La Direttiva 2013/34/UE
Le nuove regole
per i bilanci
Milano, 24 febbraio 2016
Bologna, 4 marzo 2016
1I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
© 2016 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Agenda
La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3
Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4
Regole di transizione5
Implicazioni fiscali6
Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7
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Agenda
La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3
Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4
Regole di transizione5
Implicazioni fiscali6
Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7
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Direttiva 78/660 (IV Direttiva) Bilancio d'esercizio
Direttiva 83/349 (VII Direttiva) Bilancio ConsolidatoDirettiva 2013/34/UE
La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Contesto
Luglio 2007
■ Comunicazione della
Commissione Europea
sull'esigenza di ridurre gli
oneri amministrativi a carico
delle imprese.
■ Programma di azione per
semplificare il contesto in cui
operano le imprese, in
materia di diritto societario,
contabilità e revisione
contabile.
■ Consultazione.
Ottobre 2011
■ ''Proposta di direttiva del
Parlamento Europeo e del
Consiglio relativa ai bilanci
annuali, ai bilanci
consolidati e delle relative
relazioni di taluni tipi di
imprese''.
■ Consultazione.
Giugno 2013
■ Pubblicazione della
Direttiva 2013/34/EU in
materia di bilanci
d'esercizio e bilanci
consolidati che abroga le
precedenti Direttive
78/660/CEE e 83/349/Cee
(“IV Direttiva" e "VII
Direttiva").
■ Obbligo di recepimento
per gli stati membri entro
il 20 luglio 2015 ed
applicazione dai bilanci
2016.
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La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Obiettivi
Ridurre gli oneri amministrativi
con particolare riferimento alle piccole imprese“ “
Tutelare le
esigenze degli
utilizzatori
Aumentare la
chiarezza e la
comparabilità
dei bilanci
Migliorare la
trasparenza dei
pagamenti ai
governi da parte di
imprese operanti nel
settore estrattivo
o di sfruttamento
delle
aree forestali
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La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Il recepimento in Italia della Direttiva
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139
■ Integra e modifica il Codice Civile e il
D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio
d'esercizio e consolidato
■ Apporta modifiche ad altri provvedimenti
legislativi per adeguarli alle previsioni della
Direttiva 34 o per esigenze di
coordinamento:
– D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale)
– D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni)
– D.Lgs. 38/2005 (Principi contabili
Internazionali)
■ Nuova disciplina sugli obblighi di
trasparenza per le imprese operanti
nel settore estrattivo
o di sfruttamento delle aree forestali
Decreto Legislativo 18 agosto 2015,
n. 136
■ Disciplina i bilanci degli intermediari
finanziari che redigono il bilancio
secondo la Direttiva 86/635/CEE, ovvero
il D.Lgs. 87/92 (confidi minori, operatori
microcredito e soggetti autorizzati ad
erogare finanziamenti nei confronti del
pubblico)
■ Apporta modifiche ad altri provvedimenti
legislativi relativamente agli obblighi di
redazione del bilancio consolidato
redatto in accordo agli IFRS dagli
intermediari bancari o finanziari vigilati
da Banca d'Italia
Entrata in vigore:
esercizi aventi inizio il
1° gennaio 2016
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La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Il ruolo dell'OIC
Relazione Ministeriale
■ Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle
nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti.
■ Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria
declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche.
■ Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed
indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le
operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione.
L'OIC ha costituito un tavolo di lavoro finalizzato all'aggiornamento dei principi contabili cui
partecipa anche Assirevi.
D.Lgs. 139/2015
“Il comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che:
■ l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto”.
D.Lgs. 139/2015 e Relazione Ministeriale
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La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Piano OIC - Tempistica
Tempistica prevedibile
Inizio lavori del
tavolo OIC
(Commissione
principi contabili
italiani)
Ottobre 2015
Pubblicazione
bozze e avvio
Consultazione
OIC 15
OIC 19
OIC Derivati
Febbraio
2016
Pubblicazione
bozze e avvio
Consultazione
Altri principi
Marzo -
Maggio 2016
Fine delle
consultazioni e
pubblicazione
principi nella
versione definitiva
Estate 2016
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La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Perché parlarne ora?
Bilanci intermedi
e/o reportistica
periodica
(sia interna che
esterna)
Verifica/modifica
dei covenant
finanziari
Verifica/modifica
dei parametri su
cui si basano i
piani di
incentivazione
del personale
Manuali contabili
e processi
amministrativi
In attesa che l'OIC fornisca chiarimenti…
…alcuni aspetti andranno valutati da subito
Predisposizione
dei budget
2016 - 2017
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La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Bilancio d'esercizio - categorie di imprese
Direttiva 2013/34/UE Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese*
Totale attivo stato patrimoniale ≤ 0,35 mln 0,35 mln - 4 mln 4 mln - 20 mln > 20 mln
Ricavi netti delle prestazioni ≤ 0,70 mln 0,70 mln - 8 mln 8 mln - 40 mln > 40 mln
Numero medio dipendenti ≤ 10 10 - 50 50 - 250 > 250
D.Lgs. 139/2015 Micro imprese Piccole imprese Medie e Grandi imprese*
Totale attivo stato patrimoniale ≤ 0,175 mln 0,175 mln – 4,4 mln > 4,4 mln
Ricavi netti delle prestazioni ≤ 0,35 mln 0,35 mln - 8,8 mln > 8,8 mln
Numero medio dipendenti ≤ 5 5 - 50 > 50
* EIP equiparati alle Grandi imprese
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La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Bilancio consolidato - categorie di gruppi
Direttiva 2013/34/UE Piccoli gruppi Gruppi medi Grandi gruppi*
Totale attivo stato patrimoniale ≤ 4 mln 4 mln - 20 mln > 20 mln
Ricavi netti delle prestazioni ≤ 8 mln 8 mln - 40 mln > 40 mln
Numero medio dipendenti ≤ 50 50 - 250 > 250
D.Lgs. 139/2015 Piccoli e medi gruppi Grandi gruppi*
Totale attivo stato patrimoniale ≤ 20 mln > 20 mln
Ricavi netti delle prestazioni ≤ 40 mln > 40 mln
Numero medio dipendenti ≤ 250 > 250
Obbligo di redazione del
consolidato
Esonero dalla redazione
del consolidatoOpzione di esonero agli
stati membri
Obbligo di redazione del
consolidato
Esonero dalla redazione del
consolidato
*Gruppi con controllante o controllate EIP equiparati ai Grandi gruppi
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La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Elementi di semplificazione e complessità
Elementi di semplificazione
Nuova categoria di imprese: le
microimpreseImportante riduzione dei livelli di informativa
Elementi di complessità
Adozione di modelli contabili tipici della
prassi internazionale
rilevazione di strumenti finanziari derivati
al fair value
hedge accounting (effetti contabili diretti
sul patrimonio netto)
principio di prevalenza della sostanza sulla
forma da declinare nei principi contabili italianiIntroduzione di nuovi principi generali
costo ammortizzato
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Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1
Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3
Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4
Regole di transizione5
Implicazioni fiscali6
Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7
13I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
14I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Principi generali
Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio
generale di rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio.
Equivalenza del concetto di rilevanza con il concetto di significatività da principi
contabili (OIC 11): in attesa di conferma.
L'ultimo capoverso della norma dovrà essere meglio declinato dall'OIC.
Considerazioni
■ Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
■ Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
■ Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
[Art. 2423, c. 4 - Redazione del bilancio]
Il principio di rilevanza
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
16I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Principi generali
Chiaro recepimento del principio generale di prevalenza della sostanza (economica)
sulla forma.
Il termine "contratto" potrebbe non essere correttamente interpretato. Il testo originale
della Direttiva usa il termine "agreement".
Numerose le circostanze di possibile impatto. Saranno estremamente importanti le
modalità con cui l'OIC declinerà il principio generale.
Considerazioni
■ La valutazione delle voci deve essere fatta … tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
■ Nella redazione del bilancio …. la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
[Art. 2423-bis, c. 1 - Principi di redazione del bilancio]
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
Revenue
recognitionOperazioni
riconducibili
ai soci
Leasing
Linked
transactions
Put option
su azioni
emesse
Componenti
di un unico
contratto
Strumenti
finanziari
compositi
Area di
consolida-
mento
Quale trattamento contabile?
