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Corso per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’OPERA ai sensi dell’art.98 co.2 D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81 e s.m.i.

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Corso per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’OPERA

ai sensi dell’art.98 co.2 D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81 e s.m.i.

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IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Corso per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’OPERA ai sensi dell’art.98 co.2 D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81 e s.m.i.

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COMMITTENTE Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto

RESPONSABILE DEI LAVORIIl soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n°81/08

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e s.m., il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento (RUP)

DEFINIZIONI

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Nelle fasi di progettazione dell’opera, al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative si attiene ai principi e alle misure generali di tutela

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori/1

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Obblighi del committente o del responsabile dei lavori/2

Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII

Chiede alle imprese esecutrici: una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per

qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle CASSE EDILI;

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica preliminare, DURC ed una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai punti precedenti.

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Il requisito per la verifica di idoneità tecnico professionale si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del CCIAA, del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII.

L’altro requisito, riguardante le dichiarazioni del DOMA e del CCNL applicato si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC, fatto salvo quanto previsto dall’art.16-bis, co. 10, del D.L. 29.11.2008 n°185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.01.2009 n°2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano

rischi particolari di cui all’allegato XIPrecisazione

CIRCOLARE N°12/2012

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Obblighi del committente o del responsabile dei lavori/3

Valuta il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’Opera.

Comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e quello del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecuzione.Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti richiesti, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e quello del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecuzione.

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L’obbligo della nomina del CSPnon si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.

L’obbligo della nomina del CSE

si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti richiesti, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di CSP sia di CSE

CIRCOLARE N°30/2009

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Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi a carico del CSP e del CSE; nonché l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria .

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori/4

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TABELLA RIEPILOGATIVA OBBLIGHI COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

CONDIZIONI NOTIFICA PRELIMINARE

TITOLO ABILITATIVO

NOMINA COORDINATORI DELLA SICUREZZA

PERMESSO DI COSTRUIRE

ALTRO TITOLO ABILITATIVO

NOMINA CSP

NOMINA CSE

Unica impresa (Entità lavori

< 200 u/g)o x x o o

Unica impresa (Entità lavori

≥ 200 u/g)x x x o o

Inizialmente unica impresa poi

subentro altre imprese

x x x o x

Più imprese (Importo lavori < 100.000,00 €)

x x o x x

Più imprese (Importo lavori < 100.000,00 €)

x o x o x

Più imprese (Importo lavori ≥ 100.000,00 €

x x x x x

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Per mancata nomina del CSP e CSE, quando prevista

ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA € 1.000 A € 4.800 ai sensi dell’Art.157 co.1 lett. b) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.

Per mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale e degli adempimenti degli

obblighi a carico del CSP, del CSE e del datore di lavoro dell’impresa affidataria

SANZIONI

Per mancata comunicazione del nominativo del CSP e CSE alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi e trasmissione all’amministrazione concedente della copia della notifica preliminare

ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA € 2.500 A € 6.400

ai sensi dell’Art.157 co.1 lett. a) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 500 A € 1.800 ai sensi dell’Art.157 co.1 lett. c) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.

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SENTENZE GIURISPRUDENZIALI

DATORE DI LAVORO

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, 16 APRILE 2012, N°14407Lavori di consolidamento di un pilastro, crollo e responsabilità del committente

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 11 GIUGNO 2014, N°24602Omessa designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Responsabilità dei committenti

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 14 GENNAIO 2013, N°1715Affidamento dei lavori e mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale

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SENTENZE GIURISPRUDENZIALI

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, 7 NOVEMBRE 2013 N°44977Sui limiti delle responsabilità del responsabile dei lavori nei cantieri

RESPONSABILE DEI LAVORI

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SENTENZE GIURISPRUDENZIALI

Corso per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’OPERA ai sensi dell’art.98 co.2 D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81 e s.m.i.

