comunicazione beni ai soci definitivo2...beni concessi in godimento ai soci ma con istruzioni...
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Comunicazione beni ai soci e finanziamenti dei soci
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Comunicazione beni ai soci e finanziamenti dei soci
Comunicazione beni ai soci e finanziamenti dei soci
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INDICE 1. Premessa..............................................................................................................2
2. Aspetti normativi.................................................................................................2
3. Regola impositiva nei confronti dei soggetti utilizzatori....................................8
4. Regola Impositiva nei confronti dei soggetti Concedenti.................................10
5. Individuazione dei soggetti Concedenti............................................................11
6. Individuazione dei soggetti Interessati..............................................................12
7. Individuazione dei beni Interessati....................................................................13
8. Finanziamenti....................................................................................................15
9. Esempi...............................................................................................................18
10. Conclusioni....................................................................................................... 21
11. Allegato: Fac simile circolare di studio........................................................... 22
12. Allegato: Check list beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari e finanziamento soci........................................................................25
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1. Premessa
Nella mole degli adempimenti e delle scadenze sempre più incalzanti a cui siamo
chiamati ogni giorno, con i provvedimenti 94902 e 94904 del 2 agosto 2013 sono
state delineate le linee guida della c.d. “Comunicazione dei beni ai soci e dei
finanziamenti dei soci” avente come scadenza (dopo diverse proroghe) il 12
dicembre p.v.. Tale comunicazione è una segnalazione che viene fatta
all’Amministrazione Finanziaria con lo scopo di verificare l’utilizzo che i soci fanno
dei beni intestati alla società ed a loro concessi in godimento e dei finanziamenti e
delle capitalizzazioni fatti dagli stessi alla società.
2. Aspetti normativi
Il 13 agosto 2011 con il D.L. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo” (convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre
2011 n. 148), ai comma 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’art. 2 l’attenzione
dell’Amministrazione Finanziaria si è focalizzata sull’utilizzo, da parte di soci o
familiari, di beni formalmente intestati a società o imprese individuali e sui
finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti delle società stesse.
Gli obiettivi che l’Agenzia delle Entrate si propone di conseguire con questo
provvedimento sono:
a) la verifica dell’effettivo utilizzo di questi beni introducendo alcune
limitazioni/presunzioni che non permettono più di dedurre alla società i costi
ad essi relativi e fanno maturare in capo al socio/familiare un reddito diverso;
b) il monitoraggio delle somme che sono versate dai soci a favore della società
ricostruendo così, anche parzialmente, la loro capacità reddituale.
Va fin da subito osservato che i due commi si riferiscono a due diverse esigenze
comunicative, una relativa ai beni, l’altra ai finanziamenti.
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Resta però ad oggi ancora da chiarire se le comunicazioni debbano essere
necessariamente due oppure se sia possibile cumularle in un unico modello, dato che
i tracciati dei due modelli sono assolutamente identici anche se con diverse istruzioni.
Per evitare confusioni passiamo ad esaminare singolarmente i due adempimenti.
Il comma 36-sexiesdecies recita: “Al fine di garantire l'attività' di controllo, nelle
ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies1 l'impresa concedente ovvero il socio o il
familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni
concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per
l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione,
ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in
solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al
comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i
contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e
36-quinquiesdecies2, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Tre sono i punti fondamentali della norma:
1) Oggetto del nuovo adempimento;
2) Modalità di attuazione;
3) Regime sanzionatorio.
Il nuovo adempimento nasce per garantire una corretta inerenza dei costi per la
società (evitando che il reddito imponibile sia inferiore rispetto a quello
effettivamente tassabile) ed evitare l’occultamento di un beneficio da parte del socio.
1 Cioè l’indeducibilità dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. 2 L’imputabilità in capo al socio o familiare del reddito diverso dato dalla differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo.
