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A v v . A n n a l i s a M e s s i n a
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
DI ALCUNI REATI RILEVANTI NELL’ATTIVITÀ DI
METROLOGIA LEGALE.
AGENDA
Dei delitti contro la PA
Dei delitti di falso
Contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la fede pubblica
Dei delitti contro industria e commercio
Dei delitti contro il patrimonio
MODELLO DI ANALISI da seguire:
1. Beni/interessi protetti dalla norma penale;
2. Soggetti attivi e passivi;
3. Elemento oggettivo;
4. Elemento soggettivo;
5. Procedibilità;
6. Sanzioni;
7. Rapporti con altre figure di reato.
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DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CODICE PENALE: LIBRO II, TITOLO II,
CAPO I, Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA Art. 314 - Peculato
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Art. 317 - Concussione
Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 323 - Abuso d'ufficio
Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Capo II - Dei delitti dei privati contro la PA Art. 341 bis - Oltraggio a pubblico ufficiale
Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite
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MODIFICHE al c.p.:
1. legge n. 86/1990 (Riforma generale)
2. legge n. 234/1997 (Riforma dell’abuso di ufficio)
3. legge n. 300/2000 (Nuove fattispecie e d estensione a
soggetti internazionali)
4. legge n. 190/2012 (Riforma «anticorruzione»)
5. legge n. 69/2015 (Riforma dei delitti sotto il profilo
sanzionatorio, insieme con delitti di associazioni di tipo
mafioso e di falso in bilancio).
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Legge n. 86/1990: la prima riforma generale, una delle più importanti revisioni della
Parte speciale del Codice penale.
Ha potenziato il controllo penale delle forme di illecita appropriazione delle risorse
pubbliche, delle condotte di arricchimento ingiustificato e di prevaricazione a danno
del cittadino, ampliando i casi in cui la punibilità è estesa anche all’incaricato di
pubblico servizio (abuso di ufficio e concussione), creando nuove figure di reato
(peculato d’uso, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione da parte del p.u.
o all’incaricato di pubblico servizio, malversazione a danno dello Stato).
Ha riformulato la fattispecie di «omissione di atti d’ufficio» e ha ridefinito le qualifiche di
pu e di incaricato di pubblico servizio, quali soggetti destinatari delle norme
incriminatrici.
Ha rivisto il trattamento sanzionatorio: soppressa la pena pecuniaria, originariamente
prevista congiuntamente alla pena della reclusione, per la sua scarsa efficacia
deterrente.
Ha riguardato i c.d. reati a formulazione aperta, basati sul contrasto tra la condotta
effettivamente tenuta dal p.u. e quella corretta che invece avrebbe dovuto adottare
in conformità ai valori dell’imparzialità e del buon andamento.
LIMITI applicazione concreta in «TANGENTOPOLI»
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Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge
c.d. «anticorruzione», Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA.
Corruzione e contesto internazionale:
– il ruolo dell’OCSE
– il ruolo dell’UE
– le Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Il CPI = Corruption perceptions Index elaborato da
Transparency International.
La posizione dell’Italia nella classifica di “percezione
della corruzione”.
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L’OCSE = Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico e le Raccomandazioni che hanno
un ruolo di guida nelle politiche nazionali di regolazione.
In particolare, sull’anticorruzione e sulla trasparenza, nel
rapporto «Integrity review of Italy 2013» ritiene di
fondamentale importanza l’adozione e applicazione del
Codice di comportamento per i dipendenti pubblici.
In Italia approvato con il d.P.r. 16 aprile 2013, n. 62,
Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. n.
165/2001.
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Nel 1999 è stato istituito il GRECO - Gruppo di Stati contro la corruzione, unità del Consiglio d'Europa a Strasburgo per monitorare il rispetto da parte dei singoli Stati
degli standard anti-corruzione.
L'Italia ha aderito il 30 giugno 2007. L’obiettivo di GRECO è quello di migliorare la
capacità dei suoi membri di combattere la corruzione attraverso il controllo
dell’implementazione delle norme contro la corruzione stilate dal Consiglio d’Europa e
attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca.
GRECO aiuta ad identificare le carenze delle politiche nazionali contro la corruzione,
chiedendo misure legislative e riforme istituzionali.
GRECO fornisce anche una piattaforma per la condivisione delle migliori strategie per
la prevenzione e l’individuazione della corruzione.
Gli strumenti legali adottati dal Consiglio d’Europa relativamente alla corruzione sono:
1. la Convenzione penale sulla Corruzione;
2. la Convenzione Civile sulla Corruzione;
3. il Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla Corruzione;
4. la Raccomandazione sui Codici di comportamento dei pubblici impiegati e la
Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni contro la Corruzione nel
Finanziamento dei Partiti Politici e nelle Campagne Elettorali.
GRECO ha stilato da ultimo i Venti Principi Guida alla lotta alla Corruzione.
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Le Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia
1. Convenzione ONU di Merida contro la corruzione, del 31
ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.
116;
2. Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012,
n. 110.
E’ un Trattato aperto alla firma degli Stati membri e degli Stati
non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione e
all’adesione degli altri Stati non membri e dell'Unione
europea.
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Il CPI = indice di corruzione di un Paese è elaborato dall’Associazione
Transparency International per misurare i livelli di percezione della
corruzione nel settore pubblico in 177 Paesi.
Il CPI determina la percezione della corruzione nel settore pubblico e
nella politica in numerosi Paesi nel mondo, attribuendo a ciascuna
Nazione un voto che varia da 0 (massima corruzione) a 10 (assenza di
corruzione).
Si tratta di un indice composito, ottenuto sulla base di varie
interviste/ricerche compiute da decine di esperti del mondo degli
affari e da prestigiose istituzioni.
La metodologia viene raffinata ed adeguata di anno in anno per
riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.
La posizione dell’Italia nella classifica di “percezione della corruzione”
al 2011 era al 72esimo posto, tra i paesi UE terzultima, seguita solo da
Bulgaria e Grecia.
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DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Legge n. 69/2015 il nuovo regime sanzionatorio, ovvero
cosa è accaduto tra 2012/2015.
