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D. Lgs. 81/08 D. Lgs. 81/08 TITOLI IXTITOLI IX--XX
SOSTANZE PERICOLOSESOSTANZE PERICOLOSEAGENTI BIOLOGICIAGENTI BIOLOGICI
Roma – 24 novembre 2008
PERICOLOPERICOLO
RISCHIORISCHIO
Effetto acuto immediatoEffetto acuto immediato
INFORTUNIOINFORTUNIO
dal tipo di mansione svoltada come viene svolta
dal livello di esposizionedalla durata dell’esposizione
dalla dose assorbitadalle caratteristiche individualiCondizione
necessaria ma non sufficiente
EFFETTOEFFETTO
Effetto cronico progressivoEffetto cronico progressivo
MALATTIA MALATTIA PROFESSIONALEPROFESSIONALE
EMERGENZAEMERGENZASORVEGLIANZA SANITARIASORVEGLIANZA SANITARIA
MALATTIE PROFESSIONALIMALATTIE PROFESSIONALI
Malattie per le quali Malattie per le quali èè riconosciuta la causa di servizioriconosciuta la causa di servizio
Malattie professionali Malattie professionali tabellatetabellate:: sono quelle contratte sono quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate in nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate in apposite tabelle definite per legge dello Statoapposite tabelle definite per legge dello Stato..
Malattie professionali non Malattie professionali non tabellatetabellate:: per le quali il per le quali il lavoratore riesce a dimostrare che la causa consiste lavoratore riesce a dimostrare che la causa consiste nella lavorazione a cui nella lavorazione a cui èè addetto (sentenza della Corte addetto (sentenza della Corte Costituzionale 179/88Costituzionale 179/88).).
D.P.R. n. 1124/1965D.P.R. n. 1124/1965Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 -- s.o.s.o.))
ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI PROFESSIONALI NELLNELL’’INDUSTRIAINDUSTRIA (TITOLO I) (TITOLO I)
ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURANELL'AGRICOLTURA (TITOLO II)(TITOLO II)
REGIMI SPECIALI REGIMI SPECIALI (TITOLO III)(TITOLO III)Capo I: ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE Capo I: ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE MALATTIE DEI MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI STRANIEREDEI MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE
DISPOSIZIONIDISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE PER PARTICOLARI CATEGORIE (TITOLO IV)(TITOLO IV)
ALLEGATI ALLEGATI al al D.P.R. n. 1124/1965D.P.R. n. 1124/1965All.1: Grado percentuale di invaliditAll.1: Grado percentuale di invaliditàà permanente industria permanente industria All.2:All.2: Grado percentuale di inabilitGrado percentuale di inabilitàà permanente Agricolturapermanente AgricolturaAll.3:All.3: Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno peTabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per r
l'assistenza personale continuatal'assistenza personale continuataAll.4:All.4: Tabella delle malattie professionali nell'industria Tabella delle malattie professionali nell'industria All.5:All.5: Tabella delle malattie professionali dell'agricoltura Tabella delle malattie professionali dell'agricoltura All.6:All.6: Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delleAliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite rendite
e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzionee rendita base annua per ogni mille lire di retribuzioneAll.7:All.7: Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delleAliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite rendite
e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione (in vige rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione (in vigore ore dal 1 luglio 1965)dal 1 luglio 1965)
All.8:All.8: Tabella delle lavorazioni per le quali Tabella delle lavorazioni per le quali èè obbligatoria l'assicurazione obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo di contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo di indennizzabilitindennizzabilitàà dalla cessazione del lavoro (cosdalla cessazione del lavoro (cosìì modificata dal modificata dal D.M. 20 giugno 1988) D.M. 20 giugno 1988)
All.9:All.9: (modello A): Scheda personale per visita di assunzione periodic(modello A): Scheda personale per visita di assunzione periodica di a di controllo controllo
D.P.R. 13 APRILE 1994, N. 336D.P.R. 13 APRILE 1994, N. 336Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie
professionali nellprofessionali nell’’industria e nellindustria e nell’’agricolturaagricoltura
Art.1 comma 1Art.1 comma 1A decorrere della data di entrata in vigore del presente A decorrere della data di entrata in vigore del presente
regolamento regolamento la tabella delle malattie professionali la tabella delle malattie professionali nellnell’’industriaindustria e la tabella delle malattie professionali e la tabella delle malattie professionali
nellnell’’agricolturaagricoltura, , allegati, rispettivamente, n.4 e n.5 al testo allegati, rispettivamente, n.4 e n.5 al testo unico delle disposizioni per lunico delle disposizioni per l’’assicurazione obbligatoria assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, e successive modificazioni ed giugno1965, n. 1124, e successive modificazioni ed
integrazioni, integrazioni, sono sono sostituitesostituite dalle tabelle allegate al presente dalle tabelle allegate al presente decretodecreto, di cui formano parte integrante., di cui formano parte integrante.
D.P.R. n. 314 del 14 maggio 2001D.P.R. n. 314 del 14 maggio 2001
Regolamento di Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsipresentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe avverso l'applicazione delle tariffe
e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchmalattie professionali, nonchéé per la composizione del per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l'assicurazione contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni.infortuni.
Abroga: Abroga:
Artt. 46, 47, 48, 49 del D.P.R. n. 1124/1965Artt. 46, 47, 48, 49 del D.P.R. n. 1124/1965
Elenco delle malattie per le quali Elenco delle malattie per le quali èèobbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 139 del testo unico, effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con DPR 30 giugno 1965, n. approvato con DPR 30 giugno 1965, n.
1124, e 1124, e s.m.i.s.m.i.
D.M. 27 aprile 2004 D.M. 27 aprile 2004
Decreto 14 gennaio 2008Decreto 14 gennaio 2008(S.O. n. 68 alla GU n. 70 del 22(S.O. n. 68 alla GU n. 70 del 22--33--2008)2008)
ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvaai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato to con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e smismi
"Elenco delle malattie per le quali "Elenco delle malattie per le quali èèobbligatoria la denunciaobbligatoria la denuncia””
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
3 LISTE - Riconoscimento del nesso di causalità
7 GRUPPI- Agenti causali (3 gruppi)
- Tumori Professionali (1 gruppo)- Tessuti/Apparati/Sistemi (3)
LISTA 1 LISTA 1 -- Malattie la cui origine lavorativa Malattie la cui origine lavorativa èè di di elevata probabilitelevata probabilitààLISTA 2 LISTA 2 -- Malattie la cui origine lavorativa Malattie la cui origine lavorativa èè di di limitata probabilitlimitata probabilitààLISTA 3 LISTA 3 -- Malattie la cui origine lavorativa Malattie la cui origine lavorativa èè possibilepossibile
Decreto 14 gennaio 2008Decreto 14 gennaio 2008
Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni delldell’’organizzazione del lavoroorganizzazione del lavoro
Gruppo VIIGruppo VIITumori professionaliTumori professionaliGruppo VIGruppo VIMalattie della pelle non comprese in altriMalattie della pelle non comprese in altriGruppo VGruppo V
Malattie dellMalattie dell’’apparato respiratorio non comprese in apparato respiratorio non comprese in altrialtri
Gruppo IVGruppo IVMalattie da agenti BiologiciMalattie da agenti BiologiciGruppo IIIGruppo IIIMalattie da agenti Fisici Malattie da agenti Fisici Gruppo IIGruppo IIMalattie da agenti ChimiciMalattie da agenti ChimiciGruppo IGruppo I
Il Il Medico competenteMedico competentee la malattia professionale e la malattia professionale
Compila il certificato INAIL da consegnare al dipendente per l’eventuale indennità
Compila il referto (denuncia) da inoltrare alla A.S.L.per l’autorità giudiziaria
LL’’INAIL INAIL e la malattia professionalee la malattia professionale
Riconosce il nesso di causalitàAttribuisce una invalidità (punti)Elargisce una liquidazione oppure una pensione
Respinge la causa non riconoscendo il nesso di causalitàoppure perché la malattia è caduta in prescrizione per decorrenza dei termini ovvero è giunta troppo tardi
L’INAIL RICONOSCE LA MALATTIA SE PRESENTE NELLA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
L’AZIENDA SANITARIA, DELEGATA DALLA MAGISTRATURA, RICHIEDE AL DATORE DI LAVORO DOCUMENTAZIONE ATTA AD ACCERTARE UN
NESSO DI CAUSALITA’ ED UNA EVENTUALE RESPONSABILITA’
PRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALIPRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALIClassificazione per agente di rischioClassificazione per agente di rischio
Patologia da alte e basse temperaturePatologia da alte e basse temperatureMalattie da vibrazioni della pressione barometricaMalattie da vibrazioni della pressione barometricaMalattie da elettricitMalattie da elettricitààMalattie da rumoreMalattie da rumoreMalattie da vibrazioni meccanicheMalattie da vibrazioni meccanicheMalattie da radiazioni ionizzanti e non Malattie da radiazioni ionizzanti e non Malattie da metalli e loro composti (intossicazioni da Malattie da metalli e loro composti (intossicazioni da As, Cd, Hg, As, Cd, Hg, PbPb, cianuri e nitrili, , cianuri e nitrili, ……))Intossicazioni da composti organici (idrocarburi, )Intossicazioni da composti organici (idrocarburi, )Patologie da materie plastichePatologie da materie plastiche
PRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALI PRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALI Classificazione per apparatoClassificazione per apparato
• Malattie dell’apparato respiratorio • Malattie dell’apparato cutaneo• Malattie dell’apparato visivo• Malattie dell’apparato uditivo • Malattie dell’apparato otorinolaringoiatrico• Malattie dell’apparato osteo-articolare• Malattie del sistema nervoso• Malattie del sistema emopoietico• Malattie dell’apparato escretore • Tumori professionali
MALATTIA PROFESSIONALEAGENTE CAUSALE
Dermatite irritativa da contattoDermatite allergica da contattoDermatite follicolare acneiforme
Oli minerali IPA (catrami, pece, bitumi, oli da taglio, fuliggine, ecc.)
Psicosindrome organica; Epatopatia; Dermatite allergica da contatto; Porfiria tossica (benzene)
Mono-Di-EsaClorobenzene; dinitroclorobenzene;
Derivati alogenati e/o nitrici del benzene
Blefarocongiuntivite; Odontopatie; Periodontopatie; Bronchite; Sindrome da disfunzione delle vie aeree (RADS)
Acido solforico Composti organici e inorganici (S, C2S,
Tracheobronchite; Congiuntivite NO, HNO3, NH3SO2, CO, S e polisolfuri, ecc.)
Encefalopatia; Tracheobronchite; Congiuntivite; Dermatite irritativa da contatto;
tricloroetano cloroformio, CCl4
Derivati alogenati e/o nitrici di idrocarburi alifatici
Ulcere e perforazione del setto nasale; Dermatite ulcerativa; Dermatite allergica da contatto; Asma bronchiale; Tumori del polmone, delle cavità nasali e dei seni paranasali
Cromo(Ab, Be, Cd, Mn, Hg, Os, Pb, Cu, Se, Sn, Ta, U, Vn, Zn)
Asma bronchiale; Dermatite allergicaNichel Alogeni (Cl, F, Br, I)
Fibrosi polmonare; Sindrome Raynaud simile; Epatopatia fibroticaCloruro di vinile
Congiuntivite; Rinite; Perforazione setto nasale; Epatopatia cronica; Cheratosi palmare e plantare; Polineuropatia periferica
ArsenicoMetalli, loro leghe, amalgame
AGENTI CHIMICIAGENTI CHIMICI
ALCUNI ESEMPI DI MALATTIE PROFESSIONALI PER AGENTE CAUSALE
Opacità del cristallino; Infertilità temporanea maschileRadiofrequenze, microonde
Opacità del cristallino; Eritema permanenteRadiazioni infrarosse
Lesioni retiniche; lesioni della cornea; opacità del cristallino e del corpo vitreo
Laser
Radiodermite; Piastrinopenia; Infertilità temporanea o permanente maschile;
Radiazioni ionizzanti
Spondilodiscopatie del tratto lombare; Ernia discale lombareMMC con continuità
Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla- gomito-polso-mano; Tendiniti; Sindrome di De Quervain; Sindrome del Tunnel Carpale
Posture incongrue
Sindrome di Raynaud secondaria; osteoartropatie; Sindrome del Tunnel Carpale; Tendiniti
Vibrazioni meccaniche HAV
Ipoacusia percettiva bilateraleRumore otolesivo
Cheratosi attinicheRadiazioni UV
AGENTI FISICIAGENTI FISICI
RISCHIO CHIMICORISCHIO CHIMICO
Rischio derivante dall’impiego di agenti chimici pericolosi
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
D.LgsD.Lgs 626/94 626/94
Attuazione della direttiva 89/686/CE, in materia di Attuazione della direttiva 89/686/CE, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa ariavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa ai i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALEDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (questo decreto (questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale DPI e le procedure per lprotezione individuale DPI e le procedure per l’’apposizione del apposizione del marchio di conformitmarchio di conformitàà CE.CE.
