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Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1439DPReg. 141/2016 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione bando tipologia di intervento 4.1.1 “Migliora-mento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle im-prese agricole”.
LA GIuNTA REGIoNALEVISTo il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’articolo 17, il quale prevede il soste-gno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole;VISTo il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il rego-lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;VISTo il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;VISTo il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla po-litica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;VISTo il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo euro-peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;VISTo il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;VISTo il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recan-te modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consi-glio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;VISTo il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che in-tegra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;VISTo il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approva-to il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ed in particolare il capitolo 8 “Descrizione delle misure selezionate” che: - al paragrafo 8.2.4.3.1.1. “Descrizione per tipo di intervento” prevede, la tipologia di intervento 4.1.1.
“Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole”; - al paragrafo 8.1.3 “Modalità di accesso al programma” prevede la possibilità di presentare domande
di aiuto individuali;VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d’atto della versione 1) con la quale si prende atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del PSR;VISTA la propria precedente deliberazione di data odierna, con la quale si prende atto dell’avvenuta comunicazione e della ricezione da parte della Commissione Europea, con nota Ref. Ares(2016)3266433
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- 08/07/2016, della versione 2.0 del PSR;VISTo il testo di cui all’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denomina-to “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale-;VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della nor-mativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l’articolo 73 “Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale”; VISTo il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Svilup-po rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Pro-gramma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;ATTESo che l’intervento è finalizzato a potenziare la competitività e a migliorare la redditività, le pre-stazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole, salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro ambientale su cui le aziende operano, e che è attuato mediante il sostegno alla ristrutturazione e all’ammodernamento delle stesse, tramite il finanziamento di interventi strutturali, miglioramenti fon-diari e acquisto di dotazioni; CoNSIDERATo che i criteri di selezione delle Tipologie di intervento sono sottoposti al parere del Co-mitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;VISTI i criteri di selezione della Tipologia di intervento 4.1.1. a valere sul PSR 2014-2020, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta del 29 gennaio 2016;DATo ATTo che tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in fase di acquisizione all’interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - verificabilità e controllabilità delle misure);SENTITo l’Organismo pagatore AGEA;VISTA la legge regionale n. 7/2000;CoNSIDERATo che i termini di centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento di conces-sione dell’aiuto si giustifica in relazione alla particolare complessità dei procedimenti medesimi, carat-terizzati da articolata istruttoria, in particolare dall’esame di documentazione tecnica complessa e di sopralluoghi;VISTo il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del Pre-sidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;VISTo l’articolo 46 dello Statuto di autonomia;Su PRoPoSTA dell’Assessore regionale alle risorse agricole, forestali e ittiche,all’unanimità,
DELIBERA1. E’ approvato il bando di attuazione per l’accesso individuale al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento 4.1.1. “Migliora-mento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo svi-luppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: SERRACCHIANIIL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI
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BANDO PprestazionRURALE 20 CAPO I DIS Articolo 1 OArticolo 2 ArArticolo 3 StArticolo 4 RiArticolo 5 Pr CAPO II BE Articolo 6 BeArticolo 7 Pi CAPO III AL Articolo 8 TiArticolo 9 CoArticolo 10 OArticolo 11 RArticolo 12 OArticolo 13 CArticolo 14 LArticolo 15 CArticolo 16 CArticolo 17 CArticolo 18 C CAPO IV PR Articolo 19 PArticolo 20 DArticolo 21 CArticolo 22 IArticolo 23 G CAPO V ATT Articolo 24 AArticolo 25 PArticolo 26 VArticolo 27 VCAPO VI RE Articolo 28 M
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Articolo 29 Liquidazione dell’anticipo del sostegno Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno Articolo 32 Stabilità delle operazioni Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario Articolo 34 Divieto di contribuzione Articolo 35 Impegni essenziali Articolo 36 Impegni accessori Articolo 37 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni Articolo 38 Errori palesi Articolo 39 Revoca del sostegno Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali Articolo 41 Controlli ex post CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 42 Disposizione di rinvio Articolo 43 Trattamento dei dati personali Articolo 44 Rinvio dinamico ALLEGATI Allegato A) Aree svantaggiate di cui all’articolo 32 del regolamento (ue) 1305/2013 Allegato B) Domanda semplificata per l’accesso alla tipologia di intervento 4.1.1 Allegato C) Documentazione da allegare alla domanda di sostegno Allegato D) Criteri di selezione e di priorità Allegato E) Documentazione da allegare alla domanda di pagamento Allegato F) Schede di riduzione ed esclusione CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 4.1.1 “Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole” previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015. 2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata a potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro ambientale in cui le aziende operano. Articolo 2 Aree di intervento 1.Il presente bando si applica alle operazioni attuate in regione Friuli Venezia Giulia. Articolo 3 Strutture competenti 1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti: a) la struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitivita' sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche; b) l’Ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche. Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili 1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 4.500.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 1.940.400,00 . 2. L’Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
