condizionalita’ i ntroduzione

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CONDIZIONALITA’ CONDIZIONALITA’ I I NTRODUZIONE NTRODUZIONE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DELLA P.A.C. RIFORMA DELLA P.A.C. REG. 1782/2003 REG. 1782/2003

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CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE. NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DELLA P.A.C. REG. 1782/2003. Che cos’ è la CONDIZIONALITA ’. Un insieme di impegni a cui il produttore deve attenersi. Essi sono suddivisi un due grandi categorie: - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

CONDIZIONALITA’CONDIZIONALITA’IINTRODUZIONENTRODUZIONE

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DELLA P.A.C. RIFORMA DELLA P.A.C.

REG. 1782/2003REG. 1782/2003

Page 2: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Che cos’ è

la CONDIZIONALITA’Un insieme di impegni a cui il produttore deve attenersi. Essi

sono suddivisi un due grandi categorie:

1) Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), “ Atti “ in vigore derivanti dall’ applicazione nazionale di leggi

comunitarie.

2) Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), norme di carattere nazionale.

La riforma della P.A.C. stabilisce che la condizionalità deve essere rispettata da TUTTI i produttori che beneficiano di pagamento diretti. Con la precisazione che l’ obbligo del

rispetto delle norme è esteso a tutti i terreni che costituiscono l’ azienda agricola inclusi quindi anche quelli

che non percepiscono premi. (tipo vigneto e/o agrumi).

Page 3: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL’ ALLEGATO III DEL

REG. (CE)1872/2003

Essi si suddividono in tre elenchi :

a) Elenco “A”. N. 9 Atti di Criteri di gestione

obbligatori entrati in vigore a partire dal 01/01/2005.

b) Elenco “B”. N. 7 Atti di Criteri di gestione

obbligatori entrati in vigore a partire dal 01/01/2006.

c) Elenco “C”. N. 3 Atti di criteri di gestione

obbligatori entrati in vigore a partire dal 01/01/2007.

Page 4: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L’ ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE

OBBLIGATORI . (IN VIGORE DAL 01/01/2005)

1. ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

2. ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, concernente la protezione acque sotterranee dall’ inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

3. ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ ambiente, in particolare dell’ ambiente, in particolare del suolo, nell’ utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

4. ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’ inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

5. ATTO A5 – DIRETTIVA 92/42/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

6. ATTO A6 – DIRETTIVA 92/102/CEE del consiglio del 27/11/1992, (modificata dal regolamento CE 21/2004) relativa all’ identificazione e alla registrazione degli animali;

7. ATTO A7- REGOLAMENTO 1760/2000 per quanto riguarda i marchi auricolari,il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

8. ATTO A8 – che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’ etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il reg. 820/1997;

9. ATTO A8 bis- REGOLAMENTO 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il reg. CE 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

Page 5: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L’ ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE

OBBLIGATORI . (IN VIGORE DAL 01/01/2006)

ATTO B9 – DIRETTIVA 91/414/CEE concernente l’ immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

ATTO B10 – DIRETTIVA 96/22/CE concernente il divieto d’ utilizzazione di talune sostanze ed azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agonistiche nella produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;

ATTO B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l’ autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

ATTO B12 – Regolamento recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

ATTO B13 – DIRETTIVA 85/511/CEE concernenti misure comunitarie di lotta contro l afta epizootica;

ATTO B14 – DIRETTIVA 92/119/CEE concernente l’ introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli anomali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolari dei suini;

ATTO B15 – DIRETTIVA 2000/75/CE che stabilisce le disposizioni specifiche relative alla misure di lotta e di eradicazione delle febbre catarrale degli ovini;

Page 6: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L’ ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE

OBBLIGATORI . (IN VIGORE DAL 01/01/2007)

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE che stabilisce le norme

minime per la protezione dei vitelli;

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE che stabilisce le norme

minime per la protezione dei suini;

ATTO C18- DIRETTIVA 98/58/CE, riguardante la protezione

degli animali negli allevamenti;

Page 7: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàambienteambiente

Criteri di gestione Obbligatori. Atto A1Criteri di gestione Obbligatori. Atto A1Direttiva 79/409/CEE (direttiva sugli uccelli).Direttiva 79/409/CEE (direttiva sugli uccelli).

