circolare abi - serie tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 · pagina allegato 1 32
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Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016
Copyright 2016 Bancaria Editrice Pagina 1
Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
DIGITALIZZAZIONE DEGLI ASSEGNI
Regole interbancarie per la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni mediante scambio delle immagini. Caratteristiche e piano di avvio della nuova procedura Check Image Truncation (CIT).
Con circolare ABI, Serie Tecnica, n. 21, del 12 giugno 2014, avente ad oggetto “Requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode”, sono state fornite alcune prime indicazioni di carattere generale sul progetto avviato in sede ABI per la digitalizzazione degli assegni. La presente circolare torna in argomento per fornire un aggiornamento sulle evoluzioni intervenute nel quadro regolamentare e per dare indicazioni ulteriori e più dettagliate sulle nuove modalità di incasso degli assegni tramite immagine e, più precisamente, sulle caratteristiche della nuova procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT). I contenuti della presente circolare, che è stata redatta sentita la Banca d’Italia, devono essere presi a riferimento dagli intermediari per realizzare le attività di analisi e di sviluppo che si rendono necessarie per rispettare il piano dei lavori descritto al successivo par. 12 e che vede l’adozione della nuova modalità di presentazione al pagamento e di protesto mediante immagine degli assegni in modalità progressiva, nel periodo maggio – luglio 2017. Vista la complessità della materia, si fa riserva di fornire con successive comunicazioni ulteriori dettagli e documentazione in corso di finalizzazione. La circolare è così strutturata: • al par. 1 “Quadro normativo”, si richiamano i contenuti della normativa primaria che ha modificato il
Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (c.d. “Legge Assegni”) e si fornisce un aggiornamento sull’iter di attuazione di queste norme;
• al par. 2 “Ambito di applicazione delle nuove norme e aree di intervento”, si illustra l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle nuove disposizioni e si evidenziano obiettivi ed aree di intervento del progetto di digitalizzazione degli assegni;
• ai parr. da 3 a 9, si descrivono le regole cui dovranno attenersi gli intermediari nelle seguenti diverse fasi di lavorazione degli assegni: - “Stampa della materialità degli assegni” (par. 3); - “Negoziazione degli assegni” (par. 4); - “Generazione dell’immagine e firma digitale” (par. 5); - “Conservazione dell’immagine, dei titoli cartacei e registrazione su supporto informatico delle informazioni”
(par. 6); - “Presentazione al pagamento” (par. 7); - “Mancato pagamento e chiusura del ciclo di incasso” (par. 8); - “Consegna di documentazione e comunicazioni alle Autorità” (par. 9);
• al par. 10 “Specifiche tecniche della nuova procedura interbancaria CIT”, si illustrano le caratteristiche della nuova procedura interbancaria per la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni;
• al par. 11 “Levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica”, si forniscono aggiornamenti sulle soluzioni in via di definizione ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente;
• al par. 12 “Piano delle attività”, si forniscono indicazioni sulla pianificazione dei lavori per l’avvio della nuova procedura interbancaria.
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
1. Quadro normativo L’art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla menzionata Legge Assegni che vanno ad incidere su aspetti qualificanti del processo di presentazione al pagamento degli assegni e su quello di constatazione del mancato pagamento da parte dei pubblici ufficiali (tramite il protesto e la dichiarazione equivalente), prevedendo in particolare che: - l’assegno bancario e l’assegno circolare possono essere presentati al pagamento in forma sia
cartacea sia elettronica (combinato disposto del comma 3, dell’art. 31, della Legge Assegni e del comma 1, dell’art. 86, della medesima legge);
- il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: i) con atto autentico (protesto), oppure; ii) con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione o iii) con dichiarazione della Banca d’Italia, quale gestore delle Stanze di Compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato (art. 45, comma 1, della Legge Assegni);
- il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica (art. 61, comma 3, della Legge Assegni).
A tali novità si aggiunge la previsione della lettera c) del medesimo art. 8, comma 7, secondo cui le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dal negoziatore mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche all’uopo previste (art. 66, comma 2, della Legge Assegni). Alle successive lettere d), e) ed f) del richiamato art. 8, comma 7, del D.L. n. 70/2011 è precisato che: • con Regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 70/2011, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni in argomento;
• la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall’emanazione del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) disciplina con proprio Regolamento le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni del D.L. 70/2011 e del Regolamento ministeriale e le modifiche apportate alla Legge Assegni entrano in vigore decorsi quindici giorni.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto n. 205 del 3 ottobre 2014, contenente il Regolamento attuativo dell’art. 8, comma 7, del citato Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (di seguito Decreto - cfr. allegato 1). Il testo si compone di otto articoli e di seguito si evidenziano le principali indicazioni in esso contenute: • l’art. 1 reca le “Definizioni”; • l’art. 2, rubricato “Presentazione in forma elettronica dell’assegno”, riconosce la possibilità al
negoziatore di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica secondo quanto previsto dal Regolamento della Banca d’Italia e chiarisce che tale modalità di presentazione può avvenire mediante la trasmissione delle immagini degli assegni (modalità questa obbligatoria nel caso di assegni girati per l’incasso l’ultimo giorno utile) o mediante l’invio dei soli dati contabili, in analogia a quanto previsto per l’attuale procedura Check Truncation;
• l’art. 3 (“Tempi”) fissa i tempi entro i quali devono essere effettuati la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno negoziato (non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno è girato per l’incasso al negoziatore) e l’invio al trattario/emittente dell’immagine, ove richiesta, degli assegni presentati mediante i soli dati contabili (non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione); è inoltre previsto un rinvio all’art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB) per quanto attiene alla “decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi” delle somme relative agli assegni versati sul conto;
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• l’art. 4 contiene disposizioni relative al “Protesto e alla constatazione equivalente” e stabilisce che tali atti devono essere effettuati esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e delle informazioni ricevute – secondo le regole definite dalla Banca d’Italia – cui viene demandata, tra l’altro, anche la definizione di regole per la consegna al portatore di copia degli assegni presentati al pagamento tramite immagine e di copia degli eventuali documenti che ne attestano il mancato pagamento;
• l’art. 5 (“Sicurezza”) stabilisce che gli intermediari devono adottare presidi in grado di garantire la sicurezza e la correttezza dei nuovi processi e dà facoltà alla Banca d’Italia di definire requisiti uniformi per la stampa della materialità degli assegni;
• l’art. 6, rubricato “Dematerializzazione e conservazione degli assegni”, prevede la possibilità per il negoziatore di incaricare soggetti terzi – che dispongono di adeguate competenze, capacità e autorizzazioni di legge nonché degli ulteriori eventuali requisiti stabiliti dal Regolamento della Banca d’Italia – di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei. Il comma 3 evidenzia che tale attività di trasformazione può essere disciplinata dalla Banca d’Italia. L’art. 6 rinvia inoltre a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dalle relative regole tecniche sia per quanto attiene alla trasformazione in forma elettronica degli assegni sia per quanto riguarda la conservazione a norma delle immagini. Si dispone infine che gli assegni cartacei siano conservati per un periodo di 6 mesi dallo spirare del termine di presentazione;
• l’art. 7 (“Disposizioni di attuazione”) fa rinvio al Regolamento della Banca d’Italia per le regole tecniche di attuazione del Decreto;
• l’art. 8 (“Entrata in vigore”) stabilisce che le modifiche apportate alla Legge Assegni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo prevedere la possibilità per la Banca d’Italia di definire termini di efficacia successivi per tener conto degli impatti implementativi.
Il 16 novembre scorso la Banca d’Italia – a valle di una pubblica consultazione che si è svolta dal 29 maggio al 10 luglio 2015 – ha messo a disposizione sul proprio sito il “Regolamento recante regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica” (di seguito Regolamento). Il testo del Regolamento si compone delle seguenti sei sezioni (per un totale di diciassette articoli) e di un allegato tecnico (cfr. allegato 2): • la sezione I (“Definizioni e ambito di applicazione”) individua l’ambito di applicazione soggettivo
(banche e altri soggetti abilitati) e oggettivo (titoli a cui si applicano le nuove disposizioni); • la sezione II (“Dematerializzazione e conservazione sostitutiva”) fornisce indicazioni sulla
generazione e la conservazione dell’immagine (rinviando per ulteriori dettagli tecnici ai capitoli 1, 2 e 3 dell’allegato tecnico), sulla registrazione su supporto informatico degli eventi caratterizzanti la vita dell’assegno (demandando all’allegato tecnico, capitolo 4, maggiori dettagli che attengono alla registrazione di queste informazioni) e sulla conservazione dei titoli cartacei;
• la sezione III (“Presentazione al pagamento”) e il capitolo 5 dell’allegato tecnico riportano le regole tecniche inerenti la presentazione al pagamento in forma elettronica, con particolare riferimento alle modalità di scambio, alle tempistiche, ai dati da trasmettere e alle caratteristiche delle reti trasmissive utilizzate ai fini della presentazione al pagamento;
• la sezione IV (“Mancato pagamento, protesto e constatazione equivalente”) e il capitolo 6 dell’allegato tecnico definiscono le regole inerenti la levata del protesto o della constatazione equivalente e le caratteristiche delle reti trasmissive a tal fine utilizzabili.
• la sezione V (“Consegna di documentazione e comunicazioni alle autorità”) disciplina le modalità attraverso cui consegnare al portatore del titolo la copia analogica conforme all’originale dell’immagine dell’assegno recante i dati del mancato pagamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero della dichiarazione attestante la non protestabilità del titolo nonché le modalità attraverso cui consegnare agli aventi diritto copie semplici analogiche o informatiche;
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• la sezione VI (“Esternalizzazione”) e il capitolo 7 dell’allegato tecnico forniscono indicazioni circa la possibilità per gli intermediari di delegare a terze parti le attività che rientrano nella disciplina del Regolamento.
Nelle more della sua emanazione, i contenuti del Regolamento di competenza della Banca d’Italia possono considerarsi consolidati e sulla base di essi viene infatti predisposta la presente circolare e possono essere avviate le attività di sviluppo.
2. Ambito di applicazione delle nuove norme e aree di intervento Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano: • alle banche o altri soggetti abilitati ad operare nel ruolo di emittente, trattario o negoziatore di
assegni (di seguito intermediari) che si avvarranno della facoltà di utilizzare la nuova modalità di presentazione al pagamento e protesto in forma elettronica degli assegni;
• agli assegni bancari, circolari e postali, ai vaglia postali e ai titoli speciali della Banca d’Italia che siano denominati in euro, tratti su o emessi da una filiale italiana di intermediario italiano o estero e negoziati sul territorio della Repubblica italiana.
Mediante accordo tra gli intermediari e nel rispetto di ogni altra norma applicabile, le nuove disposizioni potranno essere applicate, laddove compatibili, anche ai titoli in euro tratti, emessi o negoziati al di fuori del territorio della Repubblica italiana e – limitatamente alle disposizioni di cui alle sezioni II, IV, V e VI del Regolamento – ai titoli presentati al pagamento direttamente al trattario o all’emittente. Il nuovo assetto normativo, nell’attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni e all’utilizzo della forma elettronica negli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente), rende possibile la definizione di modalità più efficienti di lavorazione degli assegni a livello interbancario e nei rapporti con i pubblici ufficiali, generando benefici anche per la clientela. In ragione delle novità intervenute, è stato avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo di una nuova procedura interbancaria nonché, di raccordo con i pubblici ufficiali e con la Banca d’Italia, alla definizione di soluzioni tecnico-operative per la gestione del protesto e della dichiarazione sostitutiva del protesto in modalità telematica. La nuova procedura interbancaria, denominata Check Image Truncation (CIT), sarà sviluppata nell’ambito del Sistema per la Trasmissione telematica di Dati (SITRAD) e potrà essere utilizzata per presentare al pagamento, mediante scambio delle immagini, tutti gli assegni (senza limiti di importo) che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento nonché altre tipologie di assegno per le quali sono in corso di finalizzazione le analisi e su cui si fa riserva di tornare a breve. Si anticipa, infatti, che mediante accordo tra gli intermediari le nuove regole interbancarie (incluse quelle relative alla dematerializzazione e conservazione delle immagini) dovrebbero essere applicate agli assegni tratti o emessi su intermediario italiano (a valere di conto di clientela residente) e negoziati all’estero e agli assegni tratti o emessi su intermediario italiano a valere di conto di clientela non residente (assegni di conto estero). Al pari, si intende trattare mediante la nuova procedura CIT gli assegni presentati al pagamento da/a intermediari sammarinesi, in continuità con quanto attualmente previsto. La procedura CIT, solo ai fini della compensazione degli assegni, dovrebbe inoltre essere applicata per la presentazione al pagamento degli assegni emessi da intermediario estero e pagabili da intermediario italiano (draft) e dei traveller’s cheque. Si esclude invece la possibilità di utilizzare la CIT per il pagamento di assegni tratti o emessi all’estero.
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Lo sviluppo della CIT porterà alla dismissione delle procedure Check Truncation (di seguito anche CHT) ed Esito Elettronico Assegni (di seguito anche EEA) secondo il piano dei lavori descritto al successivo par. 12. Allo scopo di beneficiare appieno dei vantaggi conseguenti alla digitalizzazione degli assegni si prevede che gli intermediari, in conseguenza della loro generalizzata adesione al nuovo accordo interbancario e alla procedura CIT, cesseranno di utilizzare la Stanza per gli assegni che ricadono nell’ambito di applicazione della nuova procedura CIT. La presentazione al pagamento degli assegni mediante la procedura CIT dovrà avvenire da parte degli intermediari nel rispetto di specifiche regole definite in coerenza con la normativa primaria e secondaria, che confluiranno all’interno di un apposito nuovo “Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari e altri titoli di credito pagabili in Italia” e che sono descritte nella presente circolare secondo l’ordine delle seguenti macro-fasi di lavorazione: • stampa della materialità degli assegni; • negoziazione degli assegni; • generazione dell’immagine e firma digitale; • conservazione dell’immagine, dei titoli cartacei e registrazione su supporto informatico delle
informazioni; • presentazione al pagamento; • mancato pagamento e chiusura del ciclo di incasso; • consegna di documentazione e comunicazioni alle Autorità.
3. Stampa della materialità degli assegni In vista dell’adozione della nuova procedura interbancaria, sono state definite specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni e che mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti sulla materialità, oltre che a contrastare il fenomeno delle frodi. Tali regole sono state comunicate con circolare ABI di Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e successivi messaggi di rete. Con l’obiettivo di traguardare alla data di avvio della nuova procedura CIT avendo smaltito – per quanto possibile – le scorte di “vecchi” assegni e, quindi, di beneficiare al massimo dei vantaggi che derivano dalle caratteristiche dei titoli “a nuovo”, è previsto per gli intermediari l’obbligo di consegnare alla clientela assegni che rispondano ai nuovi requisiti standard in via anticipata rispetto alla data di avvio della nuova procedura CIT. Con messaggio di rete del 19 ottobre 2015 detta scadenza è stata fissata al 1° marzo 2016. Tenuto conto delle esigenze espresse da alcuni intermediari e considerato il piano di avvio della nuova procedura come descritto nel successivo par. 12, è tuttavia consentito un periodo ulteriore di adeguamento (fino a fine giugno del 2016) per gli intermediari che avessero riscontrato difficoltà nel rispetto di tale scadenza. A decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno quindi obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni “a nuovo”. Quanto precede è già stato comunicato mediante messaggio di rete del 18 febbraio 2016. Deve intendersi che tale obbligo si applica a tutte le tipologie di assegno che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento1 fatta eccezione per i titoli speciali della Banca d’Italia, che saranno adeguati ai nuovi requisiti di stampa entro la data di avvio della nuova procedura CIT. Si fa riserva di fornire successivi aggiornamenti in merito.
1 Si chiarisce che i nuovi requisiti per la stampa degli assegni possono essere applicati anche agli assegni tratti su una filiale
italiana di intermediario italiano a valere di un conto di clientela non residente (c.d. assegni di conto estero), ferma rimanendo in capo al trattario la necessità di caratterizzare tali assegni mediante dicitura o timbri che l’intermediario potrà inserire a propria discrezione purché non vadano ad incidere sugli spazi che ospitano le informazioni rilevanti per il pagamento dell’assegno.
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Preme sottolineare che i requisiti delle nuove materialità degli assegni esplicheranno appieno i loro effetti in termini di contrasto alle frodi solo con l’avvio della nuova modalità di presentazione al pagamento. Infatti, le informazioni contenute nel codice Data Matrix e quella riferita al beneficiario in chiaro saranno trasmesse al trattario/emittente per opportuna verifica solo con il messaggio di presentazione al pagamento della procedura CIT e nessun adeguamento è previsto rispetto alle attuali modalità di gestione degli assegni mediante CHT o scambio in Stanza. Prima dell’avvio della procedura CIT il negoziatore non dovrà svolgere specifici controlli sulle nuove informazioni presenti sul titolo ferma rimanendo la responsabilità di rilevare, con la dovuta diligenza, eventuali tentativi di frode. Per comodità, si richiamano e confermano a seguire i contenuti dei messaggi di rete del 23 dicembre 2014, del 20 maggio 2015 e del 19 ottobre 2015: • la stampa della numerazione arabica riportata sul fronte dei nuovi titoli con un font OCRB corpo
12 (anziché corpo 10 come inizialmente comunicato con circolare di giugno 2014) garantisce una più agevole e migliore lettura ottica del dato. I prototipi grafici trasmessi con la circolare giugno 2014 già riportavano la numerazione arabica in corpo 12, misura questa che occupa in altezza uno spazio di 3 millimetri e che garantisce l’allineamento in verticale della numerazione del titolo espressa nelle tre diverse tipologie di scrittura: arabica, microforata e magnetica. Si invitano tutti gli intermediari a tener conto di quanto precede e a procedere quindi alla stampa dei nuovi assegni utilizzando il font OCRB corpo 12 per la numerazione arabica. Rimangono validi eventuali assegni “a nuovo” stampati prima di tale indicazione;
• l’elenco dei valori ammessi nel primo campo del Data Matrix “codice identificativo tipo assegno” è stato integrato prevedendo il tipo “5 = assegni di traenza e vidimati senza dati aggiuntivi (importo e beneficiario)”. Il codice “5” è valorizzato dagli intermediari che, per queste tipologie di assegni, prevedono che le informazioni relative al beneficiario e all’importo siano stampate in filiale o comunque in un momento successivo a quello di apposizione del codice Data Matrix sul titolo stesso2. Si ricorda che per questa tipologia di assegni – come pure per quelli circolari e per i vaglia postali stampati in maniera accentrata o presso filiale – il negoziatore sarà obbligato, una volta che le procedure interbancarie saranno adeguate, a presentare al pagamento questi titoli trasmettendo anche l’informazione relativa al beneficiario (come risulta dai dati presenti in chiaro sull’assegno ceduto all’incasso);
• sugli assegni circolari e sugli assegni di traenza, in calce allo spazio destinato ad accogliere le informazioni relative a “beneficiario” e “importo in lettere”, non deve essere presente alcuna linea e, nello spazio riservato alla “data di emissione” e all’“importo in cifre”, non devono essere presenti i cosiddetti “piedini” (è presente cioè una semplice linea senza delimitazioni verticali per le singole cifre). La presenza della linea e dei piedini di cui sopra – previsti nei fac-simili allegati alla menzionata circolare di giugno 2014 – potrebbe infatti non consentire la corretta lettura ottica delle informazioni (per interferenza tra la linea/piedino e l’informazione stampata sul titolo). Rimangono valide le indicazioni circa il posizionamento di queste informazioni all’interno del box indicato nella circolare ABI di giugno 2014 e la stampa di suddette righe sugli assegni bancari. Si invitano gli intermediari che avessero già stampato valori in bianco nel rispetto delle indicazioni fornite in precedenza, e quindi inserendo linea e piedini in discorso, a prestare particolare attenzione in fase di stampa delle informazioni per evitare che esse risultino troppo a ridosso o in sovrapposizione rispetto alla linea e ai piedini, creando eventuali disagi in fase di lettura dei dati. Si
2 La stampa delle informazioni aggiuntive relative al beneficiario e all’importo all’interno del codice Data Matrix, nel caso
di stampa degli assegni in modalità accentrata, risponde all’esigenza di maggiore sicurezza in fase di controllo e pagamento; si auspica quindi che gli intermediari nel ruolo di trattario/emittente facciano il possibile per sfruttare al meglio tale misura antifrode. Laddove i processi produttivi prevedano la stampa del Data Matrix in una fase antecedente l’emissione dei titoli in modalità accentrata, essi potranno essere tuttavia assimilati a titoli emessi in filiale e dovrà essere riportato nel primo campo del codice Data Matrix lo stesso valore previsto per assegni di traenza e vidimati senza dati aggiuntivi (tipo “5”).
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
chiarisce invece che la virgola che precede i decimali dell’importo in cifre è presente sugli assegni (essa può essere prestampata sugli assegni in bianco o, per scelta dell’intermediario, essere stampata in fase di compilazione delle altre informazioni). In relazione a quanto precede sono stati predisposti (cfr. allegato 3): - il fac-simile di assegno circolare opportunamente aggiornato rispetto alla versione trasmessa
con circolare di giugno 2014; - il fac-simile di assegno di traenza e il fac-simile di assegno di traenza con beneficiario
microforato, non allegati alla precedente citata circolare; - il fac-simile di assegno bancario, invariato rispetto alla versione già trasmessa a giugno 2014;
• con riferimento alla stampa di informazioni con la tecnica della microforatura – in particolare nel caso in cui tale tecnica venga utilizzata per la stampa dell’informazione relativa al “beneficiario” – eventuali caratteri accentati sono sostituiti dalla corrispondente lettera seguita dall’apostrofo (es: à = a’). Parimenti, eventuali caratteri non italiani o comunque non presenti nel font ABI previsto per la microforatura degli assegni (es.: ã, æ, ç), sono sostituiti da analogo carattere dell’alfabeto italiano, privo quindi del simbolo speciale che lo accompagna (seguendo l’esempio precedente: ã = a, æ = ae, ç = c). Deve intendersi che tali indicazioni, rilevanti soprattutto per quanto riguarda l’informazione relativa al “beneficiario”, si applicano anche ai fini della valorizzazione dei dati nel messaggio interbancario per la presentazione al pagamento del titolo. A tal proposito è stata definita una tabella di transcodifica dei caratteri speciali/non previsti nel font ABI negli equivalenti caratteri ammessi (cfr. allegato 3). Si raccomanda al trattario/emittente che effettua la transcodifica dei caratteri in fase di stampa degli assegni circolari/di traenza di memorizzare tali informazioni nella propria base dati e di tenerne conto in fase di estinzione/pagamento, in modo da garantire la coincidenza dell’informazione ricevuta dal negoziatore con quella registrata nei propri archivi; Sul tema, in aggiunta alle indicazioni che precedono e già comunicate con messaggio di rete, si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso di stampa in chiaro dell’informazione del beneficiario il trattario/emittente dovrà attenersi al set di caratteri ammessi nella nuova procedura CIT (cfr. il par. 3.6 delle specifiche tecniche riportate come allegato 6), dovendo tale informazione obbligatoriamente essere trasportata nel messaggio di presentazione al pagamento. Qualora l’anagrafica del beneficiario contenga caratteri non inclusi nel set dello standard RNI (che risulta comunque più ampio dei set di caratteri previsti per il font ABI) il trattario/emittente in fase di stampa dovrà convertire i caratteri sulla base della tabella di transcodifica di cui all’allegato 3. Stante peraltro l’obbligo di trasferire al trattario/emittente l’informazione del beneficiario anche in caso di “vecchie” materialità come indicato ai successivi parr. 4 e 7 si richiama altresì l’attenzione degli intermediari nel ruolo di negoziatore sulla necessità di operare l’eventuale transcodifica dei caratteri non ammessi nel set RNI in fase di presentazione al pagamento di assegni “a vecchio” per i quali il dato del beneficiario stampato in chiaro presenti dei caratteri non ammessi all’interno del messaggio interbancario. Al pari si raccomanda agli intermediari che operano nel ruolo di trattario/emittente di tener conto della possibile transcodifica di tale informazione ai fini delle verifiche di competenza in fase di pagamento dell’assegno;
• qualora l’importo in cifre stampato in chiaro sul fronte dell’assegno sia preceduto dagli asterischi, nel campo “importo” presente all’interno del codice Data Matrix sono inserite le sole cifre significative con allineamento a destra, precedute da zero a completamento della lunghezza del campo (non devono quindi essere riportati gli asterischi).
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4. Negoziazione degli assegni Le novità intervenute non incidono sulle modalità di versamento degli assegni da parte della clientela, che vedranno il cedente girare per l’incasso il titolo cartaceo presso gli sportelli bancari o tramite altri canali messi a disposizione della clientela (tipicamente ATM Multiservizi e Sale Conta). In ordine alla possibilità per la clientela di versare da remoto gli assegni trasmettendo al negoziatore la copia informatica del titolo (cosiddetto Remote Deposite Capture), si segnala che al momento tale possibilità non è stata approfondita nell’ambito del progetto associativo e, per tale ragione, con la presente circolare non si fornisce alcuna indicazione in merito. Con l’avvio della nuova modalità di presentazione al pagamento degli assegni gli intermediari dovranno tuttavia svolgere una serie di attività ulteriori rispetto a quelle sin qui svolte e adeguare l’attuale prassi operativa, come di seguito indicato: • per favorire la massima automatizzazione del processo di lavorazione dell’assegno ed acquisire
un’immagine leggibile e di qualità, nel nuovo contesto operativo verrà meno l’apposizione dei seguenti timbri sulla materialità dell’assegno3: - timbro “pagate all’ordine di banca valuta per l’incasso”, che è attualmente funzionale alla girata per
l’incasso del titolo fra intermediari e garantisce l’identità del negoziatore, certificando la presentazione al pagamento; per gli assegni oggi scambiati materialmente, tale funzione è generalmente espletata dal timbro “Compensato Stanza Roma/Milano il xx.yy.zzzz cod. ABI nome Banca”;
- timbro “pagate all’ordine della banca valuta per l’incasso”, che nello scenario attuale è obbligatoriamente apposto sugli assegni non trasferibili in quanto il trattario è dalla legge abilitato a pagare assegni muniti di tale clausola solo se comprovata a livello cartolare la legittimazione all’incasso dell’intermediario primo prenditore, il quale può ritenersi debitamente identificato solo quando appaia come giratario per l’incasso nel contesto della girata apposta dal beneficiario.
Per le stesse ragioni, nei casi – poco frequenti – di assegni bancari (solitamente assegni di traenza) sbarrati4 o da accreditare5, gli intermediari (nel ruolo di trattario) dovranno adottare ogni utile iniziativa per evitare che l’apposizione delle sbarre o della dicitura “da accreditare” possa creare problemi in fase di lettura dei dati e ai fini della creazione di una immagine di qualità;
• in relazione all’introduzione dei nuovi prototipi di assegni, alla data di avvio della nuova procedura CIT gli intermediari si troveranno a negoziare sia materialità di assegni “a vecchio” sia materialità di assegni “a nuovo”. Entrambe le tipologie di assegno potranno essere presentate al pagamento mediante la nuova procedura CIT ma il negoziatore – attraverso lettura della codeline CMC7 – dovrà distinguere tra materialità “a vecchio” e “a nuovo” verificando l’eventuale presenza del
carattere speciale (carattere “terminator”) nel campo “E” della codeline (come chiarito con circolare del giugno 2014 la presenza del carattere “terminator” caratterizza le materialità di assegni “a nuovo”). Nel caso di “vecchi” assegni la presentazione al pagamento, come detto, avverrà senza la valorizzazione delle informazioni tipiche degli assegni “a nuovo” (codice Data Matrix), fatta eccezione per l’informazione relativa al nome del beneficiario che deve essere sempre trasmessa per assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali, sia stampati centralmente che in filiale.
3 Cfr. capitolo 4 del vigente “Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari e altri titoli di credito pagabili in Italia”
relativo alla “timbratura degli assegni negoziati presentati al pagamento tramite Stanza di compensazione e mandato alle banche trattarie per la richiesta del protesto”.
4 Cfr. artt. 40 e 41 della Legge Assegni. 5 Cfr. art. 42 della Legge Assegni.
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In caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso
contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo par. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza;
- verifica della presenza del numero assegno con caratteri microforati (microforatura effettuata dal trattario/emittente nel rispetto del font ABI) e coerenza di questa numerazione con quella indicata in arabico e nella codeline magnetica e segnalazione al trattario/emittente di eventuali incoerenze rilevate. Anche in questo caso, la segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento e dovrà essere trasmessa obbligatoriamente al trattario/emittente l’immagine dell’assegno anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili;
- lettura e comunicazione al trattario/emittente, per assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d’Italia – siano essi stampati centralmente o in filiale – dell’informazione relativa al beneficiario indicato in chiaro sul titolo. Si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento, la trasmissione al trattario/emittente dell’informazione relativa al beneficiario deve essere rispettata anche nel caso di presentazione al pagamento mediante procedura CIT di assegni “a vecchio”. Qualora il negoziatore non dovesse riuscire a leggere in modalità automatica il dato relativo al beneficiario, dovrà imputare manualmente tale informazione dandone opportuna evidenza al trattario/emittente mediante valorizzazione di apposito campo (“data entry manuale”) presente nel messaggio di presentazione al pagamento della procedura CIT (cfr. successivo par. 7) e dovrà trasmettere sempre l’immagine dell’assegno (anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili) per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. In ordine alla trasmissione dell’informazione relativa al beneficiario nel messaggio di presentazione al pagamento si richiamano inoltre le indicazioni fornite al par. 3 in merito all’eventuale necessità di effettuare la transcodifica di caratteri non ricompresi nel set ammesso dagli standard tecnici della nuova procedura CIT (cfr. par. 3.6 dell’allegato 6);
• ai fini della lettura delle informazioni presenti sul titolo sarà facoltà di ciascun intermediario optare per la lettura magnetica (MICR), quella ottica (OCR) o entrambe le modalità, per la rilevazione delle informazioni presenti nella codeline CMC7 del titolo. Qualora il negoziatore non sia in grado di leggere in maniera automatica la codifica CMC7 dovrà imputare manualmente tali dati dandone opportuna evidenza al trattario/emittente mediante valorizzazione del citato campo “data entry manuale” e trasmettere sempre l’immagine dell’assegno (anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili) per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’utilizzo di strumenti OCR è invece consigliato per le attività di lettura automatica delle informazioni rilevanti riportate in chiaro negli assegni, funzionali all’esecuzione automatizzata dei controlli sul titolo. Si precisa, infine, che non sarà previsto alcun obbligo di rilevare la presenza dei fori passanti per il numero dell’assegno stampato tramite microforatura essendo sufficiente l’utilizzo di strumenti OCR (rimane ferma comunque la facoltà per l’intermediario di dotarsi di apparecchiatura per la lettura dei fori passanti per il numero assegno).
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5. Generazione dell’immagine e apposizione firma digitale Ai fini della presentazione al pagamento degli assegni mediante la nuova procedura CIT, il negoziatore dovrà generare l’immagine dell’assegno nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento e dalle indicazioni contenute ai capitoli 1 e 2 del relativo allegato tecnico. Gli intermediari dovranno altresì attenersi alle seguenti regole interbancarie: • l’immagine dell’assegno (che mantiene le dimensioni dell’originale cartaceo) dovrà
rispettare le seguenti caratteristiche al fine di garantire la migliore rispondenza del titolo all’originale cartaceo, in modo da poterne rilevare eventuali alterazioni e/o anomalie: - risoluzione minima = 200 DPI; - modalità di acquisizione = 256 toni di grigio con utilizzo di uno spazio colore indipendente dal
dispositivo (Default Greyscale)6; - compressione = jpeg; - formato di uscita = PDF/A. L’immagine del fronte e del retro dell’assegno dovranno essere inserite all’interno di un unico foglio PDF/A privo di cornici7;
• l’insieme minimo dei metadati che ai sensi del capitolo 1 dell’allegato tecnico del Regolamento dovrà essere associato all’immagine PDF/A deve rispettare lo schema XMP allegato alla presente circolare (cfr. allegato 4)8. Tramite le proprietà del documento devono inoltre essere consultabili le seguenti informazioni (già contenute nei metadati):
Campo Formato Descrizione Assegno_ABI Numerico ABI dell’assegno contenuto nel documento Assegno_CAB Numerico CAB dell’assegno contenuto nel documento Assegno_Numero Numerico Numero dell’assegno contenuto nel
documento Data_Acquisizione_Immagine GG.MM.AAAA Data di produzione del PDF/A Soggetto_Produttore_Nome Testo Ragione sociale del negoziatore del titolo
ovvero della terza parte cui è stata delegata la generazione dell’immagine
Soggetto_Produttore_ABI Numerico ABI del negoziatore del titolo Soggetto_Produttore_CAB Numerico CAB della filiale negoziatrice Soggetto_Produttore_PIva Numerico Partita IVA dell’istituto Doc_Oggetto Testo Valorizzato con ‘Copia per immagine dell'assegno’
• il negoziatore dovrà dotarsi di apposita strumentazione utile a svolgere specifici controlli di qualità
(cd. Image Quality Assurance – IQA) durante la fase di acquisizione delle immagini compresse (jpeg) e potrà presentare al pagamento mediante CIT9 solo quegli assegni per i quali siano rispettati i parametri di qualità relativi ai 14 fattori di controllo descritti nella tabella che segue. Tali parametri sono stati fissati avendo riguardo degli esiti di una fase di test condotta da un gruppo
6 Si evidenzia che nel Regolamento (capitolo 1 dell’allegato tecnico) è ammessa la possibilità di acquisire le immagini a 256
toni di grigio o colore. La restrizione ai soli toni di grigio prevista come regola a livello interbancario è funzionale al rispetto dei controlli che si è deciso di introdurre a livello interbancario per fornire maggiori garanzie sulla qualità delle immagini (cosiddetti controlli IQA – Image Quality Assurance di seguito illustrati).
7 È in corso di valutazione l’opportunità di rilevare il posizionamento (orizzontale o verticale all’interno del foglio) del fronte e del retro dell’immagine dell’assegno mediante l’utilizzo di appositi TAG.
8 Nell’allegato 4 è riportato sia lo schema XMP completo delle indicazioni per la valorizzazione delle informazioni sia un template dei metadati XMP non compilato (valido come “traccia” da valorizzare e incorporare nel PDF/A).
9 Si precisa che il rispetto delle caratteristiche dell’immagine e dei controlli IQA è rilevante ai fini della presentazione al pagamento e della conservazione a norma delle immagini ferma rimanendo la possibilità per il negoziatore – ai fini delle lavorazioni interne – adottare parametri diversi in fase di acquisizione e/o di salvataggio delle immagini (per esempio una risoluzione più elevata o immagini a colori).
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rappresentativo di intermediari utilizzando materialità di assegni “vecchi” e “nuovi” e diverse apparecchiature per la lettura delle immagini. Non si esclude la possibilità che tali parametri possano essere rivisti per tener conto delle ulteriori evidenze che – soprattutto con riferimento alla dimensione minima e massima del fronte e del retro dell’immagine (fattori n. 11 e 12 della Tabella che segue) - potrebbero emergere nella prosecuzione dei test che coinvolgeranno anche eventuali ulteriori intermediari rispetto a quelli che hanno sin qui interagito nei gruppi di lavoro interbancari. Si chiarisce che nessun controllo sarà previsto a carico dei Centri Applicativi del SITRAD al fine di verificare la coerenza delle immagini presentate al pagamento mediante CIT con i parametri di qualità di seguito indicati. Il rispetto dei controlli di qualità rimarrà, dunque, sotto la responsabilità di ciascun intermediario e, per tale ragione, si raccomanda l’avvio tempestivo delle attività di adeguamento delle apparecchiature interne che verranno utilizzate per generare le immagini degli assegni. Tali attività richiedono, infatti, una lunga fase di test e di taratura dei parametri di scansione dell’immagine.
