dossier: vivere e lavorare nell' unione europea
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VIVERE E LAVORARE NELL‘ UNIONE EUROPEA
Indice
1. Visione d‘insieme .................................................................................................................................... 1
Accordi bilaterali I .................................................................................................................................................... 1
Accordi bilaterali II ................................................................................................................................................... 1
Accordo sulla libera circolazione delle persone.............................................................................................. 2
Paese e popolazione .............................................................................................................................................. 3
2. Preparazione, trasloco, notifica della partenza ............................................................................... 4
Rappresentanze estere in Svizzera ..................................................................................................................... 4
Consigli di viaggio ................................................................................................................................................... 4
Notifica della partenza ........................................................................................................................................... 4
Masserizie di trasloco ............................................................................................................................................. 4
Importazione di veicoli a motore ........................................................................................................................ 5
Importazione di animali domestici ...................................................................................................................... 5
3. Ingresso e soggiorno ............................................................................................................................. 6
Ingresso ...................................................................................................................................................................... 6
Notifica........................................................................................................................................................................ 6
Permesso di lavoro .................................................................................................................................................. 7
Permesso di soggiorno .......................................................................................................................................... 7
Frontalieri ................................................................................................................................................................... 9
Servizi .......................................................................................................................................................................... 9
Distacco .................................................................................................................................................................... 10
Rappresentanze svizzere in loco ....................................................................................................................... 11
Svizzeri nell’UE ........................................................................................................................................................ 11
4. Vivere nell’UE / AELS ............................................................................................................................ 12
Autorità amministrative e diritto ........................................................................................................................ 12
Alloggio .................................................................................................................................................................... 12
Licenza di condurre............................................................................................................................................... 13
5. Lavorare nell’UE / AELS ....................................................................................................................... 14
Economia, mercato del lavoro ........................................................................................................................... 14
Collocamento.......................................................................................................................................................... 14
Ricerca di lavoro ..................................................................................................................................................... 14
Candidatura ............................................................................................................................................................. 15
Attività lavorativa indipendente ......................................................................................................................... 17
6. Costo della vita e imposte .................................................................................................................. 18
Valuta ........................................................................................................................................................................ 18
Costo della vita, budget ....................................................................................................................................... 18
Imposte ..................................................................................................................................................................... 19
Doppia imposizione .............................................................................................................................................. 19
Imposta sul valore aggiunto ............................................................................................................................... 20
7. Previdenza e assicurazioni .................................................................................................................. 21
Sistemi di sicurezza sociale UE ........................................................................................................................... 21
Sicurezza sociale Svizzera - UE/AELS .............................................................................................................. 21
Rami assicurativi ..................................................................................................................................................... 21
Persone interessate ............................................................................................................................................... 21
Persone non interessate ...................................................................................................................................... 22
Periodo minimo d’assicurazione ....................................................................................................................... 22
Diritto alla rendita .................................................................................................................................................. 22
Esportazione delle rendite .................................................................................................................................. 22
Superstiti ................................................................................................................................................................... 22
Invalidità AI .............................................................................................................................................................. 22
Obbligo d’assicurazione per persone professionalmente attive .............................................................. 23
Frontalieri ................................................................................................................................................................. 23
Lavoratori distaccati .............................................................................................................................................. 25
Persone senza attività lucrativa .......................................................................................................................... 25
Titolari di rendite .................................................................................................................................................... 25
Studenti .................................................................................................................................................................... 26
Turisti ......................................................................................................................................................................... 27
AVS/AI facoltativa .................................................................................................................................................. 27
Assicurazione malattie e infortuni ..................................................................................................................... 27
Previdenza professionale LPP ............................................................................................................................ 28
Assicurazione contro la disoccupa-zione AD ................................................................................................ 29
Assegni familiari ..................................................................................................................................................... 30
Assicurazioni private ............................................................................................................................................. 30
Previdenza privata (3° pilastro) .......................................................................................................................... 30
Aiuto sociale ............................................................................................................................................................ 31
Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) ....................................................................................................... 32
Formulari – documenti elettronici strutturati ................................................................................................. 33
Contatto ........................................................................................................................................................... 34
A proposito di questo dossier
Scopo
Il presente dossier si rivolge a tutti coloro che
lasciano la Svizzera per trasferirsi stabilmente in
un Paese dell’Unione europea/AELS e per
esercitarvi un’attività lucrativa. Il contenuto e le
informazioni riportate nel dossier si basano sulle
prescrizioni legali e amministrative in vigore per
tutti i cittadini svizzeri.
Indicazioni
La presente pubblicazione e il contenuto delle
pagine web del Dipartimento federale degli
affari esteri hanno carattere informativo.
Sebbene il DFAE abbia selezionato
accuratamente le informazioni e le indicazioni
sulle fonti, non si assume alcuna responsabilità
in merito alla correttezza, all’attendibilità e alla
completezza delle stesse. Si esclude pertanto
qualsiasi responsabilità per le prestatzioni
menzionate nel presente opuscolo e per il suo
contenuto. Le pubblicazioni cartacee ed
elettroniche non sono da intendersi come
offerte, non hanno carattere vincolante e non
sostituiscono una consulenza individuale. Nelle
nostre pubblicazioni e sui nostri siti web sono
inoltre presenti dei cosiddetti «link esterni»
(collegamenti a siti web di terzi), il cui contenuto
non dipende da noi. Pertanto non viene assunta
alcuna garanzia in merito al contenuto di tali siti.
Il fornitore delle informazioni presenti sui siti
web menzionati è responsabile per quanto
riguarda il contenuto e la correttezza di
suddette informazioni. I servizi offerti da
Emigrazione Svizzera si basano sull’articolo 51
della legge sugli svizzeri all’estero del 26
settembre 2014 (LSEst, RS 195.1).
Glossario
Per la spiegazione di termini e abbreviazioni e
per l'indicazione completa degli indirizzi degli
organi menzionati, si prega di consultare la
pubblicazione separata «Glossario Emigrazione
Svizzera».
Editore
Dipartimento federale degli affari esteri
Direzione Consolare
Emigrazione Svizzera
Questo opuscolo è pubblicato in Tedesco, Francese e Italiano ed è disponibile solo in formato PDF al
sito www.swissemigration.ch.
Berna, 25.09.2015
Dokument: AS_EuropäischeUnion_it_V15.docx
Versione del modulo:
1
1. Visione d‘insieme
Accordi bilaterali I Il 21 giugno 1999 a Lussemburgo, l’Unione
europea e la Svizzera hanno firmato sette
accordi bilaterali, entrati in vigore il 1° giugno
2002, in merito a:
traffico aereo
trasporti terrestri
agricoltura
ostacoli tecnici al commercio
appalti pubblici
ricerca
libera circolazione delle persone
Accordi bilaterali II Gli Accordi bilaterali II sono il proseguimento
degli Accordi bilaterali I del 1999 e
rappresentano pertanto la continuazione della
via bilaterale della Svizzera. Questi trattati
riguardano i seguenti settori:
Schengen, Dublino - cooperazione in
materia di polizia e giustizia, asilo e
migrazione
fiscalità del risparmio
lotta contro la frode
prodotti agricoli trasformati
ambiente
statistica
MEDIA
pensioni
Educazione
Il presente dossier si limita alle disposizioni
e agli effetti dell’Accordo sulla «libera
circolazione delle persone».
Ambiti non disciplinati
Gli ambiti di seguito elencati non sono
disciplinati dagli Accordi bilaterali:
dogane
cittadinanza
trasporti su strada
diritti politici
diritto successorio
diritto di famiglia
assistenza
servizio militare
acquisto di abitazioni di vacanza
Questo significa tra l’altro che:
scuole e università possono determinare
liberamente le proprie condizioni di
ammissione e tasse di studio
gli Stati membri dell’UE non sono tenuti a
concedere aiuti sociali
occorre richiedere la conversione della
licenza di condurre svizzera
Le pagine del DFAE «Politica europea della
Svizzera» forniscono maggiori informazioni
riguardanti tutti gli accordi tra la Svizzera e
l’UE/AELS, nonché una panoramica della
politica europea della Svizzera.
WWW www.europa.admin.ch
2
Accordo sulla libera circolazione delle persone
Parti contraenti dell’Accordo UE
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone sottoscritto tra la Svizzera e l’Unione europea è
valido nei seguenti territori nazionali:
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Germania
Estonia
Finlandia1
Francia2
BE
BG
DK
DE
EE
FI
FR
Grecia3
Regno Unito4
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
GR
GB
IR
IT
LV
LT
LU
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo5
Romania
Svezia
MT
NL
AT
PL
PT
RU
SE
Slovacchia
Slovenia
Spagna6
Repubblica Ceca
Ungheria
Cipro7
Croazia8
SK
SI
ES
CZ
HU
CY
HR
1 comprese le Isole Åland.
2 compresa Guadalupa (che include La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante, Saint-Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica,
Guyana, Riunione. 3 compreso il Monte Athos.
4 compresa Gibilterra.
5 comprese le Azzorre e Madeira.
6 comprese le Baleari, le Isole Canarie, Ceuta e Melilla.
7 concerne solo la parte dell'isola controllata dal governo della Repubblica di Cipro.
8 L’estensione del Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE alla Croazia è stata negoziata nel Protocollo III,
che prevede il passaggio alla libera circolazione completa delle persone con la Croazia dopo un periodo transitorio della durata di dieci
anni. (Informazioni dal sito di SEM)
Il 23 giugno 2016, il popolo del Regno Unito ha deciso con un referendum di uscire dall’Unione
europea. Per le cittadine e i cittadini svizzeri, come pure per le aziende svizzere, continuano per il
momento a essere applicate le norme attualmente in vigore. Un riepilogo delle domande frequenti è
consultabile sul sito Internet del DFAE, nonché sui siti dell’Ambasciata di Svizzera a Londra e della
Missione permanente della Svizzera presso l’Unione europea a Bruxelles.
3
L’Accordo non è valido nei seguenti territori
nazionali dell’area europea:
Isole del Canale e Isola di Man, Isole Färöer,
Monaco, Andorra, San Marino, Città del
Vaticano, zone di sovranità del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Akrotiri
e Dhekelia a Cipro
Groenlandia, Nuova Caledonia e territori
dipendenti, Polinesia francese, terre australi e
antartiche francesi, Wallis e Futuna, Mayotte,
Isole Saint-Pierre e Miquelon (arcipelago a
sud dell’isola canadese di Terra Nova) e
Aruba
Antille olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba,
Saint-Martin
Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland,
Georgia del Sud e Isole Sandwich meridionali,
Montserrat, Isole Pitcairn, Sant’Elena e
dipendenze, territori britannici in Antartide,
Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche,
Isole Bermuda ecc.
AELS
L’AELS (acronimo dell’Associazione Europea di
Libero Scambio) è un’associazione di Stati
europei che hanno in comune la loro non
appartenenza all’UE.
Per evitare l’emarginazione economica, l’AELS
promuove tra i suoi membri il libero scambio
(libera circolazione di beni, persone, servizi e
capitali).
Il 1º giugno 2002 è entrato in vigore
(contemporaneamente agli Accordi bilaterali I
tra la Svizzera e l’UE) il cosiddetto allegato K alla
Convenzione istitutiva dell’AELS che regola la
libera circolazione delle persone tra la Svizzera e
gli altri Paesi membri dell’AELS.
La Norvegia (NO) e l’Islanda (IS) adottano,
come Stati AELS, le disposizioni di questa
convenzione di libera circolazione mentre
per
Il Liechtenstein (LI) valgono disposizioni
particolari.
Paese e popolazione Condizione preliminare per esercitare con
successo un’attività lucrativa nei Paesi
dell’UE/AELS è disporre di informazioni
complete e di qualità. Il presente capitolo non
entra nei dettagli concernenti i singoli Paesi.
Internet così come libri e riviste disponibili in
libreria offrono molte informazioni interessanti.
La maggior parte dei Paesi dell’UE/AELS
pubblica dossier informativi con informazioni
generali sulla vita e il lavoro nel loro territorio
per cittadini UE.
WWW Portale dell’UE
EURES Svizzera
Informazioni sui Paesi del
Ministero degli Affari esteri della
Germania (tedesco)
Le Informazioni sui singoli Paesi
della SECO
The Statesman’s Yearbook
World Sites Atlas
Country Reports
4
2. Preparazione, trasloco, notifica della partenza
Una volta deciso di voler emigrare in un Paese
dell’UE per esercitarvi un’attività lucrativa e aver
raccolto sufficienti informazioni sul Paese e gli
abitanti, è il momento di iniziare i preparativi.
Indirizzi e competenze delle rappresentanze
estere in Svizzera sono reperibili sulle pagine del
DFAE.
Rappresentanze estere in Svizzera Gli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche e
consolari dei Paesi dell’UE in Svizzera e le loro
competenze si trovano nell’annuario compilato
dal DFAE.
Consigli di viaggio I Consigli di viaggio del DFAE forniscono
informazioni sulle condizioni di sicurezza
all’estero e vanno a integrare altre fonti
d’informazione. Il viaggiatore si assume la
responsabilità di decidere in merito ai preparativi
e alla realizzazione di un viaggio. Informazioni
per la preparazione ottimale di un viaggio e le
coordinate di ambasciate e consolati svizzeri,
nonché della Helpline DFAE, sono disponibili
anche tramite app per dispositivi mobili.
