contrattazione nazionale, territoriale, aziendale e di ... · partecipazione dei lavoratori,...
TRANSCRIPT
Corso di preparazione all'Esame di Stato2016
Consulenti del LavoroModulo Diritto del Lavoro Avanzato
Lezione del 21 giugno 2016
CONTRATTAZIONE NAZIONALE, TERRITORIALE, AZIENDALE E DI PROSSIMITA'
a cura diDott.ssa Caterina RulfinConsulente del Lavoro
DI COSA PARLEREMO OGGI
ART 39 COSTITUZIONE ITALIANA
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la lororegistrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacatisanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipularecontratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gliappartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
ART 39 COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI
libertà dell'organizzazione sindacale
pluralismo sindacale e proporzionalità della rappresentanza
registrazione dei sindacati presso appositi uffici locali, condizionata
all'adozione di statuti ad ordinamento democratico
riconoscimento della personalità giuridica ai sindacati registrati
capacità normativa contrattuale nei confronti di tutti gli appartenenti alle
categorie interessate
ART 39 COSTITUZIONE ITALIANA
MAI ATTUATO!!
ART 39 COSTITUZIONE ITALIANA
SE FOSSE STATO ATTUATO
CONTRATTI CON EFFICACIA«ERGA OMNES»
Di fatto non è mai stata data attuazione alle disposizioni diquesto articolo, quindi i contratti che applichiamo oggi NONhanno questo tipo di efficacia!!
ART 1322 CODICE CIVILE
“AUTONOMIA CONTRATTUALE”
Le parti possono liberamente determinare il contenuto delcontratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che nonappartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchésiano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondol'ordinamento giuridico.
ART 1322 CODICE CIVILE
La regolamentazione dei Contratti Collettivi oggi è data da norme di diritto
comune
Di conseguenza
EFFICACIA SOLO NEI CONFRONTI DELLE
PARTI COLLETTIVE STIPULANTI E DEI DATORI
DI LAVORO ADERENTI ALLE OO.SS.
EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
ADESIONE ESPLICITA
• Nel contratto individuale indico il CCNL applicato
ADESIONE IMPLICITA
• Nel contratto non indico nulla, ma applico in modo costante al rapporto di lavoro un determinato CCNL o alcune delle sue clausole più rilevanti
DATORE DI LAVORO PUO’ TROVARSI IN QUESTE SITUAZIONI
1. DATORE DI LAVORO ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE STIPULANTE
2. DATORE DI LAVORO NON ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE STIPULANTE
• Scelta di applicare un CCNL (esplicita o implicita)
• Mancata adesione rispetto garanzie di base (raro!)
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
CRITERI GENERALI DEL CODICECIVILE
PREVALGONO LE NORME DIINTERPRETAZIONE SOGGETTIVA,CIOE’ QUELLE CHE DANNO RILIEVOALLA COMUNE INTENZIONE DELLEPARTI
I LIVELLI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI
DIRITTO COMUNE
1° LIVELLO
- Accordi Interconfederali
- Contratto Collettivo Nazionale di Categoria
2° LIVELLO
- Regionale
- Provinciale
- Aziendale
ACCORDI INTERCONFEDERALI
“CONTRATTAZIONE TRILATERALE”
confederazioni sindacali lavoratori
confederazioni sindacali datori di lavoro
stato (come mediatore e garante)
FUNZIONE
fissano regole comuni per settore (es.commercio, industria..)
es. adeguamento automatico salari industria
DEFINIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO
Accordo diretto a stabilire il trattamento
retributivo minimo e le altre condizioni di lavoro
cui devono conformarsi i singoli contratti
individuali stipulati sul territorio nazionale,
nell'ambito di determinati settori di attività
economica o professionale.
CARATTERISTICHECONTRATTO COLLETTIVO
1. nasce dall'esigenza di garantire al lavoratore condizioni minime di lavoro
2. ha funzione normativa
3. è un negozio giuridico di natura contrattuale
4. è un contratto atipico
FONDAMENTO GIURIDICOCONTRATTO COLLETTIVO
RAPPRESENTATIVITA’ DEI SINDACATI
FINALITA’CONTRATTO COLLETTIVO
Regolamentare in maniera unitaria il rapportointercorrente tra lavoratori e datori di lavoro cheoperano in un determinato settore economicoproduttivo. Nello specifico:
Definire le condizioni economiche e normativedel rapporto
Disciplinare le relazioni sindacali fra i soggettifirmatari
OGGETTO
RAPPORTI INDIVIDUALI DI
LAVORO SUBORDINATO
COSA CONTIENE
SUDDIVISIONE
CHI LO STIPULA
Contrapposte organizzazioni sindacali lavorative e datoriali
2 TIPI di Contratti Collettivi in base a chi
sono i soggetti stipulanti
unilateralmente sindacali
stipulati da 1 datore di lavoro con una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori
bilateralmente sindacali
organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori.
