diritto costituzionale verfassungsrecht. 2 diritto costituzionale disciplina che studia le forme...
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Diritto Costituzionale
Verfassungsrecht
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Diritto costituzionale
Disciplina che studia le forme giuridiche del potere politico, la tecnica di organizzazione del potere politico Aufbau des Staats
Diverso da scienza politica perché non ha come obiettivo la individuazione della migliore forma di distribuzione del potere, ma lo studio dei meccanismi attraverso i quali i rapporti politici assumono rilievo giuridico e vengono organizzati in sistema
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Diritto costituzionale
disciplina il potere come autorità il diritto costituzionale è anche una
tecnica di garanzia delle libertà dei singoli nei confronti di ogni potere, pubblico o privato, che possa limitarle.Garantie - Gewähr gegen politischen
Gewalt
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Jus publicum
Ispirazione: Dichiarazione diritti dell’uomo e del cittadino 1789Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte Risorgimento Statuto Albertino 1848 – carta
costituzionale del Regno di Sardegna
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La prima Costituzione italiana
Per sottolineare la continuità con il Regno di Sardegna,
lo Statuto Albertino diventa la Costituzione del Regno d’Italia nel
1861
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Statuto Albertino
carta ottruata (dal francese octroyée: concessa dal sovrano),
natura "flessibile", ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario.
Rende l’Italia prima una monarchia costituzionale e poi una monarchia parlamentare
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Statuto Albertino
mai qualificato con il termine costituzione lacunoso, ambiguo (zweideutig) e generico
ma così ha potuto adeguarsi a mutate esigenze e situazioni, per quasi 100 anni.
Costituzione breveAufzählung -Elenca diritti (es. uguaglianza,
ma solo formale) Enuncia forma di governo Stato confessionale, la religione è Cattolica,
Apostolica e Romana
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Necessità di una nuova Costituzione Decreto legge 151/1944: prevede elezione di
un’Assemblea Costituente con il potere di approvare una nuova Costituzione e di decidere sulla forma dello Stato (monarchia o repubblica) Ma in realtà ci fu un Referendum il 2 giugno
1946 Repubblica (Volksentscheidung über die Form des Staates)
1946 eletta l’ Assemblea Costituente a suffragio universale (per la prima volta votano anche le donne)
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La Costituzione della Repubblica Italiana - Grundnorm
Approvata dall’Assemblea Costituente il 22-XII-1947
Promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947.
In vigore dal 1 gennaio 1948
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La Costituzione italiana
Votata - abgestimmt
Scritta - schriftliche
Lunga - lange Rigida – starr Garantita -
verischerte
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Votata: adottata volontariamente dal popolo attraverso un apposito organo, l’Assemblea Costituente (Verfassungsgebende Versammlung)
• Straordinario - außerordentlich • Temporaneo (1946-1948) - vorläufig
139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali
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Costituzione italiana
Scritta: contenuta in un testo legislativo Lunga
Non indica solo le norme sull’organizzazione statale,
ma anche principi fondamentali dello Stato, diritti fondamentali dei cittadini e diversi ambiti della vita individuale e associata (lavoro, famiglia, scuola..)
Carattere programmatico
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Rigida
è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti non basta la normale maggioranza, ma secondo l’art. 138 devono essere approvate per 2 volte (con intervallo di almeno 3 mesi) da ciascuna Camera del Parlamento
• Camera dei deputati• Senato
• a maggioranza ASSOLUTA
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Garantita
È prevista l’istituzione di un organo (art. 134-137) competente ad annullare le leggi contrastanti con i principi costituzionali: la Corte Costituzionalele disposizioni aventi forza di legge in
contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.
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Recepisce principio della separazione dei poteri (Montesquieu)
Protegge e tutela diritti dell’individuo Ma anche funzione sociale
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Parte I
Diritti e doveri dei cittadiniRapporti civili
• Libertà individuali• Libertà collettive
Rapporti etico-sociali• Famiglia, salute, arte e cultura, scuola
Rapporti economici • Organizzazione del lavoro, proprietà privata
Rapporti politici• Elezioni, difesa, tasse
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Parte II - Ordinamento della Repubblica
Il parlamento Le camere La formazione delle leggi
Il Presidente della Repubblica Il governo
Il consiglio dei Ministri La Pubblica Amministrazione Gli organi ausiliari
La Magistratura Le regioni, le province, i comuni Garanzie costituzionali
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Principi fondamentali
Forma Repubblicana Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Scelta repubblicana compiuta dai cittadini con il
referendum del 2 giugno 1946 Rafforzata da art. 139: “La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
• Cfr. art. 20 deutsches Grundgesetz (Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist).
