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INDICE LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI: IL FONDO PERSEO……………………………….……. 1

CARATTERISTICHE DEL FONDO PERSEO………………………………………………………….…..…… 3

CHI PUÒ ADERIRE AL FONDO…………………………………………………………………………………. 3

INVESTIMENTI ……………………………………………………………………………………………………….……… 4

LA NASCITA DI PERSEO: UN PO’ DI STORIA……………………………………………………….……… 5

LA CONTRIBUZIONE AL FONDO …………………………………………………………………………………………… 6

FINANZIAMENTO PUBBLICO ………………………………………………………………………...…………….. 8

LE PRESTAZIONI: …………………………..………………………………………………………………………………………… 9

I RENDIMENTI: La posizione individuale del lavoratore ………………...…………………………………… 12

TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO NEGOZIALE DI DIPENDENTI PUBBLICI ………….. 12

TRASFERIMENTO DA FONDO NEGOZIALE DI DIPENDENTI PUBBLICI E FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE (FONDO APERTO O PIP) ………….……………………………….

13

RISCATTO DELLA POSIZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE……... 13

IL REGIME FISCALE …………………………………………………………………………………………………………...…… 15

REGIME TRIBUTARIO DELLE PRESTAZIONI……….………………..……………………………………….. 15

CONTRIBUTI ………………………………………………………………………………………………………..……….. 15

GESTIONE FINANZIARIA ……………………………………………………………………………………………... 15

PRESTAZIONI ………………………………………………………………………………………………………………. 15

ANTICIPAZIONI ……………………………………………………………………………..……………………………. 16

RISCATTI ……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

PER APPROFONDIRE……..…………………………………………………………………………………………….. 17

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ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE………….………………………………………………...…… 18

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE …………….…….………………..…………………………………….. 18

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO …………………………..……………………………..………. 18

DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE AL FONDO E OBBLIGO CONTRIBUTIVO …………….. 19

LA BUSTA PAGA DEL DIPENDENTE ………….…………………………………………………………………. 19

COMPILAZIONE DELLA DISTINTA DI CONTRIBUZIONE ……………..……………………………. 20

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ……………………..………………………………………………………….. 20

BONIFICO DEI VERSAMENTI ……………………………………………………………………………………….. 20

COMPILAZIONE DEI CAMPI DELLA DMA ……………………………………………………………….. 21

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LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI: il Fondo PERSEO

La previdenza complementare, intesa come forma di integrazione delle prestazioni obbligatorie, nasce e si sviluppa nei paesi a modello scandinavo o anglosassone collateralmente e contestualmente al sistema di sicurezza sociale di base. La sua funzione è quella di integrare le prestazioni minime riconosciute a tutti i cittadini. Diversamente in Italia e negli altri paesi di pari tradizione sociale, la previdenza complementare assume un ruolo differente, quale necessità di integrare la riduzione del tasso di sostituzione (rapporto fra ultimo salario e pensione), garantito dalla previdenza obbligatoria. Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione chiusi o negoziali. Sono quelli che scaturiscono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari, cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri (assemblea, organi di amministrazione e controllo e responsabile del fondo, ecc.). L’attività del fondo consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse, nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni; i fondi pensione aperti. Sono quelli istituiti direttamente da: _ banche; _ società di intermediazione mobiliare; _ compagnie di assicurazione; _ società di gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.

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In base alle modalità istitutive, le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali. Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo. Esse sono attuate mediante fondi di natura negoziale (chiusi) e fondi aperti che ricevono adesioni collettive. Nelle forme individuali, invece, l’adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa. Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.  

Forme COLLETTIVE

i previdenza pensionistica aggiuntiva);

a contribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale

forma di prestazione pensionistica aggiuntiva);

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CARATTERISTICHE DEL FONDO PERSEO

Alcuni dati: E’ il Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e Sanità. E’ un fondo negoziale costituito in forma di associazione riconosciuta ed è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP. E’ operante in regime di

contribuzione definita: L'ammontare della contribuzione che dovrà essere versata al fondo è prestabilita, mentre l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti.

capitalizzazione individuale: i contributi sono versati in un conto individuale che si incrementa con i rendimenti ottenuti dal fondo pensione, al netto delle spese. Tale ammontare è comunicato ufficialmente a ciascun iscritto attraverso la comunicazione periodica annualmente inviata agli aderenti ed è verificabile on line mediante accesso all'area riservata agli iscritti.

L’adesione è volontaria. Il lavoratore esprime la propria volontà di iscriversi al fondo pensione attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione al Fondo.(vedi sezione Adesione al Fondo)

CHI PUO' ADERIRE AL FONDO

Essendo un fondo negoziale , possono aderire al Fondo Perseo:

a) I dipendenti dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale e tutti coloro, comunque richiamati nell'Accordo istitutivo, assunti con:

• contratto a tempo indeterminato;

• contratto part-time a tempo indeterminato;

• contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi; In questo caso sono ammissibili le domande di adesione a Perseo, qualunque sia la data di sottoscrizione, a condizione che sia anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro e che quest'ultimo non sia inferiore a tre mesi.

b) il personale appartenente alle aree dirigenziali sanitarie III^ (amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale) e IV^ (medica e veterinaria);

c) i Segretari comunali e provinciali una volta sottoscritto l'accordo di adesione a Perseo;

d) i lavoratori dipendenti – come identificati nella lettera a) - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell' accordo istitutivo del fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle aree destinatari di PERSEO, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni;

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e) i dipendenti dei settori affini: i lavoratori dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, UNIONCAMERE, personale dipendente da case di cura private e personale dipendente dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente.