Tabella dei Controlli di IQA
Fattori Descrizione Limiti fronte Limiti retro Note 1-Immagine sottodimensionata
Difetto relativo alle dimensioni (altezza, larghezza) dell’immagine acquisita che sono al di sotto dei valori presi come riferimento (dimensione minima 180x72mm, HMIN = 64mm e WMIN = 172mm)
8 mm di differenza per ogni lato rispetto alle dimensioni reali del modello. Se più modelli, vanno prese in considerazione le dimensioni minime
Occorre verificare che l’altezza dell’assegno non sia minore di HMIN e la larghezza non sia minore di WMIN
2-Angoli piegati Difetto relativo all’angolo dell’assegno originario che può risultare assente e/o piegato nell’immagine acquisita
Angolo Fronte Alto SX max 30mm Angolo Fronte Alto DX max 8mm Gli altri angoli 10mm max
Occorre verificare che in corrispondenza di ogni singolo angolo dell’assegno presente nell’immagine non sia riscontrabile, sia sul fronte sia sul retro, un’area di pixel non appartenenti all’assegno, il cui triangolo rettangolo massimo iscritto non abbia entrambi i cateti di dimensione superiore alle tolleranze indicate
3-Bordi piegati/ stropicciati
Difetto relativo ai bordi dell’assegno originario che possono risultare assenti e/o piegati nell’immagine acquisita
Tolleranza max 8 mm del "buco" sul bordo
Occorre verificare che in corrispondenza di ogni singolo lato dell’assegno non sia riscontrabile, sia sul fronte sia sul retro, un’area di pixel non appartenenti all’assegno, il cui rettangolo massimo iscritto non abbia tutti i lati di dimensione superiore alla tolleranza indicata
4-Errore di composizione
Difetto dell’immagine dovuto alla presenza di ulteriori linee verticali e orizzontali che non contengono pixel dell’assegno
Tolleranza max di 8 mm sul contorno nero
Occorre verificare che in corrispondenza di ogni singolo lato dell’assegno presente nell’immagine non sia riscontrabile una fascia di pixel non appartenenti all’assegno per tutta la lunghezza del lato e per uno spessore superiore alla tolleranza indicata
5-Immagine inclinata Difetto dovuto al fatto che l’immagine dell’assegno non è del tutto allineata con i sensori dello scanner utilizzato per l’acquisizione
Tolleranza max 4 gradi Occorre verificare che l’assegno presente nell’immagine non risulti inclinato di un angolo superiore a quello indicato
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Fattori Descrizione Limiti fronte Limiti retro Note 6-Immagine sovradimensionata
Difetto relativo alle dimensioni (altezza, larghezza) dell’immagina acquisita che sono al di sopra dei valori presi come riferimento (dimensione massima 200x72mm, HMAX=84mm e WMAX=216mm)
12 mm di differenza per l’altezza e 16 mm per la lunghezza rispetto alle dimensioni reali del modello. Se più modelli, vanno prese in considerazione le dimensioni massime
Occorre verificare che l’altezza dell’assegno non sia maggiore di HMAX e la larghezza non sia maggiore di WMAX
7-Doppio documento Difetto dovuto alla presenza di due o più documenti sovrapposti nell’ immagine dell’assegno
Non disponibile da immagine, fornito messaggio errore da scanner di assegni
8-Immagine troppo chiara
Difetto dovuto ad un livello adeguato di luminosità ma un insufficiente livello di “contrasto”
Luminosità > 95% & Contrasto < 10%
Luminosità > 99% & Contrasto < 8%
Occorre verificare che la luminosità non sia superiore e che il contrasto non sia inferiore alle tolleranze indicate
9-Immagine troppo scura
Difetto dovuto ad un insufficiente livello di “luminosità”
Luminosità < 40%
Occorre verificare che la luminosità non sia inferiore alla tolleranza indicata
10-Barre orizzontali e/o verticali
Difetto dovuto ad un’immagine contenente una o più strisce (scure o chiare) che si estendono orizzontalmente per la maggior parte dell'immagine
Spessore massimo 2 mm Occorre verificare che non siano presenti strisce di spessore superiore a quello indicato
11-Dimensione immagine compressa troppo bassa
La dimensione dell'immagine compressa (jpeg) è troppo bassa
Min 60 KB (da confermare)
Min 40 KB (da confermare)
Occorre verificare che la dimensione delle immagini del fronte e del retro dell’assegno non siano inferiori ai limiti rispettivamente indicati
12- Dimensione immagine compressa troppo elevata
La dimensione dell'immagine compressa (jpeg) è troppo alta
Max 230 KB (da confermare)
Max 170 KB (da confermare)
Occorre verificare che la dimensione delle immagini del fronte e del retro dell’assegno non siano superiori ai limiti rispettivamente indicati
13-Dimensioni fronte e retro non correttamente acquisite
Difetto dovuto ad un problema hardware che determina la mancata coincidenza delle dimensioni del fronte e del retro dell’immagine (scontornamento indipendente, trascinamento meccanico, …)
Tolleranza max 8 mm di differenza per ogni corrispondente dimensione
Occorre verificare che le differenze tra le corrispondenti dimensioni dell’immagine fronte e retro dell’assegno non siano in valore assoluto superiori alla tolleranza indicata. Occorre cioè verificare che sia la differenza delle larghezze che quella delle altezze non sia in valore assoluto superiore alla tolleranza
• con riferimento al formato di firma da apporre all’immagine dell’assegno, sebbene il Regolamento
chiarisca che può essere “PAdES” o “CAdES”, dovrà essere utilizzato dagli intermediari quello “PAdES”. Tale formato è infatti ritenuto più idoneo per il file PDF/A e, stante la maggiore diffusione dei relativi software di lettura sul mercato, si presta ad essere più accessibile anche per l’utente finale. Tra i formati di firma PAdES attualmente definiti si consiglia peraltro agli intermediari l’uso del formato PAdES BES. Nell’Accordo interbancario sarà inoltre stabilito di utilizzare una modalità di visualizzazione della firma “non visibile” (essa non è visualizzabile in chiaro sull’immagine dell’assegno ma comunque verificabile tramite le proprietà del documento e incide in misura minore sul peso dell’immagine).
Gli assegni per i quali il negoziatore non sarà in grado di generare un’immagine che rispetti tutti i requisiti sopra indicati – in conseguenza, ad esempio, di un processo di deterioramento dell’assegno cartaceo, di eventuali macchie o abrasioni della materialità – dovranno essere presentati al pagamento nel rispetto di apposita soluzione operativa cosiddetta di “back-up” descritta al successivo par. 7.2 e definita a livello interbancario ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 del Regolamento.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il negoziatore, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, dovrà garantire che l’immagine dell’assegno sarà prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia forma e contenuti identici a quelli del documento cartaceo da cui è tratto, ciò previo raffronto dei documenti, ovvero certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. Con riferimento alla certificazione di processo pare opportuno chiarire che essa potrà essere prodotta dal negoziatore e non richiede necessariamente il ricorso ad un ente certificatore esterno. Nel processo di creazione dell’immagine dell’assegno il negoziatore svolge un ruolo primario, dovendo assicurare – nell’interesse complessivo al regolare svolgimento del processo di digitalizzazione e negoziazione degli assegni – che l’apposizione della firma digitale sia ad esso riconducibile ed effettuata in piena aderenza ai requisiti richiesti dal Regolamento e dalla normativa di attuazione del CAD10, assumendone tutte le relative responsabilità. Deve intendersi, quindi, che qualsivoglia fattispecie di mancato rispetto di detta normativa comporta una specifica responsabilità in capo al negoziatore nei confronti di tutti i soggetti che su tale rispetto facciano ragionevole affidamento e segnatamente nei confronti del soggetto trattario/emittente che riceve l’immagine dell’assegno sottoscritta digitalmente. Si ricorda infine che ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento le attività materiali di generazione dell’immagine dell’assegno potranno essere delegate a terze parti rimanendo ferma in capo al negoziatore la responsabilità delle attività esternalizzate e il presidio dei relativi rischi nonché il rispetto delle indicazioni previste nell’allegato tecnico al Regolamento. Nei casi di esternalizzazione per cui è richiesta l’apposizione della firma digitale il certificato del titolare dovrà rispettare le indicazioni espressamente indicate al capitolo 2 dell’allegato tecnico del Regolamento.
6. Conservazione dell’immagine, dei titoli cartacei e registrazione su supporto informatico delle informazioni Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento, l’immagine dell’assegno dovrà essere conservata a cura del negoziatore per i termini previsti dalla legge e in conformità alle regole tecniche e organizzative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato tecnico (capitolo 3) e con modalità tali da garantire per tutto il periodo di conservazione l’accessibilità e l’utilizzabilità dell’immagine dell’assegno. Il sistema di conservazione del negoziatore dovrà gestire le seguenti tipologie di documenti informatici: - Immagine assegno; - Protesto/constatazione equivalente o documento di non protestabilità. Il negoziatore avrà la facoltà di apporre la marca temporale su un lotto di assegni portati in conservazione anziché su un singolo assegno, nel presupposto che sarà comunque garantita – all’occorrenza – la possibilità di estrarre e ricercare le informazioni che riguardano uno specifico assegno. Nessuna indicazione sarà inoltre fornita nell’Accordo interbancario in ordine al termine per l’invio in conservazione delle immagini e degli ulteriori documenti informatici per i quali è prevista la conservazione a norma ai sensi del Regolamento. 10 Secondo quanto previsto nel capitolo 2 (“Firma digitale”) dell’allegato tecnico del Regolamento, il processo di apposizione
e di verifica della firma digitale deve essere svolto secondo le modalità previste dalla normativa in materia. Il predetto riferimento deve intendersi come integrale rinvio alle norme previste dal CAD e segnatamente dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 sulle “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 14 (Verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali) del citato DPCM del 22 febbraio 2013, i certificatori che rilasciano certificati qualificati (anche detti “Certification Authorities”), hanno taluni obblighi in tema di sistema di verifica e della sua messa a disposizione poiché “forniscono ovvero indicano almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali”.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
In aggiunta agli obblighi di conservazione a norma, l’art. 5 del Regolamento pone a carico degli intermediari, ciascuno in relazione al proprio ruolo, l’obbligo di registrare su supporto informatico, in modo univoco e immodificabile, i dati e i documenti prodotti e/o utilizzati durante l’intero ciclo di vita dell’assegno in coerenza con quanto indicato al capitolo 4 dell’allegato tecnico del Regolamento. Si ricorda al riguardo che la registrazione su supporto informatico dovrà garantire la rintracciabilità e la leggibilità delle informazioni associate agli eventi caratterizzanti il ciclo di vita dell’assegno anche in caso di eventi societari (quali ad esempio fusioni, scissioni, ristrutturazioni) mediante funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB e numero assegno. Con riferimento ai titoli cartacei, l’art. 6 del Regolamento stabilisce che essi dovranno essere conservati dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione e che durante tale periodo essi vengono esibiti solo su richiesta dell’Autorità giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia sarà evasa sulla base dell’immagine dell’assegno. Decorso il periodo di conservazione di cui al comma precedente l’assegno cartaceo sarà distrutto dal negoziatore, fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione.
7. Presentazione al pagamento La presentazione al pagamento degli assegni mediante la nuova procedura CIT potrà avvenire mediante apposito messaggio (“Presentazione al pagamento”) con il quale il negoziatore, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del Regolamento, trasmette al trattario o all’emittente, alternativamente: • i dati contabili dell’assegno; • i dati contabili unitamente all’immagine dell’assegno. La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o l’emittente ricevono le suddette informazioni. La presenza o meno dell’immagine nel messaggio di presentazione al pagamento dovrà essere segnalata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo “Presenza immagine”. La trasmissione dei soli dati sarà ammessa per assegni bancari di valore pari o inferiore a 5.000 euro (“assegni sotto soglia”) e per assegni circolari, vaglia postali e titoli speciali della Banca d’Italia di qualunque ammontare. La trasmissione dei dati contabili unitamente all’immagine dell’assegno sarà ammessa per gli assegni bancari e postali di valore superiore a 5.000 euro (“assegni sopra soglia”), ma sarà altresì prevista nei casi – descritti al par. 4 – in cui il negoziatore rilevi delle anomalie sul titolo o sulle misure antifrode introdotte ovvero nei casi in cui abbia imputato manualmente i dati in fase di negoziazione. Qualora sia rilevata un’anomalia o si proceda all’imputazione manuale dei dati il negoziatore, oltre ad inviare obbligatoriamente l’immagine dovrà valorizzare, rispettivamente, i seguenti campi: • alert, per segnalare al trattario/emittente anomalie relative al Data Matrix e/o incoerenze sui dati
dell’assegno; • data entry manuale, per indicare al trattario/emittente che i dati relativi alla codifica CMC7 e/o le
informazioni del beneficiario non sono state acquisite automaticamente e sono state inserite in procedura manualmente.
Il negoziatore dovrà adottare ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che l’assegno sarà presentato al pagamento una sola volta e all’interno del messaggio inviato al trattario/emittente dovrà inserire i seguenti dati minimi: • identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB); • identificativo del trattario o dell’emittente (codice ABI e CAB); • importo dell’assegno negoziato; • data di emissione; • numero identificativo dell’assegno;
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• nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d’Italia (sia per assegni rispondenti alle nuove specifiche ABI sia per assegni “a vecchio”).
L’assegno presentato al pagamento sarà identificato univocamente mediante la combinazione delle seguenti informazioni: • codice ABI del negoziatore; • codice di riferimento dell’assegno (CRA), campo di 14 caratteri identificativo dell’assegno
sviluppato autonomamente da ogni soggetto che presenta al pagamento l’assegno; • dati dell’assegno, stringa composta da codici ABI e CAB del trattario/emittente e numero
dell’assegno (come indicati nella codifica CMC7). La presentazione al pagamento dovrà essere effettuata dal negoziatore non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno è stato girato per l’incasso (art. 10, comma 1 del Regolamento). Nel caso in cui l’assegno sia girato per l’incasso attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, è previsto che detto termine decorra dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore (sarà cura degli intermediari informare i propri clienti sui tempi massimi entro cui i titoli girati per l’incasso con le predette modalità pervengono al negoziatore). Si richiama l’attenzione degli intermediari sulla necessità di inviare il messaggio di presentazione al pagamento di un assegno solo dopo aver correttamente generato la relativa immagine. Tale indicazione deve essere rispettata anche nel caso di presentazione al pagamento dell’assegno mediante i soli dati contabili. L’impossibilità di generare un’immagine che rispetta i requisiti indicati al par.5 comporta per il negoziatore l’avvio tempestivo del processo di presentazione al pagamento dell’assegno mediante la soluzione di back-up descritta al successivo par. 7.2. Nel caso di assegni per i quali è ammessa la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore non può quindi attivare la soluzione di back-up successivamente alla ricezione dell’eventuale messaggio di “Richiesta immagine” (cfr. successivo par. 7.1).
7.1 Richiesta e invio immagine Nel caso di presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili il trattario/emittente che dovesse avere necessità di svolgere le verifiche di competenza sull’immagine dell’assegno potrà chiederne la trasmissione mediante apposito messaggio (“Richiesta immagine”) della nuova procedura CIT. La richiesta dell’immagine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 3 del Regolamento, dovrà prevenire al negoziatore in tempi che rendano possibile l’invio della stessa non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione. Ferma rimanendo la responsabilità degli intermediari di rispettare i termini previsti nel Regolamento, nell’ambito della nuova procedura CIT sarà previsto un controllo da parte dei Centri Applicativi volto a scartare eventuali richieste di immagini per assegni sotto soglia trasmesse dal trattario/emittente oltre il termine utile per la comunicazione dell’esito impagato e cioè oltre il giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell’assegno presentato al pagamento. Il messaggio di richiesta immagine della nuova procedura CIT potrà essere utilizzato dal trattario/ emittente anche per chiedere al negoziatore la trasmissione di: • una copia informatica semplice dell’immagine dell’assegno presentato al pagamento tramite
la nuova procedura interbancaria CIT (si tratta di richiesta che può essere equiparata a quella prevista nel contesto attuale di trasmissione di una fotocopia del titolo in un momento successivo del ciclo di incasso dell’assegno);
• una scansione dell’assegno presentato al pagamento mediante la procedura Check Truncation (si tratta di richiesta che può essere equiparata a quella prevista nel contesto attuale di trasmissione di una fotocopia del titolo, riferita ad assegni presentati al pagamento prima dell’avvio della nuova procedura CIT e che verrà gestita nel nuovo contesto mediante trasmissione del documento in formato elettronico);
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• materialità originale di assegni presentati al pagamento nell’ambito della procedura Check Truncation.
A ricezione del messaggio di richiesta immagine, il negoziatore dovrà tempestivamente attivarsi per trasmettere l’immagine dell’assegno tramite apposito messaggio della nuova procedura CIT (“Invio immagine”). Il messaggio di invio dell’immagine potrà essere utilizzato dal negoziatore anche per rispondere agli altri tipi di richieste ricevute dal trattario/emittente e cioè per trasmettere la copia informatica semplice dell’immagine o la scansione dell’assegno cartaceo presentato al pagamento mediante CHT11 e per segnalare l’avvenuta trasmissione dell’originale cartaceo degli assegni presentati al pagamento mediante CHT12. Nella nuova procedura CIT sarà inoltre previsto un messaggio (“Storno invio immagine”) con il quale il trattario/emittente potrà stornare un messaggio di invio immagine erroneamente ricevuto per cause tecniche (messaggio non di competenza, messaggio già ricevuto, chiave errata del messaggio ovvero altra motivazione generica).
7.2 Presentazione al pagamento nei casi di impossibilità di generare l’immagine (presentazione in CIT mediante soluzione di back-up) Nei casi in cui non sia possibile al negoziatore generare un’immagine che rispetta i requisiti previsti dal Regolamento e dall’Accordo interbancario (come espressamente richiamati al par. 5), la presentazione al pagamento degli assegni dovrà avvenire secondo le regole descritte a seguire e che configurano la cosiddetta “soluzione di back-up” per la presentazione al pagamento mediante CIT. Tale soluzione prevede che la presentazione al pagamento venga effettuata dal negoziatore inviando al trattario/emittente la materialità del titolo mediante lettera di vettura ed inviando contestualmente il messaggio di “Presentazione al pagamento” della procedura CIT, imputando i dati contabili del titolo senza inviare l’immagine e valorizzando apposito campo “Flag procedura di back-up”. L’invio del messaggio elettronico della procedura CIT serve ad informare il trattario/emittente che la presentazione al pagamento viene effettuata tramite la soluzione di back-up e consente di regolare contabilmente i flussi monetari. La soluzione prevista presuppone che la materialità dell’assegno sia trasmessa al trattario/emittente unicamente mediante lettera di vettura escludendo la possibilità di scambiare detti assegni presso le Stanze di compensazione. Questa indicazione vuole da un lato fungere da deterrente rispetto all’ipotesi di ricorso alla procedura di back-up da parte di intermediari che non siano in grado di rispettare il piano di attuazione della procedura CIT e, dall’altro, limitare il ricorso alle Stanze come modalità alternativa alla presentazione al pagamento mediante CIT.
11 Si chiarisce che la copia informatica semplice dell’immagine e la scansione dell’assegno cartaceo presentato mediante
CHT potranno avere formati diversi dal PDF/A che è invece obbligatoriamente previsto per la trasmissione dell’immagine dell’assegno.
12 In continuità con quanto attualmente previsto nell’ambito della procedura CHT per la richiesta di assegni bancari e circolari, nell’ambito della nuova procedura CIT sarà prevista l’applicazione di una commissione interbancaria a carico del trattario/emittente nei casi di trasmissione da parte del negoziatore delle copie informatiche semplici delle immagini, della scansione dell’assegno cartaceo presentato mediante CHT e della materialità originale dell’assegno presentato mediante CHT. Tale commissione sarà rilevata e regolata dai Centri Applicativi mediante la procedura Rilevazione Oneri Interbancari (ROI) a fronte dell’invio del messaggio di “invio immagine” (a differenza della rilevazione attualmente prevista nella procedura CHT in fase di richiesta da parte del trattario/emittente) e non sarà applicata se la trasmissione dei documenti da parte del negoziatore è effettuata oltre 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta del trattario/emittente.
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Ai fini della trasmissione della materialità del titolo al trattario/emittente mediante lettera di vettura il negoziatore dovrà: - accedere alle informazioni presenti nella nuova anagrafica della procedura CIT (CIT000) e nel
database nazionale dei codici ABI-CAB-BIC (servizio SPORTCED)13 al fine di inviare il messaggio di presentazione al pagamento e la materialità all’intermediario che – a seguito di eventuali operazioni societarie e/o cessione di sportelli – risulta titolare dello sportello indicato nella codeline dell’assegno;
- rilevare l’indirizzo del trattario/emittente al quale inviare la materialità accedendo all’anagrafica CIT000 nella quale sarà inserita un’informazione in merito alla modalità – accentrata o decentrata – scelta da ciascun intermediario per la ricezione degli assegni tramite procedura di back-up;
- trasmettere la materialità all’indirizzo indicato all’interno dell’anagrafica CIT000 nel caso di intermediari che operano in modalità accentrata ovvero, nel caso di intermediari che operano in modalità decentrata, trasmettere la materialità all’indirizzo che risulta nell’archivio ABI-CAB in corrispondenza dell’accoppiata ABI-CAB indicata nella codeline dell’assegno (o in archivio SPORTCED in caso di sportello ceduto).
8. Mancato pagamento e chiusura del ciclo di incasso
8.1. Esito impagato e relative causali L’eventuale comunicazione di mancato pagamento da parte del trattario/emittente dovrà essere trasmessa al negoziatore in coerenza con le indicazioni contenute nell’art.120 del TUB in materia di disponibilità economica e valuta (art. 11 del Regolamento). Essa sarà effettuata mediante apposito messaggio della nuova procedura CIT (“Esito impagato”) che, in continuità con le regole attualmente previste per le procedure CHT ed EEA, dovrà essere inviato dal trattario/emittente – per tutti gli assegni presentati tramite CIT14 – entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell’assegno presentato al pagamento. Eventuali messaggi trasmessi dal trattario/emittente dopo tale termine saranno scartati dal Centro Applicativo (salvo i casi di causa di forza maggiore, segnalati attraverso apposito campo dal trattario/emittente medesimo) e si presumono quindi pagati gli assegni presentati al pagamento per i quali non sia pervenuto al negoziatore, entro il predetto termine interbancario, il messaggio di mancato pagamento. Decorso detto termine, l’estinzione dell’assegno diviene definitiva con esclusione di ogni prova contraria. La motivazione dell’esito impagato sarà indicata dal trattario/emittente valorizzando uno dei codici causale previsti dalla circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001 del Ministero dell’Industria o dal nuovo Accordo interbancario, come indicati nella tabella che segue:
13 Archivio Sportelli Ceduti realizzato nell’ambito del database nazionale dei codici ABI-CAB-BIC. 14 Il termine per la comunicazione di mancato pagamento è il medesimo per assegni presentati al pagamento mediante i soli
dati contabili, per quelli presentati al pagamento mediante dati contabili ed immagine, nonché per quelli presentati ricorrendo alla soluzione di back-up. Si intende che nel caso di assegni presentati al pagamento mediante i soli dati contabili l’esito impagato è inviato dal trattario/emittente a fronte della richiesta, ricezione e verifica dell’immagine dell’assegno. Per gli assegni presentati tramite soluzione di back-up è ammessa la possibilità di inviare entro il predetto termine di due giorni un eventuale esito impagato in conseguenza della mancata ricezione della materialità del titolo, ferma rimanendo la necessità di confermare l’eventuale esito impagato a ricezione della materialità e dei controlli di competenza.
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Codice MOTIVAZIONE (ex c i r colare n. 3512/c del 30/4/2001 Minis tero Industr ia)
Mancanza d i autor izzaz ione – ar t . 1 , L . 386/90
10
Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente (ex ‘conto estinto’), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto.
11
Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto.
12 Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis, lett. a, della L. 386/90.
13
Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex ‘firma non autorizzata’ e ‘firma revocata’) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati).
14
Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni.
15 Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d’assegno (ex ‘firma sconosciuta’).
16 Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione d’assegno con falsi documenti di identità.
17 Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all’emissione di assegni (art. 10-bis, lett. c, della L. 386/90).
Di fe tto di provvi s ta – ar t . 2 , L . 386/90
20 Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.
21 Assegno, dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (art. 35 l.a.) (ex ‘assegno revocato’).
22 Assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione (pignoramento, provvedimento di sequestro, ecc.).
I r regolar i tà del l ’a ssegno – assegno con impor to contraf fa t to
30 Assegno recante l’importo contraffatto.
31 Assegno, denunciato smarrito o rubato, recante l’importo contraffatto.
I r regolar i tà del l ’a ssegno – assegno recante f i rma non r i fer ibi le a l correnti s ta ma non denunciato smarr i to o ruba to
32 Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.
33 Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex firma falsa).
I r regolar i tà del l ’a ssegno – assegno denuncia to smarr i to o rubato 34 Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen. 35 Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.
36 Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen.
37 Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma a un nominativo diverso.
ALTRO 40 Assegno emesso da correntista deceduto.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Codice MOTIVAZIONE (secondo gli Accordi interbancari)
I r regolar i tà per r agioni tecniche 52 Immagine non coerente con i dati del flusso CIT. 53 Fronte immagine non coerente con il retro. 78 Assegno non di competenza. 84 Assegno bancario tratto su sportello ceduto.
Mancata r icezione del la mater ia l i tà d i assegni presenta t i t rami te back-up 79 Materialità non pervenuta in procedura di back-up.
Altre i r regol ar i tà 50 Immagine richiesta e non pervenuta (Assegni sotto soglia). 54 Assegno falso/contraffatto / clonato. 61 Assegno incompleto nei requisiti essenziali. 62 Assegno mancante di luogo di emissione. 63 Assegno mancante di data di emissione. 64 Assegno mancante di firma di traenza. 65 Assegno irregolare di girata. 69 Assegno pervenuto oltre i termini per il protesto. 70 Assegno richiamato. 73 Assegno estinto. 74 Assegno ammortato. 75 Assegno recante data di emissione errata/irregolare. 76 Assegno prescritto. 77 Richiesta sequestro pendente. 82 Dati assegno non presenti su archivio banca. 99 Causale residuale.
I codici causale ex circolare n. 3512/c sopra richiamata risultano invariati rispetto a quelli in uso nelle vigenti procedure del SITRAD. Tali codici causali non chiudono definitivamente il ciclo di incasso dell’assegno ed è infatti prevista la possibilità di trasmette in procedura eventuali successivi messaggi per comunicare il pagamento del titolo, il protesto o per confermare l’esito impagato (cfr. successivi parr. 8.2, 8.3 e 8.4). Per quanto riguarda i codici delle causali definite mediante il nuovo Accordo interbancario essi possono essere distinti in tre macro-categorie:
A. Causali di impagato per irregolarità per ragioni tecniche I codici ricompresi in questa categoria dovranno essere utilizzati in caso di esito impagato dovuto a ragioni tecniche per le quali è ammessa la possibilità di ripresentare al pagamento l’assegno. Sono inclusi in questa categoria i seguenti codici: - 52 “Immagine non coerente con i dati del flusso CIT” – utilizzato in caso di impedimenti tecnici in
capo al negoziatore che comportano l’invio di un’immagine dell’assegno non coerente con i dati contabili trasmessi nel messaggio di presentazione al pagamento della procedura CIT;
- 53 “Fronte immagine non coerente con il retro” – utilizzato qualora il trattario/emittente abbia ricevuto l’immagine di un fronte e l’immagine di un retro riferiti a due diversi assegni15;
15 Si chiarisce che l’ipotesi di presentazione al pagamento di un’immagine che presenta un fronte ed un retro non
corrispondenti non dovrebbe verificarsi, dovendo il negoziatore assicurare che l’immagine generata abbia forma e contenuto identici a quelli del documento cartaceo con riferimento sia al recto che al verso che confluiscono nel formato PDF/A firmato digitalmente. Ciò premesso, per evitare di fornire al negoziatore una motivazione di esito impagato
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- 78 “Assegno non di competenza” – utilizzato in caso di errato indirizzamento del messaggio di presentazione al pagamento dell’assegno ad un soggetto diverso dal trattario/emittente;
- 84 “Assegno bancario tratto su sportello ceduto” – utilizzato in caso di errore in fase di indirizzamento del messaggio di presentazione al pagamento dell’assegno. Questa casistica dovrebbe essere residuale dal momento che il negoziatore ha l’obbligo di accedere all’archivio SPORTCED per verificare l’eventuale acquisizione dello sportello su cui è tratto l’assegno.
Qualora il mancato pagamento sia dovuto ad una delle motivazioni sopra richiamate è ammessa la ripresentazione al pagamento dell’assegno in quanto comunicato impagato per ragioni esclusivamente tecniche. Nei casi di mancato pagamento con causale 78 o 84, l’assegno dovrà essere ripresentato sulla base della medesima immagine precedentemente acquisita e trasmessa dal negoziatore. Nel caso di mancato pagamento con causale 52 il negoziatore dovrà ripresentare al pagamento l’assegno inviando un’immagine coerente con i dati. Nel caso di mancato pagamento con causale 53, il negoziatore potrà invece annullare l’immagine precedentemente creata ed eventualmente già archiviata e procedere con la generazione dell’immagine corretta da utilizzare a i fini della ripresentazione al pagamento. Il negoziatore – e il trattario/emittente laddove possibile – dovrà fornire tempestiva comunicazione al proprio cliente delle problematiche riscontrate in fase di incasso dell’assegno nonché adoperarsi per limitare ogni ritardo e/o disagio che gli potrebbe essere arrecato.
B. Causali di impagato per mancata ricezione della materialità di assegni presentati tramite back-up La causale di esito impagato “79” dovrà essere utilizzata dal trattario/emittente nel caso di presentazione al pagamento di un assegno mediante la soluzione di back-up della CIT, qualora non riceva la materialità dell’assegno decorso il termine interbancario previsto per l’invio della comunicazione di mancato pagamento (2° giorno lavorativo successivo alla compensazione dell’assegno)16. Tale esito impagato non può considerarsi definitivo poiché, a fronte dell’eventuale ricezione della materialità il trattario/emittente, svolte le verifiche di competenza, dovrà trasmettere al negoziatore l’eventuale esito pagato (cfr. par. 8.2) o confermarne l’esito impagato (cfr. par. 8.4); nel caso invece di mancata ricezione dell’assegno il trattario/emittente dovrà trasmettere il messaggio di conferma impagato assegno non pervenuto (cfr. par. 8.5).
C. Altre irregolarità I codici ricompresi in questa categoria sono riferiti a motivazioni di esito impagato che devono considerarsi definitive e cioè che chiudono il ciclo di incasso dell’assegno. La procedura CIT ammette tuttavia la possibilità di rettificare la causale di esito impagato eventualmente comunicata per errore inviando un messaggio di conferma impagato nel quale il trattario/emittente riporta la corretta motivazione del mancato pagamento. Si chiarisce che nei casi di mancato pagamento per causale “50 - Immagine richiesta e non pervenuta (Assegni sotto soglia)”, il negoziatore dovrà gestire con il trattario/emittente il pagamento dell’assegno “fuori procedura” (deve intendersi che nei casi di specie il negoziatore ha correttamente generato l’immagine dell’assegno che potrà essere utilizzata ai fini del pagamento; viceversa l’assegno avrebbe infatti dovuto essere presentato al pagamento tramite la soluzione di back-up).
generica, si è ritenuto opportuno prevedere una casuale di esito impagato specifica da utilizzare nei remoti casi in cui un’anomalia del genere dovesse verificarsi.
16 L’invio del messaggio di impagato recante causale “79 - Materialità non pervenuta in procedura di back-up” dovrà essere effettuato anche nel caso di assegni sotto soglia
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8.2. Pagamento di un assegno dopo la comunicazione di esito impagato La nuova procedura CIT consentirà al trattario/emittente di inviare al negoziatore una comunicazione di esito pagato (messaggio “Pagato”) per le seguenti ragioni: A. pagamento tardivo di un assegno segnalato impagato per mancanza di fondi (codici causale di
mancato pagamento 20, 21 e 22), ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”);
B. pagamento di un assegno comunicato impagato in conseguenza della tardiva ricezione della materialità del titolo da parte del trattario/emittente tramite la soluzione di back-up (codice causale di mancato pagamento “79”);
C. pagamento di un assegno segnalato erroneamente impagato. Il messaggio di pagato potrà essere trasmesso entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione nella procedura CIT dell’assegno presentato al pagamento. Detto termine è coerente con quello previsto per la comunicazione di pagato tardivo dell’attuale procedura Esito Elettronico Assegni, che era stato così fissato per tener conto del fatto che detta comunicazione può essere trasmessa soltanto se il trattario è in possesso della materialità. Nell’ambito della nuova procedura CIT in cui la materialità viene meno, si è convenuto sull’opportunità di mantenere tale scadenza del 15° giorno per segnalare la chiusura definitiva del ciclo di incasso e per tale ragione detto termine assume rilevanza non solo in caso di comunicazione di pagamento dell’assegno ma anche nei casi – descritti nei paragrafi successivi – di protesto e di eventuale comunicazione di conferma di impagato di titoli non protestati.
A. Pagamento tardivo ai sensi dell’art. 8 della legge n. 386/90 Nei casi di emissione di assegno senza provvista, l’illecito amministrativo si perfeziona nel momento in cui l’assegno presentato in tempo utile al pagamento risulta non pagato in tutto o in parte per difetto di provvista. A partire dal momento in cui si perfeziona l’illecito, l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la “revoca di sistema” possono essere evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo effettuato dal traente entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, secondo le modalità richiamate dall’art. 8 della legge n. 386/90. Detto pagamento è idoneo ad evitare l’iscrizione in CAI e le altre conseguenze sanzionatorie solo se comprensivo di penale, interessi ed eventuali spese di protesto (cd. oneri accessori). Il pagamento tardivo dell’assegno è effettuato su specifica disposizione fornita dal traente di addebitare sul proprio conto l’importo facciale del titolo e gli oneri accessori, costituendo il deposito vincolato previsto dal citato art. 8 della legge 386/90. Se il deposito viene costituito prima del 15° giorno lavorativo successivo alla data di regolamento dell’assegno presentato al pagamento, lo svincolo del deposito costituito dal traente verrà effettuato dal trattario nell’ambito della procedura CIT mediante apposito messaggio di pagato, caratterizzato nel campo motivo operazione con il valore “01” (Pagato tardivo ex L. 386/90). Con tale messaggio verrà riconosciuto l’importo complessivo al negoziatore, in favore del portatore del titolo. Qualora il traente disponga il pagamento tardivo dell’assegno comprensivo degli oneri accessori, il messaggio di pagato per motivo operazione “01” chiude definitivamente il ciclo di incasso dell’assegno. In alternativa a quanto precede, qualora sul conto del traente siano presenti fondi sufficienti a coprire solo l’importo recato dall’assegno (oppure in difetto di specifica disposizione ad addebitare gli oneri accessori), il trattario trasferirà tale importo al negoziatore con il messaggio di pagato (sempre con motivo operazione “01”) ed interromperà l’iter del protesto. Il preavviso di revoca è inviato secondo le modalità e nei termini fissati dall’art. 9-bis della legge n. 386/90 nonché dai Regolamenti sul funzionamento della CAI e in esso il trattario dovrà precisare che il solo pagamento dell’importo facciale del titolo non è idoneo ad evitare l’iscrizione in CAI in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri accessori previsti dalle vigenti disposizioni.
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Successivamente il traente, in funzione del preavviso di revoca ricevuto e al fine di evitare le sanzioni amministrative e l’iscrizione in CAI, potrebbe dare istruzioni al trattario per la costituzione del deposito vincolato al portatore del titolo per gli importi non ancora pagati. Decorso il termine di 15 giorni lavorativi previsto per l’invio del messaggio di pagato (o nei casi in cui sia stato trasmesso al negoziatore il messaggio di “Protesto e spese” di cui al successivo par. 8.3), l’eventuale pagamento tardivo disposto dal traente dovrà essere segnalato dal trattario al negoziatore nell’ambito della procedura CIT tramite il messaggio informativo di costituzione del deposito vincolato (messaggio “Deposito vincolato” caratterizzato con tipo operazione “1”). Il fatto che lo svincolo del deposito sarà gestito nella nuova procedura CIT tramite due messaggi diversi in base al momento in cui esso viene costituito dal traente è da imputare alla scelta di fissare il termine di 15 giorni lavorativi successivi alla data di compensazione dell’assegno per l’invio dei messaggi con i quali si chiude definitivamente il ciclo di incasso (incluso anche il messaggio di pagato). Il pagamento tardivo effettuato dal traente oltre il predetto termine è stato sin qui gestito dagli intermediari mediante raccordo bilaterale ma, al fine di standardizzare e rendere più efficiente lo svolgimento delle attività utili allo svincolo del deposito, sono stati sviluppati nella nuova procedura CIT appositi nuovi messaggi (“deposito vincolato” e “svincolo deposito vincolato”). Il messaggio di “Deposito vincolato” potrà essere trasmesso in procedura CIT fino a 75 giorni solari successivi alla data di compensazione dell’assegno presentato al pagamento. A ricezione del messaggio di costituzione del deposito vincolato il negoziatore dovrà informare il portatore del titolo, il quale potrà incassare i fondi presso il negoziatore o direttamente presso il trattario. Qualora il portatore decida di incassare i fondi presso il negoziatore: - il portatore dovrà sottoscrivere la richiesta di svincolo del deposito e consegnare al negoziatore la
copia analogica conforme all’originale dell’assegno (cfr. successivo par. 9), prodotta dal negoziatore medesimo ai sensi dell’art.15 comma 1 lettere a) e b) del Regolamento;
- il negoziatore dovrà trasmette un messaggio informativo di richiesta di svincolo del deposito al trattario (messaggio “Deposito vincolato” caratterizzato dal tipo operazione “2”);
- il trattario svincolerà il deposito e dovrà trasmettere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta il messaggio contabile di “Svincolo deposito vincolato” al negoziatore;
- il negoziatore riconoscerà i fondi al portatore. Nel caso in cui il portatore scelga di incassare direttamente presso il trattario: - il portatore dovrà sottoscrivere la richiesta di svincolo del deposito e consegnare al trattario la
copia analogica conforme all’originale dell’assegno, prodotta dal negoziatore medesimo ai sensi dell’art.15 comma 1 lettere a) e b) del Regolamento (cfr. successivo par. 9);
- il trattario riconoscerà i fondi al portatore e dovrà trasmette un messaggio di chiusura deposito vincolato (“messaggio “Deposito vincolato” caratterizzato dal tipo operazione “3”) per comunicare al negoziatore l’avvenuto svincolo del deposito. Il trattario dovrà conservare la copia analogica conforme all’originale dell’assegno restituita dal portatore che non dovrà dunque essere trasmessa al negoziatore.
