corso resp 03 lezione - albo gestori rifiuti
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Albo Gestori Rifiuti
Che cos’è L’art. 30, comma 4, del Decreto Legislativo n.
22/97 stabilisce che devono iscriversi all’Albo le imprese che svolgono le seguenti attività (suddivise per categorie dall’art. 8 del D.M. 406/98)
Categorie dell’AlboCAT. 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati CAT. 2 Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA) CAT. 3 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA) CAT. 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi CAT. 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Categorie dell’AlboCAT. 6 Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei
quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n. 22/97
CAT. 6A gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato
CAT. 6B gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
CAT. 6C gestione di impianti di trattamento chimico/fisico e/o biologico di rifiuti
CAT. 6D gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati
Categorie dell’AlboCAT. 6E gestione di impianti di discarica per
inerti CAT. 6F gestione di impianti di discarica per
rifiuti speciali CAT. 6G gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi CAT. 6H gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
Categorie dell’Albo CAT. 7 gestione di impianti mobili per
l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n.22/97
CAT. 8 intermediazione e commercio di rifiuti CAT. 9 Bonifica di siti CAT. 10 Bonifica di siti e beni contenenti
amianto
Classi di iscrizione
Tutte le categorie suindicate vengono suddivise in classi secondo il seguente schema: La categoria 1 è suddivisa nelle seguenti classi a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a. superiore o uguale a 500.000 abitantib. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000
abitantic. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000
abitantid. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitantie. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitantif. inferiore a 5.000 abitanti
Classi di iscrizioni Le categorie da 2 a 8 sono suddivise nelle seguenti classi in
funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:a. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
200.000 T. b. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
60.000 T. e inferiore a 200.000 T. c. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
15.000 T. e inferiore a 60.000 T. d. quantità annua complessivamente trattate superiore o uguale a
6.000 T. e inferiore a 15.000 T. e. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
3.000 T. e inferiore a 6.000 T. f. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.
Classi di iscrizione
Le categorie 9 e 10 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a. oltre a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi); b. fino a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi); c. fino a euro 1.549.370,70 (lire tre miliardi); d. fino a euro 413.165,52 (lire ottocento milioni); e. fino a euro 51.645,69 (lire cento milioni).
Requisiti dell’azienda
L'impresa di cui viene richiesta l'iscrizione deve: essere iscritta al Registro delle Imprese, ad eccezione
delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza
non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera
Requisiti dell’azienda
essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
aver nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali, stabiliti dal Comitato nazionale, e dei requisiti soggettivi 4, 5, 6 e 7.
Requisiti soggettivi
Le imprese che sono iscritte all'Albo: nella persona del titolare, nel caso di impresa
individuale; nelle persone dei soci amministratori delle società in
nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedono trattamento di reciprocità.
Requisiti soggettivi
Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti: siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o
cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani
siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia
non si trovino in stato di fallimento non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
Requisiti soggettivi non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvo gli
effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni
non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all'Albo.
Requisiti di capacità finanziaria
La capacità finanziaria é dimostrata mediante idoneo affidamento bancario (in formato word 21 Kb) o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci e le certificazioni sull'attività svolta (art.11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406) .
Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria e classe gli importi relativi alla capacità finanziaria.
Requisiti di capacità finanziaria Per le CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 sono state date le
seguenti indicazioni: le imprese di trasporto dei rifiuti il cui requisito richiesto
di capacità finanziaria per l'iscrizione è pari a 50.000,00 Euro per il primo veicolo e a 2.500,00 Euro per ogni veicolo aggiuntivo
le imprese che utilizzano veicoli di peso totale a terra fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate, il cui requisito di capacità finanziaria è pari a 25.000,00 Euro per il primo veicolo e a 2.500,00 Euro per ogni altro veicolo aggiuntivo
le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori, e che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi (L.298/1974 e successive modificazioni), presentano l'attestazione di iscrizione a tale Albo.
Requisiti di capacità finanziaria Per la CATEGORIA 6, la capacità finanziaria da
comprovare deve essere corrispondente al presunto costo di gestione dichiarato.
Per la CATEGORIA 10, la capacità finanziaria puo' essere comprovata mediante idoneo affidamento bancario (in formato word 21 Kb) o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci o mediante Autocertificazione attestante la cifra di affari globale (in formato word 31 Kb) distinta per lavori dell'impresa per gli ultimi 5 esercizi.
Requisiti minimi
DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI
CATEG. 1 F CATEG. 1 E CATEG. 1 D
Popolazione Servita < a 5.000 abitanti < a 20.000 e > o = a 5.000 ab. < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)** 4 10 30
* Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere soddisfatta con veicoli aventi ciascuno una portata utile non inferiore a 6 tonnellate.** La portata utile complessiva minima è determinata, per ogni classe di iscrizione, secondo la formula di calcolo riportata nel suballegato "A".
