Download - PRESENTAZIONE FONDI INTEGRATIVI SANITARI
PRESENTAZIONE FONDI INTEGRATIVI SANITARI
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SPECIALE FONDI
FONDI INTEGRATIVI SANITARI
FIMIF - FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNI
CLICCARE SUI TITOLI, PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
CASSA RISCHIO VITA
FISLAF
FIDA
FIS
FILCOOP SANITARIO
FONDI INTEGRATIVI SANITARIFONDI INTEGRATIVI SANITARI
Menù iniziale
FISLAFFONDO INTEGRATIVO SANITARIO
LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Il Fislaf nasce dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 05.03.87, la contribuzione è a carico dell’Azienda (€ 51,65 per gli OTI e €0,3409 per ogni giornata di lavoro per gli OTD) e garantisce ai lavoratori e ai loro familiari a carico prestazioni economiche nei casi di:
1. Ricovero ospedaliero;
2. Trasporto salma;
3. Alta specializzazione;
4. Infortunio sul lavoro;
5. Grandi interventi chirurgici;
6. Prestazioni aggiuntive.
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Menù Fondi sanitari
NUOVE PRESTAZIONI VALIDE DAL 01-01-2011
1.Trattamenti fisioterapici;
2.Stati di non autosufficienza.
In caso di intervento chirurgico effettuato in istituto di cura pubblico o privato ed anche in caso di ricovero senza intervento chirurgico, che comporti un pernottamento continuato superiore a 10 giorni:
A) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto per se stesso o per i propri familiari a carico per:
• i relativi accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;
• prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera singola e l'assistenza infermieristica privata;
• rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore fino a concorrenza di € 52,00 giornaliere nell'Istituto di Cura;
• trasporto urgente in ambulanza all'Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio.
RICOVERO OSPEDALIERO
SegueMenù Fislaf
Tali garanzie vengono prestate per ogni anno e per ciascun nucleo familiare entro i seguenti massimali:
euro 6.200,00 OTI e OTD oltre 150 gg. di lavoro anno precedente;
euro 4.150,00 OTD fra 101 e 150 gg. di lavoro anno precedente;
euro 2.100,00 OTD fra 51 e 100 gg. di lavoro anno precedente.
Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%. Nel caso di ricovero in istituto privato, il Fislaf rimborserà le spese descritte al punto A nella misura dell’80% di quelle effettivamente sostenute e documentate. Fermo restando i massimali sopra indicati.
SegueMenù Fislaf
B. qualora il ricovero e le spese sanitarie conseguenti siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto alcun rimborso in base al precedente punto A), e in caso di ricovero senza intervento chirurgico in istituto di cura pubblico o privato che comporti un pernottamento di almeno 10 giorni, il F.I.S.L.A.F. corrisponderà un rimborso forfettario per ciascuna giornata di degenza, per la durata massima di 50 giorni per persona, per ogni evento e per ogni anno di:
€ 52,00 OTI e OTD oltre 150 gg. di lavoro anno precedente;
€ 36,00 OTD fra 101 e 150 gg. di lavoro anno precedente;
€ 26,00 OTD fra 51 e 100 gg. di lavoro anno precedente.
€ 13,00 OTD fra 25 e 50 gg. di lavoro anno precedente; per questi ultimi il rimborso verrà corrisposto per un massimo di 50 gg. annui e per nucleo familiare.
Menù Fondi sanitariMenù Fislaf
TRASPORTO SALMA
Tra le prestazioni del FISLAF è previsto anche il rimborso fino a Euro 2.600,00 per le spese sostenute per il trasporto della salma dall'Istituto di Cura al luogo di tumulazione.
Menù Fislaf Menù Fondi sanitari
ALTA SPECIALIZZAZIONE
Nel caso in cui la malattia o l'infortunio non comportino ricovero con degenza in Istituto di Cura il Fislaf provvede al rimborso delle spese per le seguenti prestazioni; chemioterapia - cobaltoterapia – dialisi – elettroencefalografia - risonanza magnetica nucleare – scintigrafia - T.A.C. – telecuore - angiografia.
Tali spese vengono rimborsate, con una deduzione del 20% con il minimo di euro 52,00 per ciascuna prestazione fatturata, per ogni anno e per ciascun nucleo familiare entro i seguenti massimali: euro 1.050,00 OTI e OTD oltre 150 gg. di lavoro anno precedente; euro 775,00 OTD fra 101 e 150 gg. di lavoro anno precedente; euro 520,00 OTD fra 51 e 100 gg. di lavoro anno precedente.
Menù Fislaf Menù Fondi sanitari
INFORTUNIO SUL LAVOROIn caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere, il FISLAF garantisce all'iscritto (solo a lui e non anche ai suoi familiari) le seguenti indennità:
CASO MORTE
€ 18.100,00 per gli OTI e OTD oltre 100 gg. di lavoro anno precedente;
€ 181,00 per ogni giorno lavorato nell'anno precedente con un minimo di € 520, per gli OTD con meno di 100 gg. di lavoro nell’anno precedente.
INVALIDITA’ PERMANENTE
In caso di invalidità permanente quando l'invalidità riconosciuta dall’INAIL è superiore al 19% viene corrisposta una indennità rapportata al grado di invalidità calcolata sui seguenti massimali: fino a € 18.100,00 per gli OTI e OTD oltre 100 gg. di lavoro anno precedente; € 181,00 per ogni giorno lavorato nell'anno precedente con un minimo di € 520, per gli OTD con meno di 100 gg. di lavoro nell’anno precedente.
Per gli infortuni che comportano un grado di invalidità superiore al 60% l’indennità viene liquidata per intero.
Menù Fislaf Menù Fondi sanitari
Nei casi in cui l’infortunio comporti:
Sordità bilaterale completa
Cecità
Perdita anatomica o funzionale di un arto
Perdita completa dita di una mano
Il massimale raddoppia.
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Nel caso in cui il lavoratore o un suo familiare a carico subiscano un intervento chirurgico rientrante nella tabella dei "Grandi Interventi Chirurgici" prevista dal D.P.R. 28/12/1965 n. 1763 i massimali di cui al punto A) del Regolamento F.I.S.L.A.F. riguardanti le prestazioni sanitarie saranno raddoppiati.
Di conseguenza il massimale sarà di: euro 12.400,00 OTI e OTD oltre 150 gg. di lavoro anno precedente; euro 8.300,00 OTD fra 101 e 150 gg. di lavoro anno precedente; euro 4.200,00 OTD fra 51 e 100 gg. di lavoro anno precedente.Nei limiti delle somme sopraindicate il Fislaf rimborsa il 100% delle spese documentate.
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TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio sul lavoro o in itinere massimale annuo di 400 euro scoperto 20% minimo 50 euro per fattura.
