• Il quadro normativo e la legislazione • La contabilizzazione di calore: principi della UNI 10200 • I criteri di ripartizione della spesa totale • Consumo volontario e involontario • La generazione del modello e i dati da reperire per la
contabilizzazione • I millesimi del condominio • La lettura dei dati di ripartitori e contatori • I documenti della contabilizzazione: diagnosi, progetto e
ripartizione delle spese
La Contabilizzazione del Calore
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LEGGE 10/91 Articolo 26 comma 5 Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del Codice Civile.
DIRETTIVA 2012/27/UE Articolo 9 Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento [...], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore [...].
DPR 59 del 2 aprile 2009 Articolo 4 • adozione di contabilizzazione nel caso di mera sostituzione di generatore • obbligo di contabilizzazione in caso di ristrutturazione o installazione dell’impianto termico • mantenimento di impianto centralizzato sopra alle 4 unità abitative • errore massimo di misura dei contabilizzatori inferiore al 5%
D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999 Articolo 5 Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità immobiliare.
DM Requisiti Minimi – DM 26/6/ 2015 Articolo 3 Nel caso di nuovi edifici o sottoposti a ristrutturazione importante, nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell’acqua calda sanitaria, conformemente a quanto previsto dall’art. 9, comma 5 del D.Lgs 102/2014
Nuovo!
Articolo 5.3 Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […] tra cui impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione o pompa di calore con contabilizzazione e termoregolazione del calore per ogni unità abitativa. Nel caso di nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione degli stessi [… ] si applica quanto previsto di seguito: Installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare.
Con il DL 30 dicembre 2016, n. 244 entrato in vigore il 30/12/2016, il termine per installare sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali è stato spostato dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017. Lo slittamento del termine per l'obbligo è stato inserito nel decreto Milleproroghe 2017. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (art. 5. – modifiche all’art. 9)
iii. alla lettera b) le parole «da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali» sono sostituite dalle seguenti parole: «, a cura del proprietario, di sotto-contatori»; seguentemente dopo le parole «eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione» sono aggiunte le seguenti parole: «o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali,»
iv. la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;»;
v. la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché‘ per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;
Le delibere relative alla contabilizzazione possono essere approvate dalla maggioranza degli intervenuti che devono rappresentare il 50 % del valore dell’immobile
Articolo 1120, comma 2, Codice Civile “i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: [...]” Articolo 1136, comma 2, Codice Civile “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.”
Calcoli energetici Quadro di sintesi degli adempimenti connessi ai calcoli energetici ed
alla contabilizzazione del calore UNI 10200:2016 (BOZZA)
Tipo di valutazione
Dati di ingresso
Scopo della valutazione Uso
Clima
Edificio
Di progetto (A1 Design Rating)
Standard Standard Progetto Permesso di costruire Certificazione energetica
Standard (A2 Asset Rating)
Standard Standard Reale Certificazione energetica
Adattata all’utenza (A3 Tailored Rating)
In funzione dello scopo
Reale
Ottimizzazione, Validazione, Diagnosi e programmazione interventi di riqualificazione
Attività di progettazione Quadro di sintesi degli adempimenti connessi ai calcoli energetici ed
alla contabilizzazione del calore UNI 10200:2016 (BOZZA)
Ripartizione delle spese Quadro di sintesi degli adempimenti connessi ai calcoli energetici ed
alla contabilizzazione del calore UNI 10200:2016 (BOZZA)
1.Valutare le SPESE TOTALI
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200:2015
2.Ricavare l’energia utile totale
