IL FUNZIONAMENTO DELLE FILIERE
AGROINDUSTRIALI IN ITALIA
Normativa di riferimento
Aggiornata al 10/12/2012
Sommario NORMATIVA COMUNITARIA....................................................................................................................................... 4
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2007 RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI
AGRICOLI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI (REGOLAMENTO UNICO OCM) .................................................. 4 CAPO II ....................................................................................................................................................................... 4 Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori. ................................ 4 Sezione I .................................................................................................................................................................... 4 Principi Generali ........................................................................................................................................................ 4 Sezione I bis ............................................................................................................................................................... 7 Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali e dai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo. ......................................................................................................................... 7 Sottosezione I ............................................................................................................................................................ 7 Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori. .................................................................................... 7 Sottosezione II ........................................................................................................................................................... 9 gruppi di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori. ................................................................................... 9 Sottosezione III ........................................................................................................................................................ 10 estensione delle regole ai produttori in una circoscrizione economica. .................................................................. 10 Sottosezione IV ........................................................................................................................................................ 12 Organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo. .................................................................................. 12 Sezione I ter ............................................................................................................................................................. 14 Norme relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo. . 14 Sezione II ................................................................................................................................................................. 15 Norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco........................................................ 15 Sezione II bis ............................................................................................................................................................ 16 Norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lettiero–caseari. ........................................................................................................................................ 16 Sezione III ................................................................................................................................................................ 22 Norme procedurali .................................................................................................................................................. 22
NORMATIVA NAZIONALE ...........................................................................................................................................23
DECRETO LEGISLATIVO. 30 APRILE 1998, N. 173. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE E PER IL
RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 55, COMMI 14 E 15, DELLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228. ...................................................................... 23 DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 102. REGOLAZIONI DEI MERCATI AGROALIMENTARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 MARZO 2003, N. 38 .................................................................................................................... 25
Capo I ...................................................................................................................................................................... 25 Soggetti economici .................................................................................................................................................. 25 Capo II ..................................................................................................................................................................... 31 Intese per l'integrazione di filiera ............................................................................................................................ 31 Capo III .................................................................................................................................................................... 32 Regolazione di mercato ........................................................................................................................................... 32
DECRETO LEGGE 10 FEBBRAIO 2009 N. 5. MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI. ...................................... 38 DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70. SEMESTRE EUROPEO – PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA. ........................... 40
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE ...................................................................................................................................41
DECRETO N. 37980 DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 8
AGOSTO 2003. CRITERI E MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI INTERPROFESSIONALI.................. 41 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 AGOSTO 2005. DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEI TAVOLI DI FILIERA. ..... 44 DECRETO N.85/TRAV DEL 12 FEBBRAIO 2007. ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 102, SULLA
REGOLAZIONE DEI MERCATI, A NORMA DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA C), DELLA LEGGE 7 MARZO 2003, N. 38, RECANTE I REQUISITI
MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI, LE MODALITÀ PER IL CONTROLLO E PER LA VIGILANZA DELLE
ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI, AL FINE DI ACCERTARE IL RISPETTO DEI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO NONCHÉ LE MODALITÀ PER LA
REVOCA DEL RICONOSCIMENTO, COME MODIFICATO DAL DECRETO N.121/TRAV DEL 10 MARZO 2008. ........................................ 46 CIRCOLARE PROT. N. 10629 DELL’11 DICEMBRE 2008. LINEE GUIDA NAZIONALI SULLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI PER
L’APPLICAZIONE DEL D.M. N. 85 DEL 12 FEBBRAIO 2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ....................................................................... 52
NORMATIVA REGIONALE (EMILIA ROMAGNA) ........................................................................................................... 3
LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 24. DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI. TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 9 MAGGIO 2001
N. 14. .............................................................................................................................................................................. 3
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NORMATIVA COMUNITARIA
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
CAPO II
Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di
operatori.
Sezione I
Principi Generali
Articolo 122 Organizzazioni di produttori
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che: a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:
i) luppolo; ii) olio di oliva e olive da tavola;
iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;
iv) bachicoltura; b) sono costituite su iniziativa dei produttori;
c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso
del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della
domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri
aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.;
Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i
settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.
Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le organizzazioni di produttori che soddisfano le stesse condizioni di
cui al paragrafo 1, lettere b), e c), e il cui statuto impone ai loro membri in particolare di:
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di
commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;
b) fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l’andamento del
mercato;
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c) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’organizzazione.
I seguenti obiettivi specifici ai sensi del paragrafo 1, lettera c), possono essere perseguiti in particolare nel settore vitivinicolo:
a) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;
b) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio
e per preservare o favorire la biodiversità; c) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del
mercato; d) contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui alla parte II,
titolo I, capo IV, sezione IV ter.
Articolo 123 Organizzazioni interprofessionali
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che: a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla
produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:
i) settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
ii) settore del tabacco; b) sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle
organizzazioni o delle associazioni che le compongono; c) perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i
seguenti aspetti: i) concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione
dei propri aderenti; ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del
mercato e migliorare il prodotto; iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e
della trasformazione; iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del
mercato. 2. Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le
organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono riconosciute dalla
Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1. 3 Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le
organizzazioni interprofessionali del settore degli ortofrutticoli e possono riconoscere anche le organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo le
quali: a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla
produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei settori menzionati nell’alinea;
b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);
c) svolgono una, e per il settore degli ortofrutticoli, due o più attività tra le seguenti in una o più regioni della Comunità, nel rispetto degli interessi dei
consumatori, e senza pregiudizio degli altri settori, per quanto riguarda il
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settore vitivinicolo nel rispetto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori:
i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei
prodotti ortofrutticoli e dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; iv) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli e il
potenziale dei prodotti del settore vitivinicolo; v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la
produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e
alla protezione dell'ambiente;
vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia
del suolo e delle acque; vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in
tutte le fasi della produzione e della commercializzazione e, nel caso del settore vitivinicolo, della vinificazione;
viii) valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d’origine, i marchi di
qualità e le indicazioni geografiche; ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente; x) definire per il settore degli ortofrutticoli, per quanto riguarda le norme di
produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato XVI bis, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali;
xi) per il settore vitivinicolo:
— fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta,
— incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose,
— realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi.
Articolo 124 Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni
interprofessionali 1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in
ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1,
eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1544/2006 si considerano
organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del presente
regolamento.
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Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 2077/92 e n. 865/2004, si considerano organizzazioni interprofessionali
riconosciute ai sensi dell'articolo 123 del presente regolamento.
Articolo 125 Organizzazioni di operatori
Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali
riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni.
Sezione I bis
Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni
interprofessionali e dai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo.
Sottosezione I
Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
Articolo 125 bis Statuto delle organizzazioni di produttori
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
a)commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate
dall'organizzazione di produttori; b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui
all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite
dirette; e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il
finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori
aderenti possono: a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale,
presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al
10 %; b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori
designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro
organizzazione;
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c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro
caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di
mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.
Articolo 125 ter Riconoscimento
1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore
ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:
a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per
tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125
bis e lo comprovi; b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di
produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;
c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle
proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122,
lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione; d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica
necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente; e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i
mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;
f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e
g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.
2. Gli Stati membri:
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a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti
i pertinenti elementi di prova; b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle
organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza
delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.
Sottosezione II
gruppi di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori.
Articolo 125 quater Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo
Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può
svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su
richiesta, un'associazione di organizzazioni di produttori se: a) lo Stato membro ritiene che l'associazione sia capace di svolgere
efficacemente le suddette attività; b) l'associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato,
tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato. L'articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia.
Articolo 125 quinquies Esternalizzazione
Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori
riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, anche a
filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione di produttori
o associazione di organizzazioni di produttori interessata.
Articolo 125 sexies Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo
1. Negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui
all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006 possono essere
costituiti gruppi di produttori, in qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita, per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti
del settore ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente
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alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori.
Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 122 per il riconoscimento
come organizzazioni di produttori. A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un
piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un
prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni. 2. Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla
Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili.
Sottosezione III
estensione delle regole ai produttori in una circoscrizione economica.
Articolo 125 septies Estensione delle regole
1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un
dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell'organizzazione
di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all'organizzazione in questione:
a) le regole di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a); b) le regole necessarie per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 103
quater, paragrafo 2, lettera c). Il primo comma si applica a condizione che queste regole:
a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione; b) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato XVI bis;
c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di
commercializzazione. Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si applica se le
regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di
commercializzazione.
2. Ai fini della presente sottosezione, per «circoscrizione economica» si intende
una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche.
Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi
deve apportarvi. La Commissione pubblica l'elenco approvato nei modi che essa reputa opportuni.
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3. Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori della circoscrizione
economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 % del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non
si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, ed al regolamento (CE) n.