(Garanzia valida solo per l’iscritto lavoratore)
Il Fislaf, rimborsa le spese per i trattamenti fisioterapici , esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, sempreché siano prescritte da medico di base o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano le prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
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Nuova prestazione
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche in itinere (3 adl su 4) rimborso spese per un importo mensile di 400 euro per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto (Età compresa tra 18 e 70 anni).
Il Fislaf rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in un momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza originata dalle seguenti patologie, Sclerosi Multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Parkinson, infortunio sul lavoro anche in itinere, viene riconosciuto in stato di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale;
•Nutrirsi;
•spostarsi:
•Vestirsi.
E necessiti in modo costante:
o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
Menù Fislaf Menù Fondi sanitariNuova prestazione
Prestazioni aggiuntive Fislaf
Il Fislaf, in aggiunta alle prestazioni previste dal proprio regolamento, e nei limiti dello stanziamento stabilito annualmente dal Comitato di Gestione, garantisce all’iscritto (solo a lui e non anche ai suoi familiari) le seguenti prestazioni:
SPESE FUNEBRI
Il rimborso entro il limite di Euro 1.500,00 per le spese funebri (documentate con fattura).
PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE
Il grado di invalidità permanente attualmente previsto per l’erogazione delle prestazioni (invalidità riconosciuta dall’INAIL superiore al 19%) viene ridotto al 17%. In caso di infortunio, anche in itinere, comportante un grado di invalidità dal 17% al 19% verranno pertanto erogate le seguenti indennità:
a) operaio agricolo con più di 100 giornate lavorative:
17% inv. perm. € 3.077,00
18% inv. perm. € 3.258,00
19% inv. perm. € 3.439,00
Menù Fislaf Menù Fondi sanitari
Prestazioni aggiuntive Fislaf
b) operaio agricolo con meno di 100 giornate lavorative fino a euro 181,00 per ogni giorno lavorato nell’anno precedente con un minimo di euro 520,00.
Esempio: operaio con 51 giorni di lavoro e 17% punti di invalidità
€ 181,00 X 51 = € 9.231,00 : 100 = € 92,31 X 17 = € 1.569,27
Si ribadisce che queste prestazioni erogate dal Fondo, in aggiunta a quelle previste dal regolamento, hanno natura mutualistica e sono ancorate allo stanziamento deciso dal Comitato di Gestione annualmente. Le domande dell’anno in corso saranno accolte fino al 30 marzo dell’anno successivo all’evento. Qualora la somma delle liquidazioni da effettuare superi lo stanziamento previsto, gli importi verranno liquidati in proporzione.
Esempio: stanziato € 100 da liquidare € 160 per 3 pratiche
100:160 = 0,625 X 100 = 62,5 % percentuale di liquidazione
Le pratiche verranno liquidate tutte insieme dopo il 30 marzo di ogni anno.
Menù Fislaf Menù Fondi sanitari
Come richiedere le prestazioni.
Per richiedere la prestazione è necessario compilare il modello di richiesta in tutte le sue parti, indicando l’azienda, il numero delle giornate lavorate l’anno prima dell’evento, il tipo di prestazione (ricovero, infortunio ecct) e se la prestazione è per se o un familiare.
La richiesta deve pervenire al Fondo anche tramite Patronato o Sindacato entro un anno dall’evento.
I documenti da allegare sono indicati nel modello di richiesta e devono essere in originale.
Menù Fislaf Menù Fondi sanitari
F.I.D.A.FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DIPENDENTI ASSOCIAZIONI ALLEVATORI
RIFERIMENTO CONTRATTUALERIFERIMENTO CONTRATTUALEL’art. 27 del CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici L’art. 27 del CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici dell’1.1.95 stabilisce la misura della contribuzione a carico dell'Azienda per la fruizione di dell’1.1.95 stabilisce la misura della contribuzione a carico dell'Azienda per la fruizione di prestazioni integrative sanitarie, il restante è a carico del lavoratore.prestazioni integrative sanitarie, il restante è a carico del lavoratore.ASSICURATIASSICURATISono iscritti al Fondo il lavoratore, il coniuge o il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni Sono iscritti al Fondo il lavoratore, il coniuge o il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto.risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto.
GARANZIEGARANZIE
FORMULA “A” - obbligatoria assistenziale di base- obbligatoria assistenziale di base
FORMULA “AB” - facoltativa integrativa per i casi di grande intervento chirurgico- facoltativa integrativa per i casi di grande intervento chirurgico
FORMULA “AC” - facoltativa integrativa per i casi di ricovero senza intervento- facoltativa integrativa per i casi di ricovero senza intervento
FORMULA “ABC” - facoltativa integrativa comprende i la formula “A” “B” e “C” - facoltativa integrativa comprende i la formula “A” “B” e “C”
FORMULA “D” – Dirigenti e impiegati fino a 70 anni– Dirigenti e impiegati fino a 70 anni
FORMULA “D1” – Amministratori fino a 60 anniFORMULA “D1” – Amministratori fino a 60 anni
FORMULA “D2” – Amministratori tra 61 e 70 anniFORMULA “D2” – Amministratori tra 61 e 70 anni
FORMULA “D3” – Amministratori tra i 71 e 75 anniFORMULA “D3” – Amministratori tra i 71 e 75 anni
Menù Fondi sanitariMenù iniziale
F.I.D.A.FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DIPENDENTI ASSOCIAZIONI ALLEVATORI
Formula D Quota a carico Associazione
Quota a carico Lavoratore
Totale formula
Impiegato € 108,00 € 732,00 € 840,00
Direttore € 250,00 € 590,00 € 840,00
Dirigente € 400,00 € 440,00 € 840,00
La contribuzione dovuta al Fondo è di :Formula A € 216,00 di cui € 108,00 a carico del lavoratoreFormula AB € 376,00 di cui € 268,00 a carico del lavoratoreFormula AC € 268,00 di cui € 160,00 a carico del lavoratoreFormula ABC € 428,00 di cui € 320,00 a carico del lavoratore
Menù Fondi sanitariMenù iniziale
Amministratori Totale formula
Formula D1 € 840,00
Formula D2 € 1.040,00
Formula D3 € 1.080,00
FORMULA A
1) In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato in conseguenza di infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:
a) delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell' istituto di Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
b) delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all' intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
c) delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
d) delle spese per le rette di degenza;
e) delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;
f) delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha determinato l'intervento, sostenute dopo la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuate nei 90 giorni successivi al ricovero stesso;
g) delle spese conseguenti al parto non cesareo e ad aborto naturale ferme le carenze previste, ma con un limite di indennizzo di € 1.033,00 per anno e per nucleo familiare assicurato e con l'applicazione di uno scoperto del 25%.