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Sostanza sulla forma - revenue recognition
■ Vendita del prodotto Alpha (consegna 31 dicembre 200X) e manutenzione omaggio per 12 mesi.
■ Prezzo di vendita: €10.000.
■ Stima dei costi relativi al servizio di manutenzione: €1.000.
■ Fair value del servizio di manutenzione €1.500.
■ Fair value del prodotto Alpha €8.500.
Esempi
Vendita di un prodotto con manutenzione in omaggio
OIC 2014 OIC 2016?
Rilevazione ricavo €10.000
Accantonamento costi
di manutenzione €1.000
Rilevazione ricavo €8.500
Rilevazione ricavo relativo
alla manutenzione per €1.500 in
funzione della prestazione
del servizio
200X
200X
200X
200X+1
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Sostanza sulla forma - operazioni riconducibili ai soci
■ Data: 31 dicembre 200X.
■ Finanziamento di €1.000.000 da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%.
■ Durata del finanziamento 5 anni.
■ Tasso di interesse di mercato 5%.
Esempi
Finanziamento soci a condizioni non di mercato
Contribuzione soci
a patrimonio netto?
Flussi di cassa
Anno
Tasso
contrattuale
1%
Tasso di
mercato 5%
Delta flussi da
attualizzare
Delta flussi
attualizzati
0 1.000.000 1.000.000 - -
1 (10.000) (50.000) 40.000 38.095
2 (10.000) (50.000) 40.000 36.281
3 (10.000) (50.000) 40.000 34.554
4 (10.000) (50.000) 40.000 32.908
5 (1.010.000) (1.050.000) 40.000 31.341
Totale (50.000) (250.000) 200.000 173.179
20I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Sostanza sulla forma - linked transactions
■ La Società X vende la partecipazione nella Società A alla Società Y.
■ Tale partecipazione viene ceduta al prezzo di €1.000, anche se il suo fair value è pari €800.
■ Contestualmente la Società X stipula un contratto di fornitura di prodotti con la Società Y a condizioni
preferenziali rispetto alle normali condizioni applicate alla propria clientela.
Esempi
Riconoscimento di un corrispettivo iniziale
OIC 2014 OIC 2016?
Cessione partecipazione:
plusvalenza/minusvalenza calcolata come
differenza tra valore di bilancio e Fair Value
(€800)
Cessione partecipazione:
plusvalenza/minusvalenza calcolata come
differenza tra valore di bilancio e prezzo di
vendita (€1.000)
Contratto di fornitura:
Rilevazione dei ricavi di vendita secondo i
termini del contratto di fornitura
Contratto di fornitura:
Rilevazione dei ricavi di vendita dei beni oggetto
di fornitura al fair value
21I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Sostanza sulla forma - leasing finanziario
■ L'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a
contabilizzare le operazioni di leasing secondo il c.d. metodo finanziario.
■ Il D.Lgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all'art. 2427, c. 1, n. 22) C.C. (che individua
l'informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione
finanziaria), circostanza che presuppone l'adozione del c.d. metodo patrimoniale.
■ Il legislatore ha preferito mantenere l'attuale impianto normativo, in attesa che si definisca il
quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in
modo complessivo (relazione illustrativa al decreto).
Chiarimenti
Leasing finanziario
Nessuna novità in tema
di contabilizzazione
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento Avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
23I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Criteri di valutazione - costo ammortizzato e attualizzazione
Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del
costo ammortizzato, ove applicabile.
I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di
presumibile realizzo.
[Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione]
Costo ammortizzato e attualizzazione
Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale
Attualizzazione Costo ammortizzato
Rilevazione iniziale ad un valore attuale
calcolato al tasso di mercato se
significativamente diverso dal tasso contrattuale
Criterio di ripartizione temporale dei flussi di
un'attività o passività finanziaria.
Tale ripartizione è effettuata utilizzando il
criterio dell'interesse effettivo.
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Attualizzazione
L'attualizzazione secondo i nuovi OIC 15 e OIC 19
OIC 15 - 2014
a) Attualizzazione per crediti
commerciali con scadenza
oltre 12 mesi
b) I crediti finanziari a
medio-lungo termine sono
rilevati al valore nominale.
La componente finanziaria,
ove rilevante, è indicata in
nota integrativa
OIC 19 - 2014
a) Attualizzazione per
debiti commerciali con
scadenza oltre 12 mesi
b) I debiti finanziari con
scadenza oltre 12 mesi
sono rilevati al valore
nominale. La componente
finanziaria, ove rilevante,
è indicata in nota
integrativa
Attualizzazione prevista solo per crediti e
debiti commerciali
…occorre tenere conto
del “fattore temporale”
nella valutazione dei
crediti e dei debiti.
Attualizzazione per
TUTTI i crediti e i
debiti
Rilevazione iniziale del
credito e debito (importo
netto anziché lordo)
Determinazione della
componente finanziaria sulla
base del tasso di interesse
di mercato e non del valore
a pronti del bene
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Criteri di valutazione - costo ammortizzato e attualizzazione
Crediti e debiti oltre 12 mesi
Crediti e debiti con scadenza oltre i 12 mesi dalla rilevazione iniziale
senza corresponsione di interessiinteressi significativamente
diversi dai tassi di interesse di
mercato
Si rilevano attualizzando il credito/debito al
tasso di mercato
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Attualizzazione
■ La Società X in data 31 dicembre 200X vende un prodotto per €1.000 alla Società Y.
■ Il pagamento è previsto a 24 mesi data fattura, senza corresponsione di interessi.
■ Si ipotizzi una componente finanziaria implicita nell'operazione pari a €100.
Casi pratici
Crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi
OIC 2014 OIC 2016
Crediti a Ricavi €1.000Dicembre
200X
Ricavi a Risconti passivi €100Dicembre
200X
Risconti passivi a interessi attivi €50 Esercizio
200X+1
Credito in bilancio pari a €1.000
Risconto passivo pari a €100Dicembre
200X
Risconti passivi a interessi attivi €50 Esercizio
200X+2
Crediti a Ricavi €1.000Dicembre
200X
Ricavi a Crediti €100Dicembre
200X
Crediti a Interessi attivi €50Esercizio
200X+1
Credito in bilancio pari a €900Dicembre
200X
Crediti a Interessi attivi €50Esercizio
200X+2
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■ Data: 30 giugno 2015.
■ Credito commerciale scaduto verso un cliente in difficoltà finanziaria di €100.000.
■ Accordato un piano di rientro in due tranche di €50.000 ognuna scadente il 30 settembre 2016 e 2017.
■ Tasso di interesse implicito di mercato per finanziare la controparte 6% annuo (0,5% mensile).
Casi pratici
Attualizzazione - dilazione di pagamento
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Attualizzazione
€50.000
(1+0,005)27
€50.000
(1+0,005)15
Valore attualeFlussi di cassa
(1 + tasso)(t)Σ
+€90.096
Interessi attivi periodo 30 giugno 2015 - 30 settembre 2017
Differenza fra
valore nominale
e valore attuale
€9.904
Oneri finanziari Vs Perdita su crediti bilancio 2015
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore:
■ a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale
al netto dei rimborsi di capitale
■ aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e
■ dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento)
a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Costo ammortizzato - definizione
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valore nominale(rettificato per fattore
temporale)
flussi di cassa futuri
(1 + tasso )(t)Σ
costi transazione
+-
Tasso di interesse
effettivo
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi
futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più
breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.
Criterio dell'interesse effettivo - definizione
valo
re d
i is
crizio
ne
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
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“I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili
all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività
finanziaria.
Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non
avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”.
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
Oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria,
l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali
[OIC 24.76].
Oneri accessori (OIC) vs. costi di transazione (IFRS)
OIC
Nuovi OIC
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Finanziamento passivo
■ Data di stipula 1 gennaio 200X.
■ Data scadenza 31 dicembre 200X+2.
■ Quota capitale €100.000.
■ Costi di transazione: €6.000.
■ Tasso di interesse nominale 5% annuo.
Casi pratici - Costo ammortizzato
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
Tasso
di
inte
res
se
eff
ett
ivo
in excel
TIR.COST
Flussi di cassa
Data Flusso
1 gen 200X €94.000
31 dic 200X (€5.000)
31 dic 200X+1 (€5.000)
31 dic 200X+2 (€105.000)
Trattamento attuale
Costi di transazione
Nuovo trattamento
Debito costo ammortizzatovalore nominale
imm. immateriali diretta deduzione del debito
InteressiTasso di interesse
nominale 5%Tasso di interesse
effettivo 7,3%
Ammortamenti €2.000 annui (possibile opzione)
n.a.