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3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all’ articolo 23, entro la data di validità della stessa. Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale 1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 23, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all’Ufficio attuatore la valutazione dell’impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA). 2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1 il beneficiario presenta richiesta motivata all’Ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L’Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni. CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità 1. I beneficiari del presente bando sono: a) agricoltori : le imprese agricole individuali o societarie b) associazioni di agricoltori: le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l’allevamento di animali. 2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall’obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento; b) essere conduttori o essere impresa non in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all’articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo; 3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173” e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura). Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale 1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale (PA), redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN 2. Il PA, redatto in coerenza con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno, contiene i seguenti elementi: a) la descrizione della situazione di partenza del beneficiario, coerente con quanto riportato dal fascicolo aziendale, quali l’orientamento produttivo, inclusa l’eventuale attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale (numero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale), il volume d’affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato, il possesso della qualifica di IAP;. b) il progetto di impresa, con l’evidenza delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell’attività dell’azienda; c) l’identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura; d) la dimensione economica dell’impresa, alla data di presentazione della domanda di sostegno e presunta a conclusione del PA, espressa in standard output (SO) determinata con la metodologia CRA INEA e secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1040
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(determinazione della modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di standard output (SO) ai sensi della misura 6.1 “Pacchetto giovani” e della misura 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’arti. 19 del regolamento (UE) n.1305/201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - approvazione); e) il settore produttivo prevalente dell’azienda, alla data di presentazione della domanda di sostegno e, se del caso, presumibilmente raggiunto a conclusione del PA, determinato sulla base dello standard output, come definito alla lettera d); f) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all’efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b); g) un dettagliato piano finanziario distinto per operazioni e interventi oggetto della domanda di sostegno; h) indicazione della partecipazione del beneficiario a reti, OP, cooperative, consorzi o associazioni; i) un dettagliato piano finanziario dell’operazione oggetto della domanda di sostegno; j)la descrizione degli investimenti immateriali programmati con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l’attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio; k) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati; l) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all’attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare, in via previsionale, il miglioramento della sostenibilità globale dell’operazione. m) la scheda di Performance per la valutazione del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globale dell’azienda di cui all’art. 11. 4.Il Piano aziendale di cui al comma 1 è compilato, in sede di domanda di sostegno, con riferimento alla situazione iniziale dell‘azienda (ex ante) ed è aggiornato, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, alla situazione a regime derivante dall’avvenuta realizzazione dell’operazione finanziata indicando e quantificando gli elementi e i dati necessari alla verifica del rispetto degli impegni derivanti dall’ammissibilità a finanziamento dell’operazione. CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno 1.Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale secondo le seguenti aliquote:
a) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto: 1) al 50 % del costo ritenuto ammissibile per operazioni relative alla produzione agricola; 2) al 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli ; b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 1) al 45 % per operazioni relative alla produzione agricola; 2) al 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 1) al 35 % per operazioni relative alla produzione agricola; 2) al 30 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli. d) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU : 1) al 40 % per operazioni relative alla produzione agricola; 2) al 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli; 2.. Il sostegno è calcolato applicando l’aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria e dei controlli di cui all’articolo 22;
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3. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane di cui all’allegato A).
