corso di formazione il percorso di armonizzazione
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Il percorso di armonizzazione
contabile negli EE.LL. I principi cardine e le indicazioni emergenti dalla
sperimentazione in atto
1
Corso di formazione
1° incontro: L’armonizzazione contabile negli
EE.LL.: il percorso di sperimentazione e la struttura
del nuovo bilancio
Brescia, 26 ottobre 2012
Prof. Luca Bisio: Professore di Economia e gestione delle imprese presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, esperto di
programmazione, contabilità e controllo negli Enti locali, già componente
dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali (Ministero dell’Interno).
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Lo scenario di riferimento
Gli elementi portanti del nuovo sistema contabile
Il quadro normativo e gli strumenti operativi
Il percorso di sperimentazione
1
2
3
Sommario
4
LO SCENARIO DI RIFERIMENTO E IL PERCORSO DI SPERIMENTAZIONE
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Lo scenario di riferimento
1
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Una riforma prioritaria nel quadro europeo
«È in discussione in Parlamento una proposta di legge costituzionale per introdurre un vincolo di bilancio in pareggio per le amministrazioni pubbliche, in coerenza con gli impegni presi nell'ambito dell'Eurogruppo.
[…]
Sarà anche necessario attuare rapidamente l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Opportunamente la proposta di legge in discussione in Parlamento già prevede l'assegnazione allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Nell'immediato daremo piena attuazione alle manovre varate nel corso dell'estate, completandole attraverso interventi in linea con la lettera di intenti inviata alle autorità europee»
Discorso di Monti per la fiducia in Senato – 17/11/2011
L. Cost. 1/12
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Le direttrici del percorso di riforma
1. Raccordo con le esigenze di
governance europea dei conti pubblici
2. Federalismo fiscale e pareggio di bilancio
costituzionale
3. Armonizzazione tra sistemi contabili dei
diversi comparti della PA
4. Evoluzione nel quadro dei principi contabili pubblici
5. Convergenza con i principi contabili del
settore privato Armonizza
zione
contabile
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«Nell’ultimo anno, l’esigenza di migliorare i conti
pubblici è diventata ancora più pressante, in
quanto la Commissione europea ha rafforzato
la statistical governance dell’Unione, al fine di
garantire che la qualità dei dati sia assicurata a
ogni livello della filiera di produzione delle
statistiche di finanza pubblica».
6
1. Il raccordo con le esigenze di governance europea
Dott. Mario Canzio
Ragioniere Generale dello Stato
Convegno 12/04/2012
1
2
3 Maggiore omogeneità dei sistemi di classificazione adottati dalle PA
Maggiore trasparenza in materia di produzione di dati
4
Migliore qualità nella produzione delle statistiche di finanza pubblica
Migliore rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della PA con sistemi più rispondenti alle esigenze di stakeholder e decisori politici
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1. Il raccordo con le esigenze di governance europea
La Commissione europea ha inteso rafforzare la statistical governance
dell’Unione al fine di migliorare la qualità dei dati soggiacenti il calcolo dei
saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini della valutazione delle politiche
economiche intraprese dagli Stati aderenti all’UEM.
Six Pack
Procedura
disavanzi
eccessivi (Reg. 479/09 e s.m.i.)
Pacchetto legislativo composto da 5 regolamenti e una direttiva finalizzato a:
• riformare la governance economica europea e introdurre una normativa più rigorosa in materia di politiche di bilancio;
• rafforzare il Patto di stabilità e crescita, permettendo un controllo più rapido delle politiche fiscali;
• innovare il sistema di governance con azioni preventive e azioni correttive per correggere gli squilibri macroeconomici nell’UE;
• introdurre meccanismi che sorvegliano e prevengono una crescita smisurata dei debiti sovrani e del deficit negli Stati membri;
• garantire maggiore trasparenza e democraticità nel processo decisionale;
• migliorare la qualità e l'attendibilità delle statistiche.
Entrato in vigore il 12/12/2011
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1. Il raccordo con le esigenze di governance europea
Six
Pack
Reg. 1173/2011 Sorveglianza
di bilancio
nella zona
euro
Reg. 1174/2011 Correzione
squilibri
macroecono
mici eccessivi
Reg. 1175/2011 Rafforzamento
sorveglianza
bilancio e
politiche
economiche
Reg. 1176/2011 Prevenzione e
correzione
squilibri
macroeconom
ici
Reg. 1177/2011 Accelerazione
e chiarimento
procedura
disavanzi
eccessivi
Direttiva 2011/85
Requisiti per i
quadri di
bilancio degli
Stati membri
Procedura
disavanzi
eccessivi (Reg. 479/09 e s.m.i.)
