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Prot. n. 23721/2019 Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018. IL DIRETTORE DELLAGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone 1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 1.1 Ai sensi del comma 4, ultimo periodo, dell’art. 9-bis del decreto legge, n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli indicati nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018. 2. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 e delle relativa evoluzione 2.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni costituite da una Parte generale, comune a tutti i modelli, da una Parte specifica per ciascun modello e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici

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Page 1: DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - Informazione Fiscale · 3 dall’allegato n. 2 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento

Prot. n. 23721/2019

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di

affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175

modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli

stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

dispone

1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici

sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018

1.1 Ai sensi del comma 4, ultimo periodo, dell’art. 9-bis del decreto legge, n.

50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.

96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli

indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, da dichiarare da

parte dei contribuenti interessati, sono quelli indicati nei decreti del

Ministro dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018.

2. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

imposta 2018 e delle relativa evoluzione

2.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte

generale, comune a tutti i modelli, da una Parte specifica per ciascun

modello e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, comuni ai modelli che ne

prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici

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sintetici di affidabilità fiscale e delle relativa evoluzione, che sono parte

integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con i modelli

Redditi. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti ai quali si

applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ovvero, ancorché esclusi

dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che

nel periodo d’imposta 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle

attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei

servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano

approvati, con i decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, gli

indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle

Istruzioni Parte Generale in precedenza citate.

3. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici

sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019

3.1 Ai sensi del comma 4 dell’art. 9-bis del decreto legge, n. 50 del 2017,

convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati

economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici

sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2019, da dichiarare da parte

dei contribuenti interessati, sono:

per gli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal

periodo di imposta 2018, quelli indicati nei decreti di cui al

precedente punto 1;

per gli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal

periodo di imposta 2019, quelli indicati nei decreti di cui al

precedente punto, oltre quelli già nella disponibilità dell’Agenzia

delle entrate indicati nell’allegato n. 1 al presente provvedimento.

3.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare, a

seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, a partire dal

periodo di imposta 2019, può essere ridotto il numero dei dati di cui al

precedente punto 3.1.

4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

4.1 I modelli di cui al punto 2.1 sono resi disponibili gratuitamente

dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati

prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in

fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 2 al

presente provvedimento.

4.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a

condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste

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dall’allegato n. 2 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati

nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 2.1, nel rispetto delle

caratteristiche tecniche di cui all’allegato n. 2 al presente provvedimento.

5. Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

imposta 2018

5.1 Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di

affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per

il periodo d’imposta 2018, indicati in allegato 3 al presente provvedimento,

sono acquisiti attraverso la consultazione del “Cassetto fiscale”, all’interno

dell’“area riservata” del sito internet dell’Agenzia delle entrate accessibile

agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline, ovvero

avvalendosi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive

modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con

successivo provvedimento.

5.2 Gli ulteriori elementi di cui al precedente punto 5.1 sono direttamente

utilizzati dai contribuenti interessati, mediante il programma informatico,

realizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 dell’art. 9-bis del

decreto-legge n. 50 del 2017, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici

di affidabilità fiscale, oppure possono essere dagli stessi modificati, laddove

non corretti, e successivamente utilizzati per l’applicazione dei citati indici.

5.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-

bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, ai fini dell’acquisizione degli

ulteriori dati di cui al punto precedente, accedono al “Cassetto fiscale

delegato”, del contribuente, ovvero all’area “Consultazione dei dati

rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”,

secondo le modalità e specifiche tecniche che saranno indicate con

successivo provvedimento.

6. Modalità per la trasmissione dei dati

6.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla

dichiarazione dei redditi.

6.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata

direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero

avvalendosi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive

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modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con

successivo provvedimento.

6.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-

bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente,

dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione

degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo

del punteggio di affidabilità, utilizzando i modelli o un prospetto,

contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai

modelli approvati con il presente provvedimento.

7. Asseverazione

7.1 I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’art. 35, comma 1, lettera

b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, devono verificare che gli

elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e

rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale,

corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra

documentazione idonea.

7.2 L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione

contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

Motivazioni

Il comma 4 dell’art. 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come convertito

con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si

applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta

informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione

degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e

metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano

gli indici, sono individuati tali dati.

Inoltre, per il periodo di imposta 2018, è statuita una deroga alla tempistica

ordinaria, che consente l’individuazione dei dati in precedenza citati con

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da approvare entro il

termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

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Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati,

rispettivamente al punto 1 e al punto 3, i dati economici, contabili e strutturali

rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per i periodi di

imposta 2018 e 2019, da dichiarare da parte dei contribuenti.

Con riferimento ai dati relativi al periodo di imposta 2019 si ritiene

possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli

stessi possa essere ridotto.

In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure

sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli

dichiarativi REDDITI.

Al punto 2 del presente provvedimento sono approvati i modelli con cui i

contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei

redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità

fiscale e delle loro successiva evoluzione.

Altresì il presente provvedimento, ai punti 4, 5 e 6, definisce,

rispettivamente, la modalità per la “Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla

stampa”, le “Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

imposta 2018” e le “Modalità per la trasmissione dei dati”.

Con riferimento al punto 5, i decreti ministeriali 23 marzo e 28 dicembre

2018 prevedono che, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità

relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono necessari ulteriori dati,

resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, individuati nelle Note tecniche e

metodologiche allegate ai medesimi decreti; tali ulteriori dati sono direttamente

utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici oppure

possono essere dagli stessi modificati, laddove non corretti.

