ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
L A M E D I A - C O N C I L I A Z I O N E I N A M B I T O A S S I C U R AT I V O
L’adeguamento alla normativa come elemento strategico nella gestione dei Sinistri
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
1. PREMESSA
2. LA ”MEDIA – CONCILIAZIONE” ASSICURATIVA ED IL PROGETTO SÌ D’ACCORDO
4. LA ”MEDIA – CONCILIAZIONE” CONVIENE. I DATI DISPONIBILI AL MICROSCOPIO
5. LA “CHIAVE DI LETTURA” IN AMBITO ASSICURATIVO: UN’OPPORTUNITÀ
6. L’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE: COME SCEGLIERLO
7. CONCILIA , UN “NUOVO” MODELLO DI GESTIONE
8. L’ATTUALE SCENARIO IN CAMPANIA IN R.C.A.
9. Il PROGETTO “PILOTA” CAMPANIA
3. AVVOCATURA : IL DOVERE – DIRITTO DI COLLABORARE ALL’AFFERMAZIONE DELLA
”MEDIA – CONCILIAZIONE”
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INDICE
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
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1. PREMESSA
L’opportunità di confronto con la Dottrina e la Magistratura più Autorevoli in materia
di mediazione e con tutti gli operatori interni ed esterni alle Imprese di assicurazione, in
Italia ed all’estero, che come noi sono chiamati a risolvere quotidianamente controversie
conseguenti al verificarsi di sinistri, è stata – ed è – per noi un privilegio impagabile. –
Non intendiamo, quindi, attribuirci alcun merito per le conoscenze, informazioni, esperienze
ed opinioni qui presentate, consapevoli che la nostra conoscenza è il frutto di ciò che
fin’ora abbiamo professionalmente vissuto, letto o ascoltato sul tema .
Ciò posto, non intendiamo “promuovere” indiscriminatamente l’applicazione del nuovo
Istituto della Media – Conciliazione, atteso che esistono situazioni nelle quali non è
strategicamente conveniente applicarlo. La nostra analisi ha preso le mosse da una
oggettiva disamina dell’Istituto e dell’impatto, anche di natura organizzativa, che questo
può avere anche nel Mercato Assicurativo con l’obiettivo prioritario di sottoporre alla
valutazione degli Operatori e degli “utenti abituali” vantaggi, svantaggi, benefici, rischi
ed incognite dell’Istituto, di talché possano formarsene un proprio convincimento e
valorizzarne l’applicazione.
Al Lettore premett iamo un tr ipl ice r ingraziamento: per l ’attenzione
prestata, per la Sua considerazione verso i l nostro Organismo e
per i l fatto che se avrà r imarchi da farci ce l i farà direttamente.
Un ulteriore ringraziamento va ad Avvocati, Magistrati, Dirigenti e Funzionari di Gruppi
assicurativi che mossi da positivo interesse e curiosità sono divenuti preziosi partner
collaborativi . Menzionare qui i nomi farebbe torto alla loro disinteressata disponibilità.
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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
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2. LA ”MEDIA – CONCILIAZIONE” ASSICURATIVA ED IL PROGETTO SÌ D’ACCORDO
Il D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 (con cui si è dato
attuazione all’art. 60 della L. 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali) costituisce
un notevole passo in avanti rispetto alla disciplina
della conciliazione delle liti societarie che era stata
varata nel gennaio del 2003, poiché conferisce
definitivamente dignità e ruolo alle procedure di
composizione delle liti in sede alternativa a quella
giudiziaria ordinaria, recependo peraltro il regime
positivo già fissato nella direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.
Sin dal 20 marzo 2010 le parti di una controversia
possono avviare un procedimento di mediazione
conciliativa innanzi agli Organismi iscritti
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della
Giustizia, potendosi assicurare, con tale opzione,
oltre alla professionalità dei mediatori ed alla serietà
ed all’efficienza degli Organismi stessi, indubbi
vantaggi quali, ad esempio, il riconoscimento
dell’esecutività dell’accordo finale e l’esenzione
totale delle spese di registrazione per le controversie
di valore inferiore ad €.50.000,00.
Il tutto in sede assolutamente riservata, con
risparmio di tempo e con costi certi e contenuti .
Un Istituto con una forte valenza innovativa,
dunque, che modifica non solo la mappatura del
processo civile ma anche, le attuali metodologie
organizzative di gestione del danno e d’intervento
sul “contenzioso” da parte dell’Assicuratore.
Dal 20 marzo 2011, in applicazione dell’art. 5.1 del
D.lgs. cit., il tentativo di conciliazione dinanzi agli
organismi accreditati presso il MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA costituisce condizione di procedibilità,
tra le altre, in materia di risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
oltre che in materia di responsabilità medica e di
contratti assicurativi, bancari e finanziari in genere.
La piena attuazione del “nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo” e del “sistema compiuto ed organico sulla mediazione al quale i cittadini, i professionisti e le imprese potranno fare riferimento per scegliere il modo più appropriato per risolvere una controversia” (così il Guardasigilli
alla conferenza stampa dopo l’approvazione dello
schema del decreto ed alla conferenza finale del
progetto comunitario Lawjers in ADR del 28 maggio
2010), avvicinerà l’Italia agli standard internazionali
in materia di mediazione civile e verosimilmente
contribuirà a concorrere al principale obiettivo che
persegue il Legislatore: il contenimento dei costi del “sistema Giustizia” conseguenti il contenzioso.
