38 Norme e tributi Il Sole 24 OreGiovedì 15 Giugno 2017 N. 158
L’attività viene svolta, con percentuali stabilite caso per caso, in parte dentro l’azienda e in parte fuori senza avere avere una postazione fissa. C’è quindi la possibilità di scegliere il luogo in cui lavorare
DOVE SI LAVORA?
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La nuova opzione. In vigore le norme che regolano l’attività svolta dai dipendenti fuori dall’azienda
Il lavoro agile premia gli obiettiviMeno peso a tempi e luoghi, maggiore spazio alla competitività
Giampiero Falasca
pCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 81/2017, è diventato pienamente utilizzabile da ieri il «lavoro agile». Già prima dell’approvazionedella legge, tuttavia, molte aziende hanno avviato delle forme sperimentali di smart working, che ruotavano intorno alle regole del telelavoro ed erano gestitemediante accordi collettivi stipulati a livello aziendale.
Il coordinamento tra vecchie intese e nuova disciplinaLa nuova normativa mette al centro della regolazione del lavoro agile l’accordo individuale, assegnando invece un ruolo marginale agli accordi collettivi. Nonostante questa impostazione, il coordinamento tra le vecchie intese collettive e le nuove regole non dovrebbe creare particolari problemi applicativi, in quanto gli accordi sindacali firmati preesistenti erano, e restano, ancoratialle regole del telelavoro.
Il coordinamento tra vecchie enuove intese diventa più complesso se si vogliono applicare alle forme preesistenti le tutele introdotte dalla legge 81 in materia di salute e sicurezza del lavoro e
di assicurazione contro gli infortuni.
Queste disposizioni si applicano solo agli accordi che hanno tutte le caratteristiche previstedalla legge 81/2017. Pertanto, chi volesse ricondurre le sperimentazioni pregresse dentro il nuovomodello, dovrebbe verificare lacoerenza con le nuove regole e, in caso di eventuali difformità, dovrebbe adottare le intese integrative non solo a livello collettivo ma anche individuale necessarie a ricondurre le sperimentazioni in corso all’interno della cornice definita dalle nuove regole.
A cosa serve il lavoro agile? La nuova legge consente alle parti di modellare il lavoro agile con grande libertà, in funzione delleesigenze che di volta in volta si vogliono soddisfare.
Una prima finalità può esserequella di ripensare l’organizzazione del lavoro, come suggerisce lo stesso articolo 18 della legge, dove chiarisce che lo smart working può servire a «incrementare la competitività» e doveprevede una «organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo
di lavoro». In questa ottica, l’accordo per
il lavoro agile potrà togliere centralità agli elementi più tradizionali del contratto, come il luogo eil tempo, potenziando gli obiettivi.
Il vincolo del luogo di lavoropotrebbe essere sostituito lasciando al dipendente la facoltà di scegliere, in certi periodi o giorni, una postazione diversa, coerente con alcuni parametriconcordati tra le parti. Il regime di orario potrebbe essere flessibilizzato rinunciando alla misurazione puntale della prestazione e forfettizzando il pagamento dello straordinario (nel rispetto delle norme inderogabili sugli orari massimi). Il potenziamentodegli obiettivi potrebbe, inoltre, essere ottenuto collegando in maniera più intensa le voci individuali variabili o aggiuntive della retribuzione al raggiungimento di specifici risultati, personali o di gruppo (anche utilizzando, ove applicabili, gli incentivi fiscali e contributivi previsti dalla legge).
Il lavoro agile può essere utilizzato anche per agevolare la conciliazione tra i tempi di lavoro e la vita personale. Le parti, per
andare in questa direzione, potrebbero concordare la possibilità di svolgere la prestazione con tempi flessibili, garantendo anche quella libertà di movimento utile a soddisfare specifici fabbisogni individuali (impegni dei figli, esigenze personali, ecc.).
Un ruolo importante, da questo punto di vista, lo potrebbe svolgere anche il “diritto alla disconnessione”: le parti potrebbero individuare delle fasce orarie durate le quali il lavoratore avrebbe il diritto di non essere inalcun modo connesso in via telematica con l’azienda.