Dal ddl Grasso alla Relazione della Corte dei Conti:
Si deve fare di più !
Si deve fare di più ?
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DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2012: Corte dei Conti italiana ha stimato in diversi miliardi di euro la
corruzione annuale.
Sarebbero circa 60 i miliardi di euro secondo la stima fornita dal Presidente
della Corte dei conti nella Relazione all’apertura dell’Anno Giudiziario
tenutasi a Roma il 15 Febbraio 2012 (pagina 100).
2013: Rapporto ANAC sul Primo anno di attuazione della legge n. 190/2012.
2014: Il rapporto della Commissione Europea sulla corruzione in Italia indica
nella corruzione la causa di un aumento dei costi strisciante e di un rialzo
straordinario specie delle grandi opere, calcolati intorno al 40%.
2014: Rapporto ANAC, «Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia:
modalità di misurazione e prime evidenze empiriche».
Dicembre 2014, in seguito all'operazione Mondo di Mezzo: scoppia Mafia
Capitale.
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DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il ddl. n. 3008/2015 approvato con la legge 27 maggio 2015, n. 69
ha introdotto diverse novità, su differenti versanti:
misure “repressive” più forti, nei confronti del soggetto “esterno”;
innalzamento delle pene per il dipendente pubblico;
cui fanno da contrappeso, dal punto di vista processuale:
meccanismi di premialità per chi si dissocia e collabora,
per l’imputato sconti di rito e di pena subordinati alla restituzione
integrale del maltolto
una rivisitata disciplina della “riparazione pecuniaria”.
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DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sul fronte della repressione penale le misure introdotte si
caratterizzano per: l’innalzamento delle pene per i reati di corruzione e peculato;
l’estensione anche per l’“incaricato di p.s.” del reato di
concussione;
l’introduzione di sconti di pena per chi fornisce le prove o aiuta a individuare gli altri responsabili ovvero il sequestro delle somme;
possibilità di ricorso al patteggiamento solo nel caso in cui ci sia
stato il versamento anticipato ed integrale del prezzo o del
profitto del reato.
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DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La novella del 2015 stabilisce anche che il Pubblico ministero
che eserciti l’azione penale per i delitti contro la pubblica
amministrazione deve informare il presidente dell'Autorità
Anticorruzione dando notizia nel dettaglio dell’imputazione,
creando in tal modo un circolo virtuoso di informazioni
necessarie per l’attivazione tempestiva ed efficace di tutte le
misure oggi esistenti per la prevenzione/repressione della
corruzione.
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DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La novella del 2015 e il complessivo irrigidimento del sistema
sanzionatorio principale ed accessorio per i delitti contro la PA e
associazione mafiosa.
RATIO di aggredire il fenomeno nella sua globalità.
La sanzione penale in un’ottica chiaramente neoretribuzionista è una
delle principali leve utilizzate dalla legge n. 69/2015 cit. come risposta
ai danni che la corruzione arreca alla società, all’economia nazionale
e più in generale al Sistema Italia.
Accentuarsi della funzione retributiva della pena a discapito dell’altra
e oggettivamente più importante, la funzione rieducativa, sancita
nell’art. 27 della Costituzione.
LIMITE: LEGISLAZIONE EMERGENZIALE E INNALZAMENTO DELLE PENE DEI
REATI MAGGIORMENTE PRESENTI NELLE CRONACHE GIUDIZIARIE.
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DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL BENE GIURIDICO (BG) PROTETTO
Codice Zanardelli (1889) Codice liberale: tipi di reato singoli; in particolare
distinzione sanzionatoria tra condotta di costrizione (art. 169) e di “induzione”
(inganno) (art. 170); attenuante della lieve entità dell'utilità data o promessa.
B.G.: incentrato sul tipo di “sopruso” subito dal privato.
Codice Rocco (R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398, in vigore dal 1° luglio 1931):
unificazione dei reati, eliminazione della attenuante della lieve entità,
aumento sanzionatorio
B.G.: incentrato sulla dimensione “pubblicistica”.
La nozione di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) alla luce delle Costituzione
italiana:
Nozione oggettiva = organi amm.vi/legislat./giudiz.
Referente specifico ART. 97, comma 1:
Buon andamento
imparzialità
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PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
357 c.p.: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi.
358 c.p.: Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico
servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.
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PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
Gli artt. 357 e 358 c.p. definiscono P.U. e INCARICATI DI P.S.
accogliendo una nozione oggettiva la legge n. 86/1990 ha
abolito la definizione relativa all'impiegato, bastata sul profilo
soggettivo dell'incardinamento del soggetto nella P.A.
“DELIMITAZIONE ESTERNA”
- funzione legislativa e giudiziaria;
- funzione amministrativa:
attività disciplinata da norme di diritto pubblico (p.u. o inc. di
p.s. “delimitazione esterna”)
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PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
“DELIMITAZIONE INTERNA” I p.u. concorrono alla “formazione o alla manifestazione” della
volontà della PA
- o esercitano “poteri autoritativi o certificativi”.
Gli incaricati di p.s. vengono individuati in modo doppiamente residuale:
difettando dei poteri tipici che connotano la funz. pubblica
(deliberativi, autoritativi e certificativi)
senza però che si qualifichi come mera attività materiale, la categoria comprende tutti coloro che
non sono p.u. (357), né esercenti un servizio di pubblica necessità
(359);
non svolgono attività meramente materiali o d'ordine (art. 358 c.p.)
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ART. 314 C.P. - PECULATO
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il
possesso o comunque la disponibilità di danaro o di
altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso
momentaneo, è stata immediatamente restituita.
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ART. 317 C.P. - CONCUSSIONE
Il pubblico ufficiale, che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro
od altra utilità, è punito con la reclusione
da sei a dodici anni [32 quater].
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ART. 317 C.P. - CONCUSSIONE
Fino al 2012, la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione.
La l. n. 190/2012 ha eliminato il riferimento all'induzione che è
disciplinata dall'art. 319 quater.
autonomizzazione della condotta «induttiva» nella nuova fattispecie incriminatrice di induzione indebita.