Prima di partire per un viaggio all’estero è
possibile registrarsi presso il DFAE.
Notifica della partenza Le prescrizione concernenti gli obblighi di
notificazione presso l’Ufficio controllo abitanti
variano di Cantone in Cantone. Per principio:
Chi permane all’estero per più di tre mesi, lascia
la propria abitazione e non intende tornare in
Svizzera in un futuro prossimo, deve notificare la
propria partenza al Comune di domicilio. Chi
non ha intenzione di lasciare la propria
abitazione e prevede di tornare saltuariamente
in Svizzera, deve informarsi tempestivamente
presso l’ufficio controllo abitanti competente
circa i propri obblighi di notifica.9
Masserizie di trasloco Chi prende domicilio10 in un Paese dell’UE ha il
diritto di importare le proprie masserizie di
trasloco in franchigia di dazio. A supporto del
trasferimento di domicilio, va richiesta una
conferma della notifica della partenza all’ufficio
del controllo abitanti.
Se si intende acquisire una residenza secondaria
valgono altre disposizioni.
Condizioni
È necessario dimostrare di aver vissuto per più
di un anno fuori dal territorio dell’UE (certificato
di residenza, contratto di affitto). Le masserizie
di trasloco devono essere state utilizzate dal
richiedente per almeno sei mesi; per oggetti di
valore nell’imballaggio originale può essere
richiesta una prova d’acquisto.
9 Dati elaborati d’intesa con l’Associazione svizzera dei
servizi agli abitanti (ASSA). Va tenuto presente che non
esistono disposizioni di notifica uniformi in materia a livello
federale. La questione relativa al centro d’interessi e alla
cosiddetta dimora con intenzione di stabilirsi durevolmente
in Svizzera (definizione basata sull’art. 23 CC) deve essere
pertanto chiarita tempestivamente con il servizio degli
abitanti competente. 10
ovvero: trasferisce la sede dei suoi affari e interessi.
WWW DFAE – Rappresentanze estere in
Svizzera
WWW www.swissemigration.ch
DFAE Consigli di viaggio
Itineris
WWW
Indirizzi delle autorità di controllo degli
abitanti e dei Comuni in Svizzera –
www.ch.ch/it/annuario
5
Modalità
Va stilato un inventario (in tre esemplari) che
riporti il valore e il peso di ogni oggetto.
Suppellettili nuove e usate vanno elencate
separatamente. All’esportazione l’ufficio
doganale svizzero appone un timbro
sull’inventario che è di norma necessario
presentare al momento dell’importazione in un
Paese confinante (DE, FR, IT, AT). Informazioni
più dettagliate sono disponibili presso
l’amministrazione doganale estera di
competenza oppure presso lo spedizioniere
competente.
Quando i beni sono esportati oltre i Paesi
confinanti (per es. un trasloco dalla Svizzera in
Spagna) è inoltre indispensabile il documento di
transito «T1» 11 che consente di effettuare le
procedure di sdoganamento direttamente nel
Paese di destinazione (nel quale è stabilita la
futura residenza) e non alla frontiera svizzera.
Attenzione agli orari di apertura degli uffici
doganali svizzeri ed esteri.
Importazione di veicoli a motore I veicoli a motore (compresi i motoscafi e gli
aerei da turismo, ma non i veicoli commerciali)
possono essere importati in franchigia di dazio
se sono stati utilizzati dal migrante per almeno
sei mesi, ossia se sono immatricolati a proprio
nome da almeno sei mesi.
11
Solo negli scambi elettronici con un'impresa
internazionale di trasporto. Attenzione: per chi fa da sé, le
procedure di transito attraverso Paesi terzi sono assai più
complesse.
Per i dodici mesi successivi all’importazione, i
veicoli non possono essere né prestati né
noleggiati né venduti.
Informarsi tempestivamente sulle
disposizioni doganali vigenti nel Paese di
destinazione.
Importazione di animali domestici I viaggiatori accompagnati da animali domestici
devono essere ben preparati. Le esigenze per
l’importazione variano da Paese a Paese e sono
soggette a continui cambiamenti. Dal 1°
gennaio 2012 l’UE ha unificato le condizioni per
viaggiare con animali da compagnia.
Il sito web interattivo «tierischreisen.ch» fornisce
utili informazioni per chi viaggia accompagnato
da animali domestici.
WWW Spedlogswiss - associazione
svizzera delle imprese di
spedizione e logistica
Sintesi della legislazione doganale
dell’UE (francese, tedesco e
inglese)
WWW Circolazione & dogana (TCS)
Europa.eu - Viaggere
WWW USAV – Viaggiare con animali da
compagnia, derrate alimentari e
souvenir
Europa.eu – Viaggiare con animali
o piante
6
3. Ingresso e soggiorno
Ingresso Per l’ingresso e il soggiorno, l’assunzione di un
impiego o per stabilirsi nell’UE gli Svizzeri hanno
bisogno di una carta d’identità o di un
passaporto in corso di validità.
A seconda del motivo dell’ingresso 12 sono
necessari ulteriori documenti per la registrazione
nel Paese ospitante. Di norma, occorre
compilare in loco il modulo ordinario di notifica
d’arrivo.
Familiari
Sono considerati familiari ai sensi dell’Accordo:
il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico
i propri genitori o i genitori del coniuge a
carico
nel caso di studenti, il coniuge e i figli a
carico.
Il coniuge e i figli di una persona con permesso
di soggiorno hanno il diritto di esercitare
un’attività lucrativa. I figli hanno accesso alla
formazione di base, al tirocinio e alla formazione
professionale alle stesse condizioni dei figli dei
cittadini dello Stato ospitante.
Particolari disposizioni in materia d’ingresso
Per i familiari di nazionalità né UE né svizzera e
per i lavoratori distaccati di Paesi non contraenti
che lavorano per imprese con sede in Svizzera o
nell’UE, valgono disposizioni diverse in materia
d’ingresso e può eventualmente anche essere
richiesto loro un visto. Informazioni in merito
sono ottenibili direttamente presso la
rappresentanza estera competente per il
domicilio delle persone in questione.
Cittadini di Stati terzi e area Schengen
La Svizzera partecipa operativamente alla
cooperazione instaurata dagli accordi di
Schengen e Dublino.
12
Gli stipendiati devono presentare il contratto di lavoro, i
lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa
altri documenti.
Per gli stranieri di Paesi non membri
dell’UE/AELS residenti in Svizzera sono state
semplificate le procedure di viaggio (fino a 90
giorni per anno civile) nell’area Schengen. Dal
12 dicembre 2008, ai detentori di un permesso
B, C, L oppure Ci non è più richiesto un visto
purché abbiano con sé un titolo di viaggio in
corso di validità e il proprio documento di
soggiorno.
L’Accordo sulla libera circolazione delle
persone non incide sulle disposizioni in
materia di visto per i viaggi in Paesi al di
fuori dell’area Schengen.
Notifica
In loco
Per un soggiorno senza richiesta di domicilio13 i
cittadini svizzeri possono trattenersi in un Paese
UE fino a tre mesi14 senza obbligo di notifica.
La residenza per più di tre mesi e, in ogni caso,
l’esercizio di un’attività lucrativa sottostanno
all’obbligo di notifica presso le autorità
competenti del luogo di residenza.
La Gran Bretagna e l’Irlanda non prevedono
obbligo di notifica. In Francia, Spagna e
Repubblica Ceca la notifica è obbligatoria,
non tuttavia l’ottenimento di un’attestazione
ufficiale. In Germania deve registrarsi presso
le autorità competenti chiunque prenda un
alloggio.
13
La sede di affari e interessi rimane in Svizzera. 14
In Repubblica Ceca, l'obbligo di notifica scatta dopo i 30
giorni.
WWW Informazioni dell’SEM riguardanti
Schengen/Dublino
WWW EURES Vivere e lavorare in Europa
7
Notifica presso una rappresentanza svizzera
I vostri doveri
Gli Svizzeri e le Svizzere che intendono trasferirsi
all’estero devono annunciarsi presso la
rappresentanza svizzera all’estero (ambasciata o
consolato) entro 90 giorni dalla data di notifica
della propria partenza per l’estero all’ultimo
Comune di domicilio in Svizzera. Per l’iscrizione
nel registro degli Svizzeri all’estero è necessario
presentare il passaporto (o la carta d’identità), il
certificato di avvenuta notifica di partenza e se
disponibile l’atto d’origine.
I vostri diritti
Annunciarsi è gratuito e permette la presa di
contatto in caso di emergenza, facilita le
formalità (per es. rilascio di documenti di identità,
eventi di stato civile) e consente inoltre di non
perdere il legame con la Svizzera. Le persone
iscritte nel registro di una rappresentanza
svizzera all’estero, ricevono gratuitamente la
«Schweizer Revue», la rivista destinata agli
Svizzeri all’estero, e possono prendere parte (su
richiesta) alle votazioni e alle elezioni in Svizzera.
Per informazioni sugli obblighi di notificazione e
sull’obbligo militare in Svizzera consultare la
guida «Emigrazione».
Permesso di lavoro Per esercitare un’attività professionale nei Paesi
UE/AELS gli Svizzeri non hanno bisogno di un
permesso di lavoro.
Hanno il diritto alla mobilità professionale e
geografica. Sull’intero territorio dell’UE/AELS è
consentito cambiare posto di lavoro e
professione, luogo di residenza e passare dallo
statuto di lavoratore indipendente a quello di
dipendente e viceversa.
Malta: per ragioni legate alla gestione del
mercato del lavoro e alla rilevazione
statistica dell’attività economica, i datori di
lavoro locali sono tenuti a depositare presso
il «Ministry of Immigration» un’attestazione
di occupazione per i cittadini svizzeri e UE
che impiegano.
Ungheria: Gli Svizzeri hanno bisogno di un
permesso di lavoro per svolgere un’attività
lavorativa non qualificata. La priorità dei
lavoratori indigeni non viene verificata.
Permesso di soggiorno Per un soggiorno senza elezione di domicilio
per la durata massima di 90 giorni non è
necessario richiedere un permesso 15 . Per un
soggiorno superiore ai 90 giorni sussiste
l’obbligo di notifica e, di norma, di farsi rilasciare
un titolo di soggiorno 16 . La domanda va
presentata alle autorità competenti in loco.
A dipendenza della ragione del soggiorno sono
richiesti, oltre a un documento attestante
l’identità, ulteriori certificati. Consultare a tale
scopo i capitoli successivi sul diritto di soggiorno.
Attività lavorativa dipendente
Al momento della registrazione in loco, le
persone che esercitano un’attività lucrativa
devono presentare all’autorità della migrazione,
oltre a un documento d’identità valido,
un’attestazione del datore di lavoro (lettera di
assunzione, contratto di lavoro) comprovante il
rapporto di lavoro. Un contratto di lavoro a
tempo indeterminato dà diritto a un permesso
di soggiorno di cinque anni; negli altri casi, il
permesso è concesso per la durata del contratto
di lavoro ed è rinnovabile con il rinnovo dello
stesso per un tempo equivalente.
Attività lavorativa indipendente
Un professionista indipendente che intende
avviare un’attività in un Paese dell’UE/AELS ha
diritto, su richiesta, a un permesso di soggiorno
di sei mesi, prorogabile per ulteriori due se
l’attività ha buone prospettive di riuscita.
Per esercitare un’attività indipendente, le
esigenze sono identiche a quelle poste ai
cittadini dello Stato ospitante. Nella maggior
parte dei Paesi, chi intende esercitare in maniera
indipendente un’attività artigianale o simile deve
iscriversi alla camera di commercio
competente. È consigliabile chiarire già in fase
15
Determinati Paesi richiedono la notifica ai servizi di
polizia all'assunzione di un posto di lavoro o, per esempio,
alla presa di un alloggio. 16
cfr. sotto «Notifica, In loco».
8
preparatoria, durante l’elaborazione del business
plan, quali sono i criteri necessari per lavorare in
proprio nel Paese. Di norma sono richiesti i
seguenti documenti:
motivazione per iscritto della richiesta di
esercitare un’attività indipendente
indirizzo postale esatto del luogo dove si
svolgerà l’attività (indirizzo dell’impresa)
data prevista per l’inizio dell’attività
copia del passaporto o della carta d’identità
in corso di validità
business plan
attestazione del reddito e della sostanza
attestazione di assicurazione (malattia e
infortuni)
Persone senza attività lucrativa
Gli Svizzeri senza attività lucrativa hanno diritto a
un permesso di soggiorno della durata di cinque
anni se sono in grado di produrre per sé e per i
propri familiari i seguenti documenti:
carta d’identità o passaporto in corso di
validità
polizza di assicurazione malattia e infortuni in
corso di validità
mezzi finanziari sufficienti per la durata
prevista del soggiorno; di norma è sufficiente
una semplice autodichiarazione, ma le
autorità competenti possono esigere
documenti d’appoggio.
A richiesta, la carta di soggiorno viene rinnovata
automaticamente per almeno cinque anni,
purché siano soddisfatte le condizioni.
Gli stranieri non hanno diritto all’aiuto
sociale.