Obiettivo, questo, che prioritariamente persegue
anche l’Assicuratore.
L’Istituto prescinde dalla forza del giudice (o
dell’arbitro) e si basa sul consenso fra gli interessati,
che negandolo devono poter far fallire il tentativo
senza conseguenze pregiudizievoli.
Molteplici sono le motivazioni che si cercano intese
in qualche modo a nobilitare l’Istituto di cui oramai
si magnificano i vantaggi in termini di durata e di
costi. Vantaggi che effettivamente si avranno solo
se la conciliazione riuscirà, costituendo invece un
ulteriore aggravio in caso contrario.-
In assicurazione è letteralmente impensabile poter
ottenere valori ridotti di litigiosità ed implemento
del tasso di gradimento del rapporto Assicurato/Danneggiato/Assicuratore, prescindendo da una
conciliazione facilmente accessibile e “più vicina”
all’utente “assicurativo” ed in tale ottica intendiamo
realizzare il PROGETTO “sì D’ACCORDO” con
l’obiettivo di agevolare alle Imprese Assicurative,
agli Assicurati ed ai danneggiati la conoscenza
e l’utilizzo delle procedure di mediazione quale
strumento di gestione rapida ed efficace delle
controversie assicurative sia in fase preventiva, sia
nel corso del giudizio stesso.
Il progetto sostanzialmente è finalizzato a:• promuovere la conoscenza, lo studio e l’uso
anche in ambito assicurativo della direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008
• generare fiducia e maggiore comprensione
sull’utilizzo e sulla proficua applicazione delle
procedure di mediazione come strumento
primario per l’appropriata definizione delle
controversie assicurative, all’interno e
all’esterno della giurisdizione, facilitandone la
spinta;-
• sensibilizzare la Magistratura e l’Avvocatura a
dare un forte contributo per favorire in Italia
l’accesso alla media – conciliazione assicurativa
coltivandone la cultura ed incoraggiandone il
percorso endoprocessuale;-
• facilitare il ricorso alla media – conciliazione,
ivi compresa la sperimentazione della cd.
“delegata” o “suggerita” ex art. 5.2 del decreto
secondo le linee dettate da un apposito
protocollo.
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3. AVVOCATURA: IL DOVERE – DIRITTO DI COLLABORARE ALL’AFFERMAZIONE DELLA ”MEDIA – CONCILIAZIONE”
Mentre la stampa da grande spazio ai problemi
della giustizia penale, la giustizia civile è al collasso.
Ma le difficoltà che risulta arduo superare non sono
soltanto pratiche e operative, sono soprattutto
di carattere concettuale. Occorre togliersi i
paraocchi e favorire la crescita e la valorizzazione di
nuove generazioni professionali. Nel presente della
Giustizia civile uno degli aspetti da valorizzare è
quello di non subire la “decisione” della controversia
ma di partecipare alla soluzione. Per l’Avvocatura,
uno dei problemi centrali della materia é quello
della mancata previsione dell’obbligatorietà
dell’assistenza tecnica degli Avvocati. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 non la pretende ma
neppure la vieta, rimettendosi all’autonomia delle
parti senza però mostrare alcuna ostilità. Il decreto
28, in apparenza, é sulla stessa linea , ma comunica
una certa avversione nei confronti degli Avvocati.
Tuttavia dopo settimane di accese discussioni,
mobilitazioni di protesta, dibattiti trasversali su
potenzialità e limiti dell’articolato normativo
(specie in tema di eliminazione dell’obbligatorietà
del tentativo, modifica del meccanismo
dell’informativa e dell’annullabilità del mandato,
presenza necessaria dell’avvocato etc.), anche il
Consiglio Nazionale Forense ha accolto con favore
il Decreto legislativo n. 28/2010 attuativo della
riforma del processo civile.
“La legge sulla mediazione…, presenta tanti aspetti
critici che rischiano di far implodere il meccanismo…
l’avvocatura deve giocare d’attacco e ritagliarsi
un ruolo centrale nel nuovo sistema... deve rendersi
consapevole del ruolo che anche in questo
sistema può ricoprire, come guida nell’interesse dei
cittadini oltre che come opportunità professionale.
Occorre un approccio pragmatico, visto che nei
paesi dove la mediazione è operativa gli avvocati
svolgono un ruolo propulsore”. È questo il messaggio
consegnato agli Avvocati italiani il 2 luglio 2010
dal CNF e dalla Scuola superiore dell’Avvocatura,
con l’auspicio che il XXX Congresso di Genova
traduca in realtà operativa tale encomiabile presa
di posizione, seguita tra l’altro anche dalla recente
Iscrizione al Registro Ministeriale del CNF, quale
Ente Formatore. Non è un mistero, tuttavia che
l’Avvocatura auspica di vedere accolta l’avanzata
richiesta di uno slittamento dell’entrata in vigore
a regime del decreto (oggi fissata al marzo 2011)
funzionale non solo ad una revisione del testo e
della obbligatorietà, ma anche alla preparazione
di avvocati-conciliatori e alla istituzione di Organismi
di conciliazione da parte degli Ordini forensi.
