collegio sindacale norme di comportamento (bozza in consultazione) relatore: dott. luciano de...
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COLLEGIO SINDACALENORME DI COMPORTAMENTO
(Bozza in consultazione)
Relatore: Dott. Luciano De Angelis
NOMINA e INDIPENDENZA
DEL COLLEGIO SINDACALE
SPA - SAPA
OBBLIGO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
La nomina dei primi sindaci è parte integrante
dell’atto costitutivo (art. 2328 c.c., punto 11)
La mancata nomina dei sindaci è causa di
annullabilità del contratto
(SANABILE)
Srl Nel caso in cui la società deve redigere il bilancio consolidato
obbligo del
Nel caso in cui la società controlli società sottoposte a revisione legale
collegio sindacale
Quando la società ha un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro
Quando la società ha superato due dei limiti dell’art. 2435-bis c.c.
LE MODIFICHE SULLE SRL - DIRETTIVA 2006/43/CE
NUOVO ART. 2477 C.C.
Se l’assemblea non effettua la nomina provvede, il Tribunale
su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati uno o più dei nuovi limiti del 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni,
alla nomina del collegio sindacale.
SRL SENZA COLLEGIO SINDACALE
ASPETTI SOCIETARI
I LIMITI PARAMETRICI IN EURO (Bilanci approvati nel 2010)
LIMITI PREVIGENTI
NUOVI LIMITI (dir. n.46/2006)
1) TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE
2) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
3) DIPENDENTI MEDI
1) 3.650.000
2) 7.300.000
3) 50
1) 4.400.000
2) 8.800.000
3) 50
D.Lgs n.173 del 3/11/08
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI
CONTROLLO
CONTESTUALMENTE (in caso di costituzione)
DATA DI ISCRIZIONE AL R.I.
(in caso di aumento)
ENTRO 30 GIORNI (termine ragionevole)
NORMA 1.3
REDAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO
30 GIORNI DAL
TERMINE PER:OBBLIGO DI
REDIGERE IL BILANCIO IN FORMA NON ABBREVIATA
1) Il passaggio in assemblea del
consolidato (da redigersi per superamento condizioni ex art. 25 e segg.
D.lgs.127/91)
2) Approvazione del bilancio in
forma ordinaria
NORMA 1.3
Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via ..... n. ....., in considerazione della proposta di nomina a membro del Collegio Sindacale (consigliere di sorveglianza o di amministrazione) pervenuta dalla vostra spettabile società, ai fini e per gli effetti dell’art. 2400, comma 4 c.c. (2409-septiesdecies)
DICHIARA :
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI
CONTROLLORI
Segue ...
NORMA 1.2
- di essere nominato sindaco effettivo o supplente (consigliere di sorveglianza o revisore) presso le seguenti società (di capitali, di persone e cooperative)………..…;
- di essere nominato membro del consiglio di amministrazione (consiglio di gestione) presso le seguenti società (di capitali, di persone e cooperative)……………..…;
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI
CONTROLLORIDICHIARA
Segue ...
NORMA 1.2
- di essere nominato liquidatore presso le seguenti società di capitali, di persone e cooperative:…………..…;
- di essere nominato socio, amministratore, sindaco o lavoratore dipendente di società di revisione legale o di enti appartenenti alla rete alla quale la medesima appartiene presso le seguenti società:……………….;
…...., li .... .... Firma
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI
CONTROLLORIDICHIARA
NORMA 1.2
Cause di decadenza ordinaria
INELEGGIBILITÀ
INCAPACITÀ GIURIDICA EX
ART. 2382 C.C.
INCOM-PATIBILITÀ
EX ART.
2399 C.C.
INIDONEITÀ TECNICA EX
ART. 2397 CO. 2 C.C.
a) è interdetto; b) è inabilitato; c) è fallito; d) è stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
e) è amministratore della società; f) è amministratore delle società controllate dalla società,
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
g) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
NORMA 1.4
Obiettività, indipendenza e cause di
ineleggibilità e decadenza
h) è coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
NORMA 1.4
Obiettività, indipendenza e cause di
ineleggibilità e decadenza
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
• 1) Rischi derivanti dall'interesse personale
• 2) Rischi derivanti dall’auto-riesame
• 3) Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte
• 4) Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità
• 5) Rischi derivanti dalla intimidazione
NORMA 1.4
SONO DA VALUTARE
CASO PER CASO
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE
L’INTEGRITÀ E L’OBIETTIVITÀ DEI SINDACI
NORMA 1.4
CARATTERI DELLA “MINACCIA ALL’INDIPENDENZA”
• FONDATA E NON EVENTUALE
• STABILE E NON TEMPORANEA O OCCASIONALE
La collegialità dell’organo garantisce a fronte di circostanze isolate e temporanee che possono
investire il singolo membro
NORMA 1.4
VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO
• la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di altre società del gruppo.
• la possibilità di un’interferenza dell’attività di consulenza con la funzione di controllo (c.d. auto-riesame);
• la compromissione dell’indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale.
Devono essere considerati i seguenti fattori: NORMA 1.4
Calcolo “soglia di rilevanza”
Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C) / compensi totali
professionista (CT)
Rapporto compensi attività sindaco(S) /
Compensi totali sulla medesima società o
gruppo (S+C)
Indipendenza
> 15% > 2/3 SI
>5% ≤ 15% > 1/2 SI
≤ 5% IRRILEVANTE SI
NORMA 1.4
Studi associati
ART. 2399 C.C.
RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO
(IN CUI È ASSOCIATO IL CONSULENTE DELLA SOCIETÀ) POTREBBE RIENTRARE IN “ALTRO RAPPORTO DI NATURA
PATRIMONIALE”
BISOGNA VALUTARE SE IL RAPPORTO
(SEPPUR INDIRETTO) È IN GRADO DI COMPROMETTERE INDIPENDENZA DEL SINDACO
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
• con i soggetti della propria rete professionale
• con la società o con altra società del gruppo direttamente, nonché di quelli intrattenuti con le medesime da altri soggetti della rete alla quale il professionista appartiene.