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1. Il raccordo con le esigenze di governance europea
Direttiva 2011/85: Requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri
1. Gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono
in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati
fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle
norme SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a
controllo interno e audit indipendente.
2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori
dell’amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico
tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (CE) n.
2223/96:
• dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità
pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili);
• tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di
transizione tra tali dati e quelli basati sulle norme SEC95.
Art. 3
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1. Il raccordo con le esigenze di governance europea
Direttiva 2011/85: Requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri
Serie di disposizioni, procedure, norme e istituzioni
inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio
dell’amministrazione pubblica
Art. 2
Quadro
di
bilancio
Sistemi di bilancio e statistiche
Previsioni per la programmazione
di bilancio
Regole numeriche di bilancio (PSI)
Quadri di bilancio a medio
termine
Procedure per la formazione dei
bilanci
Monitoraggio e trasparenza dei
sistemi di bilancio
Meccanismi di coordinamento tra sottosettori della PA
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1. Il raccordo con le esigenze di governance europea
Direttiva 2011/85: Requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri
Gli Stati membri assicurano che
tutte le misure adottate per
conformarsi […] si applichino in
modo coerente e riguardino tutti i
sottosettori dell’amministrazione
pubblica. Ciò richiede in
particolare l’uniformità delle
norme e procedure contabili
nonché l’integrità dei sistemi di
raccolta e elaborazione dati
sottostanti.
Art. 12 Art. 15
Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni necessarie per
conformarsi alla presente
direttiva entro il 31 dicembre
2013. Essi comunicano
immediatamente alla
Commissione il testo di tali
disposizioni.
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1. Il raccordo con le esigenze di governance europea
Due direttrici di fondo
Armonizzazione dei conti
pubblici al sistema europeo di
classificazione dei conti (SEC
95)
Armonizzazione delle procedure
e dei controlli per assicurare la
qualità dei dati utilizzati per il
consolidamento dei conti
pubblici
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2. Federalismo fiscale e pareggio di bilancio costituzionale
Coordinamento
finanza
pubblica
Unitarietà
economica della
Repubblica
Armonizzazione
bilanci pubblici
Attuazione del Federalismo fiscale
Mantenendo
Pareggio di
bilancio
costituzionale
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2. Federalismo fiscale e pareggio di bilancio costituzionale
«[…] Il quarto ed ultimo punto riguarda l’assetto istituzionale del nostro Paese, riferendoci con ciò alla ripartizione delle funzioni che ogni livello di governo è chiamato a svolgere. Sembrerebbe logico definire prima i compiti di ogni
ente (“chi fa che cosa”) e successivamente impostare la struttura di finanziamento degli stessi (“come finanziare le funzioni”), ma nell’ultimo decennio le discussioni relative al federalismo fiscale e a quello “istituzionale” sono procedute in parallelo, generando una certa dose di confusione ed
incertezza.
Federalismo «fiscale» e federalismo «istituzionale»
*Filippo Tosi, Il federalismo fiscale a due anni dalla legge delega, Giugno 2011- www.portale federalismofiscale.gov.it
Carta delle
autonomie
Accorpamento
piccoli comuni
(Unioni)
Soppressione/
accorpamento
Province
Soppressione
Comunità
montane
Esercizio associato
funzioni
…
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3. Armonizzazione tra sistemi contabili dei comparti della PA
La situazione attuale è caratterizzata da una notevole eterogeneità
dei sistemi contabili adottati dai diversi comparti del settore
pubblico, frutto di riforme che, a partire dagli anni ’90, si sono spesso
stratificate e sovrapposte tra loro
Stato (Lg. 94/97 –
D.Lgs. 279/97)
EE.LL. (D.Lgs. 77/95 -
TUEL)
Regioni (D.Lgs. 76/00)
ASL (D.Lgs. 502/92)
Enti pubblici non economici (D.P.R. 97/03)
Disomogeneità
Nelle classificazioni e negli schemi di
bilancio
Nei sistemi contabili adottati
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3. Armonizzazione tra sistemi contabili dei comparti della PA
Lg. 196/09 Lg. 42/09
Il percorso di armonizzazione interna delineato
D.Lgs. 91/11 D.Lgs. 118/11
Amministrazioni Pubbliche di
cui all'art. 1, c. 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196(elenco
annuale ISTAT), ad esclusione
delle regioni, degli enti locali,
dei loro enti ed organismi
strumentali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale.