Al citato punto 5, in particolare, sono indicate le modalità con cui l’Agenzia

delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della

trasmissione telematica, tali ulteriori dati.

Infine, al punto 7 è richiamato l’istituto dell’asseverazione, applicabile agli

indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18

dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.

I modelli che sono approvati con il presente provvedimento costituiscono

parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello

Redditi 2019.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art.

62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3 lett. a); art. 73,

comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei

redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema

di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività

produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni:

Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di

locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione

telematica dei pagamenti;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:

Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti

posti in essere con l’Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:

Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito

rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 9-bis) convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria,

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da

eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 931): Bilancio di previsione

dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018:

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività

economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle

attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

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Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018:

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività

economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del

commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità

specifiche.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.

1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2019

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente

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ALLEGATO N. 1

ULTERIORI DATI PER L’APPLICAZIONE DEGLI ISA AL PERIODO

D’IMPOSTA 2019

I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella

fase di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se

significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione, a seguito di

approvazione con decreto ministeriale, a partire dal periodo di imposta 2019,

sono i seguenti:

proventi derivanti da apparecchi ex art. 110 comma 6 del TULPS

(euro), per i seguenti ISA:

AG36U - Servizi di ristorazione commerciale;

AG37U - Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria;

AG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

AG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da

intrattenimento;

AG60U - Stabilimenti balneari;

AG83U - Gestione di impianti sportivi;

AG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza;

AM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

AM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco;

AG14S - Attività sportive e di intrattenimento NCA;

consumi di energia elettrica (kwh), per il seguente ISA:

AG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e

ciclomotori;

consumi di acqua (mc), per il seguente ISA:

AG58U - Strutture ricettive all’aperto;

AM18A - Commercio all’ingrosso di fiori e piante;

consumi di gas (mc), per i seguenti ISA:

AD02U - Produzione di paste alimentari;

AD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di

panetteria;

AG36U - Servizi di ristorazione commerciale;

AG37U - Attività di bar, gelateria, pasticceria e produzione dolciaria;

distribuzione dei ricavi dichiarati per regione, per il seguente ISA:

AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri

impianti;

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operazioni con scissione dei pagamenti, art. 17-ter DPR 633/72 (euro),

per i seguenti ISA:

AG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili;

AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri

impianti;

AK23U - Servizi di ingegneria integrata;

operazioni con applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6 lett. a)

e a-ter) DPR 633/72) (euro), per i seguenti ISA:

AG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili;

AG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di

completamento e finitura degli edifici;

AG69U - Costruzioni;

AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri

impianti;

AK23U - Servizi di ingegneria integrata;

ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 all’atto

dell’accredito dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul

patrimonio edilizio (euro), per i seguenti ISA:

AG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni

immobili;

AG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di

completamento e finitura degli edifici;

AG69U - Costruzioni;

AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri

impianti;

AK23U - Servizi di ingegneria integrata;

utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne

all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante

utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta),

per il seguente ISA:

AG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco.

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ALLEGATO N. 2

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere

predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti

dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione

meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l’utilizzo di

stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la

chiarezza e l’intelligibilità dei modelli nel tempo.

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici

a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati

dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli

approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza

dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo

bianco.

Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente

Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 6.3 del presente

provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella

sequenza prevista e con l’esatta indicazione del numero progressivo. I dati

relativi al calcolo del punteggio di affidabilità devono avere conformità di

struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con

successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono

essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole.

Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque

essere riportato con l’indicazione “0” (zero) nella corrispondente casella oppure,

ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli

zeri prestampati.

Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di

formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro

solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata

l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il

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formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di

trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;

altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande

laterali di trascinamento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,

lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere “courier”, o altro

carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6

righe per pollice.

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ALLEGATO N. 3

ULTERIORI DATI PER L’APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL

PERIODO D’IMPOSTA 2018

Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di

affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il

periodo d’imposta 2018 sono di seguito riportati:

Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al

periodo d’imposta precedente;

Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

relative al periodo d’imposta precedente;

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata

ultrannuale relative al periodo d’imposta precedente;

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata

ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo

d’imposta precedente;

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta

precedenti;

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente;

Reddito relativo al periodo d’imposta precedente;

Reddito relativo a due periodi d’imposta precedenti;

Reddito relativo a tre periodi d’imposta precedenti;

Reddito relativo a quattro periodi d’imposta precedenti;

Reddito relativo a cinque periodi d’imposta precedenti;

Reddito relativo a sei periodi d’imposta precedenti;

Reddito relativo a sette periodi d’imposta precedenti;

Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una

dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta

precedenti;

Condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla “Certificazione

Unica”;

Condizione di “Pensionato" risultante dalla “Certificazione Unica”;

Numero incarichi risultanti dalla “Certificazione Unica”;

Importo dei compensi percepiti risultanti dalla “Certificazione Unica”;

Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”;

Canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni

Immobili;

Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei

Bonifici per ristrutturazione;

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Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello

di applicazione;

Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di

applicazione;

Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel

periodo di imposta precedente a quello di applicazione;

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR

(esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta

precedente a quello di applicazione;

Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta

precedente;

Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di

durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;

Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente

a quello di applicazione;

Numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere

l'incaricato alla presentazione telematica;

Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi;

Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;

Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una

dichiarazione nei sette periodi d’imposta precedenti;

Variabile di regressione (media dei sette periodi d'imposta precedenti).