Segue
GARANZIA OBBLIGATORIA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
Menù FIDA
Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza di complessive € 13.000,00 da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Qualora l'iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella misura del 100%.
Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale o di ricoverarsi in un Istituto di Cura non convenzionato il FIDA rimborserà le spese sopra elencate nella misura del 65% (prima 75%) di quelle effettivamente sostenute e documentate entro il limite di € 13.000,00 per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
FORMULA A
2) Qualora il ricovero per intervento chirurgico come descritto al punto 1), sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, verrà corrisposta un'indennità sostitutiva, ferma la durata massima di 90 giorni per nucleo familiare ed anno assicurativo, nella misura di € 40,00 per i primi 10 giorni di degenza e di € 52,00 per i successivi giorni di ricovero. Nel caso in cui sia stata erogata l'indennità giornaliera, nessun tipo di altra richiesta di rimborso potrà essere avanzata inerente l'intervento chirurgico oggetto della prestazione.
GARANZIA OBBLIGATORIA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
SegueMenù FIDA
FORMULA AGARANZIA OBBLIGATORIA
VISITE SPECIALISTICHE E ANALISI
SegueMenù FIDA
3) Rimborso fino alla concorrenza di complessive € 1.033,00 da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da malattia o infortunio:
onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche; resta peraltro inteso che sono comprese in garanzia le visite specialistiche relative ai bambini purché non vengano eseguite da medici pediatri;
analisi ed esami diagnostici di laboratorio purché giustificati da prescrizione medica; spese extraospedaliere per le seguenti prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o
infortunio: cobaItoterapia, chemioterapia, laserterapia.
Il rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 50,00 (prima €26,00) per ogni visita, per ogni insieme di analisi laboratorio effettuate a seguito di un unica prescrizione medica, per ogni insieme di esami radiodiagnostici effettuati a seguito di un'unica prescrizione medica. Fermo il limite massimo di € 1.033,00 soprastabilito.
FORMULA AGARANZIA OBBLIGATORIA INFORTUNIO SUL LAVORO
Menù FIDA
4) L’assicurazione è prestata a favore delle persone iscritte al Fondo, esclusi i familiari, e vale solo per gli infortuni sul lavoro. Quando l’infortunio causi una invalidità permanente certificata dall’Enpaia o dall’Inail di grado superiore al 18%, viene corrisposta l'indennità calcolata sui seguenti massimali:
in caso di morte: € 18.100,00
in caso di invalidità permanente: fino a € 18.100,00
Per gli infortuni che comportino dei postumi pari o superiori al 60% verrà liquidato il massimale di invalidità permanente al 100%.
Il F.I.D.A. assicura, fino alla concorrenza di € 2.600,00 per evento, il rimborso delle terapie riabilitative nei 90 giorni successivi agli infortuni che non comportino intervento chirurgico ricostruttivo ma dai quali derivi una invalidità permanente di almeno il 20%, certificato dall'ENPAIA o dell'INAIL.
Segue
FORMULA AGARANZIA OBBLIGATORIA INTERVENTI CHIRURURGICI
ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO
Menù FIDA
Il FIDA provvede al rimborso delle spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie compresi gli interventi di implantologia dentale:
Osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso;
Cisti follicolari;
Cisti radicolari;
Adamantinoma;
Odontoma;
Ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prescrizione stessa .
La documentazione da esibire per ottenere il rimborso consiste in:
Radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma, odontoma, ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare;
Radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari.
Il massimale per nucleo familiare è di euro 2.500,00 le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto del 20%
SegueNuova prestazione
FORMULA AGARANZIA OBBLIGATORIA
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Menù FIDA Menù Fondi sanitari
Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche in itinere (3 adl su 4) rimborso spese per un importo mensile di 350,00 euro per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto.
Il FIDA rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in un momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale (capacità di lavarsi da soli);
•Nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile);
•Spostarsi (capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale):
•Vestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali).
E necessiti in modo costante:
o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
E’ riconosciuto altresì stato di non autosufficienza l’iscritto affetto da demenza senile invalidante o da malattia di Alzheimer, accertata da un referto medico e necessiti in modo costante:
• di soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale;
• dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio.
Nuova prestazione
FORMULA B GARANZIA FACOLTATIVA
Menù FIDA
In caso di Grande Intervento Chirurgico, effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, il rimborso: delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di
Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero; delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
delle spese per le rette di degenza; delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa; dalle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che determinano l'intervento, sostenute dopo la cessazione del
ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate sino alla concorrenza di complessive € 40.000,00, (cumulabili con il massimale di € 13.000,00 previsto dalla FORMULA A di base), nella misura del 75% (nuovo) di quelle effettivamente sostenute e documentate per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Limitatamente alle persone che hanno aderito alla Formula facoltativa B:
a) il massimale relativo alle visite specialistiche/analisi, previsto al punto 3 della formula A, deve intendersi elevato a Euro 1.300,00 fermo lo scoperto previsto;
b) L’indennità sostitutiva, ferma la durata massima di 90 giorni per nucleo familiare ed anno assicurativo, come prevista al punto 2 della formula A, verrà corrisposta nella misura di € 40,00 per i primi 8 giorni di degenza e di € 52,00 per i successivi giorni di ricovero.
Menù Fondi sanitari
FORMULA C GARANZIA FACOLTATIVA
Menù FIDA
In caso di ricovero senza intervento chirurgico che comporti un pernottamento continuato superiore a 14 giorni, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per:
i relativi accertamenti diagnostici, effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero; prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera singola e l'assistenza infermieristica
privata; rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore, fino a concorrenza di € 52,00 giornaliere, nell'Istituto di Cura; trasporto in ambulanza all'Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio.
Tali garanzie sono prestate anche ad integrazione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale se ed in quanto operante, fino alla concorrenza di complessive € 5.165,00 per ogni nucleo familiare e per ogni anno assicurativo.
Qualora l'iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'i scritto nella misura del 100%.
Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale o di ricoverarsi in Istituto di Cura non convenzionato, il FIDA rimborserà le spese sopraelencate nella misura dell'80% di quelle effettivamente sostenute e documentate per ciascun anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato.
Qualora il ricovero e le spese sanitarie siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto alcun rimborso, il FIDA rimborserà un'indennità giornaliera di € 39,00 per ciascuna giornata di degenza, per la durata massima di 90 giorni per persona, per ogni evento e per ogni anno assicurativo.
