delegazione provinciale di sondrio guida al campionato ... · delegazione provinciale di sondrio...
TRANSCRIPT
Delegazione Provinciale di Sondrio
GUIDA AL CAMPIONATO 2019/2020 Sintesi informativa
Incontro Società Campionato Integrato (Seconda e Terza Categoria),
Juniores Provinciale Under 19, Classe Arbitrale - Presentazione calendari stagione 2019/2020 - Modifiche al Regolamento del Gioco del Calcio - Nuovo Codice di Giustizia Sportiva
Sala Riunioni «Luigi Fantò» - Sondrio 31 agosto 2019
PERSONE AMMESSE
NEL RECINTO DI GIUOCO
Per le gare organizzate dalla L.N.D. in
ambito PROVINCIALE e REGIONALE e
dal Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica, sono am-messi nel recinto di
gioco, per ciascuna delle squadre
interessate purché muniti di tessera valida
per la stagione in corso “TESSERA DIRI-
GENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE”:
Novità
PERSONE AMMESSE
NEL RECINTO DI GIUOCO
a) 1 dirigente accompagnatore
(dicitura in distinta “DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UF-FICIALE”);
b) 1 dirigente addetto all’arbitro - SOLO PER LA SQUADRA CHE GIOCA IN CASA (dicitura in distinta “DIRIGENTE AD- DETTO UFFICIALI DI GARA”);
c) 1 medico
(dicitura in distinta “MEDICO SOCIALE”);
Novità
PERSONE AMMESSE
NEL RECINTO DI GIUOCO
d) 1 allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Terza, Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschi-le, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile, un dirigente (dicitura in distinta “ALLENATORE”);
e) 1 allenatore in seconda (art.66 comma 2bis) Per le gare dilettantisti-che e giovanili organizzate in ambito regionale dalla L.N.D., sono am-messi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso: c) Il tecnico responsabile e se la Società lo ritiene opportuna anche un allenatore in seconda purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la condu-zione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
Novità
PERSONE AMMESSE
NEL RECINTO DI GIUOCO
f) 1 operatore sanitario ausiliario, ovvero, in mancanza, un dirigente (dicitura in distinta “MASSAGGIATORE”);
e) i calciatori di riserva.
I TECNICI dalla categoria Eccellenza alla seconda categoria e nei campionati regionali saranno ammessi nel recinto di gioco purché muniti del tesserino rilasciato dal settore tecnico (so-cietà di appartenenza/stagione sportiva/foto) oppure, in man-canza del modulo di autorizzazione all’ingresso in campo sca-ricabile dall’area società.
Novità
PERSONE AMMESSE
NEL RECINTO DI GIUOCO
TUTTI I CALCIATORI POSSONO ESSERE
IDENTIFICATI CON CARTA DI IDENTITÀ, TESSERA
F.I.G.C., TESSERA PROVVI-SORIA, PERSONALE
CONOSCENZA O ALTRO DOCUMENTO
AUTENTICATO DALL’AUTORITÀ COMPETENTE.
I DIRIGENTI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI
SOLO CON TESSERA F.I.G.C. O MODULO DI
AUTORIZZAZIONE ALLO INGRESSO IN CAMPO.
Il Dirigente indicato come accompagnatore
ufficiale rappresenta, a tutti gli effetti, la propria
Società.
Novità
PERSONE AMMESSE
NEL RECINTO DI GIUOCO
art. 66 punto 5 delle N.O.I.F.
Le persone ammesse nel recinto di giuoco deb-
bono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra, hanno l’obbligo di mantenere
costantemente un corretto comportamento, e
quindi anche di non utilizzare un linguaggio offen-
sivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo.
L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri discipli-
nari a lui conferiti.
Novità
ADEMPIMENTI
TECNICO ORGANIZZATIVI
OBBLIGATORI
ABBIGLIAMENTO ASSISTENTI DI PARTE
Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di pre-disporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine (adeguate nelle dimensioni) sulle quali devono ob-bligatoriamente prendere posto l’allenatore, gli accompagna-tori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.
Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assi-stenti ufficiali dell’arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.
Precisa
zione
SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
Come nelle precedenti stagioni il Sig. Remelli Gian-carlo Responsabile del Servizio di Consulenza Assi-curativa è a disposizione delle società per chiari-menti e assistenza riguardanti le polizze obbligato-rie e facoltative.
Sarà presente presso il Comitato nel pomeriggio del giovedì dalle 14 alle 17,30 al nr.02-21722236.
Nelle giornate di lunedì - martedì - mercoledì pome-riggio al nr. 02-39297915 oppure reperibile al nr. 335-6815479.
Novità
DISTINTE GARA ON-LINE
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 31 Luglio u.s., ha espresso parere favorevole in ordine alla introduzione del nuovo servizio informatizzato delle distinte di gioco on-line per la compilazione delle liste dei calciatori da presentare al Direttore di Gara prima dello inizio delle competizioni ufficiali in programma nella cor-rente Stagione Sportiva 2019/2020. Il presente provve-dimento, autorizzato in via sperimentale per l’attività del C.R. Lombardia, avrà durata per la Stagione Sportiva 2019/2020. Si invitano le società a sfruttare tale funzionalità utilizzando la propria Area Riservata al fine di evitare errori di sorta nella compilazione e nello schieramento dei tesserati.
Novità
RICORSO E RECLAMO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Si ricorda che il 12 giugno scorso è entrato in
vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC
(vedi alle-gato), le cui norme risultano già
operative e delle quali pertanto dovrà tenersi
conto sin dalla Sta-gione Sportiva 2019/2020. Il
cambiamento di mag-gior rilevanza per quanto
attiene l’aspetto pratico ri-guarda la modifica dei
termini per i ricorsi alla Giu-stizia Sportiva di
primo e secondo grado.
Novità
TERMINI RICORSO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Art. 67 c. I CGS. Il ricorso deve essere sempre preannunciato con
dichiarazio-ne depositata (vale a dire che tale documentazione deve
materialmente per-venire presso gli organi di GS con modalità sopra
descritte) e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte (corredata
dalla tassa di reclamo, a pena della improcedibilità) entro le ore 24.00 del
primo giorno feriale successivo allo svolgimento della gara. La
disposizione prevede che la ricorrente tras-metta il preannuncio alla
controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio
all’eventuale controinteressato (ad es.: squadra avversaria in ca-so di
ricorso che influisce sul risultato).
Il preannuncio può non essere inviato nel solo caso previsto dal comma
5 del-l’articolo 67 vale a dire con riferimento ai procedimenti di cui all’art.
65, com-ma 1, lett. d) cioè per le posizioni irregolari dei calciatori, e
solamente nelle gare di play- off e play- out, il ricorso, unitamente al
contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore
24:00 del giorno feriale suc-cessivo a quello in cui si è svolta la gara.
Novità
TERMINI RICORSO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Art. 67 c. IV CGS. Il ricorso che riguarda la regolarità del campo di gioco (art.65 c. 1 lett. c) deve essere preceduto da espressa riserva scritta presentata dalla società all’arbitro pri-ma dell’inizio della gara, se l’irregolarità è sussistente prima dell’inizio della gara; con ri-serva verbale formulata dal capitano all’arbitro, se l’irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali.
Art. 67 c. II CGS. Le motivazioni del ricorso devono poi essere depositate, (vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS), presso la se-greteria del Giudice Sportivo entro tre giorni feriali dalla disputa della gara. Anche in que-sto caso la disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il ricorso alla controparte, il che significa che va offerta anche la prova di invio all’eventuale controinteressato, ove previsto. Si ricorda che il mancato deposito delle motivazioni di ricorso comporta la man-cata pronuncia da parte del Giudice Sportivo.
Art. 67 c. VI CGS. A questo punto il Giudice Sportivo fisserà la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria degli Organi di GS.
Art. 67 v. VII CGS. La data di fissazione della pronuncia è molto importante, in quanto i soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.
Novità
TERMINI RECLAMO CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
Art. 76 c. II CGS. Il reclamo in appello deve essere preannunciato con dichiarazione (cor-redata dalla tassa di reclamo) entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare. Va allegata anche la prova di invio del prean-nuncio anche all’eventuale controinteressato (ad es.: società avversaria in caso di ricorso che influisca sul risultato).
