L’IVAIN ITALIA
E IN EUROPA
Lezione 6b
Scienza delle finanze II - CLEP
a.a. 2006-2007
CARATTERISTICHE GENERALI
L’Iva italiana è un’imposta plurifase sul valore aggiunto
tipo consumo applicata con il metodo
imposta da imposta su base finanziaria
sottoposta a importanti vincoli di coordinamento a livello comunitario
PRESUPPOSTO -le cessioni di beni nel territorio dello stato- le prestazioni di servizi da parte di soggetti residenti-l’autoconsumo
effettuati nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni
-gli acquisti intracomunitari e le importazioni da chiunque effettate
BASE IMPONIBILE
E’ costituita dall’ammontare complessivo del corrispettivo
dovuto a colui che cede il bene o al prestatore di servizi
ALIQUOTE D’IMPOSTA
Aliquota normale 20%Aliquota ridotta 10%
Aliquota super ridotta 4%
Articolazione molto vincolata dalle disposizioni comunitarie
ALIQUOTE D’IMPOSTA
La differenziazione delle aliquote può rendere l’imposta
progressiva rispetto al redditotassando meno i beni di prima necessità cui è destinata una
quota particolarmente elevata del reddito dei soggetti più poveri
SOGGETTI PASSIVI
- imprenditori- imprenditori- esercenti arti e professioni- esercenti arti e professioni
- soggetti che effettuano - soggetti che effettuano importazioni o acquisti importazioni o acquisti
intracomunitariintracomunitari
OBBLIGO DI RIVALSAI soggetti tenuti al versamento dell’imposta hanno l’obbligo
giuridico di rivalersi sull’acquirente
Il soggetto su cui formalmente grava l’imposta è quindi il
consumatore finaleAnche questo aspetto evidenzia la natura dell’Iva come imposta
sui consumi
ATTENZIONE
Non bisogna confondere obbligo di rivalsa con traslazione del tributo
La traslazione, e quindi l’incidenza, dell’imposta
dipenderà, principalmente, dalle condizioni di domanda e offerta
del bene
IMPOSTA DA VERSAREL’Iva viene prelevata in modo frammentato nelle diverse fasi del processo di produzione e
distribuzione del bene.Complessivamente l’imposta
dovuta è pari al prodotto dell’aliquota applicata
nell’ultima fase per il valore del corrispettivo
IMPOSTA DA VERSAREL’Iva da versare in ogni fase è
ottenuta come differenza fra Iva a debito, pari al prodotto fra
l’aliquota applicata in quella fase e il corrispettivo della cessione
o della prestazionee Iva a credito (ammessa in
detrazione) che corrisponde, in linea generale, all’Iva sugli
acquisti
DETRAIBILITÀ DELL’IVA SUGLI ACQUISTI
E’ regolata in modo articolato con la funzione di:
1) discriminare fra diverse tipologie di operazioni
2) evitare elusioni di imposta3)ammettere regimi speciali
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
Operazioni imponibili Operazioni imponibili Operazioni non imponibiliOperazioni non imponibili
Operazioni esentiOperazioni esenti
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
Operazioni imponibili Operazioni imponibili
è ammessa l’integrale detraibilità dell’Iva sugli acquisti
TIPOLOGIE DI OPERAZIONIOperazioni non imponibiliOperazioni non imponibili
effettuate senza il pagamento dell’Iva
è ammessa l’integrale detraibilità dell’Iva sugli acquisti
l’imposta non grava quindi su nessuna fase del ciclo
produttivo e distributivo(es. esportazioni, e molte cessioni intracomunitarie) operazioni a tasso zero
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
Operazioni esentiOperazioni esenti effettuate senza il pagamento
dell’Iva non è ammessa la detraibilità dell’Iva sugli acquisti che grava quindi formalmente
(dato l’obbligo di rivalsa) sull’impresa o il lavoratore
autonomo e non sul consumatore finale (es. servizi del credito, delle assicurazioni,
servizi sanitari)
TIPOLOGIE DI OPERAZIONIPer tener conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di operazioni
- regola del pro- rata per soggetti che compiano sia
operazioni che danno diritto sia operazioni che non danno diritto alla
detrazione dell’Iva sugli acquisti- acquisti in sospensione di imposta
per soggetti che effettuino prevalentemente operazioni non
imponibili
EVITARE ELUSIONI DI IMPOSTA
Sono introdotte limitazioni alla detraibilità degli acquisti relativi a:
-beni ad uso promiscuo- beni di lusso, spese di rappresentanza ed altri
REGIMI SPECIALI
Prevedono la determinazione forfetaria della detrazione dell’Iva sugli acquisti con possibilità di optare per il
regime ordinario- agricoltura (aziende con
volume d’affari non superiore a 40 milioni)
- contribuenti minori (v. par. 2.4 cap. 5)
DETRAIBILITÀ DELL’IVA SUGLI ACQUISTI
Il meccanismo della detrazione dovrebbe creare un interesse per l’acquirente alla corretta
certificazione dell’Iva versata dal venditore per poterla poi vantare
come Iva a credito
Ma evasione sembra essere elevata!