Regioni, enti locali di cui
all'articolo 2 del TUEL, loro enti
ed organismi strumentali (Tit. I).
Enti coinvolti nella gestione
della spesa finanziata con le
risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale (Tit. II)
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3. Armonizzazione tra sistemi contabili dei comparti della PA
Art. 2, c. 2 lett.
h) Lg. 42/09
I criteri per l’armonizzazione
• Regole contabili uniformi e comune piano dei conti integrato
• Comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti UE;
• Bilancio consolidato, secondo uno schema comune
• Affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione
• Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi
• Tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le PA tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi
• Sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio
Cfr. art. 2, c. 2 Lg. 196/09
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4. Evoluzione nel quadro dei principi contabili pubblici
Si innesta su un percorso di evoluzione delle regole e delle prassi contabili maturate a livello internazionale, grazie alla diffusione degli IPSAS, con le quali l’esperienza italiana deve
trovare necessariamente punti di dialogo e di raccordo
L’armonizzazione contabile degli enti territoriali…
Tiene conto dell’esperienza realizzata dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli EE.LL. nell’elaborazione dei postulati e dei principi contabili per gli enti locali
Deve trarre spunto dalle criticità incontrate nell’attuazione delle precedenti riforme dell’ordinamento finanziario e contabile, da parte degli enti coinvolti
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4. Evoluzione nel quadro dei principi contabili pubblici
• Enfasi sul concetto di “sistema di bilancio”, visto come un
complesso organico di documenti coerenti,
interdipendenti ed integrati tra loro, che supportano le fasi
di programmazione, previsione, gestione e
rendicontazione
• Valenza pluriennale del sistema e visione non solo
contabile delle informazioni e dei processi che
caratterizzano le scelte di bilancio
• Attenzione ai ruoli e alle responsabilità organizzative
• Orientamento ad una pluralità di portatori di interessi
differenziata
B) L’esperienza dei principi contabili degli EE.LL.
Punti di
forza
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4. Evoluzione nel quadro dei principi contabili pubblici
• Scarsa diffusione di tali principi nella prassi, probabilmente
anche a causa del loro carattere non cogente , che ha
spinto molti enti a non prestare attenzione alle indicazioni
ed agli spunti forniti dall’Osservatorio
• Approccio «timido» al raccordo con i principi contabili internazionali (IPSAS), che si fondano su un sistema
contabile accrual. I PCEL rimangono imperniati sul sistema
di contabilità finanziaria la quale, a sua volta, si fonda su
una logica di tipo burocratico.
B) L’esperienza dei principi contabili degli EE.LL.
Alcune
critiche
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4. Evoluzione nel quadro dei principi contabili pubblici
• Il percorso di armonizzazione contabile impatta su una realtà che ha
recepito solo parzialmente le spinte innovatrici pervenute dalle riforme
normative e dalla progressiva affermazione dei principi contabili.
• In sostanza, a fronte dell’imminente avvio di un nuovo processo di
riforma dei sistemi contabili, una parte consistente e significativa degli
enti locali non ha ancora pienamente assorbito ed interiorizzato gli
impatti delle riforme avviate negli anni ’90, soprattutto se si interpreta
tale percorso in termini sostanziali e non formali.
C) Spunti dalle precedenti riforme…
*Ricerca «La contabilità dei comuni italiani alla vigilia della riforma federale», 2009, disponibile
sul sito dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, http://osservatorio.interno.it
(Osservatorio – Università di Cagliari).
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4. Evoluzione nel quadro dei principi contabili pubblici
C) Spunti dalle precedenti riforme…
La ricerca evidenzia come il confronto tra le prassi operative dei comuni e le aspettative riposte nel processo di riforma dell’ordinamento contabile avviato sull’onda del New public financial management presenti una realtà ancora prevalentemente ancorata al tradizionale approccio formale e dell’adempimento burocratico.
