Seminario collegato al modulo IV
(La tutela dei Domain Names)I segni distintividi Floriana Murrali Nell’ambito del Corso di
Diritto dell’Informatica e delle Nuove TecnologieDocente: Massimo Farina
A.A. 2013/14Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/
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La tutela dei Domain Names
2
I
Segni Distintivi
Modulo IV
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I segni distintivi
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Per rendere possibile l’individuazione, il riconoscimento reciproco di coloro che operano in un’economia liberista, in un libero mercato a vari livelli e con varie funzioni è necessario che esistano dei Segni distintivi
Per rendere possibile l’individuazione, il riconoscimento reciproco di coloro che operano in un’economia liberista, in un libero mercato a vari livelli e con varie funzioni è necessario che esistano dei Segni distintivi
I Segni distintivi svolgono la funzione di identificare l’attività ed i prodotti di un imprenditore. Costituiscono beni immateriali su cui l’imprenditore ha un diritto reale, caratterizzato dall’immediatezza (diritto su un bene) e dall’assolutezza
I Segni distintivi svolgono la funzione di identificare l’attività ed i prodotti di un imprenditore. Costituiscono beni immateriali su cui l’imprenditore ha un diritto reale, caratterizzato dall’immediatezza (diritto su un bene) e dall’assolutezza
1. Premessa
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Lo svolgimento ordinato e leale della competenza concorrenziale richiede, che il mercato, e in particolare, il consumatore, possa attribuire i meriti e i demeriti dei prodotti e dei servizi all’impresa da cui realmente provengono.
Lo svolgimento ordinato e leale della competenza concorrenziale richiede, che il mercato, e in particolare, il consumatore, possa attribuire i meriti e i demeriti dei prodotti e dei servizi all’impresa da cui realmente provengono.
L’impresa, quindi, deve poter essere facilmente individuata e localizzataL’impresa, quindi, deve poter essere facilmente individuata e localizzata
1. Premessa
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I segni distintivi
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L’individuazione può riguardare:- L’impresa come tale;- I prodotti della stessa;- I locali nei quali si esplica l’attività produttiva
L’individuazione può riguardare:- L’impresa come tale;- I prodotti della stessa;- I locali nei quali si esplica l’attività produttiva
1. Premessa
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I segni distintivi
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Nel nostro ordinamento i segni distintivi sono tipicamente disciplinati dal Codice CivileNel nostro ordinamento i segni distintivi sono tipicamente disciplinati dal Codice Civile
1. Premessa
DITTADITTA MARCHIOMARCHIO INSEGNAINSEGNA
Esiste pertanto, un sistema di segni distintivi, che la legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’ e s c lus iv ità dell’uso
Esiste pertanto, un sistema di segni distintivi, che la legge tutela, riconoscendo all’imprenditore l’ e s c lus iv ità dell’uso
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La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel suo complesso ed è necessario, in mancanza di diversa
scelta, il segno, coincide con il nome civile dell’imprenditore
La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel suo complesso ed è necessario, in mancanza di diversa
scelta, il segno, coincide con il nome civile dell’imprenditore
Due funzioni:
Identificare il titolare dell’impresa industriale (infatti è definita anche
nome commerciale)
Identificare il titolare dell’impresa industriale (infatti è definita anche
nome commerciale)
1. La Ditta
Individuare l’impresa nei rapporti con i fornitori, le banche, i distributori, il
pubblico,il mercato
Individuare l’impresa nei rapporti con i fornitori, le banche, i distributori, il
pubblico,il mercato
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L’Insegna è il segno distintivo privo di definizione normativa, cui il legislatore ha dedicato una sola norma, l’art. 2568 c.c., il quale rinvia al 1° comma dell’art. 2564 c.c., dettato per la ditta