Pensione
I pensionati hanno diritto a un permesso di
soggiorno con una validità di cinque anni per sé
e per i membri della propria famiglia se sono in
grado di presentare i seguenti documenti:
carta d’identità o passaporto in corso di
validità
polizza di assicurazione malattia e infortuni in
corso di validità
decisione di assegnazione della rendita
(AVS/AI, LPP, previdenza privata) quale
giustificativo della disponibilità di sufficienti
mezzi finanziari. L’importo a disposizione
deve superare il valore della pensione
minima di previdenza sociale dello Stato
ospitante.
A richiesta, il soggiorno è rinnovato
automaticamente per almeno cinque anni,
purché rimangano soddisfatti i requisiti.
Gli stranieri non hanno diritto all’aiuto
sociale.
Studio, soggiorno linguistico
Studenti e partecipanti a corsi di lingua
ottengono un permesso di soggiorno fino a
dodici mesi a condizione che siano disponibili i
seguenti documenti:
Carta d’identità svizzera o passaporto in
corso di validità
conferma dell’iscrizione a una scuola
superiore o a un’università riconosciuta, con
l’obiettivo principale di seguire una
formazione universitaria o professionale
prova giustificativa della disponibilità di
sufficienti mezzi finanziari per la durata del
soggiorno di studio (di norma
un’autodichiarazione)
assicurazione malattia e infortuni
A richiesta, il permesso di soggiorno è rinnovato
annualmente di un altro anno, al massimo fino
alla fine del periodo di studi.
Conformemente al diritto svizzero e al diritto
internazionale vigenti, gli studenti e i
partecipanti a corsi di lingua non trasferiscono in
linea di massima il proprio domicilio nel Paese
ospitante per la durata degli studi. La cosiddetta
sede degli interessi rimane pertanto in Svizzera
e gli studenti rimangono quindi soggetti al
diritto delle assicurazioni sociali e al diritto fiscale
svizzeri.
WWW Switzerland Global Enterprise - Aiuto
professionale per lavoratori
indipendenti
9
Ulteriori informazioni sono fornite nel
capitolo «Previdenza, assicurazioni» e nella
guida «Soggiorno linguistico e Studi
all’estero».
Frontalieri Ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione
delle persone (ALC), si è considerati frontalieri
quando si ha il domicilio17 in Svizzera ma si
esercita la propria attività lavorativa dipendente
o indipendente in un Paese dell’UE o dell’AELS.
Di norma si rientra al proprio domicilio tutte le
sere, o almeno una volta alla settimana. Lo
status di frontaliero non è soggetto a permesso
di soggiorno. Se l’attività lavorativa si protrae
per oltre tre mesi le autorità competenti del
luogo di lavoro rilasciano al lavoratore una
«carta speciale per frontalieri18».
Sono abolite le limitazioni territoriali 19 fissate
nell’Accordo di libera circolazione per le zone
frontaliere.
Posto di lavoro Svizzera – domicilio UE
Uno Svizzero che lavora in patria ma ha stabilito
il proprio domicilio (centro degli interessi) in un
Paese dell’UE/AELS senza esercitarvi tuttavia
alcuna attività professionale è considerato a tutti
gli effetti giuridici «persona senza attività
lucrativa» nel Paese di residenza.
Uffici informazioni per frontalieri
Le regioni transfrontaliere d’Europa vicine alla
Svizzera hanno creato servizi di informazione,
documentazione e consulenza propri. Sono un
prezioso punto di riferimento a cui rivolgersi.
17
ovvero: la sede di affari e interessi. 18
Validità: per contratti a tempo indeterminato = 5 anni -
per contratti a tempo determinato da 3 a 12 mesi = in
funzione della durata del contratto di lavoro. 19
Vale per la circolazione delle persone nei 15 Paesi UE,
nell'AELS, Malta e Cipro.
Servizi Gli accordi bilaterali consentono la prestazione
di servizi esente da permesso per 90 giorni
l’anno civile. I trattati in materia di acquisti
pubblici, trasporti aerei e terrestri, nonché altre
convenzioni (per es. per la costruzione e il
montaggio di stand di esposizione) permettono
ugualmente la libera prestazione di servizi.
Per prestare servizi oltre i 90 giorni l’anno
civile è necessario un permesso di lavoro.
I cittadini di un Paese non appartenente all’UE
(cittadini di Stati terzi) possono essere distaccati
senza necessità di un permesso di lavoro
soltanto se sono integrati nel mercato del lavoro
svizzero da almeno dodici mesi o in quello
europeo in maniera duratura. L’Accordo sulla
libera circolazione delle persone non regola le
condizioni per la concessione di visto a cittadini
di Stati terzi. Il lavoratore distaccato dovrà
assicurarsi di rispettare tali disposizioni.
I prestatori di servizi mantengono il domicilio20
in Svizzera e continuano pertanto a essere
soggetti all’assicurazione sociale e
all’amministrazione fiscale svizzere. Vanno
altresì rispettate le disposizioni in materia di
obbligo di notifica nel Paese dove si esegue
l’incarico.
20
e pertanto la sede principale dei loro affari e interessi.
WWW EURES-Lago di Costanza (tedesco)
EURES-T Reno superiore (tedesco
e francese)
EURES - Trans Tirolia
Groupement Transfrontalier
Européen
10
Appoggio ai prestatori di servizi
Switzerland Global Entreprise
Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zurigo
+41 44 365 51 51 / 0844 811 812
www.s-ge.com
Rete UE transfrontaliera d’informazione
Camera di commercio di Basilea Campagna
Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal
+41 61 927 64 66, Fax +41 61 927 65 50
www.transinfonet.org
Distacco Per distacco si intende l’invio in un altro Paese di
un collaboratore di un’impresa per un periodo
limitato, presso una filiale o un partner
commerciale o per un preciso intervento. I criteri
che definiscono il distacco sono:
il carattere temporaneo dell’incarico, che di
norma non supera i due anni
il perdurare del rapporto di lavoro tra
lavoratore distaccato e il datore di lavoro
lo svolgimento di attività economiche nel
Paese di origine da parte del datore di lavoro
l’affiliazione alle assicurazioni sociali nel Paese
di origine del collaboratore prima del
distacco.
Non è consentito sostituire il lavoratore
distaccato nel corso del mandato.
Punti importanti per i lavoratori
L’attuale rapporto di lavoro resta valido; può
eventualmente essere integrato ai fini dello
svolgimento dell’incarico nel Paese di
destinazione.
Il lavoratore distaccato rimane registrato in
Svizzera e quindi affiliato alle assicurazioni
sociali e al fisco.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al
lavoratore distaccato l’attestazione A1 (che
ha sostituito il modulo E 101) a scopo
giustificativo nei confronti dell’ente preposto
alla sicurezza sociale nel Paese di
destinazione (cfr. il promemoria Sicurezza
sociale per i lavoratori distaccati CH – UE).
Va richiesta all’assicurazione malattia
l’attestazione S1 (che ha sostituito il modulo
E 106) che garantisce all’affiliato e ai familiari
che abitano con lui le prestazioni
dell’assicurazione malattia e maternità del
Paese ospitante. In caso di infortunio è
necessaria l’attestazione DA1 (che ha
sostituito il modulo E 123).
Nei Paesi dell’UE il distacco di lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi è
disciplinato nella comunicazione della
Commissione del 13.06.07 e nelle direttive
corrispettive.
La parte II del capitolo 8 della Guida della
confederazione europea dei sindacati è molto
istruttiva sull’argomento «Il lavoratore
distaccato».
Soltanto i cittadini svizzeri e dei Paesi
dell’area UE/AELS possono avvalersi delle
disposizioni di questa ordinanza relativa al
distacco di lavoratori. Per i cittadini di tutte
le altre nazionalità valgono altre disposizioni.
Si osservi anche l’argomento precedente
«Servizi» sul distacco di lavoratori nel quadro
della fornitura di servizi.
Per le questioni di natura fiscale è consigliabile
rivolgersi all’ufficio delle imposte del Comune o
WWW UFAS – FAQ a proposito degli
Affari internazionali > Sicurezza
socale per i lavoratori distaccati
ETUC - Guida «Guide for Mobile
European Workers»
Commissione europea -
Lavoratori distaccati
Distacco Svizzera
Regolamento CE 883/2004
(sicurezza sociale)
Regolamento CE 987/2009
(sicurezza sociale)
11
a un consulente fiscale. L’istanza competente a
livello federale è la Segreteria di stato per le
questioni finanziarie internazionali SFI.
Rappresentanze svizzere in loco Indirizzi e competenze sono elencati nell’
Annuario del DFAE.
Svizzeri nell’UE In data 31 dicembre 2014 erano annunciati
presso le ambasciate e i consolati svizzeri nell’UE
446’412 cittadini svizzeri.
Ci sono numerose associazioni di Svizzeri nei
vari Paesi dell’UE. Un elenco può essere
ottenuto presso la rappresentanza svizzera
oppure scaricato da Internet.
WWW SwissCommunity - Associazioni di
Svizzeri online (tedesco, francese e
inglese)
Sportello online DFAE
12
4. Vivere nell’UE / AELS
Autorità amministrative e diritto L’Unione europea è un’associazione di Paesi
democratici dell’Europa che si prefigge di
promuovere la pace e perseguire il benessere
dei suoi popoli. L’UE non è un’entità statale che
si sostituisce agli Stati esistenti, ma neppure una
semplice organizzazione internazionale in senso
stretto. Essa è unica nel suo genere. I Paesi
membri dell’UE si sono dotati di organi comuni
e hanno delegato ad essi una parte della propria
sovranità affinché, in determinate circostanze di
interesse comune, possano essere adottate
decisioni democratiche sul piano europeo.
Questa parziale rinuncia alla propria sovranità è
detta anche «integrazione europea».
Il sistema istituzionale dell’UE si compone di
cinque organi con specifiche attribuzioni:
il Parlamento europeo (eletto a suffragio
universale dai popoli dei Paesi membri)
il Consiglio dell’Unione europea (organo
rappresentante dei governi degli Stati
membri)
la Commissione europea (motore e organo
esecutivo)
la Corte di giustizia europea (garantisce
l’applicazione del diritto)
la Corte dei conti europea (controlla
l’amministrazione oculata e conforme alle
norme del bilancio dell’UE)
A questi organi si aggiungono altre cinque
importanti istituzioni:
il Comitato economico e sociale europeo
(difende le posizioni della società civile
organizzata in materia di questioni
economiche e sociali)
il Comitato delle regioni (cura gli interessi
delle autorità regionali e locali)
la Banca centrale europea (è incaricata della
politica monetaria e dell’euro)
il Mediatore europeo (a lui sono rivolte le
denunce dei cittadini relative ai casi di cattiva
amministrazione che coinvolgono istituzioni e
organismi dell’UE)
la Banca europea per gli investimenti (eroga
prestiti per finanziare progetti in sintonia con
gli obiettivi dell’UE)
Queste e ulteriori informazioni sull’UE e i suoi
sistemi sono reperibili nelle pagine del portale
dell’Unione europea.
Alloggio Chi stabilisce il proprio domicilio21 in un Paese
dell’UE ha gli stessi diritti in fatto di acquisto di
immobili di un cittadino del Paese di residenza.
Senza elezione di domicilio, gli stessi diritti sono
garantiti solo se l’acquisto immobiliare è
effettuato ai fini dell’esercizio della professione
(lavoratori distaccati, lavoratori indipendenti,
frontalieri).
I frontalieri svizzeri che acquistano un immobile
per esercitarvi la propria attività lavorativa
(abitazione nel luogo di lavoro) hanno gli stessi
diritti dei cittadini del Paese ospitante.
L’acquisto di una seconda casa o di
un’abitazione per le vacanze sottostà all’obbligo
di un’autorizzazione. Questo non incide tuttavia
sulle norme vigenti nello Stato ospitante
riguardo al mero investimento di capitali e il
commercio di terreni non edificati e abitazioni,
che vanno verificate con le autorità competenti
in loco
Alcuni Paesi UE applicano restrizioni
all’acquisto di proprietà fondiarie ad uso
agricolo.
21
e sposta la sede principale dei propri affari e intressi.
WWW Portale dell’Unione europea
13
Licenza di condurre Gli Stati dell’UE non hanno l’obbligo di
riconoscere una licenza di condurre svizzera,
neppure nel caso in cui la stessa sia stata
riconosciuta o convertita da un altro Paese
dell’UE.
Secondo il diritto internazionale la licenza di
condurre svizzera è valida un anno dalla data di
espatrio del titolare, mentre in alcuni Paesi
dell’UE perde validità già dopo sei mesi
dall’entrata nel territorio oppure dall’elezione di
domicilio, a seconda delle rispettive norme
nazionali. È tuttavia previsto che per un
determinato lasso di tempo dall’elezione di
domicilio, variabile secondo i Paesi, il titolare di
una licenza di condurre estera possa convertirla
in una corrispettiva del Paese ospitante presso
l’ufficio della circolazione competente. Ciò
avviene di norma dietro pagamento, tuttavia
senza la necessità di conseguire un esame.
Attenzione: valgono disposizioni aggiuntive per
licenze di condurre in prova o per patenti di
guida di determinate categorie di veicoli (per es.
per le categorie «B+» o «D»: prova su strada o
superamento di un esame di guida).