IL COORDINAMENTO DELL’IVA A LIVELLO
COMUNITARIO
PRIMA FINALITÀ
Rendere possibile la libera circolazione delle merci
evitando la doppia tassazione: nel paese in cui avviene la
produzione e nel paese in cui avviene il consumo
DUE PROBLEMI1)1) neutralità: l’imposta non deve alterare i prezzi relativi fra beni
importati e beni prodotti internamente (non deve cioè
alterare la concorrenza)2) ripartizione del gettito: fra il
paese ove avviene la produzione (origine) e paese ove avviene il
consumo (destinazione)
PRINCIPI DI TASSAZIONE INTERNAZIONALE
Evitano la doppia tassazione prevedendo la tassazione
esclusiva 1)nel paese in cui avviene il
consumo principio di destinazione
2) nel paese in cui avviene la produzione principio
dell’origine
PRINCIPIO DI DESTINAZIONE
NeutralitàNon si ha distorsione nei prezzi relativi
Senza Iva Con IvaProduzione interna PI PI(1 + tI)
Importati PE PE (1 + tI)Prezzi relativi PI/PE PI/PE
NeutralitàNon è necessaria nessuna
armonizzazione del livello delle aliquote
PRINCIPIO PRINCIPIO DI DESTINAZIONEDI DESTINAZIONE
Ripartizione del gettito
Tutto il gettito affluisce al paese in cui avviene il consumo
Ciò è coerente con la natura dell’Iva che è un’imposta sui
consumi
PRINCIPIO DI DESTINAZIONE
PRINCIPIO DELL’ORIGINE
NeutralitàSi ha distorsione nei prezzi relativi
Senza Iva Con IvaProduzione interna PI PI(1 + tI)
Importati PE PE (1 + tE)Prezzi relativi PI/PE
PI(1 + tI)/ PE
(1 + tE)
NeutralitàE’ necessaria l’armonizzazione
del livello delle aliquote
PRINCIPIO DELL’ORIGINE
La distorsione dei prezzi relativi si pone solo per la cessione di
beni finali.Nel caso di beni intermedi
scambiati fra soggetti passivi dell’Iva
l’imposta che grava sul valore finale del bene è sempre quella
dell’ultima fasee cioè l’aliquota tI del paese di
destinazione
ATTENZIONE
Ripartizione del gettitoIl gettito si distribuisce fra i due
paesi, in relazione alla quota di valore aggiunto da essi prodotta.Se si ritiene che l’Iva, in quanto
imposta sul consumo, debba affluire integralmente al paese di destinazione, il paese esportatore
deve restituire al paese importatore l’imposta prelevata
PRINCIPIO DELL’ORIGINE
Principio di destinazioneE di facile applicabilità in presenza
di frontiere fiscaliAl passaggio della frontiera
il bene esportato viene riconosciuto non imponibile e l’esportatore viene
rimborsato dell’Iva pagata sugli acquisti
L’importatore paga l’Iva sul corrispettivo dovuto all’esportatore applicando l’aliquota del paese di
destinazione
PROBLEMI APPLICATIVI
PRINCIPIO DI DESTINAZIONE CON FRONTIERE FISCALI
EsportatoreValore del bene esportato 400Iva a debito 0(detraibilità dell’Iva sugli acquisti o acquisti in sospensione di imposta)
DoganaIva sulle importazioniprevista dalpaese I10%(400) = 40
ImportatoreImportatoreVende il bene Vende il bene a 600a 600Iva a debito Iva a debito 10%(600)=6010%(600)=60Iva a creditoIva a credito4040Iva da versareIva da versare(60-40)= 20(60-40)= 20
Gettito paese EGettito paese E00
Gettito paese IGettito paese I6060
Fino al 1992 alla circolazione delle merci all’interno della Ue
si applicava il principio di destinazione- neutrale
- attribuzione del gettito al paese ove avviene il consumo
- di facile applicabilità
IL MERCATO UNICO EUROPEO
Dal 1/1/93, con la costituzione del Mercato Unico Europeo, si è avuta l’abolizione delle barriere
doganali.Ciò ha reso necessario la revisione del precedente sistema di prelievo. Idea
originaria era muoversi verso il principio di origine, ma siamo ancora in regime transitorio…
IL MERCATO UNICO EUROPEO
Principio dell’origineNon richiede la presenza di