A fronte dello svincolo del deposito – sia esso effettuato presso il negoziatore o presso il trattario – quest’ultimo dovrà rilasciare al traente apposito documento che attesta l’avvenuto pagamento delle somme vincolate in favore del portatore. Tale documento assume rilevanza anche ai fini della richiesta di riabilitazione del protesto di cui all’art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Qualora, ai fini della riabilitazione, si renda necessario esibire anche la copia analogica rilasciata dal negoziatore e poi da questi ritirata dal portatore al fine di svincolare il deposito, il trattario dovrà attivarsi con il negoziatore (fuori procedura) per acquisire e consegnare al traente detta copia analogica.
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B. Pagamento di un assegno pervenuto in ritardo tramite soluzione di back-up Nel caso in cui un assegno sia stato presentato al pagamento tramite la soluzione di back-up della CIT e la materialità scambiata tramite lettera di vettura sia giunta al trattario/emittente dopo l’invio della comunicazione di esito impagato con causale “79” (2° giorno lavorativo successivo alla compensazione dell’assegno avvenuta con la trasmissione del messaggio di presentazione al pagamento), il trattario – svolte le verifiche di competenza – dovrà inviare una comunicazione per comunicare l’esito pagato del titolo o l’eventuale conferma di impagato. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 2° giorno lavorativo successivo alla comunicazione di esito impagato con causale “79”. Ai fini della comunicazione di esito pagato il trattario/emittente dovrà utilizzare il messaggio di “Pagato” valorizzando il codice “02” nel campo motivo operazione. Tale messaggio potrà transitare in procedura sino al 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell’assegno presentato al pagamento con la conseguenza che, nei casi eccezionali in cui la materialità dovesse giungere al trattario decorso il predetto termine del 2° giorno lavorativo successivo all’esito impagato, avrà comunque la possibilità di regolare contabilmente l’operazione in procedura CIT tramite il messaggio di “Pagato” (si veda quanto precisato anche al successivo par. 8.5 con specifico riferimento all’eventuale avvio della procedura di “Incasso bonario”).
C. Pagamento di un assegno erroneamente comunicato impagato Qualora il trattario/emittente dovesse riscontrare la necessità di pagare un assegno erroneamente dichiarato impagato in precedenza (ad esempio considerato irregolare, con firma non autorizzata o con firma apocrifa) potrà utilizzare il messaggio di pagato della nuova procedura CIT valorizzando nel campo motivo operazione il codice “03”. Anche il messaggio di pagato con motivo operazione “03” può transitare in procedura sino al 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell’assegno presentato al pagamento. Il negoziatore che dovesse ricevere un messaggio di “Pagato” caratterizzato con motivo operazione “03” dopo aver provveduto all’eventuale rilascio della copia analogia conforme ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, dovrà riconoscere i fondi al legittimo portatore previa restituzione di detta copia analogica.
8.3. Protesto e constatazione equivalente Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento, ai fini della richiesta di levata del protesto o della constatazione equivalente di assegni comunicati impagati con uno dei codici causale previsti dalla circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001 del Ministero dell’Industria, il trattario/emittente, per conto del negoziatore, dovrà trasmettere in via telematica ai pubblici ufficiali abilitati la distinta di richiesta unitamente all’immagine dell’assegno e alle informazioni di cui al capitolo 6.1 dell’allegato tecnico del Regolamento. La distinta trasmessa dal trattario/emittente dovrà essere firmata digitalmente salvo diversi accordi con i pubblici ufficiali purché essa sia comunque riconducibile in modo certo al trattario o all’emittente, senza possibilità di suo ripudio. Le modalità attraverso le quali gli intermediari chiederanno la levata del protesto o della constatazione equivalente ai pubblici ufficiali sono in corso di definizione come indicato al successivo par. 11. Il protesto, la constatazione equivalente o la dichiarazione di non protestabilità acquisita in via telematica dal pubblico ufficiale dovranno essere inviati dal trattario al negoziatore entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello in cui tali documenti sono stati acquisiti (cfr. art. 13, comma 4 del Regolamento).
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La trasmissione degli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto o dichiarazione equivalente) o della dichiarazione di non protestabilità dovranno essere trasmessi dal trattario utilizzando apposito messaggio della procedura CIT (“Protesto e spese”). Si tratta di un messaggio contabile con il quale il trattario potrà regolare le spese sostenute per la constatazione di mancato pagamento o per la dichiarazione di non protestabilità e che potrà transitare in procedura sino al 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell’assegno presentato al pagamento. Il messaggio di “protesto e spese”: - può essere trasmesso anche dopo un messaggio di “pagato” ai sensi della L. 386/90 qualora
l’importo pagato non copra l’importo facciale del titolo; - non può essere trasmesso dopo un messaggio di “conferma impagato” (cfr. par. successivo). Si intende che nel caso di assegni presentati al pagamento mediante la “soluzione di back-up” e comunicati impagati con uno dei codici causale previsti dalla circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001 del Ministero dell’Industria, ai fini del protesto o della constatazione equivalente dovrà essere utilizzato l’assegno cartaceo trasmesso al trattario/emittente mediante lettera di vettura.
8.4. Conferma di impagato Ai fini della segnalazione della chiusura del ciclo di incasso al negoziatore nei casi in cui non è richiesta la levata del protesto o della constatazione equivalente, il trattario/emittente dovrà trasmettere specifico messaggio di “Conferma impagato” della nuova procedura CIT che assume valore informativo e non contabile. Tale messaggio potrà essere trasmesso dal trattario entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell’assegno presentato al pagamento salvo i casi in cui esso venga trasmesso a fronte di un esito impagato per difetto di provvista (codici causale 20, 21 e 22). In questi casi la conferma di impagato dovrà infatti essere trasmessa dal trattario il 15° giorno lavorativo (non entro il) per tener conto dell’eventuale pagamento tardivo effettuato dal traente ai sensi di quanto previsto dalla L. 386/90. Si segnala che il messaggio di conferma di impagato della nuova procedura CIT potrà essere utilizzato anche per modificare la causale di esito impagato erroneamente comunicata in precedenza. Il messaggio di “Conferma impagato” non potrà essere inviato se è stato trasmesso un messaggio di “Protesto e spese” o di “Pagato”.
8.5. Conferma di impagato di un assegno non pervenuto tramite soluzione di back-up Nel caso in cui un assegno sia stato presentato al pagamento tramite la soluzione di back-up della CIT e la materialità scambiata tramite lettera di vettura sia giunta al trattario/emittente dopo l’invio della comunicazione di esito impagato con causale “79”, il trattario – svolte le verifiche di competenza – potrà confermare l’eventuale esito impagato del titolo inviando apposito messaggio di “Conferma impagato assegno non pervenuto”. Tale messaggio ha natura informativa e serve per confermare l’esito impagato del titolo a fronte dei controlli di merito con esito negativo effettuati sulla materialità giunta tardivamente. Questo messaggio di “conferma impagato assegno non pervenuto” ammette la valorizzazione di tutte le casuali di esito impagato e quindi sia causali che chiudono il ciclo di incasso (cfr. par. 8.1 – C) sia causali dalla 10 alla 40 per le quali è successivamente previsto l’invio di un eventuale messaggio di pagato, protesto e spese o una seconda conferma di impagato. Il messaggio di “conferma impagato assegno non pervenuto” dovrà essere inviato entro il termine di 2 giorni lavorativi successivi alla data di compensazione dell’esito impagato. Qualora, entro predetto termine, non sia ancora giunta la materialità del titolo, il trattario/emittente dovrà inviare al negoziatore il messaggio di “conferma impagato assegno non pervenuto”, valorizzando la causale di esito “80 - Assegno smarrito/sottratto/distrutto in procedura di back-up”. Al fine di chiudere il ciclo d’incasso dell’assegno il negoziatore potrà attivare la procedura di “Incasso bonario”, fornendo opportuna informativa al portatore del titolo.
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Per procedura di “Incasso bonario” si intende la medesima procedura disciplinata nel “Accordo interbancario per le attività da svolgere nell’interesse della clientela cedente di assegni bancari e circolari presentati all’incasso e successivamente smarriti, sottratti o distrutti”. Il trattario che dovesse ricevere la materialità dell’assegno dopo l’invio dell’esito impagato e che non abbia ancora ricevuto la richiesta di “Incasso bonario” potrà inviare un messaggio di pagato con motivo operazione “02”. La restituzione della materialità dei titoli presentati al pagamento mediante procedura di back-up dovrà essere effettuata all’occorrenza dal trattario/emittente al negoziatore mediante lettera di vettura.
8.6. Chiusura del ciclo di incasso La chiusura del ciclo di incasso di un assegno presentato al pagamento mediante la procedura CIT o tramite la soluzione di back-up della CIT, in virtù di quanto già indicato ai paragrafi precedenti, può avvenire: • con la presunzione di pagamento che decorre trascorso il termine del 2° giorno lavorativo
successivo alla data di compensazione in CIT dell’assegno presentato al pagamento per il quale non sia giunta al negoziatore l’eventuale segnalazione di mancato pagamento;
• con la comunicazione di mancato pagamento contraddistinta con uno dei codici causale definitivi (cfr. par. 8.1 – C), inviata dal trattario/emittente entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione in CIT del messaggio di presentazione al pagamento;
• nel caso di assegni comunicati impagati per difetto di provvista, con la comunicazione di pagato contraddistinta dal motivo operazione “01”, con la comunicazione di protesto/constatazione equivalente/dichiarazione di non protestabilità inviate dal trattario/emittente entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione in CIT dell’assegno presentato al pagamento o con la comunicazione di conferma impagato trasmessa al 15° giorno lavorativo dalla data di compensazione dell’assegno;
• nel caso di assegni comunicati impagati con altra causale ex circolare n. 3512/c, con la comunicazione di protesto/constatazione equivalente/dichiarazione di non protestabilità o di conferma impagato inviata dal trattario/emittente entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione in CIT dell’assegno presentato al pagamento o con l’eventuale comunicazione di pagato con motivo operazione “03” trasmessa entro il medesimo termine di 15 giorni;
• nel caso di assegni presentati al pagamento tramite la soluzione di back-up per i quali non sia giunta la materialità al trattario/emittente entro il termine della comunicazione dell’esito impagato, mediante la comunicazione di pagato con tipo operazione “02” o con la comunicazione di “conferma impagato assegno non pervenuto” con causale di esito “80 - Assegno smarrito/sottratto/distrutto in procedura di back-up”. Nel caso di “conferma impagato assegno non pervenuto” con motivazione di mancato pagamento diversa dalla “80”, il ciclo di incasso si chiude a ricezione dei messaggi di “Protesto e spese”, “Pagato” o “Conferma impagato” come previsto nei casi di presentazione al pagamento ordinaria mediante CIT.
9. Consegna di documentazione e comunicazioni alle Autorità Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Regolamento, il negoziatore potrà rilasciare al portatore del titolo una sola volta: • copia analogica dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato pagamento
registrate ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi;
• copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi.
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La copia analogica dell’assegno e la copia analogica del protesto/constatazione equivalente, dovranno essere predisposte dagli intermediari sulla base dei prototipi riportati in allegato (cfr. allegato 5). All’interno di tali documenti dovranno essere inserite le seguenti informazioni: • dichiarazione di conformità della copia analogica all’originale informatico presente nei propri
archivi; • immagine fronte e retro dell’assegno e, se applicabile, immagine del protesto/constatazione
equivalente o del documento di non protestabilità; • dati del mancato pagamento:
− Causale (codice e descrizione per esteso); − Data di presentazione al pagamento; − Data di impagato; − Importo non pagato (nel caso di impagato parziale) − Importo pagato tardivamente (laddove presente);
• timbro/firma intermediario e data. La copia analogica dell’immagine dell’assegno conforme all’originale informatico dovrà essere consegnata dal negoziatore a richiesta del legittimo portatore nel momento in cui ha certezza in merito alla conclusione del ciclo di incasso dell’assegno in coerenza con quanto indicato al precedente par. 8.6. Come già anticipato, nei casi in cui il negoziatore dovesse ricevere un messaggio di “Pagato” caratterizzato con motivo operazione “03” dopo aver provveduto all’eventuale rilascio della copia analogia conforme dell’immagine dell’assegno ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, dovrà riconoscere i fondi al legittimo portatore previa restituzione di detta copia analogica. Si chiarisce inoltre che qualora il negoziatore dovesse ricevere un messaggio di “conferma impagato” con il quale il trattario/emittente rettifica la causale di esito impagato definitivo precedentemente comunicata, dopo aver provveduto all’eventuale rilascio della copia analogia conforme dell’immagine dell’assegno ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, dovrà stornare il messaggio di conferma impagato utilizzando la causale 95 “avvenuta consegna copia conforme”. La copia analogica del protesto o della dichiarazione di non protestabilità dovrà essere consegnata dal negoziatore a ricezione del messaggio di protesto e spese. Si ricorda che tale messaggio è trasmesso dal trattario/emittente entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell’assegno presentato al pagamento. Al comma 2 del citato articolo 15 è inoltre previsto che il negoziatore possa rilasciare in qualunque momento, su richiesta degli aventi diritto, copie semplici, analogiche o informatiche, dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto/constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo. Le copie semplici analogiche dovranno essere rilasciate dal negoziatore senza la dichiarazione attestante la conformità all’originale informatico. Sarà cura del negoziatore distinguere opportunamente dette copia analogiche da quelle conformi di cui all’allegato 5. Per quanto riguarda le copie semplici informatiche deve intendersi che nel nuovo scenario operativo le eventuali copie informatiche degli assegni in circolazione devono per definizione intendersi come copie semplici atteso che la copia informatica conforme all’originale cartaceo (da considerarsi come “copia informatica originale”) è quella conservata a norma negli archivi del negoziatore. Con riferimento invece alle comunicazioni alle Autorità nonché ai pubblici ufficiali e alla Banca d’Italia (art. 16 del Regolamento), si chiarisce che restano ferme le modalità rivenienti dalla normativa vigente.
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10. Specifiche tecniche della nuova procedura interbancaria CIT Il presente paragrafo descrive le caratteristiche della nuova procedura CIT facendo rinvio per ulteriori dettagli al documento di specifiche tecniche che viene allegato in bozza alla presente circolare (cfr. allegato 6) unitamente al documento tecnico che descrive la nuova anagrafica procedurale CIT000 (cfr. allegato 7) e allo schema XML dei messaggi di “Presentazione al pagamento” e “Invio immagine” (cfr. allegato 8). Si chiarisce che la documentazione tecnica viene allegata in versione bozza al fine di consentire agli intermediari di avviare le attività implementative nel rispetto del piano dei lavori descritto al successivo par. 12 e che esso non è stato formalmente condiviso con la Banca d’Italia. I contenuti del documento possono tuttavia considerarsi consolidati al netto della messaggistica relativa al protesto/constatazione equivalente/dichiarazione di non protestabilità e di eventuali ulteriori dettagli di minore rilevanza che non si esclude possano subire eventuali modifiche. La CIT si configurerà come una nuova procedura del SITRAD cui gli intermediari potranno aderire in modalità diretta o indiretta, tramite soggetti che svolgono il ruolo di tramite operativo per lo scambio della messaggistica della procedura CIT. Anche ai fini della compensazione delle operazioni gestite in procedura, gli aderenti potranno utilizzare il Sistema di Compensazione BI-COMP (sottosistema Dettaglio) direttamente o tramite altro soggetto (tramite contabile). In coerenza con quanto già illustrato nella descrizione del nuovo processo operativo, la nuova procedura consentirà ai partecipanti, nel diverso ruolo di negoziatore e di trattario/emittente, di gestire le seguenti funzioni: • al negoziatore, di presentare al pagamento gli assegni bancari e circolari (e titoli ad essi
assimilati) negoziati; • al trattario/emittente, di richiedere la trasmissione dell’immagine degli assegni; • al negoziatore, di trasmettere l’immagine degli assegni; • al trattario/emittente, di comunicare al negoziatore l’eventuale esito impagato dei titoli e di
trasmettere le successive ulteriori comunicazioni qualora l’esito impagato non possa considerarsi definitivo: - pagamento dell’assegno; - protesto/dichiarazione di non protestabilità; - conferma di impagato;
• al trattario, di comunicare la costituzione del deposito vincolato e di segnalarne la chiusura ovvero di effettuarne lo svincolo a fronte di apposita richiesta pervenuta dal negoziatore.
Nel definire la nuova procedura CIT si è colta l’occasione per razionalizzare e standardizzare taluni processi attualmente gestiti dagli intermediari tramite altre procedure interbancarie o mediante raccordo bilaterale con la controparte e a tal fine sono stati previsti nell’ambito della nuova procedura i due seguenti messaggi: • “Richiamo” – tale messaggio potrà essere inviato dal negoziatore per richiamare gli assegni
presentati al pagamento al trattario/emittente. Con il medesimo messaggio opportunamente valorizzato, il trattario potrà segnalare al negoziatore l’esito del richiamo. Più precisamente: - se il richiamo è pervenuto entro i termini per la segnalazione dell’esito impagato dell’assegno, il
trattario/emittente dovrà trasmettere il messaggio di impagato recante la motivazione 70 “Assegno richiamato” allo scopo di comunicare che il richiamo ha avuto esito positivo;
- se il richiamo è ricevuto oltre i termini per la segnalazione dell’esito impagato ed il protesto non è ancora stato effettuato, il trattario/emittente dovrà trasmettere il messaggio di esito positivo per dare conto al negoziatore che il richiamo è andato a buon fine e l’iter per la levata del protesto viene bloccato;
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- qualora invece il trattario/emittente non possa dare seguito positivamente alla richiesta di richiamo (ad esempio nel caso in cui sia già stato levato il protesto o sia già stato segnalato l’impagato con causale non protestabile ovvero nel caso di richiamo non di competenza), dovrà trasmettere il messaggio opportunamente valorizzato per comunicare l’esito negativo.
• “Rettifica importo” – tale messaggio potrà essere trasmesso sia dal trattario/emittente che dal negoziatore per segnalare la rettifica dell’importo laddove sia rilevata una incongruenza (a credito o a debito) dovuta ad una incoerenza tra l’importo regolato nel messaggio di presentazione al pagamento e l’importo in lettere indicato sul titolo. Qualora l’incongruenza sia rilevata in fase di invio del messaggio di impagato, la rettifica di importo dovrà essere comunicata solamente di iniziativa del trattario/emittente. Nel caso in cui il trattario/emittente abbia necessità di verificare l’immagine dell’assegno per dare seguito alla rettifica importo – per messaggio ricevuto di iniziativa del negoziatore o su specifica richiesta da parte del cliente traente – potrà farne richiesta mediante il messaggio di richiesta immagine della procedura.
Lo scambio dei messaggi della nuova procedura CIT potrà avvenire con due modalità trasmissive: • modalità File Transfer; • modalità Message Switching. I messaggi di “Presentazione al pagamento”, “Invio immagine” e “Protesto e spese” saranno strutturati secondo lo standard XML nel rispetto dello schema riportato in allegato (cfr. allegato 8)17 e saranno scambiati in modalità trasmissiva File Transfer per consentire l’inclusione dell’immagine nel messaggio. Gli altri messaggi della procedura saranno invece strutturati secondo un tracciato fisso che rispetta le specifiche ad oggi utilizzate per la procedura Check Truncation e le modalità di trasmissione seguiranno le regole che disciplinano il funzionamento del Sistema per la trasmissione telematica di dati (SITRAD), del Sistema di Compensazione BI-COMP (sottosistema Dettaglio), nonché i criteri e le regole generali dello standard RNI. La giornata applicativa è determinata in funzione della modalità trasmissiva e precisamente: • per quanto riguarda la trasmissione mediante File Transfer, la giornata applicativa inizia all’apertura
del servizio (ore 16.00) e termina alle ore 08.00 della giornata solare successiva. Nel corso della giornata applicativa sono previsti due “cut-off time”. Entro il primo “cut-off time” della giornata applicativa di competenza (ore 03:00), il Mittente fa pervenire al proprio Centro Applicativo il file contenente gli assegni. Entro il secondo “cut-off time” (ore 08:00), che corrisponde alla chiusura della giornata applicativa di competenza, sono consegnati ai Riceventi i file provenienti dai Mittenti;
• per quanto riguarda la trasmissione mediante Message Switching, la giornata applicativa inizia con l’apertura del servizio (ore 08.00) e termina alle ore 20.00 dello stesso giorno. Nelle giornate semi-festive la giornata applicativa ha la stessa operatività di una giornata lavorativa feriale (08:00-20:00).
Con riferimento alla giornata applicativa, si evidenziano i seguenti interventi: • il termine della giornata applicativa prevista per lo scambio in modalità File Transfer è fissato alle ore
8:00 del primo giorno solare successivo anziché del primo giorno lavorativo successivo; • il “cut-off time” per la consegna dei file trasmessi in modalità File Transfer al primo Centro
Applicativo è fissato alle ore 3:00 (rispetto alle ore 1:30 attualmente previste per la procedura CHT);
17 L’allegato 8 non contiene lo schema XML del messaggio di “Protesto e spese”. Una volta definita con i pubblici ufficiali
la soluzione per la gestione del protesto in modalità telematica, oltre ad aggiornare il documento di specifiche tecniche (allegato 6) si fornirà versione definitiva e completa anche degli schema XML comprensiva del citato messaggio di “Protesto e spese”.
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• il termine della giornata applicativa in giornate semi-festive per i messaggi scambiati in modalità Message Switching è uniformato a quello previsto in giornate lavorative feriali (ore 20:00 della stessa giornata).
Ai fini dell’indirizzamento del messaggio di presentazione al pagamento nonché di tutti i messaggi che saranno scambiati entro tempistiche tali per cui il destinatario potrebbe essere mutato a fronte di eventuali vicende societarie, il mittente accederà obbligatoriamente alla tabella SPORTCED prima di trasmettere il messaggio stesso. Per il dettaglio dei messaggi in cui è previsto l’accesso a SPORTCED si fa rinvio a quanto espressamente indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato 6. La tabella sotto riportata riepiloga i messaggi previsti nella nuova procedura e le relative caratteristiche.
Descrizione del messaggio Mittente Termine di invio Tipo messaggio Modalità
trasmissiva
Presentazione al pagamento Negoziatore Contabile File Transfer
Richiesta immagine Trattario/Emittente Informativo Message Switching
Invio immagine Negoziatore Informativo File Transfer
Storno invio immagine18 Trattario/Emittente Informativo Message Switching
Esito impagato Trattario/Emittente
Entro 2 gg. lav. dalla data di compensazione
del messaggio di presentazione al
pagamento
Contabile Message Switching
Pagato Trattario/Emittente
Entro 15 gg. lav. dalla data di compensazione
del messaggio di presentazione al
pagamento
Contabile Message Switching
Protesto e spese Trattario/Emittente
Entro 15 gg. lav. dalla data di compensazione
del messaggio di presentazione al
pagamento
Contabile File Transfer
Conferma impagato assegno non pervenuto Trattario/Emittente
Entro 4 gg. lav. dalla data di compensazione
del messaggio di presentazione al
pagamento
Informativo Message Switching
Conferma impagato Trattario/Emittente Entro 15 gg. lav. dalla data di compensazione Informativo Message
Switching
18 A differenza delle modalità ordinariamente previste nei casi di storno tecnico in cui sono utilizzati lo stesso messaggio e
la stessa modalità trasmissiva del messaggio oggetto di storno, il messaggio “Storno invio immagine” sarà introdotto al fine di consentire una maggiore tempestività nella segnalazione dello storno da parte del trattario/emittente. Il messaggio sarà pertanto scambiato in modalità trasmissiva Message Switching in luogo della modalità trasmissiva File Transfer prevista per il messaggio di invio immagine.
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Descrizione del messaggio Mittente Termine di invio Tipo messaggio Modalità
trasmissiva
del messaggio di presentazione al
pagamento
Deposito vincolato Trattario/Emittente o Negoziatore Informativo Message
Switching
Svincolo deposito vincolato Trattario/Emittente
Entro 2 gg. lav. dalla data di richiesta svincolo (senza
controllo da parte dei Centri Applicativi)
Contabile Message Switching
Richiamo Negoziatore - Informativo Message Switching
Rettifica importo Trattario/Emittente o Negoziatore - Contabile Message
Switching
11. Levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica Si informa che l’Associazione ha avviato un confronto con il Consiglio del Notariato (CNN) e con la Banca d’Italia per la definizione di soluzioni attraverso le quali gestire il protesto e la constatazione equivalente nonché la dichiarazione di non protestabilità degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica. Sulla base delle indicazioni emerse dai competenti organi dell’Associazione, le attività con il CNN proseguiranno con l’obiettivo di definire un accordo che disciplini le modalità e i tempi d’interazione tra intermediari e notai senza prevedere una piattaforma di colloquio strutturata e standardizzata. Questa impostazione guiderà anche l’interazione con le rappresentanze dei segretari comunali e degli ufficiali giudiziari. Per quanto riguarda invece la constatazione equivalente, la Banca d’Italia sta lavorando ad un’iniziativa che prevede la realizzazione di nuovi servizi applicativi che consentiranno agli intermediari di inviare le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto e di acquisire i relativi esiti elaborativi attraverso un’interazione con il sistema della Banca d’Italia in modalità Application to Application (A2A). Le specifiche della soluzione saranno messe a disposizione degli intermediari da parte della Banca d’Italia stessa nel rispetto del piano di rilascio della nuova procedura CIT (e cioè indicativamente entro la fine del mese di aprile 2016 per consentire il completamento delle attività di sviluppo a fine novembre 2016). Con successiva comunicazione si tornerà in argomento per fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività con le diverse categorie di pubblici ufficiali e per dare indicazioni sulle specifiche tecniche del messaggio interbancario di “Protesto e spese” della nuova procedura CIT.
12. Piano delle attività Di seguito si riporta la pianificazione delle attività necessarie per l’avvio della nuova procedura CIT, anch’essa condivisa con la Banca d’Italia: • come anticipato al paragrafo 3 è fissata al 1° luglio 2016 la data a partire dalla quale gli intermediari
dovranno consegnare alla clientela solo materialità di assegni “a nuovo” (fatta eccezione per i titoli speciali della Banca d’Italia che saranno adeguati ai nuovi requisiti di stampa entro la data di avvio della nuova procedura CIT);
• è previsto il completamento delle attività di sviluppo da parte degli intermediari e dei Centri Applicativi entro la fine del mese di novembre 2016;
• al termine degli sviluppi seguirà una fase di test tra Centri Applicativi e intermediari (anche in logica end-to-end) della durata di 5 mesi complessivi (fine novembre 2016 – fine aprile 2017); rimane ferma la possibilità di anticipare l’avvio della fase di test da parte di quegli intermediari che dovessero eventualmente completare in via anticipata le implementazioni laddove ciò risulti possibile anche da parte dei Centri Applicativi. Si richiama l’attenzione sulla rilevanza che assume lo svolgimento di un’accurata fase di test stante la complessità realizzativa del progetto;
• a partire da maggio 2017 (cioè una volta completate le attività di test) la nuova procedura CIT dovrà essere adottata dagli intermediari nel ruolo di trattario/emittente e in maniera progressiva, entro un periodo complessivo di due mesi, anche nel ruolo di negoziatore. Da maggio 2017 inizieranno ad essere presentati al pagamento mediante la procedura CIT volumi di assegni progressivamente crescenti per giungere ad inizio luglio 2017 alla totalità degli assegni negoziati con la nuova modalità. Durante questa fase di passaggio si intende che gli assegni non trattati mediante la procedura CIT potranno essere presentati mediante procedura Check Truncation o tramite scambio nelle Stanze di compensazione, secondo le regole attualmente vigenti;
• è prevista la dismissione delle attuali procedure Check Truncation ed Esito Elettronico Assegni una volta completata la “migrazione” nella nuova procedura CIT e, quindi, a luglio del 2017. A partire dalla stessa data gli intermediari cesseranno di utilizzare le Stanze di compensazione per lo scambio di assegni migrati nella procedura CIT.
ALLEGATI - Decreto n. 205 del 3 ottobre 2015
- Versione consolidata del Regolamento della Banca d’Italia
- Fac-simili di assegno e tabella di transcodifica dei caratteri
- Schema XMP dei metadati
- Prototipi di copia analogica conforme dell’immagine dell’assegno, del documento di protesto/constatazione equivalente e dell’attestazione di non protestabilità
- Specifiche tecniche della procedura CIT
- Specifiche tecniche dell’anagrafica CIT000
- Schema XML dei messaggi della nuova procedura CIT
Copyright 2016 Bancaria Editrice Pagina 31
Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016
Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
12. Piano delle attività Di seguito si riporta la pianificazione delle attività necessarie per l’avvio della nuova procedura CIT, anch’essa condivisa con la Banca d’Italia: • come anticipato al paragrafo 3 è fissata al 1° luglio 2016 la data a partire dalla quale gli intermediari
dovranno consegnare alla clientela solo materialità di assegni “a nuovo” (fatta eccezione per i titoli speciali della Banca d’Italia che saranno adeguati ai nuovi requisiti di stampa entro la data di avvio della nuova procedura CIT);
• è previsto il completamento delle attività di sviluppo da parte degli intermediari e dei Centri Applicativi entro la fine del mese di novembre 2016;
• al termine degli sviluppi seguirà una fase di test tra Centri Applicativi e intermediari (anche in logica end-to-end) della durata di 5 mesi complessivi (fine novembre 2016 – fine aprile 2017); rimane ferma la possibilità di anticipare l’avvio della fase di test da parte di quegli intermediari che dovessero eventualmente completare in via anticipata le implementazioni laddove ciò risulti possibile anche da parte dei Centri Applicativi. Si richiama l’attenzione sulla rilevanza che assume lo svolgimento di un’accurata fase di test stante la complessità realizzativa del progetto;
• a partire da maggio 2017 (cioè una volta completate le attività di test) la nuova procedura CIT dovrà essere adottata dagli intermediari nel ruolo di trattario/emittente e in maniera progressiva, entro un periodo complessivo di due mesi, anche nel ruolo di negoziatore. Da maggio 2017 inizieranno ad essere presentati al pagamento mediante la procedura CIT volumi di assegni progressivamente crescenti per giungere ad inizio luglio 2017 alla totalità degli assegni negoziati con la nuova modalità. Durante questa fase di passaggio si intende che gli assegni non trattati mediante la procedura CIT potranno essere presentati mediante procedura Check Truncation o tramite scambio nelle Stanze di compensazione, secondo le regole attualmente vigenti;
• è prevista la dismissione delle attuali procedure Check Truncation ed Esito Elettronico Assegni una volta completata la “migrazione” nella nuova procedura CIT e, quindi, a luglio del 2017. A partire dalla stessa data gli intermediari cesseranno di utilizzare le Stanze di compensazione per lo scambio di assegni migrati nella procedura CIT.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 546-3-2015
53. L’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’articolo 416 del codice di procedura civile. Se l’opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secon-do comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fi ssa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notifi cati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricor-so introduttivo e l’atto di costituzione dell’opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni pri-ma dell’udienza fi ssata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
57. All’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formali-tà non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d’uffi cio, ai sensi dall’articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fi no a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in can-celleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipo-teca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d’appello. Il reclamo si propone con ricorso da depo-sitare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifi cazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d’uffi cio, li ritenga indispensabili ai fi ni della de-cisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
60. La corte d’appello fi ssa con decreto l’udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte può sospendere l’effi cacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d’appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, proce-de nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fi no a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, com-pleta di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notifi cazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere propo-sto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione del-la stessa, o dalla notifi cazione se anteriore. La sospensione dell’effi cacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d’appello, che provvede a norma del comma 60.
63. La Corte fi ssa l’udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notifi cazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.
66. I capi degli uffi ci giudiziari vigilano sull’osservanza della di-sposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
68. I capi degli uffi ci giudiziari vigilano sull’osservanza della di-sposizione di cui al comma 67.”.
15G00037
MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE
DECRETO 3 ottobre 2014 , n. 205 .
Regolamento recante presentazione al pagamento in for-ma elettronica degli assegni bancari e circolari.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; Visto l’articolo 8, comma 7, lett. d) , decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di seguito “Decreto legge”, che prevede che con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentita la Banca d’Italia, disciplini le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) ;
Vista la lett. b) dell’articolo 8, comma 7, del decre-to sopraccitato che dispone modifi che al regio decre-to 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che l’asse-gno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica; che l’assegno circolare possa es-sere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica;
Vista la lett. c) , dell’articolo 8, comma 7 del decreto sopraccitato che dispone modifi che al regio decreto 21 di-cembre 1933, n. 1736, prevedendo che le copie informa-tiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice me-diante l’utilizzo della propria fi rma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate dal presente regolamento;
Vista la lett. e) , dell’articolo 8, comma 7, del decreto sopraccitato che dispone modifi che al regio decreto 21 di-cembre 1933, n. 1736, prevedendo l’emanazione da parte della Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione del presente regolamento, di regole tecniche volte a comple-tare il quadro normativo di riferimento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifi che e integrazioni recante il Codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche in mate-ria di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 22 febbraio 2013, recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifi ca delle fi rme elettro-niche avanzate, qualifi cate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note n. 43840 del 4 giugno 2013 e n. 20336 dell’8 marzo 2014 del Ministero dell’economia e delle fi nanze con cui si è provveduto a richiedere il parere di Banca d’Italia sulla bozza di regolamento in oggetto;
Visto il parere positivo espresso dalla Banca d’Italia con note n. 0715595/13 del 29 luglio 2013 e n. 0365986/14 del 4 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 novembre 2013;
Vista la nota n. 5261 del 22 aprile 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Defi nizioni
1. Nel presente regolamento, si intende per: a) “legge assegni”: il regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736; b) “CAD”: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e successive modifi che e integrazioni recante il Codice dell’amministrazione digitale;
c) “regolamento della Banca d’Italia”: il regolamen-to di cui all’articolo 8, comma 7, lett. e) , del decreto-leg-ge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) “negoziatore”: la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l’assegno è girato per l’incasso;
e) “trattario”: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui è detenuto il conto di traenza dell’assegno;
f) “emittente”: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l’assegno circolare per una somma dispo-nibile presso la banca stessa al momento dell’emissione;
g) “immagine dell’assegno”: copia per immagine dell’assegno, su supporto informatico, di cui all’artico-lo 1, comma 1, lettera i -ter ) del CAD, conforme all’origi-nale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 66 della legge assegni.
Art. 2. Presentazione in forma elettronica dell’assegno
1. Ai sensi dell’articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il negoziatore può presentare l’assegno al paga-mento in forma elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca d’Italia.
2. Ai fi ni del comma 1, si ha presentazione in for-ma elettronica quando il trattario o l’emittente ricevo-no dal negoziatore l’immagine dell’assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d’Italia.
3. Ai fi ni del comma 1, si ha altresì presentazione in forma elettronica quando – nei casi e in conformità a quanto stabilito dal regolamento della Banca d’Italia – il trattario o l’emittente ricevono dal negoziatore le infor-mazioni previste dal medesimo regolamento.
4. Gli assegni girati per l’incasso l’ultimo giorno utile, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge asse-gni, possono essere presentati al pagamento dal negozia-tore solo con la modalità di cui al comma 2.
Art. 3. Tempi
1. Il negoziatore presenta l’assegno al pagamento al trattario o all’emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso.
2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le moda-lità di cui all’articolo 2, comma 3, il negoziatore, al fi ne di consentire controlli di regolarità del titolo, è tenuto a trasmettere al trattario o all’emittente, su richiesta di que-sti ultimi, l’immagine dell’assegno non oltre il giorno la-vorativo successivo a quello di presentazione.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120 del de-creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
Art. 4. Protesto e constatazione equivalente
1. In caso di mancato pagamento di un assegno pre-sentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclu-sivamente in via telematica secondo le regole defi nite nel regolamento della Banca d’Italia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico uffi ciale o la Banca d’Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e delle informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore riceve, secondo le regole defi nite nel re-golamento della Banca d’Italia, copia degli assegni pre-sentati al pagamento in forma elettronica e degli even-tuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento.
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4. Il regolamento della Banca d’Italia può prevedere che per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti in essere con modalità diverse da quella telematica.
5. Il regolamento della Banca d’Italia può dettare di-sposizioni per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.
Art. 5.
Sicurezza
1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presi-di in grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dell’assegno al paga-mento secondo quanto disciplinato dal regolamento della Banca d’Italia.
2. Con il regolamento della Banca d’Italia possono es-sere defi niti requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fi ne di garantire la sicurezza e la correttezza del processo di acquisizione e trasmissione dell’immagi-ne dell’assegno in forma elettronica.
Art. 6.
Dematerializzazione e conservazione degli assegni
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 66, com-ma 2, della legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l’immagine dell’assegno.
2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al com-ma 1 dispongano della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonché dei requisi-ti eventualmente previsti dal regolamento della Banca d’Italia, per esercitare in maniera professionale e affi da-bile le attività di cui al comma 1. Tali soggetti svolgono le predette attività nel rispetto degli standard nazionali e internazionali di riferimento e in conformità con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l’at-tuazione dello stesso.
