.
e,
ì sottoscritti Consiglieri Comunali Maltese Marina, Anselmo Antonino, Cavatalo Agostino,
Giaimo Michele, La Fata M. Francesca, Lo Cricchio Francesca, Maltese Vito, Nicchi Angelo,
Ruffino Antonino, Scrivano Girolamo e Sollena Vito,
, ,..„. ,..,. ..... ..... ..... — » —•' "— •"•' "••• "" .PRESENTANO Comune di Cinisi Tipo E
7P^T«ei .ui M/08/2U1B
una mozione di sfiducia e revoca ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto c<
PREMESSO CHE:
- l'art. 26, comma I, dello Statuto comunale prevede che: ''Sono organi del Comune: il Sindaco ed
il Consiglio, eletti direttamente dal popolo, e la Giunta nominata dal Sindaco";
-l'art, 31, comma 3, dello Statuto comunale disciplina nel seguente modo le competenze del
Presidente del Consiglio Comunale: "77 Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, nel pieno
rispetto dei principi di imparzialità e di neutralità è il garante dell'equilibrio dì un sistema di
regole, alfine di assicurare la corretta dialettica tra le parti a tutela di ciascuna parte, predispone
l 'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte dei soggetti legittimati dalla
legge e aal presente statuto, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio, concede
la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni a
scrutìnio segreto con l 'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l 'ordine delta seduta e la
regolarità delle discussioni, può sospendere, anche su richiesta motivata dei Consiglieri, la seduta
e scioglierla. Può proporre di mettere ai voti, senza discussione in merito, l'allontanamento
momentaneo doli 'aula del Consigliere che reiteratamele violi il regolamento. Inoltre può fare
allontanare chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della stessa.
Infine sofìoscrive i verbali assieme al segretario comunale ed al Consigliere anziano'";
- il Presidente del Consiglio, titolare di un Ufficio preposto al corretto funzionamento dell'Organo
consiliare è estraneo alla rappresentanza ed all'azione esecutiva del Comune, la cui funzione non è
strumentale all'attuazione di un determinato indirizzo politico, ma esclusivamente al corretto
funzionamento dell'Istituzione consiliare; pertanto deve essere figura istituzionale di garanzia,
rappresentativa dell'intero Consiglio Comunale, a cui è affidato il compito primario di tutelare i
diritti & "le prerogative dei consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando
l'osservanza dei Regolamento;
- per pacifica giurisprudenza una delle funzioni essenziali del Presidente del Consiglio comunale è
quella di rivestire un ruolo di garanzia per tutte le parti politiche presenti nel Consiglio stesso e una
volta eletto assume un ruolo istituzionale e considerato quale primus inter partes fra i consiglieri
comunali e, in tede veste, deve garantire l'unitarietà di direzione e di coordinamento dell'attività del
consiglio comunale (per tutte, Consiglio di Stato, 20/10/2004, n. 6838; T.A.R. Catania, 18/07/2006
n. 1181);
CONSIDERATO CHE
- l'art. 32, del vigente Statuto comunale, rubrìcato <Cessazione dalla carica di Presidente>,
prevede che:
"7. // presidente del consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia, per appello nominale, col voto della maggioranza assoluta dai consiglieri assegnato al
comune; in caso di dimissioni o perdita della qualità di consigliere comunale, nonché per revoca
consiliare,
2. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e deve contenere
il nominativo del nuovo presidente del consiglio.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione, presso la segretaria comunale. c
4. L'approvazione della mozione comporta la cessazione immediata dalla carica del presidente del
consiglio e la proclamazione del nuovo presidente.
