttivi.
In realtà il governo e i ministeri intervengono nell'attività normativa soprattutto a
livello secondario, cioè con i regolamenti (sotto forma di decreti presidenziali o decreti
ministeriali). Infatti il governo ha anche un altro importante potere normativo, che è quello
regolamentare, che non è legislativo in senso stretto (regolamenti sono fonti di livello secondario).
Il potere regolamentare è molto importante per 2 ragioni :
1- molte leggi senza regolamento di attuazione sono di fatto non operative.
2- per effetto della legge 400 del 1988 in alcune situazioni i regolamenti possono derogare alle
leggi.
E' la cosiddetta delegificazione, cioè un settore prima regolato da legge, è ora regolato da
regolamento, che ha il potere di abrogare la legge precedente, viene abbassato di livello gerarchico
di normazione. Interviene inoltre una legge che dichiara che quella legge è delegificata e che passa
a regolamento, e poi interviene il regolamento che, nell'ambito delegificato, può abrogare anche la
legge ( es. d.p.r. Del 2009, regolamento sulla valutazione degli studenti, ha avuto il potere di
abrogare le leggi in contrasto e precedenti).
Le funzioni amministrative o esecutive
-il governo è a capo della pubblica amministrazione. La sua attività si può dividere su 2 livelli :
− i compiti di alta amministrazione (p. 167), cioè l'attuazione delle direttive politiche del
governo. (quadro generale della scuola)
− è la gestione ordinaria o straordinaria delle attività dello stato
organizzazione base della pubblica amministrazione
Gestione attiva
Ministro finanze Ministro interni Ministro
Ministero Dicastero X (senza portafoglio)
Dir. Generale (Roma) Dir. Generale
Uffici locali Regione/Provincia U.t.g (Prefettura)
zonali
Organi ausiliari consultivi e di controllo
C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)
Consiglio di Stato (Amministrazione Consultiva, dà dei pareri
Corte dei Conti (il più importante organismo di controllo sui Conti Pubblici, verifica la
responsabilità contabile)
Avvocatura dello Stato (assiste legalmente le amministrazioni dello Stato)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Il presidente della repubblica è un organo monocratico, composto cioè da una sola persona
• Residenza e Ufficio a Roma: nel palazzo del Quirinale
• Durata carica 7 anni (rieleggibile, mai verificatosi)
• Età minima 50 anni
• Requisiti minimi: godimento diritti civili e politici
• Incompatibile con qualsiasi altra carica
• Funzioni: è capo dello stato e rappresenta un'unità nazionale, partecipa inoltre in un ruolo di
equilibri e garanzia della costituzione in tutti e tre i poteri
• Elezioni: dal parlamento in seduta comune integrato da tre rappresentanti per ogni regione,
uno per la Valle d’Aosta
• Sostituzione: in caso di malattia o impedimento lo sostituisce il presidente del senato
• Responsabilità: è immune penalmente durante la carica ma può essere messo in stato
d'accusa per alto tradimento o attentato alla costituzione
Elezione: parlamento in seduta comune integrato da 3 rappresentanti per regione (2 maggioranza, 1
minoranza).
Inoltre per le prime 3 votazioni è prevista una maggioranza dei 2/3, cioè una maggioranza solida
(dalla 4a è sufficiente la maggioranza assoluta).
Immediatamente dopo l'elezione il PDR giura fedeltà alla Costituzione alle camere in seduta
comune.
In Italia non esiste un vicepresidente della repubblica, vi è però il presidente del Senato che può
sostituire il presidente della repubblica in caso di impedimento o malattia o temporaneamente in
caso di morte (le nuove elezioni sono indette dal presidente della camera.
Dettaglio, funzioni e poteri del PDR nei rapporti con i diversi poteri
Potere Legislativo
Il PDR ha il potere di promulgare le leggi (la “sanzione” del Re dello Statuto Albertino), la
promulgazione non è però un potere obbligato ma il presidente può esercitare il Veto Sospensivo
rinviando la legge alle camere con un messaggio motivato.
Anche il Veto è una facoltà e non un obbligo, ossia non si può ritenere responsabile il Presidente per
il mancato esercizio del potere. Concretamente il Veto Sospensivo è stato quasi sempre
riconducibile a due casi: evidente incostituzionalità o irrazionalità, mancanza di copertura
finanziaria (la legge introduce delle spese ma non spiega chiaramente dove verranno reperite le
risorse, è quindi in contrasto con l'art. 81 della costituzione). Il Parlamento può riapprovare la legge
senza modifiche ed il presidente è obbligato a firmarla (non è necessaria una maggioranza
particolare).