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Sulla base di questo gli imprenditori (o in alternativa anche i soci o i familiari)
dovranno comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in
godimento i beni dell’impresa e le informazioni dettagliate dei beni stessi.
In ottemperanza a quanto richiesto dal decreto, il 16 novembre 2011 il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il primo di una serie di provvedimenti, il
numero 166485, in cui ha individuato:
-‐ Soggetti obbligati,
-‐ Oggetto della comunicazione,
-‐ Dati da indicare nella comunicazione,
-‐ Modalità e termini di comunicazione,
-‐ Trattamento e sicurezza dei dati.
In detto provvedimento è stabilito che:
- il presupposto per la comunicazione in esame è il semplice utilizzo del bene da parte
del socio/familiare anche in assenza di conseguenze reddituali in capo all’utilizzatore;
-“la comunicazione doveva essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento”.
Entrambi questi due elementi sono stati poi oggetto di successive modifiche.
Infatti, la scadenza è stata oggetto di varie proroghe (ben 4) che hanno portato dalla
scadenza originaria del 31 marzo 2012 a quella attuale del 12 dicembre 2013.
L’ultimo provvedimento, il n. 94902 del 12 agosto 2013 non solo ha fissato l’ultimo
termine per l’adempimento relativo all’anno di imposta 2012, ma ha anche
modificato la scadenza periodica con cui dovrà essere successivamente inviata la
comunicazione: il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui
i beni sono concessi o permangono in godimento.
La comunicazione dovrà essere trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel o
Fisconline oppure avvalendosi di intermediari abilitati.
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Con il paragrafo 2 di quest’ultimo provvedimento l’Amministrazione Finanziaria ha
invece cambiato radicalmente rotta circa il contenuto della comunicazione stabilendo
che:
“a decorrere dall’anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano
all’anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno
ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il
corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto
di godimento”.
Pertanto, se in un primo momento la comunicazione era dovuta in tutti i casi
indipendentemente dal reale beneficio tratto dai soci, con questo inciso si
sottolinea che l’adempimento è dovuto solo nei casi in cui ci sia un maggior
reddito in capo al socio/familiare utilizzatore.
Nella comunicazione devono essere indicati:
-‐ per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza;
-‐ per i soggetti diversi dalla persone fisiche: codice fiscale, denominazione e
comune del domicilio fiscale o stato estero di residenza;
-‐ tipologia di utilizzazione del bene;
-‐ tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
-‐ categoria del bene, durata della concessione, corrispettivo e relativo valore di
mercato.
Infine, in merito al regime sanzionatorio, occorre distinguere diverse ipotesi:
a) se la presentazione della comunicazione è omessa ovvero con dati incompleti o
non veritieri è applicabile una sanzione solidale tra le parti pari al 30% della
differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la
concessione in godimento del bene;
b) se la presentazione della comunicazione è omessa ma l’utilizzatore ha
dichiarato il reddito diverso nel quadro RL e la società non ha dedotto
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fiscalmente i costi relativi ai beni concessi in godimento si rende operativa la
sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro;
c) se il corrispettivo annuo è pari o superiore al valore di mercato la sanzione non
sembra applicabile.
Per quanto concerne il secondo comma da esaminare (relativo ai finanziamenti dei
soci), questo recita:
“l'Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle
persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della
ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di
finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.
Il suddetto intervento normativo è volto, come detto, a rafforzare le misure che
presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento
della determinazione sintetica del reddito.
Sulla base dell’articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605,
il provvedimento dispone che la comunicazione debba riguardare le informazioni
relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai soci o dai familiari
dell’imprenditore.
Al fine di semplificare l’adempimento, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione
dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento
l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro. Detto
limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni
annue.
Dalla lettura del provvedimento si evince inoltre che detto limite debba essere
imputato al singolo socio (quanto persona fisica accertabile con gli strumenti relativi
al sintetico), separatamente per tipologia di apporto escludendo dall'obbligo di
comunicazione dei dati quelli relativi a qualsiasi versamento di cui
l’Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamento effettuato per atto
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pubblico o scrittura privata autenticata).