5. La deliberazione di cui al comma precedente è immediatamente esecutiva.
... 8. In caso di ripetute e persistenti violazioni di legge o di disposizioni statutarie, e nel caso in cui
si evince chiaramente la rottura della posizione di neutralità e di imparzialità di cui lo stesso
Presidente è garante ai sensi del presente statuto su proposta di 1/3 dei consiglieri assegnati, nelle
modalità di cui ai commi precedenti, il Consiglio può revocare il Presidente con apposito atto
adottato a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati";
- ai sensi delle previsioni di cui al predetto art. 32 dello Statuto, il Presidente del Consiglio
comunale può essere sfiduciato e/o revocato, su proposta sottoscritta da un terzo dei consiglieri
comunali, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali;
- la previsione di cui al citato art. 32 dello Statuto comunale di Cinisi, che prevede, ai fini della
approvazione deila mozione di sfiducia e/o revoca la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
è perfettamente valida e legittima anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della L.r. n.
6/2011, atteso che l'istituto della "revoca" del Presidente del consiglio comunale rientra nel novero
delle "ncrme fondamentali dell'organizzazione dell'ente" e pertanto trattasi di istituto destinato ad
essere regolato dallo Statuto comunale; '
- in materia, la giurisprudenza ha chiarito che: " ... la legge regionale sopra indicata (n. 6/2011),
dopo aver previsto, al primo comma dell'art. 10, che "nei confronti del presidente del consiglio
provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità
previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello
nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione
dalla carica di presidente. ", dispone al secondo comma che "entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle
disposizioni di cui all'art. li-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal
comma 1 ": così prefigurando un (mero) obbligo di adeguamento dei Comuni a quelle nuove regole,
piuttosto che una loro sostituzione automatica, sia pur postergata nel tempo, a quelle preesistenti.
In proposito, occorre rammentare che il vigente ordinamento delle Autonomie Locali, così come
risultante dalla modifica del Titolo V della Seconda Parte della Costituzione, operata dalla legge
costituzionale n. 3/2001, prevede, sì, un sistema di limiti alla possibilità di esercizio dell'autonomia
normativa riconosciuta a Comuni e Province, ma non già un potere di sostituzione - escluse le
ipotesi eccezionali contemplate dall'art. 120 Così. - da parte dei superiori livelli di Governo nella
concreta esplicazione delle potestà normative loro attribuite. Costituisce dunque una fedele
rappresentazione dell 'assetto normativo esistente la previsione del secondo comma dell 'art. 4 della
L n. 131/2003, secondo cui "Lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in
materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale in
attuazione dell'ari. 117, secondo comma/lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di
organizzazione e funzionamento dell'ente".
Nell'ambito della Regione Siciliana, stante i più ampi margini che l'ordinamento riconosce alla
stessa quanto alVesercizio di potestà normative, il compito di rilevare "i principi generali in
materia di organizzazione pubblica" condizionanti l'esercizio della potestà statutaria da parte dei
minori enti locali spetta innanzitutto alla legislazione regionale, in forza della riserva di"'(
competenza prevista dall'art. 14, lettera o) dello Statuto Regionale - e sempre che nell'esercizio
dei relativi poteri sia stato rispettato il limite posto dal legislatore costituzionale con il primo
comma del medesimo art. 14, ovvero i " limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza
pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano".
Tanto premesso il Collegio ritiene che l'obbligo di adeguamento degli statuti comunali entro il
termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, previsto dal secondo comma dell'art. 10
della L R. n. 6/2011, non autorizzi in alcun modo, a ritenere che la previsione del primo comma del
medesimo art. 10 abbia automaticamente sostituito, a far data dal 01/04/2012 - data di entrata in
vigore della legge regionale -, la previgente previsione dello Statuto del Comune di ....
... l'istituto della "revoca" del presidente del consiglio comunale rientra nel novero delle "norme
fondamentali dell'organizzazione dell'ente" e pertanto trattasi di istituto destinato ad essere
regolato dallo Statuto comunale (TAR Catania Sez. 3A, sent. n. 1304/2011 che richiama C.g.a.
31.12.2007, n. 1175, secondo cui "l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale può
essere legittimamente disciplinato solo dallo «statuto» dell'ente locale e solo in tale ambito
eventuali norme regolamentari possono determinare, esclusivamente, le procedure relative
all'applicazione dell'istituto")" (cfr. per tutte, T.A.R. Catania, 18/05/2015, n. 1326; 8/04/2015, n.