INVESTIMENTI

Attualmente PERSEO non ha ancora avviato la gestione delle risorse destinate agli investimenti. I contributi sono depositati presso il conto corrente di raccolta della Banca Depositaria, ed attribuiti alle posizioni individuali degli iscritti. Il tasso di remunerazione del conto corrente è pari al tasso EURIBOR 1 mese1. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di investire tali somme in strumenti Pronto Conto Termine2 fino a quando non sarà completata la procedura della selezione dei gestori finanziari.

La banca depositaria svolge un ruolo fondamentale di garanzia: custodisce e certifica il patrimonio del Fondo controlla la correttezza e la legittimità delle operazioni effettuate dai gestori

finanziari risponde al Fondo, anche patrimonialmente, per le eventuali inadempienze

Al Consiglio di Amministrazione di PERSEO spetta il compito di: Individuare l’obiettivo finanziario in coerenza con le finalità previdenziali del

Fondo Definire l’asset allocation strategica (il portafoglio) delle risorse in gestione Selezionare il benchmark Scegliere la tipologia del mandato (specialistico o bilanciato) Selezionare i gestori finanziari Valutare l’operato dei gestori

Per il primo anno di esercizio PERSEO seguirà uno stile di gestione detto MONOCOMPARTO. Successivamente il CdA potrà proporre all’Assemblea dei delegati il passaggio al PLURICOMPARTO.

Come stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 124/93 "La composizione degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione caratterizzati da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive".                                                             

1 EURIBOR: acronimo di EURO INTERBANK OFFERED RATE e rappresenta il tasso medio di interesse con cui 40/50 Istituti bancari europei effettuano le operazioni interbancarie. Esistono ben 15 tassi di interesse Euribor: a 1 mese, 2 mesi…Il tasso Euribor esiste dal 1999, l’anno in cui l’euro è stato introdotto come moneta sui mercati finanziari. 2 Prestito di denaro da parte dell’acquirente (Fondo) e prestito di titoli da parte del venditore (Banca) che si impegna a riacquistarli ad un prezzo (in genere più alto) e ad una data predeterminata. A quella data l’acquirente deve avere i titoli pronti.

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L’attuale sistema della previdenza complementare si articola in tre fasi: _ dei contributi (o fase dell’accumulazione); _ dei rendimenti (o fase dell’investimento); _ delle prestazioni (o fase dell’erogazione) di cui si tratterà nelle prossime sezioni. LA NASCITA DI PERSEO: UN PO' DI STORIA Tutto inizia con la legge delega n. 421 del 1992 voluta dal Governo Amato e dalla quale nasce: - il primo riordino della previdenza obbligatoria attuato con Decreto legislativo n. 503/92 - l'istituzione della previdenza complementare con il Decreto Legislativo n. 124/93. Mentre il riordino della previdenza pubblica viene sistematicamente attuato con interventi legislativi dal 1992 fino all'attuale riforma Monti - Fornero del 2011, che determinano anche dal punto di vista economico una riduzione del rapporto fra ultimo stipendio percepito e trattamento pensionistico (tasso di sostituzione) la previdenza integrativa, sia per le scarse risorse disponibili, sia perché non sufficientemente incentivata anche sotto il profilo fiscale, stenta a decollare. Nel pubblico impiego poi vi è la necessità di ulteriori interventi legislativi rispetto al settore privato, in quanto uno dei problemi di fondo è quello relativo alla trasformazione di particolari trattamenti erogati in occasione della cessazione del rapporto di impiego (indennità premio di fine servizio, indennità di buonuscita) in vero e proprio Trattamento di fine rapporto. Nella logica della armonizzazione fra i diversi istituti nel settore pubblico e privato, con l'art. 2 della Legge 335/95 si estende l'applicazione del trattamento di fine servizio (TFR) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, affidando alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalità di attuazione. Solo nel 1999 con il DPCM 20 dicembre 1999 (modificato dal DPCM 26/2/2001) si regola l'applicazione del TFR ai pubblici dipendenti e il finanziamento dei fondi pensione. Con l'Accordo quadro del 14/5/2007 viene istituito il fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del comparto Regioni, Autonomie Locali e Servizio Sanitario Nazionale Con atto notarile del 21.12.2010 viene costituito il Fondo Pensioni PERSEO, autorizzato all'esercizio dal 22 novembre 2011 ed operativo dal 15 settembre 2012, giorno a partire dal quale i lavoratori dei comparti contrattuali interessati possono aderire.

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LA CONTRIBUZIONE AL FONDO

Le modalità di contribuzione al Fondo sono stabilite dai contratti o accordi e comprendono quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell’anno.

Il finanziamento del fondi pensione Perseo avviene mediante una contribuzione reale così determinata:

Contributo a carico del lavoratore previsto nella misura del 1% sulle voci retributive utili a TFR.  La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione. La modifica dell’aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall’1 gennaio successivo.

Contributo a carico del datore di lavoro fissato nella misura del 1% calcolato sulle voci utili ai fini del TFR. Il contributo aggiuntivo a carico dell’Amministrazione è dovuto in costanza di versamento del contributo a carico del lavoratore.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di accantonamento figurativo contabilizzate dall’Inpdap. Le Amministrazioni, ne daranno comunicazione al Fondo ed all’INPDAP.

La contribuzione a carico delle Amministrazioni e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente

a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione

a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità.

In tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita.

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all’Amministrazione di appartenenza che la trasmetterà al Fondo ed all’INPDAP - entro il 30 novembre di ciascun anno e con effetto dal 1° Gennaio successivo, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico. Con le stesse modalità è concessa in qualsiasi momento la successiva riattivazione contributiva. La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo.

La sospensione non opera con riguardo all’accantonamento figurativo delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall’Inpdap.