Scaduto il termine ammesso per la sostituzione
della licenza di condurre, il titolare dovrà dare
l’esame di guida in vista dell’ottenimento della
patente secondo il modello comunitario, vale a
dire frequentare tutte le ore di teoria e di
conduzione pratica prescritte dalla norma in
vigore. Costo: intorno a 1000 franchi.
Chi è in grado di giustificare un soggiorno
nell’area UE inferiore a 12 mesi (per es.
tirocinanti o studenti che non prendono la
residenza definitiva) può, facendone richiesta,
sottrarsi all’obbligo di conversione della licenza
di condurre.
Le informazioni specifiche per ogni Paese
(importante vista la durata variabile del periodo
entro il quale è consentito convertire la patente)
sono raccolte nella relativa rubrica delle
informazioni di EURES sul rispettivo Paese. Va
altresì verificato per quanto tempo sia
consentito guidare un veicolo con targa svizzera
sul territorio dell’UE.
WWW Internationales Immobilienhand-
buch (tedesco) – Autore: Christian
H. Kälin, Orell Füssli Verlag
WWW EURES UE: Vita e lavoro
EURES Svizzera: Informazioni sui
paesi
14
5. Lavorare nell’UE / AELS
Economia, mercato del lavoro I media digitali e cartacei offrono un gran
numero di informazioni sull’economia e il
mercato del lavoro nell’UE in generale e in
ciascuno dei Paesi che la compongo in
particolare. Vale la pena segnalare fra gli altri:
I dossier per Paese e la documentazione
specifica per Paese contengono
informazioni più approfondite sull’economia
e il mercato del lavoro di ciascuno Stato.
Collocamento
Uffici pubblici di collocamento
Dati e informazioni più dettagliati sugli uffici
pubblici di collocamento dei singoli Paesi sono
reperibili nelle Informazioni sui Paesi EURES.
EURES – European Employment Services
EURES è una rete dei servizi pubblici per
l’impiego dei Paesi dell’UE/AELS che promuove
la mobilità dei lavoratori. La Svizzera vi ha
aderito. EURES fornisce tre servizi fondamentali:
Collocamento
Tutte le amministrazioni pubbliche del lavoro
in Europa si avvalgono di EURES per
diffondere le proprie offerte di lavoro. Il
portale del collocamento è aggiornato
quotidianamente e la banca dati EURES per
la Ricerca di CV offre ai candidati la
possibilità di mettere online il proprio
curriculum per far sapere di essere alla
ricerca di un lavoro all’estero. Un’opportunità
da non perdere!
Consulenza
Ogni Paese dispone di consulenti EURES
specializzati. Si tratta di esperti del mercato
del lavoro interno e internazionale. Gli
Svizzeri in cerca d’impiego si rivolgono in
primo luogo al Consulente EURES svizzero
competente per il proprio domicilio in
Svizzera.
Informazione
Nei dossier Vita e lavoro sono raccolti
numerosi dati interessanti su ognuno dei
Paesi UE, compresa l’analisi degli sviluppi del
mercato del lavoro effettuata dalle rispettive
autorità nazionali.
Servizio di collocamento individuale
Nella maggior parte dei Paesi sono operative,
oltre ai servizi pubblici di collocamento con una
presenza capillare sul territorio, anche agenzie
private. Maggiori informazioni sono reperibili
nelle Informazioni sui Paesi EURES.
In Svizzera possono operare solo le agenzie di
collocamento titolari di un’autorizzazione.
L’elenco delle aziende riconosciute è
consultabile online e disponibile presso tutti gli
uffici regionali di collocamento (URC).
Ricerca di lavoro Un cittadino svizzero ha il diritto di soggiornare
nell’UE alla ricerca di un impiego per un periodo
di tempo ragionevole, che non può superare i
sei mesi. Se si annuncia all’ufficio del lavoro
locale può usufruire dei servizi pubblici di
collocamento. Trascorsi tre mesi sussiste in ogni
caso l’obbligo di iscrizione all’ufficio di
collocamento.
WWW Situazione del mercato del lavoro
nei Paesi UE
Commissione europea - Lavorare
nell’UE
L’economia dell’UE
SECO - Informazioni sui singoli
Paesi
WWW Informazioni sui Paesi di EURES
Svizzera
Informazioni sui Paesi EURES UE
WWW AVG-SECO: Elenco delle agenzie
private di collocamento autorizzate
15
Per i disoccupati vige l’obbligo di informare
l’ufficio regionale di collocamento URC
competente per il proprio domicilio prima della
partenza dalla Svizzera. Si applicano le
disposizioni della legge svizzera contro la
disoccupazione.
Consulenti EURES
Gli Svizzeri domiciliati in patria che cercano un
posto di lavoro in un Paese dell’UE/AELS
possono avvalersi dei servizi dei consulenti
EURES svizzeri che, subordinati all’autorità
pubblica preposta al mercato del lavoro a livello
cantonale, sono intermediari competenti per
tutte le questioni riguardanti il mercato del
lavoro europeo e la mobilità professionale.
Inoltre, i consulenti EURES si sono specializzati
nella divulgazione di informazioni su singoli
Paesi europei e possono pertanto informare in
modo mirato.
Ricerca individuale
Relazioni
Curare e sfruttare le relazioni private e
commerciali (p. es. amici, parenti, conoscenti,
filiali, clienti, fornitori).
Inserzioni su carta stampata
Procurarsi giornali esteri (quotidiani /
settimanali e stampa specializzata). Per
l’inserzione di un annuncio di lavoro preferire
i giornali locali nel Paese di destinazione.
Motori di ricerca su Internet
Sono una valida piattaforma di incontro tra le
persone in cerca d’impiego e i datori di
lavoro.
Aziende online
Molte imprese pubblicano i posti vacanti nel
loro sito aziendale. Spesso gli interessati
possono inoltre inviare direttamente una
candidatura spontanea e attendere di essere
contattati, qualora si liberi un posto che
risponda al loro profilo.
Altri suggerimenti possono essere quelli di
contattare le camere di commercio
consultare le pagine gialle e le pagine
bianche
Offerte di lavoro
Per la ricerca di un posto di lavoro nell’area
UE/AELS possono essere utili i seguenti link:
Candidatura La candidatura è la prima forma di contatto con
un’impresa. La lettera di accompagnamento e la
struttura del dossier sono particolarmente
importanti per assicurarsi un posto di spicco
sulla pila delle candidature. Un dossier di
candidatura completo si compone, di norma, di
una lettera di accompagnamento, del curriculum
vitae e delle copie dei certificati, tutto redatto
nella lingua del Paese o corredato di relativa
traduzione.
WWW EURES - Prestazioni in caso di
ricerca di lavoro all’estero
WWW Persone di contatto EURES Svizzera
WWW Giornali stranieri –
www.onlinenewspapers.com
Guida DFAE «Lavoro e ricerca di un
impiego all’estero»
WWW Portale della mobilità
professionale EURES
La maggior parte dei link per
la ricerca di impiego –
www.stellenlinks.ch
Il motore per la ricerca di un
posto di lavoro in Svizzera -
www.jobsuchmaschine.ch
Confronto die sistemi sociali in
UE – www.ess-europe.de
Il portale per la ricerca di
imprese svizzere –
www.help.ch
Monster
Ricerca di un impiego - Lista
dei link DFAE
16
Modello per il CV
Un modello di candidatura europeo in varie
lingue è reperibile sulle pagine di Europass per
la trasparenza delle qualifiche professionali della
Commissione europea.
L’associazione svizzera per l’orientamento
professionale fornisce consigli pratici per la
ricerca di un posto di lavoro e la
presentazione della relativa candidatura.
Contatto: Schweizerischer Verband für
Berufsberatung SVB, Dachseggstrasse 20a,
8630 Rüti ZH, , email: [email protected],
sito web (tedesco): www.svb-asosp.ch
Come presentare la propria candidatura
EURES Svizzera e la Commissione UE hanno
redatto diversi opuscoli, completi e molto utili,
sul «modo migliore» i presentare una
candidatura e hanno curato una raccolta di
strumenti ausiliari disponibili sulle pagine di
EURES Svizzera. Di particolare utilità è senz’altro
il documento «Le faremo sapere» che presenta
uno per uno i Paesi dell’UE/AELS (Svizzera
compresa) e spiega passo per passo le
procedure di candidatura in ciascuno di essi.
Riconoscimento delle qualifiche professionali
L’Unione europea ha creato un sistema comune
per il riconoscimento reciproco delle qualifiche
professionali. Per determinate professioni
settoriali (medico, farmacista, veterinario,
operatore sanitario, ostetrica e architetto) il
riconoscimento è pressoché automatico poiché i
requisiti per la formazione sono stati armonizzati.
Per alcune professioni nell’ambito di artigianato,
commercio e industria si applica un sistema di
riconoscimento che tiene conto degli anni di
esperienza. In tutti gli altri casi, la regola
generale vuole che lo Stato di accoglienza abbia
il diritto di comparare la formazione e
l’esperienza professionale del candidato con i
propri requisiti e concedere il riconoscimento
ovvero, in caso di divergenze importanti, esigere
misure compensatorie. Sono considerate misure
compensatorie sia le formazioni complementari
sia un esame di abilitazione. La Svizzera
partecipa a questo sistema in virtù dell’Accordo
sulla libera circolazione delle persone.
Il primo interlocutore per il candidato svizzero è
il punto nazionale di contatto nel rispettivo
Paese. Questo fornisce informazioni relative alla
normativa che disciplina l’apprendimento e
l’esercizio di un’attività lavorativa e indirizza il
richiedente verso l’ufficio competente.
Va fatta una distinzione tra chi vuole stabilirsi
all’estero e chi desidera semplicemente offrire i
propri servizi anche all’estero. Per stabilirsi
occorre avviare una procedura di
riconoscimento, mentre per fornire servizi basta
una rapida procedura di notifica. In quest’ultimo
caso, le qualifiche professionali del richiedente
sono verificate soltanto se la sua attività riguarda
la salute pubblica o alla sicurezza.
Le autorità competenti nel Paese ospitante
hanno il diritto di esigere dal richiedente
informazioni circa il livello della sua formazione
in Svizzera e le sue attività ed esperienze
professionali. È responsabilità del richiedente
procurarsi le necessarie attestazioni presso
l’autorità elvetica competente che, a seconda
della professione, sarà la Segreteria di Stato per
la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI,
l’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, la
Croce Rossa Svizzera CRS o la Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione CDPE.
WWW Cedefop - Curriculum vitae
(modelli e istruzioni) in tutte le
lingue dell’UE
Cedefop - Passaporto europeo
delle lingue
Centri nazionali Europass
Descrizioni delle professioni in
Svizzera, nei Paesi limitrofi e in
Gran Bretagna –
www.berufskunde.ch
WWW EURES Svizzera – Consigli per chi
cerca un lavoro
17
Importante: il riconoscimento delle qualifiche
professionali è necessario soltanto per le
professioni regolamentate. Sono considerate
regolamentate le professioni per il cui
esercizio in un determinato Paese sia
indispensabile possedere un diploma,
attestati oppure altri titoli. Il primo passo
pertanto consiste nel verificare se la
professione che si intende esercitare in un
Paese dell’UE sia effettivamente
regolamentata nello stesso. Informazioni in
merito sono ottenibili presso lo sportello
nazionale per le qualifiche professionali o
consultando la banca dati della
Commissione europea sulle professioni
regolamentate nei singoli Stati. Per una
professione non regolamentata non è
necessario il riconoscimento delle qualifiche.
Attività lavorativa indipendente La decisione di mettersi in proprio va attuata
solo dopo attenta riflessione e preparazione. Il
salariato o la persona senza attività lucrativa che
decida di avviare un’attività indipendente nell’UE
deve approfondire tre aspetti fondamentali:
1. Come mettersi in proprio. Dall’idea
imprenditoriale alla creazione dell’impresa
2. Quale forma giuridica scegliere
3. Come avviare l’attività nel Paese ospitante.
Il potenziale imprenditore ha a disposizione un
gran numero di fonti e corsi con i quali
documentarsi. Per la creazione di un’impresa nel
Paese ospitante è consigliato prendere contatto
con la camera di commercio o con un
consulente esperto in materia.
L’imprenditore con un’attività professionale già
avviata in Svizzera che intende spostare in un
Paese dell’UE ne deve analizzare con cura i pro
e i contro.
1. Scegliere la forma giuridica più adeguata
2. Sottoporre il risultato delle proprie riflessioni
a un esperto che conosca bene il diritto
aziendale svizzero e quello del Paese di
destinazione.
WWW SEFRI - Attestati per autorità
estere
Banca dati della Commissione
dell’UE
SEFRI – Riconoscimento dei
diplomi esteri
Orientamento.ch –
Riconoscimento dei diplomi
all’estero
Commisione europea - Elenco
dei punti di contatto nazionali
per il riconoscimento delle
qualifiche professionali
(francese, tedesco e inglese)
ENIC-NARIC - Agenzie
nazionali di valutazione dei
sistemi universitari e della
ricerca
Portale UE per
l’apprendimento e la
formazione continua
Studiare all’estero
www.swissuniversities.ch
WWW Swiss Global Enterprise
Camere di Commercio e
dell’Industria della Svizzera –
www.sihk.ch
18
6. Costo della vita e imposte
Valuta
Euro (€): Attualmente 1822 dei 28 Paesi membri
dell’UE condividono la stessa moneta.