Menù Fondi sanitari
FORMULA D
1) In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato in conseguenza di infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:
a) Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista, e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale di intervento;
b) Visite specialistiche, accertamenti diagnostici compresi onorari medici effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura nei 100 giorni precedenti il ricovero;
c) Accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, sostenute durante il periodo di ricovero;
d) Esami, prestazioni mediche, medicinali, cure termali (escluse spese alberghiere) sostenute nei 100 giorni successivi alla data dell’intervento sempreché conseguenti all’evento considerato;
e) Rette di degenza con il limite di 300,00 euro al giorno;
f) Trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei 100 giorni successivi purché effettuati e fatturati da uno studio medico o da uno specialista;
Segue
Garanzia per ricovero con intervento chirurgico
Menù FIDA
Sono inoltre compresi negli interventi chirurgici:
Parto cesareo e aborto terapeutico fino a un massimo complessivo di euro 5.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare
Qualsiasi altro tipo d’intervento come Laser, Crioterapia, ecct.
Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con Laser eccimeri, limitatamente a quelli effettuati:
in caso di anisometropia superiore a 3 diottrie;
in caso di deficit visivo pari o superiore a 5 diottrie per ciascun occhio;
Il rimborso è di € 500,00 (1.000,00 euro vecchio) per occhio
FORMULA DGaranzia per ricovero con intervento
chirurgico
SegueMenù FIDA
FORMULA D 1) In caso di ricovero effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato in conseguenza di infortunio, di
malattia o di parto, il rimborso:
a) Visite specialistiche, accertamenti diagnostici compresi onorari medici effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura nei 100 giorni precedenti il ricovero;
b) Accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, sostenute durante il periodo di ricovero;
c) Esami, prestazioni mediche, medicinali, cure termali (escluse spese alberghiere) sostenute nei 100 giorni successivi alla data del ricovero sempreché conseguenti all’evento considerato;
d) Rette di degenza con il limite di 300,00 euro al giorno;
e) Parto fisiologico fino ad un massimo di euro 2.500,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare;
f) Day Hospital, comprese terapie mediche visite ed accertamenti diagnostici, medicinali, pertinenti a malattia ed infortunio escluso il controllo.
Segue
Garanzia per ricovero senza intervento chirurgico
Menù FIDA
FRANCHIGIA
Garanzie “ricovero senza intervento” verrà effettuato con applicazione di una franchigia assoluta di euro 1.000,00 nuovo ( vecchia franchigia sia per intervento che senza era di 600,00 euro).
Garanzie con intervento chirurgico verrà effettuato con applicazione di una franchigia assoluta di euro 600,00 (invariata).
Limitatamente alle prestazioni per la chirurgia reflattaria e i trattamenti con laser eccimeri no verrà applicata nessuna franchigia.
FORMULA DPrestazioni integrative delle garanzie
ricovero
SegueMenù FIDA
Il Fondo rimborsa all'Assicurato in caso di ricovero:1) le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il
trasporto dell'Assicurato a e da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o ospedale ad un altro con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in Italia ed all'estero, con un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per nucleo familiare;
2) le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera in Italia ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assicurato con il limite giornaliero di Euro 50,00 e con un massimo di 20 giorni per anno e per nucleo familiare;
3) le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera all'estero ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assicurato con il limite giornaliero di Euro 50,00 e con un massimo di 20 giorni per anno e per nucleo familiare.
4) In caso di decesso dell’Assicurato la Società pagherà, fino al limite di €. 1.500,00 le spese funerarie.
FORMULA DServizio sanitario nazionale e massimali di
rimborso
Menù FIDA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ( SSN ) - Trasformabilità della prestazione
Qualora le spese inerenti l’evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste ai precedenti punti siintendono sostituite dalla corresponsione di una indennità per ogni giorno di ricovero(intendendo come tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento) di Euro100,00 giornalieri, fino ad un massimo di 300 giorni per nucleo e per anno assicurativo.
Menù Fondi sanitari
MASSIMALE ANNUO PER L’INSIEME DELLE GARANZIE DEL RICOVERO
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di Euro 200.000,00 daintendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiareassicurato.Per gli altri familiari, a carico e non, per i quali è stato corrisposto il premio aggiuntivoprevisto, il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di € 25.000,00 daintendersi come massimale separato (e aggiuntivo a quello di € 200.000,00 di cui sopra)per ciascun anno assicurativo e per ciascuno dei familiari assicurati.
FORMULA DSPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE
Menù FIDA
Il Fondo rimborsa anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie specialistiche extraospedaliere:
Menù Fondi sanitari
ALTA DIAGNOSTICAAmniocentesi e prelievo villi
corialiAngiografiaAngiografia digitaleArteriografia digitaleBiopsiaBroncoscopiaCistografiaColonscopiaCoronarografiaDiagnostica radiologicaDopplerDuodenoscopiaEcocardiogrammaEcodopplerEcografia
ElettrocardiografiaElettroencefalografiaEsofagoscopiaGastroscopiaM.O.C.MammografiaRadionefrogrammaRettoscopiaRisonanza magnetica nucleareScintigrafiaTacTelecuoreUroflussometriaUrografiaDialisi
Cure delle malattie neoplasiche(cobaltoterapia, chemioterapia,terapie irradianti, ecc.)
Trattamenti fisioterapici effettuati efatturati dall’Istituto di cura da unostudio medico o da medicoSpecialista
Cure dentarie rese necessarie dainfortunio, adeguatamentedocumentate, effettuateambulatorialmente.
Limite di Euro 5.000,00 per anno assicurativo e per nucleofamiliare, con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro50,00 per evento I ticket sulle prestazioni del presente titolo vengono rimborsatial 100%, nell’ambito del massimale sopraindicato, senzaapplicazione di alcuno scoperto o franchigia.
FORMULA DSPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE
Menù FIDA
Il Fondo rimborsa anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie specialistiche extraospedaliere:
Menù Fondi sanitari
ALTRA DIAGNOSTICA• Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse quelle
odontoiatriche, ortodontiche, nonché i trattamenti fisioterapici)• Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici).
Limite di Euro 2.000,00 per anno/nucleo, con scoperto del 20% con il minimo di Euro 50,00 per evento (prima era 40,00).I ticket sulle prestazioni del presente titolo vengono rimborsati al 100%, nell’ambito del massimale sopraindicato, senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
F.I.S.FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
RIFERIMENTO CONTRATTUALERIFERIMENTO CONTRATTUALEIl FIS è operativo in attuazione dell’impegno assunto dalle parti con l’accordo collettivo nazionale di Il FIS è operativo in attuazione dell’impegno assunto dalle parti con l’accordo collettivo nazionale di lavoro 2 giugno 1987, di rinnovo del C.C.N.L. 18 luglio 1985. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, salvo lavoro 2 giugno 1987, di rinnovo del C.C.N.L. 18 luglio 1985. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, salvo rinuncia, saranno iscritti al Fondo tutti i dipendenti consortili con rapporto di lavoro a tempo rinuncia, saranno iscritti al Fondo tutti i dipendenti consortili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. indeterminato. ASSICURATIASSICURATISono iscritti al Fondo il lavoratore, il coniuge o il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni Sono iscritti al Fondo il lavoratore, il coniuge o il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto.risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto.
