diritto processuale civile - cautelare · il procedimento cautelare uniforme schema riepilogativo...
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Diritto Processuale CivileDiritto Processuale CivileDiritto Processuale Civile
Il procedimento CautelareIl procedimento Cautelare
LL’’attivitattivit àà cautelare ha una funzione non autonoma, ma strument ale rispettocautelare ha una funzione non autonoma, ma strument ale rispettoalla cognizione e allalla cognizione e all ’’esecuzione. Non ha caratteri strutturali specifici. esecuzione. Non ha caratteri strutturali specifici. Presenta in un primo momento caratteri paragonabili a quelli delPresenta in un primo momento caratteri paragonabili a quelli del la la cognizione, e in un ulteriore momento caratteri par agonabili a qcognizione, e in un ulteriore momento caratteri par agonabili a q uelli uelli delldell ’’esecuzione.esecuzione.Nella fase assimilabile alla cognizione, ossia il m omento della Nella fase assimilabile alla cognizione, ossia il m omento della autorizzazione della misura cautelare, lautorizzazione della misura cautelare, l ’’azione cautelare azione cautelare èè condizionata sia condizionata sia dalla sussistenza di un pericolo al quale il ritard o può esporredalla sussistenza di un pericolo al quale il ritard o può esporre il diritto e sia il diritto e sia da una approssimativa verosimiglianza circa lda una approssimativa verosimiglianza circa l ’’esistenza del diritto stesso.esistenza del diritto stesso.Nella fase assimilabile allNella fase assimilabile all ’’esecuzione, che esecuzione, che èè quella dellquella dell ’’attuazione della attuazione della misura cautelare, il provvedimento di autorizzazion e assume un rmisura cautelare, il provvedimento di autorizzazion e assume un r uolo in uolo in qualche misura paragonabile a quello del titolo ese cutivo nellqualche misura paragonabile a quello del titolo ese cutivo nell ’’esecuzione esecuzione forzata.forzata.Ci sono anche altri procedimenti caratterizzati dal la funzione cCi sono anche altri procedimenti caratterizzati dal la funzione c autelare, autelare, come i procedimenti dcome i procedimenti d ’’urgenza, che sono caratterizzati dalla urgenza, che sono caratterizzati dalla sussidiarietsussidiariet àà, , ossia dalla attitudine ad operare al di fuori delle situazioni tossia dalla attitudine ad operare al di fuori delle situazioni t ipiche in ipiche in relazione alle quali sono disciplinati i singoli pr ocedimenti carelazione alle quali sono disciplinati i singoli pr ocedimenti ca utelari. utelari.
I procedimenti cautelariprocedimenti cautelari nascono per ovviare alla circostanza che, durante il tempo occorrente per ottenere la tutela giurisdizionale, le condizioni patrimoniali o di fatto della parte debitrice mutino e, a seguito di tale mutamento, venga compromessa la fruttuosità della tutela giudiziaria invocata.
FUNZIONE
ANTICIPAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA
CAUTLARE CONSERVATIVA
Il codice di rito disciplina questo rito speciale, prevedendo la scissione in due fasi del procedimento:
•Cognizione sommaria•Cognizione piena
Il provvedimento cautelare si caratterizza per:
•Provvisorietà
•Modificabilità
•Revocabilità
Diviene inefficace nel caso di mancato o ritardato inizio del giudizio di merito o di estinzione dello stesso o nel caso in cui venga dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale è stato concesso.
In alcuni casi il provvedimento può mantenere i propri effetti e non essere travolto da eventi successivi alla sua emanazione:
Ciò avviene quando:1. È idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza2. È proposto nel corso di un giudizio di denuncia di nuova
opera o danno temuto
Competenza Competenza IN PENDENZA DI GIUDIZIO:È competente a pronunciare sulla domanda il giudice della causa di merito, a meno che la causa non si stata incardinata di fronte al giudice di pace,in quel caso sarà competente il Tribunale.
IN ASSENZA DI GIUDIZIO:È competente a pronunciare sulla domanda il giudice che sarebbe competente a conoscere la causa di merito, a meno che la causa non sia di competenza del giudice di pace,in quel caso sarà competente il Tribunale.
