LE TABELLE
INFRADISTRETTUALI
DEL DISTRETTO DI TORINO
Relazione di Mario BARBUTO Presidente della Corte d’Appello
del 10 ottobre 2013
2
SOMMARIO
PARTE I – Tabelle infradistrettuali – Fonti normative
Premessa
1) Fonte primaria
2) Le fonti consiliari
2.A) - Delibera CSM 8 luglio 1998
2.B) - Delibere CSM 12 novembre 1998 e 16 dicembre 1998
2.C) - Delibera CSM 23 dicembre 1999
3) Eventi successivi all’anno 1999
3.A) - Le Circolari periodiche del CSM sulle Tabelle
3.B) - Novità contenuta nella Circolare-Tabelle 2012-2014 (rectius: 2014-2016)
4) La svolta dell’anno 2011
4.A) - Delibera CSM 7 aprile 2011
4.B) - Delibera CSM 21 luglio 2011
4.C) - Delibera CSM 3 novembre 2011
4.D) - Delibera CSM 17 ottobre 2012
4.E) - Proposta del settembre 2013 della Settima Commissione del CSM
PARTE II – Le Tabelle infradistrettuali nel distretto di Torino
5) La situazione cristallizzata fino al biennio 2006 – 2007
5.A) - Tabelle del biennio 2002 – 2003
5.B) – Tabelle dei bienni 2004-2005 e 2005-2006
6) Le Tabelle per il triennio 2009 – 2011
6.A) Il dibattito tra i Presidenti dei Tribunali del 2008
6.B) il parere del Consiglio Giudiziario del 2009
6.C) La decisione del CSM del 2010
7) La situazione del 2010
8) La «proposta delle Macro-Aree» del gennaio 2011
9) Alcune reazioni positive alla «proposta delle Macro-Aree»
10) Le ragioni della mancata sperimentazione
11) Il tentativo di sperimentazione fallito nel dicembre 2011
12) Marzo – settembre 2012: rinvio della soluzione
13) Conclusioni
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Premessa
La «nuova geografia giudiziaria» è ormai una realtà del 13 settembre 2013.
Si può essere soddisfatti o delusi, entusiasti, scettici o contrari, ma occorre
confrontarsi con il nuovo assetto del distretto.
Lo strumento fondamentale per rendere più funzionale il nuovo assetto, soprattutto per
porre rimedio alle disomogeneità tra le sedi che si è inevitabilmente creata (in via
transitoria, si spera), è costituito dalle Tabelle Infradistrettuali.
A) Quale Presidente della Corte ho ritenuto di fare una ricerca su tale istituto, dal
momento della sua istituzione (nel 1998) fino ai nostri giorni.
La relazione è il punto di partenza per impostare un programma di medio e lungo
periodo, ma anche per giustificare alcuni provvedimenti urgenti che si dovranno
adottare nell’immediato.
Si ringrazia la Cancelliera Sig.a Raffaella IOFFREDA per il prezioso contributo nella
ricerca dei documenti del passato.
B) Nel contempo si è ritenuto di impostare una analisi minuziosa delle condizioni
attuali di ciascuno Tribunale (e anche dell’ufficio della Corte d’Appello) e, di riflesso,
dell’intero distretto.
Si ringrazia l’Assistente Giudiziario Sig.ra Enedina COLLETTA che ha pressoché
completato il lavoro.
Si è trattato di un impegno molto più complesso delle previsioni, tenuto conto che
bisognava confrontarsi con i dati del censimento del 2011-2012 che il CSM non ha
ancora inserito nel sito e, contemporaneamente, delle mutate dislocazioni dei Comuni
nei dieci Circondari di Tribunale.
I primi risultati sono stati già consegnati al Dott. Fabio BARTOLOMEO Direttore
Generale della DGStat del Ministero della Giustizia, che li ha molto apprezzati. Si
confida in una validazione di tali risultati; in tal modo si potranno utilizzare “a ragion
veduta” tutti i nuovi dati.
4
C) Si anticipa in questa sede il prospetto generale dei dieci Tribunali del distretto
elaborato dalla Sig.ra Enedina Colletta.
Tabella riepilogativa relativa all’ORGANICO dei GIUDICI
rapportato al BACINO di UTENZA
(popolazione residente rilevata - Censimento 2011)
Tabella A
TRIBUNALE N. GIUDICI INDICE % RAPPORTO
ORDINARIO
previsti in
N.GIUDICI N.GIUDICI
di scopertura
N.
ABITANTI
1 GIUDICE
togato
di
PIANTA
ORGANIGA
EFFETTIVI VACANTI
di organico per x abitanti
ALESSANDRIA 29 22 7 24 % 377.725 13.025
AOSTA 8 8 0 0 126.806 15.851
ASTI 25 15 10 40 % 396.908 15.876
BIELLA 12 7 5 42 % 178.802 14.900
CUNEO 27 21 6 22 % 415.704 15.396
IVREA 18 8 10 55,5 % 516.084 28.671
NOVARA 18 12 6 33 % 323.678 17.982
TORINO 165 151 12 7 % 1.690.575 10.246
VERBANIA 14 13 1 7 % 202.145 14.439
VERCELLI 19 8 11 58 % 261.798 13.779
TOTALE
335
265 *
68 20 %
4.490.225
13.404
* dati estratti dal sito del CSM aggiornati al 4.10.2013.
5
D) Quanto al problema che interessa direttamente le Tabelle infradistrettuali, si
anticipa il prospetto relativo alle “risorse umane” (in altre parole, i Giudici)
destinate per fronteggiare le esigenze di giustizia degli utenti.
Ordine decrescente del RAPPORTO «1 giudice togato per x abitanti»
Tabella H
TRIBUNALE N. GIUDICI INDICE % RAPPORTO
ORDINARIO
previsti in
N.GIUDICI N.GIUDICI
di scopertura
N.
ABITANTI
1 GIUDICE
togato
di PIANTA
ORGANIGA EFFETTIVI VACANTI
di organico (Censimento
2011) per x abitanti
1 IVREA 18 8 10 55,5 % 516.084 28.671
2 NOVARA 18 12 6 33 % 323.678 17.982
3 ASTI 25 15 10 40 % 396.908 15.876
4 AOSTA 8 8 0 0 126.806 15.851
5 CUNEO 27 21 6 22 % 415.704 15.396
6 BIELLA 12 7 5 42 % 178.802 14.900
7 VERBANIA 14 13 1 7 % 202.145 14.439
8 VERCELLI 19 8 11 58 % 261.798 13.779
9 ALESSANDRIA 29 22 7 24 % 377.725 13.025
10 TORINO 165 151 12 7 % 1.690.575 10.246
TOTALE
335
265 *
68 20 %
4.490.225
13.404
* dati estratti dal sito del CSM aggiornati al 4.10.2013
6
E) Per ultima (ma non ultima per importanza) si anticipa la tabella del più
importante degli “indici di sofferenza”, quello dei posti vacanti negli uffici, il
presupposto fondamentale per adottare gli imminenti provvedimenti di urgenza in
tema di Tabelle infradistrettuali.
Percentuale decrescente INDICE DI SCOPERTURA
Tabella F
TRIBUNALE N. GIUDICI INDICE % RAPPORTO
ORDINARIO
previsti in
N.GIUDICI N.GIUDICI di
scopertura
N.
ABITANTI
1 GIUDICE
togato
di PIANTA
ORGANIGA EFFETTIVI VACANTI
di organico
(Censimento 2011) per x abitanti
1 VERCELLI 19 8 11 58 % 261.798 13.779
2 IVREA 18 8 10 55,5 % 516.084 28.671
3 ASTI 25 15 10 40 % 396.908 15.876
4 BIELLA 12 7 5 42 % 178.802 14.900
5 NOVARA 18 12 6 33 % 323.678 17.982
6 ALESSANDRIA 29 22 7 24 % 377.725 13.025
7 CUNEO 27 21 6 22 % 415.704 15.396
8 TORINO 165 151 12 7 % 1.690.575 10.246
9 VERBANIA 14 13 1 7 % 202.145 14.439
10 AOSTA 8 8 0 0 126.806 15.851
TOTALE
335
265 *
68 20 %
4.490.225
13.404
* dati estratti dal sito del CSM aggiornati al 4.10.2013
F) Altre tabelle sono già complete e definiscono il quadro fedele dell’intero distretto
alla data odierna.
Dopo un ultimo controllo, saranno diffusi ed ufficializzati.
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PARTE I
Tabelle infradistrettuali – Fonti normative
1) Fonte primaria
L’istituto delle tabelle infradistrettuali è stato introdotto nel nostro ordinamento con
legge 4 maggio 1998 n. 1331.
Con l’art. 6, comma 1, la legge ha modificato l’art. 7-bis dell’Ordinamento Giudiziario
(r.d. n. 12 del 1941) e, con l’art. 6, comma 2, ha stabilito che «La individuazione degli
uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma
3-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere
operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge».
