Diritto del lavoro
Mansioni esigibili e tutela della
professionalità
Mansioni – Qualifiche – Categorie
L’insieme dei compiti che il lavoratore è tenuto ad adempiere in esecuzione del contratto di lavoro. Costituiscono l’oggetto della prestazione di lavoro La “sintesi” concettuale di un complesso di attività richieste al lavoratore Il criterio “superiore” di classificazione, all’interno del quale vengono inquadrati i lavoratori
LE MANSIONI
(es. addetto alle
consegne fuori
provincia)LA QUALIFICA
(es. fattorino)
LA CATEGORIA
(es. operaio)
…e i livelli
A partire dagli anni ’70:
Al sistema dell’inquadramento nelle categorie legali si è
sostituito il c.d. “inquadramento unico”,
fondato su una serie di livelli contrattuali all’interno dei quali
convergono qualifiche sia operaie che impiegatizie
La disciplina della modifica delle La disciplina della modifica delle mansioni (o flessibilità funzionale)mansioni (o flessibilità funzionale)
Due interessi (talvolta) contrapposti:a) Quello del creditore di lavoro ad un
impiego “elastico” della prestazione, in relazione alle mutevoli esigenze dell’organizzazione produttiva;
b) Quello del lavoratore alla conformità della prestazione alle mansioni convenute al momento dell’assunzione o comunque compatibili con la qualifica/categoria di appartenenza.
Le mansioni esigibili: la norma chiave
Art. 2103 cod. civ., modificato nel 1970 dallo Statuto dei
lavoratoriIl prestatore di lavoro deve
essere adibito:• alle mansioni per le quali
è stato assunto• o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito• ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione….
L’ordinamento si
occupa di tre tipi di mobilità
1. Orizzontale
2. Verticale verso l’alto
3. Verticale verso il basso
La mobilità verticale verso il basso (o demansionamento) non è ammessa in quanto
non è prevista tra le modifiche considerate lecite
La “blindatura” dell’assetto individuato dall’art. 2103:
“Ogni patto contrario è nullo”
La mobilità verticale verso l’alto
• Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all’attività svolta,
Pleonastico?
e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi
Il lavoratore può rifiutare la promozione?
Si quando vi sia una
ragionevole ragione di rifiuto
Es., quando le mansioni superiori
sono così complesse da esporre il
lavoratore a responsabilità considerate eccessive
e/o al rischio di inadempimento
La mobilità orizzontale
Un concetto chiave:l’equivalenza
è sufficiente che la nuovamansione sia inquadrata
nello stesso livello contrattualee sia, dunque,
egualmente retribuita?
Il principio dell’equivalenza “soggettiva”
E’ necessario che la verifica inerente l’equivalenza si svolga
anche secondo un criterio soggettivo in base al quale le
mansioni nuove devono consentire la lavoratore di
utilizzare il corredo di nozioni, esperienze e perizia acquisito e speso nelle pregressa fase del
rapporto
La mobilità verticale verso il basso
Solo in casi eccezionalie al fine di
contemperare la tutela
della professionalità con
altri beni e/o interessi
1.Casi individuati dalla legge
2.Casi individuati dalla
giurisprudenza
1. Casi di legittimo demansionamento
1. Le lavoratrici in stato di gravidanza (art.3, l. 1204/1971, ora art. 7, d. lgs. n. 151/2001)
2. La sopravvenuta inabilità al lavoro precedentemente svolto in conseguenza di malattia o infortunio (art. 4, comma 4, l. n. 68/1999)
3. La procedura di mobilità (art. 4, comma 11, l. n. 223/1991)(in quest’ultimo caso – a differenza dei precedenti –
l’assegnazione a mansioni inferiori non comporta il mantenimento dell’anteriore, più elevata, retribuzione)
2. Casi di legittimo demansionamento
sul presupposto che una tutela rigida della professionalità potrebbe porsi in contrasto con
lo stesso interesse del lavoratore al mantenimento dell’occupazione, parte della
giurisprudenza:
ritiene possibile l’adibizione a mansioni inferiori quando ciò costituisca l’unica alternativa
possibile:
• al licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore
Il demansionamento al di fuori dei casi in cui se ne ammette la
legittimità
Comporta la lesione del diritto fondamentale alla libera
esplicazione della personalità del lavoratore ed è causa di
un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato,
con una indubbia dimensione patrimoniale
Conseguenze
Possibile rifiuto del lavoratore di
rendere la prestazione
lavorativa in forza dell’eccezione di inadempimento
(art.1460)Cass.26.6.1999, n.
