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IV trimestre 2013Poste ItalianeSpedizione in abbonamento postale 70%D.C.B. TorinoN. 4 - Anno 2013
Corso Giacomo Matteotti n. 010121 Torino
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QUADERNI AMMINISTRATIVI
Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino
Direttore Responsabile: Dr. Vittorio Boianelli
COMITATO SCIENTIFICO:Avv. Monica BOIANELLI – Prof. Franco GABOARDI – Avv. Giovanni MONTACCINI
COLLABORATORIDott. Giuseppe AMELIO - Prefetto di Novara; Dr. Domenico PIZZALA - Direttore finanziario della Cittàdi Torino; Dr. avv. Giancarlo ASTEGIANO - Magistrato della Corte dei Conti - Torino; Prof. DarioCASALINI, Docente Diritto Europeo appalti pubblici - Università di Torino; Dott. ssa Roberta VIGOTTI -Magistrato Consiglio di Stato - Roma; Dott. Francesco DURASTANTE - Dirigente Dipartimento Fiscalità -Ministero Economia e Finanze - Roma; Dott. Mario PISCHEDDA - Magistrato - Corte dei Conti - Torino;Avv. Monica BOIANELLI - Libero Professionista esperta diritto amministrativo - TO; D.ssa Paola FORNARI - Collaboratrice amm.va - Università Milano - Bicocca - Dr. Giuseppe DE PASCALE giàDirettore settore Formazione - Regione Piemonte - TO; Dott. Paola MALANETTO - Magistrato TARPiemonte; Dott. Franco MEISTRO già Resp. Area Amm.va Comune di Bergeggi (SV); Dott. RichardGOSO - Magistrato TAR Liguria - Genova; Dr. Francesco PITERÀ - già Segretario Generale Città diGenova; Prof. Mario REY - Docente Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario Università di Torino; Prof. Luigi PUDDU - Ordinario Ragioneria Pubblica - Università Torino; Dott. Sergio Camillo SORTINO -Direttore Generale - Comune di Forte dei Marmi (LU); Dr. Carlo SELVAGGIO - Direttore Sezione Enti Locali Corte dei Conti - Roma; Prof. Avv. Sergio VINCIGUERRA - Preside Facoltà Giurisprudenza -Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Torino; Prof. Ugo REPPUCCI - Cons. Capo Corte dei Conti di Torino a r.; Dott. Pio TUCCI - Giudice Tribunale di Torino; Dr. Umberto REALFONZO - Magistrato TAR- Lazio; Avv. Paolo LOTTI - Magistrato Consiglio di Stato - Roma; Prof. Franco GABOARDI - Docente diDiritto Amministrativo e di Contabilità Pubblica - Università di Torino; Prof. Giuseppe DI CLAUDIO -Direttore Mare Nostrum - Madrid; Ing. Franco FIORIO PLA- già Direttore Servizi Tecnici LL.PP. - Comunedi Torino; D.ssa Alessandra OLESSINA - Magistrato Corte dei Conti - Torino; Prof. Paolo VINÇON -Docente Semiologia - Università Torino; Avv. Matteo BARBERO - Professore a contratto di diritto e finanza pubblica presso il Politecnico di Torino – IIa Facoltà di Architettura - Direzione Programmazione e Statistica - Settore Programmazione - Regione Piemonte; Prof. Federico FONTANA - Docente diRagioneria Generale, Analisi e Contabilità dei Costi e Reporting presso la Facoltà di Economia di Genova*; Dott. Giovanni MODESTI - Docente incaricato presso l'Università «G.D'Annunzio» - Pescara;Prof. Daniele TRABUCCO - Università Studi Padova; Prof. Bruno DIGIACOMO RUSSO - Docente DirittoCostituzionale - Università Studi Bicocca - Milano; Avv. Giovanni MONTACCINI - Esperto Diritto TributarioEnti Locali - Roma; Dott. Roberto DEL FIACCO - Esperto Diritto Tributario e Giurisinfomatica - Roma; Dott. Alessandro NAPOLI - Magistrato Corte dei Conti - Milano; Avv. Onofrio DECANDIA - Prefettura diTorino - Avv. Dario IMMORDINO - Dottore di Ricerca, Università Palermo; Dott. Francesco ROMANO -Ricercatore dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione giuridica del CNR - Firenze
Direzione – Redazione – Amministrazione
Centro Studi Amministrativi10121 Torino – C.so Giacomo Matteotti n. 0 – tel. 011.534054 – fax 011.5150630E-mail: [email protected] - Posta certificata: [email protected] - Web: www.csa-torino.it
Abbonamento annuo alla rivista euro 75,00 da versarsi sul c/c postale n. 22587109 intestato a C.S.A. –Corso Giacomo Matteotti n. 0 – 10121 TorinoRegistrazione Tribunale di Torino n. 3324/83 del 13-9-1983Registrazione Editori Prefettura di Torino n. 838/83Iscrizione ROC n. 548
Stampa: Daniele Meriano - [email protected]
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INDICE
* Diritti costituzionali e provvedimenti amministrativi
(Discorso su un problema classico del diritto pubblico)
Prof. Bruno Di Giacomo Russo ((Docente di diritto costituzionale
Università Milano Bicocca – Presidente Aevv Energie)...............................pag. 3
* Quando il cattivo esercizio della Pubblica Amministrazione dà vita
ad un danno risarcibile.
(Per una rivisitazione dei profili di responsabilità colposa in capo alla
amministrazione alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato,
sez. V, 9.10.2013, n. 4968)
Dott. Giovanni Modesti................................................................................pag. 14
* Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe).....pag. 22
* Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151
Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la
funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture,
trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di
popolazioni colpite da calamità naturali.....................................................pag. 33
* Legge 30 ottobre 2013, n. 125
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101:
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni....................................................pag. 42
Pubblicazione bilanci ........................................................................pag. 83
Comune di Avezzano - Comune di Cantù - Comune di Chioggia - Comune di
Massa - Comune di Modugno - Comune di Venaria Reale -
Iniziative CSA
* Seminario: Il Bilancio di previsione 2014....................................................pag. 89
* Seminario: La nuova Legge Urbanistica della Regione Piemonte...............pag. 92
* Seminario: Le recenti modifiche al Codice della Strada..............................pag. 95
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Diritti costituzionali e provvedimenti amministrativi
(Discorso su un problema classico del diritto pubblico)
Bruno Di Giacomo Russo
(Docente di Diritto costituzionale Università di Milano Bicocca – Presidente Aevv
Energie)
SOMMARIO: 1. Profili giuridici dell’organizzazione pubblica. – 2. Il tema
principale. – 3. I diritto costituzionali. – 4. Le libertà individuali e collettive. –
5. La libertà di riunione. – 6. La libertà di associazione. – 6.1 – Il rapporto tra
Stato e associazioni. – 7. La libertà religiosa. – 7.1. La riunione religiosa. – 7.2.
L’associazione religiosa. – 8. L’edilizia di culto. – 9. Le sedi delle associazioni
religiose. – 10. Qualche riflessione.
1. Profili giuridici dell’organizzazione pubblica.
Nell’Europa continentale, agli inizi dell’800, nasce il diritto amministrativo quando
l’esercizio del pubblico potere viene sottoposto al diritto e l’attenzione della
scienza giuridica viene rivolta in particolare all’attività amministrativa.
L’atto amministrativo, espressione del pubblico potere, deve essere legittimo nel
senso di conforme ad una disposizione di legge. Altrimenti il privato danneggiato
dal provvedimento può fare un ricorso e ottenere l’annullamento dell’atto.
Ancora oggi in Inghilterra i testi di diritto amministrativo si occupano quasi
esclusivamente di attività e di giustizia amministrativa.
L’organizzazione amministrativa è considerata un fatto interno alla Pubblica
Amministrazione, irrilevante per il diritto. In seguito, la dottrina rivolge la sua
attenzione anche alla organizzazione amministrativa cioè alla distribuzione delle
funzioni fra i vari organismi pubblici, ai rapporti fra i diversi organi, ai modi nei
quali la Pubblica Amministrazione si organizza per soddisfare gli interessi che
devono essere soddisfatti.
Gli interessi si curano attraverso l’organizzazione sia dei servizi: il diritto al
ricovero ospedaliero nasce solo quando c’è un ospedale; il diritto all’istruzione
presuppone l’esistenza di una scuola; sia nell’esercizio dei poteri amministrativi: le
norme di organizzazione stabiliscono l’esistenza di un potere, di una funzione e la
distribuzione di competenze fra gli organi e fra gli enti.
Con l’aumentare della sfera pubblica, l’organizzazione del pubblico potere, nata
all’inizio fortemente unitaria, si articola in una pluralità di figure. Ogni
ordinamento comprende due principi, che sono antitetici e, al contempo,
contrastanti fra loro, e entrambi necessari: il principio dell’unità e il principio
dell’articolazione.
La relazione riguarda anche punti essenziali del problema della composizione delle
esigenze di unità e di divisione verticale dei poteri, problema del quale nessun
ordinamento statale è arrivato a definire una soluzione ottimale, ma sul quale tutti
gli ordinamenti cercano la soluzione politicamente migliore.
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Tutti gli ordinamenti sperimentano soluzioni intermedie fra i due principi e le
cambiano nel tempo. Non è vero che l’autonomia e l’ indipendenza esiste o non
esiste; in realtà vi sono moltissime gradazioni che si ottengono con una serie di
strumenti organizzativi e procedimentali.
Non esistono soluzioni ottimali per comporre questi due principi. I modi di
composizione cambiano nel tempo e sono definiti da scelte politiche che si
traducono nelle norme di organizzazione, tra cui leggi e regolamenti.
Le norme di organizzazione disciplinano: le strutture amministrative dello Stato; il
rapporto fra politica e Amministrazione; la dirigenza amministrativa e il pubblico
impiego; i rapporti fra gli organi (gerarchia, direzione e controllo); le figure
organizzative; ministeri ed enti pubblici, agenzie; autorità amministrative
indipendenti; autonomie locali; modelli misti pubblico-privato: società per azioni,
enti privati di interessi pubblico, associazioni non governative.
2. Il tema principale.
Le questioni relative all’organizzazione amministrativa sono oggetto di studi e di
ricerche sia dalla scienza dell’Amministrazione, con un metodo sociologico, sia dal
diritto amministrativo, con un metodo giuridico che deve essere, però, consapevole
delle problematiche sociologiche.
I problemi teorici sono tutti aspetti particolari, anche per la forma di Stato, che
ruotano intorno a quello centrale della individuazione di un punto d’equilibrio fra
le opposte esigenze di garanzia dei diritti e di esercizio dei poteri pubblici, oggi
distribuiti su più livelli di governo che vanno dal Comune allo Stato (art. 114
Cost.).
L’attenzione è rivolta al (classico) tema del rapporto tra diritti costituzionali e
provvedimenti amministrativi. In particolare, l’interesse è la necessità di bilanciare
principi costituzionali relative le libertà collettive e le disposizioni di pubblica
sicurezza.
La distinzione fra edifici di culto e sedi di associazioni o di circoli è rilevante,
prima, ai fini dei principi costituzionali e, poi, della normativa di settore.
Nello stesso caso ricorrono la tutela costituzionale, da un lato, della libertà religiosa
e dall’altro della libertà di associazione e di riunione: tutti diritti di libertà civile i
cui contenuti ed i cui limiti sono molto differenti e quindi incidono in modo diverso
sull’urbanistica e sull’edilizia.
In tale contesto, concorrono due diversi di livelli di governo dotati di potere
normativo: il primo, per cui le Regioni esercitano una potestà legislativa
concorrente; e il secondo, per cui i Comuni esplicano le proprie funzioni
amministrative con l’adozione di norme e provvedimenti.
La diversificazione dei poteri, centrali e locali, chiamati ad intervenire, determina
la necessità di avere chiarezza sui principi fondamentali affinchè il ricorso agli
strumenti normativi o amministrativi sia in linea con i principi costituzionali.
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3. I diritti costituzionali.
L’evoluzione della disciplina dei diritti di libertà nel diritto costituzionale italiano
riecheggia l’evoluzione del costituzionalismo europeo. La Costituzione
repubblicana è espressione della concezione dei diritti di libertà propri delle
Costituzioni europee del secondo dopoguerra, per varie caratteristiche essenziali.
La Costituzione italiana rappresenta una svolta decisiva per la nozione dei diritti di
libertà non solo nella loro accezione di libertà negative, ma anche come diritti positivi,
come strumenti per realizzare un’effettiva partecipazione di tutti cittadini
indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali. Un’affermazione che ha
una serie di corollari nelle disposizioni costituzionali successive, con riferimento alle
libertà sindacali e politiche ma anche con riferimento all’affermazione della tutela dei
diritti dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, con riferimento all’espresso riconoscimento dei diritti sociali.
Nella Costituzione vengono individuati le categorie di limiti cui l’esercizio dei singoli
diritti di libertà può essere sottoposto. I diritti costituzionali sono coperti da riserva di
legge, vincolata al rispetto della Costituzione, e il principio di tassatività dei limiti ai
diritti di libertà si sostanzia in un divieto rivolto al Legislatore.
I limiti disposti dalla Costituzione si distinguono in limiti particolari che attengono
all’esigenza di contemperare l’esercizio degli stessi con la tutela di alcuni interessi
generali, quali la sicurezza pubblica, sanità, igiene, buon costume, e i limiti generali,
riferibili ai diritti di libertà, rappresentati dallo stato di necessità e dall’adempimento
dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
Oltre alla riserva di legge, la Costituzione prevede, come garanzia, la riserva di
giurisdizione, per cui solo il Giudice ha il potere di imporre le limitazioni
all’esercizio dei diritti di libertà previste dalla legge.
La Costituzione prevede l’allargamento dei destinatari dei diritti di libertà, riconosciuti
non solo ai singoli, ma anche alle formazioni sociali, quali la famiglia, i partiti, i
sindacati, le confessioni religiose, e le associazioni, non solo ai cittadini ma anche agli
stranieri.
Il principio di uguaglianza, formale e sostanziale, enunciato all’art. 3 Cost., è essenziale
in materia di diritti costituzionali.
Quanto al principio dell’uguaglianza formale, esso si traduce nell’imposizione di un
divieto, innanzitutto rivolto al Legislatore ordinario, di adottare trattamenti
irragionevolmente differenziali tra i cittadini. Tale principio va inteso come divieto di
introdurre discriminazioni illegittime, non solo perché basate su uno dei motivi
espressamente previsti, tra cui sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche e di condizioni personali e sociali, ma anche perché basate su una valutazione
irrazionale delle situazioni di fatto da regolare, si che esso risulta leso ogni qual volta il
Legislatore tratti in modo irragionevolmente uguale situazioni che si presentino diverse
o quando, viceversa, tratti in modo diverso situazioni che risultino tra loro assimilabili.
Il principio dell’eguaglianza sostanziale esprime l’impegno della Repubblica al
raggiungimento dell’equità e della giustizia sociale.
Risulta anche fondamentale la rigidità della Costituzione, che comporta la sottrazione
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al procedimento di revisione costituzionale del nucleo essenziale della disciplina dei
diritti costituzionali, in quanto elemento fondamentale e indispensabile della
Repubblica.