TIR
7,3%
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Casi pratici - Costo ammortizzato - riepilogo effetti patrimoniali ed economici
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
Trattamento attuale
Immobilizzazioni immateriali
Nuovo trattamento
Debito
01.01.200X: €94.000
31.12.200X: €95.861
31.12.200X+1: €97.858
31.12.200X+2: € 0
01.01.200X: €100.000
31.12.200X: €100.000
31.12.200X+1: €100.000
31.12.200X+2: € 0
01.01.200X: €6.000
31.12.200X: €4.000
31.12.200X+1: €2.000
31.12.200X+2: € 0
n.a.
Interessi200X: €5.000
200X+1: €5.000
200X+2: €5.000
200X: €6.861
200X+1: €6.997
200X+2: €7.142
Ammortamenti
200X: €2.000
200X+1: €2.000
200X+2: €2.000
(possibile opzione)
n.a.
33I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
OIC 15 e 19 Rilevazioni successive
Il procedimento per determinare il valore dei debiti valutati al costo
ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
determinare gli interessi calcolati con il criterio del tasso di
interesse effettivo sul valore contabile del debito all’inizio
dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
aggiungere gli interessi così ottenuti al precedente valore
contabile del debito;
sottrarre i pagamenti di disponibilità liquide per interessi e
capitale intervenuti nel periodo;
𝑎)
c)
b)+
-
d)= Debito valutato con il criterio del costo ammortizzato
Il procedimento per
determinare il
valore dei crediti è
il simmetrico
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Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai
tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per
riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse
effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in
base al contratto.
Variazioni del tasso di interesse
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
tempo
t
a
s
s
o
Tasso variabile
Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di
interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle
previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a
indicizzazioni legate a parametri di mercato;
Rideterminare i flussi periodicamente
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Costo ammortizzato
OIC 15 Svalutazione
L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari a:
Il ripristino di valore del credito, nel caso vengano meno le ragioni della sua
svalutazione, non deve determinare un valore del credito superiore al costo
ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.
Valore ContabileSvalutazione
(Flussi di cassa – perdite attese)
(1 + TIR)(t)Σ-
Tasso di interesse
effettivo calcolato in
sede di rilevazione
iniziale
Si rimanda
all'esempio riportato
in appendice OIC 15
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
Costo ammortizzato OIC 15 e OIC 19 – Casi di non applicazione
"Il criterio del costo
ammortizzato può non essere
applicato ai crediti se gli effetti
sono irrilevanti".
"Il criterio del costo
ammortizzato può non essere
applicato ai debiti se gli effetti
sono irrilevanti".
Costi di transazione, le commissioni e ogni altra
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo rispetto al valore nominale.
Crediti / debiti a breve termine (ossia con scadenza
inferiore ai 12 mesi)
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
Costo ammortizzato OIC 15 e OIC 19 – Casi di non applicazione
Nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese i crediti
possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il
criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D
dell’attivo dello stato patrimoniale.
Rilevazione iniziale del credito/debito è effettuata al valore nominale al
netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o
comunque concessi.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
OIC 15 e OIC 19 Esempi
Le appendici ai nuovi principi contabili OIC 15 e OIC 19 riportano esempi
applicativi che possono risultare molto utili
1. Prestito obbligazionario con facoltà di
rimborso anticipato
Esempi OIC 15
1. Crediti commerciali con scadenza
superiore a 12 mesi
Esempi OIC 19
2. Finanziamento passivo con tasso di
interesse nominale significativamente
inferiore ai tassi di interesse di mercato
2. Finanziamenti attivi a tasso fisso con
rimborso del capitale a scadenza
3. Variazioni a scalare dei tassi di interesse
nominali predeterminate e non dovute a
indicizzazioni legate a
parametri di mercato
3. Finanziamenti attivi con tassi di interesse
nominale a scalare predeterminati (clausole
di step-up e step-down)
4. Finanziamento passivo a tasso variabile
indicizzato a parametri di mercato, con
rimborso del capitale a scadenza ‐ interesse
posticipato
4. Finanziamenti attivi a tasso variabile
indicizzato ai tassi di interesse di mercato
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Costo ammortizzato
OIC 15 e OIC 19 Tematiche aperte
Riferimenti ai principi di rilevanza e di significatività
Revenue recognition
Regole per la svalutazione dei crediti (incurred losses)
Trattamento contabile della differenza emergente dall’attualizzazione di crediti e debiti
Diverse fattispecie non ancora trattate (Earn out, put and call, stock options)
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
41I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Criteri di valutazione
Considerazioni
L'avviamento [….] deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia
consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata
superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia
data adeguata motivazione nella nota integrativa.
Ammortamento avviamento
[…] L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi
eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato
entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una
spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. [Art. 2426, c. 1, n. 6)]
Invertita la logica di determinazione della vita utile.
In attesa di aggiornamento dell'OIC 24 in tema di periodo massimo di ammortamento
dell'avviamento (attualmente 20 anni).
Le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento degli avviamenti
iscritti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove norme.
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
43I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Criteri di valutazione
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi
utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo […] devono essere ammortizzati
entro un periodo non superiore a 5 anni.
Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo […] I costi di impianto e ampliamento devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono
ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un
periodo non superiore a 5 anni.
[Art. 2426, c. 1, n.5]
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Criteri di valutazione
Considerazioni
■ La norma non fa più riferimento ai costi di ricerca e ai costi di pubblicità
■ Da valutare la portata delle modifiche da un punto di vista operativo anche alla luce di
futuri chiarimenti da parte dell'OIC
■ In linea generale, a regime i costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili
■ I costi di pubblicità potrebbero essere capitalizzabili se soddisfano i requisiti previsti dal
principio contabile OIC 24 relativi alla capitalizzazione dei costi di impianto e di
ampliamento:
- sostenimento iniziale
- dimostrabilità dell'utilità economica futura
- correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri
- stimabile con ragionevole certezza la recuperabilità.
■ I costi di ricerca potrebbero essere capitalizzabili se soddisfano i requisiti previsti dal
principio contabile OIC 24 per i costi di sviluppo
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
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46I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Criteri di valutazione
■ Chiarito che la rettifica per perdita durevole di valore dell'avviamento non può
essere ripristinata [art. 2426, c. 1, n. 3)].
■ Chiarito che per l'applicazione del metodo del patrimonio netto deve essere
preso come riferimento il valore corrispondente del patrimonio netto della
partecipata al momento dell'acquisizione [art. 2426, c.1, n. 4)].
■ Chiarito che la conversione delle poste in valuta va effettuata utilizzando il
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio per le attività e le passività
monetarie e il cambio vigente alla data di rilevazione per le attività e le
passività non monetarie [art. 2426, c.1, n. 8-bis)].
Altre modifiche ai criteri di valutazione
47I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
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48I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati
■ Nuovo principio contabile sui derivati.
■ Riferimento alla prassi internazionale, come già delineato dal legislatore che ad essa fa
esplicito riferimento.
■ I principi contabili internazionali a cui riferirsi sono IAS 39, IAS 32, IFRS 9 e IFRS 13.
■ Possibile semplificazione dei modelli contabili internazionali.
Le nuove regole OIC per i Derivati: cosa accadrà
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)
■ Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair
value
■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi
corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi
dell'operazione oggetto di copertura.
■ Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello
strumento di copertura.
■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a
Conto Economico
■ Quando lo strumento finanziario è di copertura:
– se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o
passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate
in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")
– se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le
variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair
value hedge")
■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio,
prezzi di mercato o il rischio di credito.
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Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)
■ Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair
value
■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi
corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi
dell'operazione oggetto di copertura.
■ Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello
strumento di copertura.
■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a
Conto Economico
■ QuQuando lo strumento finanziario è di copertura:
– se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o
passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate
in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")
– se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le
variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair
value hedge")
■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio,
prezzi di mercato o il rischio di credito.
■Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati
in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value
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Rinvio ai "Principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea" [Art. 2426 c.2].
