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Comunicazione beni ai soci e finanziamenti dei soci Francesco Cima Barbara Mancinelli Paolo Salani Laura Vestri Pagina 1 Comunicazione beni ai soci e finanziamenti dei soci

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Comunicazione  beni  ai  soci  e  finanziamenti  dei  soci    

   

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Comunicazione beni ai soci e finanziamenti dei soci

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Comunicazione  beni  ai  soci  e  finanziamenti  dei  soci    

   

Francesco  Cima  -­‐  Barbara  Mancinelli  -­‐  Paolo  Salani  -­‐  Laura  Vestri   Pagina  2    

INDICE 1. Premessa..............................................................................................................2

2. Aspetti normativi.................................................................................................2

3. Regola impositiva nei confronti dei soggetti utilizzatori....................................8

4. Regola Impositiva nei confronti dei soggetti Concedenti.................................10

5. Individuazione dei soggetti Concedenti............................................................11

6. Individuazione dei soggetti Interessati..............................................................12

7. Individuazione dei beni Interessati....................................................................13

8. Finanziamenti....................................................................................................15

9. Esempi...............................................................................................................18

10. Conclusioni....................................................................................................... 21

11. Allegato: Fac simile circolare di studio........................................................... 22

12. Allegato: Check list beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari e finanziamento soci........................................................................25

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1. Premessa

Nella mole degli adempimenti e delle scadenze sempre più incalzanti a cui siamo

chiamati ogni giorno, con i provvedimenti 94902 e 94904 del 2 agosto 2013 sono

state delineate le linee guida della c.d. “Comunicazione dei beni ai soci e dei

finanziamenti dei soci” avente come scadenza (dopo diverse proroghe) il 12

dicembre p.v.. Tale comunicazione è una segnalazione che viene fatta

all’Amministrazione Finanziaria con lo scopo di verificare l’utilizzo che i soci fanno

dei beni intestati alla società ed a loro concessi in godimento e dei finanziamenti e

delle capitalizzazioni fatti dagli stessi alla società.

2. Aspetti normativi

Il 13 agosto 2011 con il D.L. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo” (convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre

2011 n. 148), ai comma 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’art. 2 l’attenzione

dell’Amministrazione Finanziaria si è focalizzata sull’utilizzo, da parte di soci o

familiari, di beni formalmente intestati a società o imprese individuali e sui

finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti delle società stesse.

Gli obiettivi che l’Agenzia delle Entrate si propone di conseguire con questo

provvedimento sono:

a) la verifica dell’effettivo utilizzo di questi beni introducendo alcune

limitazioni/presunzioni che non permettono più di dedurre alla società i costi

ad essi relativi e fanno maturare in capo al socio/familiare un reddito diverso;

b) il monitoraggio delle somme che sono versate dai soci a favore della società

ricostruendo così, anche parzialmente, la loro capacità reddituale.

Va fin da subito osservato che i due commi si riferiscono a due diverse esigenze

comunicative, una relativa ai beni, l’altra ai finanziamenti.

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Resta però ad oggi ancora da chiarire se le comunicazioni debbano essere

necessariamente due oppure se sia possibile cumularle in un unico modello, dato che

i tracciati dei due modelli sono assolutamente identici anche se con diverse istruzioni.

Per evitare confusioni passiamo ad esaminare singolarmente i due adempimenti.

Il comma 36-sexiesdecies recita: “Al fine di garantire l'attività' di controllo, nelle

ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies1 l'impresa concedente ovvero il socio o il

familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni

concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per

l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione,

ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in

solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al

comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i

contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e

36-quinquiesdecies2, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Tre sono i punti fondamentali della norma:

1) Oggetto del nuovo adempimento;

2) Modalità di attuazione;

3) Regime sanzionatorio.

Il nuovo adempimento nasce per garantire una corretta inerenza dei costi per la

società (evitando che il reddito imponibile sia inferiore rispetto a quello

effettivamente tassabile) ed evitare l’occultamento di un beneficio da parte del socio.