Il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti:
LA “RETE” DEL PROFESSIONISTA
• struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività in comune• che persegue chiaramente la condivisione degli utili• fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione
comuni• è caratterizzata da prassi e procedure comuni, • dalla stessa strategia, • da uno stesso nome, marchio o segno distintivo• dalla condivisione una parte rilevante delle risorse
professionali
L’associazione o società professionale NON è rete,
nei casi in cui si preveda la mera ripartizione dei costi
N.B.: NORMA 1.4
1) L’ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di consulenza continuativo,ma anche una serie di rapporti occasionali (formalmente distinti) tali da far presumere uno “stabile legame di clientela”
2) Nei casi in cui si manifesta la situazione di incompatibilità la decadenza scatta immediatamente (ex tunc) senza necessità di uno specifico procedimento accertativo da parte di un organo sociale (decadenza ipso Jure)
(conf. Cass.11 Luglio 2008 n. 19235)
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
3) La decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio stesso di correttamente operare con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto di costituzione dell’organo e, di riflesso, in una ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
4) Se il ruolo dei sindaci incide sul procedimento di formazione della delibera (ad esempio approvazione del progetto di bilancio), la delibera con cui l’atto viene approvato risulta viziata e quindi è annullabile
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA
1. Deve chiarire al collegio la propria posizione
2. Nel caso di perdurare della situazione gli altri sindaci informano il CDA
3. In caso di inerzia del CDA andrà convocata l’assemblea
Nel caso in cui il sindaco risulti a “rischio di indipendenza”:
NORMA 1.4
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
LA CAPACITÀ DI PARTECIPARE AD ALMENO 2/3 DEI :
• C.D.A., • COMITATI ESECUTIVI, • RIUNIONI SINDACALI,• ASSEMBLEE
NORMA 1.4
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
• Ampiezza e complessità dell’incarico;
• Funzione anche di revisione;
• Possibilità di impiego di ausiliari;
• Specializzazione;
• Altri impegni del sindaco;
Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
INOLTRE…. NORMA 1.4
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
Al superamento
delle 20 unità
per il sindaco
LA CAPACITÀ DI ASSOLVERE L’INCARICO DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATA
ATTENZIONE NORMA 1.4
ONORARI
• Per la revisione gli onorari sono “a tempo”
secondo l’art.32 Tariffa Professionale
• L’idoneità del compenso da sindaco deve essere valutata sulla base dell’art.37 Tariffa Professionale
NORMA 1.5
1. Ammissibilità di concordare i compensi;2. Compenso spettante anche per
assemblea delegata ad approvazione del bilancio;
3. Aumento dei compensi specifici e graduali del 50%;
NOVITÀ COMPENSI COLLEGIO SINDACALE
NORMA 1.5
Art. 37 nuova Tariffa Professionale
1. Compensi da preconcordare e stabiliti su base oraria (min. euro 77,48/ora);
2. Compenso da stabilire su base dell’intero collegio;
3. Verifica congruità dei compensi (controllo di qualità ex art. 20 d.lgs.39/2010)
NOVITÀ COMPENSI REVISiONE CONTABILE
NORMA 1.5
Art. 32, 24 e 19 nuova Tariffa Professionale
Funzione di
sindaco
Attività effettuata dal sindaco revisore
Criteri determinazione del compenso
Verifiche trimestrali ex art. 2403 e 2404 c.c.
Onorario commisurato sull’ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi del conto economico dell’esercizio
Relazione al bilancio dell’esercizio precedente (art. 2429 c.c.), rilascio di valutazioni e pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco
Onorario commisurato al maggior ammontare fra patrimonio netto (non comprensivo del risultato di esercizio) e l’importo del capitale sociale sottoscritto
Partecipazione ai cda, comitati esecutivi e assemblee, riunioni del collegio per il vaglio di operazioni straordinarie, per denunce ex art. 2408 o richieste da organi sociali
Onorario commisurato a tariffe orarie calcolate sulla base del capitale sociale della società
Funzione di
revisore
Attività di revisione legale dei conti (art. 10 del d.lgs 39/2010)
Onorario preconcordato sulla base delle ore di lavoro preventivabili
Art. 37 nuova Tariffa Professionale
Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via ..... n. ....., iscritto nel Registro dei Revisori contabili con Decreto Ministeriale del ..... pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" serie ..... n. .....,
(o in possesso dei requisiti statutari previsti dal D. M. 320 del 29/12/2004),
nell’accettare la carica di sindaco effettivo della Società Alfa S.p.A.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CARICA
Segue ...
a) che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 2399 C. C.;
b) l’inesistenza di qualsiasi impedimento all’assunzione della carica, non ricorrendo situazioni che ne compromettono l’indipendenza.
....., lì .....
..... Firma
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CARICA
DICHIARA
Delibera assembleare
Comunicazione della delibera assembleare ai sindaci
nominati
Comunicazione da parte dei sindaci dell’accettazione
della carica
Iscrizione della nomina nel Registro Imprese entro 30
giorni
Cessazione del Collegio Sindacale
Cause di cessazione
ScadenzaScadenzaDecaden
za Decaden
za RevocaRevocaRinunziaRinunzia
Cessazione incarico in corso di mandato
Gli amministratori comunicano la variazione
al Registro Imprese
Il dimissionario comunica le stesseIN FORMA SCRITTA
A ciascun amministratore
Ai sindaci supplenti
In caso di inerzia possono provvedere gli altri sindaci(anche individualmente)
Cessazione sindaci per dimissioni
DECORRENZA CESSAZIONE
• DIMISSIONI• SCADENZA
TRIENNIO
Effetto immediato
in corso del mandato a
prescindere dalla sostituzione del
dimissionario con il supplente
PROROGATIO
Effetto dal momento in cui il collegio è stato
ricostituito
NORMA N. 1.6 CNDCEC ART. 2.400 C.C., 1° CO.
