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1 © 2014 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati ••• APPROFONDIMENTI ••••• La legislazione in materia di Bed & Breakfast e i re- quisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, con una breve sintesi della normativa in altri Paesi europei. Il turismo nasce come esigenza di evadere dalla realtà quoti- diana, per ricercarne una nuova in cui possa realizzarsi un’e- sperienza in grado di soddisfare i propri bisogni. Il desiderio di sentirsi come nella propria casa ha invertito, negli ultimi decenni, la tendenza verso la ricerca del diverso e l’espe- rienza sconosciuta indirizzando la vacanza verso il ritorno al centro del proprio essere, della propria sicurezza e della quotidianità. Di conseguenza, partendo dai Paesi anglosassoni, si è svilup- pata un’idea antica ma elementare, di offrire al viaggiatore un letto per dormire e ristorarlo al suo risveglio per poi consen- tirgli di continuare il viaggio. Il turista pertanto, senza avere grandi pretese, è accolto da nuclei familiari in strutture dome- stiche e avverte un clima protettivo e confidenziale. Con la denominazione Bed & Breakfast, la cui traduzione letterale significa “letto e colazione”, si identifica l’esercizio saltuario del servizio di ospitalità che consente a un privato, avvalendosi della normale organizzazione familiare, di offrire ospitalità, dietro il pagamento di un corrispettivo, nella propria abitazione di residenza/domicilio. La formula del Bed & Breakfast nasce per soddisfare una necessità, diffusa nei secoli scorsi, quando, sia per i pochi collegamenti sia per l’assenza di mezzi di trasporto rapidi, i viaggiatori, mancando locande e strutture ricettive, chiedevano ospitalità presso case private. Sia il nome sia la formula derivano dal Regno Unito e dall’Irlanda e si sono affermati in tutto il mondo, espandendosi in Europa e nelle nazioni anglofone come America e Canada. Per convertire la propria casa in Bed & Breakfast e avviare un’attività di servizi ricettivi sono sufficienti una stanza e una colazione da preparare. Le motivazioni che possono spingere una famiglia a fare questa scelta sono: la disponibilità di una parte della casa non utilizzata; la necessità di arrotondare le entrate familiari; il desiderio di conoscere gente nuova. Il turista percepisce gli aspetti tipici dell’ospitalità in famiglia, la semplicità e la genuinità dell’offerta, l’aria di casa. Egli può conoscere il luogo oggetto della vi- sita in modo diretto e immediato, può avere dal proprietario informazioni per una conoscenza del territorio alternativa a quella diffusa dai canali tradizionali e, di conseguenza, più autentica. COME SI APRE UN BED & BREAKFAST di Walter LEZZI

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••• APPROFONDIMENTI •••••

La legislazione in materia di Bed & Breakfast e i re-quisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, con una breve sintesi della normativa in altri Paesi europei.

Il turismo nasce come esigenza di evadere dalla realtà quoti-diana, per ricercarne una nuova in cui possa realizzarsi un’e-sperienza in grado di soddisfare i propri bisogni. Il desiderio di sentirsi come nella propria casa ha invertito, negli ultimi decenni, la tendenza verso la ricerca del diverso e l’espe-rienza sconosciuta indirizzando la vacanza verso il ritorno al centro del proprio essere, della propria sicurezza e della quotidianità. Di conseguenza, partendo dai Paesi anglosassoni, si è svilup-pata un’idea antica ma elementare, di offrire al viaggiatore un letto per dormire e ristorarlo al suo risveglio per poi consen-tirgli di continuare il viaggio. Il turista pertanto, senza avere grandi pretese, è accolto da nuclei familiari in strutture dome-stiche e avverte un clima protettivo e confidenziale.Con la denominazione Bed & Breakfast, la cui traduzione

letterale significa “letto e colazione”, si identifica l’esercizio saltuario del servizio di ospitalità che consente a un privato, avvalendosi della normale organizzazione familiare, di offrire ospitalità, dietro il pagamento di un corrispettivo, nella propria abitazione di residenza/domicilio.

La formula del Bed & Breakfast nasce per soddisfare una necessità, diffusa nei secoli scorsi, quando, sia per i pochi collegamenti sia per l’assenza di mezzi di trasporto rapidi, i viaggiatori, mancando locande e strutture ricettive, chiedevano ospitalità presso case private. Sia il nome sia la formula derivano dal Regno Unito e dall’Irlanda e si sono affermati in tutto il mondo, espandendosi in Europa e nelle nazioni anglofone come America e Canada. Per convertire la propria casa in Bed & Breakfast e avviare un’attività di servizi ricettivi sono sufficienti una stanza e una colazione da preparare. Le motivazioni che possono spingere una famiglia a fare questa scelta sono:

la disponibilità di una parte della casa non utilizzata;

la necessità di arrotondare le entrate familiari;

il desiderio di conoscere gente nuova.

Il turista percepisce gli aspetti tipici dell’ospitalità in famiglia, la semplicità e la genuinità dell’offerta, l’aria di casa. Egli può conoscere il luogo oggetto della vi-sita in modo diretto e immediato, può avere dal proprietario informazioni per una conoscenza del territorio alternativa a quella diffusa dai canali tradizionali e, di conseguenza, più autentica.