317 E CONCUSSIONE «COSTRITTIVA» modalità di abuso
prevaricatore del soggetto pubblico che sfocia nelle più intense e gravi forme di coercizione psicologica nei confronti del privato per
cui quest’ultimo deve avvertire come assai ridotte le sue capacità
di libera autodeterminazione. coazione assoluta
coazione relativa.
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ART. 319 QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA
A DARE O PROMETTERE UTILITÀ
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o
promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni.
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
INTENSITA' DELLA PRESSIONE ESERCITATA (Cass., 21/2/2013, n. 8695 Nardi;
Cass., 15/4/2013, n. 17285 Vaccaro)
CRITICHE:
1) La distinzione non è agevole: la minaccia implicità è simile all'induzione;
i MEZZI impiegati non incidono su offensività, gli EFFETTI sono
difficilmente verificabili;
2) Se il privato è sempre intimidito, la sua punizione è ingiustificata (in uno
Stato democratico, un onere di collaborazione non può trasformare la
vittima in correo);
3) Il mancato riferimento al tipo di danno può comportare esoneri di
responsabilità verso soggetti che avevano di mira uno scopo illecito
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
1) INTENSITA' DELLA PRESSIONE ESERCITATA (Cass., 21/2/2013, n. 8695
Nardi; Cass., 15/4/2013, n. 17285 Vaccaro)
CRITICHE:
1) La distinzione non è agevole: la minaccia implicità è simile
all'induzione; i MEZZI impiegati non incidono sull’offensività, gli EFFETTI sono difficilmente verificabili;
2) Se il privato è sempre intimidito, la sua punizione è ingiustificata
(in uno Stato democratico, un onere di collaborazione non può
trasformare la vittima in correo);
3) Il mancato riferimento al tipo di danno può comportare esoneri
di responsabilità verso soggetti che avevano di mira uno scopo
illecito.
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
2) NATURA DEL MALE (Cass., 22/1/2013, n. 3251 Roscia; Cass.,
15/2/2013, n. 7495 Gori, ecc.)
Costr./ind. non indicano gli stessi momenti di un evento: costringere indica una precisa condotta e il suo effetto,
mentre indurre indica solo l'effetto prodotto da qualsiasi condotta
(es. 377 bis, 507, 558 ecc.);
costringere significa quindi minacciare il qualsiasi modo (anche
subdolo),
indurre è ciò che resta ossia la prospettazione di un male “non ingiusto”.
In entrambi i casi vi è pressione psicologica che influenza il privato;
non si determina un rapporto paritario (in ciò risiede la differenza con la
corruzione);
La differenza risiede nella natura del male: non la violazione del dovere
etico di opporsi, ma il vantaggio per il privato (che ne valuta
costi/benefici), giustifica la sua punibilità.
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
2) NATURA DEL MALE (Cass., 22/1/2013, n. 3251 Roscia; Cass., 15/2/2013, n.
7495 Gori, ecc.
CRITICHE:
a) Su un piano semantico è discutibile parlare di costrizione nei confronti di
condotte di mera persuasione;
b) In molti casi non vi è, da parte del p.u., il riferimento ad un singolo atto
(lecito o illecito), ma l'intimidazione discende dalla posizione, sicché in
questi casi sarebbe difficile distinguere;
c) In altri casi vi sono poi condotte miste in cui vi è insieme prospettazione di
un danno ingiusto e di un vantaggio indebito o attività discrezionale,
difficile da valutare.
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
3) CRITERIO INTERMEDIO (Cass., 12/3/2013, n. 11794 Melfi; Cass., 13/5/2013, n.
20428, Milanesi)
• In entrambi i casi vi è una pressione psichica che determina uno stato di
soggezione del privato attraverso la prospettazione di un male (questa la
differenza con la corruzione);
• nella costrizione vi è una maggiore carica intimidatoria che non lascia
margini di scelta;
• nell'induzione invece residua un margine di autodeterminazione: o perché
la minaccia è prospettata in modo più blando o perché il privato spera di
conseguire un vantaggio indebito.
• se sul piano testuale il legislatore non ha apportato modifiche, allora ha
voluto tener ferme le precedenti interpretazioni dei concetti;
NB: una differenza solo quantitativa però può dar luogo a incertezze: deve
esservi un criterio integrativo che è dato dalla natura di danno: la
prospettazione di un vantaggio indebito o il compimento di atto discrezionale
favorevole non pongono il privato in stato di coazione assoluta e configurano
piuttosto induzione (il danno non rileva in sé, ma in base all'effetto prodotto).
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
CASS. SS. UU. 24.10.2013, N. 12228 (DEP. IL 14.3.2014)
“La linea di discrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell’induzione indebita prevista dall’articolo 319-quater, si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Al contrario, nel reato, più grave, della concussione per costrizione si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario”. Il discrimen consisterebbe nella posizione dell’oggetto materiale del reato: se al destinatario è lasciato un margine di discrezione, la possibilità di autodeterminarsi e questi accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, per ottenere un tornaconto/beneficio personale, si ha di fronte il reato di induzione indebita; nel caso in cui, la richiesta del pubblico ufficiale, che minaccia “un male ingiusto”, è tale da non lasciare al destinatario alcuna possibilità di scelta se non cedere alla pressione esterna o soccombere al male minacciato, senza comunque trarne beneficio, il reato che viene a realizzarsi è quello della concussione. Nella concussione si costringe, nella induzione si convince.
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
CASS. SS. UU. 24.10.2013, N. 12228 (DEP. IL 14.3.2014)
Il discrimen consisterebbe nella posizione dell’oggetto materiale del
reato: se al destinatario è lasciato un margine di discrezione, la
possibilità di autodeterminarsi e questi accetta di prestare
acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, per
ottenere un tornaconto/beneficio personale, si ha di fronte il
reato di induzione indebita; nel caso in cui, la richiesta del pubblico ufficiale, che minaccia
“un male ingiusto”, è tale da non lasciare al destinatario alcuna
possibilità di scelta se non cedere alla pressione esterna o
soccombere al male minacciato, senza comunque trarne beneficio, il reato che viene a realizzarsi è quello della
concussione.