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Strumenti finanziari derivati
Fair value cambia come
risposta al cambiamento
delle variabili sottostanti
Nessuno o minimo
investimento iniziale
Regolato ad una data
futura
E' uno strumento finanziario o altro contratto
che ha le tre seguenti caratteristiche
Definizione di derivato
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Strumenti finanziari derivati
Interest rate swap
Variabile sottostante
principaleTipo di contratto
Tasso di interesse
Acquisto/vendita di valuta a
termineTasso di cambio
Opzioni su commodity Prezzo della merce
Credit default swap Rischio di credito
Acquisto/vendita di opzioni
call/put su capitale Prezzo del titolo di capitale
Esempi di strumenti finanziari derivati
Acquisto/vendita di merce a
termine a prezzo fissoPrezzo della merce
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Strumenti finanziari derivati
Definizione di derivato incorporato
Il derivato incorporato forma parte dello strumento combinato e non è
contrattualmente separabile e vendibile a terzi. La controparte del derivato
incorporato e del contratto ospite è la stessa.
Il derivato incorporato produce cambiamenti di flussi di cassa nel contratto ibrido
simili a quelli degli strumenti derivati separati.
Il contratto primario può essere un contratto finanziario oppure non finanziario (ad
esempio un contratto di affitto).
Un contratto ibrido è un contratto formato da un contratto primario (ossia un
contratto a normali condizioni di mercato) ed un derivato incorporato
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Strumenti finanziari derivati
Obbligazione con pagamento di
interessi collegati ad un titolo
azionario
Derivato incorporatoTipo di contratto
Pagamenti indicizzati al titolo
azionario
Contratto di affitto indicizzato
all'inflazionePagamenti dell'indice di inflazione
Obbligazione convertibile a
opzione del detentoreOpzione di conversione
Contratto di vendita in valuta
diversa da quella funzionaleCambio a termine
Esempi di strumenti derivati incorporati
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Strumenti finanziari derivati
I derivati incorporati sono sempre da scorporare?
La prassi internazionale (IAS 39) identifica delle circostanze in cui non è richiesto lo
scorporo di strumenti finanziari derivati incorporati.
Il testo del D.Lgs. 139/2015, modificando il Codice Civile, non indica deroghe allo
scorporo: "gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari,
sono iscritti al fair value".
Il principio contabile dedicato agli strumenti finanziari derivati prevederà lo scorporo del
derivato se:
■ Le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non sono
strettamente correlate
■ Sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato
Appendice al principio:
- fattispecie di derivati incorporati
- tecniche di separazione
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Strumenti finanziari derivati
Definizione di fair value [IFRS13.9]
Il fair value è definito come:
■ il prezzo
■ che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per
il trasferimento di una passività
■ in una regolare operazione
■ tra operatori di mercato
■ alla data di valutazione
Rinvio
della norma alla
definizione IFRS
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Strumenti finanziari derivati
Esempi di determinazione del fair value
Interest rate swap
Determinazione del FVTipo di contratto
Mercato
Acquisto/vendita di valuta a
termineMercato
Opzioni su commodityMercato o altre tecniche di
valutazione
Credit default swapMercato o altre tecniche di
valutazione
Acquisto/vendita di opzioni
call/put su capitale
Mercato o altre tecniche di
valutazione
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Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)
■ Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair
value
■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi
corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi
dell'operazione oggetto di copertura.
■ Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello
strumento di copertura.
■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a
Conto Economico
■ Quando lo strumento finanziario è di copertura:
– se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o
passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate
in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")
– se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le
variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair
value hedge")
■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio,
prezzi di mercato o il rischio di credito.
■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono
rilevate a Conto Economico
■ Quando lo strumento finanziario è di copertura:
− se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili
ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione
programmata le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o
negativa di PN ("cash flow hedge")
− se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in
bilancio le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente
viene valutato l'elemento coperto ("fair value hedge")
■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di
interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito.
■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e
nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa
dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
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Possibile
asimmetria a
conto
economico
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Operazioni di copertura
Come risultato delle loro attività, le entità sono esposte a
rischi che nascono da:
■ attività e passività finanziarie non valutate al fair value o
■ transazioni future.
Le entità possono gestire l'esposizione al rischio attraverso le
coperture con:
■ derivati
■ strumenti non derivati per la copertura di rischio di cambio
in valuta estera.
Rischi, coperture e asimmetria degli effetti contabili
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L'applicazione dell'hedge accounting consente di:
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Operazioni di copertura
■ misurare simmetricamente a conto economico sia gli
strumenti utilizzati per la copertura, sia le attività e
passività oggetto di copertura
"Hedge accounting"
Risolve il
problema
contabile
dell'asimmetria
a conto
economico
■ differire la rilevazione a conto economico di utili e
perdite sui derivati contabilizzandoli a patrimonio
netto, nel caso in cui la relazione serva a coprire il
rischio di flussi finanziari futuri
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Operazioni di copertura
I derivati non possono essere designati come strumenti di copertura solo per
una parte della durata o per il periodo residuo di scadenza
Una porzione di strumento finanziario potrebbe essere designato come
strumento di copertura
I derivati dovrebbero essere designati come strumenti di copertura nel loro
insieme. 1
2
3
Derivati incorporati
separatiDerivati
Strumenti non derivati
classificati come di
copertura solo per la
copertura dei rischi di
cambio in valuta estera
Strumenti di copertura & requisitiIn attesa di
chiarimento
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Operazioni di copertura
I primi 10 flussi di cassa di un interest rate swap su un totale di
20 flussi di cassa
Il 50% del nozionale di un interest rate swap a fronte di un
finanziamento
Un interest rate swap stipulato con una controllata a fronte di un
finanziamento
Esempi
I seguenti elementi possono essere strumenti di copertura qualificati?
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Elementi
coperti
qualificabili
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Operazioni di copertura
L'elemento coperto è l'elemento sottostante, esposto a specifici rischi, su cui l'entità
ha scelto di applicare la copertura
Una porzione identificabile, o una proporzione del FV, o i flussi
finanziari di un'attività/passività finanziaria
Singolo (o gruppo di elementi se condividono lo stesso
rischio):
■ attività o passività contabilizzata
■ impegni irrevocabili
■ un'operazione programmata
Elementi coperti ammissibili
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Copertura di un
investimento netto in una
gestione estera
"Net investment hedges"
Copertura di Fair Value
"Fair value hedges"
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Operazioni di copertura
Copertura di flussi
finanziari
"Cash flow hedges"
Non trattato dalla
normativa
Modelli di copertura
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Operazioni di copertura
Strumento
di copertura:
fair value
Elemento coperto:
fair value(*)
Conto
economico
(*) Con riferimento al rischio oggetto di copertura anche se l'elemento coperto è valutato al costo o al minore tra
costo e mercato.
L'elemento coperto è una attività/passività rilevata contabilmente, un impegno irrevocabile, o
una porzione identificata di essi.
Variazione del
fair value
Fair value hedge accounting model
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Operazioni di copertura
Oggetto coperto
Rischio coperto
Strumento di copertura
Esempio di Fair Value Hedge
Finanziamento passivo a tasso fisso
Interest Rate Swap
Rischio di variazioni del fair value dello
strumento coperto
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Operazioni di copertura
Patrimonio netto
Conto economico
(*)
(*) Quando i flussi di cassa coperti sono contabilizzati a conto economico.
Strumento
di copertura:
fair value
inefficacia
L'elemento coperto è la variabilità di flussi finanziari attribuibile ad attività/passività
contabilizzate, ad un impegno irrevocabile o ad un'operazione programmata altamente
probabile.
efficacia
Variazione del
fair value
Cash flow hedge accounting model
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Operazioni di copertura
Oggetto coperto
Strumento di copertura
Esempio di Cash Flow Hedge
Finanziamento passivo a tasso variabile
Interest Rate Swap
Rischio copertoRischio di variazioni dei flussi di cassa
(interessi)
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Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
Immobilizzazioni finanziarie
B) III 4) strumenti finanziari
derivati attivi
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
C) III 5) strumenti finanziari
derivati attivi
Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico
in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di
flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.