Art. 76 c. III CGS Le motivazioni del reclamo devono poi essere depositate (vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso l’organo di giustizia con le modalità descritte in apertura) presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. Il mancato deposito comporta la mancata pronuncia sul ricorso da parte della Corte Sportiva d’Appello.
Art. 76 C. V CGS. Qualora con il preannuncio venga chiesta copia dei documenti sui cui si fonda la pronuncia, le motivazioni del reclamo in appello devono poi essere depositate (e valga sempre il discorso relativo al materiale deposito entro il termine) presso la segrete-ria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei docu-menti richiesti.
Art. 77 c. I CGS. Entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la Corte d’appello fisserà la udienza. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria.
Art. 77 c. II CGS. La data d’udienza è molto importante, in quanto l’eventuale controparte o controinteressato del ricorso possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per la pronuncia.
Novità
GARA INTERROTTA NON RIPETUTA, SI RIPRENDE DAL MINUTO D’ INTERRUZIONE
Con la modifica dell’art. 30 del Regolamento LND dal 1 luglio 2019 la partita interrotta (ovviamente interrotta per situazioni che non avranno comportato da parte degli Organi di GS l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del CGS quale ad es. la perdita della gara a carico di una od entrambe le società) non sarà più ripetuta, ma riprenderà in altra data, come determinata dal CRL, dal minuto e dal risultato pendente al momento dell’interruzione.
Si consiglia un’attenta lettura del comunicato ufficiale n. 220 della L.N.D. del 1 febbraio 2019 per la disciplina completa dei casi specifici.
Si precisa inoltre che alla data attuale la modifica riguarda solamente le gare dei campionati dilettanti e non quelle del settore giovanile.
Novità
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA
A seguito della modifica dell’articolo 53 comma 5 delle N.O.I.F., dalla stagione spor-tiva 2019/2020 l’esclusione di una squadra dal campionato non sarà più stabilita alla quarta rinuncia a partecipare o portare a termine una manifestazione sportiva alla quale la squadra risulta iscritta, bensì alla seconda rinuncia.
Si ricorda come il comma 6 stabilisca che, oltre a non aver preso parte ad una gara o a non portarla a termine, anche il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
Secondo il comma 5 bis del medesimo articolo, anche le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al campionato ai sensi del regolamento della LND non disputino due gare, sono escluse dal cam-pionato stesso
La mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (se provata) non costituisce rinuncia.
Novità
OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
(C.U. n° 2 del 11.07.2019 della Delegazione)
Si informa che dal mese di marzo 2019 le Società in possesso di nuovi impianti di Illuminazione devono inviare richiesta di omologazione a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected] indicando i riferimenti (luogo, indirizzo, ecc.) compreso codice L.N.D. del campo di calcio, nonchè di persona di riferimento della società da contattare per il sopralluogo e relativo numero telefonico, predisponendo altresì la documentazione illumino-tecnica dell’impianto rilasciata dalla Ditta costruttrice.
Il sopralluogo verrà effettuato nelle ore serali e la durata della omologazione sarà di 4 anni.
La tariffa per l’omologazione è pari ad € 80,00 per le Società iscritte alla F.I.G.C. ed € 370,00 per i Comuni, Enti, Gestori, ecc.
Novità
PROMEMORIA PER OMOLOGAZIONE E RIOMOLOGAZIONE CAMPI
IN ERBA ARTIFICIALE (C.U. n° 2 del 11.07.2019 della Delegazione)
OMOLOGAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE
Ultimati i lavori e la posa del manto, il proprietario dello impianto o chi per esso deve presentare istanza di omo-logazione (mod. 6) alla “lnd servizi laboratorio impianti sportivi erba artificiale” che rilascerà l’autorizzazione di utilizzo del campo fino all’emissione del certificato di omologazione per le attività della F.I.G.C. viene abolita la tassa di euro 1.500,00+iva per la disputa di gare ufficiali nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione all’utilizzo e l’emissione del certificato di omologazione.
Novità
RIOMOLOGAZIONE DI UN CAMPO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE
RIOMOLOGAZIONE DI UN CAMPO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE
Qualora la società richiedente la riomologa produca una autocertificazione in cui dichiari che il campo viene utilizzato in via esclusiva per la propria attività dovrà depositare in duplice copia: istanza di riomologazione (mod.6a), modulo con i dati per la fatturazione, oltre all’autocertificazione di cui sopra su carta intestata della società. una copia andrà inviata alla “lnd servizi laboratorio impianti sportivi erba artificiale”, l’altra all’ufficio segreteria del C.R.L. che provvederà a completarlo ed a inviarlo agli uffici amministrativi della L.N.D. per l’emissione della fattura di euro 2.000,00+iva.
Se una società ha già ricevuto la fattura per la riomologa del campo di euro 4000+iva o avesse già provveduto a bonificare alla L.N.D. servizi euro 4.000,00+iva per la riomologazione del campo utilizzato in via esclusiva dalle proprie squadre, per ottenere il rimborso di euro 2.000,00 dovrà inviare alla segreteria del C.R.L. la richiesta di rimborso corredata dalla fattura emessa a suo carico, dalla copia del bonifico effettuato e dalla dichiarazione su carta intesta della società dell’utilizzo esclusivo dell’impianto in erba artificiale.
Novità
ISTANZA DI DEROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE
ISTANZA DI DEROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO
IN ERBA ARTIFICIALE
Qualora l’ente proprietario od il gestore dell’impianto in erba artificiale non sia in grado alla scadenza dell’omologazione di provvedere alla sostituzione del manto in quanto non più rio-mologabile, potrà chiedere, per una sola stagione sportiva, la deroga all’utilizzo del campo (mod.7) versando la somma di euro 1.500,00 con l’impegno a provvedere alla scadenza della deroga al rifacimento del campo. Qualora, per qualsivoglia motivo, venisse disatteso il suddetto impegno da parte del comune/società sportiva, il campo verrà declassato a campo non fruibile per le gare della F.I.G.C.
Novità
NUMERO CALCIATORI DI RISERVA
Stagione Sportiva 2019/2020
(vedi C.U. della Delegazione n° 2 del 11.07.2019)
Il Comitato Regionale Lombardia, avvalendosi della facoltà concessa con comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 161/A del 27 giugno 2019, ha deciso di consentire alle proprie affiliate l’indica-zione di un massimo di nove calciatori di riserva nelle distinte di gara delle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. Tale possibilità di adottare la cosiddetta “panchi-na lunga” è da considerarsi a carattere facolta-tivo per le società. Si precisa che il numero delle sostituzioni rimane invariato.
ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE
vedi C.U. della Delegazione n° 2 del 11.07.2019
Si riporta di seguito la normativa relativa allo sgombero della neve pubblicata su C.U. n.1 dalla L.N.D. al punto 8). 8) SGOMBERO DELLA NEVE Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgom-bero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio della gara. In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.
Avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D., il C.R.L. dispone quanto segue:
ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE
SGOMBERO DELLA NEVE vedi C.U. della Delegazione n° 2 del 11.07.2019
Le società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di rimuovere la neve caduta prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato o di rendere disponibile un ido-neo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che con-senta il regolare svolgimento della gara. Nel caso in cui non vengano disputate sino a due gare su un campo ove non vige l’obbligo di sgombero della neve, la società ospitante deve indicare tempestivamente un impianto sportivo alternativo idoneo. La mancata ottemperanza a tali disposizioni comporterà necessariamente, la punizione sportiva della perdita del-l’incontro a carico delle società inadempienti.
ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE
SGOMBERO DELLA NEVE vedi C.U. della Delegazione n° 2 del 11.07.2019
Per le Società per le quali non vige obbligo di sgombero neve, laddove riescano a trovare un CAMPO di GIOCO alternativo, in luogo del proprio per la disputa della gara, la FIRMA della Società OSPITATA è necessaria solo per PRESA VISIONE MA NON AI FINI DEL CONSENSO anche se si dovesse variare l’orario, purché la gara rientri nella fascia compresa dalle 14.30 alle 20.30 di SABATO o dalle 14,30 alle 18,00 di DOMENICA.
VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO
Comunicazione Importante per variazione campo di gioco
Nel sito del CRL, nella sezione Modulistica, sono stati inseriti i Nuovi Moduli Variazione delle gare LND e SGS Regionale a parziale modifica dei precedenti, nel riquadro VARIAZIONE CAMPO si legga:
se la variazione del CAMPO avviene DOPO L’USCITA DEL COMUNICATO o nella settimana della gara NECESSITA FIRMA da parte della SOCIETA’ OSPITE per PRESA VISIONE.
Invece, se la comunicazione della variazione campo avviene con largo anticipo, nulla è richiesto.
MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIUOCO
DEL CALCIO
La circolare n° 1 dell’A.I.A. ed Il comunicato ufficiale F.I.G.C. n° 9/A pubblicato in Roma il 11 luglio 2019, riporta le modifiche inerenti alle Regole del Giuoco del Calcio approvate dall’IFAB in occasione della 133^ Assemblea Generale Annuale del 2 marzo 2019 tenutasi ad Aberdeen (Scozia).
Le stesse sono state pubblicate in data 11 luglio 2019 anche dalla L.N.D. con C.U. n° 27 della stagione sportiva 2019/2020 ed allegate al C.U. n° 8 del 31 agosto 2019 della Delegazione Provinciale di Sondrio
Novità
RISULTATI E CLASSIFICHE SUL SITO CRL
Una nuova funzionalità ed un nuovo servizio a disposizione di società ed addetti ai lavori sono stati varati dal C.R.L. attraverso il sito internet lombardia.lnd.it. E’ ora disponibile, infatti, una nuova sezione espressamente dedicata all’aspetto agonistico ed in particolare ai risultati delle gare e alle classifiche di tutti i campionati. Nella colonna a destra dell’homepage regionale è possibile cliccare su “risultati e classifiche” per accedere alle giornate di calendario complete di risultati e classifiche dei gironi di tutte le categorie grazie alla partnership creata con il portale tutto-campo.it, da tempo operativo e costante-mente aggiornato nel territorio lombardo e non solo. Il collegamento con il sito di tuttocampo consente dunque la consultazione dei dati ivi inseriti, comprese le dirette e gli aggiornamenti live che il portale effettua durante le giornate di gara. Trattasi, evidentemente, di dati non ufficiali, essendo questi ultimi esclusivamente quelli pubblicati a seguito dell’uscita del comunicato ufficiale del C.R.L., al quale anche tuttocampo.it si riferisce per l’opportuno ag-giornamento nella giornata del giovedì o comunque di pubblicazione del comunicato ufficiale.
Applicazione telegram
Applicazione telegram del CRL e della Delegazione Provinciale di Sondrio
Anche per la stagione sportiva 2019/2020 appena iniziata continuerà ad essere operativo il canale dell’applicazione TELEGRAM varato dal CRL, grazie al quale è possibile rimanere costantemente in contatto con il Comitato ricevendo direttamente sul proprio smartphone ogni ag-giornamento relativo all’attività attraverso news e comunicati ufficiali. Il servizio, completamente gratuito, è utilizzabile scaricando l’applica-zione telegram e selezionando il canale @lndlombardia e @lndsondrio (per quelle della Delegazione) come da istruzioni allegate.
Applicazione telegram della Delegazione di Sondrio
Telegram è un servizio di messaggistica grazie al quale,
iscrivendosi gra-tuitamente, gli addetti ai lavori potranno essere
sempre aggiornati sulla uscita di comunicati, news e varie
comunicazioni.
Per poterlo scaricare è necessario:
- scaricare e installare l'applicazione TELEGRAM da Google Play
(per An-
droid) o App Store (per Apple);
- effettuare la registrazione
- una volta effettuata la registrazione si aprirà la schermata
principale del
software dove in alto troverete una barra con la possibilità di
scrivere e
che vi permetterà la ricerca del canale a cui iscriversi.
- digitare @lndsondrio, selezionare dall‘ elenco che si formerà
LND SON-
DRIO e cliccare su UNISCITI.
- ora sarete pronti per ricevere le notifiche da parte della
Delegazione.
Si invitano tutte le Società ad iscriversi al
canale.
Logo L.N.D. modalità richieste di utilizzo
Su disposizione della L.N.D. è stato realizzato il nuovo logo unico nel suo genere su tutto il territorio nazionale fermo restando l’adeguamento delle singole scritte riferite alla com-petenza e rappresentanza territoriale. Il nuovo logo della Delegazione Provinciale di Sondrio è utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2019, pertanto dovrà essere utilizzato unicamente il sotto riprodotto nuovo logo della Delegazione Provinciale di Sondrio:
Logo L.N.D. modalità richieste di utilizzo
A seguito disposizioni della L.N.D. si precisa quanto segue:
• La versione del logo utilizzabile è solo quella allegata, non sono consentite modifiche di carattere grafico ovvero forme di utilizzo in forma parziale o comunque diversa da quella stabilita;
• Il logo non può essere utilizzato in associazione ad altri Loghi, sia della L.N.D. che federali, né comparire su alcuna forma di comunicazione ufficiale istituzionale in presenza di marchi di Aziende e/o sponsor o pubblicità.
• A nessun titolo il logo può formare oggetto di cessione, donazione o trasferimento a soggetti terzi, salvo casi espressamente autorizzati dal Comitato/Delegazione (ad. es. rilascio patrocinio morale per un evento);
• Ogni Comitato/Delegazione è responsabile dell’utilizzo del proprio logo. Le Società che vorranno utilizzarlo dovranno farne espressa richiesta scritta motivandone l’utilizzo alla competente Delegazione.
Assistenza Medica
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute
24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e Associazioni
Sportive Dilettan-tistiche di dotarsi di defibrillatori
semiautomatici esterni e di garan-tire la presenza di
soggetti formati che sappiano utilizzare dette
apparecchiature in caso di necessità. A seguito della
proroga fino al 30 Giugno 2017 del termine previsto per
dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, le
Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del
dispositivo di che trattasi e devono necessariamente
concludere l’attività di formazione, presso i sog-getti
all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette
apparecchia-ture.
Assistenza Medica
Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L’inos-servanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rap-porto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega
Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta
disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da
esse designato, munito di documento che attesti l’identità
personale e l’attività professionale eserci-tata e a disposizione
della squadra ospitante e della squadra ospitata, op-pure di avere
ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
DIVIETO DI FUMO SUL TERRENO DI GIUOCO
Si rammenta che con il C.U. n° 121/A della FIGC, pubblicato in Roma il 6 ottobre 2004, il Presidente federale ha preso atto della introduzione, nello ambito delle competizioni UEFA, del divieto di fumare nell’area tecnica del campo di gioco, durante lo svolgimento delle gare. L’inosservanza di detto divieto integra responsabilità disciplinari. La sopracitata inosservanza è stata riscontrata –nella passata stagione- durante la disputa di ga-re ufficiali dei vari campionati e in quanto tale non sarà più tolle-rate in futuro e al riguardo verranno sensibilizzati i direttori di ga-ra per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
Atti contrari ai principi di senso civico e di rispetto delle leggi vi-genti sulla sicurezza, quale il fumare sono stati perpretati addi-rittura sui terreni sintetici nonostante si fosse la presenza degli appositi cartelli.
ART. 43 N.O.I.F. – VISITE MEDICHE
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’ art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio in-fortunistico mortale nel corso di gare e/o allena-menti che coinvolgessero tesserati privi della suin-dicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
REGISTRAZIONI AL REGISTRO CONI
Per tutte le società nuove affiliate F.I.G.C. e quelle che non hanno mai provveduto a registrarsi al registro CONI, verrà inviata automaticamente dopo l’iscrizione presso il C.R.L., una mail dal CONI che indicherà le modalità e le tempistiche per l’iscrizione al registro in oggetto. Dopo la registrazione on-line sul sito del CONI, si ricorda alle società che dovranno stam-pare la dichiarazione sostitutiva, firmarla e spedirla allo in-dirizzo presente sulla medesima, allegando la fotocopia della carta di identità del presidente (senza tale passaggio l’iscrizio-ne al registro CONI non sarà ratificata).
Per tutte le società già registrate al CONI si ricorda che dopo l’iscrizione ai campionati c/o il C.R.L., dovranno riconfermare la propria registrazione con le credenziali in loro possesso sull’apposito sito CONI.