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Articolo 9 Costo minimo e massimo 1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a: a) euro 20.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree soggette a svantaggi naturali di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013; b) euro 40.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree; 2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 1.500.000,00. Articolo 10 Operazioni ammissibili 1. Sono ammissibili le operazioni che in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende prevedono la realizzazione di interventi: a) in fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche; b) in fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli; c) in macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l’impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all’allevamento; d) in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l’impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli; e) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari: 1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell’erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario; 2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali; 3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo; 4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali; 5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale; f) di efficientamento energetico, mediante l’isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all’attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda; g) per la realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l’acquisto ed installazione di accumulatori dell’energia prodotta; h) per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa; i) in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni; j) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti oltre gli standard minimi fissati dalla normativa. Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni 1. Ai fini dell’ammissibilità delle domande le operazioni: a) sono realizzate in Friuli Venezia Giulia; b) migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell’impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3): 1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione; 2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l’avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l’adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l’adeguamento funzionale all’adesione di
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sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l’efficientamento energetico, la riduzione dell’inquinamento ambientale, l’efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l’adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici. 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, le operazioni: a) relative alla trasformazione e alla commercializzazione, sono ammissibili se i prodotti agricoli, in entrata e in uscita, sono contenuti nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono di prevalente provenienza aziendale, verificata mediante un confronto in termini quantitativi fra prodotti ottenuti dall’attività agricola dell’azienda ed i prodotti acquistati da terzi; b) relative all’efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell’operazione, sulla base dell’attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia); c) relative all’efficientamento energetico, rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) ; d) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che: 1) sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell’azienda, quindi destinati all’autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato nel PA, utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell’investimento programmato; 2) hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie; 3) gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l’utilizzo, compreso il fabbisogno per la conduzione dell’impianto , almeno, del 50 per cento dell’energia termica prodotta; 4) qualora utilizzino l’energia solare, non consumano suolo; e) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate; f) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell’aria, ove previsti ; g) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale). Articolo 12 Operazioni non ammissibili 1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni: a) manutenzione ordinaria; b)che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale; c)che prevedono le short rotation e colture dedicate a biomassa in genere; d)di impianto di piante annuali; e)che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature; f)inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell’allegato I al Trattato dell’Unione Europea; g)inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale. 2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
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3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l’operazione è portata materialmente a termine all’ultima data tra le seguenti: a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall’impresa esecutrice e dall’azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori; b) per l’acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita; c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità; d) per l’acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo. 4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l’operazione completamente attuata alla data di pagamento dell’ultima fattura di saldo. Articolo 13 Costi ammissibili 1. Sono ammissibili, i costi: a) sostenuti dall’azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell’intervento proposto, ivi compresi la stesura del PA e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; b) preventivati necessari per la realizzazione dell’operazione finanziata; c) imputabili all’operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti; d) pertinenti rispetto all’operazione finanziata; e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l’iscrizione nei registri contabili del beneficiario; f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza. 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) acquisto, anche in leasing, di beni immobili funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale; b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi; c) miglioramenti fondiari; d) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene; e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all’intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi; f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l’operazione non abbia impatti significativi sull’ambiente; g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze; 3. L’acquisto di terreni non edificati, ma edificabili, è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell’attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno ed entro i seguenti limiti: a) 10 per cento del costo totale ammissibile dell’operazione considerata per la generalità dei terreni; b) 15 per cento del costo ammissibile dell’operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici. 4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l’attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l’importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato. 5. L’acquisto di fabbricati è ammesso se:
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a) è finalizzato alla riduzione dell’uso del suolo; b) è funzionale allo svolgimento dell’attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell’intervento; c) costituisce parte integrante dell’operazione complessiva programmata dal beneficiario; d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato; e) l’immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione; f) l’immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l’amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi. 6. L’acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell’operazione programmata. 7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno: a) l’attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e); b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f); c) un PA che dettaglia il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c). 8. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell’immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. Articolo 14 Leasing 1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti. 2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell’utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene. 3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall’utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi. 4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi. Articolo 15 Contributi in natura 1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l’apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall’articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e: a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno; b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell’attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali; c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all’azienda; d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente; f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