FASI DELLA STIPULA
1. PROPOSTA
2. TRATTATIVA
3. IPOTESI DI ACCORDO
4. STIPULA
FASI DELLA STIPULA
1. PROPOSTA
Alla scadenza del contratto dalle organizzazioni sindacali ai fini
del rinnovo del contratto (piattaforma rivendicativa) e con la
quale di solito si prevede l'aggiornamento degli elementi
retributivi e la definizione di altre parti conflittuali.
FASI DELLA STIPULA
2. TRATTATIVA
Condotta dalle delegazioni delle contrapposte organizzazioni
sindacali, spesso contraddistinta da azioni di lotta (scioperi),
tendenti a manifestare rapporti di forza per lo sblocco di situazioni
di contrasto.
FASI DELLA STIPULA
3. IPOTESI DI ACCORDO
Viene formalizzato il contenuto del nuovo contratto collettivo, al
fine di sottoporlo all'assemblea dei lavoratori per la ratifica.
FASI DELLA STIPULA
4. STIPULA
I soggetti delegati sottoscrivono il contratto nella sua stesura
definitiva, articolato in clausole organizzate per materia ed
argomento, le quali costituiscono le norme cui devono poi
conformarsi i rapporti individuali di lavoro.
CONTRATTO PER ADESIONE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI MINORI
non partecipando alla stipulazione,aderiscono successivamente,sottoscrivendo un nuovo contrattodi identico contenuto.
DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
• A TERMINE: HA UNA DURATA LIMITATA NELTEMPO (IN GENERE 3 ANNI)
• RINNOVABILE PREVIA NUOVA TRATTATIVASINDACALE
• NO ULTRATTIVITA’: ALLO SCADERE, CESSADI PRODURRE I SUOI EFFETTI
RECESSO DAL CONTRATTO COLLETTIVO
RELAZIONE FRA LE FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI
LAVORO
FONTI DI NATURA DIVERSAEs. Legge e CCNL
• Di solito quella gerarchicamente inferiore può derogare all’altra solo se più favorevole
FONTI DI NATURA COLLETTIVAEs. CCNL e CCRL
• Principio effettiva volontà delle parti («salvi diritti quesiti»)
RAPPORTO FRA CONTRATTI COLLETTIVI E CONTRATTO
INDIVIDUALE
Principio dell’INDEROGABILITA’ IN PEIUS delcontratto collettivo da parte di quello individuale
Sostituzione automatica della clausola delcontratto individuale peggiorativa, con quella piùfavorevole del CCNL
RAPPORTO FRA CONTRATTO DI CATEGORIA E CONTRATTO
AZIENDALE
E’ possibile che il contratto aziendale siapeggiorativo rispetto al contratto di categoria?La giurisprudenza dice:
…DIPENDE!
Orientamenti contrapposti, ma in linea dimassima il principio di base è risolvere ilcontrasto in base all’effettiva volontà delle parti.
RAPPORTO FRA CONTRATTO DI CATEGORIA E LEGGE
Il Contratto Collettivo può derogarealla legge solo in meglio e, qualoracontenga al suo interno clausole incontrasto con norme di legge, detteclausole sono automaticamentesostituite dalla previsione legale piùfavorevole
Quando un contratto collettivo modifica alcune clausole del contratto collettivo precedente,
deve per forza essere migliorativo?
NON NECESSARIAMENTE!
Può modificarle ANCHE IN PEIUS
Unico limite: c.d. «diritti quesiti»
RAPPORTO FRA CONTRATTO COLLETTIVO ED USI AZIENDALI
USI AZIENDALI = ripetizione continua dicomportamenti da parte del datore di lavoro, all’internodella sua azienda, nei confronti di tutti o di parte deisuoi lavoratori, che possono assumere valorenegoziale
Obbliga datore di lavoro solo nei confronti dei lavoratorigià occupati (vs. cui è stato tenuto) e non anche nuoviassunti.
Es. concessione gratifiche, premi, indennità
Uso aziendale può derogare al contratto collettivo solose introduce un trattamento più favorevole.
QUALE CONTRATTO COLLETTIVO APPLICO?