GARANZIEGARANZIE
FORMULA “A” - obbligatoria assistenziale di - obbligatoria assistenziale di basebase
FORMULA “B” - facoltativa integrativa per i casi - facoltativa integrativa per i casi di di grande intervento chirurgicogrande intervento chirurgico
La contribuzione dovuta al Fondo è di :Formula A € 217,00 di cui € 108,50 a carico del lavoratoreFormula B € 325,50 di cui € 217,00 a carico del lavoratore
Menù iniziale Menù Fondi sanitari
FORMULA A 1) In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, in conseguenza dii
infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:
Segue
GARANZIA OBBLIGATORIA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
Menù FIS
a) delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell' istituto di Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
b) delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all' intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
c) delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
d) delle spese per le rette di degenza;
e) delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;f) delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha determinato l'intervento, sostenute
dopo la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuate nei 90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza di complessive € 8.000,00 da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Qualora l'iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella misura del 100%.
Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale o di ricoverarsi in un Istituto di Cura non convenzionato il FIS rimborserà le spese sopra elencate nella misura del 65% (75% vecchio) di quelle effettivamente sostenute e documentate.
FORMULA A
2) Qualora il ricovero per intervento chirurgico come descritto al punto 1), sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, verrà corrisposta un'indennità sostitutiva, ferma la durata massima di 60 giorni per anno assicurativo, nella misura di € 26,00. Nel caso in cui sia stata erogata l'indennità giornaliera, nessun tipo di altra richiesta di rimborso potrà essere avanzata inerente l'intervento chirurgico oggetto della prestazione.
GARANZIA OBBLIGATORIA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
SegueMenù FIS
FORMULA AGARANZIA OBBLIGATORIA
VISITE SPECIALISTICHE E ANALISI
Menù FIS
3) Il rimborso, fino alla concorrenza della somma di € 1.050,00 da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da malattia o infortunio:
onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche; resta peraltro inteso che sono comprese in garanzia le visite specialistiche relative ai bambini purché non vengano eseguite da medici pediatri;
analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio denunciati.
Il rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 25% con un minimo di € 40,00 (26,00 vecchio) per ogni visita, per ogni analisi od esame e con il massimo risarcimento di € 105,00 per ogni visita e di € 520,00 per ogni analisi od esame diagnostico fermo il limite massimo annuo di € 1.050,00. Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata risulta inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico che ha effettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le prestazioni di medicina generica.
Segue
FORMULA AGARANZIA OBBLIGATORIA INTERVENTI CHIRURURGICI
ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO
Il FIS provvede al rimborso delle spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie compresi gli interventi di implantologia dentale:
Osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso;
Cisti follicolari;
Cisti radicolari;
Adamantinoma;
Odontoma;
Ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prescrizione stessa .
La documentazione da esibire per ottenere il rimborso consiste in:
Radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma, odontoma, ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare;
Radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari.
Il massimale per nucleo familiare è di euro 2.500,00 le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto del 20%
SegueMenù FIS Nuova prestazione
FORMULA AGARANZIA OBBLIGATORIA
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche in itinere (3 adl su 4) rimborso spese per un importo mensile di 350,00 euro per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto.
Il FIS rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in un momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale (capacità di lavarsi da soli);
•Nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile);
•Spostarsi (capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale):
•Vestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali).
E necessiti in modo costante:
o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
E’ riconosciuto altresì stato di non autosufficienza l’iscritto affetto da demenza senile invalidante o da malattia di Alzheimer, accertata da un referto medico e necessiti in modo costante:
• di soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale;
• dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio.
SegueMenù FIS Nuova prestazione
FORMULA B GARANZIA FACOLTATIVA
Menù FIS
In caso di Grande Intervento Chirurgico, effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, il rimborso: delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di
fuori dell’Istituto di Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero; delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro
soggetto partecipante all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
delle spese per le rette di degenza; delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa; dalle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che determinano l'intervento, sostenute
dopo la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate sino alla concorrenza di complessive € 11.400,00, (cumulabili con il massimale di € 8.000,00 previsto dalla FORMULA A di base), da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Menù Fondi sanitari
F.I.L.COOP. SANITARIOFONDO INTEGRATIVO SANITARIO DEI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE
E DEI DIPENDENTI DEL SETTORE FORESTALE
RIFERIMENTO CONTRATTUALERIFERIMENTO CONTRATTUALEL’art. 12 del CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli e l’art. 32 del C.C.N.L. per gli addetti del settore L’art. 12 del CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli e l’art. 32 del C.C.N.L. per gli addetti del settore forestale stabiliscono la misura della contribuzione a carico dell'Azienda per la fruizione di prestazioni integrative forestale stabiliscono la misura della contribuzione a carico dell'Azienda per la fruizione di prestazioni integrative sanitarie, il restante è a carico del lavoratore.sanitarie, il restante è a carico del lavoratore.
ASSICURATIASSICURATISono iscritti al Fondo il lavoratore, il coniuge o il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni risultanti dallo stato di Sono iscritti al Fondo il lavoratore, il coniuge o il convivente “more uxorio” ed i figli fino a 26 anni risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto.famiglia dell’iscritto.
La contribuzione dovuta al Fondo è di:La contribuzione dovuta al Fondo è di:Operai formula A € 52,00 di cui € 26,00 a carico del lavoratoreOperai formula A € 52,00 di cui € 26,00 a carico del lavoratoreOperai formula A+C € 176,00 di cui 150,00 a carico del lavoratoreOperai formula A+C € 176,00 di cui 150,00 a carico del lavoratoreOperai OTD 151 gg di lavoro € 36,00 di cui 18 a carico del lavoratoreOperai OTD 151 gg di lavoro € 36,00 di cui 18 a carico del lavoratoreImpiegati formula “B” € 186,00 di cui € 93,00 a carico del lavoratoreImpiegati formula “B” € 186,00 di cui € 93,00 a carico del lavoratoreImpiegati formula “B+C” € 310,00 di cui € 217,00 a carico del lavoratoreImpiegati formula “B+C” € 310,00 di cui € 217,00 a carico del lavoratore
IMPIEGATI **
* Operai fissi e OTD 151 gg lavoro settore forestale e coop. Agricole e impiegati settore forestale.