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2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d’opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d). 3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l’attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato. 4. I costi per l’acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all’articolo 17 a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione. 5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell’impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l’attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli. 6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d). 7. Il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l’importo dei contributi in natura, al termine dell’operazione. Articolo 16 Costi non ammissibili 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 non sono considerati costi ammissibili; a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno; c)l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati; d)l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi; e)qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni; f)l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l’utilizzo nell’ambito di un singolo ciclo produttivo; g)l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo; h)le spese e gli oneri amministrativi per l’allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono; i)gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d’acconto; j)l’acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora; k)l’acquisto di animali; l)gli interessi passivi; m)l’imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale; n)gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici; o)nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi. Articolo 17 Congruità e ragionevolezza dei costi 1. I costi relativi all’operazione oggetto della domanda di sostegno sono congrui e ragionevoli. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene: a) per investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, mediante la presentazione di progetti definitivi corredati da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura di cui all’articolo 15 nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno; b) per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d’opera indicati nei suddetti prezzari;
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c) per investimenti materiali che prevedono l’acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di: 1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l’indicazione dettagliata dell’oggetto della fornitura; 2) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso; d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo; e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e in caso di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l’impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare; f) in caso di spese generali e di investimenti in beni immateriali di cui all’articolo 13 comma 2, lettere e), f) e g) in assenza degli elenchi di cui alla lettera a), mediante la presentazione di: 1) almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o progetto e sui costi previsti; 2) nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un’accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l’importo degli stessi. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo le modalità di cui all’articolo 15, in sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo: a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l’importo totale più favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso; b) la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell’opera eseguita. Articolo 18 Complementarietà con altri strumenti 1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell’Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, e delle organizzazione comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020. CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno: 1.Il beneficiario, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando e fino al 31 ottobre 2016, presenta la domanda di sostegno, secondo una delle seguenti modalità: a) compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], la domanda semplificata, redatta a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all’allegato B) allegando la documentazione di cui all’articolo 20; entro il termine sopra indicato
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riproduce la domanda semplificata in formato elettronico sul SIAN la sottoscrive con firma digitale e la rilascia, corredata della documentazione di cui all’articolo 20, secondo la modalità indicate alla successiva lettera b); b) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno e gli allegati di cui all’articolo 20 direttamente in formato elettronico su SIAN. 2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. La domanda semplificata di sostegno, di cui al comma 1, lettera a) contiene: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l’accesso all’aiuto; b) le operazioni previste con l’indicazione dei costi presunti totali; c) in allegato, la documentazione di cui all’articolo 20; 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e la presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto, comporta l’inammissibilità della domanda di sostegno. 5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l’aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico. 6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l’archiviazione della domanda di sostegno. 7. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l’inammissibilità al sostegno dell’operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000. 8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC. 9. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili. 10. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l’inammissibilità della domanda di sostegno. Articolo 20 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno 1. La documentazione da allegare alla domanda di sostegno, è indicata in allegato C). 2. A pena di inammissibilità: a)alla domanda semplificata, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a) deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente e una relazione contenete gli elementi indicati all’articolo 7; b)Alla domanda di sostegno compilata e trasmessa tramite SIAN, di cui all’articolo 19 , comma 1, lettera b), il piano aziendale di cui all’articolo 7;
Articolo 21 Criteri di selezione e di priorità 1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando. 2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 23, vengono applicati i seguenti criteri di selezione descritti all’allegato D): a) criteri di carattere trasversale; b) positive ricadute ambientali; c) miglioramento della qualità delle produzioni; d) focalizzazione dell’aiuto e miglioramento del rendimento economico. 3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. 4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 32 punti non è ammessa a finanziamento. 5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.
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Articolo 22 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno 1. L’Ufficio attuatore, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l’ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare: a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell’operazione; b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa; c)che la compilazione del PA di cui all’articolo 7 sia corretta; d) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi; e) che i costi degli interventi previsti per l’attuazione delle operazioni siano: 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti; 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti; 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell’operazione; 4) necessari per l’attuazione delle operazioni e degli interventi proposti; 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza; f) che le operazioni non comportano effetti negativi sull’ambiente come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno. 2. L’Ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. 3. L’Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. 4. L’Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria. 5. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l’ambiente, l’Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell’impatto ambientale con esito favorevole di cui all’articolo 5. Articolo 23 Graduatoria 1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR. 2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può: a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell’operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati; b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante; c) rinunciare al sostegno. 3. L’Ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2. CAPO V ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO Articolo 24 Avvio e conclusione 1 Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo. 2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti: a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;
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b) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell’ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi; c) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente. 3. Il beneficiario trasmette all’Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall’avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera c), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi. 4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell’articolo 25, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo: a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali; b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro; c) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro. Articolo 25 Proroghe 1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all’Ufficio attuatore entro trenta giorni dall’evento, per: a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati. 2. L’Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell’avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di: a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall’importo del costo totale ammesso; b) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro; c) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro. 4. L’Ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione. Articolo 26 Varianti sostanziali 1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate: a) la modifica della sede dell’operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno; b) la modifica della destinazione d’uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell’operazione finanziata; c) la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall’operazione finanziata; d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell’operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all’articolo 27, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento; e)le modifiche collegate all’applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria; f)le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi. 2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e). 3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