COME SI APRE UN BED & BREAKFASTdi Walter LEZZI

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LA RICETTIVITÀ IN ITALIA

L’ospitalità, la cultura, i capolavori artistici, la gastronomia, la moda e gli stupendi paesaggi italiani ben conosciuti in tutto il mondo hanno portato alla diffusione di strutture ricettive molto diverse e idonee a soddisfare le esigenze più varie dei turi-sti: dagli alberghi di lusso ai Bed & Breakfast, dai campeggi ai rifugi alpini. Le cifre ufficiali del 2012 parlano di una disponibilità di mercato, per le strutture ricettive, di circa 157.000 esercizi e di quasi 4.7000.000 posti letto dei quali meno della metà è ubicata negli alberghi. La legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217 conteneva una regolamenta-zione dettagliata delle strutture ricettive e rinviava alle Regioni l’individuazione e la disciplina delle altre tipologie di ospitalità turistica.La legge di riforma della legislazione nazionale del turismo 29 marzo 2001, n. 135, invece, non si soffermava sulle tipologie dell’attività ricettiva limitandosi alla sem-plificazione delle procedure per lo svolgimento dell’attività dell’impresa turistica, in particolare di quella ricettiva rinviando alle Regioni il compito di legiferare in materia. La legge di riforma individuava le attività ricettive tenendo distinte la ricet-tività convenzionale dalle attività di accoglienza non convenzionali.La ricettività convenzionale, a sua volta, era classificata in: ricettività imprenditoria-le e ricettività gestita senza scopo di lucro.La determinazione delle tipologie fu demandata a un Regolamento di attuazione (d.p.c.m. 13 settembre 2002) che, viste le modifiche apportate dalla legge di riforma della Costituzione alle competenze in campo turistico assegnate allo Stato e alle Re-gioni, dettò norme solo programmatiche riconoscendo e valorizzando l’autonomia legislativa delle Regioni.Il decreto precisò che le tipologie elencate potevano assumere denominazioni ag-giuntive in relazione a specifici indirizzi regionali; che le Regioni potevano indivi-duare attività ricettive speciali dirette a segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell’a-rea e che le diverse tipologie di attività non convenzionali, ricettive e non ricettive, dovevano essere individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto della specificità del territorio. Il d.p.c.m., pertanto, si limitava ad affermazioni di principio molto generiche asse-gnando un ruolo preminente di individuazione delle diverse tipologie al legislatore regionale. Il legislatore regionale, pur in possesso di un potere molto ampio, ha con-servato, almeno per le strutture ricettive tradizionali, le definizioni già consolidate nella legislazione precedente salvo qualche eccezione. Sulla base della normativa regionale esistente le strutture ricettive sono state classi-ficate in: a) esercizi alberghieri; b) esercizi extralberghieri.All’interno della categoria della ricettività alberghiera propriamente intesa (inte-ramente svolta sotto forma d’impresa) la dottrina ha individuato la categoria degli esercizi paralberghieri che comprende motel, alberghi diffusi, villaggi albergo, resi-denze turistico-alberghiere caratterizzati o da peculiarità strutturali o dalla fornitura di servizi accessori diretti a una clientela particolare.Per gli esercizi extralberghieri (inizialmente riferiti al turismo sociale senza scopo di lucro) la legge n. 217/1983, recepita nella sostanza da tutte le legislazioni regionali, aveva provveduto a configurarli in prevalenza sotto forma di imprese salvo alcune tipologie prive di alcuni elementi che caratterizzano la definizione di imprenditore fornita dall’art. 2082 c.c.Questo complesso sistema era stato profondamente innovato dal Codice del turismo (d.lgs. n. 79/2011) ma la sentenza n. 80/2012 ha dichiarato incostituzionali le norme riguardanti la classificazione delle strutture ricettive facendo tornare pienamente efficaci le competenze regionali già esaminate. Allo stato attuale le tipologie di esercizi extralberghieri più diffuse sono: gli eser-cizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le attività ri-cettive a conduzione familiare (Bed & Breakfast), le unità abitative ammobiliate

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a uso turistico (case e appartamenti per vacanze), le strutture ricettive-residence, le attività ricettive in residenze rurali o country house, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le foresterie per turisti, le case religiose di ospitalità, i centri sog-giorno studi, le residenze d’epoca extralberghiere, i rifugi escursionistici, i rifugi alpini, i bivacchi fissi.