COMUNICATO ANTIVIOLENZA
In riferimento alle pesanti sanzioni previste per tutti gli atti ed i comportamenti violenti e/o discriminatori previste dal Codice di Giustizia Sportiva, si invitano le Società ad attenersi alle seguenti disposizioni: • dare lettura prima dell’inizio degli incontri ufficiali del
comunicato antiviolenza. • qualora sprovviste di impianto di diffusione sonora affiggere nei
pressi dei punti di accesso dei sostenitori o consegnare agli stessi il comunicato antiviolenza il cui fac simile è allegato al comunicato ufficiale della data odierna.
Si ricorda che l’art.13 del Codice di Giustizia Sportiva prevede esimenti ed attenuanti per comportamenti dei sostenitori qualora le Società siano in grado di dimostrare la sussistenza di alcune circostanze volte a prevenire atti violenti e/o discriminatori. Si consiglia pertanto di adottare, senza indugio, le indicazioni qui suggerite e di consegnare ( o far trovare all’interno del suo spo-gliatoio) al Direttore di gara il fac simile allegato al sopracitato C.U.
TESTO COMUNICATO ANTIVIOLENZA
(logo Società) UNIONE SPORTIVA
COMUNICATO ANTI VIOLENZA
" la Società U.S. XXXXXXXXXX in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti normative ricorda agli sportivi che, oltre alle sanzioni previste per il comportamento antisportivo o violento dei propri so-stenitori, sono previste pesanti sanzioni penali per gli stessi. Pertanto, si invitano gli spettatori: • a non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogans, o
effettuare cori espressione di violenza, di discriminazione razziale o territoriale;
• a non fare lancio di oggetti in campo e sugli spalti; • a non commettere atti di violenza, né all'interno, né all'esterno
dello stadio; • a porre in essere una condotta di cooperazione con la Società e
con le Forze dell’ Ordine, sia per la prevenzione di fatti violenti, che per l'individuazione di responsabili di fatti violenti;
• ad annullare, all'insorgere, i cori e le altre manifestazioni offen-sive con applausi e quant'altro esprime correttezza sportiva."
UTILIZZO CALCIATORI QUINDICENNI ART. 34 …… omissis ……
3. - I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono pren-dere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giova-nili.
I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i cal-ciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A Femmi-nile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che atte-sti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comi-tato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..
3 bis – Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo campionato è con-sentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14°
Divieto di partecipazione a tornei e/o amichevoli non autorizzati/e dalla F.I.G.C.
Si ricorda che è vietato a società e giocatori asso-ciati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di or-ganizzare o partecipare a tornei e/o amichevoli non espressamente autorizzati/e dalla Federazione stessa.
Gli inadempienti in relazione a quanto previsto dalle N.O.I.F. verranno deferiti ai competenti Organi di-sciplinari; si ricorda, altresì, che gli eventuali infor-tuni occorsi in occasione di manifestazioni non autorizzate dagli organi federali, non possono fruire del risarcimento previsto per i tesserati.
OMOLOGAZIONE TORNEI E AUTORIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI
Stagione Sportiva 2019/20
AMICHEVOLI O PARTECIPAZIONI A TORNEI ALL’ESTERO
Richiesta gare amichevoli 8 giorni lavorativi
Richiesta autorizzazione partecipazione tornei all’estero 45 giorni lavorativi
Richiesta gare amichevoli all’estero 45 giorni lavorativi
AUTORIZZAZIONE TORNEI CHE SI SVOLGONO IN ITALIA
Locali 30 giorni lavoratovi
Regionali 45 giorni lavorativi
Nazionali 70 giorni lavorativi
Internazionali 70 giorni lavorativi
La presentazione e scadenza per i Tornei LND e Juniores Regionali, Nazionali e Internazio-nali si intendono
presso lo Sportello Unico del C.R.L. del Comitato Regionale Lombardia.La presentazione e scadenze per i
Tornei S.G.S. Regionali, Nazionali e Internazionali si inten-dono presso lo Ufficio Tornei S.G.S. del Comitato
Regionale Lombardia.Mentre le scadenze relative ai Tornei a carattere Provinciale (Juniores, Allievi,
Giovanissimi, Esordienti e Pulcini) dovranno essere consegnati alle Delegazioni di competenza.
OMOLOGAZIONE TORNEI Stagione Sportiva 2019/20
DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI:
4. Richiesta di spostamento gare con arbitri: Le variazioni alle gare di un torneo o amichevole già autoriz-zati (data, ora o squadre) devono pervenire all’ufficio di com-petenza tramite mail/fax, con le seguenti modalità:
Posticipo gara: 5 giorni prima rispetto la data originaria della gara; Anticipo gara: 5 giorni prima rispetto la nuova data di disputa della
gara.
Le richieste non pervenute entro tale scadenza non potran-no essere prese in esame.
OMOLOGAZIONE TORNEI Stagione Sportiva 2019/20
DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI: Si porta a conoscenza che gli spostamenti gara saranno effettuati solo se presentati sull’apposito modulo e che sarà addebitato il costo di euro 10 per ogni richiesta (sono esclusi gli spostamenti dovuti a gare di spareggi, play off, play out e finali). Si consiglia alle società, prima di redigere i regolamenti dei tornei, di consultare il sito del C.R. Lombardia, settore modulistica, per even-tuali variazioni apposte dal S.G.S. Nazionale. Tutta la documentazione necessaria per l’autorizzazione dei tornei dovrà essere redatta in N. 3 copie, regolamento, calendario ed even-tuale modulo di pagamento per le sole categorie esordienti, pulcini, primi calci,piccoli amici e modulo di presentazione dei tornei. Per ogni eventuale chiarimento contattare l’ufficio tornei al numero 02.21722306 nel pomeriggio. La non osservanza delle predette norme non consentirà l’autorizza-zione allo svolgimento di tornei o gare amichevoli.
MINUTO DI RACCOGLIMENTO
L’autorizzazione per l’effettuazione di un minuto di racco-
glimento in segno di commemorazione viene rilasciata dalla
F.I.G.C. alla quale l’istanza deve essere trasmessa per il
tramite del Comitato Regionale Lombardia, solamente per
ricordare tesserati della società, del presente o del passato,
i cui nomi-nativi e motivo del decesso devono essere
indicati nella lettera di richiesta.
Al fine di evitare spiacevoli rifiuti, si invitano le società
ad astenersi dal presentare richieste di
commemorazione che riguardino persone non
tesserate.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SUPERANO LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Per opportuna memoria, si rammenta che sono già stati pubbli-cati sul C.U. del C.R.L. i provvedimenti disciplinari che superano la stagione sportiva 2018/2019 i quali sono da noi riproposti in allegato al C.U. pubblicato in data odierna. Si ricorda che l’elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce decisione degli Organi di G.S. né li modifica o sostituisce. Fanno testo e SONO VIGENTI i provvedimenti a suo tempo assunti e già precedentemente pubblicati sui comunicati ufficiali. Inoltre si precisa che nel sito del Comitato Regionale, nella sezio-ne “Area Società”, di seguito “Giustizia Sportiva” e “riepilogo Di-sciplinare” è possibile visionare l’archivio dei provvedimenti disci-plinari medesimi. Il prospetto tiene anche conto dei RESIDUI calcolati in base alle eventuali giornate mancanti e/o alle eventuali gare di spareggio e/o eventuali gare di play-off e play-out successivamente dispu-tate rispetto alla sanzione erogata.
DICHIARAZIONI E CONVERSAZIONI SU SOCIAL NETWORK-FACEBOOK
Come già ribadito dal Delegato Provinciale nella relazione di fine stagione, nel Comunicato Ufficiale n° 50/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio viene data notizia dell’esito di un procedimento a carico di giocatori tesse-rati “in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per avere in data xx.xx.xxxx in una conversazione apparsa su una pagina del social network Facebook, usato espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro della gara wwww – kkkk di xx categoria del xx.xx.xxxx” e della società di appartenenza “per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.”. Il procedimento si è concluso con giornate di squalifica e sanzioni pecu-niarie. Appare pertanto ovvio che ciascuna Società, nel proprio interesse, debba svolgere opera di persuasione nei confronti dei propri tesserati perché siano evitati tali comportamenti che apportano solo danno indivi-duale e alle Società medesime. Si soggiunge infine che, visto l’indirizzo in materia degli Organi Federali, in presenza di situazioni analoghe, questa Delegazione non potrà esimersi dal segnalare ogni violazione alla Procura Federale. Al riguardo pertanto, si confida in una fattiva collaborazione.
IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTIE DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA – ARTICOLO 37
1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Cam-pionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Le-ghe o ai Comitati competenti i nominativi dei diri-genti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli inca-richi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha ef-ficacia a decorrere dalla data di ricezione della comu-nicazione.
LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO
DIRIGENTE/CALCIATORE
Si ricorda che le norme del settore dilettantistico con-sentono il tesseramento di un dirigente come calciatore SOLAMENTE presso la STES-SA società.
LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORE/ALLENATORE
Art. 40
Limitazioni del tesseramento calciatori
Art. 40 - Limitazioni del tesseramento calciatori
…….. omissis ………
Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.
C.U. n° 84 della L.N.D.
Con proprio Comunicato Ufficiale n° 84 del 12 agosto 2016 la L.N.D. richiamate le proprie delibere del 9 giugno 2016 e del 2 agosto 2016 in materia di rapporti tra So-cietà dilettantistiche e Allenatori, tenuto conto delle intese raggiunte con l’A.I.A.C. in ordine all’abolizione dell’obbligo dell’Allenatore abilitato nei Campionati di Terza Categoria, a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17 comunica che:
E’ STATO ABOLITO L’OBBLIGO DELL’ALLENATORE ABILITATO NEI CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA A DECORRERE DALLA STAGIONE 2016/2017
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera fe-derale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni: a) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara; b) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.; c) dovrà essere esibita all’arbitro l’autorizzazione all’ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell’emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l’identità perso- nale.
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Cam-pionato di Terza Categoria); 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’al-lenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.); 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali; 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi am-messi.
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente ufficiale”. Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società. Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’alle-natore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Diri-genti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzi-detta. Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli op-portuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sa-nitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F..
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto compor-tamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Si comunica che, viste le difficoltà organizzative di inizio stagione, sino alla data del 20 ottobre 2019 i tecnici saranno ammessi nel terreno di giuoco purchè muniti del proprio tesserino personale di abilitazione e della documentazione indicata successivamente sot-to la dicitura: «Documenti per l’ingresso in campo». Agevolando altresì la ricerca di eventuali tesserati da sanzionare con provve-dimenti disciplinari ad opera della GIUSTIZIA SPORTIVA e non incorrere in ammende inutili.
Si CONSIGLIA alle Società di tenere SEMPRE a disposizione l’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO affinché il direttore di gara possa, a sua discrezione, effettuare confronto laddove ci sono TESSERE PROVVISORIE.
Inoltre si autorizza l’ingresso nel recinto di giuoco per le gare in programma fino al 20 Ottobre p.v. anche ai dirigenti sprovvisti di tesserino di “dirigente ufficiale” previa presentazione della TESSE-RA PROVVISORIA o della RICHIESTA di EMISSIONE –timbrata dalla Delegazione- sempre accompagnata dal documento d’iden-tità personale.
REGOLARE UTILIZZO DEI CALCIATORI
Si ricorda alle Società che, per i CALCIATORI ITALIANI in attesa di convalida del TESSERAMENTO, è POSSIBILE l’IMPIEGO se tale CALCIATORE è presente nella Sezione PRATICHE APERTE dell’AREA SOCIETA’ con la dicitura “PRATICA FIRMATA ELETTRONICAMENTE ed AUTOMATI-CAMENTE RICEVUTA, in ATTESA di CONVALIDA”. Ai fini assicurativi dal giorno successivo della firma elettronica. Altra verifica è fattibile sempre dall’AREA SOCIETA’ nella Sezione LISTE di PRESENTAZIONE interrogando la finestra “ATLETI in TESSERAMENTO” dove compaiono i CALCIATORI in ATTESA di CONVALIDA.
Fermo restando che per i CALCIATORI STRANIERI invece è d’obbligo l’approvazione del CRL e pertanto la presenza sui TABULATI della Società.
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN CAMPO
TESSERA ALTERNATIVE
ALLENATORI CON PATENTINO
Tessera annuale AIAC Lettera autorizzazione Allenatori e Tessera iscrizione all’Albo dei Tec-nici o altro documento d’identità
ALLENATORI SENZA PATENTINO
Tessera di Dirigente Ufficiale Tessera provvisoria e documento di identità.
DIRIGENTI Tessera di Dirigente Ufficiale Tessera provvisoria e documento di identità.
GIOCATORI S.G.S. Tesserino di riconoscimento annuale
Tessera provvisoria e documento di identità.
GIOCATORI L.N.D. Cartellino quadriennale Documento d’identità
ASSISTENTI DI PARTE
Tessera di Dirigente Ufficiale o se Giocatore: cartellino FIGC o documento d’identità
Tessera provvisoria e documento di identità.
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN CAMPO
La tessera provvisoria si può stampare dall’Area Società del sito www.lnd.it, cliccando nella sezione Pratiche Aperte sul nome del tesserato e poi su “Stampa tessera provvisoria” in basso a destra. Le Società sono invitate a stampare e a tenere sempre a disposizione del direttore di gara la versione aggiornata del proprio tabulato, tramite la propria Area Società del sito www.lnd.it. A tale proposito si richiamano gli artt. 61 e 71 delle NOIF: • Art. 61 Adempimenti preliminari alla gara • Art. 71 Identificazione dei calciatori
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN CAMPO Art. 71 Identificazione dei calciatori
Art. 71 - Identificazione dei calciatori L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.
Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
a) attraverso la propria personale conoscenza;
b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN CAMPO
ALLENATORI CON PATENTINO
Tesserino Annuale
Stagione 2019/2020 di colore ………..
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN CAMPO ALLENATORI CON PATENTINO
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN CAMPO
DIRIGENTI E ALLENATORI SENZA PATENTINO
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN CAMPO
CARTELLINI GIOCATORI
L.N.D. S.G.S.
PERSONALIZZAZIONE MAGLIE di GIOCO
La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Comunicato
Ufficiale n. 1 del primo luglio 2017 (punto n.19), ha
disciplinato la facoltà di utilizzare per l’intera stagione, per i
calciatori e le calciatrici dei campionati che verranno
menzionati, maglie da gioco persona-lizzate. Le linee guida
contenute nell’importante circolare riguar-dano le gare dei
campionati dilettantistici nazionali, regionali e pro-vinciali
oltre ai campionati giovanili Juniores dell’imminente sta-
gione (in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F). Per maglia
personalizzata si intende la facoltà di indossare durante le
gare dell'intero cam-pionato uno stesso numero (scelto non
necessariamente in modo progressivo) e non l’uso del
cognome come avviene invece nei campionati
professionistici. Per usufruire di questa possibilità, fa-
coltativa e sperimentale, le società dovranno osservare le
dispo-sizioni che seguono:
PERSONALIZZAZIONE MAGLIE di GIOCO
Termini per la presentazione della numerazione
personalizzata
Ogni società è tenuta ad assegnare un numero di maglia ai
propri calciatori in organico, depositando l’elenco delle
numerazioni al Co-
mitato Regionale Lombardia a mezzo e-mail:
Gli elenchi verranno pubblicati dalla Segreteria sul
Comunicato Uf-ficiale del C.R.L. insieme ai vari
aggiornamenti.
Disposizioni (La mancata osservanza delle quali,
comporterà i prov-vedimenti disciplinari di cui all’Art. 1bis
del Codice di Giustizia Spor-tiva).
PERSONALIZZAZIONE MAGLIE di GIOCO
Il calciatore dovrà mantenere il numero assegnatogli, e presente
nell’elenco, sino al termine della stagione sportiva o, comunque,
sino a quando dovesse trasferirsi ad altra società.
- L’attribuzione dei numeri ai calciatori dovrà seguire i seguenti
criteri: la numerazione per i portieri sarà obbligatoriamente: 1,12,22;
gli eventuali altri portieri, oltre ai tre con la numerazione obbligato-
ria, dovranno seguire la numerazione successiva all’ultimo numero
di maglia assegnato ad un giocatore di movimento.