NELLA CONCUSSIONE SI COSTRINGE, NELL’INDUZIONE SI CONVINCE.
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
COSTRINGERE = significa obbligare un soggetto a tenere un comportamento
che non avrebbe altrimenti tenuto e può attuarsi mediante violenza fisica o,
più frequentemente, con minaccia che è la prospettazione di un male futuro
e ingiusto che è nel dominio dell'agente realizzare.
Come in diritto civile anche in quello penale vi deve essere il riferimento ad
un male contra ius, nelle sue varie forme (perdita, mancato acquisto, lesione
di interesse legittimo, ecc.).
Deve esservi, inoltre, l'enunciazione di un male, tale da incutere timore su
persona sensata e condizionarne l'attività (1435 c.c.) anche in forma implicita
(es. nell'ostruzionismo il privato comprende a che tipo di male andrà
incontro), velata, esortazione, metafora, allusiva;
La modalità costrittiva va enucleata dalla combinazione dei comportamenti
tenuti dal p.u. tali da costringere la vittima a tenere un dato comportamento
al fine di evitare un danno sicuro.
lo stato di costrizione è determinato: dall'antigiuridicità del danno e
dall'assenza di un movente opportunistico del privato.
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
INDURRE = ha nel codice un significato ampio, ma elemento centrale è la
punibilità del privato, il quale è correo del p.u., il che significa che non può
esservi minaccia (se vi fosse, sarebbe un paradosso punire la vittima);
IN SINTESI:
La differenza tra costrizione e induzione, quindi, non è tanto nel binomio
danno ingiusto-danno giusto, ma nel binomio minaccia-non minaccia.
Nell'induzione si ha persuasione, suggestione, allusione, silenzio,
inganno (non sul carattere indebito della dazione) che non siano
prospettazione di un danno ingiusto; Il vantaggio indebito è l'essenza dell'induzione.
Tuttavia, anche nell’induzione si rinviene una posizione di preminenza
del p.u. e su questo piano si apprezza la differenza con la corruzione.
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COSTRIZIONE/INDUZIONE
CASI problematici:
a) abuso della mera qualità;
ES: il p.u. al ristorante si qualifica per non pagare il conto, senza far riferimento ad uno specifico atto;
b) il p.u. fa riferimento ad un danno generico;
c) il p.u. fa riferimento ad un danno ingiusto misto a vantaggio indebito;
d) enorme sproporzione dei beni in gioco
Es. un mdico chirurgo che chiede somme di denaro per eseguire intervento chirurgico salva-vita saltando le liste di attesa;
Es. un agente di PS che pretenda rapporto sessuale con prostituta
extracomunitaria
Può esservi concussione anche in assenza della minaccia di un danno ingiusto
CONCLUSIONE: in casi problematici come quelli indicati danno e vantaggio non sono sufficienti occorre valutare le dinamiche comportamentali, guardare
al rapporto tra i soggetti in senso non statico ma dinamico al fine di stabilire se
sia stato metus=messaggio di sopraffazione o se vi sia stata un'ottica
utilitaristica.
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GIURISPRUDENZA SU ART. 317
Cass. SS.UU., n. 12228/2013
Sussiste continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, fra la previgente
fattispecie di concussione per costrizione ed il novellato art. 317 cod. pen., la
cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla
prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più
favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia disposizione.
In tema di concussione, dev’essere esclusa la sussistenza del reato quando
la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di
induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e
rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali.
(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che per la condotta posta in essere da
un Sindaco, consistente nell'attivarsi per procurare una sponsorizzazione alla
locale squadra di calcio, il giudice di merito dovesse accertare se essa
perseguisse una finalità di natura personale, quale l'accrescimento del
proprio prestigio politico o una finalità di interesse pubblico). Cass. n.
45970/2013
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GIURISPRUDENZA SU ART. 319 QUATER
Con la riforma del 2012 viene introdotta la punibilità del soggetto privato
indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità.
In precedenza come il soggetto privato "concusso mediante costrizione", il
"concusso mediante induzione" non era punibile.
PUNIBILITÀ BILATERALE: nel senso che la punibilità viene estesa anche al
privato che subisce l’attività induttiva, sia pure riservandogli un regime
sanzionatorio ben più mite rispetto a quello previsto per il pubblico
funzionario induttore.
Il reato di induzione indebita si caratterizza per uno scambio, sia pure non
paritario, tra promesse o prestazioni, che coinvolge anche la vittima delle
pressioni induttive, e che discrimina il fatto tipico rispetto alla concussione
(articolo 317 del cp): tanto è vero che, a norma del comma 2 dell’art. 319-
quater, anche l’extraneus è assoggettato a punizione, e non certo sulla
sola base della violazione di un generico dovere di resistere alle richieste
indebite di un pubblico ufficiale.
Cass., sez. VI, n. 8625/2015.
36
LA RIFORMA DELLE FATTISPECIE DI CORRUZIONE
Mutamenti qualitativi che nel corso degli ultimi 20 anni hanno investito le prassi corruttive diffuse nel nostro Paese.
Il p.u. non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d’ufficio,
ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento da parte di quest’ultimo di una serie
indeterminata di risultati vantaggiosi.
Il rapporto corruttivo si proietta in una prospettiva di durata e
finisce col trasformarsi in un mercimonio della funzione o del
potere pubblici. Es funzionario a libro paga.
RATIO L. 190/2012: SANZIONARE IL MERCIMONIO DELLA
FUNZIONE, ANCHE A PRESCINDERE DAL COMPIMENTO DI ATTI SINGOLI.
37
LA RIFORMA DELLE FATTISPECIE DI CORRUZIONE
318. Corruzione per l'esercizio della funzione o C.
IMPROPRIA
319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o
C. PROPRIA
319 ter. Corruzione in atti giudiziari
320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio
321. Pene per il corruttore
322. Istigazione alla corruzione
38
318. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un
terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
39
319. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da quattro a otto anni [32quater].