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L’obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui sono apposti il timbro e la sottoscrizione sul modulo da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo. La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata a Perseo contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce. Una contribuzione figurativa (virtuale) che comprende: Le quote di TFR. Le quote di TFR destinate alla previdenza complementare vengono accreditate su appositi conti individuali intestati ai lavoratori. La gestione di questi conti viene effettuata dall'INPDAP per i dipendenti iscritti alle gestioni previdenziali costituite presso quest'istituto e dagli enti pubblici non economici per i dipendenti degli enti medesimi.

Per i nuovi assunti dal 1 gennaio 2001 sarà devoluto al fondo pensione l’intero TFR che il lavoratore matura dalla data dell’adesione al fondo stesso;

Per i lavoratori in servizio prima del 31 dicembre 2000 in regime di TFS, che aderiscono alla previdenza complementare sarà versato al fondo pensione una quota di TFR che non potrà superare il 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.

Le quote di TFR vengono contabilizzate presso l’INPDAP in conti individuali intestati a ciascun lavoratore interessato. Su tali accantonamenti figurativi l'istituto applicherà un tasso di rendimento che, in via transitoria, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli di maggiore consistenza di aderenti.

Al momento della cessazione del rapporto previdenziale l'INPDAP dovrà conferire al fondo pensione il montante delle quote accreditate per ciascun lavoratore, comprensivo della capitalizzazione operata a seguito dei rendimenti applicati.

Contributo aggiuntivo per i soli lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 2000, che optano da TFS a TFR pari all’1,5% (calcolato sulle voci retributive utili a TFS). Tale contribuzione, considerata “neutra” rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle Amministrazioni (legge 449/97), viene accreditata nel conto individuale del lavoratore gestito dall’INPDAP. Tale quota non spetta al personale non iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio (ovvero non spetta al personale dipendente degli enti pubblici non economici).

Rendimento accantonamento figurativo L’Inps gestione ex Inpdap accantona e rivaluta, figurativamente, le quote di TFR (e dell’1,5% aggiuntivo per il personale optante assunto prima del 1° gennaio 2001 e iscritto alle gestioni TFS/TFR dell’istituto) destinate a previdenza complementare dai dipendenti pubblici che aderiscono ai fondi pensione. Questa rivalutazione avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai maggiori fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2005; tali fondi sono: ALIFOND, ARCO, COMETA, COOPERLAVORO, FONCHIM, FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS, PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOPER, QUADRI E CAPI FIAT, SOLIDARIETÀ VENETO.

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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA CONTRIBUZIONE

a) Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l’INPS GESTIONE EX INPDAP, che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all’INPS gestione ex INPDAP; quando si verifica tale circostanza, l’INPS GESTIONE EX INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

(b) Pari al 6,91% della retribuzione utile.

(c) In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è il 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR, pari al 28,94% dell’accantonamento complessivo al TFR. (6,10:100=2:X)

(d) Per questi lavoratori, se iscritti ai fini TFS dell’INPS – gestione ex INPDAP, è stata prevista un’ulteriore quota accantonamento pari all’1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall’INPS GESTIONE EX INPDAP secondo le modalità indicate al precedente punto (a).

FINANZIAMENTO PUBBLICO Per il finanziamento della previdenza complementare del pubblico impiego, per far fronte cioè all'obbligo della pubblica amministrazione di contribuire, quale datore di lavoro, al funzionamento dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, sono resi disponibili circa 155 milioni di euro annui circa (oltre 103 milioni di euro annui messi a disposizione dalla legge 448/98 e oltre 51 milioni di euro messi a disposizione dalla legge 388/2000), destinati al funzionamento dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo da ripartire tra i vari fondi in misura proporzionale alla retribuzione media ed alla consistenza del personale in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi, a copertura delle quote annue di TFR maturande e del contributo contrattuale posto a carico del datore di lavoro.

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LE PRESTAZIONI

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni al momento della pensione:

a. pensione complementare di vecchiaia: Il Lavoratore matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.

b. pensione complementare di anzianità: Il Lavoratore matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un’età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all’esercizio dell’attività, i termini di permanenza sono ridotti a 5 anni.

L’anzianità di partecipazione che il lavoratore avesse maturato pressi altri fondi pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta da Perseo ai fini dei requisiti previsti per l’erogazione delle prestazioni

La liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità potrà avvenire sotto forma di:

- Pensione complementare o Rendita. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. Dal momento del pensionamento sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e all’età al momento del pensionamento . Le condizioni che saranno applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

Al momento del pensionamento l’iscritto ha facoltà di richiedere la reversibilità della prestazione in favore del beneficiario da lui nominato.

- Capitale e rendita. Il Lavoratore, all’atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura massima del 50% dell’intera posizione maturata.

- Interamente in Capitale. È possibile la liquidazione in capitale quando l’importo annuo della prestazione, ottenuta convertendo in rendita pensionistica l’intera posizione maturata, risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale (anno 2013 € 5.749,90)

In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale accumulata presso Perseo è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se viventi e fiscalmente a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell’iscritto in assenza delle quali la posizione individuale resterà acquisita al fondo.

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Per il decesso dopo il pensionamento valgono le disposizioni dell’iscritto.

Prima del pensionamento le prestazioni previste dal fondo sono:

- Anticipazione: Con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo. Ai fini della determinazione degli 8 anni di anzianità valgono tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto e per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale. L’anticipazione può essere prevista per situazioni di carattere straordinario quali ad esempio:

- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;

- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari;

- spese per congedi per la formazione e formazione continua.

In qualsiasi momento sarà possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il DPCM 20.12.1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto previdenziale, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che non sono conferiti a PERSEO. Questa limitazione non opera, quindi, per gli accantonamenti che sono già stati conferiti al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni che hanno comportato soluzione di continuità di iscrizione all'INPS gestione ex INPDAP.