** Solo per gli impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
Formula “B”
Formula “B+C”
Menù Fondi sanitariMenù iniziale
OPERAI *
Formula “A”
Formula “A+C”
Formula OTD Nuova
In caso di ricovero comportante intervento chirurgico effettuato in istituto di cura pubblico o privato, ad esclusione del day hospital e dei ricoveri comportanti meno di 1 pernottamenti presso l’Istituto oppure in caso di ricovero senza intervento chirurgico che comporti un pernottamento continuato superiore a 12 giorni, il FILCOOP sanitario garantisce:
A) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto per se stesso o per i propri familiari a carico per:
• i relativi accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;
• prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera singola e l'assistenza infermieristica privata;
• rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore fino a concorrenza di € 52 giornaliere nell'Istituto di Cura;
• trasporto urgente in ambulanza all'Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio.
FORMULA OPERAI GARANZIA OBBLIGATORIA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
Menù FILCOOP Segue
Tali garanzie vengono prestate per ogni anno e per ciascun nucleo familiare entro i seguenti massimali:
euro 6.200,00 per gli operai fissi delle cooperative agricole e gli impiegati e operai fissi del settore forestale.
Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%. Nel caso di ricovero in istituto privato, il Filcoop sanitario rimborserà le spese descritte al punto A nella misura dell’80% di quelle effettivamente sostenute e documentate.
SegueMenù FILCOOP
B) Qualora il ricovero e le spese sanitarie conseguenti siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto alcun rimborso in base al precedente punto A), il F.I.L.COOP. sanitario corrisponderà, per ciascuna giornata di degenza e per un massimo di 50 giorni per persona all’anno e per ciascun ricovero un rimborso forfettario di € 45,00 al giorno.
C - Il Filcoop Sanitario prevede il rimborso delle spese per le seguenti prestazioni: chemioterapia - cobaltoterapia – dialisi – elettroencefalografia - risonanza magnetica nucleare – scintigrafia - T.A.C. – telecuore - angiografia.Tali spese vengono rimborsate, con una deduzione del 20% con il minimo di euro 52,00 per ciascuna prestazione fatturata, per ogni anno e per ciascun nucleo familiare fino alla concorrenza di euro 1.050,00.
Menù FILCOOP
D - Tra le prestazioni del FILCOOP è previsto anche il rimborso fino a Euro
2.600,00 per le spese sostenute per il trasporto della salma dall'Istituto di Cura
al luogo di tumulazione.
Segue
INFORTUNIO SUL LAVOROIn caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere, il FILCOOP garantisce all'iscritto (solo a lui e non anche ai suoi familiari) le seguenti indennità:
CASO MORTE
€ 18.100,00 per gli OTI delle cooperative agricole e OTI e impiegati settore forestale.
INVALIDITA’ PERMANENTE
In caso di invalidità permanente quando l'invalidità riconosciuta dall’INAIL è superiore al 19% viene corrisposta una indennità rapportata al grado di invalidità calcolata sui seguenti massimali: fino a € 18.100,00 per gli OTI delle cooperative agricole e OTI e impiegati settore forestale.
Per gli infortuni che comportano un grado di invalidità superiore al 60% l’indennità viene liquidata per intero.
Menù Filcoop
Nei casi in cui l’infortunio comporti:
Sordità bilaterale completa
Cecità
Perdita anatomica o funzionale di un arto
Perdita completa dita di una mano
Il massimale raddoppia.
Segue
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio sul lavoro o in itinere massimale annuo di 400 euro scoperto 20% minimo 50 euro per fattura.
(Garanzia valida solo per l’iscritto lavoratore)
Il Filcoop Sanitario, rimborsa le spese per i trattamenti fisioterapici, esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, sempreché siano prescritte da medico di base o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano le prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Menù Filcoop Segue
Nuova prestazione
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche in itinere (3 adl su 4) rimborso spese per un importo mensile di 400 euro per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto di età tra 18 e 70 anni.Il Filcoop Sanitario rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in un momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza originata dalle seguenti patologie, Sclerosi Multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Parkinson, infortunio sul lavoro anche in itinere, viene riconosciuto in stato di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• Soddisfare la propria igiene personale;
• Nutrirsi;
• Spostarsi:
• Vestirsi.
E necessiti in modo costante:
o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
Menù Filcoop Nuova prestazione Segue
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Menù Fondi sanitariMenù Filcoop Nuova prestazione
•CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
Ai fini dell’operatività della prestazione, gli iscritti, al momento della data di effetto della propria copertura assicurativa, non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assicurabilità: Avere attualmente bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi. Aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%. Presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le capacità fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale. Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l’assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l’assunzione di almeno 3 farmaci.
FORMULA A+C GARANZIA FACOLTATIVA operai
Menù FILCOOP
In caso di Grande Intervento Chirurgico, effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, il rimborso: delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di
Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero; delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
delle spese per le rette di degenza; delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa; dalle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che determinano l'intervento, sostenute dopo la cessazione del
ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate sino alla concorrenza di complessive € 15.000,00 con uno scoperto del 15% (cumulabili con il massimale di € 6.200,00 previsto dalla FORMULA A di base), da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
In aggiunta alle garanzie obbligatorie di cui alla formula A per l’iscritto e familiari a carico, vengono garantite le seguenti prestazioni.
Segue
FORMULA A+C GARANZIA FACOLTATIVA operai
cure dentarie da infortunio
Menù FILCOOP
In aggiunta alle garanzie obbligatorie di cui alla formula A per l’iscritto e familiari a carico, vengono garantite le seguenti prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di infortunio con le modalità sottoindicate:
1. Presenza del certificato di Pronto Soccorso;
2. Le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 50,00 per fattura;
3. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 1000,00 per nucleo familiare.
Nuova prestazione
Menù Fondi sanitari
In caso di ricovero comportante intervento chirurgico effettuato in istituto di cura pubblico o privato, ad esclusione del day hospital e dei ricoveri comportanti meno di 1 pernottamenti presso l’Istituto oppure in caso di ricovero senza intervento chirurgico che comporti un pernottamento continuato superiore a 12 giorni, il FILCOOP sanitario garantisce:
A) il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto per se stesso o per i propri familiari a carico per:
• i relativi accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;
• prestazioni sanitarie avvenute durante il ricovero, comprese le spese per la camera singola e l'assistenza infermieristica privata;
• rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore fino a concorrenza di € 52 giornaliere nell'Istituto di Cura;
• trasporto urgente in ambulanza all'Istituto di Cura e dallo stesso al domicilio.