L’Insegna è il segno distintivo privo di definizione normativa, cui il legislatore ha dedicato una sola norma, l’art. 2568 c.c., il quale rinvia al 1° comma dell’art. 2564 c.c., dettato per la ditta
Art. 2568 c.c.:Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna
Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna
1. L’Insegna
Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598)
Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598)
Art. 2564 c.c.:
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L’Insegna è il segno distintivo FACOLTATIVOL’Insegna è il segno distintivo FACOLTATIVO
Art. 2568 c.c.:Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna
Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna
1. L’Insegna
Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598)
Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l’oggetto dell’impresa e
per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata
con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598)
Art. 2564 c.c.:
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Il Marchio è il più importante tra i segni
distintivi
Il Marchio è il più importante tra i segni
distintivi
Funzione principale è quella di c o ntra dd is ting ue re p ro d o tti
e s e rviz i
Costituisce uno strumento di comunicazione essenziale fra le imprese e i consumatori,
consentendo a questi ultimi di operare le proprie scelte nel mercato
1. Il Marchio
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Il legislatore ha dedicato ad esso fin dai tempi dell’Unità d’Italia una dettagliata regolamentazione
Il legislatore ha dedicato ad esso fin dai tempi dell’Unità d’Italia una dettagliata regolamentazione
Art. 2569-2572 c.c. r.d. 21 giugno 1942, n. 929
2. Le fonti
Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in
materia di marchi
Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in
materia di marchi
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Ulteriori modificheUlteriori modifiche
d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198
d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447
2. Le fonti
Ha adeguato la nostra legislazione
agli accordi internazionali
cosiddetti TRIPs
Ha adeguato la nostra legislazione
agli accordi internazionali
cosiddetti TRIPs
Ha attuato un’altra
convenzione internazionale
Ha attuato un’altra
convenzione internazionale
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Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà industriale introdotto con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà industriale introdotto con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
2. Le fonti
Il marchio è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia da quello internazionale
Il marchio è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale sia da quello internazionale
Nazionale Internazionale
Artt. 2569-2574 c.c.; art. 7-28 Codice della proprietà industriale
Convenzione di Unione di Parigi del 1883 per la proprietà industriale; Accordo di Madrid del 1981 sulla registrazione internazionale dei marchi; Regolamento C.E.E. n. 40/94 che istituisce e regola il marchio comunitario
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Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo il marchio deve consistere in un’entità idonea a caratterizzare
un prodottoe a distinguerlo dagli altri
Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo il marchio deve consistere in un’entità idonea a caratterizzare
un prodottoe a distinguerlo dagli altri
2. Il Marchio
Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un procedimento amministrativo (procedimento di
registrazione), che deve all’origine basarsi su elementi certi e disponibili, facilmente percepibili e facilmente conoscibili,
il legislatore ha ritenuto, dopo averne dato un elenco esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla
possibilità di una loro rappresentazione grafica
Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un procedimento amministrativo (procedimento di
registrazione), che deve all’origine basarsi su elementi certi e disponibili, facilmente percepibili e facilmente conoscibili,
il legislatore ha ritenuto, dopo averne dato un elenco esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla
possibilità di una loro rappresentazione grafica
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Art.7 c.p.i.Art.7 c.p.i.