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ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
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Anche il parere favorevole reso dal Consiglio di
Stato Sezione Consultiva per gli atti Normativi
nell’Adunanza del 20 settembre 2010 ha contribuito
a rendere più chiari gli aspetti applicativi e
procedurali trattati dal decreto attuativo.
Nelle more dell’ipotizzata istituzione dell’Ufficio del processo, il nuovo contesto normativo suggerisce,
anche agli ultimi scettici, la necessità di studiare e
valutare il potenziale impatto benefico sul sistema
della soluzione dei conflitti onde adeguare alcuni
comportamenti professionali agli enormi benefici
anche in termini di riduzione di tempi e costi che
un corretto uso dello strumento fa intravedere in
settori non marginali della socialità. Benefici tanto
più considerevoli da apprezzare per chi in funzione
del proprio ruolo è istituzionalmente deputato ad
essere “parte in causa”, poiché quotidianamente
impegnato nella gestione di controversie.
4. LA ”MEDIA – CONCILIAZIONE” CONVIENE.I DATI DISPONIBILI AL MICROSCOPIO
I primi dati Italiani, riferiti dal 2007 (anno di
costituzione del primo Registro degli Organismi di
conciliazione) alla fine del 2009, indicano che il
valore medio delle vicende conciliate è modesto
e che il 65% degli inviti al tentativo di conciliazione
non è stato accettato. A questi dati negativi,
si contrappone tuttavia, l’elevata percentuale
di successo dei tentativi di conciliazione gestiti
dagli organismi accreditati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 28/2010, che si attesta oltre
l’80%. L’esperienza italiana, benché limitata,
indica che, effettivamente la mediazione può
funzionare. La conclusione trova conforto sia nei
risultati, del progetto comunitario “Lawyers in ADR”
finalizzato a promuovere l’utilizzo della mediazione
– in particolare nei dati relativi al costo della “non mediazione”, sia nei dati statistici di altre esperienze
internazionali.
In Argentina le percentuali di successo dei tentativi
di conciliazione si assestano sul 65% con punte del 90% in alcune realtà.
Nel New Jersey, dal 2000 al 2007, ad esempio, i
programmi di court-annexed mediation hanno
prodotto in media il 70% di accordi.
In Olanda la media di accordi si è assestata al 60,5%.L’esperienza internazionale ci indica, quindi, che
la diminuzione delle cause deriva dalla seguente
formula: numero di incontri tra i litiganti gestiti da un organismo di conciliazione x la percentuale media di successo degli incontri. Ad esempio, 10.000 incontri
x 65% di successo (media molto conservativa)
equivale a 6.500 cause in meno,quindi, 6.500 sinistri chiusi in più, senza contenzioso. Il primo fattore –
il numero degli incontri – è conseguenza delle
politiche normative del “ricorso al conciliatore”. Il
secondo fattore della formula – la percentuale di
successo degli incontri – deriva sia dall’affidamento
della procedura ad Organismi seri e formati in
tecniche di gestione del conflitto, sia dal corretto
comportamento delle parti (favorito dalle sanzioni
previste ex art. 4 dlgs (per gli avvocati) ed ex
art. 13 dgls per le parti). Da decenni in Italia i
due fattori della formula sono slegati. I tentativi
obbligatori di conciliazione già esistenti sono gestiti
in luoghi e da personale non specializzato, mentre
i professionisti già formati in conciliazione non
gestiscono i tentativi obbligatori. Un paradosso. Il
decreto ha tenuto in considerazione l’esperienza
internazionale agendo soprattutto sul primo fattore
della formula. Esso cerca, infatti, di favorire gli
incontri tra i litiganti assegnando al giudice il potere
Se l’obiettivo comune é quello di affermare migliore tutela degli interessi, come da più parti si afferma, quello dell’Avvocatura, nell’esercizio di una professione moderna, qualificata e solida nei suoi principi etici, dunque, è un dovere – diritto, a cui non è lecito sottrarsi.
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di invitare le parti anche nelle cause pendenti
a ricorrere ad un organismo di conciliazione e
introducendo il tentativo obbligatorio come
condizione di procedibilità. Il secondo fattore,
dipende, ovviamente, dalla scelta dell’Organismo.
In conclusione, sulla base delle statistiche di esperienze internazionali simili si può prevedere in Italia una diminuzione tra il 60% e il 70% della porzione del contenzioso civile, che viene sottoposto a un preventivo tentativo di conciliazione, ciò, ovviamente, a condizione che sia amministrato da un Organismo specializzato e da conciliatori adeguatamente formati.
Tralasciamo di approfondire l’altro importante
effetto riguardo la riduzione drastica della durata
delle cause dagli attuali 1.210 giorni di media a 469 giorni (ed il miglioramento della posizione dell’Italia
nella classifica “Doing Business” della World Bank
nell’indicatore “Enforcement Contract”).