Classificazione
Attivo patrimoniale Uno strumento finanziario derivato di copertura di un’attività segue
la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività
coperta
Uno strumento finanziario derivato di copertura di una passività,
un impegno irrevocabile o un’operazione programmata è
classificato nell’attivo circolante (distinzione tra esigibile entro o
oltre l’esercizio successivo con riferimento alla scadenza del
sottostante)
Uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato
nell’attivo circolante entro l’esercizio successivo
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico
in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di
flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.
Classificazione
La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli
strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari o
l'intera variazione di fair value nel caso di coperture semplici
La voce B 3 - strumenti finanziari derivati passivi accoglie gli
strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di
valutazione
Patrimonio netto
A) VII - Riserva per operazioni
di copertura dei flussi
finanziari attesi
Fondi per rischi e oneri
B) 3 – strumenti finanziari
derivati passivi
Passivo patrimonialeIn attesa di chiarimenti
per i casi di copertura
"semplice"
Qualora la società si avvalga dell'opzione di separazione del valore temporale delle opzioni oppure
dei contratti forward, la variazione di valore del valore temporale può essere contabilizzata nelle
voci di risconto attivo o passivo.
71I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico
in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di
flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.
Classificazione
Nella voce D) 18 d) sono incluse le variazione attive di fair value
degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti
dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una
copertura di cash flow hedge, gli utili derivanti dalla valutazione
dell’elemento coperto e dello strumento di copertura nell’ambito di
una copertura di fair value (solo se ∆FV strumento copertura > ∆FV
strumento coperto) e la variazione del valore temporale.
Nella voce D) 19 d) sono incluse le variazione passive di fair value
degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite
derivanti dalla componente inefficace della copertura se negativa, le
perdite derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello
strumento di copertura nell’ambito di una copertura di fair value
(solo se ∆FV strumento copertura > ∆FV strumento coperto) e la
variazione del valore temporale.
D) 18 d) rivalutazione di
strumenti finanziari derivati
D) 19 d) svalutazione di
strumenti finanziari derivati
Conto economico
72I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
Strumento finanziario derivato
non di coperturadi copertura
Fair Value Hedge Cash Flow Hedge
Conto economico Patrimonio netto Conto economico
Contabilizzazione strumenti finanziari derivati
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Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)
■ Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair
value
■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi
corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi
dell'operazione oggetto di copertura.
■ Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello
strumento di copertura.
■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a
Conto Economico
■ Quando lo strumento finanziario è di copertura:
– se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o
passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate
in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")
– se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le
variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair
value hedge")
■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio,
prezzi di mercato o il rischio di credito.■Si considera sussistente la copertura in presenza, fin
dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le
caratteristiche dello strumento o delle operazioni
coperte e quelle dello strumento di copertura.
74I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Operazioni di copertura
…sussistente la
copertura…
…stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o delle operazioni
coperte e quelle dello strumento
di copertura
Il Decreto non ha definito cosa si intenda per "sussistenza
della copertura" e "stretta e documentata correlazione"
Requisiti di copertura
Tali definizioni richiedono una declinazione da parte dell'OIC
IAS 39
Vs
IFRS 9
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Operazioni di copertura
La relazione di copertura consiste solo di strumenti di
copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili
La copertura deve essere "efficace":
• rapporto economico tra rischio coperto e operazione di
copertura;
• rischio di credito non prevalente nella determinazione del
fair value
• determinazione del rapporto di copertura (normalmente
1:1)
Designazione e documentazione formale della relazione di
copertura, degli obiettivi della società nella gestione del
rischio e della strategia nell’effettuare la copertura
So
no
so
dd
isfa
tti
tutt
i i
cri
teri
dell'
hed
ge
acco
un
tin
g?
Copertura
sussistente
si
Sussistenza copertura: ipotesi nuovo OIC Derivati IFRS 9
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Operazioni di copertura
Non è necessario calcolare la quota
parte di inefficacia
Sì semplificazione
Sussistenza copertura: "coperture semplici"
NEW: Facoltà
non prevista
dallo IAS 39
All'inizio della relazione di copertura devono essere verificate le ulteriori seguenti
condizioni:
■ gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto
corrispondono
■ Il rischio di credito della controparte non è tale da incidere significativamente sul fair
value sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto
■ al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento di copertura
approssima lo zero
Applicabile per le coperture di flussi di cassa nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati
di copertura abbiano caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto.
Verifica periodica che gli elementi portanti
dello strumento di copertura e dell'elemento
coperto continuino a corrispondere e che non
ci siano variazioni nel rischio di credito
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Operazioni di copertura
Identifica chiaramente l'elemento coperto e lo strumento di copertura
Descrive la natura del rischio coperto
Contiene gli obiettivi aziendali di gestione del rischio e la strategia per realizzare
la copertura1
2
3
Descrive come l'efficacia della copertura sarà valutata4
Quali elementi deve includere la documentazione?
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Operazioni di copertura – Effetti contabili caso 1
OIC 26 OIC Derivati
Debito finanziario Costo ammortizzatoCosto storico
Strumento derivato di copertura (IRS)
Rilevazione al fair valueNessuna rilevazione
Ratei / Risconti Nessuna rilevazione
Rateo per differenziale in corso
di maturazione del derivato e
per gli interessi in corso di
maturazione sul finanziamento
Proventi (Oneri) Finanziari
Interessi finanziamento al costo
ammortizzato, differenziale IRS
per competenza ed eventuale
componente inefficace
Interessi finanziamento e
differenziale IRS per
competenza
Patrimonio NettoVariazioni di fair value per la sola
componente efficaceNessuna rilevazione
■ Stipula finanziamento a tasso variabile (Euribor 6 mesi + spread)
■ Stipula IRS (pago fisso, incasso variabile - Euribor 6 mesi)
Esempio - Copertura rischio tasso di interesse su finanziamento a tasso variabile
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Operazioni di copertura – Effetti contabili caso 2
OIC 26 OIC Derivati
Ricavo per vendita Nessuna rilevazioneNessuna rilevazione
Credito Commerciale
Nessuna rilevazioneNessuna rilevazione
Strumenti derivati di copertura
Rilevazione al fair valueNessuna rilevazione
Ratei/Risconti
Premio/sconto pro rata temporis, al
netto della variazione di fair value
relativa alla variazione di punti a
termine (*)
Premio/sconto pro rata
temporis
Proventi (Oneri) Finanziari
Premio/sconto per competenzaPremio/sconto per competenza
Patrimonio NettoVariazioni di fair value per la sola
componente a prontiNessuna rilevazione
■ 31 ottobre 201X: Ordine da cliente in Dollari US
■ 31 ottobre 201X: Stipula derivato/forward a copertura rischio cambio
■ 31 gennaio 201X+1: Vendita e fatturazione
Esempio - Copertura rischio cambi su vendite future in valuta
80I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Operazioni di copertura
il contratto sia stato concluso e
sia mantenuto per soddisfare le
proprie esigenze di acquisto, di
vendita o di utilizzo delle merci
il contratto sia stato destinato a
tale scopo fin dalla sua
conclusione
si prevede che il contratto sia
eseguito mediante consegna della
merce
Sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono
all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino
contemporaneamente le seguenti condizioni:
Strumenti finanziari derivati collegati a merci
La disposizione è sostanzialmente allineata a quanto previsto dai principi contabili
internazionali IAS 39.5 e IAS 39.6 (cosiddetta own use exemption), seppure sia - per alcuni
aspetti - meno restrittiva.
Considerazioni
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Operazioni di copertura
E se la Società acquirente, storicamente, estinguesse
anticipatamente parte dei contratti di acquisto a termine regolando il
netto tra prezzo di mercato e prezzo contrattuale per cassa?
Acquisto a termine a sei mesi di 10 Ton di succo di arancia
congelato da parte di un produttore di succhi di frutta. Il volume di
acquisto è coerente con le previsioni di produzione e vendita. Il
prezzo di acquisto è definito in valuta estera.
E se l'utilizzo atteso mensile fosse di 0,5 Ton?
Esempi
Nelle seguenti circostanze vale la cosiddetta "own use exemption"?
E se la Società acquirente non fosse un produttore ma un
rivenditore?