Austria
Belgio
Cipro
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Italia
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Lettonia23
L’euro vale come mezzo di pagamento anche in
Andorra (dichiarazione unilaterale), nella Guyana
francese, a Guadalupa, in Kosovo (dichiarazione
unilaterale), a Martinica, in Montenegro
(dichiarazione unilaterale), a Riunione, Mayotte,
Saint-Pierre e Miquelon, a Monaco, a San
Marino, in Vaticano.
Monete
1, 2, 5, 10, 20 e 50
centesimi e 1 e 2 € con
una faccia nazionale
Banconote
5, 10, 20, 50 100,
200 e 500 €
22
dal 1º gennaio 2014 sono 19 paesi con nuovo la Lituania 23
dal 2014
La Banca centrale europea è l’organismo
indipendente che gestisce la politica monetaria
dell’Unione. Le sue principali responsabilità sono
il mantenimento della stabilità dei prezzi e la
determinazione di una serie di tassi di
riferimento per la zona Euro.
Costo della vita, budget La conoscenza del costo della vita nel futuro
luogo di lavoro è un presupposto importante
per una politica di mobilità professionale su
scala europea. Prima di firmare un nuovo
contratto di lavoro, il lavoratore deve disporre
degli strumenti e delle informazioni che gli
consentano di determinare un budget. Le
amministrazioni pubbliche dei Paesi UE/AELS
WWW Unione europea - L’euro
WWW La Banca centrale europa
19
non forniscono dati statistici comparativi su scala
continentale relativi agli stipendi e ai salari
nonché al costo della vita. I seguenti dati
costituiscono un ausilio per effettuare
personalmente i necessari confronti.
Il DFAE stila un confronto dei costi della vita
nelle 150 città in cui la Svizzera ha una
rappresentanza. I dati sono rilevati due volte
l’anno (marzo e settembre) e concernono un
paniere di circa 200 beni e servizi, senza però
tener conto dei costi legati all’alloggio e delle
spese sociali o fiscali. La base comparativa è la
città di Berna. In casi individuali, prima di
accettare una proposta di lavoro un candidato
può richiedere al DFAE i dati di riferimento
concernenti lo specifico Paese dell’UE/AELS.
Le richieste vanno invitate a:
Imposte Chi lavora in un Paese dell’UE/AELS è di norma
soggetto al fisco dello stesso Stato. Sussistono
eccezioni per il personale diplomatico, i
collaboratori di organizzazioni internazionali e,
in alcuni casi, per i collaboratori di imprese con
sede in Svizzera.
Chi ha il domicilio in Svizzera e lavora all’estero
per un periodo breve (di regola, inferiore a 183
giorni l’anno) per conto di un datore di lavoro
svizzero è tenuto in genere al pagamento delle
imposte in Svizzera.
Per coloro che si trasferiscono all’estero in
maniera definitiva l’assoggettamento fiscale
illimitato in Svizzera decade. Se tuttavia
continuano a percepire redditi in Svizzera (per
es. dalla locazione di immobili) rimangono
soggetti fiscali parziali. Sono imponibili anche le
pensioni e le prestazioni in capitale provenienti
dalla Svizzera (imposta alla fonte). Fanno
eccezione le pensioni versate da un datore di
lavoro privato a un beneficiario in grado di
giustificare la propria residenza in un Paese che
ha sottoscritto una convenzione di doppia
imposizione con la Svizzera. Allo stesso modo,
può essere restituita l’imposta alla fonte sulle
prestazioni in capitale (ma non sulle prestazioni
risultanti da un precedente rapporto di lavoro di
diritto pubblico) quando il contribuente è in
grado di provare che le autorità fiscali del nuovo
domicilio sono informate di detto contributo.
Le modalità e l’onere fiscale variano da Paese a
Paese. Di norma, può essere ottenuto un
rimborso totale o parziale su imposte alla fonte,
come l’imposta preventiva che in Svizzera si
applica a interessi e dividendi.
WWW Costo della vita nei singoli Paesi
UE/AELS
EURES – Informazioni sui Paesi
UBS – Prezzi e salari nel mondo
OCSE – Studio comparativo dei
prezzi (inglese e francese)
Eardex - Confronto dei costi
della vita (tedesco e inglese)
WWW SFI - Politica fiscale
internazionale della Svizzera
SFI - Contatto per questioni di
diritto fiscale internazionale
SIF Panoramica dell’imposta
alla fonte in altri paesi
Convenzioni concernenti
un'imposta alla fonte
(francese e tedesco)
Commissione europea -
Politica fiscale nell’UE
Conferenza svizzera delle
imposte (associazione delle
autorità fiscali della Svizzera) –
www.csi-ssk.ch
20
Doppia imposizione L’accordo sulla libera circolazione delle persone
(ALC) tra la Svizzera e l’UE, nonché con i Paesi
dell’AELS, non incide sulle convenzioni bilaterali
contro la doppia imposizione. Occorre tuttavia
osservare che le disposizioni relative alle misure
fiscali applicabili al domicilio e alla condizione di
frontaliere possono differire da quelle dell’ALC.
Reddito e patrimonio oltre confine sottostanno
all’imposizione prevista dalle convenzioni contro
la doppia imposizione in vigore. La Svizzera ha
stipulato convenzioni per evitare la doppia
imposizione con tutti i Paesi dell’UE e dell’AELS,
ad eccezione di Cipro.
In previsione di un soggiorno all’estero a scopo
professionale è necessario chiarire i punti relativi
a una possibile doppia imposizione. Per
maggiori informazioni rivolgersi all’autorità
fiscale del proprio domicilio o al consulente
fiscale di fiducia.
Scambio automatico di informazioni
Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l’UE hanno
firmato un Accordo sullo scambio automatico di
informazioni a fini fiscali. Dal 2017, gli istituti
finanziari svizzeri dovranno procedere alla
raccolta dei dati relativi ai conti di persone
residenti nell’UE. I dati saranno trasmessi alle
autorità fiscali degli Stati UE dal 2018.
Imposta sul valore aggiunto Le disposizioni legali dell’UE in materia di
imposta sul valore aggiunto si basano
soprattutto su direttive, vincolanti per ogni Stato
membro al quale sono dirette. La scelta della
forma e dei mezzi è delegata agli enti nazionali.
Ogni Stato membro è responsabile
dell’integrazione delle disposizioni nel diritto
nazionale e della loro corretta applicazione nel
proprio territorio.
Imposta sul valore aggiunto negli Stati membri
dell’UE – aliquota normale al 1° settembre 2015
Paese % Paese %
Belgio 21 Malta 18
Bulgaria 20 Paesi Bassi 21
Danimarca 25 Austria 20
Germania 19 Polonia 23
Estonia 20 Portogallo 23
Finlandia 24 Romania 24
Francia 20 Svezia 25
Grecia 23 Slovenia 22
Gran Bretagna
Irlanda
20
23
Repubblica
slovacca
20
Italia 22 Spagna 21
Lettonia
Lituania
21
21
Repubblica
Ceca
21
Lussemburgo 17 Ungheria 27
Cipro 19
WWW SFI – Segreteria di Stato per le
questioni finanziarie internazionali
Avvocato specializzato in materia
di doppia imposizione UE
(tedesco) -
www.doppelbesteuerung.eu
WWW SFI – Informazioni sullo scambio
automatico di informazioni
WWW Commissione europea -
Panoramica delle direttive UE
relative all’imposta sul valore
aggiunto (tedesco, francese e
inglese)
WWW Commissione europea - Aliquote
d’imposta sul valore aggiunto negli
Stati dell’UE – dettagli e
applicazione (tedesco)
21
7. Previdenza e assicurazioni
In base al principio della libera circolazione delle
persone, i Paesi dell’Unione europea facilitano la
libera scelta del posto di lavoro all’interno
dell’Unione, promuovendo così la mobilità
professionale dei propri cittadini. Il
coordinamento dei diversi sistemi nazionali di
sicurezza sociale mira a garantire e a migliorare
la previdenza sociale dei lavoratori. I diritti e
doveri relativi alla previdenza e alle assicurazioni
sono disciplinati da un complesso di norme che
non possono essere approfondite in modo
esauriente in questa sede. Lo scopo del presente
capitolo è quello di sensibilizzare i lettori
sull’importanza della sicurezza sociale e di
indirizzarli verso gli organismi più opportuni per
valutare i singoli casi.
Sistemi di sicurezza sociale UE Importanti informazioni sul coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale nell’UE sono reperibili
sul sito della direzione «Occupazione, affari
sociali e inclusione» della Commissione europea
nonché sulle pagine web dell’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS).
Sicurezza sociale Svizzera -
UE/AELS
Svizzera - UE
La Svizzera e l’UE coordinano i sistemi di
sicurezza sociale con l’ausilio dell’Allegato II
all’Accordo sulla libera circolazione delle
persone, in particolare gli accordi bilaterali sulle
assicurazioni sociali già conclusi con i singoli
Stati. Le disposizioni si applicano ai cittadini
svizzeri e a quelli dei Paesi membri dell’UE.
Svizzera - AELS
La Convenzione AELS tra gli Stati membri
dell’AELS regola il coordinamento dei sistemi
nazionali di sicurezza sociale.
L’ALC e la Convenzione AELS prevedono in
linea di massima le stesse regole di
coordinamento. Tuttavia vi sono casi in cui le
relazioni sono disciplinate diversamente (cfr.
www.bsv.admin.ch > Assicurazione sociale
internazionale)
Rami assicurativi Le disposizioni di coordinamento regolano tutti i
settori della sicurezza sociale, ovvero:
vecchiaia
invalidità
decesso (prestazioni ai superstiti)
malattia e maternità
infortuni e malattie professionali
disoccupazione
famiglie
Eccezione: l’aiuto sociale non è regolato
negli accordi.
Persone interessate
Svizzera - UE
Tutti i cittadini svizzeri e dei Paesi membri
dell’UE che lasciano la Svizzera per trasferirsi
nell’UE o viceversa e che sono o sono stati
soggetti alle norme giuridiche della sicurezza
sociale di uno o più Stati membri, nonché i
loro familiari.
Apolidi e rifugiati domiciliati in CH+UE
nonché i loro familiari e superstiti.
WWW Sistemi di sicurezza sociale dell’UE
UFAS – Assicurazione sociale
internazionale – Basi & convenzioni
WWW Informazioni AVS/AI – vedi
opuscolo «Lasciare la Svizzera per
uno Stato dell’Unione europea o
dell’Associazione europea di libero
scambio».
22
Svizzera - AELS
Tutti i cittadini che si trasferiscono all’interno
degli Stati dell’AELS, in particolare:
persone che esercitano o hanno esercitato
un’attività lucrativa (beneficiari di rendite,
disoccupati)
studenti e relativi familiari
familiari o superstiti di persone che esercitano
o hanno esercitato un’attività lavorativa, a
prescindere dalla nazionalità
apolidi e rifugiati che abitano in Islanda,
Liechtenstein, Norvegia o Svizzera.
Persone non interessate
Cittadini di Paesi terzi
Le persone che non sono cittadine Svizzere né
di un Paese dell’UE/AELS non sono interessate
dall’Accordo. A loro si applicano gli accordi
bilaterali sulla sicurezza sociale conclusi con i
Paesi interessati. Le casse di compensazione
forniscono maggiori informazioni al riguardo.
Familiari
Sulla base degli accordi, i familiari che non
esercitano un’attività lucrativa godono di
determinati diritti derivati, a prescindere dalla
nazionalità (soprattutto nell’ambito
dell’assicurazione malattia). In linea di massima
sottostanno all’obbligo di assicurazione contro
le malattie nello stesso Paese del coniuge o del
genitore soggetto all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone. A seconda del Paese
di residenza sussistono regole o diritti d’opzione
diversi.
Periodo minimo d’assicurazione La durata assicurativa minima per l’acquisizione
del diritto a una rendita varia da Paese a Paese,
ma ammonta almeno a un anno. Se il periodo
contributivo maturato in uno Stato dell’UE o
dell’AELS non è sufficiente per acquisire il diritto
a una rendita, i singoli Paesi calcolano la durata
minima d’assicurazione considerando il periodo
assicurativo compiuto negli altri Stati dell’UE o
dell’AELS e in Svizzera. Si parla in questo caso
della cosiddetta totalizzazione.
La Svizzera richiede una durata minima
d’assicurazione di un anno per acquisire il diritto
a una rendita di vecchiaia AVS.
Si applicano disposizioni speciali alle persone
che hanno pagato contributi in diversi Paesi
senza aver maturato tuttavia un periodo
contributivo minimo di un anno in nessuno di
essi.
Diritto alla rendita Gli Stati dell’UE/AELS e la Svizzera
corrispondono la rendita in base al periodo
contributivo maturato nel Paese interessato (pro
rata). Determinante per il diritto alla rendita è
l’età pensionabile prevista dallo Stato che
corrisponde la rendita.
In linea di massima, anche le prestazioni
d’invalidità sono corrisposte pro rata.
Esportazione delle rendite Ogni Paese deve pagare la rendita di vecchiaia
in un altro Stato contraente se la persona
beneficiaria vi risiede.
Gli anni di contribuzione all’AVS/AI facoltativa e
obbligatoria generano il diritto a una rendita
svizzera al raggiungimento dell’età di
pensionamento prevista in Svizzera.