1039);
ATTESO CHE
- nel corso della consiliatura la gestione del Consiglio da parte del Presidente sig. Manzella
Giuseppe si è connotata nella conduzione del Consiglio in reiterate violazioni di norme di legge,
statutarie e regolamentari, e in gravi comportamenti pregiudizievoli, che di seguito si descrivono
analiticamente, per la funzionalità ed efficacia dei lavori, anche in violazione delle regole di
imparzialità, correttezza e di rappresentanza istituzionale che presiedono l'esercizio del suo ufficio,
facendo chiaramente venire meno la sua posizione di neutralità ed imparzialità di cui lo stesso
avrebbe dovuto essere il garante;
- come di seguito rappresentato, il Presidente del Consiglio, sig. Manzella Giuseppe, ripetutamente
e persistentemente, non ha garantito il sistema di regole finalizzato ad assicurare la corretta
dialettica tra le parti, violando, oltre alle norme dello Statuto, anche quelle del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale;
- ciò ha fatto, allorquando, nelle circostanze che di seguito si illustreranno, ha giudicato cantra
legem l'ammissibilità dei documenti presentati dai soggetti legittimati dalla legge; non ha assicurato
l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni; si è appropriato di funzioni e competenze
spettanti al Sindaco, alla Giunta o all'Organo consiliare; ha violato regole comportamentali
connaturate alla carica di garante della corretta dinamica politico-amministrativa dell'Ente
comunale; ha assunto atteggiamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes attribuito al
presidente del consiglio o suscettibili di pregiudicare il corretto funzionamento dell'assemblea; ha
adottato atteggiamenti fortemente critici nei confronti dell'esecutivo o di alcune componenti
dell'assemblea, tradendo la propria funzione istituzionale; ha tenuto comportamenti, anche fuori
dall'organo consiliare, violativi degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all'Ufficio;
- al fine di illustrare tali comportamenti ed evidenziare la conseguente incompatibilità del sig.
Manzella a rivestire la carica di Presidente del Consiglio comunale si contesta quanto segue:
a) nel Consiglio Comunale del 12 giugno 2014 (All.l: delibera n. 25 di Consiglio Comunale del
12/06/14), come da verbale allegato, venivano violate le norme contenute nel già citato art. 31 dello
Statuto, in relazione agli artt. 36, 37 e 39 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale, (art. 36 comma 1 - Norme per la discussione - "Nella discussione i Consiglieri
comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi
devono riguardare atteggiamenti, opinioni, comportamenti politico-amministrativi relativi
ali 'argomento in esame"}. Nella seduta in esame il Presidente del Consiglio Comunale ha negato
deliberatamente ai Consiglieri Comunali la possibilità di discutere un punto all'ordine del giorno;
ed invero, i Consiglieri hanno reiteratamente invitato il Presidente a concedergli la parola, avendone
il più ampio diritto, e innanzi al Suo rifiuto non hanno avuto altra scelta se non quella di
abbandonare l'aula e non farne più ritorno.
La violazione di legge è ancora più manifesta laddove, analizzando i contenuti del Verbale, si
riscontra, non solo che il Presidente volutamente non ha concesso la parola ai consiglieri di
opposizione prima della votazione, ma l'avrebbe voluta concedere a votazione avvenuta; ed invero,
il Presidente, dopo la votazione, ha invitato i consiglieri di opposizione a rientrare in aula per
discutere il punto all'ordine del giorno già votato favorevolmente dalla maggioranza dei consiglieri.
Sotto tale profilo appare chiara anche la violazione dell'alt. 39 del citato Regolamento comunale
che prevede una discussione generale sull' argomento all'ordine del giorno e, successivamente,
dichiarata chiusa la discussione generale, statuisce che la parola venga concessa nuovamente, prima
della votazione, per la dichiarazione di voto.