La fonte normativa primaria è dunque costituita dall’art. 7-bis dell’Ord. Giud. che sul
punto così dispone: «Tabelle degli uffici giudicanti
Omissis …
3-bis. - Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono
istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono
tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. - Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che
rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al
Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3-quater. - L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella
infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici
unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra
loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se
requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di
incompatibilità funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti
viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. - Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima
attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed
economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza
infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. - Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si
osservano le procedure previste dal comma 22».
1 Legge 4 maggio 1998, n. 133 - Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle
tabelle infradistrettuali (in Gazz. Uff. 8 maggio 1998 n. 105), modificata dal D.L. 16 settembre 2008, n. 143 -
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 13 novembre 2008, n. 181.
2 Il comma 2 dell’art.7-bis, Ord. Giud. dispone:
«Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari,
sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di
urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono
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2) Le fonti consiliari.
2.A) – Delibera CSM 8 luglio 1998
In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 6, comma 2 della citata legge n.
133/98, entro i prescritti 60 giorni il Consiglio Superiore della Magistratura ha
adottato la delibera dell’8 luglio 1998 con la quale ha individuato per il distretto di
Torino cinque accorpamenti:
Torino – Pinerolo
Alba - Cuneo - Mondovì – Saluzzo
Aosta - Biella – Ivrea
Novara - Vercelli – Verbania
Acqui Terme - Alessandria - Casale Monferrato - Tortona – Asti
Si legge nella motivazione della delibera, con un significativo cenno alla inalterabilità
delle circoscrizioni giudiziarie, che «si tratta di un’innovazione importante nella
organizzazione della giustizia che, pur non modificando la tradizionale
organizzazione ed autonomia dei singoli uffici né alterando in alcun modo le
circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza degli uffici
giudiziari, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire
alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio
della inamovibilità del magistrato».
Nella delibera viene fornita la spiegazione sulle modalità di formazione dei c.d.
“accorpamenti”: «Al fine di individuare gli uffici da ricomprendere nella medesima tabella è stato chiesto ai
Consigli Giudiziari di formulare le relative proposte concernenti sia Preture che Tribunali,
segnalando l’opportunità che il numero di magistrati degli uffici giudicanti legati
tabellarmente fosse tendenzialmente quello di un medio Tribunale (circa 30 unità) e che la
distanza tra gli stessi non fosse eccessiva (oltre gli 80 Km). Le soluzioni fornite dai Consigli
Giudiziari sono state in generale seguite, in quanto atte a creare all’interno di ciascun
distretto dei bacini di riferimento dotati di sufficiente autonomia».
In chiusura della delibera vi è una disposizione significativa sulla necessità ed urgenza
di provvedere in tale materia: «Sulla base di tali collegamenti i Presidenti delle Corti di Appello ed i Procuratori Generali
presso le Corti di Appello dovranno articolare le proposte tabellari, indicando magistrati
anche di uffici diversi come supplenti per sopperire ad assenze o impedimenti superiori ai
sette giorni o assegnando un magistrato a più uffici. Tali proposte dovranno seguire l’iter
previsto per le variazioni tabellari (proposte - deposito con avviso – eventuali
controdeduzioni - parere Consiglio Giudiziario) possibilmente acquisendo il consenso degli
interessati e comunque puntando sulla valorizzazione delle capacità professionali dei singoli.
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 1998».
immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa
variazione tabellare».
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A distanza di pochi mesi dalla prima delibera, il C.S.M. è intervenuto con due atti che
vengono qui ricordati per la loro rilevanza (ancora oggi):
2.B) Delibere CSM 12 novembre 1998 e 16 dicembre 1998
La delibera del 12 novembre 1998 ha per oggetto «Quesiti relativi all’interpretazione
della disciplina delle tabelle infradistrettuali». Tra le tante questioni pratiche, compare
la risposta ad un quesito posto da un Presidente di tribunale sulla «eventuale rilevanza
del rifiuto del magistrato ad essere utilizzato in un altro Tribunale mediante il ricorso
alla “coassegnazione” a più uffici giudiziari o alla “supplenza infradistrettuale”»
La risposta è nei seguenti termini:
«La soluzione del quesito emerge con chiarezza dalla motivazione della
delibera consiliare dell’ 8 luglio 1998, laddove questa prevede possibilmente
l’acquisizione del consenso degli interessati. Ne deriva che prevalenti,
motivate esigenze di servizio posso consentire l’utilizzazione dei magistrati
anche in assenza del consenso»
La delibera del 16 dicembre 1998, dal titolo «Circolare integrativa delle tabelle
infradistrettuali» (Circ. n. P-98-2470 del 16.12.1998) affronta numerose questioni
pratiche nei termini che seguono.
Per gli aspetti sostanziali:
- la legge n. 133/1998 sulle tabelle infradistrettuali «ha efficacia immediata»;
- «l’assegnazione congiunta (o coassegnazione) prevista dall’art. 6 della legge
sulle tabelle infradistrettuali non è subordinata all’accertamento di esigenze di
servizio “imprescindibili e prevalenti” dell’ufficio di destinazione, ma può essere
utilizzata per sopperire alle più disparate esigenze di servizio nella prospettiva
della più razionale organizzazione dei singoli uffici»;
- «… l’operatività delle coassegnazioni è subordinata al completamento della
procedura prevista per la formazione ed applicazione delle tabelle, salvi gli
eventuali interventi d’urgenza ivi consentiti»;
- «… nel rispetto del procedimento tabellare. possono essere costituiti collegi
giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato nonché da un applicato
e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un
supplente».
Per gli aspetti procedimentali:
- «… è opportuno che le proposte relative alle tabelle infradistrettulai siano
precedute da apposite riunioni aperte ai magistrati di tutti gli uffici giudiziari»;
- «Appare parimenti opportuno … che la formulazione delle tabelle
infradistrettuali sia preceduta da incontri tra i dirigenti degli uffici interessati, al
fine di pervenire a proposte coordinate e prevenire possibili soluzioni
conflittuali»;
- «Le proposte dovranno essere formulate possibilmente acquisendo il consenso
degli interessati e comunque puntando sulla valorizzazione delle capacità
professionali dei singoli»;
- «… anche alle tabelle infradistrettuali si applica il termine di efficacia biennale3
di cui all’art. 7-bis, comma 1, ord. giud. …».
3 Come è noto il termine biennale è poi diventato triennale
10
2.C) Delibera CSM 23 dicembre 1999
La prima manifestazione di disciplina organica del nuovo istituto si rinviene nella
Delibera del 23 dicembre 1999, nota come Circolare sulla formazione delle tabelle di
organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000-2001
Al Capo I, paragrafo 2. si rinviene la seguente regolamentazione:
« 2. – Tabelle infradistrettuali.
2.1. - Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici requirenti e giudicanti che, ai soli fini
dell’assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici e della supplenza, sono
considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.
2.2. - Le tabelle infradistrettuali comprendono tutti i magistrati assegnati agli uffici inseriti
nella medesima tabella, ad eccezione di coloro che svolgono funzioni direttive.
2.3. - Le tabelle infradistrettuali integrano il sistema tabellare ordinario pertanto le relative
proposte debbono essere formulate contestualmente ».
3) Eventi successivi all’anno 1999
3.A) Le Circolari periodiche del CSM sulle Tabelle
Nel decennio successivo — dal 2001 al 2011 — l’istituto delle tabelle
infradistrettuali trova la sua fonte di disciplina consiliare nelle periodiche Circolari
sulle Tabelle, che qui vengono elencate:
«Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per
il biennio 2002/2003» (diffusa con circ. n. P-24710/2001 del 21 dicembre 2001).
La materia in esame risulta disciplinata dal Capo I, ripartito in tre paragrafi
«Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per
il biennio 2004/2005» (diffusa con circ. n. P-25138/2003 del 22 dicembre 2003)
«Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per
il biennio 2006/2007» (diffusa con circ. n. P-27060 del 19 dicembre 2005)
La materia risulta disciplinata in modo analitico al Capo XX, dal titolo, appunto, di
«Tabelle infradistrettuali» (ved. paragrafo 141, sub-articolato in 141.1, 141.2, 141.3,
141.4, 141.5. 141.6).
«Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per
il triennio 2009/2011» (Delibera del 17 luglio 2008 e succ. mod. del 24 luglio 2008)
La materia risulta disciplinata
- dal paragrafo 2. («Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti che,
ai soli fini della supplenza e dell’assegnazione congiunta dei magistrati a due o
più uffici, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più
efficace funzionamento. La disciplina delle tabelle infradistrettuali è regolata dal
capo XVII della presente circolare») e
- in modo più analitico dal Capo XVII (ved. paragrafo 127, sub-articolato in 127.1,
1127.2, 127.3, 127.4, 127.5, 127,6).
3.B) Novità contenuta nella Circolare-Tabelle 2012-2014 (rectius: 2014-2016)
11
La delibera ultima citata del 17 luglio 2008 é l’ultima occasione in cui la fonte di
disciplina delle tabelle infradistrettuali compare nelle Circolari sulle Tabelle degli
uffici giudicanti.