A favore della prorogatio del sindaco dimissionario fino a sostituzione
A favore delle dimissioni con effetto immediato
Trib Mantova 25 luglio 2009Cass. 18 gennaio 2005 N. 941Trib. Milano 2 febbraio 2000Trib. Roma 27 aprile 1998Trib. Verona 25 maggio 1998; App. Bologna 15 aprile 1988Cass. civile, 9 ottobre 1986, n. 5928Trib. Bari 1 agosto 1979
App. Bologna 19 luglio 2007Notariato Triv. Mass. H.E.1 2006Trib. Monza 26 Aprile 2001App. Bologna 15 aprile 1988Trib. di Milano 26 aprile 1983 Cons. Naz. Dott. Comm. Norma 1.6
Cessazione sindaci per dimissioni
Giurisprudenza
Subentrano i supplenti
Restano in carica fino alla successiva
assemblea
Nuovi nominati vanno a scadenza naturale
Sostituzione
Sostituzione
Collegio sindacale incaricato della revisione legale
NORMA 1.7
in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo
subentra il sindaco
supplente più anziano di età.
subentra il supplente che sia in possesso del
medesimo requisito.
Se più supplenti sono iscritti al
registro, subentra il supplente più
anziano.
in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali
Collegio sindacale NON
incaricato della revisione legale
Revoca
REVOCA DEL SINDACO
TRE CONDIZIONI
GIUSTA CAUSA
DELIBERA DI REVOCA
APPROVAZIONE TRIBUNALE+ +
È COMPETENTE CHI L’HA
NOMINATO
FINO AD ALLORA È
INEFFICACE
Procedura di revoca
Delibera assemblea ordinaria di revoca dei sindaci
Approvazione della revoca da parte del tribunale
Reclamo presso la Corte di Appello
(sindaco revocato – società)
DOVERIdel Collegio Sindacale
I controlli sull’amministrazione
Norma 3
Deve essere identificato e valutato dai sindaci
RISK APPROACH
DELLA LEGGE DELLA CORRETTA AMMINISTRAZIONE
DELLO STATUTO
IL MANCATO RISPETTO
Sia i rischi di tipo:
RISK APPROACH
SPECIFICO
(legati alla natura dell’attività)
Dovranno essere periodicamente valutati
GENERICO
(tipici di ogni attività imprenditoriale
Verificando l’idoneità delle misure di salvaguardia adottate dagli amministratori
CONTROLLI DI LEGALITA’
della LEGGEdella LEGGEdello
STATUTOdello
STATUTO
Art. 2403 c.c.Art. 2403 c.c.
Verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali
Verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza
“I controlli devono intendersi circoscritti alle norme che concretamente, con riferimento alla struttura e alle attività sociali, possono essere ritenute critiche in ragione del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare agli interessi della società”
Norma 3.2
Art. 2403 c.c.Art. 2403 c.c. dello
STATUTOdello
STATUTOsullasulla
vigilanza
osservanza
Controllo più semplice di quello dell’osservanza della legge in quanto di più facile individuazione e data la limitazione del testo di riferimento
Controllo più semplice di quello dell’osservanza della legge in quanto di più facile individuazione e data la limitazione del testo di riferimento
Il sindaco deve conoscere le disposizioni statutarie e assicurarsi che gli atti dell’organo amministrativo e assembleare non violino le clausole statutarieIl sindaco deve conoscere le disposizioni statutarie e assicurarsi che gli atti dell’organo amministrativo e assembleare non violino le clausole statutarie
Esempi:-Operazioni estranee all’oggetto sociale;- esercizio del diritto di opzione nella cessione di quote o azioni;- esercizio del diritto di recesso;- convocazione di assemblee, c.d.a., comitati esecutivi;- esercizio di poteri delegati
La vigilanza sull’osservanza dello STATUTO
La vigilanza sull’osservanza dello STATUTO
ControlliControlliPREVENTIVIPREVENTIVI SUCCESSIVISUCCESSIVI
Esame degli o.d.g. di assemblee, c.d.a.,
com.esc.
Esame degli o.d.g. di assemblee, c.d.a.,
com.esc.
Esame degli atti istruttori e di informativa
Esame degli atti istruttori e di informativa
CONCOMITANTICONCOMITANTI
Partecipazione ai c.d.a., assemblee
e com. esec.
Partecipazione ai c.d.a., assemblee
e com. esec.
Ispezioni e controlli
Ispezioni e controlli
Scambi di informazioni con revisore e organi di
controllo di partecipate
Scambi di informazioni con revisore e organi di
controllo di partecipate
Acquisizione di informazioni da amministratori
Acquisizione di informazioni da amministratori
Art. 2403 c.c.Art. 2403 c.c.della LEGGEdella LEGGEsullasulla
vigilanza
osservanza
Controllo più complesso di quello dell’osservanza dello statuto sia a causa della gravità potenziale delle violazioni che della mole e complessità delle norme che il
sindaco dovrebbe conoscere e controllare.
Controllo più complesso di quello dell’osservanza dello statuto sia a causa della gravità potenziale delle violazioni che della mole e complessità delle norme che il
sindaco dovrebbe conoscere e controllare.
All’inizio del mandato occorre verificare quali leggi sono applicabili e il rischio di violazione connesso (risk approach)
All’inizio del mandato occorre verificare quali leggi sono applicabili e il rischio di violazione connesso (risk approach)
Esempi di normativa generale:-Codice civile;- leggi tributarie e previdenziali;- leggi in materia di sicurezza del lavoro;- leggi in materia di privacy;- leggi in materia di antiriciclaggio;- leggi sugli illeciti amministrativi a carico di società ed enti…
La vigilanza sull’osservanza della LEGGE
Esempi di normativa specifica:- leggi in materia di appalti;- leggi in materia di finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale o impianti;- leggi in materia di brevetti ed altri diritti;- leggi in materia di commercio, industria e artigianato;- leggi in materia di autorizzazioni sanitarie …
Vigilanza sull’amministrazione
Art. 2403 c.c.Art. 2403 c.c. sulsul
vigilanza
rispetto e concreto
funzionamento
dei
PRINCIPI DI CORRETTA
AMMINISTRAZIONE
dei
PRINCIPI DI CORRETTA
AMMINISTRAZIONE
ED IN PARTICOLARE:
Non previsto da norme esplicite per enti non EIP
Norma 3.3
Art. 2380-bis c.c.Art. 2380-bis c.c.