- La numerazione per i calciatori di movimento - in funzione del
numero di tesserati - non è necessariamente progressiva e potrà
arrivare fino al numero 99. Ogni nuova attribuzione di numero ad
altro calciatore precedentemente non utilizzato, sia esso nuovo
tesserato o infortunato, ivi compresi quelli in organico alle squadre
giovanili (Juniores e Allievi) deve essere comunicata al Comitato,
sempre a mezzo e-mail entro le ore 12,00 del giovedì precedente la
gara e nell’ipotesi di gare infrasettimanali entro le ore 12,00 del
lunedì precedente la gara.
Sponsor sulle maglie da gioco
Stesso numero di sponsor, ma spazi decisamente più grandi. Il
Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, attraverso il
comunicato ufficiale n°68 del-la FIGC pubblicato il 13 settembre
2018, ha accolto la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale
Dilettanti per ridefinire dimensioni e modalità di appli-cazione degli
sponsor sulle maglie da gioco delle società partecipanti ai
campionati LND.
A partire dalla stagione 2018/2019 infatti i club possono applicare
sulle proprie divise sempre 5 marchi pubblicitari, ma di dimensioni
superiori a quelle previste dalle disposizioni precedenti (CU n°66/A
del 28 settembre 2012):
Parte anteriore maglia: fino a 3 sponsor in 600 cm quadrati (uno
max 250, uno max 200 e uno max 150);
Retro della maglia: 1 sponsor, applicato sotto il numero, in 200 cm
quadrati;
Pantaloncino: 1 sponsor in 100 cm quadrati.
Lo spazio complessivo destinabile agli sponsor commerciali (900
cm quadra-ti) è quasi raddoppiato rispetto al valore della stagione
agonistica 2017/ 2018 (475), registrando quindi un aumento di circa
il 90%.
ITER PROCEDURALE SOSPENSIONI E/O RINVII GARE UFFICIALI
GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI SABATO:
Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 10,00 della stessa giornata:
a mezzo fax 0342/519057 ovvero via e-mail [email protected] o anche per via telefonica al n. 339-6070292
GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI DOMENICA IN ORARIO MATTUTINO:
Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 18,00 del SABATO al n. telefonico 339-6070292
ITER PROCEDURALE SOSPENSIONI E/O RINVII GARE UFFICIALI
GARE IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI DOMENICA IN ORARIO POMERIDIANO:
Le segnalazioni debbono pervenire entro le ore 09,00 della stessa giornata al n. telefonico 339-6070292
Sarà cura della Delegazione ove rispettati gli anzidetti termini, sospendere le gare, avvertendo, in tempo utile le società interessate e l’AIA.
Resta inteso che la mancanza di segnalazioni ovvero di segnalazioni al di fuori degli orari sopraindicati, resterà nella discrezione dei direttori di gara far dispu-tare, sospendere o rinviare le singole gare.
Ad ogni buon fine le Società sono tenute a consultare nel sito della Dele-gazione il programma gare onde accertare le eventuali sospensioni di Ufficio già disposte.
RICHIESTE VARIAZIONE GARE (modifiche campi, giornate, orari)
Si ricorda che per la richiesta di variazioni gare occorre tassativamente utilizzare il modulo preposto, scaricabile dal sito www.lnd.it cliccando nella sezione “Delegazioni” SONDRIO di seguito nella sezione NEWS. Le richieste di variazione devono pervenire via fax al numero 0342/519057) almeno 5 giorni prima della disputa della gara da variare. In caso di richieste successive rispetto al termine prescritto, verrà applicato un diritto fisso di Euro 20,00 da addebitarsi alla società tardivamente richiedente; se la richiesta fosse congiunta da parte delle due società che devono affrontarsi, il suddetto importo verrà suddiviso fra le due società interessate. Le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) devono essere preventivamente auto-rizzate dalla competente Delegazione. Le relative richieste, DEVONO ESSE-RE FIRMATE DA PARTE DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ INTERESSATE. Le domande di variazione gara debbono essere adeguatamente motivate: in mancanza le richieste stesse non verranno prese in considerazione, restando di conseguenza ferma la programmazione prevista nei singoli ca-
lendari.-i sog
RICHIESTE VARIAZIONE GARE (modifiche campi, giornate, orari)
Le variazioni valevoli per TUTTO IL CAMPIONATO riguardanti GIORNO, ORARIO e CAMPO delle gare hanno VALIDITA’ a partire dalla SETTIMANA SUCCESSIVA alla pubblicazione del COMUNICATO UFFICIALE. Qualora la VARIAZIONE riguardasse una gara in programma nel-la STESSA SETTIMANA dell’uscita del COMUNICATO UFFICIALE è OBBLIGO delle Società TROVARE L’ACCORDO secondo le modalità precedentemente illustrate A TAL FINE SI INFORMANO LE SOCIETA’ CHE LE VARIAZIONI E I RECUPERI DELLE SINGOLE GARE SONO PUBBLICATE NELLA SEZIONE “5. NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA”, NELLA PROPRIA CATEGO-RIA DI APPARTENENZA. (N.B. COME ILLUSTRATO PRECEDENTEMENTE NELLA SEZIONE NO-VITA’ IN PRESENZA DI CAMBIAMENTI DOVE NON NECESSITA DI ACCORDO CON LA SOCIETA’ AVVERSARIA SI PREGANO LE SOCIETA’ DI CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE VARIAZIONI PUBBLICATE NELLA GIA’ CITATA SEZIONE 5).
RICHIESTE VARIAZIONE GARE (modifiche campi, giornate, orari)
MOTIVAZIONI RICHIESTE DI RINVIO O SPOSTAMENTO GARA
In questo contesto abbiamo riscontrato tra le motivazioni (a supporto delle richieste), a nostro giudizio non congrue del tipo: “accordo fra le Società” “accordo fra gli allenatori” “accordo” ed in alcuni casi addirittura la dicitura: “indisponibilità o assenza dell’allenatore” nella circostanza ci viene spontaneo chiederci: “Ma se un mister viene squalificato a giornate, o a tempo, cosa succede? Siamo costretti a sospendere il campionato?” Così come per quelle categorie per le quali non è prevista l’obbligatorietà dell’allenatore con il patentino essendo tale figura sostituibile da altro Dirigente Ufficiale. Motivazioni di questo tipo non verranno, pertanto, prese in considerazione e le richieste di rinvio o spostamento saranno rigettate.
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO SIA DI SPORTELLERIA CHE DI TELEFONIA
A seguito della sottoscrizione a livello centrale il nuovo contratto di lavoro per i Dipendenti delle Delegazioni Provinciali; dal 2 maggio 2018 è stato applicato il nuovo orario di lavoro. In considerazione delle modifiche apportate al CCNL di seguito si ricordano i nuovi orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi delle giornate di martedì e venerdì non festive dalle ore 14,00 alle ore 15,30 i ricordati orari si riferiscono anche all’accensione del telefono. Per comunicazioni urgenti fuori orario va composto unicamente il numero 339 60 70 292. Al riguardo si invita l’Utenza tutta a non contattare nelle rimanenti fasce orarie e serali né direttamente, né per via telefonica il Personale Dipendente il quale non è tenuto a prestare reperibilità e servizio oltre il normale orario di lavoro. Si ricordo altresì la funzionalità: del servizio fax: 0342 519057 e della e.mail: [email protected]
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO SIA DI SPORTELLERIA CHE DI TELEFONIA
Nel ribadire che tale programmazione è dettata da ragioni orga-nizzative interne intese a offrire con continuità un esauriente ser-vizio di front-office, cui si sono aggiunti quelli relativi alla demate-rializzazione nonché di sussidiarietà alla Delegazione di Milano. Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni, si rammenta che per Utenza Societaria si considerano I LEGALI RAPPRESENTANTI E TUTTI COLORO CHE RISULTANO DELEGATI ALLA FIRMA. Coloro che non ricoprono tali incarichi sono vivamente invitati ad astenersi dalla sottoscrizione di variazione gara e di ogni altra comunicazione ufficiale delle Società fatta salva la richiesta di infor-mazioni proprie di carattere personale.