I BED & BREAKFAST IN ITALIA

In Italia il Bed & Breakfast nasce verso la metà degli anni Novanta, su impulso di operatori stranieri, ma riscuote un modesto successo. Nel 1997 la Regione Lazio, in vista dell’avvicinarsi del Giubileo del 2000, disciplina il Bed & Breakfast definen-dolo come esercizio saltuario di alloggio e prima colazione. In tempi brevi l’interesse si diffonde in tutto il territorio nazionale coinvolgendo proprietari di appartamenti, turisti, associazioni, amministrazioni pubbliche (inte-ressate, queste ultime, alla creazione di opportunità di sviluppo sociale). Secondo i più recenti dati ufficiali pubblicati dall’Istat, risalenti al 2009, il numero dei B&B in Italia ammonta a 20.437 unità per un totale di posti letto superiore a 100.000. Per quanto riguarda le tariffe praticate, il prezzo medio di una notte oscilla tra i 30 e 40 euro per persona. Le punte massime e minime sono differenti tra loro e sono dovute alla tipologia della struttura, al valore turistico dell’area in cui è inserita, alla qualità e alla varietà dei servizi offerti e al periodo (stagionalità).I B&B italiani sono in prevalenza gestiti da donne (60%), dato ovvio, poiché l’atti-vità si svolge in casa, ma è indicativo il numero di uomini dedito alla gestione di un Bed & Breakfast.Considerando il livello di istruzione, si rileva che mediamente i proprietari hanno un’istruzione medio-alta. Il 73% è diplomato o laureato: il 48% possiede un diplo-ma di licenza media superiore e il 25% una laurea. Chi gestisce un Bed & Breakfast, quindi, ha una buona preparazione culturale che, probabilmente, è alla base di un atteggiamento positivo all’incontro e al confronto con realtà diverse. Il livello cul-turale è confermato dalle lingue parlate: due proprietari su tre parlano l’inglese, due su cinque il francese e quasi uno su cinque tedesco e spagnolo. Le categorie professionali più rappresentate sono quelle degli impiegati e degli in-segnanti, seguiti dai pensionati e dalle casalinghe. La gestione di un B&B, quindi, non sembra legata a profili specifici: pare rilevante non solo la professione svolta o il livello di istruzione quanto la predisposizione personale e l’atteggiamento nei confronti degli ospiti.Gli ospiti dei B&B italiani hanno un’età compresa tra i 20 e i 40 anni con una per-centuale che raggiunge il 75% delle presenze complessive. Nell’85% dei casi gli ospiti arrivano in coppia. Gli ospiti stranieri ammontano a circa il 30% del totale e provengono soprattutto dalla Germania, dalla Francia e dagli altri Paesi europei (risultano indicative le pre-senze di ospiti provenienti da Stati Uniti e Canada, Australia, Portogallo). La metà dei turisti resta nella struttura per 2 notti, più bassi i valori per chi si ferma 3 notti oppure 4 o più. Pochi restano a dormire una sola notte nella struttura: un dato interessante che dimostra come il Bed & Breakfast sia una formula particolarmente richiesta per i weekend.

IL PRODOTTO BED & BREAKFAST

Per il turista i punti di forza di questa formula ricettiva sono:

lo stretto contatto con la cultura e gli usi locali, che comportano un’approfondita e vera conoscenza del luogo e soddisfano maggiormente la sete di sapere del turista;

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la guida fornita dal gestore nella visita della località;

la calda accoglienza e l’atmosfera familiare;

i prezzi contenuti, almeno nella forma più classica di B&B;

la qualità della sistemazione;

la singolarità e tipicità dell’esperienza turistica che ne deriva.

Il successo della formula Bed & Breakfast non è dovuto unicamente all’economi-cità di questo modo di viaggiare, ma anche all’atmosfera familiare di una vacanza che il turista può trascorrere a stretto contatto con chi lo ospita, con la vita e le abitudini del Paese, della città, del quartiere in cui ha deciso di recarsi. La scelta di pernottare in un B&B, in alternativa ad altre forme di ospitalità, risponde ad alcune esigenze fondamentali manifestate, sempre più negli ultimi anni, da chi viaggia per diletto o per lavoro: il desiderio di spendere poco, risparmiando qualcosa sull’al-loggio, per concedersi, magari, altri tipi di divertimento; il piacere di ritrovare una casa calda e accogliente come la propria, in cui fare rientro la sera; il desiderio di soggiornare in un ambiente affascinante per assaporarne meglio le tradizioni, gli usi e i costumi.

IL PROFILO GIURIDICO DEL B&B

Il d.lgs. n. 79/2011 aveva individuato due tipologie: i B&B organizzati in forma imprenditoriale (considerati strutture alberghiere) e quelli a conduzione familiare (inseriti nell’ambito delle strutture extralberghiere). La sentenza n. 80/2012 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituziona-lità, fra gli altri, degli articoli del decreto che identificavano le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (art. 9) e le strutture ricettive extralberghiere (art. 12), perché si realizzava un accentramento di funzioni legislative spettanti in via ordi-naria alle Regioni, in virtù della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo alterando il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia.Quasi tutte le Regioni hanno approvato norme sui Bed & Breakfast ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Toscana che, pur non rite-nendo l’attività attinente alla cultura e alla tradizione dell’ospitalità locale, l’hanno considerata come una particolare sottocategoria dell’esercizio di affittacamere. Il nucleo dell’attività, presente nella normativa delle diverse Regioni, è la seguente:

l’offerta di alloggio e di prima colazione;

il carattere della saltuarietà;

il numero limitato delle stanze e/o posti letto da adibire a Bed & Breakfast;

il servizio di prima colazione che assume forme diversificate passando da cibi e bevande preconfezionati e non manipolabili a prodotti tipici della zona;

l’adozione o meno di un marchio distintivo;

la possibilità o meno di estendere l’attività anche a locali adiacenti all’abitazione dell’esercente.