Gli amministratori possono compiere, nell’ambito delle loro competenze, tutte le
operazioni che ritengono necessarie ed opportune per l’attuazione dell’oggetto
sociale
Gli amministratori possono compiere, nell’ambito delle loro competenze, tutte le
operazioni che ritengono necessarie ed opportune per l’attuazione dell’oggetto
sociale
Con la diligenza propria dell’incarico ricevutoArt. 2392 c.c.Art. 2392 c.c.
Agendo in modo informato (consapevoli della rischiosità e degli effetti)Art. 2381 c.c.Art. 2381 c.c.
Art. 2391 c.c.Art. 2391 c.c.Dando notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata
Non utilizzando a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie opportunità di affari appresi nell’esercizio dell’incarico
Occupandosi di aspetti fondamentali quali l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; l’andamento generale della gestione e la sua prevedibile evoluzione; i piani strategici, industriale e finanziari; budget, ecc.: ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DELL’ECONOMIA AZIENDALE
PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
58
RISK APPROACH
59
IL RISK APPROACH
INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIOINDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO
Valutazione della significatività dei rischi
Valutazione della significatività dei rischi
Analisi del sistema di controllo esistente (procedure di salvaguardia)
Analisi del sistema di controllo esistente (procedure di salvaguardia)
Mappatura dei rischi in funzione dell’analisi del contesto aziendale (settori di attività) e della struttura
Rischio accettabile?
Rischio accettabile?
Mantenimento del sistema di
controllo
Mantenimento del sistema di
controllo
SIAdeguamento del sistema di
controllo
Adeguamento del sistema di
controllo
NO
Probabilità di accadimento dell’evento
Impatto dell’evento
Il costo del controllo non può superare il valore del danno che si può ricevere
60
Vigilanza sull’amministrazione
Art. 2403 c.c.Art. 2403 c.c. sulsul
vigilanza
rispetto e concreto
funzionamento
dei
PRINCIPI DI CORRETTA
AMMINISTRAZIONE
dei
PRINCIPI DI CORRETTA
AMMINISTRAZIONE
ED IN PARTICOLARE:
Non previsto da norme esplicite per enti non EIP
Norma 3.3
61
Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo
ASSETTO ORGANIZZATIVO
Complesso delle DIRETTIVE e delle PROCEDURE stabilite per GARANTIRE che il POTERE DECISIONALE sia effettivamente assegnato ed esercitato ad un APPROPRIATO LIVELLO DI COMPETENZE E RESPONSABILITA’
Norma 3.4
62
Come si valuta l’assetto organizzativo?
Elementi da attenzionareElementi da attenzionare:
63
La vigilanza sull’adeguatezza e funzionamento del sistema di controllo interno
ADEMPIMENTO NON PREVISTO ESPRESSAMENTE DALL’ART. 2403 C.C. (EIP art. 149 TUF) ma ritenuto
in dottrina un importante aspetto della STRUTTURA ORGANIZZATIVA delle aziende che per dimensione
e caratteristiche necessitano di tale funzione
ADEMPIMENTO NON PREVISTO ESPRESSAMENTE DALL’ART. 2403 C.C. (EIP art. 149 TUF) ma ritenuto
in dottrina un importante aspetto della STRUTTURA ORGANIZZATIVA delle aziende che per dimensione
e caratteristiche necessitano di tale funzione
La responsabilità dell’adozione e dell’adeguatezza del sistema di controllo interno è esclusiva responsabilità degli amministratori. Il Collegio sindacale effettua “un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio e una corretta gestione delle criticità”.
La responsabilità dell’adozione e dell’adeguatezza del sistema di controllo interno è esclusiva responsabilità degli amministratori. Il Collegio sindacale effettua “un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio e una corretta gestione delle criticità”.
64
Sistema di controllo interno
CAPACITA’ DI AUTOCONTROLLOINSIEME DELLE DIRETTIVE, DELLE PROCEDURE E DELLE PRASSI OPERATIVE TESE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI
O B I E T T I V I:
CAPACITA’ DI AUTOCONTROLLOINSIEME DELLE DIRETTIVE, DELLE PROCEDURE E DELLE PRASSI OPERATIVE TESE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI
O B I E T T I V I:
STRATEGICISTRATEGICI OPERATIVIOPERATIVI
VOLTI AD ASSICURARE LA CONFORMITA’ DELLE SCELTE DEL MANAGEMENT ALLE DIRETTIVE RICEVUTE E ALL’OGGETTO SOCIALE NONCHE’ A GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E GLI INTERESSI DEGLI STAKEHOLDERS
VOLTI A GARANTIRE L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE AZIENDALI
di REPORTING
di REPORTING
VOLTI A GARANTIRE L’ATTENDIBILITA’ E L’AFFIDABILITA’ DEI DATI
di CONFORMITA’
di CONFORMITA’
VOLTI AD ASSICURARE LA CONFORMITA’ DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI
Norma 3.5
65
Per la valutazione del SCI il Collegio
Esamina la documentazione aziendale disponibile (manuali operativi; regolamenti interni; organigramma e altre mappe operative di processi come ad esempio quelle predisposte per le certificazioni di qualità )
Esamina le rilevazioni e le valutazioni fatte dal revisore legale in sede di valutazione del rischio di controllo e sui test di conformità effettuati
Effettua una autonoma valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno dando priorità alle direttive, prassi e procedure che presiedono ad attività in relazione alle quali sono stati rilevati rischi significativi in termini di rilevanza e probabilità di accadimento
Laddove rilevi punti di debolezza li comunica agli amministratori chiedendo azioni correttive
Effettua un monitoraggio periodico delle azioni di miglioramento adottate e dell’efficacia delle stesse
Rivisita le procedure in caso di cambiamenti apportati dall’azienda al sistema di controllo interno
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LA VIGILANZA SULL’ ADEGUATEZZA E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Il SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE è parte del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO che si prefigge di fornire UNA RAGIONEVOLE SICUREZZA sulla realizzazione dell’obiettivo aziendale della ATTENDIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI BILANCIO
La RESPONSABILITÀ circa l’adeguatezza ed il corretto funzionamento del SAC è esclusivamente degli AMMINISTRATORI.