In termini di protezione dei diritti e delle libertà, sempre più assume rilievo la
tutela sovranazionale, soprattutto con la Corte europea dei diritti e la Corte di
Giustizia dell’Unione europea.
La tendenza ad una maggiore attenzione del diritto sovranazionale nei confronti dei
diritti di libertà, comporta un arricchimento del catalogo dei diritti tutelati, con
l’enucleazione di nuovi contenuti desumibili dalla nozione tradizionale di alcune
libertà, e del sistema di garanzie, aggiungendosi, oltre a quello predisposto dal
diritto interno, un controllo giurisdizionale internazionale.
4. Le libertà individuali e collettive.
Le libertà negative corrispondono con l’obbligo del non fare da parte dello Stato e, in
generale, dei pubblici poteri, e, pertanto, rappresentano una limitazione del loro potere.
I diritti di prima generazione, quelli dello Stato di diritto, comprendono la libertà
personale, di movimento, di associazione, di riunione, di coscienza e di religione,
l’uguaglianza di fronte alla legge, il diritto alla presunzione d’innocenza e altri diritti
limitativi delle potestà punitive dello Stato, il diritto di proprietà, e, appunto, il diritto
alla cittadinanza.
Le libertà individuali, o libertà nella sfera individuale, presuppongono l’interesse del
singolo individuo al godimento di un determinato diritto o libertà. Le libertà individuali
comprendono, tra i più importanti, la libertà personale, di domicilio, di corrispondenza,
di circolazione, religiosa e di manifestazione del pensiero.
La Costituzione riconosce e garantisce anche le libertà collettive, o diritti nella sfera
pubblica o diritti della socialità, tra cui, principalmente, la libertà di riunione e di
associazione, e in particolare la libertà di associazione religiosa, di associazione
sindacale e di associazione politica. Le libertà collettive presuppongono il concorso di
una pluralità di soggetti, accomunati dall’unico scopo diretto alla realizzazione di
comuni finalità.
La Costituzione deve garantire una dimensione della tutela dei diritti fondamentali,
tanti e diversi fra loro, che punta alla loro concreta effettività, in quanto strumenti di
partecipazione alla vita economica, sociale e politica.
5. La libertà di riunione.
La libertà di riunione, una volta fissato il principio generale, valido per ogni genere di
riunione, che tutti sono liberi di riunirsi, purché la riunione sia pacifica e senza armi,
detta un regime di regole particolari per le riunioni che si svolgono in luogo pubblico.
La riunione è la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo. È la
volontà di stare insieme per uno scopo comune che distingue la riunione da altre
forme di assembramento.
La condizione che pone la Costituzione al diritto di riunione è che essa si svolga
“pacificamente e senza armi”. L’art. 17, co. 2, Cost. tutela l’ordine pubblico in senso
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materiale. A questa la legge aggiunge anche il possesso di armi improprie, ovvero gli
strumenti utilizzabili per l’offesa alla persona secondo le circostanze, e l’uso di caschi
protettivi o altri mezzi che non rendano identificabile la persona.
A seconda del luogo in cui si svolgono, le riunioni si distinguono in riunioni in
luogo privato, riunioni in luogo aperto al pubblico e riunioni in luogo pubblico. I
luoghi aperti al pubblico sono quelli in cui l’accesso del pubblico è soggetto a
modalità determinate da chi ne ha la disponibilità.
Le riunioni in luogo aperto al pubblico non è richiesto il preavviso al Questore e un
eventuale divieto preventivo può essere imposto solo dal Prefetto ai sensi dell’art. 2
del TULPS.
I luoghi pubblici sono infine quelli ove ognuno può transitare liberamente. La
libertà di riunione può divenire in contrasto con la libertà di circolazione qualora si
trasformasse in blocco stradale, punito con sanzione penale. L’art. 17, co. 2, Cost.
prevede, solo per le riunioni in luogo pubblico, l’obbligo del preavviso, almeno tre
giorni prima al Questore, responsabile della sicurezza pubblica, ma non di
autorizzazione. Il Questore può vietare preventivamente la riunione quando non ci
siano le condizioni di sicurezza e incolumità pubblica sia dei soggetti attivi che
passivi.
La riunione, di cui non si è dato preavviso e che si dimostri pericolosa o in cui vi
sia la presenza di soggetti armati, può essere sciolta secondo le modalità previste
dalla legge.
Ci sono poi limitazioni particolari ritagliate sulla diversità dei luoghi ove si
svolgono le riunioni che si desumono anche dal T.U.L.P.S. e dal relativo
Regolamento di esecuzione.
Tuttavia, quando le riunioni violino la sicurezza e l’incolumità pubblica, da
intendere anche come tutela della salute (es. divieto riunioni in caso di epidemie),
la loro trasgressione comporta la possibilità da parte dell’autorità di pubblica
sicurezza di sciogliere anche riunioni lecitamente indette.
6. La libertà di associazione.
L’art. 18, co. 1, Cost. dispone la piena la libertà di perseguire con l’associazione
qualsiasi scopo non penalmente vietato dalla legge agli individui costituisce un
coerente sviluppo dell’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce alla libertà del
singolo in quanto associato il medesimo livello di protezione della libertà del
singolo considerato nel suo agire individuale.
Il diritto di associarsi, tutelato come diritto inviolabile, si traduce sul piano positivo
in uno spettro di libertà e diritti, dell’associazione e dei singoli associati, tra loro
connessi, fra cui: la libertà di formare associazioni di qualsiasi genere, senza
necessità di autorizzazione e la libertà dei fini associativi, al di fuori dei limiti
tassativi indicati nella Costituzione.
Sul piano negativo, dall’art. 18 Cost. si ricava il diritto di non associarsi.
L’estensione dell’aspetto negativo di tale libertà è strettamente correlata alla
questione della legittimità delle associazioni obbligatorie, che mirano alla tutela di
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fini pubblici anche mediante la creazione di enti pubblici a struttura associativa e,
dunque, alla stessa libertà di formare associazioni volontarie, che è sostanzialmente
impedita dall’obbligo di iscrizione.
L’art. 18, co. 2, Cost. pone due limiti specifici, vietando le associazioni segrete e
quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
un’organizzazione a carattere militare.
6.1. Il rapporto fra Stato e associazioni.
Il tema è molto importante perché le associazioni si occupano di problemi che non
riguardano solo la sfera privata degli associati, ma anche di interesse per la
comunità.
La delicatezza del rapporto delle associazioni a rilevanza sociale con lo Stato è un
aspetto fondamentale anche nella definizione della forma di Stato. Risulta di
difficile definizione giuridica, nel suo complesso, il fenomeno della
diversificazione dei soggetti della Società che rapportano con l’ordinamento
giuridico.
Nella complessa articolazione dei fenomeni associativi tutti gli ordinamenti
giuridici, hanno una bipartizione fondamentale: quella tra associazioni a fini di
lucro e associazioni senza fini di lucro.
I soggetti con fini di lucro presentano solo problemi di diritto privato perché la
disciplina riguarda i rapporti patrimoniali tra soci e con i terzi, che hanno natura
contrattuale. Pertanto, gli ordinamenti disciplinano il diritto privato per le
associazioni solo al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto patrimoniale
con i soci e con i terzi. Questa formula giuridica consente lo sviluppo della
produzione e del commercio e non presenta rischi se non di natura patrimoniale.
Le associazioni senza fini di lucro pongono, invece, problemi più difficili perché
non curano solo gli interessi dei soci ma si occupano spesso di interessi generali
importanti per il territorio e, quindi, devono interagire a vario titolo con
l’ordinamento statale.
7. La libertà religiosa.
La libertà religiosa consiste nel diritto di tutti di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, e di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume.
La disciplina costituzionale della libertà religiosa tutela la libertà di professare una
fede, la libertà della pratica religiosa, l’obiezione di coscienza, la tutela della
religione, la libertà di propaganda, la libertà di culto, la libertà di non credere, e la
tutela delle comunità religiose.
I principali fondanti sono che la libertà di religione significa dare modo a ciascuno
di credere senza imposizione e, al contempo, che la libertà religiosa non possa
essere limita se non a tutela della collettività.
Il limite del buon costume consiste non nel rispetto dell’ordine pubblico e
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dell’ordinamento giuridico, ma nel limite della morale sessuale corrente, che una
sua evoluzione storica.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge: l’eguale
libertà delle confessioni religiose davanti alla legge, ma non l’eguaglianza di tutte
le religioni davanti alla legge. La recente giurisprudenza costituzionale tendente
all’eguaglianza fra le religioni, tramite il superamento della tutela particolare della
religione cattolica, quale religione della maggioranza dei cittadini.
7.1. La riunione religiosa.
La libertà religiosa esercitata in riunione deve ritenersi tutelata, principalmente,
dall’art. 17 Cost.
Il caso particolare, statisticamente rilevante, è la riunione religiosa in luogo aperto
al pubblico come ad esempio è per l’edificio di culto.
Gli incontri in luoghi privati godono dell’ulteriore garanzia dell’inviolabilità del
domicilio sancita dall’art. 14 Cost., e trovano l’unico limite nella possibilità che
venga disposta dall’autorità di pubblica sicurezza una vigilanza dall’esterno. Un
intervento interno è possibile solo in presenza di reati.
7.2. L’associazione religiosa.
La libertà religiosa esercitata in associazione deve ritenersi assoggettata alle
condizioni richieste per ogni altro tipo di associazione.
I limiti diversi di ordine pubblico sono costituzionalmente illegittimi, in base ad
un’interpretazione, oltre che meramente letterale, anche sistematica del dettato
costituzionale. Infatti, da un lato, l’art. 20 Cost. esclude ogni forma di
discriminazione o l’imposizione di speciali limitazioni legislative legati alla
peculiare finalità religiosa di un’associazione, dall’altro, l’art. 8 Cost. riconosce
alle confessioni il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non
contrastino con l’ordinamento giuridico.
Risulta incostituzionale imporre a tali associazioni vincoli ulteriori rispetto a quelli
consentiti dall’art. 8 e 18 Cost. In tal senso, non può rinvenirsi alcun elemento di
differenziazione fra le confessioni di cui all’art. 8 Cost. e le associazioni di cui
all’art. 19 Cost. L’unica differenza riguarda i rapporti con lo Stato che non può
inficiare comunque il principio generale della libertà di culto in forma associata.
8. L’edilizia di culto.
La materia è evidentemente complessa e delicata, anche perché le fonti di diritto in
materia di edilizia di culto sono di tipo statali, regionali e comunali.
Le leggi statali ricomprendono le Chiese e gli edifici per i servizi religiosi tra le
opere di urbanizzazione secondaria, al pari di altri servizi di pubblico interesse,
disciplinandone anche il regime fiscale.
La legislazione regionale individua le attrezzature di interesse comune per i servizi
religiosi (immobili destinati al culto, all’abitazione dei ministri di culto e del
personale di servizio, alle attività di formazione religiosa, alle attività educative,
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culturali, sociali, ricreative e di ristoro), definendo i criteri sia per l’assegnazione
delle aree a tali servizi nell’ambito della pianificazione comunale sia per
l’erogazione di specifici contributi. Inoltre, è rimesso alla legislazione regionale
l’individuazione delle percentuali di aree e di contributi di urbanizzazione
secondaria comunali da destinare ai servizi religiosi.
L’ordinamento ha il compito di definire gli strumenti urbanistici attraverso i quali
individuare le aree destinate ad edifici di culto ed alle relative attrezzature religiose
(es. abitazione dei ministri di culto, immobili destinati ad attività di formazione
religiosa o educative, culturali, ricreative), e i criteri per l’erogazione dei contributi
a valere su appositi fondi alimentati dagli oneri di urbanizzazione secondaria,
condizioni e vincoli di destinazione.
Risulta non sempre di facile distinzione la confessione religiosa dalle altre
organizzazioni sociali, perché mancano criteri legali precisi che definiscono le
confessioni religiose. La difficoltà principale è capire se si tratta di edificio di culto,
perché la qualificazione fornita dagli interessati non è sufficiente e deve essere
accompagnata o da requisiti soggettivi delle organizzazioni richiedenti od oggettivi
dell’immobile.
Non è sufficiente quanto disciplinato dall’intesa con lo Stato, poiché l’esistenza di
un’intesa con lo Stato non è un criterio esaustivo atto a distinguere le confessioni
religiose da altri fenomeni associativi, che intendono accedere ai benefici previsti
per l’edilizia di culto.
Le intese sono lo strumento costituzionale per la regolazione dei rapporti fra le
confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità
delle singole confessioni, o che richiedono deroghe al diritto comune. Di contro le
intese non sono imposte dai pubblici poteri alle confessioni per usufruire della
libertà di organizzazione e di azione né per usufruire di norme di favore riguardanti
le confessioni religiose.
Nel caso in cui manca l’intesa, è necessario ricorrere ad altri criteri, tra cui i
precedenti riconoscimenti pubblici oppure lo statuto da cui risulti il carattere
religioso della finalità istituzionali.
Tuttavia possono esserci confessioni religiose prive dello statuto, strutturate come
semplici comunità di fede, e per queste risulta rilevante la comune considerazione,
la presenza diffusa, organizzata e stabile sul territorio. Per qualificare
un’organizzazione sociale come confessione possono valere diversi criteri, non
vincolati alla semplice autoqualificazione o alla presenza di intese, ma anche alla
presenza organizzata nell’ambito del Comune ove si intendono realizzare gli
interventi edilizi e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi,
verificando il progetto nella sua oggettività.
In pratica, assumono rilevanza le concrete caratteristiche dei locali,
indipendentemente dall’intenzione espressa dagli interessati o evidenziata nello
statuto dell’associazione. Lo spazio assegnato in maniera preponderante a riunioni
religiose, che si può rilevare dalle planimetrie del progetto presentato con la
domanda per ottenere il permesso di costruire o la modificazione dell’immobile,
11
connota in termini quantitativi la funzione svolta dall’edificio.
Le Chiese e gli altri edifici per i servizi religiosi sono compresi tra le opere di
urbanizzazione secondaria al pari di altri servizi di pubblico interesse: devono
sorgere in zone urbanisticamente dedicate, atte a sopportarne l’impatto (es.
parcheggi), e con criteri edilizi tipizzati (es. parametri igienico-sanitari, di
sicurezza, di superfici).
Risulta legittimo proporzionare l’elargizione delle risorse finanziarie ricavate dagli
oneri di urbanizzazione all’entità della presenza sul territorio della confessione
religiosa, mentre è illegittimo condizionare tale erogazione all’esistenza di intese
con lo Stato.
9. Le sedi di associazioni religiose.
Le sedi di associazioni devono rispettare determinati standard urbanistici ed edilizi,
imposti dalle legge, tanto che possono essere aperte in determinate zone e, inoltre,
il locale deve essere conforme alle norme edilizie, igienico e sanitarie e ai criteri di
sicurezza, tra cui la sorveglianza e l’antincendio.
Una casistica rilevante riguarda il caso in cui per locali finalizzati ad attività
commerciali o produttive, posti quindi in apposite zone urbanistiche, viene chiesta
la modificazione di destinazione urbanistica per utilizzarli come sedi di
associazione.