La Regione Puglia con la legge n. 111 del 9 agosto 2013 ha riproposto le due tipo-logie di B&B a conduzione familiare e in forma imprenditoriale sottoponendole, ovviamente, a discipline diverse e agendo da apripista a normative analoghe da parte di altre Regioni.Il B&B a conduzione familiare è di norma un’attività ricettiva svolta in modo non continuativo e non imprenditoriale da un soggetto che, avvalendosi della normale organizzazione familiare, utilizza la casa di abitazione fornendo un numero limitato di stanze.

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Il B&B in forma imprenditoriale invece è riferito a un’attività svolta in modo conti-nuativo e professionale da un soggetto presso il proprio domicilio avvalendosi della collaborazione di personale qualificato e, di norma, offrendo agli ospiti un numero maggiore di stanze/posti letto. In entrambi i casi il prodotto B&B fornisce un pacchetto di servizi, costituito da un servizio centrale cui si possono aggiungere dei servizi ausiliari.I servizi di base, quelli che fanno parte in modo vincolante del pacchetto Bed & Breakfast e ne costituiscono l’aspetto caratterizzante e qualificante sono: l’accoglienza, il pernottamento, la prima colazione e tutto quanto necessario alla loro prestazione (pulizia dei locali, fornitura e cambio della biancheria ecc.).I servizi ausiliari, che alcune leggi regionali vietano in relazione ai B&B a condu-zione familiare, sono quelli che si aggiungono all’offerta di base, arricchendola.La gamma di questo tipo di servizi è molto ampia, includendo tutti gli elementi che l’azienda può offrire per aumentare il valore del proprio prodotto rispetto ai concor-renti: la sveglia al mattino e la disponibilità di una cassetta di sicurezza, la diffusio-

ne di informazioni sui fattori di attrattiva locali, il servizio prenotazione biglietti, l’utilizzo di telefono, fax, computer e stampante, l’organizzazione di mini corsi di cucina, di découpage, di ceramica, di essiccazione di fiori, di lingua italiana, di pittura su stoffa, di giardinaggio, di restauro di mobili antichi, di yoga, la programmazione di visite gui-date, l’organizzazione dei trasferimenti, la stipula di con-venzioni con ristoranti, enoteche, negozi e impianti spor-tivi della zona, il noleggio di mountain bikes e di canoe, l’assistenza degli animali al seguito dei clienti, il servizio di baby sitting, la prenotazione di un altro B&B o altra struttura ricettiva lungo l’itinerario che i clienti desidera-no percorrere, la disponibilità di un garage, l’ideazione di veri e propri itinerari turistici (culturali, enogastronomici, naturalistici, musicali, sportivi, archeologici, di shopping).

In molti Paesi esteri è prevista esplicitamente la possibilità di servire ai clienti, su richiesta e a pagamento, anche i pasti principali. In Italia le varie leggi che ricono-scono il B&B, con questo nome o sotto la denominazione di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione, al momento non prevedono la possibilità di sommini-strare pasti diversi dalla prima colazione. I servizi aggiuntivi rappresentano una fonte di differenziazione di un B&B dall’al-tro e possono servire all’operatore per destagionalizzare la propria attività, ovvero attirare clienti anche in periodi dell’anno poco favorevoli sotto il profilo turistico.La differenziazione del prodotto mira a far percepire l’offerta della struttura come distinta e migliore rispetto a quella dei concorrenti, e quindi ad assicurarsi un certo grado di discrezionalità nella determinazione del prezzo, perché il consumatore è disposto a corrispondere un prezzo superiore per ottenere un prodotto più prossimo al proprio ideale.

LA PRIMA COLAZIONE

Le leggi regionali disciplinano in modo diversificato il servizio di prima colazione. In prevalenza si prevede la sua somministrazione in uno spazio familiare condiviso con preferenza verso prodotti confezionati tipici e tradizionali, contraddistinti da marchi di tutela e di qualità per garantire la sicurezza igienica. Al fine di valorizzare le tradizioni del luogo si prevede la possibilità di offrire ali-menti tipici locali elaborati con l’attenzione domestica utilizzata di norma nella fa-miglia. In tal caso il gestore deve comunicare al cliente gli ingredienti impiegati nel-la preparazione e richiedere informazioni riguardo a eventuali intolleranze e allergie alimentari da parte degli ospiti.

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Le Regioni che vietano la possibilità di somministrare una prima colazione con prodotti tipici locali rischiano di snaturare il desi-derio di coinvolgimento del turista con la cultura del luogo, che caratterizza la domanda relativa alla ricettività B&B. Specialmen-te in alcune zone rurali del Sud, il B&B è svolto in assenza di una produzione locale confezionata di prodotti tipici, per cui un’inter-pretazione limitativa della norma può costringere a somministrare al turista prodotti standardizzati e generici acquistati in un super-mercato, a scapito della qualità percepita dal cliente rispetto alle aspettative.

