ALCOOL E ADOLESCENTI
Un' attrazione fatale
L' adolescente abusa di alcool perché:
se maschio, per emulazione,per appartenenza al gruppo
se femmina, per fattori psico-sociali,per emancipazione:
fumare e bere in pubblico
DANNI DA ABUSO DI ALCOOL
Cirrosi epatica
Psicosi etilica
Gastrite alcoolica
Polineuropatia
Stroke emorragico
Sindrome fetoalcoolica
Il fegato della donna è più sensibile di quella del maschio in quanto il patrimonio di ADH
è pari a metà di quello del maschio
INESTETISMI E ALCOOL
Ritenzione idrica
Invecchiamento precoce della cute
Nel maschio accelera la conversione del testosterone in estradiolo
provocando ginecomastia
DANNI AL SNC
L' alcool danneggia lo sviluppo delle connessioni nella corteccia cerebrale e nel
lobo frontale.
Il lobo frontale governa l' impulsività
CONSEGUENZE.........
atteggiamenti violenti
aggressività verbale e fisica
tendenza al suicidio
stupro
COSTI ECONOMICI
I danni da alcool hanno costi
pari al 2-5%
del PIL
CONSUMO FUORI PASTO
Stabile nel maschio
+ 22% nella donna
ISTAT 2010
I ragazzi tra 11 e 15 anni che hanno consumato alcool nel 2010 sono
8.642.000
16,1% della popolazione
> 11 anni
BING DRINKING
Bere compulsivo
fino a 8 bicchieri di alcoolici
o superalcoolici
in breve tempo
BING DRINKING
La popolazione più a rischio
è quella compresa tra 18 e 24 anni.
698.000 giovani
rapporto maschi/femmine 3//1
ALCOOL E LIVELLO CULTURALE
Tra i bevitori maschi prevale
la bassa scolarità.
Nella donna con l' aumentare
del livello culturale
aumenta il rischio alcool
ALCOOL E ADOLESCENTIPROFILI SANITARI E GIURIDICI
16
IMPUTABILITA' DEL MINORENNE
• Il minorenne dai 14 ai 18 anni è soggetto imputabile e quindi responsabile penalmente per i reati commessi.
• Il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni
17
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
- La guida in stato di ebbrezza è un reato, sanzionato penalmente con l'ammenda e con l'arresto, oltre che con sanzioni accessorie.
- La normativa è stata recentemente modificata con il nuovo codice della strada del 2010 che prevede sanzioni anche in ordine al patentino.
- La guida in stato di ebbrezza si commette quando si guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l (per alcuni soggetti come si vedrà anche un tasso alcolemico superiore allo 0,0)
18
SOGLIE PUNIBILITA' PER MAGGIORENNI
La guida in stato di ebbrezza è variamente punita a seconda del tasso alcolemico riscontrato come segue:
• da 0,5 a 0,8 g/l ammenda da 500 ad euro 2000 (sanzione amministrativa) e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
• da 0,81 a 1,5 ammenda da 800 a 3200 euro ed arresto fino a sei mesi (sanzione penale) e sospensione della patente da 6 mesi a 12 mesi;
• Da 1,51 in poi ammenda da 1500 a 6000 euro ed arresto da tre mesi ad un anno (sanzione penale) e sospensione della patente da 1 a 2 anni.
19
IN CASO DI INCIDENTE…
Se dai rilievi risulta che il conducente del
mezzo in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale (anche senza conseguenze alle persone) le pene sono raddoppiate e si applica anche il fermo del mezzo per 90 giorni (salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato)
20
IN CASO DI INCIDENTE…
Se dai rilievi risulta che il conducente del
mezzo in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale (anche senza conseguenze alle persone) le pene sono raddoppiate e si applica anche il fermo del mezzo per 90 giorni (salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato)
21
CONFISCA DEL MEZZO E REVOCA PATENTE
• Quando il conducente viene colto in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore ad 1,5 g/l si applica la confisca del mezzo. Se provoca anche un incidente la patente di guida viene revocata.
• La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.
22
MINORI
La legge 120 del 2010 ha previsto un nuovo illecito che punisce la guida in stato di ebbrezza anche in caso di tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l (inferiore al limite standard) per alcune categorie più esposte al rischio incidente.
1 Minori di 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente;
2 Neopatentati per i primi 3 anni di patente B;3 Conducenti che esercitino l'attività di trasporto di
persone (autisti di bus, taxisti ect...);
23
SANZIONI PER CATEGORIE A RISCHIO
• La conduzione di un veicolo da parte di uno dei soggetti indicati e dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 155 ad euro 624. Sanzione raddoppiata in caso di incidente stradale oltre a 5 punti sulla patente.
24
CONSEGUENZE PER I MINORI SULLA PATENTE
• Un'altra rilevante novità riguarda i divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche.
• Infatti:• Il conducente minore che viene trovato alla guida di un
veicolo con un tasso inferiore a 0,5 potrà conseguire la patente categoria B al compimento del 19 anno
• Il conducente minore che viene trovato alla guida di un veicolo con un tasso superiore a 0,5 potrà conseguire la patente categoria B al compimento del 21 anno
25
RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TEST
In caso il conducente si rifiuti di sottoporsi al test tale rifiuto è punito con l'ammenda da 2000 a 9000 euro e l'arresto da otto mesi ad un anno e mezzo oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo
26
• Una rilevante novità è l'articolo 219 bis del codice della strada secondo il quale le sanzioni accessorie della sospensione della patente di applicano anche al certificato di idoneità alla guida.
• Se a commettere l'infrazione è un minorenne è disposta la revisione del patentino (esame idoneità tecnica e fisica).
CERTIFICATO DI IDONEITA’ (PATENTINO)
27
ALCOOL TEST IN CASO DI INCIDENTE
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale da parte delle strutture sanitarie di base. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati.
28
LAVORI PUBBLICA UTILITA'
Se non si verifica alcun incidente la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze
29
ACCERTAMENTO STATO EBBREZZA
Gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi ed a prove attraverso apparecchi portatili (etilometri).
L'accertamento si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due controlli concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti e dovrà essere visualizzato mediante prova documentale.
30
PER RECUPERARE LA PATENTE
ll Prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi a una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. La visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con accertamenti a distanza di tempo l'uno dall'altro, finalizzati alla verifica dell'idoneità fisica alla guida. Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell'applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all'esito positivo dell'esame medico.
31
IN EUROPA
• 0,0 Repubblica Ceca, Ungheria e Romania, Repubblica Slovacca
• 0,2 Estonia, Norvegia, Polonia, Svezia• 0,4 Lituania• 0,5 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna; Svizzera, Turchia
• 0,8 Irlanda, Lussemburgo, Malta, Regno Unito
32
GUIDA SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
• Il codice della strada prevede le sanzioni corrispondente alla terza fascia (oltre 1,5 g/l) per chi guida un veicolo sotto effetto di sostanze stupefacenti.
• Quindi ammenda da 1500 a 6000 euro ed arresto da tre mesi ad un anno oltre alla sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e confisca del mezzo.