Per Materia e Valore
La legge 80/2005 ha esteso la possibilità di chiedere la tutela cautelare anche in caso di arbitrato irritualerimanendo comunque viva la competenza per materia del Tribunale, ad emanare il provvedimento cautelare.
Si determina, come nella maggior parte dei casi, in base al collegamento spazialetra la controversia e l’ufficio giudiziale.
IN ASSENZA DI GIUDIZIO:
Essendo stabilita in favore delle parti è generalmente derogabile, con preferenza accordata al giudice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare
IN PENDENZA DI GIUDIZIO:
Segue le regole di competenza stabilite per la determinazione del giudice di merito, essendo egli competente ad emettere il provvedimento cautelare.
Competenza Competenza Per Territorio
Il Procedimento:Il Procedimento:ANTE CAUSAM: IN CORSO DI CAUSA:
Proposizione della domanda
Il procedimento cautelare si introduce con RICORSOart. 669 bis c.p.c.art. 669 bis c.p.c.
Il ricorso deve contenere:
• Ufficio giudiziario adito
•Nomi delle parti•Oggetto
•Petitum
•Causa petendi
•Prove•Fumus boni juris
•Periculum in mora
•Prospettazione della causa di merito
La domanda cautelare si introduce con ISTANZA
art. 669 quater c.p.c.art. 669 quater c.p.c.
deve contenere:
• Ufficio giudiziario adito•Nomi delle parti
•Oggetto
•Petitum•Causa petendi
•Prove
•Fumus boni juris
•Periculum in mora
RicorsoDeposito inCancelleria
Nomina del giudice
Notifica al convenutoProvvedimentoInaudita altera parte
Audizione delle parti+
Ordinanza
Notifica al convenutoRicorso + Decreto
Fumus boni juris
Periculum in mora
L’ordinanza è reclamabile entro 15 giorni al collegio
(quando emesso dal Tribunale) ovvero ad altra
Corte d’Appello (quando emessa in Corte d’Appello)
Il procedimento cautelare uniforme Il procedimento cautelare uniforme Il procedimento cautelare uniforme Schema riepilogativo – fase a cognizione sommaria
Art. 669 bis
Art. 669 sexies
Il decreto contiene il provvedimento inaudita altera parte e la fissazione dell’udienza entro 15 giorni dall’emissione del decreto
Art. 669 sexiesEntro otto giorni
Art. 669 terdecies
Il Provvedimento CautelareIl Provvedimento CautelareIl Provvedimento Cautelare
Il giudice può
Rigettare
Accogliere
Il rigetto non preclude la riproposizione della domanda.
Se concesso ante causam contiene anche la condanna alle spese
Se è cautelare entro 60 giorni deve avere inizio il giudizio di merito.
Se è a carattere anticipatorio non deve essere iniziato il giudizio di merito a pena di inefficacia
Il provvedimento non ha efficacia di giudicato in un procedimento diverso
Tuttavia
• se non è versata la cauzione•Se è dichiarato inesistente il diritto nel giudizio di merito•Se il giudizio non comincia nei 60 giorni
Il provvedimento perde efficacia
Il Provvedimento CautelareIl Provvedimento CautelareIl Provvedimento Cautelare
Il provvedimentoIl provvedimentoIl provvedimento
Il giudice prevede anche le modalità di attuazione
revoca
modifica
reclamo
Su istanza di parte, se sono avvenuti Su istanza di parte, se sono avvenuti dei mutamenti nelle circostanze che dei mutamenti nelle circostanze che hanno portato allhanno portato all’’emanazione del emanazione del provvedimento. provvedimento. Provvede il medesimo giudice che Provvede il medesimo giudice che ha emesso il provvedimento.ha emesso il provvedimento.
Può essere soggetto a
Entro 15 giorni si può proporre Entro 15 giorni si può proporre reclamo allreclamo all’’ordinanza, in udienza o con ordinanza, in udienza o con ricorso autonomo. Non può decidere ricorso autonomo. Non può decidere sul reclamo il medesimo giudice che ha sul reclamo il medesimo giudice che ha pronunciato sullpronunciato sull’’ordinanza.ordinanza.Le parti devono essere convocate e Le parti devono essere convocate e deve esserci assunzione dei mezzi deve esserci assunzione dei mezzi istruttori.istruttori.Il reclamo sospende lIl reclamo sospende l’’esecuzione esecuzione delldell’’ordinanza, il Presidente può ordinanza, il Presidente può prevedere il pagamento di una prevedere il pagamento di una cauzione per la sospensione.cauzione per la sospensione.