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4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all’Ufficio attuatore prima dell’esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni. 5. L’Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4: a) valuta: 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all’operazione oggetto del sostegno; 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l’esecuzione della variante; 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell’operazione e degli interventi che la compongono; 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all’articolo 21, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda; 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell’intervento modificato; 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione. b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale. 6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene: a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall’autorizzazione all’esecuzione delle varianti; b) l’eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell’applicazione dei criteri di selezione e di priorità; c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell’operazione; d) l’indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l’attuazione delle operazioni e degli interventi; e) la modifica o l’integrazione degli impegni a carico del beneficiario; f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall’autorizzazione all’esecuzione della variante. 7. Non sono autorizzate le varianti che comportano: a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui agli articoli 32 e 40 ; b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi; c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l’ammissibilità a
finanziamento; d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento; e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al
comma 1, lettera d). 8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso. 9. L’esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 8, anche la decadenza dal sostegno. Articolo 27 Varianti non sostanziali 1. Si considerano varianti non sostanziali: a) la riduzione o l’aumento del costo dell’operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza: 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti; 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali; b) le modifiche al quadro economico originario dell’operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
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2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento. 3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all’articolo 13, comma 2 lettera e). 4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all’Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno. 5. L’Ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi: a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall’approvazione all’esecuzione delle varianti; b) l’indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l’attuazione degli interventi; c) la modifica o l’integrazione degli impegni a carico del beneficiario; d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall’approvazione stessa. 6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso. CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE Articolo 28 Modalità di rendicontazione dei costi 1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all’articolo art.13 comma 1 lettera a) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell’avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione: a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. b) Assegno. L’assegno deve essere sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”, il beneficiario deve trasmettere l’originale dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito. c) Carta di credito o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l’originale dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate. d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo); e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo); f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l’originale del MAV.
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g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste). 2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica: a) l’oggetto dell’acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo; b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene; c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato. 3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario. Articolo 29 Liquidazione dell’anticipo del sostegno 1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso, a condizione che abbia sostenuto costi per l’attuazione delle operazioni stesse per almeno il 10 per cento del costo ammesso. 2. La domanda di pagamento dell’anticipo è presentata all’Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione: a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell’Organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta; b) documentazione attestante l’avvio dell’operazione come di seguito indicato: 1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l’invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi; 2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell’ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi; c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all’articolo 28, da cui si accerti un costo sostenuto e liquidato pari, almeno, al 10 per cento del costo ammissibile dell’operazione; d) documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture o altra documentazione fiscale equipollente con le modalità di cui all’articolo 28. 3. L’Ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica: a) che la domanda sia compilata in modo corretto; b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa; c) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n.702/2014. 4. L’Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. 5. Sulla base dell’istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4, l’Ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, svolge l’istruttoria per la liquidazione dell’anticipo e, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone la liquidazione all’Organismo pagatore, attraverso l’Autorità di gestione, indicando, per ciascuna di esse, l’importo dell’anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l’eventuale riduzione. 6. L’Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell’anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. 7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell’istruttoria di cui al comma 5, l’Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all’Organismo pagatore.
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Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno 1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN. 2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi: a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell’autorizzazione all’esecuzione di varianti; b) dopo aver sostenuto almeno l’80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell’autorizzazione all’esecuzione di varianti. 3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell’eventuale anticipo concesso. 4. Alla domanda di pagamento dell’acconto il beneficiario allega la documentazione indicata nell’allegato E) 5. L’Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica: a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata; b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate; c) l’avvenuta realizzazione, anche parziale, dell’operazione rendicontata; d) i pagamenti effettuati; e) la conformità dell’operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno; f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili; g) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all’articolo 34 ; h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014; 6. Ai fini dell’istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l’ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell’operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno: a) l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9; b) l’Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell’operazione. 7. Ai fini dell’istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l’ufficio attuatore verifica che i costi siano: a) sostenuti nei termini previsti per l’operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione; b) preventivati in domanda di sostegno; c) imputabili all’operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all’operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati; d) pertinenti all’operazione al momento realizzata; e) congrui e commisurati all’entità dell’operazione. 8. L’Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. 9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l’Organismo pagatore, o l’eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. 10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000. 11. Ai sensi dell’articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l’importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l’importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l’Ufficio attuatore applica una riduzione dell’importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all’importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell’inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l’Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