frontiere fiscaliGli scambi intracomunitari sono regolati come quelli all’interno di ogni singolo mercato nazionale
Il venditore paga l’imposta richiesta dal suo paese, commisurandola al
corrispettivo della cessione e detrae l’imposta sugli acquisti
indipendentemente da quale sia il paese a cui è affluita
PROBLEMI APPLICATIVI
PRINCIPIO DELL’ORIGINE
EsportatoreValore del bene esportato 400Iva a debito12%400 = 48
ImportatoreImportatoreVende il bene a Vende il bene a 600600Iva a debito Iva a debito 10%(600)= 6010%(600)= 60Iva a creditoIva a credito4848Iva da versareIva da versare(60-48) = 12(60-48) = 12
Gettito paese EGettito paese E4848
Gettito paese IGettito paese I1212
1)non neutralità richiede armonizzazione delle
aliquote
2) attribuzione del gettito al paese ove avviene il consumo
richiede l’istituzione di una Camera di compensazione
PROBLEMI
ALIQUOTE D’IMPOSTA
L’armonizzazione contrasta con gli interessi (redistributivi, di gettito e allocativi) dei diversi
paesi
Grossa dispersione aliquote nella UE
ALIQUOTE D’IMPOSTAVincoli europei
Dal 1/1/93 è vietata l’introduzione di aliquote maggiorate
L’aliquota ordinaria non può scendere sotto il 15%
L’aliquota del 10% si può applicare esclusivamente ad una lista di beni e
servizi decisa a livello comunitarioL’aliquota super-ridotta può essere mantenuta, temporaneamente, dai
paesi che già la prevedevano, ma non può essere estesa ad altri beni
CAMERA DI COMPENSAZIONE
Il gettito dovrebbe essere redistribuito tenendo conto dei
flussi commerciali fra paesiLa ricostruzione dei flussi rilevanti dovrebbe essere possibile sulla base delle
informazioni che gli operatori sono tenuti a comunicare alle
autorità fiscali dei propri paesi.
PRINCIPIO DELL’ORIGINEEsportatoreValore del bene esportato 400Iva a debito12%400 = 48
ImportatoreImportatoreVende il bene a Vende il bene a 600600Iva a debito Iva a debito 10%(600)= 6010%(600)= 60Iva a creditoIva a credito4848Iva da versareIva da versare(60-48) = 12(60-48) = 12
Gettito paese EGettito paese E4848
Gettito paese IGettito paese I1212
Camera di compensazioneCamera di compensazione da E da E 48 a I 48 a I
REGIME TRANSITORIOMantenimento sostanziale del
principio di destinazioneL’esportatore, per ottenere la non imponibilità, deve notificare alla
propria amministrazione finanziaria tutti i dati relativi all’operazione
all’acquirenteL’importatore autoliquiderà l’Iva dovuta alla prima liquidazione
mensile. Potrà poi detrarla, secondo le usuali regole, dall’Iva a debito
PRINCIPIO DI DESTINAZIONE SENZA FRONTIERE FISCALI
EsportatoreValore del bene esportato 400Notifica all’Amministrazionei dati dell’operazionee dell’acquirenteIva a debito 0
ImportatoreImportatoreAutoliquida l’Iva Autoliquida l’Iva sull’importazionesull’importazioneIva a debito 40Iva a debito 40Vende il bene a 600Vende il bene a 600Iva a debito Iva a debito 10%(600)=6010%(600)=60Iva a creditoIva a credito4040Iva da versareIva da versare(60-40) = 20(60-40) = 20
Gettito paese EGettito paese E00
Gettito paese IGettito paese I6060
PROBLEMA
Efficacia dei controlliLa soluzione prevista si fonda
- sull’interesse dell’esportatore a comunicare le informazioni relative
allo scambio alla propria amministrazione finanziaria
- sullo scambio di informazioni fra le amministrazioni finanziarie dei diversi
paesi
VERSO UN REGIME DEFINITIVO ?
Continui rimandi (1997, 2000 ….)
Necessità di armonizzare anche le modalità di applicazione del
tributo per ridurre i costi burocratici a carico degli
operatori
Riferimenti bibliografici
• P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2006, capp. 7, 8.