DLgs 475/92DLgs 475/92
Attuazione delle direttive n.80/1107/CE, n.86/188/CE, Attuazione delle direttive n.80/1107/CE, n.86/188/CE, n.88/642/CE in materia di protezione dei lavoratori contro n.88/642/CE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad rischi derivanti da esposizione ad AGENTI CHIMICI, FISICI, AGENTI CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI DURANTE IL LAVOROBIOLOGICI DURANTE IL LAVORO (Piombo, Amianto, Rumore) (Piombo, Amianto, Rumore) abrogata totalmenteabrogata totalmente
DLgs 277/91DLgs 277/91
SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVOROSEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO(Aggiornato dal D.Lgs. 493/96(Aggiornato dal D.Lgs. 493/96--dir. Eur. 92/58)dir. Eur. 92/58)
DPR 524/82DPR 524/82
Imballaggio Imballaggio ETICHETTATURA ETICHETTATURA E E SCHEDE DI SICUREZZASCHEDE DI SICUREZZA di di sostanze e preparati pericolosisostanze e preparati pericolosi
L. 256/74L. 256/74
NORME GENERALI PER LNORME GENERALI PER L’’IGIENE SUL LAVOROIGIENE SUL LAVORODPR 303/56DPR 303/56
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORONORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORODPR 547/55DPR 547/55
NORMATIVA RISCHIO CHIMICONORMATIVA RISCHIO CHIMICO
NORMATIVA RISCHIO CHIMICO NORMATIVA RISCHIO CHIMICO Successiva al D.Lgs. 626/94Successiva al D.Lgs. 626/94
Classificazione Classificazione IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURAIMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA delle delle sostanze chimiche sostanze chimiche –– Predisposizione della Scheda di SicurezzaPredisposizione della Scheda di Sicurezza
D.LgsD.Lgs 285/98 285/98
Classificazione Classificazione IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURAIMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA delle delle sostanze chimiche sostanze chimiche –– Predisposizione della Scheda di SicurezzaPredisposizione della Scheda di Sicurezza
D.LgsD.Lgs 52/9752/97
D.Lgs. 25/02D.Lgs. 25/02 Protezione della salute e della sicurezza dei Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dalavoratori contro i rischi derivanti da AGENTI AGENTI CHIMICICHIMICI durante il lavoro durante il lavoro MODIFICA il D.Lgs. 626/94 INSERENDO IL TITOLO VII-bis
D.Lgs. 257/06D.Lgs. 257/06 Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTOALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTOMODIFICA il D.Lgs. 626/94 INSERENDO IL TITOLO VI-bis
D.LgsD.Lgs 65/03 65/03 Classificazione Classificazione IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURAIMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA delle delle sostanze chimiche sostanze chimiche –– Predisposizione della Scheda di SicurezzaPredisposizione della Scheda di Sicurezza
Dir. Cons. 80/1107 del 27/11/80 GUCE L327 del 3/12/80 ABROGATA
Dir. Cons. 82/605 del 28/07/82 GUCE L247 del 23/08/82 ABROGATA
Dir. Cons. 83/477 del 19/09/83 GUCE L263 del 24/09/83 II direttiva particolare
Dir. Cons. 88/642 del 16/12/88 GUCE L356 del 24/12/88 I MODIFICA
Dir. Cons. 88/364 del 9/06/88 GUCE L179 del 9/07/88 ABROGATA
Dir. Cons. 88/379/CEE del 7/06/88
CLASSIFICAZIONE PREPARATI ABROGATA
Dir. Cons. 67/548/CE e succ. mod. + Dir Comm. 2001/58/CE
CLASSIFICAZIONE SOTANZE + SCHEDE DI SICUREZZA
Dir. Cons. 98/24/CE PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Dir. Cons. 1999/45/CE nuova direttiva classificazione preparati DA RECEPIRE ENTRO 31/07/02
Dir. Cons. 89/391 del 12/06/89 GUCE L183 del 29/06/89 Direttiva quadro PROTEZIONE LAVORATORI
Dir. Cons. 90/394 del 28/06/90 GUCE L196 del 26/07/90 (VI Direttiva particolare) PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI
Dir. Cons. 97/42 del 27/06/97 GUCE L175 del 8/07/97 IA
Modifica 90/394
Dir. Cons. 1999/38/CE del 29/07/99 GUCE L138 del 1/06/99 IIA Modifica 90/394
D.lgs. 15/08/91 n. 277 S.O. a G.U. n. 200 del 27/08/91
PARZIALMENTE ABROGATO
D.lgs. 25/01/92 n. 77 S.O. a G.U. n. 36 del 13/02/92
ABROGATO
D.lgs. 16/07/98 n. 285 G.U. n. 191 del 18/08/98
D.lgs. 3/02/97 n. 52 (S.O. a G.U. n. 58 del 11/03/97)
+ D.M. 7/09/02 (G.U. n. 58 del
11/03/97)
D.M. 14/06/02 S.O. a G.U. n. 244 del 17/10/02
Elenco consolidato sostanze classificate
D.lgs. 2/02/02 n. 25G.U. n. 57 del 8/03/02
D.lgs. 19/09/94 n. 626 e succ. agg. e mod. S.O. a G.U. n. 265
del 12/11/94
D.lgs. 25/02/00 n. 66 G.U. n. 70 del 24/03/00
Nor
me
com
unita
rie N
orme nazionali
Il 9 Aprile 2008 viene Il 9 Aprile 2008 viene pubblicato il pubblicato il D.Lgs.D.Lgs. 81 81
TITOLO IXTITOLO IXSOSTANZE PERICOLOSESOSTANZE PERICOLOSE
(agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)amianto)
TITOLO XTITOLO XAGENTI BIOLOGICIAGENTI BIOLOGICI
STRUTTURA DEL TITOLO IX STRUTTURA DEL TITOLO IX
Capo I Capo I –– Protezione da agenti chimici Protezione da agenti chimici -- Artt. 221Artt. 221-- 232 232 (Titolo (Titolo VIIVII--bisbis D.Lgs. 626/94)D.Lgs. 626/94)
Capo II Capo II –– Protezione da agenti cancerogeniProtezione da agenti cancerogeni e e mutageni mutageni -- Artt. 233Artt. 233--245 245 (Titolo VII D.Lgs. 626/94)(Titolo VII D.Lgs. 626/94)
Capo III Capo III –– Protezione dai rischi connessi Protezione dai rischi connessi allall’’esposizione allesposizione all’’amianto amianto -- Artt. 246Artt. 246--265 265 (Titolo (Titolo VV--bisbis D.Lgs. 626/94) D.Lgs. 626/94)
Titolo IX Titolo IX –– Capo I Capo I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICIPROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Stesso campo di applicazioneStesso campo di applicazioneNovitNovitàà di maggior rilievo:di maggior rilievo:
"rischio basso per la sicurezza e "rischio basso per la sicurezza e irrilevanteirrilevante per la salute"per la salute"in sostituzione delin sostituzione del ““rischio rischio
moderatomoderato””(art.72(art.72--quinquiesquinquies del D.Lgs. 626)del D.Lgs. 626)
ALLEGATIALLEGATI
= Allegato = Allegato VIIIVIII--quinquiesquinquiesDivieti di impiego di Divieti di impiego di alcuni agenti chimici (4)alcuni agenti chimici (4)
Allegato Allegato XLXL
= Allegato = Allegato VIIIVIII--sextiessextiesNorme UNI atmosfere di Norme UNI atmosfere di lavorolavoro
Allegato Allegato XLIXLI
D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94D. Lgs. 81/08
= Allegato = Allegato VIIIVIII--bisbisBenzene, CVM, polveri di legnoBenzene, CVM, polveri di legno
Valori limite di Valori limite di esposizione professionaleesposizione professionale
Allegato Allegato XLIIIXLIII
= Allegato VIII= Allegato VIIIElenco di sostanze, Elenco di sostanze, preparati e processi preparati e processi
AllegatoAllegatoXLII XLII
= Allegato = Allegato VIIIVIII--quaterquaterValori limite biologiciValori limite biologiciAllegatoAllegatoXXXIXXXXIX
= Allegato = Allegato VIIIVIII--terter gigiàà mod. mod. (63) (63) Decreto 4 febbraio 2008 (33)Decreto 4 febbraio 2008 (33)
Valori limite di Valori limite di esposizione professionale esposizione professionale (99)(99)
Allegato Allegato XXXVIII XXXVIII
CAPO I CAPO I TITOLO IXTITOLO IX D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08
Protezione da agenti chimiciProtezione da agenti chimici
Determina i requisiti minimi per la protezione Determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano dagli effetti di agenti sicurezza che derivano dagli effetti di agenti chimici chimici presentipresenti sul luogo di lavoro o sul luogo di lavoro o come come
risultatorisultato di ogni attivitdi ogni attivitàà lavorativa che lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. comporti la presenza di agenti chimici.
SI APPLICA:SI APPLICA:a tutti gli agenti chimici pericolosi fatte salve le a tutti gli agenti chimici pericolosi fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni modificazioni
al trasporto di agenti chimici pericolosi fatte slave al trasporto di agenti chimici pericolosi fatte slave disposizioni specifichedisposizioni specifiche
NON SI APPLICA:NON SI APPLICA:alle attivitalle attivitàà comportanti esposizione a AMIANTO comportanti esposizione a AMIANTO per le quali si applicano le disposizioni del Capo per le quali si applicano le disposizioni del Capo IIIIII
Obiettivo della tutelaObiettivo della tutela
AllergieAllergieDermatiti da contatto e/o irritativeDermatiti da contatto e/o irritativeBroncopneumopatieBroncopneumopatieCancro professionaleCancro professionale
Ustioni chimiche (corrosivi)Ustioni chimiche (corrosivi)Incendi ed esplosioni (comburenti, Incendi ed esplosioni (comburenti, infiammabili, combustibili) infiammabili, combustibili)
Ridurre lRidurre l’’incidenza di incidenza di malattie professionalimalattie professionali
Ridurre il numero degli Ridurre il numero degli infortuniinfortuni
AGENTI CHIMICI AGENTI CHIMICI tutti gli elementi o composti chimici, sia soli che nei tutti gli elementi o composti chimici, sia soli che nei
loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivitrifiuti, mediante qualsiasi attivitàà lavorativa, siano lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi
o no sul mercato. o no sul mercato.
Materie prime, intermedi, prodotti, sottoprodottiMaterie prime, intermedi, prodotti, sottoprodotti, , normalmente impiegati, occasionali o accidentali o normalmente impiegati, occasionali o accidentali o
frutto di reazioni indesideratefrutto di reazioni indesiderate..
DefinizioniDefinizioni (art. 222)(art. 222)
AGENTI CHIMICI PERICOLOSIAGENTI CHIMICI PERICOLOSI
le le sostanzesostanze o o preparatipreparati, classificati come pericolosi , classificati come pericolosi dalla vigente normativa, (D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. dalla vigente normativa, (D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03). 65/03).
agenti non classificati ma che possono comportare agenti non classificati ma che possono comportare un rischio a causa delle loro proprietun rischio a causa delle loro proprietàà chimicochimico--fisiche e tossicologiche, o sostanze di per sfisiche e tossicologiche, o sostanze di per séé non non pericolose, ma che rappresentano un rischio per il pericolose, ma che rappresentano un rischio per il modo in cui sono utilizzati. modo in cui sono utilizzati.
sono compresi gli agenti chimici per i quali sono compresi gli agenti chimici per i quali èè stato stato comunque assegnato un valore limite di esposizione comunque assegnato un valore limite di esposizione professionale (TLV). professionale (TLV).
NON PERICOLOSE (es. acqua potabile e aria atmosferica in condizioni normali): In questi casi non sono da assumere particolari precauzioni se non il buon senso.