3. Il regolamento della Banca d’Italia può dettare di-sposizioni volte a disciplinare le caratteristiche dell’atti-vità di trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonché i requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.
4. L’immagine degli assegni e, ove previsto, le infor-mazioni di cui all’articolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformità con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l’attuazione dello stesso.
5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regola-mento della Banca d’Italia, gli assegni cartacei sono con-servati per un periodo di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
6. Il regolamento della Banca d’Italia può prevedere l’utilizzo di uno specifi co tipo di fi rma elettronica ai sensi di quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l’attuazione dello stesso.
Art. 7.
Disposizioni di attuazione
1. Il regolamento della Banca d’Italia detta le regole tecniche per l’attuazione del presente regolamento.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno del-la sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repub-blica italiana.
2. Le modifi che apportate alla legge assegni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblica-zione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica del rego-lamento della Banca d’Italia.
3. Il regolamento della Banca d’Italia può prevedere adeguate modalità temporali per l’effi cacia delle norme in esso contenute aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.
Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 ottobre 2014
Il Ministro: PADOAN Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi cia-li della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull’asse-gno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istitu-to di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 29 dicembre 1933, n. 300.
Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 546-3-2015
Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgen-ti per l’economia), convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:
“7. Per allineare allo standard europeo l’esercizio del credito sono apportate le seguenti modifi che:
a) l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:
“1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicu-ra che dal momento della ricezione dell’ordine l’importo dell’opera-zione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamen-to del benefi ciario entro la fi ne della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell’area unica dei pagamenti in euro che non può co-munque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.”;
b) al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifi che:
1) all’articolo 31 è aggiunto, in fi ne, il seguente comma: «L’assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall’articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;
2) il numero 3) del primo comma dell’ articolo 45 è sostituito dal seguente: «3) con dichiarazione della Banca d’Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’as-segno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.»;
3) all’articolo 61 è aggiunto, in fi ne, il seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;
4) all’articolo 86, primo comma, è aggiunto, in fi ne, il se-guente periodo: “All’assegno circolare si applica altresì la disposizione dell’assegno bancario di cui all’articolo 31, terzo comma.”;
c) all’articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:
«Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformi-tà all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria fi rma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’ articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»;
d) con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina le modalità attuative delle disposi-zioni di cui alle precedenti lettere b) e c) ;
e) la Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione del regola-mento di cui alla lettera d) , disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti let-tere e del regolamento ministeriale;
f) le modifi che apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quin-dicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Uffi cia-le della Repubblica del regolamento della Banca d’Italia di cui alla lettera e) ;
f -bis ) dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modifi cazioni, è inserito il seguente:
«3 -bis . L’autenticazione di cui al comma 3 del presente artico-lo è effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’au-tenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego»”.
Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 17 della legge 23 ago-sto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati rego-lamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sot-tordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministra-zione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Il DPCM 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di siste-ma di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice ell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 59, S.O.
Il DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di gene-razione, apposizione e verifi ca delle fi rme elettroniche avanzate, qua-lifi cate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 21 maggio 2013, n. 117.
Note all’art. 1:
Per il riferimento al testo del Regio Decreto n. 1736 del 1933 veda-si nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 82 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del comma 7 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 70 del 2011 vedasi nelle Note alle premesse.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 66 del citato Regio Decreto n. 1736 del 1933:
“Art. 66. — Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qual-siasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d’oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d’oltre mare dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi possono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.
Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni ef-fetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’ori-ginale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria fi rma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’ articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.”.
Note all’art. 2:
Si riporta il testo vigente degli articoli 31 e 32 del citato Regio Decreto n. 1736 del 1933:
“Art. 31. — L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno in-dicato come data d’emissione è pagabile nel giorno di presentazione.”.
“Art. 32. — L’assegno bancario deve essere presentato al paga-mento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni se è pagabile nei territori comunque sog-getti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.
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L’assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di ses-santa giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d’Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono con-siderati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno ban-cario come data d’emissione.”.
Note all’art. 3:
Si riporta il testo vigente dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”:
“Art. 120. (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi). — 01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fi no al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a) , dal gior-no lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari
emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.
1 -bis . Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1 -bis in relazione all’evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interes-si nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia de-bitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produr-re interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data va-luta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”.
Note all’art. 6:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell’articolo 66 del citato Regio Decreto n. 1736 del 1933 vedasi nelle Note all’art. 1.
15G00033
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2015 .
Concessione di onorifi cenze dell’Ordine della «Stella d’Italia» nei gradi di Grande Uffi ciale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESIDENTE DELL’ORDINE DELLA “STELLA D’ITALIA”
Visto l’art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante Modifi che ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948,
n. 812; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione
della legge 3 febbraio 2011, n. 13; Sentito il Consiglio dell’Ordine; Su proposta del Ministro degli affari esteri;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1.
È conferita l’Onorifi cenza Grande Uffi ciale dell’Ordine della “Stella d’Italia”, con facoltà di fregiarsi delle inse-gne dell’Ordine, alle seguenti persone:
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Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
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IL DIRETTORIO DELLA BANCA D’ITALIA
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche e integrazioni (“Legge assegni”);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell’amministrazione digitale (CAD);
Visto l’articolo 8, comma 7, lett. b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che: a) l’assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; b) il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica; c) l’assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica;
Visto l’articolo 8, comma 7, lett. c) del decreto legge sopracitato che prevede che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche emanate rispettivamente dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Banca d’Italia;
Visto l’articolo 8, comma 7, lett. e) del decreto legge sopracitato che prevede l’emanazione da parte della Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione del regolamento ministeriale, di regole tecniche per l’applicazione delle norme primarie e secondarie sopracitate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, “Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lett. d) del decreto legge sopracitato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, lett. b) e c) del medesimo decreto legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale”;
ADOTTA
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ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lett. e) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
il seguente Regolamento
SEZIONE I – Definizioni ed ambito di applicazione
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente regolamento (di seguito “Regolamento”), si intende per: a) “Allegato tecnico”: insieme delle indicazioni tecnico-operative che costituiscono parte
integrante del Regolamento; b) “emittente”: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l’assegno circolare per una
somma disponibile presso la banca stessa al momento dell’emissione; nel Regolamento il termine emittente è utilizzato anche con riferimento ai vaglia postali e ai titoli speciali della Banca d’Italia;
c) “immagine dell’assegno”: copia per immagine dell’assegno, su supporto informatico – di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-ter) del CAD – la cui conformità all’originale cartaceo è assicurata dal negoziatore mediante l’utilizzo della propria firma digitale in coerenza con quanto previsto dall’articolo 66 della Legge assegni;
d) “intermediari”: i soggetti di cui alle lettere b), e) e f);
e) “negoziatore”: la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l’assegno è girato per l’incasso;
f) “trattario”: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui è detenuto il conto di traenza dell’assegno.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il Regolamento si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 31,
comma 3 della Legge assegni con riferimento ai seguenti titoli (di seguito anche “assegni” o “assegno”): assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d’Italia.
2. I titoli di cui al comma precedente devono essere denominati in euro, tratti su o emessi da una
filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana. Sulla base di un accordo tra gli intermediari, e nel rispetto di ogni altra norma applicabile, le disposizioni del presente Regolamento possono, laddove compatibili, essere applicate anche a titoli in euro tratti, emessi o negoziati al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni di cui alle sezioni II, IV, V e VI del Regolamento possono applicarsi, in quanto
compatibili, anche ai titoli presentati al pagamento in forma cartacea direttamente al trattario o all’emittente in quanto in tali casi il negoziatore coincide con il trattario o l’emittente.
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SEZIONE II – Dematerializzazione e conservazione sostitutiva
Art. 3 (Generazione dell’immagine dell’assegno)
1. Il negoziatore genera l’immagine dell’assegno assicurando, mediante apposizione della propria
firma digitale, la conformità dell’immagine all’originale cartaceo, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato tecnico (capitoli 1 e 2). La firma digitale deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attività può impegnare il negoziatore.
2. Il processo di generazione dell’immagine assicura che il titolo cartaceo venga utilizzato una
sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini della presente disciplina; il processo garantisce altresì la conformità dell’immagine dell’assegno all’originale cartaceo.
3. In accordo tra loro e d’intesa con la Banca d’Italia, gli intermediari definiscono le procedure da
seguire nel caso in cui non sia possibile generare un’immagine che consenta al negoziatore di assicurare, ai sensi del comma 1, la conformità della stessa all’originale cartaceo.
Art. 4
(Conservazione dell’immagine dell’assegno)
1. L’immagine dell’assegno è conservata a cura del negoziatore per i termini previsti dalla legge. 2. La conservazione è effettuata in conformità alle regole tecniche e organizzative di cui ai DPCM
del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato tecnico (capitolo 3) e con modalità tali da garantire per tutto il periodo di conservazione l’accessibilità e l’utilizzabilità dell’immagine dell’assegno.
Art. 5
(Registrazione su supporto informatico) 1. Il negoziatore registra su supporto informatico, con modalità idonee a garantire la non
modificabilità e la piena tracciabilità, tutti gli eventi caratterizzanti la vita dell’assegno, nonché i dati di cui all’articolo 8 del Regolamento (Allegato tecnico, capitolo 4).
2. Il trattario o l’emittente registrano su supporto informatico, con modalità idonee a garantire la non modificabilità e la piena tracciabilità, gli eventi di cui all’articolo 7, comma 5 e agli articoli 11, 12 e 13.
Art. 6
(Conservazione e disponibilità dei titoli cartacei)
1. L’assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Durante tale periodo l’assegno cartaceo viene esibito solo su richiesta dell’Autorità giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dell’immagine dell’assegno.
2. Decorso il periodo di conservazione di cui al comma precedente l’assegno cartaceo è distrutto,
fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione
Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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dell’Autorità giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dell’assegno o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa.
SEZIONE III – Presentazione al pagamento
Art. 7 (Presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno)
1. La presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno da parte del negoziatore
avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all’emittente: a) dell’immagine dell’assegno unitamente ai dati di cui all’articolo 8 del Regolamento per gli
assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell’Allegato tecnico (capitolo 5.1);
b) dei soli dati di cui all’articolo 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell’Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d’Italia, di qualsiasi ammontare.
2. Nei casi di cui alla lettera b) di cui al comma precedente il negoziatore trasmette l’immagine
dell’assegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dell’emittente. 3. Gli intermediari, d’accordo tra loro, possono prevedere casi in cui, per problematiche connesse
con la materialità del titolo, l’immagine viene trasmessa, unitamente ai dati di cui al citato articolo 8, anche per i titoli di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.
4. La presentazione al pagamento in forma elettronica, nonché la richiesta di trasmissione
dell’immagine dell’assegno da parte del trattario o dell’emittente rispettano i requisiti operativi indicati nell’Allegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari d’accordo tra loro.
5. La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o
l’emittente ricevono quanto previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo. 6. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire
che l’assegno sia presentato al pagamento una sola volta.
Art. 8 (Dati da trasmettere)
1. Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all’emittente almeno i seguenti dati
relativi all’assegno negoziato:
a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB); b) identificativo del trattario o dell’emittente (codice ABI e CAB); c) importo; d) data di emissione; e) numero identificativo dell’assegno; f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli
speciali della Banca d’Italia.
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Art. 9 (Reti trasmissive)
1. Le attività di trasmissione di cui alla presente sezione sono effettuate mediante reti che
posseggono almeno i requisiti previsti nell’Allegato tecnico (capitolo 5.2).
Art. 10 (Tempi)
1. Il negoziatore presenta al pagamento in forma elettronica l’assegno al trattario o all’emittente
non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso. 2. Nel caso in cui l’assegno sia girato per l’incasso attraverso sistemi alternativi alla consegna
presso lo sportello, il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore. Gli intermediari informano i propri clienti sui tempi massimi entro cui i titoli girati per l’incasso con le predette modalità pervengono al negoziatore.
3. La richiesta di trasmissione dell’immagine dell’assegno di cui all’articolo 7, comma 2 del
Regolamento deve pervenire al negoziatore in tempi che rendano possibile l’invio dell’immagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
4. Resta ferma la possibilità, ove ricorrano i presupposti previsti per legge, di avvalersi delle
previsioni in tema di proroga dei termini legali e convenzionali.
Art. 11 (Assegni non pagati)
1. La comunicazione di mancato pagamento è trasmessa in via telematica dal trattario o
dall’emittente al negoziatore in coerenza con le indicazioni contenute nell’articolo 120 del Testo unico bancario (TUB) in materia di disponibilità economica e valuta, rispettando i requisiti operativi indicati nell’Allegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari, d’accordo tra loro, sentita la Banca d’Italia.
SEZIONE IV – Mancato pagamento, protesto e constatazione equivalente
Art. 12 (Trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via
telematica)
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il trattario o l’emittente, per conto del negoziatore, trasmette in via telematica ai pubblici ufficiali abilitati la distinta con la quale richiede la levata del protesto o della constatazione equivalente, sottoscritta con firma digitale, unitamente all’immagine dell’assegno generata ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, nonché le informazioni di cui all’Allegato tecnico (capitolo 6.1).
2. Gli intermediari e i pubblici ufficiali, d’accordo tra loro, possono stabilire che la documentazione di cui al comma 1 non sia sottoscritta con firma digitale purché essa sia comunque riconducibile in modo certo al trattario o all’emittente, senza possibilità di suo ripudio.
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3. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che la documentazione di cui al comma 1 possa essere trasmessa una sola volta con riferimento a ciascun assegno; è fatto salvo il caso in cui l’intermediario abbia ricevuto in via telematica dal pubblico ufficiale un documento attestante la non protestabilità del titolo.
Art. 13
(Levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica) 1. Nei casi di cui al precedente articolo 12, il protesto o la constatazione equivalente vengono
levati in via telematica dal pubblico ufficiale a ciò abilitato, esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e delle informazioni inviate dal trattario o dall’emittente.
2. Il protesto o la constatazione equivalente possono essere uniti all’immagine dell’assegno e
devono essere sottoscritti con firma digitale dal pubblico ufficiale. 3. Qualora l’assegno non risulti protestabile, il pubblico ufficiale genera e sottoscrive con firma
digitale un documento attestante la non protestabilità del titolo (capitolo 6.1 dell’Allegato tecnico).
4. Il trattario o l’emittente acquisiscono per via telematica dal pubblico ufficiale il protesto o la
constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo e lo inviano, sempre per via telematica, al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all’acquisizione.
5. Il negoziatore conserva il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento
attestante la non protestabilità del titolo in conformità ai criteri previsti dall’articolo 4, comma 2 del Regolamento.
Art. 14
(Reti trasmissive)
1. Le attività di trasmissione di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento vengono effettuate dagli intermediari e dai pubblici ufficiali mediante reti che abbiano almeno i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti nell’Allegato tecnico (capitolo 6.2) e siano in grado di assicurare che lo scambio delle informazioni avvenga nel rispetto dei limiti temporali normativamente previsti.
SEZIONE V – Consegna di documentazione e comunicazioni alle autorità
Art. 15 (Consegna di documentazione)
1. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta:
a) una copia analogica dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato
pagamento registrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi;
b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi.
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2. A richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell’assegno, dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.
Art. 16
(Comunicazioni alle autorità)
1. Restano ferme le modalità di comunicazione alle autorità nonché ai pubblici ufficiali e alla Banca d’Italia, rivenienti da altre disposizioni di legge o regolamentari che riguardino i titoli e le attività di cui al Regolamento.
SEZIONE VI – Esternalizzazione
Art. 17 (Terze parti)
1. Nel rispetto della vigente normativa in tema di esternalizzazione, nonché di quanto previsto nel
Regolamento e nell’Allegato tecnico (capitolo 7), gli intermediari possono delegare a terze parti: a) le attività materiali di generazione dell’immagine dell’assegno; b) la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno; c) la comunicazione di mancato pagamento; d) la trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in
via telematica; e) la conservazione dell’immagine dell’assegno; f) la conservazione del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento
attestante la non protestabilità del titolo; g) la registrazione su supporto informatico degli eventi relativi all’assegno; h) la conservazione e la distruzione dei titoli cartacei.
2. Gli intermediari hanno la responsabilità delle attività esternalizzate e presidiano i rischi
derivanti dall’esternalizzazione esercitando, fra l’altro, attività di controllo e mantenendo le competenze necessarie per una eventuale internalizzazione; essi documentano e approvano, ad un adeguato livello organizzativo coerente con la più complessiva politica aziendale, l’eventuale delega a soggetti terzi delle attività di cui al comma precedente.
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Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Allegato tecnico
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INDICE
CAPITOLO 1 – Generazione dell’immagine dell’assegno p. iii CAPITOLO 2 – Firma digitale p. v CAPITOLO 3 – Conservazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento p. vii CAPITOLO 4 - Registrazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento p. viii CAPITOLO 5 – Scambio dei dati di cui alla Sezione III del Regolamento
Paragrafo 5.1 – Procedure per il trattamento in forma elettronica dell’assegno p. ix
Paragrafo. 5.2 – Caratteristiche delle reti trasmissive p. ix CAPITOLO 6 – Scambio dei dati di cui alla Sezione IV del Regolamento
Paragrafo. 6.1 - Informazioni minime scambiate tra le parti p. x
Paragrafo. 6.2 – Caratteristiche della trasmissione p. x CAPITOLO 7 – Esternalizzazione p. xi
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iii
1. Generazione dell’immagine dell’assegno
L’immagine dell’assegno è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico generato abbia forma e contenuto identici a quelli del documento cartaceo da cui è tratto; ciò previo raffronto dei documenti, ovvero attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
L’immagine dell’assegno è generata in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 e nel rispetto di quanto precede con riferimento al recto e al verso del titolo; essa è memorizzata in un unico file in formato PDF/A, identificabile in modo univoco rispetto all’originale cartaceo. Con riferimento ai metadati minimi di cui all’articolo 3, comma 9 del succitato decreto: − l’identificativo univoco e persistente deve essere valorizzato con una stringa composta dalla
sequenza codice ABI, carattere”_”, codice CAB, carattere”_”, numero dell’assegno; − il riferimento temporale è la data e l’ora di generazione del documento con riferimento al Tempo
Universale Coordinato (UTC) in conformità a quanto previsto nell’Allegato 1 del decreto stesso; − l’oggetto è valorizzato con la stringa “Copia per immagine dell’assegno”; − il “nome” del soggetto che ha formato il documento è costituito dalla ragione sociale del
negoziatore ovvero della terza parte a cui il negoziatore ha esternalizzato l’attività materiale di generazione dell’immagine dell’assegno; il “cognome” è la sequenza codice ABI, carattere”_”, codice CAB del negoziatore, il “codice fiscale” è la partita I.V.A. del negoziatore ovvero della terza parte delegata;
− il destinatario è lasciato vuoto.
Nell’acquisizione dell’immagine dell’assegno dovrà essere garantita la migliore rispondenza del titolo all’originale cartaceo, in modo da poterne rilevare eventuali alterazioni e/o anomalie.
A tale proposito, di seguito si riportano le caratteristiche cui riferirsi: − risoluzione minima = 200 DPI − modalità di acquisizione = 256 toni di grigio o colore1 − compressione = jpeg − formato di uscita = PDF/A
L’immagine acquisita deve garantire la leggibilità di tutte le informazioni contenute nell’assegno
cartaceo.
Il processo di generazione dell’immagine dell’assegno deve assicurare che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini del Regolamento. In caso di errori materiali avvenuti in fase di acquisizione dell’immagine, il negoziatore procede alla generazione di una nuova immagine, non rilevando in alcun modo, ai fini del Regolamento, l’immagine precedentemente generata ed erroneamente acquisita.
Il documento informatico generato deve essere sottoscritto con firma digitale, ai sensi del capitolo 2 del presente Allegato e conservato ai sensi del successivo capitolo 3.
Al fine di assicurare l’immodificabilità e l’integrità dell’immagine dell’assegno in origine generata e certificata devono essere attuate tutte le misure di natura organizzativa e tecnologica volte a garantire che il documento sottoposto alla sottoscrizione con firma digitale corrisponda esattamente al titolo cartaceo originale da cui è tratto.
1 Le immagini dovranno rispettare i livelli cromatici degli originali da cui sono derivate; la profondità di bit dovrà essere tale da garantire la corrispondenza al colore dell’originale.
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Il processo di generazione dell’immagine dell’assegno prevede, ove possibile, controlli atti a rilevare in via automatica eventuali anomalie del titolo cartaceo e degli elementi di sicurezza in esso inseriti.
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2. Firma digitale
I formati di firma digitale per la sottoscrizione da parte degli intermediari dei documenti informatici previsti nel Regolamento, inclusi quelli utilizzati per assicurarne la conformità all’originale cartaceo, sono gli stessi previsti dall’articolo 21, comma 1 (formato di busta crittografica “CAdES”) e comma 15 (formato di busta crittografica “PAdES”) della deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009, emanata dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA, oggi AgID) e successive modifiche e integrazioni.
In fase di apposizione della firma digitale deve essere utilizzato l’algoritmo di hashing prescritto dalle norme di legge2.
Il processo di verifica della firma deve essere svolto secondo le modalità previste dalla normativa in materia. Il valore della firma digitale nel tempo è assicurato dalla conservazione sostitutiva (cfr. capitolo 3)3.
Per la sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale4 e per la verifica della firma digitale, occorre utilizzare applicativi conformi alla normativa vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni).
In coerenza con quanto previsto dalla menzionata deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009, il certificato utilizzato dall’intermediario per gli scopi di cui al presente Regolamento deve contenere: − nei campi givenName e surname rispettivamente il nome e il cognome del titolare del certificato
e cioè il soggetto persona fisica in favore del quale l’intermediario chiede o autorizza il rilascio del certificato;
− nel campo organizationName, se applicabili, la ragione sociale o la denominazione e il codice identificativo dell’intermediario che ha richiesto o autorizzato il rilascio del certificato del titolare. In particolare, nei casi di apposizione della firma digitale, al fine di attestare la conformità
dell’immagine dell’assegno all’originale cartaceo, tale firma deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attività può impegnare il negoziatore stesso.
Nei casi di esternalizzazione, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento, di attività per cui è richiesta l’apposizione della firma digitale, il certificato del titolare delegato deve contenere: − nel campo givenName e surname i riferimenti della persona fisica cui viene delegata tale attività
e quindi la titolarità del certificato; − nel campo organizationName i riferimenti del delegante; − nel campo title l’indicazione circa i poteri di rappresentanza del delegante in capo al titolare; − nel campo UserNotice la formula “digitalizzazione assegni”, al fine di definire il perimetro
d’azione ed eventuali limitazioni d’uso del delegato. Considerato che la fase di rilascio del certificato di firma così come quella della sospensione e
della revoca della firma stessa dipendono non solo da situazioni e circostanze relative al titolare ma anche dalle vicende dei suoi poteri, gli intermediari devono, altresì, attuare procedure tecniche ed
2 Determinazione Commissariale n. 69/2010 (funzione di hash SHA-256) e successive modifiche e integrazioni. 3 Il soggetto deputato alla conservazione dei documenti informatici nel tempo dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 62 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 e dovrà quindi associare un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione delle firme digitali in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del relativo certificato qualificato. In particolare, per “riferimento temporale opponibile a terzi” si intende una marca temporale generata in conformità a quanto previsto all’art. 17 della deliberazione del CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. 4 In conformità con la normativa vigente, la sottoscrizione dei documenti informatici previsti nel Regolamento può avvenire anche mediante apposizione di firma automatica digitale.
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
vi
organizzative affinché le indicazioni dei poteri risultino con certezza all’atto dell’apposizione e della verifica della firma.
Ogni documento informatico sottoscritto con firma digitale deve, inoltre, essere privo di elementi attivi cioè di “macroistruzioni o codici eseguibili o altri elementi tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”5.
Nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale contenente allegati anch’essi firmati digitalmente, la validità della firma digitale e i poteri del soggetto firmatario devono essere assicurati per il documento informatico e per ogni allegato.
5 Cfr. art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013.
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3. Conservazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
Il sistema di conservazione del negoziatore deve gestire le seguenti tipologie di documenti informatici: “Immagine assegno”, “Protesto/constatazione equivalente”, “Documento di non protestabilità”.
Il sistema di conservazione deve essere gestito almeno sulla base dei dati identificativi dell’assegno (codice ABI, CAB e numero assegno) e della tipologia del documento.
Le procedure di conservazione devono essere attivate tempestivamente quando: − è stata attestata la conformità dell’immagine dell’assegno all’originale cartaceo mediante
apposizione della firma digitale (Tipologia “Immagine assegno”); − è stato ricevuto un protesto/constatazione equivalente (Tipologia “Protesto/constatazione
equivalente”); − è stato ricevuto un documento attestante la non protestabilità del titolo (Tipologia “Documento di
non protestabilità”)6. Gli intermediari realizzano il sistema di conservazione con l’obiettivo di assicurare nel tempo i
requisiti di integrità, autenticità, accessibilità, leggibilità, riproducibilità e disponibilità dei documenti informatici nonché delle informazioni conservate, anche in caso di eventi societari (quali ad es. fusioni, scissioni, ristrutturazioni) che interessino il negoziatore. La disponibilità dei documenti informatici e delle informazioni conservate va riferita agli aventi diritto e alle Autorità per obblighi rivenienti da disposizioni di legge o regolamentari.
Ai fini del processo di conservazione si deve ottemperare a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
Deve essere garantita, per il periodo di tempo stabilito dall’articolo 4, comma 1 del Regolamento, la rintracciabilità e la leggibilità dei documenti informatici; in particolare, devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB, numero assegno e tipologia di documento.
6 Devono essere trasferiti nel sistema di conservazione tutti i documenti attestanti la non protestabilità del titolo.
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viii
4. Registrazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
Gli intermediari, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono registrare tempestivamente su supporto informatico, con modalità idonee a garantire la completezza, la correttezza, la non modificabilità, i dati e i documenti prodotti e/o utilizzati durante l’intero ciclo di vita dell’assegno. Deve essere altresì assicurata la registrazione delle operazioni di accesso, inserimento e modifica delle informazioni di cui sopra con misure adeguate ad attestarne l’immodificabilità.
Deve essere garantita la rintracciabilità e la leggibilità delle informazioni associate agli eventi caratterizzanti il ciclo di vita dell’assegno anche in caso di eventi societari (quali ad es. fusioni, scissioni, ristrutturazioni); in particolare, devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB e numero assegno.
La Figura 1 descrive gli eventi caratterizzanti il ciclo di vita dell’assegno in forma elettronica attraverso il diagramma di stato.
Figura 1
Stato Evento
Digitalizzato Assegno scansionato e sottoscritto con firma digitale per copia conforme all’originale cartaceo Presentato al Pagamento
Invio/Ricezione dell’assegno in formato elettronico dal negoziatore al trattario/emittente
Pagato Avvenuto regolamento Impagato Invio/Ricezione del messaggio di notifica dell’impossibilità di pagare l’assegno da parte del
trattario/emittente Assegno Protestato
Ricezione dal pubblico ufficiale del documento attestante il protesto/constatazione equivalente e reinvio dello stesso
Assegno Non Protestabile
Ricezione dal pubblico ufficiale del documento attestante la non protestabilità del titolo e reinvio dello stesso
Consegnato Consegna di documentazione al portatore del titolo ai sensi dell’art. 15 comma 1 del Regolamento
Tabella 1
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5. Scambio dei dati di cui alla Sezione III del Regolamento 5.1. Procedure per il trattamento in forma elettronica dell’assegno
Le procedure utilizzate per il trattamento in forma elettronica dell’assegno devono consentire: − la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno al trattario/emittente
attraverso l’invio di un flusso elettronico unico contenente: a) i soli dati dell’assegno7, per gli assegni bancari e postali di importo sino a 5.000 euro e
per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d’Italia, senza limiti di importo;
b) i dati8 e l’immagine dell’assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a 5.000 euro;
− l’eventuale richiesta del trattario/emittente al negoziatore della trasmissione dell’immagine dell’assegno sottoscritta con firma digitale e la relativa risposta9;
− la comunicazione dell’eventuale esito dell’impossibilità di pagare il titolo.
Le suddette procedure devono inoltre consentire la comunicazione dell’esito di protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilità.
5.2. Caratteristiche delle reti trasmissive
Le reti trasmissive utilizzate per lo scambio di flussi/messaggi connessi con la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno devono essere caratterizzate da presidi tecnici e funzionali tali da garantire livelli operativi, di servizio e di sicurezza, almeno pari a quelli stabiliti dalla Convenzione Interbancaria per i Problemi dell’Automazione (CIPA) per il “Sistema per la trasmissione telematica di dati”10, nonché la piena interoperabilità per il colloquio tra intermediari collegati a reti diverse.
7 Cfr. articolo 8 del Regolamento. 8 Cfr. articolo 8 del Regolamento. 9 Il processo, che si attiva con la richiesta del trattario/emittente cui deve far seguito il negoziatore con l’invio dell’immagine, deve completarsi entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione. 10 Cfr. documento “Sistema per la trasmissione telematica di dati – Requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza e standard di colloquio” redatto dalla CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi dell’Automazione).
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6. Scambio dei dati di cui alla Sezione IV del Regolamento 6.1 Informazioni minime scambiate tra le parti
La documentazione trasmessa ai fini del protesto/constatazione equivalente deve contenere almeno la data di presentazione della richiesta di protesto/constatazione equivalente, i dati dell’assegno11, i dati identificativi del negoziatore, la causale di rifiuto di pagamento12, i dati identificativi dei soggetti da protestare, nonché ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente.
Il protesto o la constatazione equivalente, ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo, sono documenti redatti su supporto digitale in un formato conforme alla normativa vigente (cfr. i citati DPCM del 3 dicembre 2013 e DPCM del 13 novembre 2014), sottoscritti con firma digitale dal pubblico ufficiale incaricato della levata del protesto o del rilascio della constatazione equivalente (cfr. la citata deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009).
Con riferimento ai metadati minimi di cui all’articolo 3, comma 9 del citato DPCM del 13 novembre 201413, l’identificativo univoco e persistente del documento informatico attestante il rilascio del protesto/constatazione equivalente ovvero attestante la non protestabilità del titolo deve essere valorizzato con una stringa composta almeno dalla sequenza codice ABI, carattere”_”, codice CAB, carattere”_”, numero dell’assegno, carattere”_” e la data e ora di generazione nel formato aaaaMMgg_hh24mm14.
I suddetti documenti informatici devono essere tali da preservare nel tempo l’apparenza visiva, indipendentemente dagli strumenti e sistemi usati per la creazione, memorizzazione e visualizzazione. In particolare tali documenti devono essere privi di elementi attivi cioè di “macroistruzioni o codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”15.
Il documento informatico attestante la levata del protesto o della constatazione equivalente ovvero il documento informatico attestante la non protestabilità del titolo deve essere acquisito dal trattario/emittente, che ha l’obbligo di inviarlo al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all’acquisizione.
6.2 Caratteristiche della trasmissione
Ai fini del protesto o della constatazione equivalente, le comunicazioni tra trattario/emittente e pubblico ufficiale devono utilizzare protocolli sicuri in grado di garantire:
− la riservatezza delle informazioni scambiate in modo che ne sia consentita la leggibilità solo al destinatario;
− l’autenticazione del mittente e del destinatario in modo che ciascuno abbia certezza dell’identità dell’interlocutore;
− l’integrità del messaggio in modo che questo non sia manomesso durante la trasmissione.
Le reti trasmissive devono assicurare, oltre alla sicurezza del servizio offerto, adeguati livelli di affidabilità.
11 Numero dell'assegno, conto corrente trassato, luogo e data di emissione, importo, trattario/emittente, piazza di pagamento. 12 L’eventuale documentazione accessoria deve essere allegata alla richiesta di protesto/constatazione equivalente in un formato conforme alla normativa vigente (cfr. i citati DPCM del 3 dicembre 2013 e DPCM del 13 novembre 2014). 13 Indipendentemente dal formato prescelto, i metadati devono essere integrati nel documento. 14 Con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC). 15 Cfr. articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013.
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7. Esternalizzazione
Gli intermediari valutano i profili di efficienza e i rischi connessi con il ricorso all’esternalizzazione delle attività di cui all’articolo 17, comma 1 del Regolamento.
Qualora decidano di esternalizzare una o più attività a uno o più soggetti, gli intermediari devono precisare, per ciascuna delle attività esternalizzate, i servizi che saranno forniti da ciascuno di essi, assicurandosi che, per ciascuna attività, sussistano procedure tecniche e organizzative tali da garantire adeguati livelli di affidabilità, efficienza e sicurezza nonché, ove necessario, la sussistenza dei poteri di firma (cfr. capitolo 2).
Gli intermediari individuano i soggetti cui esternalizzare le predette attività in base a competenza, capacità e presenza delle eventuali autorizzazioni richieste dalla legge; essi verificano inoltre che tali requisiti sussistano nel tempo.
Il contratto di esternalizzazione deve prevedere almeno: i diritti, gli obblighi, le responsabilità dei contraenti; la disciplina dei livelli di servizio, gli strumenti per il monitoraggio delle attività esternalizzate e le clausole penali per il caso di mancato rispetto; la definizione di politiche, procedure e controlli formali per proteggere lo scambio d’informazioni (in formato elettronico o cartaceo) tra i contraenti, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato, garantendo sempre la riservatezza, l’integrità, l’autenticità e la tracciabilità delle informazioni scambiate; le modalità di trattamento delle informazioni cui accede il personale del soggetto al quale sono esternalizzate le attività nonché delle informazioni memorizzate e processate dai suoi sistemi informativi.
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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CARATTERE SPECIALE CARATTERE/I SOSTITUTIVO/I
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
1
Allegato 5
COPIA ANALOGICA DELL’IMMAGINE DELL’ASSEGNO CONFORME ALL’ORIGINALE
(ex art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento della Banca d’Italia del ../../..)
Copia conforme all’originale informatico conservato nei propri archivi rilasciata ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento della Banca d’Italia del ../../.. , pubblicato in G.U. in data ../../.. che consente al portatore dell’assegno l’esercizio dei diritti ad esso attribuiti dalla legge.
La presente copia è rilasciata una sola volta al portatore del titolo.
[IMMAGINE FRONTE]
[IMMAGINE RETRO]
L’assegno è stato presentato al pagamento in data ../../.. ed è stato comunicato impagato in data ../../.. con causale .. “…………………………………………………………..” per l’importo di euro ……………..,…
L’importo di euro …………,.. è stato pagato tardivamente in data ../../..
DATA FIRMA/TIMBRO
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2
COPIA ANALOGICA DEL PROTESTO/CONSTATAZIONE EQUIVALENTE/DICHIARAZIONE DI NON PROTESTABILITA’ CONFORME
ALL’ORIGINALE
(ex art. 15, comma 1, lett. b) del Regolamento della Banca d’Italia del ../../..)
Copia conforme all’originale informatico conservato nei propri archivi rilasciata ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b) del Regolamento della Banca d’Italia del ../../.. , pubblicato in G.U. in data ../../.. che consente al portatore dell’assegno l’esercizio dei diritti ad esso attribuiti dalla legge.
La presente copia è rilasciata una sola volta al portatore del titolo.
[IMMAGINE FRONTE]
[IMMAGINE RETRO]
[IMMAGINE DOCUMENTO PROTESTO/CONSTATAZIONE EQUIVALENTE/DICHIARAZIONE NON PROTESTABILITA’]
L’assegno è stato presentato al pagamento in data ../../.. ed è stato comunicato impagato in data ../../.. con causale .. “…………………………………………………………..” per l’importo di euro ……………..,…
L’importo di euro …………,.. è stato pagato tardivamente in data ../../..