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5. Convergenza con i principi contabili del settore privato
Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria
«La competenza economica dei fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti)”»
Principio di competenza
economica (Punto 2)
Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa
rinvio ai principi del codice civile nonché ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Principio finale (Punto 8)
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Gli elementi portanti del nuovo sistema contabile
2
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Gli elementi portanti del nuovo sistema contabile
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Tit. I)
Gli enti interessati
I principali elementi di novità
Il percorso di attuazione
1
2
3
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1. Gli enti interessati
Regioni ed enti locali
Organismi
strumentali (es. Istituzioni ex
art. 114 TUEL)
Enti
strumentali (es. Consorzi,
aziende speciali)
Adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte (art. 2, c. 3)
Adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali (art. 2, c.1 D.Lgs.118/11)
Che adottano la contabilità finanziaria
Che adottano la contabilità economico patrimoniale
Affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali (art. 2, c. 2)
Conformano la propria gestione ai principi contabili generali (All. 1 D.Lgs. 118/11) e ai principi del codice civile (art. 3, c. 3)
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2. I principali elementi di novità
1
2
Sperimentazione «dal basso»
Criteri omogenei di classificazione delle entrate e delle spese
3 Schemi di bilancio omogenei
4 Obbligo di conformazione ai principi contabili
5 Contabilità finanziaria ed
economico patrimoniale integrate
6 Principio di competenza finanziaria «potenziato»
7
8
Verso il (ritorno al) bilancio di cassa
Piano dei conti integrato
9 Transazione elementare
10 Bilancio consolidato
11 Sistema di indicatori di risultato
12 Rendiconto semplificato al cittadino
Come cambia il sistema contabile degli EE.LL…
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2. I principali elementi di novità
Per la prima volta, le norme del nuovo ordinamento contabile
entreranno in vigore solo successivamente ad un percorso di
sperimentazione della durata di due anni che coinvolge un
campione di enti rappresentativo per tipologia, dimensioni e
collocazione geografica.
Nel corso della sperimentazione sarà possibile testare, ed
eventualmente modificare ed integrare, le norme, i principi e gli
strumenti operativi che caratterizzano il sistema contabile delineato
dal D.Lgs. 118/11.
La disciplina definitiva del sistema contabile verrà rilasciata tramite
appositi decreti legislativi emanati al termine, e sulla base degli esiti,
del percorso di sperimentazione.
1. Sperimentazione «dal basso»
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2. I principali elementi di novità
La struttura del bilancio viene ridisegnata mediante l’introduzione di
criteri per la classificazione delle spese e delle entrate omogenei con
quelli adottati dalle altre pubbliche amministrazioni, a livello nazionale
e comunitario (artt. 12, 13, 14, 15).
2. Criteri omogenei di classificazione delle entrate e delle
spese
Adozione di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti
ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e
altri organismi controllati (art. 11, c. 1).
3. Schemi di bilancio omogenei
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2. I principali elementi di novità
Obbligo di conformare la gestione delle amministrazioni pubbliche e
degli enti strumentali a principi contabili generali definiti in allegato al
decreto stesso e a quelli che scaturiranno in seguito al percorso di
sperimentazione del nuovo ordinamento contabile (art. 3)
4. Obbligo di conformazione ai principi contabili
Mantenimento della contabilità finanziaria cui si affianca
obbligatoriamente, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità
economico-patrimoniale. Va inoltre garantita la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale (art. 2, c. 1)
5. Contabilità finanziaria e contabilità economico pa-
trimoniale integrate
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2. I principali elementi di novità
Sperimentazione di una configurazione del principio della
competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e
spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza
(l’obbligazione è esigibile).
Per le attività di investimento che comportano impegni di spesa che
vengono a scadenza in più esercizi finanziari, rimane ferma la
necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria
per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento (art. 36,
c. 2)
6. Principio di competenza finanziaria «potenziato»
È una delle novità più importanti dell’intera riforma e il tema
principale del percorso di sperimentazione in atto
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2. I principali elementi di novità
6. Principio di competenza finanziaria «potenziato»
Principio di competenza
finanziaria attuale
Principio di competenza
finanziaria potenziato
Es. n Es. n + 1
Obbligazione
giuridicamente
perfezionata
Obbligazione
in scadenza
(esigibile)
Manifestazione
numeraria
Rilevazione
Imputazione
contabile
Es. n Es. n + 1
Obbligazione
giuridicamente
perfezionata
Obbligazione
in scadenza
(esigibile)
Manifestazione
numeraria
Rilevazione Imputazione
contabile
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2. I principali elementi di novità
Graduale estensione agli enti locali del percorso di transizione al
bilancio di cassa, in armonia con quanto delineato, per lo Stato,
dall’art. 42, Lg. 196/09 (art. 2, c. 4).