Indice le elezioni delle camere e dei referendum, delibera inoltre lo scioglimento delle camere, in
via anticipata o on via ordinaria (problema del semestre bianco). Autorizza la presentazione dei
disegni di legge delle camere, può mandare messaggi alle camere e può convocarle in via
straordinaria e nomina 5 senatori a vita.
Potere Esecutivo
Nomina il PDC e su sua proposta i ministri (la decisione spetta al presidente del consiglio, ma il
presidente può interloquire cioè può opporsi a determinate nomine). Firma formalmente i decreti del
governo ivi compresi i decreti legge e i decreti legislativi e anche in questo caso può esercitare un
controllo preventivo benché informale sulla costituzionalità.
-Poteri di rappresentanza internazionale:(firma e ratifica dei trattati, accredito ambasciatori,
dichiarazione stato di guerra)
-Comando delle forze armati:(potere formale,però unificante per sottolineare l'indipendenza infatti è
anche a capo del consiglio supremo di difesa
Potere Giudiziario
presiede il CSM(in realtà non vi partecipa quasi mai perché il vero “capo” è il vice presidente eletto
dal parlamento ma la presidenza del PDR è di nuovo una sottolineatura dell'indipendenza del ruolo
della magistratura) può concedere la grazia e commutare le pene .Infine nomina 5 giudici della corte
costituzionale.
Responsabilità
La Costituzione prevede che nell'esercizio delle sue funzioni il presidente possa rispondere di alto
tradimento(accordi o intese con uno stato straniero) o attentato alla costituzione cioè gravissima
violazione delle norme costituzionali; infatti ogni atto del PDR è controfirmato dal ministro che ne
assume la responsabilità(è lo specchio della tradizione per cui il re non può sbagliare).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composizione e durata:
Organo Collegiale
15 giudici (più 16 per i giudizi sulle accuse) di cui:
5 Nominati dal Presidente della Repubblica
5 Dal parlamento in seduta comune
5 Dalle supreme magistrature (3+1+1)
Requisiti: 20 anni di attività come avvocato , giudice supreme magistrature / professore
universitario ordinario
Durata: 9 anni (non rieleggibili), il Presidente sta invece in carica 3 anni ed è rieleggibile, mai
successo. La carica dura con riferimento al singolo giudice, non come Corte in blocco, e questo
assicura un ricambio graduale.
Funzioni:
− Giudizio sull'ammissibilità del Referendum
− Giudizi sul Presidente della Repubblica per Alto tradimento o Attentato alla Costituzione.
− Giudizi sulla costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle
regioni. Viene valutata a compatibilità con la costituzione di un atto avente forza di legge.
− In questo caso le sentenze possono essere di due tipi: di rigetto oppure di accoglimento, e in
questo caso la legge verrà -del tutto o in parte- dichiarata incostituzionale e quindi
cancellata. Le sentenze di accoglimento possono anche essere semplicemente interpretative
o additive. L'unico limite che si pone la corte è quello di non intervenire nel campo di
discrezionalità del legislatore. La legge dichiarata incostituzionale non può più essere
applicata dal giorno successivo la pubblicazione della sentenza. I procedimenti per la
dichiarazione di incostituzionalità sono due: la strada “incidentale” (cioè si verifica durante
un processo, “per caso”, la necessità di valutare la costituzionalità di una legge, in questo
caso la legge è presa in esame e sottoposta al giudizio della corte soltanto se deve essere
applicata nel processo (rilevanza) )
− Giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato e tra le regioni.
Prerogativa: i giudici della corte costituzionale sono incompatibili con qualunque altro tipo di
attività.
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E LA MAGISTRATURA
Principi costituzionali sulla giurisdizione
Nella I parte – Diritti dei cittadini
L'art 27 prevede:
• 1° principio: personalità della responsabilità penale:nessuno penalmente può rispondere di un
reato altrui. Ex se un figlio commette un omicidio la responsabilità è solo personale e non si estende
ai genitori.
• 2 principio : la presunzione di non colpevolezza come garanzia dell'imputato fino alla condanna
definitiva.
• 3 principio: la funzione rieducativa (oltre alla funzione retributiva - Kant) della pena, che non deve
consistere in un trattamento inumano (vietata la tortura).Questo poiché fino al 700 le pene erano
spesso corporali (critiche di Cesare Beccaria – Dei delitti e delle pene).
• 4° principio: divieto della pena di morte ormai totalmente eliminata dal nostro ordinamento in
quanto tolta anche dal codice penale militare di guerra e dalla stessa costituzione (la possibilità di
applicare la pena di morte).
