circolare 7 termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese

2

Click here to load reader

Upload: navacchio-techno-park-incubator

Post on 04-Jun-2015

158 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Circolare 7 termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese

C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304 Pagina n° 1

D. Lgs Nr. 192 del 09/11/2012.

Il Decreto sopra menzionato modifica, recependo la Direttiva comunitaria 11/2007, la disciplina inerente i termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

Entrata in vigore Transazioni commerciali concluse a partire dal 01 gennaio 2013.

Transazioni commerciali I contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Transazioni tra Imprese e Pubblica Amministrazione

Il termine è di regola 30 giorni. Le parti possono pattuire, in modo espresso, un termine diverso, non superiore a 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine “normale” è raddoppiato (diventa dunque 60 giorni) per le Imprese Pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza, per le ASL, Aziende Ospedaliere, e quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto.

Transazioni tra Imprese

Le parti possono pattuire un termine superiore ai 30 giorni. Per termini superiori ai 60 giorni, possibili purché non siano gravemente iniqui per il creditore, essi devono essere pattuiti espressamente e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

I 30 giorni (60 ove nel caso) decorrono a partire da:

- Ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

072012

03 dicembre

Termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubblica Amministrazione

Page 2: Circolare 7 termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese

C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304 Pagina n° 2

- Ricevimento delle merci o della prestazione di servizi quando la data di ricevimento della fattura non è certa;

- Ricevimento delle merci o delle prestazioni di servizi quando il ricevimento della fattura è anteriore a quello delle merci o prestazioni di servizi;

- Dall’accettazione o dalla verifica, ove prevista nel contratto o per Legge, della conformità della merce o dei servizi qualora il debitore riceva la fattura relativa in un momento non successivo a tale data.

Interessi Gli interessi moratori decorrono a partire dal primo giorno successivo alla scadenza, senza necessità alcuna di costituzione in mora. Il tasso di interesse è il saggio legale di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il tasso di interesse può essere liberamente stabilito tra le parti purché non sia gravemente iniquo per il creditore.

Risarcimento del danno Il creditore ha diritto ad un rimborso forfettario per il danno subito di Euro 40,00, fatta salva la prova del maggior danno.