Superstiti I superstiti sono coperti in misura limitata
dall’accordo sulla libera circolazione delle
persone. Le rendite per vedove, vedovi e orfani
vengono di norma calcolate in base al periodo
contributivo maturato dalla persona deceduta.
Se la persona deceduta era assicurata in diversi
Paesi, la vedova, il vedovo, o l’orfano
normalmente ricevono rendite distinte da parte
degli Stati interessati. Alcuni Paesi non pagano
rendite per superstiti se l’avente diritto ha già
raggiunto l’età del pensionamento.
Invalidità AI Ogni Stato determina il grado di invalidità in
base alla propria legislazione. Ne può
conseguire che in Paesi diversi, lo stesso
problema di salute comporti una diversa
valutazione dell’incapacità al guadagno.
23
Alcuni Paesi calcolano le rendite d’invalidità in
base al modello applicato alle rendite di
vecchiaia. L’importo delle rendite dipende dal
periodo contributivo maturato. Il diritto alla
rendita può sorgere anche se nel momento in
cui insorge l’invalidità la persona non è
assicurata nello Stato in questione. Questo
principio si applica anche in Svizzera. Altri Paesi
versano rendite d’invalidità indipendentemente
dai periodi assicurativi compiuti. Le persone
interessate devono tuttavia esservi
effettivamente assicurate nel momento in cui
insorge l’invalidità.
In generale si deve tener conto dei periodi
contributivi maturati in diversi Paesi se sono
indispensabili per legittimare il diritto a una
rendita di invalidità.
Obbligo d’assicurazione per
persone professionalmente attive È applicabile il principio del luogo di lavoro. Se si
esercita un’attività lavorativa dipendente o
indipendente in un Paese dell’UE, si è soggetti
all’obbligo d’assicurazione sociale del paese in
questione. Ogni persona che esercita un’attività
lucrativa è soggetta all’obbligo assicurativo
soltanto in uno Stato, anche se lavora in più
Paesi. Regole apposite determinano in quale
Stato si devono pagare i contributi in caso di
attività in diversi Paesi. In alcuni Stati, la
copertura dell’assicurazione malattie si estende
anche ai familiari mentre in altri, come la
Svizzera, questi sono tenuti ad assicurarsi
autonomamente.
Eccezioni
Persone senza attività lucrativa24
Le persone che non esercitano un’attività
lavorativa dipendente o indipendente, non sono
titolari di rendite né sono disoccupate sono
soggette al sistema assicurativo del Paese in cui
risiedono.
Studenti e partecipanti a corsi di lingua25
Di norma non trasferiscono il domicilio 26 nel
Paese dove studiano e restano soggetti
all’AVS/AI27 svizzera.
Lavoratori distaccati tra la Svizzera e l’UE/AELS
Se lavorano temporaneamente per un datore di
lavoro svizzero in uno Stato dell’UE/AELS,
durante il distacco continuano a sottostare alle
norme giuridiche svizzere in materia di sicurezza
sociale (si applica in linea di principio anche agli
indipendenti, vale a dire ai cosiddetti prestatori
di servizi che si recano temporaneamente in un
altro Stato e vi esercitano un’attività analoga a
quella svolta prima del distacco). Maggiori
informazioni sono reperibili nei promemoria
«Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati CH -
UE/CH - AELS».
Frontalieri Per frontalieri si intendono lavoratori dipendenti
o indipendenti che svolgono la propria attività
professionale in un Paese diverso da quello di
residenza. Devono tuttavia rientrare al proprio
domicilio almeno una volta la settimana.
24
Studenti, partecipanti a corsi di lingua, disoccupati e
titolari di rendite ne sono esclusi. 25
Se esercitano un’attività accessoria (autorizzata) durante
lo studio sono considerati come persone che esercitano
un’attività lucrativa e devono pagare i contributi nel Paese
interessato. 26
Sede principale di affari e interessi. 27
Limite d’età: 30 anni compiuti.
WWW AVS/AI - Lasciare la Svizzera per
uno Stato dell’Unione europea (UE)
o dell’Associazione europea di
libero scambio (AELS)
WWW Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) – Lavoratori distaccati
24
I frontalieri sono assicurati nel Paese in cui
esercitano l’attività lucrativa (principio del luogo
di lavoro). In linea di massima, lo Stato in cui si
guadagna è responsabile anche del versamento
degli assegni familiari. Se entrambi i genitori
lavorano in Paesi diversi (Svizzera o UE), il diritto
si basa sulle norme giuridiche dello Stato in cui
vivono i figli. Se l’altro Stato prevede prestazioni
più elevate, deve essere versata la relativa
differenza.
Residenza in uno stato dell’UE – luogo di
lavoro Svizzera
Sulla base dell’accordo di libera circolazione
delle persone, l’obbligo dell’assicurazione
malattia svizzera si estende anche a persone che
abitano nei Paesi dell’UE ma che esercitano
un’attività lavorativa in Svizzera, nonché ai loro
familiari senza attività lucrativa. Sussistono però
eccezioni: per esempio le persone
professionalmente attive e i familiari che abitano
in Germania, Italia, Austria, Finlandia (solo i
familiari) o Francia possono essere esonerati
dall’obbligo assicurativo se sono in grado di
provare di essere assicurati nel Paese in cui
vivono. Tutte le eccezioni sono reperibili al link
sottostante «Assoggettamento all’assicurazione
malattie obbligatoria delle persone residenti
negli Stati dell’UE/AELS».
Per maggiori informazioni rivolgersi
all’ufficio cantonale competente.
I frontalieri assicurati in Svizzera e i loro familiari
godono di un diritto d’opzione per quanto
riguarda le prestazioni in natura in caso di
malattia e infortunio sul lavoro: possono
scegliere se farsi curare nel Paese in cui
risiedono, oppure in quello in cui lavorano. Lo
stesso diritto d’opzione in merito al luogo di
cura spetta anche ai familiari senza attività
lucrativa assicurati in Svizzera ma residenti in
Germania, Austria, Belgio, Francia, Ungheria o
nei Paesi Bassi.
Residenza in Svizzera – luogo di lavoro in
uno Stato dell’UE
Gli Svizzeri e i cittadini dell’UE che abitano in
Svizzera ma lavorano in uno Stato dell’UE sono
assoggettati alla relativa assicurazione estera. I
frontalieri che vivono in Svizzera ma lavorano
p.es. in Germania devono assicurarsi contro le
malattie in Germania insieme ai propri familiari
senza attività lucrativa. Se si ammalano in
Svizzera vengono trattati come persone
assicurate in Svizzera. I costi, a prescindere dalla
partecipazione alle spese, sono sostenuti
dall’assicurazione estera.
WWW UFAS – FAQ a proposito degli Affari
internazionali > Guide prestazioni
familiari
WWW UFSP – Istituzioni cantonali
competenti per l’esenzione
dall’obbligo d’assicurazione
nell’assicurazione malattie
obbligatoria (in fondo della
pagina)
UFSP - Obbligo assicurativo >
Assoggettamento
all’assicurazione malattie
obbligatoria delle persone
residenti negli Stati
dell’UE/AELS (in fondo della
pagina)
UFSP Lavoratori frontalieri in
Svizzera (sotto questo link
trovate anche informazione sul
diritto d’opzione con la
Francia)
25
Lavoratori distaccati Sono persone che lavorano per il proprio datore
di lavoro in un altro Stato per un periodo
limitato (fino a 24 mesi).
Durante il distacco restano soggetti
all’obbligo d’assicurazione sociale svizzero.
Per gli Stati dell’UE e dell’AELS necessitano
da parte del datore di lavoro dell’attestazione
A1, che funge da prova nei confronti degli
enti preposti alle assicurazioni sociali nel
Paese di distacco.
Devono richiedere alla cassa malati
l’attestazione S1 che garantisce sia a loro sia
ai familiari che abitano con loro l’accesso a
tutte le prestazioni in natura
dell’assicurazione malattia e maternità locale.
I lavoratori distaccati che mantengono il
domicilio legale in Svizzera usufruiscono dei
diritti contemplati dalla tessera europea
d’assicurazione malattia TEAM.
Persone senza attività lucrativa Le persone che non esercitano un’attività
lucrativa dipendente o indipendente, non sono
titolari di rendite né disoccupate (non coperte
da un sistema generale di tutela dei lavoratori)
sono soggette al sistema assicurativo del Paese
in cui risiedono.
Familiari senza attività lucrativa
Sulla base degli accordi, i familiari che non
esercitano un’attività lucrativa godono di
determinati diritti derivati, a prescindere dalla
nazionalità (soprattutto nell’ambito
dell’assicurazione malattie). In linea di massima
sottostanno all’obbligo di assicurazione contro
le malattie nello stesso Paese del coniuge o del
genitore professionalmente attivo, soggetto
all’accordo sulla libera circolazione delle persone.
A seconda del Paese di residenza sussistono
regole o diritti d’opzione diversi.
Titolari di rendite I titolari di una rendita legale di vecchiaia,
invalidità, infortunio o superstiti, soggetti alle
norme giuridiche della Svizzera e/o di uno o più
Paesi dell’UE, sono tutelati dall’Accordo sulla
libera circolazione delle persone. Ciò si applica
sia alle persone che sono state assicurate in
diversi Paesi durante l’attività lucrativa sia ai
titolari di rendite che hanno sempre lavorato
nello stesso Paese e che si sono trasferiti in un
altro Stato (Svizzera o UE) solo all’età della
pensione.
Rendita
In linea di massima, chi è stato assicurato in
diversi Paesi ha diritto a una rendita da ognuno
degli Stati interessati, a patto che abbia
maturato un periodo contributivo minimo di un
anno in ognuno degli Stati in questione. Occorre
inoltre che siano soddisfatte le altre condizioni
poste dal diritto nazionale (p.es. il limite d’età);
se uno Stato esige un periodo minimo
d’assicurazione più esteso, all’occorrenza
bisognerà tener conto dei periodi compiuti negli
altri Paesi (Svizzera, UE).
Le rendite dei cittadini svizzeri e dei cittadini
degli Stati dell’UE sono versate anche all’estero.
Determinate prestazioni speciali non sono
tuttavia pagate all’estero (Svizzera: assegni per
grandi invalidi e prestazioni complementari).
Prestazioni familiari
In linea di principio, i titolari di rendite ricevono
le rendite per i figli e le prestazioni familiari dallo
Stato che paga la loro rendita, a patto che il
Paese interessato preveda questo genere di
prestazioni per titolari di rendite. Se sussistono
diritti a rendite in diversi Stati, sono applicabili
regimi particolari. Per maggiori informazioni
sulle prestazioni svizzere rivolgersi alle casse di
compensazione AVS o alle casse di
compensazione per gli assegni familiari.
WWW UFAS – opuscoli sul distacco
Svizzera – UE o Svizzera – AELS
UFAS – attestazione di distacco A1
26
Assicurazione malattia
Chi riceve solo una rendita da un solo Stato,
è soggetto all’obbligo assicurativo in questo
Stato, anche se non vi è domiciliato. Se sussiste
diritto a rendite da parte di più Paesi, l’obbligo
assicurativo per la malattia si basa sul diritto del
Paese di residenza, se anche quest’ultimo paga
una rendita. Se nello Stato in cui si risiede non
sussiste alcun diritto a una rendita, la
competenza è del Paese in cui la persona
interessata è stata assicurata più a lungo
(assicurazione per la vecchiaia). I familiari senza
attività lucrativa vanno in linea di massima
assicurati nello stesso Paese della persona che
percepisce la rendita.
Eccezioni all’obbligo assicurativo in Svizzera
In merito all’obbligo assicurativo in Svizzera
sussistono eccezioni: i titolari di rendite e i loro
familiari senza attività lucrativa che abitano in
Germania, Finlandia (solo familiari), Francia, Italia,
Portogallo (solo titolari di rendite) o Austria
possono essere esonerati dall’obbligo
assicurativo in Svizzera se sono assicurati nel
Paese in cui risiedono.
Informazioni sull’assicurazione malattia per
titolari di una rendita svizzera che si
trasferiscono in uno Stato dell’UE/AELS sono
reperibili presso l’Istituzione comune LAMal.
È importante verificare la propria situazione
individuale rivolgendosi alla Cassa malati o
all’Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP!
Diritto a prestazioni
In caso di malattia, i titolari di rendite hanno
diritto a tutte le prestazioni (cure mediche,
medicinali e trattamento ospedaliero compresi)
previste dalle norme giuridiche del Paese in cui
risiedono, anche se non sono assicurati nello
stesso. Le spese sono a carico della competente
assicurazione malattie, che deve rilasciare
un’attestazione del diritto alle prestazioni.
I beneficiari di rendite domiciliati in Svizzera e
assicurati contro le malattie in uno Stato dell’UE
devono iscriversi all’Istituzione comune LAMal,
che fornirà loro ulteriori informazioni.
Sulla base della tessera europea d’assicurazione
malattie (TEAM), gli aventi diritto a una rendita
possono usufruire di prestazioni mediche anche
durante un soggiorno temporaneo negli Stati
dell’UE/AELS, per esempio durante una vacanza,
se le prestazioni si rivelano necessarie dal punto
di vista medico e non possono essere rinviate al
rientro previsto nel Paese di residenza.