Infatti nel documento analogo di epoca successiva — cioè nella «Circolare sulla
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio
2012/2014» (diffusa con circ. P. n. 19199 del 27 luglio 2011) — si legge nella
premessa: «La profonda rivisitazione normativa dell’organizzazione degli uffici di Procura, incentrata
sull’abrogazione della disposizione dell’art. 7-ter O.G. … ha indotto ad estrapolare dalla
presente circolare la regolamentazione di tutti quegli istituti che mantengono un profilo di
disciplina comune tra uffici giudicanti ed uffici requirenti.
Ci si riferisce, in particolare, alle applicazioni e supplenze, ai magistrati distrettuali e alle
tabelle infradistrettuali (regolati nella precedente circolare rispettivamente ai paragrafi ….
), la cui disciplina è stata fatta confluire in una separata e coeva circolare destinata a
dettare le norme sulla regolamentazione di istituti che, pur relativi a uffici ormai tanto
disomogenei in punto di organizzazione interna, mantengono tuttavia significativi punti di
contatto nell’utilizzazione di strumenti destinati a sopperire alla sofferenza organizzativa
indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra
natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente
problematiche negli uffici di ridotte dimensioni).
E’ il caso di ricordare che la citata Circolare del 27 luglio 2011 è stata
successivamente modificata con delibera 7 marzo 20124 e con delibera 12
settembre 20125 (e anche da altre), sicché oggi deve parlarsi di tabelle per il
triennio 2014/2016.
4) La svolta dell’anno 2011
Prima di dar conto della «svolta del 2011» è opportuno menzionare una novità
intervenuta nell’aprile di quell’anno, propedeutica all’evento (più rilevante) del luglio
successivo.
4.A) Delibera CSM 7 aprile 2011
Con delibera del 7 aprile 2011 dal titolo «Modifica agli abbinamenti previsti nella
Circolare sulle Tabelle Infradistrettuali dell’ 8 luglio 1998»6, poi rettificata con
delibera del 4 maggio 2011 a causa di un errore materiale riguardante la sola Corte
d’Appello di Genova, gli «accorpamenti degli uffici» disposti tredici anni prima con
delibera dell’8 luglio 1998 (quanto al distretto di Torino, in numero di cinque, già
riportate all’inizio, al § 2), subiscono un radicale mutamento.
Nel distretto di Torino passano da 5 a 17.
Nella breve motivazione vengono spiegate le ragioni di tale (inaspettato) mutamento:
l’incremento generalizzato della “scopertura degli organici degli uffici”; i (nuovi)
4 Comunicata con lettera del 9 marzo 2012 Prot. P-5356/2012.
5 Comunicata con lettera del 13 settembre 2012 Prot. P-19052/2012.
6 Comunicata con lettera dell’ 8 aprile 2011 n. P-8751/2011.
12
“limiti cogenti alle funzioni esercitabili dai magistrati di prima nomina”; la necessità
di “ampliare la platea dei magistrati utilizzabili”; il “vertiginoso aumento delle
richieste di applicazioni extradistrettuali”; la necessità del “contenimento degli oneri
economici”; la necessità di “un sistema di più elastica mobilità interna ai singoli
distretti”.
Con detta delibera si introduce anche la prescrizione che «ogni magistrato potrà di
regola essere stabilmente coassegnato o di volta in volta destinato in supplenza solo
ad un singolo ufficio diverso da quello di appartenenza»
Si omette di riportare lo schema dei 17 nuovi «accorpamenti» perché superato sette
mesi dopo.
4.B) Delibera CSM 21 luglio 2011
Con delibera del 21 luglio 2011 si verifica una vera svolta nella disciplina consiliare
circa la tecnica di redazione delle Tabelle.
Viene approvata la «Circolare sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari»
(diffusa con lettera del 27 luglio 2011 n. P- 19197/2011), resa necessaria — così si
legge nella premessa — dalla «stagione delle riforme ordinamentali del biennio
2005/2007 [che] ha prodotto una profonda divaricazione della disciplina concernente
l’organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti, determinando per questi ultimi
l’esclusione dal “sistema tabellare”…».
Sempre nella premessa si legge: «La presente circolare, dunque, è destinata a regolare esclusivamente gli istituti disciplinati
unitariamente già dalle norme primarie, riproponendo sostanzialmente gli strumenti
disegnati dalla previgente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari,
rispetto alla quale sono state adottate modifiche di struttura ed anche sostanziali:
a), b), c) ….omissis ..
d) é stato valorizzato l’istituto delle tabelle infradistrettuali, unico segmento del c.d.
“diritto tabellare” ancora applicabile agli uffici requirenti in forza dell’art. 7-bis, commi
da 3-ter a 3-sezies, O.G. … Le tabelle infradistrettuali, infatti, integrano l’ordinario
sistema tabellare al fine di consentire un più duttile impiego delle risorse, idoneo a far
fronte alle diverse esigenze degli uffici derivanti da carenze di organico, impedimenti di
magistrati titolari o cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo
funzionale); la relativa disciplina è stata raccolta in un apposito capo della circolare»
Il Capo IV, dal titolo «Tabelle infradistrettuali: disciplina specifica» contiene tre
norme:
- paragrafo 18, dal titolo “Tabelle infradistrettuali”
- paragrafo 19, dal titolo “Assegnazione congiunta”
- paragrafo 20, dal titolo “Supplenza infradistrettuale”;
ai quali deve aggiungersi l’ Allegato A (all’intera circolare) dal titolo «Schema degli
accorpamenti infradistrettuali tra gli Uffici risultante dalle delibere consiliari in data
7.4.2011 e 4.5.2011».
Le tre disposizioni e il relativo Allegato A rappresentano la fonte consiliare più
rilevante ai fini della integrazione delle norme di rango primario di cui all’art. 7-bis
Ord. Giud. e art. 6, comma 2, legge n. 133/1998 (menzionate al § 1).
4.C) Delibera CSM 3 novembre 2011
13
Con delibera del 3 novembre 2011 dal titolo «Revisione della circolare sulle tabelle
infradistrettuali»7 gli «accorpamenti degli uffici» subiscono un ulteriore mutamento.
Nel distretto di Torino vengono individuate 54 aggregazioni, con la tecnica degli
abbinamenti dei 17 tribunali esistenti.
Nella motivazione si dà atto della necessità di «correggere alcuni errori materiali» e
si ribadisce la regola che gli accorpamenti «debbono ritenersi biunivoci, vale a dire a
favore o a carico di ciascuno degli uffici abbinati»
Nella presente rassegna si omette di riportare lo schema dei 54 (nuovi) «abbinamenti»
per le ragioni esposte oltre.
4.D) Delibera CSM 17 ottobre 2012
Nelle more si inserisce una importante delibera del CSM del 17 ottobre 20128, adottata
in occasione di un quesito proposto dal Procuratore Generale di Torino, con la quale
viene fornita una interpretazione “a tutto campo” delle prescrizioni contenute nella
citata circolare del 21 luglio 2011 sulle applicazioni e supplenze.
Si confronti il dispositivo della delibera articolato in venti punti [contraddistinti con le
lettere da A) a T)] che
a) si apre con la prescrizione (rilevante per gli uffici requirenti, da tempo sottratti alla
disciplina tabellare):
«Le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti devono essere oggetto di proposta
tabellare che va approvata dal CSM secondo la procedura prevista dall’at. 7-bis,
commi 3-ter e 3-sexies, dell’O.G., attuati in concreto dagli artt. 2 e 18 della nuova
circolare sulle applicazioni e supplenze» (punto A);
b) si conclude con la frase (rilevante anche per gli uffici giudicanti):
«Gli abbinamenti infradistrettuali di cui alla delibera 7 aprile 2011 sono
immediatamente esecutivi previa variazione delle tabelle in vigore» (punto T).
4.E) Proposta del settembre 2013 della Settima Commissione del CSM
Lo schema degli abbinamenti a cui si è fatto cenno — quello “in formato 54” per il
distretto di Torino — è (destinato ad essere) superato da una proposta del settembre
2013 della Settima Commissione del CSM di «Modifica agli abbinamenti previsti in
materia di Tabelle Infradistrettuali»9.
Nella motivazione si legge che la (proposta di) modifica si è resa necessaria «in
seguito all’acquisto di efficacia del decreto legislativo n. 155/2012», cioè della
soppressione di alcuni uffici giudiziari.
Il Segretario Generale informa che «la trasmissione del [nuovo] prospetto è finalizzata
ad acquisire preventivamente eventuali rilievi o suggerimenti in ordine ai nuovi
abbinamenti (in relazione ai quali sarà predisposta una proposta di delibera
plenaria)», concedendo il termine del 5 ottobre 2013.
7 Comunicata con lettera del 7 novembre 2011 n. P-24644/2011.
8 Comunicata con lettera del 19 ottobre 2012 n. P-20351/2012.
9 La proposta è stata comunicata con lettera del Segretario Generale del 26 settembre 2013 n. P-
16667/2013.