5. LA “CHIAVE DI LETTURA” IN AMBITO ASSICURATIVO : UN’OPPORTUNITÀ
I dati appena esaminati comparati a quelli
riguardanti il contenzioso assicurativo, reso, oramai
obbligatoriamente conciliabile, (specie nelle Aree
critiche) danno il senso e la misura del gravoso
compito che il decreto affida all’Assicuratore, da
sempre impegnato a migliorare la gestione dei
sinistri finalizzata a minimizzare i costi e perfezionare
il servizio.
Nella maggior parte dei sinistri, la “chiamata in
causa” dell’Assicuratore (ove già non rappresenti
il convenuto principale in virtù dell’azione diretta)
rappresenta uno step necessario, laddove
l’eventuale accordo raggiunto direttamente tra
danneggiato e assicurato non sarebbe opponibile
alla Compagnia. E’, dunque, evidente il peso del
ruolo che l’Assicuratore assume attraverso una
corretta interpretazione della procedura. Oltre ad
ottenere un risparmio nella dispendiosa gestione
dei sinistri, infatti, l’Assicuratore certamente
può contribuire al successo della mediazione
conferendole un notevole impulso.
Esclusa la possibilità, per ovvi motivi, che
l’Assicuratore possa costituire il “proprio” Organismo,
anche per interposti soggetti, il primo obiettivo
è quella di evitare il concreto rischio, (specie
nelle aree… critiche) di dover… ”rincorrere”
due volte i danneggiati (con tutti i costi che ne
conseguono): la prima per “istruire” il sinistro ed
eventualmente pagarlo, assumendosi comunque
il rischio concreto della... “causa per differenza”
(come oggi accade con i risultati che sappiamo);
la seconda per non dover “subire” la preventiva
scelta avversa di un Organismo “ostile”.
Dato il criterio di competenza fissato dal decreto, il cui unico parametro è in relazione al momento del deposito della domanda ex Art. 4 n.1 del Decreto è evidente l’importanza di essere proattivi nella scelta dell’organismo senza indugiare nel deposito della domanda.
“Subire” la scelta del danneggiato significa esporsi
ad un sistema – che in poco tempo diverrebbe
consolidato – in cui la controparte “smaliziata”
possa legittimamente far verbalizzare dinanzi ad
un Organismo… “comodo” se non proprio ”ostile”
le condizioni effettive minime di una proposta il
cui contenuto possa corrispondere alla sentenza.
Il che con molta probabilità aggraverebbe
ancora di più il costo del danno aggiungendo a
quello di soccombenza in lite, anche quello del
procedimento di mediazione e del versamento
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contenzioso civile, si può anche ragionevolmente
prevedere che le procedure di mediazione se
adeguatamente “usate” possono creare condizioni
tali da “ottimizzare” il processo liquidativo e
rimuovere quegli ostacoli procedurali, psicologici e
di merito, frapposti al raggiungimento dell’accordo
in pre-contenzioso.
All’Impresa di Assicurazione, dunque, il decreto offre l’opportunità di ottimizzare la gestione del
sinistro, attraverso una fase di dialogo congiunto
con la controparte ed il proprio assicurato (ove
le due parti non coincidano), permettendogli di
acquisire tutte le informazioni necessarie, laddove
nella maggioranza dei casi la causa del mancato
accordo nella fase stragiudiziale risiede proprio
in un difetto di comunicazione tra assicurato e
assicuratore, che pregiudica il raggiungimento
dell’accordo tra la compagnia ed il danneggiato.
Nonostante le previsioni del codice delle
assicurazioni impongano ai danneggiati l’invio
di una serie di dati unitamente alla richiesta di
risarcimento, l’Assicuratore molto spesso non
dispone degli strumenti necessari per una corretta
istruzione del sinistro, mentre il più delle volte le
informazioni mancanti sono proprio quelle che
dovrebbero giungere dall’assicurato.
E’ ovvio che un’ammissione di responsabilità
da parte del garantito durante la mediazione,
indurrà la compagnia, proprio in virtù del ruolo di
procurator in rem propriam, valutata la “genuinità”
della confessione, a rivedere la propria posizione
volendo evitare un giudizio che esporrebbe
l’impresa solo a costi aggiuntivi.
Avendo a disposizione i dati che gli provengono
dal danneggiato e dal proprio assicurato, la
compagnia sarà in grado di ottenere tutte le
informazioni utili alla formulazione della congrua
offerta, facendo così l’interesse proprio e quello del
danneggiato.
Avuto riguardo al considerevole vantaggio
economico che potrà eventualmente derivargli,
l’Assicuratore avrà perciò tutto l’interesse a far
proprie, per il tramite dell’Organismo, le migliori
tecniche conciliative, prima fra tutte il rispetto e la
considerazione per gli interessi della controparte,
che puntualmente determinano il successo nel
raggiungimento dell’accordo.
all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore
somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto (ex art. 13 del Decreto).
Non è un mistero la “impressionante” dimensione
del fenomeno della gestione dei danni in R.C.A. ed
in R.C.G in alcune Aree “critiche” che impedisce
all’Impresa Assicurativa di migliorare le proprie
performances.
Perché dunque non “giocare d’anticipo”?
In quest’ottica l’Assicuratore dovrebbe “sua
sponte” attivare prima del danneggiato, la procedura di conciliazione dinanzi all’Organismo laddove, storicamente, si è invece sempre ritrovato
Convenuto dinanzi agli Uffici Giudiziari.
