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10 novembre 2015
CONIUGI E COPPIE DI FATTO
STRUMENTI DI PROTEZIONE E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE A CONFRONTO
CONIUGI E COPPIE DI FATTO, STRUMENTI DI PROTEZIONE E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE A CONFRONTO
LUCA MARTINETTI OSCULATIBANCA EUROMOBILIARE
CONIUGI E COPPIE DI FATTO, STRUMENTI DI PROTEZIONE E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE A CONFRONTO
MARIA CARLA BARBARITOSTUDIO SANZO E ASSOCIATI
Protezione patrimoniale per coniugi e coppie di fatto; convenzioni e contratti di convivenza
CONIUGI E COPPIE DI FATTO, STRUMENTI DI PROTEZIONE E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE A CONFRONTO
PREMESSA
La possibilità di segregare dei beni nel nostro ordinamento trova un ostacolo insuperabile nell’articolo 2740 cod. civ. che prevede che il debitore risponda illimitatamente con tutti i suoi beni. Inoltre un altro ostacolo meno visibile è previsto in materia successoria. Il legislatore ha infatti previsto che nell’ambito della famiglia, una parte del proprio patrimonio dopo la morte sia destinata a determinati famigliari, detti legittimari (coniuge e figli). I legittimari devono avere la possibilità, se lesi nei loro diritti, di aggredire i beni del de cuius.Per questa ragione, i contratti di segregazione del patrimonio, che rendono dunque i beni di un soggetto inattaccabili dai propri creditori, sono nel nostro ordinamento, del tutto eccezionali.Il legislatore è infatti disposto a sacrificare l’interesse dei creditori solo se i beni segregati vengono destinati ad un altro «interesse» meritevole di tutela, come vedremo in seguito.
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LA FAMIGLIA
I regimi patrimoniali ordinari della famiglia sono «comunione legale» o «separazione dei beni».
Sono ammissibili altri «accordi» per regolare la situazione patrimoniale tra i coniugi che si possono aggiungere ai regimi patrimoniali ordinari oppure possono sostituirli. Siffatti accordi, denominati Convenzioni Matrimoniali devono essere stipulati per atto pubblico e possono essere astratti e programmatici o dispositivi e concreti.
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FONDO PATRIMONIALEART. 167 COD. CIV.
Forma: può avvenire per atto pubblico o per testamento. Soggetti: può essere fatto da ciascuno dei coniugi o anche da un terzo.Oggetto: vincolo su beni immobili o mobili iscritti in Pubblici Registri o titoli di credito (resi poi nominativi con annotazione del vincolo).Scopo: quello di far fronte ai soli bisogni della famiglia.Amministrazione: secondo le norme della comunione.Trascrizione: l’atto che istituisce il fondo deve essere trascritto.
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FONDO PATRIMONIALEART. 168 COD. CIV.
La proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. L’amministrazione dei beni costituenti il fondo è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.Non c’è un nuovo soggetto giuridico e potrebbe esserci una scissione tra proprietà e amministrazione.
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FONDO PATRIMONIALEART. 170 COD. CIV.
L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Si crea dunque, con la costituzione del fondo, una segregazione di determinati beni, che diventano inattaccabili da tutti i creditori ad eccezione dei creditori della famiglia.
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ALTRE CONVENZIONI MATRIMONIALI
E’ possibile per i coniugi stipulare altre convenzioni con determinati limiti indicati dagli artt. 160, 161, 166bis e 240 c.c.I rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge applicabile ai rapporti personali; è consentito ai coniugi di adottare la legislazione di altri stati purché:a) la legge scelta appartenga ad uno stato di cui uno dei due coniugi è cittadino o in cui uno dei due coniugi risiede;b) sia fatta per iscritto.(es. un cittadino italiano e uno statunitense possono stipulare un accordo prematrimoniale, figura ancora avversata nel nostro ordinamento).