Il lavoratore, nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e dovrà presentare apposita istanza per l’esercizio di una delle seguenti opzioni:

- Riscatto: Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo oppure nel caso in cui non si siano maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, l’iscritto può riscattare quanto maturato presso il Fondo, con la riscossione in CAPITALE. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

- Trasferimento: Si potrà chiedere il trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo pensione cui possa accedere in relazione alla nuova attività lavorativa intrapresa oppure ad un Fondo pensione aperto o ad una forma pensionistica individuale ai sensi dell’art. 10, comma 1 D.lgs. 124/93. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il conferimento dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di trasferimento, secondo le modalità stabilite

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- Mantenimento della posizione individuale in assenza della contribuzione;

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo è possibile trasferire liberamente la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che:

• i dipendenti pubblici - abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza nel fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita del fondo stesso (che decorrono dall'autorizzazione all'esercizio) e successivamente a tale termine non prima di 3 anni;

Il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità; l'operazione non è soggetta a tassazione. Le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell’anno successivo. In tali ipotesi cessa, con effetto dalla stesse date, l’obbligo contributivo a carico dell’Amministrazione.

Il Lavoratore che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una amministrazione che applica uno dei contratti e accordi collettivi richiamati che diano diritto all’adesione al Fondo, può procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica complementare.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il DPCM 20.12.1999 e successive modifiche, poiché il conferimento al fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS) avviene alla cessazione del rapporto previdenziale, non può essere trasferita la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti fintanto che non sono conferiti. Alla cessazione del rapporto di lavoro il conferimento delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avverrà nei confronti del fondo di destinazione del lavoratore. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che sono già stati conferiti al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali sia intervenuta una contestuale interruzione dell'iscrizione all'INPS gestione ex INPDAP.

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I RENDIMENTI: la posizione individuale del lavoratore

La posizione individuale dell’aderente del pubblico impiego che si costituisce presso il Fondo è formata da due parti:

‐ “il montante presso il fondo” comprendente gli accantonamenti fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria Del datore di lavoro, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente; in questo montante possono entrare a far parte anche le quote di TFR provenienti dall’Inps - gestione ex Inpdap quando vi è un’interruzione nell’iscrizione previdenziale ai almeno un giorno.

‐ “il montante figurativo presso l’INPS - gestione ex Inpdap” corrispondente agli accantonamenti di TFR (in misura parziale o intera), all’eventuale accantonamento aggiuntivo calcolato sull’imponibile TFS spettante per coloro (iscritti Inps - gestione ex Inpdap ai fini TFS) che aderendo esercitano il diritto all’opzione da TFS a TFR. Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo.

DIPENDENTI PUBBLICI: CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA DESTINATA A PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Casi di chiusura delle posizioni di previdenza complementare presso il fondo senza interruzione del rapporto previdenziale ai fini TFS e TFR.

TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO NEGOZIALE DI DIPENDENTI PUBBLICI

‐ Il montante virtuale del Fondo A di provenienza è convertito al valore quota del Fondo B di destinazione

DIPENDENTI GIA’ IN SERVIZIO AL 

31/12/2000 

DIPENDENTI ASSUNTI DAL 1/1/2001 

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‐ Continuano accantonamenti e rivalutazioni presso il Fondo B secondo le sue regole ‐ Conferimento al Fondo B alla cessazione del rapporto di lavoro con soluzione di

continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini TFS e TFR

TRASFERIMENTO DA FONDO NEGOZIALE DI DIPENDENTI PUBBLICI A FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE (FONDO APERTO O PIP)

‐ Cessano gli accantonamenti delle quote figurative di TFR (e di TFS, per gli optanti) sulla posizione virtuale maturata in relazione all’adesione al Fondo negoziale A

‐ Il montante figurativo maturato presso il Fondo A di provenienza, se espresso con valori quota del fondo stesso, è convertito al valore quota del paniere dei fondi pensione

‐ Il montante figurativo continua ad essere solo rivalutato in base ai rendimenti del paniere

‐ Conferimento alla forma pensionistica individuale alla cessazione del rapporto di lavoro con soluzione di continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini TFS e TFR.

RISCATTO DELLA POSIZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

‐ Cessano gli accantonamenti delle quote figurative di TFR (e di TFS, per gli optanti) sulla posizione virtuale maturata in relazione all’adesione al Fondo negoziale A

‐ Il montante figurativo maturato presso il Fondo A di provenienza, se espresso con valori quota del fondo stesso, è convertito al valore quota de paniere dei fondi pensione

‐ Il montante figurativo continua ad essere solo rivalutato in base ai rendimenti del paniere

‐ Conferimento al Fondo A alla cessazione del rapporto di lavoro con soluzione di continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini TFS e TFR

‐ Il Fondo provvede alla riliquidazione del riscatto dopo il conferimento

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IL REGIME FISCALE

REGIME TRIBUTARIO DELLE PRESTAZIONI

Per comprendere il regime fiscale del Fondo Pensione, occorre considerare distintamente le tre fasi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari :

• quella della contribuzione;

• quella della gestione finanziaria (investimento dei contributi);

• quella delle prestazioni.

CONTRIBUTI

I contributi a carico del dipendente pubblico aderente al Fondo Pensione Perseo ed effettivamente versati al Fondo stesso, sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore entro il limite più basso tra :

- il 12% del reddito complessivo del lavoratore;

- entro il limite massimo di 5.164,57 euro.