In base all’attività svolta IN CONCRETO dal datore di lavoro (N.B. non quella esercitata dal singolo lavoratore!)
ACCORDO QUADRO 22 GENNAIO 2009
LA RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI
Va a sostituire il regime previgente,
occupandosi delle regole e delle
procedure della negoziazione e
gestione della contrattazione
collettiva, stabilendo che l’assetto
della stessa è il seguente:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI CATEGORIA
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
ACCORDO QUADRO 22 GENNAIO 2009
ACCORDO INTERCONFEDERALE28 GIUGNO 2011
CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL
Sulla rappresentanza sindacale e sul nuovo sistema di contrattazione
OBIETTIVO = favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazionecollettiva di secondo livello
CRITERIO OGGETTIVO DI MISURAZIONE DELLARAPPRESENTATIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI =sono ammesse ai tavoli negoziali le OO.SS. che rappresentino almenoil 5% dei lavoratori della categoria
CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA’(o Contrattazione di secondo livello o Contrattazione
decentrata)
FUNZIONE integrare CCNL avvicinandosi ai bisogni della singola azienda odelle aziende di una determinata area territoriale
maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, forme dipartecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare,incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisiaziendali e occupazionali, avvio di nuove attività.
D.L. 138/2011ART 8 «Sostegno alla contrattazione di
prossimità»
D.L. 138/2011 ART 8
CRITERIO MAGGIORITARIO RAPPRESENTANZE SINDACALI NELLACONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA’
livello aziendale: devono partecipare alla sottoscrizione uno o più sindacati che rappresentino la maggioranza dei lavoratoridell'azienda
livello territoriale: perché il contratto abbia efficacia nella singola azienda occorre che la maggioranza dei lavoratori sia iscritta all'organizzazione sindacale stipulante e/o vi abbia conferito specifico mandato per la sottoscrizione del contratto di prossimità.
DURATA DEL CONTRATTO DI PROSSIMITA’normalmente 3 anni (o la diversa durata indicata in sede di stipulazione)
D.L. 138/2011 ART 8
MATERIE
• impianti audiovisivi e introduzione nuove tecnologie
• mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento
• contratti a termine, a orario ridotto, modulato o flessibile
• regime della solidarietà negli appalti
• casi di ricorso alla somministrazione di lavoro
• disciplina dell'orario di lavoro
• modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro (anche
co.co.co, co.co.pro e partite IVA)
• trasformazione e conversione dei contratti di lavoro
• conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro
CONTRATTI DI SECONDO LIVELLOED
AGEVOLAZIONI
PRINCIPIO: si eroga una AGEVOLAZIONEcontributiva all’azienda che adotta ContrattiCollettivi di prossimità, con lo scopo diincentivare il miglioramento della produttivitàgenerale.
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’2016
Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)Decreto interministeriale 25 marzo 2016Circolare Agenzia Entrate n.28 del 15/06/2016
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale: aliquota 10%
SU
● PREMI DI RISULTATOSomme ad importo variabile in funzione dell'incremento di produttività, redditività, qualità,efficienza ed innovazione dell'impresa
● SOMME EROGATE A TITOLO DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESAnovità 2016
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA‘2016
Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
Limite di importo agevolabile: 2.000,00 € lordi
(estendibili a 2.500,00 € se c'è coinvolgimento paritetico dei dipendentinell'organizzazione del lavoro)
Destinatari: lavoratori del settore PRIVATO, salvo espressa rinuncia scritta, conredditi da lavoro dipendente < 50.000,00 €
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA‘2016
Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
Condizione per fruire dell'agevolazione fiscale:
DEPOSITO CONTRATTI INTEGRATIVI PRESSO DTLProcedura telematica su sito Clic Lavoro fino al 15/07/2016
Si riportano:- dati datore di lavoro
- n° lavoratori coinvolti
- misure introdotte- indicatori previsti per la misurazione dei parametri prefissati
+ si allega pdf del contratto integrativo+ si invia dichiarazione di conformità del contratto ai principi di cui alla L. 208/2015 ealle disposizioni del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 (disciplina i criteri di misurazione).
DETASSAZIONE TOTALE “WELFARE” 2016
Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
Detassazione 100%Limite 2.000,00/2.500,00€
●Welfare alternativo ai premi di produttività●Sostegno istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, asili nido, borse di studio●Cessione di prodotti dell'azienda al valore normale●Contributi ad enti o casse a fini assistenziali●Contributi fondi di previdenza complementare
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E
… BUON ESAME!Dott.ssa Caterina RulfinConsulente del Lavoro