NON PERICOLOSE MA IMPIEGATE IN CONDIZIONI NON PERICOLOSE MA IMPIEGATE IN CONDIZIONI TALI DA POTER COSTITUIRE PERICOLO TALI DA POTER COSTITUIRE PERICOLO (es. acqua ad (es. acqua ad alta temperature, aria compressa). alta temperature, aria compressa).
PERICOLOSE MA NON CLASSIFICATE DALLE NORME PERICOLOSE MA NON CLASSIFICATE DALLE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGI DEI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSIIMBALLAGGI DEI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI(es. materiali organici degradati maleodoranti o infetti, acque (es. materiali organici degradati maleodoranti o infetti, acque di scarico, di scarico, farmaci, rifiuti)farmaci, rifiuti)
PERICOLOSE COSI' COME CLASSIFICATE DALLE PERICOLOSE COSI' COME CLASSIFICATE DALLE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA NORME SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO ED IMBALLAGGIO (maggior parte delle sostanze e preparati chimici (maggior parte delle sostanze e preparati chimici normalmente presenti nei luoghi di lavoro)normalmente presenti nei luoghi di lavoro)
La La pericolositpericolositàà dipende:dipende:
dalle caratteristiche chimicodalle caratteristiche chimico--fisiche (Volatilitfisiche (Volatilitàà, , ReattivitReattivitàà, , ……))
dalle caratteristiche tossicologiche dalle caratteristiche tossicologiche
Effetti sulla sicurezza:Effetti sulla sicurezza:Incendio, esplosioni, corrosioni Incendio, esplosioni, corrosioni
Effetti sulla salute:Effetti sulla salute:Effetti acuti e/o cronici Effetti acuti e/o cronici
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE: pericolositpericolositàà intrinseca delle sostanzeintrinseca delle sostanze
SIMBOLI DI PERICOLOSIMBOLI DI PERICOLO
Pittogramma di colore nero su sfondo arancione Pittogramma di colore nero su sfondo arancione che indica la pericolositche indica la pericolositàà generale del prodotto generale del prodotto Deve occupare almeno un decimo della Deve occupare almeno un decimo della superficie dellsuperficie dell’’etichettaetichetta
COMBURENTECOMBURENTE: : sostanza o preparato che a sostanza o preparato che a contatto con infiammabili provoca una reazione contatto con infiammabili provoca una reazione esotermicaesotermica
ESTREMAMENTE INFIAMMABILEESTREMAMENTE INFIAMMABILE: : sostanza o sostanza o preparato con punto di infiammabilitpreparato con punto di infiammabilitàà molto molto basso che a contatto con lbasso che a contatto con l’’aria si infiammaaria si infiamma
INFIAMMABILEINFIAMMABILE: sostanza o preparato con basso : sostanza o preparato con basso punto di infiammabilitpunto di infiammabilitàà
ESPLOSIVOESPLOSIVO: sostanza o preparato che può : sostanza o preparato che può esplodere, detonare o deflagrare anche senza esplodere, detonare o deflagrare anche senza ll’’azione dellazione dell’’ossigeno atmosfericoossigeno atmosferico
SIMBOLI DI PERICOLO SIMBOLI DI PERICOLO PER LA PER LA SICUREZZASICUREZZA
NOCIVONOCIVO: Sostanza o preparato che può : Sostanza o preparato che può indurre patologie acute o croniche e può indurre patologie acute o croniche e può essere anche letaleessere anche letale
IRRITANTEIRRITANTE: Sostanza o preparato che può : Sostanza o preparato che può produrre al contatto diretto, prolungato o produrre al contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose una ripetuto con la pelle o le mucose una reazione infiammatoriareazione infiammatoria
TOSSICOTOSSICO: Sostanza o preparato che può : Sostanza o preparato che può produrre lesioni acute o croniche in produrre lesioni acute o croniche in piccolissime quantitpiccolissime quantitàà
SIMBOLI DI PERICOLO SIMBOLI DI PERICOLO PER LA SALUTEPER LA SALUTE
PERICOLOSI PER LPERICOLOSI PER L’’AMBIENTE:AMBIENTE: Sostanza o Sostanza o preparato che se diffuso nellpreparato che se diffuso nell’’ambiente presenta o ambiente presenta o può presentare rischi immediati o differiti per una o può presentare rischi immediati o differiti per una o pipiùù componenti ambientalicomponenti ambientali
CORROSIVICORROSIVI:: sostanze o preparati che esercitano sostanze o preparati che esercitano unun’’azione distruttivaazione distruttiva a contatto con tessuti vivi e a contatto con tessuti vivi e nonnon
MODALITMODALITÀÀ DI ESPOSIZIONEDI ESPOSIZIONE
INALAZIONE INALAZIONE (Manipolazione di prodotti (Manipolazione di prodotti volatili, fuoriuscita accidentale di gas e volatili, fuoriuscita accidentale di gas e vapori)vapori)
CONTATTO CUTANEO CONTATTO CUTANEO (Manipolazione, (Manipolazione, contatto accidentale)contatto accidentale)
INGESTIONE accidentale INGESTIONE accidentale (Manipolazione) (Manipolazione)
INALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSEINALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE
LL’’interazione dipende dallo stato interazione dipende dallo stato fisico in cui si trova lfisico in cui si trova l’’agente chimicoagente chimicogas, vapore, liquido, solido gas, vapore, liquido, solido (particolato, polveri fini, scaglie, (particolato, polveri fini, scaglie, fibre), aerosol fibre), aerosol
Gli effetti possono essere: Gli effetti possono essere: - locali (nelle sole vie respiratorie nelle sole vie respiratorie senza indurre alterazioni senza indurre alterazioni sistemiche a distanzasistemiche a distanza- sistemicisistemici
LL’’assorbimento polmonare assorbimento polmonare èèinfluenzato:influenzato:-- dalla pressione parziale del gas dalla pressione parziale del gas negli alveoli negli alveoli -- dalla solubilitdalla solubilitàà nel mezzo acquoso nel mezzo acquoso del plasmadel plasma
LL’’assorbimento dei gas assorbimento dei gas èè favorito:favorito:--dalldall’’ampia superficie di scambio ampia superficie di scambio (70m(70m22) )
-- dal minimo spessore della dal minimo spessore della membrana alveolomembrana alveolo--capillare capillare (<1(<1μμm)m)
CONTATTO CUTANEO CON SOSTANZE PERICOLOSECONTATTO CUTANEO CON SOSTANZE PERICOLOSE
Non si verifica con sostanze Non si verifica con sostanze solide che vengono bloccate solide che vengono bloccate dalldall’’epidermide, ma solo per epidermide, ma solo per liquidi e gas che attraversano liquidi e gas che attraversano lo strato corneo per lo strato corneo per diffusione diffusione passivapassiva e raggiungono il e raggiungono il dermaderma
LL’’assorbimento assorbimento èè lento (importanza della durata lento (importanza della durata delldell’’esposizione)esposizione)
LL’’assorbimento assorbimento èè favorito in caso di abrasioni, ferite, favorito in caso di abrasioni, ferite, flogosi e riduzione del film lipidicoflogosi e riduzione del film lipidico
INGESTIONE DI SOSTANZE PERICOLOSEINGESTIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE
LL’’ingestione avviene tramite: ingestione avviene tramite:
-- il consumo di alimenti acqua ed il consumo di alimenti acqua ed altre bevande contaminatealtre bevande contaminate
-- le mani contaminate le mani contaminate
Gli effetti possono essere: Gli effetti possono essere: - locali - sistemicisistemici
LL’’assorbimento assorbimento èè influenzatoinfluenzatodalla resistenza del dalla resistenza del contaminante al pH gastrico ed contaminante al pH gastrico ed intestinaleintestinaleSi verifica prevalentemente a Si verifica prevalentemente a livello intestinale grazie livello intestinale grazie allall’’ampia superficie di scambio ampia superficie di scambio (villi e microvilli intestinali)(villi e microvilli intestinali)
ESCREZIONEESCREZIONE
Eliminazione aereaEliminazione aereaEscrezione urinariaEscrezione urinaria
Composti Composti volatili a volatili a
basso basso coefficiente di coefficiente di ripartizione ripartizione ariaaria--sangue sangue (anestetici, (anestetici,
alcuni alcuni solventi, ecc).solventi, ecc).
composti composti polari a polari a basso basso peso peso
molecolamolecolarere
Saliva. Saliva. Sostanze a basso peso molecolare, Sostanze a basso peso molecolare, possibile riassorbimento intestinale.possibile riassorbimento intestinale.Bile. Bile. Composti ad alto peso molecolare (es. Composti ad alto peso molecolare (es. metaboliti coniugati con proteine endogene). metaboliti coniugati con proteine endogene). Feci. Feci. Via di escrezione delle sostanze eliminate Via di escrezione delle sostanze eliminate con la bile e non riassorbite dallcon la bile e non riassorbite dall’’intetinointetino, oppure , oppure di sostanze direttamente diffuse o trasportate di sostanze direttamente diffuse o trasportate attivamente dal circolo ematico.attivamente dal circolo ematico.
Altre vieAltre vie
EFFETTI DEGLI INQUINANTI EFFETTI DEGLI INQUINANTI SULLSULL’’ORGANISMO:ORGANISMO:
RELAZIONE DOSERELAZIONE DOSE--RIPOSTARIPOSTA
La risposta di un organismo ad inquinanti dipende:La risposta di un organismo ad inquinanti dipende:-- dalla dalla quantitquantitàà delldell’’inquinante alla quale inquinante alla quale
ll’’organismo organismo èè espostoesposto
-- dal tipo di inquinantedal tipo di inquinante
-- dalla dalla via di esposizionevia di esposizione
Tutela degli esposti: Tutela degli esposti: PREVENZIONEPREVENZIONE
Valutazione del rischio (art. 223 D.Lgs. 81/08)Valutazione del rischio (art. 223 D.Lgs. 81/08)Adozione di misure di prevenzione e protezione Adozione di misure di prevenzione e protezione (artt. 224, 225 D.Lgs. 81/08)(artt. 224, 225 D.Lgs. 81/08)Misure in caso di incidente o di emergenza (art. Misure in caso di incidente o di emergenza (art. 226 D.Lgs. 81/08)226 D.Lgs. 81/08)Formazione ed informazione (artt. 36, 37 e 227 Formazione ed informazione (artt. 36, 37 e 227 D.Lgs. 81/08)D.Lgs. 81/08)Sorveglianza sanitaria (art. 229 D.Lgs. 81/08)Sorveglianza sanitaria (art. 229 D.Lgs. 81/08)
Valutazione del rischio Valutazione del rischio (Art. 223)(Art. 223)
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la saluteIl datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosilavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, , prendendo in considerazione in particolare: prendendo in considerazione in particolare:
–– le loro proprietle loro proprietàà pericolosepericolose–– le informazioni sulla salute e sicurezza contenute nella le informazioni sulla salute e sicurezza contenute nella
relativa scheda di sicurezza relativa scheda di sicurezza –– il livello, il tipo e la durata dell'esposizioneil livello, il tipo e la durata dell'esposizione–– le circostanze in cui viene svolto il lavoro compresa la le circostanze in cui viene svolto il lavoro compresa la
quantitquantitàà degli agentidegli agenti–– i valori limite di esposizione professionale o i valori limite i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici (allegati XXXVIII e XXXIX)biologici (allegati XXXVIII e XXXIX)–– gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottareadottare–– se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gisorveglianza sanitaria giàà intraprese. intraprese.
Art. 72-quater D.Lgs. 626/94
Il datore di lavoro indica:Il datore di lavoro indica:-- quali misure generali e specifiche ove applicabile quali misure generali e specifiche ove applicabile
sono state adottate;sono state adottate;
-- Valuta tutte le attivitValuta tutte le attivitàà, ivi compresa la manutenzione , ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e la pulizia, per le quali èè prevedibile la possibilitprevedibile la possibilitàà di di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo lanche dopo l’’adozione di tutte le misure tecniche.adozione di tutte le misure tecniche.
Nel caso di attivitNel caso di attivitàà lavorative che comportano lavorative che comportano ll’’esposizione a piesposizione a piùù agenti chimici pericolosi, i rischi sono agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.di tutti i suddetti agenti chimici.