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Diritti inviolabili
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Libertà personale (art. 13) Domicilio (art. 14) - Wohnsitz Libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15) -
Heimlichkeit Diritto alla capacità giuridica, cittadinanza
(Staatsangehörigkeit) e nome (art. 22) Diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
(art. 24)
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Diritti inviolabili – unverletzliche Rechte
Non possono essere eliminati Eventuali revisioni della costituzione
devono comunque preservare il CONTENUTO ESSENZIALE (WESENGEHALT) dei diritti inviolabili
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Solidarietà - Solidarität
Il soggetto è inserito in una organizzazione statale e in quanto tale ha doveri fondamentali nei confronti della collettività, senza i quali non sarebbe possibile le convivenza Art. 52, La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino. Art. 53, Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Art. 54, Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
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Eguaglianza- Gleichberechtigung art. 3
Formale Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Sostanziale È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Democraticità
Cariche pubbliche sono quasi tutte elettive Possibilità di accedervi Art. 51: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Aggiunto dall’art. 1 della legge costituzionale 30
maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).
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Democraticità – diritto di voto - wählen - Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. [Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17
gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15)] Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
(Unwürdigkeit )
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Democraticità
Intervento dei cittadini nella determinazione delle scelte pubblicheReferendumDiritto di rivolgere PETIZIONI - Bittschrift
einreichen - per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50)
Diritto di presentare progetti di legge (art. 71, se ci sono almeno 50.000 elettori)
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DemocraticitàConsapevole formazione della opinione
pubblica e libera competizione politica: • Libertà di riunione (art. 17)• Libertà associativa (art. 18), • Libertà di stampa (art. 21: Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.)
• Libertà delle confessioni religiose (art. 8), • Libertà dei partiti politici (art. 49) e dei sindacati
(art. 39).
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Partiti non hanno riconoscimento giuridico per non limitarne l’autonomia ma hanno la forma di associazioni private non riconosciute soggette alle regole del Codice Civile
Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
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Leggi elettorali - Wahlgesetze 1948 sistema proporzionale puro - Verhältinswahl 1953 “legge truffa”: premio di maggioranza consistente
nel 65% dei seggi della Camera dei Deputati alla lista che raggiunga il 50%. Abrogata nel 1954
Fino al 1993, il sistema elettorale di tipo proporzionale puro, senza clausola di sbarramento (ohne Sperrklausel) garantiva la rappresentanza in Parlamento di formazioni politiche anche piccolissime
1993: referendum abroga il sistema proporzionale Legge 276/1993 maggioritaria (Mehrheitswahl) con
elementi di proporzionalità (75% maggioritario, 25% proporzionale)
Sbarramento al 4%
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1999, referendum per eliminare la quota proporzionale e costruire un sistema totalmente maggioritario, ma è mancato il quorum
270/2005 nuova legge elettorale proporzionale ma con il premio di maggioranza
Da cambiare!
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Legge elettorale 270/2005 - Porcellum
Non è possibile voto di preferenza Liste bloccate: nomi presentati in
ordine stabilito Sbarramento 8% al Senato 4% alla Camera Premio di maggioranza
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Parte II - Ordinamento della Repubblica
Il parlamento Le camere La formazione delle leggi
Il Presidente della Repubblica Il governo
Il consiglio dei Ministri La Pubblica Amministrazione Gli organi ausiliari
La Magistratura Le regioni, le province, i comuni Garanzie costituzionali
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Introduce 3 nuove istituzioni nella struttura dello stato Corte
Costituzionale• Verfassungsgerich
thof
Referendum Regioni
Ma non entrano in vigore subito, ma solamente dal 1955
1970 1971
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Organi costituzionali
Organi al vertice dell’organizzazione statale, godono di uno statuto di indipendenza e di autonomia rispetto ad ogni altro potere e sono tra loro in condizione di parità giuridicaPresidente della RepubblicaParlamentoGovernoCorte Costituzionale
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Organi a rilevanza costituzionale
Non sono essenziali Consiglio di Stato – Staatsrat
• Consulenza giuridica amministrativa del governo
Corte dei Conti • controllo provvedimenti che comportano spese • funzioni giurisdizionali in materia contabile e
finanziaria, e pensionistica
Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro• Consulenza delle Camere e del Governo
Consiglio Superiore della Magistratura - Oberster Rat für das Gerichtswesen
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Parlamento