Il Collegio deve, però, vigilare sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento (art. 2403 c.c.)
Norma 3.6
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UN SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILEè adeguato se permette:
1. La completa tempestiva e attendibile contabilizzazione e rappresentazione dei fatti di gestione;
2. La produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per lo svolgimento dell’attività di controllo (anche ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale);
3. La produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio.
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
Signori Azionisti,il Collegio ha condotto l’attività di vigilanza e controllo seguendo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza nella presente relazione.E’ stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A. al 31.12.20.., redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS che evidenzia un utile di Euro ...La società di revisione … S.p.A. ha emesso il suo giudizio sul bilancio in data … Da quanto riportato nel giudizio della società di revisione il bilancio d’esercizio al 31.12.20.. rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.Il Collegio ha promosso con la società di revisione … S.p.A. incontri periodici al fine di addivenire al necessario scambio di informazioni acquisite nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
PREMESSA
Segue …
SINTESI E RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZAIl Collegio Sindacale ha organizzato il proprio lavoro al fine di vigilare:A.Sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;B.Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;C.Sull’adeguatezza della struttura organizzativa;D.Sull’adeguatezza del sistema di controllo interno;E.Sull’organicità delle direttive impartite alle società del gruppo.Nell’anno 20.. il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci.
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
Segue …
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
A) OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELL’ATTO COSTITUTIVOLa partecipazione ai Consigli di Amministrazione, le informazioni assunte, i controlli allo scopo eseguiti hanno consentito al Collegio di rilevare che la Vostra società opera nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dello statuto.In particolare il personale dipendente, avvalendosi ove del caso di professionisti, consente allo stato il rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento degli organi sociali, l’attività della società, gli adempimenti fiscali e contributivi, nonché le raccomandazioni degli Organi istituzionali.
Segue …
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
B) RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONENei Consigli di Amministrazione vengono analizzati, e sono oggetto di dibattito, le risultanze periodiche di gestione poste in raffronto con i piani, i budget e le previsioni aggiornate, nonché tutti gli aspetti relativi alle operazioni più significative. Al Collegio non risultano operazioni di gestione manifestamente imprudenti, azzardate, in contrasto con le delibere assembleari e con gli interessi della Società e dei Soci.Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono eseguite con criteri di conformità.Sotto il profilo operativo il Collegio ha assunto informazioni, ha esaminato il materiale utile, ha promosso incontri con il Presidente e Amministratore Delegato, sia con il personale di volta in volta interessato, sia con la società di revisione.Il Collegio prende atto di quanto segnalato dalla società di revisione nel paragrafo 4 della propria relazione e invita il Consiglio di Amministrazione a continuare nella implementazione di operazioni tese a conferire un migliore equilibrio alle fonti e agli impieghi a breve termine.
Segue …
C) ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVAPer quanto attiene il sistema amministrativo contabile, considerato per la sua capacità di rappresentare correttamente i fatti aziendali, di garantire il tempestivo aggiornamento della contabilità sociale, la corretta tenuta dei libri, nonché l’esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti fiscali e contributivi, la società di revisione non ha segnalato rilievi tali da essere riportati nella presente relazione, sia nei verbali allo scopo redatti sia nei periodici incontri intercorsi.
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
Segue …
D) ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNOL’attività di vigilanza eseguita sull’adeguatezza della struttura amministrativa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ha consentito al Collegio Sindacale di formarsi un’opinione sufficientemente positiva sul sistema di controllo interno della Vostra società.Non sono emerse criticità meritevoli di segnalazione.
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
Segue …
Vigilanza sul bilancio e sulla relazione sulla gestione
Art. 2403 c.c.Art. 2403 c.c. sullasullavigilanza
osservanza
Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato redatto in modo corretto. La verifica della rispondenza La verifica della rispondenza
ai dati contabili è di competenza del revisore ai dati contabili è di competenza del revisore
Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato redatto in modo corretto. La verifica della rispondenza La verifica della rispondenza
ai dati contabili è di competenza del revisore ai dati contabili è di competenza del revisore
Il Collegio deve verificare:Il Collegio deve verificare:-La conformità degli schemi di bilancio alle norme di legge;- che nella nota integrativa siano indicati i criteri di valutazione seguiti e che gli stessi siano conformi alla legge e ai principi adottati;- che la nota integrativa e la relazione della gestione abbiano il contenuto previsto dalla legge;- la completezza e chiarezza informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestionealla luce dei principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;- che la relazione sulla gestione riporti informazioni adeguate sui principali rischi e incertezze;- che l’iscrizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale siano conformi al disposto dell’art. 2426, c. 1, n. 5 c.c.;- che l’iscrizione dell’avviamento nell’attivo patrimoniale sia conforme alle prescrizioni dell’art. 2426, c. 1 n. 6 c.c.;- la correttezza e legittimità delle eventuali deroghe ex art. 2423, c. 4, c.c.;- la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza (partecipazione a riunioni, vigilanza, ispezioni e controlli)
Il Collegio deve verificare:Il Collegio deve verificare:-La conformità degli schemi di bilancio alle norme di legge;- che nella nota integrativa siano indicati i criteri di valutazione seguiti e che gli stessi siano conformi alla legge e ai principi adottati;- che la nota integrativa e la relazione della gestione abbiano il contenuto previsto dalla legge;- la completezza e chiarezza informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestionealla luce dei principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;- che la relazione sulla gestione riporti informazioni adeguate sui principali rischi e incertezze;- che l’iscrizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale siano conformi al disposto dell’art. 2426, c. 1, n. 5 c.c.;- che l’iscrizione dell’avviamento nell’attivo patrimoniale sia conforme alle prescrizioni dell’art. 2426, c. 1 n. 6 c.c.;- la correttezza e legittimità delle eventuali deroghe ex art. 2423, c. 4, c.c.;- la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza (partecipazione a riunioni, vigilanza, ispezioni e controlli)
delle disposizioni di legge sul delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione, controllo, procedimento di formazione, controllo,
approvazione e pubblicazione del approvazione e pubblicazione del bilancio d’eserciziobilancio d’esercizio
delle disposizioni di legge sul delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione, controllo, procedimento di formazione, controllo,
approvazione e pubblicazione del approvazione e pubblicazione del bilancio d’eserciziobilancio d’esercizio
Norma 3.7
La relazione al bilancio
Il Collegio sindacale a conclusione dei controlli effettuati in merito al bilancio e alla relazione sulla gestione provvede alla relativa verbalizzazione e alla redazione della relazione di accompagnamento ex art. 2429 c.c. che va anch’essa riportata nel verbale
Il Collegio sindacale a conclusione dei controlli effettuati in merito al bilancio e alla relazione sulla gestione provvede alla relativa verbalizzazione e alla redazione della relazione di accompagnamento ex art. 2429 c.c. che va anch’essa riportata nel verbale
Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse opinioni diverse può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo amministrativo e al revisore
Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse opinioni diverse può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo amministrativo e al revisore
Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio manifesta le proprie osservazioniosservazioni e proposteproposte nella relazioneSe i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio manifesta le proprie osservazioniosservazioni e proposteproposte nella relazione
Altri controlli specifici
Il sindaco dissenziente
ART. 2404 C.C.Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso
E’ possibile depositare una relazione di minoranza al bilancio?