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12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l’Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento: a) svolge l’istruttoria per la liquidazione dell’acconto; b) predispone il provvedimento con il quale propone all’Organismo pagatore, attraverso l’Autorità di gestione, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse: 1) l’importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l’importo del sostegno liquidabile; 2) le motivazioni che hanno comportato l’eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile; 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR; 13. L’Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile. 14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell’istruttoria di cui al comma 12, l’Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all’Organismo pagatore. Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno 1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione e rendicontazione dell’operazione di cui all’articolo 24, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata in allegato E) 2. L’Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica: a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata; b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate; c) l’avvenuta realizzazione dell’operazione rendicontata; d) l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all’articolo 7; e) i pagamenti effettuati; f) la conformità dell’operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno; g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario; h) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all’articolo 34; i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014; 3. L’Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. 4. Ai fini dell’istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l’Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell’operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno: a) l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all’articolo 30 comma 9; b) l’Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell’operazione. 5. Ai fini dell’istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l’Ufficio attuatore verifica che i costi siano: a) sostenuti nei termini previsti per l’operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione; b) preventivati in domanda di sostegno; c) imputabili all’operazione finanziata e all’operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati; d) pertinenti all’operazione realizzata; e) congrui e commisurati all’entità dell’operazione. 6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l’articolo 30, commi da 8 a 14. Articolo 32 Stabilità delle operazioni 1. In conformità all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia di aiuti di stato, i beneficiari si impegnano, per un periodo di almeno cinque anni dal pagamento finale, a: a) non cessare o rilocalizzare l’attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell’area del PSR;
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b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico; c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari. 2. In conformità all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari di cui al comma 1 si impegnano a non delocalizzare l’attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell’Unione europea per un periodo di almeno dieci anni dal pagamento finale, salvo nei casi in cui siano una PMI. 3. In conformità all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all’azienda ceduta. 4. Nel caso di cui al comma 3, il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se: a) informa l’Ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento; b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall’Ufficio attuatore; c) possiede i requisiti di ammissibilità per l’accesso al sostegno e l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione. 5. Per operazioni realizzate su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l’operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. 6. La disponibilità giuridica di cui al comma 5 è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui al comma 1. 7. Il vincolo quinquennale di destinazione vale anche per i beni mobili oggetto del sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma 8. 8. La sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente Ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi: a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione; b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro; c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo. 9. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 8 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno. 10. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all’Ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l’attribuzione dei punteggi.
Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario 1.Il beneficiario di domande di sostegno di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000,00, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all’Ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all’avanzamento fisico e finanziario dell’operazione finanziata: a) l’importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa; b) l’importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento; c) l’importo del costo sostenuto complessivamente dall’inizio dell’operazione; d) i dati fisici inerenti all’avanzamento dell’opera; e) ogni altro elemento ritenuto utile dall’Amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario. Articolo 34 Divieto di contribuzione
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1.Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammessa la concessione del sostegno a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado, qualora detti rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione.
Articolo 35 Impegni essenziali 1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono:
1) avviare le operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione di cui all’articolo 22, comma 4; 2) non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata; 3) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 11, fino alla liquidazione a saldo del sostegno; 4) osservare e mantenere gli impegni e obblighi inerenti l’operazione ammessa a finanziamento e realizzare le operazioni finanziate conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili; 5) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 32; 6) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 7) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. Gli uffici attuatori revocano il provvedimento di concessione e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate. 3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui al comma 1 sono indicate nell’allegato F). 4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti. Articolo 36 Impegni accessori 1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono:
1) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base all’operazione finanziata fino alla liquidazione del saldo; 2) richiedere l’autorizzazione all’esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all’avvio della variante; 3) richiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione di cui all’art.22 comma 4; 4) rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa medesima; 5) trasmettere entro le scadenze fissate, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull’avanzamento del programma alle scadenze fissate dall’Autorità di Gestione; 6) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati; 7) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 ed, in particolare durante l’attuazione dell’operazione: • riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l’emblema dell’Unione conforme agli standard
grafici quali presentati sul sito ufficiale dell’Unione, unitamente alla seguente indicazione: “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”;
• fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui
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beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l’evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
• per le operazioni che non rientrano nei casi di cui al punto 4) e che beneficiano di un sostegno superiore a 50.000 euro collocare in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster, di formato minimo A3, o una targa informativa sull’operazione che evidenzino il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione europea. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
• per le operazioni di finanziamento in infrastrutture o opere di costruzione, il cui sostegno supera 500.000 euro esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, che evidenzi il sostegno finanziario dell’Unione europea e, entro tre mesi dal completamento, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico, che indichi il nome e il principale obiettivo dell’operazione e metta in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione europea;
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Gli uffici attuatori revocano parzialmente il provvedimento di concessione e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate. 3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori, nonché le percentuali di riduzione dei sostegni concessi sono indicate nell’allegato F. 4. Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Ministeriale n.3536, dell’8 febbraio 2016 (Disciplina di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) dove si accertino violazioni, relative ad impegni di gravità, entità e durata di livello massimo il beneficiario è escluso dal sostegno e l’ufficio attuatore provvede alla revoca del provvedimento di concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.