REQUISITI MINIMI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Di norma le leggi regionali richiedono la presenza di servizi e requisiti minimi ob-bligatori per svolgere l’attività di B&B.Il servizio bagno deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitan-te e deve garantire la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere. In ogni caso è previsto un secondo bagno oltre a quello in uso per la famiglia.Le camere devono essere spaziose e consentire all’ospite di potersi muovere agevol-mente. Le camere che prevedono un posto letto devono avere una superficie minima uguale o superiore a otto metri quadrati. Per camere con due posti letto è prevista una superficie minima di dodici metri quadrati che aumentano di quattro metri qua-drati per ogni posto letto aggiuntivo. Le norme regionali previste dalle leggi regionali a garanzia di una confortevole permanenza del cliente prevalgono in ogni modo sui regolamenti edilizi e d’igiene comunale che dovessero prevedere superfici inferiori. Quotidianamente l’esercente del B&B deve garantire, nel rispetto degli orari comu-nicati al cliente personalmente o da un suo incaricato, la pulizia dei locali.

La biancheria, compresa quella da bagno, è fornita dal titolare del B&B che deve provvedere al suo cambio almeno due volte la setti-mana e ogni volta che arriva un nuovo ospite.È necessario, altresì, che le camere siano adeguatamente riscaldate, vengano fornite di energia elettrica e sia possibile usufruire di acqua calda e fredda.L’esercizio dell’attività di B&B, svolta nei limiti delle leggi regio-nali, non costituisce cambio della destinazione d’uso residenziale già in atto nell’unità immobiliare.

L’ESERCIZIO DEL B&B

I B&B costituiti in forma imprenditoriale devono seguire quanto disposto dal Codi-ce del turismo che detta alcune norme relative allo svolgimento dell’impresa turisti-ca, prevedendo l’iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative.La predetta iscrizione consente di usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere riservati all’impresa turistica.La legge n. 135/2001, abrogata dal Codice del turismo, prevedeva invece l’iscri-zione nel registro delle imprese come condizione necessaria per iniziare l’attività turistica ed estendeva all’impresa turistica le agevolazioni previste per le imprese industriali.Con la nuova disciplina l’iscrizione nel registro delle imprese non è considerata condizione necessaria per l’esercizio dell’attività turistica ma solo per l’ottenimento di benefici, agevolazioni e incentivi.

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Permangono salvi nel Codice gli interventi di sostegno nazionali derivanti dall’e-quiparazione delle imprese turistiche a quelle commerciali come i contributi, le age-volazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici previsti per l’industria, pur con i limiti previsti dalle norme comunitarie. Il registro delle imprese è tenuto dall’Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilan-za di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale. Il registro è formato da una sezione ordinaria e da sezioni speciali. Alla sezione or-dinaria devono iscriversi gli imprenditori commerciali; conseguentemente anche le imprese turistiche, compresi gli esercenti di B&B in forma imprenditoriale, devono iscriversi in questa sezione. L’iscrizione ha efficacia dichiarativa e non costitutiva: infatti ogni fatto iscritto nel registro si presume conosciuto dai terzi e non è ammessa la prova contraria (pub-blicità positiva).Per i fatti non iscritti nel registro si presume che i terzi non ne siano a conoscenza, ferma restando la possibilità per l’imprenditore di fornire la prova in senso contra-rio.Il Repertorio economico e amministrativo (Rea) è una banca dati che raccoglie le notizie economiche e amministrative che integrano le informazioni del registro del-le imprese. Contiene la descrizione dell’attività esercitata dalle imprese, delle unità locali e i dati dei direttori tecnici, dei preposti ecc. Il soggetto interessato richiede l’iscrizione al Repertorio economico e amministrativo nel momento in cui inizia l’attività economica, indipendentemente dal momento in cui si costituisce. La de-nuncia può essere presentata sia con modello cartaceo sia con modalità telematica e deve avvenire depositando i seguenti documenti:

modello prestampato con firma autografa e copia di un documento di riconosci-mento del legale rappresentante; in caso di deposito telematico la firma del legale rappresentante può essere digitale o autografa su procura rilasciata a un soggetto abilitato alla trasmissione telematica;

copia semplice dell’atto costitutivo, statuto e copia del verbale di nomina del le-gale rappresentante in carica; per le società con sede principale all’estero gli atti allegati devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettua-ta da periti del Tribunale o dalle ambasciate o consolati italiani del Paese estero in cui la società ha sede;

eventuali allegati riguardo all’attività denunciata (autorizzazioni, Segnalazione certificata di inizio attività ecc.).