La Giustizia amministrativa tende a circoscrivere le deroghe alle destinazioni d’uso
degli immobili in considerazione della necessità di non stravolgere attraverso di
esse le esigenze di ordine urbanistico recepite nel piano. Dunque, rientrano tra le
prescrizioni derogabili solo le norme di dettaglio che non coinvolgono
l’impostazione e le linee direttrici dello strumento urbanistico.
Il controllo dei requisiti deve essere rigoroso, valutando sia di non essere in
presenza di un luogo di culto, che richiede zone urbanistiche dedicate, sia il
corretto rapporto tra destinazione d’uso dei singoli beni e destinazioni di zona.
Le modifiche di destinazione d’uso, potendo comportare un impatto urbanistico
diverso e rilevante per l’area interessata, suggeriscono un preventivo
coinvolgimento dei residenti o delle aziende interessate. Infatti, la giurisprudenza
censura l’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai
soggetti interessati che rappresentano dubbi e perplessità in merito all’intervento
edilizio, giungendo all’annullamento degli atti impugnati.
La legittimazione ad adire il Giudice amministrativo viene riconosciuta a coloro
che hanno uno stabile collegamento territoriale con la zona interessata dall’attività
edilizia e che lamentino la lesione attuale di uno specifico interesse di natura
urbanistico ed edile, diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento. In
particolare, il mutamento di destinazione d’uso di un immobile posto in zona
artigianale da capannone a sede di associazione islamica viene annullato sul
presupposto che arreca pregiudizio ai valori urbanistici della zona artigianale già
esistenti.
Diversamente, le sedi di associazioni e di circoli sono considerati luoghi privati,
12
tutelati quindi dall’art. 14 Cost., solo qualora al loro interno non vi sia
somministrazione di alimenti e bevande o qualora le tessere di iscrizione non siano
rilasciate al pari di biglietti di accesso: in tale ultima ipotesi si devono considerare
luoghi aperti al pubblico con le conseguenze già viste in materia di poteri di
controllo da parte delle forze dell’ordine.
L’integrazione, la trasparenza e la legalità si raggiungono anche attraverso la
pratica del culto in luoghi pubblici o aperti al pubblico destinati alla preghiera. In
questo senso, non è lecito l’utilizzo di locali, in cui formalmente si svolgono
attività culturali, ricreative, sportive o commerciali, trasformandoli in sostanza in
luoghi di culto. Le Chiese, essendo luoghi funzionali all’esercizio della libertà di
culto ma aperti al pubblico, beneficiano della tutela prevista dall’art. 19 Cost., ma
non possono essere utilizzate, ex art. 20 del regolamento di esecuzione del TULPS,
per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al
culto.
10. Qualche riflessione.
I principi costituzionali sono sostanzialmente tesi a garantire la libertà delle
confessioni religiose quali strumento del più generale principio di uguaglianza dei
cittadini. In tal senso, anche la disciplina comune deve adeguarsi agevolando
l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini.
La normativa urbanistica ed edilizia non deve comprimere diritti
costituzionalmente garantiti perché la stessa può incidere sull’esercizio concreto
del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa ed in particolare sul
diritto di professare la propria fede e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
In presenza di edilizia di culto ovvero di sedi di centri o di associazioni culturali è
fondamentale al fine di vagliare la normativa urbanistica, fiscale e di pubblica
sicurezza, applicare i principi costituzionali.
La realizzazione di edifici destinati a servizi religiosi ha per effetto di rendere
concretamente possibile, e comunque di facilitare, le attività di culto, che
rappresentano un’estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della
libertà religiosa.
L’art. 8 Cost. definisce i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose; l’art.
19 afferma il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale ed associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, con l’unico limite rappresentato da riti contrari al buoncostume.
Perciò, l’intervento dei pubblici poteri deve uniformarsi al principio supremo della
laicità dello Stato, che implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma
garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di
pluralismo confessionale e culturale.
Fra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, al fine di vietare
discriminazione, il principio di eguaglianza formale, ex art. 3, co. 1, Cost., tutela
tutti i cittadini, le persone, e la loro dignità, in ragione della religione.
L’eguaglianza sostanziale, ex art. 3, co. 2, Cost., anch’esso principio fondamentale
13
della Costituzione, ha la specificità di determinare la forma di Stato sociale, in cui
la Repubblica, così come costituita all’art. 114 Cost., ha il compito di rimuovere gli
ostacoli anche di ordine sociale, materia per cui la funzione amministrativa, in base
all’art. 118 Cost., spetta al Comune, quel livello di potere vicino alla Comunità, che
meglio può in concreto bilanciare la tutela di un diritto costituzionale con
l’esercizio di un potere pubblico territoriale.
14
Quando il cattivo esercizio della Pubblica Amministrazione dà vita ad un
danno risarcibile.
(Per una rivisitazione dei profili di responsabilità colposa in capo alla
amministrazione alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 9.10.2013,
n. 4968)
Dott. Giovanni Modesti1
Premessa.
La tematica relativa alla responsabilità civile della P.A. ha riguardato l’attività
provvedi mentale della stessa, in merito ai danni causati nell’esercizio dei poteri
autoritativi.
In tema di danno della Pubblica Amministrazione (P.A.) da ritardo le coordinate
normative di riferimento sono rappresentate dall’art. 111 Cost., i primi due commi,
e dall’art. 2 bis della l. n. 241/1990 – introdotto dalla l. n. 69/2009 secondo il quale
“le pubbliche amministrazioni (omissis) sono tenute al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento”.
Alla luce del dettato normativo si può arrivare ad una prima conclusione: la lesione
di un interesse legittimo costituzionalmente inteso dà diritto alla sua tutela
risarcitoria.
Tale impostazione rappresenta il superamento del dogma della irrisarcibilità degli
interessi legittimi ed è stato sancito, a livello giurisprudenziale, in prima battuta
dalla sentenza dei Giudici di legittimità, la n. 500 del 19992, ed è stata
1 Prof. a c. in Diritto del Lavoro, presso la Università “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara al CdL in Tecniche di Radiologia Medica ed al CdL in
Tecniche di Laboratorio Biomedico (a.a. 2013/14). Referente privacy presso la Azienda USL di Pescara. Le considerazioni svolte, proprie
dell’Autore, non sono riferibili alle Istituzioni presso le quali opera. 2 Di questa fondamentale pronuncia adottata dai Giudici di legittimità, riportiamo due
massime riguardanti la prima, i criteri ai quali il giudice di merito deve rifarsi nello
scrutinio di una domanda risarcitoria e, la seconda, relativa agli interessi pretensivi del
cittadino la cui fondatezza, e, quindi, il cui riconoscimenti giuridico avviene qualora
ricorrano i casi riconducibili alla illegittimità o all’ingiustificato ritardo da parte della
P.A.. I criteri cui deve attenersi il giudice di merito avanti al quale sia
dedotta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della
p.a. attengono<. a) la sussistenza di un evento dannoso; b) la incidenza
del danno su un interesse rilevante per l’ordinamento; sia esso un
interesse indifferenziatamente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto e relativo<) ovvero nelle forme dell’interesse legittimo o altro
interesse giuridicamente rilevante e non riconducibile a mero interesse
di fatto; c) la riferibilità dell’evento dannoso ad una condotta positiva
odo omissiva della p.a.; d) la imputazione a titolo di dolo o di colpa della
p.a., non già sulla base del mero dato obiettivo della semplice adozione e/o esecuzione di un atto illegittimo, ma della violazione delle regole di
15
recentemente ribadita da una sentenza del Consiglio di Stato (CdS) del 3 maggio
2012 che si ricollega, almeno idealmente, alla decisione adottata dall’Adunanza
Plenaria del 23 marzo 2011, n. 3.
Volendo individuare un “filo rosso” negli ultimi arresti giurisprudenziali (v. per
tutti CdS, 28 maggio 2010, n. 3397) in materia di risarcimento del danno cagionato
da ritardo imputabile alla P.A. si può trarre spunto dalla sentenza da ultimo
richiamata ove il CdS ha precisato che per potersi avere risarcimento di un danno
non patrimoniale si deve essere in presenza di “violazioni gravi di diritti della
persona, cioè di lesioni di diritti costituzionali che, sul piano ontologico, superino
la soglia della tollerabilità e siano qualificate dalla serietà dell’offesa e dalla gravità
delle conseguenze nella sfera personale”. Fermo restando che è onere del privato
dimostrare la esistenza e l’entità del danno patito.
Tale concetto è stato, ulteriormente, precisato nella stessa pronuncia (CdS sent. n.
3397/2010) secondo la quale in caso di danno non patrimoniale è il danneggiato
che deve fornire la prova “oltre che dell’evento dato dalla sussistenza di una
lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della
tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli
sotto il profilo del danno conseguenza”.
Una precedente pronuncia del CdS, n. 6059/2006, puntualizza il concetto di
condotta colposa da imputare alla P.A. “intesa come apparato” per stabilire che
“per l’accertamento dell’elemento soggettivo non deve farsi riferimento
all’atteggiamento psicologico dell’agente, quanto piuttosto al funzionamento
complessivo dell’apparato pubblico, al fine di verificare se, in concreto, esso sia
stato coerente con le regole di legalità, imparzialità e buon andamento che devono
presiedere (ex art. 97 Cost.) all’esercizio della funzione amministrativa”.
Una recente sentenza pronunciata dal quinta sezione del Consiglio di Stato, la n.
4968 del 9 ottobre 2013, (che sarà oggetto di apposito commento in questo scritto)
ha sancito il risarcimento del danno a fronte di una cattiva condotta della pubblica
imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali deve
ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa. Circa gli interessi
pretensivi la cui lesione ssi configura nel caso di illegittimo diniego del richiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo nella sua adesione,
dovrà invece vagliarsi la consistenza della protezione che l’ordinamento
riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente.
Valutazione che implica un giudizio prognostico, da condurre
riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno della
istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non giò di una mera aspettativa, come tale nun tutelabile, bensì di una situazione
suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la sua
conclusione positivaa, e cioè di una situazione che, secondo la
disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità,
ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta.
16
amministrazione, nella fattispecie trattavasi del ritardato rilascio di una
concessione edilizia.
Il fatto
In primo grado il TAR aveva rigettato il ricorso di un cittadino che aveva chiesto la
condanna di una amministrazione comunale al risarcimento del danno causato dal
ritardo con cui gli era stata assentita la concessione edilizia per la costruzione di un
magazzino.
Secondo la ricostruzione operata dal TAR della Emilia Romagna, sezione di Parma,
la domanda risarcitoria, sebbene in astratto ammissibile, in concreto era vanificata
dalla adozione da parte dell’ente locale coinvolto nella controversia di una variante
all’allora vigente piano regolatore oltre alla doverosa applicazione delle misure di
salvaguardia.
Ad avviso del giudice amministrativo, inoltre, il ritardato rilascio del titolo non era
riconducibile alla condotta posta in essere dalla amministrazione comunale ma da
quella dell’interessato che aveva sollecitato la propria richiesta in sole due
occasioni (febbraio 1992 e giugno 1996) tenendo pertanto un comportamento
acquiescente, non avendo impugnato il silenzio-rifiuto su di essa formatosi, ai sensi
dell’art. 31, c. 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
A supporto della propria decisione di rigetto il TAR indicava, altresì, la mancanza
dell’elemento colposo in capo alla amministrazione non essendo questa mai stata
ritualmente diffidata e messa in mora.
La decisione
In appello il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione dei giudici di primo grado,
ritenendo essere la domanda risarcitoria meritevole di favorevole considerazione.
A seguito di una attenta analisi tesa a verificare la scansione degli accadimenti che
hanno caratterizzato la vicenda oggetto di ricorso, la Sezione del Consiglio di Stato
ha ritenuto esistere gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito aquiliano,
sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, in quanto si è in presenza
di un effettivo ritardo commesso dalla amministrazione adita della richiesta di
concessione di licenza edilizia.
Il perimetro di riferimento normativo tracciato dalla Corte nell’assumere la
decisione che si va ad illustrare è rappresentato dai principi costituzionali, di
legalità, imparzialità e buon andamento, predicati dall’art. 97 della Costituzione, da
ritenersi immediatamente cogenti e direttamente applicabili all’azione della
pubblica amministrazione, con la conseguenza che il ritardo che ha caratterizzato la
condotta dell’ente locale va scrutinato alla luce di suddetti principi.
A tale proposito nella sentenza in commento sono richiamati una serie di arresti
giurisprudenziali3 che sanciscono la illegittimità di atti e/o provvedimenti,
3 Cfr. CdS., sez. V, 20.2.1990, n. 158: I provvedimenti che incidono negativamente
sulle posizioni soggettive dei destinatari devono recare congrua
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sfavorevoli agli interessi dei privati, privi di adeguata motivazione e/o non
supportati da adeguata motivazione che hanno determinato un ingiustificato arresto
procedimentale, rinviando sine die il doveroso esercizio della funzione
amministrativa.
Altro riferimento attiene alla violazione dei principi di imparzialità e buon
andamento, di cui all’art. 97 Cost., allorquando la amministrazione avesse
interposto un ingiustificato ritardo nell’espletamento delle attività svolte a
provvedere sull’istanza legittimamente proposta dal privato, arrecandogli un
pregiudizio.4
Il Giudice del gravame ha accolto la eccezione del ricorrente riferita alla
ingiustificata violazione dell’art. 31, c. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150
secondo cui “le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione
devono essere notificate all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento
delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti
dal sindaco."
D’altro canto l’avvenuto rilascio del titolo è stato inconfutabilmente ritenuto
spettante all’interessato poiché trattavasi di “bene della vita effettivamente
perseguito”.
Il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta di
concessione edilizia non consuma il potere-dovere dell’amministrazione di
provvedere sulla domanda del privato5, costituendo, piuttosto, il silenzio-rifiuto un
provvedimento fittizio con finalità acceleratorie del procedimento di rilascio del
titolo concessorio e di semplificazione, in particolare attribuendo al privato la
facoltà di liberarsi dell’inerzia dell’amministrazione e dell’onere della diffida e
messa in mora di quest’ultima indispensabile per adire il giudice amministrativo6,
motivazione. Pertanto devono ritenersi illegittimi i provvedimenti adottati
da un comune, da un comitato provinciale prezzi e dal direttore di un
mercato ortofrutticolo, con i quali retroattivamente si impongono nuove
tariffe per i servizi del mercato stesso (nella specie si è ritenuto che la
motivazione consistente nell'adeguamento delle tariffe deliberato dopo un
non breve periodo dal precedente aumento, nonché l'intervenuta
dilatazione del costo correlato alla gestione del mercato, giustificassero
l'aumento tariffario ma non la retroattività del medesimo). 4 Cfr. CdS , sez. VI, 2.7.1987
5 Cfr. CdS, sez V, 28.11.2005, n. 6623: Il decorso del termine di sessanta
giorni, assegnato al Sindaco dall'art. 31, l. 17 agosto 1942 n. 1150, per assumere le sue determinazioni sulla domanda di concessione edilizia, non
consuma il potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sulla
domanda del privato. (Conferma Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 giugno
2001 n. 912). 6 Cfr. CdS , sez. V, 25.9.1998, n. 1326: L'istituto del silenzio assenso sulle
18
di tal modo che, ad avviso dei giudici, la mancata impugnazione del silenzio rifiuto
rileva sotto il diverso profilo della sua eventuale efficacia causale alla produzione
del danno e della concreta determinazione del danno risarcibile.