40
321. PENE PER IL CORRUTTORE
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318,
nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art.
320, in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e
319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro
o altra utilità [32quater].
Si estendono le pene previste per il corrotto anche al
corruttore e si disciplina così la c.d. corruzione attiva.
41
323 – ABUSO D’UFFICIO
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno
carattere di rilevante gravità.
42
326 – RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un
anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione
fino a due anni.
43
328 – RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di
igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che entro 30 giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo
ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è
punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
1032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta
ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della
richiesta stessa.
44
328 – GIURISPRUDENZA
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, secondo
comma, cod. pen., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad
adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento
dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che
il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il
termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza
che il mancato compimento sia stato giustificato.
Cass. n. 2331/2014
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta dell'agente di polizia
municipale che, richiesto con ordine del superiore gerarchico di intervenire
immediatamente sul luogo ove si era verificato un grave incidente stradale
che stava provocando seri problemi di traffico, rifiuti di recarsi sul posto,
adducendo di non aver indosso la divisa e di non essere stato previamente
autorizzato all'intervento in abiti civili secondo quanto prescritto dall'art. 4,
legge n. 65 del 1986.
Cass. n. 44635/2013
45
341 BIS - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di
più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle
sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un
fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione
del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della
persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della
medesima, il reato è estinto.
Norma reintrodotta dalla l. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. pacchetto
sicurezza).
46
346 BIS - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-
ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un
incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a
sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della
propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un
atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del
suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o
altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione
all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
47
346 BIS - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., (norma introdotta
dalla l. n. 190/2012 sollecitata dagli strumenti internazionali al fine di
anticipare l’intervento penale, in modo tale da sanzionare anche condotte
prodromiche rispetto agli accordi corruttivi in senso stretto) si differenzia, dal
punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione
causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e
non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente
pubblico.
Cass. n. 29789/2013
Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., è una fattispecie
che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una
eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato
accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il
soggetto privato.
Cass. n. 11808/2013
48
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
LIBRO II, TITOLO VII, CODICE PENALE
ATTENZIONE
LEGGE DELEGA n. 67/2014 ART. 2 co. 3 LETT. A)
D. LGS. n.7/2016 ART. 1
D. LGS. n.7/2016 ART. 2
49
ART. 468 - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI E STRUMENTI CONTRAFFATTI
Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un
pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella
contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103
euro a 1032 euro.
La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti
destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali
strumenti.
Ratio: tutelare la certezza e l'affidabilità dei contrassegni
destinati ad una pubblica autenticazione o certificazione.
50
ART. 468 – CONTRAFFAZIONE E USO DI TALI SIGILLI E
STRUMENTI CONTRAFFATTI – RAPP. 468/517 C.P. (VENDITA
PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI)
La norma di cui all'art. 468, co. 2, c.p. si differenzia da quella contenuta nell'art. 517
c.p., perché è diretta a tutelare la pubblica fede dalla contraffazione di strumenti
predisposti per una certificazione di carattere pubblico, mentre l'altra è preordinata
alla difesa del consumatore dal pericolo di frodi sul commercio di prodotti industriali.
Di qui la diversità dell'elemento materiale dei due reati, perché nell'ipotesi dell'art.
468, co. 2, si richiedono fatti contraffazione di strumenti destinati a pubblica
certificazione, mentre nell'ipotesi dell'art. 515 è richiesta la semplice imitazione di
marchi e segni distintivi nei prodotti messi in vendita.
Ne consegue che, in tanto può ritenersi sussistere il reato di cui all'art. 517 c.p., che
ha carattere sussidiario, in quanto sia esclusa la sussistenza di una contraffazione. La
costruzione dei punzoni recanti i titoli dei metalli preziosi è sottoposta ad una rigorosa regolamentazione, che riguarda sia i soggetti legittimati a fare uso di tali
strumenti sia le caratteristiche strutturali di essi.
Poiché tale regolamentazione è chiaramente diretta a garantire la sincerità e la
genuinità dei segni impressi sui preziosi, a tutela degli acquirenti, non può esservi
dubbio sul carattere pubblico della certificazione che a mezzo di essi si compie.
La contraffazione e l'uso di tali strumenti realizza, pertanto, la figura delittuosa
prevista dall'art. 468, co. 2, c.p.
Cass. n. 12485/1980
51
ART. 468 – CONTRAFFAZIONE E USO DI TALI SIGILLI E STRUMENTI CONTRAFFATTI
Il reato di cui all'art. 468 c.p. si consuma nel momento e nel
luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera
del suo autore, o di chi per lui, senza che occorra, ai fini della
perfezione del reato stesso, che di tale strumento venga fatto
uso.
L'uso (eventuale) o anche continuato dello strumento, da
parte dell'autore della contraffazione, costituisce, pertanto,
un post factum non punibile, con la conseguenza che
contraffazione ed uso sono previste come condotte
alternative e non possono concorrere.
Cass. n. 6037/1999
52
ART. 472 – USO O DETENZIONE DI MISURE O PESI CON FALSA IMPRONTA
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con
l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati,
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino
a 516 euro.
La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,
detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o
alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure
o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o
pesare [692].
53
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
ART. 692
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o
in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o
pesi [472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge,
ovvero usa misure o pesi senza osservare le
prescrizioni di legge, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro.
54
CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
L'obbligo di sottoporre a verificazione periodica i pesi e le misure stabilito
dall'art. 12 del T.U. 23 agosto 1890, n. 7088, riguarda tutti coloro che risultano
iscritti nello stato degli utenti formato dalla giunta comunale a norma
dell'art. 18 dello stesso testo unico. Infatti, poiché contro tale stato è
ammesso ricorso nei modi stabiliti dal regolamento, l'iscrizione nell'elenco
degli utenti, compilato e pubblicato a norma di legge, ha valore di
presunzione legale del possesso di strumenti metrici da parte dell'iscritto,
indipendentemente dall'uso degli strumenti stessi. Di conseguenza, sino a
quando la persona iscritta non abbia ottenuto l'annullamento dell'iscrizione
nello stato degli utenti, tale iscrizione ha carattere vincolante per l'autorità
giudiziaria alla quale è precluso il potere di indagare sulla sussistenza delle
condizioni che legittimano l'iscrizione stessa, in quanto tale indagine si
tradurrebbe in un inammissibile controllo nel merito di un atto amministrativo.