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

L’esercizio di B&B a conduzione familiare è soggetto alla normativa relativa alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e non prevede, pertanto, l’iscrizione presso il registro delle imprese o il Rea.Dal 31 luglio 2010 gli atti di autorizzazione, le licenze, le concessione non costituti-ve, i permessi o nulla osta comunque denominati, comprese le domande per le iscri-zioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, sono sostituiti dalla pre-sentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività. La Scia dell’apertura di un B&B deve contenere:

le generalità complete del richiedente;

la denominazione e l’ubicazione del B&B;

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l’indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile;

la planimetria in scala dell’immobile con l’indicazione del numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici con la segnalazione di quelli destinati all’attività di B&B;

il periodo di apertura e di chiusura dell’esercizio;

il possesso da parte dell’immobile dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente;

l’iscrizione nel registro delle imprese per i B&B a conduzione imprenditoriale;

la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti da t.u.l.p.s. n. 773/1931.

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza impedisce l’esercizio dell’attività di B&B:

ai soggetti condannati a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e che non hanno ottenuto la riabilitazione, a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e a chi non può provare la sua buona condotta. L’esercizio dell’attività deve essere revocato quando vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni precedenti e quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avreb-bero imposto il diniego dell’esercizio;

ai soggetti condannati per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

La Scia deve:

essere presentata il giorno dell’inizio dell’attività economica (la data di inizio dell’attività denunciata deve quindi corrispondere a quella di presentazione della Scia);

essere allegata a un modello di comunicazione unica e di iscrizione/variazione al registro delle imprese (nei casi di esercizio dell’attività di B&B in forma impren-ditoriale);

contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ne-cessarie per documentare il possesso dei requisiti professionali, morali e personali previsti dalle normative.

In caso di accertata mancanza dei requisiti necessari, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione competente adotta motivati provve-dimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli even-tuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministra-zione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o atte-stazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti è punito con la reclusione da uno a tre anni. Sono esclusi dalla disciplina sulla Scia i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla dife-sa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,

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all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizio-ne del gettito anche derivante dal gioco, e quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La comunicazione di inizio esercizio viene rinnovata annual-mente mediante la presentazione di una semplice dichiara-zione al Comune, salvo modifiche nelle caratteristiche della struttura ricettiva. In quest’ultimo caso deve essere ripresen-tato al Comune il modello iniziale.Il Comune in seguito ad apposito sopralluogo rilascia una presa d’atto. Da quel momento la struttura ritenuta idonea en-tra a far parte di un apposito elenco.

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Al fine di agevolare la costituzione delle imprese l’Unione europea ha invitato gli Stati membri a creare lo Sportello unico per le attività produttive (Suap). Con il d.p.r. n. 160/2010 lo Sportello unico per le attività produttive è diventato in Italia l’unico punto di accesso per le imprese in relazione a tutte le vicende ammini-strative riguardanti le attività produttive e fornisce una risposta unica e tempestiva alle esigenze dell’imprenditore. Il Codice del turismo, sempre nell’ottica di eliminare gravosi adempimenti buro-cratici a carico delle imprese turistiche, generalizza l’utilizzo dello sportello unico al fine di garantire l’applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità al mercato. Il d.lgs. n. 79/2011 richiama tutte le norme in vigore facendo salve le forme di semplificazione più avanzate eventualmente previste dalle specifiche discipline regionali.Lo sportello unico è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (conferenza di servizi, Scia, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica amministrazione (Pa) e utenza. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica. Sempre in via telematica lo sportello unico inoltra la documentazione alle altre Am-ministrazioni che intervengono nel procedimento.Il portale www.impresainungiorno.gov.it realizzato dal Ministero per lo Sviluppo economico ha la funzione di raccordo telematico e di interazione tra tutti i soggetti e gli enti interessati.È pertanto rimesso al portale il collegamento e il reindirizzo ai sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo l’interazione tra le Amministrazioni.Dal 29 marzo 2011 è possibile iniziare un’attività imprenditoriale soggetta a Scia esclusivamente attraverso invio telematico allo Sportello unico per le attività pro-duttive gestito dai Comuni o dalle Camere di commercio.

GLI OBBLIGHI DELL’ESERCENTE DELL’ATTIVITÀ DI B&B

L’esercente dell’attività di B&B deve osservare i seguenti adempimenti:

esporre al pubblico i prezzi praticati, i periodi di attività, la capacità ricettiva, la copia della Scia e una dichiarazione di idoneità o meno della struttura ricettiva a offrire ospitalità alle persone diversamente abili;

ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;

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comunicare agli organi competenti ai sensi delle legislazioni regionali i prezzi minimi e massimi da applicare nell’anno successivo e i periodi di attività;

comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti al fine delle rileva-zioni statistiche;

esporre all’esterno l’eventuale marchio regionale;

al termine del soggiorno rilasciare al cliente un documento fiscalmente valido che provi l’avvenuto pagamento dei servizi forniti;

sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti (obbligatoria per gli esercizi imprenditoriali, consiglia-ta per quelli a conduzione familiare);

per l’attività di B&B in forma imprenditoriale esporre l’iscrizione nel registro delle imprese.