Così agendo il Presidente Manzella ha violato lo Statuto (art. 31 in relazione agli artt. 36, 37 e 39
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale), nonché i principi di neutralità ed
imparzialità di cui avrebbe dovuto essere il garante, ha assunto atteggiamenti incompatibili con il
ruolo istituzionale super partes attribuito al Presidente del Consiglio, suscettibili di pregiudicare il
corretto funzionamento dell'assemblea, che in quella circostanza ha subito il gravissimo vulnus
della disintegrità del contraddittorio e della dialettica consiliare.
I fatti in oggetto sono stati sicuramente aggravati dalla circostanza che si trattava della prima seduta
consiliare.
Nel corso di numerose sedute del Consiglio, invero, il Presidente del Consiglio ha violato l'art. 39
del Regolamento Comunale, secondo cui "dichiarata chiusa la discussione generale, non può
essere concessa la parola che per dichiarazione di voto".
Succede ripetutamente durante i consigli comunali, infatti, che il Presidente, nonostante sia stata
dichiarata chiusa la discussione sul punto, abbia concesso ai consiglieri la parola per la
dichiarazione di voto, e dopo la votazione del punto all'ordine del giorno abbia permesso, su
richiesta dei consiglieri di opposizione, di intervenire nuovamente sul punto precedentemente
discusso e votato.
Succede anche che il Presidente concede la parola per la discussione generale del punto all'ordine
del giorno, fa votare e dopo la votazione concede la parola per la dichiarazione di voto.
La violazione dell'art 39 è ancora più manifesta nella parte in cui è previsto che ciascun consigliere
può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione per non più di
due minuti. Di fatto succede su concessione del Presidente che i consiglieri intervengono senza
limiti di tempo.
Tutto ciò genera l'impossibilità di mantenere l'equilibrio del sistema di regole per lo svolgimento
del consiglio comunale di cui lo stesso, a norma del citato art. 31 dello Statuto, è garante ad
assicurare anche la corretta dialettica tra le parti (tutto ciò è accettabile dai filmati effettuati dalle
locali emittenti televisive durante la maggior parte delle sedute consiliari).
b) Con nota prot. n. 14603/15, i Consiglieri Comunali dei gruppi La Rigenerazione, Tempo di
Cambiare e Partito Democratico, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il Funzionamento del
Consiglio Comunale, hanno proposto una "mozione di sfiducia" nei confronti dell'Assessore e
Vice-Sindaco, Aw. Aldo Ruffino. La richiesta, al Consiglio Comunale del 27/10/15 (Ali. 2 -
Delibera de! Consiglio Comunale n. 92 del 27/10/2015), è stata fatta oggetto di una pregiudiziale da
parte dei capo-gruppo dei Consiglieri di maggioranza, Consigliere Marina Maltese, con la quale se
ne chiedeva il ritiro sulla scorta dei seguenti rilievi di illegittimità: 1) violazione dell'art. 43 del
Regolamento, 2) violazione degli art. 52 e 43 dello Statuto.
Gli anzidetti dettati normativi, infatti, non prevedono, così come del resto nessun altra norma, la
possibilità della sfiducia al singolo Assessore: ed invero, l'art. 43 afferma: "Za mozione consiste in
una proposta da sottoporre al Consiglio Comunale nell 'ambito delle competenze stabilite dalla
legge e dallo Statuto,..."; mentre l'art. 52 dello Statuto, esclude, non essendo prevista, la sfiducia al
singolo Assessore: "Avverso il Sindaco e la Giunta dallo stesso nominata ... può essere presentata
mozione di sfiducia"; ed ancora, l'art. 43 dello Statuto indica tassativamente le ipotesi di cessazione
della carica di Assessore: "revoca da parte del Sindaco, dimissioni, rimozione o sospensione".
Su detta pregiudiziale, il Consiglio Comunale si è espresso positivamente, acclarando l'illegittimità
del punto ed il suo immediato ritiro. Successivamente al predetto Consiglio Comunale, gli stessi
gruppi consiliari (L'a Rigenerazione, Tempo di Cambiare e Partito Democratico), con nota prot.