L’ipotesi di anticipare il danneggiato, in particolare
in R.C.A., comporta a monte un’attenta valutazione
circa la ricaduta che tale strumento avrebbe sulle
strutture organizzative e sulla Struttura in generale in
termini di immagine, di alleggerimento gestionale, di
deflazione delle liti, di contributo al raggiungimento
della VL e dei costi medi rispetto agli obbiettivi, ma
soprattutto in termini di costi –benefici.Se è vero com’è vero che in Italia si può prevedere
una diminuzione tra il 60% e il 70% della porzione del
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Allora, come cogliere positivamente l’opportunità?
Sempre in tale ottica, l’Assicuratore dovrà, per
primo sapersi “scegliere” l’Organismo che gli offre
maggiori garanzie di serietà, competenza ed
efficienza per la migliore conclusione stragiudiziale
del sinistro e non lasciarsi sfuggire un tale vantaggio
strategico.
Lasciando all’Assicuratore il compito di analizzare
dettagliatamente i benefici di cui si avvarrebbe
in termini di contenimento di costi con l’adozione
delle procedure di conciliazione come strumento di gestione (basterebbero a far riflettere anche solo
gli Incentivi fiscali – fino a €. 50.000,00 tutti gli atti,
documenti e provvedimenti relativi al procedimento
di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da
ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura – ed il Credito d’imposta fino a concorrenza
di euro cinquecento ridotto della metà in caso
di insuccesso) perché tale approfondimento
presuppone la conoscenza di alcuni dati sensibili
propri di ciascun Assicuratore, tuttavia si può
affermare con ragionevolezza che effettivamente
un contenimento di costi c’è (ad esempio, in R.C.A.
per ogni sinistro, in fattispecie come quelle di seguito
analizzate al cap. 8 all’adozione della procedura di
conciliazione potrebbe conseguire una riduzione di
costo quantomeno di 1.500/1.600 Euro al netto del
costo di gestione della procedura stessa).
Quali i vantaggi?
Alla preventiva “aggressione” della gran parte di
quei sinistri il cui tentativo di soluzione attraverso
l’attività del perito non è andato a buon fine ed
anticipare l’iniziativa di parte avversa che potrebbe
rendere difficile l’accesso alla conciliazione o
vanificarla, con l’intento di ricorrere alla “comoda”
citazione in giudizio potrebbe conseguire:
1. un contenimento certo del numero delle liti con
un incremento del numero delle liquidazioni
“accuratamente totali” perché correttamente
“quietanzate” nel verbale di conciliazione;
2. un considerevole contenimento del costo
dei sinistri definiti attraverso la Conciliazione
quantomeno del 20% (percentuale molto
conservativa) tenuto conto anche del costo
della procedura.
Non va infine sottovalutato sia il ritorno d’immagine
per l’adozione da parte dell’Impresa Assicuratrice
di tale innovazione poiché la porrebbe nella visione
determinata di chi adempie senza indugio agli
impegni assunti per contratto e non solo, sia anche
quello di far passare un preciso messaggio all’utenza
in generale nel senso della determinazione a non
restare passiva alle autentiche “aggressioni” che
subisce sul ..territorio, che sono sotto gli occhi
di tutti gli addetti ai lavori. Grazie al decreto,
dunque, l’Assicuratore è potenzialmente fruitore di
un gran numero di buoni accordi. Con inevitabili
ripercussioni positive sui bila nci. La corretta gestione
della partita può risultare oltre che decisiva per
il raggiungimento dell’accordo, vantaggiosa
per l’impresa assicurativa e per il danneggiato,
determinando l’ambita situazione di win – win.
Ciò spiega, l’urgenza con cui deve essere avvertita
dall’Assicuratore l’opportunità offerta dal decreto e l’esigenza di attivarsi per trarre anche da subito, volendo, il massimo beneficio dalle procedure di conciliazione. Anticipare il danneggiato sul tavolo della Conciliazione, “costringerlo” a sedersi a quel tavolo, provocare la Conciliazione “al meglio” per mettere una “pietra tombale sul danno”, “indurlo” a tenere nella debita considerazione del rischio concreto e del costo che potrebbe conseguire a suo danno dalla “non conciliazione” dovuta a suo
comportamento strumentale e/o ostruzionistico.
In tale ottica, qualche Impresa di Assicurazione
ha già dimostrato concreto interesse a cogliere
i primi frutti che il Decreto legislativo n.28/2010
sembrerebbe offrire, mediante vari test sulle distinte
tipologie di sinistro (auto, non auto, cose, lesioni, med mal) finalizzati a sperimentare lo strumento
offerto dal decreto per constatarne l’efficacia e
per orientarne gli sviluppi.
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6. L’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE: COME SCEGLIERLO
Il passaggio sul “tavolo della Mediazione Civile”,
in un senso o nell’altro, è, oramai, un passaggio
obbligato anche per l’Assicuratore. Egli in ragione di
come sarà in grado di affrontare la “problematica”
e di come saprà risolvere gli aspetti organizzativi
e gestionali meglio si posizionerà sul mercato e
maggiore sarà la sua visibilità.