Le leggi regionali prevedono che in caso di sospensione temporanea, di solito per un periodo massimo di un anno, dell’attività il gestore della struttura è tenuto a inviare una comunicazione al Comune di appartenenza. Superato il periodo massimo pre-visto dalle normative l’attività di B&B si considera cessata e, se si tratta di attività svolta in forma imprenditoriale, occorre inviare la comunicazione di cessazione alla Camera di commercio competente.Al fine di regolare un settore frequentemente gestito con una certa approssimazione e per tutelare la clientela che tende ad aumentare costantemente, le Regioni hanno previsto misure sanzionatorie per comportamenti non conformi alle leggi. In caso di mancata segnalazione è prevista una sanzione amministrativa spesso ac-compagnata dalla chiusura dell’attività.Altre sanzioni amministrative sono irrogate in caso di mancata esposizione al pubblico della Scia, delle tabelle dei prezzi, dei periodi di chiusura e apertura dell’attività, di mancato rispetto di quanto pubblicizzato in tema di attrezzatura, dell’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, di dotazione di posti letto superiore rispetto a quella segnalata, dell’accoglienza di un numero di persone maggiore rispetto alla ca-pacità ricettiva della struttura, di mancato rispetto dell’obbligo della dimora/domicilio.Il decreto 7 gennaio 2013 del Ministero dell’Interno ha stabilito che i gestori delle strutture ricettive (compresi B&B, affittacamere anche non professionali, case va-canze ecc.) hanno l’obbligo di trasmettere con mezzi informatici le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore. Le nuove procedure telematiche apportano significativi benefici sia in termini di tutela della privacy sia in termini di pubblica sicurezza. Le informazioni sensibili da fornire sono: generalità, estremi del docu-mento di riconoscimento e numero dei giorni di permanenza. Per quindici giorni i dati possono essere consultati dai soli operatori incaricati per finalità di prevenzione, di accertamento e repressione dei reati oltre che di tutela dell’ordine e della sicurez-za pubblica. Decorso tale termine, le informazioni sulle persone ospitate potranno essere consultate esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza addetti ai servizi investigativi con profilo di accesso a livello nazionale.L’operatore deve poi comunicare mensilmente il movimento degli ospiti alla Pro-vincia su apposito modello Istat fornito dalla stessa, al fine di permettere le rileva-zioni statistiche.I prezzi dei servizi dei Bed & Breakfast e più in generale di tutte le strutture turisti-co-ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori.

OBBLIGHI FISCALI Il servizio di alloggio e prima colazione, se esercitato occasionalmente, non è as-soggettato all’Iva, come chiarito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione

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n. 155/2000. Infatti, il presupposto soggettivo di imponibilità all’Iva, ai sensi del d.p.r. n. 633/1972, sussiste solo qualora le prestazioni di servizi siano non occa-sionali, cioè rientrino in un’attività esercitata per professione abituale. Il carattere saltuario dell’attività di fornitura di “alloggio e prima colazione”, che si identifica sostanzialmente con quello di occasionalità, ne consente in via generale l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva. Ciò sempreché, ovviamente, tale attività, anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con carattere di stabilità, evidenziando un’opportuna organizzazione di mezzi che è indice di pro-fessionalità dell’esercizio dell’attività stessa. L’operatore di B&B a conduzione familiare è un semplice privato che, operando senza ricorrere alla partita Iva, è esonerato da tutta una serie di altri adempimenti strettamente legati alla natura imprenditoriale dell’attività: tenuta della contabilità Iva, contribuzione Inps, iscrizione alla Camera di commercio, eventuale iscrizione all’Inail e così via.Il Ministero non si è invece pronunciato circa il trattamento da riservare ai proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività ai fini delle imposte sui redditi. Non trattandosi di redditi percepiti nell’esercizio di un’impresa, i proventi devono sicuramente esse-re inquadrati tra i “redditi diversi” di cui all’art. 81 del d.p.r. n. 917/1986. Sorge tut-tavia il problema di individuarne, nell’ambito di tale articolo, l’esatta collocazione: potrebbero essere considerati, infatti, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi della lettera i), o, eventualmente, come redditi derivanti dalla sublocazione di beni immobili di cui alla lettera h).I redditi diversi di cui alle predette lettere i) e h) sono determinati come differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, opportunamente documentate.La documentazione concernente le spese deve essere conservata per almeno 6 anni ed essere esibita all’Amministrazione finanziaria in caso di controllo del reddito dichiarato.Ciò considerato potrebbe essere utile l’istituzione di un registro che riepiloga gli incassi e le spese sostenute riguardo all’attività, in modo da poter determinare il red-dito soggetto a imposta ed eventualmente esibirlo al competente ufficio tributario.Al fine di documentare la riscossione delle somme, il gestore, non avendo partita Iva, deve rilasciare una ricevuta, non fiscale, redatta in duplice esemplare, sulla quale deve riportare la numerazione progressiva, la data di emissione, il numero di giorni di per-manenza del cliente, il corrispettivo incassato. Una copia delle ricevute emesse sarà trattenuta dal titolare e costituirà la base per determinare l’imponibile da indicare nella dichiarazione dei redditi al netto dei costi sostenuti specificamente inerenti all’attività.