Requisiti minimi
La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva minima prevista per la classe di iscrizione, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:
K x (a + 2b + 3c)K x (a + 2b + 3c) Dove:
K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattiaa = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatoreb = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascunoc = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno
Requisiti minimi
REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE DALLA 2 ALLA 5
TAB. 1E: DOTAZIONI
CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C
Quantità annua trasportata < a 3.000 t/a > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a
> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a
> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli (in tonnellate)* 0,8 3 12 70
Personale addetto 1 1 1 3
TAB. 2E: DOTAZIONI
CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C
Quantità annua trasportata < a 3.000 t/a > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a
> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a
> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli (in tonnellate)* 3 6 24 120
Personale addetto 1 1 2 5
Requisiti minimiTAB. 3E:
DOTAZIONI
CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C
Quantità annua trasportata < a 3.000 t/a > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a
> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a
> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli (in tonnellate)* 3,5 9 32 170
Personale addetto 2 2 3 8
TAB. 4E: DOTAZIONI
CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C
Quantità annua trasportata < a 3.000 t/a > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a
> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a
> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli (in tonnellate)* 6 12 42 220
Personale addetto 2 2 4 10* Dal computo dei veicoli sono esclusi i trattori isolati non atti al carico.NOTE:1 La massa massima complessiva è determinata dalla somma delle masse massime dei singoli veicoli (codice "F 2" di cui alle carte di circolazione attualmente rilasciate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri).2 Nel caso di iscrizione in pù categorie tutte con differenti classi devono essere dimostrate le dotazioni minime previste per ciacuna categoria e relativa classe.
Requisiti minimiVALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10
CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A
fino a euro 51.645,69 fino a euro 413.165,52 fino a euro 1.549.370,70 fino a euro 7.746.853,49 oltre euro 7.746.853,49
CAT. 10A € 2.600,00 € 2.600,00 € 7.700,00 € 38.700,00 € 51.600,00
CAT. 10B € 12.900,00 € 12.900,00 € 31.000,00 € 154.900,00 € 180.800,00
Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10A1. Aspiratori con filtri assoluti;2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti)
Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10B1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti;2. Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate;3. Unità filtrazione acqua;4. Aspiratori con filtri assoluti;5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);6. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);7. Campionatori d'aria personali e ambientali;8. Misuratori di depressione;9. Generatori di fumo;10. Unità di riscaldamento acque.
Responsabile tecnico
Deve essere nominato un responsabile tecnico in possesso dei requisiti minimideterminati in base:
1. al titolo di studio posseduto, 2. e/o all’ esperienza professionale maturata,3. e/o alla partecipazione ad appositi corsi di formazione.
Responsabile tecnico 1.IL TITOLO DI STUDIO
I titoli di studio che rilevano per ricoprire l’incarico di responsabile tecnico sono:
- i diplomi di scuola media superiore;- le lauree generiche o specifiche a seconda delle categorie di iscrizione.
2. L’ESPERIENZAL’art. 4, comma 1, lettera a) della delibera del Comitato Nazionale 16/7/1999 prevede che, ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve essere maturata:
a) come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;b) come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione;c) come dirigente tecnico con responsabilità inerenti i settori di attività per i quali si chiede l’iscrizione.
Responsabile tecnico
3. CORSI DI FORMAZIONEI corsi di formazione validi ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi sono solo quelli riconosciuti dalla Regione e specifici per le categorie richieste.
Responsabile tecnico
il Comitato Nazionale ha individuato le seguenti funzioni e responsabilità del Responsabile Tecnico: “il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”
Capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di Euro 50.000 per il primo veicolo e di Euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo. Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate, il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di Euro 25.000 per il primo veicolo e di Euro 2.500 per ogni altro veicolo aggiuntivo.
Capacità finanziaria
Tale capacità finanziaria è dimostrata con documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume d’affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività svolta, ovvero mediante l’attestazione di affidamento bancario.
Requisiti minimi
Per le categorie relative all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti (catt. 1-2-3-4-5) sono stabiliti dei requisiti minimi in termini di dotazione di mezzi e di personale
PROCEDURA ORDINARIA, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97 Con tale procedura si può ottenere l’iscrizione alle
seguenti categorie dell’Albo: 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10L’iscrizione con procedura ordinaria è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria prestata a favore dello Stato, per ciascuna delle attività suindicate.Tale iscrizione ha durata quinquennale, e decorre dalla data di delibera di accettazione della garanzia finanziaria da parte della Sezione Regionale.Il rinnovo deve essere presentato con le stesse formalità della domanda d’iscrizione, almeno 6 mesi prima della scadenza dell’iscrizione medesima.