Tutti i titolari di rendite domiciliati in uno Stato
dell’UE/AELS ma soggetti all’obbligo
d’assicurazione in Svizzera sulla base delle
norme di coordinamento applicate godono di
un diritto d’opzione in merito alle cure.
Studenti Sulla base della tessera europea d’assicurazione
malattia (TEAM), gli studenti assicurati nel Paese
di provenienza che studiano in uno Stato
dell’UE/AELS hanno diritto a tutte le prestazioni
in natura che si rivelano necessarie dal punto di
vista medico durante il soggiorno previsto e che
non possono essere rinviate al rientro nel Paese
di residenza.
Gli studenti che esercitano un’attività lucrativa
accessoria agli studi sono considerati come
persone professionalmente attive. Il diritto
determinante e l’obbligo d’assicurazione sono
disciplinati dalle norme relative alle persone
esercitanti un’attività lavorativa.
Le diverse agenzie di assicurazione malattie e
l’Istituzione comune LAMal (coordinazione
internazionale cassa malati) forniscono maggiori
informazioni al riguardo.
WWW UFSP – Obbligo d’assicurazione >
Assoggettamento
all’assicurazione malattie
obbligatoria delle persone
residenti negli Stati dell’UE/AELS
(in fondo della pagina)
WWW Istituzione comune - LAMal
27
Turisti Le persone assicurate e residenti in Svizzera che
soggiornano temporaneamente in uno Stato
dell’UE hanno diritto a tutte le prestazioni che si
rivelano necessarie dal punto di vista medico. La
tessera europea d’assicurazione malattia (o un
certificato sostitutivo provvisorio) deve essere
presentata al fornitore di servizi (medico) o alla
cassa malati ausiliaria del Paese interessato.
A seconda dello Stato, le spese di cura vengono
assunte dall’ente estero competente attraverso
la coordinazione internazionale e fatturate in
seguito all’assicuratore svizzero, oppure la
persona assicurata deve sostenere i costi
temporaneamente per poi richiederne il
rimborso.
Alle prestazioni fornite nello Stato dell’UE si
applica la normativa nazionale in materia di
partecipazione alle spese.
Coloro che sono assicurati e residenti in un
Paese dell’UE e si ammalano durante una
vacanza in Svizzera ricevono a loro volta le cure
mediche e ospedaliere a spese dell’assicurazione
estera. Anche in questo caso è necessario
presentare la tessera europea d’assicurazione
malattia.
L’Istituzione comune LAMal fornisce maggiori
informazioni al riguardo.
AVS/AI facoltativa Negli Stati membri dell’UE/AELS non è più
possibile aderire all’AVS facoltativa.
AELS
Gli assicurati che hanno compiuto i 50 anni
prima del 1° giugno 2002 possono restare
assicurati facoltativamente fino all’età legale di
pensionamento.
UE+10
Gli assicurati che hanno compiuto i 50 anni
prima del 1° aprile 2006 possono rimanere
affiliati all’assicurazione facoltativa fino all’età
legale di pensionamento.
UE+2
Gli svizzeri residenti in Bulgaria o Romania che
erano già assicurati facoltativamente all’entrata
in vigore dell’accordo sulla libera circolazione
delle persone, il 1° giugno 2009, possono
rimanere assicurati al massimo fino al 31 maggio
2015. Coloro che hanno compiuto i 50 anni
prima del 1° giugno 2009 possono restare
assicurati facoltativamente fino all’età legale di
pensionamento.
Assicurazione malattie e infortuni In linea di massima, le persone che esercitano
un’attività lavorativa in uno Stato dell’UE/AELS,
nonché i familiari senza attività lucrativa, sono
assicurati obbligatoriamente contro le malattie e
gli infortuni nello Stato in cui lavorano.
Persone senza attività lucrativa28
In linea di principio, le persone senza attività
lavorativa sono soggette al sistema di
assicurazione sociale del Paese in cui sono
domiciliate. In alcuni Stati dell’UE/AELS, la
persona senza attività lucrativa può tuttavia
scegliere il sistema al quale affiliarsi. La
situazione individuale va chiarita
anticipatamente con la cassa malati e/o con
l’Istituzione comune LAMal.
Studenti e partecipanti a corsi di lingua
Di norma non trasferiscono il domicilio nel Paese
in cui studiano. Restano perciò
soggetti all’assicurazione malattie e infortuni in
Svizzera. Se decidono tuttavia di eleggere il
proprio domicilio in uno Stato dell’UE/AELS29
non possono rimanere assicurati in Svizzera ma
devono stipulare un’assicurazione malattie e
infortuni nel Paese in cui studiano. È
assolutamente necessario informarsi
anticipatamente al riguardo presso l’assicuratore
malattia interessato o l’UFSP.
Fornitori di servizi, lavoratori distaccati
Vedi obbligo d’assicurazione dei lavoratori
distaccati.
28
Studenti, partecipanti a corsi di lingua, disoccupati e
titolari di rendite ne sono esclusi. 29
E dunque di trasferirvi la sede di affari e interessi.
28
Panoramica delle competenze a seconda
della categoria di soggiorno
Vedi opuscolo «Assoggettamento
all’assicurazione malattie obbligatoria delle
persone residenti negli Stati dell’UE/AELS».
Casse malati svizzere nell’UE
Circa un terzo delle casse malati svizzere
offrono l’assicurazione malattie per persone che
abitano in uno Stato dell’UE/AELS. Alcune di
loro estendono l’offerta solo a singoli Paesi
dell’UE. Gli assicuratori devono calcolare un
premio distinto per ogni Stato, sulla base dei
costi in questione. I premi possono essere
scaglionati a livello regionale all’interno di uno
Stato, a seconda delle differenze di costo.
Previdenza professionale LPP In Svizzera si parla del cosiddetto 2° pilastro. I
sistemi della previdenza professionale/aziendale
sono strutturati e sviluppati in modi diversi negli
Stati dell’UE. Per maggiori informazioni
consultare le pagine dell’UE o i dossier sui Paesi.
La parte obbligatoria della previdenza
professionale in Svizzera è contemplata nelle
regole di coordinamento dell’Accordo sulla
libera circolazione delle persone.
I capitali LPP che restano in Svizzera vengono
accreditati, a seconda dei desideri della persona
interessata, su un conto di libero passaggio o su
una polizza di libero passaggio e a tempo
debito frutteranno la loro rendita.
L’utilizzo di capitali provenienti dalla cassa
pensioni per l’acquisto di proprietà abitativa
all’estero è autorizzato ai sensi della legge sulla
promozione della proprietà d’abitazioni.
Pagamento
In linea di massima, dal mese di giugno 2007 la
prestazione di uscita della previdenza
professionale minima non è più pagata in
contanti, ma deve essere «parcheggiata» su un
conto o una polizza di libero passaggio.
Il versamento in contanti può ancora essere
effettuato per la quota sovraobbligatoria o se
non si è soggetti all’assicurazione di rendita
obbligatoria nel Paese ospitante.
Mantenimento del 2° pilastro in Svizzera
Gli Svizzeri all’estero che recedono dall’AVS/AI
obbligatoria e quindi anche dalla previdenza
professionale hanno diverse possibilità di
stipulare un’assicurazione facoltativa presso la
previdenza professionale in Svizzera:
la previdenza professionale può continuare
ad essere gestita dall’istituto di previdenza
abituale se il relativo regolamento lo
consente.
L’istituto di previdenza o la Fondazione
istituto collettore LPP forniscono maggiori
informazioni su ulteriori possibilità di
mantenere il 2° pilastro.
Per conoscere i propri averi previdenziali
rivolgersi all’Ufficio centrale del 2° pilastro.
WWW UFSP – Obbligo
d’assicurazione >
Assoggettamento
all’assicurazione malattie
obbligatoria delle persone
residenti negli Stati
dell’UE/AELS (in fondo della
pagina)
Informazioni utili: opuscolo
dell’AVS/AI «Lasciare la
Svizzera per uno Stato
dell’Unione europea o
dell’Associazione europea di
libero scambio».
WWW OFSP – Premi e riduzione dei premi
UE/AELS
29
Assicurazione contro la disoccupa-
zione AD Dall’entrata in vigore degli accordi bilaterali,
all’assicurazione contro la disoccupazione si
applicano tra l’altro il principio della
totalizzazione e l’esportazione delle prestazioni.
Principio di totalizzazione
Questo principio stabilisce che i periodi
d’assicurazione maturati in un altro Stato
dell’UE/AELS siano computati secondo la
legislazione del Paese interessato dall’altro Stato
dell’UE/AELS. L’ALC e la Convenzione AELS si
applicano, dal punto di vista personale, ai
cittadini delle rispettive parti contraenti e, dal
punto di vista territoriale, ai fatti verificatisi
all’interno degli Stati contraenti. I periodi di
assicurazione di una persona che sottostà dal
punto di vista personale a uno degli accordi
maturati in uno Stato che, dal punto di vista
territoriale, è incluso nel campo di applicazione
dell’altro accordo, non possono quindi essere
considerati per la totalizzazione.
Maggiori informazioni sono reperibili tra l’altro
al capitolo E della circolare della SECO relativa
alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004
e 987/2009 sull’assicurazione contro la
disoccupazione (Circ. ID 883, vedi link in basso).
Nei singoli Stati membri dell’UE/AELS sussistono
basi legali diverse in materia di obbligo di
contribuzione, periodo contributivo minimo,
maturazione dei requisiti, durata e ammontare
delle prestazioni. Per informazioni dettagliate
occorre rivolgersi alle autorità preposte
all’assicurazione contro la disoccupazione nello
Stato di destinazione.
Diritto e casi speciali
Di regola, i disoccupati devono far valere il
diritto alle prestazioni nello Stato dell’UE/AELS in
cui hanno svolto l’ultima occupazione. In caso di
disoccupazione in un Paese dell’UE/AELS si ha
diritto alle prestazioni di questo Paese se si
soddisfano tutti i requisiti nazionali al riguardo.
Attenzione tra l’altro ai periodi minimi di
contribuzione30 e agli obblighi di notifica.
Prima di lasciare un Paese in cui si è svolta
un’attività, occorre farsi rilasciare il modulo PD
U1 dalle autorità competenti (in Svizzera la
Cassa disoccupazione). Il PD U1 funge da prova
dei periodi maturati in caso di domanda di
indennità di disoccupazione in un altro Stato
dell’UE/AELS.
Rivolgersi all’organo d’assicurazione
competente in loco immediatamente dopo
la disdetta.
Frontalieri
In linea di massima, in caso di disoccupazione
totale ricevono le indennità di disoccupazione
dallo Stato in cui abitano. Per il lavoro ridotto e
parziale e la perdita di lavoro dovuta a
intemperie risponde invece il Paese in cui
svolgono l’attività.
Esportazione delle prestazioni AD
L’esportazione delle prestazioni consente la
ricerca di lavoro in uno Stato membro
dell’UE/AELS contemporaneamente alla
riscossione dell’indennità di disoccupazione
svizzera (ID). L’ID può essere esportata al
massimo per tre mesi. Ulteriori informazioni
sull’esportazione di prestazioni sono rilevabili
nella circolare della SECO relativa alle
ripercussioni dei Regolamenti CE
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ.
ID 883, cfr. link in basso), nonché nell’opuscolo
dell’Info-Service SECO «Prestazioni in caso di
ricerca di lavoro all’estero». Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’URC competente. Qui
30
Nonostante la validità del principio di totalizzazione, è
necessario essere stati regolarmente occupati nel Paese
ospitante per almeno un giorno.
WWW Fondo di garanzia LPP –
Organismo di collegamento
Fondazione istituto collettore
LPP
Fondo di garanzia LPP
Fondo di garanzia LPP –
Organismo di collegamento –
Ufficio centrale del 2° pilastro
30
di seguito si approfondiscono solo alcuni
presupposti/motivi.
Per far valere l’esportazione delle prestazioni è
necessario essere rimasti a disposizione dell’URC
competente per quattro settimane dopo
l’iscrizione all’assicurazione contro la
disoccupazione svizzera. La domanda di
prestazioni in caso di ricerca di lavoro all’estero
è soggetta all’approvazione dell’URC (modulo
PD U2 o E303 per gli Paesi AELS). In seguito
occorre iscriversi alla competente
amministrazione del lavoro del Paese ospitante,
consegnando il modulo PD U2 e soddisfare le
disposizioni di controllo locali.
In base all’ordinamento giuridico svizzero,
l’indennità di disoccupazione è corrisposta per
una durata massima di tre mesi. Se si
desidera rientrare in Svizzera, è necessario
notificarlo senza indugio all’URC competente,
per mantenere il diritto alla ID.
Assegni familiari L’erogazione di assegni familiari, nonché il
genere e l’ammontare delle prestazioni si
basano in linea di principio sulle disposizioni del
Paese in cui la persona interessata lavora. Se
ognuno dei genitori lavora in uno Stato diverso,
gli assegni familiari sono pagati dal Paese di
domicilio dei figli, se uno dei genitori vi lavora.
Se in uno Stato le prestazioni sono più elevate
che nell’altro, lo stesso Stato pagherà la
differenza fino all’importo massimo previsto
dalla legislazione.