Cass. n. 42/1974
Per la punibilità del reato previsto dall'art. 692 c.p. è sufficiente la colpa.
Cass. n. 13527/1980
55
RAPPORTO 472-692
Dottrina e giurisprudenza rinvengono la distinzione facendo
ricorso alla contrapposizione
PESI/MISURE FALSI O ALTERATI
VS
PESI O MISURE GENUINI MA ILLEGALI.
56
ART. 473 – CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà
industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o
segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera
brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di
tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o industriale.
57
DEI DELITTI CONTRO DEI DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO
LIBRO II, TITOLO VII, CAPO I,
ART. 515 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero
in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente
una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per
origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella
dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino
a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.
58
1. RAPPORTO 515/473 C.P. 2. RAPPORTO 515/472 C.P.
1.
PER LA DOTTRINA:
CONCORSO APPARENTE da risolversi a favore
dell’Art. 515.
PER LA GIURISPRUDENZA:
CONCORSO DI REATI AMMESSO
2.
CONCORSO DI REATI
59
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
LIBRO II, TITOLO VII, CAPO II, ART. 640 Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a
1549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater]; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un
pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'Autorità [649];
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61,
numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza
aggravante.
60
D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”
In vigore dal 2 aprile 2015, è stato introdotto l'art. 131 bis c.p.,
che ha introdotto il nuovo istituto della non punibilità per
particolare tenuità del fatto.
L’art. 131 bis c.p. stabilisce che nel caso di reati per i quali è
prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla
predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le
modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del
pericolo - valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p. -
l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non
abituale.
61
D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”
Per la determinazione della pena detentiva non si dovrà tener conto delle
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (in tale
ultimo caso, non si tiene neanche conto del giudizio di bilanciamento delle
circostanze di cui all'art. 69 c.p.).
Per l'offesa essa non può essere considerata di particolare tenuità quando l'autore
ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha
adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della
vittima, anche in riferimento all'età della stessa o quando la condotta ha cagionato
o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni
gravissime di una persona.
Il comportamento è ritenuto abituale, invece, quando l'autore sia stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza o abbia commesso più reati
della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di
particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto
condotte plurime, abituali e reiterate.
62
D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”
Il Giudice potrà disporre l’archiviazione del procedimento a condizione
che sussistano queste due caratteristiche:
1. un’offesa di particolare tenuità, per le modalità della condotta e
per l’esiguità del danno o del pericolo.
Ciò non ricorre nei casi di: motivi abbietti o futili; crudeltà, anche in
danno di animali; sevizie; minorata difesa della vittima, anche in base
all’età; morte o lesioni gravissime;
–2. un comportamento non abituale.
L’abitualità è esclusa in caso di delinquenza abituale, professionale o
per tendenza; reati della stessa indole; reati aventi ad oggetto
condotte plurime, abituali e reiterate.
In pratica, una volta valutate le due condizioni, il magistrato potrà non procedere più alla punizione del colpevole che non subirà né la sanzione della reclusione né quella pecuniaria fino
ad ora attuate.
63
D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”
La non punibilità non può essere concessa automaticamente. Spetta sempre al Giudice valutare se nel caso concreto ricorrano le
condizioni che giustificano l'archiviazione o il proscioglimento: si
profila, pertanto, un ampio potere discrezionale del giudice, il
quale, tuttavia, nella propria valutazione dovrà tener conto dei criteri dettati dall'art. 131 bis c.p. sulla tenuità dell'offesa e sulla non
abitualità del comportamento, nonché dei criteri ex art. 133 c.p.
Nell'intento del Legislatore, ciò dovrebbe determinare la rapida
definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti penali instauratisi nei confronti di coloro che hanno
commesso fatti di scarsa gravità.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto può portare
all'archiviazione del procedimento prima ancora che si arrivi al processo vero e proprio o ad un proscioglimento in fase di giudizio.
64
D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE art. 316 – Peculato mediante profitto dell’errore altrui
art. 316-bis – Malversazione a danno dello Stato
art. 316-ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
art. 318 – Corruzione per l’esercizio della funzione
art. 323 – Abuso di ufficio
art. 325 – Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio
art. 326 – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
art. 328 – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
art. 331 – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
art. 334 – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall’autorità amministrativa
art. 336 – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
art. 337 – Resistenza a un pubblico ufficiale
art. 340 – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
art. 341-bis – Oltraggio a pubblico ufficiale
art. 343 – Oltraggio a un magistrato in udienza
art. 346 – Millantato credito
art. 346-bis – Traffico di influenze illecite
art. 347 – Usurpazione di funzioni pubbliche
art. 348 – Abusivo esercizio di una professione
art. 349 – Violazione di sigilli
art. 351 – Violazione della pubblica custodia di cose
art. 353 – Turbata libertà degli incanti
art. 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture
65
NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ED ELENCO REATI (ESTRATTO)
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA art. 454 – Alterazione di monete
art. 455 – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
art. 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
art. 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali
art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
art. 477 – Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
art. 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in
attestati del contenuto di atti
art. 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
art. 481 – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
art. 482 – Falsità materiale commessa dal privato
art. 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
art. 484 – Falsità in registri e notificazioni
art. 485 – Falsità in scrittura privata
art. 486 – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
art. 487 – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
art. 490 – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
art. 491 – Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
art. 494 – Sostituzione di persona
art. 495-bis – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità
personali proprie o di altri
art. 496 – False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri
66
NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ED ELENCO REATI (ESTRATTO)
DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
art. 500 – Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
art. 501 – Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio
art. 501-bis – Manovre speculative su merci
art. 513 – Turbata libertà dell’industria o del commercio
art. 515 – Frode nell’esercizio del commercio
art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
art. 517-ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli
di proprietà industriale
art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni
di origine dei prodotti agroalimentari
67
NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ED ELENCO REATI (ESTRATTO)
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO art. 624 – Furto (semplice)
art. 627 – Sottrazione di cose comuni
art. 631 – Usurpazione
art. 633 – Invasione di terreni o edifici
art. 634 – Turbativa violenta del possesso di cose immobili
art. 635 – Danneggiamento
art. 635-bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
art. 635-ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
art. 635-quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
art. 635-quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità
art. 640 – Truffa
art. 640-ter – Frode informatica
art. 640-quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica
art. 641 – Insolvenza fraudolenta
art. 645 – Frode in emigrazione
art. 646 – Appropriazione indebita
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I DECRETI LEGISLATIVI nn. 7 e 8 del 2016
Sono stati pubblicati sulla G. U. n. 17 del 22 gennaio 2016 i
Decreti legislativi del 15 gennaio 2016:
n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma
dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67
e n. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma
dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67).