Il procedimento cautelare uniforme Il procedimento cautelare uniforme Il procedimento cautelare uniforme
Una volta emesso il provvedimento
Schema riepilogativo – fase a cognizione piena
Qualora si tratti di un provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ovvero denunzia di nuova opera e danno temuto, o comunque di un provvedimento a carattere anticipatorio della sentenza
-Il mancato inizio della fase di merito non inficia il provvedimento cautelare ante causam
-Il provvedimento sopravvive anche nel caso di estinzione del giudizio di merito se concesso in corso di causa
In tutti gli altri casi:
-Il provvedimento contiene il termine per la fissazione della data di udienza, ove concesso ante causam, non superiore a sessanta giorni dall’emissione.
-L’efficacia del provvedimento cessa con l’emissione della sentenza, ove non diversamente previsto.
-Gli effetti del provvedimento vengono meno se il giudizio si estingue, quando il provvedimento è emesso in corso di causa.
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl Sequestro – nozione
Il Sequestro costituisce il provvedimento cautelare più caratteristico e di più largo impiego nella prassi giudiziaria.Si suddivide in due tipi:
Art.Art. 671 671 –– Sequestro GiudiziarioSequestro Giudiziario: È diretto ad assicurare la custodia di cose mobili o immobili o universalità di beni dei quali sia controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione (sequestro di beni) ovvero di cose da cui si pretende di desumere elementi di prova, quando ècontroverso il diritto all’esibizione o comunicazione ed èopportuno provvedere alla loro custodia (sequestro di prove)
Il giudice su istanza di parte creditrice concede il sequestro di beni nei limiti del pignoramento, ovvero della somma oggetto della domanda giudiziale, ovvero ancora il bene su cui è controverso il diritto di proprietà o il diritto di possedere.Il sequestro giudiziario, in quanto misura cautelare volta ad assicurare in via preventiva la concreta attuabilità di futuri provvedimenti giurisdizionali, può essere autorizzato non soltanto in relazione ad azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione, ma anche azioni di natura personale che tendano a conseguire la restituzione o il rilascio da cosa da altri detenuta.
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl Sequestro – nozione
Ha per oggetto beni mobili o immobili del debitore o somme o cose da lui dovute e tende ad assicurare la garanzia generica sui beni del debitore stesso, contro il pericolo di sottrazioni ed alterazioni, assume la valenza di anticipazione del pignoramento.
Il Sequestro costituisce il provvedimento cautelare più caratteristico e di più largo impiego nella prassi giudiziaria.Si suddivide in due tipi:
Art.Art. 670 670 –– Sequestro ConservativoSequestro Conservativo:
Si fonda sui seguenti presupposti:
1. Ragionevole apparenza del diritto, ovvero probabile fondatezza della pretesa
2. Il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia del credito
Il secondo presupposto non deve dipendere da un apprezzamento soggettivo del creditore ma deve corrispondere ad una realtà oggettiva della situazione.
Il creditore nel sequestro conservativo non perde la legittimazione a disporre, poichéil sequestro non incide sulla titolarità del bene, che può essere trasferito, anche se, in pendenza di giudizio, gli atti di disposizione del proprio patrimonio in frode al creditore, non hanno effetto.
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl Sequestro – procedimento
Il sequestro si propone con RICORSO RICORSO
Il provvedimento che autorizza il sequestro deve assegnare alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per iniziare il giudizio di merito
Ove il procedimento non venga incardinato entro i 60 giorni, ovvero se incardinato il procedimento si estingua, il provvedimento perde efficacia
Nel caso in cui il sequestro non venga eseguito entro 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento, questo perde efficacia
Inizio del giudizio di merito
Il giudizio accerta la fondatezza del diritto
Il giudizio non accerta la fondatezza del diritto
Il provvedimento perde efficacia ed il ricorrente è condannato alle spese anche per la fase cautelare
Nel sequestro giudiziariosequestro giudiziario su cose determinate il sequestrante vittorioso acquista un titolo di possesso autonomo sulle cose oggetto del procedimento.
