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“L’ACCERTAMENTO MORTE E LA DONAZIONE:
ASPETTI NORMATIVI”
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La Morte
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Legge 29 dicembre 1993, n. 578
La morte si identifica con la cessazione di tutte le funzioni dell’ encefalo
La morte si identifica con la cessazione di tutte le funzioni dell’ encefalo
art. 1
La morte per a.c.r. si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’ encefalo
La morte encefalica si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
La morte per a.c.r. si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’ encefalo
La morte encefalica si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
art. 2
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L’accertamento della Morte
C
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D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria
art.8
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi,…, …prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi…nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte …
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senza ulteriore osservazione per il seguente motivo:
• art. 8 DPR 285/90 (ECG per 20’)• art. 10 DPR 285/90• art. 6, comma 2, DM 582/94 (a disposizione CAM)
dopo 24 ore di osservazionedopo 48 ore di osservazione
senza ulteriore osservazione per il seguente motivo:
• art. 8 DPR 285/90 (ECG per 20’)• art. 10 DPR 285/90• art. 6, comma 2, DM 582/94 (a disposizione CAM)
dopo 24 ore di osservazionedopo 48 ore di osservazione
In Italia il seppellimento può avvenire
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LEGGE 29 dicembre 1993 N. 578LEGGE 29 dicembre 1993 N. 578Norme per l’accertamento e la certificazione della morteNorme per l’accertamento e la certificazione della morte
ART. 1La morte si identifica con la cessazione La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefaloirreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
CORTECCIACORTECCIA
TRONCO TRONCO ENCEFALICOENCEFALICO
MIDOLLOMIDOLLOSPINALESPINALE
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Legge 29 dicembre 1993 n°578
Art.2 comma 1: Nella morte conseguente ad arresto cardio-
respiratorio (a.c.r.) la irreversibile perdita delle funzioni nervose centrali è la conseguenza del mancato apporto di O2 ai centri vitali dell’encefalo per un tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo
comma 2: Nella morte conseguente a lesioni encefaliche (m.e.) è il rilievo clinico e strumentale che documenta la cessazione dell’attività nervosa vitale mentre sono mantenute artificialmente le funzioni respiratorie e circolatorie (rianimazione)
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Legge 29 dicembre 1993 n°578
comma 4: viene definito il periodo di osservazione durante il quale deve persistere la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, e che non può essere inferiore alle 6 ore
(m.e)
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Legge 29 dicembre n°578comma 5: …Collegio medico (CAM) nominato dalla Direzione Sanitaria composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico della Direzione sanitaria o, in mancanza, da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o neurochirurgo esperi in elettroencefalografia.I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche
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Legge 29 dicembre 1993 n°578
comma 6: …Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.
comma 8:…La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri d’ufficio del nominato. Obbligatorietà ulteriormente affermata dall’art.5 che prevede delle sanzioni, ancorchè solo amministrative.
comma 9: il collegio deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.
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D.M. 22 agosto 1994 n°582 e successivi
Art.1: l’accertamento della morte per arresto cardiaco deve essere effettuato mediante il rilievo dell’E.C.G. protratto per non meno di 20 minuti
(m. in a.c.r.)
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D.M. 11 Aprile 2008Aggiornamento Decreto del 22
agosto 1994, n°582
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DM 11 Aprile 2008Aggiornamento Decreto del 22 agosto 1994, n°582
Art.2: l’accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie prevede la simultanea presenza delle seguenti condizioni:
Assenza dello stato di vigilanza e di coscienzaassenza di riflessi del tronco (corneale, fotomotore,
assenza di reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d’innervazione del trigemino, assenza del riflesso carenale, riflesso oculovestibolare, riflesso faringeo) e di respiro spontaneo dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento di ipercapnia accertata da 60 mmHg con pH ematico minore di 7.40
assenza di attività elettrica cerebrale
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Flusso ematico cerebrale
Bambini di età inferiore ad 1 anno di vitaPresenza di farmaci depressori del SNCIpotermiaAlterazioni endocrino-metabolicheIpotensione arteriosaSituazioni che non consentono una
diagnosi etiopatogenetica certa o che impediscono l’esecuzione dei riflessi del tronco o dell’E.E.G.
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Durata dell’osservazione
Nei casi di danno anossico cerebrale il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell’instaurarsi dell’insulto anossico
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Periodo dell’osservazione
La simultaneità delle condizioni necessarie ai fini dell’accertamento deve essere rilevata dal collegio medico per almeno due volte, all’inizio e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.
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Diagnosi di morte
E’ il medico del reparto che fa diagnosi di morte
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Accertamento della morteprevisto per legge
E’ il medico del reparto che accerta la morte se per a. c. r.
E’ la C.A.M. che, in una situazione di diagnosi di morte già effettuata da un medico, accerta la morte (m. e)
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I medici che effettuano i prelievi e i
medici che effettuano i trapianti devono
essere diversi da quelli che accertano la
morte
I medici che effettuano i prelievi e i
medici che effettuano i trapianti devono
essere diversi da quelli che accertano la
morte
Legge 1 aprile 1999, n. 91
art. 18
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Legge 1° aprile 1999 n.91
Art.1 (Finalità)
comma 2: Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale…
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Legge 1 aprile 1999 n°91
L’attività di prelievo non è attività discrezionale ma è attività doverosa.
Il legislatore ha lasciato libero ogni cittadino di esprimere assenso o dissenso al prelievo.
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TempoAccertamento
”
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TempoDonazione
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D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria
….Fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria …
![Page 27: Neric@aou-careggi.toscana.it. LACCERTAMENTO MORTE E LA DONAZIONE: ASPETTI NORMATIVI](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062303/5542eb50497959361e8bfb15/html5/thumbnails/27.jpg)
Criticità interpretative e applicative e procedure
• il rapporto della struttura sanitaria con l’autorità
giudiziaria• la comunicazione e la competenza nell’ambito dell’autorità giudiziaria• la rilevanza della documentazione clinica ai fini medico legali• la documentazione dell’esito dell’offerta di donazione ai familiari
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La Donazione di organi e tessuti
Legge 1 aprile 1999, n. 91
Disposizioni in materia di prelievi e di
trapianti di organi e tessuti
Legge 12 agosto 1993, n. 301
Norme in materia di prelievi ed innesti di
cornea
![Page 29: Neric@aou-careggi.toscana.it. LACCERTAMENTO MORTE E LA DONAZIONE: ASPETTI NORMATIVI](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062303/5542eb50497959361e8bfb15/html5/thumbnails/29.jpg)
il processo di
donazione e trapianto di organi e tessuti,
per risultare adeguato,deve rispondere
ad una logica di teamtenuto conto anche
della normativa vigente