La sezione del CdS ha, inoltre, rilevato come la decisione assunta dalla
Commissione edilizia non è stata dal Comune comunicata all’istante, concretando,
quindi, una fattispecie che viola i principi di pubblicità e di trasparenza,
impedendosi all’interessato di rappresentare tempestivamente le proprie eventuali
osservazioni e controdeduzioni o di attivarsi per fornire i necessari chiarimenti
domande di concessione edilizia, stabilito dall'art. 8 d.l. 23 gennaio 1982
n. 9 - conv., con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1982 n. 94 -, costituisce
uno strumento eccezionale, preordinato a fronteggiare la grave carenza di
disponibilità di alloggi e la situazione di emergenza determinata dal blocco
dell'attività edilizia, onde esso ha un campo d'applicazione ben definito
circa gli interventi d'edilizia residenziale diretti alla costruzione di
abitazioni ed al recupero del patrimonio abitativo esistente, fermo restando
che, nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, è
comunque subordinato all'esistenza dei presupposti indicati dalla norma,
in mancanza dei quali la procedura per la sua formazione non può
nemmeno essere avviata. Pertanto, è da escludere che esso abbia abrogato
l'istituto generale del silenzio rifiuto ex art. 31 comma 7, l. 17 agosto 1942
n. 1150, la cui funzione va individuata non già nella parificazione, sia pur
alle condizioni tassative poste dall'art. 8 d.l. n. 9 del 1982, dell'inerzia della
p.a. al titolo concessorio, bensì nell'accelerazione del procedimento di
rilascio di quest'ultimo, mercè l'attribuzione al privato della facoltà di
liberarsi da detta inerzia e dall'onere della diffida e messa in mora della
p.a. stessa quale presupposto per l'adizione del giudice amministrativo
esclusa la possibilità di attivare la procedura del silenzio assenso. Decorso
il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
concessione edilizia senza che la p.a. abbia adottato una qualsiasi
determinazione, s'intende automaticamente formato il silenzio rifiuto ex
art. 31 comma 7 l. 17 agosto 1942 n. 1150, che il privato è onerato ad
impugnare entro il termine decadenziale ex art. 21 comma 1 l. Tar e che
preclude a costui la possibilità di attivare, relativamente alla stessa
istanza, la procedura del silenzio assenso ex art. 8 d.l. 23 gennaio 1982 n.
9 - conv., con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1982 n. 94 -, mediante una
tardiva allegazione delle certificazioni prescritte da quest'ultima norma,
stante l'evidente incompatibilità tra il risultato raggiunto mercè
l'impugnabilità del silenzio rifiuto e l'ottenimento "per silentium" della
concessione edilizia.
19
sulla propria domanda e fugare i dubbi della commissione e di evitare così la
successiva sottoposizione della sua domanda alle misure di salvaguardia, per
effetto della variante al piano regolatore generale, adottata nel frattempo.
La condotta della amministrazione comunale appellata è imputabile anche sotto il
profilo soggettivo, del dolo o della colpa.
Se è vero, infatti, che ai fini dell’ammissibilità dell’azione risarcitoria non è
sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo ovvero la sola riscontrata
ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della
funzione amministrativa, dovendo anche accertarsi se l’adozione o la mancata
adozione del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave
violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali deve
essere costantemente ispirato l’esercizio della funzione, e si sia verificata in un
contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la
negligenza e l’imperizia degli uffici o degli organi dell’amministrazione o se per
converso la predetta violazione sia ascrivibile all’ipotesi dell’errore scusabile, per
la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo o
per la complessità della situazione di fatto.
Nel caso in oggetto, ad avviso del CdS ricorre l’elemento psicologico della
fattispecie risarcitoria, sub specie della colpa7.
Da una esame del procedimento è apparso ai giudici del gravame che lo stesso
risulta essere caratterizzato da numerose violazioni di legge (sia la l. n. 1150/1942,
art. 31 che la l. n. 1902/1952) oltre che dai principi di natura costituzionale
cristallizzati nell’art. 97 Cost., il tutto fa ritenere che la condotta dell’ente locale, id
est: il Comune, rientra nel novero della negligenza o imperizia degli uffici
dell’amministrazione comunale.
Ad avvalorare tale tesi c’è la considerazione che il procedimento scrutinato non
comprendeva peculiari circostanze di complessità dei fatti o contrasti di natura
giurisprudenziale oppure dovuti alla difficile interpretazione del testo normativo,
7 Da una serie di pronunce espresse dai giudici amministrativi in relazione
all’accertamento della condotta colposa in capo alla P.A. si evince che
l’indizio di colpevolezza può essere desunto dal giudice allorquando “le condizioni caratterizzanti l’organizzazione e l’attività amministrativa, la
chiarezza della normativa, lo stato della giurisprudenza, la complessità
delle questioni coinvolte, la condotta degli interessati nel corso del
procedimento” (cfr. CdS. Sez. VI, n. 1047/14.3.2005) oppure quando la
fattispecie si presenti complessa in riferimento alla sua attualità ed al
diritto (cfr. CdS, sez. IV, n. 256/20.1.2008). Di conseguenza il cittadino è liberato dall’onere della prova della colpa, poiché “la accertata
illegittimità dell’atto ritenuto lesivo dell’interesse del ricorrente
rappresenta, nella normalità dei casi, l’indice (grave, preciso e
concordante) della colpa dell’amministrazione” (cfr. CdS, sez. VI, n.
3602/17.7.2008), così come la P.A. non è tenuta a dimostrare la propria assenza di colpa.
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tali da integrare la fattispecie dell’errore scusabile escludendo l’elemento
psicologico della responsabilità.
A tutto ciò va aggiunta la seguente considerazione secondo cui la presenza delle
eventuali circostanze menzionate nel precedente capoverso andavano provate dalla
amministrazione, che non lo ha fatto.
La posizione assunta dalla amministrazione comunale che si è richiamata agli usi
ed alle prassi che regolamenterebbero tali casi non possono essere considerate
rilevanti allorquando, come nel caso in esame, siano contra legem e
manifestamente lesivi degli interessi dei cittadini, impedendo loro l’esercizio delle
facoltà di tutela riconosciuta dalla legge.
La sez. del CdS ha però ritenuto il comportamento dell’istante anch’esso causa del
verificarsi dell’evento dannoso, consistito nel ritardato rilascio della licenza
edilizia; per questa ragione, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 1227
c.c., comma primo, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle
conseguenze che ne sono derivate.
In altri termini, i Giudici amministrativi hanno ritenuto il danneggiato esso stesso
responsabile del danno che avrebbe evitando ricorrendo all’esercizio dell’azione
specifica (id est: la reiterazione della richiesta di concessione edilizia).
La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del
provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti
dall’ordinamento sancita dall’art. 30, c. 3, del Codice del Processo Amministrativo
non fa altro che riassumere il contenuto di quanto disposto dal legislatore nell’art.
1227 c.c. per cui l’omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce un fatto
da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza
del pregiudizio risarcibile.8
I giudici hanno, altresì, sottolineato come la tempestiva impugnazione da parte
dell’interessato del silenzio-rifiuto, formatosi sulla richiesta di concessione edilizia
presentata il 23.2.1989, avrebbe potuto impedire l’evento, costringendo
l’amministrazione a rilasciare il titolo edilizio o costringendola a riesaminare la
decisione della Commissione Edilizia Integrata e/o ad indicare le eventuali ragioni
ostative a tale rilascio, il tutto prima del 12.12.1989, data in cui era stata adottata
8 Cfr. CdS, sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1750: Spetta al g.a. la controversia per il
risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un
provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica
utilità; ed infatti, mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a
fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica
utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella
giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a. in caso
di danni conseguenti all'annullamento della dichiarazione di pubblica
utilità. (Conferma Tar Lazio, Latina, sez. 980 del 2008) e CdS, sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556.
21
una variante al piano regolatore generale.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, è, pertanto, da ritenere che un diverso
comportamento dell’appellante, improntato ai fondamentali principi di solidarietà e
buona fede e a salvaguardare anche gli altri interessi, senza alcun pregiudizio per i
propri, avrebbe limitato il ritardo del rilascio della concessione edilizia.
La sez. del CdS, pertanto, ha ritenuto che la condotta dell’appellante abbia inciso
nel determinare la verificazione dell’evento dannoso per una percentuale pari a
quella del 50%; percentuale che va, quindi, sottratta dalla quota di danno subita che
il soggetto leso avrebbe potuto evitare impiegando la diligenza.
Ai fini della determinazione del danno, la magistratura amministrativa ha premesso
che il danno si è effettivamente verificato ed è consistito nel ritardato rilascio del
titolo edilizio.
Circa la sua quantificazione si è tenuto conto della documentazione probatoria
prodotta dall’appellante che, peraltro, non è stata adeguatamente contestata
dall’amministrazione comunale.
Mentre, nulla può essere riconosciuto all’appellante, che ne ha fatto solo mera
richiesta, a titolo di danno per la perdita di clientela e per danno all’immagine,
perchè nessuna prova è stata fornita di presunte voci di danno.
22
Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)
Art. 1. (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)
1. All’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine “2013” è sostituito
dal seguente “2014”.
2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31
dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni
temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al
comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite
temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di
revisione dell’utilizzo del personale comandato.
4. All’articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole “ 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2014”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ 2. Il termine per procedere alle assunzioni
di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni
2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis
e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2014.”
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2013, adottate ai sensi dell’articolo
1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre
2014.
6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all’ultimo periodo, dell’articolo 2,
comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data
23
sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati
entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli
assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino
comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa
vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, nel rispetto
delle disposizioni generali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il
termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all’articolo 2, comma 8,
quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.
7. All’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “i regolamenti
di organizzazione del Ministeri”, sono inserite le seguenti: “, con i quali possono
essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei rispettivi ministri,”.
8. All’articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole “dal
2014” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2015” e le parole “Fino al 2013” sono
sostituite dalle seguenti: “Fino al 2014”.
9. Per la ridefinizione del sistema di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49, il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell’articolo medesimo, per il triennio
2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.
10. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31
dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2014”.
11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 2, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola
«2016»;
b) all’articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola
«2016».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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13. E’ prorogata al 1° gennaio 2015 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto –
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al
CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l’anno 2014
provvede il CONI mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato del
corrispondente importo.
14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8,
comma 24, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014.
Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del
secondo periodo del medesimo comma 24 dell' articolo 8 del decreto legge n. 16
del 2012.
Art. 2. (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)
1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio
2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26
gennaio 2012, e le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto
della nave Costa Concordia dal territorio dell’isola del Giglio, nonché i
provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste
per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
2. All’articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2014”;
b) al comma 3 le parole: “2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “2012, 2013
e 2014”.
3. L’incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata “Particolari e
straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo”, in
liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell’articolo 12,
comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è
prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.
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4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge
1 agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole “31 dicembre 2013”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
b) all’articolo 19- bis, comma 1, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2014”.
5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n.
5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la
Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell’elevato
numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine
di cui all’articolo 5, comma 5- bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è
prorogato al 31 marzo 2014.
6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico
del comune de L’Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1
gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente
individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale
delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui
all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009,
n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto
contingente con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei
limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della
vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L’Aquila. A tale contingente, posto
a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento
economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del
medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro
1.400.000 per l’anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
26
la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della
rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell’ultimo
periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima
originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea
sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi
assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa
rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle
convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione
bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione
strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi
del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme,
senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in
scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei
finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.
Art. 3. (Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno)
1. È prorogata, per l’anno 2014, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole:
“ 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “1°
gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
4. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: “31 dicembre
2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
Art. 4. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies è
sostituito dal seguente: “3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la
salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il 31
dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per
gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
27
agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di
formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento
acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.”
2. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole : “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2014”.
3. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con
riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c),
d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014,
4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “31 dicembre 2012”
sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2014”.
5. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27, del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 è prorogato al 31 dicembre 2014.
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di
quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere
ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da
parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza
degli impianti.
8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro
per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 5. (Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali)
1. All’articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole “1°
gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “ 1° gennaio 2015”.
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2. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole “28 febbraio 2013” sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2014” e le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle
seguenti: “ 1° gennaio 2015”.
Art. 6. (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
1. All’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “1°
gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
2. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le
parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
3. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 3013, n. 98, dopo il primo
periodo, aggiungere il seguente: “Per le Regioni nelle quali gli effetti della
graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno
2014.”.
4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme
iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B
Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di
40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di
provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate
all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro
18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo
per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello
stesso Ministero.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante
corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per
l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 7. (Proroga di termini in materia di salute)
1. All’articolo 15, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: “1°
gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”.
Art. 8. (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro
nove mesi”;
b) al comma 2-ter, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti:
“duecento settantesimo giorno”.
2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli
oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima
misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 9. (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, e
successive modificazioni, le parole: “Fino al 31 dicembre 2010” sono sostituite
dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”.
2. All’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
dicembre 2014”.
3. All’articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre
2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
4. All’articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno
2014”.
5. All’articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, le parole “1°gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti “1° luglio 2014”.
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6. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2012”
sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
7. I termini per l’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b),
e all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono
prorogati al 31 dicembre 2014.
8. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le
parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».
9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’esercizio finanziario 2013,
possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei
Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al
triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-
2015».
11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio
finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014».
12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza
pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30,
comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli
esercizi finanziari 2013 e 2014.
13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative
disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate
a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello
Stato.
14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto
31
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione
dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145,
l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri
restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, e dalle relative disposizioni attuative.
15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo
81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'avvio della sperimentazione del
programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more
dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del
servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data
24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo
gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il
fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato,
per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del
comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 10. (Proroga di termini in materia ambientale)
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato
dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: “31 dicembre 2013”
sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”. Dall’attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 le parole “31 dicembre 2013” sono
sostituite dalle parole “30 giugno 2014”.
Art. 11. (Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)
1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per
32
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano
straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del
Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.
Art. 12. (Proroga termini nel settore delle comunicazioni)
1. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le
parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
Art. 13. (Termini in materia di servizi pubblici locali)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente di governo
dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le
procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già
operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre
2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito
territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto legge del
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 settembre
2011, n. 148 ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del
30 giugno 2014 comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto
competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che
provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di
affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione
degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla
data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge del
17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 14. (Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151
Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la
funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture,
trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di
popolazioni colpite da calamità naturali
Art. 1. (Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. L’applicazione dei commi 33 e 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è rinviata al 1° luglio 2014.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, è soppresso l’ultimo periodo;
b) al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole: “dell’andamento della
spesa primaria corrente e”;
c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: “ferma restando la copertura”
sono inserite le seguenti: “a carico del bilancio regionale”;
d) al comma 573 , le parole: “trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico,” sono sostituite dalle seguenti:
“novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” e le parole: “in
pendenza del termine di trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “in pendenza
del termine di novanta giorni”;
e) al comma 680, dopo le parole: “Alla stessa data del 24 gennaio 2014,”, sono
inserite le seguenti: “fermo restando l’accertamento delle relative somme nel
2013,”.