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Grazie per l’attenzione

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012

Sempre più rigorosa appare la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nei confronti dei committenti nei cantieri temporanei o mobili i quali, secondo la suprema Corte, assumono una posizione di garanzia particolarmente ampia in quanto sono tenuti ad effettuare, oltre che delle verifiche formali sulle ditte appaltatrici e subappaltatrici e sui lavoratori autonomi, anche dei controlli sostanziali per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni e la salute e sicurezza dei lavoratori nonché a controllare il comportamento dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al fine di verificare se gli stessi adempiano agli obblighi che incombono su di loro.

continua

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012

E’ stato ribadito dalla suprema Corte in questa lunga ed articolata sentenza che il committente è il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri” e che lo stesso rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro e ancora più significativa appare la posizione assunta in questa sentenza dalla suprema Corte se si considera che la stessa ha annullata la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del committente dalla Corte di Appello alla quale ha restituito gli atti per un riesame del procedimento.

COMMENTO

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°44977 del 7.11.2013

In questa lunghissima sentenza la Corte di Cassazione penale, con riferimento ad un infortunio sul lavoro accaduto in un cantiere edile, prende lo spunto per fare una rassegna dei compiti e delle responsabilità delle varie figure professionali che devono occuparsi di sicurezza sul lavoro in cantiere temporaneo o mobile oltre a quella del datore di lavoro.

Con riferimento in particolare alla figura del RESPONSABILE DEI LAVORI, la suprema Corte, ha sostenuto che al responsabile dei lavori, così come al committente, oltre ai compiti assegnatigli dal legislatore ed inerenti il controllo dell’operato dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, compete anche quello di svolgere tutti i compiti propri del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

continua

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°44977 del 7.11.2013

Lo stesso inoltre ha l'obbligo, secondo la suprema Corte, di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in favore dei lavoratori nei confronti dei quali assume pertanto una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare.

Il responsabile dei lavori, prosegue la suprema Corte, sia pure in termini diversi da quelli previsti per i datori di lavoro e per i dirigenti ed i preposti, devono prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, accertarsi del costante e completo rispetto da parte degli stessi dei presidi antinfortunistici e garantire, in caso di inadempienze, l’osservanza delle norme di sicurezza previste dalla legge.

COMMENTO

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ART. 15 D.Lgs n°81/08 e s.m.i. – MISURE GENERALI DI TUTELA

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ALLEGATO XI – D.Lgs n°81/08 e s.m.i.ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

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ALLEGATO XVII – D.Lgs n°81/08 e s.m.i. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012

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L’evento infortunistico e la vicenda giudiziariaIl rappresentante legale di una società, quale committente dei lavori di recupero di un vecchio casale, assieme al coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, nonché progettista e direttore dei lavori, ed al titolare dell’impresa esecutrice sono stati chiamati a rispondere dei delitti di omicidio colposo in pregiudizio di un lavoratore avente mansioni di manovratore di macchine operatrici e di lesioni personali colpose in pregiudizio di un altro lavoratore con mansioni di custode presso il cantiere in quanto procurate con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché del delitto di disastro colposo. Secondo l'accusa, gli imputati, nelle rispettive qualità, per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita, quanto al coordinatore per la sicurezza nella violazione degli articoli 4, comma 1, lettera a) e 12 del D. Lgs. n. 494 del 1996, avevano causato, nel corso dei lavori di consolidamento di un pilastro, il crollo dello stesso e del muro perimetrale abbattutisi poi sui due lavoratori. Dalle indagini immediatamente avviate era emerso che, poco prima del crollo, si stava eseguendo, con un piccolo escavatore manovrato da uno degli imputati uno scavo intorno al pilastro, che interessava una superficie di circa 3 metri per 3,20 per una profondità di circa 40 cm dal livello della pavimentazione esistente. Intorno alle ore 8,30 si verificava il crollo del muro che travolgeva i due lavoratori che si trovavano in piedi, l'uno accanto all'altro, sul ciglio dello scavo.