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Operazioni di copertura
Cessazione dell'hedge accounting prospetticamente e ritorno alla contabilizzazione
secondo i principi usuali
L'operazione programmata deve ancora realizzarsi:
riclassifica da patrimonio quando la transazione ha
effetti in conto economico
Fair Value Hedge
La copertura di
un'operazione
programmata
non è più
altamente
probabile
L'elemento
coperto è
venduto, estinto
o altrimenti
dismesso
Lo strumento di
copertura è
scaduto,
venduto, cessato
o esercitato
La designazione
è revocata
La copertura non
è più altamente
efficace
Cessazione dell'hedge accounting
L'oggetto coperto torna
alle regole di "valutazione
ordinaria" tenendo conto
delle precedenti variazioni
di FV contabilizzate.
Cash Flow Hedge
L'operazione programmata non si realizzerà:
immediata riclassifica da patrimonio a conto
economico
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Variazione Distribuibilità Computo PN
Strumento derivato non di coperturaVariazione positiva di FV no si
Variazione negativa di FV implicita si
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti
finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.
Disponibilità delle riserve
Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a
copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione
programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli
art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a
copertura delle perdite.
Strumento di copertura (cash flow hedge)Variazione positiva di FV no no
Variazione negativa di FV implicita no
Strumento di copertura (fair value hedge) Variazione positiva di FV si si
Variazione negativa di FV implicita si
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento Avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
85I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Prospetti di bilancio e nota integrativa
Obbligo di redazione del rendiconto finanziario
■ Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa [Art. 2423, c. 1].
Rendiconto finanziario
Dal rendiconto finanziario risultano:
■ l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine
dell'esercizio
■ i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa
■ i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di investimento
■ i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di finanziamento con autonoma
indicazione delle operazioni con i soci
[Art. 2425-ter]
Art. 2425-ter - Rendiconto finanziario
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento Avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
87I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Prospetti di bilancio e nota integrativa
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del
bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o
annullate [art. 2357-ter, c.3].
Azioni proprie
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale
importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno
negativo [Art. 2357-ter, c. 3].
Nello Stato Patrimoniale è stata quindi aggiunta una nuova voce tra le riserve del
patrimonio netto:
[…] X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio [Art. 2424, c. 1].
88I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento Avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
89I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Prospetti di bilancio e nota integrativa - Proventi e oneri straordinari
Disciplina attuale Nuova disciplina
Schema di Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A-B+/-
C+/-D+/-E)
Imposte
Utile / (perdita) d'esercizio
Schema di Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Risultato prima delle imposte (A-B+/-
C+/-D)
Imposte
Utile / (perdita) d'esercizio
Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Prospetti di bilancio e nota integrativa
■ Concetto di straordinario nella precedente IV Direttiva legato alla estraneità della
fonte del provento o dell'onere rispetto alle attività ordinarie della società
■ Principio Contabile OIC 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che
derivano da: i) eventi accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono
estranee all'attività ordinaria della società
■ La "straordinarietà" costituisce un sottoinsieme della "eccezionalità", in quanto la
stessa estraneità di un fatto alla gestione ordinaria sembra poterlo qualificare
come elemento di "incidenza eccezionale", mentre, ad esempio, l'eccezionalità
dell'importo di una operazione non pare sufficiente a qualificarla come
straordinaria
■ Con riferimento ai nuovi obblighi informativi occorre attendere i chiarimenti
dall'OIC.
Considerazioni
La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o
di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427, c. 1, n. 13)].
Proventi e oneri straordinari
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento Avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
92I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Prospetti di bilancio e nota integrativa
Eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.
Conti d'ordine
L'entità deve riportare nella nota integrativa:
■ l'importo complessivo degli impegni
■ l'importo delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate
■ gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili
■ gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
[Art. 2427, c. 1, n. 9)]
93I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento Avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
94I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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ATTIVO
B. Immobilizzazioni
■ B.III.1d): Partecipazioni in imprese
sottoposte al controllo delle controllanti
■ B.III.2d): Crediti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti
C. Attivo circolante
■ C.II.5): Crediti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
■ C.III.3-bis): Partecipazioni in imprese
sottoposte al controllo delle controllanti
PASSIVO
D. Debiti
■ D.11-bis): Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti
CONTO ECONOMICO
C. Proventi e oneri finanziari
■ C.15) Proventi da partecipazioni, con
separata indicazione […] di quelli relativi a
controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime
■ C.16.a) Altri proventi finanziari da crediti
iscritti nelle immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelli […] da controllanti e
da imprese sottoposte al controllo di
queste ultime
■ C.16.d) Proventi diversi dai precedenti, con
separata indicazione di quelli […] da
controllanti e da imprese sottoposte al
controllo di queste ultime
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Prospetti di bilancio e nota integrativa
Nuove voci relative a società sottoposte al comune controllo
95I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento Avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
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96I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Prospetti di bilancio e nota integrativa
Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare:
[…]
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
[Art. 2428, c. 3, n. 5)]
Eventi successivi
La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
[Art. 2427, c.1, n. 22-quater)].
97I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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2.1 Principi generali
Principio di rilevanza
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2.2 Criteri di valutazione
Costo ammortizzato e attualizzazione
Ammortamento Avviamento
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Altre modifiche ai criteri di valutazione
Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura
2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa
Rendiconto finanziario
Azioni proprie
Proventi e oneri straordinari
Conti d'ordine
Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti
Eventi successivi
Altre novità
Agenda
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98I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Prospetti di bilancio e nota integrativa
Con riferimento agli amministratori e ai sindaci, la nota integrativa deve indicare:
Altre novità sul contenuto della nota integrativa [Art. 2427]
■ l'ammontare dei compensi
■ l'ammontare delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai
sindaci precisando:
– il tasso d'interesse
– le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o
oggetto di rinuncia
– gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo
prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
[Art. 2427, c.1, n. 16)]
99I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Prospetti di bilancio e nota integrativa
L'esposizione delle informazioni in Nota Integrativa segue l'ordine delle voci nello
stato patrimoniale e nel conto economico [c. 2].
Altre novità sul contenuto della nota integrativa [Art. 2427]
La nota integrativa deve indicare:
■ il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato
dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato
[c.1, n. 22-quinquies]
■ il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato
dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato
[c.1, n. 22-sexies]
■ la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite [c.1, n. 22-
septies].
Eliminato in alcuni punti il requisito di apprezzabilità / significatività degli importi.
100I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
Altre disposizioni normative - impatti del D.Lgs. 39/2010
I revisori legali esprimono un giudizio:
Se la relazione
sulla gestione è
coerente con il
bilancio
dello stesso
esercizio
Se la relazione
sulla gestione è
stata preparata in
conformità ai
requisiti di legge
applicabili
NEW
Il giudizio contiene
una dichiarazione
circa l'eventuale
identificazione di
errori significativi
nella relazione
sulla gestione
NEW
[D. Lgs 39/2010, art. 14, c.2, n. e)]
101I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Agenda
Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1
Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4
Regole di transizione5
Implicazioni fiscali6
Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7
102I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio consolidato
Bilancio consolidato
Le principali novità presentate in merito alla redazione
del bilancio d'esercizio si riflettono anche sulla
redazione del bilancio consolidato
Introduzione dei
principi generali
di rilevanza e
prevalenza della
sostanza sulla
forma
Nuovi criteri di
valutazione, in
particolare
introduzione del
criterio del costo
ammortizzato e
valutazione a fair
value per i derivati
Rendiconto
finanziario
Introduzione di
nuove voci
Eliminazione dei
proventi e oneri
straordinari
103I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Principali novità per la redazione del bilancio consolidato
Innalzamento delle soglie per l'esonero
Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato [Art. 27, c. 1 e 2]
Attuali Nuove
Totale attivo 17.500.000 20.000.000
Totale Ricavi 35.000.000 40.000.000
Numero Dipendenti 250 250
17,520
35
40
10
20
30
40
50M
ilioni
Soglie di esonero
L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia
emesso titoli quotati in borsa.
L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un
ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2010.
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L'eventuale residuo[…] se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata
“differenza da consolidamento” o è portato esplicitamente in detrazione della
riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima.
Consolidamento delle partecipazioni [Art. 33, c. 3]
Principali novità per la redazione del bilancio consolidato
Consolidamento delle partecipazioni
L'eventuale residuo […] se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata
“avviamento”, salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto
economico.
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Principali novità per la redazione del bilancio consolidato
Altre modifiche
■ Criteri di valutazione e nuovi obblighi informativi in linea con quelli introdotti nel
Codice Civile.