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation–StandardtraBancheeCA
Rete Interbancaria CHECK IMAGE TRUNCATION
Standard per Banche e Centri Applicativi
Codice documento: SIA-RI-CIT 001
Release: 1.0
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation–StandardtraBancheeCA
Aggiornamenti al documento
Data Release Decorrenza Comunicazione ABI22/03/2016 1.0 maggio 2017 Circolare di Serie Tecnica n. 5 del 22/03/2016
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation–StandardtraBancheeCAIndici 3
Indice dei contenuti
1.0 PREMESSA 6
2.0 GENERALITÀ 7
2.1 Descrizione della procedura 7
2.2 Modalità di adesione 9
3.0 OPERATIVITÀ DELLA PROCEDURA 11
3.1 Soggetti 11 3.1.1 Negoziatore 11 3.1.2 Trattaria 12 3.1.3 Mittente 12 3.1.4 Ricevente 13 3.1.5 Centri Applicativi 13
3.2 Flussi procedurali 15
3.3 Giornata applicativa 16 3.3.1 File Transfer 16 3.3.2 Message Switching 17
3.4 Data di Regolamento 18
3.5 Variazione data di regolamento 18
3.6 Set di caratteri ammessi 19
3.7 Regole di indirizzamento 20
3.8 Rifiuto messaggi/file errati 21
4.0 MESSAGGISTICA 22
4.2 I flussi XML 22 4.2.1 Tipologia dei flussi 22 4.2.2 Scambio flussi nelle tratte interbancarie 23 4.2.3 Modalità di indicazione dei soggetti partecipanti alla Procedura nei flussi 24 4.2.4 Identificativi e controlli di duplicazione 25 4.2.5 Regole di composizione del Virtual File Name 26 4.2.6 Dimensionamento massimo File 27
4.3 I messaggi Message Switching 27
5.0 CONTENUTO E RAPPRESENTAZIONE DEI FLUSSI 28
5.1 Testata del file fisico 28 5.1.1 IIF – Input Image File 28 5.1.2 NIF – Notifica Image File 29
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation–StandardtraBancheeCAIndici 4
5.1.3 ICA – Image Centri Applicativi 30 5.1.4 VIF - Validazione Image File 31 5.1.5 VCA - Validazione tra Centri Applicativi 33
5.2 Presentazione al pagamento – CITR.001.001.01 35 5.2.1 CITR.001.001.01 – Testata del file logico 35 5.2.2 CITR.001.001.01 – Presentazione al pagamento 38
5.3 Invio Immagine – CITR.003.001.01 42 5.3.1 CITR.003.001.01 – Testata del file logico 43 5.3.2 CITR.003.001.01 – Invio Immagine Assegno 45
5.4 Protesto e spese – CITR.004.001.01 50 5.4.1 CITR.004.001.01 – Testata del file logico 50 5.4.2 CITR.004.001.01 – Protesto e spese 53
5.5 Validazione – CITR.002.001.01 59 5.5.1 CITR.002.001.01 – Testata del file logico 59 5.5.2 CITR.002.001.01 – Messaggio di validazione 60
6.0 CONTENUTO E RAPPRESENTAZIONE DEI MESSAGGI 63
6.1 Message Switching 63 6.1.1 Richiesta immagine assegno (870) 63 6.1.2 Storno invio immagine assegno (871) 70 6.1.3 Impagato Assegno (872) 75 6.1.4 Pagato (873) 83 6.1.5 Conferma impagato assegno non pervenuto (874) 92 6.1.6 Conferma impagato assegno (875) 99 6.1.7 Deposito vincolato (876) 106 6.1.8 Svincolo deposito vincolato (877) 113 6.1.9 Richiamo assegno (878) 120 6.1.10 Rettifica importo (879) 126
6.2 Avviso variazione data regolamento richiesta – Tipo Msg 8VR 134
7.0 TOTALIZZAZIONI DI TRAFFICO GIORNALIERO 136
7.1 Composizione del file RTG 136 7.1.1 RTGT – Report Traffico Giornaliero – Record di testa 136 7.1.2 RTGM – Report Traffico Giornaliero – Message Switching 138 7.1.3 RTGF – Report Traffico Giornaliero – FT File fisici 140 7.1.4 RTGL – Report Traffico Giornaliero – FT File logici 141 7.1.5 RTGC – Report Traffico Giornaliero – Record di coda 144
8.0 APPENDICI 145
Appendice A - Elenco dei messaggi e dei relativi campi 145
Appendice A1 - Elenco dei messaggi e dei relatici TAG 146
Appendice B - Autenticazione dei messaggi 147
Appendice C – Causali Motivo Operazione 149
Appendice C1 – Altre causali Motivo Operazione 150
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation–StandardtraBancheeCAIndici 5
Appendice C2 – Causali motivazione storno 151
Appendice C3 – Causali motivazione di non protestabilità 151
Appendice D - Tabella codici ABI e Centri Applicativi 151
Appendice E – Valore di Soglia 151
Appendice F - Modalità di instradamento messaggi/flussi 152
Appendice F1. Tabella degli aderenti 152
Appendice G – Data Matrix 152
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CTR001‐CheckTruncation‐ StandardfraBancheeCAPremessa 6
1.0 Premessa Il presente documento definisce gli standard applicativi dei messaggi/flussi relativi alla procedura di Rete denominata “Check Image Truncation".
Per quanto riguarda i profili normativi e tariffari che regolano la procedura nonché gli aspetti attinenti al funzionamento delle infrastrutture tecnologiche e delle applicazioni ad essa correlate si fa rimando a quanto emanato in materia dai competenti organismi.
Al riguardo particolare rilevanza assumono le regole che disciplinano il funzionamento del Sistema per la trasmissione telematica di dati (SITRAD), del Sistema di Compensazione BI-COMP (sottosistema Dettaglio), nonché i contenuti riportati negli standard RNI “SIA-RI-STD-001”.
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CTR001‐CheckTruncation‐StandardfraBancheeCADescrizionedellaprocedura 7
2.0 Generalità
2.1 Descrizione della procedura La procedura è un’applicazione standardizzata del SITRAD che consente agli Aderenti di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica. Essa si applica a: assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d’Italia denominati in euro, tratti presso una filiale di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana.
Nell’ambito della presente procedura il riferimento agli assegni bancari e agli assegni circolari deve intendersi esteso ai titoli ad essi assimilabili e precisamente:
Assegni bancari = assegni bancari, assegni postali e assegni di traenza
Assegni circolari= assegni circolari, vaglia postali e vaglia della Banca d’Italia
La presente procedura interbancaria sostituisce le procedure Check Truncation e Esito Elettronico Assegni del SITRAD e può essere utilizzata dagli Aderenti per presentare al pagamento sia assegni che rispondono ai requisiti standard definiti da ABI con circolare di Serie Tecnica n. 21 - 12 giugno 2014 (come tempo per tempo aggiornati) sia assegni non conformi a detti standard.
Gli Aderenti utilizzano la presente procedura in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 2015 (“Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”) e dal Regolamento della Banca d’Italia (“Regolamento recante regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica”) emanati, rispettivamente, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettere d) e e) del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 (convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) nonché in coerenza con quanto espressamente stabilito dall’Accordo interbancario che disciplina la presente procedura.
Nei casi in cui non sia possibile presentare al pagamento gli assegni mediante la trasmissione dell’immagine, gli Aderenti (sia nella veste di negoziatore sia in quella di trattario/emittente) devono adottare la soluzione di “back-up” come descritta nell’Accordo interbancario della presente procedura.
La presente procedura consente:
all’Aderente negoziatore di presentare al pagamento gli assegni bancari e circolari negoziati. Per gli assegni:
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CTR001‐CheckTruncation‐StandardfraBancheeCADescrizionedellaprocedura 8
- bancari nei limiti di importo definiti all’Appendice E (“assegni sotto soglia”) e circolari, la presentazione al pagamento avviene mediante la trasmissione in via telematica all’Aderente trattario/emittente dei soli dati contabili dell’assegno;
- bancari non ricompresi nei limiti di importo di cui all’Appendice E (“assegni sopra soglia”), la presentazione al pagamento avviene mediante la trasmissione dell’immagine dell’assegno unitamente ai dati contabili dello stesso;
all’Aderente trattario/emittente di richiedere all’occorrenza la trasmissione dell’immagine degli assegni;
all’Aderente negoziatore di trasmettere l’immagine degli assegni a fronte di apposita richiesta pervenuta dall’Aderente trattario/emittente e negli altri casi previsti dall’Accordo interbancario;
all’Aderente trattario/emittente di comunicare all’Aderente negoziatore l’eventuale esito impagato dei titoli e di trasmettere le successive eventuali ulteriori comunicazioni qualora l’esito impagato non possa considerarsi definitivo:
- pagamento dell’assegno (nel caso di pagamento tardivo del titolo ai sensi di quanto previsto dalla L. 386/90 o pagamento effettuato dopo l’invio di un esito impagato conseguente alla mancata ricezione dell’immagine dell’assegno o della materialità del titolo qualora la presentazione al pagamento sia avvenuta tramite la soluzione di “back-up”);
- trasmissione del protesto/dichiarazione di non protestabilità (col presente messaggio vengono regolati tra gli Aderenti gli oneri sostenuti per il protesto/dichiarazione di non protestabilità);
- conferma di impagato (per confermare l’esito impagato di titoli protestabili per i quali non sia stato possibile chiedere il protesto e di titoli per i quali l’immagine o la materialità del titolo sia giunta al trattario una volta superato il termine per l’invio della comunicazione di esito impagato);
all’Aderente trattario/emittente di comunicare la costituzione di un deposito vincolato e di effettuarne lo svincolo o segnalarne la chiusura a fronte di apposita richiesta dell’Aderente negoziatore;
all’Aderente negoziatore di richiamare assegni presentati al pagamento e all’Aderente trattario/emittente di comunicare il relativo esito positivo o negativo del richiamo;
all’Aderente trattario/emittente e all’Aderente negoziatore di segnalare la rettifica dell’importo comunicato mediante messaggio di presentazione al pagamento degli assegni, laddove sia rilevata una incongruenza (a credito o a debito dell’Aderente trattario/emittente o negoziatore) nell’importo regolato in fase di presentazione del titolo, in conseguenza di una incoerenza tra importo in lettere e in cifre indicato sul titolo.
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CTR001‐CheckTruncation‐StandardfraBancheeCAModalitàdiadesione 9
2.2 Modalità di adesione Per quanto riguarda l’adesione al SITRAD, gli Aderenti alla procedura possono essere:
- collegati direttamente al SITRAD ed operare direttamente nella procedura. In questo caso gli Aderenti immettono e ricevono direttamente dal SITRAD tutta la
messaggistica procedurale prevista nel presente documento nel colloquio Aderente – Centro Applicativo;
- collegati al SITRAD tramite consorzi ed operare direttamente nella procedura. In questo caso gli Aderenti immettono e ricevono tutta la messaggistica procedurale
prevista. L’immissione e la ricezione di tale messaggistica avviene tramite il consorzio, che
effettua funzione di entry point sul SITRAD. Gli Aderenti sono responsabili dei tempi e di ogni altro adempimento previsto dalla
normativa;
- collegati al SITRAD direttamente o tramite consorzi e delegare la propria attività nella procedura ad un altro Aderente - che opera direttamente (tramite operativo).
In questo caso tali Aderenti possono immettere e ricevere tramite SITRAD la messaggistica procedurale prevista nel presente documento relativa al colloquio Aderente indiretto - Proprio Tramite Operativo.
Ai fini della compensazione delle operazioni gestite in procedura un Aderente può partecipare al Sistema di Compensazione BI-COMP (sottosistema Dettaglio) direttamente o avvalersi di un tramite contabile. Con riferimento alla partecipazione al Sistema di Compensazione BI-COMP si veda quanto stabilito dalla “Guida agli operatori” della Banca d’Italia.
Un tramite operativo (mandatario) può svolgere, oltre alle funzioni descritte, anche quelle relative di tramite contabile.
Esempio:
ADERENTE TRAMITE OPERATIVO
TRAMITE CONTABILE
EVENTO
ADERENTE A NO NO L’ADERENTE A aderisce direttamente alla procedura e regola in BI-COMP direttamente
ADERENTE A ADERENTE B ADERENTE B L’ADERENTE A aderisce alla procedura indirettamente tramite l’ADERENTE B e regola in BI-COMP tramite il medesimo ADERENTE B
ADERENTE A ADERENTE B NO L’ADERENTE A aderisce alla procedura indirettamente tramite l’ADERENTE B e regola in BI-COMP direttamente
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SIA‐RI‐CTR001‐CheckTruncation‐StandardfraBancheeCAModalitàdiadesione 10
ADERENTE A NO ADERENTE B L‘ADERENTE A aderisce direttamente alla procedura e regola in BI-COMP tramite l’ADERENTE B
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SIA‐RI‐CTR001‐CheckTruncation‐StandardfraBancheeCAOperativitàdellaprocedura 11
3.0 Operatività della procedura
3.1 Soggetti Nell’ambito della procedura operano i soggetti di seguito riportati.
ADERENTE NEGOZIATORE
Rete o altre modalità concordate tra le parti
ADERENTE MITTENTE
Rete o altre modalità concordate tra le parti
ADERENTE TRATTARIO
ADERENTE RICEVENTE
CENTRO APPLICATIVO 1
SITRAD
CENTRO APPLICATIVO 2
3.1.1 Negoziatore È l’Aderente che negozia i titoli e che li presenta al pagamento al trattario/emittente.
Può essere Aderente diretto alla procedura ovvero delegare la propria operatività ad altro Aderente diretto (Tramite Operativo).
Compiti
Per messaggi ad iniziativa dell’Aderente negoziatore:
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SIA‐RI‐CTR001‐CheckTruncation‐StandardfraBancheeCAOperativitàdellaprocedura 12
nel caso di adesione diretta l’Aderente immette nel SITRAD i propri flussi indirizzandoli direttamente al proprio Centro Applicativo che provvede, dopo le necessarie verifiche ed elaborazioni, a consegnarli al Centro Applicativo del trattario/emittente ovvero del suo Tramite Operativo;
nel caso di adesione indiretta l’Aderente fa pervenire le istruzioni al proprio Tramite Operativo (Mittente) che provvede ad elaborarle ed a eseguire quanto richiesto tramite l’immissione dei flussi previsti in cui l’Aderente risulti in qualità di negoziatore.
Per messaggi ad iniziativa dell’Aderente trattario/emittente:
nel caso di adesione diretta l’Aderente riceve i flussi ad esso indirizzati direttamente dal proprio Centro Applicativo;
nel caso di adesione indiretta l’Aderente riceve dal proprio Tramite Operativo (Ricevente) i flussi che ad esso pervengono dal sistema e nei quali l’Aderente risulti in qualità di negoziatore.
3.1.2 Trattaria
È l’Aderente su cui sono tratti gli assegni bancari o che ha emesso gli assegni circolari.
Può essere Aderente diretto alla procedura ovvero delegare la propria operatività ad altro Aderente diretto (Tramite Operativo).
Compiti
Per messaggi ad iniziativa della Negoziatrice:
nel caso di adesione diretta l’Aderente riceve direttamente dal proprio Centro Applicativo i messaggi allo stesso destinati;
nel caso di adesione indiretta l’Aderente riceve dal proprio Tramite Operativo (Ricevente) i flussi che ad esso pervengono dal sistema e nei quali l’Aderente risulti in qualità di Trattaria.
Per messaggi ad iniziativa della Trattaria:
nel caso di adesione diretta l’Aderente immette nel SITRAD i propri flussi indirizzandoli direttamente al proprio Centro Applicativo che provvede, dopo le necessarie verifiche ed elaborazioni, a consegnarli al Centro Applicativo della Negoziatrice ovvero del suo Tramite Operativo;
nel caso di adesione indiretta l’Aderente fa pervenire le istruzioni al proprio Tramite Operativo (Mittente) che provvede ad elaborarle ed a eseguire quanto richiesto tramite l’immissione dei flussi previsti in cui l’Aderente risulti in qualità di Trattaria.
3.1.3 Mittente
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È l’Aderente che immette i flussi nel sistema.
Compiti
Invia in qualità di mittente i flussi verso il proprio Centro Applicativo, sulla base delle istruzioni ricevute.
3.1.4 Ricevente È l’Aderente che riceve i flussi dal Sistema.
Compiti
Riceve, direttamente dal proprio Centro Applicativo, i messaggi previsti dalla procedura e provvede a notificare tali operazioni al soggetto a cui sono destinati.
3.1.5 Centri Applicativi Gestiscono per conto del Sistema l'applicazione di "Check Image Truncation" nei confronti dei propri Aderenti.
Sulla base delle modalità di scelta ed adesione delle Banche ai Centri Applicativi potrebbero anche essere coincidenti in un’unica entità.
Compiti
Provvedono a:
controllare tutti i flussi e messaggi ricevuti dagli Aderenti diretti Mittenti o dall’eventuale Centro Applicativo Mittente;
consegnare allo specifico Aderente diretto Ricevente ovvero al Centro Applicativo dello stesso i messaggi formalmente corretti entro 120 minuti dalla ricezione;
inoltrare ai soggetti partecipanti i file corretti entro i limiti temporali previsti nella tabella dei cut-off time;
segnalare e/o respingere gli eventuali flussi e messaggi non corretti con le apposite segnalazioni di errore;
predisporre per i propri Aderenti le informazioni relative ai totali di traffico (numero ed importo dei messaggi e dei file) ed inviarli agli Aderenti stessi entro l’orario concordato;
fornire collaborazione ai propri Aderenti nel caso in cui si verifichino mancate quadrature delle posizioni;
non modificare nello smistamento le modalità trasmissive e le priorità, salvo quanto descritto nell’apposito capitolo del presente documento;
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rilevare le operazioni transitate ai fini del calcolo e dell’applicazione di commissioni, penali e recuperi finanziari secondo le modalità definite nell’ambito della procedura “Rilevazione Oneri Interbancari”;
fornire informazioni statistiche riferite alle aziende di cui effettua funzione di Centro Applicativo, relative al traffico determinatosi, sulla base delle specifiche che saranno definite dalla Banca d’Italia.
In particolare, il Centro Applicativo Mittente provvede a :
suddividere le informazioni in più flussi in funzione dei riceventi indicati nelle disposizioni contenute nei flussi stessi;
timbrare i messaggi e i files con data e ora di ricezione per certificarne l’effettiva elaborazione;
assegnare la data di regolamento richiesta dall’Aderente secondo i criteri descritti nel presente documento;
effettuare le varie attività propedeutiche al regolamento in base monetaria delle operazioni trattate nella procedura.
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3.2 Flussi procedurali
La figura di seguito riprodotta schematizza i flussi procedurali oggetto della procedura.
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3.3 Giornata applicativa La giornata applicativa é determinata in funzione della modalità trasmissiva utilizzata.
Di seguito sono riportati i livelli di servizio di Sistema, fermo restando che ogni singolo Centro Applicativo ha la facoltà di offrire condizioni migliori alle Banche ad esso collegate.
3.3.1 File Transfer Per quanto riguarda la trasmissione mediante File Transfer la giornata applicativa inizia all'apertura del Servizio di File Transfer (ore 16.00) e termina alle ore 08.00 della giornata solare successiva.
GIORNO "N" GIORNO "N + 1" GIORNO "N + 1" GIORNO "N + 1" GIORNO "N + 1"
APERTURA GIORNATA
1° CUT OFF CUT OFF TRA C.A.
2° CUT OFF PRODUZIONE TOTALI
16:00 03:00 05:30 08:00 9:30
Da Mittente a C.A.
Da C.A. a C.A.
Da C.A. a Ricevente
Nel corso della giornata applicativa sono previsti due 'cut-off time'.
Entro il primo 'cut-off time' della giornata applicativa di competenza (ore 03:00), il Mittente deve far pervenire al proprio Centro Applicativo il file contenente gli assegni.
Entro il secondo cut-off time (ore 08:00), che corrisponde alla chiusura della giornata applicativa di competenza, devono essere consegnati ai Riceventi i file provenienti dai Mittenti.
Quando nella trasmissione intervengono due Centri Applicativi le ore intercorrenti tra il 1° ed il 2° cut off time sono ripartite tra gli stessi secondo quanto indicato nello schema precedente.
I cut off time scadenti in giornate semi-festive non subiscono proroghe.
I Centri Applicativi immettono in Rete i totali di traffico (cumulando i dati di File Transfer e di Message Switching) entro le ore 09.30 del giorno lavorativo successivo utilizzando la modalità trasmissiva di File Transfer.
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3.3.2 Message Switching La giornata applicativa di Message-Switching inizia con l'apertura del servizio (ore 08.00) e termina alle ore 20.00 dello stesso giorno.
Nelle giornate semi-festive la Giornata Applicativa ha la stessa operatività di una giornata lavorativa feriale (08:00-20:00)
GIORNO "N" GIORNO "N" GIORNO "N" GIORNO "N + 1"
APERTURA GIORNATA
CUT OFF MITTENTE CHIUSURA M/S PRODUZIONE TOTALI TRAFFICO
(FT)
08:00 19:00 20:00 09:30
Da Mittente a Ricevente
Entro il cut off time (ore 19.00) della giornata applicativa di competenza, l’Aderente Mittente deve far pervenire al proprio Centro Applicativo i messaggi.
I Centri Applicativi si impegnano a recapitare all’Aderente Ricevente nella stessa giornata applicativa "N" tutti i messaggi ricevuti entro le ore 19.00. I messaggi ricevuti tra le ore 19.00 e le ore 20.00 della giornata applicativa "N", saranno trattati se possibile entro la stessa giornata "N", altrimenti nella giornata "N+1".
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
SIA‐RI‐CTR001‐CheckTruncation‐StandardfraBancheeCAOperativitàdellaprocedura 18
3.4 Data di Regolamento Il regolamento contabile dei flussi finanziari tra Aderenti viene eseguito in base monetaria nella procedura del Sottosistema al Dettaglio di BI-COMP:
730 = Check Image Truncation
I codici delle applicazioni di scambio che alimentano la procedura interbancaria Check Imagine Truncation sono:
730 = Check Image Truncation - Presentazione al pagamento
731 = Check Image Truncation - Esiti e spese
I flussi/messaggi soggetti al regolamento vengono regolati il giorno lavorativo successivo alla data applicativa del primo centro applicativo.
3.5 Variazione data di regolamento Il Centro Applicativo accetta la Data Regolamento Richiesta solo se uguale o superiore di 1 giorno (lavorativo) rispetto alla data Applicativa del Centro Applicativo altrimenti rifiuta.
Qualora la data Applicativa coincida con la data Regolamento Richiesta, il Centro Applicativo regola il primo giorno lavorativo successivo previa trasmissione all’Aderente negoziatore del messaggio di “Variazione Data di Regolamento”.
La segnalazione di variazione data di regolamento viene effettuata:
con msg. 8VR per le operazioni contabili scambiate in modalità Message Switching;
con il file di validazione VIF per le operazioni contabili scambiate con modalità File Transfer.
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CTR001‐CheckTruncation‐StandardfraBancheeCAOperativitàdellaprocedura 19
3.6 Set di caratteri ammessi È quello previsto dallo standard RNI (cfr. documento SIA-RI-STD 001), con la particolarità che:
per i messaggi scambiati in modalità File Transfer (formato XML) viene ammesso anche il carattere “/” in quanto previsto nel font ABI per la microforatura;
i caratteri speciali indicati nella seguente tabella possono essere comunque inseriti nell’XML tramite l’utilizzo di “entities”:
Entity Character Unicode code point (decimal) " " U+0022 (34) & & U+0026 (38) &apos ' U+0027 (39)
< < U+003C (60) > > U+003E (62)
l’utilizzo di caratteri inferiori al valore esadecimale “40” EBCDIC comporta il rifiuto dei flussi/messaggi che li contengono.
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3.7 Regole di indirizzamentoLa tabella che segue illustra le modalità di indirizzamento dei messaggi previsti nella procedura CIT ed in particolare riporta, per ciascun messaggio, l’obbligo da parte dell’Aderente Mittente di accedere all’archivio SPORTCED e/o all’anagrafica procedurale CIT000 prima della trasmissione del messaggio medesimo ai fini di individuare il corretto Aderente destinatario.
Messaggio Soggetto a cui è inviato il messaggio
Accesso a SPORTCED per verificare eventuale
acquisizione dello sportello
Accesso ad anagrafiche procedurali per verificare
eventuale subentrante
Presentazione al pagamento Trattaria/Emittente come rilevata da code-line dell’assegno
Richiesta immagine Negoziatrice che ha trasmesso la presentazione al pagamento
Storno Richiesta immagine Trattaria/Emittente che ha inviato la richiesta immagine
Invio immagine Trattaria/Emittente che ha inviato la richiesta immagine
Storno invio immagine Negoziatrice che ha trasmesso l’immagine
Impagato assegno Negoziatrice che ha trasmesso la presentazione al pagamento
Storno impagato assegno Trattaria/Emittente che ha inviato l’impagato
Pagato assegno Negoziatrice che ha trasmesso la presentazione al pagamento
Storno Pagato assegno Trattaria/Emittente che ha inviato il Pagato
Conferma impagato assegno Negoziatrice che ha trasmesso la presentazione al pagamento
Storno Conferma impagato assegno
Trattaria/Emittente che ha inviato la conferma impagato
Conferma impagato assegno non pervenuto
Negoziatrice che ha trasmesso la presentazione al pagamento
Storno Conferma impagato assegno non pervenuto
Trattaria/Emittente che ha inviato la conferma impagato
Protesto e spese Negoziatrice che ha trasmesso la presentazione al pagamento
Storno Protesto e spese Trattaria/Emittente che ha inviato Protesto e spese
Rettifica importo ad iniziativa Negoziatrice
Trattaria/Emittente che ha ricevuto la presentazione
Storno Rettifica importo ad iniziativa Negoziatrice
Negoziatrice che ha rettificato l’importo
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Messaggio Soggetto a cui è inviato il messaggio
Accesso a SPORTCED per verificare eventuale
acquisizione dello sportello
Accesso ad anagrafiche procedurali per verificare
eventuale subentrante
Rettifica importo ad iniziativa
Trattaria/Emittente
Negoziatrice che ha trasmesso la presentazione al pagamento
Storno Rettifica importo iniziativa
Trattaria/Emittente
Trattaria /Emittente che ha rettificato l’importo
Costituzione deposito vincolato
Negoziatrice che ha trasmesso la presentazione al pagamento
Storno Costituzione deposito vincolato
Trattaria che ha costituito il deposito vincolato
Richiesta svincolo deposito vincolato
Trattaria che ha costituito il deposito vincolato
Storno Richiesta svincolo deposito vincolato
Negoziatrice che ha richiesto lo svincolo deposito vincolato
Svincolo deposito vincolato Negoziatrice che ha richiesto lo svincolo deposito vincolato
Storno svincolo deposito vincolato
Trattaria che ha richiesto lo svincolo deposito vincolato
Chiusura deposito vincolato Negoziatrice che riceve
informazione di costituzione deposito vincolato
Storno chiusura deposito vincolato
Trattaria che ha inviato informazione di chiusura deposito
vincolato
Richiamo assegno Trattaria/Emittente che ha
ricevuto la presentazione al pagamento
Esito richiamo assegno Negoziatrice che ha trasmesso il richiamo assegno
3.8 Rifiuto messaggi/file erratiCon riferimento al contenuto del presente paragrafo:
per la segnalazione degli errori sui messaggi, si rimanda al documento SIA-RI-STD 001 - Rete Interbancaria - “Criteri e Regole Generali” - Standard RNI.
per la segnalazione di errori riscontrati all’interno dei file si rimanda a quanto specificato all’interno del presente documento nel paragrafo Validazione – CITR.002.
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardfraBancheeCAMessaggisticadellaprocedura 22
4.0 Messaggistica
4.1 Riferimenti generali I flussi/messaggi della procedura sono strutturati secondo gli standard XML e SITRAD (“SIA-RI-STD-001 – Rete Interbancaria – Criteri e regole generali – Standard RNI”) e vengono assoggettati – per quanto compatibili – anche ai controlli generali riportati in tale documento.
Le tecniche utilizzate per l'invio delle informazioni sono il "File Transfer" e il "Message Switching".
Per quanto concerne il numero dei giorni riportati nel documento si specifica che si intendono lavorativi nazionali (regolamento domestico). Ciò salvo diversa indicazione riportata nell’ambito dei singoli controlli. Con il termine data di regolamento corrente si intende la data applicativa del Centro Applicativo dell’Aderente Mittente più un giorno lavorativo.
Nelle colonne formato e lunghezza sono riportate i formalismi secondo le codifiche RNI.
Gli errori riscontrati a livello di schema XSD sono identificabili dal codice di errore R10.
Laddove non diversamente indicato, tutti i controlli previsti nel presente documento, si intendono eseguiti da entrambi i Centri Applicativi.
4.2 I flussi XML 4.2.1 Tipologia dei flussi
La struttura generale dei file per lo scambio dei flussi XML della procedura CIT è di seguito schematizzata con indicazione delle principali informazioni di riferimento:
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardfraBancheeCAMessaggisticadellaprocedura 23
Il file fisico è composto da un blocco di informazioni in testa e da uno o più file logici della medesima tipologia.
I file logici – a loro volta – sono costituiti da un blocco di informazioni di testa (Testata del file logico) e da un corpo contenente le singole disposizioni (Dettaglio del file logico) e possono essere di quattro tipologie:
Messaggio Funzionalità Informativo/ Contabile
CITR.001.001.01 Presentazione al pagamento C
CITR.002.001.01 Validazione I
CITR.003.001.01 Invio immagine I
CITR.004.001.01 Protesto e spese C
Come rappresentato nel par. 4.2.4 “Identificativi e controlli di duplicazione”, i contenuti del file logico (testata e transazioni) rimangono inalterati tra gli aderenti diretti al netto di eventuali scarti parziali e delle informazioni aggiuntive valorizzate dal Centro Applicativo.
4.2.2 Scambio flussi nelle tratte interbancarie Nel seguente schema vengono rappresentate le tipologie di file fisico ammesse nelle diverse tratte interbancarie:
IIF Input Image File ICA Image Centri Applicativi NIF Notifica Image File VIF Validazione Image File
Illustrativo
File Fisico Testa del File Fisico
Testa del File Logico
Testa del File Logico
Testa del File Logico
Dettaglio del File Logico
Blocco contenente le informazioni comuni al file fisico
Blocco contenente le informazioni comuni a ciascuna presentazione al pagamento
Blocco contenente le informazioni comuni a ciascun invio immagine assegno
Blocco contenente le informazioni comuni a ciascun protesto e spese
Blocco contenente le informazioni relative alle singole presentazioni al pagamento
Blocco contenente le informazioni relative ai singoliInvii immagine assegno
Blocco contenente le informazioni relative ai singoliprotesti e spese
File Fisico Testa del File Fisico Blocco contenente le informazioni comuni al file fisico
File Fisico Testa del File Fisico Blocco contenente le informazioni comuni al file fisico
Dettaglio del File Logico
Dettaglio del File Logico
Testa del File Logico Blocco contenente le informazioni comuni a ciascuna validazione
Blocco contenente le informazioni relative alle singolevalidazioni
File Fisico Testa del File Fisico Blocco contenente le informazioni comuni al file fisico
Dettaglio del File Logico
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VCA Validazione Centri Applicativi
4.2.3 Modalità di indicazione dei soggetti partecipanti alla Procedura nei flussi
CA Mittente e CA Ricevente distinti
L’Aderente diretto 1 indica il proprio codice ABI e il codice ABI dell’Aderente diretto 2 nella testata di ciascun file logico.
L’Aderente diretto 1 indica altresì nel dettaglio del file logico – per ciascuna disposizione – il codice ABI dell’Aderente negoziatore e dell’Aderente trattario/emittente.
Il CA 1 trasmette al CA 2 i file logici così come sono stati inviati dall’Aderente diretto 1 al netto di eventuali disposizioni scartate e delle informazioni aggiunte dallo stesso.
Il CA 2 trasmette all’Aderente diretto 2 i file logici così come sono stati inviati dal CA1.
• CITR.001.001.01Presentazione al Pagamento
• CITR.003.001.01Invio Immagine Assegno
• CITR.004.001.01 Protesto e spese
• CITR.002.001.01Validazione
Aderente 1 CA 1 CA 2 Aderente 2Catena trasmissiva dei flussi
Illustrativo
IIF
VIF
ICA NIF
VCA
Testa del file fisico •ABI Mittente Aderente 1•ABI Ricevente CA 1
•ABI Mittente CA 1•ABI Ricevente CA 2
•ABI Mittente CA 2 •ABI Ricevente Aderente 2
Testa del file logico
•ABI Mittente File logicoAderente 1•ABI Ricevente file logicoAderente 2
•ABI Mittente File logicoAderente 1•ABI Ricevente file logicoAderente 2
•ABI Mittente File logicoAderente 1•ABI Ricevente file logicoAderente 2
Dettaglio del file logico •ABI Negoziatrice•ABI Trattaria
•ABI Negoziatrice•ABI Trattaria
•ABI Negoziatrice•ABI Trattaria
Aderente 1 CA 1 CA 2 Aderente 2
Catena trasmissiva dei flussi
Illustrativo
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CA Mittente e CA Ricevente coincidenti
L’Aderente diretto 1 indica il proprio codice ABI e il codice ABI dell’Aderente diretto 2 nella testata di ciascun file logico.
L’Aderente diretto 1 indica altresì nel dettaglio del file logico – per ciascuna disposizione – il codice ABI dell’Aderente negoziatore e dell’Aderente trattario/emittente.
Il CA 1 trasmette all’Aderente diretto 2 i file logici così come sono stati inviati dall’Aderente diretto 1 al netto di eventuali disposizioni scartate e delle informazioni aggiunte dallo stesso.
4.2.4 Identificativi e controlli di duplicazione
Nota: per semplicità è descritto solo il caso di CA Mittente e CA Ricevente distinti.
L’Aderente 1, nonché i CA, assegnano ai file fisici un proprio identificativo di riferimento.
Ciascun file logico e le disposizioni in esso contenute devono invece essere contraddistinte, lungo l’intera catena trasmissiva dei flussi, dall’identificativo di riferimento assegnato dall’Aderente 1 Mittente.
Testa del file fisico•ABI Mittente Aderente 1•ABI Ricevente CA •Servizio (CIT)
•ABI Mittente CA •ABI Ricevente Aderente 2•Servizio (CIT)
Testa del file logico
•ABI Mittente File logicoAderente 1•ABI Ricevente file logicoAderente 2
•ABI Mittente File logicoAderente 1•ABI Ricevente file logicoAderente 2
Dettaglio del file logico •ABI Negoziatrice•ABI Trattaria
•ABI Negoziatrice•ABI Trattaria
Aderente 1 CA Aderente 2
Catena trasmissiva dei flussi
Illustrativo
Testa del file fisico Identificativo del file fisicoAderente 1
Identificativo del file fisicoCA 1
Identificativo del file fisicoCA 2
Testa del file logicoIdentificativo del file logico
Aderente 1Identificativo del file logico
Aderente 1Identificativo del file logico
Aderente 1
Dettaglio del file logico CROAderente 1
CROAderente 1
CROAderente 1
Aderente 1 CA 1 CA 2 Aderente 2
Catena trasmissiva dei flussi
Illustrativo
Controllo di univocità
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Al fine di individuare eventuali errori di duplicazione, i file fisici, i file logici e le disposizioni devono sottostare a regole di univocità che, se non rispettate, ne determinano il rifiuto.
In particolare, l’identificativo del file fisico e quello del file logico devono essere univoci per ciascun Mittente nell’ambito di ciascuna giornata applicativa.
Il CRO, invece, deve essere univoco per ciascun Mittente limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla data applicativa.
4.2.5 Regole di composizione del Virtual File Name
Il Virtual File Name (VFN) è l’identificativo del file utilizzato in rete. La struttura, la cui lunghezza è 32 caratteri, è la seguente:
SSSAAAAADDDDDDDDOOOOOOPPPPPPPP.Z dove:
Identificativo Descrizione Controlli svolti dai CA
Codice di errore
SSS Identificativo del servizio Obbligatoriamente valorizzato con CIT
F03
AAAAA Codice ABI dell’Aderente Deve coincidere con il codice ABI del Mittente del file fisico
F03
DDDDDDDD Data di generazione del file Nessun controllo -
OOOOOO Ora di generazione del file Nessun controllo -
PPPPPPPP Progressivo attribuito al file Nessun controllo -
Z Identificativo del file. Può assumere uno dei seguenti valori: I = Input Image File (IIF) –
Tratta Aderente-CA; N = Notifica Image File (NIF) –
Tratta CA-Aderente; V = Validazione Image File
(VIF) – Tratta CA-Aderente; W = Image Centri Applicativi
(ICA) – Tratta CA1-CA2 e viceversa;
H = Validazione Centri Applicativi (VCA) – Tratta CA1-CA2 e viceversa;
D = Report Traffico Giornaliero (RTG) – Tratta CA-Aderente/CA1-CA2 e viceversa.
Se proviene da Aderente, deve essere valorizzato con I.
Se proviene da Centro Applicativo, deve essere valorizzato con W, H o D.