22639/2015, hanno presentato identica mozione di sfiducia nei confronti dell'Assessore Ruffino, e
il Presidente Manzella, - malgrado l'illegittimità della mozione fosse stata già dichiarata nel corso
del Consiglio Comunale del 27/10/15 - ha reinserito la suddetta mozione tra i punti all'Ordine del
Giorno del Consiglio Comunale del 10/12/15 (Ali. 3).
In quest'ultima seduta, malgrado il capo-gruppo di maggioranza denunciasse nuovamente
l'illegittimità dell'atto, la mozione di sfiducia all'Assessore è stata fatta discutere dal Presidente del
Consiglio e addirittura votata; ciò è avvenuto senza alcuna censura da parte del presidente del
Consiglio il quale ha ritenuto addirittura legittimo che l'Assise Consiliare si esprimesse sulla
modalità di voto palese o segreto.
Quindi, in estrema sintesi, il Presidente Manzella prima ha inserito all'Ordine del Giorno un punto
che non poteva essere previsto, perché manifestamente illegittimo, poi in Consiglio Comunale ha
partecipato favorevolmente alla votazione che ne ha dichiarato l'illegittimità ed il ritiro (delibera n.
92 del Consiglio Comunale del 27/10/15), per poi riconsentirne la ripresentazione illegittima in
Consiglio Comunale (delibera n. 104 del Consiglio Comunale del 10/12/15) e la discussione con
voto finale (le cui modalità sono state affidate a sua estemporanea creazione normativa).
Così agendo il Presidente Manzella ha violato ripetutamente e persistentemente lo Statuto (arti 43,
52 e 31 in relazione agli artt. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale)
poiché ha giudicato in maniera palesemente errata e cantra legem l'ammissibilità dei documenti
presentati (mozione di sfiducia dell'assessore, già precedentemente dichiarata inammissìbile) dai
soggetti legittimati dalla legge, non assicurando la regolarità della discussione e costringendo il
consiglio di esprimersi su una mozione già dichiarata dal voto consiliare di maggioranza
inammissibile perché non coperta da previsione normativa. In questo modo si è minacciato anche
l'ordine della dialettica consiliare, aggravandone l'esercizio e riducendone le potenzialità
propositi ve per l'Amministrazione Comunale, e per la collettività;
e) Le identiche violazioni e irregolarità indicate al precedente punto b) si sono riscontrate nella
seduta consiliare del 7 marzo 2016 ( v. allegato verbale delibera n. 11 del 7 marzo 2016 - Ali. 4) ,
allorquando il Presidente del Consiglio ha deciso di inserire tra i punti all'Ordine del Giorno la
richiesta del Capo Settore II- consistente in una deliberazione di presa d'atto su n. 13 procedure di
demolizione di fabbricati abusivamente realizzati nella fascia d'inedificabilità assoluta dei 150 mt.
dalla battigia, già acquisiti al patrimonio comunale - malgrado nella riunione dei Capi-Gruppo,
ali'unanimità, si fesse preso atto della illegittimità della richiesta e, conseguentemente, se ne fosse
dichiarata l'impossibilità giuridica di coinvolgere l'Organo Consiliare (ciò perché la richiesta del
Responsabile di Settore appariva evidentemente disancorata da qualsiasi previsione normativa, non
essendo previsto per i fabbricati abusivi a 150 mt. dalla battigia del mare, a differenza di altre
tipologie di abusivismo, alcun coinvolgimento del Consiglio Comunale).
Per effetto di tale errata decisione del Presidente del Consiglio, il Consiglieri, nella predetta seduta
consiliare del 7 marzo u.s., all'unanimità statuiva l'illegittimità della proposta del Capo-Area poiché
"trattandosi di immobili realizzati infascia d'inedificabilità assoluta già acquisiti al patrimonio
comunale, non vi è alcuna competenza da parte del Consiglio Comunale".