Valutazione del rischio Valutazione del rischio (Art. 223)(Art. 223)
Valutazione del rischio Valutazione del rischio
SE RISCHIO SE RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTEIRRILEVANTE PER LA SALUTE::
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzioneArt. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenzeArt. 229 - Sorveglianza sanitariaArt. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Rischio alto per la sicurezza Rischio irrilevante per la salute
Rischio irrilevante per la sicurezza Rischio alto per la salute
Non si
applicano
MISURE GENERALI DI PROTEZIONEMISURE GENERALI DI PROTEZIONE(Art. 224)(Art. 224)
progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;luogo di lavoro;fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;relative procedure di manutenzione adeguate;riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;potrebbero essere esposti;riduzione al minimo della durata e dell'intensitriduzione al minimo della durata e dell'intensitààdell'esposizione;dell'esposizione;misure igieniche adeguate;misure igieniche adeguate;riduzione al minimo della quantitriduzione al minimo della quantitàà di agenti presenti sul di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessitluogo di lavoro in funzione delle necessitàà della lavorazione;della lavorazione;metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchagenti chimici pericolosi nonchéé dei rifiuti che contengono dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. detti agenti chimici.
MISURE SPECIFICHE MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONEDI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE
(art. 225)(art. 225)
Progettazione di appropriati processi lavorativi e Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonchcontrolli tecnici, nonchéé uso di attrezzature e uso di attrezzature e materiali adeguati;materiali adeguati;Adozione di appropriate misure organizzative e di Adozione di appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;protezione collettive alla fonte del rischio;Misure di protezione individuali, compresi i Misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; Sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma Sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. degli articoli 229 e 230.
Predisposizione di procedure di intervento Predisposizione di procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o emergenza (emergenza (assistenza, evacuazione e assistenza, evacuazione e soccorso)soccorso)
Tali misure comprendono:Tali misure comprendono:-- esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli connessi alla tipologia di intervalli connessi alla tipologia di lavorazione; lavorazione;
-- messa a disposizione di appropriati mezzi di messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorsopronto soccorso
MISURE IN CASO DI INCIDENTE O DI MISURE IN CASO DI INCIDENTE O DI EMERGENZAEMERGENZA
MISURE IN CASO DI INCIDENTE O DI EMERGENZA (2)MISURE IN CASO DI INCIDENTE O DI EMERGENZA (2)
Ai lavoratori cui Ai lavoratori cui èè consentito operare nell'area colpita sono consentito operare nell'area colpita sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. anomala.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la protetti devono immediatamente abbandonare la
zona interessata.zona interessata.
Il Piano di Emergenza Il Piano di Emergenza deve contenere:deve contenere:
Informazioni preliminari su:Informazioni preliminari su:-- attivitattivitàà pericolosepericolose-- agenti chimici pericolosi,agenti chimici pericolosi,-- misure per l'identificazione dei rischi,misure per l'identificazione dei rischi,-- precauzioni e procedure, in modo tale che servizi competenti precauzioni e procedure, in modo tale che servizi competenti
per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;proprie procedure e misure precauzionali;
qualunque altra informazione disponibile sui qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. procedure elaborate in base al presente articolo.
FORMAZIONE E INFORMAZIONEFORMAZIONE E INFORMAZIONEI lavoratori o i loro rappresentanti devono disporre di :I lavoratori o i loro rappresentanti devono disporre di :a)a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio b)b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali di lavoro, quali
l'identitl'identitàà degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relatividegli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normatilimite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative ve relative agli agentiagli agenti;;
c)c) formazione ed informazioni su formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sulintraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di luogo di lavorolavoro;;
d)d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezzaaccesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:a)a) fornite in modo adeguatofornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui al risultato della valutazione del rischio di cui
all'articolo 223. ( comunicazioni orali o dalla formazione e dalall'articolo 223. ( comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento l'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte)individuali con il supporto di informazioni scritte)
b)b) aggiornateaggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. per tener conto del cambiamento delle circostanze.
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici perLaddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante icolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in bail lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto se a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchdal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchéé la natura del contenuto dei la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi scontenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente iano chiaramente identificabili. identificabili.
COME RICONOSCERE GLI AGENTI COME RICONOSCERE GLI AGENTI PERICOLOSI:PERICOLOSI:
LL’’etichettaetichettaLa La scheda di sicurezzascheda di sicurezza
ETICHETTA SUGLI IMBALLIETICHETTA SUGLI IMBALLI==
Prima fonte di informazionePrima fonte di informazione
Contiene notizie concise ma ben definite sui Contiene notizie concise ma ben definite sui rischi insiti nella manipolazione (rischi insiti nella manipolazione (Classe di Classe di
pericolositpericolositàà, simboli, simboli) e le procedure ) e le procedure minime da adottare per minimizzare tali minime da adottare per minimizzare tali
rischi (rischi (frasi di rischiofrasi di rischio e e consigli di consigli di prudenzaprudenza))
L'etichetta riportata sui prodotti tiene conto di tutti i pericoL'etichetta riportata sui prodotti tiene conto di tutti i pericoli potenziali li potenziali connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sosconnessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e tanze e
dei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializdei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializzatizati
SIMBOLISIMBOLI DI DI PERICOLOPERICOLO
FRASI DI RISCHIOFRASI DI RISCHIOIndicano come si estrinseca la pericolositIndicano come si estrinseca la pericolositàà
degli agenti degli agenti Sono indicate da una lettera R seguita da uno Sono indicate da una lettera R seguita da uno
o pio piùù numerinumeri
R 15 - A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.
R 63 - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
R24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZACONSIGLI DI PRUDENZA
I Consigli di Prudenza descrivono le piI Consigli di Prudenza descrivono le piùù comuni procedure di comuni procedure di sicurezza da adottare per minimizzare i rischi associati sicurezza da adottare per minimizzare i rischi associati all'impiego della sostanza.all'impiego della sostanza.Sono indicati con una lettera S seguita da uno o piSono indicati con una lettera S seguita da uno o piùù numerinumeri
S 9S 9 (Conservare il recipiente in luogo ben ventilato)(Conservare il recipiente in luogo ben ventilato)
S 7/9S 7/9 (Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo (Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato)ben ventilato)
SCHEDA DI SICUREZZASCHEDA DI SICUREZZA
Contiene numerose informazioni sui pericoli, sulle Contiene numerose informazioni sui pericoli, sulle caratteristiche fisicocaratteristiche fisico--chimiche degli agenti, sugli chimiche degli agenti, sugli accorgimenti da adottare durante laccorgimenti da adottare durante l’’uso e la uso e la conservazione dei prodotti e sui rimedi da attuare ai conservazione dei prodotti e sui rimedi da attuare ai fini della sicurezza e ambientali. fini della sicurezza e ambientali.
Deve essere redatta ai sensi del Nuovo regolamento Deve essere redatta ai sensi del Nuovo regolamento europeo (REACH) (prima ai sensi del D.M. europeo (REACH) (prima ai sensi del D.M. 7/09/2002)7/09/2002)
Deve riportare la data ed essere revisionate in caso di Deve riportare la data ed essere revisionate in caso di nuove conoscenze acquisitenuove conoscenze acquisite
La scheda di sicurezzaLa scheda di sicurezza deve riportare le seguenti informazioni (16 punti):deve riportare le seguenti informazioni (16 punti):
1.1. Identificazione della sostanza o del composto, della societIdentificazione della sostanza o del composto, della societàà produttrice, produttrice, del distributore nazionale e i numeri telefonici per le emergenzdel distributore nazionale e i numeri telefonici per le emergenze;e;
2.2. Identificazione dei pericoli;Identificazione dei pericoli;3.3. Informazioni sulla sostanza o sul composto;Informazioni sulla sostanza o sul composto;4.4. Misure di primo soccorso;Misure di primo soccorso;5.5. Misure antincendio;Misure antincendio;6.6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale;Misure in caso di fuoriuscita accidentale;7.7. Norme per la manipolazione e lo stoccaggio;Norme per la manipolazione e lo stoccaggio;8.8. Disposizioni per il controllo dell'esposizione;Disposizioni per il controllo dell'esposizione;9.9. ProprietProprietàà chimiche e fisiche;chimiche e fisiche;10.10. Notizie sulla stabilitNotizie sulla stabilitàà e la reattivite la reattivitàà;;11.11. Informazioni tossicologiche;Informazioni tossicologiche;12.12. Informazioni ecologiche;Informazioni ecologiche;13.13. Considerazioni sullo smaltimento in base alla normative europee Considerazioni sullo smaltimento in base alla normative europee e e
nazionali;nazionali;14.14. Informazioni sul trasporto;Informazioni sul trasporto;15.15. Notizie sulla regolamentazione seguita e frasi di rischio;Notizie sulla regolamentazione seguita e frasi di rischio;16.16. Altre informazioni utili.Altre informazioni utili.
Deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti Deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri di chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri di classificazione di: classificazione di:
Molto tossiciMolto tossiciTossiciTossiciNociviNociviSensibilizzantiSensibilizzantiIrritantiIrritantiTossici per il ciclo produttivoTossici per il ciclo produttivoCorrosiviCorrosiviCancerogeni e mutageni di categoria 3Cancerogeni e mutageni di categoria 3..
SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 229)(Art. 229)
Viene effettuata:Viene effettuata:a)a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta l'esposizione; comporta l'esposizione;
a)a) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicitperiodicitàà diversa decisa dal medico competente con diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
a)a) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. prescrizioni mediche da osservare.
CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIOCARTELLE SANITARIE E DI RISCHIOArt. 230 Art. 230
Il medico competente, per ciascuno dei Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria (e di (e di rischio custodita presso lrischio custodita presso l’’azienda o lazienda o l’’unitunitààproduttiva)produttiva) secondo quanto previsto dall'articolo secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. protezione.
Art. 72Art. 72--undecies undecies D. Lgs. 626/94D. Lgs. 626/94
CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIOCARTELLE SANITARIE E DI RISCHIOArt. 230 Art. 230
Scompare il comma 3: Scompare il comma 3: ““ In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle
sanitarie e di rischio sono trasmesse allsanitarie e di rischio sono trasmesse all’’ISPESLISPESL””
Inserito nellInserito nell’’art. 25 comma lett. f), art. 25 comma lett. f), --MCMC--““ invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica,le invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica,le
cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; attraverso il proprio medico di medicina generale;
Art. 72Art. 72--undecies undecies D. Lgs. 626/94D. Lgs. 626/94
33 Nuove sostanze33 Nuove sostanze7 Nuovi valori rispetto alla Direttiva 2006/15/CE7 Nuovi valori rispetto alla Direttiva 2006/15/CE (il valore (il valore
limite di esposizione professionale stabilito dal decreto limite di esposizione professionale stabilito dal decreto èèinferiore a quello previsto dalla direttiva): inferiore a quello previsto dalla direttiva):
– Acetonitrile (35 mg/m3)– Isopentano (2000 mg/m3)– Pentano (2000 mg/m3)– Cicloesano (350 mg/m3) – Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti
di Cromo inorganico (III) non solubili (0,5mg/m3)
Allegato XXXVIII Allegato XXXVIII ""Valori limite di esposizione"Valori limite di esposizione"
Allegato VIII-terD.Lgs. 626/94 modificato dal Decreto 4 febbraio
2008, entrato in vigore il 12 marzo 2008.
Adeguamenti normativiAdeguamenti normativi (1)(1)
Art. 232Art. 232 c.1c.1Con Decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale Con Decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di Trento e di Bolzano,
èè istituitoistituitoun un comitato consultivocomitato consultivo per la determinazione e per la determinazione e l'aggiornamento dei l'aggiornamento dei valori limite di esposizione valori limite di esposizione professionaleprofessionale e dei e dei valori limite biologicivalori limite biologici relativi agli relativi agli agenti chimici agenti chimici
Adeguamenti normativiAdeguamenti normativi (2)(2)
Art. 232Art. 232 c.2c.2Con uno o piCon uno o piùù decreti dei Ministri del lavoro e della decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il comitato sentito il Ministro dello sviluppo economico, il comitato consultivo e le parti sociali, consultivo e le parti sociali,
sono recepitisono recepitii i valori limite di esposizione professionalevalori limite di esposizione professionale e e biologicibiologici obbligatori predisposti dalla Commissione obbligatori predisposti dalla Commissione Europea Europea
sono stabilitisono stabilitii i valori limite nazionalivalori limite nazionali ……
Adeguamenti normativiAdeguamenti normativi (3)(3)
Art. 232Art. 232 c.3c.3Con uno o piCon uno o piùù decreti dei Ministri del lavoro e della decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il comitato sentito il Ministro dello sviluppo economico, il comitato consultivo e le parti sociali, consultivo e le parti sociali,
e' inoltre determinatoe' inoltre determinatoil il rischio basso per la sicurezza e irrilevante rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute dei lavoratoriper la salute dei lavoratori …… in relazione al tipo, alle in relazione al tipo, alle quantitquantitàà ed alla esposizione di agenti chimici, anche ed alla esposizione di agenti chimici, anche
tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza. europea e dei parametri di sicurezza.