Articolo 37 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni 1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. 2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN. 3. L’Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1. 4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato: a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1; b) che è stata comunicata l’intenzione di svolgere un controllo in loco; c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario. 5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata. Articolo 38 Errori palesi 1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall’Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. 2. Sono errori palesi quelli: a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall’esame della documentazione presentata;
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b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell’Ufficio attuatore o dell’Organismo pagatore. 3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell’Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell’Ufficio attuatore stesso. Articolo 39 Revoca del sostegno 1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 35 e 36, l’Ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000. 2. L’Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000. Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 1. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. 2. Il beneficiario comunica all’Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo. 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l’applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014. Articolo 41 Controlli ex post 1. L’organismo pagatore o l’eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 35 e 36, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 42 Disposizione di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.” approvato con DPReg 141/Pres del 7 luglio 2016;. Articolo 43 Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
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Articolo 44 Rinvio dinamico 1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
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ALLEGATO A)
AREE SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013
Le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE)1305/2015 sono le zone montane sotto elencate , per le zone parzialmente montante ( con P indicata a fianco del comune) le rispettive zone di vincolo sono delimitate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge regionale n.33/2002, rinvenibili al seguente link
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/
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LLEGATO B)all’articolo __)
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Cognome o Ragione sociale
Nome
Residenza o sede legale in
Comune di Prov.
Telefono Cellulare
Indirizzo email
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC
- chiede di accedere alla tipologia di intervento 4.1.1 di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando .
A tale fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 1. di avere ____________3 (costituito o aggiornato) e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell’accesso alla tipologia di intervento 4.1.1 del PSR 2014-2020;
3. che l’azienda è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l’accesso alla tipologia di intervento 4.1.1 del PSR 2014-2020;
4. che, in particolare, l’azienda a) non è impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n.
702/2014; b) non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 5. che il Piano aziendale prevede la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono l’oggetto delle
domande di sostegno che saranno presentate, in formato elettronico tramite SIAN, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1:
Descrizione interventi Importo al netto dell’IVA
Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda.
Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda.
Acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l’impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al
3 specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale
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ciclo colturale, di raccolta e all’allevamento.
Acquisto di macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l’impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli.
Realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:
1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell’erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario;
2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali;
3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo;
4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale.
Interventi di efficientamento energetico, mediante l’isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all’attività aziendale esistente, comprese le serre, relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti, finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda.
Realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l’acquisto ed installazione di accumulatori dell’energia prodotta.
Interventi finalizzati ad aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.
Realizzazione di schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni.
Interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti, oltre gli standard minimi fissati dalla normativa di settore vigente.
Costi generali.
COSTO TOTALE tipo di intervento euro4
6. che il piano aziendale prevede un costo totale complessivo di euro ________5.
7. di essere a conoscenza:
- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla tipologia di intervento 4.1.1;
- che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC [email protected] corredata della documentazione prevista dall’allegato A);
4 Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto
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- che, a pena di inammissibilità, la presente domanda semplificata deve essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall’articolo19;
- che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 del Piano aziendale deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di sostegno sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
- che gli interventi indicati nella tabella suindicata dovranno essere avviati al più tardi entro tre mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno;
- che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;
8. alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione: - fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; - eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci nel caso di impresa
condotta in forma societaria. - Documentazione richiesta di cui all’allegato C del bando
Data …………………… Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante: - dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003; - autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.
Firma
……………………………..
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ALLEGATO C)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
1 . Documentazione da allegare alle domande di sostegno
Alla domanda di sostegno, anche semplificata, è allegata la seguente documentazione:
a) Documentazione di carattere generale: 1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda d’aiuto;
2. piano aziendale: ‐ domanda semplificata: relazione contenete tutti gli elementi di cui all’articolo 7 ‐ domanda a SIAN: piano aziendale debitamente compilato a SIAN ;
3. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), che l’operazione:
4. comporta rischi per l’ambiente ed è soggetta a valutazione dell’impatto ambientale conformemente a quanto disposto all’articolo 5 oppure
5. non comporta rischi per l’ambiente. 6. Per le operazioni che comportano rischi per l’ambiente, ove già disponibile, valutazione dell’impatto
ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; in caso contrario, la valutazione dell’impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all’art. 5 del presente Bando;
7. nel caso di interventi nella trasformazione e commercializzazione di prodotti, copia del modello IVA relativo all’anno d’imposta precedente alla presentazione della domanda, copia delle fatture relative alla materia prima acquistata da terzi per successiva trasformazione aziendale, ogni altra documentazione utile a quantificare la produzione aziendale di materie prime e la produzione trasformata in azienda
8. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
9. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci conferenti; 10. copia di eventuali certificazioni volontarie o copia della richiesta di adesione alla certificazione volontaria 11. eventuali copie di disciplinari interni di produzione; 12. per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all’articolo 16,
paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n.1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del relativo disciplinare di qualità;
13. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante l’adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all’art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
14. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 o del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, copia del relativo contratto;
15. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante:
16. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 11 del Bando; 17. che l’impresa non è azienda in difficoltà; 18. che l’azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente.