- il doppio della quota di TFR trasferito al Fondo

Nel tetto di deducibilità rientrano tutti i contributi, sia quelli versati dal lavoratore che quelli a carico del datore di lavoro, con la sola eccezione delle quote di TFR, nonché i premi eventualmente versati ad altre forme di previdenza complementare (sia collettive che individuali

Qualora il lavoratore versasse quote contributive eccedenti i predetti limiti, la parte eccedente non potrà essere portata in deduzione dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione dall’imposizione fiscale delle quote eventualmente non dedotte. A tal fine l'associato, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, è tenuto a comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.

GESTIONE FINANZIARIA

I rendimenti finanziari realizzati attraverso la gestione finanziaria del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell' 11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

PRESTAZIONI

La pensione complementare è soggetta a tassazione ordinaria per la parte relativa alle quote di Tfr conferite al fondo, ai contributi dedotti e al netto dei rendimenti finanziari realizzati già assoggettati a tassazione e, laddove presenti, delle quote contributive non dedotte in quanto eccedenti i summenzionati limiti di deducibilità.

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Le rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 20%, ad eccezione della parte di rivalutazione corrispondente a riserve matematiche investite in titoli di Stato che è, invece, tassata al 12,50%.

La prestazione pensionistica erogata sotto forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo Pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano non superiori ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

• l'associato ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta al lavoratore associato nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale) a condizione che la prestazione periodica che si otterrebbe convertendo in rendita i 2/3 del montante maturato sia inferiore al 50% dell’assegno sociale;

• il riscatto avviene a seguito di pensionamento, o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

• il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. L'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

RISCATTI per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti.

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PER APPROFONDIRE: ARAN INFORMA: Home>Giugno 2012> Attualità > Previdenza Complementare e fiscalità In un quadro di scarsa propensione al risparmio previdenziale le attuali disposizioni fiscali potrebbero essere fattore di influenza nella scelta del dipendente. I Fondi pensione Perseo e Sirio sono prossimi all’avvio della campagna di adesione, con la quale si riaccenderà il canale della comunicazione ed informazione dedicato alla cultura previdenziale. Con le iniziative volte a far conosce i Fondi e il loro fine, come operano, come sono organizzati, necessariamente si parlerà dei possibili vantaggi fiscali che essi offrono all’aderente. Si è vero, l’iscrizione al fondo pensione attribuisce il vantaggio fiscale della deducibilità dei contributi versati, ma ciò non deve distogliere lo sguardo dalla finalità della pensione complementare: il sostegno al tenore di vita del futuro pensionato. In più, va detto chiaramente, il risultato è in partenza positivo se l’adesione, oltre ad essere un investimento per il futuro del lavoratore e attribuire benefici fiscali, è compiuta con una quota aggiuntiva di contributi a carico del datore di lavoro. Tuttavia, la fiscalità nei Fondi pensione pubblici è, ancora oggi, argomento di comparazione tra gli esperti del settore, considerata l’attuale coesistenza di un doppio sistema che disciplina il regime fiscale per il dipendente pubblico o privato. Infatti, con la regolamentazione delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252/2005), in vigore dal gennaio 2007, è stata fatta salva, per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche iscritti ai Fondi, la previgente disciplina del D.Lgs. n. 124/93 e del D.Lgs. n. 47/2000, con conseguente individuazione di due differenti regimi fiscali. In un quadro di scarsa propensione al risparmio, soprattutto se di natura previdenziale, le attuali disposizioni fiscali potrebbero essere fattore di influenza nella scelta del dipendente. L’armonizzazione tra le discipline è necessaria, oltre che per fugare ogni ombra di incostituzionalità della norma, anche per evitare reali discriminazioni di trattamento degli iscritti ai fondi, si pensi alle modalità d'accesso alle anticipazioni, prestazioni o riscatti. Ma quali sono queste diversità fiscali? L’ampiezza e la complessità dell’argomento non si adatta a tale contesto, ma certo un tentativo di sintesi si può fare. Vediamo i punti salienti delle due discipline. Contributi: il dipendente privato e pubblico ha piena deducibilità dal reddito imponibile dei contributi versati al fondo pensione nel limite di € 5.164,57, con il solo reale limite, previsto dalla norma per i pubblici, del “doppio del TFR conferito al fondo pensione”. Rendita: per il dipendente pubblico il montante finale, costituito da contributi dedotti e TFR, entra a far parte del reddito annuale del pensionato ed è assoggettato all’imposizione progressiva ordinaria (aliquota marginale IRPEF); per il dipendente privato lo stesso montante è soggetto ad una imposta decrescente (15% con soglia minima al 9%) in ragione degli anni di iscrizione al fondo (riduzione dello 0,30% per ogni anno dopo il 15°). Capitale: per il dipendente pubblico tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni nel caso di riscossione mista (rendita e 1/3 capitale), di morte dell’iscritto o di perdita dei requisiti, mentre per il lavoratore privato tassazione analoga alla rendita vitalizia. Anticipazioni: per il pubblico dipendente tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni, per quello privato è pari all’imposta sostitutiva del 23% per i casi di richieste per acquisto prima casa o altra causa, altrimenti, per cure ed interventi, la tassazione è uguale alla rendita vitalizia. L’anticipazione può esser richiesta nel pubblico sull’intero importo del TFR realmente versato, con esclusione di quello virtuale, mentre nel privato sul 75% dell’intera posizione compreso il TFR (30% se per altre cause). [email protected]

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ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE L’adesione al Fondo di Previdenza complementare decorre dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del dipendente. La compilazione potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a) Compilazione on line b) Compilazione cartacea.