■ Obbligo del rendiconto finanziario.
■ Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
■ Esonero per le subholding se la propria controllante redige il bilancio consolidato
in accordo agli IFRS adottati dall'Unione Europea. Il bilancio consolidato da
depositare può essere redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente
utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Altre modifiche al D.Lgs. 127/1991
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Agenda
Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4
Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1
Regole di transizione5
Implicazioni fiscali6
Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7
107I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese
Bilancio in forma abbreviata
■ Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €4.400.000.
■ Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €8.800.000.
■ Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Bilancio in forma abbreviata [Art. 2435-bis]
■ La natura e l'effetto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
■ L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.
■ L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
■ Informativa su strumenti finanziari.
Informazioni da includere in nota integrativa
■ Redazione del rendiconto finanziario.
■ Facoltà di non utilizzo del costo ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti.
Esoneri
Rinvio alle slide
successive
Non esonerate
da derivati al FV
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Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese
Bilancio in forma abbreviata
Le novità del nuovo art. 2435-bis
Art. 2427 c.1,
num.
Art. 2435 bis
attuale
Art. 2435-bis
nuovo
7-BIS SI NO
8 SI SI
9 NO SI
10 NO NO
11 SI NO
12 NO NO
13 NO SI
14 NO NO
15 NO SI
16 NO SI
Art. 2427 c.1,
num.
Art. 2435 bis
attuale
Art. 2435-bis
nuovo
1 SI SI
2 NO SI
3 NO NO
3 bis SI NO
4 SI NO
5 SI NO
6 SI SI
6-BIS SI NO
6-TER SI NO
7 NO NO
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Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese
Bilancio in forma abbreviata
Le novità del nuovo art. 2435-bis
Art. 2427 c.1,
num.
Art. 2435-bis
attuale
Art. 2435-bis
nuovo
16 BIS SI NO
17 NO NO
18 SI NO
19 SI NO
19 BIS SI NO
20 SI NO
21 SI NO
22 SI NO
22 BIS SI SI
22 TER SI SI
Art. 2427 c.1,
num.
Art. 2435-bis
attuale
Art. 2435-bis
nuovo
22-QUATER - SI
22-QUINQUIES - NO
22-SEXIES - SI
22-SEPTIES - NO
Art. 2427-bisArt. 2435-bis
attuale
Art.-2435 bis
nuovo
1° comma NO SI
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Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese
Bilancio delle microimprese
■ Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €175.000.
■ Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €350.000.
■ Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Bilancio delle micro imprese [Art. 2435-ter]
■ La redazione della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le
informazioni richieste relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e di azioni o quote delle
società controllanti.
■ La redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni
relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e alcune
informazioni relative ai rapporti con amministratori e sindaci.
■ Rendiconto finanziario.
■ Obbligo deroga alle norme di redazione del bilancio se incompatibili con la rappresentazione
veritiera e corretta.
■ Valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.
Esoneri e obblighi
Per schemi di bilancio e criteri di valutazione si applicano le disposizioni dell'art. 2435-bis - Bilancio in
forma abbreviata.
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Agenda
Regole di transizione5
Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4
Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1
Implicazioni fiscali6
Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7
112I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Regole di transizione
(Art. 12 D.Lgs. 139/2015)
Applicazione e regole di transizione
Costo ammortizzato
Ammortamento avviamento
D
e
r
o
g
h
e
Attualizzazione
■ Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e già in parte declinate nei nuovi principi
contabili sono applicabili retroattivamente ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi
inizio il 1 gennaio 2016.
■ L'effetto pregresso è portato a rettifica del Patrimonio Netto di apertura al 1°gennaio
2015.
■ Sarà necessario rideterminare i dati comparativi 2015.
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Agenda
Implicazioni fiscali6
Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4
Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1
Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7
Regole di transizione5
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Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Implicazioni fiscali
Clausola di invarianza fiscale
Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria
Considerazioni
Legislatore
Agenzia
delle EntrateIn
terv
en
to
Scen
ari
Doppio
Binario
Derivazione
rafforzata
Proventi e
oneri
straordinari
Fair Value
strumenti
derivati
Costo
ammortizzato
Costi di
pubblicità e
ricerca
Durata
ammortamento
avviamento
….
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Implicazioni fiscali
Principi generali
Per garantire l'invarianza del gettito, il principio di derivazione è destinato ad essere
fortemente derogato creando scostamenti tra valori contabili e fiscali (cd. doppio binario).
Con il passaggio agli IAS/FRS il principio di neutralità tra soggetti IAS adopter e non IAS
adopter era stato inizialmente garantito attraverso un sistema fiscale che disconosceva le
qualificazioni, classificazione e imputazioni IAS se divergenti da quelle giuridico formali a cui
fanno riferimento le disposizioni del TUIR
Successivamente è intervenuto il legislatore per introdurre la "derivazione rafforzata".
Considerazioni
■ Ai fini IRES le disposizioni del T.U.I.R. sono incentrate su regole di carattere giuridico
formale e non sulla regola della prevalenza della sostanza sulla forma
■ Attraverso l'introduzione, nell'art. 83 del TUIR, di una disposizione di carattere generale
sono state recepite agli effetti fiscali le rilevazioni IAS (cd. derivazione rafforzata),
superando l'impostazione del D.Lgs. n. 38/2005 che tendeva a perseguire l'equivalenza
dell'imposizione tra soggetti IAS adopter e non IAS adopter.
"Doppio binario" vs "derivazione rafforzata"
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Implicazioni fiscali
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
Revenue
recognitionOperazioni
riconducibili
ai soci
Leasing
Linked
transactions
Put option
su azioni
emesse
Componenti
di un unico
contratto
Strumenti
finanziari
compositi
Area di
consolida-
mento
Quale trattamento fiscale? Introduzione del "Doppio binario"?
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Implicazioni fiscali
Sostanza sulla forma - revenue recognition
■ Vendita del prodotto Alpha (consegna 31 dicembre 200X) e manutenzione omaggio per 12 mesi.
■ Prezzo di vendita: €10.000.
■ Stima dei costi relativi al servizio di manutenzione: €1.000.
■ Fair value del servizio di manutenzione €1.500.
■ Fair value del prodotto Alpha €8.500.
Esempi
Vendita di un prodotto con manutenzione in omaggio
OIC 2015OIC 2016
Tassazione ricavo €10.000
(Accantonamento costi
di manutenzione €1.000)
Non può essere dedotto
in quanto manca a C/E
Rilevazione ricavo €8.500
Rilevazione ricavo relativo
alla manutenzione per €1.500 in
funzione della prestazione
del servizio
200X
200X
200X
200X+1
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Implicazioni fiscali
Sostanza sulla forma - operazioni riconducibili ai soci
■ Data: 31 dicembre 200X.
■ Finanziamento di €1.000.000 da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%.
■ Durata del finanziamento 5 anni.
■ Tasso di interesse di mercato 5%.
Esempi
Finanziamento soci a condizioni non di mercato
Contribuzione soci
a patrimonio netto?
Flussi di cassa
Anno
Tasso
contrattuale
1%
Tasso di
mercato 5%
Delta flussi da
attualizzare
Delta flussi
attualizzati
0 1.000.000 1.000.000 - -
1 (10.000) (50.000) 40.000 38.095
2 (10.000) (50.000) 40.000 36.281
3 (10.000) (50.000) 40.000 34.554
4 (10.000) (50.000) 40.000 32.908
5 (1.010.000) (1.050.000) 40.000 31.341
Totale (50.000) (250.000) 200.000 173.179
Art. 96 TUIR:
interesse
fiscalmente rilevante
è quello risultante
dal contratto
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Implicazioni fiscali
Criteri di valutazione
Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del
costo ammortizzato, ove applicabile.
I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di
presumibile realizzo.
[Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione]
Costo ammortizzato e attualizzazione
Considerazioni
Ai fini IRES l'art. 96 e l'art. 101 del TUIR prevedono la disciplina fiscale applicabile
agli oneri e proventi finanziari e ai crediti applicando regole che si basano sulla
regolamentazione contrattuale.
Ai fini IRAP l'adozione di tale criterio può avere impatti significativi. Si pensi ad
esempio agli oneri accessori a un finanziamento che oggi sono contabilizzati nella
voce "altre immobilizzazioni immateriali" (rientrando nell'IRAP) che, con il nuovo
principio, entrano a far parte del costo ammortizzato e sono riversati come interessi
(esclusi dall'IRAP).