Art. 2. (Disposizioni in materia di immobili pubblici)
1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole “31 dicembre 2014”
sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014” e le parole “trenta giorni” sono
sostituite dalle seguenti “180 giorni”.
2. All’articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le
seguenti parole: “comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle
di cui al”.
3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il
trasferimento ai comuni».
4. All’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle
dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle
dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122».
5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-
legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’attestato di prestazione
energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può
essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la
disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.
6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato
effettuate ai sensi dell’articolo 11-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005 n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche
attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali
operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell’Agenzia del Demanio di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3. (Misure in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo
accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di
rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con
costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che
consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle
tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per
passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della
dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo
dell'equilibrio economico.»;
b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente:
«6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il
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Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le
modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e
dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99.»;
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di
garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri
decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo
1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni,
finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle
prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del
pagamento del debito pregresso».
2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola:
«2013» è sostituita dalla seguente: «2014».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla
regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro
di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134.»;
b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono
individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione
di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni,
decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I
criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione
sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le
modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma
9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a
quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;
c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla regione Campania»;
36
d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle
seguenti: «alla regione Campania»;
e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli
stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di
realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di
anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013
sul pertinente capitolo di bilancio.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria
nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla
conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte
investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014,
i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di
programma 2007-2011.
6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di
trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le
somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione
agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella
regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa
comunitaria.
7. Nelle more della piena attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 194, e dell’articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, così come previsto dall’Accordo tra lo Stato e la regione Valle d’Aosta
dell’11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-
2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell’importo di 23 milioni
di euro nell’anno 2013. Per i servizi dell’anno 2014 e seguenti la regione Valle
d’Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per
l’individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari
nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli
oneri sostenuti dalla regione Valle d’Aosta negli anni 2014 e successivi sono
esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per
l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:
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a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate,
secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di
cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche
all'Allegato A del predetto regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. Nelle more
dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare
applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole
previgenti.
Art. 4. (Disposizioni concernenti Roma Capitale)
1. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è
autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di
euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14,
comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite
debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28
aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali,
assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del
Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di
crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del
citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le
società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente
gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato
documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani
pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il
Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva,
ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per
effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla
gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo
periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto,
quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di
parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono
considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi
anni».
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2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione
integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli
interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma»,
previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto,
opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono
finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014
e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse
iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati
complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e
7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
Art. 5. (Disposizioni in materia di Expo 2015)
1. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di
euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo
2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di
cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini
del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per
l'anno 2013, si provvede:
a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di
euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
100, della medesima legge;
b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in
bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie in materia di Province)
1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo
sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna
39
provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7
dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli
importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno
direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in
via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche
dei fondi successivamente intervenute.
Art. 7. (Misure per la Regione Sardegna)
1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 2013 n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio
2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei
tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del
decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un
finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.
A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato,
fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Nel caso di titolari di reddito d’impresa il finanziamento può essere richiesto
limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono
concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e
le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente
comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai
soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal
comma 5.
40
4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i
dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di
ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli
interessi di mora, a ruolo di riscossione.
5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati
presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma
un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l’evento alluvionale di
novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti
sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai
soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento
relativi ai versamenti effettuati.
6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente
necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al
comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di
importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e
alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo,
ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2
a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel
contratto di finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il
15 gennaio 2014, è approvato il modello indicato al comma 5, idoneo altresì ad
esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono
stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo
provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai
finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al
comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la
fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della
Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» - Programma
«Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta» sono ridotte di 90
41
milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari
importo per l’anno 2014.
10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2014 si
provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile 20 novembre 2013 n. 122 che vengono a tal fine versati
all’entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo
6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato
di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica
l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali
del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi,
istituendo e curando la tenuta e l’aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti
concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione
dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
42
Legge 30 ottobre 2013, n. 125
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101:
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni
CAPO I - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate
Art. 1. Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e
consulenze nella pubblica amministrazione
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino
al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015".
Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della
legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di
autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per
autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere
dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del
censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione
previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,
adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono
effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare
superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di
buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia
di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a
cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa
competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva
l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono dettati criteri attuativa delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di
disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le
esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle
43
quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile
dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni
pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo
d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi
e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle
autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi
equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza
connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di
spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come
determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31
dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi
di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.
5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta
l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione
contenente i dati di cui al comma 5-bis.
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile
equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura
di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti
eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge
o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui
al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi
contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di
cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da
mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa
competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva
44
l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura
dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del
medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il
rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al
presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui
risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione
della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione
dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di
assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, l'alinea è sostituito dal seguente: "Fermo restando il divieto di
effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie,
nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del
soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,
da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto
dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal
comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso
articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:";
2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016";
3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite
45
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013";
4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalla seguenti:
"entro tre anni";
5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2013";
b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente "7. Le cessazioni dal servizio
per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per
definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il
numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."
2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi
natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi
dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni
delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo
dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della
funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si
intende esecutiva.
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti
aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle
relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad
eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad
eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti
sulla finanza pubblica.
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2,
comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma
11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella
dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente
articolo.
4. L'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il
46
conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche
amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011
comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze
previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale,
previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato
dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e
costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per
consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove
essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far
cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi
titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi
anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali
e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto
dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o
indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande
presentate prima del 4 dicembre 2011.
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel
senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei
requisiti indicati nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo
stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo
del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi
ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio
2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi
47
dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al
conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le
modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i
rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente
comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in
soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali,
è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad
esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di
rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il
contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei
dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi
dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva
la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente
motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi
del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31
dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento
degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con
decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.
8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel
rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento
della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga
motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno
e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento
48
della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo
prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle
procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non
dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati
anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma
5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli
incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23,
purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi
di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla
seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati,
rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal c. 6".
8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal
presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".
8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si
interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli
Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione
organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti
esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento
degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.
9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute
49
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: "3. Gli enti pubblici economici, le
aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da
quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società
dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4,
e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione
pubblica.".
11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica";
b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse.
12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga
all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di
effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014
le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla
attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola
comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità
dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima
graduatoria approvata. Al relativo oneri, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e
ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231.
13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "su
proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a: "con il Ministro
dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il
50
Dipartimento della funzione pubblica,".
13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera: "c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al
dlgs 12 aprile 2006, n. 163".
13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per
l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in
mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche
in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti
dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati
dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.";
b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e
di ricerca scientifica".
13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti:
"acquisita esclusivamente attraverso".
13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
Art. 3. Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società
partecipate
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, per
sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale
dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o
di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31
dicembre 2015, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia
51
per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti
uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio
avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri
prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale
trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del
predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (commi soppressi dalla legge di compressione)
7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società
controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti
strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate,
non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o
amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del
rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli
derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole,
inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto
delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.
7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da
amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di
vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il
proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le
stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è
fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili
in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In
caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per
tutta la durata dell'incarico dirigenziale.
Art. 3-bis. Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a
carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni
amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei
contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse
controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente
riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.
2. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi
novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale
52
impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione
degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.
Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di
concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile
nel pubblico impiego
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali"
sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del
comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con
i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia
della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le
assunzioni a tempo indeterminato";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si
applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori
l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a
tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e
il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del
presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che
operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì,
responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità
nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di
risultato.";
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica
quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di
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nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla
verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i
vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie
graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle
professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa
attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento
unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del
presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già
avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica
del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle
figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento
della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze
riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in
ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del
regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente,
possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso
predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano
ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia
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di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del
regolamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
3-sexies. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente,
le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti
locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di
adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel
proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo
stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando
di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun
candidato in misura non superiore a 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative
alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata
fino al 31 dicembre 2016.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali
di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti
per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a
tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6,
nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito
monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui
al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime
pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato,
favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono
collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo
indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche
amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della
disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle
predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse
con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della
55
professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato
e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo
35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla
legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per
assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate
esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di
pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di
servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non
dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può
partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente
dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente
comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non
superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle
medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a
valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina
specifica di settore.
6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:
"entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con
riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano
in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno
proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via
prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo
e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili,
fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei
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vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a
domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente
indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle
more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono
prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse
finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo
precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31
dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per
assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo
diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle
risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni
predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche
di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari
di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma
4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure
concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono
prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei
contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla
data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in
relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai
57
posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui
al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto
dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare
fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette
necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente
normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe
dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca
possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici
progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei
progetti medesimi.
9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al
comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle
regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle
stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle
medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità
dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia
di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure
concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e
5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi
di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura
assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente,
è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso
personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite
massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio
1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro
fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi
58
previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto
conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede
all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del
Servizio sanitario
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale
dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti
per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del
personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto
soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione
continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del dlgs 6 settembre 2001, n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché
dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste
speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle
suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai
fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite
mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si
avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo
precedente.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 340, legge n. 147 del 2013)
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 è inserito
il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali).
1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad
eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono,
alla data del 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono
disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti
di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale,
applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la
legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni
di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il
59
differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione
della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il
Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva
autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui
risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento.
Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato,
subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti
alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi
alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio
sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i
comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il
diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali,
l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto
previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono
fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza,
con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali
dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito
dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività
finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "1º gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"1º gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"1º gennaio 2017".
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti:
"sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato
per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le
esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
60
178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli
anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".
10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato
decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o
dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del
rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli
accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con
decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di
sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica".
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è
aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente
comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che
limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni,
anche al relativo personale educativo e scolastico".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi
scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del
tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga
o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma
6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le
modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del
patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della
spesa complessiva di personale.
14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o
rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema
derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per
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gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun
anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di
stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale. Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono
prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a
tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in
forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema
derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5
milioni di euro.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 348, legge n. 147 del 2013)
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n.
183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma,
relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura
ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è
concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.
16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i
rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente
comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del
piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto".
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è
giustificato";
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b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine
all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi ultimi mediante
posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base
nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità
di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo
economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita
senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in
rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione
di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle
disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato".
Art. 4-bis. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante
profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi
di maternità e paternità
1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole:
"guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di
sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21
ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di
emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2
milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai
relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni
di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro
per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo
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scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri;
b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di
maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno
2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7
milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II - MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 5. Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della
performance
1. - 2. (commi soppressi dalla legge di compressione)
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).
4. (comma soppresso dalla legge di compressione)
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3
è sostituito dal seguente:
"3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro
componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel
settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata
esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione
della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i
componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di
genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari
competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è
nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro
dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità
non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali
incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono
avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I
componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere
confermati nella carica".
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6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi
componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere
formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,
senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie
autostradali
1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis
sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore
aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi
gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono
alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi
gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso
varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché
il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in
un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione
di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate
dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione
della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4-ter può
essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di
Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal
locale dispositivo di sicurezza.".
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è
inserito il seguente: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo
periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica
altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e
65
dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla
copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98.".
3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:
a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale
individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e
dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto".
4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) agli oneri derivanti
dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5
milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei
trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dal suo
finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni
di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della
presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse,
assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il
necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo
svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura
organizzativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonché
alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui
all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area
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funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata
di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di
posti corrispondente alle unità di personale trasferito".
Art. 7. Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni
mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario,
nonché di interpretazione autentica
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) ad accedere, anche
se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di
assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni
corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Alle assunzioni di cui al comma
1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle
piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni
limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il
Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai
testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza
previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia
di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro
dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10,
comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di
garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono
espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più
sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità
ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della
revoca del programma di protezione.».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito
del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di
reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per
l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei
confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di
67
finanza.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del decreto-legge n.
45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e le per le modalità
di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda
istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 29
ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del codice
dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un
appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche
interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di
cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle
commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle
attività, sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al
comma 1.";
b) al comma 3, le parole: "Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2,
ultimo periodo,".
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle
assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di
computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della
dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito
della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna
amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di
lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato
esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni
previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione
interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie
protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo
determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del
1999, si applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo.
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento
68
dell'obbligo di cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive
modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Alle imprese che assumono, per un
periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati,
anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente
attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella
misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.".
9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel
senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate,
sempre nel rispetto dei limiti di spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni
nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le parole:
"o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"o in quiescenza".
9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui
alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458,
sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre
1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more
dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le
disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive
modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.
7 - 9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, le parole: "nel termine di quarantacinque giorni
dalla messa in servizio dell'attrezzatura" sono sostituite dalle seguenti: "nel
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta".
9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1º
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione
dell'ente "Poste Italiane" in società per azioni, le stesse si applicano alla società
Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una
partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle società con licenza
bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.
Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo
69
nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del
fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai
sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità
mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie
fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e
comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel
limite della misura massima complessiva di euro 1.003.330 per l'anno 2013, di euro
29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai
predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti
di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito
della missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di
vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da
effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata non oltre il
31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio
2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa,
pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno
2015.
6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6,
sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino
e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in
materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di
particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può
realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province
autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo
svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e
le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a
carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli
interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al d.P.R. 1° agosto 2011,
70
n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto
di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5
aprile 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 334 del 1999.
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza
comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che
prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.
Art. 8-bis. Disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di statistica e il Sistema
statistico nazionale
1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è abrogato;
b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: "espressamente
indicate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "individuate ai
sensi dell'articolo 13";
c) all'articolo 13:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "annualmente. Il
programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento
con i programmi statistici predisposti a livello regionale.";
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che
possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per
soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o
europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di
cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni
comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare,
ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la
cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo
articolo 7";
3) al comma 4, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3
e 3-ter";
d) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole: "ed affini," sono inserite le seguenti: "con
esperienza internazionale,";
71
2) al comma 2, le parole: "all'art. 17" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3
del regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166,".
2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016,
è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 -
Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138
del 14 giugno 2013, nonché l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni
statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 -
Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti
privati, e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle
rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno
2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
201 del 28 agosto 2013.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica è adeguato alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9. Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
inseriti i seguenti:
"12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed
insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente
idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di
cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le
operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già
collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad
invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel
contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali
possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente
collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio
2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse
indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il
provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di
posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio
72
annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la
finanza pubblica.".
