Laura Liguori, Pietro MasiMilano, 7 ottobre 2010
Le controversie in materia di commercio elettronico
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PROGRAMMA• Legge applicabile, giurisdizione e competenza
• Su cosa si litiga prevalentemente:
– recesso
– vizi
– qualificazione e responsabilità del fornitore del market place
• E-commerce B2B
• Composizione extragiudiziaria delle controversie (ADR)
• Altri rimedi
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
• Direttiva sui contratti a distanza (direttiva 97/7/CE)
• Direttiva e-commerce (direttiva 00/31/CE)
• Decreto e-commerce (decreto legislativo 70/2003)
• Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005)
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LEGGE APPLICABILE (1/2)• Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali– art. 3: il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti
– art. 5: la scelta della legge applicabile non può privare il consumatore della protezione garantita dalle norme imperative del Paese in cui risiede abitualmente, a condizione che il professionista abbia rapporti commerciali con il Paese del consumatore. In mancanza di scelta si applica la legge del Paese del consumatore
• Regolamento CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (per contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009)
– si applicano i medesimi criteri stabiliti dalla Convenzione di Roma
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LEGGE APPLICABILE (2/2)• Direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza
– art. 12: il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli; la scelta della legge di un Paese terzo non può avere l’effetto di privare il consumatore dei suoi diritti (vedi anche considerando 23)
– paradigma diverso rispetto a quello della Convenzione di Roma e del Regolamento 593/2008
– rapporti tra Direttiva 97/7/CE e Regolamento 593/2008• Direttiva e-commerce
– considerando 55: conferma l’applicabilità della disciplina dei contratti a distanza
• Codice del Consumo– art. 36: nullità della clausola che, prevedendo l’applicabilità della
legge di un Paese extracomunitario, ha l’effetto di privarlo della protezione assicurata dal Codice del Consumo
– art. 143: irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore; in caso di scelta di legge diversa da quella italiana, al consumatore sono riconosciute le “condizioni minime di tutela previste dal Codice”
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GIURISDIZIONE E COMPETENZA • Il consumatore può scegliere tra il foro di propria
residenza e il foro di residenza del professionista
• Il professionista può adire esclusivamente i giudici del Paese di residenza del consumatore
• Competenza territoriale inderogabile nei contratti di e-commerce (art. 63 Codice del Consumo)
– invece sono ammesse limitate deroghe per contratti del consumatore conclusi non a distanza, rispetto ai quali si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che prevedono deroghe alla giurisdizione o alla competenza territoriale
• E’ ammessa la convenzione con cui si deroga alla giurisdizione conclusa successivamente al sorgere della lite?
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RECESSO (1/2)• Diritto di recesso del consumatore come diritto di
ripensamento
– senza motivi
– senza penalità
– senza spese (tranne spese di restituzione, se espressamente previsto dal contratto)
• Obbligo del professionista di segnalare l’esistenza (o l’esclusione, ove consentita) del diritto di recesso e le modalità e i tempi di restituzione del bene
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RECESSO (2/2)• Esercizio entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del
bene o, nel caso di servizi, dalla conclusione del contratto
– 60 giorni per i beni, qualora il professionista non abbia fornito le informazioni sul diritto di recesso
– 90 giorni per i servizi, qualora il professionista non abbia fornito le informazioni sul diritto di recesso
• “Normale stato di conservazione” del bene
• Tempistica
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VIZI • Disciplina più garantista rispetto a quella del codice civile:
il difetto di conformità
• Concetto di conformità
• Termine di decadenza: due mesi dalla scoperta del difetto
• Termine di prescrizione: 26 mesi dalla consegna (ma il difetto deve manifestarsi entro i 2 anni)
• Diritti del consumatore (sistema gerarchico)
– riparazione o sostituzione (rimedi “primari”)
– riduzione del prezzo o risoluzione (rimedi “secondari”)
• Difetto di lieve entità
• Disposizioni imperative e irrinunciabili
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CONTRATTI DI E-COMMERCE B2B
• Non si applica la disciplina a tutela del consumatore (recesso, difetto di conformità, etc.)
• Disciplina dei vizi contenuta nel codice civile
• Scelta del foro
• L’art. 1341 e il doppio click….
• Legge applicabile
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HOSTING PROVIDER E SITI E-COMMERCE
• La direttiva e-commerce e il decreto e-commerce individuano la figura dell’hosting provider
• L’hosting provider non è responsabile delle informazioni memorizzate e non ha obbligo di sorveglianza…
• … a condizione che non sia effettivamente al corrente dell’illiceità delle informazioni e che le rimuova appena ne viene a conoscenza
• E-Bay come hosting provider?
– US District Court of California 2008, Mazur v. E-Bay
– Tribunale del Commercio di Parigi 2008, Christian Dior c. E-Bay
– Corte d’Appello di Parigi 2010, E-Bay c. Louis Vuitton
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ADR e ODR
• La direttiva e-commerce incentiva il ricorso
– all’ADR (Alternative Dispute Resolution) e
– all’ODR (Online Dispute Resolution)
• ADR “europee”
• “Giurisdizione” dell’ADR del Paese del… venditore
• Network europeo delle ADR (“rete europea”) e clearing houses (“centri di compensazione”)
• ODR economico e rapido…
• … ma ancora poco sviluppato
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ALTRI RIMEDI• La giurisdizione ordinaria
– nulla la clausola che esclude il diritto del consumatore di rivolgersi al giudizio
• Class action– pratiche commerciali scorrette
– danno da prodotto difettoso
– possono agire:
• ciascun consumatore
• associazioni che abbiano ricevuto mandato da uno o più consumatori
• comitati ad hoc
• Tutela amministrativa presso AGCM
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PECULIARITA’ DEI PACCHETTI TURISTICI
• Turismo settore più forte nell’e-commerce
• Disciplina ad hoc contenuta nel Codice del Consumo
• Tour operator e intermediario di viaggio: diversi regimi di responsabilità
• Contratto di vendita del pacchetto turistico
• Applicabilità della disciplina dei contratti a distanza
• Perché c’è un massiccio ricorso al giudice in questo settore?