                                                                                                                         1  Cioè   l’indeducibilità  dei  costi   relativi  ai  beni  dell'impresa  concessi   in  godimento  a  soci  o   familiari  dell'imprenditore  per  un  corrispettivo  annuo  inferiore  al  valore  di  mercato  del  diritto  di  godimento.  2   L’imputabilità   in   capo   al   socio   o   familiare   del   reddito   diverso   dato   dalla   differenza   tra   valore   di   mercato   e  corrispettivo  annuo.  

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Sulla base di questo gli imprenditori (o in alternativa anche i soci o i familiari)

dovranno comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in

godimento i beni dell’impresa e le informazioni dettagliate dei beni stessi.

In ottemperanza a quanto richiesto dal decreto, il 16 novembre 2011 il Direttore

dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il primo di una serie di provvedimenti, il

numero 166485, in cui ha individuato:

-­‐ Soggetti obbligati,

-­‐ Oggetto della comunicazione,

-­‐ Dati da indicare nella comunicazione,

-­‐ Modalità e termini di comunicazione,

-­‐ Trattamento e sicurezza dei dati.

In detto provvedimento è stabilito che:

- il presupposto per la comunicazione in esame è il semplice utilizzo del bene da parte

del socio/familiare anche in assenza di conseguenze reddituali in capo all’utilizzatore;

-“la comunicazione doveva essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a

quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento”.

Entrambi questi due elementi sono stati poi oggetto di successive modifiche.

Infatti, la scadenza è stata oggetto di varie proroghe (ben 4) che hanno portato dalla

scadenza originaria del 31 marzo 2012 a quella attuale del 12 dicembre 2013.

L’ultimo provvedimento, il n. 94902 del 12 agosto 2013 non solo ha fissato l’ultimo

termine per l’adempimento relativo all’anno di imposta 2012, ma ha anche

modificato la scadenza periodica con cui dovrà essere successivamente inviata la

comunicazione: il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui

i beni sono concessi o permangono in godimento.

La comunicazione dovrà essere trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel o

Fisconline oppure avvalendosi di intermediari abilitati.

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Con il paragrafo 2 di quest’ultimo provvedimento l’Amministrazione Finanziaria ha

invece cambiato radicalmente rotta circa il contenuto della comunicazione stabilendo

che:

“a decorrere dall’anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano

all’anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno

ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il

corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto

di godimento”.

Pertanto, se in un primo momento la comunicazione era dovuta in tutti i casi

indipendentemente dal reale beneficio tratto dai soci, con questo inciso si

sottolinea che l’adempimento è dovuto solo nei casi in cui ci sia un maggior

reddito in capo al socio/familiare utilizzatore.

Nella comunicazione devono essere indicati:

-­‐ per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza;

-­‐ per i soggetti diversi dalla persone fisiche: codice fiscale, denominazione e

comune del domicilio fiscale o stato estero di residenza;

-­‐ tipologia di utilizzazione del bene;

-­‐ tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;

-­‐ categoria del bene, durata della concessione, corrispettivo e relativo valore di

mercato.

Infine, in merito al regime sanzionatorio, occorre distinguere diverse ipotesi:

a) se la presentazione della comunicazione è omessa ovvero con dati incompleti o

non veritieri è applicabile una sanzione solidale tra le parti pari al 30% della

differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la

concessione in godimento del bene;

b) se la presentazione della comunicazione è omessa ma l’utilizzatore ha

dichiarato il reddito diverso nel quadro RL e la società non ha dedotto

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fiscalmente i costi relativi ai beni concessi in godimento si rende operativa la

sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro;

c) se il corrispettivo annuo è pari o superiore al valore di mercato la sanzione non

sembra applicabile.

Per quanto concerne il secondo comma da esaminare (relativo ai finanziamenti dei

soci), questo recita:

“l'Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle

persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della

ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di

finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.

Il suddetto intervento normativo è volto, come detto, a rafforzare le misure che

presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento

della determinazione sintetica del reddito.

Sulla base dell’articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605,

il provvedimento dispone che la comunicazione debba riguardare le informazioni

relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai soci o dai familiari

dell’imprenditore.

Al fine di semplificare l’adempimento, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione

dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento

l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro. Detto

limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni

annue.