CORRISPONDENZA CON LA DELEGAZIONE
Si è avuto modo di rilevare che le «mail» dirette a questa Delegazione vengono spesso corredate da sottoscrizioni con l’indicazione dei soli nomi di battesimo e/o con nominativi di persone non qualificate. Premesso che tutta la corrispondenza ufficiale intercorrente fra la Delegazione e le Società affiliate deve essere sempre sottoscritta da persona che rappresenti legalmente la So-cietà stessa e quindi dal Presidente e/o da Vice Presidente o Consigliere Delegato alla firma, per l’avvenire le comuni-cazioni per e-mail o ordinarie (comprese richieste di rinvio o spostamento gara) che non rechino l’indicazione del nome e cognome e relativa qualifica societaria del mittente non verranno prese in considerazione.
Precisazione
SERVIZIO PRONTO A.I.A.
Si informano le Società che anche durante la stagione 2019/2020 sarà in funzione il servizio “Pronto A.I.A. provinciale”, che, com’è noto, ha lo scopo di evitare la mancata disputa di una gara per l’assenza dell’arbitro. Pertanto, nel caso in cui l’arbitro designato non si sia presentato quando mancano 35 minuti all’orario fissato per l’inizio della gara, la Società ospitante è invitata a darne notizia all’addetto del suddetto servizio,
telefonando al numero:
0342 032052 A.I.A.
SERVIZIO PRONTO A.I.A.
Una volta attivato il servizio ed avuta assicurazione dallo Organo Tecnico provinciale dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di quest’ultimo, anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre il tempo regolamentare. Spetterà, poi, all’arbitro decidere, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’orario del suo arrivo, se dare inizio o meno alla gara. Si precisa che il numero di telefono sopra indicato può es-sere utilizzato soltanto per il servizio “Pronto A.I.A.” e li-mitatamente a gare dei campionati organizzati da questa Delegazione, un diverso uso del numero stesso è assolu-tamente vietato e sarà severamente punito.
NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DANNI ALLE PROPRIE AUTO-VETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA
La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla ri-chiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovettu-re subiti dagli Ufficiali di gara. Al riguardo gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si reca-no a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:
NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DANNI ALLE PROPRIE AUTO-VETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA
• chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preci-so dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura;
• constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
• riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
• trasmettere entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisione Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata de-nuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.
NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DANNI ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna ri-chiesta di danni. Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la docu-mentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via caute-lativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale. La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il compe-tente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale. La Commissione in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta. La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà consi-derata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato.
MODULO DICHIARAZIONE CUSTODIA AUTO
BLOCCO FORMAZIONI LISTA DI PRESENTAZIONE
Si comunica che dalla stagione 2019/2020 non sarà più possibile acquistare il blocco formazioni formato cartaceo in quanto si dovrà utilizzare la nuova procedura «distinta on-line», utilizzando la fun-zione LISTE DI PRESENTAZIONE dall’Area Società. LISTA DI PRESENTAZIONE: la schermata iniziale presenta l’elenco delle competizioni dove la Società risulta iscritta; si vedrà l’elenco delle partite del campionato selezionato, per quelle già disputate verrà mostrato il risultato. Per le partite ancora da disputare sarà possibile creare una nuova lista di presentazione, oppure modificare una lista esistente. Tramite i filtri di ricerca è possibile ricercare i calciatori per cogno-me, nome, matricola, sesso e, nel caso di campionato del SGS, cate-goria. In alternativa –sino a nuove disposizioni- su modulo personalizzato della Società senza l’utilizzo di loghi F.I.G.C. o L.N.D.
ORARI UFFICIALI INIZIO GARE
L’orario ufficiale stabilito per la stagione sportiva 2019/20 nei campionati di competenza è cosi articolato:
CAMPIONATO INTEGRATO • dal 08 settembre 2019 ore 15,30
• dal 27 ottobre 2019 ore 14,30
• al 29 marzo 2020 ore 15,30
Per la cat. Under 19 (Juniores Provinciale) all’orario indicato per le gare casalinghe nelle desiderate e pubblicato contestualmente al calendario ufficiale sul Comunicato Ufficiale della Delegazione in data odierna.
Orari di inizio delle gare INFRASETTIMANALI Recuperi singole gare e/o intera giornata
(salvo diverso accordo fra le società)
Le gare infrasettimanali (recuperi singole gare e/o intera giornata di campionato) relative alla categoria Integrata e Juniores Provinciale avranno inizio alle ore 20,30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.
All’orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza e all’orario indi-cato per le gare casalinghe nelle desiderate per la cat. Juniores Provinciale se vengono disputate su campi privi di impianto di illuminazione omo-logato.
Salvo diverso accordo fra le società, le gare (recuperi) e/o turno infrasettimanale saranno disputati il MERCOLEDI’ (cat. Under 19 Juniores Prov.le) e il GIOVEDI’ per il campionato integrato di 2^ e 3 Categoria.
Ai fini del regolare svolgimento dei campionati non si possono accu-mulare più di due rinvii per squadra, qualora si verificasse tale eve-nienza la società ospitante dovrà reperire idoneo campo alternativo.
Orari di inizio delle gare INFRASETTIMANALI Recuperi singole gare e/o intera giornata
(salvo diverso accordo fra le società)
Tutte le gare di recupero dovranno essere effettuate prima delle ultime due giornate di campionato. Si rammenta inoltre che nelle ultime DUE giornate dei campionato non sono ammessi anticipi e posticipi delle gare rispetto al calendario ufficiale. In questo caso, comunque la Delegazione si riserva la facoltà di valutare la possibilità di accogliere quelle richieste formu-late da società non interessate (né direttamente, né indi-rettamente) alla classifica finale. Nello stesso periodo il tempo di attesa per le squa-dre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.-
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’
CAMPIONATO INTEGRATO
PER SQUADRE DI 2a CATEGORIA
obbligo di impiego: di 2 calciatore nati dal 01.01.1996 di 1 calciatore nati dal 01.01.1997
Si precisa che il Consiglio Regionale ha deliberato unicamente con riferimento alla stagione sportiva 2019/ 2020 in attesa di possibili cambiamenti nazionali alla normativa e alle fasce d’età giovanili.
PER SQUADRE DI 3a CATEGORIA
nessun obbligo di impiego
CAMPIONATO PROV.LE JUNIORES UNDER 19
nati dal 01.01.2001 in poi e che comun-que abbiano compiuto il 15° anno di età. Possibilità di impiego di QUATTRO calcia-tori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio
1999 al 31 dicembre 2000.
L’inosservanza delle predette disposi-zioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del C. di G.S.
ART. 29 REGOLAMENTO L.N.D.
SI RICORDA CHE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL’ART. 29 DEL RE-GOLAMENTO DELLA L.N.D. NON E’ AMMESSO RECLAMO AVVERSO LA FORMAZIONE E LE VARIAZIO-NI DEI GIRONI E DEI CALENDA- RI DELLE GARE.
Stagione Sportiva 2019/2020
Campionato Integrato (2^ e 3^ cat.) Girone X
Organico n° 15 squadre
Otto di 2^ CATEGORIA Sette di 3^ CATEGORIA
U.S. ARDENNO BUGLIO 1 F.C.D. ATLETICO COSIO
U.S. BORMIESE 2 U.S. DELEBIO
U.S. DUBINO 3 A.S. PIANTEDO
U.S. GROSIO 4 A.S.D. PRATA CALCIO
A.S.D. PENTA PIATEDA 5 POLISPORTIVA VILLA
POL. VALMALENCO 6 A.S. SONDALO
U.S. TALAMONESE 7 ASD SPORTING LIVIGNO
A.C. VALCHIAVENNA 8
Elenco Campi da Giuoco
SOCIETÀ CAMPI DI GIOCO GIORNO-ORA
US ARDENNO BUGLIO Comunale - via Bregatta ARDENNO UFF. UFF.
ATLETICO COSIO Comunale «La Colonia» - località La Colonia COSIO VALT.NO UFF. UFF.
US BORMIESE Comunale via Manzoni BORMIO UFF. UFF.
US DELEBIO Comunale – via Geroni DELEBIO UFF. UFF.
US DUBINO Comunale – via Prati nuovi DUBINO UFF. UFF.