F03
F03
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
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4.2.6 Dimensionamento massimo File
La tabella sotto riportata indica i limiti per il dimensionamento massimo dei file per Aderente Mittente e i relativi codici di errore in caso di superamento degli stessi: Parametri Valore Codice di errore Dimensionamento massimo File Fisico 250 MB F04
Numero massimo file Logici per file fisico (in caso di superamento del limite vengono rifiutati i file logici oltre il valore indicato)
500 L03
Numero massimo di File Fisici per giornata applicativa 150 F05
4.3 I messaggi Message Switching
I messaggi previsti sono:
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Associati ABI 369,00
amoR ,aeS :ad otapmatSX383-4211 NSSIPoste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Roma
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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6.0 Contenuto e rappresentazione dei messaggi
6.1 Message Switching
6.1.1 Richiesta immagine assegno (870) Il messaggio perviene all’Aderente negoziatore che ha effettuato la presentazione al pagamento o, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come rilevabile in anagrafica procedurale. È immesso dall’Aderente trattario/emittente e riporta i dati informativi dell’assegno ed il motivo della richiesta. In caso di storno il ruolo di “Mittente” viene assunto dal negoziatore, mentre il ruolo di “Ricevente” viene assunto dal trattario/emittente.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n/”5”n
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n/"5"n
O 065 NUMERO ASSEGNO "10"n
O 020 C.R.O. "11"n
F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 369 TIPO OPERAZIONE "1"b
O 139 TIPO ASSEGNO "1"n
O 72A IMPORTO ASSEGNO 15n
O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
F D67 DATA DI EMISSIONE "6"n
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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F 179 NUMERO DI C/C TRASSATO "8"n
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
F 066 DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA "6"n
O 180 MOTIVO OPERAZIONE "2"b
F 099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA 10 * 50x
F 151 RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA "1"n
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 870 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
obbligatorio (012) IDC 020 - C.R.O. Codice di riferimento operazione del mittente.
obbligatorio (012) formalmente valido (096) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere univoco limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla
data applicativa del C.A. (099) IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO Codice di Riferimento Operazione del relativo messaggio oggetto di storno.
obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “2” (012)
Se presente: formato obbligatorio 11n (027) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio di richiesta immagine assegno.
obbligatorio (012) formalmente valida (096)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto
alla Data Applicativa del C.A. (045)
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IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve coincidere con il mittente fisico (054) deve essere un Aderente abilitato ad immettere flussi per questa procedura
(Aderente diretto) (146) deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) IDC 04N – NEGOZIATRICE Aderente che ha negoziato gli assegni. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al negoziatore. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del negoziatore:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) se diverso dal Ricevente, il soggetto indicato deve essere un Aderente indiretto alla
procedura e deve essere tramitato dal Ricevente (484) CAB: è il codice CAB del negoziatore:
obbligatoriamente assente (015) IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato originariamente gli assegni, non più aderente alla procedura, raggiungibile tramite l’Aderente subentrante.
facoltativo Se presente:
deve essere un codice ABI valido (cfr.Appendice “D”) (055) IDC 04T – TRATTARIA Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) se diverso dal Mittente, il soggetto indicato è un Aderente indiretto alla procedura e
deve essere tramitato dal Mittente (484) IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio:
obbligatorio (012)
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Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente
diretto) (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla la Data Applicativa del Centro Applicativo (090) Se il messaggio proviene da Centro Applicativo:
deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089) IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario/emittente e dello sportello su cui è tratto/emesso l’assegno. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice CAB del trattario/emittente:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr.Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario/emittente: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO È quello del titolo di credito di cui si chiede l’immagine:
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 066 – DATA REGOLAMENTO ORIGINARIA È la data di regolamento, espressa in GGMMAA, del messaggio di presentazione al pagamento dell’assegno del quale se ne richiede l’immagine.
facoltativa Se MOTIVO OPERAZIONE è valorizzato con “01”:
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Se MOTIVO OPERAZIONE è valorizzato con “01” e in assenza di cause di forza maggiore (IDC 151):
deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno, e il 1° giorno lavorativo antecedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 1) IDC 066 (D.A. +1)
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO
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Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo da utilizzarsi nel caso di specifiche particolari.
facoltativo obbligatorio per Motivo Operazione = “99” (012)
Se presente: é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo
spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "/VARIE/informazioni descrittive" (055)
i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
IDC 139 – TIPO ASSEGNO Identifica il tipo di assegno oggetto della negoziazione.
obbligatorio (012) numerico (033) formalmente valido (096) valori ammessi: (055)
0 Assegni Bancari e titoli assimilabili 1 Assegni Circolari e titoli assimilabili
IDC 151 – RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA Il campo può essere valorizzato dal mittente nel caso in cui il messaggio venga inviato in ritardo per cause di forza maggiore.
facoltativo Se presente, deve essere valorizzato con “1” (055) IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce:
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR” (055)
IDC 179 – NUMERO DI C/C TRASSATO
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Identificativo del conto corrente valorizzato con i dati presenti nel terzo campo della code-line magnetica. È significativo solo per gli assegni bancari e deve essere obbligatoriamente valorizzato se il dato è presente nella code-line.
facoltativo Se presente:
numerico (033) diverso da “zero” (039)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE Identifica il motivo della richiesta dell’immagine dell’assegno.
obbligatorio (012) Per Tipo Operazione = “1” (015)
numerico (033) valori ammessi: (055)
01 Presentazione al pagamento (senza commissione) 02 Richiesta di copia informatica semplice di immagine presentata in CIT (con commissione) 03 Richiesta scansione assegno “vecchia Check Truncation” (con commissione) 04 Richiesta originale assegno “vecchia Check Truncation” (con commissione)
Per Tipo Operazione = “2” numerico (033) deve essere valorizzato con una delle causali da “91” a “99” della tabella “C2” ad
eccezione della causale “95” (cfr. Appendice C2) (055) IDC 362 - TIMBRO APPLICATIVO Il campo viene valorizzato dal Centro Applicativo dell’Aderente trattario/emittente dopo aver effettuato i controlli. È composto dalla data della giornata applicativa e dall'orario in cui il messaggio viene elaborato presso il Centro Applicativo stesso. Tale campo è utilizzato dai C.A. per effettuare la quadratura dei flussi scambiati tra loro. La struttura è la seguente:
IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
Se il messaggio proviene da Aderente: obbligatoriamente assente (015)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: obbligatorio (012) formalmente valido (096)
IDC 369 - TIPO OPERAZIONE obbligatorio (012) valori ammessi: (055)
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1 Richiesta Immagine Assegno 2 Storno Richiesta Immagine Assegno
IDC D67 – DATA EMISSIONE La “data di emissione” dell’assegno è espressa nella forma GGMMAA.
facoltativo Se l’IDC 139 = “0”:
obbligatorio (012) Se presente: deve essere una data formalmente valida (096) IDC 72A – IMPORTO ASSEGNO Importo dell’assegno espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
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6.1.2 Storno invio immagine assegno (871) Messaggio inviato dall’Aderente trattario/emittente all’Aderente negoziatore che ha originariamente immesso il messaggio di “Invio immagine” ovvero, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come rilevabile in anagrafica procedurale. Il messaggio viene utilizzato solamente in caso di storni per ragioni tecniche.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n/”5”n
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n(/"5"n)
O 065 NUMERO ASSEGNO "10"n
O 020 C.R.O. "11"n
O 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 139 TIPO ASSEGNO "1"n
O 72A IMPORTO ASSEGNO 15n
O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
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F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
O 180 MOTIVO OPERAZIONE “2”b
F 099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA 10 * 50x
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 871 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
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IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio di storno.
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alla Data Applicativa del C.A. (045) IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema:
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se diverso dal Ricevente, il soggetto indicato è un Aderente indiretto alla procedura e pertanto deve essere tramitato dal Ricevente (484)
CAB: è il codice CAB del negoziatore: obbligatoriamente assente (015)
IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato originariamente gli assegni, non più aderente alla procedura, raggiungibile tramite l’Aderente subentrante.
facoltativo Se presente:
deve essere un codice ABI valido (cfr.Appendice “D”) (055) IDC 04T – TRATTARIA Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) se diverso dal Mittente, il soggetto indicato è un Aderente indiretto alla procedura e
pertanto deve essere tramitato dal Mittente (484) IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente diretto) (146)
se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089)
IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario/emittente e dello sportello su cui è tratto/emesso l’assegno. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del trattario/emittente:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr.Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario/emittente: obbligatorio (012) numerico (033)
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO È quello del titolo di credito di cui si chiede lo storno di richiesta immagine o invio immagine:
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo da utilizzarsi nel caso di specifiche particolari.
facoltativo obbligatorio per Motivo Operazione = “99” (012)
Se presente: é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo
spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "/VARIE/informazioni descrittive" (055)
i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
IDC 139 – TIPO ASSEGNO Identifica il tipo di assegno oggetto della negoziazione.
obbligatorio (012) numerico (033) valori ammessi: (055)
0 Assegni Bancari e titoli assimilabili 1 Assegni Circolari e titoli assimilabili
IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE
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È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce.
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR” (055)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE Identificativo della causa che ha provocato lo storno di un messaggio di invio immagine
obbligatorio (012) deve essere valorizzato con una delle causali da “91” a “99” della tabella “C2” ad
eccezione della causale “95” (cfr.Appendice) (055) IDC 362 - TIMBRO APPLICATIVO Il campo viene valorizzato dal Centro Applicativo del trattario/emittente dopo aver effettuato i controlli. È composto dalla data della giornata applicativa e dall'orario in cui il messaggio viene elaborato presso il Centro Applicativo stesso. Tale campo è utilizzato dai C.A. per effettuare la quadratura dei flussi scambiati tra loro. La struttura è la seguente:
IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
Se il messaggio proviene da Aderente: obbligatoriamente assente (015)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: obbligatorio (012) formalmente valido (096)
IDC 72A – IMPORTO ASSEGNO Importo dell’assegno espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
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6.1.3 Impagato Assegno (872) Il messaggio perviene all’Aderente negoziatore che ha effettuato la presentazione al pagamento o, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come rilevabile in anagrafica procedurale. In caso di cessione sportelli, il messaggio è indirizzato all’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. È immesso dall’Aderente trattario/emittente e riporta i dati informativi dell'assegno e il motivo dell’impagato In caso di storno il ruolo di “Mittente” viene assunto dal negoziatore, mentre il ruolo di “Ricevente” viene assunto dal trattario/emittente.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n(/”5”n)
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n/"5"n
O 065 NUMERO ASSEGNO "10"n
O 020 C.R.O. "11"n
F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 369 TIPO OPERAZIONE "1"b
O 139 TIPO ASSEGNO "1"n
O 72A IMPORTO ASSEGNO 15n
F 34G IMPORTO ORIGINARIO REGOLATO 15n
O 034 IMPORTO/SEGNO 15n/1a
O 180 MOTIVO OPERAZIONE "2"b
O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
O D65 DATA REGOLAMENTO RICHIESTA "6"n
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SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation–StandardtraBancheeCAImpagatoassegno(872) 76
F 365 DATA REGOLAMENTO "6"n
O 066 DATA REGOLAMENTO ORIGINARIA "6"n
F D66 DATA REGOLAMENTO IMPAGATO "6"n
F 099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA 10 * 50x
F 151 RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA "1"n
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 872 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
obbligatorio (012) IDC 020 - C.R.O. Codice di Riferimento Operazione del mittente.
obbligatorio (012) formalmente valido (096) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere univoco limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla
data applicativa del C.A. (099) IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO Codice di Riferimento Operazione del messaggio di impagato oggetto di storno.
obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “2” (012)
Se presente: formato obbligatorio 11n (027) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio di Impagato Assegno:
obbligatorio (012) formalmente valida (096)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto
alla Data Applicativa del C.A. (045) IDC 034 – IMPORTO/SEGNO Importo oggetto di regolamento, espresso nella moneta indicata in Codice Divisa Operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
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Per Tipo Operazione = “1”, è l’ importo dichiarato impagato. Per Tipo Operazione = “2”, è l'importo dichiarato impagato nel messaggio oggetto di storno.
obbligatorio (012) Importo:
numerico (033) diverso da zero (039)
Segno: valori ammessi = “D” (debito) (055)
IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve coincidere con il mittente fisico (054) deve essere un Aderente abilitato ad immettere flussi per questa procedura
(Aderente diretto) (146) deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
IDC 04N – NEGOZIATRICE Aderente che ha negoziato gli assegni. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al negoziatore. In caso di cessione sportelli, indica l’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del negoziatore:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
per Tipo Operazione = “1” deve coincidere con il Ricevente o deve essere tramitato dal Ricevente (484)
per Tipo Operazione = “2” deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato dal Mittente (484)
CAB: è il codice CAB del negoziatore: obbligatoriamente assente (015)
IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato originariamente gli assegni, non più aderente alla procedura, raggiungibile tramite l’Aderente subentrante.
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IDC 04T – TRATTARIA Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al trattario sul quale è tratto l’assegno bancario o all’emittente dell’assegno circolare:
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essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato dal Mittente (484)
per Tipo Ooperazione = “2”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere tramitato dal Ricevente (484)
IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente diretto) (146)
se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089)
IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario/emittente e dello sportello su cui è tratto/emesso l’assegno. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del trattario/emittente:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario/emittente: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO
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È quello del titolo di credito di cui si comunica l’impagato assegno: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 066 – DATA REGOLAMENTO ORIGINARIA Indica la data di regolamento della disposizione di presentazione al pagamento.
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con un giorno lavorativo (045)
Se proviene da Aderente:
per Tipo Operazione = “1”: in assenza di ritardo per cause di forza maggiore IDC 151:
deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno lavorativo, e il 2° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 2) IDC 066 (D.A. + 1)
in presenza di ritardo per cause di forza maggiore IDC 151: deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno
lavorativo, e il 40° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 40) IDC 066 (D.A. + 1)
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo da utilizzarsi nel caso di specifiche particolari.
facoltativo obbligatorio se MotivoOperazione = “99” (012)
Se presente: é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo
spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "/VARIE/informazioni descrittive" (055)
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i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
IDC 139 – TIPO ASSEGNO Identifica il tipo di assegno oggetto della negoziazione.
obbligatorio (012) numerico (033) valori ammessi: (055)
0 Assegni Bancari e titoli assimilabili 1 Assegni Circolari e titoli assimilabili
IDC 151 – RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA Il campo può essere valorizzato dal mittente nel caso in cui il messaggio venga inviato in ritardo per cause di forza maggiore.
facoltativo Se presente, deve essere valorizzato con “1” (055) IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce.
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR” (055)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE Identificativo della causa che ha provocato un impagato assegno
obbligatorio (012) Per Tipo Operazione = “1”:
deve essere valorizzato con una causale indicata nelle tabelle “C” e “C1”(cfr.Appendice) (055)
Per Tipo Operazione = “2”: deve essere valorizzato con una delle causali da “90” a “99” della tabella “C2” ad
eccezione della causale “95” (cfr. Appendice C2) (055) IDC 34G – IMPORTO ORIGINARIO REGOLATO Importo dell’assegno oggetto di regolamento nel messaggio di presentazione al pagamento, espresso nella moneta indicata in Codice Divisa Operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali). È valorizzato dall’Aderente trattario/emittente qualora l’importo regolato in fase di presentazione al pagamento sia diverso dall’importo espresso in lettere sull’assegno.
facoltativo Se presente:
numerico (033)
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
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diverso da zero (039) deve essere maggiore o uguale all’IDC 034 (Importo /Segno) (024)
IDC 362 - TIMBRO APPLICATIVO Il campo viene valorizzato dal Centro Applicativo dell’Aderente trattario/emittente dopo aver effettuato i controlli. È composto dalla data della giornata applicativa e dall'orario in cui il messaggio viene elaborato presso il Centro Applicativo stesso. Tale campo è utilizzato dai C.A. per effettuare la quadratura dei flussi scambiati tra loro. La struttura è la seguente:
IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
Se il messaggio proviene da Aderente: obbligatoriamente assente (015)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: obbligatorio (012) formalmente valido (096)
IDC 365 – DATA REGOLAMENTO È la data di regolamento del messaggio di impagato o storno impagato, indicata dal Centro Applicativo del Mittente (Centro Applicativo che rileva il messaggio ai fini "contabili"). Se proviene da Aderente:
non deve essere presente (015) Se proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con un giorno lavorativo (045)
IDC 369 - TIPO OPERAZIONE obbligatorio (012) valori ammessi: (055)
1 Impagato Assegno 2 Storno di Impagato Assegno
IDC 72A – IMPORTO ASSEGNO Importo dell’assegno espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC D65 - DATA REGOLAMENTO RICHIESTA
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È la data di regolamento in base monetaria richiesta dal Mittente sulla base di quanto stabilito in normativa.
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Se il messaggio proviene da Aderente: non può essere superiore al giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da
parte del primo Centro Applicativo (045) non può essere inferiore alla data di ricezione da parte del primo Centro
Applicativo (045) IDC D66 - DATA REGOLAMENTO IMPAGATO
In caso di storno, è la data di regolamento del messaggio di impagato.facoltativo formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Se proviene da Aderente:
per Tipo Operazione = “1”: obbligatoriamente assente (015)
per Tipo Operazione = “2”: obbligatorio (012) deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno lavorativo, e il
5° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 5) IDC D66 (D.A. + 1)
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6.1.4 Pagato (873) Il messaggio è trasmesso dall’Aderente trattario/emittente che dichiara il pagamento di un assegno che aveva comunicato come impagato. È indirizzato all’Aderente negoziatore o, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come rilevabile in anagrafica procedurale. In caso di cessione sportelli, il messaggio è indirizzato all’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. Il messaggio di pagato è previsto nel caso di:
- pagamento tardivo del titolo ai sensi dell’art. 8 della legge 386/90 in caso di difetto di provvista (causali di impagato 20, 21, e 22);
- pagamento in caso di ricezione tardiva della materialità del titolo, qualora la presentazione al pagamento sia avvenuta tramite la soluzione di “back-up”;
- pagamento in caso di errore operativo dell’Aderente che ha erroneamente segnalato in precedenza l’esito impagato dell’assegno.
Nei casi previsti dalla normativa in materia di assegni, l’importo del pagamento può essere maggiorato del valore della penale e degli interessi riportati in campi specifici. In caso di storno il ruolo di "Mittente" viene assunto dal negoziatore, mentre il ruolo di "Ricevente" viene assunto dal trattario/emittente.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n/”5”n
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n(/"5"n)
O 065 NUMERO ASSEGNO "10"n
O 020 C.R.O. "11"n
F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 369 TIPO OPERAZIONE "1"b
O 139 TIPO ASSEGNO "1"n
O 034 IMPORTO/SEGNO 15n/1a
O 72A IMPORTO ASSEGNO 15n
F 096 IMPORTO PARZIALE IMPAGATO 15n
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F 34A IMPORTO PENALE 15n
F 34B IMPORTO INTERESSI 15n
O 34D IMPORTO PAGATO 15n
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
F 182 TIMBRO LEGGE 386/90 1n
O 180 MOTIVO OPERAZIONE "2"b
F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
O D65 DATA DI REGOLAMENTO RICHIESTA "6"n
F 365 DATA REGOLAMENTO "6"n
O 066 DATA REGOLAMENTO ORIGINARIA "6"n
F D68 DATA OPERAZIONE ORIGINARIA "6"n
F 099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA 10 * 50x
F 151 RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA "1"n
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 873 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
obbligatorio (012) IDC 020 - C.R.O. Codice di Riferimento Operazione del mittente.
obbligatorio (012) formalmente valido (096) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere univoco limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla
data applicativa del C.A. (099) IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO Codice di Riferimento Operazione del messaggio di pagato oggetto di storno.
obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “2” (012)
Se presente:
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formato obbligatorio 11n (027) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio di Pagato.
obbligatorio (012) formalmente valida (096)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto
alla Data Applicativa del C.A. (045) IDC 034 – IMPORTO/SEGNO Importo oggetto di regolamento, espresso nella moneta indicata in Codice Divisa Operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) Importo:
numerico (033) diverso da zero (039)
Segno: valore ammesso = “C” (credito) (055)
Per Tipo Operazione = “1” e Motivo Operazione = “01”: è pari alla somma di Importo Pagato con la somma di Importo Penale e Importo
Interessi (se valorizzati) (024) se Importo Penale e Importo Interessi non sono valorizzati, deve essere minore o
uguale a Importo Assegno (024) Per Tipo Operazione = “2”:
è l’importo indicato nel campo Importo/Segno del messaggio oggetto di storno (024) IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve coincidere con il Mittente fisico (054) deve essere un Aderente abilitato ad immettere flussi per questa procedura
(Aderente diretto) (146) deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo ricevente (089) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
IDC 04N – NEGOZIATRICE
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Aderente che ha negoziato gli assegni. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al negoziatore. In caso di cessione sportelli, indica l’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del negoziatore:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere tramitato dal Ricevente (484)
per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato dal Mittente (484)
CAB: è il codice CAB del negoziatore: obbligatoriamente assente (015)
IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato originariamente gli assegni, non più aderente alla procedura, raggiungibile tramite l’Aderente subentrante.
facoltativo Se presente:
deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055) IDC 04T – TRATTARIA Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al trattario sul quale è tratto l’assegno bancario o all’emittente dell’assegno circolare:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato dal Mittente (484)
per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere tramitato dal Ricevente (484)
IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente diretto) (146)
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se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089)
IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario/emittente e dello sportello su cui è tratto/emesso l’assegno. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del trattario/emittente:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario/emittente: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO È quello del titolo di credito di cui si comunica il pagato:
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 066 – DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA È la data di regolamento della disposizione di presentazione al pagamento.
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Se il messaggio proviene da Aderente:
per Tipo Operazione = “1”: in assenza di ritardo per cause di forza maggiore IDC 151:
deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno lavorativo, e il 15° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 15) IDC 066 (D.A. + 1)
in presenza di ritardo per cause di forza maggiore IDC 151: nessun controllo
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO
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Rel.1.0
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Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 096 – IMPORTO PARZIALE IMPAGATO Importo dell’impagato parziale impagato espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali:.
facoltativo Se presente:
numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo da utilizzarsi nel caso di specifiche particolari.
facoltativo obbligatorio per Motivo Operazione = “99” (012)
Se presente: é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo
spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "/VARIE/informazioni descrittive" (055)
i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
IDC 139 – TIPO ASSEGNO Identifica il tipo di assegno oggetto della negoziazione.
obbligatorio (012) numerico (033) valori ammessi: (055)
0 Assegni Bancari e titoli assimilabili 1 Assegni Circolari e titoli assimilabili
IDC 151 – RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA Il campo può essere valorizzato dal Mittente nel caso in cui il messaggio venga inviato in ritardo per cause di forza maggiore.
facoltativo Se presente, deve essere valorizzato con “1” (055)
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCAPagato(873) 89
IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce:
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR” (055)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE Identificativo del motivo del pagato assegno o dello storno di pagato.
obbligatorio (012) Per Tipo Operazione = “1”:
numerico (033) valori ammessi: (055)
01 Pagato tardivo ai sensi 386/90 (ammesso per Impagato con causale 20, 21, 22) 02 Pagato assegni procedura di back-up (ammesso per Impagato con causale 79) 03 Pagato assegni (ammesso per errori operativi banca)
Per Tipo Operazione = “2”: deve essere valorizzato con una delle causali da “90” a “99” della tabella “C2” ad
eccezione della causale “95” (cfr. Appendice) (055) IDC 182 – TIMBRO LEGGE 386/90 Timbro apposto in caso di pagamento tardivo per il solo importo facciale del titolo, oneri esclusi.
facoltativo Se presente, deve essere valorizzato con “1” (055) IDC 34A – IMPORTO PENALE Rappresenta l’importo della penale pagata dal traente, espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro) che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali):
facoltativo Se presente:
numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 34B – IMPORTO INTERESSI Rappresenta l’importo degli interessi pagati dal traente, espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro) che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali):
facoltativo Se presente:
numerico (033) diverso da zero (039)
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IDC 34D – IMPORTO PAGATO Rappresenta l’importo pagato dell’assegno, espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 362 - TIMBRO APPLICATIVO Il campo viene valorizzato dal Centro Applicativo del Mittente dopo aver effettuato i controlli. È composto dalla data della giornata applicativa e dall'orario in cui il messaggio viene elaborato presso il Centro Applicativo stesso. Tale campo è utilizzato dai C.A. per effettuare la quadratura dei flussi scambiati tra loro. La struttura è la seguente:
IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
Se il messaggio proviene da Aderente: obbligatoriamente assente (015)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: obbligatorio (012) formalmente valido (096)
IDC 365 – DATA REGOLAMENTO È la data espressa in GGMMAA, inserita dal Centro Applicativo del Mittente ed indica la data di effettivo regolamento in base monetaria del messaggio di pagato o di storno pagato. Deve essere valorizzata esclusivamente dal Centro Applicativo che rileva il messaggio ai fini "contabili". Se proviene da Aderente:
non deve essere presente (015) Se proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012) Se presente:
formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
IDC 369 - TIPO OPERAZIONE obbligatorio (012) valori ammessi: (055)
1 Pagato Assegno 2 Storno di Pagato Assegno
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IDC 72A – IMPORTO ASSEGNO Importo dell’assegno espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC D65 - DATA REGOLAMENTO RICHIESTA È la data di regolamento in base monetaria richiesta dal Mittente sulla base di quanto stabilito in normativa.
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Se il messaggio proviene da Aderente: non può essere superiore al giorno lavorativo successivo la data applicativa di
ricezione del messaggio da parte del primo Centro Applicativo (045) non può essere inferiore alla data applicativa di ricezione del messaggio da parte
del primo Centro Applicativo (045) IDC D68 – DATA OPERAZIONE ORIGINARIA È la data applicativa dell’operazione originaria di pagato oggetto di storno (come riportata nell’IDC 362, limitatamente alla data)
facoltativo formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
per Tipo Operazione = “1”: obbligatoriamente assente (015)
per Tipo Operazione = “2”: obbligatorio (012) in assenza di ritardo per cause di forza maggiore IDC 151: deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno lavorativo, e il
5° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 5) IDC D68 (D.A. + 1)
in presenza di ritardo per cause di forza maggiore IDC 151: nessun controllo
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SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation–StandardtraBancheeCAConf.impagatoass.nonperv.(874) 92
6.1.5 Conferma impagato assegno non pervenuto (874) A fronte dell’esito impagato, comunicato con causale “79 – Materialità non pervenuta in procedura di back-up”, l’Aderente trattario/emittente trasmette, entro 2 giorni lavorativi dalla data di impagato, il presente messaggio:
nel caso non abbia ricevuto entro tale termine la materialità, riportando, oltre ai dati informativi dell’assegno, la causale 80 (per materialità non ricevuta);
nel caso abbia ricevuto la materialità e, a seguito delle verifiche, il titolo non risulti pagabile, riportando la motivazione della conferma di impagato (codice presente nelle tabelle C e C1 ad esclusione dei valori 50, 79 e 80).
Il messaggio perviene all’Aderente negoziatore che ha effettuato la presentazione al pagamento o, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come rilevabile in anagrafica procedurale. In caso di cessione sportelli, il messaggio è indirizzato all’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. È immesso dall’Aderente trattario/emittente e riporta i dati informativi dell'assegno ed il motivo della conferma impagato. In caso di storno il ruolo di "Mittente" viene assunto dal negoziatore, mentre il ruolo di "Ricevente" viene assunto dal trattario/emittente.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n(/”5”n)
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n/"5"n
O 065 NUMERO ASSEGNO "10"n
O 020 C.R.O. "11"n
F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 369 TIPO OPERAZIONE "1"b
O 139 TIPO ASSEGNO "1"n
O 72A IMPORTO ASSEGNO 15n
O 34F IMPORTO IMPAGATO 15n
O 180 MOTIVO OPERAZIONE "2"b
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O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
O 066 DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA "6"n
F D68 DATA OPERAZIONE ORIGINARIA "6"n
F 099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA 10 * 50x
F 151 RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA "1"n
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 874 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
obbligatorio (012) IDC 020 - C.R.O. Codice di Riferimento Operazione del mittente:
obbligatorio (012) formalmente valido (096) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere univoco limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla
data applicativa del C.A. (099) IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO Codice di Riferimento Operazione del messaggio di conferma impagato assegno oggetto di storno:
obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “2” (012)
Se presente: formato obbligatorio 11n (027) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio di conferma impagato assegno.
obbligatorio (012) formalmente valida (096)
Se il messaggio proviene da Aderente:
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deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto alla Data Applicativa del C.A. (045)
IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve coincidere con il Mittente fisico (054) deve essere un Aderente abilitato ad immettere flussi per questa procedura
(Aderente diretto) (146) deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
IDC 04N – NEGOZIATRICE Aderente che ha negoziato gli assegni.In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al negoziatore. In caso di cessione sportelli, indica l’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del negoziatore:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere tramitato dal Ricevente (484)
per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato dal Mittente (484)
CAB: è il codice CAB del negoziatore: obbligatoriamente assente (015)
IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato originariamente gli assegni, non più aderente alla procedura, raggiungibile tramite l’Aderente subentrante.
facoltativo Se presente:
deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055) IDC 04T – TRATTARIA Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza. In caso di
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fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al trattario sul quale è tratto l’assegno bancario o all’emittente dell’assegno circolare:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato dal Mittente (484)
per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere tramitato dal Ricevente (484)
IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente diretto) (146)
se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089)
IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario/emittente e dello sportello su cui è tratto/emesso l’assegno; assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del trattario/emittente:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario/emittente: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO È quello del titolo di credito di cui si comunica la conferma impagato:
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 066 – DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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È la data di regolamento della disposizione di presentazione al pagamento: obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Se il messaggio proviene da Aderente:
per Tipo Operazione = “1”: in assenza di ritardo per cause di forza maggiore (IDC 151):
deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno lavorativo, e il 4° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 4) IDC 066 (D.A. + 1)
in presenza di ritardo per cause di forza maggiore (IDC 151): deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno
lavorativo, e il 40° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 40) IDC 066 (D.A. + 1)
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univounivocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo da utilizzarsi nel caso di specifiche particolari.
facoltativo obbligatorio per Motivo Operazione = “99” (012)
Se presente: é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo
spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "/VARIE/informazioni descrittive" (055)
i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
IDC 139 – TIPO ASSEGNO Identifica il tipo di assegno oggetto della Conferma Impagato.
obbligatorio (012)
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation–StandardtraBancheeCAConf.impagatoass.nonperv.(874) 97
numerico (033) valori ammessi: (055)
0 Assegni Bancari e titoli assimilabili 1 Assegni Circolari e titoli assimilabili
IDC 151 – RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA Il campo può essere valorizzato dal Mittente nel caso in cui il messaggio venga inviato in ritardo per cause di forza maggiore.
facoltativo Se presente, deve essere valorizzato con “1” (055) IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce.
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR” (055)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE Identificativo della motivazione del messaggio di conferma impagato assegno o dello storno di conferma impagato
obbligatorio (012) Per Tipo Operazione = “1”:
deve essere valorizzato con una causale indicata nelle tabelle “C” e “C1” (cfr. Appendici) ad eccezione delle causali “50” e “79” (055)
Per Tipo Operazione = “2”: deve essere valorizzato con una delle causali da “91” a “99” della tabella “C2” ad
eccezione della causale “95” (cfr.Appendice) (055) IDC 34F – IMPORTO IMPAGATO Importo impagato espresso nella moneta indicata in Codice Divisa Operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) Importo:
numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 362 - TIMBRO APPLICATIVO Il campo viene valorizzato dal Centro Applicativo del Mittente dopo aver effettuato i controlli. È composto dalla data della giornata applicativa e dall'orario in cui il messaggio viene elaborato presso il Centro Applicativo stesso. Tale campo è utilizzato dai C.A. per effettuare la quadratura dei flussi scambiati tra loro. La struttura è la seguente:
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation–StandardtraBancheeCAConf.impagatoass.nonperv.(874) 98
IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
Se il messaggio proviene da Aderente:
non deve essere presente. (015) Se il messaggio proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012) formalmente valido (096)
IDC 369 - TIPO OPERAZIONE obbligatorio (012) valori ammessi: (055)
1 Conferma Impagato Assegno 2 Storno di Conferma Impagato Assegno
IDC 72A – IMPORTO ASSEGNO Importo dell’assegno espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC D68 – DATA OPERAZIONE ORIGINARIA È la data applicativa dell’operazione originaria di conferma impagato assegno non pervenuto oggetto di storno (come riportata nell’IDC 362, limitatamente alla data)
facoltativo formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
per Tipo Operazione = “1”: obbligatoriamente assente (015)
per Tipo Operazione = “2”: obbligatorio (012)
deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno lavorativo, e il 5° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 5) IDC D68 (D.A. + 1)
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCADepositovincolato(876) 99
6.1.6 Conferma impagato assegno (875) A fronte dell’esito impagato comunicato con causali diverse dalla “50 – Immagine richiesta e non pervenuta (Assegni sotto-soglia)” e dalla “79 – Materialità non pervenuta in procedura di back-up”, l’Aderente trattario/emittente trasmette il messaggio di “conferma impagato” per comunicare la chiusura del ciclo di incasso dell’assegno per:
assegni protestabili per i quali non è richiesta la levata del protesto; assegni per i quali riscontra l’esigenza di rettificare la causale di impagato
precedentemente trasmessa. Il messaggio di “Conferma impagato” riporta, oltre ai dati informativi dell’assegno, il motivo della conferma impagato (una qualsiasi delle causali incluse nella circolare del Ministero dell’Industria (n°3512/c del 30/4/2001) e nell’accordo interbancario della procedura CIT, con l’esclusione delle causali “50”, “79” e “80”). Il messaggio perviene all’Aderente negoziatore che ha effettuato la presentazione al pagamento o, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come rilevabile in anagrafica procedurale. In caso di cessione sportelli, il messaggio è indirizzato all’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. È immesso dall’Aderente trattario/emittente e riporta i dati informativi dell'assegno ed il motivo della conferma impagato. In caso di storno il ruolo di "Mittente" viene assunto dal negoziatore, mentre il ruolo di "Ricevente" viene assunto dal trattario/emittente.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n(/”5”n)
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n/"5"n
O 065 NUMERO ASSEGNO "10"n
O 020 C.R.O. "11"n
F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 369 TIPO OPERAZIONE "1"b
O 139 TIPO ASSEGNO "1"n
O 72A IMPORTO ASSEGNO 15n
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCADepositovincolato(876) 100
O 34F IMPORTO IMPAGATO 15n
O 180 MOTIVO OPERAZIONE "2"b
O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
O 066 DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA "6"n
F D68 DATA OPERAZIONE ORIGINARIA "6"n
F 099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA 10 * 50x
F 151 RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA "1"n
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 875 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
obbligatoria (012) IDC 020 - C.R.O. Codice di Riferimento Operazione del mittente.
obbligatorio (012) formalmente valido (096) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere univoco limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla
data applicativa del C.A. (099) IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO Codice di Riferimento Operazione del messaggio di Conferma impagato oggetto di storno.
obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “2” (012)
Se presente: formato obbligatorio 11n (027) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio di conferma impagato assegno.
obbligatorio (012)
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Rel.1.0
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formalmente valida (096) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto alla Data Applicativa del C.A. (465)
IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve coincidere con il Mittente fisico (054) deve essere un Aderente abilitato ad immettere flussi per questa procedura
(Aderente diretto) (146) deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
IDC 04N – NEGOZIATRICE Aderente che ha negoziato gli assegni. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al negoziatore. In caso di cessione sportelli, indica l’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del negoziatore:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere tramitato dal Ricevente (484)
per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato dal Mittente (484)
CAB: è il codice CAB del negoziatore: obbligatoriamente assente (015)
IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato originariamente gli assegni, non più aderente alla procedura, raggiungibile tramite l’Aderente subentrante:
facoltativo Se presente:
deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055) IDC 04T – TRATTARIA
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Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al trattario sul quale è tratto l’assegno bancario o all’emittente dell’assegno circolare:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato dal Mittente (484)
per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere tramitato dal Ricevente (484)
IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente diretto) (146)
se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve essere anteriore di oltre 15 giorni rispetto alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089)
IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario/emittente e dello sportello su cui è tratto/emesso l’assegno; assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del trattario/emittente:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario/emittente: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO È quello del titolo di credito di cui si comunica la conferma di impagato:
obbligatorio (012) numerico (033)
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diverso da zero (039) IDC 066 – DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA È la data di regolamento della disposizione di presentazione al pagamento:
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Se il messaggio proviene da Aderente:
per Tipo Operazione = “1”: in assenza di ritardo per cause di forza maggiore (IDC 151):
deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno lavorativo, e il 15° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 15) IDC 066 (D.A. + 1)
in presenza di ritardo per cause di forza maggiore (IDC 151): deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno
lavorativo, e il 40° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 40) IDC 066 (D.A. + 1)
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univounivocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo da utilizzarsi nel caso di specifiche particolari.
facoltativo obbligatorio per Motivo Operazione = “99” (012)
Se presente: é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo
spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "/VARIE/informazioni descrittive" (055)
i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
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IDC 139 – TIPO ASSEGNO Identifica il tipo di assegno oggetto della negoziazione.
obbligatorio (012) numerico (033) valori ammessi: (055)
0 Assegni Bancari e titoli assimilabili 1 Assegni Circolari e titoli assimilabili
IDC 151 – RITARDO CAUSE DI FORZA MAGGIORE BANCA Il campo può essere valorizzato dal Mittente nel caso in cui il messaggio venga inviato in ritardo per cause di forza maggiore.
facoltativo Se presente, deve essere valorizzato con “1” (055) IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce.
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR” (055)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE Identificativo della motivazione del messaggio di conferma impagato assegno o di storno conferma impagato.
obbligatorio (012) Per Tipo Operazione = “1”:
deve essere valorizzato con una causale indicata nelle tabelle “C” e “C1” (cfr. Appendice) ad eccezione delle causali “50”, “79” e “80” (055)
Per Tipo Operazione = “2”: deve essere valorizzato con una delle causali della tabella “C2” (cfr. Appendice) ad
eccezione della causale “90” (055) IDC 34F – IMPORTO IMPAGATO Importo impagato espresso nella moneta indicata in Codice Divisa Operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) Importo:
numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 362 - TIMBRO APPLICATIVO Il campo viene valorizzato dal Centro Applicativo del Mittente dopo aver effettuato i controlli.