14
Il sottoscritto ha comunicato di non voler proporre rilievi o suggerimenti, anche allo
scopo di accelerare il momento della concreta operatività dell’istituto a seguito della
riduzione dei tribunali da 17 a 10 e della situazione di crisi che si è determinata in
alcune sedi (la più grave a Ivrea).
I Presidenti dei Tribunali interessati sono stati informati dal sottoscritto e alcuni di essi
si accingono a formulare rilievi o suggerimenti.
Nella prospettiva che il Plenum del CSM confermi la proposta della Settima
Commissione, è opportuno riportare i nuovi abbinamenti (sono 20 complessivamente).
Torino – Alessandria
Torino – Asti
Torino - Biella
Torino – Ivrea
Torino – Vercelli
Alessandria – Asti
Alessandria – Novara
Alessandria – Vercelli
Asti - Cuneo
Asti – Vercelli
Biella – Ivrea
Biella – Novara
Biella – Vercelli
Cuneo – Asti
Ivrea - Aosta
Ivrea – Novara
Ivrea – Vercelli
Novara – Verbania
Novara - Vercelli
Verbania – Vercelli
Si tratta di uno schema novativo rispetto a quello precedente del 3 novembre 2011
(schema delle 54 aggregazioni) e, a maggior ragione, rispetto a quello risultante della
delibera CSM del lontano 8 luglio 1998 (schema delle 5 aggregazioni, riportato sub §
2, operante per oltre un decennio).
15
PARTE II
Le Tabelle infradistrettuali nel distretto di Torino
5) La situazione cristallizzata fino al biennio 2006-2007
5.A) Tabelle del biennio 2002-2003
Come risulta dalla Parte I dedicata alle fonti normative delle Tabelle infradistrettuali,
la prima disciplina consiliare su tale istituto si rinviene nella Delibera CSM del 23
dicembre 1999 (Circolare-tabelle per il biennio 2000-2001), nel cui Cap. I, paragrafo
2.3 si dispone che «le tabelle infradistrettuali integrano il sistema tabellare ordinario
(e) pertanto le relative proposte debbono essere formulate contestualmente».
Si omette di riportare la disciplina prevista dalla Tabella 2000-2001 del distretto di
Torino perché superate dagli eventi successivi. Il loro commento avrebbe in questa
sede solo il valore di una testimonianza storica.
Si ritiene di far cenno alle Tabelle per il biennio 2002-2003 — le prime redatte dal
Presidente Dott. Mario NOVITA’, predecessore del sottoscritto — da cui traspare in
modo inequivocabile la scarsa propensione di gran parte dei dirigenti dei 17 Tribunali
all’istituto della «co-assegnazione dei giudici» (o «assegnazione congiunta»), pur
caldeggiata dal CSM.
Si legge infatti a pag. 67 di tale documento che «nella riunione con i Presidenti dei
Tribunali ordinari del Distretto in data 6 febbraio 2002 indetta a norma del par. 16.3
della circolare del C.S.M. … è emerso che così come nel precedente biennio non
ricorrono esigenze specifiche per far luogo all’assegnazione congiunta di magistrati a
due o più uffici, salvo che per i Tribunali di Alba, Saluzzo e Mondovì»10
.
Null’altro risulta dalle 17 schede analitiche riportate, Tribunale per Tribunale, da pag.
67 a pag. 103 del documento.
E’ il caso di menzionare il parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio
Giudiziario nell’adunanza del 9 aprile 2002 sulla «proposta di formazione della
tabella infrastrettuale del distretto della Corte d’Appello di Torino per il biennio
2002-2003» (riportata pag. 104 del documento citato).
5.B) Tabelle dei bienni 2004-2005 e 2005-2006
Nelle Tabelle del biennio successivo (2004-2005) la previsione della «co-
assegnazione» di due soli magistrati nel raggruppamento «Alba-Cuneo-Mondovì-
Saluzzo» scompare, come si deduce dalle Tabelle per il biennio 2006-2007, cioè nel
documento cartaceo datato 3 maggio 2006 nelle cui pagg. 100-139, riservate alle
schede dei cinque raggruppamenti, non risulta presente alcuna previsione di «co-
assegnazione» o «assegnazione congiunta». La motivazione standard, ripetuta ufficio
per ufficio, è che «nella riunione in data 9 febbraio 2006 indetta a norma del par.
18.3, capo III della Circolare C.S.M. … i Presidenti dei Tribunali ordinari del
10
Si legge a pag. 74 che i Giudici del Tribunale di ALBA Dott. Sergio Casarella e Dott. Carlo Gnocchi
sono co-assegnati l’uno a Saluzzo e l’altro a Mondovì.
16
Distretto hanno convenuto sull’opportunità di confermare integralmente, per il
biennio 2006-2007, le tabelle infra-distrettuali in vigore».
Il meccanismo standard è il seguente:
«In caso di astensione, ricusazione, impedimento di un magistrato appartenente ad
uno dei Tribunali compresi nella presente tabella [infradistrettuale], si procederà alla
sua sostituzione con il magistrato del Tribunale territorialmente più vicino avente
maggiore anzianità fra quelli che prestato servizio nel medesimo settore
(civile/penale, esclusi GIP-Gup) in cui opera il magistrato da sostituire; ove il
magistrato così individuato sia, a sua volta, impedito, sarà scelto il magistrato che lo
segue in ordine di anzianità e che opera nel medesimo settore.
Ove sia necessario sostituire contemporaneamente più magistrati dello stesso ufficio,
sanno designati per la sostituzione magistrati dei Tribunali territorialmente più vicini,
da individuare in base agli altri criteri stabiliti nella tabella, in ragione di uno per
ciascuno degli uffici»11
.
Anche in questo caso vi è il parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio
Giudiziario nell’adunanza del 1° marzo 2006 in cui si legge che «gli uffici giudiziari
sopra-indicati rientrano nell’allegato A della circolare CSM sulle tabelle» e si prende
atto della «conformità delle proposte tabellari alle tabelle precedenti» e che «non
sono state presentate osservazioni» (delibera riportata pag. 142 del citato documento
datato 3 maggio 2006).
6) Le Tabelle per il triennio 2009-2011
La «scarsa propensione» di gran parte dei dirigenti dei 17 Tribunali all’istituto della
«co-assegnazione dei giudici» (o assegnazione congiunta)», di cui si è detto in
precedenza, diventa più accentuata in sede di predisposizione delle proposte tabellari
per il triennio 2009-2011.
6.A) Il dibattito tra i Presidenti dei Tribunali del 2008
Nella riunione plenaria del 22 ottobre 2008 dei Presidenti dei 17 Tribunali del
distretto, convocata «in vista della formazione delle tabelle infradistrettuali», si
registra una discussione sulle varie proposte modificative dell’assetto precedente e
sulle varie tesi (o ipotesi) relative all’istituto della «co-assegnazione».
In assenza di una posizione comune e di fronte a ipotesi decisamente contrastanti tra
loro (qualcuno aveva proposto le co-assegnazioni senza reciprocità, non condivise da
altri), il Presidente NOVITA’ dà atto della decisione finale (unanime) del seguente
tenore:
«Per le ragioni esposte, si ritiene di non dovere disporre co-assegnazioni, e
disciplinare le supplenze nei modi appresso indicati».
Segue la descrizione di un complesso meccanismo di individuazione dei giudici dei
“Tribunali collegati” sostanzialmente incentrato sulla «supplenza», nonché una serie di
5 tabelle nominative per ciascuno dei 5 raggruppamenti, con l’indicazione anche delle
11
In verità vi è una piccola variante per il raggruppamento di «Acqui Terme, Casale Monferrato,
Tortona, Alessandria, Asti».
17
funzioni di possibile destinazione in supplenza per ciascun giudice (promiscue, civili,
penali, lavoro).
6.B) Il parere del Consiglio Giudiziario del 2009
Le tabelle dei magistrati nominatim individuati sembrano rappresentare la causa
principale della discussione in sede di Consiglio Giudiziario, il quale nell’ adunanza
del 30 giugno 2009 esprime parere favorevole a maggioranza (con 6 voti favorevoli, 4
voti contrari, 2 astenuti), ma invita:
a) il Presidente di un Tribunale (nella specie, ASTI) a chiedere ad un giudice inserito
in tabella di «dichiarare la propria disponibilità» (e in caso negativo di indicare
altro magistrato del settore penale);
b) il Presidente della Corte d’Appello ad accogliere le osservazioni di alcuni
Presidenti di Tribunali provvedendo ad apportare correzioni nella tabella, e cioè:
- sostituzione di un giudice (nelle specie il Dott. CAVALLO con il Dott.
CACCIOPPOLI);
- esclusione di due giudici (nella specie, il Dott. DOVESI e il Dott. BALDINI),
- inserimento di altri giudici indicati in una lettera del Presidente f.f. di altro
Tribunale (nella specie, ALESSANDRIA) datata 6 maggio 2009, successiva
al deposito delle tabelle.