Il d.lgs. n. 7 determina l’abrogazione di reati con introduzione
di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.
Il d.lgs. n. 8 comporta la depenalizzazione di fattispecie
punite con la sola pena pecuniaria secondo la clausola
dell’art 1, con le eccezioni dell’art. 2 co. 6 e dell’Elenco
allegato al decreto.
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I D. LGS. nn. 7 e 8 2016
I due decreti entrati in vigore il 6 febbraio 2016, cancellano dal Codice
penale e da alcune Leggi speciali 41 reati: le fattispecie in esse previste non saranno più oggetto di procedimenti penali, ma ricadranno nelle attribuzioni del Giudice civile o dell’Autorità amministrativa competente. RATIO dei due interventi:
DEFLAZIONE DEL CARICO PENALE CERTEZZA DELLA SANZIONE
La certezza di una sanzione pecuniaria amministrativa o civile avente carattere economico = maggior forza di prevenzione e di tutela della persona offesa. In particolare sul d. lgs. n. 7 critiche: Lunghezza del processo civile Rischi connessi alla modifica della pronuncia che accoglie la dd
risarcitoria in Appello o in Cassazione: la sanzione irrogata all’esito del giudizio di primo grado diverrebbe illegittima ?
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IL D. LGS. n. 8/2016
L’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni
reati in illeciti amministrativi.
A) sono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la
sola pena della multa o dell’ammenda
previsti al di fuori del codice penale
e taluni reati presenti nel codice penale;
con la diretta conseguenza che le condotte oggetto
della riforma non costituiranno più reato e saranno
soggette alla SA del pagamento di una somma di
denaro;
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IL D. LGS. n. 8/2016
B) sono esclusi dal provvedimento alcuni reati che prevedono la
sola pena della multa o dell’ammenda specificatamente
individuati dal d.lgs. n. 8 cit. In particolare, sono esclusi dalla depenalizzazione i reati in materia
di:
1. immigrazione
2. edilizia e urbanistica;
3. ambiente, territorio e paesaggio;
4. alimenti e bevande;
5. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. sicurezza pubblica;
7. giochi d'azzardo e scommesse;
8. armi ed esplosivi;
9. elezioni e finanziamento ai partiti;
10.proprietà intellettuale e industriale competente.
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IL D. LGS. n. 8/2016
Per i reati trasformati in illeciti amm.vi il Legislatore ha tipizzato le
fattispecie prevedendo sanzioni amministrative che, a seconda
della gravità, sono comprese tra
5.000 e 10.000 euro,
5.000 e 30.000 euro,
10.000 e 50.000 euro
per reati puniti rispettivamente con multa/ammenda:
non superiore nel massimo a 5.000;
non superiore nel massimo a 20.000;
superiore nel massimo a 20.000.
Se è prevista una pena proporzionale la somma dovuta è pari
all’ammontare della multa/ammenda ma non può essere in
ogni caso inferiore a 5.000 né superiore a 50.000.
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IL D. LGS. n. 8/2016 IN SINTESI GLI ARTICOLI
Interventi su alcune disposizioni del codice penale (art. 2): artt. 527 (atti
osceni), 528 (reato di pubblicazioni e spettacoli osceni), 652 (reato di
rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto), art. 661
(abuso della credulità popolare), art. 668 (rappresentazioni teatrali o
cinematografiche abusive), art. 726 codice penale (atti contrari alla
pubblica decenza e turpiloquio).
Altri casi di depenalizzazioni (art. 3) Depenalizzazione di alcuni reati
previsti da leggi speciali.
Introduzione di un SA accessoria da applicare ad alcuni specifici
reati depenalizzati (art. 4). Reiterazione specifica.
Ipotesi in cui il reato depenalizzato preveda attualmente una fattispecie aggravata per l’ipotesi di reiterazione dell’illecito (art.
5) Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono
ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla
depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione
dell'illecito depenalizzato.
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IL D. LGS. n. 8/2016 IN SINTESI GLI ARTICOLI
Rinvio, per il procedimento di applicazione delle SA pecuniarie,
alla legge n. 689/ 1981, richiamandone Capo I (Sanzioni
amministrative), Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) (Art. 6)
Autorità competente all’applicazione delle sanzioni
amministrative (art. 7)
Rapporto tra procedimento penale e procedimento
amministrativo (art. 9).
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IL D. LGS. n. 8/2016 REGIME TRANSITORIO
Se il procedimento penale non sia già stato definito in modo
irrevocabile: applicabilità delle SA pecuniarie anche a tali
violazioni; applicaz, retroattiva;
se il procedimento penale è stato definito con sentenza di
condanna o decreto irrevocabili: il giudice dell'esecuzione
revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non
è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti (art. 667, comma 4, c.p.p.);
in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti
commessi prima della depenalizzazione, una SA pecuniaria
di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato,
anche tendo conto del ragguaglio tra pene detentive e
pene pecuniarie dell’art. 135 c. p. No SANZIONI ACCESSORIE.