834/2007 a partire dal 1 o gennaio 2009. 4. Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata
circoscrizione economica: a) non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o della
Comunità; b) non si applicano, salvo che siano ad essi appositamente destinate, ai prodotti
consegnati per la trasformazione in forza di un contratto stipulato prima
dell'inizio della campagna di commercializzazione, ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);
c) non sono incompatibili con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti
biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, e di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1 o gennaio 2009, salvo
qualora tale estensione sia stata approvata da almeno il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di
produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.
Articolo 125 octies Notifica
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi
rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1. La Commissione
pubblica tali regole nei modi che essa reputa opportuni.
Articolo 125 nonies Revoca
La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1:
a) qualora constati che l'estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli
obiettivi dell'articolo 33 del trattato;
Commissione in merito b) qualora accerti che l'articolo 81, paragrafo 1, del
trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della a tali regole si applica soltanto a partire dalla data dell'accertamento;
c) qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni della presente sottosezione.
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Articolo 125 decies Contributi finanziari dei produttori non aderenti
Ove si applichi l'articolo 125 septies, paragrafo 1, lo Stato membro interessato
può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione di produttori la
quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire: a) le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle regole di cui
all'articolo 125 septies, paragrafo 1; b) le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione
delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'associazione a beneficio dell'insieme dei produttori della circoscrizione.
Articolo 125 undecies Estensione delle regole di gruppi di organizzazioni di produttori
Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni di
produttori è inteso anche come riferimento a gruppi di organizzazioni di produttori riconosciute.
Sottosezione IV
Organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo.
Articolo 125 duodecies Riconoscimento e revoca del riconoscimento
1. Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali
organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo le persone giuridiche stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che:
a) esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro interessato; b) rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o
della trasformazione di ortofrutticoli freschi e trasformati nella regione o nelle regioni in questione e, qualora operino in più regioni, dimostrino di possedere
una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;
c) svolgano due o più attività fra quelle menzionate all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c);
d) non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la commercializzazione di ortofrutticoli freschi o trasformati;
e) non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 4.
2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla
Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie
attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari. La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica.
3. Gli Stati membri:
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a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti
giustificativi; b) effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte
delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di irregolarità o di
inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
c) revocano il riconoscimento se: i) i requisiti e le condizioni previsti dalla presente sottosezione per il
riconoscimento non sono più soddisfatti; ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, alle decisioni e alle
pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre
eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale; iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui
all'articolo 176 bis, paragrafo 2; d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione,
diniego o revoca del riconoscimento. 4. La Commissione stabilisce le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri
devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali.
La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.
5. Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del
presente regolamento. 6. La Commissione rende pubblico, nei modi che essa giudica opportuni, un
elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la
circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 125 terdecies. Sono pubblicate anche le revoche del
riconoscimento.
Articolo 125 terdecies Estensione delle regole
1. Qualora un'organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni
determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della
produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale,
disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei
confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.
2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del
commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di
estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno
dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.
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3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione: a) perseguono uno dei seguenti obiettivi:
i) conoscenza della produzione e del mercato; ii) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria o
nazionale; iii) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
iv) regole di commercializzazione; v) regole di tutela ambientale;
vi) azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti; vii) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni
d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche; b) sono state applicate da almeno una campagna di commercializzazione;
c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di
commercializzazione; d) non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o della
Comunità. Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le
regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di
commercializzazione. 4. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v), non sono diverse
da quelle elencate nell'allegato XVI bis. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti fuori della regione o delle
regioni determinate di cui al paragrafo 1.
Articolo 125 quaterdecies Notifica e revoca
1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai
sensi dell'articolo 125 terdecies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.
2. Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 195 di qualsiasi notifica relativa all'estensione di
accordi interprofessionali. 3. La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle
regole da esso decisa nei casi di cui all'articolo 125 nonies.
Sezione I ter
Norme relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo.
Articolo 125 quindecies Contributi finanziari dei produttori non aderenti
Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più
azioni di cui all'articolo 125 terdecies, paragrafo 3, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico
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generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può
decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all'organizzazione interprofessionale, che fruiscono di dette azioni, siano tenuti a versare
all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le
spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle azioni in questione.
Articolo 125 sexdecies Riconoscimento
1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che hanno presentato loro una domanda di
riconoscimento che contiene la prova che il soggetto: a) per quanto riguarda le organizzazioni di produttori:
i) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 122; ii) è composto di un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato
membro; iii) riunisce un volume minimo di produzione commercializzabile, da stabilirsi
dal rispettivo Stato membro, nella zona in cui opera; iv) è in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di
durata che di efficacia e di concentrazione dell’offerta;
v) permette effettivamente ai membri di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;
b) per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali: i) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 3;
Sezione II
Norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco.
Articolo 126 Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti
1. Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da
un’organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell’interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a
uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui
all'articolo 195, paragrafo 1, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non
fanno parte dell’organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività,
versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi
direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti finalità: a) ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi
che non mettano in pericolo la salute umana; b) studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;
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c) ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell’ambiente.
3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni possono essere
applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo di tre mesi la Commissione può
respingere in tutto o in parte il progetto di decisione qualora l’interesse economico generale invocato non appaia adeguatamente fondato.
4. Se le attività di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione in conformità al presente capo sono di interesse economico
generale, la Commissione notifica il proprio progetto di decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo di due mesi per formulare le
loro osservazioni.
ii) svolge le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; iii) rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei
prodotti disciplinati dal presente regolamento; iv) non è attiva nella produzione, nella trasformazione né nella
commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo. 2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n.
1493/1999 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo.
Le organizzazioni che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 123, paragrafo 3, e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e che sono state riconosciute
dagli Stati membri sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi delle suddette disposizioni.
3. Le disposizioni dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, e dell’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, si applicano mutatis mutandis rispettivamente alle
organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali del settore
vitivinicolo. Tuttavia: a) i termini di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 125
duodecies, paragrafo 3, lettera c), rispettivamente sono di quattro mesi; b) le domande di riconoscimento di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera
a) e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera c), sono presentate presso lo Stato membro nel quale l’organizzazione ha la sua sede;
c) le comunicazioni annuali di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera d), sono trasmesse entro il 1 o
marzo di ogni anno.
Sezione II bis
Norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lettiero–caseari.
Articolo 126 bis Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari 1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua
parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:
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a) soddisfi le condizioni di cui all’articolo 122, primo comma, lettere b) e c); b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di
produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a opera del rispettivo Stato membro;
c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della propria attività, nonché la concentrazione dell’offerta;
d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
2. In risposta a una domanda, gli Stati membri possono riconoscere un’associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l’associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di
un’organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui al
paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che
sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano
essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis).
Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al
paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 3 ottobre 2012.
4. Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento a un’organizzazione
di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo
Stato membro in cui l’organizzazione ha sede;
b) svolgono, a intervalli regolari da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le
disposizioni del presente capo; c) in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle misure previste
dal presente capo, comminano a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento
debba essere revocato; d) informano la Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo,
in merito a ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell’anno civile precedente.
Articolo 126 ter Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari 1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:
a) soddisfino le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 4;
b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui
all’articolo 123, paragrafo 4, lettera a);
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d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e
che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell’articolo 123,
paragrafo 4. 3. Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un’organizzazione
interprofessionale conformemente al paragrafo 1 e/o 2, gli Stati membri: a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di
tutte le prove giustificative pertinenti in merito alla concessione del riconoscimento all’organizzazione interprofessionale; tale domanda è presentata
presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede;
b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che
disciplinano il loro riconoscimento; c) in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni del
presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere
ritirato; d) revocano il riconoscimento se:
i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;
ii) l’organizzazione interprofessionale aderisce ad accordi, decisioni o pratiche concordate di cui all’articolo 177 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali
sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale; iii) l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui
all’articolo 177 bis, paragrafo 2;
e) notificano alla Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa
nel corso dell’anno civile precedente.
Articolo 126 quater Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1. Un’organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari riconosciuta ai sensi dell’articolo 122 può negoziare, a nome degli
agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un
trasformatore di latte crudo o a un collettore, ai sensi dell’articolo 185 septies, paragrafo 1.
2. Le trattative da parte dell’organizzazione di produttori possono avere luogo: a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà
del latte crudo dagli agricoltori all’organizzazione di produttori; b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per
la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti; c) purché, per una determinata organizzazione di produttori:
i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell’Unione;
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ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di
tale Stato membro; e iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un
particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di detto Stato membro;
d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un’altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli
Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte
situate in aree geografiche diverse; e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna derivante
dalla partecipazione degli agricoltori a una cooperativa conformemente alle
condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni previste in o derivate da tali statuti; e
f) purché l’organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo
oggetto di tali trattative. 3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii),
un’organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo
oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione totale annua di latte inferiore alle 500 000 tonnellate non sia
superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro. 4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori
comprendono anche i gruppi di tali organizzazioni di produttori. 5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la
Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla
produzione di latte crudo nell’Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.
6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l’autorità garante della concorrenza di cui al
secondo comma del presente paragrafo può decidere che una particolare trattativa da parte dell’organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o
non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente
danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro la decisione di cui al primo
comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2. Negli altri casi
tale decisione è presa dall’autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.
Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dalla data di
notifica delle stesse alle imprese interessate. 7. Ai fini del presente articolo:
a) per “autorità nazionale garante della concorrenza” si intende l’autorità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre
2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato;
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b) per “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 2, lettera f),
e del paragrafo 6.
Articolo 126 quinquies Regolazione dell’offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione
geografica protetta 1. Su richiesta di un’organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), un’organizzazione interprofessionale
riconosciuta ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, o un gruppo di operatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati
membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti
per la regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006. 2. Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e
sono soggette all’esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.
510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo
utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due
terzi della produzione di tale formaggio nell’area geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.
3. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l’area geografica di provenienza del latte crudo
indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area
geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.
4. Le norme di cui al paragrafo 1: a) disciplinano solo la gestione dell’offerta del prodotto in questione e sono
intese ad adeguare l’offerta di tale formaggio alla domanda; b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;
c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, come previsto
al paragrafo 1; d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle
norme di cui al paragrafo 1; e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima
commercializzazione del formaggio in questione; f) non consentono la fissazione dei prezzi, nemmeno quando i prezzi sono
fissati a titolo orientativo o di raccomandazione;
g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;
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h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l’accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;
i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;
j) non pregiudicano l’articolo 126 quater. 5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale
dello Stato membro in questione. 6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di
cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui
al paragrafo 1. 7. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le norme di
cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati
membri in merito a ogni notifica di tali norme. 8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che
richiedano a uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 se la Commissione ritiene che tali norme non
siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il
libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la
procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2.
Articolo 126 sexies Competenze della Commissione in relazione alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1. Per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità
delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal
modo all’efficacia dell’azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri,
la Commissione ha il potere, a norma dell’articolo 196 bis, di adottare atti delegati per stabilire:
a) le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;
b) le norme relative all’istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione
transnazionale; c) norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto
delle trattative di cui all’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 126 quater, paragrafo 3.
2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per:
a) l’attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali
di cui agli articoli 126 bis e 126 ter;
b) le notifiche previste dall’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f); c) le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai
sensi dell’articolo 126 bis, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 126 ter,
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paragrafo 3, lettera e), dell’articolo 126 quater, paragrafo 8, e dell’articolo 126 quinquies, paragrafo 7;
d) le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.
Sezione III
Norme procedurali
Articolo 127 Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in
particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di
operatori in singoli settori, inclusi:
a) le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni; b) lo statuto di tali organizzazioni;
c) le attività di tali organizzazioni; d) le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 122, 123 e 125;
d bis) se del caso, le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori transnazionali ed ai gruppi di organizzazioni di produttori transnazionali,
compresa l’assistenza amministrativa prestata dalle rispettive autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;
e) se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello status di organizzazione interprofessionale.
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NORMATIVA NAZIONALE
Decreto legislativo. 30 aprile 1998, n. 173. Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 12. Organizzazioni interprofessionali
1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per «Organizzazione interprofessionale» un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 :
a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei
prodotti agricoli ;
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato; 3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
4) accrescere la valorizzazione dei prodotti; 5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri
fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;
6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti; 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i
marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle
normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati. 1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. 1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di
riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:
a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; b) la nomina degli amministratori;
c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione
interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale .
2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese
aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle
regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di
almeno l'85% degli associati interessati al prodotto . 2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione
interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che
risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della
qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati
interessati al prodotto . 2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per :
a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione
interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale .
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Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38
Capo I
Soggetti economici
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92,
come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;
b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la
propria produzione affinché venga da essa commercializzata; c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;
d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione,
distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la
stipula di contratti quadro; e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo
l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più
prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione,
la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra
imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca
di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.
Art. 2. Organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono
riconosciute ed in particolare di: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa
alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli
associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
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d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose
dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei
suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al
regolamento (CE) n. 178/2002; f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli
associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica;
h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici
commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio
alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di
finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
Art. 3. Requisiti delle organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme
giuridiche societarie: a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e
loro consorzi; b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:
a)l'obbligo per i soci di: 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le
regole dettate dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei
soci fino al venticinque per cento del prodotto; 4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso,
osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
b) disposizioni concernenti: 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed
evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
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2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle
organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento
dell'organizzazione. 3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un
numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di
produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata
direttamente pari a 3 milioni di euro. 4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in
parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 e' calcolato in base al numero di
produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche. 5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.
6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni
comuni di mercato.
Art. 4. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere
definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento
espresso di diniego. 2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle
organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al
predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei
requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.
4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di
cui al comma 2. 5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre
1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle
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forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi,
all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.
Art. 5. Forme associate delle organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una
organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:
a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni
dei produttori; b) gestire le crisi di mercato;
c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi; d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;
e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni
associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse; f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante
la creazione di società di servizi.
2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di
organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro
riconoscimento.
Art. 6. Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori
1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente:
a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di: 1) aderire ad una sola organizzazione comune;
2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali; 3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso,
osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di
commercializzazione; b) disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di
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influenza di una o più organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate
dall'organizzazione comune. 2. L'organizzazione comune deve:
a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di
sessanta milioni di euro; b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;
c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del
riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni. 4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di
cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di
eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento
espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività,
anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno
annuale. 6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei
seguenti casi: a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del
controllo; d) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da
impedire il conseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 7. Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate
1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato
da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi
finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e
commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere:
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a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i
consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla
promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente; b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche
rispettose dell'ambiente, nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.
2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali
finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono
erogati alle organizzazioni comuni. 3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere
rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Art. 8. Gestione delle crisi di mercato
1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare
conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate che hanno
costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito
dagli aderenti. 2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al
comma 1 e' verificata ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
3. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il
normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale.
4. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate versano ai
produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo
corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.
5. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata con le
modalità di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili
destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti
produttivi. 6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le
relative forme associate predispongono e trasmettono al Ministero ai fini
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dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.
7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, può stipulare contratti con le forme associate di
organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio
del mercato.
Capo II
Intese per l'integrazione di filiera
Art. 9. Intesa di filiera
1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli
interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire: a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del
mercato; b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul
mercato; c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare
nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni
geografiche e marchi di qualità; e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di
provenienza;
f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato
attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173.
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4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della
produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione
del volume di offerta. 5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono
approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Capo III
Regolazione di mercato
Art. 10. Contratti quadro
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della
Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento
(CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi
i seguenti obiettivi: a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare
la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità
del mercato; b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea;
e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere
definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata
in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici .
Art. 11. Modalità
1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e
le condizioni del suo rinnovo.
2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali:
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a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;
b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto
quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla
determinazione del prezzo di commercializzazione;
c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto
quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i
contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni
stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta
negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave
importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;
d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da
stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità
dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la
trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole
ed agroalimentari. è facoltà delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.
4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative
a:
a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato
rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;
b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale
rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale
organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o
che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera
c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale
nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno è liquidato con valutazione equitativa;
c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore,
commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di
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contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli
tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere
determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;
d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento
parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate
dagli articoli 12 e 13.
5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.
6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti
contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli
accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono
pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.
Art. 12. Recesso, cessione di azienda, e privilegio
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa
almeno una campagna completa di consegne.
2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore
che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare
nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è
obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli
indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti
stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice
civile.
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Art. 13. Obblighi degli acquirenti
1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste
ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che
riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del
contratto quadro.
2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e
fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto
accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).
3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle
organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione,
di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si
applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera b).
Art. 14. Incentivi
1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di
coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di
partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione
e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai
contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'articolo 10.
2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.
3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi
1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1.
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4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.
5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro.
Art. 15. Altri accordi del sistema agroalimentare
1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed
imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS)
riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di
produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono approvati dal
Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere stipulati
per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:
a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;
b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.
2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di
trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del
Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12,
destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire
l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri
e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati
nei medesimi commi, ne' possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 16. Disposizioni finali e abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la
legge 16 marzo 1988, n. 88, è abrogata.
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2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme:
a) articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni;
b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti
ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.
4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza degli
imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le norme di cui al presente
decreto.
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione,
della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi
che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per: a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
b) la nomina degli amministratori;
c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione
interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.».
6. Il comma 2-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è soppresso.
7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5. Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese
4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della
propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e'dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello
standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico
e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante
per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti
e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale
comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi ch ciascun partecipante si obbliga a versare al
fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune
costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio
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del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo
comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario
comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la
vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività,
degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo
del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole
relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro
delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle
imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche
al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni
d'ufficio della modifica.
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Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia.
Art. 6 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
f-septies) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari
disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto
agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come
organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente
alla sezione e agli imprenditori aderenti.