Ragionamento formale: è stato rimosso il richiamo ANCHE NELLA COSTITUZIONE poiché
qualora fosse successivamente reintrodotta nel codice militare in tempo di guerra sarebbe stata
riammessa in forza di una semplice norma ordinaria (in questo modo invece la reintroduzione
sarebbe automaticamente incostituzionale).
L'art 28 Rinvio: responsabilità dei pubblici funzionali in campo amministrativo
Nella II parte – Organizzazione e funzionamento della giurisdizione
L'art 101 Prevede che la giustizia sia amministrata in nome del popolo,e i giudici siano soggetti solo
alla legge(cioè nessuno può influenzare l'operato di un giudice nell'esercizio della sua funzione-->
fascismo-tribunale speciale)
L'art 102,l'art 103,l'art 104,l'art 105,l'art 106 sono sul CSM (organizzazione della magistratura). L'art 107 : inamovibilità dei magistrati,cioè l'impossibilità di spostarli (dalla sede) se non a
domanda o per scelta del CSM, (per gravi atti formali compiuti dai magistrati) ma non può
intervenire nessun altro potere.
L'art 108,l'art 109,l'art 110:disciplinano l'organizzazione degli uffici giudiziari e dettano norme di
tutela dell'indipendenza dell'autonomia, tra cui l'art 109 che prevede il contatto tra PM e polizia
giudiziario. In questo modo si può assicurare una maggiore effettività alle indagini. Ex negativo:
diverse forze si occupano dell'ordine pubblico.
Principio del Giusto processo – art. 111
L'art 111: nel '99 fu modificato con l'inserimento dei principi del giusto processo che sono i
seguenti:
1. contraddittorio in condizione di parità: possibilità di agire in condizione di parità davanti
all'accusa, cioè pari livello tra accusa e difesa; riprende per certi aspetti il modello accusatorio di
tipo anglosassone e supera il precedente modello inquisitorio, anche se in realtà ha un contenuto più
ampio. Per ogni elemento allegato da una delle parti deve essere offerta la possibilità di inserire
elementi in contraddittorio.
2. ragionevole durata: il processo deve avere una durata ragionevole. Posto che questo principio era
altamente disatteso dai tribunali italiani, prima la Corte di Giustizia Europea di Strasburgo(quella di
Lussemburgo decide nell'ambito dell'Unione Europea, mentre quella di Strasburgo ha un'altra
organizzazione e fa riferimento al Consiglio d'Europa che si occupa di più stati e della tutela dei
diritti umani) e poi una legge (legge Pinto) hanno previsto dei risarcimenti per l'eccessiva durata
3. possibilità per la difesa di agire in pari condizioni rispetto all'accusa
4. formazione della prova nel processo ed eventuali eccezioni
Ex: la prova: deve essere portata in giudizio per essere discussa e vale solo se prodotta in tale
contesto.
ELEMENTI GIA' PRESENTI PRIMA DELL '99
-principio della motivazione di ogni provvedimento giudiziario
-l'impugnabilità per cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale (tranne per tribunali
militari di guerra)
-la ricorribilità per cassazione solo per motivi di giurisdizione delle sentenze amministrative
ART. 112 – obbligo dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero
Non vi può essere discrezionalità e, se viene segnalato un fatto di reato, il Pubblico Ministero deve
procedere per forza. (In Italia la discrezionalità non è prevista, come invece in altri paesi: USA)
L'Art. 113: è la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro la pubblica
amministrazione, con possibilità di annullare gli atti.
DIRITTO: posizione giuridica completa secondo la quale si può pretendere che un diritto sia
realizzato;
INTERESSE LEGITTIMO: posizione definibile solo nei confronti della pubblica amministrazione
ed è la pretesa a che la pubblica amministrazione agisca secondo le regole, ma non necessariamente
può dar luogo ad un risultato positivo. Riguarda per esempio la promozione o la bocciatura,
l'espropriazione di una proprietà, ecc. Mentre il diritto permette quindi una piena soddisfazione
dell'interesse sottostante e di ottenere effettivamente ciò per cui si agisce, l'interesse legittimo
assicura una tutela indiretta e la possibilità di assicurare il rispetto delle regole.
MAGISTRATURA : Organizzazione ordine giudiziario
Nel nostro sistema sono previsti in linea di massima tre livelli di giudici o più esattamente tre gradi
di giudizio:
1° grado - appello - Cassazione.
Nonostante i gradi non vi è una gerarchia tra le sentenze, la vera differenza e tra definitiva (o
irrevocabile) o non definitiva.
Infatti, i giudici si distinguono esclusivamente per le funzioni esercitate e sono soggetti soltanto alla
legge.