- favor rei.
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IL D. LGS. n. 7/2016
Si sostituisce la sanzione penale con la sanzione
pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno
alla parte offesa per determinate condotte, elencate
nell’art. 4.
La persona offesa potrà così ricorrere al Giudice civile
per il risanamento del danno.
Il G. civile, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti, solo
se dolosi, stabilirà anche una sanzione pecuniaria che
sarà incassata dall’erario dello Stato - Cassa ammende.
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IL D. LGS. n. 7/2016
Alcuni fatti, se dolosi, determinano l’obbligo al pagamento di
una sanzione pecuniaria civile stabilita.
REGIME PRESCRIZIONALE ex 2947 co.1
L’obbligo di pagare la S CIV si aggiunge a quello concernente
le restituzioni e il risarcimento del danno secondo le leggi civili
italiane.
PROCEDIMENTO:
Il danneggiato/vittima del fatto illecito si rivolge al Giudice
civile, domandando il risarcimento del danno (art. 2043 c.c.).
ORDINARIO PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE - secondo cpc.
COMPETENZA.
Il giudice competente per l’applicazione delle sanzioni
pecuniarie civili è quello competente a conoscere dell’azione
di risarcimento del danno (art. 8, comma 1)
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IL D. LGS. n. 7/2016
I commi 1 e 2 dell’art. 8, d.lgs. 7 cit., infatti, dispongono rispettivamente che:
le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice
competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno;
il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria
al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
1. Applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili NON AUTOMATICA
applicandosi solo in caso di accertamento della responsabilità per fatto
doloso;
2. Applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili ANCHE IN MANCANZA DI
UN’APPOSITA ISTANZA DA PARTE DELL’ATTORE/DANNEGGIATO, considerato
che nulla dice la legge in merito; si tratta indiscutibilmente di una misura
sanzionatoria, di carattere pubblicistico; non si tratta di rimborso/risarcimento
da concedere al danneggiato, con la conseguenza che egli non avrebbe
interesse (e quindi legittimazione) ad agire ai fini di veder sanzionato l’autore
del fatto illecito.
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IL D. LGS. n. 7/2016
IMPORTO DELLA SANZIONE.
La determinazione dell’importo della sanzione è lasciata alla
discrezionalità del Giudice civile, il quale dovrà basarsi sui
seguenti criteri (art. 519):
1. gravità della violazione;
2. reiterazione dell’illecito (v. art. 6);
3. arricchimento del soggetto responsabile;
4. opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione
delle conseguenze dell’illecito;
5. personalità dell’agente;
6. condizioni economiche dell’agente.
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ELENCO REATI ABROGATI E MODIFICATI DAI D. LGS. nn. 7 e 8 2016
I 41 reati: 1. Ingiuria (art. 594);
2. Falsità in scrittura privata (art. 485)
3. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486)
4. Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486. Atto
privato (art. 488)
5. Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, 2° comma)
6. Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490)
7. Atti osceni (art. 527, 1° comma)
8. Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, 1° e 2° comma)
9. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, 1° e 2° co)
10. Abuso della credulità popolare (art. 661)
11. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668, 1°, 2° e 3° co.)
12. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726)
13. Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso
terapeutico (art. 28, 2° comma, d.P.r. n. 309/1990)
14. Guida senza patente (art. 116, 15° comma, d.lgs. n. 285/1992)
15. Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. n.
463/1983)
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ELENCO REATI ABROGATI E MODIFICATI DAI D. LGS. nn. 7 e 8 2016 SEGUE
41 reati:
16. Omessa identificazione (art. 55, 1° comma, d. lgs. n. 231/2007)
17. Omessa registrazione (art. 55, 4° comma, d. lgs. n. 231/2007)
18. Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del p.u. (art. 235 R.d.
n. 267/1942)
19. Impedito controllo ai revisori (art. 29 d. lgs. n. 39/2010)
20. Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione
revocata (art. 117 r.d. n. 1736/1933)
21. Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità
indicate dalla legge (art. 19, 2° comma, l. n. 194/1978)
22. Abusiva concessione in noleggio (art. 171-quater l. n. 633/1941)
23. Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art.
11 R.d. n. 234/1931)
24. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi
doganali (art. 282 d.P.r. n. 43/1973)
25. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.r. n.
43/1973)
26. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.r. n. 43/1973)
27. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.r. n. 43/1973)
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ELENCO REATI ABROGATI E MODIFICATI DAI D. LGS. nn. 7 e 8 2016 SEGUE
41 reati : 28. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.r. n. 43/1973)
29. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.
287 d.P.r. n. 43/1973)
30. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.r. n. 43/1973)
31. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.r. n. 43/1973)
32. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290
d.P.r. n. 43/1973)
33. Contrabbando nell'importaz./esportazione temporanea (art. 291 d.P.r. n. 43/1973)
34. Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.r. n. 43/1973)
35. Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento
dell’oggetto del reato (art. 294 d.P.r. n. 43/1973)
36. Omissione di denuncia di beni (art. 3 d.lgs. luogotenenziale n. 506/1945)
37. Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. n. 1329/1965)
38. Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 d.l. n.
745/1970) informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica
39. art. 641 – Insolvenza fraudolenta
40. art. 645 – Frode in emigrazione
41. art. 646 – Appropriazione indebita
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ELENCO REATI
41 reati cancellati: 16. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
(art. 287 d.P.r. n. 43/1973)
17. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.r. n. 43/1973)
18. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.r. n. 43/1973)
19. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290
d.P.r. n. 43/1973)
20. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.r. n.
43/1973)
21. Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.r. n. 43/1973)
22. Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto
23. Omissione di denuncia di beni (art. 3 d.lgs. luogotenenziale n. 506/1945)
24. Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. n. 1329/1965)
25. Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 d.l. n.
745/1970) informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica
26. art. 641 – Insolvenza fraudolenta
27. art. 645 – Frode in emigrazione
28. art. 646 – Appropriazione indebita
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