Commento a cura di G. Porreca

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012

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La causa del crollo era stata individuata nel collasso della base del pilastro attorno al quale si stava lavorando, dovuto all'esecuzione dello scavo sull'intero perimetro della base, intervento che non avrebbe dovuto essere effettuato in considerazione del degrado dei materiali di cui era costituito il pilastro e dell'assenza di fondazione, rilevabile fin dalle prime fasi dello scavo, nonché del generale stato di abbandono in cui versava il manufatto. Non erano stati comunque riscontrati errori di progettazione, posto che le caratteristiche di costruzione del pilastro non erano note sia perché tutti gli altri pilastri del complesso, anche quelli presenti sullo stesso allineamento, presentavano caratteristiche diverse, sia perché la superficie laterale del pilastro collassato era intonacata, per cui il degrado dei materiali era stato almeno in parte occultato.

Il Gup del Tribunale ha assolto il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, perché il fatto agli stessi ascritto non costituisce reato ed a tale decisione il giudice era pervenuto rilevando che, in considerazione dell'imprevedibilità delle particolari modalità di costruzione del pilastro, non poteva essere attribuita al progettista alcuna colpa per non avere svolto specifici accertamenti al riguardo mentre aveva riscontrato errori ed omissioni nella fase di esecuzione dei lavori, che avrebbe imposto l'adozione di una serie di misure di sicurezza, in realtà mai adottate. Lo stesso giudice aveva affermata la responsabilità del committente condannandolo alla pena complessiva di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 600,00 di ammenda, con i benefici di legge, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Il giudice aveva inoltre ritenuto, in particolare,

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012

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che dagli atti fosse emerso che nell'area ove il crollo si era verificato i lavori erano sospesi da alcuni mesi, tanto che la stessa era stata transennata e che l'iniziativa di intervenire sul pilastro poi crollato era stata il frutto di un'autonoma decisione del committente che aveva emanate le relative direttive senza neanche avvisare la direzione dei lavori ed il responsabile della sicurezza, rimasti all'oscuro delle sue decisioni, malgrado la delicatezza dei lavori ed i rischi che ne erano connessi.

Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello ha assolto il committente perché il fatto non costituisce reato. Inesistente, in particolare, era stato ritenuto il profilo di colpa specifica allo stesso contestato posto che le verifiche dei documenti di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. n. 494 del 1996, attribuita al committente o responsabile dei lavori dall'articolo 3 del citato decreto, ha carattere solo formale, essendo la redazione degli stessi demandata ai tecnici all'uopo incaricati dal committente e che a quest’ultimo non è richiesta alcuna competenza tecnica, che sarebbe necessaria per potere valutare nel merito la loro idoneità.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello che le parti civili che hanno chiesto l’annullamento della sentenza. Il Procuratore Generale, in particolare, ha contestato le decisioni alle quali era pervenuta la Corte territoriale allorquando ha affermato che il committente svolge un controllo solo formale del piano di sicurezza e di coordinamento

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012

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e non mirante ad accertare le carenze dello stesso piano, posto che la redazione dello stesso è attribuita a tecnici appositamente incaricati e che la legge non prevede che il committente debba possedere specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro ma che avrebbe solo il compito di individuare le figure professionali che devono operare nel cantiere, di comunicare agli enti preposti al controllo la verifica della redazione dei piani di sicurezza, di verificare che il tecnico preposto svolga le sue funzioni di controllo dell'operato delle imprese esecutrici, non anche quello di accertarsi del rispetto nel cantiere della normativa antinfortunistica.

Le decisioni della Corte di CassazioneLa Corte di Cassazione ha condivise le osservazioni dei ricorrenti ed ha annullata la sentenza di assoluzione del committente rinviando gli atti per un riesame alla Corte di Appello di provenienza. “La designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione”, ha sostenuto la Sez. IV, “non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)". Il legislatore, dunque, nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente -che è il soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori- e del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi un obbligo di verifica dell'adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi su loro incombenti, qual quello consistente,

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012

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non solo nell'assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro”.

“Al committente, dunque”, ha proseguito la Sez. IV, “specie se, come nel caso oggi in esame, rivesta anche il ruolo di responsabile dei lavori, non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo ‘formali’, bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia”. “In altri termini”, ha ancora affermato la suprema Corte, “il legislatore, con la norma richiamata, ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti nell'esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge”.