Dal dettato normativo originale, non sembrava evincersi l’esigenza di una
comunicazione di suddetti finanziamenti, tuttavia, il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 n. 94904, ha previsto espressamente la
comunicazione di questi dati mediante un modello graficamente uguale a quello dei
beni concessi in godimento ai soci ma con istruzioni diverse.
Pertanto, l’obbligo di comunicazione da assolvere entro il 12 dicembre p.v. (salvo
eventuali altre proroghe) si estende:
-‐ ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate dai soci nei confronti della
società concedente;
-‐ ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci inclusi i familiari;
-‐ ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari, di altra
società appartenente al medesimo gruppo;
Passiamo ad esaminare in maniera più analitica il contenuto delle comunicazioni ed i
riflessi in capo al socio all’interno del modello Unico 2013.
3. Regola Impositiva nei confronti dei soggetti Utilizzatori
Si rammenta che scopo della norma è contrastare il fenomeno elusivo della
intestazione fittizia a società di beni per farne un utilizzo personale e beneficiare di
sgravi fiscali.
Il D.L. del 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, prevede, per il
socio/familiare che usufruisce dei beni dell’azienda, la percezione di un reddito
diverso, da indicare pertanto nel modello Unico in apposito rigo del quadro RL.
Per i redditi dell’anno 2012, Modello UNICO 2013, detti importi andavano indicati al
rigo L10.
La lettera h - ter dell’art. 67 comma 1 del TUIR prevede infatti che costituisce reddito
diverso e concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare
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utilizzatore “la differenza tra il valore di mercato e l’eventuale corrispettivo annuo
corrisposto per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore”.
Nell’ipotesi di impresa individuale, la tassazione è riferita ai soli familiari
dell’imprenditore individuale, escludendo quindi, l’imprenditore medesimo.
In concreto questa prima regola impositiva contenuta nella norma fa si che venga
sottoposto a tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori, un reddito costituito e
determinato dalla differenza tra:
VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO
e
CORRISPETTIVO ANNUO RELATIVO AL GODIMENTO DEL BENE
Per chiarire la portata della normativa occorre stabilire come si determina il
cosiddetto “valore di mercato” del diritto di godimento, e dovremmo fare esplicito
riferimento a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, che determina in
questo modo il detto ammontare:
Valore di mercato: “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e
servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”
Lo stesso comma 3 del citato articolo 9 chiarisce, inoltre, che “per la determinazione
del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini
delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti
d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore”.
Nei casi in cui non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si ritiene che il valore di
mercato da confrontarsi con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia
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di stima che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento
motivando il valore attribuito allo stesso.
E’ bene precisare che, a differenza delle altre tipologie di reddito previste
dall’articolo 67 del TUIR, nel caso di specie non rileva il principio di cassa, ma
bensì si considera applicabile il principio della competenza in virtù del quale il
reddito sarà tassato in base alla data della sua maturazione.
La norma si applica sia alle concessioni annuali sia a quelle relative a frazioni di
anno. Naturalmente nel secondo caso i valori dovranno essere rapportati in
proporzione ai giorni di utilizzo del bene su base annua.
Resta fermo che in caso di assenza di un corrispettivo contrattualmente stabilito,
costituisce reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore,
l’intero valore di mercato del diritto di godimento per l’intero anno o se il bene è
concesso in godimento per una frazione di esso, il detto valore rapportato a tale
periodo.
L’imposizione del reddito diverso viene meno ove il soggetto beneficiario sia
inquadrato in un rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo e non vi è
nemmeno obbligo di comunicazione quando i beni concessi siano tassati con le
disposizione degli art. 51 e 54 del TUIR relativi ai fringe benefits
4. Regola Impositiva nei confronti dei soggetti Concedenti
I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari
dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto
di godimento non sono deducibili.