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’)
Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti. (bozza norma di comportamento 7.1)
FUNZIONAMENTOdel Collegio Sindacale
Spetta al Presidente• l’organizzazione dei lavori;• la convocazione del collegio (secondo
modalità concordate nella prima riunione);• L’aggiornamento (di norma) del libro delle
adunanze e deliberazioni del collegio.
PRESIDENTE
Funzionamento NORMA 2.1.
• Riunione ogni 90 giorni (termine ordinatorio);• Opportunità di fissare un calendario delle
riunioni;• Ammissibilità statutaria di audio e video
proiezioni.
COLLEGIO
Funzionamento NORMA 2.1.
1. Possono essere delegate solo funzioni cognitive ed istruttorie;
2. Possono essere incaricati dipendenti, collaboratori o società esterne;
3. Devono essere informati gli altri sindaci ed il CDA;
4. Non possono partecipare a CDA, Assemblee, o riunioni del comitato di sorveglianza.
Dipendenti ed ausiliari
Funzionamento NORMA 2.2.
Libro delle adunanze e deliberazioni
LUOGO DI TENUTA
DETENZIONE
Il libro va tenuto presso la
SEDE SOCIALE
Il libro può essere prelevato per aggiornamenti
dal Presidente
Legale o Effettiva se non coincidenti
È opportuna una dichiarazione scritta in
caso di prelievo
(artt. 2403-bis, comma 4, 2404, comma 3, 2421 c.c.)
Norma 2.3
Cosa deve essere trascritto nel libro
• la data ed il luogo della riunione; • i nominativi dei sindaci intervenuti e di quelli
assenti, con specifica indicazione di quelli che hanno giustificato la propria assenza;
• le persone, che invitate, sono intervenute alla riunione e la loro qualifica;
• l’attività svolta e degli accertamenti eseguiti; • le conclusioni raggiunte e le eventuali
deliberazioni; • i documenti eventualmente pervenuti al
collegio da altri organi, comitati o soggetti.
Norma 2.3
Partecipazione alle riunioni e rapporti con altri organi
• alle assemblee dei soci,
• alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo
Partecipazione a riunioni di organi sociali
I sindaci devono partecipare:
I sindaci possono partecipare:
• alle assemblee degli obbligazionisti,
• alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari
Norma 4.1
Sui temi oggetto di valutazione e
deliberazione
PARTECIPAZIONE INFORMATA
OPPORTUNA INFORMAZIONE PREVENTIVA
SU COSA ?
NECESSARIA
VERBALIZZAZIONE
MANCATA POSSIBILITÀ DI INFORMAZIONE
A prescindere da eventuali impugnative delle delibere
Norma 4.1
ACQUISIZIONE NOTIZIE DA AMMINISTRATORI
l’assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società;
l’attività svolta e le operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società da essa controllate;
le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi, salvo quanto previsto dall’artt. 2391 e 2475-ter c.c.
Le informazioniA seguito di richiesta
In seguito ad obblighi informativi
DEVONO RIGUARDARE:
Norma 5.2
• per iscritto, con un apposito rapporto,
Rilascio informazioni dagli amministratori
Le informazioni possono essere rilasciate:
• o verbalmente, In tal caso il collegio sindacale comunica agli
amministratori il proprio verbale, che riepiloga i dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma del contenuto.
Norma 5.2
È OPPORTUNO che:
L’Amministratore Unico
FORNISCANO PER ISCRITTO AI SINDACI INFORMAZIONI
richieste dall’art. 2381, c.5 c.c.
L’amministratore delegato con ampie deleghe
Amministratore unico
Rapporti con i soci
I SOCI
Possono denunciare ai sindaci i fatti censurabili ex art. 2408 c.c.
Possono ispezionare (nelle SRL) il libro dei sindaci ex art. 2476, c.2, c.c.
Riunioni extracollegiali di cda o soci
Quando, nelle srl i cda e i soci decidono con procedimento di consultazione o consenso espresso per iscritto (art. 2475, co.4, 2479, co.3 c.c.)
Norma 4.3
1. La conformità della procedura adottata rispetto alle disposizioni dell’art. 2475 c.c. (chiarezza argomenti oggetto delle decisioni)
2. Eventuali disposizioni dell’atto costitutivo che autorizzano tali decisioni
3. Rispetto del verbale assembleare (per il cda)4. Corretta trascrizione della deliberazione sul libro delle
decisioni degli amministratori o delle assemblee
I sindaci, non potendo assistere alle riunioni devono vigilare su:
Rapporti Sindaci /Revisori
• Programmare gli incontri;• Tenere almeno un incontro in
prossimità del progetto di bilancio.