2. Il Marchio
“ Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”
“ Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”
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Funzioni del MarchioFunzioni del Marchio
2. Il Marchio
- Funzione distintiva: da una serie di norme, art. 2569 c.c. artt. 7, 13, 2° e 3° comma si desume che tale funzione è considerata preminenti dal legislatore. Infatti il marchio è un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti prodotti similar, quello comparativamente migliore per qualità
- Funzione distintiva: da una serie di norme, art. 2569 c.c. artt. 7, 13, 2° e 3° comma si desume che tale funzione è considerata preminenti dal legislatore. Infatti il marchio è un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti prodotti similar, quello comparativamente migliore per qualità - Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche
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Funzioni del MarchioFunzioni del Marchio
2. Il Marchio
- Funzione attrattiva:alcuni marchi (definiti marchi celebri) presentano il c.d. valore di suggestione, dovuto alla grande notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo
- Funzione attrattiva:alcuni marchi (definiti marchi celebri) presentano il c.d. valore di suggestione, dovuto alla grande notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche
- Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche
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Segni suscettibili di costituire valido marchio
Denominativi Se costituiti da nomi comuni e di fantasia, nelle più varie combinazioni di parole
Figurativi o emblematici Se costituiti da figure, lettere o numeri, riproduzioni di oggetti del mondo reale o disegni fantastici
Nominativi Se consistono nel nome del produttore
Misti Se risultanti dalla combinazione di elementi emblematici, figurativi o nominativi
Può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso
c.d. marchio di forma o tridimensionale, es.: la particolare forma di una bottiglia di liquore
IL marchio
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Il marchio
• Le forme imposte dalla natura stessa del prodotto (forme necessarie)
• Le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico (forme funzionali)
• Le forme che danno valore sostanziale al prodotto (forme ornamentali)
L’art.9 c.p.i, puntualizza che non possono essere registrate come marchio
ATTENZIONE
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Il marchio
Pertanto le forme dei prodotti, possono formare oggetto di valido marchio quando sono del tutto indifferenti sotto il profilo
funzionale o ornamentale,quando cioè, sono forme “arbitrarie, gratuite o capricciose”, la cui funzione esclusiva sia quella di consentire l’individuazione del prodotto ( ad.: la bottiglia della
Coca-Cola)
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Tipologia dei marchiI marchi possono essere raggruppati e denominati secondo diversi criteri di classificazione
Dal punto di vista della natura dell’attività di impresa svolta dal titolare del marchio si distingue tra:
Marchio di fabbrica o di produzione, che contrassegna i prodotti realizzati proprio dal titolare
Marchio di commercio, che è apposto dal rivenditore sui prodotti fabbricati da terzi
Marchio di servizio, che contraddistingue non beni ma servizi e precisamente “l’attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità, costruzioni, assicurazioni e credito, spettacoli, radio e televisione, trattamento di materiali e simili” (art. 3, L. 1178/1959)
Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra: Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere
un solo tipo di prodotto Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di
prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti
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Tipologia dei marchi
Dal punto di vista della struttura del segno, si distingue tra: Marchio semplice, che è costituito da un unico elemento di fatto Marchio complesso, che, invece, è costituito dall’unione di più elementi.
Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra: Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere
un solo tipo di prodotto Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di
prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti Dal punto di vista del titolare del marchio si distingue poi tra:
Marchio individuale, che è quello utilizzato da un singolo imprenditore Marchio collettivo, che svolge la funzione di garantire l’origine, la natira o la
qualità di determinati prodotti o servizi ed è destinato ad un uso plurimo di tutti coloro che si assoggettano all’osservanza degli standard qualitativi fissati dal titolare ed ai relativi controlli.
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Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di
validità del marchio, in quanto la loro mancanza detemina la nullità dello stesso.
Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di
validità del marchio, in quanto la loro mancanza detemina la nullità dello stesso.
Capacità distintiva;Novità;Verità;Liceità
Capacità distintiva;Novità;Verità;Liceità
Requisiti di validità del marchio
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Il marchio è dotato di capacità distintiva (detta “originalità”) se idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i
prodotti dello stesso genere immessi sul mercato
Il marchio è dotato di capacità distintiva (detta “originalità”) se idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i
prodotti dello stesso genere immessi sul mercato
Secondo il disposto dell’art. 13 C.p.i., le categorie che non possono fungere da marchio, perché astrattamente inidonee a distinguere, sonoo Le denominazioni generiche del prodotto o del serviziooLe indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue qualità
Secondo il disposto dell’art. 13 C.p.i., le categorie che non possono fungere da marchio, perché astrattamente inidonee a distinguere, sonoo Le denominazioni generiche del prodotto o del serviziooLe indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue qualità
Capacità distintiva
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Il secondo requisito di validità del marchio è la c.d. novità (o no vità e s trins e c a ). Per assolvere appieno alla sua funzione
distintiva, infatti, deve essere diverso dai marchi altrui preesistenti, non deve, cioè, essere già “noto” al mercato.L’art. 12 c.p.i. chiarisce in negativo (cioè indicando ciò che
non lo è), cosa debba intendersi per nuovo
Il secondo requisito di validità del marchio è la c.d. novità (o no vità e s trins e c a ). Per assolvere appieno alla sua funzione
distintiva, infatti, deve essere diverso dai marchi altrui preesistenti, non deve, cioè, essere già “noto” al mercato.L’art. 12 c.p.i. chiarisce in negativo (cioè indicando ciò che
non lo è), cosa debba intendersi per nuovo
Novità
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Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente definito come il requisito della liceità. A tale espressione
vengono ricondotte più ipotesi, tra loro eterogenee, previste dalla legge.
Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente definito come il requisito della liceità. A tale espressione
vengono ricondotte più ipotesi, tra loro eterogenee, previste dalla legge.
Liceità
I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14, lett. a C.p.i.), si pensi ad es. ai segni contenenti disegni osceni o incitanti la violenza; Gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10, 1° comma, prima parte, C.p.i.) si pensi ad es. al segno “Croce rossa” o al simbolo olimpico; Gli stemmi e gli altri segni “che rive s ta no un inte re s s e p ubblic o , a m e no che l’a uto rità c o m p e te nte no n ne a bbia a uto riz z a to la re g is tra z io ne ” (art. 10, 1° comma seconda parte, C.p.i.)
I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14, lett. a C.p.i.), si pensi ad es. ai segni contenenti disegni osceni o incitanti la violenza; Gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10, 1° comma, prima parte, C.p.i.) si pensi ad es. al segno “Croce rossa” o al simbolo olimpico; Gli stemmi e gli altri segni “che rive s ta no un inte re s s e p ubblic o , a m e no che l’a uto rità c o m p e te nte no n ne a bbia a uto riz z a to la re g is tra z io ne ” (art. 10, 1° comma seconda parte, C.p.i.)
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Il requisito della verità del segno (anche detto della no n d e c e ttiv ità ) è espresso dall’art.14, lett. b), C.p.i. ai senso del quale non possono costituire valido marchio”i s e g ni id o ne i a d ing a nna re il p ubblic o , in p a rtic o la re s ulla p ro ve nie nz a g e o g ra fic a , s ulla na tura o s ulla q ua lità d e i p ro d o tti e d e i
s e rviz i” .Generalmente ciò che è ingannevole non è il marchio di per
sé ma l’uso che di esso si fa(ipotesi quest’ultima regolata dagli artt. 14,2° comma, lett. a), e 21,2° comma C.p.i.)
Il requisito della verità del segno (anche detto della no n d e c e ttiv ità ) è espresso dall’art.14, lett. b), C.p.i. ai senso del quale non possono costituire valido marchio”i s e g ni id o ne i a d ing a nna re il p ubblic o , in p a rtic o la re s ulla p ro ve nie nz a g e o g ra fic a , s ulla na tura o s ulla q ua lità d e i p ro d o tti e d e i
s e rviz i” .Generalmente ciò che è ingannevole non è il marchio di per
sé ma l’uso che di esso si fa(ipotesi quest’ultima regolata dagli artt. 14,2° comma, lett. a), e 21,2° comma C.p.i.)
Verità
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24. I segni distintiviIl marchio
• La registrazione di un’impresa e della sua ragione sociale/nome commerciale presso la Camera di Commercio non equivale alla registrazione del marchio• Nome commerciale e marchio d’impresa sono due concetti ben distinti.• Il nome commerciale è la denominazione completa dell'impresa e ne permette l’identificazione. Il marchio, invece, è il segno che contraddistingue i prodotti. Un’impresa può possedere diversi marchi oppure può utilizzare un marchio per identificare tutti i propri prodotti o una particolare fascia o uno specifico tipo. Il deposito di una domanda di registrazione per marchio si effettua presso l’UIBM o presso le Camere di Commercio. La registrazione di un nome commerciale si effettua esclusivamente presso la Camera di Commercio della provincia della sede legale della società.
Attenzione
Grazie per l ’attenzioneFloriana Murrali
E- mail: [email protected]
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