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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Decreto N. 37980 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive 8 agosto 2003. Criteri e modalità per la costituzione ed il riconoscimento degli organismi interprofessionali.
Art. 1. Individuazione degli organismi che possono comporre le O.I.
1.Possono partecipare alla composizione di organizzazioni interprofessionali, di seguito denominate O.I., in conformità con l'art. 12 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, gli organismi maggiormente rappresentativi a livello
nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli, come sotto elencati: a) Organizzazioni professionali degli
imprenditori agricoli; b) Organizzazioni nazionali del settore della trasformazione dei prodotti agricoli; c) Organizzazioni nazionali del commercio;
d) Associazioni nazionali delle cooperative; e) Unioni nazionali riconosciute delle
organizzazioni dei produttori agricoli. 2. Gli organismi indicati al comma 1 sono considerati rappresentativi a livello
nazionale quando sono in possesso dello specifico riconoscimento della pubblica amministrazione o quando sono presenti, direttamente o tramite organismi
rappresentanti, nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Art. 2. Riconoscimento delle O.I.
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 1, le O.I. non devono svolgere direttamente attività relative alla produzione, al commercio ed alla
trasformazione del prodotto agricolo. 2. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero delle
politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC IV, dal legale rappresentante dell'O.I., con allegata la seguente documentazione: a) atto
costitutivo, statuto e attestazione del riconoscimento ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000; b) relazione sull'operatività
dell'organismo; c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli
atti necessari ad ottenere il riconoscimento; d) documenti relativi alla rappresentatività di ciascun organismo costituente l'O.I. 3. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, espletata l'istruttoria, ed acquisito il parere del
Ministero delle attività produttive, notifica la domanda di riconoscimento alla commissione dell'U.E., ove previsto dalla normativa, e decide, salvo parere
contrario della predetta Commissione, entro tre mesi in merito al riconoscimento. Qualora, entro tale termine, non pervenga il parere della
Commissione U.E., laddove previsto, potrà essere concesso un riconoscimento provvisorio.
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4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa le regioni e le province autonome del pervenimento della domanda e successivamente dà
comunicazione alle stesse dell'avvenuto riconoscimento. 5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone apposito elenco
delle organizzazioni interprofessionali riconosciute.
Art. 3. Nomina degli amministratori
1. Ciascun organismo, di cui al precedente art. 1, comma 1, può partecipare
all'O.I. e, al momento dell'adesione, ha il diritto di nominare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. All'interno di tutti gli organi
decisionali devono essere rappresentate tutte le fasi della filiera che compongono l'O.I., prevedendo regole che consentano una equilibrata
rappresentanza negli stessi delle tre componenti essenziali della filiera, produzione, trasformazione e commercializzazione. Qualora il rappresentante
nel consiglio di amministrazione non sia il presidente dell'organismo aderente, questi deve possedere pieni poteri per rappresentare l'organismo di
appartenenza e per operare nell'ambito di quanto previsto dallo statuto dell'O.I.
Art. 4. Controlli e revoca
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulle O.I. ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la
permanenza, in capo alle O.I., dei requisiti richiesti per il riconoscimento. I predetti controlli saranno esercitati tramite l'acquisizione di dati inerenti
l'attività dell'O.I., anche su base informatica, nonché con controlli in loco. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali procede, previa diffida, alla revoca
del riconoscimento, nei seguenti casi: a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento; b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c)
irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività di cui all'art.
12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; d) inosservanza dell'obbligo di
notifica al Ministero, degli accordi, decisioni e pratiche concordate, per il necessario inoltro alla Commissione europea.
3. Il provvedimento di revoca é comunicato al Ministero delle attività produttive, alla Commissione UE ed alle regioni e province autonome.
Art. 5. Condizioni per l'estensione
1. Può essere chiesta l'estensione di regole, adottate dall'O.I., a condizione che
riguardino i seguenti aspetti: a) regole di produzione più restrittive della normativa comunitaria e nazionale in materia (ivi comprese quelle di tutela
ambientale e benessere animale); b) elaborazione di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; c) regole di commercializzazione; d) azioni di
promozione e valorizzazione della produzione; e) azioni di tutela della agricoltura biologica. 2. Le regole indicate al comma 1, e le relative modalità,
per essere dichiarate estensibili, devono essere conformi ai regolamenti comunitari di settore e non debbono arrecare pregiudizio agli altri operatori
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nazionali e comunitari. 3. La richiesta di estensione e' adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto. 4. La richiesta
di estensione deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi -
Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC IV, dal legale rappresentante dell'O.I., con allegata
la delibera di richiesta di estensione e i documenti comprovanti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2.
5. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero delle attività produttive, sono stabiliti i criteri necessari ad accertare che l'O.I., che chiede l'estensione delle
regole di cui al comma 1, controlli effettivamente il 75% della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto interessato.
6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, verificata l'esistenza delle
condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, rende obbligatorie, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regole adottate
dall'O.I. Nel provvedimento di approvazione vengono riportate le specifiche delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità dell'obbligo. 7. Nel caso di
estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o piu' azioni di cui all'art. 5, comma 1, svolte da un'O.I. riconosciuta siano di interesse economico
generale per gli operatori, il Ministero per le politiche agricole e forestali può stabilire, con apposito decreto, che gli operatori individuali o le associazioni non
aderenti all'organizzazione che fruiscono di dette azioni siano tenuti a corrispondere all'O.I., che ne fa richiesta, tutti o parte dei contributi finanziari
versati dagli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione. 8. Le regole
rese obbligatorie sono comunicate alla Commissione U.E.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005. Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; Visto l'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Acquisito il parere del tavolo agroalimentare di cui al predetto art. 20 del decreto legislativo n. 228/2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; Decreta:
Art. 1. Costituzione dei tavoli di filiera
1. Al fine di pervenire alla stipula delle intese di filiera di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2005, il Ministero delle politiche agricole e
forestali, in prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, richiede, per la costituzione dei tavoli di
filiera, agli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della
distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro l'indicazione della rappresentanza
di filiera a livello nazionale per le seguenti filiere: a) ortofrutta;
b) bieticolo- saccarifero;
c) zootecnico; d) vitivinicolo;
e) olivicolo; f) cerealicolo (ivi compreso il riso);
g) tabacco; h) lattiero-caseario.
2. Gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, le indicazioni della rappresentanza entro trenta giorni dalla richiesta ministeriale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le composizioni dei tavoli di filiera; ai predetti tavoli partecipano due
rappresentanti del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, due rappresentanti del Dipartimento delle politiche di sviluppo e tre rappresentati
delle regioni, designati dal Comitato tecnico permanente per l'agricoltura
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
Stipula delle intese 1. Il tavolo di filiera predispone le proposte di intese di filiera da sottoporre al tavolo agroalimentare; a tal fine il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta approvata dal tavolo di filiera.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa da parte del tavolo di cui al comma 1, convoca il tavolo
agroalimentare per la stipula dell'intesa di filiera.
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3. L'intesa, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2005, e' comunicata al Ministero delle politiche agricole e
forestali il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, cura la pubblicazione dell'intesa nella Gazzetta
Ufficiale. 4. Nel caso in cui l'intesa di filiera comporti restrizioni della concorrenza, ai
sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2005, il Ministro delle politiche agricole e forestali, espletata la verifica della compatibilità con la
normativa comunitaria e nazionale, approva l'intesa con proprio decreto e cura la pubblicazione dell'intesa nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
Disposizioni transitorie 1. Le intese stipulate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono trasmesse al
Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle filiere agricole e
agroalimentari, per la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, il quale cura la pubblicazione dell'intesa nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le intese stipulate ai sensi del comma 1 che comportano restrizioni alla concorrenza, sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali. 3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
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DECRETO N.85/TRAV del 12 febbraio 2007. Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento, come modificato dal DECRETO N.121/TRAV del 10 marzo 2008.
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente
l’orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, ed in particolare l’art. 1, lett. q) sulla costituzione e il
funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri; VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sulla regolazione dei
mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare l’articolo 1, relativo alle definizioni dei
soggetti economici, e gli articoli 3 e 4 relativi ai requisiti delle organizzazioni di produttori ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante principi generali sul
procedimento amministrativo e successive integrazioni e modificazioni; VISTA la legge 14 maggio 2005, n. 80, recante la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ed in particolare l’articolo 3, commi 6 bis e 6 ter, relativi ai termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi ed al silenzio assenso; VISTA la legge 20 ottobre 1978, n. 674 recante norme sull’associazionismo dei
produttori agricoli; RITENUTO necessario, ai fini del riconoscimento, definire i requisiti minimi delle
Organizzazioni di produttori, ed in particolare il numero di produttori aderenti e il volume di produzione, conferita dagli associati, commercializzata, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102; RITENUTO necessario definire le modalità per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento, ai sensi
dell’art. 4, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;
CONSIDERATA la diversità dei settori produttivi interessati ed i vigenti sistemi di controllo e vigilanza adottati dalle diverse Regioni e Province Autonome,
appare opportuno definire dei principi di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per
il riconoscimento, rinviando la definizione di aspetti procedurali all’adozione di linee guida condivise con le regioni;
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ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, espressa nella seduta del 25 gennaio 2007;
DECRETA:
Art. 1
(Requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori) 1. E’ possibile riconoscere, su specifica richiesta, Organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, per uno o più dei settori/prodotti di cui alla tabella 1
del presente decreto. 2. Ai fini del riconoscimento, da parte delle Regioni, le OP devono associare un
numero minimo di produttori, individuato in Tabella 1, e rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata, conferita dai soci, non inferiore
al 3% della produzione lorda vendibile regionale, espressa in quantità o valore, desunta da dati definitivi provenienti dalle fonti statistiche ufficiali disponibili,
oppure non inferiore ad un valore minimo di produzione commercializzata pari a
quello individuato in Tabella 1. 3. Nel caso in cui l'OP chieda il riconoscimento per prodotti biologici o per
prodotti destinati al settore agroenergetico si utilizza solo il valore di produzione commercializzata e non la percentuale di rappresentatività sulla produzione
regionale indicata nella Tabella.1. 4. Le Regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 2 e ne
danno comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.