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012

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La Corte di Cassazione ha rilevato, in conclusione, che la Corte territoriale non aveva tenuto in considerazione quanto più volte è stato affermato dalla stessa Corte suprema e cioè che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente costituisce il ‘perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri’ ed altresì che ‘il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro”. La Sez. IV ha aggiunto ancora che “il contratto d'appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera; in tal caso, invero, anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, e dunque anche di quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere”. ed ancora che “in materia di lavori svolti in appalto, responsabile di eventuali infortuni, oltre all'imprenditore, è anche il committente che si ingerisca nell'esecuzione dei lavori (Cass. nn. 46383/07, 38824/08). L'ingerirsi nei lavori, dunque, rappresenta, in ogni caso, allorché si determini un evento lesivo, elemento fondante la responsabilità del committente, direttamente chiamato, in tale eventualità, a controllare la presenza di adeguate condizioni di sicurezza del cantiere”.

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sulla-responsabilita-del-committente-dell-opera-nei-cantieri-AR-12341/

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°44977 del 07.11.2013

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Il caso Il datore di lavoro di un’impresa edile, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed il responsabile dei lavori sono stati chiamati a rispondere del reato di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un lavoratore che, nel corso dei lavori di realizzazione di un ponte su di un torrente, ha subito lesioni, con amputazione dell’arto superiore sinistro, che hanno provocato un periodo di malattia superiore a quaranta giorni. L’infortunio si era verificato nel cantiere installato per la costruzione del ponte sopra indicato, durante le operazioni di varo, cioè di sistemazione del cassone prefabbricato dello stesso ponte nella sua sede definitiva, operazione che veniva eseguita utilizzando una tecnica denominata "varo di punta" (a spinta) e che prevedeva l’utilizzo di slitte di scorrimento e di un’attrezzatura di traino.

Secondo l’accusa, i tre imputati, in cooperazione tra loro, per colpa specifica individuata nella violazione quanto al datore di lavoro degli artt. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 494/1996 e 374 del D.P.R. n. 547/1955, quanto al coordinatore dell’art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 494/1996 e quanto al responsabile dei lavori dell’art. 6 comma 2 del predetto D. Lgs., avevano cagionato al lavoratore le lesioni sopra descritte. Il Tribunale, in composizione monocratica, ha affermato la responsabilità dei tre imputati e li ha condannati alla pena di due anni di reclusione ciascuno, integralmente condonata, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, complessivamente liquidati in 630.000,00 euro.

Commento a cura di G. Porreca

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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012

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Su appello proposto dagli imputati, la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto, a ciascuno degli appellanti le pene inflitte dal primo giudice a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione condizionale delle stesse e non menzione delle condanne. La medesima Corte ha invece confermata la condanna, in solido, degli imputati al risarcimento dei danni rimettendo le parti, in punto di liquidazione degli stessi, dinanzi al giudice civile, con assegnazione alla parte civile di una provvisionale di 200.000,00 euro.

Il ricorso in Cassazione e le motivazioniAvverso la sentenza della Corte di Appello i tre imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. In particolare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha sostenuto nel proprio ricorso che il coordinatore assume in cantiere una funzione di alta vigilanza da non confondere con quella del committente, del datore di lavoro e del responsabile dei lavori e che non spetta allo stesso di verificare momento per momento la corretta esecuzione dei lavori, essendo tale compito riservato ad altre figure professionali e di garanzia ed ha sostenuto altresì che lo stesso non è tenuto ad essere costantemente presente in cantiere. Il responsabile dei lavori dal canto suo ha posto in evidenza che, con l’entrata in vigore del D. Lgs, n. 528/99, i compiti del responsabile dei lavori sono mutati, nel senso che lo stesso è responsabile, non già della verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs 494/96, ma solo della verifica che il coordinatore adempia ai compiti previsti dal comma 1 lett. a) del citato art. 5 (applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza)

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e quindi non più di quelli previsti dalla lett. b) (verifica dell’idoneità del piano di sicurezza e della necessità di adeguarlo). Nessuna colpa poteva quindi attribuirsi al responsabile dei lavori con riguardo alla verifica circa eventuali modifiche e adeguamenti al piano di sicurezza originario nel caso di variazione del progetto. La tecnica costruttiva di varo utilizzata dall’impresa per la realizzazione del ponte (varo di punta), ha ancora precisato il ricorrente, è stata del tutto diversa da quella prevista nel progetto appaltato per cui il piano di sicurezza avrebbe dovuto essere adeguato alla nuova metodologia di varo, essendo diverse le attrezzature da impiegare e diversi gli interventi richiesti agli operatori con un adempimento che spettava comunque ad altri. Il fatto quindi che altri non avevano provveduto ad adeguare il PSC non poteva gravare sul responsabile dei lavori che tra l’altro non aveva l’autorità di intervenire in una procedura di progettazione alla quale era del tutto estraneo.