In tale contesto quindi un ruolo importante
assumono gli Organismi di Media-Conciliazione
che, in ragione della capacità che hanno avuto (o
che avranno) di strutturarsi sul territorio e di quella di
avvalersi della collaborazione di profili professionali
di primo livello, maggiori saranno le possibilità di
contenere i costi, di affermarsi e di accreditarsi sul
mercato.
Così come accade in quei Paesi dove la
Mediazione Civile è percorso obbligato da anni,
sarà necessario, a garanzia e tutela degli interessi in
gioco per l’Assicuratore scegliersi l’Organismo che
ben conosce le criticità del sistema, le sue necessità
ed i suoi interessi.
Molteplici sono i criteri di scelta di un Organismo di
mediazione per non incorrere nel pericolo di una
gestione inefficiente cui far fronte, nella peggiore
delle ipotesi, a procedura iniziata. Il primo è quello
di non rischiare mai di adire un organismo qualsiasi.
Si deve effettuare una valutazione attenta degli
Organismi effettivamente accreditati dal Ministero
http://www.giustizia.it/giustizia/it sulla base dei
seguenti criteri:
• l’esperienza dell’organismo nell’applicazione della Conciliazione ed il suo radicamento sul territorio in cui opera;
• la specializzazione ed il curriculum dei media-tori inseriti nell’Albo dell’Organismo.
Occorre quindi valutare:• la storia e gli anni di esperienza nella
gestione delle procedure, anche nelle liti in
precontenzioso;
• la specializzazione nello svolgimento dell’at-
tività di amministrazione delle procedure e la
presenza radicata sul territorio (un Organismo
deve essere in grado di garantire l’espleta-
mento della procedura a “Km zero”, deve di-
sporre di sedi decentrate in modo capillare su
tutto il territorio nel quale opera per evitare il
rischio che la parte “riottosa” possa far fallire
il tentativo senza conseguenze pregiudizievoli
assumendo a “giusta causa” della manca-
ta comparizione il difficile/oneroso accesso
all’Organismo scelto;
• il regolamento di mediazione vigente;
• l’indennità ed i costi applicati;
• le “condizioni particolari” che è in grado di
offrire all’utente.
Prima di scegliere l’Organismo occorre informarsi
direttamente sulle persone dei responsabili,
anche al fine di valutarne la moralità oltre che la
specializzazione e la competenza. Occorre valutare
anche l’esperienza dei mediatori/conciliatori ed il
criterio di designazione del mediatore per le diverse
procedure.
Converrà quindi informarsi:• di quanti e quali mediatori si avvale l’organi-
smo con possibilità di consultare preventiva-
mente l’Albo (dei mediatori e degli esperti)
nonché i loro curricula;
• dei criteri di inserimento dei mediatori nella lista
dell’organismo;
• del criterio di nomina dei mediatori, nelle singole
controversie, descritto nel Regolamento;
• delle garanzie di imparzialità da valutare
in base ai limiti di compatibilità previsti per i
mediatori dal regolamento dell’organismo di
appartenenza.
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7. CONCILIA, UN “NUOVO” MODELLO DI GESTIONE
Scelto l’Organismo (la scelta potrebbe essere anche “suggerita” in polizza), con cui avviare la procedura,
l’Assicuratore deve avvalersi di un efficace modello organizzativo che gli consente di partecipare
adeguatamente e produttivamente al tavolo della Conciliazione, esercitando in quella sede ogni prerogativa
che il decreto consente, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti inerenti anche la “tempistica”, quella di
formulare l’offerta prevista dall’art.148 del C.d.A., che non costi molto e che non “sconvolga” l’attuale modello
di gestione. Un modello che consenta di aggredire preventivamente quella massa di sinistri il cui tentativo
di soluzione attraverso la tradizionale attività non è andato a buon fine. Il grafico rappresenta un modello
operativo “base” con l’adozione di una procedura standard che si armonizzi con le innovazioni dettate dal
Legislatore Delegato in ambito assicurativo, ad esempio nel ramo R.C.A..
Analizzandolo, possiamo subito constatare che
restano ferme le attuali procedure della gestione
dei sinistri in seno alla Compagnia. Occorre solo
inserire nella piattaforma informatica un nuovo
“elemento” in grado di segnalare sistematicamente
ed esclusivamente l’insorgere di probabili liti nelle
seguenti fattispecie:
1. Relazione negativa del Fiduciario Perito danni a cose.
2. Relazione negativa del Fiduciario Perito Medico Legale.
Posto che il Fiduciario è il primo attore del processo
lavorativo che viene a conoscenza del “disinteresse” o di un
“atteggiamento ostruzionistico” dell’avente diritto (o presunto
tale), le sue informazioni, immediatamente trasmesse nel
sistema informatico, in automatico, allarmano i soggetti
deputati ai nuovi adempimenti successivi.
3. Comunicazione di offerta trattenuta in acconto formulata dall’Assicuratore conseguente al mancato accordo in fase di trattazione.
In questo caso, il primo attore del processo lavorativo che
viene a conoscenza delle intenzioni dell’avente diritto è il
liquidatore competente, il quale, esaminati gli atti, valuta la
fattispecie e trasmette, eventualmente, l’informazione nel
sistema informatico che in automatico allarma i soggetti
deputati ai nuovi adempimenti successivi.