5. In caso di OP con soci in più Regioni, la Regione competente ai fini del riconoscimento, di seguito denominata “Regione di riferimento”, è quella nel cui
territorio l’OP ha realizzato il maggior volume della produzione. Ai fini del riconoscimento si considerano tutti i produttori aderenti con aziende ubicate
nelle Regioni in cui essa intende svolgere la propria attività e il fatturato complessivo realizzato dalla OP commercializzando il prodotto conferito dagli
stessi.
Ai fini del riconoscimento si considerano i parametri minimi validi nella Regione competente per il riconoscimento.
6. Le OP si costituiscono: a. con carattere universale, se trattano tutti i prodotti di un intero settore;
b. con carattere specializzato, se trattano solo uno o più prodotti all’interno di un settore.
7. Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi, si considerano sia i produttori aderenti in forma singola, di seguito denominati soci diretti, che in forma
associata, di seguito denominati soci indiretti. I soci indiretti sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 13 del presente articolo, le società che svolgono anche altre attività e/o sono interessate a più settori/prodotti,
possono costituire, inserendo specifiche previsioni negli Statuti, al loro interno una o più “sezioni OP” per ciascun settore di interesse: in tal caso i vincoli ed i
controlli si riferiscono esclusivamente alla sezione stessa ed ai produttori che vi
aderiscono. 9. In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto dell’OP deve
precisare che tali figure, non aderendo in qualità di produttore agricolo, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili all’OP.
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10. I soci devono aderire, per lo stesso settore o prodotto, ad una sola OP. 11. Non possono aderire ad una OP singoli produttori già soci di strutture
produttive collettive con obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna OP.
12. Nel caso in cui l’OP chieda il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in Regioni determinate, la soglia minima per il riconoscimento è il 20 per cento del
totale del volume di prodotto rivendicato ed il 20 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
13. Il requisito della commercializzazione diretta del 75% della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno
successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento le OP commercializzino direttamente almeno il
37,5 per cento di tale produzione. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di
cui al presente comma, è escluso: a) il prodotto reimpiegato nelle attività dell’azienda del socio;
b) il prodotto autoconsumato. 14. Ai fini del riconoscimento la produzione commercializzata è rappresentata
dalla media del fatturato dell’OP, realizzato nel triennio precedente la presentazione dell’istanza di riconoscimento, ricavata dal bilancio e dagli altri
documenti contabili, nel caso di società, o, in mancanza, dalla documentazione dei soci. Nel caso del settore agroenergetico, si prende a riferimento il valore
del fatturato realizzato nel solo anno precedente alla richiesta di riconoscimento.
15. In caso di OP del settore lattiero caseario, lo statuto dell’organizzazione deve prevedere l’obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola
con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte). In caso di inosservanza di tale obbligo, lo
statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino alla esclusione del socio
dall’OP.
Art. 2 (Verifica dei requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori)
1. Le Regioni effettuano i controlli amministrativi per la verifica dei requisiti per
il riconoscimento delle OP sulla base della documentazione presentata in allegato all’istanza di riconoscimento e svolgono accertamenti presso la sede
dell’organizzazione; in particolare detti accertamenti riguardano: a) il numero minimo di produttori aderenti, attraverso la verifica del libro soci
della OP e delle persone giuridiche socie dell’OP stessa; b) il volume minimo di produzione, espresso per ciascun settore o prodotto,
come stabilito al comma 2 dell’articolo 1 del presente decreto, con riferimento, per il parametro regionale, alla Regione che dispone il riconoscimento;
c) il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 attraverso l’esame dello statuto e dal regolamento interno
dell’OP. 2. In caso di OP con soci in più Regioni, come previsto dall’art. 1, comma 5, la
Regione competente al rilascio del riconoscimento è quella nel cui territorio l’OP
ha realizzato la maggiore produzione. La Regione di riferimento coordina le verifiche svolte da ciascuna regione interessata, per la parte di competenza.
3. I procedimenti di riconoscimento o di diniego di riconoscimento delle OP dovranno concludersi entro i termini previsti dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
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Art. 3
(Controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori) 1. Le Regioni verificano, con le modalità di cui all’art. 2, la permanenza dei requisiti delle organizzazioni di produttori riconosciute, comunicando gli esiti al
Ministero; 2. Nel caso di OP riconosciute con soci in più Regioni, i controlli sulla
permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla regione di riferimento e svolti da ciascuna regione interessata, per la parte di competenza.
3. I controlli previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere
effettuati con cadenza almeno triennale per ogni OP riconosciuta, salvo verifica dell’analisi dei rischi sulla base di criteri definiti dalle Regioni o nelle linee guida
nazionali previste all'art. 6, comma 2 . 4. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le OP
devono trasmettere annualmente alle Regione la documentazione indicata nelle linee guida previste all’art. 6, comma 2.
5. Nel caso di OP che, al momento del riconoscimento, non erano costituite da almeno tre anni, e per le quali il rispetto del parametro relativo al volume
minimo di produzione è stato verificato sulla base della documentazione dei soci, i controlli sulla permanenza dei requisiti minimi, devono essere effettuati
alla fine del primo anno successivo il riconoscimento, fermi restando i controlli previsti al comma 3 del presente articolo.
Art. 4
(Albo nazionale) 1. L’Albo nazionale delle OP, di seguito definito Albo, a cui vengono iscritte tutte le OP riconosciute dalle Regioni ai sensi del decreto legislativo 102/05, è
gestito, attraverso il SIAN, dal Ministero.
2. L’iscrizione nell’Albo estende la validità del riconoscimento delle stesse a livello nazionale, anche ai fini dell’accesso ad eventuali contributi nazionali o
regionali a beneficio dell’OP e/o dei soci che vi aderiscono. 3. Attraverso i servizi del SIAN sono resi disponibili a tutti i soggetti pubblici,
con potestà di istruttoria e controllo sull’attività delle organizzazioni di cui al comma 1, le informazioni contenute nell’Albo nazionale.
Art. 5
(Revoca del riconoscimento) 1. Le Regioni procedono, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più requisiti previsti all’art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e all’art. 1, comma 2 del presente decreto;
b) mancato raggiungimento degli obiettivi indicati all’art. 1, comma 13 del presente decreto;
c) mancato rispetto delle norme statutarie relative ai requisiti minimi indicati
all’art. 3, comma 2 del d.lgs. 102/2005, compatibilmente con quanto previsto all’art. 1, comma 13 del presente decreto;
d) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalle Regioni ai fini del controllo;
50
e) mancato conseguimento degli scopi previsti all’art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;
f) riconoscimento basato su dati erronei; g) mancata trasmissione della documentazione prevista all’art. 3, comma 4.
Art. 6
(Disposizioni generali) 1. Il Ministero può effettuare, previo accordo con le Regioni interessate e in collaborazione con le medesime, controlli di secondo livello sulle OP per la
verifica della corretta applicazione della normativa nazionale, con riferimento al rispetto dei requisiti per il riconoscimento ed al mantenimento degli stessi;
2. Il Ministero e le Regioni concordano linee guida nazionali, per l’applicazione del presente Decreto. e per l’acquisizione di ulteriori informazioni sull’attività
delle O.P. Per il monitoraggio delle attività relative all’attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del presente Decreto, il Ministero riceve
dalle Regioni le informazioni di cui al presente comma e ne dà comunicazione
annuale al Comitato Tecnico Agricoltura; 3. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il presente
decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 12 febbraio 2007
51
DECRETO N.121/TRAV del 10/03/2008
Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori della Regione Autonoma della
Sardegna, il volume minimo di produzione commercializzata, per il settore delle produzioni bovine e
delle produzioni suine, indicato nella Tabella 1, allegata al D.M. del 12 febbraio 2007, è così
modificato: “Euro 1.000.000,00” è sostituito con Euro 3000.000,00.