Adeguamenti normativiAdeguamenti normativi (4)(4)
Art. 232Art. 232 c.4c.4Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o pio piùùdecreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e deldecreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, la salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Statd'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le o, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono eregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere ssere stabiliti, entro stabiliti, entro quarantacinque giorniquarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio bpresente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per asso per la sicurezza e irrilevante perla salute dei lavoratori di cui alla sicurezza e irrilevante perla salute dei lavoratori di cui all'articolo l'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di cate224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria goria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentativdei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, e, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato del rischio moderato èè comunque effettuata dal comunque effettuata dal datore di lavoro. datore di lavoro.
Capo II Titolo IX D.Lgs. 81/08Capo II Titolo IX D.Lgs. 81/08
RISCHIO RISCHIO CANCEROGENO E CANCEROGENO E
MUTAGENOMUTAGENO
Rischio derivante dall’impiego di agenti cancerogeni e mutageni
Titolo VIITitolo VIID.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Titolo IX Titolo IX –– Capo II Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
E MUTAGENIE MUTAGENI
Non vi sono novitNon vi sono novitàà di particolare rilievo da segnalare, a parte i nuovi compiti di particolare rilievo da segnalare, a parte i nuovi compiti e attribuzioni delle attribuzioni dell’’ISPESLISPESL
Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedsospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate: icate: ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazioai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei nale dei mesoteliomi (mesoteliomi (ReNaMReNaM); ); ai casi di neoplasie delle cavitai casi di neoplasie delle cavitàà nasali e dei seni paranasali, sotto la nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusalidenominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali((ReNaTuNSReNaTuNS););ai casi di neoplasie a piai casi di neoplasie a piùù bassa frazione eziologia riguardo alle quali, bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi deituttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalitovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalitàà di possibile significativitdi possibile significativitààepidemiologica in rapporto a rischi occupazionali. epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
CAPO IICAPO IITITOLO IX (D.Lgs. 81/08) TITOLO IX (D.Lgs. 81/08) -- PROTEZIONE PROTEZIONE
DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENIDA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
non si applicanonon si applicano alle attivitalle attivitàà comportanti esposizione a comportanti esposizione a AMIANTO che restano disciplinate dalla normativa specifica AMIANTO che restano disciplinate dalla normativa specifica ed ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal ed ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunittrattato che istituisce la Comunitàà europea delleuropea dell’’energia atomicaenergia atomica
-- agliagli agenti cancerogeni e mutageni agenti cancerogeni e mutageni di categorie 1 e 2di categorie 1 e 2rispondenti alla classificazione stabilita ai sensi del decreto rispondenti alla classificazione stabilita ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e D. Lgs 65/03legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e D. Lgs 65/03
si applicanosi applicano::
Definisce le norme da applicare a tutte le attivitDefinisce le norme da applicare a tutte le attivitàà nelle quali i nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni olavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni omutageni a causa della loro attivitmutageni a causa della loro attivitàà lavorativa. lavorativa. Tali norme Tali norme
AGENTE CANCEROGENOAGENTE CANCEROGENOe AGENTE MUTAGENO e AGENTE MUTAGENO
((art. 234 D.Lgs. 81/08art. 234 D.Lgs. 81/08))
SOSTANZA che risponde ai criteri relativi alla classificazione quale categorie cancerogene 1 o 2 e mutagene 1 o 2 stabiliti ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1957 n. 52 e successive modificazioni
Un PREPARATO contenente una o più sostanze di cui al punto uno, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 e mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. 3 febbraio 1957 n. 52 e 16 luglio 98 n. 285Una SOSTANZA, UN PREPARATO O UN PROCESSO di cui all’allegato XLII nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII
AGENTE CANCEROGENOAGENTE CANCEROGENO::qualsiasi agente fisico, chimico o biologico qualsiasi agente fisico, chimico o biologico
in grado di produrre una neoplasiain grado di produrre una neoplasia
AGENTE MUTAGENOAGENTE MUTAGENO::qualsiasi agente fisico, chimico o biologico qualsiasi agente fisico, chimico o biologico
in grado di produrre una alterazione del in grado di produrre una alterazione del materiale genetico di una cellulamateriale genetico di una cellula
Il cancroIl cancro consiste in una massa di cellule in consiste in una massa di cellule in rapido accrescimento, che non esercita rapido accrescimento, che non esercita nessuna funzione positiva nei confronti nessuna funzione positiva nei confronti delldell’’ospite e che progredisce inesorabilmente ospite e che progredisce inesorabilmente terminando con la morte dellterminando con la morte dell’’individuoindividuo((WeinbergWeinberg, 1996), 1996)
Il termine cancro viene utilizzato per indicare Il termine cancro viene utilizzato per indicare una forma tumorale malignauna forma tumorale maligna
IL CANCROIL CANCRO
ALCUNI AGENTI CANCEROGENIALCUNI AGENTI CANCEROGENI
Agenti fisiciAgenti fisici: Radiazioni: UV, r X, gamma, : Radiazioni: UV, r X, gamma, alfa, beta, radionuclidi, radon, campi alfa, beta, radionuclidi, radon, campi elettromagnetici etc.elettromagnetici etc.Agenti biologiciAgenti biologici: Virus: HBV, HCV, HPV : Virus: HBV, HCV, HPV etetAgenti chimiciAgenti chimici: amianto, benzene, CVM, : amianto, benzene, CVM, farmaci antitumorali, ormoni farmaci antitumorali, ormoni etcetcAltroAltro: : aflotossinaaflotossina b da b da aspergillusaspergillus flavusflavus, , dieta a base di carne etcdieta a base di carne etc..
FATTORI DI RISCHIO DEI TUMORI PIFATTORI DI RISCHIO DEI TUMORI PIÙÙ DIFFUSIDIFFUSI
Tipo di cancroTipo di cancro fattore di rischiofattore di rischio
CuteCute raggi UV, arsenicoraggi UV, arsenicoPolmonePolmone tabacco,amianto,nichel,cromotabacco,amianto,nichel,cromoMammellaMammella dieta ricca di grassi, obesitdieta ricca di grassi, obesitàà, ,
alcool, ormonialcool, ormoniLeucemiaLeucemia radionuclidi, benzeneradionuclidi, benzeneColonColon--rettoretto dieta ricca di grassi, priva di fibre,dieta ricca di grassi, priva di fibre,
povera di vitamine, povera di vitamine, nitrosaminenitrosamineFegatoFegato micotossine, alcool, solventi e virusmicotossine, alcool, solventi e virusProstataProstata tabacco, cadmio, zinco, dieta tabacco, cadmio, zinco, dieta
ricca di grassi e priva di vitaminericca di grassi e priva di vitamineLaringeLaringe tabacco, alcol, carenza vitaminicatabacco, alcol, carenza vitaminica
TUMORI PROFESSIONALITUMORI PROFESSIONALI
Tumori che si sviluppano in un soggetto in Tumori che si sviluppano in un soggetto in seguito ad esposizione lavorativaseguito ad esposizione lavorativa
I casi di tumore attesi tra i lavoratori italiani assicurati I casi di tumore attesi tra i lavoratori italiani assicurati dall'INAIL potrebbero oscillare da un minimo di dall'INAIL potrebbero oscillare da un minimo di 1000 fino ad un massimo di 100001000 fino ad un massimo di 10000--20000 l'anno, ma 20000 l'anno, ma i i casi riconosciuti in sede medicocasi riconosciuti in sede medico--assicurativaassicurativa sono non sono non pipiùù di poche decine l'anno e questa discrepanza di poche decine l'anno e questa discrepanza èè da da attribuire alle difficoltattribuire alle difficoltàà riscontrate in sede di riscontrate in sede di diagnosi eziologica su singoli casi di tumore, in cui diagnosi eziologica su singoli casi di tumore, in cui non sempre esiste una adeguata caratterizzazione di non sempre esiste una adeguata caratterizzazione di un cancerogeno come agente eziologico.un cancerogeno come agente eziologico.
PERCHPERCHÉÉ QUESTA SOTTOSTIMAQUESTA SOTTOSTIMA??
Tempo di latenzaTempo di latenza lungo che impedisce di ricostruire con lungo che impedisce di ricostruire con certezza il tipo, il grado di esposizione e la certezza il tipo, il grado di esposizione e la relazione causarelazione causa--effettoeffetto tra l'esposizione professionale ed il cancro; tra l'esposizione professionale ed il cancro;
Va sempre considerata la possibilitVa sempre considerata la possibilitàà di di altre esposizionialtre esposizioni ad ad agenti cancerogeni, nell'ambiente di vita, al di lagenti cancerogeni, nell'ambiente di vita, al di làà di quelle di quelle professionali, ed il rispettivo ruolo nel determinare un professionali, ed il rispettivo ruolo nel determinare un tumore; tumore;
I tumori professionali non sono distinguibili dai tumori che I tumori professionali non sono distinguibili dai tumori che spontaneamente si riscontrano nella popolazione generale, spontaneamente si riscontrano nella popolazione generale, salvo casi particolari e ben riconosciuti, ma molto rari (il salvo casi particolari e ben riconosciuti, ma molto rari (il mesotelioma causato dall'amianto).mesotelioma causato dall'amianto).
DIFFICOLTA’ NELLA DIAGNOSI DI TUMORE PROFESSIONALE A LIVELLO INDIVIDUALE
I cancerogeni professionali determinano un eccesso di I cancerogeni professionali determinano un eccesso di tumori rispetto a quelli spontanei.tumori rispetto a quelli spontanei.
Il tumore professionale Il tumore professionale èè un evento un evento stocasticostocasticoLL’’esposizione professionale può essere causa esposizione professionale può essere causa
determinante ma probabilmente non determinante ma probabilmente non ““concausaconcausa””del tumoredel tumore
Il tumore professionale non ha caratteristiche Il tumore professionale non ha caratteristiche istopatologicheistopatologiche diverse da quelle di una neoplasia diverse da quelle di una neoplasia spontanea della stessa sedespontanea della stessa sede
In un soggetto colpito da tumore a valle di una In un soggetto colpito da tumore a valle di una esposizione a rischio esposizione a rischio èè dato valutare solo la dato valutare solo la ““probabilitprobabilitàà di origine professionaledi origine professionale”” della malattiadella malattia
Sistemi di aspirazioneSistemi di aspirazioneMascherina antipolvereMascherina antipolvere
Tumori NasoTumori Naso--SinusaliSinusaliAsma BronchialeAsma Bronchiale
Carpenteria in legnoCarpenteria in legnoPosa pavimenti Posa pavimenti in legnoin legno
POLVERI DI POLVERI DI LEGNOLEGNO
Respiratori personali Respiratori personali con casco aeratocon casco aeratoMaschere con filtro PMaschere con filtro P22
CongiuntivitiCongiuntivitiNeoplasie Cutanee Neoplasie Cutanee Neoplasie Neoplasie PolmonariPolmonari
Asfaltatura stradeAsfaltatura stradeIImpermmperm.. coperturecoperture
BITUMI E BITUMI E CATRAMECATRAME
Vietarne lVietarne l’’usousoQuando per ragioni di sveltimentoQuando per ragioni di sveltimentodel disarmo si devono utilizzaredel disarmo si devono utilizzarecomunquecomunque::-- Vietare lVietare l’’uso degli oliuso degli oliii esaustiesausti-- Usare olii privi di PCB,Usare olii privi di PCB,
nitrosammine e a bassonitrosammine e a bassocontenuto di IPAcontenuto di IPA
Maschere con filtro PMaschere con filtro P22Guanti di gommaGuanti di gomma
DermatitiDermatitiNeoplasie CutaneeNeoplasie CutaneeNeoplasie PolmonariNeoplasie Polmonari
Disarmo dei casseriDisarmo dei casseri(possono contenere (possono contenere IPA, PCB e IPA, PCB e NITROSAMMINE)NITROSAMMINE)
OLII OLII MINERALIMINERALI
Aspirazione e ricambio dellAspirazione e ricambio dell’’aria aria con filtri assoluticon filtri assolutiIndumenti monoIndumenti mono--usousoRespiratori personali Respiratori personali con casco aeratocon casco aeratoLocali di decontaminazioneLocali di decontaminazione
Mesotelioma PleuricoMesotelioma PleuricoCancro PolmonareCancro PolmonareMesotelioma Mesotelioma Peritoneale Peritoneale AsbestosiAsbestosi
Opere di rimozioneOpere di rimozioneOpere di Opere di demolizionedemolizioneAMIANTOAMIANTO
PREVENZIONE TECNICAPREVENZIONE TECNICAPOSSIBILI EFFETTI POSSIBILI EFFETTI SULLA SALUTESULLA SALUTELAVORAZIONELAVORAZIONESOSTANZASOSTANZA
LA CANCEROGENESILA CANCEROGENESI
Il processo di Il processo di cancerogenescancerogenesi i si manifesta con la crescita si manifesta con la crescita abnorme di cellule al di fuori dei normali meccanismi abnorme di cellule al di fuori dei normali meccanismi regolatori della divisione cellulare. Le sostanze cancerogene regolatori della divisione cellulare. Le sostanze cancerogene possono agire inducendo mutazioni o alterazioni di geni possono agire inducendo mutazioni o alterazioni di geni deputati alla replicazione e alla differenziazione. deputati alla replicazione e alla differenziazione.