US GROSIO Comunale – via Martiri della Libertà (erba artificiale) GROSIO UFF. UFF.
ASD PENTA PIATEDA Comunale n° 3 «GRAMSCI» – via Gramsci SONDRIO UFF. UFF.
A.S. PIANTEDO C. S. Comunale – via Vanoni 1137 PIANTEDO UFF. UFF.
POL. VALMALENCO Comunale «Vassalini» – via Vassalini (erba artificiale) CHIESA IN VALM.CO UFF. UFF.
POLISPORTIVA VILLA Comunale - via Svandana (località Stazzona) VILLA DI TIRANO UFF. UFF.
A.S.D. PRATA CALCIO Comunale n° 1 – via Falcone Borsellino CHIAVENNA UFF. UFF.
A.S. SONDALO Comunale – via Verdi SONDALO UFF. UFF.
SPORTING CLUB LIVIGNO Comunale – via Dala Gesa (erba artificiale) LIVIGNO UFF. UFF.
US TALAMONESE Comunale “R. Vairetti” - via Ciocchini Cleto TALAMONA UFF. UFF.
AC VALCHIAVENNA Comunale - via per Casenda (località Ponte Nave) SAMOLACO UFF. UFF.
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Provinciale
Campionato Integrato (2^ - 3^ categoria) 2019/2020 Girone X
Girone di Andata
n° 15 squadre ammesse n° 15 giornate Data inizio 08 settembre 2019
Data inizio 08 settembre 2019
Data fine andata 08 dicembre 2019
Turno infrasettimanale: Giovedì 26 settembre 2019 (15^ Giornata)
Eventuali recuperi: Il giovedì con programmazione della Delegazione Provinciale.
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Provinciale
Campionato Integrato (2^ - 3^ categoria) 2019/2020 Girone X
Girone di Ritorno
n° 15 squadre ammesse n° 15 giornate Data inizio 12 gennaio 2020
Data inizio effettivo 12 gennaio 2020
Data fine ritorno 26 aprile 2020
Turni infrasettimanali: Nessun turno previsto
Eventuali recuperi: Il giovedì prima della disputa delle ultime due giornate di campio-nato con programmazione della Delegazione Provinciale.
Stagione Sportiva 2019/2020 Campionato Integrato (2^ e 3^ cat.) Girone X 1^ Giornata – Domenica 08 settembre 2019
US ARDENNO BUGLIO - POLISPORTIVA VILLA
F.C.D. ATLETICO COSIO - POL. VALMALENCO
U.S. BORMIESE - U.S. TALAMONESE
U.S. DELEBIO - U.S. GROSIO
U.S. DUBINO - A.S.D. PRATA CALCIO
A.S.D. PENTA PIATEDA - A.S. PIANTEDO
A.S. SONDALO - A.C. VALCHIAVENNA
Riposa: A.S.D. SPORTING LIVIGNO
Stagione Sportiva 2019/2020 Campionato Integrato (2^ e 3^ cat.) Girone X 2^ Giornata – Domenica 15 settembre 2019
U.S. GROSIO - A.S.D. PENTA PIATEDA
A.S. PIANTEDO - U.S. BORMIESE
POLISPORTIVA VILLA - F.C.D. ATLETICO COSIO
A.S.D. PRATA CALCIO - A.S. SONDALO
A.S.D. SPORTING
LIVIGNO -
U.S. DELEBIO
U.S. TALAMONESE - U.S. ARDENNO BUGLIO
POL. VALMALENCO - U.S. DUBINO
Riposa: A.C. VALCHIAVENNA
Stagione Sportiva 2019/2020 Campionato (2^ e 3^ cat.) Girone X
15^ Giornata (andata) – Turno Infrasettimanale Giovedì 26 settembre 2019 – ore 20,30
U.S. DUBINO - F.C.D. ATLETICO COSIO
A.S. PIANTEDO - U.S. DELEBIO
POLISPORTIVA VILLA - U.S. BORMIESE
A.S.D. PRATA CALCIO - A.C. VALCHIAVENNA
A.S.D. SPORTING
LIVIGNO -
A.S. SONDALO
U.S. TALAMONESE - A.S.D. PENTA PIATEDA
POL. VALMALENCO - U.S. ARDENNO BUGLIO
Riposa: U.S. GROSIO
Stagione Sportiva 2019/2020 – Organico
Juniores Provinciale- UNDER 19 Girone Unico
Organico n° 12 squadre
A.S.D. ALTO LARIO U.S. GROSIO
U.S. ARDENNO BUGLIO ASD OLYMPIC MORBEGNO
BERBENNO A.S.D. A.S.D. PENTA PIATEDA
U.S. BORMIESE POL. VALMALENCO
U.S. DELEBIO U.S. TALAMONESE
U.S. DUBINO A.C. VALCHIAVENNA
Elenco Campi da Giuoco
SOCIETÀ’ CAMPI DI GIOCO GIORNO-ORA
ALBOSAGGIA PONCHIERA Comunale – via Coltra Fraz. Torchione (erba artificiale) ALBOSAGGIA SABATO 18,30
ALTO LARIO CALCIO Centro Sportivo Comunale - via Statale DONGO SABATO 17,30
BERBENNO ASD C.S. Comunale fraz. Sotto le Vigne BERBENNO DI VALT. SABATO 17,30
U.S. BORMIESE Comunale – via Manzoni BORMIO. SABATO 19,00
US DELEBIO Comunale - via Geroni DELEBIO SABATO 18,00
US DUBINO Comunale P. Moreno – via Prati Nuovi DUBINO SABATO 18,30
US GROSIO Com.le via Martiri della Libertà (erba artificiale) GROSIO SABATO 17,30
PENTA PIATEDA Comunale - via Centrale Venina PIATEDA SABATO 17,30
POL. VALMALENCO Comunale «Vassalini» – via Vassalini (erba artificiale) CHIESA IN VALM.CO SABATO 18,30
US TALAMONESE Com.le “Roberto Vairetti” via Ciocchini Cleto TALAMONA SABATO 18,30
AC VALCHIAVENNA Comunale - via per Casenda (località Ponte Nave) SAMOLACO SABATO 17,00
Programma svolgimento Campionato 2019/2020
Juniores Provinciale - UNDER 19
Girone di Andata
n° 12 squadre n° 11 giornate Data inizio 28 settembre 2019
Data inizio 28 settembre 2019
Data teorica fine and. 07 dicembre 2019
Turni infrasettimanali: NESSUNO
Eventuali recuperi Il mercoledì con programmazione della Delegazione Provinciale.
Programma svolgimento Campionato 2019/2020
Juniores Provinciale - UNDER 19
Girone di Ritorno
n° 12 squadre n° 12 giornate Data inizio 01 febbraio 2020
Data inizio effettivo 01 febbraio 2020
Data fine ritorno 18 aprile 2020
Turni infrasettimanali: Nessun turno previsto
Eventuali recuperi Il mercoledì prima della disputa delle ultime due giornate di cam- pionato con programmazione della Delegazione Provinciale.
Stagione Sportiva 2019/2020 Campionato Provinciale Under 19 Juniores Girone
Unico 1^ Giornata – Sabato 28 settembre 2019
BERBENNO A.S.D. - A.S.D. ALTO LARIO
CALCIO
U.S. BORMIESE - U.S. GROSIO
U.S. DELEBIO - A.C. VALCHIAVENNA
A.S.D. PENTA PIATEDA - U.S. DUBINO
U.S. TALAMONESE - ALBOSAGGIA
PONCHIERA
POL. VALMALENCO - OLYMPIC MORBEGNO
Stagione Sportiva 2019/2020 Campionato Provinciale Under 19 Juniores Girone
Unico 2^ Giornata – Sabato 05 ottobre 2019
ALBOSAGGIA
PONCHIERA
- U.S. DELEBIO
A.S.D. ALTO LARIO
CALCIO
- A.S.D. PENTA PIATEDA
U.S. DUBINO - POL. VALMALENCO
U.S. GROSIO - BERBENNO A.S.D.
OLYMPIC MORBEGNO - U.S. TALAMONESE
A.C. VALCHIAVENNA - U.S. BORMIESE
Buon
Campionato
a Tutti
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Provinciale