Con provvedimento del 27 luglio 2009 il Presidente f.f. della Corte Dott. Mario
GRIFFEY (nel frattempo il Presidente Mario NOVITA’ ha richiesto e ottenuto il
pensionamento anticipato) accoglie i rilievi del C.G. e provvede a modificare gli
elenchi nominativi.
6.C) La decisione del CSM del 2010
Per la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura si veda la delibera del 10
marzo 201012
che è del seguente tenore:
«omissis…
- viste le tabelle infradistrettuali (attuative della legge n. 133 del 4 maggio
1998) per il triennio 2009-2011;
- considerato che non sono state presentate osservazioni;
- letto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta
del 30 giugno 2009;
- visto il par. 2 della circolare sulla Formazione delle tabelle per il triennio
2009/2011,
- all’unanimità delibera di approvare le tabelle infradistrettuali per il
triennio 2009-2011, degli uffici giudicanti del distretto di Torino»
Dalla comunicazione del C.S.M. nulla traspare circa la discussione in seno al
Consiglio Giudiziario di Torino del quale è opportuno riportare in questa sede il parere
12
Comunicata con lettera del 16 marzo 2010 n. P-6089/2010.
18
di minoranza di 4 Consiglieri che individua il fulcro del problema concernente le
tabelle infradistrettuali:
«… la tabella non disciplina l’istituto della coassegnazione, benché in taluni casi esso
risulterebbe necessario per risolvere i problemi di efficienza degli uffici, in concreto
manifestatisi sotto il vigore della previgente tabella infradistrettuale, ad esempio per
l’impossibilità di comporre il collegio penale, attesa l’incompatibilità dei magistrati
assegnati a taluni Tribunali di ridotte dimensioni»
7) La situazione del 2010
In data 8 gennaio 2010 il sottoscritto si è insediato nell’incarico di Presidente della
Corte d’Appello.
Pochi mesi dopo ha preso atto della delibera CSM del 10 marzo 2010 di approvazione
delle Tabelle Infradistrettuali del distretto, divenute così intangibili (salva la possibilità
di variazioni in caso di necessità e urgenza).
Lo strumento tabellare vigente — la Tabella Infradistrettuale redatta dal predecessore
del sottoscritto — ha sempre funzionato nei vari (numerosi) casi che si sono presentati
nel periodo successivo, sia pure con grandi difficoltà dovute a situazioni locali di
frequente disagio (soprattutto nell’area di Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona).
Da assertore convinto della maggiore efficacia dell’istituto della «co-assegnazione» (o
«assegnazione congiunta») rispetto alla “supplenza”, il sottoscritto ha atteso la
scadenza del triennio 2009-2011 per (tentare di) impostare nelle nuove Tabelle
Infradistrettuali un meccanismo più agile ed efficace, conforme all’orientamento
preferenziale —si direbbe di default — suggerito dal Consiglio Superiore della
Magistratura e imposto dalla legge istitutiva n. 133 del 199813
.
8) La «proposta delle Macro-Aree» del gennaio 2011
Poco convinto della bontà dell’assetto vigente — incentrato, si ripete,
sull’inequivocabile rifiuto dell’istituto dell’ «assegnazione congiunta» — il
sottoscritto ha ritenuto di prendere spunto da tale problema per affrontare in sede di
cerimonia inaugurale del 29 gennaio 2011 (ad un anno dall’insediamento), l’annosa
questione della «geografia giudiziaria», che all’epoca era di grande attualità, pur in
assenza di iniziative legislative.
Partendo dal luogo comune, non privo di sottostante verità, che il distretto di Torino
rappresentava un caso emblematico di irrazionale disseminazione degli uffici
giudiziari sul territorio regionale (17 tribunali, un record nazionale14
), il sottoscritto ha
13
Per l’orientamento del CSM si confronti il paragrafo 2 della Circolare-Tabelle per il triennio 2009-
2011 e la motivazione della delibera CSM del 7 aprile 2011 (già menzionate nella prima parte della
presente relazione). Si confronti anche il tenore dell’art. 7-bis, Ord. Giud. (fonte normativa primaria),
che esplicitamente prevede che «il magistrato può essere assegnato anche a più uffici [quindi co-
assegnato] aventi la medesima attribuzione e competenza», fermo restando che «la sede di servizio
principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte»;
con la precisazione che «la supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di
durata inferiore a sette giorni».
14
Un autorevole magistrato, a proposito della crisi della giustizia italiana, aveva sostenuto
pubblicamente che il vero “scandalo” era il Piemonte con i suoi 17 Tribunali, adombrando la
necessità di una loro parziale soppressione a vantaggio di altri distretti. Il sottoscritto ha replicato
19
esordito citando la diagnosi dell’ANM che la distribuzione irrazionale dei Tribunali
«rappresenta(va) una delle cause più rilevanti della crisi della giustizia»; ed anche
l’orientamento del CSM15
secondo il quale l’assetto della geografia giudiziaria italiana
derivava dalla legge Rattazzi del 1859 che aveva incorporato «le diverse realtà
regionali al nuovo Stato unitario» e che già in epoca post-unitaria (anno 1861 e
seguenti) «la classe politica discusse a lungo [del sistema RATTAZZI] non riuscendo ad
eliminare il difetto d’origine».
Lo scetticismo sulla possibilità di una riforma in tempi ragionevoli è espresso nei
seguenti termini a pag. 5 della prolusione orale: «L’esperienza insegna che la soppressione degli uffici minori è di difficile praticabilità. I motivi sono più che noti. Inutile ripeterli. Il problema, però, della gestione quotidiana degli uffici minori è reale ed attuale; si direbbe permanente. Non resta che inventare soluzioni organizzative di tipo intermedio che potrebbero neutralizzare i tempi di attesa della soluzione “chirurgica”. O renderla addirittura superflua. La mia proposta è finalizzata a fare qualcosa di positivo nell’immediato. Sia chiaro: senza nessun intervento normativo (del Parlamento) o para-normativo (del CSM), ma solo applicando alcune disposizioni vigenti».
In quella sede è stato esposto il progetto delle cinque «MACRO-AREE» (Nord-
Est; Sud-Est; Nord-Ovest; Sud-Ovest + Tribunale di Torino), corrispondenti ai
cinque «accorpamenti tra uffici» risalenti alla delibera del CSM dell’ 8 luglio 1998
(ancora vigente)16
.
La novità, se di novità poteva parlarsi, era il meccanismo della «co-assegnazione» dei
giudici ad un Tribunale vicino all’interno della stessa macro-area, in ossequio a quanto
stabilito dalla legge (art. 6, legge n. 133 del 1998, istitutiva delle Tabelle
infradistrettuali; art. 7-bis Ord. Giud.) e dell’orientamento consolidato del CSM circa
il favor per l’assegnazione congiunta (che è stabile per almeno un triennio) rispetto
alla mera supplenza (di per sé episodica e sporadica).
Si riporta il passo della prolusione in cui il meccanismo (più facile da attuare che
descrivere) è spiegato con parole semplici per il pubblico presente alla cerimonia
inaugurale del 29 gennaio 2011:
«In base ai progetti organizzativi che tutte le Corti d’Appello e tutti gli uffici giudiziari devono elaborare ogni triennio — si chiamano tecnicamente “Tabelle” — i Tribunali
che l’elemento da tenere presente era il rapporto tra pianta organica e bacino di utenza — valore
1/7206 per Torino, analogo ai grandi distretti di Roma (1/7639), Milano (1/7055), Firenze (1/7284),
di gran lunga deteriore rispetto a Napoli (1/4389), Palermo (1/4345) — per cui la riduzione da 17 a
10 non avrebbe potuto (e non avrebbe dovuto) né giovare né nuocere al resto dell’Italia, giovando
solo alla maggiore efficienza del distretto di Torino per effetto della concentrazione e conseguente
specializzazione dei magistrati (giudici e PM).
15
Cfr. delibere del 13 gennaio 2010 e del 19 gennaio 2011.
16
Con la sola variante di disancorare il Tribunale di Pinerolo dal collegamento infradistrettuale con
il Tribunale di Torino per ancorarlo al raggruppamento «Alba-Saluzzo-Pinerolo, Mondovì, Cuneo».
Un dettaglio insignificante che esigeva, però, un lieve intervento para-normativo del CSM (in
alternativa, una rinuncia alla variante, senza effetti rilevanti).
20
del distretto sono da diversi anni collegati in gruppi geograficamente omogenei, in modo da assicurare, in caso di necessità, le supplenze con criteri di automatismo e, quando possibile, di reciprocità. Per il triennio in corso (2009-2011) la Corte d’Appello di Torino ha adottato una “Tabella infra-distrettuale” che prevede CINQUE raggruppamenti geografici. Si tratta di macro-aree in cui vigono particolari disposizioni per le supplenze automatiche a rotazione nel caso in cui uno dei tribunali interessati non possa risolvere con risorse proprie gli eventi di astensione, ricusazione o impedimento temporaneo di un giudice. Faccio due esempi.