7. Verso il (ritorno al) bilancio di cassa
Art. 3, c. 2 Direttiva UE 2011/85: Requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri
Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica
siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (CE)
n. 2223/96:
- dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla
contabilità di cassa non sono disponibili);
- […]
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2. I principali elementi di novità
Adozione di un piano dei conti integrato che migliori la raccordabilità dei
conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti
nazionali e che consenta, al tempo stesso, un dettaglio a livello di singolo
comparto per coglierne le specificità (art. 4).
Le codifiche SIOPE saranno definite in modo da garantirne la coerenza con la
struttura del piano dei conti integrato (art. 8)
8. Piano dei conti integrato
Introduzione del concetto di transazione elementare, che si genera in
relazione ad ogni atto gestionale, a cui deve essere attribuita una codifica
completa e definita secondo criteri di omogeneità per tutte le pubbliche
amministrazioni (artt. 5, 6, 7)
9. Transazione elementare
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2. I principali elementi di novità
Viene introdotto l’obbligo dell’adozione del bilancio consolidato con enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri
organismi controllati (art. 11, c. 1). Sono esclusi da tale obbligo i comuni <
5.000 abitanti.
10. Bilancio consolidato
Viene prevista l’introduzione di metodologie comuni ai diversi enti per la
costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi del bilancio. Tali metodologie saranno definite nell’ambito della
sperimentazione di cui all’art. 36, c. 5 (art. 11, c. 3).
11. Sistema di indicatori di risultato
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2. I principali elementi di novità
Viene introdotto l’obbligo di redazione di un rendiconto semplificato
per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una
esposizione sintetica dei dati di bilancio, delle risorse, delle finalità e
dei risultati raggiunti in termini di livelli di copertura e di qualità dei
servizi (art. 11, c. 2)
12. Rendiconto semplificato al cittadino
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3. Il percorso di attuazione
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Principi
riforma
contabilità
pubblica
Deleghe
(art. 2, c. 2
lett. h) Lg.
42/09)
Lg. 196/09
Lg. 42/09
D.Lgs.
118/11
Principi e
regole del
nuovo
sistema
contabile
EE.TT.
Sperimentazione
D.Lgs.
«Integrativi e
correttivi» (art. 2, c. 7 Lg.
42/09)
2 D.P.C.M.
28/12/11
(soggetti e
modalità)
Entrata in vigore
del nuovo sistema
contabile
Studio
Direttiva UE 2011/85
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013.
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Il quadro normativo e gli strumenti operativi
3
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Il quadro normativo e gli strumenti operativi
Lg. 42/09
D.Lgs. 118/11
Principi contabili
generali (All. 1)
Quadro normativo Sperimentazione (Modalità e strumenti operativi)
D.P.C.M. 28/12/11
«Sperimentazione»
D.P.C.M. 28/12/11
«Partecipanti»
Integrazioni e
rettifiche
(D.P.C.M. 25/5/12-
Decr. MEF 13/7/12)
1. Principio contabile generale sperimentale
della competenza finanziaria
2. Principio contabile applicato sperimentale
della contabilità finanziaria
3. Principio contabile applicato sperimentale
della contabilità economica
4. Principio contabile applicato sperimentale
del bilancio consolidato
Schemi di bilancio, di rendiconto e di
bilancio consolidato
Portale ARCONET – GLOSSARI E FAQ
Delega e criteri generali
Disciplina di riferimento
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Il quadro normativo e gli strumenti operativi
TITOLO I
Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali
TITOLO II
Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
All. 1 Principi generali o postulati
All. 2 Schemi di bilancio del SSN
D.Lgs. 118/11
• Definisce i principi e le norme
che caratterizzano
l’ordinamento contabile
armonizzato degli EE.TT.
• Le disposizioni del Titolo I si
applicano a decorrere dal
2014, sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui all’art 36
(Tit. III)
• Le disposizioni del Titolo II si
applicano a decorrere
dall'anno successivo (2012) a
quello di entrata in vigore del
D.Lgs. 118/11.