Scopo:

Conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa,nonché l’ istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS), in modo da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie minacciate (fenicottero,cicogna bianca).

Page 8: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàambienteambiente

Criteri di gestione Obbligatori. ATTO A2

- Dir. 80/68/CEE ”Protezione delle acque sotterranee dall’ inquinamento provocato

certe sostanze pericolose”

Scopo:Quello di prevenire l’ inquinamento delle acque sotterranee causato dall’ uso di sostanze pericolose.

Page 9: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

AA chi è destinata la predetta norma chi è destinata la predetta norma ? ?

A tutte le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose individuate dalla citata direttiva e recepita dal D.L. 152/99.

Cosa deve fare il produttore per essere in regola?

L’ agricoltore è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti impegnati in agricoltura (fitofarmaci,lubrificanti, ecc.) in quanto potrebbero contenere, anche se solo in quantità minima, le sostanze indicate negli elenchi della Direttiva (80/68/CEE).

• (es. zinco , rame, nichel etc.)

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàAmbienteAmbiente

N.B. Non sono compresi in questa categoria i trattamenti e le irrorazioni effettuate nella normale pratica agricola.

Criteri di gestione Obbligatori. ATTO A2- Dir. 80/68/CEE ”Protezione delle acque sotterranee dall’ inquinamento provocato certe sostanze pericolose”

Page 10: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàAmbienteAmbiente

Criteri di gestione Obbligatori. Atto A3Criteri di gestione Obbligatori. Atto A3Direttiva 86/278/CEE.“Protezione dell’ ambiente, in particolare del suolo, nell’ Direttiva 86/278/CEE.“Protezione dell’ ambiente, in particolare del suolo, nell’

utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricolturautilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura””

Riguarda le aziende su cui i terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione

Obbiettivo :Disciplinare l’utilizzazione controllata dei fanghi in agricoltura.

Page 11: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàAmbienteAmbiente

Criteri di gestione Obbligatori. Atto A4.Criteri di gestione Obbligatori. Atto A4.

- Dir. 91/676/CEE- Dir. 91/676/CEE ””Protezione delle acque dall’ inquinamento provocato da nitrati Protezione delle acque dall’ inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”provenienti da fonti agricole”

Riguarda le Aziende agricole situate nella Aree Vulnerabili da Nitrati

Obiettivo:

La massima protezione delle acque dall’ inquinamento da nitrati.

Page 12: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàsanità pubblicasanità pubblica

Criteri di gestione Obbligatori. Atto A6,A7,A8 e A8bis.Criteri di gestione Obbligatori. Atto A6,A7,A8 e A8bis.

- Dir. 92/102/CEE, Regolamento 2629/1997,- Dir. 92/102/CEE, Regolamento 2629/1997,

Regolamento 1760/200 e regolamento CE 21/2004 che istituiscono un sistema Regolamento 1760/200 e regolamento CE 21/2004 che istituiscono un sistema di identificazione e registrazione degli animali.di identificazione e registrazione degli animali.

Riguarda la aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina,bufalina,suina e ovicaprina.

Page 13: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàsanità pubblicasanità pubblica

Qual è lo scopo di questa norma:

Innanzitutto è opportuno dire che tale norma è composta da una serie di regolamenti e direttive che sono tutt’ ora in continuo aggiornamento. Esse prevedono l’ istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche (bovina,bufalina,suina,ovicaprina) tramite la quale si possono perseguire alcuni obbiettivi di interesse generale:

garantire la sanità pubblica e la salute degli animali;

consentire un’ etichettatura chiara ed adeguata delle carni, in particolare per le bovine.

Page 14: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE
Page 15: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 1.1Norma 1.1

“Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio”.

Riguarda le superfici a Seminativo in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologico).

Qual è lo scopo della norma ?Qual è lo scopo della norma ?L’ obiettivo principale è quello di

proteggere i terreni dai fenomeni

erosivi.