Ci sono poi altre finalità, certamente meno attraenti ma non vietate dalla legge, che potrebbero essere attuate con l’accordo dilavoro agile, come ad esempio il contenimento degli spazi e la riduzione dei costi logistici.
Quale che sia il modello prescelto, la contrattazione collettiva anche se ignorata dalla legge potrebbe giocare un ruolo importante per garantire il decollo effettivo dello smart working, in quanto potrebbe favorire la definizione di modelli di accordo individuale coerenti con le esigenze delle parti.
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LAVORATORI AUTONOMI
Modello gross disparityper le clausole abusivedi Antonio Carlo Scacco
Da ieri si considerano abusive e prive di effetto le clau
sole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, di recedere senza congruo preavviso nei contratti a prestazioni continuative, nonché le clausole di pagamento con termini superiori a sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura o della richiesta di pagamento.
Quotidiano del
Lavoro
quotidianolavoro.ilsole24ore.comLa versione integrale dell’articolo
Statali. Tavoli aperti entro il mese a partire da enti centrali e istruzione
Pa, trattative sui contratti al viaGianni TrovatiROMA
pPubblicata in Gazzetta la riforma del pubblico impiego e definiti i contenuti chiave della direttiva “madre”, partono le grandimanovre per il rinnovo dei contratti congelati da otto anni ai tre milioni di dipendenti stabili della Pa. La direttiva, ha fatto sapere ierila ministra per la Pa e la semplificazione Marianna Madia, ha ricevuto il via libera del consiglio dei ministri e il tavolo delle trattative sarà avviato «entro giugno». Ora tocca ai comitati di settore dei comparti fuori dalla Pa centrale (scuolauniversità, sanità e regionienti locali) definire i propri atti di indirizzo sulla base del “modello” statale, ma il calendario sarà più o meno analogo. Per gli 1,2 milioni di dipendenti dell’istruzione,per esempio, l’arrivo dell’atto di indirizzo arriverà entro la fine del mese è stata assicurata giusto ieri dalla ministra Valeria Fedeli in un incontro con i sindacati.
Superato a quanto sembra il rischio di elezioni anticipate, che avrebbe messo a rischio i rinnovi, l’obiettivo resta quello di chiudere la partita in autunno, con un’incognita: quella delle risorse aggiuntive (almeno 1,2 miliardi) che andranno trovate nella prossima
legge di bilancio per la Pa centrale,e gli altrettanti che andranno stanziati nel complesso da sanità ed enti territoriali, necessari ad arrivare agli 85 euro medi di aumento a regime promesso dall’intesa del 30 novembre scorso. Tutto da costruire, poi, il meccanismo che dovrebbe sterilizzare l’effetto 80 euro, vale a dire il rischio che gli aumenti facciano perdere il bonus a circa 200mila dipendenti pubblici
che oggi hanno un reddito fra 24 e 26mila euro. Di questo, secondo ladirettiva esaminata dalla Funzione pubblica, dovrà tenere conto ladistribuzione degli aumenti, individuando ex ante i soggetti a cui riservare un trattamento “migliore” per compensare l’effettobonus. Anche in questo caso, la prova non è semplice per due ragioni:le risorse e, soprattutto, il fatto cheil reddito di riferimento per il bonus da 80 euro è quello complessi
vo, e non solo quello da lavoro, percui la necessità di definire prima quali dipendenti “tutelare” porterà senza dubbio dei disallineamenti.
La riforma che entrerà in vigoreil prossimo 22 giugno, poi, avvierà i preparativi per il piano straordinario di stabilizzazione dei precari che andrà attuato nei prossimi tre anni. Sul tema, nuovi numeri sono arrivati ieri dalla presentazione dei risultati del censimento permanente Istat sulla Pubblica amministrazione. I titolari di contratti precari con le 12.874 istituzioni pubbliche, calcola l’Istat, sono 467.362, divisi fra 293.804 lavoratori a tempo determinato e 173.558 fra collaboratori, lavoratori in somministrazione e così via.