Nel raggruppamento “Aosta-Biella-Ivrea” (“area Nord-Ovest”) sono previsti 20 giudici supplenti su 31 (ben oltre la metà delle piante organiche complessive). I 20 supplenti costituiscono una sorta di “pattuglia di pronto intervento” in casi di estrema necessità.
Nel raggruppamento di “Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Tortona, Asti” (“area Sud-Est”) la “pattuglia di pronto intervento” è di 24 giudici supplenti sui 48. La metà esatta.
Tra mugugni e proteste si riesce a sopravvivere. Male, ma si sopravvive. … omissis … Per la verità le disposizioni paranormative del C.S.M. prevedono che le “Tabelle infradistrettuali” possano prescrivere, in alternativa alla supplenza, un criterio di maggiore stabilità consistente nella co-assegnazione (o assegnazione congiunta, termine equivalente) di uno o più magistrati in più sedi. L’istituto della co-assegnazione in “Tabella infradistrettuale” … è la chiave di soluzione dell’annoso problema del tribunali minori. E’ una alternativa, sia pure temporanea, alla loro soppressione con accorpamento. Prima di spiegare la mia (modesta) proposta - che non comporta interventi de iure condendo - è doveroso fare una sorta di simulazione “tabellare”. omissis … [seguono gli esempi per ciascuna macro-area, corredati da grafici] E’ significativa la visione d’insieme dell’intero distretto con la tecnica del “grafico a torta”:
… omissis ..»
21
Dopo tali premesse la proposta operativa e la descrizione dei vantaggi sono esposte
nei termini che seguono (ved. §§ 10 e 11 della citata prolusione del 29 gennaio
2011):
«A) Ciascun ufficio oggi esistente del distretto di Torino (sono 17) conserverebbe la sua struttura di pianta organica, le sue risorse umane e materiali e soprattutto la sua sede (spesso di pregevole valore storico). B) Un certo numero di giudici rimarrebbe assegnato alla sua sede naturale (chi è magistrato a Ivrea resta nella pianta organica di Ivrea, chi è a Tortona resta a Tortona), ma contemporaneamente verrebbe co-assegnato ad una o due sedi geograficamente vicine. C) Ipotizzando un numero di co-assegnati pari alla metà dell’intero organico - ad esempio: 16 giudici dell’“area Nord-Ovest” e 24 giudici dell’“area Sud-Est” - si otterrebbe un pari incremento di “nominativi” nelle piante organiche di tutte le sedi comprese nelle rispettive zone, sebbene con un depotenziamento di utilizzazione delle risorse lavorative dei giudici interessati alla co-assegnazione (nell’ordine del 50%, più o meno, del lavoro nella sede di appartenenza). … omissis … Tribunali con un numero di giudici in pianta organica pari a 17, 16 e 14 nominativi di giudici, sia pure con l’ handicap della parziale utilizzazione di una metà degli stessi, potrebbero garantire un buon servizio all’utenza, senza il rischio di paralisi in caso di vuoti di organico, congedi, aspettative, trasferimenti, impedienti temporanei. Resta ferma la compresenza su ciascun territorio dei magistrati togati della Procura della Repubblica. Ciò porterebbe ogni area del nostro distretto a dimensioni superiori alla fatidica “quota 20” che è il minimo vitale per l’A.N.M. e il C.S.M. …. omissis … Vi è un ulteriore vantaggio: la possibilità di specializzazione dei giudici auspicata proprio dalla citata Circolare CSM sulle Tabellle (“L'assegnazione congiunta o coassegnazione … può trovare applicazione …., allo scopo di … di soddisfare le esigenze di specializzazione”). Ciascun giudice co-assegnato avrebbe la possibilità di scegliere una specializzazione (in primis, civile o penale; ma anche diritto di famiglia, diritto commerciale e fallimentare, esecuzioni mobiliari e immobiliari; diritto del lavoro) e svolgere solo tali funzioni, in via esclusiva o prevalente, sia nella sede di origine sia nella sede (o nelle sedi) di destinazione in co-assegnazione.
In chiusura dell’argomento il sottoscritto ha esposto con realismo la c.d. contro-
indicazione (un elemento che ha impedito al progetto di decollare nell’immediato).
Si riportano per intero il § 12 (dal titolo: Il sacrificio personale per i giudici) e il §
13 (dal titolo: Conclusioni sul punto), comprensivi delle note a piè pagina:
«Tutto ciò comporta un sacrificio personale per la metà dei giudici co-assegnati ad altre sedi. Vorrei ri-dimensionarlo, per quanto possibile. A) Nella sede co-assegnata il giudice potrebbe fissare un calendario —- concordato con i rispettivi Presidenti
17, conoscibile da parte degli avvocati, opportunamente
17
Quello dei Presidenti - mi rendo conto - è il problema più spinoso. Chi prevale in caso di disaccordo? Si
potrebbe ipotizzare la scelta di uno solo di essi come “coordinatore della macro-area”, ovvero l’individuazione
di un Presidente di sezione della Corte d’Appello, delegato dal capo del distretto, avente funzioni di arbitro dei
conflitti. Il problema è superabile. In ogni caso adducere inconvenientes non est solvere argumentum (portare
eccezioni non è risolvere la questione).
22
diffuso al pubblico — di 3 udienze al mese, in media (presumibilmente da 2 a 4 al mese, secondo la tipologia e la quantità del lavoro). I suoi due, tre, quattro viaggi mensili, tutti ben programmati, sarebbero limitati nel tempo ed umanamente esigibili
18
B) Altra obiezione. Chi rimborsa al giudice il maggior costo dei tre spostamenti mensili extra ordinem? Si potrebbe ipotizzare, quando possibile, l’uso dell’autovettura di servizio. In caso di impossibilità, la somministrazione di “buoni-benzina” o biglietti gratuiti per i mezzi pubblici, tramite le “spese d’ufficio”. [Gli Ispettori ministeriali o la Corte dei Conti potrebbero, però, essere severi in proposito. In tal caso, questo sarebbe l’unico aspetto de iure condendo; ma fino ad un certo punto e, in ogni caso, di scarsa consistenza]. Resterebbe ferma l’ultima spiaggia: una invocazione agli Enti Locali (come spiegherò alla fine)». Conclusioni sul punto La soluzione proposta rientra in quella categoria di “riforme senza riforma”, cioè di rimedi organizzativi adottati rebus sic stantibus, ovvero “allo stato dell’arte”. Non la si condivide? In tal caso mettiamo in conto l’alternativa del continuare a “vivere alla giornata” e “vivere male”, come è prassi da sempre nelle sedi minori, dove si confida egoisticamente che la mannaia auspicata dal C.S.M. e dall’A.N.M. [la soppressione
dei Tribunali minori] ritardi ancora ad essere calata; come è probabile, vista l’esperienza degli ultimi 150 anni trascorsi invano».
9) Alcune reazioni positive alla «proposta delle Macro-Aree»
La «proposta Macro-Aree» del gennaio 2011 ha avuto buona accoglienza nel
mondo forense.
Unanime è stato il consenso dell’Unione Regionale dei Ordini Forensi.
La Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino l’ha fatta propria auspicandone
l’applicazione immediata.
E’stata favorevolmente commentata da molti “addetti ai lavori”.
Ci si limita a menzionare il Vice-Presidente del C.S.M. Michele VIETTI (La fatica
dei giusti. Come la giustizia può funzionare, Ed. Univ. Bocconi, settembre 2011), il
quale menziona la proposta del sottoscritto da pag. 86 a pag. 89 del suo volume, la
commenta favorevolmente e così conclude:
«E’ l’uovo di Colombo? Inutile dire che l’unico modo per scoprirlo è avviare la
sperimentazione. Di certo, nell’ampio e spesso improduttivo dibattito sulle
soluzioni all’inefficienza della giustizia italiana, la proposta ha il grande pregio di
essere pragmatica e non ideologia, nonché sufficientemente operativa per essere
attuata in breve tempo, al riparo dall’esposizione mediatica e dalle conseguenti
polemiche che, come è facile prevedere accompagneranno la (eventuale) riforma
della giustizia»19
. 18
Una nota ad colorandum. Molti giudici delle sedi periferiche hanno una residenza familiare diversa da
quella di lavoro, regolarmente autorizzata dal CSM. In buona parte dei casi il giudice raggiunge l’ufficio 4, 5
volte a settimana, per complessivi 16-20 spostamenti al mese. Nulla di strano se per 2, 3, 4 volte (su 16-20
volte) si rechi in un posto diverso da quello abituale, che magari potrebbe anche essere più vicino al luogo di
residenza familiare.
19
L’ultima affermazione è profetica. Si pensi che il libro del Vice-Presidente VIETTI è stato
stampato a settembre 2011 quando non si conosceva ancora il testo della legge-delega 14 settembre
2011 n. 148 (su proposta del Ministro NITTO PALMA- Governo BERLUSCONI), che ha dato
origine alle polemiche, ancora in corso, sul D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 155 di un anno dopo (decreto
23
10) Le ragioni della mancata sperimentazione
Perché la proposta del 29 gennaio 2011 non è decollata subito?