Dalla lettura del provvedimento si evince inoltre che detto limite debba essere

imputato al singolo socio (quanto persona fisica accertabile con gli strumenti relativi

al sintetico), separatamente per tipologia di apporto escludendo dall'obbligo di

comunicazione dei dati quelli relativi a qualsiasi versamento di cui

l’Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamento effettuato per atto

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pubblico o scrittura privata autenticata).

Dal dettato normativo originale, non sembrava evincersi l’esigenza di una

comunicazione di suddetti finanziamenti, tuttavia, il provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 n. 94904, ha previsto espressamente la

comunicazione di questi dati mediante un modello graficamente uguale a quello dei

beni concessi in godimento ai soci ma con istruzioni diverse.

Pertanto, l’obbligo di comunicazione da assolvere entro il 12 dicembre p.v. (salvo

eventuali altre proroghe) si estende:

-­‐ ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate dai soci nei confronti della

società concedente;

-­‐ ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci inclusi i familiari;

-­‐ ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari, di altra

società appartenente al medesimo gruppo;

Passiamo ad esaminare in maniera più analitica il contenuto delle comunicazioni ed i

riflessi in capo al socio all’interno del modello Unico 2013.

3. Regola Impositiva nei confronti dei soggetti Utilizzatori

Si rammenta che scopo della norma è contrastare il fenomeno elusivo della

intestazione fittizia a società di beni per farne un utilizzo personale e beneficiare di

sgravi fiscali.

Il D.L. del 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, prevede, per il

socio/familiare che usufruisce dei beni dell’azienda, la percezione di un reddito

diverso, da indicare pertanto nel modello Unico in apposito rigo del quadro RL.

Per i redditi dell’anno 2012, Modello UNICO 2013, detti importi andavano indicati al

rigo L10.

La lettera h - ter dell’art. 67 comma 1 del TUIR prevede infatti che costituisce reddito

diverso e concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare

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utilizzatore “la differenza tra il valore di mercato e l’eventuale corrispettivo annuo

corrisposto per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci o familiari

dell’imprenditore”.

Nell’ipotesi di impresa individuale, la tassazione è riferita ai soli familiari

dell’imprenditore individuale, escludendo quindi, l’imprenditore medesimo.

In concreto questa prima regola impositiva contenuta nella norma fa si che venga

sottoposto a tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori, un reddito costituito e

determinato dalla differenza tra:

VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO

e

CORRISPETTIVO ANNUO RELATIVO AL GODIMENTO DEL BENE

Per chiarire la portata della normativa occorre stabilire come si determina il

cosiddetto “valore di mercato” del diritto di godimento, e dovremmo fare esplicito

riferimento a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, che determina in

questo modo il detto ammontare:

Valore di mercato: “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e

servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al

medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi

sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”

Lo stesso comma 3 del citato articolo 9 chiarisce, inoltre, che “per la determinazione

del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del

soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini

delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti

d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai

provvedimenti in vigore”.

Nei casi in cui non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si ritiene che il valore di

mercato da confrontarsi con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia

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di stima che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento

motivando il valore attribuito allo stesso.

E’ bene precisare che, a differenza delle altre tipologie di reddito previste

dall’articolo 67 del TUIR, nel caso di specie non rileva il principio di cassa, ma

bensì si considera applicabile il principio della competenza in virtù del quale il

reddito sarà tassato in base alla data della sua maturazione.

La norma si applica sia alle concessioni annuali sia a quelle relative a frazioni di

anno. Naturalmente nel secondo caso i valori dovranno essere rapportati in

proporzione ai giorni di utilizzo del bene su base annua.

Resta fermo che in caso di assenza di un corrispettivo contrattualmente stabilito,

costituisce reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore,

l’intero valore di mercato del diritto di godimento per l’intero anno o se il bene è

concesso in godimento per una frazione di esso, il detto valore rapportato a tale

periodo.