6663
Rimedi risarcit
ori
Come può essere valutato il danno risarcibile?
1°) Il danno costituito
dal trattamento retributivo inferiore (danno
patrimoniale)
2°) il danno ulteriore per lesione
• del diritto alla libera esplicazione della
personalità ex artt. 2 Cost. • del diritto alla integrità
psicofisica ex art. 32 Cost.(danno non
patrimoniale)
la quantificazione del danno conseguente al pregiudizio risentito nella vita professionale e di relazione può avvenire “anche in mancanza
di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato in quanto la liquidazione può
essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del
demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto”
Cass. 27.8.2003, n. 12553; Cass. 26.5.2004, n.10157
Le oscillazioni della Cassazione relativamente al profilo della prova del
danno
l’assegnazione a mansioni inferiori “non determina di per sé un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dal trattamento retributivo inferiore (…); ne
consegue che grava sul lavoratore l’onere di fornire la prova, anche attraverso
presunzioni, dell’ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al giudice di merito il compito di verificare di volta in volta se , in
concreto, il suddetto danno sussista”
Cass. 8.11.2003 167892; Cass. 28.5.2004, n.10361
La disciplina delle mansioni nel pubblico impiego
Art 2, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001:
“I rapporti di lavoro dei dipendenti della amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa”
la regola
Art. 52, d. lgs. n. 165 del 2001:“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto• o alle mansioni considerate equivalenti
nell’ambito della classificazione prevista dai contratti collettivi
• ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure
concorsuali. • L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell’inquadramento del lavoratore”
l’eccezione
La mobilità orizzontale e il giudizio di equivalenza
differisce rispetto al settore privato (dove l’equivalenza va
apprezzata in concreto)
… nel pubblico impiego sono considerate equivalenti le mansioni comprese
nell’ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi
potenziamento del ruolo della contrattazione
collettiva a scapito
di quello del giudice
La mobilità verticale verso l’alto nel p.i.
Mansioni superiori possono essere assegnate legittimamente solo in due casi
a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei postib) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie.
Al di fuori dei casi ammessi, a differenza di quanto avviene nel
settore privato:
non esiste un diritto all’inquadramento
nella categoria superiore
la mobilità verticale è esclusivamente agganciata al
sistema dei concorsi
Quale conseguenza per le mansioni
superiori “di fatto” (al di fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge)
nel pubblico impiego?
Una lunga querelle:la retribuibilità delle
mansioni superiori di fatto nel p.i.
Principio della inopponibilità dello stato di fatto allo stato di diritto
per cui l’esercizio di fatto di mansioni superiori è del tutto
irrilevante sia ai fini della progressione di carriera, sia ai
fini economici
La soluzione tradizionale
TAR CT 40/1998 “Nell'ambito del rapporto di
pubblico impiego, puntualmente disciplinato da norme di diritto pubblico, l'esercizio di fatto di
mansioni superiori non può originare la pretesa del
dipendente ad un trattamento giuridico o economico diverso da quello corrispondente alla
qualifica formalmente rivestita
La riforma (1998)• “Al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al
lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento
economico”.• “Il dirigente che disposto
l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente se ha agito con dolo
o colpa grave” (art. 56.5)