Il processo implica 3 fasi:Il processo implica 3 fasi:
Iniziazione:Iniziazione: cambiamento non reversibile del materiale cambiamento non reversibile del materiale geneticogeneticoPromozione:Promozione: alterazione della espressione genetica e crescita alterazione della espressione genetica e crescita clonaleclonaleProgressione:Progressione: cambiamenti morfologicicambiamenti morfologici
LL’’esposizione con un agente cancerogeno non esposizione con un agente cancerogeno non implica in modo assoluto lo sviluppo della implica in modo assoluto lo sviluppo della malattia neoplastica. La possibilitmalattia neoplastica. La possibilitàà di ammalarsi di ammalarsi viene espressa in termini probabilistici.viene espressa in termini probabilistici.
Questo perchQuesto perchéé::la recettivitla recettivitàà individuale individuale èè amplissima amplissima (variabilit(variabilitàà))Non esiste una dose sogliaNon esiste una dose soglia
LL’’organismo umano organismo umano èè in un costante equilibrio tra in un costante equilibrio tra fattori di rischio e fattori protettivi (vitamine ed fattori di rischio e fattori protettivi (vitamine ed antiossidanti) e il DNA possiede la capacitantiossidanti) e il DNA possiede la capacitààintrinseca di intrinseca di autoripararsiautoripararsi fino ad un certo livello fino ad un certo livello che viene definito che viene definito ““criticocritico””, non determinabile a , non determinabile a priori. priori.
concetto di precauzioneconcetto di precauzione
LA VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE LA VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE CANCEROGENICITCANCEROGENICITÀÀ DI UN AGENTEDI UN AGENTE
STUDI EPIDEMIOLOGICISTUDI EPIDEMIOLOGICIIndagano su popolazioni esposte in confronto con gruppi di Indagano su popolazioni esposte in confronto con gruppi di
controllo sicuramente non esposti.controllo sicuramente non esposti.
STUDI SSTUDI SPERIMENTALI O TOSSICOLOGICIPERIMENTALI O TOSSICOLOGICIStudi effettuati su animali da laboratorio, con metodiche Studi effettuati su animali da laboratorio, con metodiche
molto diverse, che hanno comunque come risultato una molto diverse, che hanno comunque come risultato una osservazione di casi di tumore su un gruppo di cavie osservazione di casi di tumore su un gruppo di cavie esposte ad un determinato agente in confronto con un esposte ad un determinato agente in confronto con un gruppo di cavie dello stesso tipo non espostegruppo di cavie dello stesso tipo non esposte..
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE degli agenti cancerogenidegli agenti cancerogeni
IARCIARCInternational International AgencyAgency of of ResearchResearch on on CancerCancer
NIOSHNIOSHNational National InstituteInstitute of of OccupationalOccupational SafetySafety HealthHealth
EPAEPAEnvironmentalEnvironmental ProtectionProtection AgencyAgency
ACGIHACGIHAmerican American ConferenceConference GovernmentalGovernmental of Industrial of Industrial HygienistHygienist
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE degli agenti cancerogeni degli agenti cancerogeni
NELLA NORMATIVA ITALIANANELLA NORMATIVA ITALIANA
D.Lgs. 52/97D.Lgs. 52/97D.Lgs. 65/03D.Lgs. 65/03D.Lgs. 81/08 allegato XLII D.Lgs. 81/08 allegato XLII
AmiantoAmiantoPolveri di legno duroPolveri di legno duroBenzeneBenzeneCloruro di Cloruro di VinilVinil Monomero (CVM)Monomero (CVM)
AGENTI CANCEROGENI NELLA AGENTI CANCEROGENI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANALEGISLAZIONE ITALIANA
PROCESSI CANCEROGENIPROCESSI CANCEROGENI((ALLEGATO XLII D.Lgs. 81/08)ALLEGATO XLII D.Lgs. 81/08)
1.1. Produzione di Produzione di auraminaauramina col metodo col metodo MichlerMichler2.2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici
aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbonenella pece di carbone
3.3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel e prodotti durante il raffinamento del nichel e temperature elevate temperature elevate
4.4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilicoalcool isopropilico
5.5. Lavoro comportante esposizione a polvere di Lavoro comportante esposizione a polvere di legno durolegno duro
CATEGORIA 1CATEGORIA 1Sostanze Sostanze notenote per gli effetti sullper gli effetti sull’’uomo uomo
(prove sufficienti)(prove sufficienti)
CATEGORIA 2CATEGORIA 2Sostanze che Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogenedovrebbero considerarsi cancerogene per per
ll’’uomo uomo (adeguati studi sugli animali e altre informazioni)(adeguati studi sugli animali e altre informazioni)
CATEGORIA 3CATEGORIA 3sostanze sostanze da considerarsida considerarsi con sospettocon sospetto per i possibili effetti per i possibili effetti
sullsull’’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili sono insufficienti per procedere ad una valutazione sono insufficienti per procedere ad una valutazione
soddisfacente soddisfacente
T; R45-R49
T; R45-R49
AGENTI CANCEROGENIAGENTI CANCEROGENIClassificazione UE (Dir. 93/21/CEE)Classificazione UE (Dir. 93/21/CEE)
Xn; R40
CLASSIFICAZIONE IARCCLASSIFICAZIONE IARCGRUPPO 1GRUPPO 1
CANCEROGENO ACCERTATO PER LCANCEROGENO ACCERTATO PER L’’UOMOUOMO; ; vi vi èè sufficiente evidenza sufficiente evidenza di di carcinogenicitcarcinogenicitàà nellnell’’uomo in studi epidemiologici adeguatiuomo in studi epidemiologici adeguati
GRUPPO 2AGRUPPO 2APROBABILE CARCINOGENO PER LPROBABILE CARCINOGENO PER L’’UOMOUOMO sulla base di evidenza sulla base di evidenza
limitata nelllimitata nell’’uomo ed evidenza sufficiente negli animali da esperimentouomo ed evidenza sufficiente negli animali da esperimentoGRUPPO 2BGRUPPO 2B
POSSIBILE CARCINOGENO PER LPOSSIBILE CARCINOGENO PER L’’UOMOUOMO sulla base di evidenza sulla base di evidenza limitata nelllimitata nell’’uomo ed evidenza non del tutto sufficiente negli animali da uomo ed evidenza non del tutto sufficiente negli animali da esperimento oppure di evidenza sufficiente negli animali ed evidesperimento oppure di evidenza sufficiente negli animali ed evidenza enza inadeguata nellinadeguata nell’’uomouomo
GRUPPO 3GRUPPO 3non classificabilenon classificabile
GRUPPO 4GRUPPO 4PROBABILE NON CARCINOGENO PER LPROBABILE NON CARCINOGENO PER L’’UOMOUOMO sulla base di evidenza sulla base di evidenza
che indica assenza di che indica assenza di carcinogenicitcarcinogenicitàà nellnell’’uomo e negli animali da uomo e negli animali da esperimento e, in alcuni casi, sulla base di evidenza inadeguataesperimento e, in alcuni casi, sulla base di evidenza inadeguata o assenza o assenza di dati sulldi dati sull’’uomo, ma assenza di uomo, ma assenza di carcinogenicitcarcinogenicitàà negli animali da negli animali da esperimento in presenza di unesperimento in presenza di un’’ampia gamma di altri dati pertinentiampia gamma di altri dati pertinenti
Gli agenti cancerogeni classificati dallGli agenti cancerogeni classificati dall’’UE UE ad oggi sono circa 500ad oggi sono circa 500
Gli agenti cancerogeni classificati dallo Gli agenti cancerogeni classificati dallo IARC sono ad oggi circa 885 di cuiIARC sono ad oggi circa 885 di cui
88 di gruppo 188 di gruppo 164 di gruppo 2A64 di gruppo 2A236 di gruppo 2B236 di gruppo 2B
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE ACGIHACGIHCATEGORIA A1CATEGORIA A1
carcinogenocarcinogeno riconosciutoriconosciuto per lper l’’uomo; luomo; l’’agente agente èè risultato risultato carcinogenocarcinogeno per lper l’’uomo uomo sulla base di risultati di studi epidemiologicisulla base di risultati di studi epidemiologici
CATEGORIA A2CATEGORIA A2carcinogenocarcinogeno sospetto sospetto per lper l’’uomo; agente per cui si ha evidenza ridotta di uomo; agente per cui si ha evidenza ridotta di
carcinogenicitcarcinogenicitàà sullsull’’uomo ed evidenza sufficiente di uomo ed evidenza sufficiente di carcinogenicitcarcinogenicitàà in animali in animali da esperimento con rilevanza per lda esperimento con rilevanza per l’’uomouomo
CATEGORIA A3CATEGORIA A3carcinogenocarcinogeno riconosciuto per lriconosciuto per l’’animale con animale con rilevanza non notarilevanza non nota sullsull’’uomo; uomo;
ll’’agente agente èè risultato risultato carcinogenocarcinogeno in animali da esperimento ad una dose in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti, o relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti, o di tipo istologico di tipo istologico o mediante meccanismi che possono non essere rilevanti per i lavo mediante meccanismi che possono non essere rilevanti per i lavoratori oratori esposti esposti
CATEGORIA A4CATEGORIA A4non classificabile come non classificabile come carcinogenocarcinogeno per lper l’’uomo; agente che lascia presupporre uomo; agente che lascia presupporre
che possa risultare che possa risultare carcinogenocarcinogeno per lper l’’uomo ma che non può essere classificato uomo ma che non può essere classificato definitivamente per insufficienza di datidefinitivamente per insufficienza di dati
CATEGORIA A5CATEGORIA A5non sospetto come non sospetto come carcinogenocarcinogeno per lper l’’uomo; luomo; l’’agente non agente non èè ritenuto ritenuto carcinogenocarcinogeno
per lper l’’uomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente condottuomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente condotti i sullsull’’uomouomo
PREPARATI CANCEROGENIPREPARATI CANCEROGENI
I preparati sono I preparati sono classificati cancerogeniclassificati cancerogeni se se contengono:contengono:
Agenti cancerogeni di Agenti cancerogeni di categoria 1 e 2categoria 1 e 2 in in concentrazione >concentrazione > 0,1% 0,1%
> 0,2% > 0,2% Agenti cancerogeni di Agenti cancerogeni di categoria 3categoria 3 in in
concentrazione concentrazione > 1%> 1%
DIVIETIDIVIETI
La legislazione regolamenta lLa legislazione regolamenta l’’impiego di alcuni impiego di alcuni agenti cancerogeni in funzione della agenti cancerogeni in funzione della
concentrazione concentrazione
In Italia, ad oggi, In Italia, ad oggi, èè vietato lvietato l’’uso alcuni agenti se uso alcuni agenti se presenti in concentrazioni superiori a presenti in concentrazioni superiori a
0,1% in peso0,1% in peso
22--naftilamina e i suoi Salinaftilamina e i suoi Sali44--aminodifenile e suoi Saliaminodifenile e suoi Sali
Benzidina e i suoi SaliBenzidina e i suoi Sali44--nitrodifenilenitrodifenile
VALORI LIMITE MASSIMI DI VALORI LIMITE MASSIMI DI ESPOSIZIONE nella legislazione italianaESPOSIZIONE nella legislazione italiana
0,150,15Piombo inorganico e suoi compostiPiombo inorganico e suoi composti
5,005,00Polveri di legno Polveri di legno
7,777,77
3,253,25
Mg/mMg/m33
33Cloruro di vinile monomero (CMV)Cloruro di vinile monomero (CMV)
11Benzene (pelle)Benzene (pelle)
ppmppm
Frasi di rischio:Frasi di rischio:
R45 R45 –– può provocare il cancropuò provocare il cancroR49 R49 –– può provocare il cancro per inalazionepuò provocare il cancro per inalazioneR40 R40 –– possibilitpossibilitàà di effetti cancerogeni: prove di effetti cancerogeni: prove
insufficientiinsufficienti
Simbolo di pericolo:Simbolo di pericolo:
RICONOSCERE GLI AGENTI RICONOSCERE GLI AGENTI CANCEROGENICANCEROGENI
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Sostituzione e riduzioneSostituzione e riduzione (art. 235) (art. 235)
Evitare o ridurre lEvitare o ridurre l’’utilizzazione di una agente cancerogeno e utilizzazione di una agente cancerogeno e mutagenomutageno sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o preparato meno nocivo alla salutesostanza o preparato meno nocivo alla salute
Assicurarsi, se la sostituzione non Assicurarsi, se la sostituzione non èè possibile, che lpossibile, che l’’utilizzazione utilizzazione del cancerogeno avvenga in un sistema chiusodel cancerogeno avvenga in un sistema chiuso
Provvedere affinchProvvedere affinchéé il livello di esposizione, in caso di il livello di esposizione, in caso di impossibilitimpossibilitàà tecnica di utilizzo di un sistema chiuso, sia tecnica di utilizzo di un sistema chiuso, sia ridotto al piridotto al piùù basso valore possibilebasso valore possibile
Tutela degli esposti: Tutela degli esposti: PREVENZIONEPREVENZIONE
Valutazione del rischio (art. 236 D.Lgs. 81/08)Valutazione del rischio (art. 236 D.Lgs. 81/08)Adozione di misure di prevenzione e protezione Adozione di misure di prevenzione e protezione (artt. 236, 237 D.Lgs. 81/08)(artt. 236, 237 D.Lgs. 81/08)Formazione ed informazione (artt. 36, 37 e 239 Formazione ed informazione (artt. 36, 37 e 239 D.Lgs. 81/08) D.Lgs. 81/08) Esposizione non prevedibile (art. 240 D.Lgs. Esposizione non prevedibile (art. 240 D.Lgs. 81/08)81/08)Esposizioni lavorative particolari (art. 241 Esposizioni lavorative particolari (art. 241 D.Lgs. 81/08)D.Lgs. 81/08)Sorveglianza sanitaria (art. 242 D.Lgs. 81/08)Sorveglianza sanitaria (art. 242 D.Lgs. 81/08)
Registro di esposizione e cartelle Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischiosanitarie e di rischio
Contenuti: Contenuti: attivitattivitàà svoltasvoltaagente cancerogeno o mutageno utilizzatoagente cancerogeno o mutageno utilizzatoove noto, il valore dell'esposizione a tale agente ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente
In caso di cessazione di attivitIn caso di cessazione di attivitàà dell'azienda, il datore di dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL rischio all'ISPESL
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivitogni attivitàà che espone ad agenti che espone ad agenti cangerogenicangerogeni o o mutageni. mutageni.