PROCEDURA SEMPLIFICATA, ai sensi dell’art. 30, comma 16, del D. Lgs. n. 22/97. Tale procedura è prevista per le imprese che
effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero. Con questo tipo di domanda le imprese non sono tenute alla presentazione delle garanzie finanziarie, e sono iscritte all’Albo con comunicazione di inizio attività.Alla comunicazione di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7/8/90, n. 241, e detta iscrizione ha durata biennale.
Rinnovo ordinaria
Le imprese devono presentare la domanda di rinnovo ogni 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione.
La documentazione per la domanda di rinnovo, da presentare 6 mesi prima della scadenza dell'iscrizione, è uguale a quella presentata per l' Iscrizione Ordinaria, ad eccezione della perizia tecnica dei mezzi. Infatti, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione (in formato word - 32 Kb) che deve essere allegata alla copia della perizia già depositata.
Rinnovo ordinaria
Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, la Sezione regionale delibera se accettare o meno la richiesta.
Se la domanda è accolta, il richiedente riceve una notifica di accoglimento dell'istanza in cui viene indicato il termine di 45 giorni per presentare le garanzie finanziarie (polizze di assicurazione o fidejussione bancaria).
Entro 22 giorni dal deposito delle garanzie finanziarie, la Sezione regionale iscrive l'interessato in via definita e gli invia la relativa autorizzazione di iscrizione all'Albo.
Rinnovo semplificata Le imprese devono presentare la domanda di
rinnovo ogni 2 anni. La documentazione per la domanda di rinnovo,
da presentare entro 2 anni dalla data di presentazione della precedente comunicazione, è uguale a quella presentata per l' Iscrizione Semplificata, ad eccezione della perizia tecnica dei mezzi. Infatti, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione (in formato word - 32 Kb) che deve essere allagata alla copia della perizia già depositata.
Rinnovo semplificata Entro 10 giorni dalla comunicazione di inizio attività,
la Sezione regionale e provinciale iscrivono gli Enti in un apposito elenco e ne danno comunicazione al Comitato Nazionale, alla Provincia competente e agli interessati
Successivamente la Sezione regionale verifica i requisiti per lo svolgimento delle attività. Se la Sezioni regionale accerta la mancanza dei requisiti previsti, chiedono all'impresa di regolarizzarsi entro 30 giorni. In caso contrario, la Sezioni regionale emette un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.
http://www.albogestoririfiuti.it/
http://www.albogestoririfiuti.it/
Elenchi degli iscritti
http://www.albogestoririfiuti.it/
Trasporto conto proprio
Sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 29/01/2008, n. 24, e' stato pubblicato il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni integrative e correttiveal D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale.
Trasporto conto proprio
Ai sensi del nuovo comma 8 dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006, cosi come modificato dal D.lgs. 4/2008, i produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasporto i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi nel limite di 30 kg/l al giorno, il cui trasporto degli stessi rifiuti autoprodotti, rappresenti un’attività accessoria e integrante a quella principalmente esercitata, devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla competente Sezione regionale dell’Albo.
Trasporto conto proprio
La nuova procedura di iscrizione prevede, a differenza della normativa previgente, che l’impresa possa iniziare l’attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti solo al momento dell’emissione del provvedimento di iscrizione.
Trasporto conto proprio
L’interessato deve dichiarare: - sede dell’impresa, attività o le attività dai
quali sono prodotti i rifiuti; - caratteristiche e natura dei rifiuti autoprodotti
attraverso l’indicazione dei corrispondenti codici CER (elenco rifiuti pericolosi – elenco rifiuti non pericolosi)
- estremi identificativi e idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti
Trasporto conto proprio
Tale iscrizione non presuppone: la nomina di un Responsabile Tecnico; la prestazione delle garanzie finanziarie; la dimostrazione della capacità finanziaria; la redazione di una Perizia giurata per
dimostrare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Tale idoneità viene dichiarata direttamente dal legale rappresentante o dal titolare.
Spese di iscrizione
Diritto annuale di iscrizione: L'attestazione originale dell'avvenuto versamento del diritto annuale di iscrizione di € 50,00
Tassa di concessione governativa: L’importo di € 168,00 deve essere versato nel c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate
Marca da bollo del valore corrente
Conto proprio - Rinnovo dell'iscrizione
L’iscrizione ex art. 212 c. 8 non è soggetta a rinnovo quinquennale: l’efficacia dell’iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di € 50,00 di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Fine 3° lezione