Non pago della incapacità dimostrata nelF assicurare la regolarità delle discussioni, il Presidente del
Consiglio, in data 25 maggio 2016, ha convocato la Conferenza dei Capi-Gruppo in relazione a
"Procedure di demolizione, di acquisizione al patrimonio comunale, di concessione di diritto di
abitazione e di locazione degli immobili abusivi, realizzati nella fascia d'inedificabilità assoluta dei
150 metri dalla battigia, già acquisiti di diritto al patrimonio del Comune"; con tale illegittimo
comportamento, per l'ennesima volta, il Presidente del Consiglio ha coinvolto i Capi-Gruppo in una
materia che - come era già stato accertato e acclamato - esula totalmente dal Consiglio Comunale.
(Ali. 5 - verbale di conferenza dei Capi-gruppo del 25 maggio 2016);
d) II Presidente Manzella ha adottato atteggiamenti fortemente critici nei confronti dell'esecutivo o
di alcune componenti dell'assemblea, tradendo la propria funzione istituzionale ed esprimendo
giudizi di critica politica su vicende appartenenti alla sfera del rappresentante istituzionale
dell'organo di indirizzo politico-amministrativo. L'espressione di giudizi di critica politica, infatti,
se ammissibile per i singoli consiglieri, perché complessivamente riconducibile alle loro prerogative
di controllo politico (art. 43 tu.e.l.), è preclusa al rappresentante istituzionale dell'organo di
indirizzo politico-amministrativo, il quale deve rimanere estraneo alla contesa politica, sia
nell'esercizio della funzione presidenziale sia all'esterno. Così agendo il Presidente Manzella ha
violato ripetutamente e persistentemente, anche, gli artt. 26, 29 e 30 dello Statuto.
Ciò ha fatto
d.l) in data 14/05/16, allorquando è stata inaugurata dai Sindaci di Cinisi e Terrasini un'opera
pubblica (scalo di alaggio per i pescherecci) realizzata sul Demanio Marittimo nel Comune di Cinisi
al Confine con il Comune di Terrasini. La suddetta realizzazione è stata al centro di un ampio
dibattito locale, e oggetto di attenzione mediatica, anche in relazione all'operato dei Sindaci dei due
Comuni limitrofi. In detto contesto, durante l'inaugurazione, mentre il Sindaco "scioglieva il nastro
tricolore*', il Presidente Manzella, approfittando delle numerose emittenti televisive locali,
rilasciava interviste dove affermava: "il nuovo scalo altro non è che una colata di cemento sulla
spiaggia ... come si può provare soddisfazione dinanzi ad uno scempio come quello dello scalo di
alaggio che ha letteralmente devastato la spiaggia di Cinisi? Si, di Cinisi. Perché ... il Comune di
Terrasini ha realizzato un'opera sul territorio dì Cinisi ... non si può non evidenziare il mancato
coinvolgimento del Comune di Cinisi in ogni singolo passaggio riguardante la realizzazione della
struttura ...i Cittadini, oggi, davanti a quel mostro di cemento - tra l'altro incompleto ...e inutile -
provano sdegno e costernazione per il rilevante danno ambientale e paesaggistico" (intervista a
Teleoccidente del 16 aprile 2016); Ed ancora il Presidente a Cinisonline: "... Cinisi è stato
esautorato dalla sovranità territoriale, in un contesto di gestione integrata del porto. E ' un fatto
grave. ... Cinisi esce con le ossa rotte da questa vicenda, sia politicamente che dal punto dì vista
territoriale''' (intervista a Cinisonline del 22 aprile 2016).
Nei giorni a seguire, il Presidente del Consiglio ha convocato con urgenza un Consiglio Comunale
durante il quale ha ribadito i concetti già esternati pubblicamente affermando: "il Comune di Cinisi
è stato preso a schiaffi da quello di Terrasini ... il Sindaco deve andare a rimuovere la tabella di
benvenuto di Terrasini che ricade sul nostro territorio e lo deve fare subito".