FORMULA OPERAI CON 151 GG DI LAVORO
GARANZIA OBBLIGATORIA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO
Menù FILCOOP Segue
Nuova Polizza operai 151 gg di lavoro
Tali garanzie vengono prestate per ogni anno e per ciascun nucleo familiare entro i seguenti massimali:
euro 4.000,00 per gli operai OTD delle cooperative agricole e gli impiegati e operai OTD del settore forestale.
Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%. Nel caso di ricovero in istituto privato, il Filcoop sanitario rimborserà le spese descritte al punto A nella misura dell’80% di quelle effettivamente sostenute e documentate.
SegueMenù FILCOOP
B) Qualora il ricovero e le spese sanitarie conseguenti siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto alcun rimborso in base al precedente punto A), il F.I.L.COOP. sanitario corrisponderà, per ciascuna giornata di degenza e per un massimo di 50 giorni per persona all’anno e per ciascun ricovero un rimborso forfettario di € 30,00 al giorno.
Nuova Polizza operai 151 gg di lavoro
C - Il Filcoop Sanitario prevede il rimborso delle spese per le seguenti prestazioni: chemioterapia - cobaltoterapia – dialisi – elettroencefalografia - risonanza magnetica nucleare – scintigrafia - T.A.C. – telecuore - angiografia.Tali spese vengono rimborsate, con una deduzione del 25% con il minimo di euro 70,00 per ciascuna prestazione fatturata, per ogni anno e per ciascun nucleo familiare fino alla concorrenza di euro 700,00.
Menù FILCOOP
D - Tra le prestazioni del FILCOOP è previsto anche il rimborso fino a Euro
1.800,00 per le spese sostenute per il trasporto della salma dall'Istituto di Cura
al luogo di tumulazione.
Segue
Nuova Polizza operai 151 gg di lavoro
INFORTUNIO SUL LAVOROIn caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere, il FILCOOP garantisce all'iscritto (solo a lui e non anche ai suoi familiari) le seguenti indennità:
CASO MORTE
€ 12.500,00 per gli OTD delle cooperative agricole e OTD settore forestale.
INVALIDITA’ PERMANENTE
In caso di invalidità permanente quando l'invalidità riconosciuta dall’INAIL è superiore al 19% viene corrisposta una indennità rapportata al grado di invalidità calcolata sui seguenti massimali: fino a € 12.500,00 per gli OTD delle cooperative agricole e OTD settore forestale.
Per gli infortuni che comportano un grado di invalidità superiore al 60% l’indennità viene liquidata per intero.
Menù Filcoop
Nei casi in cui l’infortunio comporti:
Sordità bilaterale completa
Cecità
Perdita anatomica o funzionale di un arto
Perdita completa dita di una mano
Il massimale raddoppia.
Segue
Nuova Polizza operai 151 gg di lavoro
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio sul lavoro o in itinere massimale annuo di 250,00 euro scoperto 20% minimo 50 euro per fattura.
(Garanzia valida solo per l’iscritto lavoratore)
Il Filcoop Sanitario, rimborsa le spese per i trattamenti fisioterapici, esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, sempreché siano prescritte da medico di base o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano le prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
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Nuova Polizza operai 151 gg di lavoro
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche in itinere (3 adl su 4) rimborso spese per un importo mensile di 250,00 euro per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto.Il Filcoop Sanitario rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in un momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza originata dalle seguenti patologie, Sclerosi Multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Parkinson, infortunio sul lavoro anche in itinere, viene riconosciuto in stato di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale;
•Nutrirsi;
•spostarsi:
•Vestirsi.
E necessiti in modo costante:
o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
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Nuova Polizza operai 151 gg di lavoro
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STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
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•CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
Ai fini dell’operatività della prestazione, gli iscritti, al momento della data di effetto della propria copertura assicurativa, non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assicurabilità: Avere attualmente bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi. Aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%. Presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le capacità fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale. Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l’assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l’assunzione di almeno 3 farmaci.
FORMULA B 1) In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, in conseguenza di
infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:
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GARANZIA OBBLIGATORIA impiegati
Menù FILCOOP
a) delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell' istituto di Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
b) delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all' intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
c) delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
d) delle spese per le rette di degenza;
e) delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa;
f) delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha determinato l'intervento, sostenute dopo la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuate nei 90 giorni successivi al ricovero stesso;
g) delle spese conseguenti al parto non cesareo ed aborto naturale ferme le carenze previste ma con un limite di risarcimento di euro 1.050,00 per anno e per nucleo familiare assicurato e con l’applicazione di uno scoperto del 25%.
Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza di complessive € 9.000,00 da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Qualora l'iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'iscritto nella misura del 100%.
Nel caso in cui l'iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale o di ricoverarsi in un Istituto di Cura non convenzionato il FILCOOP rimborserà le spese sopra elencate nella misura del 70% (prima 75%) di quelle effettivamente sostenute e documentate.
FORMULA B
2) Qualora il ricovero per intervento chirurgico come descritto al punto 1), sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e non sia stato pertanto richiesto nessun rimborso in base al precedente punto, verrà corrisposta un'indennità giornaliera, ferma la durata massima di 120 giorni per nucleo familiare e per anno assicurativo, nella misura di € 52,00.
GARANZIA OBBLIGATORIA impiegati
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FORMULA B GARANZIA OBBLIGATORIA impiegati
Menù FILCOOP
3) Il rimborso, fino alla concorrenza di complessive € 1.050,00 da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da malattia o infortunio:
onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche; resta peraltro inteso che sono comprese in garanzia le visite specialistiche relative ai bambini purché non vengano eseguite da medici pediatri;
analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché giustificati da prescrizione medica.
Il rimborso di tali spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 30,00 (prima euro 21,00) per ogni visita, per ogni analisi od esame fermo il limite massimo annuo di € 1.050,00. Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata risulta inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico che ha effettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le prestazioni di medicina generica.
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FORMULA BGARANZIA OBBLIGATORIA INTERVENTI CHIRURURGICI
ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO
Il FILCOOP SANITARIO provvede al rimborso delle spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie compresi gli interventi di implantologia dentale:
Osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso;
Cisti follicolari;
Cisti radicolari;
Adamantinoma;
Odontoma;
Ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prescrizione stessa .
La documentazione da esibire per ottenere il rimborso consiste in:
Radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma, odontoma, ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare;
Radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari.
Il massimale per nucleo familiare è di euro 2.500,00 le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto del 20%
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FORMULA BGARANZIA OBBLIGATORIA
STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
Non autosufficienza a seguito di gravi malattie o infortunio sul lavoro anche in itinere (3 adl su 4) rimborso spese per un importo mensile di 350,00 euro per un massimo di 2 anni.
Garanzia valida solo per il lavoratore iscritto di età compresa tra 18 e 70 anni.