Nel caso di compilazione on line il lavoratore accede al portale del fondo e sceglie la modalità “Registrazione on line”. Dopo essersi registrato, accede ad un’area riservata che permette la compilazione del modulo on line. A completamento dell’attività, i dati vengono stampati sul modulo ufficiale del Fondo Pensione dotato di un codice univoco di prenotazione; la prenotazione di adesione viene registrata nella base dati del Fondo in attesa di essere successivamente convalidata. Il lavoratore stampa il modulo, lo firma e lo consegna all’amministrazione di appartenenza per la successiva convalida e spedizione. Nel caso di compilazione cartacea, il modulo potrà essere stampato dal sito del Fondo nella sezione Modulistica; dovrà essere compilato e firmato dal dipendente e consegnato all’amministrazione di appartenenza per gli adempimenti successivi.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO L’amministrazione, una volta ricevuto il modulo di adesione, lo deve completare con i dati di propria competenza, firmare, timbrare e verificare che sia stato sottoscritto dal dipendente. L’Amministrazione è tenuta a consegnare una copia del modulo al lavoratore, ne invia una copia all’INPS ex INPDAP, una copia al Fondo Perseo e trattenendo una copia per sé per i provvedimenti conseguenti. La spedizione potrà avvenire tramite posta certificata all’indirizzo [email protected] ovvero potrà essere inviato con raccomandata A/R all’indirizzo Via Aniene 14 00198 ROMA. All’INPS gestione ex INPDAP sede territoriale, la spedizione del modulo avverrà tramite il servizio postale fino al momento in cui non sarà attivata la modalità di invio on line.

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Il mancato invio del modulo originale al Fondo comporta l’impossibilità di attivare la posizione individuale nei sistemi del Fondo. Invio codici riservati da parte del fondo Dopo circa 20 giorni dalla trasmissione del primo modulo di adesione, il Fondo invia all’Amministrazione una lettera di benvenuto con i codici per l’accesso all’Area riservata dell’Amministrazione al fine di utilizzare le funzioni dispositive e di consultazione, tra le quali WebUploader, un’applicazione che permette di inviare le distinte di contribuzione direttamente tramite web e di stampare la richiesta di bonifico già compilata in ogni sua parte DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE AL FONDO E OBBLIGO CONTRIBUTIVO L’iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione. L’obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui sono apposti il timbro e la sottoscrizione sul modulo da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo. La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata a Perseo contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce. Si ipotizza ad esempio la sottoscrizione del modulo di adesione il 26 gennaio 2013. L’ente datore di lavoro spedisce la documentazione all’INPS e al Fondo. Dal 26 gennaio 2013 l’iscritto, precedentemente iscritto al TFS dovrà essere iscritto TFR. Nulla cambia sotto tale profilo per coloro che sono già iscritti TFR alla data di sottoscrizione del modulo di adesione. L’obbligo assicurativo decorre dalle competenze del mese di aprile e il versamento contributivo deve essere effettuato entro il 15 maggio 2013. LA BUSTA PAGA DEL DIPENDENTE La data di sottoscrizione del modulo di adesione coincide con il giorno dell’opzione (per l’esatta individuazione della data occorre fare riferimento alla data di apposizione del timbro e della firma da parte dell’amministrazione) e pertanto il lavoratore che in precedenza era iscritto al Trattamento di fine servizio, da tale data avrà diritto al trattamento di fine rapporto. I lavoratori, con trattamento di fine servizio erogato dall’INPDAP, assunti dopo il 31/12/2000 e quelli già in servizio a tale data ma che optano per il TFR e per la previdenza complementare non dovranno più versare il contributo previdenziale. Per essi è prevista una pari riduzione della retribuzione lorda, mantenendo invariata la retribuzione netta. Il contributo ex INADEL sarà quindi calcolato fino al giorno precedente l’opzione, mentre dalla data di opzione dovrà essere effettuata la riduzione ai sensi del DPCM 20.12.1999. Tale norma, all’art. 1 prevede infatti che per il passaggio dal TFS al TFR, la soppressione del contributo previdenziale non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. Nel successivo comma 3 viene inoltre stabilita l’invarianza della retribuzione contributiva e della retribuzione netta complessiva; vengono quindi dettate disposizioni contabili al fine

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di assicurare le tre invarianze: fiscale, contributiva e della retribuzione netta. In particolare, nella busta paga del personale a tempo determinato, dei nuovi assunti dal 1.1.2011 e di coloro che opteranno per il TFR e aderiranno alla previdenza complementare, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale soppresso. Corrispondentemente viene stabilito un incremento figurativo di pari importo ai fini previdenziali. Nulla deve essere modificato in relazione al trattamento di fine rapporto per coloro che aderiscono alla previdenza complementare, ma che già sono in regime di TFR. COMPILAZIONE DELLA DISTINTA DI CONTRIBUZIONE Nell’area riservata del sito web del Fondo è disponibile il servizio che permette all’amministrazione la compilazione e l’invio delle distinte di contribuzione mensile (WebUploading)

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ Come precisato nella circolare INPS n. 98 del 2 luglio 2007 relativa alle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza complementare è dovuto il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10%, dall’art. 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166. Il contributo di solidarietà pari al 10% è completamente a carico dell’ente. Detto contributo dovrà essere versato ad INPDAP tramite F24EP con i seguenti codici: CPS CTPS CPDEL P506 P106 P206 BONIFICO DEI VERSAMENTI I contributi al Fondo dovranno essere versati tramite bonifico sul conto corrente di raccolta del Fondo Pensione con cadenza mensile Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza L’importo deve essere bonificato sul conto corrente aperto presso ICBI – Istituto Centrale delle Banche Popolari intestato al Fondo Pensione Perseo