Norma 5.3È
OPPORTUNO:
dati e informazioni ricevuti dal revisore legale; dati e informazioni comunicati al revisore legale; l’inesistenza di dati e informazioni richiesti al soggetto incaricato della revisione legale, cui non sia seguita la dovuta comunicazione; la mancata comunicazione di dati o informazione richiesti da parte del soggetto incaricato della revisione legale.
Ogni incontro deve essere oggetto di verbalizzazione in cui sintetizzare:
Rapporti con Organismo VigilanzaNorma 5.5
IL COLLEGIO DEVE VERIFICARE
Prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001
• l’autonomia, • l’indipendenza,• la professionalità dell’ODV
• il collegio sindacale incontri almeno una volta l’anno l’ODV • e si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica
È OPPORTUNO:
Il collegio deve acquisire:le informazioni sul modello organizzativo e suo funzionamento
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Qualora l’organo di vigilanza non esista, il collegio dovrà
• Informare l’amministratore sulla opportunità di tale nomina
• Verbalizzare nel libro del c.s. di aver informato/consigliato l’opportunità di tale adozione
• Far sottoscrivere il verbale (prassi preferibile) contenente la raccomandazione
LE OMISSIONI DEGLI
AMMINISTRATORI
Omissioni degli amministratori
[…] 1. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Codice civile – art. 2406
[…] 2. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
Omissioni degli amministratoriCodice civile – art. 2406
1) Assunzione di provvedimenti ex artt. 2446 e 2447 c.c.
2) Verifica di una causa di scioglimento della società.
Convocazione per ingiustificato ritardo o omissione del cda
Quando?
Scadenza dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio ed omessa convocazione dell'Assemblea (art. 2406 c.c. primo comma);
A)
ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE NON RISPETTATO DAGLI AMMINISTRATORI (NORMA 5.7)
Convocazione per omissione degli amministratori
Cessazione della carica della maggioranza degli Amministratori con impossibilità di sostituzioni per cooptazione (art. 2386 secondo comma c.c.)
B)
Convocazione per omissione degli amministratori
Richiesta di convocazione da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (art. 2367 c.c.)
C)
Convocazione per omissione degli amministratori
Procedura convocazione
Preventivo avviso Presidente C.d.A. o
Amministratore Unico
Delibera collegiale del Collegio Sindacale
(delegabile al presidente)
NORMA 5.7
Potere di convocazione dell’assemblea dei soci
• può essere predisposta dallo stesso, se ritenuto opportuno, una specifica relazione scritta da proporre all’assemblea dei soci.
Norma 5.7
Il collegio sindacale deve redigere l’ordine del giorno
RITARDO “ULTRA LEGEM” NELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Bilancio comunicato dagli
Amministratori
al collegio sindacale
30 GG. PRIMA ASSEMBLEA
•Bilancio
•Relazione collegio
•Relazione revisore
15 GG. PRIMA ASSEMBLEA
DEPOSITATI PRESSO
SEDE SOCIETÀ
Procedura di approvazione del bilancio
Convocazione
assemblea
Entro 120 gg. da chiusura
esercizio
Termine più ampio
- non oltre 180 gg.Situazioni
particolari
Previsionestatutaria
Vigilanza di legalità sulla procedura di approvazione bilancio
Omesso deposito imputabile agli
amministratori e sindaci
È illecito imputabile ad amministratori (anche giudiziari), liquidatori, commissari governativi e (in via sostitutiva) ai sindaci
(art. 2630, 2° co.)
Sanzione (art. 2630 c.c)
Con l’oblazione (art. 16, L.689/81)
ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio
di versare fino a 549,34 Euro
(doppio del minimo)
provvedendo al pagamento entro il 60° giorno dalla contestazione.
Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il registro delle imprese determina per tutti i soggetti
tenuti alla presentazione dello stesso la comminazione di pena pecuniaria compresa
fra un minimo di 274,67 e 2.753,33 euro.
Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea
dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti,
sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro.
L’art. 2631 c.c. prevede uno specifico illecito amministrativo
Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni
L’omessa predisposizione del progetto di bilancio o la mancata convocazione
dell’assemblea per l’approvazione dello stesso
• Può comportare conseguenze sugli amministratori come:
- la revoca degli stessi
- ed eventuale azioni di responsabilità.
La violazione del termine massimo per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio non costituisce motivo di annullamento della relativa delibera.
La sua inosservanza non esonera gli amministratori dall’obbligo di redigere il bilancio e di convocare l’assemblea dei soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a rischio di azione di responsabilità (conf. Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623)
Mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea
La disposizione sanzionatoria non può essere irrogata in caso di mancata approvazione del bilancio, elemento indefettibile per la consumazione dell’illecito amministrativo.
(Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993)
NON TUTTE LE CCIAA ITALIANE SEGUONO GLI
STESSI CRITERI!!
Di norma i bilanci d’esercizio non approvati dall’assemblea dei soci o dal
consiglio di sorveglianza non sono soggetti a deposito sulla base del
principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese
Istruzioni al Modello UNICO SC 2010
• La ritardata approvazione del bilancio, non legittima ritardi nei pagamenti delle imposte.
• I versamenti a saldo, compreso il primo acconto, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura del periodo di imposta (ossia 16 giugno, oppure 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%)
Istruzioni al Modello UNICO SC 2010
• Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento dovrà essere effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo al predetto sesto mese (ossia 16 luglio oppure 16 agosto con maggiorazione), a questo punto, sulla base dei dati risultanti dal progetto di bilancio.
<<Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi….
La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul piano tributario le seguenti conseguenze:
1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà considerata omessa;
2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo…>>
Omessa dichiarazione
La sanzione amministrativa applicabile è:1) Dal 120 al 240% delle imposte con un minimo
di E. 258;2) Da E. 258 a E.1.032, nel caso non sia dovuta
imposta (raddoppiabile per soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili).
È omessa la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza
POTERI DI REAZIONE DEI
SINDACI
119
DENUNZIA DEI SOCI AI SINDACI
OGNI SOCIO 5% DEL CAPITALE (*)
POSSIBILITÀ DI INDAGINE
OBBLIGO DI INDAGINE
(*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse
120
DENUNZIA FONDATANorma 6.2
Comunicazione al denunziante
Indagine
Richiesta di intervento amm./ri (se necessario)
Convocazione assembleare (In caso di inerzia amm./ri)
DENUNZIA EX ART.2409 c.c.