Il soggetto deputato ai nuovi adempimenti che
per convenzione abbiamo denominato “Ente
Fiduciario”, una volta ricevute, telematicamente,
o in qualunque altra forma, le informazioni critiche
che non hanno consentito la chiusura definitiva
della vertenza, attiva immediatamente la richiesta
di avvio alla procedura di mediazione presso
l’Organismo.
24
Con quali VANTAGGI ?
• Trattare la controversia innanzi a figure profes-
sionali immuni da possibili “condizionamenti”;
• “esporre” la controparte ostile alla conciliazione
alle “costose” conseguenze previste dall’art.
13 del Decreto Legislativo n. 28/2010;
• risolvere rapidamente il problema;
• abbattere i costi del sinistro;
• contribuire al raggiungimento di una ottima
performance per centrare l’obiettivo della VL;
• deflazionare le liti;
• smaltire l’accumulo degli arretrati.
Lasciamo all’Assicuratore immaginare le ulteriori
condizioni di vantaggio non secondarie di cui può
godere dal momento in cui si avvale di un Organi-
smo che ben conosce i suoi interessi e le sue neces-
sità ed è già orientato ad incoraggiarlo – mediante
una riduzione di costi – ad avviare una concreta
sperimentazione dello strumento offerto dal decre-
to per constatarne l’efficacia e per orientarne gli
sviluppi.
L’utilizzo di tale semplice “innovazione”, proietta-
ta come adozione strutturale, facente parte inte-
grante di una piattaforma informatica esistente,
soccorre alla costruzione di una istruttoria che co-
stringe l’avversario ad un confronto leale prima di
far collassare il sinistro in “contenzioso”. Un Processo
di lavoro, dunque, finalizzato a realizzare specifici
obiettivi in termini di costi-benefici con una sinergia
positiva e coerente con le esigenze di migliore tu-
tela degli interessi in generale, con particolare, ma
non esclusivo, riferimento a quelle dell’Assicuratore.
L’utilizzo dello strumento legislativo trova applica-
zione anche nella gestione dei cosiddetti danni
“Run Off” dove i benefici si riverberano sulle riserve
tecniche e quindi sul bilancio.
27
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
260
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
ITALIA CAMPANIA
8 – L’ATTUALE SCENARIO IN CAMPANIA IN R.C.A.
Solo per avere un’idea dell’impatto che
l’applicazione del nuovo modello potrebbe avere
ad esempio in Campania – una delle Aree con
maggiore criticità – analizziamo, limitandoci alla
R.C.A., i dati (ufficiali) ISVAP più recenti disponibili dei
sinistri per Regione e Provincia relativi all’esercizio
2008 e quelli pubblicati dal MINISTERO GIUSTIZIA per
gli esercizi giudiziari 2005, 2006, 2007, 2008 relativi
alle Cause Civili in R.C.A. sopravvenienti, pendenti
e definite innanzi al Giudice di Pace del territorio
suddivise per Distretti Giudiziari e ricaviamo che:
1. Per l’esercizio 2008 i sinistri R.C.A. denunciati, in ITALIA, ammontano a 3.319.372.
2. Per l’intero anno Giudiziario 2008 le Cause R.C.A. sopravvenute innanzi al Giudice di Pace
di tutti i Distretti Giudiziari del territorio sono
state complessivamente: 261.036.
Le cause R.C.A. sopravvenute nell’esercizio 2008
solo innanzi ai Giudici di Pace di tutti i Distretti del
territorio nazionale costituiscono, dunque il 7.86%
del denunciato d’esercizio del territorio.
Analizzando, ora, ad esempio, il solo dato
“CAMPANIA”, si ricava che :
1. I sinistri R.C.A. denunciati nel 2008 sono stati:
295.592.
2. Le cause sopravvenute in R.C.A. nello
stesso periodo innanzi al Giudice di Pace
dei Distretti della Campania, sono state
complessivamente: 142.204 (Napoli =128.722,
Salerno=3.482).
Le cause R.C.A. sopravvenute in Campania innanzi
al Giudice di Pace, dunque, costituiscono circa il
48,11% del denunciato d’esercizio campano. La
sola CAMPANIA, dunque, “radicando” 142.204
cause R.C.A. innanzi al G.di P. nel 2008, genera
circa il 54,48% delle cause radicate sull’intero
territorio nazionale (con il solo Distretto di Napoli
che genera il 49,31% delle cause R.C.A. innanzi al
G.di P. dell’intero territorio) .
Se spostiamo l’analisi sulla stessa tipologia di cause
sopra descritte, pendenti al 1° Gennaio 2009
innanzi ai Distretti Giudiziari della Campania e
quindi radicate negli esercizi giudiziari precedenti,
le percentuali variano di poco. Infatti con 216.492 cause pendenti la CAMPANIA genera il 59,86% delle cause pendenti al 1° gennaio 2009 del totale
pari a 361.649 dei Distretti Giudiziari d’Italia (mentre
il solo Distretto di Napoli con 191.491 genera il
52,95% del totale Italia).