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Condizioni di abbonamento 2009
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
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È composto dalla data della giornata applicativa e dall'orario in cui il messaggio viene elaborato presso il Centro Applicativo stesso. Tale campo è utilizzato dai C.A. per effettuare la quadratura dei flussi scambiati tra loro. La struttura è la seguente:
IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
Se il messaggio proviene da Aderente:
non deve essere presente. (015) Se il messaggio proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012) formalmente valido (096)
IDC 369 - TIPO OPERAZIONE obbligatorio (012) valori ammessi: (055)
1 Conferma Impagato Assegno 2 Storno di Conferma Impagato Assegno
IDC 72A – IMPORTO ASSEGNO Importo dell’assegno espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) numerico (033)
diverso da zero (039) IDC D68 – DATA OPERAZIONE ORIGINARIA È la data applicativa dell’operazione originaria di conferma impagato oggetto di storno (come riportata nell’IDC 362, limitatamente alla data)
facoltativo formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
per Tipo Operazione = “1”: obbligatoriamente assente (015)
per Tipo Operazione = “2”: obbligatorio (012)
deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno lavorativo, e il 5° giorno lavorativo precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 5) IDC D68 (D.A. + 1)
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6.1.7 Deposito vincolato (876) Il messaggio consente di gestire:
1. la comunicazione di “Costituzione del deposito vincolato” (ad iniziativa trattario) 2. la richiesta di “Svincolo del deposito “ (ad iniziativa negoziatore) 3. la comunicazione di “Chiusura del deposito vincolato” (ad iniziativa trattario).
Il messaggio di comunicazione di “Costituzione del deposito vincolato” e il messaggio di comunicazione della “Chiusura del deposito vincolato” sono trasmessi dall’Aderente trattario all’Aderente negoziatore che ha effettuato la presentazione al pagamento o, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come rilevabile in anagrafica procedurale. In caso di cessione sportelli, il messaggio è indirizzato all’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. In caso di storno il ruolo di "Mittente" viene assunto dal negoziatore, mentre il ruolo di "Ricevente" viene assunto dal trattario.
Il messaggio di richiesta di “Svincolo del deposito” è trasmesso dall’Aderente negoziatore all’Aderente trattario che aveva precedentemente inviato il messaggio di comunicazione di costituzione del deposito vincolato o, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come rilevabile in anagrafica procedurale. In caso di cessione sportelli, il messaggio è indirizzato all'Aderente che ha acquisito lo sportello sui cui è tratto l’assegno bancario. In caso di storno il ruolo di "Mittente" viene assunto dal trattario, mentre il ruolo di "Ricevente" viene assunto dal negoziatore.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n(/”5”n)
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n/"5"n
O 065 NUMERO ASSEGNO "10"n
O 020 C.R.O. "11"n
F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 369 TIPO OPERAZIONE "1"b
O 139 TIPO ASSEGNO "1"n
O 72A IMPORTO ASSEGNO 15n
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F 34E IMPORTO PAGATO TARDIVO 15n
O 34H IMPORTO DEPOSITO VINCOLATO 15n
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
F 180 MOTIVO OPERAZIONE "2"b
F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
O 066 DATA REGOLAMENTO ORIGINARIA "6"n
F 099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA 10 * 50x
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 876 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
obbligatorio (012) IDC 020 - C.R.O. Codice di Riferimento Operazione del mittente.
obbligatorio (012) formalmente valido (096) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere univoco limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla
data applicativa del C.A. (099) IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO Codice di Riferimento Operazione del messaggio oggetto di storno.
obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1”, “2” e “3” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “4”, “5” e “6” (012)
Se presente: formato obbligatorio 11n (027) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio.
obbligatorio (012) formalmente valida (096)
Se il messaggio proviene da Aderente:
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deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto alla Data Applicativa del C.A. (045)
IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve coincidere con il Mittente fisico (054) deve essere un Aderente abilitato ad immettere flussi per questa procedura
(Aderente diretto) (146) deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo ricevente (089) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) IDC 04N – NEGOZIATRICE Aderente che ha negoziato gli assegni. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al negoziatore. In caso di cessione sportelli, indica l’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del negoziatore:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) per Tipo Operazione = “1” e “3”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere
tramitato dal Ricevente (484) per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato
dal Mittente (484) CAB: è il codice CAB del negoziatore:
obbligatoriamente assente (015) IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato originariamente gli assegni, non più aderente alla procedura, raggiungibile tramite la banca subentrante.
facoltativo Se presente:
deve essere un codice ABI valido (cfr.Appendice “D”) (055) IDC 04T – TRATTARIA Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al trattario sul quale è tratto l’assegno bancario o all’emittente dell’assegno circolare:
obbligatorio (012)
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deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) per Tipo Operazione = “1”, “3” e “5” deve coincidere con il Mittente o deve essere
tramitato dal Mittente (484) per Tipo Operazione = “2”, “4” e “6” deve coincidere con il Ricevente o deve
essere tramitato dal Ricevente (484) IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente diretto) (146)
se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089)
IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario e dello sportello su cui è tratto l’assegno. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del trattario:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO È quello del titolo di credito per cui è costituito il deposito vincolato:
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 066 – DATA REGOLAMENTO ORIGINARIA È la data di regolamento della disposizione di presentazione al pagamento.
facoltativo Se presente:
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formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Per Tipo Operazione = “1”: obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere compresa tra la data applicativa, aumentata di un giorno lavorativo, e il
75° giorno solare precedente alla data applicativa stessa (045)
(D.A. – 75) IDC 066 (D.A. + 1)
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univounivocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo da utilizzarsi nel caso di specifiche particolari.
facoltativo obbligatorio per Motivo Operazione = “99” (012)
Se presente: é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo
spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "/VARIE/informazioni descrittive" (055)
i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
IDC 139 – TIPO ASSEGNO Identifica il tipo di assegno oggetto della negoziazione.
obbligatorio (012) numerico (033) valori ammessi: (055)
0 Assegni Bancari e titoli assimilabili 1 Assegni Circolari e titoli assimilabili
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IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce.
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR” (055)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE Identificativo della causa che ha provocato lo storno del messaggio di deposito vincolato.
facoltativo obbligatoriamente assente per Tipo Operazione =”1”, “2” e “3” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione =”4”, “5” e “6” (012)
Se presente: deve essere valorizzato con una delle causali da “91” a “99” della tabella “C2” ad
eccezione della causale “95” (cfr. Appendice) (055) IDC 34E – IMPORTO PAGATO TARDIVO Rappresenta l’importo che è stato eventualmente già regolato con messaggio di pagato, espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
facoltativo Se presente:
numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 34H – IMPORTO DEPOSITO VINCOLATO Importo del deposito vincolato espresso nella moneta indicata in Codice Divisa Operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) Importo:
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IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
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Rel.1.0
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Se il messaggio proviene da Aderente:
non deve essere presente (015) Se il messaggio proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012) formalmente valido (096)
IDC 369 - TIPO OPERAZIONE Identifica il tipo di operazione, costituzione deposito vincolato, richiesta svincolo deposito vincolato o chiusura deposito vincolato
obbligatorio (012) valori ammessi: (055)
1 Costituzione deposito vincolato 2 Richiesta svincolo deposito vincolato 3 Chiusura deposito vincolato 4 Storno costituzione deposito vincolato 5 Storno richiesta svincolo deposito vincolato 6 Storno chiusura deposito vincolato
IDC 72A – IMPORTO ASSEGNO Importo dell’assegno espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
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6.1.8 Svincolo deposito vincolato (877) Il messaggio consente lo svincolo del deposito vincolato regolando l’importo del deposito in favore del negoziatore. È indirizzato dall’Aderente trattario all’Aderente negoziatore che ha trasmesso la richiesta di svincolo del deposito vincolato o, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come rilevabile in anagrafica procedurale. In caso di cessione sportelli, il messaggio è indirizzato all’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha trasmesso la richiesta di svincolo. In caso di storno il ruolo di "Mittente" viene assunto dal negoziatore, mentre il ruolo di "Ricevente" viene assunto dal trattario.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n(/”5”n)
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n/"5"n
O 065 NUMERO ASSEGNO "10"n
O 020 C.R.O. "11"n
F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 369 TIPO OPERAZIONE "1"b
O 139 TIPO ASSEGNO "1"n
O 72A IMPORTO ASSEGNO 15n
F 34E IMPORTO PAGATO TARDIVO 15n
O 034 IMPORTO/SEGNO 15n/1a
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
F 180 MOTIVO OPERAZIONE "2"b
F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
Condizioni di abbonamento 2009
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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O 066 DATA REGOLAMENTO ORIGINARIA "6"n
O D65 DATA REGOLAMENTO RICHIESTA "6"n
F 365 DATA REGOLAMENTO "6"n
F 099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA 10 * 50x
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 877 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
obbligatorio (012) IDC 020 - C.R.O. Codice di Riferimento Operazione del mittente.
obbligatorio (012) formalmente valido (096) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere univoco limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla
data applicativa del C.A. (099) IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO Codice di Riferimento Operazione del messaggio oggetto di storno.
obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “2 (012)
Se presente: formato obbligatorio 11n (027) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio.
obbligatorio (012) formalmente valida (096)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto
alla Data Applicativa del C.A. (045) IDC 034 – IMPORTO/SEGNO Rappresenta l’importo, oggetto di regolamento, che viene svincolato, espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro) che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali):
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obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
Segno: valorie ammesso = “C” (Credito) (042)
IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve coincidere con il Mittente fisico (054) deve essere un Aderente abilitato ad immettere flussi per questa procedura
(Aderente diretto) (146) deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) IDC 04N – NEGOZIATRICE Aderente che ha negoziato gli assegni In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al negoziatore. In caso di cessione sportelli, indica l’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del negoziatore:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere
tramitato dal Ricevente (484) per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato
dal Mittente (484) CAB: è il codice CAB del negoziatore:
obbligatoriamente assente (015) IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato originariamente gli assegni, non più aderente alla procedura, raggiungibile tramite l’Aderente subentrante.
facoltativo Se presente:
deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055) IDC 04T – TRATTARIA
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Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al trattario sul quale è tratto l’assegno bancario o all’emittente dell’assegno circolare:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato
dal Mittente (484) per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere
tramitato dal Ricevente (484) IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente diretto) (146)
se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089)
IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario e dello sportello su cui è tratto/emesso l’assegno. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del trattario:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO È quello del titolo di credito per cui è costituito il deposito vincolato:
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 066 – DATA REGOLAMENTO ORIGINARIA
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È la data di regolamento della disposizione di presentazione al pagamento. Obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univounivocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo da utilizzarsi nel caso di specifiche particolari.
facoltativo obbligatorio per Motivo Operazione = “99” (012)
Se presente: é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo
spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "/VARIE/informazioni descrittive" (055)
i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
IDC 139 – TIPO ASSEGNO Identifica il tipo di assegno oggetto della negoziazione:
obbligatorio (012) numerico (033) valori ammessi: (055)
0 Assegni Bancari e titoli assimilabili 1 Assegni Circolari e titoli assimilabili
IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce.
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR” (055)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE
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Identificativo della causa che ha provocato lo storno del messaggio di svincolo deposito. facoltativo obbligatoriamente assente per Tipo Operazione =”1” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione =”2” (012)
Se presente: deve essere valorizzato con una delle causali da “91” a “99” della Tabella “C2” ad
eccezione della causale “95” (cfr.Appendice) (055) IDC 34E – IMPORTO PAGATO TARDIVO Rappresenta l’importo che è stato eventualmente già regolato con messaggio di pagato, espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
facoltativo Se presente:
numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 362 - TIMBRO APPLICATIVO Il campo viene valorizzato dal Centro Applicativo del Mittente dopo aver effettuato i controlli. È composto dalla data della giornata applicativa e dall'orario in cui il messaggio viene elaborato presso il Centro Applicativo stesso. Tale campo è utilizzato dai C.A. per effettuare la quadratura dei flussi scambiati tra loro. La struttura è la seguente:
IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
Se il messaggio proviene da Aderente
non deve essere presente. (015) Se il messaggio proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012) formalmente valido (096)
IDC 365 – DATA REGOLAMENTO È la data espressa in GGMMAA, inserita dal Centro Applicativo del Mittente ed indica la data di effettivo regolamento in base monetaria del messaggio di svincolo deposito o del messaggio di storno di svincolo deposito. Deve essere valorizzata esclusivamente dal Centro Applicativo che rileva il messaggio ai fini "contabili". Se proviene da Aderente:
non deve essere presente (015) Se proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012)
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Se presente: formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
IDC 369 - TIPO OPERAZIONE Identifica il tipo di operazione, svincolo deposito vincolato o storno di svincolo deposito vincolato
obbligatorio (012) valori ammessi: (055)
1 Svincolo deposito vincolato 2 Storno svincolo deposito vincolato
IDC 72A – IMPORTO ASSEGNO Importo dell’assegno espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC D65 - DATA REGOLAMENTO RICHIESTA È la data di regolamento in base monetaria richiesta dal Mittente sulla base di quanto stabilito in normativa.
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
Se il messaggio proviene da Aderente: non può essere superiore al giorno lavorativo successivo la data applicativa di
ricezione del messaggio da parte del primo Centro Applicativo (045) non può essere inferiore alla data applicativa di ricezione del messaggio da parte
del primo Centro Applicativo (045)
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6.1.9 Richiamo assegno (878) Il messaggio è trasmesso dall’Aderente negoziatore all’Aderente trattario/emittente cui era stato inviato il messaggio di presentazione al pagamento ovvero, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come verificabile in anagrafica procedurale. In caso di “esito” richiamo assegno, il ruolo di "Mittente" viene assunto dal trattario/emittente, mentre il ruolo di "Ricevente" viene assunto dal negoziatore.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n/”5”n
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n/"5"n
O 065 NUMERO ASSEGNO "10"n
O 020 C.R.O. "11"n
F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 369 TIPO OPERAZIONE “1”b
O 72A IMPORTO ASSEGNO 15n
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
F 180 MOTIVO OPERAZIONE “2”b
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IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 878 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
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obbligatorio (012) IDC 020 - C.R.O. Codice di Riferimento Operazione del mittente:
obbligatorio (012) formalmente valido (096) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere univoco limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla
data applicativa del C.A. (099) IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO Codice di Riferimento Operazione del messaggio oggetto di storno:
obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “2” (012)
Se presente: formato obbligatorio 11n (027) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio.
obbligatorio (012) formalmente valida (096)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto
alla Data Applicativa del C.A. (045) IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve coincidere con il Mittente fisico (054) deve essere un Aderente abilitato ad immettere flussi per questa procedura
(Aderente diretto) (146) deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) IDC 04N – NEGOZIATRICE Aderente che ha negoziato gli assegni. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al negoziatore. In caso di cessione sportelli, indica l’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del negoziatore:
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
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obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato
dal Mittente (484) per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere
tramitato dal Ricevente (484) CAB: è il codice CAB del negoziatore:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato gli assegni, non più aderente alla procedura e raggiungibile tramite l’Aderente subentrante
facoltativo Se presente:
deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055) IDC 04T – TRATTARIA Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al trattario sul quale è tratto l’assegno bancario o all’emittente dell’assegno circolare:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) per Tipo Operazione = “1”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere
tramitato dal Ricevente (484) per Tipo Operazione = “2”, deve coincidere con il Mittente o deve essere tramitato
dal Mittente (484) IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente diretto) (146)
se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089)
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IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario/emittente e dello sportello su cui è tratto/emesso l’assegno. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del trattario/emittente:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario/emittente: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO È quello del titolo di credito di cui si comunica il richiamo:
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univounivocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo per lo scambio di informazioni fra Aderenti.
facoltativo Se presente:
é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "<parola codificata>/informazioni descrittive" (ammesse per <parola codificata> solamente le parole:“/VARIE/” e “/SOLLECIT/”) (055)
i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE
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È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce.
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR” (055)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE Indica l’esito del Richiamo Assegno.
facoltativo obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione =”2” (012)
Se presente: valori ammessi: (055)
01 Esito Positivo del Richiamo (bloccato il protesto) 02 Esito Negativo per Conto Trassato già addebitato 03 Esito Negativo per Protesto già eseguito 04 Esito Negativo per Impagato con causali da 50 a 99 05 Esito Negativo per Richiesta non di competenza 06 Esito Negativo per Presentazione al Pagamento non pervenuta
IDC 362 - TIMBRO APPLICATIVO Il campo viene valorizzato dal Centro Applicativo del Mittente dopo aver effettuato i controlli. È composto dalla data della giornata applicativa e dall'orario in cui il messaggio viene elaborato presso il Centro Applicativo stesso. Tale campo è utilizzato dai C.A. per effettuare la quadratura dei flussi scambiati tra loro. La struttura è la seguente:
IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
Se il messaggio proviene da Aderente
non deve essere presente. (015) Se il messaggio proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012) formalmente valido (096)
IDC 369 - TIPO OPERAZIONE obbligatorio (012) valori ammessi: (055)
1 Richiamo Assegno 2 Esito Richiamo Assegno
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IDC 72A – IMPORTO ASSEGNO Importo dell’assegno espresso nella moneta indicata nel campo Codice divisa operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali).
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
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SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCARettificaimporto(879) 126
6.1.10 Rettifica importo (879) Messaggio con il quale viene regolata tra Aderenti la differenza fra l’importo indicato nella presentazione al pagamento e quello riportato in lettere sulla materialità dell’assegno. Il messaggio può essere d’iniziativa del negoziatore ovvero del trattario/emittente e può essere inviato anche nel caso di assegni già risultati impagati. Per messaggio d’iniziativa dell’Aderente trattario/emittente:
l’invio è effettuato al negoziatore, mittente del messaggio di presentazione al pagamento, ovvero, in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come verificabile in anagrafica procedurale. In caso di cessione sportelli, il messaggio è indirizzato all’Aderente negoziatore che ha acquisito lo sportello che ha negoziato l’assegno;
in caso di storno il ruolo di "Mittente" viene assunto dal negoziatore, mentre il ruolo di "Ricevente" viene assunto dal trattario/emittente.
Per messaggio di iniziativa dell’Aderente negoziatore: l’invio è effettuato al trattario/emittente, ricevente del messaggio di presentazione
al pagamento, ovvero in caso di fusione/incorporazione, al subentrante come verificabile in anagrafica procedurale. In caso di cessione sportelli, il messaggio è indirizzato all’Aderente che ha acquisito il conto di traenza;
in caso di storno il ruolo di "Mittente" viene assunto dal trattario/emittente, mentre il ruolo di "Ricevente" viene assunto dal negoziatore.
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 04N NEGOZIATRICE "5"n(/”5”n)
F 04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA "5"n
O 04T TRATTARIA "5"n
O 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO "14"n
O 064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO "5"n/"5"n
O 065 NUMERO ASSEGNO “10”n
O 020 C.R.O. "11"n
F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 369 TIPO OPERAZIONE "1"b
O 139 TIPO ASSEGNO "1"n
O 72B IMPORTO FACCIALE ASSEGNO 15n
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F 34G IMPORTO ORIGINARIO REGOLATO 15n
O 034 IMPORTO/SEGNO 15n/1a
O 010 CIFRA DI CONTROLLO "5"n
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
F 362 TIMBRO APPLICATIVO "6"n/"6"n
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
F 180 MOTIVO OPERAZIONE “2”b
O 066 DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA "6"n
O D65 DATA REGOLAMENTO RICHIESTA “6”n
F 365 DATA REGOLAMENTO “6”n
F 099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA 10 * 50x
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 879 IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO Codice di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo MODSIA e di una chiave bilaterale scambiata fra Mittente e Ricevente. Può contenere tutti caratteri 'zero'.
obbligatorio (012) IDC 020 - C.R.O. Codice di Riferimento Operazione del mittente.
obbligatorio (012) formalmente valido (096) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere univoco limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla
data applicativa del C.A. (099) IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO Codice di Riferimento Operazione del messaggio oggetto di storno:
obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” e Tipo Operazione = “2” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “3” e Tipo Operazione = “4” (012)
Se presente: formato obbligatorio 11n (027) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove (036)
IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di creazione del messaggio di rettifica importo.
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obbligatorio (012) formalmente valida (096)
Se il messaggio proviene da Aderente: deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto
alla Data Applicativa del C.A. (045) IDC 034 – IMPORTO/SEGNO Importo oggetto di rettifica risultante dalla differenza (positiva o negativa) tra l’IDC 72B (Importo Facciale Assegno) e l’IDC 34G (Importo Originario Regolato), espresso nella moneta indicata nell’IDC 177 (Codice Divisa Operazione):
obbligatorio (012) Importo:
numerico (033) diverso da zero (039) il valore deve coincidere con la differenza tra l’IDC 72B e l’IDC 34G (024)
Segno: valori ammessi : “C” (credito) e “D” (debito) coerentemente con quanto indicato
nella tabella sottostante (042) Tipo
operazione Differenza tra Importo Facciale e Importo Originario Regolato
Segno
1 Positiva D
1 Negativa C
2 Positiva C
2 Negativa D
3 Positiva D
3 Negativa C
4 Positiva C
4 Negativa D
IDC 040 - MITTENTE È l’Aderente alla procedura che immette il messaggio nel sistema e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve coincidere con il Mittente fisico (054) deve essere un Aderente abilitato ad immettere flussi per questa procedura
(Aderente diretto) (146) deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo ricevente (089) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) IDC 04N – NEGOZIATRICE
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Aderente che ha negoziato gli assegni. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al negoziatore. In caso di cessione sportelli, indica l’Aderente che ha acquisito lo sportello che ha negoziato gli assegni. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del negoziatore:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) per Tipo Operazione = “1” e “3”, deve coincidere con il Mittente o deve essere
tramitato dal Mittente (484) per Tipo Operazione = “2” e “4”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere
tramitato dal Ricevente (484) CAB: è il codice CAB del negoziatore:
obbligatoriamente assente (015) IDC 04O – NEGOZIATRICE ORIGINARIA È l’Aderente negoziatore che aveva negoziato originariamente gli assegni, non più aderente alla procedura, raggiungibile tramite l’Aderente subentrante.
facoltativo Se presente:
deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055) IDC 04T – TRATTARIA Aderente sul quale è tratto l’assegno bancario o l’emittente dell’assegno circolare ovvero, a fronte di cessione sportelli, l’Aderente che ha acquisito il conto di traenza. In caso di fusione/incorporazione, indica l’Aderente subentrante al trattario sul quale è tratto l’assegno bancario o all’emittente dell’assegno circolare:
obbligatorio (012) deve essere un Aderente (diretto o indiretto) alla procedura. (146) se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve
essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090) per Tipo Operazione = “1” e “3”, deve coincidere con il Ricevente o deve essere
tramitato dal Ricevente (484) per Tipo Operazione = “2” e “4”, deve coincidere con il Mittente o deve essere
tramitato dal Mittente (484) IDC 050 – RICEVENTE È l’Aderente alla procedura che riceve il messaggio e si identifica come segue:
obbligatorio (012) Se il messaggio proviene da Aderente:
deve essere un Aderente abilitato a ricevere flussi per questa procedura (Aderente diretto) (146)
se in Tabella Aderenti è valorizzata la "Data Recesso", quest'ultima non deve essere posteriore alla Data Applicativa del Centro Applicativo (090)
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
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Se il messaggio proviene da Centro Applicativo: deve essere un Aderente utente del Centro Applicativo Ricevente (089)
IDC 064 – BANCA/SPORTELLO TRASSATO Contiene i dati, rilevati dalla materialità del titolo (code-line), del trattario/emittente e dello sportello su cui è tratto/emesso l’assegno. Assume la seguente struttura: Codice ABI: è il codice ABI del trattario/emittente:
obbligatorio (012) numerico (033) deve essere un codice ABI valido (cfr. Appendice “D”) (055)
CAB: è il codice CAB del trattario/emittente: obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) deve essere un CAB valido, compreso nel range “00001” – “99999” (055)
IDC 065 – NUMERO ASSEGNO È quello del titolo di credito di cui si comunica la rettifica di importo:
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 066 – DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA Rappresenta la data di regolamento del messaggio di presentazione al pagamento:
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
IDC 070 – CODICE DI RIFERIMENTO ASSEGNO Campo di 14 caratteri, identificativo dell’assegno, sviluppato autonomamente all’interno di ogni Aderente. La combinazione ABI del negoziatore (negoziatore originario, se presente, ovvero negoziatore) + CRA + DATI ASSEGNO (quest’ultimo composto da: ABI + CAB + Numero assegno) identifica univocamente il flusso. È responsabilità del negoziatore garantire l’univounivocità della suddetta combinazione.
obbligatorio (012) numerico (033) diverso da zero (039) gli ultimi due caratteri sono il CIN di controllo (modulo 13) dei primi 12 (036)
IDC 099 - INFORMAZIONI BANCA/BANCA Campo descrittivo da utilizzarsi nel caso di specifiche particolari.
facoltativo obbligatorio per Motivo Operazione = “99” (012)
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Se presente: é composto fino ad un massimo di dieci spezzoni di 50 caratteri ciascuno; il primo
spezzone deve essere obbligatoriamente nel formato: "/VARIE/informazioni descrittive" (055)
i rimanenti nove spezzoni IDC 99A, 99B, 99C,..., 99I devono essere compilati in stretta sequenza alfabetica (013)
IDC 139 – TIPO ASSEGNO Identifica il tipo di assegno oggetto della negoziazione.
obbligatorio (012) numerico (033) valori ammessi: (055)
0 Assegni Bancari e titoli assimilabili 1 Assegni Circolari e titoli assimilabili
IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE È la divisa dell’operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento"SIA-RI-STD-001 – Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui sono espressi gli importi ai quale il codice si riferisce:
obbligatorio (012) assume unicamente il valore “EUR (055)
IDC 180 – MOTIVO OPERAZIONE Identificativo della causa che ha provocato uno storno di rettifica importo.
facoltativo obbligatoriamente assente per Tipo Operazione = “1” e “2” (015) obbligatoriamente presente per Tipo Operazione = “3” e “4” (012)
Se presente: deve essere valorizzato con una delle causali da “91” a “99” della tabella “C2” ad
eccezione della causale “95” (cfr.Appendice C2) (055) IDC 34G – IMPORTO ORIGINARIO REGOLATO Importo dell’assegno oggetto di regolamento nel messaggio di presentazione al pagamento, espresso nella moneta indicata in Codice Divisa Operazione (solo Euro), che ne determina il numero dei decimali (due cifre decimali). È valorizzato qualora l’importo regolato in fase di presentazione al pagamento sia diverso dall’importo espresso in lettere sulla materialità dell’assegno.
facoltativo Se presente, deve essere:
numerico (033) diverso da zero (039)
IDC 362 - TIMBRO APPLICATIVO
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Il campo viene valorizzato dal Centro Applicativo del Mittente dopo aver effettuato i controlli. È composto dalla data della giornata applicativa e dall'orario in cui il messaggio viene elaborato presso il Centro Applicativo stesso. Tale campo è utilizzato dai C.A. per effettuare la quadratura dei flussi scambiati tra loro. La struttura è la seguente:
IDC 362 Giornata applicativa (ggmmaa) "6"n
Orario elaborazione (hhmmss) /"6"n
Se il messaggio proviene da Aderente
non deve essere presente. (015) Se il messaggio proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012) formalmente valida (096)
IDC 365 – DATA REGOLAMENTO È la data espressa in GGMMAA, inserita dal Centro Applicativo del Mittente ed indica la data di effettivo regolamento in base monetaria del messaggio di rettifica importo o di Storno rettifica importo. Deve essere valorizzata esclusivamente dal Centro Applicativo che rileva il messaggio ai fini "contabili". Se proviene da Aderente:
non deve essere presente (015) Se proviene da Centro Applicativo:
obbligatorio (012) Se presente:
formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
IDC 369 - TIPO OPERAZIONE obbligatorio (012) valori ammessi: (055)
1 Rettifica Importo ad iniziativa Negoziatrice 2 Rettifica Importo ad iniziativa Trattaria/Emittente 3 Storno di Rettifica Importo ad inizitiva Negoziatrice 4 Storno di Rettifica Importo ad iniziativa Trattaria/Emittente
IDC D65 - DATA REGOLAMENTO RICHIESTA È la data di regolamento in base monetaria richiesta dal Mittente sulla base di quanto stabilito in normativa.
obbligatorio (012) formalmente valida (096) deve coincidere con una giornata lavorativa (045)
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Se il messaggio proviene da Aderente: non può essere superiore al giorno lavorativo successivo la data applicativa di
ricezione del messaggio da parte del primo Centro Applicativo (045) non può essere inferiore alla data applicativa di ricezione del messaggio da parte
del primo Centro Applicativo (045)
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SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCAAvvisovariazioneDataRegolamentoRich. 134
6.2 Avviso variazione data regolamento richiesta – Tipo Msg 8VRIl messaggio é inviato dal Centro Applicativo del Mittente allo stesso Aderente nel caso in cui il Centro Applicativo, per segnalazione tardiva del Mittente e/o per motivi tecnici, non sia in grado di rispettare la “Data Regolamento Richiesta”' indicata dall’Aderente medesimo.
Il Centro Applicativo accetta la Data Regolamento Richiesta solo se uguale o superiore di 1 giorno (lavorativo) rispetto alla data Applicativa del Centro Applicativo altrimenti rifiuta. Qualora la data Applicativa coincida con la data Regolamento Richiesta, il Centro Applicativo regola il primo giorno lavorativo successivo previa trasmissione al negoziatore del messaggio di “Avviso variazione data regolamento richiesta”. Il messaggio ha la funzione di notificare all’Aderente che ha immesso l’operazione la nuova Data di Regolamento apposta dal primo Centro Applicativo.
Msg 8VR - Avviso variazione data regolamento richiesta
O/F IDC CAMPO FORMATO
O 01 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 040 MITTENTE "5"n
O 050 RICEVENTE "5"n
O 020 C.R.O. "11"n
O 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x
O 031 DATA DI RIFERIMENTO "6"n
O 365 DATA REGOLAMENTO "6"n
O D65 DATA REGOLAMENTO RICHIESTA "6"n
O 196 TIPO MESSAGGIO "3"b
O 198 IMPORTO/SEGNO ORIGINARIO 15n/1a
O 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE "3"b
IDC 01 - TIPO MESSAGGIO Assume valore fisso 8VR IDC 020 - C.R.O. Codice di riferimento operazione del Mittente. IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO È il C.R.O. del messaggio originario cui si riferisce il messaggio di variazione della data di regolamento. IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO È la data di immissione del messaggio in rete.
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SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCAAvvisovariazioneDataRegolamentoRich. 135
IDC 040 - MITTENTE È il primo Centro Applicativo che ha apposto una data di regolamento successiva alla 'data regolamento richiesta' indicata dal Mittente. IDC 050 - RICEVENTE È l’Aderente che aveva immesso il messaggio originario. IDC 177 - CODICE DIVISA OPERAZIONE È il codice della divisa del messaggio originario di cui si varia la data di regolamento richiesta. IDC 196 - TIPO MESSAGGIO ORIGINARIO Indica il Tipo messaggio originario di cui si varia la data di regolamento richiesta. IDC 198 - IMPORTO/SEGNO ORIGINARIO È l'importo regolato (IDC034) del messaggio originario di cui si varia la data di regolamento richiesta. IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO Il campo indica la nuova data di regolamento. IDC D65 - DATA REGOLAMENTO RICHIESTA È la data di regolamento in base monetaria che era richiesta dal Mittente nel messaggio originario.
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7.0 Totalizzazioni di traffico giornaliero Il report RTG (Report Traffico Giornaliero) è generato dal CA alla chiusura della giornata applicativa (cfr. Giornata Applicativa) e include tutte le informazioni relative allo scambio dei file fisici, logici e ai messaggi (File Transfer e Message Switching) avvenuto nel corso della giornata applicativa di riferimento. Il report è in formato fisso e viene generato anche in assenza di traffico.
7.1 Composizione del file RTG La tabella seguente indica la struttura che assume il file.
Tipo Record Descrizione RTGT Record di testa del file RTGM Record dettaglio per traffico Message Switching RTGF Record dettaglio per traffico FT - File Fisici RTGL Record dettaglio per traffico FT - File Logici RTGC Record di coda del file
In assenza di traffico il file conterrà esclusivamente i record di testa RTGT e di coda RTGC.
7.1.1 RTGT – Report Traffico Giornaliero – Record di testa
O/F Nome campo Formato Posizione O Tipo Record “4”x 1 – 4 O Identificativo Servizio “3”a 5 – 7 O Mittente “5”n 8 – 12 O Ricevente “5”n 13 – 17 O Identificativo File “16”x 18 – 33 O Data creazione File “6”n 34 – 39 O Ambiente “1”x 40 O Data Applicativa “6”n 41 – 46 O Filler 47 – 120
TIPO RECORD Assume valore fisso “RTGT”. IDENTIFICATIVO SERVIZIO Assume valore fisso “CIT”.
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MITTENTE Codice ABI del Centro Applicativo che genera e invia il report. RICEVENTE Codice ABI dell’Aderente diretto alla procedura che riceve il report dal proprio Centro Applicativo. IDENTIFICATIVO FILE È il nome del file attribuito dal Centro Applicativo mittente. DATA CREAZIONE FILE Data di creazione del file, espressa nel formato GGMMAA. AMBIENTE Indica l’ambiente al quale i totali fanno riferimento. Valori ammessi:
T – Test; P – Produzione.
DATA APPLICATIVA Indica la data applicativa alla quale i totali fanno riferimento, espressa nel formato GGMMAA.
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7.1.2 RTGM – Report Traffico Giornaliero – Message Switching Il record identifica la totalizzazione delle operazioni scambiate in modalità Message Switching. Questo record può essere presente più volte in relazione al traffico effettuato. La tabella seguente descrive i campi che compongono il tipo record RTGM :
O/F Nome campo Formato Posizione O Tipo Record “4”x 1 – 4 O Tipo informazione “1”a 5 O Tipo flusso “2”a 6 – 7 O Tipo messaggio “3”x 8 – 10 O Totale operazioni “7”n 11 – 17 F Numero operazioni debito “7”n 18 – 24 F Totale importo operazioni debito “13”n 25 - 37 F Numero operazioni credito “7”n 38 – 44 F Totale importo operazioni credito “13”n 45 – 57 O Filler 58 – 120
TIPO RECORD Assume valore fisso “RTGM”. TIPO INFORMAZIONE Assume i seguenti valori:.
“C” contabile, indica le operazioni portate al regolamento; “N” non contabile; “T” totalizzazioni finali
TIPO FLUSSO Assume i seguenti valori:.
“IN” inviato dall’Aderente (solo quelli accettati); “RC” ricevuto dall’Aderente; “ER” rifiutato all’Aderente; “TO” totale.
Viene valorizzato a “TO” per rappresentare la totalizzazione generale per tutti i messaggi contabili (“Tipo Informazione” = “C”).
TIPO MESSAGGIO È il codice del messaggio a cui si riferiscono i totali; quando valorizzato con “999” indica il riepilogo del totale dei messaggi scambiati per “Tipo Informazione” e Tipo Flusso”.
TOTALE OPERAZIONI Rappresenta il totale dei messaggi scambiati per quella casistica. Nel caso di operazioni contabili corrisponde con la sommatoria del totale operazioni debito e credito.
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO Corrisponde al numero totale di transazioni contabili a debito; è presente solo se il campo tipo informazione è “C”.
TOTALE IMPORTO OPERAZIONI DEBITO
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
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Corrisponde al totale degli importi a debito; è presente solo se il campo tipo informazione è “C”.
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO Corrisponde al numero totale di transazioni contabili a credito; è presente solo se il campo tipo informazione è “C”.
TOTALE IMPORTO OPERAZIONI CREDITO Corrisponde al totale degli importi a credito; è presente solo se il campo tipo informazione è “C”.
Esempio di rappresentazione del record di dettaglio di una totalizzazione di Message Switching (i caratteri “blank” sono inseriti solo per facilitare la lettura):
RTGM C IN 870 0000003 0000001 0000000100000 0000002 0000000150030 RTGM C RC 870 0000003 0000002 0000000500000 0000001 0000000050000 RTGM C ER 870 0000001 RTGM N IN 871 0000002 RTGM N RC 871 0000004 RTGM N ER 871 0000003 RTGM C IN 872 0000001 0000001 0000000100000 0000000 0000000000000 RTGM N IN 877 0000006 RTGM C IN 999 0000004 0000002 0000000200000 0000002 0000000150030 RTGM C RC 999 0000003 0000002 0000000500000 0000001 0000000050000 RTGM C ER 999 0000001 RTGM N IN 999 0000008 RTGM N RC 999 0000004 RTGM N ER 999 0000003 RTGM C TO 999 0000007 0000004 0000000700000 0000003 0000000200030
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7.1.3 RTGF – Report Traffico Giornaliero – FT File fisici Il record identifica la totalizzazione dei file fisici scambiati in modalità file transfer. Questo record può essere presente più volte in relazione al traffico effettuato. La tabella seguente descrive i campi che compongono il tipo record RTGF:
O/F Nome campo Formato Posizione O Tipo Record “4”x 1 – 4 O Tipo informazione “1” a 5 O Tipo flusso “2”a 6 – 7 O Tipo file fisico “3”a 8 – 10 O Totale file fisici “7”n 11 – 17 O Filler 18 – 120
TIPO RECORD Assume valore fisso “RTGF”.
TIPO INFORMAZIONE Assume fisso il valore “N” – non contabile.
TIPO FLUSSO Assume i seguenti valori:
“IN” file inviati dall’Aderente e completamente accettati; “RC” file ricevuti dall’Aderente; “PA” file inviati dall’Aderente e parzialmente accettati; “ER” file inviati dall’Aderente e totalmente rifiutati.