Il datore di lavoro:Il datore di lavoro:consegna copia del registro all'ISPESL e dall'organo di consegna copia del registro all'ISPESL e dall'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanitconsegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanitààcopia del registro;copia del registro;
in caso di cessazione di attivitin caso di cessazione di attivitàà dell'azienda, dell'azienda, consegna copia del registro all'organo di vigilanza consegna copia del registro all'organo di vigilanza competente per territorio;competente per territorio;
in caso di assunzione di lavoratori che hanno in in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivitprecedenza esercitato attivitàà con esposizione ad agenti con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchregistro di cui al comma 1, nonchéé copia della copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
Adeguamenti normativi (art. 245)Adeguamenti normativi (art. 245)
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individ1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua ua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensiper la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono aidecreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Minisdi classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del teri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiestlavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in a, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza social2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della e e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a)a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del psono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso rogresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie tarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; cancerogeni o mutageni;
b)b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuae' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione zione effettuata ai sensi del comma 1. effettuata ai sensi del comma 1.
SANZIONI SANZIONI -- DL e Dirigente (Capo IV art. 262)DL e Dirigente (Capo IV art. 262)Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euroeuro
• Valutazione del rischio • Misure specifiche di prevenzione e protezione• Disposizioni in caso di incidenza o di emergenza • Divieti • Revisione della VR a seguito della Sorveglianza Sanitaria• Sostituzione e riduzione agenti cancerogeni • Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno • Misure tecniche, organizzative, procedurali• Misure tecniche• formazione adeguata • Esposizioni non prevedibili• Operazioni lavorative particolari• Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
• 223 commi da 1 a 3223 commi da 1 a 3•• 225225•• 226226•• 228 commi 1, 3, 4 e 5228 commi 1, 3, 4 e 5•• 229 comma 7229 comma 7•• 235235•• 236 comma 3236 comma 3•• 237237•• 238 comma 1238 comma 1•• 239 comma 2239 comma 2•• 240 commi 1 e 2240 commi 1 e 2•• 241241•• 242 commi 1, 2 e 5, lett. b)242 commi 1, 2 e 5, lett. b)
• Registro di esposizione e cartelle sanitarie•• 243 commi 3, 4, 5, 6 e 8243 commi 3, 4, 5, 6 e 8
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euroSanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro
Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euroeuro
• Valutazione dei rischi• Informazioni sulla VR e etichettatura contenitori•• Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria•• etichettaturaetichettatura•• Comunicazione alla ASL di Comunicazione alla ASL di inceidentiinceidenti
•• 223 comma 1,223 comma 1,•• 227 commi 1, 2 e 3227 commi 1, 2 e 3•• 229 commi 1, 2, 3 e 5229 commi 1, 2, 3 e 5•• 239 commi 1 e 4239 commi 1 e 4•• 240 comma 3240 comma 3
SANZIONI SANZIONI -- PREPOSTO (art. 263)PREPOSTO (art. 263)
Arresto sino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro
• Sorveglianza sanitaria• Informazione e formazione
• art. 229 commi 1, 2, 3 e 5, • art. 239 commi 1 e 4.
Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro
• Misure specifiche di prevenzione e protezione• Disposizioni in caso di incidenza o di emergenza • Divieti • Sostituzione e riduzione di agenti cancerogeni e mutageni• Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno • Misure tecniche, organizzative, procedurali• Misure tecniche• Esposizioni non prevedibili• Operazioni lavorative particolari• Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
• art. 225• art. 226• art. 228 c. 1, 3, 4 e 5• art. 235• art. 236 c. 3• art. 237• art. 238 c. 1• art. 240 c. 1 e 2• art. 241• art. 242 commi 1 e 2;
Il preposto e‘ punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'art. 19
SANZIONI SANZIONI -- LAVORATORE (art. 265)LAVORATORE (art. 265)
I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione
dell'articolo 240, comma 2 (esposizione non prevedibile
cancerogeni/mutageni):
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al tempo strettamente necessario.
RISCHIO BIOLOGICORISCHIO BIOLOGICO
Rischio derivante dallRischio derivante dall’’impiego di impiego di agenti biologiciagenti biologici
TITOLO X D.Lgs. 81/08TITOLO X D.Lgs. 81/08ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICIESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Le norme del presente titolo si applicano a tutte le Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivitattivitàà lavorative nelle quali vi e' rischio di lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti biologici.esposizione ad agenti biologici.
Restano ferme le disposizioni particolari di Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati di organismi geneticamente modificati
Titolo VIII D.Lgs. 626/94
Titolo X Titolo X ––ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICIESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Non vi sono novitNon vi sono novitàà di rilievodi rilievo da segnalare, a parte da segnalare, a parte ll’’aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di Microrganismi Geneticamente ModificatiMicrorganismi Geneticamente Modificati (MGM):(MGM):
LL’’art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiamava l'art. 4 del D.Lgs. art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiamava l'art. 4 del D.Lgs. 91/1993, ora abrogato, mentre l91/1993, ora abrogato, mentre l’’attuale art. 269 fa attuale art. 269 fa riferimento allriferimento all’’allegato IV del D.Lgs. 206/2001 (allegato IV del D.Lgs. 206/2001 (Misure di Misure di contenimento e altre misure di protezionecontenimento e altre misure di protezione).).Si ricorda che il sopra citato Allegato IV individua le misure Si ricorda che il sopra citato Allegato IV individua le misure di contenimento e altre misure di protezione per le attivitdi contenimento e altre misure di protezione per le attivitààche prevedono la presenza di MGM. che prevedono la presenza di MGM.
Titolo VIIITitolo VIIID.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Definizioni Definizioni (art. 267 D.Lgs. 81/08)(art. 267 D.Lgs. 81/08)
agente biologicoagente biologico: qualsiasi microrganismo anche se : qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; infezioni, allergie o intossicazioni;
microrganismomicrorganismo: qualsiasi entit: qualsiasi entitàà microbiologica, microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; materiale genetico;
coltura cellularecoltura cellulare: il risultato della crescita in vitro : il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art. 74 D.Lgs. 626/94
CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
Gruppo I. Microrganismi che difficilmente causano malattie nell’uomo o negli animali e che possono costituire un rischio debole per il singolo individuo e la comunità.
Gruppo II. Agenti che possono causare malattie nell’uomo o negli animali. Essi tuttavia costituiscono un limitato rischio per la popolazione poiché sono di norma disponibili efficaci misure preventive. (es. HAV, B. pertussis, Cl. Tetani, S. Aureus, V. cholerae).
Gruppo III. Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani ed possono propagarsi nella comunità, ma sono disponibili trattamenti efficaci e misure preventive. (es. Brucelle, M. tuberculosis, Virus dell’Epatite B, Virus dell’Epatite C, Virus dell’AIDS)
Gruppo IV. Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani e che normalmente si diffondono rapidamente da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente. Non sono disponibili trattamenti efficaci né misure preventive. Sono da considerarsi un rischio elevato per l’individuo e la comunità. (es. VirusEbola, Virus Lassa, Virus della febbre emorragica di Crema Congo).
Allegato XLVIAllegato XLVI D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08Elenco degli agenti biologici classificatiElenco degli agenti biologici classificati
Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui di cui èè noto che possono provocare noto che possono provocare malattie malattie infettiveinfettive in soggetti umani ;in soggetti umani ;
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui patogeni di animali e piante di cui èè noto che non noto che non hanno effetto sull'uomo.hanno effetto sull'uomo.
Non si Non si èè tenuto conto dei microrganismi tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati. geneticamente modificati.
Sono divisi per categoria (Batteri, Virus, Parassiti, Sono divisi per categoria (Batteri, Virus, Parassiti, Funghi)Funghi)
All. XI D.Lgs. 626/94
STRUTTURA STRUTTURA DELLDELL’’ALLEGATOALLEGATO
AA: possibili effetti : possibili effetti allergici;allergici;DD: l'elenco dei lavoratori : l'elenco dei lavoratori che hanno operato con che hanno operato con detti agenti deve essere detti agenti deve essere conservato per almeno conservato per almeno dieci anni dalla dieci anni dalla cessazione dell'ultima cessazione dell'ultima attivitattivitàà comportante comportante rischio di esposizione;rischio di esposizione;TT: produzione di tossine;: produzione di tossine;V:V: vaccino efficace vaccino efficace disponibile.disponibile.
Gruppi 2, 3 o 4 Gruppi 2, 3 o 4 **: agenti che **: agenti che possono possono comportare un comportare un rischio di rischio di infezione limitato infezione limitato perchperchéénormalmente non normalmente non sono veicolati sono veicolati dall'aria dall'aria
Nome Nome SppSpp: riferito ad : riferito ad altre specie altre specie riconosciute riconosciute patogene per patogene per ll’’uomouomo
RilieviRilieviClassificazioneClassificazioneAgente biologicoAgente biologico
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀÀLAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA
PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI.PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI.