Oltre alla divisione per livelli vi è una tripartizione (due più uno) per quanto riguarda i settori:
magistratura ordinaria: civile e penale, magistrature speciali o amministrative: T.A.R e consiglio di
stato, commissioni tributari, Corte dei Conti (giudica sulla responsabilità patrimoniale e degli
amministratori pubblici).
MAGISTRATURA ORDINARIA:
si può occupare delle controversie tra privati: giudici civili; oppure dell'applicazione delle pene a
chi si è accusato di un reato: giudici penali.
In genere ogni livello e ogni giudice ha competenze sia civili che penali ma nei tribunali più grandi
vi è proprio una separazione a sezioni.
1° : il giudice di pace, il tribunale e la Corte d' Assise.
2° : Corte d'Appello (civile o penale), tribunale (per il Giudice di Pace), Corte d'Assise d'Appello.
3° : Cassazione : è unica e ha sede a Roma e giudica solo sull'interpretazione della legge (giudice di
legittimità), cioè si limita ad interpretare la legge.
STRUTTURA DEL PROCESSO
PROCESSO CIVILE:
Ci sono due parti: attore e convenuto; è il giudice che decide in favore di uno o dell'altro sulla base
delle richieste e delle prove. Il giudice, tranne eccezioni, non deve indagare o raccogliere
informazioni. Un esempio di eccezione è quella del C.T.U (consulenza tecnica d'ufficio).
Il pubblico ministero, cioè il rappresentante dell'accusa, interviene solo nell'interesse pubblico in
favore di chi non si può difendere (chi non è capace di intendere o di volere, gli interdetti).
PROCESSO AMMINISTRATIVO:
è il privato che ricorre contro la pubblica amministrazione e chiede al giudice di annullare l'atto. Il
giudice può annullare, può indicare alla pubblica amministrazione come comportarsi ma in linea di
massima non può sostituirsi ad essa.
Il giudizio amministrativo ha solo due gradi : T.A.R e Consiglio di Stato. Il T.A.R è in ogni regione,
il Consiglio di Stato è a Roma.
La Cassazione interviene solo quando nasce il problema sulla giurisdizione.
PROCESSO PENALE:
prima fase: le indagini. Il primo termine: denuncia/querela.
La querela è la denuncia più la richiesta che si proceda; la denuncia è per un fatto procedibile
d'ufficio. La querela è revocabile ma ci sono dei casi in cui è irrevocabile (es. atti sessuali).
Partono le indagini condotte dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria. Durante le indagini
le perquisizioni, gli arresti e le intercettazioni devono essere autorizzati da GIP.
L'articolo 13 della Costituzione prevede che la libertà personale possa essere limitata solo con un
atto o provvedimento dell'attività giudiziaria. Il pubblico ministero può solo chiedere al GIP che una
persona venga arrestata.
Il lavoro del GIP è quello di decidere, prima del processo, se una persona può essere arrestata o
messa in carcere ecc.
L'ARRESTO: la carcerazione preventiva o custodia cautelare è ammessa soltanto se vi è: – pericolo
di fuga; – pericolo di inquinamento delle prove; – pericolo di reiterazione del reato; – in presenza di
gravi indizi di colpevolezza; Finite le indagini c'è l'udienza preliminare davanti al GUP che non può
essere il GIP (inteso come stessa persona).
Il GUP stabilisce se ci sono gli elementi o meno per fare il processo e se la risposta è si l'
INDAGATO passa nella posizione di IMPUTATO. Si possono chiedere,in questa sede,il
patteggiamento e il rito abbreviato.
PATTEGGIAMENTO: accetti la pena ma ridotta per un terzo, la sentenza non viene messa sul
certificato penale a richiesta di privati.
RITO ABBREVIATO:chiedi al giudice di decidere subito se sei colpevole oppure no (in base alle
prove che ci sono e alle indagini).
UDIENZA PRELIMINARE: se non c'è il rito abbreviato o il patteggiamento ci può essere il
DECRETO PENALE o il GIUDIZIO per DIRETTISSIMA/IMMEDIATO.
GIUDIZIO per DIRETTISSIMA: si è “beccati” sul fatto (in flagranza e la prova è evidente)
DECRETO PENALE: reati meno gravi, il giudice condanna a una multa. Il GUP rinvia al giudizio
altrimenti proscioglie. Nel processo vi sarà poi il pubblico ministero che rappresenta l'accusa, l'avvocato difensore che
difende l'imputato/i, il giudice monocratico o collegiale, le parti civili (danneggiati del reato che
chiedono un risarcimento) e i responsabili civili (l' assicurazione: chiamati a corrispondere al danno
dell'imputato). Il processo a questo punto va avanti (Corte d'Appello-Corte d'Assise-tribunale).