Per rendere meglio l’idea, il distretto di Milano genera il 2,77%, mentre quello di Roma il 6,73% del totale Italia.
I dati illustrati come detto, si riferiscono all’esercizio
2008. Essi sostanzialmente restano invariati anche
per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, a conferma che
storicamente l’Area CAMPANIA, rappresenta per
l’Assicuratore un “peso” gravoso per le riserve
e, dunque, per il Bilancio. Ma questa, non è
certo una novità per gli “addetti ai lavori” che si
occupano della gestione del “fenomeno”, tanto
che puntualmente, in vista delle chiusure annuali,
sono costretti ad intensificare le attività mettendo
in campo tutte le iniziative possibili (talvolta anche
“stravaganti”), finalizzate ad ”eliminare” il maggior
numero di cause.
Un’ Area, quindi, la Campania, ove per l’Assicuratore
sussiste priorità assoluta di “organizzarsi utilmente”
senz’altro ritardo.
L’Assicuratore sa che, nell’esercizio corrente il
costo medio dei sinistri, più o meno, è di circa 1.600 Euro, riferito ad un’area geografica come quella
appena descritta, (il cosidetto forfait Cid ascende
invece a 1.450 Euro) con una storica VL 50% circa
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
ITALIA CAMPANIA
29
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
28
e che il valore medio dei danni riconosciuti in
sentenza dai Giudice di Pace, dal costo medio
di 1.600 Euro pur se più o meno confermato in
sentenza è notevolmente aggravato dalle spese di
soccombenza mediamente liquidate in 1.200/1.300 Euro.
A causa del consolidato sistema del doppio precetto, il costo del danno si appesantisce di
ulteriori 1.100/1.200 Euro a cui va ad aggiungersi
anche il costo del legale fiduciario mediamente
pari a 600/700 Euro quando convenzionalmente
concordato. In sintesi, tralasciando, per comodità,
di aggiungere i costi ulteriori delle non poche
procedure esecutive poste in essere laddove le
Strutture Liquidative non riescono sistematicamente
ad intervenire alla notifica dei precetti, quel danno con un costo medio di 1.600 Euro, nel diffuso iter qui descritto raggiunge l’irragionevole costo medio di 4.600/4.800 Euro, senza considerare
ancora l’ulteriore costo conseguente l’appesantita
gestione che tutto l’iter comporta.
Questo è il “quadro” relativo ai danni di minore
entità, ben noto all’assicuratore conscio, tra l’altro,
che anche riguardo i danni Over o di Alto Valore
(che dir si voglia) la situazione dei “costi” non
9 – IL “PROGETTO PILOTA CAMPANIA”
Con il “progetto pilota CAMPANIA” - ma non solo in Campania, in quanto il progetto, condiviso con altri Organismi di primaria importanza, é finalizzato ad attuare una piattaforma complessiva su tutto il ter-ritorio Nazionale - abbiamo tradotto in realtà ope-rativa tutto il nostro know how acquisito sul tema.
L’iter operativo nelle sue linee essenziali :• attivazione di un processo di sensibilizzazione
della rete liquidativa e della rete dei fiduciari
alla nuova strategia ed all’Organismo di Con-
ciliazione (agenti, liquidatori, periti e legali do-
vranno essere “pronti” all’innovazione offerta
dal Decreto: quindi, comunicazioni tecniche
ed incontri ad hoc; la disponibilità in tal senso,
anche per illustrare il nuovo Istituto è totale ed
incondizionata
• rapido utilizzo di un sistema informatico e di
una procedura idonea a scambiare dati tra
l’impresa assicuratrice e “ l’Organismo”
• Attuazione operativa di un test sperimentale su
un campione di sinistri delimitato ad un preci-
so contesto territoriale nelle varie fasi casomai
concentrato ad un determinato numero di
Agenzie
• Invio della richiesta di risarcimento danni a
SPLA CONCILIAZIONI• Individuazione di un numero limitato di fiduciari
periti dell’Assicuratore
• Segnalazione da parte del fiduciario peri-
to dell’Assicuratore a ll’Organismo di eventua-
le “mancato accordo”
• Avvio della procedura di conciliazione dinanzi
all’Organismo”
• Facoltà dell’Assicuratore di monitorare l’anda-
mento del tentativo di conciliazione
• Redazione del processo verbale sottoscritto
dalle parti che definisce totalmente il danno
• Spese.
La procedura non ha precedenti in Italia.
cambia di molto.
Naturalmente una corretta gestione del
contenzioso, ove possibile, soprattutto nelle Aree
critiche come quella Campana ed una razionale
evoluzione in causa delle citazioni in giudizio,
inciderebbe positivamente sul dato statistico
nazionale di ciascun Assicuratore e ciò, come
detto, proprio per l’elevata percentuale delle
cause ivi generate rispetto al dato nazionale. Ma,
pur con le dovute eccezioni, nella realtà questo si
verifica? Chi conosce realtà, territorio e difficoltà
di gestione che queste producono, allo stato, può
tranquillamente affermare di no.
Direzione Generale:
Sede Legale:Via R. Ruffilli 9
tel. 0824 311986 - 312640fax 0824 [email protected]
82100 Benevento
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tel. 06 6476018600193 Roma
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
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