Le decisioni della Corte suprema La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati e, preso atto della intervenuta prescrizione penale, ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato confermando invece le statuizioni civili nei confronti del coordinatore e del responsabile dei lavori. La stessa nel prendere le proprie decisioni ha formulato delle considerazioni in merito al ruolo ed alle responsabilità delle varie figure che operano in cantiere. Occorre rilevare, ha sostenuto la Sez. IV, che la normativa concernente il tema della sicurezza del lavoro nel caso di un cantiere edile individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro,

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che organizza e gestisce l’esecuzione dell’opera, ma che coinvolgono, oltre al committente, diverse figure professionali, tra le quali vi sono il responsabile dei lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ha osservato la Corte di Cassazione, a tale figura professionale la legge (art. 5 D. Lgs. n. 494/96) attribuisce compiti specifici e precisi obblighi, che lo individuano quale titolare di un’autonoma posizione di garanzia, che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, il compito di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Allo stesso spetta, altresì, di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare i piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. Spettava quindi al coordinatore, ha sostenuto la Sez. IV, di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento dopo che la perizia di variante aveva radicalmente modificato le previsioni del piano originario, atteso che detta variante aveva previsto delle modifiche, fra le quali la modifica della tecnica di varo, che rendevano necessario intervenire, anche sotto il profilo della predisposizione dei necessari presidi antinfortunistici, attraverso l’adeguamento del piano di sicurezza.

Quanto al responsabile dei lavori, ha precisato la Corte suprema “ad esso compete di svolgere tutti i compiti propri del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra cui quello di verificare l’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi, per quanto oggi interessa, di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) del d.lgs n.494/96. Egli ha quindi l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in favore dei lavoratori, e pertanto assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare”. “In realtà, in forza di detta qualifica”, ha dedotto la Sez. IV, “a lui incombeva la responsabilità dello svolgimento di tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza”.

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Con riferimento alla figura del responsabile dei lavori la Sez. IV ha quindi ritenuto opportuno richiamare il disposto di cui all’art. 6 comma 2 del D. Lgs n. 494/1996, come modificato dal D. Lgs n. 528/1999, il quale prevede che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. a). Il legislatore, infatti, con tali precisi riferimenti, non solo ha delineato in termini specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori, ma ne ha anche ampliato i contenuti, disponendo che essi sono chiamati a svolgere una funzione di super-controllo, di verifica che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti, quale quello consistente non solo nel l'assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Le modifiche apportate all’originario testo legislativo, ha quindi proseguito la suprema Corte, hanno quindi rafforzato la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’esecuzione dei lavori, avendo delineato per i committenti e per i responsabili dei lavori posizioni di garanzia specifiche e notevolmente ampie, “dovendo essi, sia pure in termini diversi da quelli previsti per i datori di lavoro e per i dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, accertarsi del costante e completo rispetto, da parte di costoro, dei presidi antinfortunistici e garantire, in caso di inadempienze, l’osservanza delle norme di sicurezza previste dalla legge”.

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“Al committente ed al responsabile dei lavori”, ha così concluso la Sez. IV, “non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia". Per quanto sopra detto, ha così sostenuto la Sez. IV, bene ha fatto la Corte territoriale a ribadire la responsabilità del responsabile dei lavori avendo legittimamente ritenuto, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, che lo stesso non abbia svolto con la necessaria attenzione e costanza i compiti di controllo e di garanzia che la legge gli attribuisce e avendo in tal modo cooperato nella produzione dell’evento infortunistico.

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