Massima attenzione va data a questa regola impositiva in quanto l’indeducibilità
colpisce QUALSIASI costo relativo al bene, sia quelli riferiti alla sua acquisizione
(ammortamenti, leasing, canoni di noleggio, locazioni ecc), sia quelli relativi alla sua
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gestione ed utilizzazione, (spese di manutenzione, riparazione, utenze, assicurazioni
ecc.).
Tale indeducibilità tuttavia trova una deroga in tutti quei casi in cui siano concessi in
godimento beni per i quali il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità.
Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in
godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto
dall’articolo 164 del TUIR.
In proposito l’IRDEC sostiene che l’individuazione e la quantificazione della parte di
indeducibilità di tutti i costi relativi al bene concesso in godimento, tiene conto della
differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo
pattuito e tassato dalla società, pertanto i costi indeducibili sono calcolati
applicando, ai costi relativi al bene concesso in godimento, la percentuale derivante
dal rapporto tra la differenza di cui sopra e il valore di mercato del diritto di
godimento.
COSTI SOSTENUTI x DIFF.(VAL.DI MERCATO – CORRISP.VO PATTUITO)
VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO
Precisiamo inoltre che ai fini della determinazione dei suddetti costi indeducibili è
utile e necessario tener conto anche della durata del periodo per il quale il bene
stesso è dato in godimento. Infatti il costo indeducibile è calcolato applicando anche
un pro-rata direttamente proporzionale al periodo di godimento rispetto
all’intero periodo di imposta.
5. Individuazione dei soggetti Concedenti
Si devono considerare «soggetti concedenti», purché residenti:
l’imprenditore individuale;
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le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in
accomandita per azioni);
le società cooperative;
le stabili organizzazioni di società non residenti;
gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera
commerciale.
Sono esclusi:
le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività
d’impresa;
i lavoratori autonomi, comprese la associazioni tra professionisti;
gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale;
dipendenti o lavoratori autonomi che utilizzano in regime di Fringe Benefit già tassati
ai sensi dell’art. 51 e 54 del Tuir;
l’imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale;
alloggi delle cooperative a proprietà indivisa;
beni di impresa destinati ad uso pubblico (ad es. auto taxisti).
E’ prevista anche l’esclusione per i beni utilizzati da amministratori e dai soci
amministratori; il presupposto per l’esclusione (punto 3.1 provv. 94902/2013 del 02
agosto) è connesso alla figura dell’amministratore che sia anche socio o familiare
del socio.
L’esimente prescinde dal fatto che l’amministratore abbia provveduto o meno a
tassare il benefit derivante dall’utilizzo privato del bene d’impresa.
6. Individuazione dei soggetti Interessati
In concreto sono interessati gli utilizzatori, ovvero i soggetti che beneficiano dei beni
relativi all’impresa nella propria sfera privata individuabili in:
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* i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati
di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;
* i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore
individuale residente nel territorio dello Stato.
* il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento
beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato;
* i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soci, residenti e
non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo
residenti che svolgono attività commerciale.
Per familiari dell’imprenditore, si ritiene debbano essere considerati i soggetti
elencati dall’art. 5, comma 5, del Tuir, cioè:
- il coniuge;
- i parenti entro il 3° grado;
- gli affini entro il 2° grado.
Si ritiene inoltre che, debbano essere considerati soggetti destinatari anche i soci o i
loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci, tenendo,
in ogni caso, presente che sono esclusi gli utilizzatori che per loro natura non
possono essere titolari di reddito diverso.
7. Individuazione dei Beni Interessati
Il provvedimento riguarda tutte le categorie di beni presenti in azienda quali:
Beni Merce,
Beni Strumentali,
Beni Immobili e/o Patrimonio.
Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate individua solo le seguenti
categorie di beni:
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Autovetture
Altri autoveicoli
Unità da diporto
Aeromobili
Immobili
Altri beni
Nella categoria residuale (altri beni) rientrano telefonini, computer portatili; tuttavia,
la relativa comunicazione va effettuata solo se il valore degli stessi è superiore ad
euro 3.000,00 (oltre IVA).
Non vanno comunicate le auto aziendali dato in uso promiscuo ai dipendenti e agli
amministratori che siano anche soci della società il cui utilizzo viene tassato in base
all’art. 51 del Tuir.
Ai fini procedurali si pone in rilievo che si tratta di tutti i beni di cui l’impresa ha
conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero
detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.
Sono esclusi una serie di beni tra i quali, ricordiamo quelli che sono detenuti da
società semplici (ovvero soggetti che non esercitano attività di impresa o
commerciale), quelli detenuti da enti di tipo Associativo anche se svolgono attività
commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali
soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi
ai propri soci, in quanto lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste proprio
nell’assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del
libero mercato.
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8. I finanziamenti
Il provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 n. 940904 ha riscritto le regole
concernenti l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni
effettuate dai soci o familiari nei confronti dell’impresa.
Tale obbligo non era previsto dalle disposizioni normative del D.L. n. 138/2011, che
si limitava a stabilire che l’Agenzia delle Entrate, procede al controllo sistematico
delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento dalle società o
dalle imprese, ed ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si tiene conto anche
dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti
delle società cui partecipano.
Quanto sopra era inoltre stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n.
25/E/2012.
Il provvedimento direttoriale sopra menzionato, prevede ora che l’obbligo di
comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci richiede
la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
• l’importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e
capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.000 oltre IVA.
• i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere stati effettuati a decorrere
dall’anno 2012.
Il provvedimento esclude:
• Finanziamenti tra società (in quanto escluse dall’accertamento sintetico);
• Società semplici;
• Associazioni professionali o società tra professionisti;
• Professionisti
in quanto tali soggetti non esercitano attività d’impresa.
Nulla da osservare per il primo requisito che riporta la medesima soglia già prevista
per la comunicazione relativa ai beni.
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Il secondo invece riveste particolare importanza, poiché fa venir meno quanto
previsto dal punto 1.3 del provvedimento del 16 novembre 2011, secondo cui la
comunicazione avrebbe dovuto ricomprendere anche i finanziamenti e le
capitalizzazioni in corso al 17 settembre 2011.
Ciò evita le evidenti difficoltà operative di ricostruzione storica dei dati afferenti gli
importi versati dai soci o dai familiari in periodi d’imposta antecedenti al 2011.
Relativamente al significato da attribuire al termine “effettuate”, di cui al punto 2.2
del provvedimento 94904/2013, si ritiene che si debba aver riguardo alla data in cui
avviene l’effettiva movimentazione finanziaria da parte del socio o familiare, a
prescindere dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare l’apporto in
società.
Resta indiscusso che, (circ. n. 25/E/2012) l’obbligo di comunicazione dei versamenti
soci sussiste a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano funzionali alla
successiva acquisizione del bene concesso in godimento ai soci “finanziatori”, il che
appare in contrasto con la finalità della norma di voler intercettare quelle situazioni in
cui la società funga da schermo tra il bene ed il reale soggetto che dispone del bene
stesso (socio), con evidenti ripercussioni negative in relazione alla capacità di
ricostruzione sintetica del reddito della persona fisica socio della società.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati relativi agli importi
sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli “apporti” già conosciuti
all’Amministrazione finanziaria possono riguardare i finanziamenti effettuati dai soci
persone fisiche con atto scritto o con scrittura privata autenticata (come indicato nelle
motivazioni al provvedimento direttoriale), in quanto soggetti all’obbligo di
registrazione (nel termine fisso di venti giorni con imposta proporzionale del 3%, ex
art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, concernente tutti gli “atti
diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto
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patrimoniale”), ovvero gli apporti di capitale o di patrimonio risultanti da verbali di
assemblea straordinaria redatti davanti ad un notaio, che procede alla successiva
registrazione dell’atto presso l’Ufficio competente.