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Il quadro normativo e gli strumenti operativi
1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità,
correttezza e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della
verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza
sulla forma
Principi contabili generali
• Traggono spunto dall’esperienza dei principi generali e postulati dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli EE.LL., con alcuni tratti evolutivi significativi
• Avranno valore cogente («obbligo di conformarsi») a decorrere dal
2014 (unitamente ai principi contabili applicati che scaturiranno dal percorso di sperimentazione);
• Il Principio generale della competenza finanziaria avrà una sua sistematizzazione completa e definitiva a seguito del percorso di sperimentazione
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Il quadro normativo e gli strumenti operativi
D.P.C.M.
28/12/11
D.P.C.M. Attuativi della sperimentazione
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II ENTI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA E ECONOMICO-PATRIMONIALE
TITOLO III ENTI IN CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE
TITOLO IV PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
TITOLO V BILANCIO CONSOLIDATO
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
• Definisce le modalità operative della sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi, di cui all’art. 36, c. 5 del D.Lgs. 118/11.
• Contiene disposizioni specifiche in merito ad alcuni strumenti che caratterizzano il nuovo sistema contabile in fase di sperimentazione (piano degli indicatori di bilancio – bilancio consolidato).
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Il quadro normativo e gli strumenti operativi
Definiscono le regole contabili che
gli enti in sperimentazione devono
applicare ai propri bilanci.
Sono applicati, unitamente alle
disposizioni del D.Lgs. 118/11 e del
D.P.C.M. 28/12/11, “in via
esclusiva”, in sostituzione di quelle
previste dal sistema contabile
previgente.
Sono oggetto di modifica ed
integrazione nel corso della
sperimentazione
Le regole e gli strumenti a supporto della
sperimentazione
1. PC generale sperimentale
della competenza finanziaria
2. PC applicato sperimentale
della contabilità finanziaria
3. PC applicato sperimentale
della contabilità economica
4. PC applicato sperimentale
del bilancio consolidato
Principi
contabili
sperimentali
Schemi di bilancio, di rendiconto
e di bilancio consolidato
Gli enti in sperimentazione
redigono prospetti di bilancio e di
rendiconto previsti in allegato al
D.P.C.M. 28/12/11 sono redatti «in
parallelo» a quelli previsti dal D.p.r.
194/96
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Il quadro normativo e gli strumenti operativi
È il portale della Ragioneria generale dello Stato
dedicato al percorso di armonizzazione contabile
degli enti territoriali.
Contiene la normativa, i documenti e le notizie in
merito al percorso di sperimentazione in atto,
rappresentando uno strumento di lavoro per gli enti
aderenti ed un supporto informativo per tutti gli
interessati.
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/ARCONET/
Le regole e gli strumenti a supporto della
sperimentazione
Le domande e le risposte contenute in ARCONET:
• chiariscono i dubbi degli enti in sperimentazione in
merito ad aspetti specifici della normativa, del
percorso di sperimentazione e degli strumenti
adottati;
• contribuiscono ad integrare e modificare i principi
contabili sperimentali, gli schemi e i modelli
adottati dagli enti in sperimentazione.
Portale ARCONET
FAQ
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Il percorso di sperimentazione
4
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Il percorso di sperimentazione
Il percorso di sperimentazione è stato delineato grazie al lavoro del
gruppo “Bilanci” costituito presso la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale (COPAFF), dai rappresentanti della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e
dai rappresentanti di A.N.C.I. ed U.P.I..
Il gruppo di lavoro ha definito due schemi di D.P.C.M., oggetto di
apposite intese nel corso della seduta della Conferenza Unificata del
27 ottobre 2011, mediante i quali:
• sono state dettate le modalità di attuazione della sperimentazione
e gli strumenti di supporto alla stessa;
• sono stati individuati gli enti coinvolti nel percorso di
sperimentazione.
I due D.P.C.M. sono stati approvati il 28 dicembre 2011.
Le fasi preparatorie
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Il percorso di sperimentazione
Gli enti coinvolti
I temi oggetto di sperimentazione
Le modalità applicative e le fasi attuative
1
2
3
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1. Gli enti coinvolti
6 Regioni 12
Province
68
Comuni
Di cui 6 hanno rinunciato
13 enti
strumentali in
contabilità
finanziaria
8 enti
strumentali in
contabilità
economica
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1. Gli enti coinvolti
Nel corso della sperimentazione si sono ritirati i Comuni di Torino, Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone, Porto Cesareo (Decr. MEF 13/07/2012)
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2. I temi oggetto di sperimentazione
1. Bilancio annuale
di competenza e di
cassa
2. Principio di competenza
finanziaria
3. Principi contabili
4. Piano dei conti integrato
5. Transazione elementare
6. Schemi di bilancio
7. Classificazioni di entrate e spese
8. Indicatori di risultato
9. Piccoli comuni
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3. Le modalità applicative e le fasi attuative
Nel corso della sperimentazione gli enti partecipanti si adeguano alle
disposizioni di cui al Tit. I del D.Lgs. 118, a quelle del D.P.C.M. 28/12/11,
nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 118/11, per quanto con esse compatibili.
Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate “in via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Con riferimento ai soli schemi di bilancio la sperimentazione è effettuata “in parallelo”:
a. Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli «armonizzati»;
b. Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione
conoscitiva, quelli «armonizzati» assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
Norme e principi Schemi di bilancio
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3. Le modalità applicative e le fasi attuative
Gennaio
2012
Esercizio
2012
Avvio della sperimentazione.
Ciascuna regione e ente locale coinvolge nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria, uno in contabilità economico-patrimoniale (Art. 4, c. 3 DPCM 28/12/11).
Adozione schemi di bilancio.
Gli enti aderenti alla sperimentazione affiancano ai propri bilanci definiti secondo l’ordinamento attuale, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, i nuovi schemi di bilancio. Il nuovo “bilancio armonizzato” va presentato al Consiglio, ma non è oggetto di approvazione . Se gli enti hanno già approvato il bilancio di previsione con i vecchi modelli, è possibile, solo per il 2012, trasmettere successivamente il “nuovo bilancio armonizzato” al
Consiglio, entro il termine fissato per l’approvazione dei bilanci di previsione. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, gli enti devono presentare anche il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.
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3. Le modalità applicative e le fasi attuative
Esercizio
2012
Transizione al nuovo principio di competenza finanziaria.
Gli enti aderenti alla sperimentazione effettuano tutte le operazioni previste dall’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/11:
• il riaccertamento dei residui attivi e passivi utilizzando i nuovi principi;
• eventuale costituzione in entrata del Fondo pluriennale vincolato;
• conseguente determinazione del risultato di amministrazione al
31 dicembre del primo anno di sperimentazione
• fondo svalutazione crediti
• re-impegno e ri-accertamento delle spese e delle entrate eliminate a seguito del riaccertamento dei residui
Tali operazioni sono finalizzate a garantire il corretto passaggio al nuovo principio di competenza finanziaria.
Esercizio
2012
Contabilità economico patrimoniale, piano dei conti integrato e bilancio consolidato.
Gli enti aderenti alla sperimentazione possono rinviare al 2013 l’attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.
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3. Le modalità applicative e le fasi attuative
Fine 2012
Oggi
Prima verifica della sperimentazione.
Ai fini dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, dei bilanci «armonizzati» con funzione autorizzatoria, il “Gruppo bilanci” costituito presso la COPAFF verifica lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione;
Esercizio
2013
Bilancio «armonizzato» autorizzatorio.
Nel 2013 i nuovi schemi di bilancio sperimentati assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Tuttavia gli enti continuano ad affiancare i bilanci redatti secondo l’ordinamento attuale, i quali conservano solo funzione conoscitiva.
Fine 2012
Relazione alle Camere.
Nel 2013 i nuovi schemi di bilancio sperimentati assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Tuttavia gli enti continuano ad affiancare i bilanci redatti secondo l’ordinamento attuale, i quali conservano solo funzione conoscitiva.
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3. Le modalità applicative e le fasi attuative
Fine 2013
Verifica finale della sperimentazione.
Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione.
Emanazione decreti legislativi (art. 2, c. 7 Lg. 42/09).
In considerazione degli esiti della sperimentazione, vengono emanati i decreti legislativi (art. 2, c. 7, Lg. 42/09), con cui sono definiti:
• i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria;
• l’eventuale aggiornamento principi contabili generali e i principi contabili applicati;
• il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto;
• la codifica della transazione elementare;
• gli schemi di bilancio;
• i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni;
• le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione del sistema di indicatori di risultato;
• le modalità di attuazione della classificazione per missioni e pro-grammi, nonché della definizione di spese rimodulabili e non ri-modulabili.
.
Fine 2013
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3. Le modalità applicative e le fasi attuative
2014
Entrata in vigore
Il nuovo ordinamento contabile entra in vigore viene applicato a tutti gli enti locali.