La norma si applica esclusivamente ai

terreni declivi che manifestano

fenomeni erosivi evidenziabili dalla

presenza di rigagnoli..

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Page 16: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientalibuone condizioni agronomiche e ambientali

Qual è lo scopo della norma ?

L’ obiettivo principale è quello di proteggere i

terreni dai fenomeni erosivi.

La norma si applica esclusivamente ai terreni

declivi che manifestano fenomeni erosivi

evidenziabili dalla presenza di rigagnoli.

Page 17: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientali

Cosa deve fare l’ agricoltore ?Cosa deve fare l’ agricoltore ? Egli al fine di ridurre i fenomeni erosivi, dovrà

realizzare dei solchi acquai temporanei negli appezzamenti. I suddetti solchi dovranno avere andamento trasversale alla massima pendenza ed essere distanti tra loro non più di 80 m.

In caso di un’ elevata acclività del terreno, ove ci siano rischi per la stabilità del mezzo agricolo, in sostituzione dei solchi acquai temporanei è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell’ erosione. Tali fasce devono essere larghe almeno 5 m e distanti tra loro massimo 60 m.

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Norma 1.1

Page 18: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientalibuone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 2.1Norma 2.1“Gestione delle stoppie e dei residui colturali”

1) Riguarda le superfici a seminativo in produzione (incluso set - aside investito a colture no-food o biologiche)

2) Riguarda le superfici A SEMINATIVO soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)

Qual è lo scopo della norma?Qual è lo scopo della norma?

L’ obiettivo principale è quello di mantenere il livello della sostanza organica del suolo tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali.

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Page 19: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientali

Quali sono gli obblighi del produttore ?1. Non deve bruciare, le stoppie, le paglie e residui colturali, fino al 30 settembre;

2. Il conduttore di azienda agricola , nel più breve tempo possibile dalla raccolta e non oltre il 15 agosto, deve sottoporre a pascolamento l’ intero corpo aziendale o in alternativa realizzare le fasce parafuoco di ampiezza non inferiore a 10 metri;

3. Nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta , gli agricoltori devono, entro il 15 luglio, sottoporre a pascolamento oppure realizzare le fasce;

4. Inoltre è possibile bruciare le stoppie, le paglie, e i residui colturali , dopo il 30 settembre, a condizione che nell’ annata agraria seguente il produttore esegua uno dei seguenti interventi:

Sovescio;

Coltivazione di leguminose in purezza con interramento dei residui colturali;

Letamazione o altri interventi di concimazione organica;

Coltivazione di foraggere di leguminose, pascolati almeno una volta e comunque con l’ interramento dei residui colturali.

Infine c’ è da dire che esiste una deroga che permetta al produttore la bruciatura solo nel caso di emergenza di carattere fitosanitario, in tal caso è necessario poi effettuare almeno uno dei interventi descritti nel punto 4.

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Page 20: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 3.1

“Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali”

Riguarda qualsiasi superficie agricola aziendale

Qual è lo scopo della norma?Qual è lo scopo della norma?

L’obiettivo principale è quello di proteggere la

struttura del terreno attraverso il mantenimento

in efficienza della rete di sgrondo delle acque

superficiali.

Una delle pratiche agronomiche che influiscono

positivamente sulla struttura del suolo è il

mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle

acque che insieme alle opportune sistemazioni del

terreno (es. baulatura) concorre ad assicurare un

agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di

raccolta naturali o artificiali (impluvie fossi) favorendo

l’eliminazione dei dannosi ristagni idrici.

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Page 21: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientalibuone condizioni agronomiche e ambientali

Cosa deve fare l ‘agricoltore ?Cosa deve fare l ‘agricoltore ?Al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni laddove presente una rete

di sgrondo delle acque superficiali la norma prevede i seguenti impegni:

– mantenere in efficienza fossi e scoline;

– mantenere in efficienza i canali collettori;

Inoltre sono esenti dal rispettare i predetti obblighi i produttori i cui terreni, costituenti la propria azienda, si trovino nelle seguenti condizioni:

- Soggetti alle disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;- Con la presenza di drenaggio sotterraneo;- Impegnati ai sensi del PSR 2000/2006 Misura F agroambiente, Azione F4a,

intervento a) .