In tali fattispecie va attentamente valutata l’ipotesi del versamento fatto in epoca
diversa rispetto alla sottoscrizione.
E’ di fondamentale importanza anche ricordare che si intendono ricompresi sia i
finanziamenti fruttiferi che infruttiferi, mentre per le capitalizzazioni occorre
precisare che si intendono tali tutte le somme iscrivibili a Patrimonio Netto (e quindi
a fondo perduto); non rilevano invece i semplici accantonamenti degli Utili a Riserva
né gli Utili portati a nuovo.
E’ importante sottolineare che le società di capitali hanno l’obbligo di indicare in
nota integrativa, ancorchè abbreviata, i finanziamenti effettuati dai soci alla
società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelle con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori (art. 2427 cod. civ. punto 19 bis); pertanto,
ove si fosse provveduto ad indicare in tale documento gli importi erogati dai soci in
favore della società, è opportuno verificare se la totalità o parte di essi siano stati
effettuati nell’anno d’imposta 2012.
Ultima annotazione riguarda la problematica che si pone in caso di restituzione dei
finanziamenti. In questo caso appare utile rammentare le norme che regolano
l’accertamento sintetico ove sussistano nello stesso anno di imposta incrementi
patrimoniali e disinvestimenti; dovranno essere assunti al netto dei disinvestimenti,
pertanto la comunicazione relativa ai finanziamenti dovrà essere nettizzata delle
restituzioni intercorse.
Per quanto attiene, infine, la sanzione applicabile in caso di mancata presentazione
della comunicazione dei finanziamenti dei soci, il provvedimento n. 94904 del 02
Agosto 2013, ha chiarito definitivamente che è applicabile il sistema sanzionatorio
previsto dall’Art. 7 DPR 605/1973 relativo alla violazione degli obblighi di richiedere
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informazioni in possesso delle imprese ai fini dei controlli sui contribuenti (da €. 258
ad €. 2.065).
Un ultimo inciso riguarda la trasmissione telematica in caso in cui l’azienda debba
ottemperare a comunicare sia beni concessi sia finanziamenti dei soci; in questo caso
è obbligatorio un doppio e separato invio telematico.
9. Esempi
Esempio 1
Si consideri il caso di una società per azioni che possieda un bene immobile, e si
supponga che per l’intero anno di imposta 2012 tale immobile venga concesso in
godimento al socio Tizio.
Tizio corrisponde alla società un canone pari ad €. 2.000,00 mensili.
La società accerta che il valore di mercato per il diritto di godimento per l’intero anno
ammonta ad €. 55.000,00
Applicazione della normativa:
Verifica se il V.M è maggiore od uguale del Corrispettivo, in caso affermativo,
considerare la differenza tra il V.M (55 mila) ed il corrispettivo pagato (2 mila x 12),
tale risultato tra il V.M ed il corrispettivo (31 mila) va tassata quale reddito diverso
in capo a Tizio.
Inserire il bene nella comunicazione.
Soluzione 1) I costi (di qualsiasi natura essi siano) imputabili al bene concesso in
godimento sono indeducibili.
Soluzione 2) a diversa conclusione perviene l’IRDEC che sostiene che i costi (di
qualsiasi natura essi siano) imputabili al bene concesso in godimento saranno si
indeducibili ma nella misura percentuale determinata dividendo l’eccedenza tra il
V.M. ed il corrispettivo per il V.M. stesso (V.M. – corrispettivo) / V.M.
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Esempio 2
Si consideri il caso di una società per azioni che possieda un bene immobile, e si
supponga che per l’intero anno di imposta 2012 tale immobile venga concesso in
godimento al socio Tizio.
Tizio corrisponde alla società un canone pari ad €. 3.000,00 mensili.