2. (comma soppresso dalla legge di conversione)
2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono
aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente
direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze";
b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la
direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto
oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.
18, con funzioni di addetto".
2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del d.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di cultura"
sono inserite le seguenti: ", rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o
rappresentanza permanente".
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
Art. 9-bis. Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero
degli affari esteri
1. Al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se destinato all'estero ai
sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe,
non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al
trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui
agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma
dell'articolo 200";
b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:
"Art. 199 (Contributo per il trasporto degli effetti).
1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte
alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di
bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso
onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante
a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma
73
ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176
del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in
Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento
di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e
quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:
a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50
per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500:
75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre
maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura
del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o
presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto
entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del
dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso
la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri
mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale,
tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state
effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La
sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla
base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in
loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente
trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione
rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del
contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di
servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio
all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di
assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di
cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più
elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto
del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere
con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da
particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di
alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali
sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari
livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può
74
essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al
medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
c) l'articolo 200 è abrogato;
d) all'articolo 201, dopo la parola: "domestici", le parole: "nonché per i trasporti di
cui all'articolo 199" sono soppresse;
e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: "domestici", le parole: "ed
eventualmente alle spese di spedizione degli effetti" sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2014.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO III - Misure per il potenziamento delle politiche di coesione
Art. 10. Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione
(omissis)
CAPO IV - Misure in materia ambientale.
Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che
raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi
i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani
e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti
pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa
della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i
gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al
comma 1.
75
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di
cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano
il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere
il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis".
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a
titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti
all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal
territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi
produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
((Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase
di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014,
agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo
professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani
pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza
dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in
cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o
altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4
dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche
apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli
260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e
all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152
del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito
76
degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e
35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario
estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n.
152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il
SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 20 marzo 2013 recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il
seguente: "4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e
comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e
all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla
luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle
risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e
l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi
costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e
l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti e
a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta
tracciabilità dei rifiuti né comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e
mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la
delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei
requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente
comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati
tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e
certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei
processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi
informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai
regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o
maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità
dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì,
rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione
dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di
77
emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi".
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni e all'ottimizzazione di cui al
comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non
oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni e
l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno
per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti
anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono
concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della
commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, sessanta
giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. La commissione di
collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia
per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di
comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai
relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni, dell'ottimizzazione e delle
operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali
intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la
durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano
economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo
188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai
contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come
rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.
10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base
dell'attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della
conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al
versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai
sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla
concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal
Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il
pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata
all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
78
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del
2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di
informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al
comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti
per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più
di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole : "(nuovo produttore)".
12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei
rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le
imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d)
del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano
rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento,
recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in
carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che
effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo
periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma
2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi
effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori
iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico
e scarico con una delle due seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione
di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti
pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni
79
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle
diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le
annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il
riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due
giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di
trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima
dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione
dell'operazione".
12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole: "I soggetti di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),".
12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
l'alinea è sostituito dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-
bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:".
12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
comma 19 è inserito il seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno
del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del
conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla
lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183".
13. E' abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro
medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI,
comprendente, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza,
almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello
80
Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-
bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102. Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del
SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul
proprio operato.
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si
esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale
previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287.".
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo
forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire
il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo
forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6
febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare
l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8,
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo
periodo, dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e
periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela
ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,
necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, che hanno
ottenuto parere di compatibilità ambientale per la discarica di rifiuti non pericolosi
nel 2010, e valutazione d'impatto ambientale per la discarica di rifiuti pericolosi nel
1995, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi
esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto
e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono
definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata
protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentita e l'Agenzia regionale per la
protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura,
81
sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
anche le misure di compensazione ambientali.
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione
alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi
siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5
e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo
comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli
esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013,
deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che
curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del
commissario straordinario.
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma
1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di
società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione
e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono
prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-quater del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal
comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi
compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode
amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari
esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali,
esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di
violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti
conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di
azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo
104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di
sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
89".
5-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il
bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa
soggetta a commissariamento".
82
5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta
nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni
dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti
capo.
5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel
senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire
e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei
medesimi resta in capo all'impresa commissariata.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013,
in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e
smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione
Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonché, per quanto concerne le misure di
compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA
s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
Art. 12-bis. Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Comune di Avezzano Ai sensi dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, art. 32 legge 18 giugno 2009, DPCM 26 aprile 2012 si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2013 e al conto consuntivo 2012. 1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:
(dati in €)
DenominazionePrevisioni di
competenza da bilancio anno 2013
Accertamenti da conto consuntivo
anno 2012Denominazione
Previsioni di competenza da
bilancio anno 2013
Impegni da conto consuntivo anno
2012Avanzo amm.ne 2.916.854,00 0,00 Disavanzo amm.ne 0,00 0,00Tributarie 22.924.439,00 23.193.803,73 Correnti 27.425.374,00 25.727.111,10 Contributi e trasf. 1.910.505,00 2.472.223,88 Rimborso quote di 1.274.577,00 1.392.698,03 (di cui dallo Stato) 743.220,00 1.548.813,77 capitale per mutui in(di cui dalle Regioni) 815.285,00 753.088,13 ammortamentoExtratributarie 3.782.003,00 3.866.258,72 (di cui per proventi 3.746.348,00 3.467.245,42 servizi pubblici)Tot. entrate parte corr. 31.533.801,00 29.532.286,33 Tot. spese parte corr. 28.699.951,00 27.119.809,13 Alienaz. di beni e trasf. 4.807.104,00 1.351.876,12 Spese di investimento 8.669.274,00 1.164.114,06 (di cui dallo Stato) 1.050.663,00 140.439,21 (di cui dalle Regioni) 2.235.741,00 0,00Assunzione prestiti 1.028.320,00 0,00
0,00 0,00
Tot. entrate c/capitale 5.835.424,00 1.351.876,12 Tot. spese c/capitale 8.669.274,00 1.164.114,06 Rimborso anticipazionitesoreria ed altri
TOTALE 41.591.476,00 33.866.538,32 TOTALE 41.591.476,00 31.266.299,06 Disavanzo di gestione Avanzo di gestione 2.600.239,26 TOTALE GENERALE 41.591.476,00 33.866.538,32 TOTALE GENERALE 41.591.476,00 33.866.538,32
ENTRATE SPESE
(di cui per anticipazioni di Tesoreria)
0,00 0,00
2.982.375,87 4.222.251,00 2.982.375,87 Entrate da servizi per conto terzi
Entrate da servizi per conto terzi4.222.251,00
2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l’analisi economico-funzionale è la seguente:
(dati in €)
Personale 4.352.273,10 147.745,71 565.047,35 230.217,00 - - 5.295.283,16 Acquisto beni e servizi 1.398.407,50 1.517.824,25 22.027,13 2.182.445,82 - 14.698,80 5.135.403,50 Interessi passivi 4.350.273,10 171.312,03 258.559,19 - - - 4.780.144,32 Investimenti effettuati direttamente dall'Amm.ne 341.236,03 471.801,66 - 70.315,40 - 10.000,00 893.353,09 Investimenti indiretti 20.000,00 - - - - 20.000,00
TOTALE 10.462.189,73 2.308.683,65 845.633,67 2.482.978,22 - 24.698,80 16.124.184,07
Trasporti Attività Economica TOTALEAmm.ne
GeneraleIstruzione
Cultura Abitazioni Attività sociali
3) La risultanza finale a tutto il 31.12.2012 desunta dal consuntivo: (in euro) - Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno 2012 € 10.872.422.15 - Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno 2012 € - - Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2012 € 10.872.422.15 - Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell’anno 2012 (€. =====) 4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti: (in euro)
IL SINDACO
(Dott. Giovanni Di Pangrazio) (1)1 dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato
Entrate correnti 694.21 Spese correnti 604.76
di cui: di cui: - tributarie 545.21 - personale 198.78 - contributi e trasferimenti 58.11 - acquisto beni e servizi 322.06 - altre entrate correnti 90.88 - altre spese correnti 83.92
COMUNE DI AVEZZANO(Provincia dell’Aquila)
83
84
Comune di CantùProvincia di Como
DENOMINAZIONE
Previsioni di competenza da
bilancio ANNO 2013
Accertamenti da conto
consuntivo ANNO 2012
DENOMINAZIONE
Previsioni di competenza da
bilancio ANNO 2013
Accertamenti da conto
consuntivo ANNO 2012
- Avanzo di amministrazione 2.439.650,00 735.978,00 - Disavanzo di amministrazione -
- Tributarie 25.203.164,00 22.064.946,10 - Correnti 34.225.429,00 27.306.510,52
- Contributi e trasferimenti 5.635.999,00 2.655.983,59 - Rimborso quote di capitale per 4.254.010,00 2.725.454,98 mutui in ammortamento
(di cui dallo Stato) 2.320.629,00 141.842,42 (di cui dalle Regioni) 2.340.151,00 1.607.001,58
- Extratributarie 5.652.276,00 5.500.518,72 ( di cui per proventi di servizi pubblici) 4.058.596,00 3.625.093,56
Totale entrate di parte corrente 36.491.439,00 30.221.448,41 Totale spese di parte corrente 38.479.439,00 30.031.965,50
- Alienazione di beni e trasferimenti 2.462.600,00 1.977.759,35 - Spese di investimento 3.684.250,00 771.213,64 ( di cui dallo Stato) - -
- Assunzione di prestiti 1.770.000,00 - (di cui per anticipazione di tesoreria) 1.000.000,00 -
Totale entrate conto capitale 4.232.600,00 1.977.759,35 Totale spese in conto capitale 3.684.250,00 771.213,64
- Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri 1.000.000,00 -
- Servizi per conto terzi 3.440.000,00 2.071.273,79 - Servizi per conto terzi 3.440.000,00 2.071.273,79
TOTALE 44.164.039,00 34.270.481,55 TOTALE 46.603.689,00 32.874.452,93
- Disavanzo di gestione - Avanzo di gestione 2.132.006,62
TOTALE GENERALE 46.603.689,00 35.006.459,55 TOTALE GENERALE 46.603.689,00 35.006.459,55
1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:(valori espressi in euro)
Ai sensi dell'art.6 della legge 25 febbraio 1987 n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2013 e al conto consuntivo 2012:
COMUNE DI CANTÙ(Provincia di Como)
Amministrazione generale
Istruzione e cultura Abitazioni Attività sociali Trasporti Attività
economica TOTALE
- Personale 3.564.382,80 220.925,60 1.670.338,78 63.019,04 5.518.666,22
- Acquisto di beni e servizi 74.396,59 78.627,91 51.523,13 13.836,35 218.383,98
- Interessi passivi 216.938,74 454.731,80 740,79 59.423,44 4.292,46 736.127,23
- Investimenti effettuati direttamente 67.233,93 26.697,98 - 151.419,47 - 245.351,38 dall'Amministrazione
- Investimenti indiretti - - -
TOTALE 3.922.952,06 780.983,29 740,79 1.932.704,82 - 81.147,85 6.718.528,81
3 - La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2012 desunta dal consuntivo:
- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2012 2.767.286,26€
- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2012 -€
- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2012 2.767.286,26€
- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntvio dell'anno 2012 -€
4 - Le principali entrare e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:
Entrate correnti 754,52€ Spese correnti 749,79€ di cui: di cui:
- tributarie 550,88€ - personale 182,38€
- contributi e trasferimenti 66,31€ - acquisto di beni e servizi 9,17€
- altre entrate correnti 137,33€ - altre spese correnti 558,23€
Cantù, 4 dicembre 2013IL SINDACOClaudio Bizzozero
2 - la classificazione delle principali spese correnti ed in conto capitale, desunto dal conto consuntivo, secondo l'analisi economico funzionale è la seguente:
( in euro)
( in euro)
85
CITTA' DI CHIOGGIA(Provincia di Venezia)
Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2013 e al conto consuntivo 2012.
1 - Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti :
ENTRATE SPESEPrevisioni di competenza
Bilancio
Accertamenti Conto
Consuntivo
Previsioni di competenza
Bilancio
Impegni Conto
Consuntivo
Avanzo di amministrazione 1.045.000,00 - Disavanzo di amministrazione - - Tributarie 34.933.584,54 24.074.831,24 Contributi e trasferimenti 5.289.279,02 3.965.608,55(di cui dallo Stato ) 575.965,00 652.746,33 Correnti 46.026.674,36 31.906.456,33(di cui dalla Regione ) 4.544.503,02 3.196.513,15Extratributarie 5.030.323,00 4.871.996,33(di cui per proventi servizi pubblici) 2.620.800,00 2.451.064,83
Totale entrate di parte corrente 46.298.186,56 32.912.436,12 Totale di spese di parte corrente 46.026.674,36 31.906.456,33
Alienazione di beni e trasferimenti 6.335.000,00 12.320.446,94 Spese di investimenti 8.160.000,00 8.970.000,00(di cui dallo Stato ) 0,00 7.500.000,00(di cui dalla Regione ) 0,00 1.100.000,00Assunzione di prestiti 9.062.690,56 0,00(di cui per anticipazioni di tesoreria) 7.362.690,56 0,00Totale entrate conto capitale 15.397.690,56 12.320.446,94 Totale spese conto capitale 8.160.000,00 8.970.000,00
7.509.202,76 479.938,54Partite di giro 10.291.025,00 4.402.909,03 Partite di giro 10.291.025,00 4.402.909,03Totale 71.986.902,12 49.635.792,09 Totale 71.986.902,12 45.759.303,90
Disavanzo di gestione 0,00 0,00 Avanzo di gestione 0,00 0,00TOTALE GENERALE 71.986.902,12 49.635.792,09 TOTALE GENERALE 71.986.902,12 45.759.303,90
Rimborso anticipazione di tesoreria e altri
2013 2012 2013 2012
(espresso in euro)
Denominazione Denominazione
COMUNE DI CHIOGGIA(Provincia di Venezia)
COMUNE DI CHIOGGIA(Provincia di Venezia)
Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2013 e al conto consuntivo 2012.