Ancora dopo, nella '''qualità di Presidente del Consiglio'''' si è attribuito illegittimamente la
prerogativa di chiedere l'intervento della Commissione Territorio Ambiente dell'Assemblea
Regionale Siciliana (richiesta inviata alla Commissione Regionale Territorio ed Ambiente), di fatto,
avviando un'attività ispettiva che, nell'organizzazione comunale, poteva essere svolta solo con le
modalità di cui all'art. 30 dello Statuto: "// Consiglio Comunale a "maggioranza assoluta dei suoi
componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente
l'amministrazione comunale ... Il Consiglio esercita l'attività ispettiva nei confronti della Giunta1 -----y
Municipale attraverso gli atti del presente Statuto, a cui il Sindaco 'deve rispondere entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune".
d. 2) Un comportamento analogamente violativo degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti
l'Ufficio, il Presidente del Consiglio ha tenuto per il tramite dì esternazioni telematiche consistenti
nelle ormai frequenti partecipazioni ai forum nei social network. In questa sede virtuale il
Presidente del Consiglio ha espresso opinioni politiche contrarie all'Amministrazione Comunale. Si
veda, nell'ambito del gruppo "i cinisard" - creato dal Sindaco e dove più di 2.000 persone
discutono animatamente di varie questioni, anche politiche ed amministrative locali - i! plauso ( mi
piace) del 10.06.2016 del sig. Giuseppe Manzella, nella veste di Presidente del Consiglio, alla
pubblicazione di un cittadino, secondo cui "...non posso più assistere ad una presa della Casa
Comunale, da parte dì un'elitaria setta", e che definisce un recente comizio del Sindaco "patetico e
teatrale", continuando con l'augurio che "il Consiglio Comunale si svegli ed abbia un sussulto di
orgoglio di peli ce n'è sono tanti ... e ne trovo!!! Favoritismi ...? Sarà la magistratura a dirlo
Vuoi che continui ... o farse e meglio che si cominciano a fare nomi e cognomi ?///");(All. 6 - copia
del messaggio Facebook);
Certamente con tali esternazioni pubbliche il Presidente del Consiglio ha tenuto un comportamento,
che ha determinato la violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all'ufficio, per
cui è venuto meno anche il rapporto fiduciario alla base dell'originaria elezione dello stesso;
e) Per la data del 30 luglio 2015, il Presidente del Consiglio aveva convocato per le ore 18 un
Consiglio Comunale (Ali n.7).
Il Presidente del Consiglio ad insaputa di tutti i Consiglieri, senza minimamente informare i
capigruppo ed i singoli consiglieri, ha autorizza il Gruppo Scout di Cinisi all'utilizzazione dei locali
del Consiglio Comunale per lo svolgimento della cerimonia annuale di consegna della "Carta del
Valore" da parie dell'Amministrazione allo stesso orario in cui avrebbero dovuto aprirsi i lavori del
Consiglio comunale, ossia alle ore 18 del 30 luglio 2015.
Trattasi di una cerimonia di grande rilievo sociale per il meritevole Grappo Scout di Cinisi che
avrebbe meritato un'attenzione particolare da parte del consiglio comunale in un giorno diverso da
quello in cui veniva convocato un consiglio comunale onde evitare un accavallamento di
programmi che avrebbero determinato un irregolare svolgimento sia dell'una che dell'altra attività,
con conseguente caos.
Alle ore 18 del 30 luglio 2015, infatti, erano presenti nell'aula consiliare sia 8 consiglieri di
maggioranza che 5 di opposizione, che hanno firmano all'ingresso, come di consuetudine, i registri
di presenza, sia gli Scout. Il Presidente decide di non dare avvio ai lavori consiglieri, ma alla
cerimonia con gli Scout.
Alle ore 18,45 il Presidente, a fine cerimonia, sollecitato dai consiglieri di minoranza che prima di
abbandonare l'aula davano luogo ad uno spettacolo fuori programma in cui lo stesso veniva
accusato di non essere in grado di presiedere e condurre i lavori del consiglio comunale e veniva
addirittura invitato a dimettersi, finalmente :dava avvio ai lavori consiliari suonando la campana e
verificando il numero legale, che nel frattempo era venuto meno. Pertanto, stante l'assenza di n. 12
consiglieri il Presidente rinviava la seduta di un'ora.