In linea di massima, una persona soggetta
all’AVS obbligatoria in Svizzera (lavoratore
dipendente e indipendente, persona senza
attività lucrativa con un reddito imponibile fino a
un massimo di 42’120 franchi) ha diritto a
prestazioni familiari, anche se i familiari abitano
in uno Stato dell’UE/AELS.
Maggiori informazioni sono reperibili presso
le casse cantonali di compensazione o le
casse di compensazione per assegni
familiari. Negli Stati dell’UE/AELS rivolgersi
direttamente alle autorità preposte alle
assicurazioni sociali competenti per il luogo
di lavoro.
Assicurazioni private Le assicurazioni private non rientrano nel
coordinamento delle assicurazioni sociali
secondo l’allegato II all’ALC. Per informazioni
rivolgersi all’assicurazione privata interessata.
In caso di trasferimento del domicilio 31 , le
assicurazioni di responsabilità civile e mobilia
domestica32 devono essere disdette e stipulate
nuovamente all’estero. Per evitare lacune
assicurative, è opportuno verificare
anticipatamente il fabbisogno assicurativo al
nuovo domicilio, selezionare gli assicuratori
locali e stipulare le nuove polizze in modo tale
che siano valide a partire dalla data di
trasferimento.
Previdenza privata (3° pilastro) Nota in Svizzera come 3° pilastro, la previdenza
privata del pilastro 3a (banca) e 3b
(assicurazione) è sovraobbligatoria e non rientra
nel coordinamento delle assicurazioni sociali
secondo l’Allegato II all’ALC.
31
Si intende il trasferimento della sede di affari e interessi 32
L'assicurazione veicoli a motore può continuare a essere
gestita da una filiale con lo stesso sistema di bonus/malus.
WWW Indirizzi URC
SECO – opuscolo «Prestazioni
in caso di ricerca di lavoro
all’estero»
SECO – Un opuscolo per i
disoccupati
URC - Moduli per disoccupati
Area Lavoro: Domanda di
prestazioni in caso di ricerca di
lavoro all’estero
SECO – Circ.ID 883 (tedesco)
WWW UFAS – FAQ a proposito degli
Affari internazionali > Guide
prestazioni familiari
Portale UE – Assegni familiari
31
Si applicano le basi legali nonché gli statuti e i
regolamenti dell’istituzione di previdenza privata.
Per informazioni rivolgersi alla propria banca o
assicurazione.
Aiuto sociale Per i lavoratori svizzeri e i loro familiari negli
Stati dell’UE/AELS, l’aiuto sociale è garantito in
linea di massima dal Paese di soggiorno. In caso
di necessità rivolgersi alle competenti autorità
locali.
Lavoratori dipendenti
I lavoratori stranieri e i loro familiari hanno
diritto alle stesse agevolazioni fiscali e sociali
concesse ai lavoratori nazionali e ai relativi
familiari.
Questo diritto comprende il ricorso all’aiuto
sociale33 . Le prestazioni dell’assistenza sociale
spettano agli aventi diritto alla libera circolazione
tanto quanto ai lavoratori nazionali, a titolo di
vantaggio ai sensi dell’art. 7, n. 2 del
regolamento n. 1612/68. Una volta acquisita, la
qualità di salariato non si perde attraverso la
mera riscossione dell’aiuto sociale. I lavoratori e i
loro familiari non perdono pertanto il diritto di
soggiorno in caso di dipendenza dall’assistenza
sociale. Il ricorso all’aiuto sociale non costituisce
un motivo di espulsione.
Lavoratore ai sensi del diritto comunitario (e
quindi dell’art. 16 ALC) è colui che esercita
33
In pratica è importante chiedersi fino a che punto anche
le prestazioni sociali statali possano rappresentare una
retribuzione motivata dallo status di lavoratore. Nel caso
Kempf, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE
causa 139/85, Kempf / Staatssecretaris van Justitie), ha
giudicato legittimo lo status di lavoratore di un impiegato a
tempo parziale, che esercitava indiscutibilmente una reale
attività e che fruiva di prestazioni sociali provenienti da
fondi pubblici dello Stato di soggiorno per integrare il
proprio reddito, inferiore alla soglia del minimo esistenziale.
Il sostegno finanziario era tra l’altro costituito da fondi
dell’aiuto sociale. Da questa decisione risulta,
implicitamente, che non importa se il sostegno pubblico
proviene da un’assicurazione sociale o dall’aiuto sociale. La
CGUE dichiara inoltre che è trascurabile che i fondi
complementari per sostenere il costo della vita provengano
da patrimonio, reddito da lavoro di terzi o da fondi pubblici
del Paese ospitante nella misura in cui sia accertata
un’effettiva e reale attività lavorativa (Dietrich 1995: 286-
287).
un’effettiva e reale attività lavorativa. Lo status
di salariato acquisito sussiste fintanto che il
cittadino dell’Unione/cittadino svizzero rimane a
disposizione del mercato del lavoro.
L’aiuto sociale spetta anche ai disoccupati che
hanno diritto alla libera circolazione e a coloro
che hanno diritto di rimanere in un Paese senza
disporre di una rendita sufficiente. I disoccupati
aventi diritto alla libera circolazione sono
persone che, prima dell’inizio della
disoccupazione, hanno lavorato nello Stato
interessato in virtù di un contratto di lavoro
pluriennale o non disdetto e che si trovano
involontariamente in disoccupazione (perdita del
posto per motivi aziendali e ricerca attiva di una
nuova occupazione). In caso di disoccupazione
volontaria, il diritto alla libera circolazione
decade e di conseguenza anche il diritto
all’aiuto sociale.
Diritto a rimanere e a rientrare in uno Stato
Il diritto a rimanere in uno Stato serve a
garantire il soggiorno ulteriore dopo il termine
dell’attività lucrativa in un Paese (p.es. per
pensionamento). Le persone che possono far
valere questo diritto mantengono i diritti
acquisiti in qualità di lavoratori (diritto alla parità
di trattamento rispetto alle forze lavoro nazionali)
conformemente all’Accordo e al suo Protocollo,
anche se non possono più rivendicare lo status
di lavoratore. Il diritto a rimanere sussiste a
prescindere dalla riscossione di eventuali aiuti
sociali e si estende ai familiari,
indipendentemente dalla loro nazionalità. Le
condizioni relative all’acquisizione del diritto a
rimanere sono disciplinate nella direttiva 75/34
CEE e nel regolamento 1251/70 CEE, alle quali
fa riferimento l’ALC.
32
Persone alla ricerca di un impiego
Si tratta di persone che, contrariamente ai
disoccupati aventi diritto alla libera circolazione,
giungono in un Paese membro con l’obiettivo di
cercare un impiego, senza avervi esercitato per
anni un’attività lavorativa, e si ritrovano in stato
di disoccupazione involontariamente. Le
persone in cerca di impiego non hanno diritto
alla riscossione di aiuti sociali. Se, in mancanza di
mezzi per coprire il fabbisogno vitale, ricorrono
comunque all’assistenza sociale, possono essere
espulsi.
Lavoratori indipendenti
In caso di ricorso all’assistenza sociale, l’ALC non
concede il diritto di soggiorno ai lavoratori
indipendenti nello Stato UE interessato.
Soggiorno senza attività lucrativa
Le persone senza attività lavorativa (titolari di
rendita, studenti ecc.) devono provare di
disporre di mezzi finanziari sufficienti per non
essere a carico dall’aiuto sociale. Le persone
senza attività lucrativa godono quindi del diritto
di soggiorno solo se non dipendono dall’aiuto
sociale.
Ricongiungimento familiare
Se il familiare UE è un lavoratore, il diritto al
ricongiungimento familiare non viene a
decadere neanche se conduce a una continua e
considerevole dipendenza dall’aiuto sociale.
Conclusioni
La riscossione dell’aiuto sociale da parte di
lavoratori e dei loro familiari non costituisce un
motivo di rifiuto dell’autorizzazione di soggiorno,
né di espulsione. La situazione è diversa per
persone senza attività lucrativa e per i lavoratori
indipendenti: se questi richiedono l’aiuto sociale
pubblico, perdono il diritto di soggiorno.
Determinante per il diritto all’aiuto sociale è
quindi l’acquisizione dello status di lavoratore
dipendente o, in caso di perdita dell’impiego, il
mantenimento del diritto alla libera circolazione.
Bibliografia
Dietrich, Marcel (1995): Die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer in der Europäischen Union unter
Berücksichtigung des schweizerischen
Ausländerrechts (de, en), in: Roger Zäch, Daniel
Thürer und Rolf H. Weber. Zurigo
Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero
(ASE) A determinate condizioni il DFAE concede
prestazioni di aiuto sociale agli Svizzeri all’estero.
La persona che si viene a trovare in una
situazione di emergenza deve prima cercare di
affrontarla con le proprie forze e i propri mezzi.
Se in questo modo non riesce a ottenere alcun
miglioramento è necessario verificare
innanzitutto fino a che punto parenti o
conoscenti possono venirle in aiuto. In seguito si
deve anche chiarire quali prestazioni e quale
sostegno può offrire lo Stato di residenza. Solo
dopo possono essere prese in considerazione le
opportunità di sostegno offerte dall’Aiuto sociale
agli Svizzeri all’estero (ASE). Le possibilità di
aiuto elencate di seguito si fondano sulla legge
sugli Svizzeri all’estero del 26 settembre 2014
(LSEst, RS 195.1).
Chi sono gli Svizzeri all’estero?
È considerato uno Svizzero all’estero un
cittadino svizzero non domiciliato in Svizzera e
iscritto nel registro degli Svizzeri all’estero.
Questa definizione e le possibilità di aiuto
elencate di seguito si fondano sulla legge sugli
Svizzeri all’estero (LSEst).
Principi
In linea di principio, l’Aiuto sociale agli Svizzeri
all’estero (ASE) sostiene le persone che si
trovano in una situazione di emergenza e
necessitano di un aiuto finanziario per superarla.
Per la concessione di tale sostegno si parte dal
presupposto che i richiedenti siano persone già
integrate nello Stato in cui risiedono e che, con
molta probabilità, saranno di nuovo
economicamente indipendenti in un breve lasso
di tempo. L’aiuto non ha pertanto carattere
duraturo. Nella valutazione complessiva delle
circostanze si tiene conto dei legami familiari e
delle relazioni della persona interessata nello
Stato di residenza, oltre che dell’opportunità e
33
della possibilità di un ritorno in Svizzera. Se si
soddisfano i requisiti di cui sopra (cfr. anche
modulo «Diritti e obblighi») e non si è in grado
di provvedere adeguatamente alla propria
sussistenza con mezzi propri, contributi privati o
aiuti dello Stato di residenza, allora si può
presentare, tramite la rappresentanza svizzera
competente, una domanda di sostegno
finanziario all’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero
(ASE).
Processo
La sezione ASE esamina le domande ricevute
tramite la rappresentanza svizzera di
competenza e decide sull’ammontare, il tipo e la
durata dell’aiuto. In base alla situazione, approva
o respinge l’aiuto finanziario all’estero o
predispone il rimpatrio. Se necessario organizza,
in collaborazione con le autorità cantonali,
l’aiuto di primo soccorso in Svizzera.
Doppia cittadinanza
Alle persone con doppia cittadinanza si
applicano norme speciali. I cittadini in questione
possono presentare la domanda, ma di regola
non ricevono alcuna prestazione di aiuto
qualora la cittadinanza straniera sia
preponderante. I criteri su cui si basa la
valutazione sono i rapporti con la Svizzera e le
circostanze che hanno indotto ad acquisire la
cittadinanza straniera.
Restituzione
Le prestazioni di aiuto sociale devono essere
restituite se il beneficiario non ha più bisogno di
aiuto ed è garantito un adeguato sostentamento
(cfr. modulo «Diritti e obblighi»).
Formulari – documenti elettronici
strutturati Il coordinamento delle assicurazioni sociali tra la
Svizzera e l’UE regola anche l’utilizzo delle
attestazioni necessarie, tra l’altro, a far valere i
diritti in materia di assicurazioni sociali.
I moduli sono reperibili presso l’organo
competente per l’assicurazione sociale in
questione (ufficio AVS/AI, cassa malati,
ufficio del lavoro, ecc.).
Servizi specializzati / pubblicazioni
WWW DFAE - ASE
Moduli di richiesta
WWW UFAS – attestazioni CH-UE e
moduli E
Commissione europea -
Documenti elettronici strutturati
per lo scambio di dati tra enti
previdenziali
Istituzione comune LAMal -
moduli
Commissione europea - La
tessera europea di assicurazione
malattia
WWW Ufficio federale delle
assicurazioni sociali UFAS –
Assicurazione sociale
internazionale
UFAS – Opuscolo informativo
Sicurezza sociale in Svizzera
Ufficio federale della sanità
pubblica UFSP – Cooperazione
con l’Unione europea (UE)
Istituzione comune LAMal
AVS Internazionale: opuscoli
informativi
AVS - Lasciare la Svizzera per
uno Stato dell’UE/AELS
Commissione europea -
Occupazione e affari sociali UE
MISSOC – Sistema di
informazione sulla protezione
sociale nell’UE
34
Contatto
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione consolare DC
Emigrazione Svizzera
Bundesgasse 32, 3003 Berna
+41 800 24-7-365
www.swissemigration.ch