La società accerta che il valore di mercato per il diritto di godimento per l’intero anno
ammonta ad €. 30.000,00
Applicazione della normativa:
Verifica se il V.M è maggiore od uguale del Corrispettivo, in caso negativo, non
emerge in capo all’utilizzatore alcun reddito diverso.
Non è richiesto di inserire il bene nella comunicazione.
Esempio 3
Si consideri il caso dell’Esempio n. 1 con le seguenti varianti: godimento
dell’immobile al socio Tizio per 3 mesi.
Tizio corrisponde alla società un canone di €. 9.000,00 omnicomprensivi.
La società accerta che il valore di mercato per il diritto di godimento per l’intero anno
ammonta ad €. 48.000,00
Applicazione della normativa:
La verifica se il V.M .è maggiore od uguale del Corrispettivo, va effettuata
considerando il periodo di locazione pertanto sui 3/12 dell’importo annuale del V.M.
Dato che la differenza tra il V.M. del periodo (12 mila) ed il corrispettivo pagato (9
mila x) risulta essere pari ad €. 3.000,00 tale risulterà l’imponibile da tassare in
capo a Tizio come reddito diverso.
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Soluzione 1) I costi (di qualsiasi natura essi siano) imputabili al bene concesso in
godimento e riferiti al periodo di competenza del godimento da parte di Tizio, sono
indeducibili .
Soluzione 2) Stessa soluzione di cui al punto 19 ma applicando la percentuale del
25% di indeducibilità (3.000/12.000) sui costi imputabili all’immobile nel periodo di
competenza.
Esempio 4
Si consideri il caso di una società per azioni che possieda una automobile e si
supponga che per l’intero anno di imposta 2012 tale automobile venga concessa in
godimento al socio Tizio.
Tizio corrisponde alla società un canone annuale pari ad €. 3.000,00.
La società accerta che il valore di mercato per il diritto di godimento dell’auto, per
l’intero anno ammonta ad €. 9.000,00
Applicazione della normativa:
Verificato che il V.M. è maggiore del Corrispettivo (9 mila rispetto ai 3 mila), si
determina la differenza tra il V.M. ed il corrispettivo che risulta essere €. 6.000,00.
Tale importo va tassato quale reddito diverso in capo a Tizio.
Non risultano costi indeducibili in capo alla società essendo gravati i costi stessi da
una % di indeducibilità determinata dalla legge.
Inserire il bene nella comunicazione.
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10. Conclusioni
Tenuto conto di tutto ciò che si è detto finora, i dubbi e le incertezze appaiono
molteplici, anche perché non sempre provvedimento e tenore normativo sembrano
andare di pari passo.
Infatti, relativamente alla comunicazione dei finanziamenti da parte di una ditta
individuale, nell’ipotesi tipica di due coniugi con un conto cointestato, sembra
abbastanza problematico stabilire se un “presunto finanziamento” proveniente dal
conto “famigliare” sia ascrivibile all’imprenditore o al coniuge di quest’ultimo.
Inoltre, non bisogna dimenticare che spesso si tratta di soggetti che utilizzano il
regime di contabilità semplificata, situazione che non agevola la ricostruzione delle
movimentazioni da indicare nella comunicazione.
Se si pensa all’esonero dalla comunicazione dei beni concessi al socio amministratore
indipendentemente dalla tassazione o meno come benefit ai sensi dell’art. 51 del
TUIR, ed all’obbligatorietà della tassazione in capo al socio dipendente, appare
evidente la differenza di trattamento di due posizioni fiscalmente assimilabili.
Pertanto, alla luce di ciò si consiglia di operare con una prudenza maggiore rispetto a
quella che normalmente contraddistingue il nostro lavoro, in quanto la responsabilità
da parte del consulente nei confronti del contribuente è molto alta.