Organo della rappresentanza popolare Legislatura = 5 anni Sistema bicamerale perfetto: stessi poteri e
stesse funzioni tra Camera dei Deputati – Abgeordneten Kammer Senato – Senat
Beide Kammern haben die gleichen Kompetenzen
Diverso da Bundestag-Bundesrat
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Parlamento
Camera dei Deputati, 630 membri, elettiva
Elettorato attivo: 18 anni
Elettorato passivo: 25
Senato 315 senatori + ex
presidenti Repubblica, + 5 senatori a vita
Elettorato attivo: 25 Elettorato passivo:
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Rapporto di fiducia - tra Governo e Parlamento
Formato il governo, entro 10 giorni deve presentarsi alle camere per esporre il programma e ottenere il consenso con una MOZIONE DI FIDUCIA - Vertrauensvotum
Potere di controllo del Parlamento conAtti ispettivi (interpellanze,
interrogazioni)Atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni,
ordini del giorno
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Parlamento – funzione legislativa
Iniziativa legislativa Formazione della legge Promulgazione da parte del
Presidente della Repubblica Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
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1. Iniziativa legislativa
Art. 71 cost. l’iniziativa spetta al:Governo – disegni di legge (Bilancio e
finanziaria)Membro Parlamento – proposta di
leggePopolo (50.000 elettori)Consiglio Nazionale dell’Economia e del
LavoroCONSIGLI REGIONALI - comunali
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2. Formazione
Progetto presentato alle Camere Approvazione articolo per articolo -
Genehmigung 2 procedimenti
NormaleSpeciale
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Normale
Progetto esaminato da commissione legislativa competente per materia
Presentato alla Camera Possibilità di presentare emendamenti Approvato con votazione finale Sempre richiesto per materia
costituzionale ed elettorale, bilancio, delegazione legislativa e autorizzazione a ratificare trattati internazionali
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Speciale
Per materie meno importanti La commissione permanente
discute e approva la legge senza proporla in aula
Più breve Confronto politico più ristretto
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Promulgazione – Gesetzverkünden
Quando la legge è approvata dalle due Camere del Parlamento in identico testo viene trasmessa al Presidente della Repubblica che la deve promulgare entro 30 giorni
Controllo preliminare e generale di legittimità costituzionale: il Presidente può RINVIARE la legge alle camere con un messaggio MOTIVATO per una nuova approvazione
Poi deve essere promulgata
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Pubblicazione
Sulla Gazzetta Ufficiale Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la
legge entra in vigore e produce i suoi effetti
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Parlamento in seduta comune Si riunisce e delibera solo nei casi di
Elezione del Presidente della Repubblica (insieme ai delegati delle Regioni) - art. 83
Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica - art. 90 - Anklage
Elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (Oberster Rat für das Gerichtswesen) - art. 104
Elezione di un terzo dei componenti della Corte Costituzionale - art. 135
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Il Governo - Regierung
Potere esecutivo – vollziehende gewalt Composto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (nominato dal Presidente della Repubblica)
Consiglio dei Ministri (Ministerrat) (nominato su proposta del Presidente del Consiglio)
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Governo
Per esercitare le proprie funzioni occorre il voto di fiducia del Parlamento entro 10 giorni dalla sua formazione
Funzioni: Direzione politica Esecutive e amministrative – vertice apparato
amministrativo e burocratico Controllo – su tutti gli organi dell’amministrazione Normativa – decreti legge, decreti legislativi -
REGOLAMENTI
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Funzione normativa del Governo Art. 76 Cost. decreti legislativi L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti
Delegierung von Befugnissen
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Decreti delegati
Il parlamento delega il governo a legiferare
Competenze tecniche molto specifiche
il governo può ricorrere a esperti e tecnici
Efficacia definitiva
Endgültige Wirkung Esempio: la riforma
del sistema Amministrativo (riforma Bassanini) è stata attuata attraverso decreti legislativi
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Decreti delegati
Atti del Governo con forza di legge, emanati in seguito a una delega del Parlamento attraverso una legge-delega, che contiene i principi a cui il Governo deve attenersi. I decreti delegati (detti anche decreti legislativi), quindi, non hanno bisogno di nessuna ulteriore approvazione da parte del Parlamentobrauchen keine Genehmigung
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DECRETI LEGGE Art. 77 Costituzione Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Regierung Notwendigkeit und Dringlichkeit
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Decreti-legge
Una volta emanato il decreto il Governo deve presentarlo alle camere
Perde efficacia se non è convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione
Efficacia provvisoria
Gesetzesdekret Vorläufige Wirkung Con SENTENZA
CORTE COSTITUZIONALE 1996/360 si è ridotto il numero dei d.l.