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ATTI DI DESTINAZIONEART. 2645TER
Soggetti: il conferente (chiunque) può destinare uno o più beni immobili o mobili iscritti i pubblici registri appartenenti al suo patrimonio imprimendo un vincolo di destinazione, funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela.Scopo: i beni possono essere destinati a soddisfare interessi riferibili a soggetti disabili, ad enti pubblici, a persone fisiche. Gli interessi meritevoli di tutela però secondo l’opinione maggioritaria non necessariamente sono interessi di pubblica utilità ma certamente non devono essere scopi futili.Oggetto: beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.Durata: non superiore a 90 anni.Forma: devono essere redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio e trascritti.
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ATTI DI DESTINAZIONEART. 2645TER
Amministrazione: di solito un fiduciario o anche lo stesso conferente si assume l’obbligo di gestire i beni per realizzare il fine. Il titolare conserva la titolarità dei beni ma può affidare con un mandato gestorio l’attuazione dello scopo ad un terzo. Può esserci una scissione quindi tra titolarità e gestione come accade nel fondo patrimoniale. Il beneficiario dell’interesse deve essere indicato di solito è un terzo e non vi è ragione di escludere che possa essere lo stesso disponente purché si permetta il perseguimento di interessi meritevoli di tutela.Effetti: gli effetti di questa segregazione sono gli stessi del fondo patrimoniale, attuano una separazione di patrimoni che rendono i beni vincolati non aggredibili dai creditori ad eccezione di quelli che ineriscono allo scopo.
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ALTRI CONTRATTI PER CONIUGI E CONVIVENTI
A protezione del proprio patrimonio però sia i coniugi, che i conviventi, che i soggetti che hanno contratto una unione civile potranno certamente stipulare altri contratti tipici:- potranno stipulare una donazione di usufrutto o di nuda proprietà per tutelare un coniuge o il convivente (con i rischi propri della donazione);- potranno stipulare un contratto di rendita vitalizia o perpetua (artt. 1861 e seg. c.c.) con il quale un soggetto attribuisce in proprietà un bene immobile o un capitale ad una persona, in cambio di una prestazione periodica di somme di denaro;- potranno stipulare contratti atipici quali il trust.
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DISEGNI DI LEGGE IN DATA 15 MARZO 2013 E IN DATA 6 OTTOBRE 2015D.D.L. SENATRICE CIRINNA’
Il Disegno di Legge denominato Cirinnà/bis in discussione al Senato è diviso in due capi:- il primo relativo alle «unioni civili», che regolamenta le unioni tra persone dello stesso sesso;- il secondo relativo alle «convivenze di fatto», sia eterosessuali che omosessuali.Per quanto riguarda le unioni civili nel D.D.L. è prevista una equiparazione ai regimi patrimoniali della famiglia, sono previsti anche sgravi fiscali e altre tutele patrimoniali tra cui la reversibilità della pensione.Per quanto riguarda le convivenze di fatto il legislatore prevede, per quanto qui rileva, la possibilità per i conviventi di stipulare contratti di convivenza.
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IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
Forma: devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità e ricevuti da un notaio in forma pubblica.Opponibilità ai terzi: il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni entro 10 giorni deve trasmettere copia al comune di residenza per iscrizione all’anagrafe.Contenuto: modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scelta del regime patrimoniale della comunione. Si può fissare la comune residenza.Risoluzione: a) per accordo delle parti, b) per recesso, c) matrimonio, d) morte. I casi di risoluzione devono essere annotati a margine del contratto di convivenza e notificati all’anagrafe del comune.
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ANGELO BUSANISTUDIO NOTARILE BUSANI
Profili successori e trust per le copie di fatto
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STEFANO MORRISTUDIO MORRI CORNELLI E ASSOCIATI
Implicazioni tributarie di donazioni e successioni, contratti di convivenza e trust; recenti orientamenti giurisprudenziali
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ALESSANDRO IOBCREDEMVITA
Il valore dei servizi assicurativi nella protezione e pianificazione patrimoniale per i coniugi e coppie di fatto
CREDEMVITA
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CONIUGI E COPPIE DI FATTO, CENTRO DI ESIGENZA DI TUTELA
CREDEMVITA
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I PRINCIPALI SERVIZI ASSICURATIVI
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LA RICHIESTA DI SERVIZI ASSICURATIVI
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IL VALORE DELLA POLIZZA NELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
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PIANIFICARE CON LE POLIZZE DI INVESTIMENTO
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IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI...
