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La Certificazione dei moduli perl’accesso al Conto Energia
www.gse.it
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2 La certificazione dei moduli nel primo Conto EnergiaLa certificazione dei moduli nel primo Conto Energia
DM del 28 luglio 2005
In assenza di un documento di Certificazione, è suff iciente una dichiarazione del costruttore che attesti che i moduli sono stati progettati e fabbricati in conformità alla norma:
CEI EN 61215: moduli fotovoltaici in silicio cristal lino per applicazioni terrestri – qualifica del progetto e omol ogazione del tipo.
Di fatto sono esclusi dall’incentivazione i moduli a film sottile poiché nella normativa di riferimento non è citata la CE I EN 61646
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3 La certificazione dei moduli nel primo Conto EnergiaLa certificazione dei moduli nel primo Conto Energia
DM del 6 febbraio 2006
I moduli devono essere provati e verificati da laborat ori, accreditati secondo la UNI IEC 17025, in conformità delle norme:
CEI EN 61215 : moduli fotovoltaici in silicio crista llino per applicazioni terrestri – qualifica del progetto e omolo gazione del tipo;
CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile pe r applicazioni terrestri – qualifica del progetto e omologazione del tipo.
I moduli a film sottile possono essere utilizzati s olo se i soggetti responsabili sono persone giuridiche
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4 La certificazione dei moduli nel secondo Conto Energ iaLa certificazione dei moduli nel secondo Conto Energ ia
DM 19 febbraio 2007
I moduli devono essere provati e verificati secondo:
� CEI EN 61215: moduli fotovoltaici in silicio cristal lino per applicazioni terrestri – qualifica del progetto e omolo gazione del tipo;
� CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile pe r applicazioni terrestri – qualifica del progetto e omologazione del t ipo
I laboratori devono essere accreditati, in conformità all a norma UNI IEC 17025, da Organismi di accreditamento appartenenti all’EA (European Accreditation) o che abbiano stabilito acco rdi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International LaboratoryAgreement Cooperation).
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5 La certificazione dei moduli nel secondo Conto Energ iaLa certificazione dei moduli nel secondo Conto Energ ia
In deroga alle certificazioni, nell’Allegato 1 al DM 19 febbraio 2007, si afferma che:
Nel caso di impianti FV totalmente integrati di pot enza superiore a 3 kW, sono ammessi moduli non certificati nel sol o caso in cuinon siano presenti sul mercato prodotti certificati ch e consentano di realizzare il tipo di integrazione proge ttato per lo specifico impianto.
In questo caso è richiesta una dichiarazione del costru ttore che il prodotto è progettato e realizzato per superare le prove richieste dalle norme di riferimento.
La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazio ni rilasciate su moduli similari o suffragata da una adeg uata motivazione tecnica.
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6 La certificazione dei moduli nel terzo Conto EnergiaLa certificazione dei moduli nel terzo Conto Energia
DM 6 agosto 2010
I moduli devono essere provati e verificati secondo:
� CEI EN 61215: moduli fotovoltaici in silicio cristal lino per applicazioni terrestri – qualifica del progetto e omolo gazione del tipo;
� CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile pe r applicazioni terrestri – qualifica del progetto e omologazione del t ipo
� CEI EN 62108: moduli e sistemi fotovoltaici a conce ntrazione –qualifica del progetto e omologazione del tipo
I moduli fotovoltaici a concentrazione possono esser e utilizzati solo se i soggetti responsabili sono persone giuridiche
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7 La certificazione dei moduli nel terzo Conto EnergiaLa certificazione dei moduli nel terzo Conto Energia
In deroga alle certificazioni, nell’Allegato 1 al DM 6 agosto 2010, si afferma che:
Nel caso di impianti FV integrati con caratteristiche innovative, sono ammessi moduli non certificati nel solo caso in cui non siano presenti sul mercato prodotti certificati che c onsentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo sp ecifico impianto.
In questo caso è richiesta una dichiarazione del costru ttore che il prodotto è progettato e realizzato per superare le prove richieste dalle norme di riferimento.
La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazio ni rilasciate su moduli similari.
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8 La certificazione dei moduli nel terzo Conto EnergiaLa certificazione dei moduli nel terzo Conto Energia
In deroga alle certificazioni, nell’Allegato 1 al DM 6 agosto 2010, si afferma, inoltre, che:
Nel caso di impianti CPV, fino al 31/12/2011, sono ammessi moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a concentraz ione non certificati nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di certificazione e gli stessi abbiano gi à superato con successo le prove essenziali della Guida CEI 82-25.
In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108.
La dichiarazione dovr à essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti il superamento dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualit à del prodotto indicati nella Guida CEI 82-25.
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9 La certificazione dei moduliLa certificazione dei moduli
Al GSE possono essere inviati :
� Il Certificato di approvazione di tipodirettamente rilasciato da un laboratorio di prova accre ditato
� Il Certificato di conformitàrilasciato da un Organismo di certificazione, in segui to a prove di tipo che questo ha fatto eseguire sui moduli presso un laboratorio di prova accreditato; in questo caso il certificato d eve contenere indicazioni in merito al laboratorio che ha effettuato le prove e deve riportare il numero del rapporto di prova del modul o.
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10 La certificazione dei moduliLa certificazione dei moduliAttualmente al GSE risulta che i seguenti laboratori posseggano i requisiti richiesti:
(accreditamento in ambito EA)
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11 La certificazione dei moduliLa certificazione dei moduliAttualmente al GSE risulta che i seguenti laboratori posseggano i requisiti richiesti:
(accreditamento in ambito ILAC)
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12 La certificazione dei moduliLa certificazione dei moduli
Precisazioni sui certificati da presentare al GSE:
Una societ à che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il mar chio, dovr à fornire, oltre al certificato originario dei moduli, a nche un certificato rilasciato da un organismo di certifica zione, congli stessi requisiti sopra specificati, attestante l a rispondenza dei moduli a quelli originariamente prodotti e certif icati (OEM –Original Equipment Manufacturer);
In alternativa, la nuova societ à distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.
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13 La certificazione dei moduliLa certificazione dei moduli
Precisazioni sui certificati da presentare al GSE:
Il nome della societa ’ produttrice ed il tipo di modulo indicati nel certificato di qualificazione, o nel certificato OEM, dovranno corrispondere con quanto indicato sui dati di targa del modulo fotovoltaico;
Modifiche, anche di piccola entità, che portano a variazioni della sigla del modello commercializzato, devono essere avallate da un’estensione del Certific ato originale, rilasciato da un Organismo competente.
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14 La certificazione dei moduliLa certificazione dei moduli
Precisazioni sui certificati da presentare al GSE:
Molti certificati includono una data di scadenza de lla validità del documento;
I relativi moduli possono essere utilizzati anche successivamente alla data di scadenza della certifi cazione, purché siano stati prodotti entro il periodo di validità .
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15 La certificazione dei moduliLa certificazione dei moduli
Modalità operative adottate dal GSE:
� Qualora siano stati utilizzati moduli non certificati o in fase di certificazione, il GSE invia una richiesta d’integra zione della documentazione trasmessa.
� Il Soggetto responsabile, entro 90 giorni dal ricevime nto della richiesta, è tenuto a far pervenire il documento di cert ificazione, pena l’esclusione dalle tariffe incentivanti.
� L’incentivazione potrà essere avviata solo a valle de l ricevimento del documento di Certificazione
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16 Il Conto EnergiaIl Conto Energia
Impianto fotovoltaico del GSE da 20 kW (Roma, Viale Pilsudski)
Numero Verde 800.89.69.79
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