TABELLA 1
Categ
oria
SETTORE NUMERO
PRODUTTO
RI
Volume
minimo di
Produzione
Commerciali
zzata
(Euro)
% minima della
produzione lorda
vendibile
regionale da
rappresentare per
il riconoscimento
A APISTICO 5 300.000,00 3
B CEREALICOLO – RISO –
OLEAGINOSO
5 1.000.000,00 3
C OLIVICOLO 50 1.000.000,00 3
D PATATICOLO 25 1.000.000,00 3
E SEMENTIERO 5 1.000.000,00 3
F SUGHERICOLO 5 1.000.000,00 3
G TABACCHICOLO 40 1.500.000,00 3 1
H VITIVINICOLO 50 1.000.000,00 3
I ZOOTECNICO 5 1.000.000,00 3
I1 - PRODUZIONI BOVINE 5 1.000.000,00 3
I2 – PRODUZIONI
OVICAPRINE
5 300.000,00 3
I3 – PRODUZIONI SUINE 5 1.000.000,00 3
I4 – PRODUZIONI
AVICUNICOLE
5 1.000.000,00 3
I5 – PRODUZIONI
LATTIERO CASEARIE
5 1.000.000,00 3
L FLOROVIVAISTICO 5 1.000.000,00 3
M ALTRI SETTORI 5 1.000.000,00 3
N PRODOTTI BIOLOGICI
CERTIFICATI
5 300.000,00
O AGROENERGETICO 5 300.000,00
1 Per il settore tabacchicolo la percentuale del 3% è riferita alla produzione lorda vendibile nazionale
52
Circolare prot. n. 10629 dell’11 dicembre 2008. Linee guida nazionali sulle organizzazioni di produttori per l’applicazione del d.m. n. 85 del 12 febbraio 2007 e successive modifiche.
1. funzionamento e modalità di gestione dell’albo nazionale delle organizzazioni di produttori
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dell’articolo 4 del D.M. n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali gestisce l’Albo nazionale delle Organizzazioni di produttori (di seguito denominate OP), riconosciute dalle
Regioni o Province Autonome (di seguito denominate “Regioni”), attraverso un programma informatico predisposto dal SIAN. Le procedure tecniche per la
predisposizione del programma informatico nonché i relativi contenuti informativi relativi alle O.P. saranno determinati successivamente da un gruppo
tecnico costituito da rappresentanti del MIPAAF, AGEA/SIAN, Regioni e P.A..
L’iscrizione nell’Albo, ai sensi del D. Lgs. 102/05 e del DM del 12.02.2007, estende la validità del riconoscimento delle O.P. a livello nazionale, anche ai fini
dell’accesso ad eventuali contributi nazionali e/o regionali a beneficio sia dell’O.P. stessa che dei soci produttori che vi aderiscono.
Nelle more dell’avvio della nuova procedura informatica AGEA/SIAN, le Regioni continuano ad inviare le informazioni relative alle O.P. riconosciute al MIPAAF-
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore – Ufficio
SACO IV- secondo lo schema di cui all’Allegato 1. Le Regioni devono comunicare riconoscimenti, variazioni e revoche entro 30
giorni dalla data di assunzione dei predetti provvedimenti. Le Regioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.M. del 12.02.2007 (esiti
controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P.), trasmettono annualmente al Ministero la scheda di cui all’Allegato 1.
2. riconoscimento o.p. Ciascuna persona giuridica socia dell’OP deve garantire attraverso opportune
norme statutarie e/o regolamentari, che i propri soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti agli
stessi vincoli dei soci diretti. Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 2 del D.M del 12.02.2007, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento, le O.P. devono produrre alle Regioni l’elenco dei soci (diretti ed indiretti) aderenti, con
il relativo CUAA (Codice Univoco dell’Azienda Agricola), previsto dal D.P.R. 503/99. Il fascicolo dei singoli produttori deve essere costituito, in base alla
nota AGEA aciu.2005.210 del 20.04.2005, con riferimento alla sede legale, se persona giuridica, o residenza, se persona fisica.
2.1.– op prodotti biologici certificati e op settore agroenergetico Le OP delle produzioni biologiche certificate possono richiedere il riconoscimento per uno o più settori/prodotti di cui alla Tabella 1 del D.M. 85 del 12.02.2007,
fermo restando il divieto della doppia adesione dei soci. Il parametro ai fini del riconoscimento è sempre quello di cui alla Tabella 1 del D.M. 85 del
12.02.2007, relativo al settore “Prodotti biologici certificati”.
53
Da tale settore sono esclusi i prodotti ortofrutticoli, regolamentati da specifica autonoma normativa.
Per le OP del settore agro energetico, ai fini del calcolo dei requisiti minimi, devono essere considerate, oltre ai prodotti agricoli definiti all’articolo 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, tutte le biomasse di provenienza agricola in quanto derivanti da attività previste ai sensi dell’art.
2135 Cod. Civ., nonché il valore dei “sotto-prodotti”, ossia prodotti ottenuti dalla preparazione e/o dalla trasformazione di un prodotto agricolo come sopra
definito, che possiede un suo valore economico, ma che non costituisce il principale risultato ricercato. Sui documenti giustificativi della vendita del
prodotto deve essere riportata la dicitura “per uso energetico”.
2.2. - op settore tabacco Nel calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC), necessaria ai
fini del riconoscimento di una OP del settore tabacchicolo, si tiene conto dell’aiuto comunitario percepito.
2.3. – op con soci in più regioni Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 2 del D.M. del 12.02.2007, in caso di O.P. con soci in più regioni, la Regione competente ai fini del
riconoscimento (di seguito denominata Regione di riferimento) coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.
Ai fini del riconoscimento delle O.P. con soci in più regioni, si considerano tutti i soci produttori aderenti con aziende ubicate nelle regioni in cui l’O.P. intende
svolgere la propria attività e il VPC complessivo realizzato dalla stessa
commercializzando il prodotto consegnato dai soci (conferenti) produttori. Le informazioni di base che la Regione di riferimento chiede di verificare alle
altre Regioni interessate, sono le seguenti: - la non adesione delle aziende agricole socie ad altre OP per lo stesso
settore/prodotto; - il controllo della produzione realizzata dai soci della Regione interessata e
conferita all'OP nell'arco temporale prescritto, qualora questa determini il raggiungimento del minimo previsto dalla normativa;
- verifica della conformità alla normativa sulle quote latte; - controllo, eventualmente anche in loco, su un campione di aziende socie della
singola Regione, ai fini di verificare l’esistenza dell’azienda e le tipologie produttive, anche sulla base delle informazioni acquisite dalle banche dati
ufficiali (es. SIAN/AGEA/Organismi pagatori regionali, Anagrafe Nazionale Zootecnica, SIAN quote latte …). Il campione è definito secondo le dimensioni
dell’O.P., in base ai seguenti scaglioni:
1. 5% da 5 fino a 200 soci produttori, comunque con un minimo di 5; 2. 2% da 201 a 500 soci produttori;
3. 1% da 501 a 1.000 soci produttori; 4. 0,5% oltre 1.000 soci produttori.
Le Regioni con propri provvedimenti possono incrementare tali percentuali. Nelle more dell’avvio della nuova procedura informatica AGEA/SIAN, la Regione
capofila invia annualmente a ciascuna Regione interessata, l’elenco dei soci
54
produttori delle O.P. riconosciute, ubicati nel territorio di competenza delle rispettive Regioni. L’elenco deve comprendere CUAA, ragione sociale e indirizzo.
2.4. vincoli del produttore L’OP deve regolamentare la concessione delle deroghe all’obbligo di cui all’articolo 3,comma 2, lett. a) numero 3) del D.lgs 102/05, in base a cui ogni
socio può: 1. commercializzare e fatturare direttamente fino al 25% della sua produzione;
tale percentuale del 25% non è ricompresa nella percentuale del 75% di cui al D.lgs 102/05 (75% + 25%= 100%);
2. commercializzare e fatturare direttamente o tramite un’altra O.P prodotti di tipologia merceologica non trattata dall'OP;
Il socio deve comunicare all’OP la quantità di prodotto venduta direttamente.
L'immissione sul mercato in deroga non può essere rivolta agli stessi interlocutori dell’OP, salvo specifica autorizzazione di quest’ultima.
Ai fini del rispetto dell’obbligo di conferimento, il conferimento stesso da parte dei soci all’O.P. può riguardare o la materia prima prodotta dagli stessi (ad es.
olive, uva) o il prodotto derivante da un suo processo di trasformazione (ad es. olio, vino).