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CODICE PAESE CHECK DIGIT COORDINATA BANCARIA NAZIONALE

IT 39 Z0500001600CC0017146100

IBAN

IT39Z0500001600CC0017146100

Nella causale del bonifico è necessario rispettare una codifica specifica per individuare l’amministrazione versante ed il periodo di competenza: <Codice fiscale amministrazione> - <Ragione sociale amministrazione> - <AAAAMM> (anno e mese di competenza dei contributi Non sono ammesse differenze di importo rispetto a quanto dichiarato nelle distinte di contribuzione COMPILAZIONE DEI CAMPI DELLA DMA Le informazioni necessarie per la costituzione e l’aggiornamento delle posizioni di previdenza complementare dei dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione giunge ai Fondi stessi per il tramite dell’INPS ex INPDAP che provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati attraverso la denuncia mensile analitica. Da ricordare che con decorrenza dal 1 novembre 2012 ed in relazione alle retribuzioni corrisposte dal mese di ottobre 2012 è stata introdotta la generalizzazione del principio di cassa. In attuazione di detto principio gli imponibili contributivi vanno imputati al periodo di cassa e agli stessi viene applicata l’aliquota di finanziamento vigente al momento della corresponsione delle retribuzioni Di seguito indichiamo le istruzioni per alcuni campi di Compilazione della DMA Dati identificativi dell’iscritto (D0) Contiene i dati anagrafici e identificativi del dipendente. Tra questi è opportuno soffermarsi sui seguenti. Giorno opzione TFR Va indicata la data di opzione per il TFR se esercitata dal lavoratore, già in regime di tfs, nel corso del mese oggetto di denuncia. Per giorno di opzione si intende la data di sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione. Per l'esatta individuazione della data di sottoscrizione, si deve fare riferimento alla data di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’amministrazione Tipologia iscritti a Forme pensionistiche complementari Il campo va compilato per i dipendenti iscritti a forme pensionistiche complementari, utilizzando i codici della seguente tabella. Codice Descrizione

1  Iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine lavoro (TFR‐TFS) e a 

fondi o forme di previdenza complementari  

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2  Non iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine lavoro (TFR‐

TFS)  e  con accantonamenti figurativi di Tfr effettuati  dai datori di lavoro pubblici (per esempio 

enti pubblici non economici), ai sensi del D.p.c.m. 20 dicembre 1999, e destinati a fondi o forme di 

previdenza complementari ai quali il lavoratore è iscritto. 

3  Non iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine lavoro (TFR‐

TFS) e con Tfr accantonato realmente e versato direttamente dal datore di lavoro a fondi o forme 

di previdenza complementari ai quali il lavoratore è iscritto. 

Dati relativi alle retribuzioni e ai contributi dovuti per il mese di riferimento della denuncia (E0) Contiene i dati retributivi e contributivi dei periodi correnti. Gestione previdenziale Devono essere indicate le gestioni assicurative di pertinenza, utilizzando i codici 6 per INADEL e 7 per ENPAS Si ricorda che l’indicazione della cassa previdenziale (gestione ex Enpas o gestione ex Inadel) è indispensabile anche per la corretta costituzione ed imputazione della posizione di previdenza complementare costituita dagli accantonamenti figurativi delle quote di tfr e delle eventuali quote pari all’1,5% della base utile ai fini del tfs previste per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e che, aderendo ad un fondo pensione, ha optato per la trasformazione del proprio tfs in tfr. Pertanto, l’assenza di indicazioni sulla gestione del fine servizio (6. Inadel e 7. Enpas) oltre alle anomalie relative all’accertamento dei contributi comporta per l’Inps gestione ex Inpdap l’impossibilità di liquidare al fondo pensione, alla cessazione dal servizio, il montante maturato dal lavoratore sulla base degli accantonamenti figurativi destinati a previdenza complementare e delle relative rivalutazioni Inquadramento Va sottolineato che l’assenza dei codici sottocomparto determina l’impossibilità di una corretta gestione delle posizioni di previdenza complementare. La misura delle quote di tfr e dei contributi dovuti ai fondi pensione è definita, infatti, dai contratti collettivi di lavoro che, anche per questo motivo, vanno indicati nella denuncia in modo che l’Inps gestione ex Inpdap possa calcolare gli accantonamenti figurativi e le contribuzioni destinate alla previdenza complementare Codice motivo cessazione/sospensione Il campo deve essere valorizzato nei casi in cui il dipendente dal giorno successivo a quello indicato nel campo giorno fine periodo sospende l’obbligo della prestazione lavorativa presso l’amministrazione di appartenenza e non corrisponde alcuna retribuzione, ovvero il dipendente cessi dal rapporto di lavoro. Il l campo va valorizzato obbligatoriamente ogni qual volta si verifica una cessazione dal servizio Tabella codici regime fine servizio

Codice Descrizione

001 TFR

002 OPTANTE

003 TFS

Sono “optanti” i lavoratori che, per effetto della sottoscrizione della domanda di adesione ad un fondo di previdenza complementare, trasformano il proprio tfs in tfr in modo da poter disporre di quote di questo trattamento da destinare alla previdenza complementare. I lavoratori iscritti ad un fondo pensione in base alle attuali regole possono essere solo in regime tfr o di optanti e non in regime tfs. Se un lavoratore iscritto ad un fondo che associa dipendenti pubblici