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Presidente della RepubblicaStaatspräsident
Vertice dell’organizzazione costituzionale Capo dello Stato Funzione rappresentativa e simbolica Garante del sistema, neutrale Eletto dal Parlamento in seduta comune
con i delegati regionali Maggioranza di 2/3 nelle prime 3
votazioni Poi basta maggioranza assoluta
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Presidente della Repubblica
Possono essere eletti solo i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 anni e che godano dei diritti civili e politici
Resta in carica per 7 anni Funzione di rappresentanza estera
Rapporti internazionali, diplomatici Funzioni nell’ordinamento interno
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Poteri nell’ordinamento interno Controllo – sulle leggi (effetto sospensivo) Garanzia – sul funzionamento del sistema
politico costituzionale (presidente del CSM, Consiglio Supremo di Difesa e comando delle Forze Armate)
Influenza – invia messaggi alle Camere, nomina fino a 5 senatori a vita
Intermediazione politica – nomina Presidente del Consiglio e dei Ministri, indice Referendum, Elezioni, scioglie le Camere (Auflösung der Kammern)
Prerogativa – potere di grazia, onorificenze
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Responsabilità del Presidente Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è
riconosciuta al Presidente della Repubblica l'irresponsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Nichtverantwortlichkeit des Präsidenten der Republik
Eccezioni: Alto tradimento - collusione con Stati esteri Attentato alla Costituzione - violazione delle norme
costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione
In tal caso: Messa in Stato d’Accusa (1991, Cossiga)
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Per reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Presidente è responsabile come qualsiasi cittadino, ma si ritiene esista improcedibilità fino alla scadenza del suo mandato
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Legge 140/2003
"lodo Schifani“: non possono essere sottoposti a procedimenti penali , per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione , fino alla cessazione delle medesime. il Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato della Corte Costituzionale
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sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado.
la Corte Costituzionale nel 2004 ha dichiarato illegittima questa legge per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
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Lodo Alfano 124/2008
Immunità per 4 cariche (non più il Presidente della Corte Costituzionale)
Possibilità di proseguire con azioni civili di risarcimento
sospensione di ogni tipo di procedimento penale a carico del Presidente del Consiglio per tutta la durata del suo mandato
Sottoposta a giudizio della Corte Costituzionale 7 ottobre 2009 dichiarato INCOSTITUZIONALE
VIOLAZIONE ART. 3 E 138 COST.
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Corte Costituzionale - Verfassungsgerichtshof
Risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi
Risoluzione dei conflitti tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, o tra Regioni
Decisione in via preventiva sull’ammissibilità dei Referendum
Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
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Sistema ACCENTRATO di controllo giudiziario = potere di controllo attribuito a un solo organo giudiziario appositamente istituito
Modello Austriaco (Kelsen) Italia, Germania, Portogallo, Spagna, Russia,
Polonia, Romania, Ungheria. Differenza sistema DIFFUSO (USA)
• Marbury vs Madison, 1803 • Canada, Australia, India, Giappone, Norvegia,
Danimarca e Svezia
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Giudizio di legittimità costituzionale - Verfassungsfrage vorlegen
In via diretta Prinzipale
Normenkontrolle Proposta su
ricorso dello Stato contro una legge regionale o di una regione contro una legge dello Stato o di un’altra regione
In via incidentale Im Rahmen eines
konkreten Streits Sollevata da un
giudice nel corso di un processo
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Sentenza della Corte Costituzionale
Di accoglimento Entscheidung die die
Verfassungswidrigkeit einer Norm erklärt
Dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma
La legge perde efficacia, non può più essere applicata
Effetto generale e definitivo
Di rigetto Verwerfungsentscheidu
ng Dichiara la questione
non fondata La legge rimane in
vigore Ma si può ripresentare
lo stesso quesito Non ammissibile
Se mancano i requisiti necessari per sollevarla
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Composizione Corte Costituzionale
15 giudici 5 nominati dal Presidente della Repubblica 5 dal Parlamento in seduta comune 5 scelti dalle supreme magistrature
Mandato di 9 anni, non rinnovabile Carica incompatibile con membro
Parlamento, Consiglio regionale, o avvocato
Presidente eletto per 3 anni, rinnovabile
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Corte costituzionale
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Revisione della costituzione
Moltissimi interventi dal 1948 2003 (modifica art. 51, partecipazione
donne alla vita politica) al 2007 (modifica art. 27, abolizione
pena di morte)
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Riforme della Costituzione
3 tentativi falliti1984-851992-941997 bicamerale
2001 Riforma titolo V
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2001 Riforma titolo V (legge costituzionale 3/2001)
Modifica 9 articoli Trasformazione Italia in una Repubblica federale Prima elencate materie in cui le regioni avevano
potere di legiferare in via concorrenziale e allo Stato era lasciata la competenza su tutto il resto
Ora elencate materie di competenza esclusiva Stato e alle Regioni competenza regionale e residuale
Devolution – federalismo fiscale
Riforma confermata dal referendum del 2001
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Progetto di riforma 2005
Rafforzamento esecutivo Riduzione funzione Presidente della
Repubblica Sistema monocamerale per voto
Leggi
Referendum 2006 ha impedito entrata in vigore della legge