Il sequestro conservativosequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
ArttArtt . 670 . 670 -- 671 Il sequestro 671 Il sequestro :
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelareLe azioni di nunciazione – nozione
Le azioni di nunciazione sono strumenti tipici di tutela anticipata del diritto, tendenti in quanto tali a prevenire o arrestare in itinere un danno che, se giungesse a determinarsi, sarebbe antigiuridico.
Art.Art. 1171 c.c. denunzia di nuova opera :1171 c.c. denunzia di nuova opera :
Art.Art. 1172 c.c. denunzia di danno temuto :1172 c.c. denunzia di danno temuto :
È l’azione concessa a chi abbia ragione di temere che da una nuova opera /attività da altri intrapresa, stie per derivare un danno alla cosa che forma oggetto del proprio diritto o del possesso, per ottenere dal giudice un provvedimento che sospenda l’esecuzione dell’opera (desistat)
È l’azione diretta contro il pericolo di un danno grave e prossimo, derivante da un edificio, un albero, o altre cose già esistenti, per ottenere dal giudice un provvedimento che consenta di ovviare al pericolo.
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelareLe azioni di nunciazione – procedimento
Si propone con RICORSO RICORSO
Il provvedimento che dispone la cessazione delle attività pericolose o il rimedio alla prossima causazione di un danno non deve assegnare alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per iniziare il giudizio di merito
Ove il procedimento non venga incardinato il provvedimento non perde efficacia
Nel caso in cui il provvedimento non venga eseguito dalla parte ricorrente, non perde efficacia
Inizio del giudizio di merito
Il giudizio accerta la fondatezza del diritto
Il giudizio non accerta la fondatezza del diritto
Il provvedimento perde efficacia ed il ricorrente è condannato alle spese anche per la fase cautelare
Il provvedimento consolida la propria efficacia e, ove la parte obbligata abbia violato il divieto di compiere l’atto dannoso o mutare lo stato di fatto, il giudice può disporre con ordinanza la rimessa al pristino stato a spese del contravventore
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelareL’istruzione preventiva è una misura cautelare sui generis che consente di assumere una prova (una testimonianza, una perizia tecnica ecc.) pur in assenza di un procedimento pendente oppure, se il procedimento è già instaurato, qualora questo si trovi in una fase che richiede molto tempo prima che si possa acquisire il mezzo di prova stesso.A differenza dei provvedimenti cautelari in senso stretto, però, che hanno come loro presupposto l’accertamento da parte del giudice del fumus boni iuris e del periculum in mora, quelli di istruzione preventiva, prescindono dal giudizio sulla probabile fondatezza del diritto sostanziale che si va a far valere (cioè del fumus boni iuris) e presuppongono soltanto che venga accertata l’urge nza dell’esperimento del mezzo di prova (il periculum in mora).In sostanza, in questo caso, il giudice non deve valutare se il diritto cui quel mezzo di prova è preordinato si presenti prima facie esistente o meritevole di tutela, ma deve solo verificare il mezzo di prova in sé e se questo debba essere assunto con urgenza . Il periculum in mora al quale tende questo tipo di procedimento sta nell’eventualità che venga a mancare la possibilità materiale di udire testimoni (ad es. perché in pericolo di vita) o di verificare lo stato dei luoghi, la condizione di cose o, dopo l’intervento della Corte costituzionale con sentenza del 22 ottobre 1990, n. 471, che venga a mancare la possibilità di operare l'ispezione giudiziale sulle persone.
Istruzione preventiva – nozione
Caratteristica principale di questo tipo di procedimenti è la loro provvisoria indipendenzadal giudizio sull’ammissibilità o rilevanza della prova, giudizio che dovrà essere compiuto in modo autonomo dal giudice del merito.
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelare
Art.Art. 692 c.p.c. Audizione di testimoni 692 c.p.c. Audizione di testimoni “Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni (244 ss.; 2721 ss. c.c.) le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria”.
Art.Art. 696 c.p.c. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale 696 c.p.c. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale “ Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 ss., che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni”.