121
DENUNZIA INFONDATANorma 6.2
SE A SEGUITO DELLE INDAGINI
• Lo comunicano tempestivamente al denunziante e.…
• Alla prima assemblea utile (nel caso di denunzia “qualificata”)
• All’assemblea delegata ad approvare il bilancio
1. I fatti risultino infondati2.O risultino sanati e ne sia impedito il ripetersi
I SINDACI
Verifica che gli amministratori deliberino:
- Opportunamente informati;- Delibere ragionevoli e non palesemente pregiudizievoli;- Gli amministratori siano consapevoli del rischio.
Norma 3.3
Delibere amministrativamente pericolose (irrazionali):
- Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale;
- Violazioni rinvenute successivamente da segnalare agli amministratori;
- In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare l’assemblea o provvedere direttamente alla convocazione
Norma 4.1
I sindaci dovranno presentare relazione all’assemblea dei soci
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
- Quando le delibere del CDA o del CE risultano :
1) Non conformi alla legge;2) Non conformi allo statuto;3) Non conformi a disposizioni del regolamento interno;4) Con oggetto illecito o impossibile .... Segue
...
Norma 4.2
2) inadempimento del CDA o CE di motivare le ragioni di convenienza della società;
Segue ...
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
Quando le delibere sono viziate da interessi degli amministratori ai sensi dell'art. 2391 C.C. Per:
1) inadempimento obblighi di informazione;
Norma 4.2
3) adozione della deliberazione con voto determinante di un amministratore in conflitto di interesse,
Segue ...
... segue
qualora possano recare danno alla società
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
VOTO DETERMINANTE IN CONFLITTO
CHE CAGIONI UN DANNO ALLA SOCIETÀ
S.R.L
ART. 2475-TER C.C., CO.2
Norma 4.2
...i sindaci devono manifestare il proprio dissenso e pretenderne la trascrizione nel verbale del CDA o del CE Segue
...
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE “IRREGOLARI”
Norma 4.2
Nel caso in cui a fronte del proprio dissenso gli amministratori non provvedano tempestivamente a sostituire la delibera irregolare, i sindaci potranno impugnare la deliberazione con le modalità di cui all'art. 2388 o 2475-ter C.C.
Segue ...
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
va effettuata di fronte al Tribunale del luogo in cui la società ha sede.
Segue ...
L'impugnativa con atto di citazione
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
La delibera va impugnata entro novanta giorni dalla data di
deliberazione, ovvero
se soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese o solo deposito, entro novanta giorni da tali date.
... segue
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
Art. 2377, comma 6, C.C.
In ogni caso il collegio potrà:
1) richiedere agli amministratori la convocazione dell'assemblea a cui presentare relazione in merito ai fatti censurabili;
2) nei casi più gravi, convocare direttamente l'assemblea ai sensi del 2406 C.C., al fine di informare i soci delle irregolarità riscontrate.
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRRAZIONALI /
IRREGOLARI
133
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib. Mantova 9 dicembre 2008
Per poter disporre dell’ispezione dell’amministrazione ex art. 2409 c.c., è sufficiente la sussistenza di fondati sospetti in ordine alla commissione di gravi irregolarità, aventi rilevanza attuale, che possano arrecare danno alla società e non già la loro esistenza; tali sospetti devono trovare fondamento non nella mera prospettazione fornita dai ricorrenti ma in elementi desumibili dall’analisi della documentazione contabile dimessa ed avente natura sufficientemente dettagliata
Casi di ricorso al controllo giudiziario
134
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib. Torino,29 Maggio 2007
Elementi caratterizzanti le “gravi irregolarità” sono la loro attualità ed il carattere dannoso, quest’ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge idonee a procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento dell’attività sociale. È carente del requisito della dannosità una irregolarità meramente formale qual è quella della irregolare formazione del Consiglio di amministrazione.
Casi di ricorso al controllo giudiziario
135
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
App. Trieste22 marzo 2006
La sussistenza di gravi irregolarità nella gestione che possano recare danno alla società, legittima il collegio sindacale a ricorrere alla procedura di cui all’art. 2409 c.c., anche senza preventivo esperimento delle azioni previste dagli artt. 2403-bis e 2406 c.c.
Casi di ricorso al controllo giudiziario
136
É ammissibile in una srl che i sindaci nominati per obbligo di legge richiedano al tribunale il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. a fronte di gravi irregolarità commesse dall’organo gestorio.
In questi caso, infatti, valgono le disposizioni di cui al comma 4° dell’art. 2477 c.c., con conseguente applicabilità, per i sindaci della srl, delle norme tipiche della società per azioni.
Art. 2409 ed srl Tribunale di NAPOLI
137
È inammissibile il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 cod. civ. nella società a responsabilità limitata, sia pure allorché il ricorso sia proposto dal collegio sindacale obbligatoriamente costituito ai sensi dell’art. 2477 cod. civ..
Art. 2409 ed srl CASSAZIONE
138
• È ammissibile per i sindaci nominati in una srl richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all’art. 2477 c.c. alle norme in materia di società per azioni ricomprende, infatti, anche l’art. 2409 c.c. inserito dal legislatore nella sezione dedicata al Collegio sindacale di tale tipologia societaria.
• Non appare rilevante il fatto che nelle srl risultino particolarmente penetranti i poteri di ispezione del socio, risultando il controllo ex art. 2409 c.c. finalizzato a tutelare interessi diversi e più vasti rispetto a quelli tipici della compagine sociale.
Art. 2409 ed srl Tribunale di MILANO
139
• Unitarietà del sistema di controlli dei sindaci
• Diverse finalità dei controlli dei soci rispetto a quelle proprie del controlo giudiziario
• Interpretazione letterale art. 2477, co.5 c.c.
Art. 2409 ed srl Norma 6.4
Rendono preferibile
l’applicabilità del controllo giudiziario anche nelle
SRL