2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale,desunte dal Consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:
Amm.ne generale Istruzione Pubblica
Cultura/beni culturali/sport/turismo
Trasporti e Viabilità
Gestione territorio e ambiente
Settore Sociale Attività Economica TOTALE
Personale 6.629.489,77 114.378,46 626.181,43 0,00 1.075.614,37 1.115.302,76 110.419,89 9.671.386,68Acquisto di beni 244.201,93 71.247,85 43.107,76 0,00 8.062,80 25.813,79 2.746,69 395.180,82Prestazione di servizi 2.498.160,72 1.602.297,01 1.116.264,74 2.306.201,22 588.446,18 4.694.123,65 128.942,21 12.934.435,73Trasferimenti 2.929.346,88 336.343,70 285.966,46 49.000,00 82.404,40 2.756.494,38 0,00 6.439.555,82imposte e tasse 472.825,87 7.639,45 28.523,04 0,00 72.495,56 77.419,47 5.482,65 664.386,04Investimenti effettuati dall'Amm.ne 0,00 60.000,00 0,00 3.746.000,00 5.164.000,00 0,00 0,00 8.970.000,00Investimenti indiretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.774.025,17 2.191.906,47 2.100.043,43 6.101.201,22 6.991.023,31 8.669.154,05 247.591,44 39.074.945,09
3 - La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2012 desunta dal consuntivo:
Avanzo di amministrazione : €. 12.409.132,34
Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo (cap.319210) : 1.764.737,86
4 - Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:
Entrate correnti €. 654,04 Spese correnti €. 643,85di cui: di cui: - tributarie + extratributarie €. 575,24 - personale €. 192,19 - trasferimenti correnti €. 78,80 - acquisto beni e servizi €. 264,89
- altre spese correnti €. 186,77
(espresso in euro)
- Casson Avv. Giuseppe -
(espresso in euro)
F.to IL SINDACO
TOTALE
88
1 - Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:
ENTRATE SPESE
Avanzo amm.ne Disavanzo amm.neTributarie CorrentiContributi e trasferim.(di cui dallo Stato)(di cui dalle Regioni)Extratributarie
Totale entrate di Totale spese di parte corrente parte corrente
(di cui dallo Stato) Spese di investimento(di cui dalle Regioni)Assunzione prestiti
Totale entrate conto Totale spese contocapitale capitale
Partite di giro Partite di giro
Disavanzo di gestione Avanzo di gestione
2 - La classificazione delle principali spese correnti ed in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale, è la seguente:
Istruzione Attività sociali Viabilità e trasporti
Euro Euro Euro
Personale 647.617,61 122.533,00Acquisto beni 5.993,62 0,00Prestazione di servizi 728.827,61 1.070.171,33Interessi passivi 122.326,82 259.201,62Investimenti effettuati direttamente dall'Amministra-zione
5.000,00 625.000,00
Investimenti indiretti 567.510,39 26.000,00
2.077.276,05 2.102.905,95
Euro+ 1.574.440,53
Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2011 0,00+ 1.574.440,53
0,00
4 - Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:
EuroEntrate correnti 779,51 Spese correnti
di cui: di cui:tributarie 562,46 personalecontributi e trasferimenti 21,44 acquisto beni e servizialtre entrate correnti 195,61 altre spese correnti
IL SINDACO(Giuseppe Catania)
(1) I dati si riferiscono all'ultimo conto consuntivo approvato.
1.675.081,99
593.510,39
Attività economica
190.890,003.500,00766,000,00
0,00
0,00
Euro
195.156,00
34.771.652,23
0,00
4.484.748,55
2.912.620,23
217.335,00
2.912.620,23
6.795.868,44
TOTALE
Rimborso anticipaz.di tesoreria ed altri
Totale
3.720.000,00
8.634.540,00
10.508.192,00
(di cui per proventi servizi pubblici)
Alienazione di beni e trasferimenti
(di cui per anticipazioni di tesoreria)
Totale
Accertamenti da conto consuntivo ANNO 2011
EURO
2.912.620,23
TOTALE GENERALE34.771.652,23
300.000,00
Previsioni di competenza da bilancio ANNO 2013 Denominazione
Rimborso quote di capitale per mutui in ammortamento
EURO813.150,00
21.887.100,00 1.097.134,00
19.592.284,00746.784,82979.941,00
25.967.119,80
1.189.828,65
TOTALE GENERALE
6.813.697,77
3.609.131,41
3.411.450,00
257.366,80839.022,00 117.765,99
7.484,00
26.278.491,00
2.912.620,23
27.152.766,59 27.156.948,45
14.722.732,00
3.720.000,00
3.309.131,41
4.484.748,55
0,00
74.394,46
464.241,99
0,00
4.039.315,51115.992,25
324.933,00
280.640,00300.200,00
141.392,32
26.391.641,00
7.934.540,00
6.788.192,00
6.788.192,00
Si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2013 e al conto consuntivo 2011. (1)
Amministrazione generale
745,47
193,22
14.391.796,18
423,88
4.280.883,47150.172,08
896.279,81
Euro
6.788.192,00
3.720.000,00
139,71
COMUNE DI VENARIA REALE(Provincia di Torino)
Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2011
Denominazione
Euro
58.800,00
Euro
Impegni da conto consuntivo ANNO 2011
EURO
1.265.795,00
EURO
Cultura
25.125.846,00
Previsioni di competenza da bilancio ANNO 2013
8.634.540,00
45.534.373,00
2.857.880,02
0,00
45.534.373,00
Euro137.029,84
0,00
3 - La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2011 desunta dal consuntivo:
elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2011 (L. 0 - Euro 0,00)
Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2011 Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla
658.912,081.664.347,327.693.198,78
COMUNE DI VENARIA REALE(Provincia di Torino)
89
Mod. 12 Scheda piano formazione Mod. 12 Rev 0
Web: www.csa-torino.it
Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel. 011/534054 – Fax 011/5150630
Corso Giacomo Matteotti n.0 - 10121 Torino
Seminario
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 La gestione del Bilancio -Il Patto di Stabilità - La nuova
fiscalità locale - La gestione del Personale
Il seminario è indirizzato agli Amministratori, Direttori, Segretari, Responsabili dei Servizi Finanziari , Funzionari degli Enti Locali, IPAB nonché ai Dottori Commercialisti e Revisori dei Conti
PROGRAMMA La legge di stabilità 2014. La legge in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. I decreti milleproroghe. Limiti e vincoli per il bilancio 2014. La nuova fiscalità locale. Le nuove regole sul patto di stabilità. Le novità sulla gestione degli organismi partecipati. La gestione associata dei servizi. Le regole sulla gestione del personale, anche per le Istituzioni ed Aziende speciali. Le verifiche ed i controlli della Corte dei Conti. Discussione. Quesiti. Ampio spazio sarà riservato ai quesiti che saranno presentati nel corso del seminario od inviati con la scheda di iscrizione.
TORINO 4 marzo 2014
* Ore 9,00 Registrazione partecipanti * Ore 9,30 Inizio lavori *Ore 13,00 Colazione di lavoro * Ore 14,00 Ripresa lavori * Ore 17,00
Termine seminario
RELATORI * Rag. Pierluigi ROPOLO – Dirigente Servizio Finanziario a.r.– Comune Rivalta di Torino " La redazione e gestione del bilancio di previsione 2014 e la nuova fiscalità locale"
* Cons. Alessandro NAPOLI - Magistrato Corte dei Conti - Sezione Controllo Lombardia
"La gestione del personale e degli organismi partecipati "
90
Mod. 12 Scheda piano formazione Mod. 12 Rev 0
* Avv. Matteo BARBER0 - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali -Regione Piemonte - Professore incaricato Politecnico Torino
"Il patto di stabilità interno 2014 e le nuove prospettive sulle gestioni associate" ° Chairman: Dr. Vittorio BOIANELLI - già Responsabile Servizio Finanziario di Ente Locale
QUESITI Per rendere meno teorico e molto più pratico e tecnico il seminario, si invitano gli interessati a spedire, via fax od e-mail, con l’impegno di partecipazione, quesiti e problematiche per consentire ai relatori di mirare in modo puntuale e preciso gli interventi evitando divagazioni in generale.
SEDE DEL SEMINARIO . Collegio San Giuseppe - Via San Francesco da Paola n.23 - 10123 - Torino La sede del seminario si trova in centro città ed è situata a pochi metri di distanza dal parcheggio sotterraneo in Piazza Valdo Fusi, con tariffa giornaliera ridotta valida dalle ore 7,00 alle 20,00 per le auto private. (Il parcheggio è situato all'interno del perimetro della nuova ZTL Centrale. Chi accede occasionalmente a questo parcheggio può evitare la sanzione comunicando il numero di targa al personale del parcheggio stesso (è in distribuzione un modulo da compilare prima di uscire dal parcheggio ed entro le ore 11.00). E' inoltre vicinissima alla Stazione Porta Nuova e alla Metropolitana. E' raggiungibile dalle linee extraurbane e dalla Stazione FS Porta Susa con bus, metro e tram di linea. Per coloro che provengono dalle Autostrade: MI/TO e AO/TO uscita centro e proseguire per Corso Giulio Cesare; dalla PC/TO uscita centro e proseguire per Corso Unità d’Italia.
ISCRIZIONE - MODALITA' E’ richiesta la prenotazione come da modalità e scheda allegata
A mezzo fax. Oppure E-mail: [email protected] od anche dal sito Internet del CSA al link seminari “iscriviti on-line” Il contributo è fissato in € 250,00 pro-capite, oltre IVA*, ridotto ad € 200,00 pro-capite, oltre IVA*, per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, e per ogni iscritto in più del medesimo Ente. Esso comprende, oltre al materiale tecnico-didattico - che sarà inviato a 1/2 mail ai partecipanti due giorni prima del seminario -, la soluzione di quesiti e la colazione di lavoro. *Enti pubblici esenti da IVA ai
91
Mod. 12 Scheda piano formazione Mod. 12 Rev 0
sensi DPR 26.10.1972, n.633, art.10, come modificato dall’art.14, c.10 della L.537/1993. In tal caso aggiungere bollo quietanza pari ad € 2,00 ai sensi dell’art. 13 tariffa. Parte A di cui al DM 20.8.1992. come modificato dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43. Eventuali spese per il bonifico sono a carico dell'Ente iscritto. Pagamento a 30 gg. data consegna fattura.
ATTESTATO Al termine del seminario sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di
partecipazione INFORMAZIONE
Il CSA in relazione al numero delle adesioni potrà annullare od effettuare corsi contemporanei o spostarne ad altra data e sede l'effettuazione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il Comitato Scientifico si riserva in ogni momento e senza preavviso di variare la composizione del corpo docente al fine di migliorarne il risultato.
MODALITA’ DI DISDETTA E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via fax al n.11.5150630, con le seguenti modalità: 1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del seminario il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota; 2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del seminario, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura. 3. E’ ammessa la sostituzione della persona iscritta con altro partecipante dello stesso Ente
La Segreteria del CSA è a disposizione dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 15-17
Tel. 011/534054 Fax 011/ 5150630 Fuori di tale orario contattare il n. 348.5113630
Eventuali comunicazioni Email: [email protected] Pec: [email protected] Web : www.csa-
torino.it
Torino, 31 gennaio 2014 Training Manager
92
Mod. 12 Scheda piano formazione Mod. 12 Rev 0
Web: www.csa-torino.it
Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel. 011/534054 – Fax 011/5150630
Corso Giacomo Matteotti n.0 - 10121 Torino
Seminario
LA NUOVA LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE PIEMONTE
Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 e Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
Principi fondamentali - La pianificazione territoriale e paesaggistica del territorio - Il coordinamento provinciale - Formazione ed approvazione del PRGC e Varianti - Attuazione del PRGC - I PR intercomunali - Il prospetto territoriale operativo - Piano particolareggiato - PEEP - Accordi territoriali e convenzioni - Standard urbanistici e rilocalizzazione aree industriali, commerciali e impianti dismessi - Le espropriazioni per pubblica utilità - I controlli - La vigilanza - Le disposizioni transitorie e finali. Ampio spazio sarà riservato ai quesiti che saranno presentati nel corso del seminario od inviati con la scheda di iscrizione.
TORINO marzo 2014
* Ore 9,00 Registrazione partecipanti * Ore 9,30 Inizio lavori *Ore 13,00 Colazione di lavoro * Ore 14,00 Ripresa lavori * Ore 17,00
Termine seminario
RELATORI • Dott. Antonio TRIFIRO' - Funzionario Direzione Programmazione
Strategica, politiche territoriali edilizia - Settore attività giuridico-legislativa - Regione Piemonte
• Arch. Giovanni Piero PERUCCA - Libero Professionista - Torino • Avv. Gianni MARTINO - Esperto - Libero professionista - Torino • Arch. Fulvia ZUNINO - Funzionario Programmazione Strategica,
politiche territoriali, edilizia - settore attività giuridico-legislativa - Regione Piemonte
• Arch. Gianfranco FIORA - Dirigente Settore Urbanistica - Provincia di Torino.
93
Mod. 12 Scheda piano formazione Mod. 12 Rev 0
• Coordina: Avv. Monica BOIANELLI - Libero professionista - Torino
QUESITI
Per rendere meno teorico e molto più pratico e tecnico il seminario, si invitano gli interessati a spedire, via fax od e-mail, con l’impegno di partecipazione, quesiti e problematiche per consentire ai relatori di mirare in modo puntuale e preciso gli interventi evitando divagazioni in generale.
SEDE DEL SEMINARIO . Collegio San Giuseppe - Via San Francesco da Paola n.23 - 10123 - Torino La sede del seminario si trova in centro città ed è situata a pochi metri di distanza dal parcheggio sotterraneo in Piazza Valdo Fusi, con tariffa giornaliera ridotta valida dalle ore 7,00 alle 20,00 per le auto private. (Il parcheggio è situato all'interno del perimetro della nuova ZTL Centrale. Chi accede occasionalmente a questo parcheggio può evitare la sanzione comunicando il numero di targa al personale del parcheggio stesso (è in distribuzione un modulo da compilare prima di uscire dal parcheggio ed entro le ore 11.00). E' inoltre vicinissima alla Stazione Porta Nuova e alla Metropolitana. E' raggiungibile dalle linee extraurbane e dalla Stazione FS Porta Susa con bus, metro e tram di linea. Per coloro che provengono dalle Autostrade: MI/TO e AO/TO uscita centro e proseguire per Corso Giulio Cesare; dalla PC/TO uscita centro e proseguire per Corso Unità d’Italia.
ISCRIZIONE - MODALITA' E’ richiesta la prenotazione come da modalità e scheda allegata
A mezzo fax. Oppure E-mail: [email protected] od anche dal sito Internet del CSA al link seminari “iscriviti on-line” Il contributo è fissato in € 250,00 pro-capite, oltre IVA*, ridotto ad € 200,00 pro-capite, oltre IVA*, per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, e per ogni iscritto in più del medesimo Ente. Esso comprende, oltre al materiale tecnico-didattico - che sarà inviato a 1/2 mail ai partecipanti due giorni prima del seminario -, la soluzione di quesiti e la colazione di lavoro. *Enti pubblici esenti da IVA ai sensi DPR 26.10.1972, n.633, art.10, come modificato dall’art.14, c.10 della L.537/1993. In tal caso aggiungere bollo quietanza pari ad € 2,00 ai sensi dell’art. 13 tariffa. Parte A di cui al DM 20.8.1992. come modificato dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43. Eventuali spese per il bonifico sono a carico dell'Ente iscritto. Pagamento a 30 gg. data consegna fattura.
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Mod. 12 Scheda piano formazione Mod. 12 Rev 0
ATTESTATO Al termine del seminario sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di
partecipazione
INFORMAZIONE Il CSA in relazione al numero delle adesioni potrà annullare od effettuare corsi contemporanei o spostarne ad altra data e sede l'effettuazione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il Comitato Scientifico si riserva in ogni momento e senza preavviso di variare la composizione del corpo docente al fine di migliorarne il risultato.