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b) Documentazione relativa all’acquisto di terreni non edificati ma edificabili
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto, i riferimenti di destinazione urbanistica del terreno in base al PRGC vigente, idonei a comprendere il requisito di edificabilità e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.
c) Documentazione relativa all’acquisto di fabbricati
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l’immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l’amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Qualora il venditore abbia mantenuto la proprietà ininterrotta per il periodo decennale è presentata in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore stesso.
d) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate e miglioramenti
fondiari 1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni
o delle comunicazioni necessarie all’esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
2. dichiarazione sostituiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d), punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali;
3. copia delle mappe catastali, delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l’esatta ubicazione delle stesse;
4. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
5. dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari.
6. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d’opera indicati nel suddetto prezzario;
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7. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo preventivo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
8. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista indipendente attestante che gli stessi:
a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell’attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all’azienda; c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della
domanda, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata; d) il valore e la fornitura delle opere, dei beni e dei servizi sono valutati e verificati in modo
indipendente; e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
9. qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all’esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all’esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
10. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l’intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;
11. nel caso di interventi relativi all’efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
e) Documentazione relativa all’acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici: 1. almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della
domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l’indicazione dettagliata dell’oggetto della fornitura e il relativo costo;
2. una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora non sia scelto il costo più basso ;
3. per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
4. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l’impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
5. nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, utilizzando parametri oggettivi e misurabili, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell’investimento programmato.
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f) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi
di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera d) 1. almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la
dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un’accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l’importo degli stessi.
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ALLEGATO E)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) Alla domanda di pagamento in acconto è allegata la seguente documentazione: 1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di
pagamento; 2. se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all’esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
3. se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all’acquisto di terreni e fabbricati; 4. fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e
interventi relativi alla trasformazione o alla commercializzazione; 5. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione
fiscale con le modalità di cui all’articolo 30 del presente bando; 6. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d’acconto; 7. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati
in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
8. relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l’acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
9. dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali: a) descrizione dell’operazione al momento realizzata; b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato,
per ciascuna di esse, l’importo imponibile, l’importo dell’Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l’importo rendicontato in acconto;
c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
d) previsione sulle tempistiche di conclusione dell’operazione; 10. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000 attestante: a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all’operazione finanziata; b) l’avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a
quella in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente, se applicabili all’operazione finanziata; b) Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:
1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
2. Piano aziendale aggiornato in relazione ai r 3. copia dei contratti relativi all’acquisto di terreni e fabbricati; 4. fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e
interventi relativi alla trasformazione/commercializzazione 5. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione
fiscale con le modalità di cui all’articolo 30 del presente bando;
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 275 3210 agosto 2016
47
6. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d’acconto; 7. copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa
vigente; 8. comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali; 9. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati
in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
10. relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
11. per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall’impresa esecutrice e dall’azienda beneficiaria;
12. ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori; 13. per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità; 14. per interventi relativi all’efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192; 15. per interventi nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti: copia del modello IVA relativo
all’anno d’imposta precedente alla presentazione della domanda di pagamento e copia delle fatture relative ai prodotti acquistati da terzi;
16. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
17. ove previsto, documentazione atta a dimostrare l’avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l’avvio della procedura prevista per l’adesione ai regimi di qualità;
18. per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità;
19. per operazioni finalizzate all’adesione alle certificazioni volontarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, copia della certificazione volontaria;
20. dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali: a) descrizione dell’operazione realizzata; b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse,
l’importo imponibile, l’importo dell’Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l’importo rendicontato;
c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
d) dimostrazione della dimensione economica dell’azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell’attuazione delle operazioni;
e) la dimostrazione dell’avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
21. dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante: a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all’operazione finanziata; b) l’avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo
a quella in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente, se applicabili all’operazione finanziata.
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292 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 10 agosto 2016 32
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298 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 10 agosto 2016 32
70
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