L’imposizione del reddito diverso viene meno ove il soggetto beneficiario sia

inquadrato in un rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo e non vi è

nemmeno obbligo di comunicazione quando i beni concessi siano tassati con le

disposizione degli art. 51 e 54 del TUIR relativi ai fringe benefits

4. Regola Impositiva nei confronti dei soggetti Concedenti

I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari

dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto

di godimento non sono deducibili.

Massima attenzione va data a questa regola impositiva in quanto l’indeducibilità

colpisce QUALSIASI costo relativo al bene, sia quelli riferiti alla sua acquisizione

(ammortamenti, leasing, canoni di noleggio, locazioni ecc), sia quelli relativi alla sua

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gestione ed utilizzazione, (spese di manutenzione, riparazione, utenze, assicurazioni

ecc.).

Tale indeducibilità tuttavia trova una deroga in tutti quei casi in cui siano concessi in

godimento beni per i quali il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità.

Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in

godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto

dall’articolo 164 del TUIR.

In proposito l’IRDEC sostiene che l’individuazione e la quantificazione della parte di

indeducibilità di tutti i costi relativi al bene concesso in godimento, tiene conto della

differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo

pattuito e tassato dalla società, pertanto i costi indeducibili sono calcolati

applicando, ai costi relativi al bene concesso in godimento, la percentuale derivante

dal rapporto tra la differenza di cui sopra e il valore di mercato del diritto di

godimento.

COSTI SOSTENUTI x DIFF.(VAL.DI MERCATO – CORRISP.VO PATTUITO)

VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO

Precisiamo inoltre che ai fini della determinazione dei suddetti costi indeducibili è

utile e necessario tener conto anche della durata del periodo per il quale il bene

stesso è dato in godimento. Infatti il costo indeducibile è calcolato applicando anche

un pro-rata direttamente proporzionale al periodo di godimento rispetto

all’intero periodo di imposta.

5. Individuazione dei soggetti Concedenti

Si devono considerare «soggetti concedenti», purché residenti:

l’imprenditore individuale;

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le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);

le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in

accomandita per azioni);

le società cooperative;

le stabili organizzazioni di società non residenti;

gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera

commerciale.

Sono esclusi:

le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività

d’impresa;

i lavoratori autonomi, comprese la associazioni tra professionisti;

gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale;

dipendenti o lavoratori autonomi che utilizzano in regime di Fringe Benefit già tassati

ai sensi dell’art. 51 e 54 del Tuir;

l’imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale;

alloggi delle cooperative a proprietà indivisa;

beni di impresa destinati ad uso pubblico (ad es. auto taxisti).

E’ prevista anche l’esclusione per i beni utilizzati da amministratori e dai soci

amministratori; il presupposto per l’esclusione (punto 3.1 provv. 94902/2013 del 02

agosto) è connesso alla figura dell’amministratore che sia anche socio o familiare

del socio.

L’esimente prescinde dal fatto che l’amministratore abbia provveduto o meno a

tassare il benefit derivante dall’utilizzo privato del bene d’impresa.

6. Individuazione dei soggetti Interessati

In concreto sono interessati gli utilizzatori, ovvero i soggetti che beneficiano dei beni

relativi all’impresa nella propria sfera privata individuabili in:

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* i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati

di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;

* i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore

individuale residente nel territorio dello Stato.

* il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento

beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato;

* i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soci, residenti e

non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo

residenti che svolgono attività commerciale.

Per familiari dell’imprenditore, si ritiene debbano essere considerati i soggetti

elencati dall’art. 5, comma 5, del Tuir, cioè:

- il coniuge;

- i parenti entro il 3° grado;

- gli affini entro il 2° grado.

Si ritiene inoltre che, debbano essere considerati soggetti destinatari anche i soci o i

loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai

sensi dell’art. 2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci, tenendo,

in ogni caso, presente che sono esclusi gli utilizzatori che per loro natura non

possono essere titolari di reddito diverso.

7. Individuazione dei Beni Interessati

Il provvedimento riguarda tutte le categorie di beni presenti in azienda quali:

Beni Merce,

Beni Strumentali,

Beni Immobili e/o Patrimonio.

Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate individua solo le seguenti

categorie di beni:

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Autovetture

Altri autoveicoli

Unità da diporto

Aeromobili

Immobili

Altri beni

Nella categoria residuale (altri beni) rientrano telefonini, computer portatili; tuttavia,

la relativa comunicazione va effettuata solo se il valore degli stessi è superiore ad

euro 3.000,00 (oltre IVA).

Non vanno comunicate le auto aziendali dato in uso promiscuo ai dipendenti e agli

amministratori che siano anche soci della società il cui utilizzo viene tassato in base

all’art. 51 del Tuir.

Ai fini procedurali si pone in rilievo che si tratta di tutti i beni di cui l’impresa ha

conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero

detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.

Sono esclusi una serie di beni tra i quali, ricordiamo quelli che sono detenuti da

società semplici (ovvero soggetti che non esercitano attività di impresa o

commerciale), quelli detenuti da enti di tipo Associativo anche se svolgono attività

commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali

soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi

ai propri soci, in quanto lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste proprio

nell’assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del

libero mercato.

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8. I finanziamenti

Il provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 n. 940904 ha riscritto le regole

concernenti l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

effettuate dai soci o familiari nei confronti dell’impresa.

Tale obbligo non era previsto dalle disposizioni normative del D.L. n. 138/2011, che

si limitava a stabilire che l’Agenzia delle Entrate, procede al controllo sistematico

delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento dalle società o

dalle imprese, ed ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si tiene conto anche

dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti

delle società cui partecipano.

Quanto sopra era inoltre stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n.

25/E/2012.

Il provvedimento direttoriale sopra menzionato, prevede ora che l’obbligo di

comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci richiede

la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

• l’importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e

capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.000 oltre IVA.

• i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere stati effettuati a decorrere

dall’anno 2012.

Il provvedimento esclude:

• Finanziamenti tra società (in quanto escluse dall’accertamento sintetico);

• Società semplici;

• Associazioni professionali o società tra professionisti;

• Professionisti

in quanto tali soggetti non esercitano attività d’impresa.

Nulla da osservare per il primo requisito che riporta la medesima soglia già prevista

per la comunicazione relativa ai beni.

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Comunicazione  beni  ai  soci  e  finanziamenti  dei  soci    

   

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Il secondo invece riveste particolare importanza, poiché fa venir meno quanto

previsto dal punto 1.3 del provvedimento del 16 novembre 2011, secondo cui la

comunicazione avrebbe dovuto ricomprendere anche i finanziamenti e le

capitalizzazioni in corso al 17 settembre 2011.

Ciò evita le evidenti difficoltà operative di ricostruzione storica dei dati afferenti gli

importi versati dai soci o dai familiari in periodi d’imposta antecedenti al 2011.

Relativamente al significato da attribuire al termine “effettuate”, di cui al punto 2.2

del provvedimento 94904/2013, si ritiene che si debba aver riguardo alla data in cui

avviene l’effettiva movimentazione finanziaria da parte del socio o familiare, a

prescindere dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare l’apporto in

società.

Resta indiscusso che, (circ. n. 25/E/2012) l’obbligo di comunicazione dei versamenti

soci sussiste a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano funzionali alla

successiva acquisizione del bene concesso in godimento ai soci “finanziatori”, il che

appare in contrasto con la finalità della norma di voler intercettare quelle situazioni in

cui la società funga da schermo tra il bene ed il reale soggetto che dispone del bene

stesso (socio), con evidenti ripercussioni negative in relazione alla capacità di

ricostruzione sintetica del reddito della persona fisica socio della società.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati relativi agli importi

sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli “apporti” già conosciuti

all’Amministrazione finanziaria possono riguardare i finanziamenti effettuati dai soci

persone fisiche con atto scritto o con scrittura privata autenticata (come indicato nelle

motivazioni al provvedimento direttoriale), in quanto soggetti all’obbligo di

registrazione (nel termine fisso di venti giorni con imposta proporzionale del 3%, ex

art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, concernente tutti gli “atti

diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto

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patrimoniale”), ovvero gli apporti di capitale o di patrimonio risultanti da verbali di

assemblea straordinaria redatti davanti ad un notaio, che procede alla successiva

registrazione dell’atto presso l’Ufficio competente.