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...QUALCOSA POTREBBE CAMBIARE
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PROTEZIONE E INTEGRAZIONE DEI CAPITALI: LA POLIZZA «TCM»
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PIANIFICARE IL FUTURO PREVIDENZIALE DELLA COPPIA
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REMO LORGNAEUROMOBILIARE FIDUCIARIA
Il ruolo della società fiduciaria nell’amministrazione di beni per conto di coniugi e di coppie di fatto: tutela della riservatezza e pianificazione patrimoniale
FIDUCIARIA
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L’INCARICO FIDUCIARIO
FIDUCIARIA
EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno
2L’incarico fiduciario
• L’amministrazione fiduciaria di beni è un’attività riservata, prevista dall’ordinamento italiano eregolata da specifiche norme (Legge 23.11.1939 n° 1966 e DM 16 gennaio 1995)
• Il contratto tipico cui e’ ricondotta per analogia è quello del mandato senza rappresentanza (art. 1705C.C. e seguenti) e si basa sul trasferimento di beni da amministrare alla fiduciaria che ne assume lamera intestazione e la legittimazione all’esercizio dei diritti ad essi correlati (es. diritto di voto nelleassemblee, incasso dei dividendi, ecc.)
• La titolarità giuridica dei beni resta esclusivamente nella sfera giuridica del fiduciante/effettivoproprietario, residente o non residente, riconducibile a una persona fisica, a una società di capitali oad una società di persone
• L’obbligo di RISERVATEZZA in capo alla Fiduciaria ed opponibile ad ogni soggetto privato determinauna PROTEZIONE indiretta dei beni amministrati,mentre non esplica efficacia di fronte a richiestedell’autorita’ giudiziaria e del fisco
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PROFILI DI OPERATIVITÀ FIDUCIARIA
FIDUCIARIA
EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno
3Profili di operatività fiduciaria• Come agisce la Fiduciaria. La Fiduciaria agisce esclusivamente in forza di preventive istruzioni scritte
impartitele dal Fiduciante e/o dai soggetti aventi facoltà dispositive, astenendosi dall’esercitare in viadiscrezionale qualsivoglia attività in ordine ai beni amministrati
• Vincoli all’assunzione di impegni finanziari. L’assunzione da parte della Fiduciaria di qualsivogliaimpegno finanziario è subordinata alla preventiva, idonea (tipicamente a mezzo bonifico e assegnicircolari) e integrale provvista dei fondi necessari
• Limiti all’intestazione. Per motivazioni di carattere civilistico o fiscale non è possibile l’intestazione diquote di società di persone e quella diretta di beni immobili, ancorché per questi ultimi siastoricamente e ampiamente diffusa la schermatura fiduciaria di società di capitali aventi per oggettoesclusivo o prevalente l’attività immobiliare
• Normativa Antiriciclaggio. Rigoroso rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs.231/2007 con particolareriferimento agli adempimenti in tema di adeguata verifica della Clientela al fine di evitare uninconsapevole coinvolgimento della Fiduciaria in operazioni di riciclaggio/finanziamento delterrorismo con possibili conseguenze devastanti in termini economici,penali e reputazionali
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PROFILI DI OPERATIVITÀ FIDUCIARIA
FIDUCIARIA
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Cliente Fiduciante
Conferimento mandato
Deposito titoloConti Correnti Polizze
assicurative italiane/estere
Garante di patti e accordi (escrow
agreement)
Società proprietarie di immobili
Gestioni Patrimoniali
Azioni di SpA / Quote di SrL
Profili di operativita’ fiduciaria
RISERVATEZZA NEL CIRCUITO BANCARIO E FINANZIARIO
RISERVATEZZA IN INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI
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RUOLI ED OPERATIVITÀ NELLA SCHERMATURA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