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viene indicato con il codice 003 (tfs), come talora è avvenuto, l’Inps gestione ex Inpdap non può determinare né le quote di tfr né le quote di tfs da destinare a previdenza complementare, secondo quanto previsto dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Per L’errata o non aggiornata indicazione del regime di fine servizio determina la mancata o errata contabilizzazione delle quote figurative (di tfr e dell’eventuale 1,5% su base tfs) da destinare e trasferire a previdenza complementare nonché un’inesatta individuazione del tipo e della misura di prestazione da erogare direttamente al lavoratore. Dati relativi alle contribuzioni ai fondi pensione complementare (E1) Questo quadro deve essere compilato per intero da tutti gli enti iscritti a fondi pensione per i dipendenti iscritti alle gestioni previdenziali ex Inpdap per i quali l’Inps esegue l’attività di raccolta dati, calcolo e controllo della contribuzione nonché di contabilizzazione e rivalutazione delle quote figurative destinate a previdenza complementare. Per gli enti del settore privato, i cui dipendenti sono iscritti a fondi pensione di dipendenti pubblici e per i quali l’Inps gestione ex Inpdap svolge attività di raccolta dei dati retributivi e contributivi, il quadro va compilato obbligatoriamente in tutti i suoi campi. Contributi versati e non dichiarati Questo campo va valorizzato, per le comunicazioni di periodi retributivi/contributivi non precedentemente denunciati per i quali sono stati già versati contributi al Fondo. Fondo Pensione Va indicato il codice del Fondo pensione complementare di pertinenza, utilizzando uno dei codici della tabella denominata ”Fondi pensione complementare” allegata alle Istruzione Operative della DMA Comparto di investimento È previsto per i Fondi Pensione Complementare con più comparti di investimento. Il campo deve essere valorizzato inserendo un codice di cui alla tabella denominata “Comparto di Investimento” allegata alle Istruzioni Operative ed indica il comparto prescelto dal dipendente. Data sottoscrizione domanda Indicare la data di sottoscrizione del modulo di adesione al fondo. In via generale questa data coincide con quella di apposizione da parte del rappresentante dell’amministrazione, del timbro e della firma, senza i quali la domanda di adesione è priva di effetti. Eventuali diversi termini relativi alla data di sottoscrizione possono essere indicati negli statuti e nei regolamenti dei vari fondi ai quali si fa rinvio.” Data inizio periodo In questo campo va indicata la data di inizio periodo lavorativo del mese, ovvero può essere utilizzato per la comunicazione di periodi lavorativi precedenti. Data fine periodo In questo campo va indicata la data di fine periodo lavorativo del mese, ovvero può essere utilizzato per la comunicazione di periodi lavorativi precedenti. Aliquota contributiva a carico del lavoratore Indicare la misura percentuale del contributo a carico del lavoratore, ivi compresa l'eventuale aliquota aggiuntiva o alternativa (volontaria). Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro Indicare la misura percentuale del contributo a carico del datore di lavoro, ivi compreso l’eventuale bonus per i dipendenti che si iscrivono nei primi anni di operatività del fondo, secondo le regole degli accordi istitutivi, o eventuali contribuzioni aggiuntive sempre a carico del datore di lavoro. TFR in percentuale sulla retribuzione, destinato al fondo. Indicare la misura percentuale della retribuzione base di riferimento, utilizzata per il calcolo della quota di TFR, destinata a previdenza complementare, per esempio 2 o 6,91.

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Data sospensione o cessazione della contribuzione Indicare la data di sospensione o cessazione della contribuzione al Fondo per una delle motivazioni previste dallo Statuto del Fondo stesso Motivo di sospensione In questo campo va indicato il motivo della sospensione della contribuzione al Fondo, utilizzando uno dei codici indicati nella tabella denominata “Tipo sospensione della contribuzione al FPC"di cui alle Istruzioni Operative DMA. Tipo di cessazione In questo campo va indicato il motivo della cessazione della contribuzione al Fondo, utilizzando uno dei codici indicati nella tabella “Tipo cessazione della contribuzione al FPC” di cui alle Istruzioni Operative DMA 2. Totale retribuzione soggetta a contributo Totale della retribuzione del mese soggetta a contributo, determinata secondo le regole indicate da ciascun fondo pensione (si vedano in proposito i contratti collettivi, gli accordi e gli statuti in relazione ai singoli fondi ed ai comparti di contrattazione). Conguaglio fiscale Barrare la casella se nel mese non sono stati versati in tutto o in parte i contributi a carico del lavoratore, per incapienza dovuta a conguaglio fiscale operato sulla retribuzione del mese. Contributo a carico del lavoratore Va indicato l’ammontare del contributo versato nel mese a carico del lavoratore, determinato in modo univoco dalle fonti istitutive per tutti i partecipanti al fondo. Contributo calcolato e/o versato a carico del datore di lavoro Deve essere indicato l’ammontare del contributo a carico del datore di lavoro. Il contributo si intende calcolato e versato se il datore di lavoro provvede direttamente al versamento. Deve considerarsi solo calcolato quando il versamento del contributo è demandato, per effetto di norma, ad un soggetto diverso dal datore di lavoro (p.e. l'Istituto per le amministrazioni statali). Contributo aggiuntivo/alternativo a carico del lavoratore Indicare l'ammontare del contributo aggiuntivo o alternativo a quello obbligatorio versato dal lavoratore, che si avvale della facoltà prevista dallo Statuto del Fondo. Quando il contributo è alternativo, non va compilato il campo precedente “contributo a carico del lavoratore”. Le aliquote e le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva e alternativa sono indicate dai contratti, dagli accordi, dagli statuti e dai regolamenti dei fondi pensione. Quota versata a carico dell'iscritto per reintegrazione di anticipazione In questo campo è previsto l'ammontare della quota versata a carico e per il dipendente per la reintegrazione di capitale anticipato dal Fondo. Quota versata a carico dell'iscritto per iscrizione al FPC, una tantum Il campo deve contenere l'ammontare della quota versata una tantum dal dipendente per l'iscrizione al Fondo Quota versata a carico del datore di lavoro per iscrizione al FPC, una tantum Va indicato l'ammontare della quota una tantum a carico del datore di lavoro per iscrizione al Fondo. Versamenti TFR destinati a previdenza complementare Questo campo deve essere compilato per i dipendenti che hanno aderito ad un Fondo Pensione Complementare e per i quali non è previsto l'accantonamento figurativo presso l'Istituto ma il versamento effettivo presso il fondo, tempo per tempo, del TFR. A cura di Manuela Naldi

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