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Implicazioni fiscali
Criteri di valutazione
Considerazioni
Ammortamento avviamento
[…] L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi
eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è
fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. [Art. 2426, c.
1, n. 6)]
Ai fini fiscali l'art. 103 del TUIR prevede che "Le quote di ammortamento del valore
di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore
a un diciottesimo del valore stesso".
Si segue dunque la regola fiscale indipendentemente dalla modifica del principio
contabile.
Parimenti ai fini IRAP non dovrebbero esserci effetti diretti.
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Implicazioni fiscali
Criteri di valutazione
Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo / costi di
ricerca e pubblicità
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo […] I costi di impianto e ampliamento devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono
ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile
stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non
superiore a 5 anni.
[Art. 2426, c. 1, n.3), 4) e 8-bis)]
In linea generale, a regime i costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili.
Considerazioni
L'art. 108 del TUIR prevede che "Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quarto." e che "Le spese di pubblicità e di propaganda sono
deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio
stesso e nei quattro successivi".
Derivazione o doppio binario? (si veda la Circ. 28/E del 2006).
122I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati.
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Implicazioni fiscali
Prospetti di bilancio e nota integrativa: azioni proprie
Azioni proprie
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale
importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno
negativo [Art. 2357-ter, c. 3].
Considerazioni
In base alla nuova disciplina l’operazione di acquisto di azioni proprie è vista
come un rimborso di capitale e la vendita come una nuova emissione di nuovi
titoli azionari, queste operazioni non possono, quindi, determinare il realizzo di
plus/minusvalenze. In sostanza a queste operazioni si assegna un carattere
prettamente patrimoniale in quanto afferenti alla sfera dei rapporti con i soci.
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Implicazioni fiscali
Prospetti di bilancio e nota integrativa - Proventi e oneri straordinari
Disciplina attuale Nuova disciplina
Schema di Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A-B+/-
C+/-D+/-E)
Imposte
Utile / (perdita) d'esercizio
Schema di Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Risultato prima delle imposte (A-B+/-
C+/-D)
Imposte
Utile / (perdita) d'esercizio
Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico
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© 2016 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Implicazioni fiscali
Prospetti di bilancio e nota integrativa
■ Ai fini IRES, i componenti straordinari che
verranno contabilizzati nella voce ordinaria
potranno generare diversi impatti
■ Ai fini IRAP, in via generale oggi le
componenti imputate nelle voci E20 ed E 21
non concorrono alla formazione della base
imponibile di tale imposta
Considerazioni
La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o
di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427].
Proventi e oneri straordinari
■ ROL per interessi passivi
■ Soglia spese di
rappresentanza
■ Principio di correlazione
■ Operazioni straordinarie
neutrali e realizzative
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Agenda
Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4
Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3
Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2
La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1
Implicazioni fiscali6
Regole di transizione5
Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7
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Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali
Budgeting, pianificazione e reportistica periodica
Cosa valutare nell'immediato?Principali novità della
direttiva
Revenue recognition
Strumenti finanziari derivati
e hedge accounting
Crediti e debiti al costo
ammortizzato
Costi di ricerca e pubblicità
Componenti straordinarie
Rideterminazione dei dati storici per
comparabilità con i dati previsionali e con i dati
interinali
Revised budget 2016
Procedure e policy per la gestione delle
operazioni di copertura
Ricognizione e analisi degli strumenti finanziari
derivati esistenti
Budget 2017 redatto secondo i nuovi OIC
Documentazione ed efficacia delle coperture
Calcolo del fair value alle date di riferimento
(ad esempio 1 genn e 31 dic 2015 per
dati comparativi)
Flussi di cassa e raccordo tra dati contabili e
dati di tesoreria
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Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali
Budgeting, pianificazione e reportistica periodica
Cosa valutare nell'immediato?Principali novità della
direttiva
Revenue recognition
Strumenti finanziari derivati
e hedge accounting
Crediti e debiti al costo
ammortizzato
Costi di ricerca e pubblicità
Componenti straordinarie Aggiornamento dei manuali contabili e processi
amministrativi
Analisi dei contratti con i clienti
Eventuali impatti su
■ calcolo royalties attive e passive
■ provvigioni agenti
■ premi fine anno
Valutazione dell'adeguatezza del piano dei conti
e dei sistemi informativi
Rivisitazione dei modelli di reporting (reporting
package, management presentation e KPI
gestionali)
Eventuali impatti sui modelli di rewarding e
premi di risultato
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Valutazione degli effetti
dei nuovi principi sulla
determinazione dei
financial covenants
Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali
Indebitamento e posizione finanziaria netta
Le decisioni da prendere
nell'immediato
Principali novità della
direttiva
Revenue recognition
Strumenti finanziari derivati
e hedge accounting
Crediti e debiti al costo
ammortizzato
Costi di ricerca e pubblicità
Componenti straordinarie
Possibile effetto
EBITDA, Patrimonio netto
PFN, EBITDA, Patrimonio
netto e oneri finanziari
PFN, EBITDA, oneri
finanziari
EBITDA
EBITDA
Eventuale
rinegoziazione dei
contratti di
finanziamento
Analisi di contratti di
acquisto di
partecipazioni con
earn-out e meccanismi
di aggiustamento
prezzo
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Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionaliDalla "First Time Adoption" alla gestione business as usual
"FIRST TIME
ADOPTION" :
preparare il
cambiamento
Serve iniziare a preoccuparsi? No, serve capire dove si manifesteranno gli
impatti più rilevanti all'interno dell'organizzazione
Capire e misurare gli impatti sin dal 2016, in termini di:
■ Valore (saldi voci di bilancio)
■ Tipologia (Transazione a sistema, tools o raccolta informazioni)
■ Quantità (n. transazioni impattate)
"GESTIONE
BUSINESS AS
USUAL":
industrializzare
dove serve
Quali criteri considerare? Qualche esempio
■ Transazioni ripetitive di sistema, necessità di modifiche a
sistema
■ Necessità di controllo sulle transazioni (da manuali a
sistema)
■ Intervenire sui sistemi di reporting di Gruppo
■ Procedure di gestione
■ Contratti
■ Automazione reporting
Modificare e "industrializzare"
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Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionaliQualche domanda chiave per indirizzare gli interventi: priorità e modalità
RICONOSCIMENTO
RICAVI
■ Quanti contratti sono impattati, quanti clienti?
■ Serve/è utile modificare i contratti?
■ Quante transazioni a sistema?
■ Posso gestire manualmente questi cambiamenti?
■ ….
B M A
RILEVANZA/
IMPATTODOMANDE CHIAVEAREA DI CAMBIAMENTO
COSTI DI IMPIANTO
E AMPLIAMENTO E
DI SVILUPPO
■ Cosa succede alle spese di pubblicità e ricerca?
■ Quali voci posso capitalizzare? Da quando?
■ Come definire la vita utile?
■ Devo cambiare la procedura interna?
■ Come cambia il piano dei conti?
■ ….
B M A
STRUMENTI
FINANZIARI
■ Cambia il risultato a conto economico?
■ Per quali contratti devo utilizzare il fair value?
■ Devo rivedere i contratti con la banca? Quali? Come?
■ Quali "input osservabili rilevanti" devo considerare?
■ Devo cambiare qualcosa nel mio sistema di tesoreria?
■ ….
B M A
Non tutte le aziende saranno impattate allo stesso modo. L'analisi ponderata di aree e
impatti guida priorità e modalità di intervento (sistemi, procedure, processi, contratti…)
GrazieMilano, 24 febbraio 2016
Stefano Azzolari KPMG S.p.A.
Partner Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano
Angelo Pascali T.: 02 67631
Partner
Luisa Polignano
Partner
Roberto Spiller
Partner
Anna Maria Faienza
Associate Partner
Bologna, 4 marzo 2016
Luca Ferranti KPMG S.p.A.
Partner Via Andrea Costa, 160
40134 Bologna
Davide Stabellini T.: 051 4392511
Partner
oppure
Massimo Tamburini
Partner Segreteria Convegno Bologna
Dott.ssa Arianna Scaburri
Serena Manini M.: 345 7521052
Senior Manager
Federico Quaiotti
Associate Partner
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