FIDUCIARIA
EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno
5Ruoli ed operatività nella schermatura di partecipazioni societarie
Costituzione di Srl/SpA
Acquisto da terzi di partecipazioni in Srl/SpA
Incasso dividendi / esercizio voto in assemblea
Sottoscrizione aumenti di Capitale
Sottoscrizione di prestiti obbligazionari
Sottoscrizione di versamenti e finanziamenti infruttiferi
Getione piani di stock options
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RUOLI ED OPERATIVITÀ NELL’INTESTAZIONE DI RAPPORTI BANCARI E ASSICURATIVI
FIDUCIARIA
EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno
6Ruoli ed operatività nell’intestazione di rapporti bancari e assicurativi
Sottoscrizione contratti di gestione patrimoniale
Sottoscrizione rapporti di deposito titoli
Sottoscrizione polizze assicurative italianeed estere
Apertura di conti correnti
Assunzione di ruolo di costituente in pegno di attività finanziarie a garanzia di
affidamenti per SrL/Spa
Gestione fiscalità di rapporti bancari presso banche estere (no quadro RW per fiduciante)
CONTRATTI , CONTABILI E RENDICONTI INTESTATI ESCLUSIVAMENTE ALLA FIDUCIARIA
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LA FIDUCIARIA ITALIANA E LE OPERAZIONI DI VOLUNTARY DISCLOSUREEX LEGGE 184/2014
FIDUCIARIA
EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno
7La Fiduciaria italiana e le operazioni di Voluntary Disclosureex Legge 184/2014
TIPOLOGIE DI SANATORIA FISCALE ASPETTI LEGATI ALLA PRESENZA O ALL’ASSENZA DELLA SOCIETA’ FIDUCIARIA
RIMPATRIO FISICO IN ITALIACON FIDUCIARIA ITALIANA
RISERVATEZZA COMMERCIALE sul circuito bancario,assicurativo e societario per le attività finanziarie epatrimoniali intestate/amministrate in capo allaFiduciaria
RIMPATRIO GIURIDICO DEI BENICON FIDUCIARIA ITALIANA
FIDUCIARIA = SOSTITUTO d’IMPOSTA per le attivitàfinanziarie e patrimoniali sanate e rimpatriategiuridicamente ma mantenute all’estero con esonerodel contribuente dalla compilazione del QUADRO RW.Mandato fiduciario senza intestazione per immobili epartecipazioni societarie non quotate
REGOLARIZZAZIONE DEI BENI ALL’ESTERO SENZA FIDUCIARIA
In assenza di Fiduciaria italiana il contribuente dovra’calcolare e versare le imposte sui redditi di capitale esui redditi diversi,l’imposta sul valore delle attivita’finanziarie estere (Ivafe),l’imposta sul valore degliimmobili esteri (Ivie) e compilare il QUADRO RW
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Protezione del patrimonio e pianificazioni successorie
INTESTAZIONE FIDUCIARIA,POLIZZE ASSICURATIVE collocate in regime di libera prestazione di servizi (LPS)
e TRUST
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PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E ASSETTI SUCCESSORI – POLIZZE LPS
FIDUCIARIA
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9Protezione del patrimonio e assetti successori – polizze LPS
Cliente Fiduciante
Compagnia Assicurativa lussemburghese
Banca depositaria Asset Manager
Sottoscrizione polizza
• Conferimento mandato• Conferimento liquidità o quote di azioni
Apertura deposito bancario
Conferimento mandato di gestione di portafogli
Possibilità di investimento in fondi hedge e/o in società non quotate
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PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E ASSETTI SUCCESSORI – POLIZZE LPS
FIDUCIARIA
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10Protezione del patrimonio e assetti successori – polizze LPS
OBIETTIVI
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO• Le somme dovute dall’assicuratore non possono essere oggetto di azione esecutiva o cautelare ai
sensi dell’art. 1923 del Codice Civile• Possibilita’ di conferire partecipazioni in societa’ di capitali non quotate