Sarebbe opportuno informare tempestivamente il cliente mediante una check list e far
loro capire le conseguenze che questa comunicazione all’Agenzia delle Entrate ha
sulla propria posizione fiscale anche in vista di un eventuale redditometro.
In allegato alla presente relazione forniamo un fac-simile di circolare di studio e una
scheda a supporto dell’attività di raccolta delle informazioni necessarie che dovranno
essere prodotte direttamente dalla clientela.
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11. Fac simile di circolare di studio
Studio Commerciale XXXX
Gentile Cliente,
il 30 Aprile p.v. scadrà l’invio telematico delle comunicazioni fiscali antievasione,
meglio conosciuta come la Comunicazione Beni in godimento ai soci e Finanziamenti
erogati da soci/familiari relativo all’anno ......
Tale adempimento consiste nella comunicazione di tutte quelle fattispecie in cui si
ravvisa un utilizzo personale di un bene d’impresa, da parte di soci non
amministratori, coniuge dell’imprenditore o socio e suoi familiari entro il terzo grado.
Si rammenta che scopo della norma è contrastare il fenomeno elusivo
dell’intestazione fittizia di beni ad imprese per beneficiare di sgravi fiscali.
Tecnicamente le conseguenze di un utilizzo personale di detti beni comportano da un
lato l’indeducibilità parziale o totale dei costi inerenti il bene in capo
all’imprenditore/società, dall’altro la generazione di un reddito diverso in capo
all’utilizzatore.
Con la stessa comunicazione verrà data notizia all’Amministrazione Finanziaria dei
finanziamenti erogati dai soci in favore dell’impresa.
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Data la peculiarità strettamente personale di tale comunicazione, lo studio ritiene
opportuno richiedere la collaborazione dei propri Clienti attraverso la compilazione e
la sottoscrizione del modulo allegato alla presente.
Si informa che in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione con dati
incompleti o non veritieri, è applicabile una sanzione solidale fra le parti oltre ad una
sanzione amministrativa da un minimo di 258 € ad un massimo di 2.065 €.
Preme sottolineare che la compilazione del modello deve prevedere un’attenta e
scrupolosa valutazione dei dati in esso indicati.
Obiettivo della norma è quello di fornire all’Amministrazione Finanziaria elementi
ulteriori sulla reale disponibilità di beni da parte delle persone fisiche e sulla
ricostruzione della loro capacità di spesa.
Certi della Vostra fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Studio Commerciale XXXX
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12. Check list beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari e finanziamento soci SOGGETTO CONCEDENTE Codice fiscale Nome Cognome/Denominazione sociale Comune o stato estero di nascita / Data di nascita Domicilio fiscale/Sede sociale
Ο di avere in essere/Ο di non avere in essere finanziamenti da parte di soci o familiari nell'anno ………….
dichiara
Ο di aver concesso/Ο di non aver concesso in godimento beni dell'impresa a soci o familiari nell'anno ......... Data e firma _________ SOGGETTO UTILIZZATORE
Qualifica Ο Socio/Ο Familiare del socio/Ο Familiare dell'imprenditore codice fiscale Nome Cognome/denominazione sociale comune o stato estero di nascita / data di nascita Domicilio fiscale/sede sociale
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� Utilizzo esclusivo Tipologia di utilizzo � Utilizzo non esclusivo � Subentrante data del subentro � Comodato Dati del contratto � Caso d'uso � Altro Dati del contratto data numero di registrazione autovettura numero di telaio altro veicolo numero di telaio Beni Unità da diporto metri concessi in godimento Aeromobile potenza motore in kw Immobile Comune foglio particella Corrispettivo pattuito
Valore di mercato
Finanziamento soci Ammontare dei finanziamenti o capitalizzazioni Data iniziale flusso finanziario del finanziamento Data finale flusso finanziario del finanziamento Tipologia atto Ο Atto scritto/Ο delibera/Ο scrittura privata
autenticata
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data e numero di registr.ne Ufficio Registro Note