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Page 22: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàCampo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientalibuone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4: Livello minimo di mantenimentoNorma 4: Livello minimo di mantenimento“Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli

habitat. “

La norma regionale prevede i seguenti impegni :

A) Divieto assoluto di riduzione delle superfici a pascolo permanente;

B) Divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi all’ interno dei siti di importanza comunitaria, salve diverse disposizioni delle autorità di gestione;

C) Esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgombro delle acque;

D) Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare 1 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive;

Riguarda le superfici a pascolo permanente

Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente.

PAG. 7

Page 23: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4Norma 4: : Livello minimo di mantenimento..

Norma 4.2 : Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

Riguarda le superfici a seminativo soggette all’ obbligo del ritiro della produzione (set -

aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivate). Qual è lo scopo della norma Qual è lo scopo della norma

regionale?regionale?L’ obiettivo principale della norma è quello di garantire che i terreni

ritirati dalla produzione non vengano abbandonati , ma siano

comunque sottoposti ad un “livello minimo di mantenimento”

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Page 24: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Norma 4.2 : “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione” (Terreni Disattivati).

Cosa deve fare il produttore?Cosa deve fare il produttore?A. Deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o

artificiale durante tutto l’anno ;

B. Effettuare almeno uno sfalcio, o una trinciatura oppure il pascolamento delle superfici interessate. Queste operazioni devono essere fatte nel seguente periodo:- per le aree comuni dal 16 settembre al 15 maggio di ogni anno;- per le aree individuate come zone S. I. C. e Z. P.S. dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno;

Non sono ammesse lavorazione meccaniche tipo aratura e /o erpicatura.

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Page 25: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Norma 4.2 : “ Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”.

In DEROGA all’ impegno A),In DEROGA all’ impegno A), sono ammesse lavorazione meccaniche sui terreni ritirati

dalla produzione nei seguenti casi:

1) Pratica del sovescio;

2) Terreni interessati da intervento di ripristino di habitat e biotopi;

3) Colture a perdere per la fauna;

4) Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni

caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell’ottenimento di una produzione agricola nell’anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di

lavorazione.

5) Nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’ esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

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Page 26: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Norma 4.2 : Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

In DEROGA all’ impegno B),In DEROGA all’ impegno B), sono ammesse le seguenti pratiche agronomiche finalizzate a limitare la

disseminazione di essenze infestanti:

A. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle date stabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e

quindi a successiva disseminazione;

B. In aggiunta o in alternativa alle operazioni di sfalcio o di trinciatura, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione, è ammesso, in deroga alle date stabilite l’ intervento di pascolamento .

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dal produttore.

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Page 27: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE
Page 28: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Campo di condizionalitàbuone condizioni agronomiche e ambientali

Norma 4Norma 4: : Livello minimo di mantenimento: “Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat “

Norma 4.3 : Manutenzione degli oliveti.

Qual è lo scopo della norma?

L’ obiettivo principale è quello di assicurare un livello minimo di

mantenimento degli oliveti.

Quali impegni, questa norma, attribuisce all’ agricoltore ?

divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge 14/02/1951 n. 144;

attuazione di tecniche colturali alle piante,

secondo gli usi e i costumi locali; potatura degli ulivi almeno una volta ogni 5

anni;

PAG. 12

Page 29: CONDIZIONALITA’ I NTRODUZIONE

Conosci, in funzione della coltura praticata, quali Conosci, in funzione della coltura praticata, quali sono le norme che si debbono rispettaresono le norme che si debbono rispettare ? ?

Consulta la seguente tabella

Coltura praticata Norma da rispettare

Norma 1.1 pag. 1 e 2

Norma 2.1 pag. 3 e 4;

Norma 2.1 pag. 3 e 4

Norma 4.2 pag. 8,9,10 e 11;

Norma 4.1 pag. 7;

Norma 4.3 pag. 12;

Norma 3.1. pag. 5 e 6