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA• Esenzione dal pagamento delle imposte di successione sul capitale liquidato in caso di premorienza
OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITA’• Differimento dell’imposizione sul risultato della gestione patrimoniale sottostante• Possibilita’ di inserire nella gestione sottostante prodotti finanziari che se acquistati direttamente
dal residente concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo con aliquota Irpefprogressiva e perdita di anonimato (es. OICR esteri non armonizzati e non autorizzati alcollocamento in Italia)
• L’impresa assicurativa estera operante in regime di LPS (libera prestazione di servizi) e’ un soggettofiscalmente non residente ed e’ normalmente “lordista”
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PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E ASSETTI SUCCESSORI – POLIZZE LPS
FIDUCIARIA
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11Protezione del patrimonio e assetti successori – polizze LPS
VANTAGGI CORRELATI ALLA PRESENZA DI UNA SOCIETA’ FIDUCIARIA ITALIANA
LE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE CON IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE COSTITUISCONO ATTIVITA’ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E QUINDI COME TALI SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DIMONITORAGGIO FISCALE:
• PAGAMENTO DEL PREMIO ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO/CESSIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE• ESISTENZA DELLA POLIZZA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO (DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA’
ESTERE DI NATURA FINANZIARIA DETENUTE AL TERMINE DI OGNI PERIODO DI IMPOSTA )• L’EVENTUALE RISCATTO TOTALE O PARZIALE (DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTI DALL’ESTERO)
LA PRESENZA DELLA FIDUCIARIA ITALIANA – QUALE INTERMEDIARIO CHE AGISCE PER CONTO SIA DELCONTRAENTE SOSTANZIALE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA,SIA PER CONTO DEI BENEFICIARI DELLA STESSA –CONSENTE AL FIDUCIANTE RESIDENTE DI BENEFICIARE DEL REGIME DI RISERVATEZZA IN RELAZIONE AGLIADEMPIMENTI DEL MONITORAGGIO FISCALE.
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IL TRUST
FIDUCIARIA
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IL TRUSTIL TRUSTIL TRUSTIL TRUSTe’e’e’e’ un un un un istituto di origine anglosassone avente istituto di origine anglosassone avente istituto di origine anglosassone avente istituto di origine anglosassone avente validita’validita’validita’validita’
giuridica in Italia dal 1.1.1992 in forza della ratifica della giuridica in Italia dal 1.1.1992 in forza della ratifica della giuridica in Italia dal 1.1.1992 in forza della ratifica della giuridica in Italia dal 1.1.1992 in forza della ratifica della Convenzione dell’Convenzione dell’Convenzione dell’Convenzione dell’AjaAjaAjaAja del 1.7.1985del 1.7.1985del 1.7.1985del 1.7.1985
PUO’ ESSERE DEFINITO COME UNRAPPORTO GIURIDICO IN FORZA DELQUALE UN SOGGETTO DENOMINATODISPONENTE O SETTLOR TRASFERISCE DEIBENI AD UN ALTRO SOGGETTODENOMINATO TRUSTEE CHE MUNITO DIDIRITTI E POTERI LI AMMINISTRANELL’INTERESSE DI UNO O PIU’ BENEFICIARI
Aspetti operativi I BENI VINCOLATI NEL TRUST SONO UNA
MASSA DISTINTA E SEPARATA RISPETTOAL PATRIMONIO DEL DISPONENTE,DELTRUSTEE E DEL BENEFICIARIO
I BENI VINCOLATI NEL TRUST SONOINTESTATI AL TRUSTEE
IL TRUSTEE AMMINISTRA I BENI INTRUST IN CONFORMITA’ ALL’ATTOISTITUTIVO DEL TRUST E NEL RISPETTODELLA LEGGE
Definizione
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TRUST: ALCUNE FINALITÀ
FIDUCIARIA
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Trust: Trust: Trust: Trust: alcune alcune alcune alcune finalita’finalita’finalita’finalita’
Assicurare la separazione tra beni aziendali e familiariProteggere il patrimonio personale dall’attacco dicreditori