TIPO FILE FISICO Assume i seguenti valori secondo le codifiche attribuite ai file fisici:
“IIF” – Input Image File, inviati dall’Aderente; “NIF” – Notifica Image File, ricevuti dall’Aderente; “VIF” – Validazione Image File, ricevuti dall’Aderente.
TOTALE FILE FISICI È il numero di file scambiati dall’Aderente per tipologia di file fisico.
Esempio di rappresentazione dei record di dettaglio di una totalizzazione di File Fisici (i caratteri “blank” sono inseriti solo per facilitare la lettura): RTGF N IN IIF 0000003
RTGF N PA IIF 0000002
RTGF N ER IIF 0000001
RTGF N RC VIF 0000006
RTGF N RC NIF 0000014
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7.1.4 RTGL – Report Traffico Giornaliero – FT File logici Il record identifica la totalizzazione dei File Logici scambiati in modalità File Transfer.
Questo record può essere presente più volte in relazione al traffico effettuato ed al suo interno sono presenti anche le informazioni relative a quanto portato al regolamento.
La tabella seguente descrive i campi che compongono il tipo record RTGL:
O/F Nome campo Formato Posizione O Tipo Record “4”x 1 – 4 O Tipo informazione “1”a 5 O Tipo flusso “2”a 6 – 7 O Tipo messaggio “8”a 8 – 15 O Id file logico “35”x 16 – 50 O Data creazione file logico “6”n 51 – 56 F Data regolamento “6”n 57 – 62 F Totale operazioni presenti nel FL “7”n 63 – 69 F Totale importo presenti nel FL “13”n 70 - 82 F Totale operazioni FL accettate “7”n 83 – 89 F Totale importo FL accettato “13”n 90 – 102 O Filler 103 – 120
TIPO RECORD Assume valore fisso “RTGL”.
TIPO INFORMAZIONE Assume i seguenti valori:
“C” contabile, indica che le informazioni riportate sono di natura contabile; “N” non contabile, indica che le informazioni riportate sono di natura non contabile
TIPO FLUSSO Assume i seguenti valori:
“IN” file inviati dall’Aderente e completamente o parzialmente accettati; “RC” file ricevuti dall’Aderente; “ER” file inviati dall’Aderente e totalmente rifiutati.
TIPO MESSAGGIO È il codice che identifica la tipologia dell’operazione cui si riferiscono i totali. Può assumere i seguenti valori:
citr.001 – Presentazione al pagamento; citr.002 – Validazione; citr.003 – Invio immagine; citr.004 – Protesto e spese.
Se valorizzato con tutti “9” indica che i dati sono relativi alla totalizzazione di tutte le operazioni a livello di tipo informazione e tipo flusso.
ID FILE LOGICO
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È l’identificativo originario del file logico scambiato. Viene valorizzato con tutti “9” per indicare le totalizzazione a livello di “tipo informazione” e “tipo messaggio”.
DATA CREAZIONE FILE LOGICO Corrisponde alla data di creazione dell’identificativo file originario ed è espressa nel formato GGMMAA. Viene valorizzato con tutti “9” per indicare le totalizzazione a livello di “tipo informazione”, “tipo messaggio” e “ID file logico”.
DATA REGOLAMENTO Corrisponde alla data di regolamento delle operazioni oggetto di totalizzazione attribuita da CA. È espressa nel formato GGMMAA ed è presente esclusivamente per le operazioni contabili.
TOTALE OPERAZIONI PRESENTI NEL FILE LOGICO È il numero operazioni presenti nel file logico originario. Non viene valorizzato nelle seguenti condizioni:
“tipo flusso” valorizzato con “ER”; “tipo messaggio” valorizzato con “citr.002”; nei record di totalizzazione (id file logico e data creazione file logico impostati con tutti
“9”).
TOTALE IMPORTO PRESENTE NEL FILE LOGICO È l’importo totale delle operazioni presenti nel file logico originario; è presente esclusivamente per le operazioni contabili.
TOTALE OPERAZIONI PRESENTI NEL FILE LOGICO ACCETTATE Corrisponde al numero di operazioni validate positivamente ed è presente esclusivamente per le operazioni contabili. Nel caso di file logico totalmente accettato coincide con il “totale operazioni presenti nel file logico”. Nel caso di totalizzazione dei messaggi di validazione e di file logici totalmente rifiutati, il campo viene convenzionalmente valorizzato con il numero dei file logici.
TOTALE IMPORTO PRESENTE NEL FILE LOGICO ACCETTATO Corrisponde all’importo totale delle operazioni validate positivamente ed è presente esclusivamente per le operazioni contabili. Nel caso di file logico totalmente accettato coincide con il “totale importo presenti nel file logico”. Corrisponde all’importo portato al regolamento. Per “tipo informazione” valorizzato a “C” e “tipo messaggio”, “ID file logico” e “data creazione file logico” valorizzati con tutti valori “9”, rappresenta il totale dell’importo portato a regolamento per “tipo flusso” e “data regolamento”.
Esempio di rappresentazione dei record di dettaglio di una totalizzazione di file logici (i caratteri “blank” sono inseriti solo per facilitare la lettura):
RTGL C IN citr.001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 171115 181115 0000002 0000000500000 0000002 0000000500000 RTGL C IN citr.001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2 171115 181115 0000003 0000001500000 0000003 0000001500000 RTGL C IN citr.001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa3 171115 181115 0000001 0000000100000 0000001 0000000100000 RTGL C IN citr.001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 171115 181115 0000004 0000002500000 0000004 0000002500000 RTGL C IN citr.001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa8 171115 181115 0000011 0000001100000 0000010 0000001000000 RTGL N ER citr.001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9 171115RTGL N RC citr.002 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaav1 171115RTGL N RC citr.002 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaav2 171115RTGL N IN citr.003 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa5 171115 0000002
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RTGL N IN citr.003 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa6 171115 0000003RTGL C IN citr.004 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa7 171115 181115 0000002 0000000002000 0000002 0000000002000 RTGL C RC citr.001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar1 171115 181115 0000001 0000000100000 0000001 0000000100000 RTGL C RC citr.001 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar2 171115 181115 0000007 0000000700000 0000007 0000000700000 RTGL N RC citr.003 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar3 171115 0000004RTGL C RC citr.004 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar4 171115 181115 0000001 0000000100000 0000001 0000000100000 RTGL C IN citr.001 999999999999999999999999999999999999 999999 181115 0000020 0000005600000 RTGL C IN citr.004 999999999999999999999999999999999999 999999 181115 0000002 0000000002000 RTGL C IN 99999999 999999999999999999999999999999999999 999999 181115 0000022 0000005602000 RTGL N IN citr.003 999999999999999999999999999999999999 999999 0000005RTGL N IN 99999999 999999999999999999999999999999999999 999999 0000005RTGL C RC citr.001 999999999999999999999999999999999999 999999 181115 0000008 0000000800000 RTGL C RC citr.004 999999999999999999999999999999999999 999999 181115 0000001 0000000100000 RTGL C RC 99999999 999999999999999999999999999999999999 999999 181115 0000009 0000000900000 RTGL N RC citr.003 999999999999999999999999999999999999 999999 0000004RTGL N RC 99999999 999999999999999999999999999999999999 999999 0000004RTGL C ER citr.001 999999999999999999999999999999999999 999999 0000001RTGL N ER citr.003 999999999999999999999999999999999999 999999 0000001RTGL N ER 99999999 999999999999999999999999999999999999 999999 0000002RTGL N RC citr.002 999999999999999999999999999999999999 999999 0000002
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7.1.5 RTGC – Report Traffico Giornaliero – Record di coda
O/F Nome campo Formato Posizione O Tipo Record “4”x 1 – 4 O Identificativo Servizio “3”a 5 – 7 O Mittente “5”n 8 – 12 O Ricevente “5”n 13 – 17 O Identificativo File “16”x 18 – 33 O Data creazione File “6”n 34 – 39 O Ambiente “1”x 40 O Data Applicativa “6”n 41 – 46 O Totale numero record “6”n 47 – 52 O Filler 53 – 120
Il File RTG include tutti i dati relative ai file fisici, ai file logici e ai messaggi (scambiati in modalità File Transfer e Message Switching) processati nel corso della giornata applicativa di riferimento.
TIPO RECORD Assume valore fisso “RTGC”.
IDENTIFICATIVO SERVIZIO Assume valore fisso “CIT”.
MITTENTE Codice ABI del Centro Applicativo che genera e invia il report.
RICEVENTE Codice ABI dell’Aderente diretto alla procedura che riceve il report dal proprio Centro Applicativo.
IDENTIFICATIVO FILE È il nome del file attribuito dal Centro Applicativo mittente.
DATA CREAZIONE FILE Data di creazione del file, espressa nel formato GGMMAA.
AMBIENTE Indica l’ambiente al quale i totali fanno riferimento. Valori ammessi:
T – Test; P – Produzione.
DATA APPLICATIVA Indica la data applicativa alla quale i totali fanno riferimento, espressa nel formato GGMMAA.
TOTALE NUMERO RECORD Indica il numero totale dei record, compresi record di testa e coda, presenti nel file.
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8.0 APPENDICI
Appendice A - Elenco dei messaggi e dei relativi campi
IDC CAMPO
Presentazione al
pagamento CITR.001
Richiesta immagine assegno
(870)
Invio immagine assegno
CITR.003
Storno invio
immagine assegno
(871)
Impagato assegno
(872)
Pagato (873)
Conferma impagato assegno non perv.
(874)
Conferma impagato assegno
(875)
Protesto e spese
CITR.004
Deposito vincolato
(876)
Svincolo deposito vincolato
(877)
Richiamo assegno
(878)
Rettifica importo (879)
01 TIPO MESSAGGIO010 CIFRA DI CONTROLLO020 C.R.O.022 CRO ORIGINARIO031 DATA DI RIFERIMENTO034 IMPORTO/SEGNO040 MITTENTE04N NEGOZIATRICE04O NEGOZIATRICE ORIGINARIA04T TRATTARIA050 RICEVENTE064 BANCA/SPORTELLO TRASSATO065 NUMERO ASSEGNO066 DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA 070 CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO72A IMPORTO ASSEGNO72B IMPORTO FACCIALE ASSEGNO096 IMPORTO PARZIALE IMPAGATO099 INFORMAZIONI BANCA/BANCA139 TIPO ASSEGNO151 RITARDO C.F.M. BANCA177 CODICE DIVISA OPERAZIONE179 NUMERO DI C/C TRASSATO180 MOTIVO OPERAZIONE182 TIMBRO LEGGE 386/90362 TIMBRO APPLICATIVO365 DATA DI REGOLAMENTO369 TIPO OPERAZIONE34A IMPORTO PENALE34B IMPORTO INTERESSI34D IMPORTO PAGATO34E IMPORTO PAGATO TARDIVO34F IMPORTO IMPAGATO34G IMPORTO ORIGINARIO REGOLATO34H IMPORTO DEPOSITO VINCOLATOD65 DATA REGOLAMENTO RICHIESTAD66 DATA DI REGOLAMENTO IMPAGATOD67 DATA EMISSIONED68 DATA OPERAZIONE ORIGINARIA
BENEFICIARIODATAMATRIXIDENTIFICATIVO LAYOUT ASSEGNOPROCEDURA DI BACK-UPPRESENZA IMMAGINEDATA ENTRY MANUALEALERTDATA RICHIESTA IMMAGINEESITOFORMATO IMMAGINEDATA DI PROTESTOSPESE DI PROTESTO/NON PROT./SEGNOPRESENZA DOCUMENTOIMAGE ASSEGNO/DOCUMENTO PROT.
Obbligatorio Facoltativo Msg Contabile CampoCifratura
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCAAppendici 146
Appendice A1 - Elenco dei messaggi e dei relatici TAG
CAMPO Presentazione al pagamento (CITR.001)
Invio immagine assegno ( CITR.003)
Protesto e spese (CITR004)
CIFRA DI CONTROLLO <CifraCNTL> <CifraCNTL> <CifraCNTL> ObbligatorioC.R.O. <CRO> <CRO> <CRO>CRO ORIGINARIO <CROOrig> FacoltativoDATA DI RIFERIMENTO <DtRifTrx> <DtRifTrx> <DtRifTrx>MITTENTE <AbiMittLog> <AbiMittLog> <AbiMittLog> MsgContabileNEGOZIATRICE/SPORTELLO <Negoziatrice>:<Abi> + <Cab> <Negoziatrice>:<Abi> <Negoziatrice>:<Abi> NEGOZIATRICE ORIGINARIA <NegOrig>:<Abi> <NegOrig>:<Abi> CampoCifraturaTRATTARIA <Trattaria>:<Abi> <Trattaria>:<Abi> <Trattaria>:<Abi>RICEVENTE <AbiRiceLog> <AbiRiceLog> <AbiRiceLog>BANCA/SPORTELLO TRASSATO <DatiAss>:<Abi> + <Cab> <DatiAss>:<Abi> + <Cab> <DatiAss>:<Abi> + <Cab>NUMERO ASSEGNO <DatiAss>:<NumAss> <DatiAss>:<NumAss> <DatiAss>:<NumAss>DATA DI REGOLAMENTO ORIGINARIA <DtRegOrig>CODICE RIFERIMENTO ASSEGNO <CRA> <CRA> <CRA>IMPORTO ASSEGNO/SEGNO <ImpAss>:<Importo>+<Segno> <ImpAss>:<Importo> <ImpAss>:<Importo>INFORMAZIONI BANCA/BANCA <InfoBancaBanca>TIPO ASSEGNO <TipoAss> <TipoAss> <TipoAss>CODICE DIVISA OPERAZIONE <CodDiv> <CodDiv> <CodDiv>NUMERO DI C/C TRASSATO <NumCCTrass>MOTIVO OPERAZIONE <DatiRich>:<Motivo> <Motivo>TIMBRO APPLICATIVO <DtOraTimbrAppl> <DtOraTimbrAppl> <DtOraTimbrAppl>DATA REGOLAMENTO <DtReg> <DtReg>TIPO OPERAZIONE <TipOper>DATA REGOLAMENTO RICHIESTA <DtRegRich> <DtRegRich>DATA DI REGOLAMENTO IMPAGATO <DtRegImp>DATA EMISSIONE <DtEmiss>DATA OPERAZIONE ORIGINARIA <DtOpOrig>BENEFICIARIO <Benef>DATA MATRIX <DataMatrix>IDENTIFICATIVO LAYOUT ASSEGNO <TpLayout>PROCEDURA DI BACK-UP <ProcBackup>PRESENZA IMMAGINE <PresImm>DATA ENTRY MANUALE <DataEntryMan>ALERT <Alert>DATA RICHIESTA IMMAGINE <DatiRich>:<Data>ESITO <Esito>FORMATO IMMAGINE/DOCUMENTO <FrmtImm> <FrmtDoc>DATA DI PROTESTO <DtProt>SPESE DI PROTESTO/NON PROT./SEGNO <ImpSpe>:<Importo>+<Segno>PRESENZA DOCUMENTO <PresDoc>IMAGE ASSEGNO/DOCUMENTO PROTESTO <ImmAss> <ImmAss> <Documento>
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCAAppendici 147
Appendice B - Autenticazione dei messaggi Di seguito si precisano le informazioni contenute nei messaggi che compongono la stringa necessaria al calcolo della cifra. I campi costituiti da più sottocampi separati dal carattere '/' devono essere passati alla routine di cifratura omettendo tali caratteri di separazione. I campi/sottocampi mancanti vanno gestiti come quelli facoltativi non valorizzati. Per ogni altra informazione attinente all’autenticazione dei messaggi/flussi si rimanda al documento SIA-RI-STD 001 (Criteri e regole generali). Per i messaggi di Message Switching:
IDC CAMPO Byte
020 C.R.O. 9
04N ABI Negoziatrice 5
04T ABI Trattaria 5
139 Tipo Assegno 1
064 Banca/Sportello Trassato 10
065 Numero dell'assegno 10
070 Codice Riferimento Assegno 14
034 Importo/Segno 16
180 Motivo Operazione 2
72A Importo Assegno 15
369 Tipo Operazione 1
177 Codice Divisa Operazione 3
91
Nota: per il messaggio 879 si deve utilizzare il campo 72B anziché il campo 72A
Per i messaggi di File Transfer:
TAG CAMPO Byte
<CRO> C.R.O. 9
<Negoziatrice>:<Abi> + <Cab> ABI Negoziatrice 5
<Trattaria>:<Abi> ABI Trattaria 5
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCAAppendici 148
<TipoAss> Tipo Assegno 1
<DatiAss>:<Abi> + <Cab> Banca/Sportello Trassato 10
<DatiAss>:<NumAss> Numero dell'assegno 10
<ImpAss>:<Importo>+<Segno> Importo Assegno/Segno 16
<CRA> Codice Riferimento Assegno 14
<ImpSpe>:<Importo>+<Segno> Spese di Protesto/Non Protestabilità/Segno 16
<CodDiv> Codice Divisa Operazione 3
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCentriApplicativiFineDocumento 149
Appendice C – Causali Motivo Operazione
Codice MOTIVAZIONE (ex circolare n. 3512/c del 30/4/2001 Ministero Industria)
Mancanza di autorizzazione – art . 1 , L. 386/90
10
Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente (ex ‘conto estinto’), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto.
11 Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto.
12 Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis, lett. a, della L. 386/90.
13 Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex ‘firma non autorizzata’ e ‘firma revocata’) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati).
14
Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni.
15 Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d’assegno (ex ‘firma sconosciuta’).
16 Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione d’assegno con falsi documenti di identità.
17 Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all’emissione di assegni (art. 10-bis, lett. c, della L. 386/90).
Difetto di provvista – art . 2 , L. 386/90
20 Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.
21 Assegno, dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (art. 35 l.a.) (ex ‘assegno revocato’).
22 Assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione (pignoramento, provvedimento di sequestro, ecc.).
Irregolarità del l’assegno – assegno con importo contraffatto
30 Assegno recante l’importo contraffatto.
31 Assegno, denunciato smarrito o rubato, recante l’importo contraffatto.
Irregolarità del l’assegno – assegno recante f irma non riferibi le a l correntista ma non denunciato smarrito o rubato
32 Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCentriApplicativiFineDocumento 150
33 Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex firma falsa).
Irregolarità del l’assegno – assegno denunciato smarrito o rubato
34 Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen.
35 Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.
36 Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen.
37 Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma a un nominativo diverso.
ALTRO
40 Assegno emesso da correntista deceduto
NOTA BENE: I suddetti codici, fino alla causale '40', coincidono con quelli validi per la richiesta della Dichiarazione Sostitutiva.
Appendice C1 – Altre causali Motivo Operazione
Codice MOTIVAZIONE (secondo gl i accordi interbancari)
50 Immagine richiesta e non pervenuta (Assegni sotto-soglia)
52 Immagine non coerente con i dati del flusso CIT
53 Fronte immagine non coerente con il retro
54 Assegno falso/contraffatto/clonato
61 Assegno incompleto nei requisiti essenziali
62 Assegno mancante di luogo di emissione
63 Assegno mancante di data di emissione
64 Assegno mancante di firma di traenza
65 Assegno irregolare di girata
69 Assegno pervenuto oltre i termini per il protesto
70 Assegno richiamato
73 Assegno estinto
74 Assegno ammortato
75 Assegno recante data di emissione errata/irregolare
76 Assegno prescritto
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCentriApplicativiFineDocumento 151
77 Richiesta sequestro pendente
78 Assegno non di competenza
79 Materialità non pervenuta in procedura di back-up
80 Assegno smarrito/sottratto/distrutto in procedura di back-up
82 Dati assegno non presenti su archivio banca
84 Assegno bancario tratto su sportello ceduto
Appendice C2 – Causali motivazione storno
Codice MOTIVAZIONE (secondo gl i accordi interbancari)
90 Esito tardivo
91 Messaggio già pervenuto
92 Messaggio non di competenza
94 Chiave errata
95 Avvenuta consegna copia conforme
99 Causale residuale
Appendice C3 – Causali motivazione di non protestabilità Appendice da completare
Appendice D - Tabella codici ABI e Centri Applicativi Con riferimento ai contenuti della presente appendice si rimanda al documento “SIA-
RI-STD-001 – Rete Interbancaria – Criteri e regole generali – Standard RNI”.
Appendice E – Valore di Soglia Il valore di soglia da utilizzare per il controllo dell’importo dell’assegno per assegni bancari e titoli assimilabili, oltre il quale l’immagine dell’assegno deve essere trasmessa assieme ai dati dell’assegno.
Tale valore è pari a Euro 5.000,00 (compreso).
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCentriApplicativiFineDocumento 152
Appendice F - Modalità di instradamento messaggi/flussi Nell'ambito della procedura si sono definiti gli ID-AB Mittente/Ricevente di indirizzamento dei messaggi nella seguente codifica:
Categoria Applicativa CI01
NNNNN0CIT0XX per i messaggi esatti;
NNNNN0CITEXX per messaggi errati e rifiutati da C.A. a Aderente;
NNNNN0CITAXX per messaggi errati/rifiutati tra C.A.
Per gli Aderenti che utilizzano EAS vengono definiti gli ID-AB di File Transfer:
NNNNNCIT01XX per i flussi CITR.001
NNNNNCIT02XX per i flussi CITR.002
NNNNNCIT03XX per i flussi CITR.003
NNNNNCIT04XX per i flussi CITR.004
NNNNNCITRTXX per report di traffico
dove:
NNNNN = Codice ABI dell’Aderente/Centro Applicativo Mittente
XX = 00 (Produzione)
XX = PR (Prova)
Appendice F1. Tabella degli aderenti È una tabella riepilogativa degli Aderenti alla procedura ed é gestita centralmente dalla S.I.A. e distribuita secondo gli standard stabiliti nel documento "SIA-RI-ANA 001 - Gestione Anagrafiche - Standard per Banche e Centri Applicativi" (Tabella CIT000).
Appendice G – Data Matrix Il Data Matrix è un codice bi-dimensionale obbligatorio il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. È previsto che sulla nuova materialità degli assegni tutte le banche e altri soggetti abilitati stampino un codice bidimensionale Data Matrix contenente alcune informazioni già presenti in chiaro e/o nella codifica CMC7 unitamente ad un codice di sicurezza generato dall’Aderente trattario/emittente.
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Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCentriApplicativiFineDocumento 153
La presenza del Data Matrix sulle nuove materialità degli assegni viene verificata dagli Aderenti in fase di negoziazione controllando la coerenza delle informazioni presenti nel codice con quelle microforate e quelle presenti nella codifica CMC7. L’eventuale alterazione del Data Matrix rende inoltre il codice illeggibile e ciò segnalerebbe di per sé un possibile tentativo di frode. Inoltre la presenza di un codice di sicurezza casuale, generato e controllabile dall’Aderente trattario/emittente ed inserito nel Data Matrix in fase di creazione del modulo, rappresenta un’ulteriore opportunità offerta da questa misura di sicurezza. È fatto obbligo alle banche e altri soggetti abilitati di stampare su tutte le tipologie di assegni un codice Data Matrix su sfondo bianco che rispetti le seguenti caratteristiche: misura standard di 13 mm x 13 mm, più un margine di colore bianco di almeno 2
millimetri per ogni lato; posizionamento fisso nella parte sinistra dell’assegno presenza delle seguenti informazioni, da riportare nel rispetto della sequenza indicata e
utilizzando il formalismo prescritto che tiene conto del set di caratteri ammessi nelle procedure interbancarie del SITRAD (Documento SIA-RI-STD-001):
Informazione Lungh. Tipo carattere Posiz. Note
Codice identificativo tipo assegno 1 Alfanumerico (b) 1 Sempre presente
Codice ABI 5 Numerico (n) 2 Sempre presente
Codice CAB 5 Numerico (n) 7 Sempre presente
Numero assegno 10 Numerico (n) 12 Sempre presente
Codice sicurezza 8 Alfanumerico (b) 22 Sempre presente
Importo 11 Numerico (n) 30
Obbligatorio su assegni contraddistinti da codice
identificativo tipo assegno “3”, “4” solo se stampati in
maniera accentrata; facoltativo per le stesse
tipologie di assegni qualora emessi in filiale
Beneficiario 40 Set caratteri Appendice A SIA-RI-STD-001 (x)
41 Obbligatorio su assegni contraddistinti da codice
identificativo tipo assegno “3”, “4” solo se stampati in
maniera accentrata; facoltativo per le stesse
tipologie di assegni qualora emessi in filiale
Codice identificativo tipo assegno: consente di individuare in modo immediato la lunghezza del tracciato dei dati contenuti nel Data Matrix e può assumere in fase di stampa dell’assegno i seguenti valori:
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
Rel.1.0
SIA‐RI‐CIT001‐CheckImageTruncation‐StandardtraBancheeCentriApplicativiFineDocumento 154
“1” = bancari e postali senza dati aggiuntivi (importo e beneficiario), “2” = circolari, vaglia postali e senza dati aggiuntivi (importo e beneficiario), “3” = bancari e similari (assegni di traenza e vidimati) con dati aggiuntivi (importo e
beneficiario), “4” = circolari, vaglia postali e con dati aggiuntivi (importo e beneficiario) “5” = assegni di traenza e vidimati senza dati aggiuntivi (importo e beneficiario)
Importo assegno: 11 cifre di cui 9 intere e 2 decimali.
Codice di sicurezza: viene generato da un algoritmo proprio dell’Aderente trattario/emittente ed è univoco per assegno all’interno dell’Aderente medesimo. Il codice deve essere composto utilizzando solo lettere maiuscole, lettere minuscole e numeri.
Beneficiario: qualora l’informazione ecceda i 40 caratteri ammessi deve essere effettuato il troncamento per la parte eccedente perdendo dunque gli ultimi caratteri. Vengono conteggiati tutti i caratteri inclusi quelli speciali ammessi (come ad esempio l’apostrofo e il “blank”).
Fine Documento SIA-RI-CIT 001
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Soluzione Proposta CIT000:
Anagrafica Partecipanti Check Image Truncation
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Soluzione Proposta CIT000 – Anagrafica Partecipanti Check Image Truncation
SOMMARIO 1. COMPOSIZIONE TABELLA ................................................................................................... 3 2. TRACCIATI .......................................................................................................................... 4
2.1 Record di Testa – Tipo Record AP0 .............................................................................. 4 2.2 Record di Dettaglio – Tipo Record AC1 (dati di Collegamento)................................... 6 2.3 Record di Dettaglio – Tipo Record AP1 (dati di Dettaglio) .......................................... 7 2.4 Record di Dettaglio – Tipo Record AM1 (Indirizzi) ...................................................... 8 2.5 Record di Coda – Tipo Record AP9 .............................................................................. 9
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Soluzione Proposta CIT000 – Anagrafica Partecipanti Check Image Truncation
1. COMPOSIZIONE TABELLA Il flusso logico di Anagrafiche Procedurali relativo alla tabella che elenca i soggetti partecipanti al servizio Check Image Truncation e ai loro dati informativi potrà essere costituito dai seguenti tipi record: Tipo Record O/F Descrizione AP0 O Record di testa
AC1
O Record con le informazioni di collegamento
AP1 O Record contenente le caratteristiche dell’adesione della singola banca
AM1 F Record con i recapiti per l’indirizzamento della materialità in caso di gestione accentrata
AP9 O Record di coda
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Soluzione Proposta CIT000 – Anagrafica Partecipanti Check Image Truncation
2. TRACCIATI Il documento standard SIA-RI-ANA 001 potrà essere implementato con la seguente soluzione relativa al nuovo segmento dedicato allo schema di contenuto dei record che costituiscono la prossima ’Anagrafica Procedurale CIT000
2.1 Record di Testa – Tipo Record AP0
Il record di testa ha la seguente struttura:
O/F POSIZIONE da a
CAMPO
O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 MITTENTE O 9 - 13 RICEVENTE O 14 - 21 PROGRESSIVO INVIO O 22 - 27 CODICE APPLICAZIONE O 28 - 29 TIPO AMBIENTE O 30 - 30 TIPO INVIO O 31 - 80 DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE O 81 - 100 IDENTIFICATIVO FILE F 101 - 108 DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI F 109 - 109 TIPO FLUSSO 110 - 120 FILLER
Tipo Record Contiene il valore fisso "AP0" Mittente Contiene il codice ABI del soggetto che invia l’informazione Ricevente Contiene il codice ABI del soggetto che riceve l’informazione
Progressivo Invio Contiene il numero progressivo, strettamente sequenziale, degli aggiornamenti inviati relativi alla singola applicazione In caso di versione completa (invio globale) tale campo contiene tutti caratteri ‘zero’
Codice Applicazione Contiene l’acronimo “CIT000”, relativo all’applicazione a cui i dati si riferiscono
Tipo Ambiente Assume i valori seguenti:
“00” se i dati anagrafici sono di produzione; “PR” se i dati anagrafici sono di test
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Soluzione Proposta CIT000 – Anagrafica Partecipanti Check Image Truncation
Tipo Invio Assume i valori seguenti:
“O”: se trattasi di distribuzione ordinaria (variazioni o nuove anagrafiche complete)
“R”: se trattasi di invio a richiesta (Messaggio 093) dell'intera anagrafica
“S”: in presenza di tale indicazione, i dati contenuti nel file, a parità di aderente, vanno a sostituire integralmente le relative informazioni trasmesse con l’ultimo invio Ordinario.
Descrizione in chiaro del file
Indica il nome per esteso della procedura “CHECK IMAGE TRUNCATION”
Identificativo File Contiene il nome del supporto logico Data Validità Informazioni
Non valorizzata
Tipo Flusso Non valorizzato
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Soluzione Proposta CIT000 – Anagrafica Partecipanti Check Image Truncation
2.2 Record di Dettaglio – Tipo Record AC1 (dati di Collegamento)
Il tracciato del tipo record "AC1", contenente le modalità di collegamento delle banche aderenti espresse con Codice ABI, é il seguente:
O/F POSIZIONE
da a
CAMPO
O 1 - 3 TIPO RECORD
O 4 - 8 CODICE ABI ADERENTE
O 9 - 13 CENTRO APPLICATIVO DI APPARTENENZA
23 - 28 FILLER
O 29 - 29 TIPO AGGIORNAMENTO
O 30 - 37 DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
38 - 120 FILLER
Tipo Record Contiene il valore fisso "AC1" Codice ABI aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura
Centro Applicativo di appartenenza
Contiene il codice ABI del Centro Applicativo a cui la banca é connessa per il trasporto delle operazioni.
Tipo Aggiornamento
Può assumere i seguenti valori: I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta; V = Variazione; C = Cancellazione.
Data Validità Aggiornamento
Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni trasmesse.
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2.3 Record di Dettaglio – Tipo Record AP1 (dati di Dettaglio)
Il tracciato del tipo record "AP1", contiene in dettaglio i dati informativi principali dell’adesione del soggetto alla procedura, utili alle verifiche anagrafiche da eseguire nelle disposizioni:
O/F POSIZIONE da a
CAMPO
O 1 - 3 TIPO RECORD
O 4 - 8 COD. ABI BANCA ADERENTE
O 9 - 16 DATA ADESIONE CIT
O 17 - 21 COD. ABI TRAMITE OPERATIVO ATTUALE
O 22 - 29 DATA DECORRENZA TRAMITE OPERATIVO ATTUALE
F 30 - 34 COD. ABI TRAMITE OPERATIVO PRECEDENTE
F 35 - 35 FILLER
O 36 - 40 COD. ABI SOGGETTO REGOLANTE
F 41 - 48 DATA RECESSO
F 49 - 53 COD. ABI BANCA SUBENTRANTE
O 54 - 54 FLAG MODALITA’ INDIRIZZAMENTO MATERIALITA’
55 - 120 FILLER
Tipo Record Contiene il valore fisso "AP1" Cod. ABI Banca aderente Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura Data adesione CIT
E’ la data di adesione iniziale alla procedura Check Image Truncation. Il formato è GGMMAAAA. Non è soggetta a modifiche anche in relazione a variazioni successive.
Cod. ABI Tramite Operativo Attuale
Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se il soggetto scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa.
Data decorrenza Tramite Operativo Attuale
Contiene la data di inizio operatività del soggetto che svolge le funzioni di Tramite Operativo Attuale. Il formato e' GGMMAAAA.
Cod. ABI Tramite Operativo Precedente
Contiene il codice ABI della banca che fungeva da TramiteOperativo, fino al giorno antecedente alla data espressa nel campo ‘Data decorrenza codice ABI Tramite Operativo Attuale’
Cod. ABI Soggetto Regolante Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca regola direttamente, contiene il codice della banca stessa
Data Recesso CIT E’ la data di decorrenza del recesso dalla procedura Check Image Truncation. Il formato è GGMMAAAA.
Cod. ABI Banca Subentrante Contiene il codice ABI della Banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa.
Flag Modalità Indirizzamento Materialità
Contiene il valore "A" o "D" in ordine alla gestione della modalità di indirizzamento della materialità (modalità accentrata / decentrata)scelta dall’aderente.
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2.4 Record di Dettaglio – Tipo Record AM1 (Indirizzi)
Il tipo record "AM1", contiene in dettaglio le informazioni utili all’indirizzamento al trattario/emittente al quale inviare la materialità dell’assegno nei casi previsti dalla Normativa. E’ utilizzato solo per i soggetti che operano la materialità in modalità accentrata (Flag Modalità Indirizzamento Materialità = A). Il record AM1 è considerato Facoltativo in quanto la presenza è ammessa in caso di: - Nuova adesione alla procedura (Tipo Aggiornamento = “I” su record AC1), e contestuale
valorizzazione a ‘A’ del Flag Modalità Indirizzamento Materialità su record AP1 - Variazione dell’adesione di soggetto attivo in caso di :
o modifica della modalità di adesione (da diretto a indiretto o viceversa) o modifica della modalità di indirizzamento della materialità (da “D” a “A”) o oppure di sostituzione del centro applicativo o oppure per sostituzione del tramite o oppure apposizione della data recesso (su record AP1) o oppure rettifica di indirizzo precedentemente comunicato
e contestuale valorizzazione a ‘A’ del Flag Modalità Indirizzamento Materialità.
Il seguente schema riporta i casi di Presenza (“O”) o Non Presenza (“NP) del record di dettaglio, in base a quanto valorizzato nel Flag diModalità Indirizzamento Materialità:
T.REC T.AGG T.REC O / NP Flag Mod (su rec AP1) AC1 I AM1 O = “A” AC1 I AM1 NP = “D” AC1 V AM1 O = “A” AC1 V AM1 NP = “D” AC1 C AM1 NP = “A” o “D”
Il tracciato del tipo record "AM1", è costituito dalle seguenti informazioni:
O/F POSIZIONE da a
CAMPO
O 1 - 3 TIPO RECORD
O 4 - 8 CODICE ABI ADERENTE
O 9 - 37 RIFERIMENTI UFFICIO
O 38 - 68 INDIRIZZO
O 69 - 98 CAP/CITTA (5crt/25crt)
O 99 - 118 NAZIONE
119 120 FILLER
Tipo Record Contiene il valore fisso "AM1" Cod. ABI Banca aderente
Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura
Riferimenti Ufficio
Contiene il riferimento all’ufficio pertinente che gestisce la materialità degli assegni in forma accentrata.
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Indirizzo Contiene il recapito postale da utilizzare per l’invio della materialità degli assegni.
CAP/Città Contiene le informazioni relative a CAP (5 caratteri numerici) e località (25 caratteri alfanumerici) del recapito postale
Nazione Contiene l’indicazione estesa della Nazione
2.5 Record di Coda – Tipo Record AP9
Il record di coda ha la seguente struttura:
O/F POSIZIONE da a CAMPO
O 1 - 3 TIPO RECORD O 4 - 8 MITTENTE O 9 - 13 RICEVENTE O 14 - 21 PROGRESSIVO INVIO O 22 - 27 CODICE APPLICAZIONE O 28 - 33 NUMERO RECORD DEL FILE O 34 - 41 DATA CREAZIONE FILE O 42 - 61 IDENTIFICATIVO FILE F 62 - 69 DATA VALIDITA’ INFORMAZIONI
70 - 114 FILLER O 115 - 120 TIMBRO APPLICATIVO
Tipo Record Contiene il valore fisso "AP9" Mittente Contiene il codice ABI del soggetto che invia l’informazione Ricevente Contiene il codice ABI del soggetto che riceve l’informazione
Progressivo Invio Contiene il numero progressivo, strettamente sequenziale, degli aggiornamenti inviati relativi alla singola applicazione
Codice Applicazione E’ il codice applicazione e coincide con il valore presente nel record di testa
Numero record del file Contiene il numero complessivo dei record del file logico, compresi i record di testa e di coda
Data Creazione File Indica la data di creazione del file nel formato GGMMAAAA Identificativo File Contiene il nome del supporto logico e coincide con il valore presente nel
record di testa Data Validità Informazioni
Contiene la data a partire dalla quale le informazioni anagrafiche sono valide e sostitutive delle precedenti. E’ nel formato GGMMAAAA e coincide con il valore presente nel record di testa
Timbro Applicativo Utilizzato dai Centri Applicativi
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolariserie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-tanza sindacale.SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHEPARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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Divisione di ABIServizi SpAVia della Cordonata 7, 00187 RomaSede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Romaufficio abbonamenti:06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397Ufficio pubblicità: 06.6767.259Aut. Trib. Roma n. 561/94Direttore Responsabile: Tancredi Bianchiwww.bancariaeditrice.it
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amoR ,aeS :ad otapmatSX383-4211 NSSIPoste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Roma
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