3 - statuto e regolamenti interni dell’o.p. Nello specifico, gli Statuti delle O.P. devono prevedere espressamente (vedi Allegato 2):
a) gli obblighi per i soci previsti dall’articolo 3, comma 2, lett. a), n. 1, 2, 3 e 4 del D.lgs 102/05, nonché, in caso di O.P. del settore lattiero caseario, l’obbligo
per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale
in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo, lo Statuto deve prevedere
adeguata sanzione, fino all’esclusione del socio dall’O.P. Per il produttore, il rispetto della normativa in materia di quote latte si manifesta essenzialmente
nell’ "essere in regola col versamento del prelievo supplementare". Il prelievo imputato deve essere regolarmente versato, anche tramite adesione alla
rateizzazione di cui alla Legge 119/03 e successive modifiche ed integrazioni, o non versato in ottemperanza di sentenze od ordinanze delle autorità giudiziarie;
b) le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lett. b), n. 1,2 e 3 del D.lgs 102/05 ed in particolare:
regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell’organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in
relazione alla gestione e al funzionamento. Le Regioni, attraverso l’emanazione di propri atti applicativi, possono individuare ulteriori disposizioni e, in
particolare, la percentuale del diritto di voto attribuito a ciascun produttore può
essere elevata fino al 49% in proporzione del contributo dell’aderente al valore della produzione commercializzata dell’OP ed in conformità con la legislazione
societaria vigente. Devono inoltre essere approvati dall’Assemblea dei Soci uno o più regolamenti
interni che definiscano le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di
55
immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.
4 – controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle o.p. I controlli sulla permanenza dei requisiti delle OP, di cui all’articolo 3 del D.M. 85, sono realizzati attraverso controlli dell’attività dell’OP e attraverso controlli
su un campione delle aziende agricole socie.
CONTROLLI DEI SOCI I controlli sul rispetto degli obblighi da parte dei soci produttori conferenti
dell’OP devono essere effettuati nell’arco di un triennio su un campione variabile, secondo il numero dei soci dell’OP, in base ai seguenti scaglioni:
1. 5% da 5 fino a 200 soci produttori, comunque con un minimo di 5;
2. 2% da 201 a 500 soci produttori; 3. 1% da 501 a 1.000 soci produttori;
4. 0,5% oltre 1.000 soci produttori.
Tali verifiche, basate sul controllo sia di documentazione tecnica che amministrativocontabile, possono prevedere anche controlli in loco.
I suddetti controlli hanno lo scopo di verificare che il socio produttore ottemperi ai propri obblighi nei confronti dell’OP, ed in particolare a quanto previsto all’
dell’articolo 3, comma 2, lett. a), numero 3) del D.lgs 102/05 (obbligo di conferimento del 75% della propria produzione all’OP).
Qualora l'OP abbia soci in più Regioni o Province autonome, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni e Province autonome competenti
su richiesta della Regione capofila secondo il citato campione; nel caso in cui la Regione non corrisponda alla richiesta di accertamento entro il termine di
sessanta giorni, o qualora comunichi l'impossibilità di assolvere alla richiesta
entro tale termine, la Regione capofila, sentita la Regione competente, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa,
prevedendo, se del caso, ad effettuare essa stessa gli accertamenti ritenuti necessari.
CONTROLLI SULL’OP
Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. sulla base della documentazione tecnica ed amministrativa contabile presentata
annualmente ed anche attraverso accertamenti presso la sede dell’O.P.. In attuazione dell’articolo 3, comma 4 del D.M. n. 85, al fine del controllo sulla
permanenza dei requisiti per il riconoscimento, le O.P. devono trasmettere annualmente alla Regione, la seguente documentazione:
a) elenco soci diretti e indiretti e organigramma dell’O.P.; b)bilanci redatti conformemente alle norme del Codice Civile e a quanto
disposto al successivo punto 5.2;
c) Statuto e Regolamenti, se soggetti a modifica; d) resoconti sull'attività svolta, con particolare riferimento all’attività
commerciale (ad es. principali canali commerciali, aree di vendita, gamma di prodotto, modalità di contrattazione, organizzazione della rete commerciale …).
56
Tale documentazione è fornita dalle OP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Regioni e dalle Province Autonome competenti,
fermo restando quanto previsto dal D.M. n. 85.
5 - Altre disposizioni
5.1 Registro di carico e scarico L'O.P. è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/vende all’O.P., nonché l’uscita dello stesso.
Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito/venduto all'O.P. da ciascun socio produttore, sia esso socio diretto che
socio indiretto; in caso di O.P. con soci in più Regioni, le registrazioni dovranno
essere suddivise per ciascuna Regione di attività. Nel caso di O.P., che abbiano attivato più sezioni per settori diversi, devono essere garantite le informazioni di cui sopra per ogni sezione.
Nel caso in cui l' O.P. utilizzi già normalmente documenti o registri similari, è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a
condizione che siano evidenziati gli stessi elementi sopra riportati. Le Regioni, per motivi di attività amministrativa interna, possono prevedere
degli appositi registri di tenuta delle entrate ed uscite di produzione.
5.2 - Redazione del bilancio Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, le OP devono prevedere le seguenti precisazioni:
a) Conto economico (art. 2425 c.c.): la voce A1 deve specificare il valore dei ricavi, suddivisi per ciascuna Regione di
attività, riferiti a ciascun settore di riconoscimento, per la sola produzione conferita/resa disponibile dai soci; è quindi escluso il prodotto acquistato o
proveniente da soci non aderenti alla sezione OP, e quello fatturato direttamente dai soci o gestito in deroga.
b) Conti d'ordine: l'importo delle fatture emesse direttamente dai soci, relative al prodotto
commercializzato dall'OP attraverso contratti vigenti, deve essere indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun settore.
c) Nota integrativa: relativamente alla voce del conto economico la nota integrativa deve specificare
le quantità ed il valore, per ogni Regione di attività, riferiti a ciascun settore di
riconoscimento, suddiviso per singoli prodotti. Questi dati devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico. Nel caso della sezione OP i
dati devono essere riferiti esclusivamente ai soci aderenti alla sezione.
57
Allegato 1
Organizzazione dei produttori riconosciuta dalla Regione ……………………
Denominazione dell’OP Numero d’ordine
nell’albo
regionale
Provvedimento regionale
di riconoscimento
Data del
riconoscimento
Sede legale
Sede operativa
Forma giuridica
Codice fiscale Partita IVA
Iscritta alla competente
Camera di commercio, industria, artigianato,
agricoltura di …………………..
………………………..
Data di iscrizione
…………………
Settore produttivo
Numero dei soci e
regioni di operatività
Regione
…………
N. …
Regione
………
…
N. …
Regione
…………
N. …
Regione
…………
N. …
Regione
…………
N. …
Volume della produzione
commercializzata
EURO
…………
EURO
………
…
EURO
…………
EURO
…………
EURO
…………
58
Ai fini esemplificativi si riportano di seguito alcuni schemi orientativi relativi agli elementi
caratterizzanti ed obbligatori, contenuti negli Statuti delle Organizzazioni di produttori agricoli:
Alegato 2 Elementi da inserire nello statuto, nel rispetto del D.Lgs. 102/05 e del relativo DM applicativo,
relativi a:
Modalità e condizioni adesione soci.
Modalità ripartizione voti in assemblea e relativi criteri rappresentanza.
Attribuzioni e poteri degli organi OP
Modalità di controllo rispetto norme statutarie e relative sanzioni.
Regole contabili e di bilancio.
59
Scopo – oggetto
Indicare se sono costituite una o più sezioni OP all’interno della società, ovvero se tutta la
società è costituita OP. Nell'eventualità che lo statuto preveda la costituzione di una
sezione OP questo deve garantire un'adeguata autonomia decisionale della sezione stessa
nonché una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.
Per ogni OP o sezione OP si dovranno inoltre:
Indicare il settore (o il prodotto) per i quali si costituisce;
Indicare le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente al
settore (o al prodotto) per cui si chiede l’iscrizione;
Indicare, con elenco specifico, le tipologie delle attività che l’Organizzazione si propone
di fare, dando risalto all’attività di tipo economico che la stessa è obbligata a fare quali a)
assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda,
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e
commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione
delle crisi di mercato; d) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i
prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione
rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità
delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del
paesaggio e favorire la biodiversità; f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti
economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g)
realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire
l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali);
Prevedere disposizioni, eventualmente inserendole di uno o più regolamenti interni, atte a :
- Conseguire una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci diretti ed
indiretti, nonché un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
- Imporre norme che garantiscano all’OP la possibilità di controllare la produzione dei
soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di
commercializzazione;
- Promuovere la ricerca, la sperimentazione e l’utilizzo, da parte dei produttori
associati, di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell’ambiente,
garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione.
1
Soci
Indicare la tipologia dei soci e la qualifica di produttori agricoli singoli o associati;
Indicare il limite di adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola OP.
Il singolo socio dovrà essere vincolato a mantenere questa situazione per tutta la durata
della sua permanenza come socio;
Nel caso sia socia dell’OP una società, deve essere chiaro che il socio diretto quest’ultima
e non i suoi singoli soci che diventano pertanto soci indiretti dell'OP. Va imposto
l’obbligo, per la medesima, di fornire l'elenco aggiornato dei soci indiretti;
Ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire che i propri soci (soci indiretti
dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi
vincoli dei soci diretti.
I soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi
appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita
dall’Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
Obbligare i produttori, siano essi soci diretti o indiretti, a commercializzare almeno il 75%
della propria produzione tramite l'OP.;
Prevedere la possibilità di concedere eventuali “deroghe autorizzate”.