Assicurare la governance e il perfezionamento dipassaggi generazionali delle imprese
Realizzare strategie di pianificazione successoriaPreservare i beni di proprieta’ di soggetti incapaci
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Disponente Trustee Protector
Beni conferiti in TRUST
Beneficiari
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Disponente Trustee Protector
Beni conferiti in TRUST
Beneficiari
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Disponente Trustee Protector
Beni conferiti in TRUST
Beneficiari
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Disponente Trustee Protector
Beni conferiti in TRUST
Beneficiari
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Disponente Trustee Protector
Beni conferiti in TRUST
Beneficiari
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TRUST BENEFICIARIO DI POLIZZA ASSICURATIVA TRAMITE FIDUCIARIA
FIDUCIARIA
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Convivente “A”contraente POLIZZA
tramite Fiduciaria
IL CONVIVENTE “A” SOTTOSCRIVE LA POLIZZA ASSICURATIVA TRAMITE FIDUCIARIA LA POLIZZA ASSICURATIVA EROGHERA’ LA PRESTAZIONE AL TRUST
(TRAMITE FIDUCIARIA) COSTITUITO PER ASSISTERE IL CONVIVENTE “B” AL VERIFICARSI DELLA MORTE DI “A”
Convivente “A”soggetto ASSICURATO
in POLIZZA
TRUSTBENEFICIARIO POLIZZA
tramite Fiduciaria
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Passaggi generazionali e governance
Il ruolo della SOCIETA’ FIDUCIARIA nei PATTI di FAMIGLIA
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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ED IL PATTO DI FAMIGLIA
FIDUCIARIA
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17Il passaggio generazionale ed il patto di famiglia
IL PATTO di FAMIGLIA • E’ disciplinato dalla Legge 55/2006 e artt. 768 bis – 768 octies del Codice Civile
DEFINIZIONE• E’ il contratto, da concludersi per atto pubblico, con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di
partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti.• Devono partecipare alla stipulazione tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio
dell’imprenditore
MODALITÀ• Atto pubblico a cui partecipano tutti i soggetti legittimari e non assoggettato a imposta successioni/donazioni• Imprenditore trasferisce la partecipazione societaria di controllo al Figlio 1 con l’impegno da parte di quest’ultimo a detenere il
predetto controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento• Figlio 1 liquida gli altri contraenti (eredi legittimari).• Beni assegnati imputati a quota di legittima.
FINALITA’• Permette di pianificare il passaggio generazionale al soggetto designato (anche gradualmente,ad es. con il trasferimento della sola
nuda proprietà) anticipando in vita il trasferimento dell’impresa e,dunque,l’investitura della leadership nel complesso produttivo• Non lede i diritti successori degli eredi legittimari,prevenendo dissidi interni alla famiglia• Le attribuzioni patrimoniali non possono essere rimesse in discussione in futuro se non con il consenso unanime degli stipulanti.
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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ED IL PATTO DI FAMIGLIA
FIDUCIARIA
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18Il passaggio generazionale ed il patto di famiglia
La FIDUCIARIA,ove necessario e/o opportuno,in qualita’ di intestataria della PARTECIPAZIONE
SOCIETARIA per conto del Figlio assegnatario,puo’ svolgere un importante ruolo di
«garante»,assicurando,per esempio,che l’esecuzione di ogni ISTRUZIONE impartita dal
predetto Fiduciante/(Figlio) alla Fiduciaria e aventi per oggetto la PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
assegnata,sia subordinata all’ASSENSO (anche) del soggetto trasferente/(padre),piuttosto che
del CONIUGE o del CONVIVENTE di quest’ultimo.