Il FILCOOP SANITARIO rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate quando il lavoratore si trovi in un momento successivo al 01-01-2011 in una condizione di non autosufficienza e che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:
• soddisfare la propria igiene personale (capacità di lavarsi da soli);
•Nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile);
•Spostarsi (capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale):
•Vestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali).
E necessiti in modo costante:
o dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
o di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.
E’ riconosciuto altresì stato di non autosufficienza l’iscritto affetto da demenza senile invalidante o da malattia di Alzheimer, accertata da un referto medico e necessiti in modo costante:
• di soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale;
• dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio.
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STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA
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•CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
Ai fini dell’operatività della prestazione, gli iscritti, al momento della data di effetto della propria copertura assicurativa, non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assicurabilità: Avere attualmente bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi. Aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%. Presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le capacità fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale. Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l’assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l’assunzione di almeno 3 farmaci.
FORMULA B+C GARANZIA FACOLTATIVA impiegati
Menù FILCOOP
In caso di Grande Intervento Chirurgico, effettuato in Istituto di Cura pubblico o privato, il rimborso: delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di
Cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero; delle spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
delle spese per l'assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
delle spese per le rette di degenza; delle spese di trasporto in ambulanza in Istituto di Cura e viceversa; dalle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che determinano l'intervento, sostenute dopo la cessazione del
ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate sino alla concorrenza di complessive € 15.000,00, (cumulabili con il massimale di € 9.000,00 previsto dalla FORMULA B di base), da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Menù Fondi sanitari
In aggiunta alle garanzie obbligatorie di cui alla formula B per l’iscritto e familiari a carico, vengono garantite le seguenti prestazioni.
FORMULA B+C GARANZIA FACOLTATIVA operai
cure dentarie da infortunio
Menù FILCOOP
In aggiunta alle garanzie obbligatorie di cui alla formula A per l’iscritto e familiari a carico, vengono garantite le seguenti prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di infortunio con le modalità sottoindicate:
1. Presenza del certificato di Pronto Soccorso;
2. Le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 50,00 per fattura;
3. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 1000,00 per nucleo familiare.
Nuova prestazione
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F.I.M.I.F.FONDO INTEGRATIVO MALATTIA E INFORTUNIO OPERAI FORESTALI
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
Ai lavoratori dipendenti da Enti o da Aziende pubbliche o private, tenute all'applicazione del CCNL per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, viene corrisposta dal FIMIF, in conformità con quanto previsto all'art. 32 del CCNL del 22-03-84 e successive modificazioni, una integrazione economica al trattamento di legge in caso di malattia e/o di infortunio sul lavoro.
La contribuzione al Fondo è a totale carico del datore di lavoro.
Per aver diritto alla prestazione il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:a) sopravvenienza dell'evento morboso in costanza di rapporto di lavoro con Ente o Azienda ovvero in periodo di licenziamento o di sospensione dal lavoro da non oltre 180 gg.;b) versamento da parte del datore di lavoro come previsto all'art. 32 del CCNL 22.03.84 e successive modificazioni per l'anno al quale si riferisce l'integrazione;c) l'avvenuto pagamento delle indennità di legge, per i periodi di malattia o di infortunio sul lavoro per i quali si richiede l'integrazione del FIMIF, da parte dell'lNPS o dell'INAIL;d) di non aver percepito, né dover percepire direttamente dal datore di lavoro analogo trattamento a quello del FIMIF;La domanda deve essere inoltrata al Fondo entro il 90° giorno dalla avvenuta liquidazione delle indennità da parte dell’INAIL o dell’INPS.
Menù inizialeSegue
F.I.M.I.F.FONDO INTEGRATIVO MALATTIA E INFORTUNIO OPERAI FORESTALI
L’integrazione sarà corrisposta agli aventi diritto per ogni giorno per il quale il richiedente ha percepito l'indennità di malattia o di infortunio a carico dell'lNPS e dell'lNAIL con le modalità di seguito elencate:
Indennità integrativa per malattia.
L’importo dell'indennità integrativa a carico del FIMIF e il limite massimo di giornate indennizzabili per malattia sono deliberati annualmente dal Comitato di Gestione in relazione all'andamento finanziario del Fondo. Per la malattia l'importo dell'indennità integrativa giornaliera è stabilito in € 6,20 per un massimo di 25 giornate indennizzabili annue. In caso di malattia che abbia comportato ricovero ospedaliero con intervento chirurgico l'indennità giornaliera viene corrisposta per l'intero periodo indennizzato dall'INPS, su presentazione della cartella clinica e fino ad un massimo di 180 giorni annui (compresi i 25 giorni di malattia).
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Indennità Integrativa per Infortunio
L’importo dell'indennità integrativa a carico del FIMIF e il limite massimo di giornate indennizzabili per l'infortunio sono deliberati annualmente dal Comitato di Gestione in relazione all'andamento finanziario del Fondo. Per l’infortunio l’importo dell'indennità integrativa giornaliera è di € 6,20, per un massimo di 60 giorni indennizzabili annui. AI prospetto di liquidazione INAIL in originale va allegata la denuncia di infortunio redatta dal medico che per primo ha prestato assistenza al lavoratore; nel caso in cui l'infortunio comporti intervento chirurgico, su presentazione della cartella clinica, verrà indennizzato l'intero periodo liquidato dall’INAIL fino ad un massimo di 180 giorni annui (compresi i 60 gg. di infortunio).
CASSA RISCHIO VITA.Dipendenti industria alimentare
I lavoratori dipendenti dell’industria alimentare a tempo indeterminato (esclusi i Dirigenti) hanno diritto, gratuitamente, grazie a quanto previsto dal contratto di lavoro a tutelare il futuro di chi amano: qualsiasi cosa accada domani.La Cassa Rischio Vita grazie ad una polizza collettiva stipulata con UGF Assicurazioni e Cattolica Assicurazioni, offre a tutti gli aventi diritto una copertura in caso di morte: ogni dipendente iscritto avrà la tranquillità di garantire ai propri cari, in caso di scomparsa prematura, i capitali di seguito riportati.Le aziende che applicano il CCNL dell’industria alimentare sono obbligate dal 1° luglio 2010 a versare alla Cassa Rischio Vita Euro 2 per dodici mensilità per ogni dipendente.Il dipendente non deve pagare nulla!Assicurati che il tuo datore di lavoro versi regolarmente la contribuzione obbligatoria alla Cassa Rischio Vita. Capitale assicuratoFASCIA CAPITALIDI ETÀ ASSICURATIfino a 24 Euro 20.000,00da 25 a 29 Euro 25.000,00da 30 a 44 Euro 30.000,00da 45 a 54 Euro 20.000,00da 55 a 59 Euro 15.000,00oltre 59 Euro 10.000,00
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