MODALITA’ DI DISDETTA
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via fax al n.11.5150630, con le seguenti modalità: 1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del seminario il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota; 2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del seminario, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura. 3. E’ ammessa la sostituzione della persona iscritta con altro partecipante dello stesso Ente
La Segreteria del CSA è a disposizione dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-17
Tel. 011/534054 - Fax 011/ 5150630 Fuori di tale orario contattare il n. 348.5113630
Eventuali comunicazioni Email: [email protected] Pec: [email protected]
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Torino, 15 gennaio 2014 Training Manager Agenzia Formativa operante dal 1983
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Mod. 12 Scheda piano formazione Mod. 12 Rev 0
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Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel. 011/534054 – Fax 011/5150630
Corso Giacomo Matteotti n.0 - 10121 Torino
Con il patrocinio della Regione Piemonte
Seminario di aggiornamento professionale
LE RECENTI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA Le ultimissime modifiche all’art. 202 c.d.s ed i risvolti organizzativi
Le modifiche al codice della strada dovute alla conversione in legge del c.d. “decreto del fare” (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69), la genesi del provvedimento e il collegamento con la riforma del codice della strada. Lo “sconto” e le modalità di pagamento delle sanzioni, casi di non applicabilità della riduzione e problematiche indotte. Il problema del preavviso, possibilità di applicazione, responsabilità contabile per il dirigente/comandante e gli addetti all’ufficio. Risvolti organizzativi. L’interpretazione delle nuove norme e le circolari ministeriali Le circolari ministeriali relative alle modifiche all’articolo 202 del codice della strada. Le problematiche applicative alla luce dell’interpretazione fornita dal Ministero. Modalità di pagamento delle sanzioni e problematiche di effettuazione del servizio con gli strumenti di pagamento elettronico. Le modifiche al codice di procedura civile e i risvolti sul giudizio davanti al giudice di pace Le modifiche indotte dalla conversione in legge del d.l. 69/2013 con l’introduzione della “proposta conciliativa” nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace. Analisi della nuova formulazione dell’articolo 420 c.p.c. dopo le modificazioni introdotte dall’art. 77 del testo coordinato con la legge di conversione del d.l. 69/2013, interpretazione del quadro normativo risultante e risvolti applicativi per gli organi di polizia stradale. Problematiche di valutazione in merito all’accettazione della “proposta conciliativa” in sede di giudizio con riguardo alla responsabilità contabile di chi rappresenta l’ente, nonché del dirigente/comandante. Ampio spazio sarà riservato ai quesiti che saranno presentati nel corso del seminario od inviati con la scheda di iscrizione.
TORINO marzo 2014
* Ore 9,00 Registrazione partecipanti * Ore 9,30 Inizio lavori *Ore 13,00 Colazione di lavoro * Ore 14,00 Ripresa lavori
* Ore 17,00 Termine seminario
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Mod. 12 Scheda piano formazione Mod. 12 Rev 0
RELATORI
* Dott. Fabio Dimita Direttore Amministrativo presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
L’interpretazione delle nuove norme e le circolari ministeriali * Dott. Sergio Bedessi - Esperto in sicurezza urbana e polizia locale - Comandante Polizia Municipale di Udine Le ultimissime modifiche all’art. 202 c.d.s ed i risvolti organizzativi . * Irene Liguori Avvocato penalista, esperta in materia di contenzioso davanti al giudice di pace Le modifiche al codice di procedura civile e i risvolti sul giudizio davanti al giudice di pace
* Coordina: Avv. Monica BOIANELLI - Libero professionista - Torino
QUESITI
Per rendere meno teorico e molto più pratico e tecnico il seminario, si invitano gli interessati a spedire, via fax od e-mail, con l’impegno di partecipazione, quesiti e problematiche per consentire ai relatori di mirare in modo puntuale e preciso gli interventi evitando divagazioni in generale.
SEDE DEL SEMINARIO . Collegio San Giuseppe - Via San Francesco da Paola n.23 - 10123 - Torino La sede del seminario si trova in centro città ed è situata a pochi metri di distanza dal parcheggio sotterraneo in Piazza Valdo Fusi, con tariffa giornaliera ridotta valida dalle ore 7,00 alle 20,00 per le auto private. (Il parcheggio è situato all'interno del perimetro della nuova ZTL Centrale. Chi accede occasionalmente a questo parcheggio può evitare la sanzione comunicando il numero di targa al personale del parcheggio stesso (è in distribuzione un modulo da compilare prima di uscire dal parcheggio ed entro le ore 11.00). E' inoltre vicinissima alla Stazione Porta Nuova e alla Metropolitana. E' raggiungibile dalle linee extraurbane e dalla Stazione FS Porta Susa con bus, metro e tram di linea. Per coloro che provengono dalle Autostrade: MI/TO e AO/TO uscita centro e proseguire per Corso Giulio Cesare; dalla PC/TO uscita centro e proseguire per Corso Unità d’Italia.
ISCRIZIONE - MODALITA' E’ richiesta la prenotazione come da modalità e scheda allegata
A mezzo fax. Oppure E-mail: [email protected] od anche dal sito Internet del CSA al link seminari “iscriviti on-line” Il contributo è fissato in € 250,00 pro-capite, oltre IVA*, ridotto ad € 200,00 pro-capite, oltre IVA*, per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, e per ogni iscritto in più del medesimo Ente. Esso
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Mod. 12 Scheda piano formazione Mod. 12 Rev 0
comprende, oltre al materiale tecnico-didattico, la soluzione di quesiti e la colazione di lavoro. *Enti pubblici esenti da IVA ai sensi DPR 26.10.1972, n.633, art.10, come modificato dall’art.14, c.10 della L.537/1993. In tal caso aggiungere bollo quietanza pari ad € 2,00 ai sensi dell’art. 13 tariffa. Parte A di cui al DM 20.8.1992. come modificato dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43. Eventuali spese per il bonifico sono a carico dell'Ente iscritto. Pagamento a 30 gg. data consegna fattura.
ATTESTATO Al termine del seminario sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di
partecipazione
INFORMAZIONE Il CSA in relazione al numero delle adesioni potrà annullare od effettuare corsi contemporanei o spostarne ad altra data e sede l'effettuazione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il Comitato Scientifico si riserva in ogni momento e senza preavviso di variare la composizione del corpo docente al fine di migliorarne il risultato.
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E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via fax al n.11.5150630, con le seguenti modalità: 1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del seminario il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota; 2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del seminario, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura. 3. E’ ammessa la sostituzione della persona iscritta con altro partecipante dello stesso Ente
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Torino, 15 gennaio 2014 Training Manager
CSACentro Studi Amministrativi
Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro, operante dal 1983, è composta dadocenti universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici.
Agenzia Formativa, certificata UNI EN ISO 9001:2008
Pubblica la rivista periodica di dottrina, giurisprudenza e legislazione “QuaderniAmministrativi”.
Scopi del Centro
Promuovere e curare la trattazione e l'approfondimento di problemi culturali, economici,fiscali, amministrativi ed urbanistici degli operatori pubblici e privati con convegni, congressi, seminari, conferenze e corsi.
Fornisce, con la propria struttura operativa, servizi di assistenza e consulenza in materia tecnica, amministrativa, finanziaria, fiscale, urbanistica ed edilizia.
Attua corsi – con propria Agenzia Formativa – per la formazione ed aggiornamento del personale e per le varie categorie professionali validi per i concorsi .
L'obiettivo del CSA è quello di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore della P.A. in generale, degli EE.LL., ASL ed Aziende Pubbliche e, in particolare, promuovereun cambiamento della cultura degli operatori che dirigono, ai vari livelli di responsabilità, gli Enti Pubblici.
web: www.csa-torino.itE-mail: [email protected]
Legalmail: [email protected]
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI
Attività
- Consulenza ed assistenza legale, su ogni materia, con pool di avvocati ed esperti altamentequalificati., divisi in vari Comitati Scientifici e strutturati per materie.
- Agenzia Formativa – certificata UNI EN ISO 9001:2000 – per corsi di formazione per:Amministratori , Consiglieri e Dipendenti, in orari concordati, presso le sedi degli Enti, indiscipline giuridico-amministrative, contabili e tecniche, con team di professionisti altamentequalificati che quotidianamente trattano le varie materie degli Enti.
- Promuove convegni, congressi, seminari e conferenze per operatori pubblici e privati.
- Compilazione completa, su modulistica ufficiale, delle pratiche di pensione e liquidazione.Consulenza e contenzioso in campo pensionistico con professionisti specializzati.
- È possibile associarsi al Centro con un contributo annuo di € 100,00 beneficiando, sulle ini-ziative della riduzione del 20%, con diritto a soluzione di quesiti e ricezione gratuita della rivi-sta “Quaderni Amministrativi”
- Pubblicazione su “Quaderni Amministrativi” del bilancio, con l’invio gratuito della rivista ela pubblicazione sul web al sito del CSA. La collaborazione alla rivista, è aperta a tutti.
- Comitato tecnico-scientifico assistenza e consulenza nel quadro dell'europrogettazione (le varie fasi del progetto, procedure, criteri di valutazione, le norme amministrative e conta-bili da osservare, la rendicontazione) secondo i requisiti comunitari
Su Internet al proprio sito: www.csa-torino.it sono riportate tutte le informazioni sull’organizzazione e le iniziative programmate.
Eventuali ulteriori notizie possono essere richieste alla Segreteria del CentroTel. 011.9421712 oppure fax 011.5150630
e-mail: [email protected]
Legalmail: [email protected]
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Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro, operante dal 1983, è composta dadocenti universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici.
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Fornisce, con la propria struttura operativa, servizi di assistenza e consulenza in materia tecnica, amministrativa, finanziaria, fiscale, urbanistica ed edilizia.
Attua corsi – con propria Agenzia Formativa – per la formazione ed aggiornamento del personale e per le varie categorie professionali validi per i concorsi .
L'obiettivo del CSA è quello di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore della P.A. in generale, degli EE.LL., ASL ed Aziende Pubbliche e, in particolare, promuovereun cambiamento della cultura degli operatori che dirigono, ai vari livelli di responsabilità, gli Enti Pubblici.
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Attività
- Consulenza ed assistenza legale, su ogni materia, con pool di avvocati ed esperti altamentequalificati., divisi in vari Comitati Scientifici e strutturati per materie.
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- Promuove convegni, congressi, seminari e conferenze per operatori pubblici e privati.
- Compilazione completa, su modulistica ufficiale, delle pratiche di pensione e liquidazione.Consulenza e contenzioso in campo pensionistico con professionisti specializzati.
- È possibile associarsi al Centro con un contributo annuo di € 100,00 beneficiando, sulle ini-ziative della riduzione del 20%, con diritto a soluzione di quesiti e ricezione gratuita della rivi-sta “Quaderni Amministrativi”
- Pubblicazione su “Quaderni Amministrativi” del bilancio, con l’invio gratuito della rivista ela pubblicazione sul web al sito del CSA. La collaborazione alla rivista, è aperta a tutti.
- Comitato tecnico-scientifico assistenza e consulenza nel quadro dell'europrogettazione (le varie fasi del progetto, procedure, criteri di valutazione, le norme amministrative e conta-bili da osservare, la rendicontazione) secondo i requisiti comunitari
Su Internet al proprio sito: www.csa-torino.it sono riportate tutte le informazioni sull’organizzazione e le iniziative programmate.
Eventuali ulteriori notizie possono essere richieste alla Segreteria del CentroTel. 011.9421712 oppure fax 011.5150630
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Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro, operante dal 1983, è composta dadocenti universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici.
Agenzia Formativa, certificata UNI EN ISO 9001:2008
Pubblica la rivista periodica di dottrina, giurisprudenza e legislazione “QuaderniAmministrativi”.
Scopi del Centro
Promuovere e curare la trattazione e l'approfondimento di problemi culturali, economici,fiscali, amministrativi ed urbanistici degli operatori pubblici e privati con convegni, congressi, seminari, conferenze e corsi.
Fornisce, con la propria struttura operativa, servizi di assistenza e consulenza in materia tecnica, amministrativa, finanziaria, fiscale, urbanistica ed edilizia.
Attua corsi – con propria Agenzia Formativa – per la formazione ed aggiornamento del personale e per le varie categorie professionali validi per i concorsi .
L'obiettivo del CSA è quello di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore della P.A. in generale, degli EE.LL., ASL ed Aziende Pubbliche e, in particolare, promuovereun cambiamento della cultura degli operatori che dirigono, ai vari livelli di responsabilità, gli Enti Pubblici.
web: www.csa-torino.itE-mail: [email protected]
Legalmail: [email protected]
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI
Attività
- Consulenza ed assistenza legale, su ogni materia, con pool di avvocati ed esperti altamentequalificati., divisi in vari Comitati Scientifici e strutturati per materie.
- Agenzia Formativa – certificata UNI EN ISO 9001:2000 – per corsi di formazione per:Amministratori , Consiglieri e Dipendenti, in orari concordati, presso le sedi degli Enti, indiscipline giuridico-amministrative, contabili e tecniche, con team di professionisti altamentequalificati che quotidianamente trattano le varie materie degli Enti.
- Promuove convegni, congressi, seminari e conferenze per operatori pubblici e privati.
- Compilazione completa, su modulistica ufficiale, delle pratiche di pensione e liquidazione.Consulenza e contenzioso in campo pensionistico con professionisti specializzati.
- È possibile associarsi al Centro con un contributo annuo di € 100,00 beneficiando, sulle ini-ziative della riduzione del 20%, con diritto a soluzione di quesiti e ricezione gratuita della rivi-sta “Quaderni Amministrativi”
- Pubblicazione su “Quaderni Amministrativi” del bilancio, con l’invio gratuito della rivista ela pubblicazione sul web al sito del CSA. La collaborazione alla rivista, è aperta a tutti.
- Comitato tecnico-scientifico assistenza e consulenza nel quadro dell'europrogettazione (le varie fasi del progetto, procedure, criteri di valutazione, le norme amministrative e conta-bili da osservare, la rendicontazione) secondo i requisiti comunitari
Su Internet al proprio sito: www.csa-torino.it sono riportate tutte le informazioni sull’organizzazione e le iniziative programmate.
Eventuali ulteriori notizie possono essere richieste alla Segreteria del CentroTel. 011.9421712 oppure fax 011.5150630
e-mail: [email protected]
Legalmail: [email protected]
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Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro, operante dal 1983, è composta dadocenti universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici.
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Promuovere e curare la trattazione e l'approfondimento di problemi culturali, economici,fiscali, amministrativi ed urbanistici degli operatori pubblici e privati con convegni, congressi, seminari, conferenze e corsi.
Fornisce, con la propria struttura operativa, servizi di assistenza e consulenza in materia tecnica, amministrativa, finanziaria, fiscale, urbanistica ed edilizia.
Attua corsi – con propria Agenzia Formativa – per la formazione ed aggiornamento del personale e per le varie categorie professionali validi per i concorsi .
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IV trimestre 2013Poste ItalianeSpedizione in abbonamento postale 70%D.C.B. TorinoN. 4 - Anno 2013
Corso Giacomo Matteotti n. 010121 Torino
CENTROS T U D IA M M I N ISTRATIVI
periodico di dottrinagiurisprudenzae legislazione
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