In tali fattispecie va attentamente valutata l’ipotesi del versamento fatto in epoca

diversa rispetto alla sottoscrizione.

E’ di fondamentale importanza anche ricordare che si intendono ricompresi sia i

finanziamenti fruttiferi che infruttiferi, mentre per le capitalizzazioni occorre

precisare che si intendono tali tutte le somme iscrivibili a Patrimonio Netto (e quindi

a fondo perduto); non rilevano invece i semplici accantonamenti degli Utili a Riserva

né gli Utili portati a nuovo.

E’ importante sottolineare che le società di capitali hanno l’obbligo di indicare in

nota integrativa, ancorchè abbreviata, i finanziamenti effettuati dai soci alla

società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelle con clausola di

postergazione rispetto agli altri creditori (art. 2427 cod. civ. punto 19 bis); pertanto,

ove si fosse provveduto ad indicare in tale documento gli importi erogati dai soci in

favore della società, è opportuno verificare se la totalità o parte di essi siano stati

effettuati nell’anno d’imposta 2012.

Ultima annotazione riguarda la problematica che si pone in caso di restituzione dei

finanziamenti. In questo caso appare utile rammentare le norme che regolano

l’accertamento sintetico ove sussistano nello stesso anno di imposta incrementi

patrimoniali e disinvestimenti; dovranno essere assunti al netto dei disinvestimenti,

pertanto la comunicazione relativa ai finanziamenti dovrà essere nettizzata delle

restituzioni intercorse.

Per quanto attiene, infine, la sanzione applicabile in caso di mancata presentazione

della comunicazione dei finanziamenti dei soci, il provvedimento n. 94904 del 02

Agosto 2013, ha chiarito definitivamente che è applicabile il sistema sanzionatorio

previsto dall’Art. 7 DPR 605/1973 relativo alla violazione degli obblighi di richiedere

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informazioni in possesso delle imprese ai fini dei controlli sui contribuenti (da €. 258

ad €. 2.065).

Un ultimo inciso riguarda la trasmissione telematica in caso in cui l’azienda debba

ottemperare a comunicare sia beni concessi sia finanziamenti dei soci; in questo caso

è obbligatorio un doppio e separato invio telematico.

9. Esempi

Esempio 1

Si consideri il caso di una società per azioni che possieda un bene immobile, e si

supponga che per l’intero anno di imposta 2012 tale immobile venga concesso in

godimento al socio Tizio.

Tizio corrisponde alla società un canone pari ad €. 2.000,00 mensili.

La società accerta che il valore di mercato per il diritto di godimento per l’intero anno

ammonta ad €. 55.000,00

Applicazione della normativa:

Verifica se il V.M è maggiore od uguale del Corrispettivo, in caso affermativo,

considerare la differenza tra il V.M (55 mila) ed il corrispettivo pagato (2 mila x 12),

tale risultato tra il V.M ed il corrispettivo (31 mila) va tassata quale reddito diverso

in capo a Tizio.

Inserire il bene nella comunicazione.

Soluzione 1) I costi (di qualsiasi natura essi siano) imputabili al bene concesso in

godimento sono indeducibili.

Soluzione 2) a diversa conclusione perviene l’IRDEC che sostiene che i costi (di

qualsiasi natura essi siano) imputabili al bene concesso in godimento saranno si

indeducibili ma nella misura percentuale determinata dividendo l’eccedenza tra il

V.M. ed il corrispettivo per il V.M. stesso (V.M. – corrispettivo) / V.M.

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Esempio 2

Si consideri il caso di una società per azioni che possieda un bene immobile, e si

supponga che per l’intero anno di imposta 2012 tale immobile venga concesso in

godimento al socio Tizio.

Tizio corrisponde alla società un canone pari ad €. 3.000,00 mensili.

La società accerta che il valore di mercato per il diritto di godimento per l’intero anno

ammonta ad €. 30.000,00

Applicazione della normativa:

Verifica se il V.M è maggiore od uguale del Corrispettivo, in caso negativo, non

emerge in capo all’utilizzatore alcun reddito diverso.