Perché non è stata avviata la fase di “sperimentazione” auspicata dal Vice-
Presidente del CSM Michele VIETTI?
Le ragioni sono almeno tre, l’una indipendente dall’altra benché concomitanti.
La prima.
L’aspetto applicativo più rilevante della proposta — la fortunata (e voluta)
coincidenza tra le «macro-aree» di invenzione locale-distrettuale e gli
«accorpamenti degli uffici» previsti da una delibera CSM dell’8 luglio 1998,
consolidati e sperimentati da circa 13 anni — è stato vanificato poco più di due
mesi dopo dalla delibera del CSM del 7 aprile 2011 («Modifica agli abbinamenti
previsti nella Circolare sulle Tabelle Infradistretuali dell’ 8 luglio 1998»), citata
nella prima parte della presente relazione (cfr. § 4.A), che ha previsto 17
«abbinamenti», in luogo dei 5 «accorpamenti» pre-esistenti.
Per rendere operativa la «proposta Macro-Aree» del gennaio 2011 occorreva una
nuova elaborazione dei criteri di redazione (cioè una “proposta” ex novo) e, in ogni
caso, una modifica in via d’urgenza delle Tabelle infradistrettuali allora vigenti
(Tabelle approvate dal CSM appena un anno prima, cioè il 10 marzo 2010, dopo un
travagliato iter in Consiglio Giudiziario).
Il sottoscritto ha preferito attendere la scadenza del 31 dicembre 2011 (molto
vicina, da lì a otto mesi), data fissata per il deposito delle “nuove proposte tabellari”
secondo le originarie prescrizioni della Circolare C.S.M. del 27 luglio 2011, Prot.
P-19199/2011 sulla «formazione delle tabelle» per il triennio 2012-2014.
Vi era così il tempo sufficiente per convocare le consuete riunioni di ottobre e
concordate (anche) il nuovo meccanismo delle Tabelle infradistrettuali.
La seconda.
Con delibera del 7 marzo 201220
, con delibera del 12 settembre 201221
(e, da
ultimo, con delibera dell’11 settembre 201322
, il CSM ha più volte modificato la
predetta Circolare sulle Tabelle
- sia per il periodo di riferimento: non più triennio 2012-2014, bensì triennio
2014/2016;
- sia per la scadenza del deposito: non più entro il 31 dicembre 2013, bensì entro
il 28 febbraio 2014.
predisposto dal Ministro SEVERINO – Governo MONTI) e sui provvedimenti attuativi di natura
amministrativa del settembre 2013 (emanati dal Ministro CANCELLIERI – Governo LETTA).
20
Comunicata dal CSM con lettera del 9 marzo 2012 Prot. P-5356/2012. 21
Comunicata dal CSM con lettera del 13 settembre 2012 Prot. P-19052/2012 22
Comunicata dal CSM con lettera del 12 settembre 2013 Prot. P-15925/2013
24
E’ pur vero che nella delibera del 12 settembre 2012 vi è la prescrizione che «le
modifiche che i dirigenti degli uffici riterranno necessario apportare nel corso del
2013 al complessivo assetto organizzativo … saranno considerate variazioni alle
tabelle approvate per il triennio 2009/2011»23
, ma è altresì vero che il nuovo
meccanismo delle «co-assegnazioni» che il sottoscritto intendeva introdurre nelle
Tabelle Infradistrettuali era troppo rilevante, si direbbe dirompente, perché potesse
essere attuato con procedura d’urgenza “semplificata”.
La terza (la più importante).
La proposta ha perso la sua peculiare caratteristica di «rimedio organizzativo
adottato rebus sic stantibus» dopo appena otto mesi, quando è stata approvata dal
Parlamento la legge-delega 14 settembre 2011 n. 148 sulla riforma delle
circoscrizioni giudiziarie (proponente il Ministro NITTO PALMA).
Il doveroso rispetto per una legge dello Stato che avrebbe trovato attuazione entro
dodici mesi, come ha trovato attuazione con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7
settembre 2012 (proponente il Ministro SEVERINO), ha indotto il sottoscritto ad
evitare una “sperimentazione” che si sarebbe rivelata, oltre che transitoria, del tutto
disarmonica rispetto alla diversa impostazione programmata dal legislatore.
11) Il tentativo di sperimentazione fallito del dicembre 2011
La dimostrazione della difficoltà, se non impossibilità di procedere con
immediatezza alla “sperimentazione” della proposta del gennaio 2011 si riscontra
nel verbale della riunione plenaria dei Presidenti dei 17 Tribunali del distretto,
convocata per discutere e concordare le «Proposte per le TABELLE
INFRADISTRETTUALI del triennio 2012-2014»24
.
La riunione si è tenuta il 15 dicembre 2011, data significativa posta “a cavallo” tra
la legge delega del settembre 2011 e i decreti legislativi delegati del settembre 2012
(la data di dicembre era però imposta dalle cadenze allora previste nella Circolare-
Tabelle del CSM).
Alla riunione hanno partecipato i seguenti magistrati: per Tribunale di Acqui Terme: Presidente dr. Giovanni SOAVE
per Tribunale di Alba: Giudice dr.ssa Francesca DI NARO
per Tribunale di Alessandria: Presidente dr.ssa Sandra CASACCI
per Tribunale di Aosta: Presidente dr. Massimo SCUFFI
per Tribunale di Asti: Presidente dr. Francesco Gennaro DONATO; Presidente di Sezione dr. Orazio Enrico
Maria MUSCATO
per Tribunale di Biella: Presidente dr.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET
per Tribunale di Casale Monferrato: Presidente dr. Antonio MAROZZO
per Tribunale di Cuneo: Presidente dr. Paolo PERLO
per Tribunale di Ivrea: Presidente dr. Carlomaria GARBELLOTTO
per Tribunale di Mondovì: Giudice dr.ssa Natalia FIORELLO
per Tribunale di Novara: Giudice dr.ssa Angela Maria NUTINI
23
Si tratta di una prescrizione analoga a quella contenuta nella delibera 7 marzo 2012 per le
modifiche già intervenute nel corso del 2012. Il meccanismo è stato più volte utilizzato dal
sottoscritto per altre tipologie di modifiche, da ultimo in data 12 aprile 2013.
24
In base al § 18.2 della Circolare del 27 luglio n. P.19197/2011 in relazione ai §§ 3 e segg. della
Circolare del 27 luglio 2011 n. P-19199 sulle Tabelle. All’epoca non era ancora nota la nuova
decorrenza delle tabelle triennali dal gennaio 2014 e neppure lo slittamento della scadenza per il
deposito al 31 dicembre 2013, prorogata poi al 28 febbraio 2014.
25
per Tribunale di Pinerolo: Presidente dr.ssa Simonetta ROSSOTTI
per Tribunale di Saluzzo: Giudice dr. Marco TOSCANO
per Tribunale di Torino: Presidente dr. Luciano PANZANI
per Tribunale di Tortona: Presidente dr. Renato DELUCCHI
per Tribunale di Verbania: Presidente dr. Massimo TERZI
per Tribunale di Vercelli: Giudice dr.ssa Maria Teresa GUASCHINO
Si riporta la parte introduttiva del resoconto (comprese le note e le sottolineature):
Il Presidente BARBUTO introduce i lavori richiamando la proposta formulata in sede di discorso inaugurale dell’anno giudiziario 2011 — c.d. «Progetto MACRO-AREE» — ed esposta in modo analitico un anno fa nella Relazione del 29 gennaio 2011 sull’amministrazione della giustizia dell’ anno giudiziario 2010 (cfr., in particolare, i paragrafi 7-15 della «Traccia dell’intervento orale, con slide» ed i paragrafi finali 36-48 della Relazione; documento presente nel sito giustizia.piemonte.it, da tutti conosciuto). Nell’affrontare il punto nodale del progetto, BARBUTO manifesta la sua preferenza per l'adozione dell’istituto della co-assegnazione anziché della supplenza, anche in ossequio alla sopravvenuta circolare del CSM sulle tabelle infradistrettuali prot. n. P-19197/2011 del 27 luglio 2011 per gli scopi descritti ai paragrafi 19.1, 19.2 e 19.3 della circolare stessa
25.
Chiede a ciascuno dei presenti di esprimere la sua opinione non solo sul «Progetto MACRO-AREE», benché superato (solo in parte, per il profilo delle sole aggregazioni geografiche) dalla nuova Circolare del CSM, ma essenzialmente sul tema specifico della co-assegnazione / supplenza, argomento centrale della nuova Circolare CSM.
Si omette di riportare il resoconto degli interventi dei singoli Presidenti26
, non senza
ricordare che essi hanno manifestato numerose riserve ed obiezioni (salvo il
Presidente di Acqui Terme, favorevole in modo incondizionato).
Si riporta la parte conclusiva della discussione: «Il Dott. BARBUTO precisa che sarebbe sua intenzione creare uno strumento operativo tabellare (una sorta di "utensile" di agevole manovrabilità) che comprende
25
Si riporta un estratto rilevante del paragrafo 19.1 della Circolare cit.: «L’assegnazione congiunta o
coassegnazione … omissis … Può trovare applicazione per sopperire alle più varie esigenze di
servizio e comporta l’assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la
medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell’organico e
l’organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle
eventuali situazioni di incompatibilità».