AttivitAttivitàà in industrie alimentari.in industrie alimentari.AttivitAttivitàà nell'agricoltura.nell'agricoltura.AttivitAttivitàà nelle quali vi nelle quali vi èè contatto con gli animali e/o contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. con prodotti di origine animale. AttivitAttivitàà nei servizi sanitari, comprese le unitnei servizi sanitari, comprese le unitàà di di isolamento e isolamento e post post mortemmortem..AttivitAttivitàà nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. AttivitAttivitàà impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. di rifiuti speciali potenzialmente infetti. AttivitAttivitàà negli impianti per la depurazione delle acque negli impianti per la depurazione delle acque di scarico. di scarico.
RAPPORTI OSPITE-PARASSITA
Le difese dell’ospite possono neutralizzare il microrganismo
Il microrganismo riesce ad impiantarsi e moltiplicarsi nell’ospiteINFEZIONE
ASINTOMATICA
MALATTIA
INCUBAZIONE
PENETRAZIONE
SORGENTI E SERBATOI D’INFEZIONE
SORGENTE SORGENTE DD’’INFEZIONEINFEZIONE::L’ospite umano o animale da cui il microrganismo può essere trasmesso ad altri soggetti recettivi della stessa specie o di specie diversa (malato, convalescente, portatore sano).
SERBATOIO SERBATOIO DD’’INFEZIONEINFEZIONE::La specie animale o vegetale o substrato inanimato in cui il microrganismo ha il suo habitat naturale e da cui può essere trasmesso ad ospiti recettivi.
RISCHIO DI CONTRARRE UNRISCHIO DI CONTRARRE UN’’INFEZIONEINFEZIONE
PPinfinf = = PP x x FF x x EEPP = probabilit= probabilitàà di venire in contatto con il di venire in contatto con il microrganismomicrorganismo
FF = frequenza dei contatti utili tra = frequenza dei contatti utili tra ““fontefonte”” ed ed soggetto espostosoggetto esposto
EE = efficacia di trasmissione per singolo evento = efficacia di trasmissione per singolo evento a rischioa rischio
Greco, 2001Greco, 2001
VIE DI PENETRAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI MICRORGANISMI
VIE DI PENETRAZIONE
Cute
Mucose delle vie respiratorie
Mucose delle vie digerenti
Mucose delle vie genitourinarie
Mucose congiuntivali
Placenta
VIE DI ELIMINAZIONE
Cute
Mucose (come sopra)
Sangue (trasfusioni, manipolazioni, insetti ematofagi)
FATTORI PREDISPONENTIFATTORI PREDISPONENTI
INDIVIDUALI
PROFESSIONALI E SOCIALI
CLIMATICO-AMBIENTALI
Ereditarietà della predisposizione (dificitsimmunitariCongeniti)
Età e sesso
Stati morbosi o postumi di altre malattie, trattamenti iatrogeni (manovre diagnostiche, terapie fisiche, con farmaci, ecc.)Attività lavorativeAbitudini di vitaAlimentazioneAbitazioneLivello culturale (educazione igienica)Calamità naturali, guerre, rivoluzioni
ANTIGENE:ANTIGENE: molecola “estranea”, appartenente ad un batterio o ad un altro invasore, capace di indurre una risposta immunitaria
ANTICORPO (o IMMUNOGLOBULINA, Ig):ANTICORPO (o IMMUNOGLOBULINA, Ig): molecola proteica specifica, prodotta dal Sistema Immunitario, che reagisce con l’antigene che ne ha provocato la sintesi
LA RISPOSTA IMMUNITARIA
Risposta Risposta anticorpaleanticorpale: in cui sono prodotti e secreti anticorpi capaci di combinarsi specificamente con l’antigene
Risposta Risposta cellulocellulo--mediatamediata: in cui vengono stimolati alla proliferazione linfociti capaci di riconoscere specificamente l’antigene, tramite recettori di superficie, e di secernere numerosi mediatori (linfochine)
MISURE DI PROFILASSIMISURE DI PROFILASSI
STERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONE: Processo fisico o chimico che porta Processo fisico o chimico che porta alla distruzione stocastica di ogni forma microbica vivente, in alla distruzione stocastica di ogni forma microbica vivente, in forma forma sia vegetativa sia sia vegetativa sia sporalesporale. Il livello di sicurezza di sterilit. Il livello di sicurezza di sterilitàà (SAL: (SAL: sterilitysterility assuranceassurance levellevel), secondo la norma UNI EN 556, deve ), secondo la norma UNI EN 556, deve corrispondere alla probabilitcorrispondere alla probabilitàà teorica teorica ≤≤ 1 su 1 milione (SAL 1 su 1 milione (SAL ≤≤ 1010--6) 6) di trovare un microrganismo sopravvivente alldi trovare un microrganismo sopravvivente all’’interno del lotto di interno del lotto di sterilizzazione. Il processo di sterilizzazione sterilizzazione. Il processo di sterilizzazione èè considerato un considerato un processo critico che necessitprocesso critico che necessitàà di convalida.di convalida.DISINFEZIONEDISINFEZIONE: Procedura che ha lo scopo di eliminare o Procedura che ha lo scopo di eliminare o distruggere i microrganismi patogeni, ma non necessariamente tutdistruggere i microrganismi patogeni, ma non necessariamente tutte te le forme microbiche (le forme microbiche (eses: spore batteriche), mediante l: spore batteriche), mediante l’’applicazione applicazione di idonei agenti fisici o chimici (di idonei agenti fisici o chimici (eses: calore, disinfettanti): calore, disinfettanti)DISINFESTAZIONEDISINFESTAZIONE: Eliminazione di artropodi, insetti e Eliminazione di artropodi, insetti e altri vettorialtri vettori
LA VACCINAZIONELA VACCINAZIONE
PROVVEDIMENTO DI PROVVEDIMENTO DI MASSA MASSA ESTENSIVOESTENSIVO
PROVVEDIMENTO DI PROVVEDIMENTO DI MASSA MASSA SELETTIVOSELETTIVO
ProfessioniClassi di etàViaggiatoriAttività sportiveAbitudini di vita
VACCINAZIONIVACCINAZIONI OBBLIGATORIEOBBLIGATORIE E E CONSIGLIATE PER CATEGORIE DI CONSIGLIATE PER CATEGORIE DI
LAVORATORILAVORATORI
Operatori sanitariOperatori sanitari Epatite B, Influenza, Morbillo, Rosolia, Parotite Epatite B, Influenza, Morbillo, Rosolia, Parotite epidemica, Varicella, epidemica, Varicella, Tubercolosi*Tubercolosi*
InsegnantiInsegnanti Meningite, Morbillo, Rosolia, Parotite epidemica, Meningite, Morbillo, Rosolia, Parotite epidemica, VaricellaVaricella
Polizia, vigili urbani, ecc Polizia, vigili urbani, ecc Epatite B, Epatite B, Tubercolosi*Tubercolosi*LaboratoristiLaboratoristi Epatite B, Epatite B, PoliovirusPoliovirus, , RhabdovirusRhabdovirus, F. , F. tularensistularensis, ,
B B AnthracisAnthracisOperatori ecologici Operatori ecologici Epatite A, TetanoEpatite A, TetanoAddetti ad animali Addetti ad animali Rabbia, Rabbia, Tubercolosi*Tubercolosi*, Brucellosi, BrucellosiAgricoltori, eccAgricoltori, ecc TetanoTetanoAttivitAttivitàà allall’’esteroestero Febbre gialla**, Rabbia**, Epatite A**Febbre gialla**, Rabbia**, Epatite A**
*efficacia dubbia della vaccinazione*efficacia dubbia della vaccinazione **dipende dalla destinazione**dipende dalla destinazione
Tutela degli esposti: Tutela degli esposti: PREVENZIONEPREVENZIONE
Informazione e formazione (art. 278 D.Lgs. 81/08)Informazione e formazione (art. 278 D.Lgs. 81/08)Valutazione del rischio (art. 271 D.Lgs. 81/08)Valutazione del rischio (art. 271 D.Lgs. 81/08)Adozione di misure di prevenzione e protezioneAdozione di misure di prevenzione e protezione
•• Misure strutturaliMisure strutturali•• Misure tecnicheMisure tecniche•• Misure organizzative e di emergenzaMisure organizzative e di emergenza•• Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria•• Monitoraggio ambientaleMonitoraggio ambientale
Allegato XLVIII –Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Nelle attivitNelle attivitàà, quali quelle riportate a titolo , quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273 (Misure igieniche), 274 (Misure articoli 273 (Misure igieniche), 274 (Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie), specifiche per strutture sanitarie e veterinarie), commi 1 e 2, 275 (Misure specifiche per i commi 1 e 2, 275 (Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari), comma 3, e 279 laboratori e gli stabulari), comma 3, e 279 (sorveglianza sanitaria(sorveglianza sanitaria--prevenzione e controllo), prevenzione e controllo), qualora i risultati della valutazione dimostrano qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non e' che l'attuazione di tali misure non e' necessaria. necessaria.
REGISTRI DI ESPOSIZIONEREGISTRI DI ESPOSIZIONEai sensi degli artt. 243 e 280ai sensi degli artt. 243 e 280
Sono documenti in cui vengono registrati i lavoratori Sono documenti in cui vengono registrati i lavoratori addetti ad attivitaddetti ad attivitàà comportanti: comportanti:
ll’’uso di agenti cancerogeni e/o mutageni(art.243)uso di agenti cancerogeni e/o mutageni(art.243)ll’’uso di agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art.280)uso di agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art.280)
Per ciascun lavoratore deve essere riportato:Per ciascun lavoratore deve essere riportato:ll’’attivitattivitàà svoltasvoltall’’agente utilizzato (cancerogeno, mutageno, agente utilizzato (cancerogeno, mutageno, biologico)biologico)ove ove èè noto, il valore di esposizione a tale agente (per noto, il valore di esposizione a tale agente (per i cancerogeni, mutageni)i cancerogeni, mutageni)eventuali casi di esposizione individuale (per gli eventuali casi di esposizione individuale (per gli agenti biologici) agenti biologici)
Deve essere istituito ed aggiornato dal datore di Deve essere istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competentecompetenteIl RSPP e il RLS hanno accesso a detto registro Il RSPP e il RLS hanno accesso a detto registro Il Datore di lavoro comunica ai lavoratori Il Datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati le annotazioni individuali riportate nel interessati le annotazioni individuali riportate nel registroregistroIn caso di cessazione del rapporto di lavoro, il In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia alldatore di lavoro invia all’’ISPESL la cartella ISPESL la cartella sanitaria con le annotazioni riportate nel registrosanitaria con le annotazioni riportate nel registroIn caso di cessazione dellIn caso di cessazione dell’’attivitattivitàà, il datore di , il datore di lavoro invia alllavoro invia all’’ISPESL il registro di esposizione e ISPESL il registro di esposizione e le cartelle sanitariele cartelle sanitarie
Deve essere conservato:Deve essere conservato:dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavororapporto di lavorodalldall’’ISPESL almeno per 40 anni dalla cessazione ISPESL almeno per 40 anni dalla cessazione di ogni attivitdi ogni attivitàà comportante lcomportante l’’uso di cancerogeni e uso di cancerogeni e mutageni (art 70 comma 6) e per 10 anni in caso di mutageni (art 70 comma 6) e per 10 anni in caso di esposizione ad agenti biologici (art. 87 comma 4) esposizione ad agenti biologici (art. 87 comma 4) salvo eccezionisalvo eccezioni
Deve essere consegnata copia:Deve essere consegnata copia:allall’’ISPESL e allISPESL e all’’organo di vigilanza competente organo di vigilanza competente per territorioper territorioallall’’ISS su richiesta per i cancerogeni e ISS su richiesta per i cancerogeni e obbligatoriamente per gli agenti biologiciobbligatoriamente per gli agenti biologiciAllAll’’organo di vigilanza competente per territorio organo di vigilanza competente per territorio in caso di cessazione dellin caso di cessazione dell’’attivitattivitàà aziendaleaziendale
In caso di nuova assunzione di lavoratori precedentemente esposti, il datore di lavoro chiede
all’ISPESL le annotazioni relative a quel lavoratore, e contenute nel registro di esposizione, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute i dati di sintesi relativi alle risultanze dei salute i dati di sintesi relativi alle risultanze dei
requisiti di cui al comma 1 (art. 243 c 10)requisiti di cui al comma 1 (art. 243 c 10)
I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal
decreto del Ministro della salute
12 luglio 2007, n. 155