Non è richiesto di inserire il bene nella comunicazione.

Esempio 3

Si consideri il caso dell’Esempio n. 1 con le seguenti varianti: godimento

dell’immobile al socio Tizio per 3 mesi.

Tizio corrisponde alla società un canone di €. 9.000,00 omnicomprensivi.

La società accerta che il valore di mercato per il diritto di godimento per l’intero anno

ammonta ad €. 48.000,00

Applicazione della normativa:

La verifica se il V.M .è maggiore od uguale del Corrispettivo, va effettuata

considerando il periodo di locazione pertanto sui 3/12 dell’importo annuale del V.M.

Dato che la differenza tra il V.M. del periodo (12 mila) ed il corrispettivo pagato (9

mila x) risulta essere pari ad €. 3.000,00 tale risulterà l’imponibile da tassare in

capo a Tizio come reddito diverso.

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Soluzione 1) I costi (di qualsiasi natura essi siano) imputabili al bene concesso in

godimento e riferiti al periodo di competenza del godimento da parte di Tizio, sono

indeducibili .

Soluzione 2) Stessa soluzione di cui al punto 19 ma applicando la percentuale del

25% di indeducibilità (3.000/12.000) sui costi imputabili all’immobile nel periodo di

competenza.

Esempio 4

Si consideri il caso di una società per azioni che possieda una automobile e si

supponga che per l’intero anno di imposta 2012 tale automobile venga concessa in

godimento al socio Tizio.

Tizio corrisponde alla società un canone annuale pari ad €. 3.000,00.

La società accerta che il valore di mercato per il diritto di godimento dell’auto, per

l’intero anno ammonta ad €. 9.000,00

Applicazione della normativa:

Verificato che il V.M. è maggiore del Corrispettivo (9 mila rispetto ai 3 mila), si

determina la differenza tra il V.M. ed il corrispettivo che risulta essere €. 6.000,00.

Tale importo va tassato quale reddito diverso in capo a Tizio.

Non risultano costi indeducibili in capo alla società essendo gravati i costi stessi da

una % di indeducibilità determinata dalla legge.

Inserire il bene nella comunicazione.

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10. Conclusioni

Tenuto conto di tutto ciò che si è detto finora, i dubbi e le incertezze appaiono

molteplici, anche perché non sempre provvedimento e tenore normativo sembrano

andare di pari passo.

Infatti, relativamente alla comunicazione dei finanziamenti da parte di una ditta

individuale, nell’ipotesi tipica di due coniugi con un conto cointestato, sembra

abbastanza problematico stabilire se un “presunto finanziamento” proveniente dal

conto “famigliare” sia ascrivibile all’imprenditore o al coniuge di quest’ultimo.

Inoltre, non bisogna dimenticare che spesso si tratta di soggetti che utilizzano il

regime di contabilità semplificata, situazione che non agevola la ricostruzione delle

movimentazioni da indicare nella comunicazione.

Se si pensa all’esonero dalla comunicazione dei beni concessi al socio amministratore

indipendentemente dalla tassazione o meno come benefit ai sensi dell’art. 51 del

TUIR, ed all’obbligatorietà della tassazione in capo al socio dipendente, appare

evidente la differenza di trattamento di due posizioni fiscalmente assimilabili.

Pertanto, alla luce di ciò si consiglia di operare con una prudenza maggiore rispetto a

quella che normalmente contraddistingue il nostro lavoro, in quanto la responsabilità

da parte del consulente nei confronti del contribuente è molto alta.

Sarebbe opportuno informare tempestivamente il cliente mediante una check list e far

loro capire le conseguenze che questa comunicazione all’Agenzia delle Entrate ha

sulla propria posizione fiscale anche in vista di un eventuale redditometro.

In allegato alla presente relazione forniamo un fac-simile di circolare di studio e una

scheda a supporto dell’attività di raccolta delle informazioni necessarie che dovranno

essere prodotte direttamente dalla clientela.

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11. Fac simile di circolare di studio

Studio Commerciale XXXX

Gentile Cliente,

il 30 Aprile p.v. scadrà l’invio telematico delle comunicazioni fiscali antievasione,

meglio conosciuta come la Comunicazione Beni in godimento ai soci e Finanziamenti

erogati da soci/familiari relativo all’anno ......