3.Determinare l’energia INVOLONTARIA
4.Calcolare i millesimi di ripartizione
5.Formulare il prospetto di spesa
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200:2015
1.Valutare le SPESE TOTALI
Spesa Energetica Se Spesa Manutenzione e Gestionale Scm Scr
Se = Cve x ΣQve,j
Gas naturale
Energia elettrica
Teleriscaldamento
1. VALUTARE LE SPESE TOTALI Principi generali di ripartizione UNI 10200:2015
Componente di spesa Criterio di ripartizione
Sui,cli Individuali: In base ai consumi di energia termica delle
singole unità
Suc,cli Collettivo: In base ai millesimi di proprietà delle singole
unità
Sp,cli Potenza: In base ai millesimi di riscaldamento (nuovi)
Spese per POTENZA INSTALLATA
Quota consumo involontaria
Conduzione manutenzione
Gestione del servizio
1.Valutare le SPESE TOTALI
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200:2015
2.Ricavare l’energia utile totale
EMISSIONE REGOLAZIONE DISTRIBUZIONE GENERAZIONE
Ql,e Ql,rg Ql,d Ql,gn
Qaux,d Qaux,gn
Qp,H Qh
1.Valutare le SPESE TOTALI
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200
2.Ricavare l’energia utile totale
3.Determinare l’energia INVOLONTARIA
Impianto a zone con contacalorie
Impianto a colonne montanti
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200:2015
Prelievo VOLONTARIO energia erogata dai corpi scaldanti conteggiata a consumo
Prelievo INVOLONTARIO corrispondente alle perdite della rete di distribuzione deve essere ripartito in base ad una quota fissa (Millesimi risc.).
Qinv=Qgn,out - ∑Qh,i
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200-2015
Prelievo VOLONTARIO energia erogata dai corpi scaldanti conteggiata a consumo
Prelievo INVOLONTARIO corrispondente alle perdite della rete di distribuzione deve essere ripartito in base ad una quota fissa.
Qinv=Qh,id * Kinv
Qui,cli= (Qgn,out-Qinv)*ur/ ∑ ur
Kinv 0,1 - 0,5
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200-2016
Prelievo INVOLONTARIO corrispondente alle perdite della rete di distribuzione deve essere ripartito in base ad percentuale fissa.
QX,inv = QX,tot × fX,inv
QX,tot = consumo totale (reale) [kWht]; fX,inv = frazione del consumo totale da attribuire alla componente involontaria
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200-2016
L’incidenza del consumo involontario rispetto al totale (espressa dal parametro fX,inv) dipende dal grado di occupazione dell’edificio (espresso dal parametro fX,uso) ed, in particolare, quanto minore è il grado di occupazione tanto più incide la componente involontaria.
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200-2016
Si definisce fattore d’uso dell’edificio (fX,uso) il rapporto tra il consumo effettivo QX,tot (misurato in modo diretto, attraverso un contatore di calore, oppure in modo indiretto, attraverso un contatore di combustibile) ed consumo di riferimento QX,dis,in (energia richiesta in ingresso alla rete di distribuzione ed erogata dalla generazione), calcolato in condizioni di uso standard dell’edificio A3: fX,uso = QX,tot / QX,dis,in dove: QX,dis,in = QX,gen,out + QX,sol,out [kWht].
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200-2016
Il fattore d’uso deve essere calcolato annualmente per quantificare adeguatamente la frazione fX,inv. In base al valore del fattore d’uso, si distinguono, convenzionalmente, i seguenti due casi: - fX,uso > 0,8 (edifici normalmente abitati o piena occupazione); - fX,uso ≤ 0,8 (edifici ad occupazione discontinua o saltuaria o parziale).
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200-2016
In caso di edifici normalmente occupati, la frazione fX,inv si pone pari al corrispondente valore a piena occupazione, indicato con f*X,inv: La frazione f*X,inv (valore a piena occupazione) si determina nel seguente modo: - nel caso l’impianto ricada nelle tipologie previste dal prospetto 7, da valori tabulati, questi ultimi ricavati da misure sperimentali, come rapporto tra le dispersioni di rete ed il consumo totale (metodo “semplificato”);
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200-2016
Prelievo VOLONTARIO energia erogata dai corpi scaldanti conteggiata a consumo
Prelievo INVOLONTARIO corrispondente alle perdite della rete di distribuzione deve essere ripartito in base ad percentuale fissa.