Istruzione preventiva – nozione
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelare
Si propone con RICORSO RICORSO
Il provvedimento che dispone l’audizione di testimoni deve assegnare alle parti un termine perentorio per la comparizione delle parti La pretesa insufficienza del termine intercorrente fra
la notifica del decreto di fissazione della comparizione delle parti e l'udienza prevista per la comparizione, non può essere dedotta come motivo di invalidità del relativo procedimento.
deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata
Inizio del giudizio di merito
Il giudizio accerta la fondatezza del diritto
Il giudizio non accerta la fondatezza del diritto
Il provvedimento perde efficacia ed il ricorrente è condannato alle spese anche per la fase cautelare
Il provvedimento consolida la propria efficacia assumendo valore di piena prova.
Istruzione preventiva – procedimento
Istruzione preventiva
La prova non è ritenuta rilevante dal giudice di merito, non viene posta a base della sentenza e il ricorrente è condannato alle spese della fase cautelare.
Art.Art. 692 c.p.c. Audizione di testimoni692 c.p.c. Audizione di testimoni
Si propone con RICORSO RICORSO
Il provvedimento che nomina il perito e formula i quesiti ai quali il consulente deve rispondere, può assegnare alle parti un termine perentorio per la comparizione delle parti
Il giudice col decreto fissa la data di inizio delle operazioni peritali.
deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e gli elementi su cui deve intervenire l’ispezione o l’accertamento tecnico, l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata
Inizio del giudizio di merito
Il giudizio accerta la fondatezza del diritto
Il giudizio non accerta la fondatezza del diritto
Il provvedimento perde efficacia ed il ricorrente è condannato alle spese anche per la fase cautelare
Il provvedimento consolida la propria efficacia assumendo valore di piena prova.
Istruzione preventiva
La prova non è ritenuta rilevante dal giudice di merito, non viene posta a base della sentenza e il ricorrente è condannato alle spese della fase cautelare.
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelareIstruzione preventiva – procedimento
Art.Art. 696 c.p.c. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale696 c.p.c. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelare
Il ricorso ex art. 700 c.p.c . è rivolto ad ottenere un provvedimento d'urgenza atipico che salvaguardi, nel tempo occorrente per giungere ad una decisione di merito, il diritto del ricorrente che è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
•I presupposti per il ricorso ex art. 700 c.p.c. sono, naturalmente, la sussistenza del periculumin mora e del fumus boni iuris e l'insussistenza di provvedimenti cautelari tipici applicabili alla fattispecie oggetto del ricorso.
Art. 700 c.p.c. Provvedimento d’urgenza : "fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può richiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".
L’ articolo stesso evidenzia il carattere residuale della misura cautelare.Al ricorso ex art. 700 c.p.c. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 669 c.p.c. e ss. previste per tutte le misure cautelari. La domanda va presentata al giudice competente anche per il merito mentre, in corso di causa, la competenza appartiene al giudice cui è stato assegnato il procedimento.
Provvedimenti d’urgenza – nozione
Si propone con RICORSO RICORSO
Il provvedimento può avere un contenuto molto vario, essendo un rimedio a carattere residuale, il giudice può operare le scelte che ritiene più opportune (in base alla domanda) per far ottenere il risultato utile alla parte.
Il giudice col decreto non fissa la data di inizio della fase di merito, se il provvedimento è idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza.
deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e gli elementi su cui deve intervenire il procedimento che il giudice dovrà emettere, accennando l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni relative al giudizio di merito, oltre all’indicazione dell’assoluta assenza di un altro rimedio cautelare esperibile
Inizio del giudizio di merito
Il giudizio accerta la fondatezza del diritto
Il giudizio non accerta la fondatezza del diritto
Il provvedimento perde efficacia ed il ricorrente è condannato alle spese anche per la fase cautelare
Il provvedimento consolida la propria efficacia
Attuazione del provvedimento
Il provvedimento viene consolidato nella sentenza che chiude la fase di merito.
Il procedimento cautelareIl procedimento cautelareIl procedimento cautelareProvvedimento d’urgenza – procedimento
Art.Art. 700 c.p.c. Provvedimento d700 c.p.c. Provvedimento d’’urgenzaurgenza
(eventuale)