Soci sovventori e di partecipazione
In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto dell'OP deve precisare che tali
figure, non aderendo in qualità di produttore agricolo, non possono partecipare alle
decisioni che attengono alla attività dell'O.P e che non possono accedere ai finanziamenti
pubblici previsti per l’OP stessa;
Lo statuto deve precisare che solo i soci produttori agricoli aderenti all’OP possono
accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l’OP stessa.
Trasferimento quote ed azioni
Trasferire le quote e le azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa in
materia (produttori agricoli singoli o associati).
Recesso – decadenza – esclusione
Occorre inserire una clausola con l’obbligo di permanenza nell’Organizzazione, per ogni
socio produttore, per un periodo minimo di almeno tre anni;
Inserire l’obbligo di fornire un preavviso di almeno 6 mesi in caso di recesso
In caso di richiesta di aiuti all’avviamento per la costituzione di organizzazioni di
produttori, ai sensi dell’articolo 9 del Reg. 1857/2006, i produttori che aderiscono
all’organizzazione di produttori devono presentare un preavviso di almeno dodici mesi
prima di ritirarsi.
In caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell’O.P. deve prevedere l’obbligo
per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia
di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di
inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino
all’esclusione del socio dall’O.P.
2
Devono essere previste disposizioni atte a garantire ai soci il controllo democratico
dell’organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più
produttori in relazione alla gestione o al funzionamento dell’O.P.
Disposizioni generali
Gli elementi previsti in questo riquadro possono essere direttamente indicati nello statuto oppure
demandati ad un regolamento interno:
Indicare le sanzioni, il procedimento e l’organo deputato ad applicarle, nel caso di
inadempienza dei soci alle norme stabilite dalla Organizzazione;
In particolare prevedere che il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto
ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Società,
conformemente allo statuto, è passibile di sanzioni, che verranno decise con delibera del
Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità dell’inadempimento, quali ad
esempio: 1) Diffida; 2) Sanzione pecuniaria da un minimo di Euro ..... ad un massimo di
Euro ....; 3) Sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti
dalla partecipazione alla società, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali; 4)
Espulsione secondo i criteri indicati nello statuto;
Prevedere l’approvazione di uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di
produzione, di conferimento di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo
della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai
fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione
di tecniche colturali e d’allevamento rispettose dell’ambiente, con particolare attenzione
agli aspetti qualitativi);
Indicare le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP o della
sezione O.P., ivi incluse le precisazioni in materia di redazione di bilancio richieste dalle
vigenti disposizioni applicative.
3
NORMATIVA REGIONALE (Emilia Romagna)
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 24. disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari. Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001 n. 14.
Art. 1
Finalità 1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti agroalimentari di cui all'Allegato 1 del Trattato
CE, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di Produttori, non regolamentate da specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato e alle
Organizzazioni Interprofessionali, conformemente ai regolamenti comunitari specifici e all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n.173.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla
normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
Art. 2
Elenchi regionali delle Organizzazioni (sostituito comma 3 da art. 1 L.R. 9 maggio 2001 n. 14)
1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di Produttori e le
Organizzazioni Interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.
3. La Giunta definisce le modalità di verifica dei requisiti, nonché i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco.
Art. 3
Organizzazioni di Produttori 1. Si considerano Organizzazioni di Produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di Produttori devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli; b) essere costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o associati;
c) svolgere in modo prevalente un'attività di tipo economico; d) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del
prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione;
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e) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della
produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con
particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
f) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3; g) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari, obblighi al
fine di: 1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola
Organizzazione di Produttori; 2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni e un preavviso
di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione; 3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente
al prodotto o ai prodotti per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
4) garantire, attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da parte dei soci delle disposizioni adottate dall'Organizzazione stessa;
5) assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati
al funzionamento dell'Organizzazione; 6) rendere effettiva la tutela delle componenti minoritarie presenti
nell'Organizzazione; h) avere sede operativa nella Regione.
3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della lettera g) del comma 2, le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle
condizioni dalle medesime stabilite, a: a) procedere a vendere direttamente fino al venticinque per cento della propria
produzione; b) commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra Organizzazione di
Produttori iscritta nell'apposito elenco, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione.
4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2 e stabilisce le modalità per il controllo dei
medesimi.
Art. 4
Contributi alle Organizzazioni di Produttori 1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di Produttori che non abbiano
beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato, contributi per la costituzione e il funzionamento
amministrativo, per un periodo massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell'elenco.
2. Non possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che
abbiano già interamente beneficiato dei contributi di funzionamento, anche qualora ottengano l'iscrizione nell'elenco delle Organizzazioni di Produttori.
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3. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni dei Produttori che
realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'Organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori d'intervento. Sono
ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo
derivanti dai compiti aggiuntivi.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 anche le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che, nel
trasformarsi in una delle forme societarie necessarie per essere iscritte nell'elenco, realizzino le condizioni previste in detto comma.
5. Salvo quanto previsto al comma 7, l'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 3 può raggiungere la misura massima del cento per cento dei costi sostenuti
nel primo anno ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al venti per cento dei costi effettivi di
quell'anno. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento
dell'attività; l'erogazione dei contributi può avvenire entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività.
6. Sono spese ammissibili ai contributi ai sensi dei commi 1 e 3:
a) i costi per ottenere la disponibilità della sede dell'Organizzazione; b) l'acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature
informatiche; c) i costi del personale;
d) le spese necessarie per l'ordinario funzionamento; e) l'assistenza tecnico-economica;
f) l'assistenza giuridica e commerciale; g) l'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di
produzione e creazione di marchi; h) l'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.
7. I contributi riferiti alle spese di cui alle lettere g) ed h) del comma 6 possono essere concessi nella misura massima del 50%.
8. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti nonché
i criteri generali per l'individuazione del concetto di ampliamento significativo di
attività.
Art. 5
Organizzazioni Interprofessionali (sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 9 maggio 2001 n. 14)
1. Per Organizzazioni Interprofessionali, per singolo prodotto o per categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle
attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
2. Le Organizzazioni Interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino
gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari, presentino i requisiti di cui al presente comma ed al
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comma 3. Le Organizzazioni Interprofessionali devono essere in possesso dei
seguenti requisiti: a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del comma 3
dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale,
garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di: 1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione
Interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio; 2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad
Organizzazioni Interprofessionali aventi sede fuori dal territorio regionale; 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso modalità di composizione
degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;
4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia
adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;
5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi
sottoscritti; 6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per
controversie tra membri dell'Organizzazione Interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi
delle parti in conflitto; 7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati
al funzionamento dell'Organizzazione. 3. Le Organizzazioni non possono:
a) svolgere attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;
b) svolgere attività che possano causare forme di compartimentazione dei
mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento della Organizzazione Comuni di Mercato o creare distorsioni di concorrenza, che non
siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di politica agricola;
c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa
comunitaria; d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale
dei prodotti della filiera. 4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione
nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.
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Art. 6
Attività delle Organizzazioni Interprofessionali 1. Le Organizzazioni Interprofessionali svolgono la loro azione nella Regione o
nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto degli interessi dei consumatori, perseguono in particolare le seguenti finalità:
a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei
prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato; c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.
2. Le Organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attività: a) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la
produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per
quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente; b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
c) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di produzione nocivi per l'ambiente nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia
dell'ecosistema; d) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
e) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
f) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
g) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni più restrittive delle normative comunitarie e
nazionali. 3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area
geografica costituita da zone di produzione limitrofe nelle quali le condizioni di
produzione e di commercializzazione siano omogenee.
Art. 7
Contributi alle Organizzazioni Interprofessionali 1. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni Interprofessionali per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera i cui effetti
avvantaggino tutti i settori di essa. In particolare i programmi suddetti potranno riguardare le seguenti azioni:
a) ricerche e osservatori di mercato; b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di
produzione; c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di
qualità, nel rispetto dell'art. 28 del Trattato CE.
2. Il contributo può essere concesso nelle misure massime del settanta per cento della spesa ammissibile per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1 e del cinquanta per cento per l'azione di cui alla lettera c). 3. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e
garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.
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Art. 8
Controlli (sostituito comma 2 da art. 3 L.R. 9 maggio 2001 n. 14)
1. La Regione è tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali
iscritte negli elenchi regionali. 2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli
richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge fissando un termine e
disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonché la
revoca, anche parziale, dei contributi concessi.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2.
Art. 9
Accordi del sistema agroalimentare (sostituiti commi 1 e 4 e abrogato comma 2 da art. 4 L.R. 9 maggio 2001 n.
14) 1. Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5,
possono richiedere alla Regione che eventuali accordi, realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi obbligatori, per un periodo limitato,nei
confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica definita.
2. abrogato
3. La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale del settore produttivo e può adottare i provvedimenti opportuni per rendere obbligatori gli
accordi di cui al comma 1 o parte di essi per tutti gli operatori attivi. 4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione
del presente articolo. Dette modalità e procedure si applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.
5. La Regione comunica alla Commissione Europea le regole rese obbligatorie.