Ved. anche paragrafo 19.2: «L’assegnazione congiunta esula dalle esigenze di servizio
imprescindibili e prevalenti dell’ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico … omissis …
Essa può avere ad oggetto anche una pluralità di sedi distaccate»; e paragrafo 19.3: «In via
generale, per gli uffici giudicanti, va privilegiato l’istituto della coassegnazione infradistrettuale per
la trattazione, nel settore civile, della materia del lavoro, del fallimentare, della materia tutelare e
delle esecuzioni, nonché, nel settore penale, per la trattazione degli affari di competenza dell’Ufficio
GIP/GUP e del riesame».
26
Sono intervenuti nell’ordine: MAROZZO per Casale M.to; PERLO per Cuneo; GARBELLOTTO
per Ivrea; PANZANI per Torino; GUASCHINO, in rappresentanza del Presidente di Vercelli;
TERZI per Verbania; SOAVE per Acqui T., DONATO per Asti.
26
e utilizza la parola «co-assegnazione» (anziché “supplenza”); uno strumento da tenere a disposizione e da usare non obbligatoriamente. Precisa meglio la sua proposta: - la co-assegnazione con contestuale previsione di «specializzazione» (lavoro, fallimentare, famiglia, GUP, ecc.) dei giudici coassegnati ad altra sede, anche se immediatamente non applicabile, potrebbe essere utilizzata al posto della supplenza in tutti i casi in cui fino ad oggi si è utilizzato l’istituto della predetta supplenza; - non sarebbe prevista, per il momento, la concreta assegnazione di fascicoli o di carichi di lavoro di pertinenza di ufficio diverso da quello di provenienza (salvo che vi sia una esplicita richiesta, anche in itinere, di qualche giudice interessato a specializzarsi, esigenza da privilegiare). Auspica che su tale meccanismo vi sia l’accordo di tutti i Presidenti di Tribunale. Ricorda che la Circolare CSM è inequivocabilmente orientata per il favor verso co-assegnazione. Si veda in proposito il trattamento privilegiato di tale istituto rispetto alla supplenza (paragrafo 19.6 da una parte; paragrafo 20 dall’altra
27).
Ricorda che si tratta di un orientamento già discusso nel 2009 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino. Infatti nell’adunanza del 30 giugno 2009, in occasione dell'esame della tabella infradistrettuale per il triennio in corso (2009-2011), il Consiglio Giudziario aveva espresso a maggioranza (6 voti favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti) parere favorevole all’approvazione della tabella infradistrettuale con la seguente motivazione da parte della minoranza: «I voti contrari sono stati espressi per la seguente motivazione: la tabella non disciplina l’istituto della coassegnazione, benché in taluni casi esso risulterebbe necessario per risolvere i problemi di efficienza degli uffici, in concreto manifestatisi sotto il vigore della previgente tabella infradistrettuale, ad esempio per l’impossibilità di comporre il collegio penale, attesa l’incompatibilità dei magistrati assegnati a taluni Tribunali di ridotte dimensioni».
Si riportano le conclusioni operative verbalizzate in chiusura della citata riunione
del 15 dicembre 2011:
«« I Presidenti di Tribunali oggi presenti ritengono, a larga maggioranza, che allo
stato attuale non sia necessario il ricorso all’istituto delle coassegnazioni. Convengono sulla opportunità di non discostarsi dalla struttura organizzativa dello scorso triennio. In sostanza propongono quanto segue (richiamando le regole delle “vecchie” tabelle): A) Si farà luogo a supplenza infra-distrettuale in caso di astensione, ricusazione, impedimento di un magistrato, appartenente ad uno dei Tribunali compresi nella «Tabella degli abbinamenti», cui non si possa fare fronte con supplenza interna, e cioè con magistrati dello stesso ufficio; ricorrendo tale ipotesi, il magistrato impedito, astenuto, ricusato sarà sostituito da un magistrato dell’altro tribunale compreso nella tabella infradistrettuale.
27
Si riporta il testo del § 19.6: «Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un
magistrato coassegnato, nonché da una applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati,
da un coassegnato e un supplente», in contrapposizione al § 20.4: «Non possono essere composti
collegi giudicanti con più di un supplente».
Senza contare i numerosi vincoli previsti per l’utilizzazione della «supplenza infradistrettuale»
inesistenti per l’istituto della «coassegnazione». Ved. § 20.1 («La supplenza infradistrettuale
permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che
appartiene ad un ufficio diverso»); ved. § 201 («La supplenza infradistrettuale può essere disposta
esclusivamente nei casi in cui la mancanza o l’ impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi
per più di sette giorni») nonché § 20.5 sulle valutazioni preventive in ordine a diversi fattori:
condizioni oggettive; esigenze di funzionalità; posizioni soggettive; carichi di lavoro).
27
B) Il magistrato da destinare in supplenza sarà scelto fra tra quelli inseriti nell’ ELENCO allegato alla tabella, in ordine inverso di anzianità; se possibile, avuto riguardo al settore in cui deve essere impiegato il supplente e a quello in cui operano i magistrati inclusi negli elenchi. Se il magistrato così individuato è impedito, gli subentrerà quello che lo segue in ordine di anzianità. Per le supplenze successive alla prima saranno utilizzati, a rotazione, con i criteri precedentemente indicati, gli altri magistrati inclusi nell’elenco allegato alla tabella. C) I Presidenti dei Tribunali faranno pervenire alla Segreteria della Corte d’Appello, al più presto, gli ELENCHI dei supplenti. D) Gli ELENCHI di cui al punto C) dovranno contenere un numero di magistrati pari ad almeno la metà di quelli presenti nell'ufficio. Verranno esclusi i magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità e quelli che risultano essere genitori di prole inferiore ai tre anni di età, salvo che questi ultimi diano la propria disponibilità. Gli elenchi dovranno essere oggetto di revisione annuale.»»
A seguito dei puntuali adempimenti indicati nelle conclusioni del resoconto, il
sottoscritto, con l’ausilio della Cancelliera Sig.ra Raffaella IOFFREDA, ha
provveduto a redigere la «Tabella degli abbinamenti» sulla base dello «Schema
degli accorpamenti» (allora vigenti) e «l’ELENCO DEI MAGISTRATI» (cfr.
Allegati A e B della lettera del 20 marzo 2012 prot. n. 1551) con cui è stato
trasmesso il verbale-resoconto.
12) Marzo-settembre 2012: rinvio della soluzione
In teoria, nel marzo 2012 tutto era pronto per una nuova Tabella Infradistrettuale
impostata secondo i criteri concordati dai Presidenti dei 17 Tribunali (ferme
restando le riserve personali del sottoscritto circa l’opzione per la “supplenza” in
luogo della “co-assegnazione”).
In quell’epoca sono intervenuti gran parte degli eventi di cui si è già detto al § 10,
in particolare:
- le rilevanti modifiche della Circolare-tabelle del CSM concernenti le decorrenze e
le scadenze;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12.9.2012 del D.Lgs. 7 settembre
2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148).
E’ comprensibile che l’operazione «nuove Tabelle Infradistrettuali» sia stata
rinviata ed epoca di maggiore consolidamento delle novità, tutte in itinere.
Vi è di più.
A pochi giorni dall’entrata in vigore della riforma-Severino (13 settembre 2013), la
Settima Commissione del CSM ha proposto una totale innovazione degli
abbinamenti, più adeguata alla «nuova geografia giudiziaria». Si confronti la lettera
del Segretario Generale del CSM del 26 settembre 2013 Prot. n. P-16667/2013, già
trasmessa a tutti i Tribunali del distretto per acquisire «eventuali rilievi o
suggerimenti» (come richiesti dal CSM)28
.
28
Il sottoscritto ha già comunicato in data 5 ottobre 2013 di non avere rilievi o suggerimenti da fare.
28
13) Conclusioni
Il lavoro fino ad oggi svolto deve essere ri-visitato, tenuto (anche) conto del
parziale mutamento dell’assetto dirigenziale dei 10 Tribunali oggi esistenti nel
distretto.
Non resta che re-impostare il lavoro (e forse anche la vecchia «proposta Macro-
Aree» del 29 gennaio 2011) con una nuova interlocuzione con i Presidenti dei
Tribunali, passaggio obbligato per la redazione delle nuove «Tabelle
infradistrettuali».
E’ urgente provvedere in anticipo rispetto alla scadenza di fine anno 2013,
prorogata recentemente al primo bimestre 2014, perché il nuovo assetto dei
Tribunali presenta gravi disomogeneità strutturali che ne impediscono il corretto
funzionamento (si pensi ai Tribunali di VERCELLI, IVREA, ASTI, BIELLA, con
indici di scopertura dei posti in organico molto allarmanti).
Torino, 10 ottobre 2013.
Il Presidente della Corte d’Appello
F.to: Mario Barbuto