Dopo un'ora, constatata sempre l'assenza del numero legale il consiglio veniva rinviato, come da
regolamento al giorno successivo (Ali. 8-9}."de
Quanto evidenziato dimostra l'incapacità del Presidente di condurre le sedute dei Consiglio e
soprattutto di programmarne i lavori.c.i •.. ' '
f) II presidente del Consiglio ha reiteratarnente omesso di svolgere le proprie funzioni in relazione
al potere di impulso che lo stesso avrebbe dovuto esercitare al fine di consentire all'Assise
Consiliare di deliberare (art 29, comma 2 lett.b) in materia di bilanci annuali e pluriennali, nonché
di conti consuntivi.
io
Ed invero nel 2015 l'Assessorato agli EE.LL. ha nominato un Commissario ad acta al fine di
redigere il Bilancio di Previsione. Da ultimo l'Ass. delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica (con provvedimento D.A. n. 98/S.3/2016, cfr. ali. n. 10) ha inviato come commissario ad
acta il Dott. Vinvenzo Lauro, affinchè lo stesso provvedesse ad approvare il conto consuntivo 2015.
Il predetto intervento sostitutivo, è da imputare anche alla Presidenza del Consiglio, la quale ha
omesso di compiere atti di impulso o di sollecito al fine di consentire al Consiglio Comunale di
pronunciarsi sui conto consuntivo 2015 (Ali. 10-11).
Tutti i fatti e comportamenti sopra evidenziati dimostrano come l'azione del Presidente del
Consiglio, sig. Manzella Giuseppe, sia sfociata in reiterate violazioni di norme di legge, statutarie e
regolamentari, e nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di rappresentanza
istituzionale che presiedono l'esercrzio del suo ufficio, facendo chiaramente venire meno la sua
posizione di neutralità ed imparzialità di cui lo stesso avrebbe dovuto essere il garante.
Il comportamento dell'attuale Presidente del Consiglio Comunale non è stato conforme ai propri
compiti istituzionali e non ha saputo assicurare il corretto ed imparziale funzionamento del
Consiglio,
Per questo
Chiedono e propongono
- la sfiducia e la revoca, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto comunale, del Presidente del
Consiglio Comunale di Cinisi, Sig. Giuseppe Manzella;
- di inserire all'ordine del giorno del primo consiglio utile, nel rispetto dei termini previsti dal
vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale, la mozione di
sfiducia e revoca ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto comunale, da adottare a scrutinio
segreto;
- di inserire all'ordine del giorno la nomina del nuovo Presidente del Consiglio comunale,
individuato nella persona del Consigliere Ruffino Antonino
Cinisi, 3 agosto 2016
I consiglieri comunali
Maltese Marina Anselmo Antonino
11
Cavataio Agostino
La fata M. Francescat
ito
Ruffino Antonino
Giaimo Michel
Le Cricchio Francesc
icahi Angelo
Scrivano Girolamo
Parere in ordine alla regolarità tecnica: II Responsabile del Settore
12
•!
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA MOZIONE DI SFIDUCIA E REVOCA AI SENSI DELL'ART.
32 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE
Allegati:
1 ) Delibera n. 25 del Consiglio Comunale del 12/06/14;
2) Delibera n. 92 del Consiglio Comunale del 27/10/15 ;
3) Delibera n. 104 del Consiglio Comunale del 10/12/15;
4) Delibera n. 11 del Consiglio Comunale del 7/03/2016;
5) Verbale di Conferenza dei Capi-gruppo del 25/05/2016;
6) Copia del messaggio Facebook;
7) Convocazione del Consiglio Comunale per il 30/07/2015;
8) Delibera n. 75 del Consiglio Comunale del 3 0/07/2015 ;
9) Delibera n. 76 del Consiglio Comunale del 30/07/2015;
10) Provvedimento D.A. n. 98/S.3/2016;
11) Nota prot. 14717 del 22/07/2016 a firma del Commissario adActa.
Cinisi, 1 agosto 2016