La stabilizzazione in arrivo, secondo le prime stime del governo,riguarderà circa il 10% di questa platea, cioè intorno a 50mila persone. Per candidarsi al posto fisso,tramite riserva di posti nei concorsi se non si è già passata una selezione, occorre maturare entro fine 2017 almeno tre anni di anzianità negli ultimi otto, e trovare spazio nella programmazione delle assunzioni da parte dei singoli enti.
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IL CENSIMENTO ISTATNelle 12.874 istituzionici sono 467.362 titolaridi contratti precariCirca il 10% può ambirealla stabilizzazione triennale
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pÈ arrivato il momento di revisionare il sistema della Cassedi previdenza dei professionisti. A pensarlo sono i vertici della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza social; il presidente Lello Di Gioia e i vice presidentiTitti Di Salvo e Giuseppe Galati hanno infatti presentato una proposta di legge (atto Camera4495) che ridisciplina gli enti previdenziali privati.
Tra le novità: l’apertura anche alle professioni “non ordinistiche”, l’accorpamento tra enti da stimolare con la tassazione agevolata, la costituzione di un fondo di garanzia tra glienti, il definitivo chiarimentodella natura “privata” delle Casse attraverso l’annullamento degli effetti pubblicistici che comporta la loro iscrizione nell’elenco Istat. La proposta di riforma interviene anche sul sistema dei controlli,riconoscendo un maggior potere alla Covip, riducendo i ministeri coinvolti e prevedendo lo scioglimento degli enti che sitrovano in una situazione di squilibrio finanziario non sanabile.
Ma andiamo con Ordine. La
proposta di legge Di GioiaDi SalvoGalati è composta da 20 articoli e 6 sei diversi Capi.L’articolo 1, che delinea l’ambito di applicazione, apre l’iscrizione anche «agli appartenentia professioni non organizzate in Ordini e collegi», ex lege 4–2013 purché non esercitate nella forma del lavoro dipendente.
Quest’apertura si accompa
gna al divieto di costituire nuovi enti monocategoriali (articolo 3, comma 1).
Per incentivare l’accorpamento degli enti già esistenti laproposta di legge prevede una tassazione agevolata pari al 15% quando quella generale proposta è del 20%, iche la norma prevede di armonizzare a quella dei fondi di previdenza complementare. Sulla tassazione , nell’introduzione al testo, si auspica che anche in ita
lia finanza pubblica e Patto di stabilità europeo permettendo si arrivi a tassare il montante contributivo sono al momento dell’erogazione, come accade nella maggioranza dei paesi europei.
la semplificazione dei controlli, l’introduzione di un numero massimo di delegati e di membri del Cda.
L’identikit dello smart working
Nel complesso l’alternanza di lavoro svolto dentro e fuori l’azienda deve comunque rispettare i limiti massimi di orario giornaliero e settimanali previsti dalla legge e dai contratti collettivi
QUALE ORARIO SI APPLICA?
No, nell’accordo che regola lo smart working sottoscritto tra azienda e dipendente devono essere indicati i tempi di riposo, e le modalità di disconnessione dagli strumenti di lavoro, quindi quando non deve essere contattato
IL LAVORATORE È SEMPRE REPERIBILE?
Si ha diritto a un trattamento economiconon inferiore a quello riconosciuto a chi lavora solo dentro l’azienda e anche alle agevolazioni fiscali e contributive legate a incrementi di produttività
LA RETRIBUZIONE CAMBIA?
Non andare in azienda non significa avere massima libertà. Sempre nell’accordo di smart working vengono individuate le modalità con cui il datore di lavoro verifica l’attività svolta e i comportamenti sanzionabili
CI SONO MENO CONTROLLI?
Il datore di lavoro deve informare il dipendente sui rischi generali e specifici legati all’attività svolta. Il lavoratore deve cooperare con l’azienda per attuare le misure di prevenzione dei rischi
QUALI REGOLE PER LA SICUREZZA?