QX,inv = QX,tot × fX,inv
Qui,cli= (Qgn,out-Qx,inv)*ur/ ∑ ur
1.Valutare le SPESE TOTALI
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200:2013
2.Ricavare l’energia utile totale
3.Determinare l’energia INVOLONTARIA
4.Calcolare i millesimi di ripartizione
MILLESIMI DI RISCALDAMENTO
Millesimi in fabbisogno di energia mh,cli
Qh,cli = Qhnd
UNI TS 11300:2014
Millesimi in potenza installata Mф
(valido solo in mancanza di qualsiasi sistema di termoregolazione)
Metodo dimensionale UNI 10200:2015
Metodo UNI EN 442
MILLESIMI DI RISCALDAMENTO UNI 10200-2016 (BOZZA)
Nota: La valutazione A2 si basa sulle condizioni standard
1.Valutare le SPESE TOTALI
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200:2013
2.Ricavare l’energia utile totale
3.Determinare l’energia INVOLONTARIA
4.Calcolare i millesimi di ripartizione
5.Formulare il prospetto di spesa
RIPARTIZIONE DEL CALORE Principi generali di ripartizione UNI 10200:2016
Nota La valutazione A3 si basa sulle condizione effettive di utilizzo discostandosi più o meno dalla valutazione A2 secondo la discrezione ed esperienza del progettista ed in funzione dello scopo (al limite le due valutazioni possono coincidere). Si precisa che per valutazione A3 si intende in tale caso: - dati climatici ed utenza standard; - stagione di calcolo reale; - conduzione dell’impianto reale (regime di funzionamento effettivo ed adozione del fattore di
contabilizzazione).
RIPARTITORI
Misura INDIRETTA dell’energia erogata dai corpi scaldanti
Funzionamento a un sensore
Funzionamento a due sensori
Sensore lato radiatore +
Sensore lato ambiente
Presa = Pinst ×∆T60
1,3
× Kc
RIPARTITORI Parametrizzazione corretta
Installazione nella giusta posizione
Valutare potenza resa radiatore
Seguire indicazioni montaggio
Funzionamento ottimale dell’impianto RIPARTITORI
Formazione possibili sacche d’aria in mancanza di corretta
disaerazione impianto
Potenza resa inferiore rispetto a quella installata
Differenti tipologie di lettura
RIPARTITORI
LETTURA NON TRASPARENTE LETTURA TRASPARENTE
15 ott 15 mar
0 750
0 750
15 ott 15 mar
0 750
0 1530
RADIATORE e RADIATORE CON MENSOLA
Quasi nulla differenza di potenza emessa dal corpo
scaldante
CASI PARTICOLARI
COPERTURA RADIATORE Con passaggio aria
Ripartitore con sensore a
distanza Ripartitore sul lato del radiatore
Valvola termostatica con sensore
CASI PARTICOLARI
COPERTURA RADIATORE Senza passaggio aria
Diminuzione Pn radiatore
Sensore caldo a distanza? Si conteggia molta più energia di
quella consumata Sensore freddo a distanza?
Comunque la schermatura fa emettere meno potenza.
! Rimuovere la copertura del radiatore
TERMOCONVETTORE
Riferirsi ai dati del produttore per il posizionamento del ripartitore e la potenza del
termoconvettore
BENEFICI DELLA TERMOREGOLAZIONE AMBIENTE
Il bilanciamento dell’impianto cambia in funzione dell’utilizzo dei locali e delle condizioni esterne
SANZIONI Art.16 del D.Lgs 102 del 4 luglio 2014 Sanzioni per i condomini e gli utenti che non si siano adeguati a quanto stabilito dalla legge entro i termini indicati
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro
DETRAZIONI FISCALI - BONUS
• BONUS 65% delle spese sostenute (in contemporanea a interventi di riqualificazione in centrale termica, in caso contrario 50%): sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
• BONUS 50% dal 1° gennaio 2016: detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
• IVA AGEVOLATA 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione - ordinaria e straordinaria - realizzati su immobili residenziali