LA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL B&B

Il successo di questa recente modalità ricettiva è legato alla qualità dei servizi che gli operatori saranno in grado di offrire agli ospiti. Le leggi regionali hanno prestato un relativo interesse al tema mentre le associazioni di categoria ed enti specializzati mostrano un interesse maggiore.L’Istituto nazionale per le ricerche turistiche (Isnart) ha individuato i requisiti da soddisfare affinché i B&B possano acquisire il marchio “Ospitalità Italiana” che qualifica le strutture ricettive in relazione alla qualità dei servizi offerti.

Gli aspetti oggetto di valutazione sono dieci e riguardano l’accesso, la privacy, l’ac-coglienza e le aree comuni, le camere, la colazione, il bagno, i servizi aggiuntivi, le informazioni, il rispetto delle normative nazionali e regionali e l’approccio eco-compatibile.Un’attenzione particolare è prestata alla disponibilità di un sito Internet dal quale il potenziale ospite può visionare la struttura, che deve essere presentata in modo veritiero, e trovare adeguate informazioni sul territorio.

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L’accoglienza deve essere a cura del titolare o di un suo familiare che sia in grado di parlare la lingua inglese o la lingua straniera della clientela principale e deve avve-nire in spazi perfettamente puliti e con un’atmosfera piacevole.La struttura deve seguire un approccio ecocompatibile evidenziando molta attenzio-ne a determinate problematiche come la limitazione al consumo energetico e idrico, la raccolta differenziata dei rifiuti, la promozione di comportamenti e scelte per acquisti ecocompatibili, la sensibilizzazione del cliente sui temi ambientali.

I B&B NEI PAESI STRANIERI

Irlanda

In Irlanda ogni anno tutte le sistemazioni sono ispezionate da un’apposita società incaricata dall’Irish Tourist Board, che verifica la loro conformità agli standard pre-visti dalla legge. Una volta certificata la corrispondenza agli standard, si concede un apposito marchio rappresentato dal trifoglio che viene esposto sulle insegne delle case a indicare che il B&B risponde agli standard qualitativi.

Francia

La legge francese prevede i requisiti materiali minimi per le camere e i bagni, non-ché le categorie di classificazione. Tutte le stanze sono ispezionate e distinte in categorie identificate dal numero di spighe: 1 spiga (camere semplici e modeste); 2 spighe (camere abbastanza confortevoli, con almeno un lavandino o un wc privato); 3 spighe (camere molto confortevoli, con bagno privato completo); 4 spighe (ca-mere di comfort eccellente, con bagno privato). La classificazione viene effettuata assegnando dei punti ai vari elementi presi in considerazione, alcuni essenziali e altri facoltativi.

Germania

In Germania le Privatzimmer (camere private) sono molto diffuse, il servizio è ben organizzato e offre una vasta gamma di sistemazioni, con innumerevoli opportu-nità sia nelle grandi città sia nelle piccole località turistiche. Lo Stato garantisce la qualità e la conformità alla legge delle strutture ricettive, esercitando una verifica degli standard richiesti per ognuna di esse attraverso gli enti preposti. Tutti i B&B sono ispezionati regolarmente dagli incaricati delle agenzie locali e classificati in tre categorie: categoria semplice (la stanza per gli ospiti è arredata semplicemente e il bagno è in comune con i proprietari); categoria superiore (la camera per gli ospiti è confortevole e, di regola, dispone di un bagno riservato); categoria lusso (la camera ha un arredamento particolarmente elegante e curato e ha sempre un bagno privato).

Austria

L’Austria è suddivisa in nove Bundeslander e, per quanto riguarda l’accoglien-za extralberghiera, in ciascuna delle nove regioni è presente un’associazione che raggruppa le Privatzimmer caratterizzata da uno statuto con proprie regole. In co-mune i circuiti austriaci hanno la caratteristica di rilasciare ai soci che ne hanno i requisiti un sigillo di qualità, con simboli differenti secondo il consorzio, che ne attesta il livello qualitativo. La conformità della singola struttura ricettiva agli standard qualitativi ufficiali è periodicamente soggetta a controlli da parte degli enti preposti; se un operatore desidera apportare dei miglioramenti alla propria dimora e quindi accedere a una categoria superiore potrà usufruire di contributi finanziari pubblici.

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Inghilterra

In Inghilterra esiste uno schema di valutazione uniforme delle strutture ricettive basato su qualità e gamma dei servizi. La Serviced Accomodation si distingue in Hotels e Guest Accomodation (che comprende Bed & Breakfasts, guesthouses e farmhouses). In relazione a questa distinzione si hanno due diversi sistemi di ra-ting: rispettivamente lo “Star rating” e il “Diamond rating”. I sistemi di rating sono volti a garantire il turista sul livello qualitativo della sistemazione scelta. La Guest Accomodation è valutata usando i diamanti, il Diamond rating mette in evidenza la qualità delle sistemazioni tenendo conto di fattori come la pulizia, il servizio e l’ospitalità, la qualità dei bagni e delle camere da letto, così come quella del cibo. Le strutture sono ispezionate regolarmente per garantire che rispettino gli standard minimi.