Tale adempimento consiste nella comunicazione di tutte quelle fattispecie in cui si

ravvisa un utilizzo personale di un bene d’impresa, da parte di soci non

amministratori, coniuge dell’imprenditore o socio e suoi familiari entro il terzo grado.

Si rammenta che scopo della norma è contrastare il fenomeno elusivo

dell’intestazione fittizia di beni ad imprese per beneficiare di sgravi fiscali.

Tecnicamente le conseguenze di un utilizzo personale di detti beni comportano da un

lato l’indeducibilità parziale o totale dei costi inerenti il bene in capo

all’imprenditore/società, dall’altro la generazione di un reddito diverso in capo

all’utilizzatore.

Con la stessa comunicazione verrà data notizia all’Amministrazione Finanziaria dei

finanziamenti erogati dai soci in favore dell’impresa.

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Data la peculiarità strettamente personale di tale comunicazione, lo studio ritiene

opportuno richiedere la collaborazione dei propri Clienti attraverso la compilazione e

la sottoscrizione del modulo allegato alla presente.

Si informa che in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione con dati

incompleti o non veritieri, è applicabile una sanzione solidale fra le parti oltre ad una

sanzione amministrativa da un minimo di 258 € ad un massimo di 2.065 €.

Preme sottolineare che la compilazione del modello deve prevedere un’attenta e

scrupolosa valutazione dei dati in esso indicati.

Obiettivo della norma è quello di fornire all’Amministrazione Finanziaria elementi

ulteriori sulla reale disponibilità di beni da parte delle persone fisiche e sulla

ricostruzione della loro capacità di spesa.

Certi della Vostra fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Studio Commerciale XXXX

                 

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Comunicazione  beni  ai  soci  e  finanziamenti  dei  soci    

   

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12.  Check  list  beni  d'impresa  concessi  in  godimento  ai  soci  o  familiari    e  finanziamento  soci                        SOGGETTO  CONCEDENTE                                      Codice  fiscale                                                      Nome  Cognome/Denominazione  sociale                                              Comune  o  stato  estero  di  nascita  /  Data  di  nascita                                              Domicilio  fiscale/Sede  sociale                                                  

  Ο  di  avere  in  essere/Ο  di  non  avere  in  essere   finanziamenti  da  parte  di  soci                 o  familiari  nell'anno  ………….      

dichiara          

  Ο  di  aver  concesso/Ο  di  non  aver  concesso   in  godimento  beni  dell'impresa                 a  soci  o  familiari  nell'anno  .........                                              Data  e  firma  _________                                                  SOGGETTO  UTILIZZATORE                                      

Qualifica   Ο  Socio/Ο  Familiare  del  socio/Ο  Familiare  dell'imprenditore                              codice  fiscale                                                      Nome  Cognome/denominazione  sociale                                              comune  o  stato  estero  di  nascita  /  data  di  nascita                                              Domicilio  fiscale/sede  sociale                                                          

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  � Utilizzo  esclusivo                                Tipologia  di  utilizzo   � Utilizzo  non  esclusivo                                   � Subentrante   data  del  subentro                                         � Comodato                  Dati  del  contratto   � Caso  d'uso                                       � Altro                      Dati  del  contratto   data           numero  di  registrazione                                         autovettura           numero  di  telaio                                     altro  veicolo           numero  di  telaio                                  Beni   Unità  da  diporto           metri                concessi  in                    godimento   Aeromobile           potenza  motore  in  kw                                     Immobile                     Comune           foglio       particella                              Corrispettivo  pattuito  

   Valore  di  mercato                  

                   Finanziamento  soci   Ammontare  dei  finanziamenti  o  capitalizzazioni                                  Data  iniziale  flusso  finanziario  del  finanziamento                                        Data  finale  flusso  finanziario  del  finanziamento                                          Tipologia  atto   Ο  Atto  scritto/Ο  delibera/Ο  scrittura  privata  

autenticata                  

                               

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  data  e  numero  di  registr.ne  Ufficio  Registro              Note